Questa guida raccoglie le domande che amministratori e soci di Srl ci rivolgono più spesso quando si accorgono che il modello Redditi SC (e magari anche l’IRAP) non è partito. Le domande sono riportate così come ci arrivano, con le parole di chi le fa; le risposte sono quelle che daremmo a voce, in studio, senza giri di parole.
Il quadro normativo, in sintesi, è questo. L’art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998 considera valide le dichiarazioni trasmesse entro novanta giorni dalla scadenza, salve le sanzioni per il ritardo; oltre quel limite la dichiarazione è omessa, anche se resta titolo per riscuotere le imposte che ne emergono. Le sanzioni sono quelle dell’art. 1 del D.Lgs. 471/1997, riscritto dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, mentre la riduzione per chi si regolarizza da sé passa dal ravvedimento operoso dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Sullo sfondo c’è il penale: l’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 punisce l’omessa dichiarazione quando l’imposta evasa supera i 50.000 euro per singola imposta. Per le Srl con esercizio coincidente con l’anno solare, la scadenza di quest’anno è il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato.
Perché ce ne occupiamo noi? Perché una dichiarazione mancata di una Srl non è mai soltanto un adempimento da recuperare: è un problema tributario (sanzioni, crediti, termini di accertamento), un problema di cassa (imposte e acconti non versati) e, sopra certe soglie, un problema penale per il legale rappresentante. Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo incrocio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, in cui avvocati e commercialisti esaminano insieme la stessa posizione, ed è avvocato cassazionista, quindi in grado di seguire l’eventuale contenzioso tributario fino all’ultimo grado. Se poi il debito fiscale mette in difficoltà la società, entra in gioco la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.
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Blocco A — Le basi
“Ho saltato la scadenza della dichiarazione della mia Srl: è già tutto perduto?”
No, se sei ancora dentro i novanta giorni dalla scadenza. In quel caso la dichiarazione si considera tardiva ma valida a tutti gli effetti.
Il punto di partenza è l’art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998. La norma crea due mondi distinti. Nel primo, quello della dichiarazione trasmessa entro novanta giorni dal termine, il Fisco la tratta come una dichiarazione regolare: produce i suoi effetti, fa emergere crediti e debiti, consente di usare le eccedenze in compensazione. L’unica conseguenza è una sanzione per il ritardo. Nel secondo mondo, quello della trasmissione oltre i novanta giorni, la dichiarazione si considera omessa: il testo che invii serve all’Agenzia per riscuotere quanto dichiari, ma per te non “cancella” la violazione.
Per il modello Redditi SC 2026 (periodo d’imposta 2025), la scadenza ordinaria delle società “solari” è il 2 novembre 2026. La finestra dei novanta giorni, calcolata in via prudenziale dal termine originario del 31 ottobre, si chiude il 29 gennaio 2027. Esiste una lettura che fa partire il conteggio dal 2 novembre e sposta la data al 1° febbraio 2027, ma quando in ballo c’è la differenza tra “tardiva” e “omessa” non ha senso giocarsi la partita sull’interpretazione più favorevole.
Se invece la scadenza che hai mancato è quella dell’anno scorso (il modello Redditi SC 2025, scaduto il 31 ottobre 2025), la finestra si è chiusa il 29 gennaio 2026. In quel caso la dichiarazione è già omessa e il discorso cambia: ne parliamo più avanti, perché anche lì qualcosa si può fare, ma con regole diverse.
“Cos’è esattamente questo ravvedimento e c’entra con i 90 giorni?”
Sono due strumenti diversi che lavorano insieme: i 90 giorni salvano la validità della dichiarazione, il ravvedimento riduce la sanzione.
La confusione è comprensibilissima, perché nel linguaggio comune si dice “faccio il ravvedimento entro 90 giorni” come se fosse un’unica cosa. In realtà:
- la tolleranza dei novanta giorni è una regola sulla validità della dichiarazione (art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998);
- il ravvedimento operoso è una regola sulle sanzioni (art. 13 D.Lgs. 472/1997): chi rimedia spontaneamente, prima che arrivi un atto di liquidazione o di accertamento, paga una frazione della sanzione piena.
Nel caso specifico della dichiarazione presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, l’art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 472/1997 riduce la sanzione a un decimo del minimo previsto per l’omissione. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 42/E del 2016, ha inquadrato la dichiarazione tardiva come se fosse un’omessa dichiarazione senza imposte dovute, applicando il minimo di 250 euro: ridotto a un decimo, fa 25 euro per ciascuna dichiarazione. La prassi è rimasta ferma anche dopo la riforma del 2024.
Per una Srl, quindi, Redditi SC e IRAP tardivi significano 25 + 25 euro. A questo si somma, se la società non ha pagato le imposte, il ravvedimento sui versamenti omessi, che è un capitolo a parte e spesso pesa molto di più.
“Chi deve fare tutto questo: io come amministratore o il commercialista?”
L’obbligo è della società, ma chi ne risponde in prima persona è il legale rappresentante. Il commercialista trasmette, non si sostituisce a te.
La dichiarazione della Srl è sottoscritta dal legale rappresentante (o, se la società è in liquidazione, dal liquidatore). L’intermediario abilitato si impegna alla trasmissione telematica, e se la trasmette in ritardo rispetto all’impegno assunto risponde di una sanzione propria prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997. Ma questo non sposta l’obbligo dichiarativo.
Sul piano delle sanzioni amministrative, la regola è rassicurante per l’amministratore: l’art. 7 del D.L. 269/2003 stabilisce che le sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della società. La Cassazione, con l’ordinanza n. 16454 del 18 giugno 2025, ha ribadito che questa regola vale sempre, salvo che la società sia un mero schermo usato dall’amministratore per interessi propri.
Sul piano penale, invece, la musica cambia. La Cassazione penale ha ripetuto più volte che affidare la dichiarazione al professionista non trasferisce l’obbligo: così la sentenza n. 9417 del 10 marzo 2020, riferita proprio al legale rappresentante di una Srl. Tradotto: la sanzione amministrativa la paga la Srl, ma l’eventuale reato di omessa dichiarazione lo rischia chi la rappresenta.
“Entro quando devo pagare quei 25 euro?”
Contestualmente alla regolarizzazione, e comunque in modo che il ravvedimento si perfezioni entro la finestra dei novanta giorni. La sanzione ridotta si versa con modello F24 (il codice tributo usato in prassi è l’8911), indicando come anno di riferimento il periodo d’imposta della dichiarazione.
Il consiglio pratico è semplice: trasmetti la dichiarazione, paga la sanzione ridotta e regolarizza le imposte nello stesso giro di giorni. Ravvedimenti “a pezzi”, con una parte pagata oggi e un’altra fra tre mesi, sono possibili ma moltiplicano i calcoli e le occasioni di errore.
Blocco B — La procedura
“Concretamente, che cosa devo fare, e in che ordine?”
Prima si ricostruisce il quadro, poi si trasmette, poi si paga. Invertire l’ordine è il modo più rapido per sbagliare i conti.
La sequenza che consigliamo è questa.
1. Verifica dello stato reale. Si controlla nel cassetto fiscale della società quali dichiarazioni risultano trasmesse e quali no, e quali versamenti risultano eseguiti. Capita più spesso di quanto si pensi che la dichiarazione sia stata predisposta ma mai inviata, o inviata e scartata dal sistema senza che nessuno se ne sia accorto. Una dichiarazione scartata e ritrasmessa entro pochi giorni dalla comunicazione di scarto viene di norma considerata tempestiva: prima di fare qualsiasi ravvedimento, vale la pena verificarlo.
2. Ricostruzione delle imposte. Si parte dal bilancio approvato e si calcolano IRES, IRAP, saldi e acconti. Qui si decide anche come trattare eventuali crediti delle annualità precedenti.
3. Trasmissione della dichiarazione tardiva entro la finestra dei novanta giorni, sia per il modello Redditi SC sia per l’IRAP, se dovuta.
4. Versamento delle sanzioni ridotte: 25 euro per ogni dichiarazione tardiva.
5. Ravvedimento sui versamenti omessi, ciascuno con la propria data di violazione, la propria sanzione ridotta e i propri interessi legali calcolati giorno per giorno.
La tabella che segue riassume i passaggi e i termini che contano per una Srl solare con riferimento al modello Redditi SC 2026. Nelle risposte successive vi rinviamo più volte.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Scadenza ordinaria | Trasmissione modello Redditi SC e IRAP 2026 | 2 novembre 2026 | Agenzia delle Entrate (canale telematico) |
| Tolleranza | Dichiarazione tardiva ma valida | Entro il 29 gennaio 2027 (data prudenziale) | Agenzia delle Entrate |
| Sanzione dichiarativa | F24 con sanzione ridotta (25 € per dichiarazione) | Contestuale alla regolarizzazione | Agenzia delle Entrate, via F24 |
| Versamenti | Ravvedimento su saldi e acconti non pagati | Prima della notifica di atti di liquidazione o accertamento | Agenzia delle Entrate, via F24 |
| Termine consigliato | Invio entro l’anno solare per non allungare i termini di accertamento | 31 dicembre 2026 | — |
| Omessa (oltre 90 giorni) | Presentazione “ultratardiva” con sanzione attenuata | Entro i termini di accertamento e prima di controlli formalmente conosciuti | Agenzia delle Entrate |
| Penale | Presentazione + pagamento integrale per la non punibilità | Entro il termine della dichiarazione del periodo successivo, prima di controlli | Rilevanza davanti al giudice penale |
| Contenzioso | Ricorso contro avviso di accertamento o atto di contestazione | 60 giorni dalla notifica | Corte di giustizia tributaria di primo grado |
“E le imposte che la Srl non ha versato a giugno? Come si sistemano?”
Si sistemano con un ravvedimento separato, versamento per versamento. È quasi sempre la voce più pesante di tutta l’operazione.
Quando la dichiarazione non parte, di solito non partono neanche i pagamenti: il saldo IRES e IRAP e il primo acconto, che per le Srl solari scadono a fine giugno (o a fine luglio con la maggiorazione dello 0,40%), e poi il secondo acconto di fine novembre. Ciascuno di questi omessi versamenti è una violazione autonoma.
Dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso versamento prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 è del 25% dell’importo non pagato, ridotta alla metà se il pagamento avviene entro novanta giorni dalla scadenza e ulteriormente ridotta, per i ritardi fino a quindici giorni, in proporzione ai giorni di ritardo. Su questa sanzione si applica poi la riduzione del ravvedimento, che cresce con il tempo trascorso: un nono se ti ravvedi entro novanta giorni dalla violazione, un ottavo entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa, e così via con frazioni via via meno favorevoli.
A tutto questo si aggiungono gli interessi al tasso legale, dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento. Nell’esempio numerico più avanti vedrai come questi pezzi si sommano.
Un’avvertenza importante: il ravvedimento sui versamenti non richiede di pagare tutto in un’unica soluzione per ogni tributo, ma il ravvedimento si perfeziona solo sulla parte effettivamente versata insieme a sanzione e interessi. Pagare l’imposta e “dimenticare” sanzione e interessi lascia la violazione scoperta.
“Posso fare il ravvedimento anche se la Srl non ha i soldi per pagare le imposte?”
Sì, e anzi è proprio il caso in cui la dichiarazione va presentata a ogni costo. Dichiarare e non pagare è molto meno grave che non dichiarare.
Questo è uno dei passaggi che più spesso sfugge agli imprenditori in difficoltà. L’istinto è “se non posso pagare, tanto vale non dichiarare”. È esattamente il contrario di ciò che conviene.
Se la dichiarazione tardiva parte entro i novanta giorni, la società è in regola sul piano dichiarativo e il problema diventa solo di pagamento. Le imposte dichiarate e non versate arriveranno con la comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario, frutto del controllo automatizzato dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973), che consente di pagare con sanzione ridotta e di rateizzare. Sul piano penale, poi, l’omesso versamento delle imposte sui redditi da parte della società non è reato: le fattispecie penali di omesso versamento riguardano ritenute e IVA, e scattano solo oltre soglie molto elevate.
Se invece la dichiarazione non parte, la società perde tutto questo: sanzioni piene sull’omessa dichiarazione, accertamento d’ufficio e, sopra i 50.000 euro di imposta evasa, il rischio del reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 per il legale rappresentante. La Cassazione penale, con la sentenza n. 27217 depositata il 20 luglio 2026, ha ricordato che il reato di omesso versamento presuppone una dichiarazione regolarmente presentata: senza dichiarazione, il fatto scivola nella fattispecie più grave dell’omessa dichiarazione.
Quindi: dichiarazione sempre, pagamenti quando e come si può, con gli strumenti giusti. Se il debito è tale da mettere in discussione la continuità della società, si valutano gli strumenti della crisi d’impresa, di cui parliamo più avanti.
“Quanto tempo ha il Fisco per controllarmi dopo che ho mandato la dichiarazione tardiva?”
Il termine ordinario di accertamento scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è presentata. Ed è qui che si nasconde una trappola.
L’art. 43 del D.P.R. 600/1973 aggancia il termine per accertare all’anno di presentazione della dichiarazione. Una dichiarazione tardiva trasmessa a dicembre 2026 fa decorrere il termine dal 2026; la stessa dichiarazione trasmessa a gennaio 2027, pur restando valida, fa decorrere tutto dal 2027. Risultato: un anno in più di esposizione ai controlli.
Per questo, nella tabella sopra, abbiamo indicato il 31 dicembre 2026 come termine “consigliato”. Non è un obbligo, ma è un accorgimento che la prassi professionale suggerisce da tempo e che ha senso adottare quando i conti sono pronti.
Per la dichiarazione omessa, il termine si allunga ancora: l’accertamento d’ufficio è possibile fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
“Se la dichiarazione tardiva contiene un credito, posso compensarlo?”
Sì: la dichiarazione tardiva è valida e il credito che ne emerge si usa come qualsiasi altro, nel rispetto delle regole ordinarie sulle compensazioni.
È uno dei vantaggi più concreti della finestra dei novanta giorni. Una Srl in perdita, o che ha versato acconti superiori al dovuto, spesso chiude con un’eccedenza a credito. Se la dichiarazione entra nei novanta giorni, quell’eccedenza è “certificata” dalla dichiarazione stessa e si può riportare, compensare (con visto di conformità sopra le soglie previste) o chiedere a rimborso.
Diverso il discorso per la dichiarazione omessa, come vedrai nei casi particolari: lì il credito non si perde, ma va dimostrato.
Blocco C — I casi particolari
“E se ormai i 90 giorni sono passati? Vale ancora il ravvedimento?”
No: la dichiarazione omessa non si può ravvedere. Però presentarla lo stesso, prima che il Fisco si muova, conviene eccome.
Superati i novanta giorni, la violazione è consumata e il ravvedimento operoso non può più “sanare” l’omissione. La sanzione ordinaria, dopo il D.Lgs. 87/2024, è pari al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro; se non ci sono imposte dovute, si va da 250 a 1.000 euro, con possibilità di aumento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, come è ogni Srl.
La riforma ha però introdotto il comma 1-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 471/1997: se la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma entro i termini di accertamento, e comunque prima che la società abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, la sanzione scende al 75% delle imposte dovute. Non è un ravvedimento in senso tecnico, ma è comunque un premio alla spontaneità.
Presentare la dichiarazione “ultratardiva” ha poi altri due effetti utili. Il primo: i versamenti omessi, per i quali il ravvedimento operoso resta possibile, si possono regolarizzare con le riduzioni ordinarie. Il secondo, che riguarda il penale, lo vediamo tra poco.
“La Srl ha un credito IRES: se la dichiarazione è omessa lo perdo?”
No, il credito sostanziale sopravvive, ma devi essere in grado di provarlo documentalmente. E non puoi usarlo in compensazione come se nulla fosse.
Il principio l’hanno fissato le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 17757 dell’8 settembre 2016, nata in materia di IVA: l’omessa dichiarazione non cancella il diritto al credito, se il contribuente dimostra che i requisiti sostanziali sono rispettati. L’orientamento è stato confermato anche di recente, ad esempio dall’ordinanza n. 8992 del 2024, sempre in tema di credito IVA di una Srl.
Sul fronte dei rimborsi, l’ordinanza n. 18715 del 9 luglio 2025 ha precisato che la richiesta di rimborso inserita in una dichiarazione presentata oltre i novanta giorni resta idonea a fondare il diritto al rimborso, pur nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge. Il che non significa che la strada sia agevole: l’Agenzia contesterà l’utilizzo del credito e l’onere della prova graverà sulla società.
Il consiglio: se la Srl ha un credito rilevante, la finestra dei novanta giorni vale doppio, perché trasforma un credito da difendere in un credito da usare.
“La Srl è in liquidazione, oppure l’amministratore si è dimesso: chi deve rimediare?”
Deve rimediare chi oggi ha la rappresentanza della società: il liquidatore, o il nuovo amministratore. Ma chi era in carica alla scadenza non è automaticamente al sicuro.
Le dichiarazioni delle società in liquidazione sono sottoscritte e presentate dal liquidatore, che assume anche la responsabilità della regolarizzazione. Se il cambio di amministratore avviene a cavallo della scadenza, occorre capire chi fosse in carica il giorno in cui l’obbligo scadeva e chi lo sia durante i novanta giorni.
Sul piano penale la Cassazione ha affrontato più volte il rapporto tra amministratore di diritto e amministratore di fatto. Con la sentenza n. 24929 depositata il 9 giugno 2023, la terza sezione ha ritenuto che l’amministratore formale possa concorrere con il gestore occulto nel reato di omessa dichiarazione, quando non abbia impedito l’omissione pur potendolo fare. Di segno diverso, ma complementare, la sentenza n. 4333 del 2026, che ha assolto un prestanome per mancanza di prova del dolo di evasione: la sola carica formale non basta, serve la prova della consapevole finalità evasiva.
Sul piano delle sanzioni amministrative, invece, resta la regola dell’art. 7 del D.L. 269/2003: paga la società. L’ordinanza n. 17682 del 30 giugno 2025 ha escluso la responsabilità personale dell’amministratore di fatto che aveva agito nell’interesse dell’ente, riservando la deroga ai casi di società schermo.
È in questi casi, dove si intrecciano tributario, penale e diritto societario, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, fa lavorare fianco a fianco avvocati e commercialisti sulla stessa posizione.
“La dichiarazione non è partita per un errore del commercialista: chi paga le sanzioni, e posso rivalermi?”
Verso il Fisco paga la Srl; nei rapporti interni, la società può valutare di chiedere conto al professionista. Sono però due piani da tenere ben separati.
Il primo piano è quello tributario. Per l’Agenzia delle Entrate non conta chi ha materialmente sbagliato: la dichiarazione è della società e le sanzioni, per effetto dell’art. 7 del D.L. 269/2003, gravano sulla Srl. Anche la sanzione propria dell’intermediario che non trasmette nei tempi assunti con l’impegno (art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997) non sostituisce quella della società: si aggiunge. Quindi, per prima cosa, si regolarizza la posizione della Srl nei tempi utili, senza attendere di chiarire le colpe.
Il secondo piano è quello del rapporto professionale. Se l’incarico prevedeva la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione, e la mancata trasmissione dipende da un inadempimento del professionista, la società può valutare un’azione di responsabilità per il danno subito: tipicamente le sanzioni e gli interessi pagati che non avrebbe pagato con una trasmissione tempestiva. Le imposte in sé, invece, non sono un danno, perché erano comunque dovute. Serve ricostruire con precisione l’incarico conferito, le comunicazioni intercorse, la consegna dei documenti e le date: se la società ha fornito i dati in ritardo, il quadro cambia.
Il terzo piano, quello penale, resta del legale rappresentante: come abbiamo visto con la sentenza n. 9417 del 2020, la delega al commercialista non trasferisce l’obbligo dichiarativo. Per questo la priorità assoluta resta rientrare nei novanta giorni o, se sono passati, rispettare i termini per la non punibilità; la discussione con il professionista viene dopo, e non deve mai rallentare la regolarizzazione.
Un’ultima indicazione pratica: conservate le ricevute telematiche, le email e i documenti consegnati. Sono gli stessi elementi che servono sia per dimostrare la buona fede sul piano penale, sia per sostenere un’eventuale richiesta risarcitoria. Raccoglierli subito, quando la memoria dei fatti è ancora fresca, evita ricostruzioni incerte a distanza di mesi.
“Oltre ai redditi, la Srl non ha presentato nemmeno la dichiarazione IVA: vale lo stesso discorso?”
Il meccanismo dei novanta giorni è identico, ma la scadenza IVA è diversa e, per il 2026, la finestra si è già chiusa.
La dichiarazione IVA annuale si presenta entro il 30 aprile. Per il periodo d’imposta 2025 la scadenza era dunque il 30 aprile 2026 e la tolleranza dei novanta giorni è terminata a fine luglio. Se la dichiarazione IVA non è partita, oggi è omessa, e si applicano le regole della risposta precedente, con in più due particolarità: per l’IVA le soglie penali si calcolano sull’imposta evasa ai fini IVA, separatamente da IRES e IRAP, e il credito IVA segue il principio delle Sezioni Unite del 2016 appena visto.
Lo stesso ragionamento vale per il modello 770, se la Srl ha dipendenti o collaboratori: anche lì il comma 1-bis introdotto dalla riforma prevede una sanzione attenuata per la presentazione oltre i novanta giorni ma prima dei controlli.
Il suggerimento operativo è di non affrontare le dichiarazioni una alla volta: quando un’omissione riguarda più modelli, conviene ricostruire l’intera posizione della società e decidere un’unica strategia.
Blocco D — Le paure
“Rischio davvero una denuncia penale per una dichiarazione non mandata?”
Solo se l’imposta evasa supera i 50.000 euro per singola imposta e se c’è il dolo di evasione. E se rientri nei 90 giorni, il reato non c’è proprio.
Partiamo dalla notizia buona, che è anche la più importante: l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 74/2000 stabilisce che non si considera omessa, ai fini penali, la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza. Se la tua Srl trasmette entro il 29 gennaio 2027, il problema penale per il periodo d’imposta 2025 non si pone.
Fuori da quella finestra, il reato di omessa dichiarazione richiede tre elementi: la mancata presentazione, un’imposta evasa superiore a 50.000 euro con riferimento a ciascuna imposta (IRES da una parte, IVA dall’altra; l’IRAP non rileva ai fini di questo reato) e il dolo specifico, cioè il fine di evadere. La pena prevista è la reclusione da due a cinque anni.
Sul calcolo dell’imposta evasa la giurisprudenza offre argomenti seri alla difesa. Il giudice penale non è vincolato all’accertamento dell’Agenzia e deve considerare anche i costi, purché risultino da elementi concreti acquisiti al processo: lo ha affermato, tra le altre, la sentenza della terza sezione penale n. 34661 del 2021, e lo ha ripreso quest’anno la seconda sezione con la sentenza n. 27133 del 17 luglio 2026, secondo cui l’imposta evasa va determinata sul reddito al netto dei costi inerenti. Sul dolo, la sentenza n. 4333 del 2026 ha escluso che la semplice omissione basti a dimostrare l’intento evasivo.
Il limite reale, però, va detto con chiarezza: la Cassazione con la sentenza n. 13999 del 2026 ha ricordato che chi vuole sostenere di essere sotto soglia deve dimostrarlo con elementi precisi, non con contestazioni generiche. La difesa si costruisce con i numeri, e i numeri vanno preparati prima, non il giorno dell’udienza.
“Il Fisco può venire a prendersi i miei soldi personali?”
Per le imposte e le sanzioni della Srl, di regola no: risponde la società con il suo patrimonio. Ma esistono eccezioni che è bene conoscere.
La Srl ha autonomia patrimoniale perfetta: i suoi debiti tributari sono suoi, non dei soci né dell’amministratore. E, come abbiamo visto, anche le sanzioni amministrative ricadono esclusivamente sulla società per effetto dell’art. 7 del D.L. 269/2003.
Le eccezioni sono tre, e nessuna è automatica:
- il procedimento penale: se si configura il reato di omessa dichiarazione, sui beni del legale rappresentante può essere disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, quando non sia possibile aggredire il profitto presso la società;
- la liquidazione: l’art. 36 del D.P.R. 602/1973 rende responsabili liquidatori e amministratori che, senza pagare le imposte, abbiano distribuito o destinato ad altro le attività sociali;
- la società schermo: se la Srl è un paravento usato dall’amministratore per fini propri, cade la protezione dell’art. 7 e le sanzioni possono colpire la persona fisica.
In una Srl reale e operativa, che ha semplicemente mancato una scadenza, il patrimonio personale dell’amministratore non è il bersaglio naturale dell’Agenzia. È però il motivo per cui conviene chiudere la questione prima che si trasformi in un problema penale.
“Quanto tempo ho davvero?”
Dipende da quale dichiarazione stai guardando. Per il modello Redditi SC 2026: fino al 2 novembre 2026 sei semplicemente in termine; fino al 29 gennaio 2027 sei “tardivo ma valido”; meglio ancora entro il 31 dicembre 2026, per le ragioni sui termini di accertamento spiegate sopra.
Per il modello Redditi SC 2025, già omesso, la data da cerchiare è un’altra, ed è vicinissima: per la non punibilità penale l’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 74/2000 richiede che la dichiarazione omessa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, cioè entro il 2 novembre 2026, con pagamento integrale di imposte, sanzioni e interessi e prima che arrivi qualsiasi controllo formalmente conosciuto. Se la tua Srl ha saltato la dichiarazione dell’anno scorso e l’imposta supera la soglia penale, ogni settimana conta.
“E se nel frattempo arriva la Guardia di Finanza?”
A quel punto alcune porte si chiudono, ma non tutte. L’accesso, l’ispezione o la verifica di cui la società abbia avuto formale conoscenza precludono la sanzione attenuata del comma 1-bis e la causa di non punibilità penale dell’art. 13, comma 2. Il ravvedimento operoso sui tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, invece, dopo le modifiche degli ultimi anni resta possibile fino alla notifica di un atto di liquidazione o di accertamento, con riduzioni meno favorevoli se interviene dopo la consegna del processo verbale.
Il messaggio, quindi, non è “è tutto finito”, ma “da questo momento ogni scelta va ponderata insieme a un difensore”, perché ciò che si dichiara e si paga dopo un accesso ha conseguenze sia sul piano tributario sia su quello penale.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri realistici ma ipotetici, costruite sulle regole in vigore per le violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024. Il tasso degli interessi legali è ipotizzato al 2% solo per rendere leggibile il calcolo: nella realtà va applicato il tasso vigente, anno per anno.
Simulazione 1 — Srl che rientra nei 90 giorni.
Ipotesi: Srl solare, bilancio 2025 approvato, IRES a saldo 18.760 €, IRAP a saldo 3.140 €, scadenza del saldo 30 giugno 2026, nessun versamento eseguito. Il modello Redditi SC e l’IRAP non vengono trasmessi entro il 2 novembre 2026. La società trasmette entrambe le dichiarazioni il 14 dicembre 2026 e il giorno stesso paga tutto.
- Sanzioni dichiarative: 25 € × 2 dichiarazioni = 50 €.
- Omesso versamento: dal 30 giugno al 14 dicembre passano 167 giorni, quindi oltre i novanta giorni e niente dimezzamento; sanzione base 25%. Il ravvedimento avviene entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa: riduzione a un ottavo, cioè 3,125%.
- IRES: 18.760 × 3,125% = 586,25 €
- IRAP: 3.140 × 3,125% = 98,13 €
- Interessi (ipotesi 2%, 167 giorni):
- IRES: 18.760 × 2% × 167/365 = 171,67 €
- IRAP: 3.140 × 2% × 167/365 = 28,73 €
- Totale: imposte 21.900,00 € + sanzioni 734,38 € + interessi 200,40 € = 22.834,78 €.
Esito: la dichiarazione è valida, nessun rilievo penale, termine di accertamento che decorre dal 2026 perché l’invio è avvenuto prima del 31 dicembre. Lo stesso schema andrebbe replicato per il primo e il secondo acconto 2026, se non versati. Per confronto, se la società lasciasse scadere i novanta giorni e venisse poi accertata, la sola sanzione per omessa dichiarazione sulle stesse imposte sarebbe pari al 120%, cioè 26.280 €, oltre alle imposte.
Simulazione 2 — Srl che ha già superato i 90 giorni sull’anno precedente.
Ipotesi: Srl solare che non ha mai trasmesso il modello Redditi SC 2025 (periodo d’imposta 2024), scaduto il 31 ottobre 2025. La finestra dei novanta giorni si è chiusa il 29 gennaio 2026. IRES dovuta 61.300 €, IRAP dovuta 9.450 €. Nessun controllo in corso.
- Sanzione se la società presenta ora, prima di qualsiasi controllo (comma 1-bis): 75% × 70.750 € = 53.062,50 €.
- Sanzione se la società resta inerte e l’Agenzia accerta: 120% × 70.750 € = 84.900 €.
- Differenza a favore della presentazione spontanea: 31.837,50 €, prima ancora di considerare gli interessi e le eventuali riduzioni per definizione agevolata dell’atto.
- Profilo penale: l’IRES evasa (61.300 €) supera la soglia di 50.000 €; l’IRAP, invece, non rileva ai fini dell’art. 5. Per accedere alla non punibilità dell’art. 13, comma 2, la dichiarazione va presentata entro il 2 novembre 2026 e i debiti vanno estinti integralmente, prima di controlli formalmente conosciuti.
Esito: la regolarizzazione non cancella l’omissione sul piano amministrativo, ma riduce sensibilmente la sanzione e, se completata nei tempi, neutralizza il rischio penale del legale rappresentante. Se la liquidità non basta per il pagamento integrale entro la scadenza, bisogna valutare subito con un professionista quali strumenti sono realisticamente percorribili, perché la causa di non punibilità ha requisiti rigorosi.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il giorno in cui invio la dichiarazione tardiva cambia qualcosa, oltre alla sanzione?”
Sì, e parecchio. Chi si accorge del ritardo tende a pensare ai novanta giorni come a un unico blocco indistinto: basta stare dentro e il problema è risolto. Non è così, per almeno tre ragioni.
La prima è quella dei termini di accertamento. Come abbiamo visto, l’art. 43 del D.P.R. 600/1973 fa decorrere il quinquennio dall’anno di presentazione: inviare il 20 dicembre 2026 o il 20 gennaio 2027 significa chiudere la finestra di controllo un anno prima o un anno dopo. Per una Srl con operazioni delicate, un anno di esposizione in più non è un dettaglio.
La seconda riguarda i benefici legati all’invio tempestivo. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 2024, ha chiarito che la dichiarazione tardiva non consente di aderire al concordato preventivo biennale. Chi aveva messo in conto di valutarlo deve saperlo prima di scegliere la data.
La terza è la più banale e la più trascurata: la sanzione dichiarativa resta 25 euro per tutto il periodo, ma sanzioni e interessi sui versamenti omessi crescono con il tempo. Nella simulazione 1, rimandare il pagamento da dicembre a fine gennaio aumenta soltanto gli interessi, perché la frazione di riduzione resta un ottavo; ma se la violazione originaria fosse più recente, lo spostamento potrebbe far passare da un nono a un ottavo, o da una riduzione alla successiva.
Morale: i novanta giorni sono un salvagente, non un calendario da riempire fino all’ultima casella.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali che orientano oggi la materia, con il principio riformulato e il motivo per cui interessano a una Srl che ha mancato la dichiarazione.
1. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 17757 dell’8 settembre 2016. Principio: l’omessa dichiarazione non fa perdere il diritto al credito d’imposta se il contribuente ne prova i requisiti sostanziali. Rilevanza: è la base per difendere i crediti di una Srl che ha superato i novanta giorni.
2. Cass., ordinanza n. 8992 del 2024. Principio: il credito IVA di una Srl che non ha presentato la dichiarazione annuale va riconosciuto quando la società dimostra, anche in giudizio, i presupposti sostanziali. Rilevanza: conferma recente dell’orientamento delle Sezioni Unite, applicato proprio a una società di capitali.
3. Cass., ordinanza n. 18715 del 9 luglio 2025. Principio: la domanda di rimborso contenuta in una dichiarazione presentata oltre i novanta giorni è idonea a fondare il diritto al rimborso, fermi i termini di decadenza. Rilevanza: anche la dichiarazione “ultratardiva” ha una sua utilità per la società creditrice.
4. Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023. Principio: nelle ricostruzioni presuntive del reddito non si può negare in modo irragionevole la deduzione, anche forfettaria, dei costi, pena la violazione della capacità contributiva. Rilevanza: in caso di omessa dichiarazione l’accertamento è tipicamente presuntivo, e questa pronuncia limita le ricostruzioni “solo ricavi”.
5. Cass., ordinanza n. 5586 del 23 febbraio 2023. Principio: dopo la sentenza costituzionale, anche nell’accertamento analitico-presuntivo basato su movimentazioni bancarie il contribuente può far valere un’incidenza percentuale di costi. Rilevanza: argomento difensivo per ridurre la pretesa ricostruita sulla Srl omissiva.
6. Cass., ordinanza n. 11429 del 28 aprile 2026. Principio: la logica del riconoscimento forfettario dei costi si estende all’accertamento analitico-induttivo. Rilevanza: consolida quest’anno l’orientamento più garantista sui costi.
7. Cass., ordinanza n. 16454 del 18 giugno 2025. Principio: per le società di capitali che non siano meri schermi, tutte le sanzioni tributarie derivanti dal comportamento dell’amministratore gravano sulla sola società. Rilevanza: chiarisce che la sanzione per la dichiarazione mancata non si scarica sull’amministratore.
8. Cass., ordinanza n. 17682 del 30 giugno 2025. Principio: anche l’amministratore di fatto non risponde delle sanzioni se ha agito nell’interesse dell’ente; la responsabilità personale scatta solo quando la società è usata come paravento. Rilevanza: delimita i casi in cui l’Agenzia può rivolgersi alla persona fisica.
9. Cass. pen., sentenza n. 9417 del 10 marzo 2020. Principio: il legale rappresentante di una Srl risponde dell’omessa dichiarazione anche se ha incaricato un commercialista; l’obbligo dichiarativo non si trasferisce al professionista. Rilevanza: smonta la difesa “ci pensava il consulente”.
10. Cass. pen., sez. III, sentenza n. 24929 depositata il 9 giugno 2023. Principio: l’amministratore di diritto può concorrere con quello di fatto nel reato di omessa dichiarazione quando non abbia impedito l’omissione. Rilevanza: cruciale nelle Srl con gestione “sostanziale” affidata ad altri.
11. Cass. pen., sentenza n. 4333 del 2026. Principio: il prestanome va assolto se manca la prova del dolo specifico di evasione; la carica formale da sola non basta. Rilevanza: il profilo soggettivo resta un terreno difensivo concreto.
12. Cass. pen., sez. III, sentenza n. 34661 del 2021. Principio: nel determinare l’imposta evasa ai fini della soglia, il giudice deve considerare anche i costi non contabilizzati che risultino da elementi certi. Rilevanza: la soglia dei 50.000 euro si discute sui numeri reali, non solo sui ricavi.
13. Cass. pen., sez. II, sentenza n. 27133 del 17 luglio 2026. Principio: nei reati dichiarativi l’imposta evasa va calcolata sul reddito netto, tenendo conto dei costi inerenti. Rilevanza: conferma recentissima dell’impostazione precedente.
14. Cass. pen., sentenza n. 13999 del 2026. Principio: per evitare la condanna sostenendo di essere sotto soglia occorre fornire elementi concreti che dimostrino un’imposta evasa inferiore ai 50.000 euro. Rilevanza: la difesa sulla soglia richiede una ricostruzione contabile seria e documentata.
15. Cass. pen., sentenza n. 27217 depositata il 20 luglio 2026. Principio: l’omesso versamento presuppone una dichiarazione regolarmente presentata; in assenza di dichiarazione si configura il più grave reato di omessa dichiarazione. Rilevanza: spiega perché, anche senza liquidità, dichiarare è sempre la scelta meno rischiosa.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo quando una Srl ha mancato la dichiarazione dei redditi, nei novanta giorni o dopo.
1. Verifichiamo nel cassetto fiscale lo stato effettivo di tutte le dichiarazioni della società (Redditi SC, IRAP, IVA, 770), delle ricevute telematiche e degli eventuali scarti, per capire se si tratta davvero di un’omissione o di un invio da rettificare.
2. Ricostruiamo le imposte dovute partendo dal bilancio, con i commercialisti dello staff, e individuiamo saldi e acconti non versati con le rispettive date di violazione.
3. Calcoliamo il ravvedimento versamento per versamento, applicando la sanzione e la frazione di riduzione corrette per ciascuna scadenza, e prepariamo i modelli F24.
4. Pianifichiamo la data di invio tenendo conto dei termini di accertamento dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973 e degli eventuali benefici legati alla tempestività.
5. Per le dichiarazioni già omesse, valutiamo la presentazione con la sanzione attenuata del comma 1-bis e confrontiamo il costo della regolarizzazione con lo scenario dell’accertamento.
6. Analizziamo il profilo penale del legale rappresentante: calcolo dell’imposta evasa rispetto alla soglia, verifica dei termini per la causa di non punibilità dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 74/2000, documentazione dei costi.
7. Tuteliamo i crediti della società raccogliendo la prova documentale necessaria a difenderli secondo i principi delle Sezioni Unite, e impostiamo le richieste di rimborso.
8. Gestiamo la fase successiva con l’Agenzia: esame delle comunicazioni di irregolarità, istanze di rateizzazione, contraddittorio e strumenti deflattivi.
9. Impugniamo gli atti (avvisi di accertamento, atti di contestazione, cartelle) davanti alla Corte di giustizia tributaria e seguiamo il contenzioso nei gradi successivi.
10. Se il debito fiscale mette a rischio la continuità della Srl, valutiamo con l’imprenditore l’accesso alla composizione negoziata della crisi e agli strumenti di regolazione del debito tributario.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una Srl che ha mancato la dichiarazione, la competenza che pesa di più è il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto tributario: la regolarizzazione richiede calcoli contabili e scelte giuridiche nello stesso momento, e da noi li fanno avvocati e commercialisti che lavorano insieme sulla stessa pratica, senza passaggi di consegne. Quando dal ritardo nasce un debito che la società non riesce a sostenere, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di valutare con cognizione di causa se e come affrontarlo con gli strumenti previsti per le imprese in difficoltà.
C’è poi un aspetto che per l’imprenditore fa la differenza: la continuità della strategia. La linea impostata al momento del ravvedimento è la stessa che, se serve, viene difesa davanti alla Corte di giustizia tributaria e, grazie all’abilitazione di cassazionista, fino alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore dall’analisi iniziale all’ultimo grado.
In chiusura: tre cose da ricordare
La prima: entro novanta giorni dalla scadenza la dichiarazione della Srl è tardiva ma valida, e con il ravvedimento la sanzione dichiarativa si riduce a 25 euro per modello; il peso vero sta nei versamenti omessi, che vanno ravveduti uno per uno. La seconda: oltre i novanta giorni il ravvedimento non sana più l’omissione, ma presentare comunque la dichiarazione prima dei controlli abbassa la sanzione dal 120% al 75% e, se fatto entro il termine della dichiarazione successiva con pagamento integrale, mette al riparo il legale rappresentante dal rischio penale. La terza: dichiarare senza poter pagare è sempre meglio che non dichiarare.
Sono questioni in cui il calcolo tributario, la valutazione penale e la tenuta finanziaria della società vanno lette insieme. È per questo che lo Studio Monardo le affronta con lo staff multidisciplinare in diritto tributario coordinato dall’Avv. Monardo, con la possibilità di seguire l’eventuale contenzioso fino in Cassazione e, quando il debito fiscale diventa un problema di sopravvivenza dell’impresa, con la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.
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