Sì, puoi. E da qualche mese puoi farlo su un perimetro di debiti più ampio di quello che trovi scritto nella maggior parte delle guide ancora in circolazione. Ma la risposta utile non è quel “sì”: è la sequenza di mosse che devi eseguire, nell’ordine giusto e dentro finestre temporali che si chiudono.
Questo non è un articolo da leggere. È un piano da eseguire. Alla fine di questa guida devi avere in mano una sequenza di otto mosse, con i termini, i documenti, gli uffici e le verifiche che servono per arrivare a un accordo transattivo con il Fisco dentro la composizione negoziata — e per capire, prima di spendere risorse, se nel tuo caso quell’accordo è anche solo proponibile.
Lo Studio Monardo lavora esattamente in questo punto dell’ordinamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, cioè dal lato di chi legge le relazioni, verifica la coerenza delle trattative e scrive la relazione finale. Ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è precisamente la combinazione richiesta da un accordo transattivo erariale: il debito va ricostruito come lo ricostruisce l’ufficio, il piano va costruito come lo legge un attestatore, la convenienza va dimostrata come la pretende l’Agenzia. Non è una materia che si affronta da una competenza sola.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire
Prima di eseguire qualsiasi cosa, devi capire in quale dei quattro scenari ti trovi. Le mosse sono le stesse per tutti, ma il punto di ingresso cambia — e partire dalla mossa sbagliata ti fa perdere le settimane che non hai.
Rispondi a queste quattro domande, con onestà e con i documenti davanti, non a memoria.
Prima domanda: il tuo debito fiscale è già tutto iscritto a ruolo, oppure una parte è ancora “fresca”?
Guarda nel cassetto fiscale e nell’estratto di ruolo. Se hai IVA da liquidazioni periodiche non versata, ritenute non versate, imposte da dichiarazione ancora non affidate all’agente della riscossione, hai in mano una leva che fra sei mesi non avrai più: su quei debiti opera la rateazione premiale dell’art. 25-bis, comma 4, CCII, fino a 72 rate mensili, estendibili fino a 120 in presenza di una grave e comprovata situazione di difficoltà. Se invece è già tutto a ruolo, da anni, quella leva è chiusa e devi puntare direttamente sull’accordo transattivo e sulla dilazione dell’agente della riscossione.
Seconda domanda: l’impresa ha ancora un’attività che produce margine, o stai solo rinviando la chiusura?
È la domanda che l’esperto ti farà al primo incontro e che l’Agenzia si farà leggendo la tua proposta. La composizione negoziata è accessibile anche a chi è già insolvente, purché l’insolvenza sia reversibile e il risanamento ragionevolmente perseguibile: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, che ha però ribadito con altrettanta chiarezza che il percorso non può essere usato con finalità esclusivamente liquidatorie o per rinviare una procedura concorsuale ormai inevitabile. Se la risposta onesta è “sto rinviando”, la mossa 2 non la devi fare: ti servono altri strumenti.
Terza domanda: hai già esecuzioni in corso, o il Fisco è ancora fermo?
Un pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione in corso cambia l’ordine delle mosse: le misure protettive diventano urgenti e passano davanti alla costruzione della proposta. Se invece non hai ancora subito atti esecutivi, hai il tempo di costruire bene e chiedere protezione solo quando serve davvero.
Quarta domanda: il tuo debito pubblico è fatto solo di imposte, o pesano anche i contributi?
È il discrimine più sottovalutato di tutta la materia. L’accordo transattivo della composizione negoziata, ex art. 23, comma 2-bis, CCII, può riguardare i tributi, non i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori: INPS e INAIL restano fuori dal perimetro falcidiabile. Se metà della tua esposizione pubblica è contributiva, la composizione negoziata da sola non chiude il cerchio e il piano va costruito fin dall’inizio su due binari.
Tabella di orientamento: il tuo punto di partenza
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Debito fiscale rilevante ma nessun atto esecutivo in corso, attività che produce margine | Mossa 1 | Hai tempo: costruisci la fotografia del debito prima di esporti |
| Pignoramento o fermo già notificato, conti aggrediti | Mossa 2, poi immediatamente Mossa 3 | Le misure protettive sono la priorità: senza cassa non c’è piano |
| Gran parte del debito non ancora iscritto a ruolo | Mossa 1, con focus sulle misure premiali dell’art. 25-bis | La leva della rateazione lunga è ancora disponibile |
| Debito pubblico per oltre il 40% contributivo (INPS/INAIL) | Mossa 1, ma con piano a doppio binario fin da subito | I contributi non sono falcidiabili in composizione negoziata |
| Hai anche debiti IMU e TARI pesanti verso il Comune | Mossa 1, poi Mossa 6 estesa agli enti territoriali | Dal 12 agosto 2026 i tributi locali entrano nella transazione |
| Insolvenza irreversibile, nessuna prospettiva di continuità | Nessuna delle mosse di questo piano | Serve valutare altri strumenti: parlane subito con un legale |
Hai individuato il tuo punto di ingresso? Bene. Da qui in avanti si esegue.
Mossa 1 — Fotografa il debito fiscale reale, non quello che ricordi
OBIETTIVO DELLA MOSSA: arrivare a un prospetto unico, per annualità e per tributo, di tutto ciò che devi all’Erario, distinguendo quattro categorie — debiti non ancora iscritti a ruolo, debiti a ruolo, debiti contestati e debiti contributivi. Senza questo prospetto nessuna delle mosse successive è eseguibile.
Quando va fatta
Subito, e comunque prima di depositare qualsiasi istanza. Non ha scadenze di legge, ma ha una scadenza pratica: ogni settimana che passa senza questo documento è una settimana in cui stai decidendo al buio. Metti in conto da due a quattro settimane di lavoro effettivo se la contabilità è ordinata, di più se non lo è.
Come si esegue
Richiedi l’estratto di ruolo completo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per tutti i carichi affidati, con il dettaglio di imposta, sanzioni, interessi e oneri di riscossione separati voce per voce. Non accontentarti del totale: nell’accordo transattivo le sanzioni e gli interessi hanno un trattamento diverso dal tributo, e se non li hai scorporati non puoi nemmeno formulare una proposta sensata.
Scarica dal cassetto fiscale le comunicazioni di irregolarità, gli avvisi bonari non definiti, le liquidazioni periodiche IVA con saldo a debito non versato, le ritenute operate e non versate. Questa è la zona “calda”: debiti esistenti ma non ancora affidati alla riscossione, su cui operano le misure premiali.
Ricostruisci separatamente la posizione contributiva: estratto conto INPS, posizione INAIL, eventuali avvisi di addebito. Tienili in una colonna a parte, perché seguiranno un percorso diverso.
Isola i debiti contestati o contestabili: accertamenti impugnati, atti con vizi di notifica, carichi prescritti. Qui non serve una transazione, serve un’impugnazione — e pagare in transazione un debito che non dovevi è un errore che non si recupera.
Infine costruisci il prospetto cronologico: a che data è sorto ciascun debito. Ti servirà nella mossa 6, perché la proposta può avere a oggetto soltanto i debiti sorti fino alla data della sua presentazione: l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha colmato il silenzio della norma estendendo in via analogica alla composizione negoziata il criterio dell’art. 63, comma 1, CCII, dettato per la transazione negli accordi di ristrutturazione.
La base giuridica
Il diritto di accesso agli atti del contribuente e la funzione servente della ricostruzione della posizione debitoria rispetto all’art. 3 CCII, che ti impone — come imprenditore individuale al comma 1, come imprenditore collettivo al comma 2 — di adottare misure e assetti idonei a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e ad assumere senza indugio le iniziative necessarie. Il comma 4 dello stesso articolo elenca i segnali che agevolano la previsione della crisi: debiti per retribuzioni scaduti da oltre trenta giorni per più della metà del monte mensile, debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni superiori a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute o sconfinate da oltre sessanta giorni per almeno il cinque per cento del totale, e le esposizioni debitorie dell’art. 25-novies.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’estratto di ruolo che arriva incompleto o con importi che non quadrano con le cartelle che hai ricevuto. Non fermarti: chiedi il dettaglio per singolo carico, confronta con le relate di notifica e, se emergono carichi mai notificati o notificati irregolarmente, segnalali al professionista prima di inserirli nella proposta. Un debito inserito in transazione è un debito riconosciuto: non si riapre dopo.
Il secondo imprevisto è la contabilità non allineata. Se i saldi contabili dei debiti tributari non coincidono con le risultanze dell’Agenzia, devi riconciliarli prima, perché nella mossa 5 un revisore dovrà attestare la completezza e la veridicità dei dati aziendali e non potrà farlo su una base dati incoerente.
Check di completamento
Non passare alla mossa 2 finché non hai verificato tre condizioni. Primo: il prospetto distingue tributo, sanzioni e interessi per ogni annualità. Secondo: i debiti contributivi sono su una colonna separata e il loro peso percentuale sul debito pubblico complessivo è un numero che conosci. Terzo: hai una lista scritta dei carichi che intendi contestare invece che transare, con il motivo accanto a ciascuno.
Mossa 2 — Verifica i requisiti e deposita l’istanza di nomina dell’esperto
OBIETTIVO DELLA MOSSA: accedere formalmente alla composizione negoziata, perché l’accordo transattivo con il Fisco esiste solo dentro questo percorso. Fuori dalla composizione negoziata, l’art. 23, comma 2-bis, CCII non è utilizzabile.
Quando va fatta
Appena la fotografia della mossa 1 è completa, e comunque prima che la situazione diventi irreversibile. L’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa.
Attenzione a un dato temporale che decide l’applicabilità stessa della transazione: la disciplina del comma 2-bis si applica ai percorsi di composizione negoziata avviati con istanze presentate a partire dal 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del terzo decreto correttivo. Se la tua impresa ha un percorso aperto prima di quella data, l’accordo transattivo in composizione negoziata non è una strada disponibile e devi ragionare sullo strumento di sbocco.
Come si esegue
Verifica anzitutto i presupposti soggettivi. L’art. 12, comma 1, CCII consente all’imprenditore commerciale e agricolo di chiedere la nomina dell’esperto quando si trova in stato di crisi o di insolvenza, oppure anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, a condizione che il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. L’art. 25-quater CCII estende la possibilità alle imprese minori, cioè a quelle che presentano congiuntamente attivo patrimoniale non superiore a trecentomila euro, ricavi non superiori a duecentomila euro nei tre esercizi antecedenti e debiti, anche non scaduti, non superiori a cinquecentomila euro.
Prepara la documentazione richiesta dalla piattaforma: bilanci degli ultimi tre esercizi o dichiarazioni dei redditi se non obbligato al bilancio, situazione patrimoniale ed economica aggiornata a non oltre sessanta giorni, elenco dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle eventuali cause di prelazione, certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria presso l’agente della riscossione, certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi.
Compila il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento e la lista di controllo particolareggiata previsti dall’art. 13 CCII. Non trattarli come un adempimento: il test è il primo documento che l’esperto legge, e un test costruito su ipotesi di ricavi implausibili ti qualifica male dal primo giorno.
Indica nella documentazione il piano di risanamento, anche in forma preliminare, e le soluzioni che intendi perseguire. Se già sai che la leva principale sarà il debito fiscale, dichiaralo: anticiperai il confronto invece di subirlo.
La base giuridica
Artt. 12, 13, 17 e 25-quater CCII, che disciplinano accesso, test, istanza e ambito soggettivo. L’istituto nasce dal D.L. 118/2021 ed è oggi interamente assorbito nel Codice della crisi.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la nomina di un esperto che, al primo incontro, ritiene non percorribile il risanamento e archivia. Non è una condanna, ma è un’informazione: significa che il piano come l’hai costruito non regge. Prima di ripresentare l’istanza, cambia le ipotesi, non la narrazione.
Il secondo imprevisto è il certificato dei debiti tributari che arriva con importi superiori a quelli che avevi ricostruito nella mossa 1. Succede spesso. Non modificare il piano di corsa: rifai il confronto voce per voce, perché la differenza nasce quasi sempre da sanzioni e interessi maturati o da carichi affidati nel frattempo.
Check di completamento
Prima di procedere verifica che l’istanza sia stata effettivamente protocollata sulla piattaforma e che tu abbia il numero identificativo. Verifica che l’esperto sia stato nominato e abbia accettato l’incarico, e segna la data di accettazione: da quel momento decorre il periodo rilevante per la riduzione degli interessi al tasso legale di cui all’art. 25-bis, comma 1, CCII. Verifica infine di avere ricevuto convocazione per il primo incontro e di arrivarci con il prospetto della mossa 1 già pronto.
Mossa 3 — Chiedi le misure protettive e metti in sicurezza la cassa
OBIETTIVO DELLA MOSSA: impedire che, mentre costruisci l’accordo con il Fisco, la riscossione ti svuoti i conti. Senza cassa non c’è continuità, e senza continuità non c’è nessuna convenienza da attestare.
Quando va fatta
Immediatamente dopo il deposito dell’istanza, se hai esecuzioni in corso o temute. Il meccanismo è a due tempi e il secondo tempo è strettissimo: l’imprenditore chiede l’applicazione di misure protettive con l’istanza, che viene pubblicata nel registro delle imprese, e deve poi depositare ricorso al tribunale per la conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione. Un giorno. Non è un termine che si recupera con una spiegazione.
Il tribunale provvede con ordinanza e determina la durata delle misure in un arco compreso fra trenta e centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni. Tieni a mente il tetto: duecentoquaranta giorni sono otto mesi, e l’intero piano fiscale deve stare dentro quella finestra o deve prevedere cosa accade quando si chiude.
Una precisazione sui termini, perché genera confusione in continuazione: la sospensione feriale dei termini processuali opera soltanto dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini del processo. Non sospende la durata dell’incarico dell’esperto, non sospende la durata delle misure protettive, non sposta le scadenze delle rate di un accordo transattivo già autorizzato.
Come si esegue
Deposita il ricorso ex art. 19 CCII con una motivazione specifica. Non scrivere che le azioni esecutive “pregiudicherebbero le trattative”: spiega quali flussi vengono aggrediti, quali forniture si interromperebbero, quale parte del piano salterebbe. Il correttivo-ter ha chiarito che le misure possono operare sia erga omnes sia in modo selettivo, riferite a determinati creditori anche individuati per categorie omogenee: valuta se ti conviene chiedere protezione totale o mirata, perché una protezione selettiva verso l’agente della riscossione e le banche è spesso più accettabile per il tribunale e meno traumatica per i fornitori strategici.
Se hai già un pignoramento presso terzi in corso, segnalalo espressamente e chiedi che le misure incidano anche sull’esecuzione pendente. La giurisprudenza di merito si sta consolidando in questa direzione: il Tribunale di Vicenza, con provvedimento dell’11 gennaio 2026 nel procedimento R.G. 4701/2025, ha affermato che le misure protettive della composizione negoziata operano verso tutti i creditori e incidono anche sulle esecuzioni già pendenti, con accantonamento delle somme su conto vincolato, escludendo che l’assegnazione ottenuta nell’esecuzione presso terzi renda irreversibile la soddisfazione del creditore. Sulla stessa linea si collocano il Tribunale di Napoli con provvedimento del 20 luglio 2026 e il Tribunale di Torino con ordinanza del 21 luglio 2026, entrambi riferiti al pignoramento presso terzi promosso dall’agente della riscossione.
Se le misure protettive hanno già esaurito il tetto dei duecentoquaranta giorni e il pericolo persiste, esiste la via delle misure cautelari atipiche: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 18 febbraio 2026, ha ammesso misure cautelari anche atipiche volte a inibire azioni esecutive e cautelari oltre i limiti temporali delle misure protettive, e il Tribunale di Forlì, il 19 marzo 2026, ha concesso misure cautelari con contenuto analogo a quello delle protettive rivolte a creditori determinati. Non è automatico e va motivato bene, ma la strada esiste.
La base giuridica
Artt. 18 e 19 CCII per contenuto, procedimento, durata e proroga delle misure protettive e cautelari; art. 54 CCII per le misure cautelari nel procedimento unitario.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più frequente è la revoca. L’art. 18, comma 4, CCII consente al tribunale di revocare le misure quando non sussistono concrete prospettive di risanamento o quando emergono atti in frode ai creditori, e la revoca è condizione necessaria e sufficiente perché venga meno la preclusione alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Tradotto: una revoca non ti riporta al punto di partenza, ti espone.
Il secondo imprevisto è l’istanza di liquidazione giudiziale depositata da un creditore mentre le trattative sono in corso. Sappi che la pendenza della composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza prefallimentare: lo ha affermato la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 3634 del 12 febbraio 2025, e il Tribunale di Milano, con provvedimento del 5 gennaio 2026, ha ribadito l’autonomia fra procedimento prefallimentare e procedimento per la conferma delle misure protettive. Serve quindi una difesa attiva su entrambi i fronti.
Il terzo imprevisto è l’iscrizione a ruolo che continua nonostante le misure. Non è un’anomalia: la giurisprudenza ha affermato che la concessione delle misure protettive non impedisce l’iscrizione a ruolo dei debiti tributari, trattandosi di iniziativa che non nuoce alla buona riuscita delle trattative e che consente al creditore pubblico di munirsi di titolo per l’eventualità futura. L’Agenzia delle Entrate lo ha richiamato nella circolare 5/E/2026, precisando che le misure tutelano le trattative senza impedire l’ordinaria attività di determinazione del debito erariale.
Check di completamento
Verifica che l’ordinanza di conferma sia stata emessa e annota la data di scadenza delle misure su un calendario operativo, insieme alla data entro cui dovrai chiedere l’eventuale proroga. Verifica che le somme eventualmente già pignorate siano vincolate e non assegnate. Verifica che la tua cassa previsionale a dodici settimane, con le misure in vigore, sia positiva: se non lo è, il problema non è la protezione, è il piano.
Mossa 4 — Costruisci il piano e il confronto con la liquidazione giudiziale
OBIETTIVO DELLA MOSSA: produrre il documento che decide tutto, cioè la dimostrazione numerica che il creditore pubblico, accettando la tua proposta, incassa più di quanto incasserebbe nella liquidazione giudiziale. Questo confronto non è un allegato: è la proposta.
Quando va fatta
In parallelo alla mossa 3 e comunque entro i primi sessanta-novanta giorni dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto. L’incarico ha una durata ordinaria di centottanta giorni, prorogabile nei casi previsti dalla legge: non esiste un “sessantesimo giorno” imposto dalla norma entro il quale la proposta debba essere formalizzata, ma arrivare al giorno centocinquanta con il piano ancora in bozza significa consegnare all’ufficio una proposta che non ha il tempo tecnico di essere istruita.
Come si esegue
Costruisci il piano industriale e finanziario su un orizzonte coerente con la durata della dilazione che chiederai. Se proponi un pagamento in sei anni, il piano deve arrivare a sei anni, con ipotesi dichiarate e verificabili su ricavi, marginalità, fabbisogno di circolante e investimenti di mantenimento.
Poi costruisci lo scenario alternativo, che è la parte che quasi tutte le proposte respinte hanno fatto male. Il confronto con la liquidazione giudiziale deve esporre, in sequenza: l’attivo ritraibile dalla cessione dell’azienda in funzionamento da parte del curatore, previo eventuale esercizio provvisorio; l’attivo ritraibile dalla cessione atomistica dei singoli beni; il valore di presumibile realizzo dei crediti; l’attivo derivante dall’esercizio delle azioni spettanti alla curatela, comprese le azioni di responsabilità e le revocatorie; la stima dei costi in prededuzione che maturerebbero nella procedura; l’ipotesi di stato passivo ordinato per gradi di privilegio; e infine, in base ad attivo stimato e stato passivo, l’ipotesi di riparto, con evidenza specifica del grado di soddisfazione del creditore pubblico al quale la proposta è rivolta.
Quell’ultimo numero è il cuore di tutto. Se nella liquidazione giudiziale l’Erario prenderebbe il 7% a sette anni di distanza e tu proponi il 22% in cinque anni, hai una proposta. Se proponi il 9% in otto anni, non hai una proposta: hai una richiesta.
Valuta attentamente anche la dimensione temporale, non solo quella percentuale. La convenienza si misura confrontando quanto e quando: un pagamento più basso ma immediato può essere più conveniente di uno più alto e remoto, e viceversa. Esplicita il ragionamento, non lasciarlo implicito.
Infine, misura l’impatto sugli altri portatori di interesse: dipendenti conservati, continuità delle forniture, posizione degli altri creditori. Non è retorica: è un elemento che entra legittimamente nella valutazione complessiva della proposta.
In questa fase pesa in modo diretto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: costruire il confronto con l’alternativa liquidatoria sapendo come lo leggerà chi deve valutarlo, e non come lo scriverebbe chi lo propone, è ciò che distingue una proposta istruibile da una proposta che si ferma al primo esame.
La base giuridica
Art. 23, comma 2-bis, CCII, che richiede la relazione di un professionista indipendente attestante la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta. Sul contenuto della valutazione, il riferimento tecnico sono i Principi di attestazione dei piani di risanamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella versione aggiornata al Codice della crisi.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che il confronto, fatto seriamente, dica che la liquidazione giudiziale è più conveniente per l’Erario. Succede, ed è un’informazione preziosa: significa che la proposta va riscritta aumentando le risorse messe a disposizione, tipicamente con finanza esterna, oppure che lo strumento non è questo. Non truccare il confronto: la relazione del professionista indipendente ha rilevanza anche penale, e un’attestazione compiacente è un problema molto più grande del debito che vorrebbe risolvere.
Il secondo imprevisto è il piano che regge solo grazie a un apporto di terzi non ancora formalizzato. Se c’è un investitore, serve almeno una manifestazione d’interesse vincolata e datata. Un apporto “previsto” non è un apporto.
Check di completamento
Non passare oltre finché non hai, in un unico documento: il piano con le ipotesi dichiarate; lo scenario liquidatorio sviluppato nelle sette voci sopra; il numero che esprime la percentuale di soddisfazione del creditore pubblico nei due scenari; e la differenza fra i due, espressa in euro e in anni.
Mossa 5 — Nomina due professionisti distinti, non uno
OBIETTIVO DELLA MOSSA: dotare la proposta delle due relazioni che la legge richiede, affidandole a due soggetti diversi. È il punto su cui, oggi, si gioca la sorte dell’istruttoria presso l’ufficio.
Quando va fatta
Prima di formalizzare la proposta, e con un anticipo sufficiente perché le relazioni siano scritte su dati definitivi e non su bozze. Metti in conto quattro-sei settimane dal momento in cui il piano della mossa 4 è chiuso.
Come si esegue
Ti servono due documenti. Il primo è la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, che la norma assegna al soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, oppure a un revisore legale iscritto nell’apposito registro designato a tal fine. Il secondo è l’attestazione di convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, che spetta a un professionista indipendente nel senso dell’art. 2, lettera o), CCII: oltre all’iscrizione nel registro dei revisori legali, è richiesta l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi dell’art. 356 CCII.
Nota la differenza lessicale, perché non è casuale: sulla convenienza la norma parla di “attestazione”, sui dati aziendali parla di “relazione”. Due funzioni, due responsabilità, due documenti.
E qui arriva il punto operativo più importante del 2026. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha prescritto che il giudizio di convenienza e la verifica di attendibilità dei dati aziendali siano affidati a figure professionali distinte: le due relazioni non possono essere firmate dalla medesima persona, nemmeno quando il revisore legale risulti anche iscritto nell’elenco dei gestori della crisi e possieda quindi in astratto i requisiti del professionista indipendente. La dottrina professionale aveva ipotizzato, per ragioni di contenimento dei costi, il cumulo dei due incarichi in capo a un unico soggetto; l’Agenzia ha chiuso quella strada.
Esiste una lettura di segno diverso in giurisprudenza, e devi conoscerla senza affidarti a essa. Il Tribunale di Milano, con decreto del 21 maggio 2026, ha affrontato la questione dell’indipendenza dei soggetti chiamati ad attestare la veridicità dei dati e la convenienza dell’accordo in una prospettiva meno rigida di quella erariale. Ma l’ordine delle fasi è decisivo: la tua proposta deve prima superare l’esame dell’ufficio e solo dopo arriva davanti al giudice. Ridurre l’istruttoria a un solo attestatore confidando nell’orientamento milanese significa esporsi al rifiuto della controparte prima ancora di arrivare in tribunale.
Un terzo chiarimento della stessa circolare riguarda l’esperto: l’esperto della composizione negoziata resta estraneo alla figura dell’attestatore e non rilascia attestazioni di fattibilità del piano. Non chiedergli di farlo e non costruire la proposta sull’ipotesi che lo faccia.
La base giuridica
Art. 23, comma 2-bis, CCII per il contenuto delle due relazioni; art. 2, lett. o), e art. 356 CCII per i requisiti del professionista indipendente; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 per la separazione degli incarichi.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il professionista che, in corso d’opera, si accorge di non poter attestare. Accade quando emergono poste contabili non riconciliate o quando lo scenario liquidatorio, rifatto con occhi terzi, non dà i numeri attesi. Non cambiare professionista: cambia il piano. Un attestatore sostituito dopo un parere negativo è un segnale che l’ufficio legge immediatamente.
Il secondo imprevisto è l’impresa priva di revisore legale, che è la situazione più comune nelle PMI e nelle s.r.l. sotto le soglie dell’art. 2477 c.c. In quel caso devi incaricare un revisore legale apposta per questa relazione, e un secondo professionista indipendente per l’attestazione di convenienza. Due incarichi, non uno.
Check di completamento
Verifica di avere due relazioni firmate da due soggetti diversi, entrambe datate dopo la chiusura del piano. Verifica che la relazione sulla veridicità indichi esplicitamente il perimetro della verifica e la data di riferimento della base dati contabile. Verifica che l’attestazione di convenienza contenga un’argomentazione logica e non una enunciazione meramente assertiva: su questo punto il sindacato del giudice, come vedremo nella mossa 8, è tutt’altro che formale.
Mossa 6 — Formula la proposta: cosa puoi mettere dentro e cosa no
OBIETTIVO DELLA MOSSA: scrivere la proposta di accordo transattivo con il perimetro corretto. Sbagliare perimetro non significa ottenere meno: significa far dichiarare l’accordo privo di effetti.
Quando va fatta
Nel corso delle trattative, e con un anticipo reale rispetto alla loro conclusione. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 5/E/2026, ha posto particolare attenzione alla necessità che la proposta sia presentata in una fase sufficientemente anticipata rispetto alla chiusura delle trattative, così da consentire all’Amministrazione di svolgere le verifiche necessarie. Questo è, insieme ai due attestatori, l’errore che più spesso fa naufragare percorsi tecnicamente validi.
Come si esegue
Parti dal perimetro, voce per voce.
Dentro, senza dubbi: tutti i tributi facenti capo alle agenzie fiscali — Entrate, Dogane e Monopoli — e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con i relativi accessori, cioè sanzioni e interessi. Il contenuto della proposta può prevedere il pagamento parziale, il pagamento dilazionato, o entrambe le cose insieme.
Dentro, e questa è la notizia che molti non hanno ancora recepito: l’IVA. La norma esclude i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, e l’IVA non rientra fra questi. La Relazione illustrativa del correttivo-ter è stata esplicita nel precisare che l’esclusione riguarda solo i tributi che sono risorse dell’Unione e dunque non riguarda l’IVA, consentendo il raggiungimento di un accordo anche per la decurtazione o il pagamento dilazionato di tale imposta. La circolare 5/E del 16 luglio 2026 ha confermato l’apertura alla falcidia dell’IVA nell’accordo transattivo della composizione negoziata. Non esiste, nella composizione negoziata, una misura minima di soddisfacimento prevista dalla legge come condizione per l’accettazione della proposta.
Dentro, dal 12 agosto 2026: i tributi locali. È la novità più rilevante dell’anno. Fino a quella data i crediti tributari di cui sono titolari Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, auto-amministrati dall’ente, restavano fuori dal perimetro: la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 256/2024/PAR del 24 dicembre 2024, aveva confermato che in composizione negoziata gli enti pubblici territoriali non potevano aderire a un accordo transattivo sui crediti tributari auto-amministrati, in assenza di previsione derogatoria rispetto al principio di indisponibilità del credito tributario. L’art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, ha dato attuazione al principio di delega introdotto dalla legge 8 agosto 2025, n. 120 ed ha esteso la transazione fiscale ai crediti tributari degli enti territoriali, nella composizione negoziata come negli accordi di ristrutturazione, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, nel concordato preventivo, nel concordato nella liquidazione giudiziale e nella regolazione della crisi di gruppo. Non è previsto alcun regime transitorio: le nuove disposizioni si applicano anche alle composizioni negoziate già in corso al 12 agosto 2026. IMU e TARI, quindi, oggi entrano nella proposta.
Fuori, tassativamente: i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
Fuori, ed è il limite che devi gestire per tempo: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. L’art. 23, comma 2-bis, CCII menziona le agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza. È una disomogeneità rispetto alla transazione prevista negli strumenti di regolazione della crisi — accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione — dove la falcidia contributiva è espressamente ammessa, ed è un elemento che può concretamente scoraggiare l’accesso alla composizione negoziata quando il debito INPS pesa molto.
Fuori, per scelta tua: i debiti che intendi contestare. Un carico inserito nella proposta è un carico riconosciuto.
Passa poi al contenuto. Indica per ciascuna annualità e per ciascun tributo l’importo dovuto, la percentuale proposta, la durata della dilazione, il numero e la scadenza delle rate, le garanzie eventualmente offerte. Allega le due relazioni della mossa 5. Comunica la proposta all’esperto: la norma lo richiede espressamente.
Sfrutta in parallelo le misure premiali dell’art. 25-bis CCII, che operano su un piano diverso dalla transazione e non si escludono a vicenda: la riduzione degli interessi sui debiti tributari alla misura legale dall’accettazione dell’incarico dell’esperto fino alla conclusione delle trattative; la riduzione alla misura minima delle sanzioni per le quali è prevista l’applicazione ridotta in caso di pagamento entro un termine dalla comunicazione dell’ufficio, quando quel termine scade dopo la presentazione dell’istanza di accesso; la riduzione alla metà di sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza e oggetto della composizione negoziata, quando il percorso si chiude con una delle soluzioni dell’art. 23, comma 2; e la rateazione fino a settantadue rate mensili, estendibile fino a centoventi in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà, per imposte sui redditi, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo.
La base giuridica
Art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dall’art. 23 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in attuazione dell’art. 9 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111; art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, per i tributi degli enti territoriali; art. 25-bis CCII per le misure premiali; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’ufficio che chiede integrazioni mentre il termine delle trattative si avvicina. Rispondi in giorni, non in settimane, e tieni aperto il canale con l’esperto, che può sollecitare il confronto.
Il secondo imprevisto è l’ente territoriale che, raggiunto dalla proposta sui tributi locali, non sa chi debba firmare. È una conseguenza fisiologica della prima applicazione del D.Lgs. 147/2026: molti enti devono ancora disciplinare internamente l’organo competente alla sottoscrizione, la forma dell’atto e i controlli richiesti dal TUEL. Non puoi pretendere risposte immediate dai Comuni: anticipa la proposta e mettili in condizione di istruirla.
Il terzo imprevisto è scoprire, a proposta avanzata, che il peso dei contributi non falcidiabili rende il piano insostenibile. A quel punto la composizione negoziata non va abbandonata: va usata come sede in cui costruire una proposta transattiva destinata a essere attuata in uno strumento di sbocco — accordo di ristrutturazione ex art. 63 CCII, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis, concordato preventivo ex art. 88 — dove la falcidia contributiva è ammessa e dove, ricorrendone le condizioni, opera anche il cram down.
Check di completamento
Verifica tre cose prima di consegnare. Primo: nella proposta non compare un solo euro di tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea né di contributi previdenziali o assistenziali. Secondo: tutti i debiti inseriti sono sorti entro la data di presentazione della proposta. Terzo: la proposta è stata comunicata all’esperto e ne hai prova documentale.
Mossa 7 — Gestisci l’istruttoria dell’ufficio e porta l’accordo alla firma
OBIETTIVO DELLA MOSSA: trasformare una proposta in un accordo sottoscritto. Qui non decide un giudice: decide un ufficio, e nulla può essergli imposto.
Quando va fatta
Nelle settimane immediatamente successive alla presentazione della proposta e, comunque, con un margine tale da consentire il deposito in tribunale prima della chiusura delle trattative. Ragiona a ritroso: dalla data presunta di conclusione dell’incarico dell’esperto sottrai il tempo per il deposito e il decreto, poi sottrai il tempo di istruttoria dell’ufficio. Quello che resta è la tua finestra reale.
Come si esegue
Sappi anzitutto chi firma, perché scrivere alla sede sbagliata costa settimane. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’accordo è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio competente su parere conforme della competente Direzione regionale: il doppio passaggio è previsto dalla legge e non è eliminabile. L’ufficio competente è di regola la Direzione provinciale individuata in base al domicilio fiscale dell’impresa, o la Direzione regionale per i grandi contribuenti. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Per i carichi affidati, la controparte è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Tieni presente che il parere conforme della Direzione regionale è un passaggio a sé: l’ufficio locale può essere favorevole e il parere può comunque ritardare. Prepara un fascicolo che regga anche una lettura a distanza, fatta da chi non ti ha mai incontrato.
Accompagna la proposta con un documento di sintesi di due o tre pagine che metta in evidenza i numeri decisivi: debito complessivo, percentuale offerta, durata, soddisfazione dell’Erario nei due scenari, risorse esterne eventualmente apportate. Chi istruisce la pratica leggerà tutto, ma deciderà sui numeri di sintesi.
Non aspettarti un cram down e non minacciarlo. Nella composizione negoziata non esiste una fase di omologazione e non è configurabile un’omologazione forzata che sostituisca il consenso del creditore pubblico: la struttura dell’istituto è incompatibile con adesioni forzose. L’accordo o lo ottieni per adesione, o non lo ottieni. Il cram down appartiene agli strumenti di sbocco, non a questa sede.
Quanto alla sottoscrizione, la norma non prescrive forme particolari: la conclusione può avvenire con modalità telematiche, per scambio di corrispondenza o con sottoscrizione di un accordo cartaceo.
Il ruolo dell’esperto in questa fase è defilato ma non irrilevante. A differenza dell’accordo dell’art. 23, comma 1, lettera c), che l’esperto sottoscrive insieme all’imprenditore e ai creditori aderenti, l’accordo transattivo del comma 2-bis è sottoscritto dalle parti e soltanto comunicato all’esperto, al quale non è richiesto di esprimersi nel merito della convenienza né sulla veridicità dei dati. Ma se l’esperto, informato della proposta, ravvisa elementi di pregiudizio, può segnalarlo all’imprenditore o all’organo di controllo ai sensi dell’art. 21 CCII e darne conto nella relazione finale dell’art. 17, comma 8. L’assenza di osservazioni vale, nei fatti, come assenso implicito. Tienilo informato: un esperto sorpreso è un esperto che scrive una relazione finale prudente.
La base giuridica
Art. 23, comma 2-bis, CCII per competenze e modalità di sottoscrizione; artt. 17, comma 8, e 21 CCII per i doveri dell’esperto e dell’imprenditore nel corso delle trattative.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il silenzio. Non esiste un termine legale entro il quale l’ufficio debba rispondere, e questa è la ragione per cui la tempestività della mossa 6 pesa più di qualunque argomento giuridico. Sollecita formalmente, chiedi un incontro, coinvolgi l’esperto perché faciliti il confronto.
Il secondo imprevisto è la controproposta peggiorativa: percentuale più alta, dilazione più breve, garanzie aggiuntive. Valutala con il piano in mano, non con l’istinto. Se la controproposta rende il piano insostenibile, accettarla significa solo spostare l’insolvenza di diciotto mesi e perdere, per strada, anche la possibilità di risolvere la situazione in altro modo.
Il terzo imprevisto è il diniego. Non è la fine del percorso: la proposta può essere ricostruita e attuata in uno strumento di regolazione della crisi, dove opera il meccanismo dell’omologazione anche in mancanza di adesione. E non esiste norma che impedisca, dopo la risoluzione di un accordo concluso in composizione negoziata, di presentare una nuova domanda di transazione fiscale negli strumenti che la prevedono.
Check di completamento
Verifica che l’accordo sia sottoscritto da chi ha il potere di firmarlo, con indicazione del parere conforme della Direzione regionale per i tributi dell’Agenzia delle Entrate. Verifica che il testo contenga il piano di pagamento con rate e scadenze precise. Verifica di avere comunicato l’accordo all’esperto e di averne prova.
Mossa 8 — Deposita in tribunale, ottieni il decreto ed esegui senza saltare una rata
OBIETTIVO DELLA MOSSA: rendere l’accordo eseguibile e mantenerlo in vita. Un accordo firmato e non autorizzato non produce gli effetti che ti servono; un accordo autorizzato e non eseguito si risolve da solo.
Quando va fatta
Subito dopo la sottoscrizione. L’accordo produce effetti con il deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, e l’efficacia sostanziale resta condizionata alla successiva autorizzazione del giudice.
Come si esegue
Deposita istanza di autorizzazione all’esecuzione, allegando l’accordo sottoscritto, la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, l’attestazione di convenienza, la prova della comunicazione all’esperto e la documentazione della posizione debitoria.
Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto oppure, in alternativa, dichiara che l’accordo è privo di effetti. Non c’è una terza via.
Sul contenuto di questa verifica si è formato nel 2026 un orientamento che devi conoscere prima di depositare, perché determina come vanno scritte le relazioni. La Relazione illustrativa del D.Lgs. 136/2024 descriveva un controllo di regolarità formale, per non snaturare la composizione negoziata e per evitare di trasformare il procedimento in una sede giurisdizionale sostitutiva del consenso dei creditori pubblici. Ma il Tribunale di Milano, con decreto del 21 maggio 2026, ha precisato che il vaglio giudiziale in sede di autorizzazione non può limitarsi alla verifica della presenza, della completezza e della coerenza della documentazione, dovendo estendersi al contenuto effettivo dell’attestazione prodotta: l’attestazione non può risolversi in una enunciazione meramente assertiva ma deve essere logicamente argomentata, in ragione della funzione eminentemente di garanzia del sindacato dell’autorità giudiziaria. Sulla natura e sui contenuti del sindacato giurisdizionale si è pronunciato nello stesso senso il Tribunale di Roma con provvedimento del 25 febbraio 2026; e il Tribunale di Monza, con decreto del 31 dicembre 2025, ha autorizzato l’esecuzione di un accordo avente a oggetto la falcidia e la dilazione di debiti IVA con relative sanzioni e interessi, dopo avere verificato la regolarità della documentazione e la presenza dell’attestazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, ricordando che l’accordo può essere concluso sia nel corso sia al termine della composizione negoziata.
Tradotto in pratica: un’attestazione che dice “la proposta è conveniente” senza mostrare i calcoli non ti fa ottenere il decreto. Deve mostrare i numeri dei due scenari e il percorso logico che porta dall’uno all’altro.
Ottenuto il decreto, esegui. E qui serve disciplina assoluta, perché l’accordo si risolve di diritto in due ipotesi: in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza; e se non esegui integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti. Sessanta giorni dalla scadenza di ciascuna rata: è una tolleranza, non una proroga, e non si cumula.
Attenzione anche al coordinamento con le misure premiali: se alla composizione negoziata segue la liquidazione giudiziale, le riduzioni di interessi e sanzioni vengono meno con effetto retroattivo, salva quella alla metà già acquisita.
La base giuridica
Art. 23, comma 2-bis, ultimo periodo, CCII per autorizzazione, decreto e risoluzione di diritto; art. 27 CCII per la competenza del tribunale; art. 25-bis CCII per le misure premiali e per la loro decadenza.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il decreto che dichiara l’accordo privo di effetti per carenza documentale. Nella maggior parte dei casi dipende da un’attestazione generica o da relazioni firmate dallo stesso soggetto. Entrambi i difetti si prevengono nella mossa 5, non si curano qui.
Il secondo imprevisto è la rata che non riesci a pagare. Non aspettare il sessantesimo giorno sperando in un incasso: il giorno in cui capisci che la rata è a rischio, avvia il confronto con l’ufficio e verifica con il legale quali soluzioni restano prima che la risoluzione operi automaticamente.
Il terzo imprevisto è l’istanza di liquidazione giudiziale di un creditore estraneo all’accordo, che se accolta travolge l’accordo per risoluzione di diritto. È la ragione per cui la composizione negoziata va condotta su tutti i fronti e non solo su quello fiscale.
Check di completamento
Verifica di avere il decreto di autorizzazione e di averne trasmesso copia all’ufficio. Verifica di avere inserito tutte le scadenze delle rate in un calendario con allarme anticipato di almeno trenta giorni. Verifica che il budget di cassa a dodici mesi includa le rate come uscite fisse e non come voce residuale.
Il piano alla prova dei numeri
Qui si vede se il piano funziona. Quattro simulazioni, costruite su dati realistici e dichiarate come esercizi dimostrativi: non sono casi seguiti dallo Studio, sono esercizi di calcolo che servono a farti vedere come cambiano gli esiti a seconda della tempestività e del perimetro.
Simulazione 1 — Stessa impresa, due tempistiche diverse
Impresa manifatturiera, debito erariale complessivo 487.300 euro, di cui 214.800 di IVA, 96.500 di ritenute, 118.200 di imposte sui redditi e 57.800 fra sanzioni e interessi. Istanza di composizione negoziata depositata il 14 gennaio, esperto che accetta l’incarico il 26 gennaio.
Percorso A. La proposta viene presentata il 20 aprile, cioè all’ottantacinquesimo giorno dall’accettazione dell’incarico. L’ufficio ha il tempo di istruire, la Direzione regionale rende il parere conforme, l’accordo viene sottoscritto il 9 luglio, depositato il 15 luglio, autorizzato con decreto il 4 agosto. L’impresa inizia a pagare il 30 settembre.
Percorso B. Stessi numeri, stesso piano, ma la proposta viene presentata il 2 luglio, al centocinquantottesimo giorno. L’incarico dell’esperto si avvicina alla scadenza ordinaria dei centottanta giorni, l’ufficio non ha ancora completato l’istruttoria, la Direzione regionale non ha reso il parere. Le trattative si chiudono senza accordo. L’impresa deve ripiegare su uno strumento di regolazione della crisi, con tempi e costi di giustizia completamente diversi e con la necessità di ricostruire da capo la proposta.
Il piano era identico. A cambiare l’esito è stato un ritardo di settantatré giorni nella mossa 6.
Simulazione 2 — Il peso dei contributi non falcidiabili
Impresa di servizi con quarantadue dipendenti. Debito pubblico complessivo 612.400 euro, così composto: 341.900 di tributi erariali, 248.300 di contributi INPS, 22.200 di premi INAIL.
Scenario transattivo in composizione negoziata: l’accordo può riguardare soltanto i 341.900 euro di tributi. Ipotizzando una proposta al 26% su quella componente, l’esborso diventa 88.894 euro dilazionati, mentre i 270.500 euro di debito contributivo restano integralmente dovuti, gestibili solo con rateazione ordinaria. Esborso complessivo da pianificare: 359.394 euro.
Scenario con sbocco in accordo di ristrutturazione: la proposta transattiva può estendersi anche alla componente contributiva, dove la falcidia è ammessa. Ipotizzando una proposta omogenea al 26% sull’intero debito pubblico, l’esborso complessivo scende a 159.224 euro, con l’ulteriore possibilità, ricorrendone le condizioni di legge, di superare il dissenso dell’ente.
Differenza fra i due scenari: 200.170 euro. È la ragione per cui la quarta domanda della diagnosi — quanto pesa il contributivo — va fatta il primo giorno e non il centesimo.
Simulazione 3 — Cosa cambia con i tributi locali dentro il perimetro
Impresa commerciale con tre punti vendita di proprietà. Debito erariale 268.700 euro, debito IMU e TARI verso due Comuni 93.400 euro.
Prima del 12 agosto 2026: l’accordo transattivo può riguardare solo i 268.700 euro erariali. I 93.400 euro di tributi locali restano fuori e, in assenza di previsione derogatoria, non sono falcidiabili in quella sede. Il piano regge solo se l’impresa riesce a pagarli integralmente, magari con rateazione comunale.
Dal 12 agosto 2026, con il D.Lgs. 147/2026: la proposta può comprendere anche i tributi degli enti territoriali. Ipotizzando una proposta al 30% su un perimetro complessivo di 362.100 euro, l’esborso scende a 108.630 euro contro i 173.010 euro necessari nello scenario precedente a parità di percentuale sulla sola componente erariale.
Nota operativa: il decreto non prevede regime transitorio e si applica anche alle composizioni negoziate già in corso. Se hai un percorso aperto da prima di agosto, la proposta sui tributi locali puoi ancora costruirla — ma lascia ai Comuni il tempo tecnico di istruirla, perché molti enti stanno ancora definendo chi firma e con quale atto.
Simulazione 4 — La rata saltata
Accordo autorizzato con decreto, debito transatto 156.000 euro in quarantotto rate mensili da 3.250 euro, prima scadenza 31 marzo.
Ipotesi A: l’impresa paga la rata del 31 ottobre il 12 dicembre, cioè al quarantaduesimo giorno dalla scadenza. L’accordo regge: il termine di tolleranza è di sessanta giorni dalla scadenza prevista.
Ipotesi B: la stessa rata viene pagata il 7 gennaio, al sessantottesimo giorno. L’accordo si risolve di diritto. Non serve un provvedimento, non c’è contraddittorio: il debito torna integralmente dovuto nella misura originaria, al netto di quanto già versato, e l’impresa ha consumato anche la possibilità di presentarsi come affidabile in un percorso successivo.
Differenza fra le due ipotesi: otto giorni. È la ragione per cui la mossa 8 chiede un calendario con allarme a trenta giorni e non un promemoria mentale.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Se perdi il filo in mezzo al percorso, torna qui.
Il principio di ordine è semplice: prima conosci il debito, poi accedi, poi proteggi la cassa, poi costruisci la convenienza, poi certifichi, poi proponi, poi firmi, poi esegui. Ogni inversione di questa sequenza costa tempo, e il tempo in composizione negoziata è una risorsa a quantità fissa.
Le tre scadenze che non puoi sbagliare, in tutto il percorso, sono tre e solo tre: il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza per il ricorso di conferma delle misure protettive; il tetto di duecentoquaranta giorni di durata complessiva delle misure; i sessanta giorni di tolleranza su ciascuna rata dell’accordo autorizzato. Tutto il resto si recupera. Queste tre no.
| Mossa | Obiettivo | Termine o finestra | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Fotografa il debito | Prospetto per tributo e annualità, con sanzioni e interessi scorporati | Prima di ogni altra cosa, 2-4 settimane | Costruisci il piano su numeri sbagliati e l’attestatore si ferma |
| 2. Deposita l’istanza | Accedere alla composizione negoziata | Appena il prospetto è chiuso | Senza composizione negoziata l’art. 23, co. 2-bis non esiste |
| 3. Misure protettive | Proteggere la cassa dalle esecuzioni | Ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione; durata 30-120 gg, max 240 | La riscossione svuota i conti e il piano perde base |
| 4. Piano e confronto liquidatorio | Dimostrare che l’Erario prende di più | Primi 60-90 giorni dall’incarico dell’esperto | Proposta senza convenienza dimostrata: respinta |
| 5. Due professionisti | Relazione veridicità + attestazione convenienza, firmate da soggetti diversi | 4-6 settimane prima della proposta | Rifiuto dell’ufficio o accordo dichiarato privo di effetti |
| 6. Formula la proposta | Perimetro corretto e tempistica anticipata | Nel corso delle trattative, mai oltre i due terzi del percorso | Perimetro errato o istruttoria senza tempo: naufragio |
| 7. Istruttoria e firma | Accordo sottoscritto da chi ha il potere di firmarlo | Subito dopo la proposta, a ritroso dalla scadenza dell’incarico | Trattative chiuse senza accordo |
| 8. Deposito, decreto, esecuzione | Rendere l’accordo eseguibile e tenerlo in vita | Deposito subito dopo la firma; rate con tolleranza 60 gg | Accordo privo di effetti o risolto di diritto |
Gli scenari di deviazione
Nessun piano si esegue come è stato scritto. Questi sono i tre scivolamenti più frequenti e il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 — La controparte accelera: pignoramento in corso mentre costruisci la proposta
Succede quando l’agente della riscossione, legittimamente, notifica un pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 mentre tu sei alla mossa 4. L’ordine di pagamento diretto al terzo è uno strumento rapido e, se intercetta i tuoi incassi commerciali, ti toglie la cassa nel momento peggiore.
Il piano B è ribaltare la sequenza: anticipa la mossa 3 e deposita immediatamente il ricorso per la conferma delle misure protettive, chiedendo espressamente che operino anche sull’esecuzione pendente. L’orientamento di merito maturato nel 2026 sostiene questa richiesta: il Tribunale di Vicenza l’11 gennaio 2026, il Tribunale di Napoli il 20 luglio 2026 e il Tribunale di Torino il 21 luglio 2026 hanno riconosciuto alle misure protettive della composizione negoziata un’efficacia significativa anche rispetto alle iniziative esecutive dell’agente della riscossione, nella prospettiva della conservazione delle somme in attesa dell’esito delle trattative.
Se il tetto dei duecentoquaranta giorni è già consumato, la via residua sono le misure cautelari atipiche: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 18 febbraio 2026, ha ammesso misure cautelari volte a inibire azioni esecutive e cautelari anche oltre i limiti temporali delle misure protettive, valutate alla luce del canone di buona fede; il Tribunale di Forlì, il 19 marzo 2026, ha concesso misure cautelari con contenuto analogo rivolte a creditori determinati; il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 6 luglio 2026, si è pronunciato sull’ammissibilità dell’inibitoria delle azioni esecutive e cautelari concessa dopo il decorso del termine dell’art. 8 CCII per le misure protettive. Serve però un progetto di risanamento almeno delineato: il Tribunale di Massa, il 20 maggio 2026, ha negato nuove misure a una società che aveva già fruito delle protettive per la durata massima, in assenza di un piano quantomeno accennato nelle sue linee generali.
Deviazione 2 — Il termine è scaduto: le trattative si chiudono senza accordo
L’incarico dell’esperto arriva a scadenza, l’ufficio non ha concluso l’istruttoria, la proposta resta sul tavolo. È lo scenario più comune quando la mossa 6 è stata eseguita tardi.
Il piano B non è ricominciare da zero: è trasferire il lavoro fatto nello strumento di sbocco. Tutto ciò che hai prodotto — prospetto del debito, piano, scenario liquidatorio, relazione sulla veridicità, attestazione di convenienza — è riutilizzabile in un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 63 CCII, in un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis o in un concordato preventivo ex art. 88. In quelle sedi la transazione fiscale si estende anche ai contributi previdenziali e assistenziali e opera, al ricorrere delle condizioni di legge, l’omologazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali.
Due avvertenze serie, però, perché il cram down non è un diritto. La Cassazione ha chiarito che l’omologazione forzosa presuppone che un accordo sia comunque intervenuto con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva, ancorché in percentuale insufficiente: in questo senso l’ordinanza n. 31892/2025 e l’ordinanza n. 5918/2026, secondo la quale è requisito essenziale che vi siano altri creditori consenzienti, così che la decisività dell’adesione forzosa si misuri come fattore additivo per raggiungere la maggioranza richiesta dalla legge. E con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 la Corte ha qualificato come uso distorto dell’istituto la richiesta di cram down avanzata in assenza di un numero congruo di creditori aderenti, quando l’accordo risulti sostanzialmente diretto alla sola falcidia del debito fiscale senza una reale ristrutturazione dell’esposizione verso gli altri creditori.
Il messaggio è chiaro: lo strumento di sbocco non è un modo per ottenere con la forza ciò che l’ufficio non ti ha concesso. È una procedura diversa, con presupposti propri, che va costruita come tale.
Deviazione 3 — Il documento irreperibile: la base dati non è attestabile
Il revisore ti comunica che non può rilasciare la relazione sulla completezza e veridicità dei dati perché mancano riconciliazioni, perché i saldi dei debiti tributari non quadrano con le risultanze dell’Agenzia, o perché la contabilità di uno o più esercizi è lacunosa.
Il piano B è una sospensione volontaria e dichiarata della mossa 6. Non presentare la proposta: una proposta senza la relazione richiesta dalla legge non è istruibile e brucia credibilità. Concentra due o tre settimane sulla ricostruzione contabile, partendo dalla base dati di partenza del piano, che è il perimetro su cui il revisore deve pronunciarsi.
Se il tempo residuo delle trattative non basta, hai due opzioni. La prima: chiedere la prosecuzione delle trattative nei casi consentiti dalla legge. La seconda: accettare che il percorso si chiuda e portare la proposta nello strumento di sbocco, dove disporrai di tempi diversi. Quello che non puoi fare è presentare una proposta con una relazione di comodo: la responsabilità di chi attesta è anche penale, e un’attestazione fragile è un problema che sopravvive al debito.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 6 prima della mossa 5, cioè presentare la proposta e produrre le relazioni dopo?
Tecnicamente la proposta si presenta con le relazioni allegate: sono parte della proposta, non un completamento successivo. Puoi anticipare un confronto informale con l’ufficio sui numeri, ed è spesso utile farlo, ma la proposta formale senza le due relazioni non avvia l’istruttoria. Non guadagni tempo: lo perdi.
Posso saltare la mossa 3 se non ho ancora subito pignoramenti?
Sì, e in molti casi conviene. Le misure protettive non sono obbligatorie e hanno un costo di segnalazione verso il mercato: non scattano automaticamente con l’accesso alla procedura, vanno chieste, pubblicate e confermate dal tribunale. Se il Fisco è fermo e i rapporti con le banche tengono, puoi costruire la proposta senza esporre l’impresa. Ma prepara il ricorso in anticipo, così da poterlo depositare entro il giorno successivo alla pubblicazione se la situazione precipita.
Se l’Agenzia rifiuta, posso ripresentare la stessa proposta più avanti?
Nella stessa composizione negoziata, ripresentare la proposta identica non ha senso: se è stata rifiutata una volta, serve modificare qualcosa — percentuale, durata, garanzie, risorse esterne. In uno strumento di regolazione della crisi successivo, invece, la proposta transattiva può essere riformulata, e non esiste una norma che lo impedisca dopo la risoluzione di un accordo concluso in composizione negoziata.
L’IVA la posso davvero ridurre, o è una di quelle cose che in pratica nessuno concede?
La puoi ridurre: l’esclusione prevista dalla norma riguarda i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea e l’IVA non rientra fra questi, come ha confermato espressamente la Relazione illustrativa del correttivo-ter e come ha ribadito l’Agenzia delle Entrate nella circolare 5/E del 16 luglio 2026. In composizione negoziata, inoltre, la legge non fissa una percentuale minima di soddisfacimento. Questo non significa che l’ufficio accetterà qualunque percentuale: significa che il limite è la convenienza dimostrata, non una soglia di legge.
Posso usare un solo professionista per risparmiare?
Puoi provarci, ma è una scommessa sul contenzioso invece che una strategia. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E/2026, ha prescritto che il giudizio di convenienza e la verifica dei dati aziendali siano affidati a figure distinte, anche quando il revisore possieda in astratto i requisiti del professionista indipendente. Esistono letture giurisprudenziali meno rigide, ma la tua proposta passa prima dall’ufficio e solo dopo dal giudice. Risparmiare sulla mossa 5 significa quasi sempre spendere il doppio nella mossa 7.
Ho debiti IMU e TARI arretrati verso il Comune: posso metterli nella proposta?
Sì, dal 12 agosto 2026. L’art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 ha esteso la transazione fiscale ai crediti tributari di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, anche nella composizione negoziata, e non è previsto alcun regime transitorio: la nuova disciplina si applica anche ai percorsi già in corso a quella data. Tieni però conto che per gli enti territoriali si tratta della prima applicazione e che molti devono ancora definire internamente chi sottoscrive e con quale atto.
E i contributi INPS? Sono la parte più pesante del mio debito.
Non sono falcidiabili nell’accordo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, che riguarda le agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Puoi gestirli con la rateazione ordinaria durante la composizione negoziata, ma la riduzione non è disponibile in quella sede. Se il contributivo pesa molto, la composizione negoziata va impostata fin dal primo giorno come fase preparatoria di uno strumento di sbocco in cui la falcidia contributiva è ammessa.
Le misure premiali dell’art. 25-bis le devo chiedere, o arrivano da sole?
Operano per legge al ricorrere dei presupposti, ma è opportuno formulare una richiesta espressa all’ufficio: la riduzione degli interessi alla misura legale dall’accettazione dell’incarico dell’esperto fino alla conclusione delle trattative, la riduzione alla misura minima delle sanzioni da comunicazione — avvisi bonari da controllo automatizzato e formale — il cui termine di pagamento scada dopo la presentazione dell’istanza, e la riduzione alla metà di sanzioni e interessi sui debiti sorti prima dell’istanza, quest’ultima condizionata alla chiusura del percorso con una delle soluzioni dell’art. 23, comma 2, CCII. Attenzione all’effetto della liquidazione giudiziale successiva: le riduzioni vengono meno con effetto retroattivo, salva quella alla metà già acquisita.
Devo fermare i versamenti correnti mentre tratto con l’ufficio?
No, ed è uno degli errori più costosi. Il debito fiscale che matura dopo l’istanza non entra nel perimetro della proposta, perché l’accordo può riguardare i debiti sorti fino alla data della sua presentazione. Continuare a non versare durante le trattative significa quindi costruire, in parallelo alla soluzione, un nuovo debito che la soluzione non copre — e offrire all’ufficio l’argomento più semplice per dubitare della sostenibilità del piano. Il piano della mossa 4 deve prevedere la fiscalità corrente come uscita prioritaria.
Posso proporre percentuali diverse ai diversi creditori pubblici?
La proposta va costruita per creditore: l’attestazione di convenienza è riferita al creditore pubblico cui la proposta è rivolta, e il confronto con l’alternativa liquidatoria dipende dal grado di privilegio di ciascun credito e dalla sua collocazione nell’ipotesi di riparto. Tributi assistiti da privilegio di grado diverso possono quindi ricevere trattamenti diversi, purché il trattamento sia coerente con la graduazione e la differenza sia argomentata nella relazione. Quello che non puoi fare è trattare meglio un creditore chirografario di un creditore pubblico privilegiato senza giustificazione: è il primo controllo che l’ufficio esegue.
Quanto tempo serve, realisticamente, dall’istanza al decreto di autorizzazione?
Dipende dall’ufficio e dalla qualità del fascicolo, ma la struttura dei tempi è questa: due-quattro settimane per la ricostruzione del debito, qualche giorno per l’istanza e la nomina dell’esperto, sessanta-novanta giorni per piano e confronto liquidatorio, quattro-sei settimane per le due relazioni, poi l’istruttoria dell’ufficio con il passaggio del parere conforme della Direzione regionale, infine il deposito e il decreto. Sommando le fasi che non si sovrappongono, un percorso ordinato sta dentro i centottanta giorni dell’incarico dell’esperto solo se le mosse 1 e 4 partono in parallelo e se la proposta è formalizzata entro i primi due terzi del periodo.
L’esperto può bocciare l’accordo che ho concluso con l’Agenzia?
No, perché l’accordo del comma 2-bis è sottoscritto dalle parti e soltanto comunicato all’esperto, al quale non è richiesto di esprimersi sul merito della convenienza né sulla veridicità dei dati. Ma l’esperto può segnalare all’imprenditore o all’organo di controllo gli elementi di pregiudizio che ravvisi, ai sensi dell’art. 21 CCII, e darne conto nella relazione finale dell’art. 17, comma 8. Può inoltre essere chiamato dal tribunale a esprimersi, come ausiliario, sulle verifiche di regolarità formale. Una proposta incoerente con le trattative condotte con gli altri creditori — per esempio perché destina al Fisco risorse che il piano aveva assegnato alla continuità — è esattamente il caso in cui una segnalazione arriva.
Se il tribunale dichiara l’accordo privo di effetti, posso reclamare?
Il provvedimento va letto nel concreto, perché la norma prevede l’alternativa secca fra decreto di autorizzazione e dichiarazione di inefficacia e non disciplina espressamente un mezzo di impugnazione dedicato. La strada praticabile, nella maggior parte dei casi, è rimuovere la causa del rigetto — tipicamente un’attestazione non argomentata o relazioni firmate dallo stesso soggetto — e riproporre l’istanza con la documentazione corretta, se i tempi della composizione negoziata lo consentono. Ricorda, su ogni termine processuale eventualmente coinvolto, che la sospensione feriale opera soltanto dal 1° al 31 agosto.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riformulati in sintesi: per l’applicazione al tuo caso serve la lettura integrale del provvedimento.
A sostegno della mossa 3 — misure protettive e cassa
Corte di Cassazione, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025. La pendenza della composizione negoziata e delle relative misure protettive non impone al giudice di rinviare l’udienza fissata per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. È rilevante perché ti dice che la protezione ottenuta in composizione negoziata non copre automaticamente il fronte prefallimentare: lì serve una difesa autonoma.
Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026, R.G. 4701/2025. Le misure protettive della composizione negoziata operano nei confronti di tutti i creditori e incidono anche sulle esecuzioni già pendenti; l’assegnazione ottenuta nell’esecuzione presso terzi non rende irreversibile la soddisfazione del creditore, e le somme vanno accantonate su conto vincolato. È il precedente da citare quando un pignoramento presso terzi è già in corso.
Tribunale di Napoli, 20 luglio 2026, e Tribunale di Torino, 21 luglio 2026. Entrambi affrontano il rapporto fra composizione negoziata e pignoramento presso terzi promosso dall’agente della riscossione, riconoscendo alle misure protettive un’efficacia significativa anche rispetto alle iniziative esecutive esattoriali. Rilevano perché mostrano un orientamento in via di consolidamento, non un caso isolato.
Tribunale di Milano, 18 febbraio 2026. Ammette misure cautelari, anche atipiche, dirette a inibire azioni esecutive e cautelari oltre i limiti temporali delle misure protettive, nel quadro del canone di buona fede. È la via quando il tetto dei duecentoquaranta giorni è esaurito.
Tribunale di Forlì, 19 marzo 2026. Concede misure cautelari con contenuto analogo a quello delle misure protettive, oltre il termine massimo, rivolte a creditori determinati. Conferma che lo strumento cautelare può essere modulato in modo selettivo.
Tribunale di Massa, 20 maggio 2026. Nega nuove misure, in sede di domanda con riserva, a una società che aveva già fruito delle protettive della composizione negoziata per la durata massima, in assenza di un progetto di risanamento quantomeno delineato nelle sue linee generali. Serve a ricordarti che la protezione segue il piano, non lo sostituisce.
Tribunale di Palermo, 6 luglio 2026. Si pronuncia sulla decorrenza del termine dell’art. 8 CCII per le misure protettive e sull’ammissibilità della successiva concessione di misure cautelari inibitorie delle azioni esecutive e cautelari. Rileva per la gestione della fase di passaggio fra protezione e cautela.
Tribunale di Milano, 5 gennaio 2026. Afferma l’autonomia fra il procedimento prefallimentare e il procedimento per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII. Conferma, sul piano procedurale, quanto già stabilito dalla Cassazione nel 2025.
A sostegno delle mosse 5 e 8 — attestazioni e sindacato del tribunale
Tribunale di Milano, decreto 21 maggio 2026. In sede di autorizzazione all’esecuzione dell’accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII, il sindacato del tribunale non si esaurisce nella verifica della presenza e della coerenza della documentazione, ma si estende al contenuto effettivo dell’attestazione, che non può essere una enunciazione meramente assertiva e deve risultare logicamente argomentata; il provvedimento si sofferma inoltre sull’indipendenza dei soggetti chiamati ad attestare veridicità dei dati e convenienza. È il riferimento che determina come va scritta l’attestazione della mossa 5.
Tribunale di Roma, 25 febbraio 2026. Affronta natura e contenuti del sindacato giurisdizionale sull’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII. Conferma che il controllo del giudice, pur non estendendosi alla fattibilità del piano, non è una mera presa d’atto.
Tribunale di Monza, decreto 31 dicembre 2025. Autorizza l’esecuzione di un accordo concluso ex art. 23, comma 2-bis, CCII avente a oggetto la falcidia e la dilazione di debiti IVA con sanzioni e interessi, previa verifica della regolarità della documentazione e della presenza dell’attestazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, precisando che l’accordo può essere concluso sia nel corso sia al termine della composizione negoziata. È uno dei primi provvedimenti applicativi e conferma concretamente la falcidiabilità dell’IVA.
A sostegno del perimetro della mossa 6 — cosa entra e cosa no
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 256/2024/PAR del 24 dicembre 2024. In composizione negoziata, gli enti pubblici territoriali non potevano aderire a un accordo transattivo sui crediti tributari auto-amministrati, in quanto esclusi dalla normativa allora vigente e in assenza di previsione derogatoria rispetto al principio di indisponibilità del credito tributario. È il precedente superato dal D.Lgs. 147/2026: serve a capire perché, prima del 12 agosto 2026, IMU e TARI restavano fuori e perché chi ha percorsi aperti da prima deve aggiornare la proposta.
A sostegno della deviazione 2 — lo strumento di sbocco e i limiti del cram down
Corte di Cassazione, ordinanza n. 31892/2025. Perché una domanda di omologazione forzosa possa essere accolta negli accordi di ristrutturazione occorre che sia comunque intervenuto un accordo con i creditori anteriori, ancorché in termini percentuali insufficienti. Ti dice che il cram down non è una scorciatoia utilizzabile quando nessun altro creditore ha aderito.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 5918/2026. Requisito essenziale dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione al quale l’amministrazione pubblica non aderisca è la presenza di altri creditori consenzienti, così che la decisività dell’adesione forzosa si misuri come fattore additivo rispetto alla maggioranza richiesta dalla legge; la pronuncia si colloca nel regime anteriore alle modifiche del D.Lgs. 136/2024. Conferma e precisa il principio precedente.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, la richiesta di cram down in assenza di un numero congruo di creditori aderenti integra un uso distorto dell’istituto, quando l’operazione risulti strumentale a imporre la sola falcidia del debito tributario senza una reale ristrutturazione dell’esposizione verso gli altri creditori. È il limite esterno della strategia: lo strumento di sbocco non può essere un contenitore vuoto costruito per piegare l’Erario.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 5309/2026. Interviene sui presupposti di applicabilità dell’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione. Completa il quadro delle condizioni da verificare prima di impostare un percorso che conti sul superamento del dissenso.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 10723/2026. Nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale, il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non un autonomo requisito di meritevolezza del debitore. Rileva perché sposta il baricentro del giudizio sul dato oggettivo: la convenienza, che è esattamente ciò che costruisci nella mossa 4.
Corte di Cassazione, sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026. Nel concordato minore, l’omologazione in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria non richiede la presentazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII. Utile per gli imprenditori minori che valutano il percorso alternativo.
Corte d’appello di Reggio Calabria, sentenza n. 461/2026 del 26 maggio 2026. Conferma la decisione di primo grado del Tribunale di Locri n. 17/2025 in tema di presupposti della richiesta di omologazione forzosa. Mostra come l’orientamento restrittivo stia trovando conferma anche nei gradi di merito superiori.
Un chiarimento che vale per tutti questi riferimenti: nella composizione negoziata il cram down non esiste. Non essendo prevista una fase di omologazione, non è configurabile un’omologazione forzata che sostituisca il consenso del creditore pubblico, in coerenza con la natura dell’istituto, incompatibile con adesioni forzose dei creditori. Le pronunce appena citate servono a orientarti sullo strumento di sbocco, non a promettere che il Fisco possa essere vincolato dentro le trattative.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Questi sono gli interventi concreti che lo Studio esegue lungo le otto mosse. Non sono aree di consulenza: sono attività determinate, con un prodotto finale verificabile.
- Ricostruiamo la posizione debitoria completa acquisendo estratto di ruolo, certificato dei debiti tributari, posizione contributiva e cassetto fiscale, e restituiamo il prospetto per annualità e per tributo con tributo, sanzioni e interessi scorporati voce per voce.
- Separiamo i debiti da transare da quelli da impugnare, verificando notifiche, decadenze e prescrizioni sui singoli carichi prima che entrino nel perimetro della proposta.
- Verifichiamo i presupposti di accesso dell’art. 12 e dell’art. 25-quater CCII, compiliamo il test pratico dell’art. 13 e predisponiamo l’istanza di nomina dell’esperto con tutta la documentazione richiesta dalla piattaforma.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza, con richiesta espressa di incidenza sulle esecuzioni pendenti quando vi siano pignoramenti in corso, e gestiamo proroghe ed eventuali misure cautelari.
- Costruiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria nelle sette voci richieste — attivo da cessione in funzionamento, cessione atomistica, realizzo dei crediti, azioni della curatela, prededuzioni, ipotesi di stato passivo, ipotesi di riparto — fino al numero che esprime la soddisfazione del creditore pubblico nei due scenari.
- Coordiniamo i due professionisti distinti richiesti dalla circolare 5/E/2026, il revisore legale per la completezza e veridicità dei dati e il professionista indipendente per l’attestazione di convenienza, verificando che perimetro, date e base dati contabile siano coerenti fra i due documenti.
- Scriviamo la proposta di accordo transattivo con il perimetro corretto: tributi erariali e IVA dentro, risorse proprie dell’Unione europea fuori, contributi previdenziali e assistenziali fuori, tributi degli enti territoriali dentro secondo il D.Lgs. 147/2026, debiti sorti entro la data di presentazione.
- Interloquiamo con la Direzione provinciale e con la Direzione regionale lungo l’istruttoria, predisponiamo il documento di sintesi per chi decide e gestiamo le richieste di integrazione nei tempi stretti che la fase impone.
- Depositiamo l’istanza di autorizzazione in tribunale ai sensi dell’art. 27 CCII e seguiamo il procedimento fino al decreto che autorizza l’esecuzione dell’accordo.
- Monitoriamo l’esecuzione costruendo il calendario delle rate con allarme anticipato e intervenendo prima che maturi il termine di sessanta giorni la cui violazione determina la risoluzione di diritto dell’accordo.
- Prepariamo il percorso di sbocco — accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo — quando il perimetro contributivo o l’esito delle trattative lo rendono necessario, riutilizzando il lavoro già prodotto invece di ricominciarlo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021: la composizione negoziata è il contenitore dentro cui l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII esiste, e conoscerla dal lato di chi conduce le trattative — cioè di chi valuta la perseguibilità del risanamento, legge le relazioni e scrive la relazione finale — cambia il modo in cui la proposta viene costruita e il momento in cui viene presentata. Pesa in modo altrettanto diretto il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, perché un accordo transattivo erariale richiede contemporaneamente la ricostruzione tributaria del debito, la costruzione finanziaria del piano e la gestione del rapporto con le banche durante le misure protettive: tre competenze che nessuna di queste figure possiede da sola.
Lo Studio lavora con avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, non in sequenza ma insieme: chi ricostruisce il debito e chi costruisce il piano parlano fra loro prima che la proposta prenda forma. E la linea difensiva resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: se dal percorso nasce un contenzioso — sull’autorizzazione negata, su un carico contestato, sull’omologazione di uno strumento di sbocco — la strategia non cambia mano e non si riscrive, perché la continuità fino alla Cassazione è parte del modo in cui l’impegno viene impostato dal primo giorno.
Il principio che tiene insieme tutto il piano
In questa materia ogni mossa eseguita nei termini è un’opzione che resta aperta; ogni mossa rimandata è una strada che si chiude da sola, senza che nessuno te lo comunichi. Non c’è un avviso quando scade la finestra utile per presentare la proposta, non c’è un sollecito quando il sessantesimo giorno dalla rata si avvicina, non c’è una seconda chiamata quando le trattative si chiudono. Le decadenze, in composizione negoziata, operano in silenzio.
Per questo lo Studio Monardo affronta questa materia con la combinazione di abilitazioni che le è propria: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 consente di impostare la composizione negoziata conoscendone la logica interna e i tempi reali, mentre il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario permette di trattare il debito fiscale e il piano industriale come un unico problema, che è il modo in cui lo legge l’ufficio che deve decidere. Non promettiamo risultati: verifichiamo la tua posizione, costruiamo la convenienza con i numeri e portiamo la proposta dove può essere istruita, nei tempi in cui può esserlo.
📩 Se l’impresa non riesce più a versare le imposte, il tempo utile si sta già consumando mentre leggi: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo e fissiamo l’analisi della tua posizione — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
