La domanda è esattamente questa: se l’impresa non riesce più a sostenere le rate delle cartelle, entrare in composizione negoziata le permette di ottenere un piano di pagamento più lungo di quello che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concederebbe allo sportello? La risposta onesta è che dipende da quale debito si sta guardando e da quale risultato si vuole ottenere: non esiste una risposta valida per tutte le imprese, ed è proprio questo il punto. Su alcune componenti del debito la composizione negoziata allunga davvero l’orizzonte; su altre non sposta di un mese il tetto fissato dall’articolo 19 del DPR 602/1973; su altre ancora offre qualcosa di diverso e più incisivo della dilazione, cioè la riduzione del capitale. Soppesare le tre cose insieme è l’unico modo per decidere con cognizione di causa.
Lo Studio Monardo lavora quotidianamente su questo crinale perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la logica con cui si costruisce un percorso di composizione negoziata, quali informazioni l’esperto si aspetta di trovare nel piano e quali condizioni rendono credibile una proposta rivolta al creditore pubblico. A questa abilitazione si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè proprio la combinazione di competenze che serve quando il debito a ruolo di un’impresa è fatto di IVA, ritenute, contributi e accessori stratificati su più anni.
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Il quadro di partenza: che cosa è davvero in gioco
Prima di confrontare le strade, va fissato il terreno comune, perché gran parte degli equivoci nasce da una confusione di piani.
Il debito fiscale di un’impresa vive in due stadi distinti. C’è la fase che precede l’iscrizione a ruolo: imposte dichiarate e non versate, avvisi bonari, controlli automatizzati, somme che l’Agenzia delle Entrate ha già quantificato ma che non sono ancora state affidate all’agente della riscossione. E c’è la fase successiva all’affidamento, quella in cui il debito è iscritto a ruolo, la cartella è stata notificata e la competenza passa ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che può attivare fermi, ipoteche e pignoramenti.
Questa distinzione, che sembra tecnica, è l’elemento che decide la risposta alla domanda del titolo. Le regole sulla durata delle dilazioni sono diverse nei due stadi, e gli strumenti che allungano i tempi in uno non necessariamente operano nell’altro.
Sul fronte dei ruoli, la disciplina generale è quella dell’articolo 19 del DPR 602/1973, profondamente riscritto dal D.Lgs. 110/2024: una dilazione amministrativa, concessa su istanza, con un tetto di rate che cresce progressivamente negli anni e che si articola a seconda dell’importo e del grado di difficoltà dimostrato.
Sul fronte della crisi d’impresa, il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) offre invece un percorso negoziale, la composizione negoziata degli articoli 12 e seguenti, nata per far dialogare l’imprenditore con tutti i creditori sotto la guida di un esperto indipendente, e due norme che toccano direttamente il debito fiscale: l’articolo 25-bis, comma 4, sulle misure premiali, e l’articolo 23, comma 2-bis, introdotto dal cosiddetto Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024), che ha aperto la strada all’accordo transattivo con le Agenzie fiscali e con Agenzia delle Entrate-Riscossione.
C’è poi un terzo livello, quello degli strumenti di regolazione della crisi soggetti a omologazione — accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo — dove la transazione fiscale ha una storia più lunga, una disciplina più articolata e, soprattutto, la possibilità del cram down, cioè dell’omologazione anche senza l’adesione del Fisco.
Infine, un dato di scenario che va messo a fuoco subito perché incide sulle scelte di oggi: la definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 — la cosiddetta rottamazione-quinquies, prevista dall’art. 1, commi 82-101, della Legge 199/2025 — ha avuto una finestra di adesione chiusa il 30 aprile 2026. Per chi ha aderito in tempo esiste un piano in 54 rate bimestrali; per chi non lo ha fatto, quella porta non è più un’alternativa praticabile e il confronto si gioca sulle tre opzioni che seguono.
Va messo a fuoco anche un dato che incide sul confronto più di quanto l’imprenditore si aspetti: il peso degli accessori. In un debito a ruolo stratificato su più esercizi, sanzioni e interessi possono rappresentare una quota molto significativa dell’importo complessivo, e questa quota si comporta in modo diverso a seconda della strada scelta. Nella dilazione ordinaria viene pagata per intero, semplicemente distribuita nel tempo. Nella composizione negoziata, invece, l’articolo 25-bis del Codice della crisi prevede una serie di misure premiali che intervengono proprio su quella componente: gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza sono ridotti alla misura legale, alcune sanzioni sono riducibili alla misura minima quando il termine per il pagamento agevolato scade dopo la presentazione dell’istanza, e in caso di esito del percorso in uno degli strumenti previsti dall’articolo 23 è contemplato il dimezzamento di sanzioni e interessi relativi ai debiti pregressi. Sono misure che non toccano il tributo in sé, ma ne modulano gli accessori e la temporalità della riscossione: su posizioni molto datate l’effetto economico può essere tutt’altro che marginale, e va soppesato insieme alla durata della dilazione, perché un piano a dieci anni su un importo ridotto non è lo stesso piano a dieci anni su un importo intatto.
C’è infine un fattore che condiziona il tempo a disposizione: il sistema delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati previsto dal Codice della crisi. Al superamento di soglie differenziate a seconda della forma giuridica dell’impresa e del tipo di esposizione, l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali sono tenuti a segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo la situazione di scaduto, invitandolo a valutare l’accesso alla composizione negoziata. Quella segnalazione non è un atto di riscossione, ma è il segnale che l’orologio ha iniziato a correre: da quel momento l’inerzia diventa un elemento valutabile, anche sul piano della responsabilità degli amministratori per il ritardo nella reazione alla crisi.
Un’ultima premessa, che vale come avvertenza di metodo: tutte le strade descritte più avanti presuppongono che l’impresa abbia un’attività ancora capace di produrre flussi. Nessuna dilazione, per quanto lunga, risolve il problema di un’impresa che non genera più margine sufficiente a pagare le rate correnti oltre a quelle del passato. Il confronto che segue serve a scegliere lo strumento, non a sostituire la verifica di sostenibilità.
Opzione 1 — La rateizzazione ordinaria delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973)
In cosa consiste
È la dilazione amministrativa delle somme iscritte a ruolo e affidate all’agente della riscossione, concessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione su istanza del contribuente. Dopo la riforma della riscossione attuata dal D.Lgs. 110/2024, il numero di rate dipende da tre variabili: l’anno di presentazione della domanda, l’importo complessivo dei carichi da dilazionare e la scelta tra istanza a semplice richiesta e istanza documentata.
Per i debiti di importo pari o inferiore a 120.000 euro, le domande presentate nel 2025 e nel 2026 possono ottenere fino a 84 rate mensili sulla base della sola dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza allegare documentazione. Lo stesso tetto salirà a 96 rate per le istanze del 2027 e del 2028 e a 108 rate per quelle presentate dal 2029. Per andare oltre quel tetto, e fino a un massimo di 120 rate, occorre documentare la difficoltà: nel biennio 2025-2026 la forbice della dilazione documentata va da 85 a 120 rate.
Per i debiti di importo superiore a 120.000 euro la dilazione è invece sempre documentata e può arrivare fino a 120 rate mensili, cioè dieci anni. La valutazione passa attraverso indici economico-finanziari costruiti sui dati di bilancio dell’impresa, con soglie che determinano il numero di rate concedibili.
Quando ha senso
Primo scenario: l’impresa ha una crisi di liquidità circoscritta, il debito a ruolo è consistente ma non sproporzionato rispetto al fatturato, e il problema è ridistribuire nel tempo un carico che in unica soluzione sarebbe insostenibile. Qui la dilazione ordinaria fa esattamente il lavoro per cui è stata pensata.
Secondo scenario: l’impresa ha bisogno di un effetto immediato sulle azioni di riscossione. La presentazione dell’istanza e il regolare pagamento delle rate interrompono l’aggressione esecutiva sui carichi dilazionati e consentono di ottenere il documento unico di regolarità contributiva e la regolarità fiscale necessaria per lavorare con la pubblica amministrazione.
Terzo scenario: il debito è composto in misura rilevante da contributi previdenziali iscritti a ruolo. È un dettaglio che conta più di quanto sembri, perché — come si vedrà — l’accordo transattivo della composizione negoziata non copre la materia contributiva.
Come si esegue
L’istanza si presenta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, in via telematica o allo sportello, indicando i carichi da dilazionare: è possibile raggruppare più cartelle in un’unica richiesta, ed è possibile selezionare solo alcuni carichi. Per le istanze documentate vanno allegati i dati di bilancio e la documentazione che attesta la difficoltà. L’importo minimo di ciascuna rata è fissato per legge in 50 euro, il che incide sul numero massimo di rate effettivamente ottenibile sui debiti di modesta entità.
I vantaggi
Il primo è la rapidità: non serve un esperto, non serve un attestatore, non serve il tribunale. Il secondo è la prevedibilità: le regole sono tabellari, il perimetro dei debiti dilazionabili è ampio e comprende tributi erariali, contributi, sanzioni amministrative e, in generale, le somme affidate all’agente della riscossione. Il terzo è la reversibilità: una dilazione in corso non preclude scelte successive, e la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esistenza di piani di rateazione già attivi non impedisce di concludere in seguito un accordo transattivo nella composizione negoziata.
Il rovescio della medaglia
Il limite strutturale è che la dilazione non tocca il capitale: l’impresa paga tutto, sanzioni e interessi compresi, soltanto in più tempo. Se il debito è fuori scala rispetto alla capacità di generare cassa, allungare le rate sposta il problema senza risolverlo.
Il secondo limite è il tetto. Dieci anni sono il massimo assoluto e si raggiungono solo documentando una difficoltà seria; per molte imprese, in concreto, il piano approvato si ferma al gradino inferiore.
Il terzo limite, il più insidioso, è la decadenza. Il comma 3 dell’articolo 19 prevede che il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporti la decadenza automatica dal beneficio e la riscuotibilità immediata dell’intero importo ancora dovuto. A quel punto, sugli stessi carichi, una nuova dilazione può essere ottenuta soltanto se le rate scadute risultano integralmente saldate al momento della nuova richiesta, e il nuovo piano può articolarsi solo nel numero di rate non ancora scadute del piano decaduto. Tradotto: la seconda possibilità è molto più stretta della prima.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con crisi temporanea e reversibile, debito a ruolo significativo ma proporzionato, nessun bisogno di ridurre il capitale e necessità immediata di fermare la riscossione con uno strumento rapido e a basso tasso di incertezza.
Opzione 2 — La composizione negoziata: misure premiali e accordo transattivo
In cosa consiste
La composizione negoziata è il percorso volontario e stragiudiziale degli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi: l’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario presenta istanza tramite la piattaforma telematica e ottiene la nomina di un esperto indipendente, il cui incarico ha durata di centottanta giorni, prorogabile nei casi previsti dall’articolo 17. Su richiesta, il tribunale può confermare misure protettive che bloccano le azioni esecutive e cautelari dei creditori, per un periodo compreso tra trenta e centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni.
Sul debito fiscale la composizione negoziata agisce con due leve distinte, che è essenziale non confondere.
La prima leva è la misura premiale dell’articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi. Se la composizione negoziata si chiude con uno degli esiti indicati dall’articolo 23, comma 1, lettere a) e c), e il contratto o l’accordo viene pubblicato nel registro delle imprese, l’impresa può chiedere all’Agenzia delle Entrate un piano di rateazione delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sui redditi, ritenute operate come sostituto d’imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, con i relativi accessori. Il piano arriva ordinariamente a settantadue rate mensili, ma può essere concesso fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa, rappresentata nell’istanza e sottoscritta dall’esperto. Che questa sia una dilazione riservata a chi passa dalla composizione negoziata lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate già con la risposta n. 443 del 2023, pronunciandosi sull’ambito applicativo della misura premiale.
La seconda leva è l’accordo transattivo dell’articolo 23, comma 2-bis, introdotto dal Correttivo-ter. Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare alle Agenzie fiscali e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione una proposta di pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori, con esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. La proposta richiede due attestazioni distinte e, una volta sottoscritto l’accordo, il deposito in tribunale: il giudice designato verifica la regolarità dell’accordo e dei suoi allegati e ne autorizza l’esecuzione con decreto.
Quando ha senso
Primo scenario: una parte consistente del debito non è ancora a ruolo. Qui la misura premiale dell’articolo 25-bis, comma 4, dà qualcosa che fuori dalla composizione negoziata semplicemente non esiste, perché normalmente su quelle somme occorre attendere l’iscrizione a ruolo per poter chiedere una dilazione lunga.
Secondo scenario: il debito fiscale è talmente elevato che nessuna dilazione, nemmeno decennale, lo rende sostenibile, e ciò che serve è una riduzione del capitale. L’accordo transattivo dell’articolo 23, comma 2-bis, consente di proporre uno stralcio, e la circolare n. 5/E/2026 ha chiarito che stralcio e dilazione non sono alternativi ma cumulabili.
Terzo scenario: l’impresa ha bisogno, contemporaneamente, di rinegoziare con banche e fornitori. La composizione negoziata è l’unico dei percorsi qui confrontati che mette tutti i creditori attorno allo stesso tavolo, con l’esperto a presidiare la trattativa e le misure protettive a congelare le iniziative individuali.
Come si esegue
Istanza sulla piattaforma nazionale con il piano di risanamento e la documentazione prescritta; nomina dell’esperto; eventuale richiesta di misure protettive con ricorso al tribunale il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese; svolgimento delle trattative; formulazione della proposta di accordo transattivo con le attestazioni richieste; esame da parte degli uffici competenti; sottoscrizione; deposito in tribunale e decreto di autorizzazione; esecuzione dei pagamenti secondo le scadenze pattuite.
La circolare n. 5/E/2026 ha precisato alcuni punti operativi rilevanti: l’ufficio competente si individua in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore; il credito IVA può essere oggetto di pagamento parziale, non costituendo risorsa propria dell’Unione europea, a condizione che un professionista indipendente attesti che la proposta assicura al Fisco un risultato non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale; fino all’efficacia dell’accordo restano dovute le rate dei piani di dilazione in corso, che cessano poi salvo diversa pattuizione.
I vantaggi
Il primo è che l’orizzonte temporale smette di essere tabellare e diventa negoziale: nell’accordo transattivo la durata della dilazione non è fissata da una tabella di legge, ma è il contenuto della proposta e dipende dalla sua sostenibilità e dalla sua convenienza per l’Erario. Il Tribunale di Monza, con decreto del 31 dicembre 2025, ha autorizzato l’esecuzione di un accordo che prevedeva il pagamento del capitale IVA nella misura del 58 per cento in dieci anni, con interessi al 2 per cento: un orizzonte che la dilazione ordinaria avrebbe potuto raggiungere solo in termini di durata, ma mai in termini di riduzione del capitale.
Il secondo vantaggio è la possibilità di includere anche i carichi già affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che è parte legittimata dell’accordo accanto alle Agenzie fiscali.
Il terzo è l’effetto protettivo durante le trattative: le misure protettive e cautelari consentono di lavorare senza subire pignoramenti, e il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 23 dicembre 2025, ha ammesso la proroga delle misure fino al termine naturale della composizione negoziata, anche oltre la soglia dei duecentoquaranta giorni, valorizzando il parere favorevole dell’esperto e lo stato avanzato delle negoziazioni, inclusa la transazione fiscale in corso di formalizzazione.
Il quarto, dal 12 agosto 2026, è l’ampliamento del perimetro ai tributi locali: il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, ha esteso la transazione fiscale ai crediti di cui sono titolari regioni, province, città metropolitane e comuni, portando dentro il perimetro anche IMU, TARI e addizionali, senza periodo transitorio e quindi con effetto anche sulle procedure già in corso.
Il rovescio della medaglia
Il primo limite è che nella composizione negoziata non esiste cram down: se l’Agenzia non aderisce, non aderisce, e il controllo del tribunale non supplisce al dissenso. Lo ha messo nero su bianco il Tribunale di Lanciano con decreto del 9 luglio 2026, chiarendo che l’autorizzazione giudiziale è limitata alla verifica di regolarità dell’accordo e non comporta alcuna forma di omologazione forzosa. Nello stesso senso, in positivo, il Tribunale di Brescia con decreto del 3 aprile 2026 ha autorizzato l’esecuzione di un accordo transattivo già raggiunto con l’Agenzia delle Entrate: l’intervento del giudice presuppone l’intesa, non la crea.
Il secondo limite riguarda il perimetro soggettivo: l’accordo dell’articolo 23, comma 2-bis, si conclude con le Agenzie fiscali e con Agenzia delle Entrate-Riscossione, e resta estraneo alla materia dei contributi previdenziali e assicurativi. Per un’impresa il cui debito a ruolo è in buona parte contributivo, questo è un elemento dirimente.
Il terzo limite è il tempo. La composizione negoziata non offre un orizzonte illimitato, e la proposta transattiva va formulata per tempo: il Tribunale di Roma, con provvedimento del 7 marzo 2026, ha ammesso che l’adesione dell’Agenzia possa perfezionarsi anche oltre il termine massimo delle trattative, purché prima del deposito della relazione conclusiva dell’esperto — un’apertura preziosa, ma che resta pur sempre un’eccezione a un percorso a tempo.
Il quarto limite è che la composizione negoziata non è un contenitore neutro: presuppone una prospettiva di risanamento. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento del 10 gennaio 2025, ha ritenuto incompatibile con l’istituto un piano di contenuto meramente liquidatorio, con conseguente rigetto dell’istanza di conferma delle misure protettive. E la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20846 del 19 giugno 2026, ha riconosciuto al tribunale il potere di vagliare la risanabilità dell’impresa nei rapporti tra composizione negoziata e liquidazione giudiziale, precisando che le misure protettive cessano con l’apertura del concorso.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa ancora risanabile il cui debito fiscale è in parte non ancora iscritto a ruolo, o talmente elevato da richiedere una riduzione del capitale, e che ha bisogno di rinegoziare contemporaneamente con Fisco, banche e fornitori sotto la protezione del tribunale.
Opzione 3 — Gli strumenti di regolazione della crisi soggetti a omologazione
In cosa consiste
Quando la trattativa con il creditore pubblico non si chiude, o quando il debito richiede un intervento più strutturale, il Codice della crisi offre gli strumenti che passano per il vaglio del tribunale: gli accordi di ristrutturazione dei debiti degli articoli 57, 60 e 61, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’articolo 64-bis, il concordato preventivo dell’articolo 84 e seguenti. In ciascuno di essi la transazione fiscale ha una disciplina propria — l’articolo 63 per gli accordi, l’articolo 88 per il concordato — e, a differenza di quanto accade nella composizione negoziata, può arrivare all’omologazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge.
Va aggiunto che questi strumenti sono anche lo sbocco naturale della composizione negoziata: l’articolo 23, comma 2, del Codice della crisi contempla espressamente, tra gli esiti delle trattative, l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Le due opzioni non vanno quindi lette come antagoniste, ma come segmenti potenzialmente consecutivi dello stesso percorso.
Quando ha senso
Primo scenario: l’Agenzia ha già manifestato chiusura e il piano regge solo se il Fisco può essere vincolato anche senza il suo consenso. Secondo scenario: il debito comprende una componente contributiva rilevante, che nella composizione negoziata resterebbe fuori dall’accordo transattivo. Terzo scenario: l’esposizione complessiva è tale da richiedere un intervento su tutte le classi di creditori, con regole di voto, formazione delle classi e tutele procedimentali che solo una procedura concorsuale può offrire.
Come si esegue
In sintesi estrema: predisposizione del piano e della proposta con l’attestazione del professionista indipendente, presentazione della proposta di transazione fiscale agli uffici competenti, deposito del ricorso in tribunale, eventuale concessione delle misure protettive, voto o adesioni a seconda dello strumento, giudizio di omologazione.
I vantaggi
Il primo è la possibilità del cram down, che cambia radicalmente la geometria del negoziato con il Fisco. Il secondo è l’assenza di un tetto tabellare predeterminato alla durata della dilazione, che trova il suo limite nella fattibilità del piano e nella convenienza per i creditori. Il terzo è l’ampiezza del perimetro: dal 12 agosto 2026, per effetto del D.Lgs. 147/2026, anche i tributi locali possono essere ristrutturati mediante transazione fiscale negli strumenti di regolazione della crisi, con possibilità di cram down ove ne ricorrano i presupposti.
Il rovescio della medaglia
Il costo è l’esposizione procedurale: tempi più lunghi, pubblicità della procedura, perdita di riservatezza, maggiore rigidità una volta depositata la domanda. E l’esito non è scontato. Il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 6/2026 del 13 febbraio 2026, ha aperto la liquidazione giudiziale di un’impresa che pure aveva chiuso positivamente la composizione negoziata, travolta da un debito fiscale sopravvenuto: la dimostrazione che il risanamento non si misura sulla firma di un accordo, ma sulla tenuta dei flussi negli anni successivi.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con debito fiscale e contributivo di dimensioni rilevanti, con un creditore pubblico indisponibile alla trattativa stragiudiziale, che ha bisogno di un risultato vincolante per tutti e può sostenere i tempi e la pubblicità di una procedura.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia: servono a mostrare come cambiano i numeri al variare della strada scelta, non descrivono casi seguiti dallo Studio né anticipano esiti.
Prima ipotesi — stessi dati, tre strade
Una S.r.l. manifatturiera presenta, al 30 settembre 2026, la seguente posizione: 418.700 euro affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (di cui 171.300 euro di IVA, 96.400 euro di ritenute, 84.200 euro di contributi previdenziali, il resto tra sanzioni e interessi) e 137.900 euro di imposte dichiarate e non versate relative al periodo d’imposta 2025, non ancora iscritte a ruolo. Margine operativo lordo annuo stimato: 190.000 euro, di cui circa 72.000 destinabili al servizio del debito pregresso.
Con l’opzione 1, l’istanza di dilazione sui 418.700 euro supera la soglia dei 120.000 euro e deve quindi essere documentata: il massimo ottenibile è 120 rate mensili, pari a dieci anni. La rata teorica di sola quota capitale si attesta intorno a 3.489 euro al mese, cioè circa 41.870 euro l’anno, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione. I 137.900 euro non ancora a ruolo restano fuori da questa istanza e produrranno, una volta iscritti, un secondo fronte. Sostenibilità: teoricamente dentro i 72.000 euro annui, ma senza alcun margine per l’onda successiva.
Con l’opzione 2, lo scenario si articola. Sui 137.900 euro non ancora iscritti a ruolo, la chiusura della composizione negoziata con uno degli esiti dell’articolo 23, comma 1, lettere a) e c), apre la porta alla misura premiale dell’articolo 25-bis, comma 4: con istanza che rappresenti una comprovata e grave difficoltà, sottoscritta dall’esperto, la dilazione può arrivare a 120 rate, cioè circa 1.149 euro al mese invece delle somme in unica soluzione o delle rate molto più compresse ottenibili prima dell’iscrizione a ruolo. Sui 418.700 euro a ruolo entra invece in gioco l’accordo transattivo dell’articolo 23, comma 2-bis: ipotizzando una proposta di pagamento del 60 per cento della componente erariale e di integrale pagamento della sola quota capitale, il debito oggetto di accordo scende sensibilmente, mentre gli 84.200 euro di contributi previdenziali restano fuori dal perimetro e vanno gestiti in parallelo con la dilazione ordinaria. La durata della dilazione, nell’accordo, è materia di proposta: dieci anni è l’orizzonte che la prassi giudiziale mostra come praticabile.
Con l’opzione 3, la stessa impresa deposita una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi includendo nella transazione fiscale sia la componente erariale sia quella contributiva, e sapendo che l’eventuale dissenso del creditore pubblico non chiude necessariamente la partita.
Seconda ipotesi — la decadenza che cambia tutto
Una S.a.s. del settore edile ha una dilazione in corso ottenuta nel 2025 su 94.600 euro, a semplice richiesta, in 84 rate. Tra gennaio e settembre 2026 salta sei rate. La settima scadenza cade il 31 ottobre 2026 e l’ottava il 30 novembre 2026.
Se paga entro novembre le rate arretrate, il piano regge: la decadenza, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, scatta solo con otto rate omesse, anche non consecutive, e il semplice ritardo non equivale all’omissione. Se invece l’ottava rata resta scoperta, la decadenza è automatica e l’intero importo residuo torna immediatamente esigibile; una nuova dilazione sugli stessi carichi diventa possibile solo saldando integralmente le rate scadute, e nel limite delle rate non ancora scadute del piano decaduto.
Il punto che questa simulazione mette a fuoco è temporale: se l’impresa intende imboccare la strada della composizione negoziata, farlo prima della decadenza le consente di arrivare al tavolo con una posizione ancora ordinata; farlo dopo significa negoziare con l’intero residuo già esigibile e con l’agente della riscossione libero di muoversi.
Terza ipotesi — quando la dilazione lunga non basta
Una S.r.l. commerciale ha 762.400 euro a ruolo e un margine annuo destinabile al debito di 48.000 euro. Anche la dilazione massima — 120 rate — produrrebbe una quota capitale di circa 6.353 euro al mese, pari a 76.236 euro l’anno: oltre il 150 per cento di quanto l’impresa può effettivamente destinare. Qui il problema non è la durata ma l’importo, e nessun allungamento delle rate lo risolve. Lo strumento pertinente non è la dilazione, è la riduzione: l’accordo transattivo della composizione negoziata o la transazione fiscale dentro uno strumento omologato. È la distinzione che molte imprese scoprono troppo tardi, dopo aver consumato anni a rincorrere rate impossibili.
Il confronto in tabella
La tabella sintetizza i profili che pesano di più nella decisione. Va letta tenendo presente che la riga sulla durata è quella che risponde alla domanda del titolo: la composizione negoziata non sposta il tetto dell’articolo 19 sui ruoli, ma apre due canali diversi dove quel tetto non opera allo stesso modo. Sul piano degli oneri sono indicati soltanto quelli previsti dalla legge o dalla procedura.
| Profilo | Rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973) | Composizione negoziata (artt. 23, co. 2-bis e 25-bis, co. 4 CCII) | Strumento di regolazione omologato (artt. 57-63, 64-bis, 84-88 CCII) |
|---|---|---|---|
| Durata massima della dilazione | 84 rate su semplice richiesta (≤ 120.000 €, istanze 2025-2026); fino a 120 rate con istanza documentata | Fino a 120 rate sulle somme non ancora a ruolo (misura premiale); durata negoziale nell’accordo transattivo, con orizzonti decennali riscontrati in giurisprudenza | Nessun tetto tabellare: il limite è la fattibilità del piano e la convenienza per i creditori |
| Riduzione del capitale | Esclusa | Possibile: stralcio e dilazione sono cumulabili, IVA inclusa previa attestazione di convenienza | Possibile, con regole proprie di ciascuno strumento |
| Perimetro dei debiti | Ampio: tutto ciò che è affidato all’agente della riscossione, contributi compresi | Agenzie fiscali e Agenzia delle Entrate-Riscossione; esclusi contributi previdenziali e risorse proprie UE; tributi locali inclusi dal 12 agosto 2026 | Tributi e contributi; tributi locali inclusi dal 12 agosto 2026 |
| Chi decide | Agenzia delle Entrate-Riscossione, su parametri tabellari | L’amministrazione finanziaria, che deve aderire; il tribunale verifica la regolarità e autorizza | Il tribunale, in sede di omologazione, con possibilità di cram down |
| Effetti sulle azioni esecutive | Sospensione delle azioni sui carichi dilazionati finché il piano è regolare | Misure protettive da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240; proroghe ulteriori ammesse in giurisprudenza fino al termine della procedura | Misure protettive secondo la disciplina dello strumento prescelto |
| Tempi di attivazione | Giorni o poche settimane | Mesi: incarico dell’esperto di 180 giorni, prorogabile | Mesi, con tempi aggiuntivi per l’omologazione |
| Rischio in caso di esito negativo | Decadenza con otto rate omesse e immediata esigibilità del residuo | Mancata adesione del Fisco senza possibilità di cram down; cessazione delle misure protettive; possibile apertura della liquidazione giudiziale | Mancata omologazione e possibile apertura della liquidazione giudiziale |
| Reversibilità | Alta: non preclude percorsi successivi | Media: il percorso è pubblico nel registro delle imprese, ma consente di confluire in uno strumento di regolazione | Bassa una volta depositata la domanda |
| Oneri previsti dalla legge | Nessun onere di giustizia per l’istanza amministrativa | Compenso dell’esperto secondo i parametri ministeriali; attestazioni di professionisti indipendenti; contributo unificato per i procedimenti davanti al tribunale | Contributo unificato; attestazione; oneri della procedura |
I criteri per scegliere
Nessuno di questi criteri, isolatamente, decide. Presi insieme, però, indicano con buona approssimazione dove si colloca la situazione concreta.
Primo criterio: quanta parte del debito è già a ruolo. Se quasi tutto è già iscritto a ruolo, la misura premiale dell’articolo 25-bis, comma 4, non dà nulla, perché riguarda per espressa previsione normativa le somme non ancora iscritte a ruolo; il valore aggiunto della composizione negoziata, in quel caso, sta tutto nell’accordo transattivo e nella protezione delle trattative. Se invece una quota significativa non è ancora a ruolo, la misura premiale offre un orizzonte decennale che altrimenti non sarebbe disponibile su quelle somme.
Secondo criterio: il problema è la durata o l’importo. Se con dieci anni di rate l’impresa riesce a stare dentro la propria capacità di generare cassa, la dilazione ordinaria è lo strumento proporzionato. Se neppure il piano decennale regge, allungare non serve: serve ridurre, e la riduzione passa necessariamente da un accordo con il Fisco o da una procedura.
Terzo criterio: la composizione del debito. Una componente contributiva rilevante è un segnale forte in direzione della dilazione ordinaria per quella parte, o degli strumenti omologati se si vuole ristrutturare anche quella, perché l’accordo transattivo della composizione negoziata non copre contributi previdenziali e assicurativi.
Quarto criterio: l’esistenza di una prospettiva di risanamento verificabile. La composizione negoziata non tollera piani meramente liquidatori e il tribunale conserva il potere di valutare la risanabilità. Se l’impresa non ha una prospettiva industriale sostenibile, la composizione negoziata rischia di consumare tempo prezioso senza produrre risultati.
Quinto criterio: l’urgenza. Se è già in corso un pignoramento, i tempi della composizione negoziata vanno messi a confronto con quelli, molto più rapidi, dell’istanza di dilazione e delle misure protettive. Il momento in cui si sceglie pesa quanto la scelta: una posizione ancora regolare offre più strade di una posizione già decaduta.
In questa materia la combinazione di abilitazioni conta più della singola competenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè la doppia chiave che serve per leggere insieme il percorso di risanamento e la posizione fiscale dell’impresa.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte sì, e questa è una delle notizie migliori. Una dilazione ordinaria in corso non impedisce di accedere successivamente alla composizione negoziata e di formulare una proposta di accordo transattivo: la circolare n. 5/E/2026 ha confermato che i piani di rateazione già attivi non precludono l’intesa, precisando che fino all’efficacia dell’accordo le rate restano dovute e che, dopo, la vecchia dilazione cessa salvo diversa pattuizione. Allo stesso modo, la composizione negoziata può sfociare in uno strumento di regolazione della crisi. Il passaggio inverso, invece, è più difficile: una volta depositata una domanda di accesso a una procedura concorsuale, tornare indietro è assai meno agevole.
E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio concreto non è tanto quello di scegliere male in assoluto, quanto quello di scegliere tardi. La decadenza dalla dilazione, l’iscrizione a ruolo di nuove somme, l’avvio di un pignoramento e l’eventuale iniziativa di un creditore per la liquidazione giudiziale riducono progressivamente il ventaglio. Va poi considerato che la Cassazione, con l’ordinanza n. 241 del 5 gennaio 2026, ha ribadito l’autonomia tra il procedimento prefallimentare e quello per la conferma delle misure protettive: il fatto che sia pendente un’istanza di un creditore non blocca automaticamente il percorso, ma rende tutto più stretto.
Se il Fisco dice di no nella composizione negoziata, ho perso tutto? No, ma occorre essere chiari su cosa succede. Nella composizione negoziata non esiste cram down: il diniego chiude quella specifica trattativa. L’impresa conserva però la possibilità di presentare una nuova proposta di transazione fiscale nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi, dove le regole sono diverse e l’omologazione può intervenire anche in assenza di adesione, ricorrendone i presupposti.
Le misure protettive bloccano davvero tutto? Bloccano le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, ma non congelano l’attività ordinaria dell’amministrazione finanziaria. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha confermato le misure tipiche rigettando però quelle atipiche richieste, tra cui il divieto di azioni monitorie e l’inibizione della segnalazione in Centrale Rischi; il Tribunale di Monza, con provvedimento del 27 settembre 2025, ha messo a fuoco la differenza di presupposti tra misure protettive e misure cautelari. Chi entra in composizione negoziata immaginando uno scudo totale si espone a una delusione prevedibile.
Quanto conta la qualità del piano? È il fattore che la giurisprudenza valorizza di più. Il Tribunale di Nola ha chiarito che non serve una blindatura del piano, ma un progetto ragionevole sorretto da elementi oggettivi e dal supporto dell’esperto. All’opposto, un piano liquidatorio mascherato non supera il vaglio, come ha mostrato il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10 gennaio 2025.
Durante la composizione negoziata devo continuare a pagare le rate della dilazione in corso? Sì, almeno finché l’eventuale accordo transattivo non diventa efficace: la circolare n. 5/E/2026 è esplicita nel dire che fino a quel momento le rate restano dovute e che solo dopo, salvo diversa pattuizione, la vecchia dilazione cessa. Esiste uno spazio per chiedere al tribunale misure cautelari che incidano temporaneamente su quelle scadenze quando il pagamento pregiudicherebbe la trattativa, ma si tratta di un intervento da motivare in modo specifico, non di un effetto automatico dell’accesso alla procedura. Pianificare la cassa dei mesi di trattativa, quindi, significa mettere a bilancio sia le rate correnti sia quelle del piano in essere.
La composizione negoziata è pubblica? I miei clienti e le banche lo sapranno? L’istanza e le misure protettive sono oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese, e la richiesta di misure protettive comporta necessariamente la conoscibilità del percorso da parte dei creditori coinvolti. È possibile accedere alla composizione negoziata senza chiedere misure protettive, mantenendo un profilo più riservato, ma in quel caso si rinuncia allo scudo contro le azioni esecutive. È uno dei trade-off meno discussi e più concreti: riservatezza e protezione, in questo istituto, tendono a muoversi in direzioni opposte.
C’è ancora spazio per una definizione agevolata? La finestra nazionale della rottamazione-quinquies si è chiusa il 30 aprile 2026. Chi ha aderito in tempo ha un piano in 54 rate bimestrali con decadenza al mancato pagamento di due rate anche non consecutive o dell’ultima; chi non ha aderito deve ragionare sulle tre opzioni qui confrontate. Va inoltre ricordato che, trattandosi di materia tributaria, nei giudizi che dovessero nascere da atti della riscossione opera la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati per l’opzione che ciascuno contribuisce a illuminare. I principi sono riformulati in sintesi.
Pronunce che pesano sull’opzione della composizione negoziata
Tribunale di Monza, decreto del 31 dicembre 2025. Ha autorizzato l’esecuzione di un accordo transattivo concluso ai sensi dell’articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi, che prevedeva il pagamento del capitale IVA nella misura del 58 per cento in dieci anni con interessi al 2 per cento, esplicitando i criteri di verifica della regolarità della documentazione e chiarendo che il compito del tribunale non si riduce a un controllo meramente formale. È rilevante perché mostra in concreto quale orizzonte temporale e quale misura di stralcio il percorso negoziale può raggiungere.
Tribunale di Brescia, decreto del 3 aprile 2026, R.G. 6755/2026. Ha autorizzato l’esecuzione di un accordo transattivo raggiunto con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito di una composizione negoziata. Rilevante perché conferma che lo strumento è operativo e che l’autorizzazione giudiziale è il passaggio conclusivo di un’intesa già formata.
Tribunale di Lanciano, decreto del 9 luglio 2026, proc. n. 528/2026. Ha precisato che l’autorizzazione del giudice sull’accordo transattivo nella composizione negoziata è circoscritta alla regolarità dell’accordo e dei suoi allegati, senza che possa configurarsi alcuna forma di omologazione forzosa del dissenso dell’amministrazione. Rilevante perché delimita con nettezza ciò che la composizione negoziata non può fare.
Tribunale di Roma, provvedimento del 7 marzo 2026. Ha ammesso che l’adesione dell’Agenzia delle Entrate alla proposta transattiva possa intervenire anche oltre il termine massimo di trecentosessanta giorni previsto per la composizione negoziata, purché si perfezioni prima del deposito della relazione conclusiva dell’esperto. Rilevante perché offre un margine temporale decisivo quando la trattativa con il Fisco si allunga.
Tribunale di Vicenza, ordinanza del 23 dicembre 2025. Ha disposto la proroga delle misure protettive e cautelari fino al termine naturale della composizione negoziata, ammettendone l’estensione oltre i duecentoquaranta giorni, sulla base del parere favorevole dell’esperto e dello stato avanzato delle trattative, inclusa la transazione fiscale in via di formalizzazione. Rilevante perché la durata della protezione è spesso il vero fattore di sostenibilità del percorso.
Tribunale di Milano, sezione II civile, provvedimento del 21 gennaio 2026. Si è pronunciato sul regime applicabile alle misure protettive nella composizione negoziata, con particolare riguardo alla posizione delle banche e alla sospensione delle linee di credito già concesse. Rilevante perché il debito fiscale raramente viaggia da solo: la tenuta del credito bancario durante le trattative è parte integrante della scelta.
Pronunce che pesano sul confine tra composizione negoziata e procedure concorsuali
Corte di Cassazione, sentenza n. 20846 del 19 giugno 2026. È intervenuta sui rapporti tra composizione negoziata e liquidazione giudiziale, riconoscendo al tribunale il potere di vagliare la risanabilità dell’impresa e chiarendo che le misure protettive cessano con l’apertura del concorso. Rilevante perché delimita l’effetto schermo della composizione negoziata.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 241 del 5 gennaio 2026. Ha ribadito l’autonomia tra il procedimento prefallimentare e il procedimento per la conferma delle misure protettive previsto dall’articolo 19 del Codice della crisi. Rilevante per chi entra in composizione negoziata avendo già un’istanza di un creditore sul tavolo.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, provvedimento del 10 gennaio 2025. Ha escluso la compatibilità di un piano meramente liquidatorio con la composizione negoziata, con conseguente inaccoglibilità dell’istanza di conferma delle misure protettive e delle misure cautelari. Rilevante perché segna il presupposto sostanziale dell’intero percorso.
Tribunale di Verbania, sentenza n. 6/2026 del 13 febbraio 2026. Ha aperto la liquidazione giudiziale di un’impresa che aveva chiuso positivamente la composizione negoziata ma era stata travolta da un debito fiscale sopravvenuto. Rilevante perché ricorda che la dilazione, da sola, non mette al riparo da nuovi inadempimenti correnti.
Pronunce che pesano sulle misure protettive e sulla protezione delle trattative
Tribunale di Nola, decreto del 15 maggio 2025, R.G. n. 877/2025. Ha confermato le misure protettive tipiche respingendo quelle atipiche richieste, tra cui il divieto di azioni monitorie e l’inibizione della segnalazione in Centrale Rischi, e ha chiarito che l’accesso alle misure non richiede un piano blindato ma un progetto ragionevole sorretto da elementi oggettivi e dal parere dell’esperto.
Tribunale di Monza, provvedimento del 27 settembre 2025. Ha distinto i presupposti delle misure protettive da quelli delle misure cautelari, chiarendo che le seconde richiedono una valutazione ulteriore rispetto alle prime.
Tribunale di Brindisi, provvedimento del 3 marzo 2025, R.G. n. 3163/2024. Ha esteso le misure protettive della composizione negoziata alla posizione del fideiussore-imprenditore di fatto. Rilevante per le imprese i cui debiti fiscali sono assistiti da garanzie personali dei soci.
Tribunale di Trapani, provvedimento dell’11 marzo 2025. Ha confermato misure protettive e concesso misure cautelari atipiche a un imprenditore commerciale in possesso dei requisiti soggettivi dell’articolo 12 del Codice della crisi.
Pronunce che pesano sull’opzione della dilazione ordinaria
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 25213 del 2016. Ha affermato che la decadenza dalla rateizzazione prevista dall’articolo 19 del DPR 602/1973 si verifica solo a fronte di otto rate non pagate, anche non consecutive, e che il semplice ritardo nel versamento non equivale a omissione. Rilevante perché è il principio che consente di recuperare un piano traballante prima che diventi irrecuperabile.
Corte di giustizia tributaria di Napoli, sentenza n. 8878/2025. Ha confermato l’orientamento appena richiamato, ribadendo che la decadenza scatta solo dopo otto rate omesse e non per semplici ritardi.
Prassi amministrativa di riferimento
Accanto alle pronunce, due documenti dell’Agenzia delle Entrate incidono direttamente sulla scelta: la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, che ha chiarito perimetro, documentazione e tempistiche dell’accordo transattivo nella composizione negoziata, ha confermato la falcidiabilità dell’IVA previa attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, ha affermato la cumulabilità di stralcio e dilazione e ha precisato che i piani di rateazione in corso non precludono l’accordo; e la risposta n. 443 del 2023, sull’ambito applicativo della misura premiale dell’articolo 25-bis, comma 4, in tema di rateazione del debito fiscale da ristrutturare. Va ricordato, per completezza, che con la risposta a interpello n. 178 del 7 luglio 2025 l’Agenzia ha escluso l’applicazione alla composizione negoziata di un regime agevolativo previsto per altre procedure: la composizione negoziata non eredita automaticamente ogni beneficio pensato per gli strumenti concorsuali, e anche questo va messo sulla bilancia.
Cosa può fare lo Studio Monardo
- Ricostruiamo l’intera posizione debitoria acquisendo l’estratto di ruolo e il prospetto dei carichi affidati, e separiamo voce per voce ciò che è già iscritto a ruolo da ciò che non lo è ancora: è la distinzione da cui dipende quale strumento è realmente disponibile.
- Verifichiamo la notifica delle cartelle e degli atti presupposti, confrontando le relate e le date di affidamento, per individuare i carichi prescritti o affetti da vizi di notifica prima ancora di decidere quanto dilazionare.
- Calcoliamo la sostenibilità effettiva di ciascuna ipotesi di piano, confrontando la rata teorica con i flussi di cassa attesi e con le scadenze correnti, e scriviamo il risultato in numeri, non in impressioni.
- Predisponiamo l’istanza di dilazione documentata ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973 con la documentazione economico-finanziaria richiesta per l’accesso alle rate oltre il tetto della semplice richiesta.
- Prepariamo l’accesso alla composizione negoziata, dall’istanza sulla piattaforma alla costruzione del piano di risanamento, fino all’interlocuzione con l’esperto nominato.
- Redigiamo la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII e ne curiamo il corredo documentale e le attestazioni, fino al deposito in tribunale per l’autorizzazione all’esecuzione.
- Predisponiamo l’istanza per la misura premiale dell’art. 25-bis, comma 4, CCII sulle somme non ancora iscritte a ruolo, rappresentando la grave e comprovata situazione di difficoltà nella forma che la norma richiede.
- Depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive e per le misure cautelari, e ne gestiamo le proroghe quando le trattative richiedono tempi più lunghi.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, e lo diciamo prima che l’impresa investa mesi su una strada che non arriverebbe in fondo.
- Gestiamo il contenzioso sugli atti della riscossione e sui dinieghi di rateizzazione, costruendo i motivi fin dal primo grado in modo che restino spendibili nei gradi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia che impone di scegliere oggi una strada da difendere domani, la leva che pesa di più è la continuità della strategia fino in Cassazione: l’impostazione data all’istanza di dilazione, alla proposta transattiva o al ricorso contro un diniego condiziona ciò che sarà ancora deducibile nei gradi successivi, e la qualifica di cassazionista consente di impostare fin dal primo atto una linea che regga davanti al giudice di legittimità, senza cambiare mani e senza ricostruire da capo la posizione a ogni passaggio. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso in parallelo: chi costruisce i numeri del piano e chi scrive gli atti si confrontano prima che la proposta esca dallo Studio, perché una dilazione insostenibile sul piano finanziario non diventa sostenibile per effetto di una buona scrittura giuridica.
In conclusione
La composizione negoziata consente rateizzazioni più lunghe? Sulle somme non ancora iscritte a ruolo, sì: la misura premiale dell’articolo 25-bis, comma 4, apre un orizzonte fino a centoventi rate che fuori da quel percorso non sarebbe disponibile. Sui carichi già affidati all’agente della riscossione, il tetto dell’articolo 19 resta quello che è; ciò che la composizione negoziata aggiunge non è un numero di rate più alto, ma una cosa diversa e spesso più utile: la possibilità di negoziare insieme durata e misura del debito, IVA compresa, sotto la protezione delle misure concesse dal tribunale. L’elemento dirimente non è quante rate si riescono a ottenere, ma se il piano che ne risulta è sostenibile per l’impresa: sbagliare questa valutazione costa tempo, costa diritti e consuma le alternative ancora disponibili.
Lo Studio Monardo affronta questi bivi con le competenze che la materia richiede per come è fatta: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per il percorso di composizione negoziata, quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC per le situazioni che sfociano negli strumenti di regolazione della crisi, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per leggere insieme debito fiscale ed esposizione bancaria, e l’abilitazione di cassazionista per difendere fino all’ultimo grado le posizioni assunte nelle fasi precedenti.
📩 Non aspettare che le rate saltate diventino otto o che arrivi il primo pignoramento: scrivici oggi stesso per una valutazione della posizione dell’impresa e delle strade ancora percorribili — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
