Nella grande maggioranza dei concordati preventivi che si chiudono male, il piano non era sbagliato: era sbagliato il rapporto con il commissario giudiziale. L’imprenditore che deposita la domanda ha quasi sempre passato mesi a costruire numeri, attestazioni, previsioni di flusso. Poi il tribunale nomina un professionista che entra in azienda, chiede documenti, verifica la contabilità, scrive una relazione che i creditori leggeranno prima di votare — e da quel momento in poi l’esito della procedura dipende molto più da come quel rapporto viene gestito che da quanto era elegante il piano industriale.
Il commissario giudiziale non è un consulente, non è un avversario, non è un curatore fallimentare e non è l’attestatore. È un pubblico ufficiale, organo della procedura, che vigila sull’attività del debitore, informa i creditori e riferisce al giudice. Chi non capisce esattamente questo — e lo si capisce solo guardando cosa la legge gli impone di fare — commette, con regolarità impressionante, sempre gli stessi sei errori:
- Trattare il commissario giudiziale come un proprio professionista, o all’opposto come un nemico da tenere a distanza.
- Raccontargli una versione parziale dei fatti, convinti che ciò che non si dice non esista.
- Compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione e senza il suo parere.
- Pagare “quel fornitore che serve” fuori dal perimetro dell’art. 100 CCII.
- Trattare gli obblighi informativi periodici come burocrazia, scoprendo troppo tardi che la relazione che decide il voto si costruisce mesi prima.
- Credere che con l’omologazione il commissario esca di scena.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato a sedersi al tavolo della crisi di un’impresa prima e durante la procedura, conoscendo dall’interno la logica con cui un organo nominato dall’autorità giudiziaria legge i numeri, le scritture e le condotte del debitore. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: la stessa combinazione — lettura giuridica e lettura contabile sullo stesso fascicolo — che serve per reggere il confronto con un commissario giudiziale, che è quasi sempre un commercialista con poteri di pubblico ufficiale.
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Errore 1 — Scambiare il commissario giudiziale per un proprio professionista (o per un nemico)
L’errore
L’amministratore riceve il decreto di apertura, legge il nome del commissario giudiziale e chiama il proprio consulente: “chi è? lo conosci? possiamo parlargli?”. Oppure, scenario opposto e altrettanto frequente, dà disposizione in azienda di “filtrare” le richieste, di rispondere solo a quanto strettamente domandato, di non far girare i gestionali. In entrambi i casi l’errore è lo stesso: si è attribuita al commissario una natura che non ha.
Perché è un errore
L’art. 92 CCII è esplicito nel qualificare il commissario giudiziale, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, come pubblico ufficiale. Non è un ausiliario del debitore e non è un suo interlocutore negoziale: è nominato dal tribunale con il decreto di apertura, scelto tra i professionisti iscritti nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di crisi, con i requisiti di professionalità e onorabilità e il regime di incompatibilità previsti dagli artt. 356 e 358 CCII. Le stesse incompatibilità che valgono per il curatore — il coniuge, i parenti, chi ha avuto rapporti tali da comprometterne l’indipendenza — valgono per lui.
Dall’altro lato, trattarlo come un nemico è altrettanto fuori fuoco. Lo stesso art. 92 gli impone di vigilare sull’attività del debitore ma anche di fornire ai creditori che ne facciano richiesta, previa valutazione di congruità e assunzione di obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti. E il comma 3, nella versione risultante dai correttivi, gli riconosce nel concordato in continuità aziendale un ruolo che non è solo di controllo: può affiancare il debitore e i creditori nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta, fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Il legislatore, in altre parole, ha costruito una figura che è insieme controllore e, nella continuità, facilitatore.
C’è poi una confusione a monte, che è la vera radice di questo errore: nella crisi d’impresa gravitano oggi almeno cinque figure professionali diverse, e l’imprenditore che non le distingue finisce per attribuire al commissario compiti che non ha — o per non pretendere da altri quelli che spettano a loro. Vale la pena fissarle una volta per tutte.
| Figura | Chi la nomina | Che cosa fa | Da chi dipende |
|---|---|---|---|
| Commissario giudiziale | Il tribunale, con il decreto di apertura (o già nella fase con riserva) | Vigila sull’attività del debitore, redige la relazione ex art. 105 CCII, esprime pareri, segnala atti in frode, sorveglia l’esecuzione dopo l’omologa | È organo della procedura e pubblico ufficiale: non risponde né al debitore né ai creditori |
| Attestatore (professionista indipendente) | È scelto e incaricato dal debitore, ma deve essere indipendente | Attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; attesta l’essenzialità delle prestazioni ai fini dell’art. 100 CCII | Incaricato dal debitore, risponde della propria attestazione |
| Esperto della composizione negoziata | Commissione presso la CCIAA, su istanza del debitore | Agevola le trattative con i creditori nel percorso stragiudiziale, senza poteri di gestione né di controllo giudiziale | Terzo indipendente, non organo di una procedura concorsuale |
| Liquidatore giudiziale | Nominato nella sentenza di omologa, nel concordato con cessione dei beni | Liquida i beni ceduti ed esegue i riparti secondo il piano omologato | Opera sotto la sorveglianza del commissario giudiziale e il controllo del giudice delegato |
| Curatore | Il tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale | Amministra il patrimonio del debitore spossessato, forma lo stato passivo, liquida l’attivo | Organo della liquidazione giudiziale: esiste solo se il concordato non c’è o è fallito |
La differenza operativa più importante, per chi gestisce l’impresa, è tra le prime due righe: l’attestatore lo scegli tu e certifica il tuo piano; il commissario non lo scegli e verifica te. Molti imprenditori arrivano al concordato convinti che, avendo già pagato una attestazione favorevole, il controllo sia esaurito — e scoprono in corso di procedura che la relazione che i creditori leggeranno davvero è un’altra, scritta da un soggetto che non ha mai parlato con loro prima della nomina.
La seconda differenza che conta è tra commissario e curatore. Nel concordato il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa: non c’è spossessamento pieno, c’è vigilanza. Chi arriva alla procedura aspettandosi di essere esautorato si comporta come se non avesse più responsabilità gestionali, e quella passività — paradossalmente — è essa stessa un rilievo che finisce in relazione, perché l’impresa in continuità deve essere condotta, non parcheggiata.
Le conseguenze
Chi lo tratta da consulente finisce per dirgli cose che poi si trova scritte in relazione, nella convinzione sbagliata che esista una qualche riservatezza del confidente. Non esiste: l’art. 92 impone al commissario di comunicare senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. Non è una facoltà, è un dovere d’ufficio.
Chi lo tratta da nemico, invece, costruisce da solo il peggior documento che possa circolare tra i creditori: una relazione in cui il commissario scrive di aver dovuto sollecitare più volte la documentazione, di non aver potuto verificare determinate poste, di aver riscontrato scritture incomplete. Nessuna di queste frasi è una sanzione; tutte, messe in fila, demoliscono la fiducia che serve a far votare sì.
Cosa fare invece
Impostare fin dal primo giorno un canale documentale ordinato, tracciato e proattivo: un referente unico interno, un archivio condiviso, risposte scritte e datate, anticipazione spontanea dei temi scomodi. Il commissario non va “gestito”: va messo nelle condizioni di verificare in fretta. Un commissario che ottiene subito tutto ciò che chiede impiega il proprio tempo a capire il piano; un commissario che deve rincorrere i documenti impiega il proprio tempo a scrivere di quanto è stato difficile ottenerli.
L’esperienza insegna che la differenza tra un’informativa fredda e un’informativa collaborativa non sta nel contenuto dei numeri, ma nella sequenza con cui arrivano: prima li porta il debitore, meno pesano; prima li scopre il commissario, più pesano.
Il dettaglio che pochi conoscono
La nomina del commissario non coincide necessariamente con l’apertura del concordato. Nel concordato con riserva — la domanda “prenotativa” con cui l’impresa si mette al riparo mentre completa piano e proposta — il tribunale nomina un commissario giudiziale già in quella fase, e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il cosiddetto “pre-commissario” non è un semplice ausiliario della giustizia ma un vero organo della procedura concorsuale, con tutto ciò che ne discende sul piano dei poteri e del trattamento del compenso. Significa che la fase in cui molti imprenditori pensano di avere “ancora tempo prima dei controlli” è già una fase sotto vigilanza piena.
Errore 2 — Raccontare una versione parziale: le omissioni che diventano atti in frode
L’errore
Una causa civile pendente di esito incerto che nel piano compare come “rischio remoto” senza numeri. Un credito verso una società collegata, da tempo inesigibile, iscritto all’attivo al valore nominale. Un contenzioso con un ex socio di cui si parla solo quando il commissario lo trova nei libri. L’amministratore non mente: seleziona. E la selezione, in concordato, ha un nome tecnico.
Perché è un errore
L’art. 106 CCII disciplina gli atti di frode e l’apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura: quando il commissario giudiziale accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, ne riferisce al tribunale, che apre d’ufficio il procedimento per la revoca del decreto di apertura. La nozione rilevante non è quella del codice civile dell’atto dispositivo pregiudizievole: è quella decettiva, cioè la condotta — commissiva o omissiva — che altera il consenso informato dei creditori.
È qui che molti compromettono la propria posizione, perché ragionano in termini di gravità economica (“era una partita piccola”) quando il metro è un altro: la capacità di quella informazione di modificare il voto.
Le conseguenze
La Cassazione ha affrontato il tema più volte nel biennio più recente e l’esito è sempre lo stesso. Con l’ordinanza n. 31958 del 9 dicembre 2025, la Prima Sezione civile ha confermato la revoca dell’ammissione al concordato in un caso in cui era stato il commissario giudiziale ad accertare l’esistenza di crediti litigiosi mai illustrati ai creditori, neppure con la memoria integrativa del debitore: la carenza informativa, quando è il commissario a riscontrarla, basta a far cadere la procedura. Con la decisione n. 2042 del 30 gennaio 2026 la Corte ha ribadito che condotte anteriori all’accesso alla procedura, se inadeguatamente rappresentate, possono essere segnalate dal commissario come atti in frode e condurre alla revoca.
E con la pronuncia n. 7878 del 25 marzo 2025 la Prima Sezione ha chiarito che l’attestazione di veridicità dei dati aziendali è il perno della consapevolezza del voto: se quell’attestazione è incongrua o incompleta, l’ammissione può essere revocata, e non vale produrre in corsa una nuova attestazione per sanare il vizio.
La conseguenza più grave è che la revoca ex art. 106 CCII non si limita a chiudere il concordato: apre la strada, in presenza delle istanze di creditori o del pubblico ministero, alla liquidazione giudiziale, cioè esattamente lo scenario che il concordato doveva evitare.
Cosa fare invece
Praticare una disclosure integrale e anticipata, mettendo per iscritto nella domanda e nei documenti anche ciò che indebolisce la propria narrazione, con la quantificazione del rischio e non con una formula di stile. Esiste una giurisprudenza di merito che dimostra quanto questa scelta paghi: la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 21 ottobre 2025, ha escluso gli atti di frode proprio perché la società aveva fornito spontaneamente ai creditori informazione esauriente sulla pendenza di procedimenti in sede penale e tributaria e sulle vicende sottostanti. Il Tribunale di Firenze, con sentenza dell’8 gennaio 2025, è arrivato a omologare un concordato pur in presenza di condotte gestorie discutibili dell’amministratore, perché quelle condotte non erano state sottaciute al commissario e non avevano alterato la percezione dei creditori: le ha qualificate come possibile violazione del dovere di buona fede e correttezza ex art. 4 CCII, tenendola distinta dall’atto in frode ex art. 106.
Il messaggio che arriva dalle corti è netto e, a ben vedere, liberatorio: non è il passato imperfetto a far cadere il concordato, è il passato nascosto.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il voto favorevole dei creditori non sana l’atto in frode. È un punto consolidato da tempo nella giurisprudenza di legittimità: se l’accertamento degli atti fraudolenti compiuto dal commissario potesse essere superato dall’approvazione dei creditori, previamente informati e disposti comunque ad approvare, non si spiegherebbe perché il legislatore ricolleghi immediatamente alla scoperta della frode il potere-dovere del giudice di revocare l’ammissione. Chi conta su un “tanto i creditori approvano lo stesso” sta contando su un meccanismo che non esiste.
Errore 3 — Atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione e senza il parere del commissario
L’errore
Nel pieno della procedura si presenta l’occasione: vendere il capannone non strumentale a un prezzo che non si ripeterà, chiudere transattivamente una lite che altrimenti durerà anni, rilasciare una fideiussione per sbloccare una fornitura. L’amministratore decide, firma e informa dopo — o non informa affatto, convinto che l’operazione fosse vantaggiosa per tutti e che la convenienza giustifichi la forma.
Perché è un errore
L’art. 94 CCII stabilisce che dalla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all’omologazione il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale. È il cosiddetto spossessamento attenuato. Il comma 2 elenca gli atti che sfuggono alla libera iniziativa: mutui anche in forma cambiaria, transazioni, compromessi, alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, concessioni di ipoteca o di pegno, fideiussioni, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, e in genere tutti gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Compiuti senza l’autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
E il comma 3 chiude il cerchio sul punto che qui interessa: l’autorizzazione può essere concessa prima dell’omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l’atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il parere del commissario non è un passaggio decorativo: è il presupposto istruttorio su cui il giudice decide.
Nella fase anteriore al decreto di apertura — concordato con riserva compreso — la competenza autorizzatoria è del tribunale e riguarda gli atti urgenti di straordinaria amministrazione; dopo l’apertura e fino all’omologazione provvede il giudice delegato.
Le conseguenze
La prima è l’inefficacia dell’atto rispetto ai creditori anteriori: l’operazione resta valida tra le parti ma non è opponibile alla massa, con tutto ciò che significa in termini di restituzioni e di responsabilità verso il terzo contraente.
La seconda è che il compimento di atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori è autonoma causa di revoca ai sensi dell’art. 106 CCII, indipendentemente dalla frode. Il punto che sfugge quasi sempre è che la convenienza economica dell’operazione non salva nulla: la Cassazione, nella già citata decisione n. 2042 del 30 gennaio 2026, ha collegato proprio alla mancanza dell’autorizzazione — oltre che agli atti in frode — la revoca dell’ammissione, e ha ricordato che la qualificazione dell’atto come ordinario o straordinario va compiuta in concreto, caso per caso, acquisendo il parere del commissario laddove nominato.
Il criterio di qualificazione è stato messo a punto dalla Suprema Corte già con la pronuncia n. 36370 del 2023 e ruota intorno alla potenziale capacità dell’atto di intaccare o compromettere il patrimonio destinato ai creditori concordatari. Non conta l’etichetta contrattuale: conta l’impatto.
Cosa fare invece
Istituire una procedura interna di autorizzazione preventiva: nessun atto sopra soglia o fuori dalla gestione corrente esce dall’azienda senza istanza al giudice, parere del commissario e provvedimento, con un registro degli atti autorizzati tenuto in parallelo alla contabilità. È un adempimento che rallenta di giorni e protegge per anni.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 94 consente al tribunale di stabilire con decreto un limite di valore al di sotto del quale l’autorizzazione non è dovuta. Molte imprese non lo chiedono mai e finiscono per portare al giudice delegato anche operazioni minime, intasando la procedura e creando l’impressione di non saper distinguere; altre lo chiedono e poi dimenticano che il limite è di valore, non di tipologia, sicché un’alienazione immobiliare resta soggetta ad autorizzazione anche se di importo modesto. E, specularmente, la Cassazione ha precisato con la decisione n. 35794 del 2023 che il pagamento di un credito sorto nel corso del concordato non è atto di straordinaria amministrazione e non richiede autorizzazione: i crediti della procedura vanno pagati per intero e alla scadenza.
Errore 4 — Pagare “quel fornitore che serve” fuori dal perimetro dell’art. 100 CCII
L’errore
Il fornitore che produce il componente senza il quale la linea si ferma manda una PEC: o saldi l’arretrato o lunedì non consegno. L’imprenditore fa due conti, decide che fermare la produzione costerebbe molto di più, e paga. Oppure paga solo una parte, “per tenerlo buono”. Oppure salda la mensilità arretrata a tre dipendenti chiave perché altrimenti se ne vanno. Nessuna di queste decisioni nasce da malafede: nascono tutte dall’istinto di chi sta cercando di tenere in piedi l’azienda.
Perché è un errore
Dal deposito della domanda i creditori anteriori entrano nel concorso e il loro pagamento al di fuori delle regole viola la par condicio. La Cassazione ha più volte affermato l’inefficacia dei pagamenti di creditori anteriori eseguiti dopo il deposito della domanda e prima dell’apertura, proprio in quanto lesivi della parità di trattamento.
Esiste però una porta legale, e il fatto che molti non la usino è esattamente il nodo: l’art. 100 CCII prevede che il debitore, con la domanda di accesso o successivamente, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, possa chiedere al tribunale di essere autorizzato — assunte se del caso sommarie informazioni — a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione non è necessaria per i pagamenti effettuati fino a concorrenza di nuove risorse finanziarie apportate senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato. Alle medesime condizioni il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.
Le conseguenze
Il pagamento non autorizzato è inefficace verso i creditori anteriori e, quando assume dimensioni o modalità tali da alterare la rappresentazione del patrimonio, diventa materiale per la relazione del commissario e per un’istanza di revoca.
Ma la conseguenza più insidiosa è un’altra, ed è quella che il Tribunale di Firenze ha isolato con chiarezza nella decisione dell’8 gennaio 2025: uscite finanziarie non concordate preventivamente con il commissario giudiziale, eccessive rispetto all’interesse dei creditori e contrarie al principio di prudenza, violano il dovere di agire secondo buona fede e correttezza imposto dall’art. 4 CCII. Nel caso esaminato quelle condotte non sono state qualificate come atti in frode perché erano state portate all’attenzione del commissario e dei creditori, garantendo un consenso informato — ma restano condotte valutabili, e in un fascicolo meno trasparente avrebbero avuto un esito diverso.
Il danno peggiore, in concreto, è quello reputazionale interno alla procedura: un debitore che ha pagato fuori regola una volta viene osservato con lente diversa su tutto il resto, e la relazione del commissario lo riflette.
Cosa fare invece
Trasformare l’emergenza in istanza: depositare la richiesta ex art. 100 CCII con l’attestazione di essenzialità e funzionalità, oppure reperire finanza esterna non restituibile o postergata nei cui limiti l’attestazione non serve, e in ogni caso condividere preventivamente l’operazione con il commissario giudiziale. L’art. 94, comma 6, consente al tribunale, in caso di urgenza e sentito il commissario, di autorizzare determinati atti anche in deroga alle procedure competitive ordinarie: l’urgenza, nel sistema, è un presupposto di accelerazione, non un salvacondotto.
Vale la pena sottolinearlo, perché è il punto in cui il supporto tecnico fa la differenza più misurabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, la combinazione che serve per costruire un’istanza ex art. 100 CCII che regga, perché quell’istanza è insieme un atto giuridico e una dimostrazione contabile di essenzialità.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il CCII protegge la continuità anche a monte: i creditori titolari di contratti essenziali non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla domanda di accesso al concordato in continuità. Sono essenziali i contratti necessari alla continuazione della gestione corrente, incluse le forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività. Moltissime imprese pagano arretrati che non erano tenute a pagare, perché nessuno ha opposto al fornitore la norma che lo vincola.
Errore 5 — Trattare gli obblighi informativi come burocrazia: la relazione che decide il voto si costruisce mesi prima
L’errore
Le situazioni patrimoniali periodiche vengono depositate in ritardo, o depositate puntualmente ma costruite in fretta, con poste di raccordo mai spiegate. Le richieste del commissario ricevono risposte parziali e verbali. L’amministratore pensa che il momento decisivo arrivi con il voto, e che fino ad allora si tratti di adempimenti formali. È un errore di calendario, e costa quanto un errore di merito.
Perché è un errore
Il nucleo dell’attività del commissario è la relazione prevista dall’art. 105 CCII: una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, nella quale il commissario precisa anche se l’impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza e illustra le utilità che i creditori potrebbero ricavare in caso di liquidazione giudiziale. Non è una relazione sul piano: è una relazione sull’impresa e su chi la amministra.
E non è una sola. Il commissario deposita una relazione integrativa quando vengono presentate proposte concorrenti (art. 105, comma 3) e un’altra quando emergono informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell’espressione del voto (art. 105, comma 5), oltre alla relazione illustrativa prevista dall’art. 107, comma 3, nel contesto delle operazioni di voto. Significa che il flusso informativo non si chiude mai: ogni dato che arriva tardi può generare un’integrazione, e ogni integrazione arriva ai creditori con un’intestazione che segnala che qualcosa è emerso dopo.
A monte, l’art. 44 CCII impone al debitore che accede con domanda prenotativa obblighi informativi periodici, anche mensili, sulla gestione finanziaria e sull’attività compiuta, sotto la vigilanza del commissario. Sono quei depositi, letti in sequenza, a costruire l’immagine di affidabilità — o di inaffidabilità — che poi la relazione cristallizza.
Le conseguenze
Una relazione fredda o critica non è una sanzione e non chiude la procedura. Ma arriva ai creditori nel momento in cui devono decidere, e porta la firma dell’unico soggetto del procedimento che non ha interessi nella partita. La conseguenza più grave è che una relazione che segnala scritture incomplete o verifiche impedite fa saltare le maggioranze senza che nessuno abbia mai dichiarato inammissibile il piano: il concordato non viene respinto, viene semplicemente non approvato.
C’è poi un profilo meno visibile. Il commissario giudiziale ha il potere di rettificare l’indicazione del debitore nell’elenco dei creditori: l’elenco che il debitore deposita non è vincolante, e un credito collocato nella classe sbagliata o quantificato male viene corretto in sede di voto. Chi ha costruito le maggioranze su un elenco approssimativo scopre tardi che la base di calcolo era un’altra. La Cassazione, con la decisione n. 4750 del 2025, ha ricordato peraltro che il creditore che si ritenga privilegiato e venga inserito tra i chirografari deve contestare quella qualificazione e astenersi dal voto: l’accertamento compiuto in questa sede è precario e funzionale solo all’accesso al voto, ma le conseguenze sul quorum sono immediate.
Cosa fare invece
Costruire un calendario degli adempimenti informativi retrodatato rispetto alla data prevista di deposito della relazione ex art. 105, con riconciliazioni contabili chiuse prima che il commissario le chieda e una nota esplicativa per ogni scostamento rispetto al piano. La regola operativa è semplice: nessun dato rilevante deve arrivare al commissario come scoperta. Se un indicatore peggiora, lo si comunica con la spiegazione già pronta; se una posta non quadra, si deposita la riconciliazione prima della domanda.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il termine entro cui il commissario deve depositare la relazione non è fisso per legge in modo uniforme: è il tribunale a stabilirlo nel decreto di apertura, insieme alla data iniziale e finale per l’espressione del voto. Questo significa che il tempo disponibile per mettere in ordine la documentazione è noto fin dal primo giorno di procedura, scritto nero su bianco nel decreto — ed è esattamente il documento che quasi nessun imprenditore rilegge dopo averlo ricevuto.
Errore 6 — Pensare che con l’omologazione il commissario esca di scena
L’errore
Arriva la sentenza di omologazione. In azienda si festeggia, si torna a ragionare in termini ordinari, si riprende a decidere con la velocità di prima. Nei mesi successivi qualche scadenza del piano slitta, qualche riparto viene rinviato, il flusso di cassa previsto non si materializza del tutto. Nessuno avvisa nessuno, perché “il concordato è stato omologato”.
Perché è un errore
L’art. 118 CCII è inequivocabile: dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, e deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. La fase esecutiva non è una fase libera: è una fase sorvegliata, e il perimetro dei poteri di sorveglianza è disegnato dalle prescrizioni contenute nella sentenza di omologa.
Non solo. L’art. 118 attribuisce strumenti di intervento progressivi: il commissario può chiedere al tribunale che gli siano attribuiti i poteri necessari per provvedere in luogo del debitore inadempiente, o che venga revocato l’organo amministrativo con nomina di un amministratore giudiziario, se si tratta di società. In caso di cessione dei beni, conclusa l’esecuzione, il liquidatore comunica al commissario un rapporto riepilogativo finale accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti del conto bancario della procedura.
E la legittimazione a chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, ai sensi dell’art. 119 CCII, spetta a ciascuno dei creditori e al commissario giudiziale.
Le conseguenze
L’inadempimento non segnalato e non gestito matura. La conseguenza più grave è la risoluzione del concordato omologato, che riapre lo scenario della liquidazione giudiziale dopo che l’impresa ha già consumato mesi, risorse e credibilità nella procedura concordataria — e dopo che i creditori hanno già rinunciato a parte delle proprie ragioni confidando nell’adempimento.
C’è poi un vincolo che molti scoprono tardi: dopo l’omologazione la proposta concordataria non è più modificabile. La Cassazione, con la decisione n. 22229 del 29 giugno 2026, in tema di concordato in continuità diretta, ha chiarito che la facoltà introdotta dal correttivo riguarda le modifiche al piano volto all’adempimento del concordato, non le condizioni stabilite nel concordato stesso, e che il sistema prevede comunque rimedi a tutela dei creditori, tra cui il rinnovo dell’attestazione e il parere del commissario giudiziale. Chi conta di “rinegoziare dopo” ha sbagliato il momento in cui negoziare.
Cosa fare invece
Impostare un monitoraggio dell’esecuzione con reportistica periodica spontanea al commissario giudiziale, trattando ogni scostamento come un evento da comunicare prima che diventi inadempimento. Un ritardo annunciato, spiegato e accompagnato da una proposta di recupero è un fatto gestibile; lo stesso ritardo scoperto dal commissario in sede di verifica è il presupposto di un’istanza di risoluzione.
Il dettaglio che pochi conoscono
Dopo l’omologazione, e salvo che non intervengano risoluzione o annullamento, viene meno l’esigenza dell’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione: il vincolo autorizzatorio dell’art. 94 opera dalla presentazione della domanda fino all’omologazione. Molte imprese continuano per prudenza a chiedere autorizzazioni che non servono più, e contemporaneamente smettono di informare il commissario su ciò che invece rientra pienamente nella sua sorveglianza ex art. 118. È esattamente il contrario di quello che andrebbe fatto.
Gli errori in cifre
Le tre simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a quantificare la distanza tra la condotta corretta e quella sbagliata nella stessa identica situazione di partenza.
Simulazione 1 — La disclosure incompleta
Impresa manifatturiera, passivo concordatario di 4.317.000 €, di cui 1.286.000 € privilegiati. Piano in continuità diretta con soddisfazione dei chirografari al 23%. Tra le poste attive compare un credito di 214.500 € verso una società collegata, incassabile secondo il piano entro diciotto mesi.
Variante A — il credito è illustrato. La domanda espone che la collegata è in difficoltà finanziaria, che il credito è assistito da riconoscimento di debito ma non da garanzie, e il piano lo valorizza prudenzialmente a 64.350 €, pari al 30%. L’attestatore motiva la svalutazione. Il commissario, nella relazione ex art. 105, conferma il criterio e segnala che la svalutazione è congrua. I creditori votano su un attivo di 4.167.000 €.
Variante B — il credito è iscritto al nominale. Il commissario, esaminando le scritture, rileva che la collegata non onora pagamenti da quattordici mesi e che il credito è già stato oggetto di sollecito legale mai menzionato. Deposita relazione integrativa ex art. 105, comma 5, segnalando una sopravvalutazione dell’attivo di 150.150 € e la mancata informazione sul contenzioso. Il tribunale apre il procedimento ex art. 106.
Lo scarto economico tra le due varianti è di 150.150 € su un attivo di oltre quattro milioni: il 3,4%. Lo scarto procedurale è tra un concordato che va al voto e un concordato che va alla revoca. La sproporzione tra la posta in gioco e la posta in palio è la ragione per cui questo errore è, statisticamente, il più costoso di tutti.
Simulazione 2 — Il pagamento fuori perimetro
Stessa impresa. Un fornitore di componentistica vanta un credito anteriore di 63.400 € e minaccia l’interruzione delle forniture.
Variante A — istanza ex art. 100 CCII. Il professionista indipendente attesta che la fornitura è essenziale alla prosecuzione e che il pagamento è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, dimostrando che l’interruzione comporterebbe fermo linea per circa sei settimane e una perdita di margine stimata in 191.800 €. Il tribunale autorizza. Il pagamento di 63.400 € è legittimo, opponibile, prededucibile nella logica del piano.
Variante B — pagamento diretto. L’amministratore paga 63.400 € senza istanza. Il commissario lo rileva dagli estratti conto nella verifica trimestrale. Il pagamento è inefficace rispetto ai creditori anteriori; la condotta viene segnalata al tribunale. Nella migliore delle ipotesi si apre un contenzioso sulla restituzione; nella peggiore, si apre il procedimento di revoca.
Variante C — nessun pagamento e nessuna istanza. La fornitura si interrompe. La continuità, che era il presupposto del piano, viene meno: il concordato in continuità perde la propria base economica e va riconvertito o abbandonato. Perdita di margine stimata: 191.800 €, cioè oltre tre volte l’importo che si sarebbe potuto legittimamente pagare.
Tre strade dallo stesso bivio: una costa 63.400 € ed è legittima, una costa 63.400 € ed è inefficace, una costa 191.800 € ed è il risultato di non aver fatto nulla.
Simulazione 3 — Il ritardo informativo
Concordato in continuità omologato il 14 aprile. Il piano prevede un riparto ai chirografari di 318.700 € entro il 31 ottobre dello stesso anno.
Ipotesi A. Il 12 luglio l’impresa rileva che l’incasso di una commessa slitterà di tre mesi e che il riparto di ottobre non sarà integralmente sostenibile. Il 18 luglio comunica al commissario giudiziale lo scostamento, allegando il nuovo cronoprogramma di cassa e la documentazione contrattuale dello slittamento. Il commissario ne riferisce al giudice ai sensi dell’art. 118: si discute una rimodulazione delle modalità di adempimento del piano, nel perimetro consentito, prima che la scadenza maturi.
Ipotesi B. L’impresa non comunica nulla. Il 31 ottobre il riparto viene eseguito solo per 142.000 €. Un creditore chirografario rileva l’inadempimento e, decorsi i termini, propone istanza di risoluzione ex art. 119 CCII; il commissario giudiziale, che la stessa norma legittima, riferisce al tribunale che l’inadempimento non era stato segnalato.
Il differenziale economico tra le due ipotesi, al 31 ottobre, è esattamente lo stesso: 176.700 € non distribuiti. Ciò che cambia è che nella prima ipotesi quel numero è un dato di gestione comunicato, nella seconda è un inadempimento scoperto. Nelle procedure concorsuali la differenza tra le due cose è tutto.
La mappa degli errori
I sei errori non sono equivalenti: alcuni si commettono prima ancora di depositare la domanda e sono riparabili solo a caro prezzo, altri si commettono in corso di procedura e ammettono rimedi, altri ancora si consumano dopo l’omologazione, quando l’impresa crede di essere al sicuro. La tabella che segue li colloca nel tempo e indica, per ciascuno, se esista una via di recupero.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Fraintendere il ruolo del commissario (consulente o nemico) | Dal decreto di nomina in poi, anche in fase prenotativa | Relazione fredda o critica; perdita di credibilità presso i creditori | Sì — il rapporto si può reimpostare in qualunque momento con un flusso documentale ordinato |
| Disclosure incompleta / atti in frode | Nella domanda e nei documenti allegati; anche condotte anteriori | Revoca dell’ammissione ex art. 106 CCII e possibile liquidazione giudiziale | Parziale — solo se l’integrazione precede l’accertamento del commissario |
| Atti di straordinaria amministrazione non autorizzati | Dalla domanda fino all’omologazione | Inefficacia verso i creditori anteriori; autonoma causa di revoca | Parziale — l’autorizzazione non è sanabile ex post, ma la condotta è valutabile in concreto |
| Pagamento di crediti anteriori fuori dall’art. 100 CCII | Durante la procedura, tipicamente sotto pressione dei fornitori | Inefficacia del pagamento; rilievo di violazione dell’art. 4 CCII | Parziale — resta la via dell’istanza per i pagamenti futuri e la restituzione per quelli eseguiti |
| Obblighi informativi trascurati | Dalla domanda prenotativa fino al voto | Relazione ex art. 105 critica; integrazioni; maggioranze a rischio | Sì — recuperabile se il riallineamento avviene prima del deposito della relazione |
| Credere che l’omologazione chiuda i controlli | Dopo la sentenza di omologazione | Istanza di risoluzione ex art. 119; poteri sostitutivi ex art. 118 | Parziale — dipende dalla gravità dell’inadempimento e dalla tempestività della segnalazione |
La checklist preventiva
Prima di depositare la domanda — e poi, periodicamente, durante tutta la procedura — verifica che ciascuno di questi punti sia soddisfatto. Non sono raccomandazioni generiche: sono le verifiche che, mancando, generano i sei errori appena descritti.
- [ ] Ho letto integralmente il decreto di apertura e ho annotato il termine assegnato al commissario per la relazione, la data iniziale e finale per il voto e gli obblighi informativi periodici imposti.
- [ ] Ho designato un referente unico interno per i rapporti con il commissario giudiziale, con potere di accesso a contabilità, gestionali, contrattualistica e corrispondenza.
- [ ] Ho predisposto un archivio documentale condiviso con tracciabilità di cosa è stato consegnato e quando.
- [ ] Ho elencato per iscritto tutti i fatti potenzialmente sfavorevoli degli ultimi cinque esercizi — contenziosi, operazioni infragruppo, pagamenti a parti correlate, garanzie rilasciate — e ho verificato che ciascuno compaia nella domanda o nei documenti allegati.
- [ ] Ho quantificato i rischi anziché descriverli: nessun “rischio remoto” senza un numero e un criterio.
- [ ] Ho riconciliato l’elenco dei creditori con la contabilità e con i titoli, verificando separatamente natura, ammontare e rango di ciascun credito.
- [ ] Ho verificato che nessun pagamento a creditori anteriori sia stato eseguito dopo il deposito della domanda senza autorizzazione.
- [ ] Ho censito le forniture e i contratti essenziali e, dove necessario, ho predisposto l’istanza ex art. 100 CCII con l’attestazione di essenzialità e funzionalità.
- [ ] Ho istituito un filtro interno sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, con richiesta di autorizzazione e acquisizione del parere del commissario prima della firma.
- [ ] Ho chiesto al tribunale, se opportuno, la fissazione del limite di valore al di sotto del quale l’autorizzazione non è dovuta.
- [ ] Ho un cronoprogramma di cassa aggiornato almeno mensilmente, confrontato con le previsioni del piano, con nota esplicativa di ogni scostamento superiore a una soglia che ho definito in anticipo.
- [ ] Ho pianificato la fase post-omologa: chi monitora le scadenze del piano, con quale periodicità, e chi comunica al commissario giudiziale gli scostamenti ai sensi dell’art. 118.
E se l’errore l’ho già fatto?
La domanda che arriva più spesso non è “come evito”, è “ho già sbagliato, cosa succede adesso”. La risposta onesta è che dipende dal tipo di errore e, soprattutto, da chi lo scopre per primo.
Se l’informazione omessa non è ancora stata accertata dal commissario, la strada dell’integrazione spontanea è aperta ed è la migliore che esista. L’art. 105, comma 5, prevede espressamente il meccanismo della relazione integrativa quando emergono informazioni che i creditori devono conoscere ai fini del voto: un debitore che porta spontaneamente al commissario ciò che non aveva detto, con la quantificazione e la documentazione, trasforma una potenziale frode decettiva in un aggiornamento informativo. La giurisprudenza su cui contare è quella già vista: sia la Corte d’Appello di Bari il 21 ottobre 2025, sia il Tribunale di Firenze l’8 gennaio 2025 hanno escluso la frode proprio perché l’informazione, per quanto sfavorevole, era arrivata ai creditori prima del voto. Attenzione però al limite che la Cassazione ha posto con la pronuncia n. 7878 del 25 marzo 2025: se il vizio riguarda l’attestazione di veridicità dei dati, non basta produrre una nuova attestazione per sanarlo. L’integrazione deve riguardare i fatti, non il documento che li certifica.
Se l’atto di straordinaria amministrazione è già stato compiuto senza autorizzazione, l’autorizzazione non si recupera retroattivamente, ma la condotta resta valutabile in concreto. La qualificazione dell’atto come ordinario o straordinario, come la Cassazione ha ribadito nel 2026, va compiuta caso per caso in base alla potenziale incidenza sul patrimonio: ci sono operazioni che a un esame tecnico risultano di ordinaria amministrazione pur sembrando straordinarie, e in quel caso l’inefficacia non opera. Qui la difesa è tecnica e documentale: ricostruire la natura dell’atto, la sua funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori, l’assenza di pregiudizio per la massa. Il passaggio obbligato, comunque, è portarlo subito al commissario invece di aspettare che lo trovi.
Se il pagamento fuori perimetro è stato eseguito, la questione si sposta sulla restituzione e sulla rappresentazione. Un pagamento inefficace verso i creditori anteriori può essere oggetto di recupero verso il percipiente; in parallelo, l’operazione va rappresentata al commissario con la ricostruzione della ragione economica. La distinzione che il Tribunale di Firenze ha tracciato tra violazione del dovere di buona fede ex art. 4 CCII e atto in frode ex art. 106 è, in questo scenario, la linea difensiva: la prima ha conseguenze, la seconda chiude la procedura.
Se l’inadempimento post-omologa è già maturato, il tempo utile è quello che precede l’istanza di risoluzione. L’art. 119 CCII legittima ciascun creditore e il commissario giudiziale: finché nessuno ha agito, esiste uno spazio per presentare al commissario e al giudice un piano di recupero dell’adempimento. E va ricordato il limite fissato dalla Cassazione con la decisione n. 22229 del 29 giugno 2026: dopo l’omologazione si possono modificare le modalità del piano di adempimento, non le condizioni del concordato. Chi punta a rinegoziare le percentuali sta chiedendo qualcosa che il sistema non concede.
Se l’errore è stato di relazione — un rapporto deteriorato con il commissario — è l’unico dei sei che si ripara integralmente. Non esiste alcuna preclusione: un flusso documentale che diventa ordinato, completo e anticipatorio produce effetti sulla relazione successiva e sul parere di omologa, perché il commissario descrive quello che vede, e quello che vede può cambiare.
L’unica preclusione davvero definitiva è quella che scatta quando la revoca ex art. 106 è stata pronunciata e seguita dall’apertura della liquidazione giudiziale: a quel punto il perimetro degli strumenti cambia radicalmente, e la partita si gioca su terreni diversi — azioni di responsabilità, opposizioni, esdebitazione.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho parlato al commissario di una situazione delicata pensando fosse una conversazione riservata. Si può ritorcere contro di me?” Il commissario giudiziale è pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e l’art. 92 CCII gli impone di comunicare senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare le indagini preliminari in sede penale. Non esiste riservatezza del confidente. Detto questo, l’alternativa — che lo scoprisse da solo — sarebbe stata peggiore sotto ogni profilo, perché alla rilevanza del fatto si sarebbe aggiunta l’omissione.
“Il commissario mi ha chiesto documenti che riguardano operazioni di tre anni fa, prima della crisi. Deve farlo?” Sì. La relazione ex art. 105 CCII riguarda le cause del dissesto e la condotta del debitore, non solo la fattibilità del piano: il perimetro temporale dell’indagine risale necessariamente a prima della domanda. Cercare di circoscriverlo è il modo più rapido per far nascere un sospetto dove non c’era.
“Ho venduto un immobile durante la procedura con l’ok del mio legale ma senza autorizzazione del giudice. È finita?” No, ma va affrontata subito. L’atto è inefficace rispetto ai creditori anteriori ai sensi dell’art. 94, comma 2, CCII e il compimento di atti non autorizzati è autonoma causa di revoca. La prima cosa da fare è la ricostruzione tecnica dell’operazione — natura, prezzo, destinazione del ricavato, effetto sul patrimonio concordatario — e la sua rappresentazione al commissario prima che emerga da un atto notarile o da un estratto conto.
“Ho pagato un fornitore strategico senza istanza. Devo dirlo?” Sì, e prima possibile. Il commissario lo vedrà dagli estratti conto: la domanda non è se lo scoprirà, è se lo scoprirà da te o da solo. Nel frattempo, per i pagamenti futuri allo stesso fornitore, va depositata l’istanza ex art. 100 CCII con l’attestazione di essenzialità.
“La relazione del commissario è negativa e il voto è tra tre settimane. Posso fare qualcosa?” Sì, qualcosa si può quasi sempre fare. L’art. 105 prevede relazioni integrative quando emergono informazioni rilevanti per il voto, e nel concordato in continuità l’art. 92, comma 3, consente al commissario di affiancare debitore e creditori nella negoziazione di modifiche al piano o alla proposta fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Tre settimane possono bastare per una modifica negoziata; due giorni no. Il fattore critico è la tempestività con cui si reagisce alla relazione.
“Il concordato è omologato ma non riesco a rispettare una scadenza di riparto. Devo aspettare di vedere come va?” No. L’art. 118 CCII impone al commissario di riferire al giudice ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori, e l’art. 119 legittima lui e ciascun creditore a chiedere la risoluzione. Uno scostamento comunicato in anticipo, con un cronoprogramma di recupero, è un problema gestionale; lo stesso scostamento rilevato a scadenza scaduta è il presupposto di un’istanza.
Gli errori davanti ai giudici
Quella che segue è la raccolta dei riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, letti nella prospettiva di questo schema: cosa è successo, in concreto, a chi ha commesso l’errore.
1. Cassazione civile, Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958. Cosa è successo a chi ha taciuto crediti litigiosi. La Corte ha confermato la revoca dell’ammissione al concordato preventivo in un caso in cui il commissario giudiziale aveva accertato l’esistenza di crediti litigiosi non illustrati ai creditori, neppure con la memoria integrativa del debitore. Il principio: la carenza informativa che altera il consenso rileva come frode quando gli elementi decettivi sono accertati dall’organo commissariale. Rilevanza per questo tema: è la decisione che individua nel commissario il soggetto il cui accertamento fa scattare la revoca.
2. Cassazione civile, Sez. I, 30 gennaio 2026, n. 2042. Cosa è successo a chi ha compiuto atti non autorizzati dopo la domanda con riserva. La Corte si è occupata insieme di atti in frode segnalati dal commissario giudiziale e di atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione, precisando che la qualificazione dell’atto come ordinario o straordinario va compiuta in concreto, con acquisizione del parere del commissario laddove nominato, e che condotte anteriori all’accesso inadeguatamente rappresentate possono fondare la revoca. Rilevanza: collega i due errori più frequenti — omissione informativa e atto non autorizzato — allo stesso esito.
3. Cassazione civile, Sez. I, 25 marzo 2025, n. 7878. Cosa è successo a chi ha confidato in un’attestazione incompleta. L’attestazione di veridicità dei dati aziendali è stata qualificata come perno della consapevolezza del voto e condizione di ammissibilità della procedura; la sua incongruità o incompletezza può determinare la revoca dell’ammissione, restando irrilevante una nuova attestazione prodotta successivamente. Rilevanza: chiude la porta al rimedio più istintivo, cioè rifare l’attestazione.
4. Cassazione civile, Sez. I, 2025, n. 19844. Cosa è successo a chi ha invocato la buona fede soggettiva. La Corte ha chiarito che la revoca dell’ammissione al concordato per atti in frode ha finalità di tutela della legalità della procedura e non natura sanzionatoria. Rilevanza: spiega perché l’assenza di intento fraudolento non è, da sola, una difesa.
5. Cassazione civile, Sez. I, 2023, n. 36370. Cosa è successo a chi ha scambiato un atto straordinario per ordinario. La pronuncia fissa il criterio di distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione nel concordato preventivo, imperniato sulla potenziale capacità dell’atto di intaccare o compromettere il patrimonio destinato ai creditori. Rilevanza: è il metro con cui si verifica a posteriori se l’autorizzazione serviva.
6. Cassazione civile, Sez. I, 2023, n. 35794. Cosa è successo a chi ha chiesto autorizzazioni non necessarie. Il pagamento di un credito sorto nel corso del concordato non costituisce atto di straordinaria amministrazione e non richiede autorizzazione. Rilevanza: delimita per sottrazione il perimetro dell’art. 94, evitando l’errore speculare della paralisi gestionale.
7. Corte d’Appello di Bari, Sez. I civ., 21 ottobre 2025. Cosa è successo a chi ha raccontato tutto. La Corte ha escluso la configurabilità di atti di frode ex art. 106 CCII perché la società aveva spontaneamente fornito ai creditori informazione esauriente sulla pendenza di procedimenti in sede penale e tributaria e sulle relative vicende; il piano in continuità è stato ritenuto meritevole proprio per la trasparenza sulle condotte pregresse. Rilevanza: dimostra che la disclosure integrale protegge anche un passato gestionale imperfetto.
8. Tribunale di Firenze, Sez. V, 8 gennaio 2025. Cosa è successo a chi ha fatto uscite non concordate ma le ha dichiarate. Il Tribunale ha omologato il concordato distinguendo le condotte contrarie al dovere di buona fede e correttezza ex art. 4 CCII — uscite finanziarie non concordate preventivamente con il commissario giudiziale ed eccessive rispetto all’interesse dei creditori — dagli atti in frode ex art. 106, perché quelle condotte erano state portate all’attenzione del commissario e dei creditori garantendo un consenso informato. Rilevanza: è la pronuncia che isola con maggiore nitidezza la linea di confine tra errore gestionale sanabile e frode decettiva.
9. Cassazione civile, Sez. I, 29 giugno 2026, n. 22229. Cosa è successo a chi ha rinviato la rinegoziazione al dopo-omologa. In tema di concordato in continuità diretta, la Corte ha escluso che dopo l’omologazione possano essere modificate le condizioni stabilite nel concordato: la facoltà introdotta dal correttivo riguarda il piano volto all’adempimento, con rimedi a tutela dei creditori tra cui il rinnovo dell’attestazione e il parere del commissario giudiziale. Rilevanza: il momento per negoziare è prima del voto, non dopo la sentenza.
10. Cassazione civile, Sez. I, 2025, n. 4750. Cosa è successo a chi ha costruito le maggioranze su un elenco approssimativo. La Corte ha stabilito che il creditore che si ritenga privilegiato e sia inserito tra i chirografari deve contestare tale qualificazione e astenersi dall’espressione del voto, trattandosi di accertamento precario volto solo a stabilire le modalità di accesso al voto, suscettibile di accertamento definitivo in sede di cognizione ordinaria. Rilevanza: spiega perché l’elenco dei creditori depositato dal debitore non è la base di calcolo definitiva del quorum.
11. Cassazione civile, Sez. I, 6 giugno 2023, n. 15790. Cosa è successo nella fase che molti considerano “pre-procedura”. La Corte ha affermato che il commissario nominato nella fase prenotativa non è un ausiliario della giustizia ma un organo della procedura di concordato preventivo, con le conseguenze che ne derivano sui criteri di determinazione del compenso e, a monte, sulla natura dei suoi poteri. Rilevanza: il concordato con riserva è già una fase vigilata a pieno titolo.
12. Cassazione civile, Sez. I, 4 agosto 2025, n. 22407; Cassazione civile, Sez. I, 2 settembre 2025, n. 24387; Cassazione civile, Sez. I, 16 settembre 2025, n. 25273; Cassazione civile, Sez. I, 2025, n. 19216. Cosa è successo quando il compenso del commissario è stato liquidato male. Questo gruppo di decisioni consolida il principio per cui la liquidazione del compenso al commissario giudiziale non può fondarsi su una motivazione stereotipata contenente frasi di stile applicabili a una serie indeterminata di casi, ma richiede l’enunciazione specifica dei criteri di quantificazione in relazione a natura, qualità e quantità dell’opera prestata; la n. 25273 interviene sulla distinzione tra attivo inventariato e attivo realizzato nei concordati con liquidazione dei beni, e la n. 22407 sulla necessità di convocare il commissario sostituito in caso di ripartizione tra professionisti succedutisi nell’incarico. Rilevanza per l’imprenditore: il compenso del commissario è un costo di giustizia in prededuzione che incide sulle risorse distribuibili ai creditori, e un provvedimento di liquidazione immotivato è un provvedimento impugnabile.
13. Cassazione civile, Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663; Cassazione civile, Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Cosa è successo in sede di omologazione quando le maggioranze erano incerte. La prima ha affermato che nel concordato in continuità l’omologazione è possibile anche in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, quando ricorra l’ipotesi alternativa prevista dalla norma e nel rispetto della graduazione delle prelazioni; la seconda si è pronunciata sull’ampiezza del sindacato del tribunale nell’omologazione con cram down. Rilevanza: anche quando il voto non va come previsto esistono percorsi di omologa, ma presuppongono un impianto documentale impeccabile, perché il controllo del tribunale si fa più penetrante.
Tutti i riferimenti sopra riportati sono tratti da repertori e massimari consultati alla data di pubblicazione di questa guida. Per ciascuno si è riportato il principio in forma riassuntiva: la motivazione integrale va sempre letta nel testo del provvedimento.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro che segue ha un doppio taglio, perché gli errori descritti hanno due tempi: quello in cui si possono ancora intercettare e quello in cui si possono solo riparare.
- Ricostruiamo il perimetro informativo prima del deposito: esaminiamo scritture contabili, contratti, operazioni infragruppo, garanzie rilasciate e contenziosi pendenti degli esercizi rilevanti, e redigiamo l’elenco dei fatti che devono comparire nella domanda perché il commissario li troverebbe comunque.
- Quantifichiamo i rischi anziché descriverli: convertiamo ogni posta incerta — crediti litigiosi, cause pendenti, partite infragruppo — in un valore motivato con il criterio esplicitato, così che il commissario verifichi un metodo invece di contestare un’omissione.
- Impostiamo il canale documentale con il commissario giudiziale: referente unico, archivio tracciato, protocollo di risposta scritta e datata, calendario dei depositi periodici retrodatato rispetto al termine fissato nel decreto di apertura per la relazione ex art. 105 CCII.
- Intercettiamo l’atto prima che si consumi: istituiamo il filtro interno sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, predisponiamo le istanze di autorizzazione ex artt. 46 e 94 CCII e curiamo l’acquisizione del parere del commissario prima della firma, non dopo.
- Costruiamo le istanze ex art. 100 CCII per i pagamenti di crediti anteriori: individuiamo i fornitori e i contratti essenziali, coordiniamo l’attestazione di essenzialità e funzionalità del professionista indipendente e documentiamo al tribunale l’impatto economico dell’interruzione.
- Verifichiamo l’elenco dei creditori posta per posta, riconciliando natura, ammontare e rango con titoli e contabilità, per evitare che il quorum si regga su una base di calcolo che il commissario rettificherà.
- Quando l’errore è già stato commesso, ricostruiamo l’operazione e la rappresentiamo: predisponiamo l’integrazione documentale da portare al commissario prima che il fatto emerga dalle sue verifiche, con la ricostruzione tecnica che distingue la violazione del dovere di correttezza ex art. 4 CCII dall’atto in frode ex art. 106.
- Difendiamo l’impresa nel procedimento di revoca: ricostruiamo in fatto e in diritto la natura degli atti contestati, la loro incidenza effettiva sul patrimonio concordatario e l’assenza di carattere decettivo, con memorie e produzioni documentali.
- Verifichiamo la congruità del provvedimento di liquidazione del compenso degli organi della procedura, controllando che la motivazione enunci criteri specifici e non formule di stile, e valutando l’impugnazione quando la liquidazione incide indebitamente sulle risorse distribuibili.
- Seguiamo la fase esecutiva post-omologa: monitoriamo le scadenze del piano, predisponiamo la reportistica periodica al commissario ai sensi dell’art. 118 CCII e, in caso di scostamento, costruiamo il piano di recupero da presentare prima che maturi l’istanza di risoluzione ex art. 119.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione che pesa di più quando l’errore va riparato è quella di cassazionista: i provvedimenti che chiudono un concordato — il decreto di revoca ex art. 106, la sentenza che nega l’omologazione, la sentenza di risoluzione, il decreto di liquidazione dei compensi — sono provvedimenti che arrivano in Cassazione, e la Suprema Corte ha costruito proprio su questi temi la giurisprudenza richiamata in questa guida. Poter seguire il caso senza cambiare difensore dal primo accesso agli atti fino al giudizio di legittimità significa che la linea difensiva impostata quando il commissario ha mosso il primo rilievo è la stessa che verrà argomentata davanti alla Prima Sezione civile: nessuna ricostruzione da rifare, nessuna tesi da riscrivere, nessun passaggio perso nel cambio di mani.
A questa si affianca, su un tema che è crisi d’impresa allo stato puro, l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conoscere dall’interno il mestiere di chi viene nominato dall’autorità per leggere i numeri e le condotte di un’impresa in difficoltà è ciò che consente di anticipare i rilievi del commissario giudiziale invece di subirli.
Lo staff è multidisciplinare per necessità, non per completezza di brochure: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché il confronto con un commissario giudiziale si gioca contemporaneamente sul terreno giuridico — qualificazione degli atti, perimetro delle autorizzazioni, nozione di frode decettiva — e su quello contabile, dove si riconcilia una posta, si motiva una svalutazione, si dimostra l’essenzialità di una fornitura.
Chiusura
Il commissario giudiziale non è il problema dell’impresa che non riesce più a pagare: è il soggetto che il sistema mette tra l’impresa e i suoi creditori perché qualcuno di indipendente verifichi, racconti e sorvegli. Capire questo — e comportarsi di conseguenza dal primo giorno — è ciò che separa i concordati che arrivano all’omologazione da quelli che si fermano prima, pur avendo numeri simili.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le abilitazioni che la materia richiede: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè un professionista formato e abilitato proprio sulla gestione della crisi dell’impresa che non riesce più a far fronte alle proprie obbligazioni; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e conosce quindi dall’interno il ruolo di chi viene nominato per vigilare e riferire; è avvocato cassazionista, e può quindi difendere l’impresa fino all’ultimo grado sugli stessi provvedimenti — revoca, mancata omologazione, risoluzione — su cui la Suprema Corte si è pronunciata nelle decisioni citate in questa guida. Non sono qualifiche accostate al tema: sono esattamente le qualifiche di cui il tema è fatto.
Chi è già dentro una procedura sa che i tempi non si allungano e che ogni relazione depositata pesa su quella successiva. Chi sta valutando il concordato ha davanti la finestra più preziosa: quella in cui gli errori si prevengono invece di ripararli.
📩 Non aspettare che sia il commissario giudiziale a trovare per primo ciò che avresti potuto spiegare tu: parlane subito con lo Studio Monardo. Tutti i riferimenti per contattarci — telefono, e-mail e modulo di contatto — sono riportati al termine di questa pagina.
