Questa guida nasce dalle domande che riceviamo più spesso da imprenditori e amministratori di società che stanno valutando una domanda di concordato preventivo mentre il rapporto con le banche si sta deteriorando. Sono domande vere, poste al telefono o in prima riunione, e qui trovano risposte complete, nel linguaggio con cui le affronteremmo di persona.
Il quadro normativo è quello del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), come modificato dal cosiddetto Correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), che disciplina la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, le misure protettive e cautelari e i contratti pendenti. Sul versante bancario conta invece un corpo di regole diverso e autonomo: la Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, oggi nel testo risultante dal 21° aggiornamento del febbraio 2025, che detta le istruzioni di segnalazione alla Centrale dei Rischi, e la disciplina di vigilanza prudenziale sulla classificazione delle esposizioni deteriorate. Due binari che si incrociano ma non si sovrappongono: capire dove si incrociano è esattamente il punto di questo articolo.
Lo Studio Monardo lavora da sempre sull’intersezione tra questi due mondi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: due abilitazioni che descrivono con precisione la materia di questo titolo, perché qui si tratta di leggere contemporaneamente un piano concordatario e una matrice di segnalazione, e di sapere quale leva produce quale effetto sull’altro tavolo. È un terreno in cui l’errore più costoso non è giuridico, è di sequenza.
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Ma cos’è esattamente la Centrale Rischi e chi decide cosa ci finisce dentro?
La Centrale dei Rischi è una banca dati gestita dalla Banca d’Italia, e non decide niente nessun giudice: decidono gli intermediari, uno per uno, sulla base delle istruzioni della Circolare 139/1991.
È il primo equivoco da smontare. Molti imprenditori immaginano la Centrale Rischi come una specie di registro pubblico in cui qualcuno “iscrive” l’azienda cattiva pagatrice, magari dopo un provvedimento. Non funziona così. La Centrale dei Rischi è un sistema di condivisione informativa a cui partecipano banche, intermediari finanziari e società di cartolarizzazione: ogni partecipante comunica mensilmente la propria posizione di rischio verso ciascun cliente, e in cambio riceve la posizione complessiva di quel cliente verso l’intero sistema. Le segnalazioni mensili devono pervenire entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, con la possibilità di segnalazioni infra-mensili per i cambiamenti di stato più rilevanti, tipicamente il passaggio a sofferenza.
Chi decide, dunque, è l’ufficio crediti della sua banca. E decide applicando regole tecniche, non discrezionali: la Circolare 139 stabilisce quando una posizione va censita, in quale categoria, con quali variabili. Esiste una soglia generale di censimento dell’esposizione complessiva, che si abbassa drasticamente quando la posizione viene classificata a sofferenza: in quel caso anche importi modesti diventano segnalabili.
La conseguenza pratica è che quando lei chiede a un giudice di “bloccare la Centrale Rischi” non sta chiedendo di cancellare un’iscrizione in un registro. Sta chiedendo di imporre a un soggetto privato, vigilato, di non adempiere o di adempiere diversamente a un obbligo segnaletico che gli deriva dalla normativa dell’Autorità di vigilanza. È una richiesta molto più pesante di quanto sembri, e questo spiega perché i tribunali la trattino con cautela. Lo vedremo tra poco.
Allora rispondete alla domanda del titolo: il concordato preventivo blocca le segnalazioni in Centrale Rischi?
No. Il concordato preventivo non blocca le segnalazioni. Le incanala.
È la risposta onesta, e conviene darla subito perché molte strategie sbagliate nascono proprio dall’aspettativa opposta. Il deposito di una domanda di accesso al concordato preventivo — con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII o in forma piena — non sospende l’obbligo di segnalazione, non congela i flussi mensili, non impone alle banche il silenzio verso il sistema. Produce però un effetto classificatorio preciso, e questo effetto, letto bene, è in buona parte favorevole.
La Circolare 139, alla Sezione 6, paragrafo 20, nel testo risultante dall’aggiornamento del febbraio 2025, prevede infatti che in caso di presentazione di una domanda di concordato preventivo “in bianco” le esposizioni verso il debitore concordatario vadano classificate, e quindi segnalate, tra le inadempienze probabili. Con due eccezioni, che sono il cuore di tutta la materia: salvo che l’esposizione fosse già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda, e salvo che ricorrano elementi oggettivi nuovi che inducano l’intermediario, nella propria responsabile autonomia, a classificare la posizione tra le sofferenze.
Tradotto in italiano operativo: la domanda di concordato, da sola, non fa scattare la sofferenza. Anzi, orienta la classificazione verso una categoria deteriorata ma meno grave. Ma non riporta indietro una sofferenza già appostata, e non impedisce il passaggio a sofferenza se accadono fatti nuovi.
Questo è il motivo per cui la domanda “il concordato blocca le segnalazioni?” è mal posta. La domanda giusta è: qual è la mia classificazione nel momento esatto in cui deposito? Da lì discende tutto il resto. E su questo torneremo in modo specifico più avanti, perché è l’aspetto che quasi nessuno verifica prima di muoversi.
Che differenza c’è tra “inadempienza probabile” e “sofferenza”? Tanto sono entrambe brutte, no?
Sono entrambe classificazioni deteriorate, ma fra le due corre una distanza enorme, e confonderle costa caro.
L’inadempienza probabile — il termine tecnico anglosassone è unlikely to pay, abbreviato in UTP — è il giudizio dell’intermediario secondo cui è improbabile che il debitore adempia integralmente senza il ricorso ad azioni come l’escussione delle garanzie, indipendentemente dalla presenza di rate scadute e impagate. È una categoria che convive con il risanamento: dice “questa posizione è problematica e va gestita”, non dice “questa posizione è perduta”.
La sofferenza è un’altra cosa. Presuppone che il credito sia vantato verso un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazione sostanzialmente equiparabile. La Cassazione ha chiarito da tempo che si tratta di una nozione di insolvenza levior, più attenuata di quella concorsuale: non serve dimostrare l’irrecuperabilità definitiva del credito, ma serve una situazione patrimoniale deficitaria, una grave e non transitoria difficoltà economica.
La differenza operativa è brutale. L’inadempienza probabile viene letta dagli altri istituti come un segnale di attenzione: resta uno spazio di manovra, resta la possibilità di anticipi su fatture, resta spesso il conto operativo. La sofferenza, nella prassi del sistema, funziona come un interruttore: fa scattare le policy automatiche di rientro degli altri intermediari, blocca di fatto le nuove erogazioni, incide sulle garanzie pubbliche e consortili, e produce quell’effetto a catena che in fase di risanamento può essere letale. Un’impresa che stava faticosamente costruendo un piano in continuità, al passaggio a sofferenza di una sola banca, rischia di vedersi chiudere le linee delle altre nel giro di poche settimane.
Per questo tutta la partita, quando un’azienda in crisi bancaria entra in procedura, si gioca su un solo punto: restare nell’area dell’inadempienza probabile ed evitare lo scivolamento a sofferenza. Non è una questione di etichette. È la differenza tra un piano che si può eseguire e un piano che muore prima dell’omologazione.
Da quando scattano gli effetti? Dal giorno in cui deposito la domanda?
Dipende da cosa intende per “effetti”, e qui le date contano davvero.
Sul piano concorsuale, gli effetti protettivi non decorrono dal deposito materiale in cancelleria ma dalla pubblicazione nel registro delle imprese. È la pubblicazione della domanda — e, per le misure protettive, della relativa istanza — a rendere opponibile ai creditori il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa, secondo lo schema dell’art. 54 CCII. Il tribunale deve poi confermare le misure nei termini di legge, e la conferma è tutt’altro che automatica.
Sul piano segnaletico, invece, il riferimento della Circolare 139 è la data di presentazione della domanda di concordato: è da quel momento che l’esposizione va classificata tra le inadempienze probabili, salvo le due eccezioni già viste. Ma attenzione al meccanismo temporale: le segnalazioni sono mensili e la rilevazione viaggia con il mese contabile, con invio entro il venticinquesimo giorno del mese successivo. Significa che fra il fatto e la sua visibilità al sistema passa un intervallo fisiologico, e significa anche che una segnalazione a sofferenza decisa nei giorni immediatamente precedenti al deposito può materializzarsi nei flussi dopo il deposito, dando l’impressione — falsa — che sia stata la domanda a provocarla.
Questa asincronia è una delle ragioni per cui ricostruire la cronologia esatta è un’attività tecnica, non una formalità. Serve la visura storica della Centrale Rischi, servono le date contabili di ciascuna rilevazione, serve il raffronto con la data di pubblicazione nel registro delle imprese. Senza questa ricostruzione non si capisce se una segnalazione sia legittima, prematura o ritorsiva, e senza capirlo non si può impostare né una richiesta cautelare né, eventualmente, una domanda risarcitoria.
Un’ultima precisazione sui tempi processuali, perché genera confusione: la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto, ma non si applica ai procedimenti cautelari né alle procedure concorsuali. Agosto, in questa materia, non è un mese di tregua.
Cosa succede, mese per mese, alla mia posizione in Centrale Rischi quando deposito la domanda di concordato?
Proviamo a seguirla come la seguirebbe un ufficio crediti.
Prima del deposito, la posizione è fotografata com’è: in bonis, scaduta deteriorata, inadempienza probabile o sofferenza, a seconda di quello che è successo nei mesi precedenti. Questa fotografia è il punto di partenza e nessuna domanda giudiziale la cancella.
Con la presentazione della domanda di concordato preventivo, le esposizioni vanno classificate tra le inadempienze probabili e segnalate come tali dalla data di presentazione, valorizzando opportunamente la variabile “stato del rapporto” prevista dalle istruzioni. Le due eccezioni restano: posizione già a sofferenza, oppure elementi oggettivi nuovi.
Nella fase successiva, la classificazione segue l’evoluzione dell’istanza. L’apertura della procedura, il decreto che fissa i termini, l’eventuale trasformazione della domanda in un accordo di ristrutturazione, l’esito del voto, l’omologazione: ciascun passaggio è un fatto che l’intermediario deve valutare e che può spostare la posizione, in meglio o in peggio. Se il concordato è in continuità e viene omologato, la posizione tende a essere ricondotta nell’area delle esposizioni oggetto di concessioni — le cosiddette forborne — con un percorso di graduale rientro verso la normalità che richiede tempo e comportamento di pagamento coerente con il piano. Se invece la domanda naufraga, la direzione è l’opposta.
Il punto che gli imprenditori sottovalutano è che tutto questo è un processo continuo, non un evento. Ogni mese la banca rifà la sua valutazione. Ogni mese guarda il saldo, gli insoluti, i rientri, l’andamento degli incassi, l’esposizione verso il resto del sistema. Una classificazione favorevole ottenuta a marzo non è acquisita per sempre: va mantenuta con i fatti di aprile, maggio e giugno. È qui che un piano concordatario ben scritto fa la differenza anche sul fronte bancario, perché offre all’intermediario la base documentale per non peggiorare la classificazione senza esporsi a rilievi della vigilanza.
Posso chiedere al tribunale di vietare alle banche di segnalarmi? Con quale strumento?
Sì, lo strumento esiste. È la misura cautelare prevista nell’ambito del procedimento unitario di accesso, accanto alle misure protettive tipiche. Il Codice distingue infatti le misure protettive — che inibiscono le azioni esecutive e cautelari dei creditori — dalle misure cautelari, che hanno contenuto atipico e possono essere modellate sul pregiudizio concreto da evitare. L’inibitoria della segnalazione a sofferenza rientra in questa seconda famiglia.
La richiesta, però, viene accolta molto meno spesso di quanto si creda, e vale la pena capire perché.
Il primo ostacolo è il fumus. Se la segnalazione a sofferenza sarebbe comunque illegittima — perché manca l’insolvenza o la grave difficoltà non transitoria, perché la banca non ha svolto la valutazione complessiva richiesta dalle istruzioni — allora il rimedio naturale non è l’inibitoria preventiva ma la contestazione della segnalazione. Se invece la segnalazione sarebbe legittima, inibirla significa chiedere al giudice di imporre a un intermediario vigilato una condotta difforme dalle istruzioni dell’Autorità: cosa che i tribunali fanno con estrema parsimonia.
Il secondo ostacolo è il periculum. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 26 febbraio 2025 (est. Attanasio), ha rigettato proprio una richiesta di questo tipo in fase prenotativa, osservando che durante la procedura concordataria il rischio di segnalazione a sofferenza è remoto e ipotetico, perché le istruzioni di Banca d’Italia già orientano verso le inadempienze probabili; e aggiungendo che, se il passaggio a sofferenza fosse invece legittimo perché legato a eventi patologici, la segnalazione non potrebbe essere inibita né arrecherebbe un danno autonomo, dal momento che il sistema verrebbe comunque a conoscenza della situazione attraverso l’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. È un argomento che ricorre: la domanda di concordato è pubblica, quindi la riservatezza non è il bene da proteggere.
Sulla stessa linea il Tribunale di Milano, con decreto del 22 giugno 2025, ha respinto la richiesta di divieto di segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e in CRIF in un concordato con riserva, rilevando che, in mancanza di elementi oggettivi nuovi, la domanda prenotativa non costituisce di per sé causa ostativa alla classificazione come inadempienza probabile — e che quindi la misura chiesta era superflua rispetto al risultato già garantito dalle istruzioni.
Non significa che la strada sia chiusa. Significa che va percorsa quando c’è un pregiudizio specifico, documentato e ulteriore rispetto a quello fisiologico della procedura.
I passaggi e i termini: chi fa cosa, quando e davanti a chi
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Avvio | Deposito della domanda di accesso con riserva (art. 44 CCII) e contestuale istanza di misure protettive e cautelari | Nessun termine di legge: la scelta del momento è strategica | Tribunale, sezione crisi d’impresa |
| Pubblicità | Iscrizione della domanda e dell’istanza nel registro delle imprese | Effetti protettivi dalla pubblicazione | Registro delle imprese |
| Conferma | Decreto di conferma, revoca o modifica delle misure protettive e cautelari | Nei termini fissati dall’art. 55 CCII, previa udienza | Tribunale in composizione collegiale o giudice delegato |
| Segnalazione | Classificazione tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda | Flusso mensile, invio entro il 25° giorno del mese successivo | Intermediario segnalante → Banca d’Italia |
| Documentazione | Deposito di proposta, piano e documentazione | Nel termine assegnato dal tribunale, prorogabile per giustificati motivi | Tribunale |
| Reazione | Reclamo o istanza di revoca/modifica delle misure | Nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione | Tribunale / Corte d’appello secondo il provvedimento |
| Tutela esterna | Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. contro la singola segnalazione illegittima | Nessun termine decadenziale, ma il ritardo erode il periculum | Tribunale ordinario, sezione specializzata o giudice monocratico |
E se la segnalazione a sofferenza c’è già: posso farla cancellare in via cautelare?
Qui la risposta è più sfumata, ed è una distinzione che molti ricorsi non colgono.
Una cosa è chiedere di inibire per il futuro una segnalazione non ancora effettuata. Altra cosa è chiedere di cancellare una segnalazione già trasmessa al sistema. La prima richiesta incide su un fatto da venire e ha la fisionomia tipica della cautela. La seconda incide su un fatto già perfezionatosi e tende a neutralizzarne integralmente gli effetti, finendo per anticipare un risultato di merito.
Il Tribunale di Piacenza, con provvedimento del 21 maggio 2026, ha affrontato esattamente questo tema nella fase della domanda di concordato con riserva, affermando che la misura cautelare volta alla cancellazione di una segnalazione già effettuata incontra un limite diverso e più stringente rispetto all’inibitoria per il futuro, che resta invece ammissibile. Lo stesso provvedimento ha chiarito i due presupposti: il fumus sussiste quando la segnalazione sia illegittima oppure incompatibile con la funzione del procedimento; il periculum quando ricorra un pregiudizio ulteriore e qualificato, idoneo a incidere concretamente sul percorso di risanamento. E ha ricordato che le misure cautelari, in questo contesto, non possono imporre la prosecuzione di un rapporto a condizioni nuove, né neutralizzare un inadempimento corrente, né produrre effetti irreversibili.
Resta la via ordinaria, che è quella del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. contro la segnalazione illegittima: strumento autonomo rispetto alla procedura concorsuale, che si fonda sull’accertamento che i presupposti della sofferenza non c’erano. È la strada corretta quando il problema non è il concordato, è la segnalazione in sé.
Un avvertimento pratico: anche quando la cancellazione viene ottenuta, i dati storici restano consultabili dagli intermediari per trentasei mesi. Non esiste la cancellazione che “pulisce” la Centrale Rischi all’istante. Chi promette questo risultato sta descrivendo qualcosa che il sistema non prevede.
La banca può revocarmi i fidi quando deposito la domanda di concordato?
Non per il solo fatto del deposito, se il concordato è in continuità aziendale. Ma la protezione ha confini precisi.
L’art. 94-bis CCII, rubricato “Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale”, stabilisce al primo comma che i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità, dell’emissione del decreto di apertura o della richiesta o concessione delle misure protettive o cautelari. Il secondo comma aggiunge che i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’art. 54, comma 2, non possono fare altrettanto rispetto ai contratti essenziali per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla domanda. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa.
È la cosiddetta neutralizzazione delle clausole ipso facto: quelle clausole, diffusissime nei contratti bancari, che fanno derivare la risoluzione o la revoca dall’accesso a una procedura.
Sull’applicabilità della norma alla fase prenotativa si è discusso parecchio. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 2 novembre 2025, ha ritenuto che il riferimento testuale al “concordato in continuità aziendale” non escluda l’estensione degli effetti protettivi e negoziali dell’art. 94-bis anche alla fase con riserva, quando la domanda sia adeguata e contenga una descrizione dettagliata del percorso di risanamento. Non è una posizione unanime, e altri tribunali hanno seguito una lettura più restrittiva: ragione in più per curare il contenuto della domanda prenotativa, che non è un modulo ma il documento su cui si gioca l’ampiezza della protezione.
Attenzione però a un punto che genera illusioni: il divieto riguarda la reazione al solo fatto dell’accesso alla procedura o del mancato pagamento dell’anteriore. Non impedisce alla banca di intervenire per ragioni ulteriori e specifiche — un deterioramento oggettivo, un evento patologico, un obbligo derivante dalla disciplina di vigilanza prudenziale. E non obbliga nessun istituto a erogare nuova finanza: quella, semmai, passa dai finanziamenti autorizzati in prededuzione secondo lo schema degli artt. 99 e seguenti CCII.
Io sono il fideiussore della società: finisco segnalato anch’io?
Sì, e questa è la domanda che cambia il clima di molte prime riunioni.
Le istruzioni di Banca d’Italia prevedono che l’intermediario informi i coobbligati — garanti, soci illimitatamente responsabili — in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Il garante, in quanto tale, compare nella Centrale Rischi con la propria posizione di rischio per garanzie prestate, e quando la posizione del debitore principale viene classificata a sofferenza la ricaduta sul garante è immediata e nella prassi devastante, perché lo raggiunge nella sua sfera personale e patrimoniale, spesso proprio mentre sta cercando di sostenere finanziariamente la società.
Ed è una ricaduta che può estendersi oltre. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026 della Prima Sezione, ha valorizzato anche la posizione di una società collegata a quella segnalata, che aveva subito un pregiudizio autonomo e distinto perché un terzo istituto le aveva negato un mutuo proprio in ragione della segnalazione dell’affiliata. Il danno da segnalazione, insomma, non si ferma al soggetto segnalato: si propaga lungo le relazioni economiche e societarie.
Questo apre un fronte che va governato dall’inizio e non quando è già successo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: significa che la posizione della società e quella dei garanti vengono lette insieme, in un’unica mappa delle esposizioni, invece che in due pratiche separate che si scoprono collegate solo quando il danno è fatto.
Sul piano delle tutele, va segnalato che l’estensione delle misure protettive e cautelari al patrimonio dei terzi garanti è stata riconosciuta, in ambito di composizione negoziata, dal Tribunale di Napoli con provvedimento del 1° dicembre 2025, n. 1344, nella medesima decisione in cui è stata accolta anche l’inibitoria delle segnalazioni a sofferenza. È una delle pronunce più favorevoli al debitore nell’intero panorama, ed è utile conoscerla, purché si sappia che non rappresenta l’orientamento maggioritario.
Se invece della domanda di concordato faccio una composizione negoziata, cambia qualcosa?
Cambia parecchio, ed è una delle scelte più importanti da fare prima di muovere il primo passo.
La composizione negoziata ha una norma che il concordato non ha. L’art. 16, comma 5, CCII — nel testo risultante dal Correttivo-ter — stabilisce che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore, né ragione di una diversa classificazione del credito. Quest’ultimo inciso è una vera e propria regola segnaletica scritta nel Codice della crisi, e non nelle istruzioni di vigilanza: vieta agli intermediari di peggiorare la classificazione per la mera notizia dell’accesso.
La stessa norma aggiunge che nel corso della composizione negoziata la classificazione va determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto dell’accesso. E impone che l’eventuale sospensione o revoca delle linee determinata dall’applicazione della vigilanza prudenziale sia comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione. Niente revoche automatiche, niente lettere standard: serve una motivazione tracciabile.
Il che non equivale a un’immunità, ed è bene dirlo. La clausola di salvaguardia prudenziale resta: se la vigilanza impone una determinata classificazione o una determinata condotta, l’intermediario la adotta.
Sulle inibitorie cautelari della segnalazione, anche in composizione negoziata la giurisprudenza è divisa. Il Tribunale di Nola, con provvedimento del 15 maggio 2025, ha negato la misura, osservando che poiché l’art. 16, comma 5, già impedisce il peggioramento della classificazione per il solo accesso, sarebbe eccessivo inibire una segnalazione corretta, che anzi risulta funzionale alla completezza del percorso. Il Tribunale di Napoli, nella pronuncia già citata del 1° dicembre 2025, l’ha invece concessa, valorizzando il rischio che una segnalazione negativa inneschi un effetto sistemico di chiusura del credito capace di pregiudicare irreversibilmente il risanamento.
La scelta tra composizione negoziata e concordato, quindi, non è solo una scelta sullo strumento di risanamento: è anche una scelta sul regime bancario che si vuole attivare.
Il mio è un concordato liquidatorio, non in continuità: la mia posizione è diversa?
Sì, ed è peggiore su entrambi i fronti.
Sul fronte dei contratti, l’art. 94-bis CCII è dettato espressamente per il concordato in continuità aziendale. In un concordato liquidatorio la protezione dei rapporti pendenti e il divieto di reazione alle clausole ipso facto non operano con la stessa ampiezza: la banca ha margini maggiori per sciogliersi dai rapporti.
Sul fronte segnaletico, la logica delle istruzioni è coerente: la classificazione meno severa è funzionale al risanamento, perché l’ordinamento non vuole ostacolare chi sta tentando di rimettere in piedi l’impresa. Dove il piano è liquidatorio, quella ragione si attenua, e la valutazione dell’intermediario sull’esistenza di uno stato di insolvenza — che è il presupposto della sofferenza — diventa molto più immediata. Non è un automatismo, perché l’automatismo è vietato in ogni caso e su questo la giurisprudenza è ferma; ma il percorso logico che porta l’ufficio crediti alla sofferenza è decisamente più breve.
Lo aveva già colto il Tribunale di Monza con l’ordinanza del 18 dicembre 2014, in un caso ormai risalente ma dal principio tuttora attuale: la segnalazione a sofferenza di una società ammessa a concordato che si trovi in una situazione di insolvenza, e non di mera crisi di liquidità, non è solo legittima, risponde a un preciso dovere dell’intermediario, la cui violazione lo esporrebbe a rilievi dell’organo di vigilanza. Nello stesso solco il Tribunale di Verona, con la sentenza del 17 giugno 2015, n. 1685, aveva ritenuto legittima la segnalazione a fronte di una grave difficoltà economica documentalmente provata e ai limiti dell’insolvenza, emergente dallo stesso accesso alla procedura.
C’è poi un passaggio che molti amministratori non mettono in conto. La domanda di concordato contiene, per definizione, l’ammissione dello stato di crisi o di insolvenza del debitore. Quell’ammissione è un documento pubblico, iscritto al registro delle imprese, redatto dall’impresa stessa. Un intermediario che valuta la classificazione lo legge, e lo legge come elemento oggettivo. Il modo in cui la domanda descrive la situazione patrimoniale e finanziaria non è una questione di stile: è materiale istruttorio che la banca userà. Scrivere una domanda concordataria pensando solo al giudice, e non anche al lettore bancario, è un errore tecnico.
E se il concordato viene omologato? La segnalazione sparisce?
No, non sparisce. Ma comincia un percorso di rientro.
L’omologazione è un fatto nuovo, e come tutti i fatti nuovi va valutata dall’intermediario. Nella logica delle istruzioni di segnalazione, dall’omologazione la posizione viene tipicamente ricondotta nell’area delle esposizioni ristrutturate o oggetto di concessioni, con la valorizzazione della variabile “stato del rapporto”. Il presupposto è che esista un piano omologato, con scadenze certe, e che il debitore lo stia eseguendo.
Il percorso verso la classificazione in bonis, però, non è immediato e non è automatico. Dipende dal rispetto del piano, dal decorso dei periodi di osservazione previsti dalla disciplina prudenziale, dal comportamento di pagamento complessivo. Un’impresa che esegue regolarmente il concordato migliora la propria posizione mese dopo mese; un’impresa che accumula ritardi nell’esecuzione torna indietro. Le istruzioni prevedono peraltro che gli intermediari siano legittimati, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore tra le sofferenze quando emergano elementi oggettivi nuovi idonei a determinare l’inadempimento o l’annullamento dell’accordo: l’omologazione non è uno scudo permanente.
E resta il tema dello storico. La segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando il debito si estingue, anche per effetto di un accordo transattivo liberatorio o di un concordato. Ma quando cessa l’obbligo di segnalare, le informazioni restano consultabili dagli altri intermediari per i trentasei mesi successivi. È il motivo per cui un’impresa che esce correttamente da un concordato continua, per circa tre anni, a doversi presentare alle banche spiegando un passato che la Centrale Rischi mostra ancora.
È un dato da mettere nel piano, non da scoprire dopo. Significa che la ripartenza finanziaria va progettata con un orizzonte di tre anni, lavorando su garanzie, su controparti diverse, sulla qualità della documentazione da presentare. Non è un ostacolo insuperabile: è una variabile di cui tenere conto fin dalla costruzione del piano.
Se finisco a sofferenza, è finita? Non otterrò mai più credito?
No, non è finita. Ma è giusto essere precisi su ciò che cambia e su ciò che non cambia.
Quello che cambia davvero: la sofferenza produce un effetto sistemico. Non è la singola banca che le chiude il rubinetto, è il sistema che legge quel dato e reagisce secondo policy largamente standardizzate. Le nuove erogazioni diventano molto difficili, gli affidamenti esistenti vengono rivisti, le garanzie pubbliche e consortili incontrano ostacoli. Dire il contrario sarebbe disonesto.
Quello che non cambia: la sofferenza non è un provvedimento giudiziario, non è una sanzione e non è definitiva. È la rappresentazione di una valutazione, e una valutazione può essere sbagliata, può essere prematura, può essere stata fatta senza l’istruttoria che la normativa impone. La Cassazione lo ripete con costanza: l’appostazione a sofferenza implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi, come uno o più ritardi di pagamento o la contestazione del credito da parte del debitore. L’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026 ha ribadito che il semplice inadempimento contrattuale — nel caso di specie, canoni di leasing non pagati — non basta: serve una situazione patrimoniale deficitaria, una grave e non transitoria difficoltà economica.
Il che significa che una segnalazione a sofferenza intervenuta in pendenza di una procedura, in assenza di elementi oggettivi nuovi rispetto a quelli già noti al momento della domanda, è una segnalazione contestabile. Non sempre vincente, ma contestabile su basi solide.
E poi c’è il tempo. La sofferenza cessa di essere segnalata quando viene meno lo stato di insolvenza o la situazione equiparabile, oppure quando il debito si estingue; lo storico resta visibile trentasei mesi. Non è l’ergastolo creditizio che molti temono. È una condizione reversibile con un orizzonte temporale definito, a patto di non aggravarla con mosse improvvisate nel frattempo.
Quanto tempo ho davvero prima che la situazione diventi irreversibile?
Meno di quanto crede, ma non per la ragione che immagina.
Il tempo che conta non è quello dei termini processuali. È il tempo che intercorre tra il momento in cui la banca comincia a valutare il peggioramento e il momento in cui lo formalizza. Quel tempo si misura in settimane, non in mesi, e scorre in silenzio: il primo segnale visibile all’esterno è di solito la lettera di revoca o la segnalazione stessa, cioè quando la decisione è già presa.
Ci sono però indicatori che precedono la decisione e che un imprenditore attento può leggere. L’irrigidimento sugli anticipi su fatture, con allungamento dei tempi di accredito. La richiesta improvvisa di documentazione contabile aggiornata fuori dalle scadenze ordinarie. La mancata rinnovazione tacita di una linea in scadenza. La convocazione del gestore per un “aggiornamento”. La riduzione silenziosa del margine disponibile su un affidamento in conto. Nessuno di questi fatti, singolarmente, significa qualcosa; tutti insieme, in sequenza ravvicinata, significano che l’istruttoria interna è in corso.
La finestra utile è quella: il periodo in cui l’istruttoria è aperta ma la classificazione non è ancora cambiata. In quella finestra una domanda di accesso ben costruita, o un’istanza di composizione negoziata, orienta la valutazione invece di subirla. Dopo, si lavora in rimedio.
C’è poi un vincolo che riguarda gli amministratori e che va detto chiaramente: il Codice della crisi impone all’imprenditore l’adozione di assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi e l’attivazione senza indugio degli strumenti di regolazione. Il ritardo non è solo un errore strategico sul fronte bancario, è un comportamento che può essere valutato sotto il profilo della responsabilità degli organi sociali. Chi aspetta sperando che la situazione si raddrizzi da sola sta assumendo un rischio su due piani contemporaneamente.
Non esiste una risposta in giorni valida per tutti. Esiste però un criterio: dal momento in cui lei si accorge che il rapporto bancario sta cambiando, il tempo di reazione utile si misura in settimane.
Posso far causa alla banca e chiedere i danni?
Sì, e la giurisprudenza ha costruito un percorso abbastanza definito. Ma le anticipo il punto più importante: il danno non è automatico.
Partiamo dai presupposti dell’illecito. La segnalazione è illegittima quando manca il presupposto sostanziale — lo stato di insolvenza o la situazione equiparabile — oppure quando l’intermediario non ha svolto quella valutazione della complessiva situazione finanziaria che le istruzioni gli impongono, limitandosi a reagire all’inadempimento. Su questo l’orientamento di legittimità è consolidato e si rintraccia già nelle pronunce della Prima Sezione n. 26361/2014 e n. 31921/2019, richiamate dalla più recente ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026.
Poi viene il danno, ed è il terreno su cui si perdono la maggior parte delle cause. Le Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 26972 del 2008, hanno escluso in via generale la risarcibilità del danno non patrimoniale in re ipsa, e il principio è stato applicato con rigore proprio alla materia della segnalazione illegittima: la Cassazione ha ripetutamente affermato che il soggetto ingiustamente segnalato non può beneficiare automaticamente del risarcimento, dovendo provare tanto il danno-evento quanto il danno-conseguenza. Sono su questa linea, tra le più recenti, le ordinanze n. 16216 del 17 giugno 2025, n. 29599 del 10 novembre 2025 e n. 31340 del 1° dicembre 2025.
Sul piano patrimoniale la Corte richiede l’accertamento di un doppio nesso causale: un primo nesso tra la segnalazione erronea e la contrazione dei finanziamenti o la perdita di accesso al credito; un secondo nesso tra quella contrazione e il peggioramento economico lamentato. È un onere impegnativo, ma non impossibile, perché la prova può essere data anche per presunzioni: la stretta consequenzialità temporale tra la segnalazione e la revoca dei finanziamenti è stata ritenuta un indizio forte, sufficiente se non contrastato da prove contrarie. Accertato il danno, la liquidazione può avvenire in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Un cenno al preavviso, che è fonte di equivoci. L’obbligo di preventiva comunicazione previsto dall’art. 125, comma 3, TUB riguarda i crediti al consumo e i consumatori; nella Centrale dei Rischi le istruzioni impongono all’intermediario di informare il cliente della prima segnalazione a sofferenza, ma l’omissione non travolge di per sé la segnalazione corretta: rileva soprattutto sul piano risarcitorio. Diverso il discorso per i sistemi di informazione creditizia privati, dove la decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, n. 5360 del 6 maggio 2024 ha chiarito che una lettera che minacci la sola segnalazione in Centrale Rischi non vale come preavviso ai fini della segnalazione nei SIC.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili. Non sono casi reali: servono a far vedere come si muovono le variabili.
Prima ipotesi — la fotografia di partenza decide tutto. Alfa S.r.l. ha un’esposizione bancaria complessiva di 2.847.300 € ripartita su tre istituti: Banca A per 1.238.400 € (mutuo chirografario e conto affidato), Banca B per 1.092.600 € (anticipi su fatture), Banca C per 516.300 € (leasing strumentale). Il 31 gennaio Banca A, dopo sei mesi di sconfinamenti continuativi e un’istruttoria interna documentata, classifica la posizione a sofferenza. Il 9 marzo la società deposita domanda di accesso al concordato preventivo con riserva ex art. 44 CCII, con contestuale istanza di misure protettive, pubblicata nel registro delle imprese l’11 marzo.
Sviluppo. Le esposizioni di Banca B e Banca C vanno classificate tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda: nella rilevazione di marzo, trasmessa entro il 25 aprile, risultano come UTP. La posizione di Banca A resta invece a sofferenza, perché rientra nella prima eccezione prevista dalle istruzioni: era già così classificata al momento del deposito. Esito: il concordato ha protetto due posizioni su tre e non ha spostato la terza. Se la domanda fosse stata depositata il 20 gennaio, cioè undici giorni prima, la fotografia sarebbe stata un’altra e tutte e tre le posizioni sarebbero entrate in procedura come inadempienze probabili. Undici giorni, tre banche.
Seconda ipotesi — l’elemento oggettivo nuovo. Beta S.p.A. deposita il 14 aprile domanda di concordato con riserva prospettando un piano in continuità diretta, ottiene la pubblicazione il 16 aprile e la conferma delle misure protettive. Tutte le esposizioni bancarie, pari a 4.163.750 €, vengono classificate tra le inadempienze probabili. Il 22 maggio un cliente che rappresentava il 38% del fatturato recede dal contratto quadro; il 3 giugno la società comunica al tribunale di dover rimodulare il piano, con una riduzione del fabbisogno coperto dai flussi di continuità.
Sviluppo. Il recesso del cliente principale e la rimodulazione del piano sono elementi oggettivi nuovi rispetto al quadro esistente alla data della domanda. Due dei quattro istituti riclassificano a sofferenza nella rilevazione di giugno. La società propone istanza cautelare per inibire le segnalazioni: il giudice la rigetta, perché il fumus si regge sull’illegittimità della segnalazione, e qui la segnalazione poggia su un fatto sopravvenuto e documentato. Esito: la protezione segnaletica del concordato non è uno scudo contro il peggioramento reale dell’impresa. Se invece la rimodulazione del piano fosse stata presentata con una copertura alternativa documentata del fabbisogno — nuove commesse già contrattualizzate, finanza autorizzata in prededuzione — l’elemento sopravvenuto non sarebbe stato univocamente peggiorativo e la riclassificazione avrebbe avuto basi molto più fragili.
Le due ipotesi dicono la stessa cosa da due angolazioni: su questo terreno non vincono le domande giudiziali, vincono i fatti documentati e il momento in cui li si produce.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
Nelle prime riunioni le domande sono quasi sempre le stesse: quanto dura, quanto costa in termini di tempo, cosa succede ai fidi. Quasi nessuno fa quella decisiva.
“Qual è, oggi, la mia classificazione presso ciascuna banca, e da quale data?”
È la domanda che dovrebbe precedere qualsiasi altra decisione, perché da quella risposta dipende tutto il resto. Abbiamo visto che le istruzioni di Banca d’Italia orientano le esposizioni del debitore concordatario verso le inadempienze probabili, ma fanno salva l’esposizione già classificata a sofferenza al momento della presentazione della domanda. Quella clausola di salvezza è un confine temporale netto: prima di quella data, il concordato non arriva. Significa che la stessa identica domanda, depositata in due momenti diversi a distanza di poche settimane, può produrre due risultati bancari completamente diversi.
Eppure la verifica non viene quasi mai fatta prima. Si deposita, e poi si scopre.
La verifica è semplice e gratuita. La centrale dei rischi è accessibile dall’interessato attraverso il portale della Banca d’Italia, con accesso tramite identità digitale, e restituisce la posizione per gli ultimi trentasei mesi: quali intermediari segnalano, per quali importi, in quali categorie, con quale evoluzione mensile. È un documento che si legge come un elettrocardiogramma: mostra esattamente quando ciascuna banca ha cambiato giudizio.
Da quella lettura discendono scelte operative concrete. Se nessuna posizione è ancora a sofferenza, la priorità assoluta è depositare prima che qualcuna lo diventi, e la tempistica diventa il primo parametro del piano. Se una posizione è già a sofferenza, bisogna decidere se contestarla in via autonoma — perché magari è stata appostata senza la valutazione complessiva richiesta — o se accettarla e costruire il piano tenendola dentro. Se alcune posizioni mostrano segnali di irrigidimento ma non ancora riclassificazioni, c’è ancora spazio per una composizione negoziata, che grazie all’art. 16, comma 5, CCII offre una protezione classificatoria che il concordato non ha.
Tre scenari, tre strategie opposte. E la differenza tra loro sta in un documento che si può ottenere in pochi giorni e che quasi nessuno guarda prima di decidere.
Ma i giudici, cosa dicono?
Ecco il quadro dei riferimenti giurisprudenziali e regolamentari che reggono quanto detto finora. I principi sono riformulati in sintesi; gli estremi sono quelli per verificarli.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026. Il mero inadempimento contrattuale non legittima la segnalazione a sofferenza: occorre una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore, che evidenzi insolvenza o grave e non transitoria difficoltà economica. La pronuncia riconosce inoltre il pregiudizio autonomo subito da una società collegata alla segnalata. È il riferimento più attuale per contestare le segnalazioni “automatiche” in pendenza di procedura.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28635 del 15 dicembre 2020. La sofferenza presuppone una nozione di insolvenza più attenuata rispetto a quella concorsuale: rileva lo sbilanciamento tra attivo e passivo patrimoniale, senza che occorra la prova dell’irrecuperabilità definitiva del credito. Spiega perché un’impresa in concordato possa trovarsi, sul piano bancario, in una condizione peggiore di quella che la procedura lascerebbe supporre.
Cassazione civile, Sez. I, n. 31921 del 2019 e n. 26361 del 2014. Costituiscono il nucleo dell’orientamento richiamato dalla pronuncia del 2026: la classificazione a sofferenza non può discendere automaticamente da singoli eventi, quali ritardi di pagamento o contestazione del credito.
Cassazione civile, ordinanza n. 4519 del 2023. Interviene sui requisiti della sofferenza e sulla natura del preavviso, confermandone la funzione informativa e distinguendola dai presupposti sostanziali della segnalazione.
Cassazione civile, ordinanze n. 16216 del 17 giugno 2025, n. 29599 del 10 novembre 2025 e n. 31340 del 1° dicembre 2025. Confermano che il danno da illegittima segnalazione non è in re ipsa: va allegato e provato, tanto nella componente patrimoniale quanto in quella non patrimoniale, con accertamento del nesso causale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26972 del 2008. È il precedente di sistema sul danno non patrimoniale, costantemente richiamato per escludere ogni automatismo risarcitorio in materia di segnalazione.
Tribunale di Verona, provvedimento 26 febbraio 2025 (est. Attanasio). In fase prenotativa ex art. 44 CCII rigetta la richiesta cautelare di inibire la segnalazione a sofferenza: durante la procedura concordataria il rischio è remoto e ipotetico, perché la Circolare 139, Sezione 6, paragrafo 20, nel testo aggiornato al febbraio 2025, orienta verso le inadempienze probabili; e ove il passaggio a sofferenza sia legittimo, non può essere inibito. È il provvedimento che individua con maggiore chiarezza la regola segnaletica applicabile oggi.
Tribunale di Milano, decreto 22 giugno 2025. Nel concordato con riserva respinge il divieto di segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e nei SIC, osservando che in assenza di elementi oggettivi nuovi la domanda prenotativa non osta alla classificazione come inadempienza probabile; concede invece misure cautelari funzionali alla continuità, come quelle in materia di regolarità contributiva.
Tribunale di Milano, provvedimento 2 novembre 2025. Estende alla fase prenotativa gli effetti protettivi dell’art. 94-bis CCII, quando la domanda sia adeguata e descriva in modo dettagliato il percorso di risanamento. Rilevante perché amplia la protezione dei rapporti bancari pendenti già prima della domanda piena.
Tribunale di Piacenza, provvedimento 21 maggio 2026. Distingue l’inibitoria per il futuro — ammissibile — dalla cancellazione di una segnalazione già effettuata, che incide su un fatto perfezionato. Individua i presupposti: fumus nella illegittimità o incompatibilità della segnalazione con la funzione del procedimento; periculum in un pregiudizio ulteriore e qualificato.
Tribunale di Napoli, provvedimento 1° dicembre 2025, n. 1344. In composizione negoziata accoglie l’inibitoria delle segnalazioni a sofferenza, valorizzando il rischio di un effetto sistemico di chiusura del credito, ed estende misure protettive e cautelari al patrimonio dei terzi garanti. È la pronuncia più favorevole al debitore sul punto.
Tribunale di Nola, provvedimento 15 maggio 2025. In senso opposto, nega la medesima misura: poiché l’art. 16, comma 5, CCII già impedisce il peggioramento della classificazione per il solo accesso, inibire una segnalazione corretta sarebbe eccessivo e priverebbe il percorso di informazioni funzionali.
Tribunale di Monza, ordinanza 18 dicembre 2014. Principio tuttora richiamato: la segnalazione a sofferenza della società ammessa a concordato che versi in insolvenza, e non in mera crisi di liquidità, non solo è legittima ma risponde a un dovere dell’intermediario.
Tribunale di Verona, sentenza 17 giugno 2015, n. 1685. Ritiene legittima la segnalazione quando risulti documentalmente provata una grave difficoltà economica ai limiti dell’insolvenza, desumibile anche dall’accesso alla procedura e dalla richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione.
Tribunale di Catania, sentenza 2 maggio 2024, n. 2159. Applicazione di merito del principio per cui la classificazione a sofferenza richiede l’istruttoria sulla complessiva situazione finanziaria, non essendo sufficiente il dato dell’insoluto.
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 5360 del 6 maggio 2024. In tema di preavviso: una comunicazione che minacci la sola segnalazione in Centrale Rischi non vale come preavviso ai fini della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia privati.
A questi si affiancano le fonti regolamentari: la Circolare Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, 21° aggiornamento del febbraio 2025, per le istruzioni di segnalazione, e la disciplina di vigilanza prudenziale sulla classificazione delle esposizioni deteriorate, a cui le norme del Codice della crisi rinviano espressamente come clausola di salvaguardia.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo quando un’impresa non riesce più a pagare le banche e la Centrale Rischi diventa il campo di battaglia.
- Acquisiamo e analizziamo la centrale dei rischi della società e dei garanti, ricostruendo mese per mese l’evoluzione di ogni singola posizione: data contabile, intermediario segnalante, categoria, importo, variabile “stato del rapporto”. È la fotografia da cui dipende ogni scelta successiva.
- Individuiamo la finestra temporale utile al deposito, incrociando la classificazione attuale di ciascun istituto con i segnali di istruttoria in corso, per collocare la domanda prima che una posizione scivoli a sofferenza.
- Confrontiamo composizione negoziata e concordato preventivo sul piano bancario, valutando se convenga attivare la protezione classificatoria dell’art. 16, comma 5, CCII o il regime concordatario, e non solo sul piano del risanamento industriale.
- Redigiamo la domanda di accesso con riserva e il progetto di piano curando il lettore bancario, perché la descrizione della situazione patrimoniale contenuta negli atti diventa materiale istruttorio per gli uffici crediti.
- Predisponiamo le istanze di misure protettive e cautelari con il perimetro giusto, distinguendo l’inibitoria per il futuro dalla cancellazione del pregresso, e documentando il pregiudizio ulteriore e qualificato richiesto dalla giurisprudenza.
- Contestiamo le segnalazioni a sofferenza prive dei presupposti, verificando se l’intermediario abbia svolto la valutazione della complessiva situazione finanziaria o abbia reagito all’inadempimento, e attivando il rimedio d’urgenza quando ne ricorrono le condizioni.
- Opponiamo le revoche e le sospensioni degli affidamenti non motivate, facendo valere il divieto di reazione al solo fatto dell’accesso previsto dagli artt. 16, comma 5, e 94-bis CCII e pretendendo la comunicazione motivata che la norma impone.
- Costruiamo la posizione dei garanti insieme a quella della società, in un’unica mappa delle esposizioni, per evitare che la tutela dell’impresa si traduca nell’esposizione personale di chi l’ha garantita.
- Quantifichiamo e documentiamo il danno da segnalazione illegittima, lavorando sul doppio nesso causale richiesto dalla Cassazione e sulla prova per presunzioni, fino alla liquidazione equitativa.
- Seguiamo il contenzioso in ogni grado, fino alla Corte di cassazione, senza passaggi di consegne: la linea difensiva impostata in sede cautelare è la stessa che arriva in legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere la centrale dei rischi, le classificazioni prudenziali e i contratti di affidamento con la stessa competenza tecnica con cui li legge l’ufficio crediti dall’altra parte del tavolo. L’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di impostare il percorso di regolazione della crisi conoscendone dall’interno la dinamica negoziale con il ceto bancario, e quindi di scegliere lo strumento in funzione anche del suo effetto segnaletico.
La continuità della strategia è una scelta dello Studio: la stessa analisi iniziale, lo stesso difensore e la stessa linea difensiva accompagnano la vicenda dall’istanza cautelare davanti al tribunale fino al giudizio di cassazione. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: l’analisi dei flussi, la costruzione del piano e la difesa tecnica non sono tre pratiche separate, sono tre facce dello stesso lavoro.
Tre cose da portare via
Primo: il concordato preventivo non blocca le segnalazioni in Centrale Rischi, le orienta. Le istruzioni di Banca d’Italia spingono le esposizioni del debitore concordatario verso le inadempienze probabili, non verso la sofferenza — ma fanno salve le posizioni già a sofferenza al momento del deposito e i fatti nuovi sopravvenuti.
Secondo: il momento del deposito conta più del contenuto della domanda. Poche settimane di anticipo possono significare la differenza tra una posizione protetta e una posizione cristallizzata nella categoria peggiore, e questo si verifica leggendo la centrale dei rischi prima di decidere, non dopo.
Terzo: le inibitorie cautelari sulla Centrale Rischi esistono ma sono il rimedio eccezionale, non la regola. La strada maestra è non arrivarci: costruire fatti documentati che rendano la riclassificazione ingiustificata.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è esattamente il punto in cui le sue competenze certificate convergono: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la lettura tecnica delle esposizioni e delle classificazioni; l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la scelta e la gestione dello strumento di regolazione; la qualifica di avvocato cassazionista per portare la difesa, senza interruzioni, fino all’ultimo grado di giudizio quando la segnalazione va contestata o il danno va fatto valere.
📩 Se le banche stanno irrigidendo le linee e sta valutando il concordato preventivo, non aspetti che la classificazione cambi da sola: scriva allo Studio Monardo adesso — tutti i riferimenti per contattarci li trova al termine di questa guida.
