Azienda Che Non Riesce A Pagare I Decreti Ingiuntivi: Le Misure Protettive Della Composizione Negoziata Fermano I Pignoramenti?

Un’impresa che accumula decreti ingiuntivi si trova in una condizione tecnica precisa: ogni titolo notificato è un pignoramento potenziale, e il tempo che separa il titolo dall’aggressione del patrimonio si misura in giorni, non in mesi. Quando i decreti diventano due, tre, cinque, il rischio non è più solo patrimoniale: è la perdita della continuità aziendale, perché basta un pignoramento presso terzi sui conti correnti o sui crediti verso i clienti per paralizzare la cassa. Il pericolo concreto non è il singolo decreto ingiuntivo, ma la sovrapposizione di più esecuzioni che si aggrediscono reciprocamente la stessa liquidità, rendendo impossibile sia pagare sia trattare. Le misure protettive della composizione negoziata nascono proprio per interrompere questa spirale, ma operano entro confini precisi che vanno conosciuti prima di muoversi.

Su questo terreno lo Studio Monardo opera con una qualificazione specifica e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato proprio alla funzione che il Codice della crisi colloca al centro della composizione negoziata, e conosce dall’interno i criteri con cui l’esperto rende il parere sulle misure protettive e con cui il tribunale decide se confermarle. A questo si aggiunge la qualità di avvocato cassazionista, decisiva quando il diniego, la revoca o la modifica delle misure vanno impugnati e quando le opposizioni ai decreti ingiuntivi devono proseguire fino all’ultimo grado senza cambiare difensore e senza cambiare linea.

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Che cosa sono le misure protettive e perché non coincidono con la sospensione dell’esecuzione

Sul piano normativo, le misure protettive sono disciplinate dall’art. 18 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dai correttivi e, da ultimo, dal D.Lgs. 136/2024), mentre il procedimento che le conferma, le modifica o le revoca è regolato dall’art. 19 CCII. La definizione essenziale è questa: le misure protettive sono misure temporanee, richieste dall’imprenditore che accede alla composizione negoziata, che impediscono ai creditori interessati di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività d’impresa, e di acquisire diritti di prelazione non concordati.

La loro efficacia non dipende da un provvedimento del giudice. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, unitamente all’accettazione dell’esperto, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati, né iniziare o proseguire azioni esecutive, né iniziare o proseguire azioni cautelari. È un effetto automatico, che scatta con la pubblicazione e che il tribunale è chiamato successivamente a confermare, modificare o revocare.

Va precisato che la disciplina prevede anche un secondo effetto, spesso decisivo per un’impresa sommersa dai decreti ingiuntivi: dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Un creditore che abbia già depositato ricorso per la liquidazione giudiziale non vede quindi cancellata la propria domanda, ma ne vede bloccato l’esito finché la protezione resta in piedi.

La distinzione da istituti affini è il punto in cui si concentrano gli errori più costosi. La sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. o la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. sono provvedimenti chiesti al giudice dell’esecuzione o al giudice dell’opposizione, riguardano una sola procedura e presuppongono motivi di merito sul titolo o sugli atti. Le misure protettive, invece, non contestano nulla: non dicono che il decreto ingiuntivo è sbagliato, non mettono in discussione il credito, non attaccano la notifica. Dicono soltanto che, per un periodo determinato, quel credito non può essere portato a esecuzione, perché l’impresa sta conducendo trattative assistite da un esperto indipendente per risanarsi.

Un esempio chiarisce la differenza. Un’impresa con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo fondato su fatture realmente emesse e mai contestate ha poche chance di ottenere la sospensione ex art. 649 c.p.c., perché mancano i gravi motivi. La stessa impresa, se dimostra prospettive concrete di risanamento, può invece ottenere la protezione dell’art. 18 CCII: non perché il credito sia dubbio, ma perché l’esecuzione individuale distruggerebbe il valore che il risanamento intende preservare. Sono due logiche diverse: la prima guarda al titolo, la seconda guarda all’impresa.

La ratio della norma è esattamente questa. In termini operativi, la composizione negoziata è una trattativa; una trattativa richiede che il patrimonio su cui si tratta resti integro e che nessun creditore possa soddisfarsi per proprio conto mentre gli altri discutono. Come è stato osservato in dottrina e recepito dalla giurisprudenza di merito, la misura protettiva non si limita a sospendere le azioni esecutive, ma realizza una più ampia neutralizzazione delle dinamiche individuali, garantendo che il confronto tra debitore e creditori si svolga in un contesto giuridicamente stabilizzato e privo di interferenze unilaterali.

Va precisato che l’art. 18 CCII contiene un ulteriore blocco di effetti, spesso sottovalutato da chi guarda solo ai pignoramenti. Il comma 5 stabilisce che i creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Per un’impresa che non riesce a pagare i decreti ingiuntivi, questo effetto vale quanto il blocco delle esecuzioni: significa che il fornitore strategico non può interrompere le consegne e che il locatore non può risolvere il contratto di locazione del capannone invocando soltanto le morosità pregresse. La stessa disposizione si occupa delle banche e degli intermediari finanziari, ai quali è inibito di sospendere o revocare le linee di credito per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori o dell’accesso alla composizione negoziata; restano però ferme la sospensione e la revoca disposte per effetto dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. È una clausola di salvezza importante: la protezione del Codice della crisi non neutralizza gli obblighi che la normativa prudenziale impone agli istituti, e va quindi messa in conto nella previsione di cassa.

Esiste poi una categoria ulteriore, quella delle misure cautelari dell’art. 19, comma 1, CCII: provvedimenti atipici, modellati sul caso concreto, che il tribunale può adottare quando le misure protettive tipiche non bastano ad assicurare il buon esito delle trattative. È su questo versante che si collocano le inibitorie all’escussione delle garanzie, i divieti di segnalazione e le estensioni della protezione a soggetti diversi dall’imprenditore.


Requisiti di accesso e termini: dove la protezione si perde da sola

La disciplina prevede requisiti sostanziali e termini procedurali. I primi riguardano la possibilità del risanamento, i secondi la tenuta della protezione nel tempo. Entrambi sono condizioni di efficacia: se manca il primo, il tribunale revoca; se si violano i secondi, la protezione cade anche senza che nessun creditore faccia nulla.

Il requisito sostanziale. L’accesso alla composizione negoziata presuppone una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, unita alla ragionevole perseguibilità del risanamento. Il tribunale, in sede di conferma, non si limita a prendere atto dell’istanza: verifica se le misure siano funzionali al buon esito delle trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori. Il Tribunale di Rovigo, con decreto del 6 maggio 2025, ha rigettato un’istanza di conferma ritenendo irrilevante il tentativo di revisione del piano a fronte della persistente indisponibilità dei creditori e della prosecuzione delle azioni esecutive. Nello stesso senso il Tribunale di Como, con provvedimento del 10 luglio 2025, ha chiarito che il tribunale deve principalmente verificare che la finalità perseguita sia il risanamento dell’impresa.

I termini procedurali. Qui la riforma ha stretto i tempi in modo che sorprende chi legge la norma nella versione precedente. Il ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 va presentato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Non entro dieci giorni, non entro trenta: entro il giorno dopo. L’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall’articolo 18, comma 1.

Il secondo adempimento riguarda la pubblicità: entro venti giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 18, comma 1, l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato; decorso inutilmente tale termine, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro delle imprese.

Il terzo termine grava sul tribunale ma produce effetti sull’impresa: il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza; se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive senza fissare l’udienza, e gli effetti protettivi cessano altresì se il giudice non provvede alla fissazione dell’udienza nel termine indicato.

Quanto alla durata, il tribunale provvede con ordinanza stabilendo una durata non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, e su istanza delle parti, acquisito il parere dell’esperto, può prorogare le misure per il tempo necessario al buon esito delle trattative, fermo restando che la durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell’impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti la richiesta.

Resta fermo il limite generale dell’art. 8 CCII, che fissa in dodici mesi la durata massima complessiva delle misure protettive: il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 19 maggio 2025, ha chiarito che la presentazione di una nuova istanza di composizione negoziata relativa alla stessa crisi già affrontata non consente di superare quel tetto.

Sul versante dei decreti ingiuntivi corre un termine autonomo, che la composizione negoziata non sospende: quello per proporre opposizione. Sono quaranta giorni dalla notifica del decreto, salvo i casi di termine abbreviato o allungato previsti dall’art. 641 c.p.c., e la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto. Se il termine scade durante la trattativa e nessuno ha proposto opposizione, il decreto diventa definitivamente esecutivo: alla scadenza delle misure protettive il creditore avrà in mano un titolo non più discutibile.

Un ultimo requisito non è scritto come tale, ma risulta dalla struttura dell’art. 19, comma 4, CCII: la proporzionalità. Il tribunale confronta il vantaggio che la protezione produce per le trattative con il sacrificio che impone ai creditori. Da qui discendono due conseguenze operative. La prima è che una richiesta indiscriminata verso tutti i creditori, in un’impresa che ha un solo creditore aggressivo, è più fragile di una richiesta selettiva mirata su quel creditore. La seconda è che la protezione richiesta su beni non funzionali all’attività d’impresa — un immobile locato a terzi e privo di collegamento con il ciclo produttivo, ad esempio — richiede una motivazione specifica, perché l’art. 18, comma 3, CCII àncora l’inibitoria al patrimonio e ai beni e diritti con cui l’attività è esercitata. Il Tribunale di Napoli si è pronunciato proprio sulle istanze di riconoscimento di misure protettive che, per ampiezza o per oggetto, non possono trovare accoglimento, e il Tribunale di Catania, con provvedimento del 15 dicembre 2025, ha rimarcato che il ricorrente deve avere individuato ed essere in grado di esporre, prima del deposito, le valutazioni che giustificano ciascuna misura richiesta.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Efficacia delle misure protettive tipiche (art. 18, c. 1, CCII)Pubblicazione nel registro delle imprese di istanza e accettazione dell’espertoEffetto automatico di leggeSenza pubblicazione nessuna protezione, anche se la domanda è stata presentata
Ricorso per la conferma (art. 19, c. 1, CCII)Giorno successivo alla pubblicazionePerentorioInefficacia delle misure, dichiarata con decreto motivato e senza udienza
Pubblicazione del numero di ruolo generale (art. 19, c. 1, CCII)Pubblicazione dell’istanzaPerentorio (20 giorni)Cancellazione dell’iscrizione dell’istanza dal registro delle imprese
Fissazione dell’udienza (art. 19, c. 3, CCII)Deposito del ricorsoOrdinatorio per la forma, ma con effetto caducanteCessazione degli effetti protettivi
Durata delle misure confermate (art. 19, c. 4, CCII)Ordinanza del tribunale30-120 giorniAlla scadenza i creditori riacquistano piena libertà di azione
Durata complessiva, proroghe comprese (art. 19, c. 5, CCII)Prima pubblicazioneMassimo inderogabile di 240 giorniNessuna misura cautelare di contenuto identico può prorogarla oltre
Opposizione a decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.)Notifica del decretoPerentorio: 40 giorni, sospensione feriale 1-31 agostoEsecutorietà definitiva del decreto ex art. 647 c.p.c.
Termine del precetto (art. 481 c.p.c.)Notifica del precettoPerentorio: 90 giorni di efficaciaIl precetto perde efficacia e va rinnovato

La procedura passo per passo: dall’istanza al blocco effettivo delle esecuzioni

In termini operativi, la sequenza è rigida e va preparata prima di iniziare, non mentre si svolge.

1. Preparazione della documentazione e nomina dell’esperto. L’istanza di accesso si presenta sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, con la documentazione economico-finanziaria richiesta: bilanci, situazione aggiornata, elenco dei creditori con l’indicazione dei titoli, piano o almeno prospetto di risanamento. La commissione nomina l’esperto indipendente, che deve accettare l’incarico. Prima di premere il tasto di pubblicazione occorre avere già pronti il ricorso ex art. 19 CCII e i suoi allegati, perché il giorno dopo il deposito è tardivo.

2. Richiesta delle misure protettive. La richiesta è contestuale all’istanza e va calibrata: l’imprenditore sceglie se chiedere la protezione nei confronti di tutti i creditori oppure solo di alcuni creditori o categorie di creditori. La protezione selettiva è spesso preferibile quando l’impresa vuole continuare a pagare regolarmente i fornitori strategici e intende bloccare soltanto i creditori che hanno già avviato le esecuzioni. Restano comunque esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori, per espressa previsione dell’art. 18, comma 1, CCII.

3. Pubblicazione nel registro delle imprese. È il momento in cui scatta la protezione. Da quella data il creditore con decreto ingiuntivo non può notificare l’atto di pignoramento, l’ufficiale giudiziario non può procedere, il pignoramento già notificato non può proseguire.

4. Deposito del ricorso al tribunale competente. Il tribunale è quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell’art. 27 CCII. Il ricorso deve indicare con precisione: le misure protettive di cui ci si intende avvalere e i creditori destinatari; le eventuali misure cautelari atipiche richieste; le procedure esecutive pendenti, con numero di R.G. e giudice dell’esecuzione; i decreti ingiuntivi notificati, con data di notifica, importo e stato dell’eventuale opposizione; l’indirizzo PEC dell’esperto e dei creditori da convocare. L’omessa indicazione di un’esecuzione pendente è uno degli errori più frequenti e più dannosi, perché impedisce al tribunale di modulare la misura su quella procedura.

5. Decreto di fissazione dell’udienza e notifiche. Il tribunale fissa l’udienza, dà le disposizioni sulle notifiche ai creditori interessati e chiede all’esperto il parere sulla funzionalità delle misure al buon esito delle trattative. Le notifiche vanno eseguite nei termini indicati dal decreto: un difetto di notifica a un creditore destinatario comporta che nei suoi confronti la misura non possa essere confermata.

6. Comunicazione al giudice dell’esecuzione. Questo passaggio non è scritto in un articolo di legge ma è decisivo. Il giudice dell’esecuzione non consulta il registro delle imprese: se nessuno deposita nel fascicolo dell’esecuzione l’istanza pubblicata, il provvedimento di conferma e la documentazione, l’udienza di assegnazione o la vendita possono proseguire. La protezione esiste dal giorno della pubblicazione, ma produce effetti nel processo esecutivo solo se viene portata a conoscenza del giudice dell’esecuzione con un atto tempestivo.

7. Udienza e ordinanza. Il tribunale, in composizione monocratica, sente l’imprenditore, l’esperto e i creditori costituiti. Valuta la funzionalità delle misure al buon esito delle trattative e la proporzionalità rispetto al pregiudizio dei creditori, poi conferma, modifica o revoca, fissando la durata tra trenta e centoventi giorni. L’ordinanza è comunicata al registro delle imprese.

7-bis. Il parere dell’esperto. Il parere sulla funzionalità delle misure al buon esito delle trattative non è un passaggio formale: è il documento su cui il tribunale appoggia gran parte della decisione. L’esperto valuta se le trattative siano effettivamente in corso, se esista un interlocutore disponibile, se il piano abbia una struttura verificabile e se la protezione serva a condurle a termine o soltanto a rinviare l’inevitabile. In termini operativi, questo significa che tra la pubblicazione dell’istanza e l’udienza l’impresa deve avere già avviato i contatti con i creditori principali e deve poter documentare all’esperto numeri aggiornati: posizione finanziaria netta, scadenziario, previsione di cassa a tredici settimane, ipotesi di trattamento dei crediti. Un parere tiepido difficilmente porta a una conferma piena.

8. Reclamo. Contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Il Tribunale di Marsala ha riconosciuto che, proposto il reclamo, il presidente del collegio può sospendere l’esecuzione del provvedimento di revoca, ripristinando temporaneamente la protezione. È la fase in cui la qualifica di cassazionista e la dimestichezza con la fase impugnatoria fanno la differenza, perché il reclamo cautelare si gioca su un numero limitato di argomenti e su un termine breve.

9. Proroga. L’istanza di proroga va presentata prima della scadenza, con il parere dell’esperto: una misura già cessata non si proroga, si può al massimo chiedere ex novo, con tutte le difficoltà del caso. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 19 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile il tentativo di superare la durata massima chiedendo misure cautelari di contenuto identico alle protettive scadute.

10. Conclusione delle trattative. All’esito, la composizione negoziata può sfociare in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure negli sbocchi previsti dall’art. 23 CCII. Se le trattative falliscono, l’esperto redige la relazione finale e archivia: da quel momento la protezione viene meno e le esecuzioni sospese riprendono il loro corso dal punto in cui si erano fermate.

I punti in cui si sbaglia più spesso sono tre: pubblicare l’istanza senza avere il ricorso già pronto, dimenticare la pubblicazione del numero di ruolo entro venti giorni, non depositare nulla nel fascicolo dell’esecuzione pendente. Nessuno dei tre errori riguarda il merito del risanamento, e tutti e tre bastano a far cadere la protezione.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Gli esempi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili per verificare la tenuta dei termini. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Esempio 1 — Pignoramento presso terzi già notificato, protezione tempestiva. Situazione di partenza: società con tre decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi per complessivi 187.340 €. Il creditore maggiore (84.620 €) notifica atto di precetto il 4 febbraio e pignoramento presso terzi il 11 marzo sui crediti verso due clienti, con udienza davanti al giudice dell’esecuzione fissata al 29 aprile. Sviluppo: l’impresa presenta istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive; l’esperto accetta e la pubblicazione nel registro delle imprese avviene il 17 marzo. Il ricorso ex art. 19 CCII è depositato il 18 marzo, cioè entro il giorno successivo. Il tribunale fissa l’udienza con decreto del 24 marzo, quindi entro dieci giorni dal deposito. La pubblicazione del numero di ruolo è richiesta il 27 marzo, entro i venti giorni che scadono il 6 aprile. Il 19 marzo il difensore deposita nel fascicolo dell’esecuzione l’istanza pubblicata e l’attestazione del deposito del ricorso. Esito: all’udienza del 26 marzo il tribunale conferma le misure per 120 giorni, quindi fino al 24 luglio. All’udienza esecutiva del 29 aprile il giudice dell’esecuzione dà atto dell’improcedibilità temporanea e non pronuncia l’ordinanza di assegnazione. I crediti verso i clienti tornano disponibili per la gestione corrente, sotto il controllo dell’esperto. Il pignoramento non è nullo: resta in attesa, e riprenderà se la composizione negoziata si chiude senza accordo.

Esempio 2 — Ricorso tardivo di un solo giorno. Situazione di partenza: impresa con quattro decreti ingiuntivi per complessivi 214.800 €, di cui due già muniti di esecutorietà definitiva, e un pignoramento immobiliare con vendita fissata al 15 ottobre. Sviluppo: l’istanza con richiesta di misure protettive è pubblicata martedì 9 giugno. Il ricorso ex art. 19 CCII viene depositato giovedì 11 giugno, un giorno oltre il termine. Il tribunale, verificata la tardività, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive senza nemmeno fissare l’udienza. Esito: dal 10 giugno in poi la protezione non è mai esistita sul piano giuridico. Il creditore procedente nell’esecuzione immobiliare prosegue, la vendita del 15 ottobre si tiene regolarmente, e la nuova pubblicazione di un’istanza relativa alla stessa crisi non consente di recuperare la protezione perduta né di superare il limite complessivo di legge. Il danno non deriva dal merito della crisi: deriva da ventiquattro ore.


Casi particolari: dove la regola generale non basta

Il creditore che vuole solo procurarsi il titolo. Le misure protettive tipiche inibiscono le azioni esecutive e cautelari, non le azioni di cognizione e di accertamento. Un creditore può quindi depositare ricorso per decreto ingiuntivo e ottenerlo anche mentre la protezione è in corso: la giurisprudenza di merito ha chiarito che la preclusione delle azioni esecutive non impedisce ai creditori di munirsi di un titolo esecutivo. Per bloccare anche questo profilo occorre chiedere una misura cautelare atipica ad hoc: il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 26 maggio 2023, ha confermato misure protettive comprensive del divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni monitorie per ingiunzione di pagamento. Il Tribunale di Udine, con decreto del 3 aprile 2024, ha affrontato il tema della concessione inaudita altera parte di misure dirette anche ai creditori già muniti di decreto ingiuntivo.

I contratti essenziali e le linee di credito. Quando il creditore con decreto ingiuntivo è anche il fornitore di un’utenza o di una materia prima indispensabile, il problema non è solo il pignoramento: è l’interruzione della fornitura. L’art. 18, comma 5, CCII impedisce di risolvere il contratto o di modificarlo in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori, ma non obbliga il fornitore a concedere nuovo credito: le forniture successive vanno pagate alle condizioni pattuite. Sul versante bancario, il Tribunale di Vicenza con provvedimento del 23 luglio 2025 ha ammesso misure cautelari atipiche di sospensione dei pagamenti e di divieto di attivazione delle garanzie, e il Tribunale di Pavia, con provvedimento del 19 dicembre 2025, ha accolto l’istanza volta a inibire alla banca creditrice l’escussione della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia. Sono strumenti da chiedere espressamente nel ricorso ex art. 19 CCII: non operano in via automatica.

I crediti dei lavoratori. L’art. 18, comma 1, CCII esclude espressamente dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Un dipendente o un ex dipendente con decreto ingiuntivo per retribuzioni arretrate o TFR può quindi procedere a esecuzione anche mentre la composizione negoziata è in corso. È un dato da inserire nel piano finanziario fin dall’inizio: la protezione non copre quella voce, e ignorarlo significa costruire una previsione di cassa sbagliata.

Garanti, fideiussori e soci. Le misure protettive dell’art. 18 CCII proteggono il patrimonio dell’imprenditore, non quello dei terzi. La loro estensione passa dalle misure cautelari dell’art. 19 CCII e richiede una motivazione specifica sul nesso con il buon esito delle trattative. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 17 aprile 2025, ha esteso l’efficacia delle misure ai terzi garanti coobbligati in solido, mentre il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 19 giugno 2025, si è pronunciato sull’estensione al patrimonio del socio illimitatamente responsabile. In senso restrittivo, il Tribunale di Brindisi ha escluso che la protezione dell’imprenditore si estenda automaticamente al fideiussore. L’esito, in altri termini, dipende dalla qualità dell’allegazione, non da un automatismo.

L’esecuzione già arrivata all’assegnazione. È lo scenario più delicato. Il Tribunale di Vicenza, con provvedimento dell’11 gennaio 2026 (R.G. 4701/2025), ha affermato che l’ordinanza di assegnazione già intervenuta in un pignoramento presso terzi non determina una definitiva spoliazione patrimoniale, bensì una mera legittimazione all’incasso, con la conseguenza che le misure protettive possono sospenderne gli effetti e che le somme vanno accantonate su un conto vincolato alla procedura. È un orientamento che amplia in modo significativo lo spazio di manovra dell’impresa che accede alla composizione negoziata quando l’esecuzione è già avanzata.

Il ricorso per la liquidazione giudiziale già pendente. La protezione impedisce la pronuncia della sentenza, non la trattazione del procedimento. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha escluso che la pendenza della composizione negoziata obblighi il giudice a rinviare l’udienza prefallimentare. Se le misure vengono revocate, la strada verso la liquidazione giudiziale si riapre immediatamente: la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha confermato che la revoca per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta queste situazioni unendo la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 a quella di avvocato cassazionista, con il supporto di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che costruisce il piano e la difesa esecutiva sullo stesso tavolo.


Domande frequenti

Se pubblico l’istanza di composizione negoziata, il pignoramento già notificato si cancella? No. Il pignoramento già eseguito non diventa nullo né perde efficacia: diventa temporaneamente improcedibile. Gli atti compiuti restano validi e il vincolo sul bene permane. Se la composizione negoziata si chiude con un accordo che regola quel credito, l’esecuzione si estingue per effetto dell’accordo; se invece le trattative falliscono e la protezione cessa, il creditore riprende la procedura dal punto in cui si era arrestata, senza dover ricominciare.

Il creditore può ottenere un nuovo decreto ingiuntivo durante la protezione? Sì. Le misure protettive tipiche riguardano le azioni esecutive e cautelari, non quelle di cognizione: il creditore può chiedere e ottenere il decreto, e il giudice può concederlo. Quello che non può fare è portarlo a esecuzione finché la protezione è in vigore. Per inibire anche il procedimento monitorio occorre chiedere espressamente una misura cautelare atipica al tribunale, motivandola sul pregiudizio concreto alle trattative.

Devo comunque opporre i decreti ingiuntivi che ho ricevuto? Nella grandissima parte dei casi sì, se esistono motivi fondati. Il termine di quaranta giorni corre indipendentemente dalla composizione negoziata, con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, e la sua scadenza rende il decreto definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Un titolo non più opponibile è un titolo che, finita la protezione, non potrà più essere discusso nel merito: la scelta di non opporre va presa consapevolmente, non per dimenticanza.

Quanto dura davvero la protezione? Il tribunale fissa con ordinanza una durata tra trenta e centoventi giorni, prorogabile su parere dell’esperto fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni, entro il limite generale di dodici mesi previsto dall’art. 8 CCII. Non è un tempo illimitato ed è questa la ragione per cui la trattativa va impostata subito con un piano concreto: arrivare al duecentoquarantesimo giorno senza accordo significa trovarsi esattamente nella posizione di partenza, con i creditori liberi di agire.

Posso escludere alcuni creditori dalla protezione? Sì, le misure protettive possono essere richieste nei confronti di tutti i creditori oppure soltanto di alcuni o di determinate categorie. È una scelta strategica: proteggersi dai creditori aggressivi continuando a pagare regolarmente i fornitori essenziali può rendere il piano più credibile agli occhi dell’esperto e del tribunale, e riduce il rischio che la misura appaia sproporzionata rispetto al pregiudizio dei creditori.

Le misure protettive bloccano anche l’ipoteca giudiziale iscritta sulla base del decreto ingiuntivo? Dalla pubblicazione dell’istanza i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore: l’iscrizione di una nuova ipoteca giudiziale fondata sul decreto ingiuntivo è quindi preclusa. Le ipoteche già iscritte prima della pubblicazione restano invece dove sono. Va aggiunto che, in caso di revoca o cessazione delle misure, il divieto di acquisire diritti di prelazione viene meno a partire da quella data: alla scadenza della protezione il creditore può iscrivere, e spesso iscrive il giorno stesso.

Cosa succede se l’esperto archivia la procedura prima della scadenza delle misure? La protezione si esaurisce con la conclusione delle trattative o con l’archiviazione dell’istanza. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto che, intervenuta l’archiviazione da parte dell’esperto per carenza di buona fede nella conduzione delle trattative, al tribunale fosse ormai precluso pronunciarsi sulla successiva richiesta di conferma. In quel momento i creditori riacquistano la piena libertà di agire e i procedimenti sospesi riprendono.


Il quadro giurisprudenziale

I riferimenti che seguono compongono il quadro aggiornato con cui si misura, oggi, qualunque strategia di protezione dell’impresa sommersa da decreti ingiuntivi. I principi sono riformulati in forma sintetica.

1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025. Principio: la pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non impone al giudice di rinviare l’udienza fissata per la dichiarazione di fallimento; la nullità processuale va eccepita tempestivamente e la lesione del diritto di difesa richiede un pregiudizio concreto. Rilevanza: smentisce l’idea che l’accesso alla composizione negoziata produca di per sé un effetto sospensivo generalizzato su ogni procedimento pendente.

2. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026. Principio: il procedimento prefallimentare e quello per la conferma delle misure protettive conservano autonomia; la riserva assunta dal tribunale sull’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, dopo il diniego di conferma delle misure, incide sui poteri del giudice. Rilevanza: definisce il coordinamento tra la protezione dell’art. 18 CCII e l’iniziativa del creditore che punta alla liquidazione giudiziale.

3. Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 356 del 22 aprile 2025. Principio: la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento fa venire meno il divieto di pronunciare l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: la protezione è strumentale al risanamento, non un rifugio contro il ricorso dei creditori.

4. Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026 (R.G. n. 4701/2025). Principio: le misure protettive operano verso tutti i creditori e incidono anche sull’esecuzione presso terzi già pendente; l’ordinanza di assegnazione attribuisce una legittimazione all’incasso e non una spoliazione definitiva, sicché le somme vanno accantonate su un conto vincolato. Rilevanza: è il precedente decisivo per l’impresa che accede alla composizione negoziata quando il pignoramento presso terzi ha già prodotto l’assegnazione.

5. Tribunale di Vicenza, 26 maggio 2023. Principio: sono confermabili misure protettive atipiche che vietano ai creditori di iniziare o proseguire anche azioni monitorie per ingiunzione di pagamento. Rilevanza: indica la via per chiudere il varco attraverso cui i creditori si procurano nuovi titoli durante le trattative.

6. Tribunale di Vicenza, 19 giugno 2025. Principio: le misure protettive e cautelari possono essere estese al patrimonio del socio illimitatamente responsabile. Rilevanza: rileva per le società di persone, dove l’aggressione al socio equivale ad aggredire l’impresa.

7. Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025. Principio: sono ammissibili misure cautelari atipiche consistenti nella sospensione dei pagamenti e nel divieto di attivazione delle garanzie. Rilevanza: amplia il contenuto della protezione oltre il catalogo tipico dell’art. 18 CCII.

8. Tribunale di Vicenza, 23 dicembre 2025. Principio: la durata delle misure protettive e cautelari va misurata sul limite complessivo previsto dalla legge, che non può essere eluso. Rilevanza: conferma che il tetto dei duecentoquaranta giorni è un confine operativo da mettere nel calendario del piano.

9. Tribunale di Brescia, ordinanza 17 aprile 2025. Principio: l’efficacia delle misure protettive può essere estesa ai terzi garanti coobbligati in solido con la società in composizione negoziata. Rilevanza: fondamentale quando le fideiussioni dei soci rendono il risanamento impossibile senza una protezione estesa.

10. Tribunale di Udine, decreto 3 aprile 2024. Principio: possono essere concesse, anche inaudita altera parte, misure dirette a inibire ai creditori muniti di decreto ingiuntivo l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari e l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati, salva la successiva udienza di conferma. Rilevanza: riguarda proprio lo scenario del titolo monitorio già formato e dell’aggressione imminente.

11. Tribunale di Roma, 19 marzo 2025. Principio: è inammissibile prorogare la durata massima delle misure protettive mediante la richiesta di misure cautelari di contenuto identico. Rilevanza: chiude la scorciatoia più tentata quando i duecentoquaranta giorni stanno per esaurirsi.

12. Tribunale di Bologna, 19 maggio 2025. Principio: la presentazione di una nuova istanza di composizione negoziata relativa alla medesima crisi già affrontata non consente di superare il limite massimo di dodici mesi fissato dall’art. 8 CCII per la durata delle misure protettive. Rilevanza: delimita l’uso ripetuto dello strumento.

13. Tribunale di Rovigo, decreto 6 maggio 2025. Principio: va rigettata l’istanza di conferma quando, a fronte della persistente indisponibilità dei creditori e della prosecuzione delle azioni esecutive, il tentativo di revisione del piano non esprime prospettive concrete di risanamento. Rilevanza: la conferma non è un automatismo e il piano va presentato, non annunciato.

14. Tribunale di Como, 10 luglio 2025. Principio: in sede di conferma il tribunale deve verificare principalmente che la finalità della procedura sia il risanamento dell’impresa. Rilevanza: orienta il contenuto del ricorso ex art. 19 CCII verso la dimostrazione della continuità, non verso la descrizione del debito.

15. Tribunale di Milano, ordinanza 19 febbraio 2025. Principio: dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, il tribunale non può più pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure. Rilevanza: la condotta nelle trattative incide direttamente sulla tenuta della protezione.

16. Tribunale di Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. Principio: negata la conferma delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento, è accoglibile l’istanza del creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: mostra la conseguenza immediata di una protezione non confermata.

17. Tribunale di Padova, 12 settembre 2025. Principio: è accoglibile l’istanza di misure cautelari volte a estendere, nei confronti di determinati creditori, la protezione già operante. Rilevanza: conferma la possibilità di modulare la protezione creditore per creditore.

18. Tribunale di Ivrea, 19 dicembre 2025. Principio: la conferma delle misure protettive e il riconoscimento di misure cautelari atipiche richiedono che il ricorrente abbia già svolto e sappia esporre valutazioni specifiche sul pregiudizio e sulla funzionalità delle misure. Rilevanza: la qualità dell’istruttoria difensiva è parte del risultato.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in termini operativi, le attività che lo Studio svolge quando un’impresa con decreti ingiuntivi in essere valuta la composizione negoziata:

  1. Ricostruiamo la mappa dei titoli e delle scadenze: per ciascun decreto ingiuntivo verifichiamo data di notifica, importo, provvisoria esecutorietà, termine residuo per l’opposizione e stato di eventuali precetti e pignoramenti, costruendo il calendario dei termini che corrono.
  2. Predisponiamo l’istanza di accesso alla composizione negoziata e la documentazione economico-finanziaria da caricare sulla piattaforma telematica, insieme ai commercialisti dello Studio.
  3. Redigiamo il ricorso ex art. 19 CCII prima della pubblicazione dell’istanza, in modo che il deposito avvenga entro il giorno successivo e che la protezione non cada per decadenza.
  4. Curiamo gli adempimenti pubblicitari, compresa la richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale nel registro delle imprese entro il termine di legge.
  5. Depositiamo nei fascicoli delle esecuzioni pendenti l’istanza pubblicata e il provvedimento sulle misure, perché il giudice dell’esecuzione dichiari l’improcedibilità temporanea prima dell’udienza di assegnazione o della vendita.
  6. Chiediamo le misure cautelari atipiche necessarie al caso concreto: inibitoria delle azioni monitorie, sospensione dell’escussione delle garanzie, estensione della protezione ai coobbligati, con motivazione ancorata al pregiudizio per le trattative.
  7. Proponiamo le opposizioni ai decreti ingiuntivi per i quali esistono motivi fondati, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione, e manteniamo la linea difensiva coerente con quanto dichiarato nella composizione negoziata.
  8. Impugniamo con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. i provvedimenti di diniego, modifica o revoca delle misure, chiedendo ove possibile la sospensione dell’efficacia del provvedimento reclamato.
  9. Gestiamo l’istanza di proroga prima della scadenza, raccogliendo il parere dell’esperto e documentando lo stato di avanzamento delle trattative.
  10. Costruiamo l’uscita dalla procedura, individuando con i commercialisti lo sbocco più coerente tra accordo, convenzione di moratoria e strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di avvocato cassazionista: il diniego o la revoca delle misure protettive si giocano in fase di reclamo, e le opposizioni ai decreti ingiuntivi possono attraversare tutti i gradi di giudizio. Lo stesso difensore segue la vicenda dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, senza passaggi di mano e senza cambi di linea difensiva a metà percorso. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente inoltre di impostare il ricorso ex art. 19 CCII conoscendo i criteri con cui l’esperto rende il parere e il tribunale valuta funzionalità e proporzionalità.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: il piano di risanamento e la difesa esecutiva non vengono costruiti in due stanze separate, perché i numeri del piano sono gli stessi numeri che il tribunale legge quando decide se confermare la protezione.


In sintesi

Le misure protettive della composizione negoziata fermano i pignoramenti, compresi quelli già avviati, ma non cancellano i decreti ingiuntivi, non impediscono ai creditori di procurarsi nuovi titoli, non coprono i crediti dei lavoratori e durano al massimo duecentoquaranta giorni. Sono uno scudo temporaneo che serve a guadagnare il tempo necessario a chiudere un accordo, e cadono da sole se i termini dell’art. 19 CCII non vengono rispettati al giorno. Chi le usa come rinvio, le perde; chi le usa come spazio per trattare con un piano in mano, le fa valere.

Lo Studio Monardo opera su questa materia con una combinazione di qualifiche che la riguarda direttamente: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per impostare l’accesso e il dialogo con l’esperto e il tribunale, l’avvocato cassazionista per sostenere reclami e opposizioni fino all’ultimo grado, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per leggere l’esposizione verso banche e intermediari che quasi sempre accompagna i decreti ingiuntivi dei fornitori. Non analizzeremo la tua posizione promettendo un risultato: verificheremo i titoli, i termini e le prospettive di risanamento, e costruiremo la strategia che quei dati consentono.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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