Perché, su questo tema, contano più le sentenze che la legge
Chi guida una ditta individuale, una piccola bottega artigiana, uno studio o una società con pochi soci scopre di essere stato segnalato in CRIF quasi sempre nel modo peggiore: una banca rifiuta il rinnovo del fido, una società di leasing boccia la richiesta per un furgone, un fornitore pretende il pagamento anticipato. Da quel momento la domanda è una sola: la segnalazione si può cancellare, e come?
La risposta non si trova scritta in un unico articolo di legge. La materia è governata da un intreccio di fonti di rango diverso: il Testo unico bancario, il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR), il Codice di condotta dei sistemi di informazioni creditizie approvato dal Garante, le istruzioni della Banca d’Italia. Nessuna di queste fonti dice con chiarezza, per esempio, se il titolare di una ditta individuale abbia diritto al preavviso come un consumatore, o se il socio fideiussore di una S.r.l. possa pretendere la cancellazione del proprio nominativo. Su questi punti hanno deciso i giudici, e non sempre nello stesso senso: la Corte di Cassazione ha adottato una lettura restrittiva, mentre l’Arbitro Bancario Finanziario ha costruito un orientamento molto più protettivo proprio per chi fa impresa come persona fisica.
In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche: quando la cancellazione è un diritto, quando è una battaglia incerta, quando conviene puntare sul risarcimento e con quali prove.
Il tema sta esattamente al crocevia tra diritto bancario, protezione dei dati e crisi d’impresa. È per questo che lo Studio Monardo lo tratta come materia propria: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè proprio l’ambito in cui nascono segnalazioni, contestazioni e azioni risarcitorie; è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica decisiva quando la segnalazione colpisce un’impresa che sta cercando di riorganizzare i propri debiti; ed è avvocato cassazionista, requisito che conta in una materia dove la partita si gioca su un contrasto tra orientamenti che può arrivare fino alla Suprema Corte.
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Il quadro normativo in breve
Prima di entrare nella giurisprudenza, serve una mappa essenziale delle regole su cui i giudici si sono pronunciati.
CRIF non è la Centrale Rischi. CRIF gestisce un sistema di informazioni creditizie (SIC) di natura privata: una banca dati alla quale banche e finanziarie aderiscono volontariamente, comunicando i dati dei finanziamenti richiesti e concessi, compresi ritardi e insolvenze. La Centrale dei Rischi è invece un archivio pubblico gestito dalla Banca d’Italia, in cui l’iscrizione è obbligatoria per gli intermediari e segue regole diverse, dettate dalla delibera CICR del 29 marzo 1994 e dalla Circolare Banca d’Italia n. 139/1991. Molti piccoli imprenditori confondono i due archivi, ma la distinzione è decisiva: presupposti, preavviso, tempi di permanenza e rimedi cambiano da un sistema all’altro.
Il Codice di condotta dei SIC. La disciplina di riferimento per CRIF è il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019. Ha sostituito il precedente Codice deontologico del 2004. Tre sue regole sono il cuore di ogni contestazione. La prima è il preavviso (art. 5, comma 6): prima di registrare per la prima volta un dato negativo, il partecipante deve avvertire l’interessato, così da consentirgli di pagare ed evitare la segnalazione. La seconda riguarda i tempi di conservazione: i ritardi poi regolarizzati restano visibili 12 mesi dalla regolarizzazione se riguardano non più di due rate o mesi, 24 mesi se di più; gli inadempimenti mai regolarizzati possono restare per 36 mesi, calcolati dalla scadenza contrattuale del rapporto o dall’ultimo aggiornamento necessario. La terza è l’obbligo di esattezza e aggiornamento: il dato deve essere vero e deve essere aggiornato senza ritardo quando la posizione cambia.
L’art. 125, comma 3, TUB. Per il credito ai consumatori, la legge bancaria impone al finanziatore di informare il cliente la prima volta che lo segnala negativamente. Il problema, come vedremo, è che l’imprenditore non è un consumatore quando si finanzia per la sua attività.
Il GDPR e il Codice privacy. Il Regolamento UE 2016/679 riconosce all’interessato il diritto di accesso ai propri dati (art. 15), di rettifica (art. 16) e di cancellazione dei dati trattati illecitamente (art. 17), oltre al diritto al risarcimento (art. 82). Punto essenziale per chi fa impresa: la tutela privacy riguarda solo le persone fisiche. Dopo le modifiche introdotte al Codice privacy dall’art. 40 del D.L. 201/2011, le società e gli altri enti non sono più “interessati” ai fini della protezione dei dati personali. Questo crea una frattura netta tra il titolare di ditta individuale, il professionista e il socio garante (persone fisiche, dunque protetti dal GDPR e dal Codice di condotta) e la S.r.l. o la S.n.c. in quanto tale.
Le vie di tutela. La cancellazione si può ottenere per quattro strade, spesso combinabili: l’istanza diretta alla banca segnalante e a CRIF; il reclamo al Garante privacy (art. 77 GDPR); il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, preceduto dal reclamo all’intermediario; l’azione davanti al tribunale, anche in via d’urgenza con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. quando il pregiudizio è grave e imminente. Le controversie fondate sulla disciplina dei dati personali seguono le regole processuali speciali richiamate dall’art. 152 del Codice privacy e dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2011. Ricorda che i procedimenti cautelari non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini, che per le cause ordinarie opera solo dal 1° al 31 agosto.
Su questo scheletro normativo i giudici hanno costruito le risposte che contano davvero.
L’orientamento consolidato: la segnalazione è legittima solo se vera e preavvisata
Il primo punto fermo della giurisprudenza è il cosiddetto “doppio requisito”. La Suprema Corte e l’Arbitro Bancario Finanziario, pur divergendo su altri aspetti, concordano sulla struttura di fondo: una segnalazione in un SIC privato è legittima solo se è sostanzialmente vera e formalmente corretta.
Cass. civ., Sez. I, ord. 25 maggio 2021, n. 14382: la struttura del giudizio di legittimità
La vicenda da cui nasce la pronuncia riguardava un mutuo immobiliare concesso a un consumatore prima del 2016, con segnalazioni risalenti al 2010 effettuate senza prova della ricezione del preavviso. Il tribunale aveva ordinato la cancellazione; la Cassazione ha accolto il ricorso della banca. La Corte ha chiarito che la legittimità della segnalazione in un SIC poggia su un requisito sostanziale, cioè la veridicità dell’inadempimento, e su un requisito formale, cioè il rispetto della regola procedurale del preavviso; ma ha limitato la rilevanza del preavviso, come condizione di legittimità, alle sole operazioni di credito ai consumatori disciplinate dall’art. 125 TUB.
Il principio, calato nella pratica, significa questo: davanti al giudice ordinario, un imprenditore che si è finanziato per la propria attività rischia di sentirsi dire che la mancanza del preavviso, da sola, non basta a far cancellare una segnalazione che descrive un inadempimento reale. La stessa linea è stata ribadita dalla Cassazione con l’ordinanza n. 39769/2021. È il dato di partenza di tutta la questione, e va conosciuto per non costruire una causa su basi fragili.
ABF, Collegio di Milano, decisione n. 5360 del 6 maggio 2024: i due requisiti nella prassi arbitrale
L’Arbitro Bancario Finanziario, organismo stragiudiziale istituito presso la Banca d’Italia, applica la stessa struttura ma con un’estensione maggiore del requisito formale. Il Collegio di Milano ha sintetizzato i presupposti in due punti: l’inadempimento segnalato deve essere reale, e il segnalante deve aver avvisato l’interessato prima di iscrivere il dato. In altre parole, se ti trovi di fronte a una segnalazione, la prima verifica da fare non è “ho pagato o no?”, ma anche “mi hanno avvisato, e sono in grado di provarlo?”.
ABF, Collegio di Milano, decisione n. 8782 del 25 luglio 2024: l’onere della prova sta sulla banca
In un caso deciso nell’estate del 2024, il Collegio milanese ha accolto il ricorso del cliente perché l’intermediario non aveva dimostrato l’invio del preavviso, disponendo che si attivasse per la cancellazione della segnalazione nei SIC. Nello stesso periodo un’altra decisione dell’ABF, la n. 8855 del 26 luglio 2024, ha accertato l’illegittimità delle segnalazioni contestate ordinando all’intermediario di procedere alla rimozione. L’orientamento si è consolidato nel senso che spetta alla banca provare di aver inviato il preavviso e, in caso di contestazione, che esso sia effettivamente giunto a conoscenza del cliente: non è il segnalato a dover dimostrare di non averlo ricevuto.
Tradotto: se hai ricevuto solo una generica lettera di messa in mora, o se la banca afferma di aver caricato l’avviso nell’area riservata dell’home banking senza poterne provare la ricezione, la tua posizione davanti all’Arbitro è solida.
ABF, Collegio di Bologna, decisione n. 10688 del 5 dicembre 2025: anche il cliente ha un onere
L’orientamento protettivo non esonera però il segnalato da ogni onere. Con una decisione di fine 2025, il Collegio di Bologna ha affrontato il ricorso di un cliente che lamentava una segnalazione illegittima sostenendo di aver pagato regolarmente e di non aver ricevuto preavviso, e ha posto l’accento sulla necessità che chi contesta la segnalazione produca la segnalazione stessa, cioè la visura CRIF da cui essa risulta. Il principio è di buon senso ma spesso trascurato: prima di ogni ricorso occorre ottenere da CRIF l’estratto dei propri dati, perché senza la prova di cosa è stato registrato, quando e da chi, nessun organo può ordinarne la cancellazione.
Cosa emerge dall’orientamento consolidato
Messe in fila, queste pronunce disegnano una griglia stabile. La segnalazione cade se l’inadempimento non è vero (pagamenti regolari, rate già saldate, importi errati). Cade se il preavviso manca o non è provato, almeno quando il segnalato rientra tra i soggetti cui il preavviso è dovuto. Resta in piedi, invece, se è vera, preavvisata e non ha superato i tempi di conservazione. Il vero terreno di scontro, per il piccolo imprenditore, è proprio l’inciso “quando il segnalato rientra tra i soggetti cui il preavviso è dovuto”: ed è la prima delle questioni aperte.
Prima questione aperta: il titolare di ditta individuale ha diritto al preavviso come un consumatore?
La questione
“Ho una ditta individuale, ho preso un finanziamento per comprare un macchinario, ho saltato due rate in un periodo difficile e la banca mi ha segnalato in CRIF senza avvisarmi. Posso ottenere la cancellazione anche se il prestito era per l’attività e non per me come privato?”
È la domanda più frequente tra artigiani, commercianti, agenti e professionisti. E la risposta dipende, letteralmente, da chi decide.
Cosa hanno deciso i giudici
Sul versante della Cassazione, le ordinanze n. 14382/2021 e n. 39769/2021 hanno collegato la rilevanza del preavviso all’art. 125 TUB e dunque al credito ai consumatori. Secondo questa impostazione, dalla mancata prova del preavviso non discende l’illegittimità della segnalazione quando il finanziamento esula dal credito al consumo. Per l’imprenditore che si è finanziato per l’impresa, dunque, la lettura restrittiva nega che l’omesso avviso basti a far cancellare il dato.
Sul versante dell’Arbitro Bancario Finanziario, invece, il contrasto tra Collegi territoriali è stato risolto dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4632 del 15 maggio 2023. La vicenda riguardava proprio un imprenditore persona fisica, non consumatore, segnalato in un SIC. Il Collegio ha preso atto espressamente della posizione della Cassazione, ma se n’è discostato con un argomento di sistema: l’obbligo di preavviso previsto dal Codice deontologico del 2004 (art. 4, comma 7) e oggi dal Codice di condotta del 2019 (art. 5, comma 6) è attuazione del diritto europeo sulla protezione dei dati personali, costituisce parte della base di legittimità del trattamento e va quindi riconosciuto a tutti gli “interessati”, cioè a tutte le persone fisiche i cui dati vengono segnalati, consumatori o no. Ne consegue che il preavviso è requisito di legittimità anche quando il segnalato è un imprenditore individuale o un professionista. Lo stesso Collegio di Coordinamento aveva già espresso un principio analogo con la decisione n. 9311/2016.
Il Collegio di Coordinamento ha aggiunto una precisazione di grande peso pratico: un preavviso inviato dopo la prima segnalazione non sana le segnalazioni già effettuate, ma rende legittime quelle successive alla sua ricezione. La banca che si accorge di non aver avvisato può quindi “rimettersi in regola” solo per il futuro.
L’orientamento è stato seguito dai Collegi territoriali. Il Collegio di Torino, con la decisione n. 8797 del 6 settembre 2023, ha ribadito che la disciplina del Codice di condotta si applica a tutti gli interessati, cioè a tutte le persone fisiche i cui dati sono trattati, senza distinzione basata sulla qualità di consumatore.
C’è contrasto? Sì, ed è dichiarato
Il contrasto è aperto e riconosciuto dallo stesso Collegio di Coordinamento: la Cassazione limita la rilevanza del preavviso al credito ai consumatori; l’ABF lo estende a ogni persona fisica. Occorre però notare che le due ordinanze di legittimità riguardavano segnalazioni molto risalenti, anteriori all’entrata in vigore del Codice di condotta 2019 e pensate su un impianto normativo precedente; il ragionamento dell’ABF, fondato sul diritto europeo dei dati personali, guarda invece al sistema oggi vigente. Non esiste, allo stato delle ricerche svolte, una pronuncia di Cassazione successiva al 2023 che abbia affrontato funditus l’argomento eurounitario valorizzato dal Collegio di Coordinamento.
L’assunzione prudenziale è questa: davanti all’ABF, il titolare di ditta individuale segnalato senza preavviso ha un orientamento consolidato a proprio favore; davanti al tribunale, la stessa pretesa può scontrarsi con i precedenti di legittimità del 2021, e va quindi rafforzata con argomenti ulteriori (inesattezza del dato, violazione dei tempi di conservazione, violazione del GDPR).
Cosa significa per te
Se sei un imprenditore individuale o un professionista e non hai mai ricevuto il preavviso, la scelta della sede non è un dettaglio tecnico: è la strategia. L’Arbitro Bancario Finanziario è una via rapida, economica (il contributo per il ricorso è di 20 euro, rimborsato dall’intermediario se il ricorso viene accolto) e allineata all’orientamento a te più favorevole. Il giudizio ordinario è necessario quando serve un provvedimento vincolante e urgente o un risarcimento importante, ma richiede di costruire la domanda tenendo conto del precedente di Cassazione.
La frase da ricordare: per chi fa impresa come persona fisica, il preavviso mancato è un argomento forte, ma il suo peso cambia a seconda di chi è chiamato a decidere.
Seconda questione aperta: la mia impresa è una S.r.l. — e io sono il socio che ha firmato la fideiussione
La questione
“La segnalazione riguarda la mia S.r.l., ma CRIF riporta anche il mio nome come garante. Io non ho mai ricevuto nulla. La società ha diritto alla cancellazione? E io?”
Qui la frattura tra persona fisica e persona giuridica produce effetti concreti, e spesso sorprendenti.
Cosa hanno deciso i giudici
Per la società in quanto tale, il punto di partenza è normativo: dopo l’art. 40 del D.L. 201/2011, le persone giuridiche sono fuori dalla tutela privacy, e il Codice di condotta dei SIC tutela gli “interessati” persone fisiche. Nella prassi arbitrale più recente si registrano decisioni, anche del Collegio di Milano nel 2025, che hanno escluso l’obbligo di preavviso a favore delle società. La società non è però priva di tutela: resta il requisito sostanziale (la segnalazione deve essere vera e aggiornata) e restano i doveri generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
Per il garante persona fisica, invece, la giurisprudenza arbitrale è netta. Il Collegio di Roma dell’ABF, con la decisione n. 1793/2026, ha ribadito due principi: il preavviso di iscrizione nei SIC è dovuto a ogni persona fisica, consumatore o meno, richiamando il Collegio di Coordinamento n. 4632/2023; e i garanti persone fisiche hanno diritto al preavviso anche quando il debitore principale è una società. Il Collegio romano si è posto in linea con precedenti conformi dei Collegi di Torino (n. 15979/2022) e di Roma (n. 8622/2019 e n. 2420/2020).
C’è poi un profilo ulteriore, che riguarda l’esattezza del ruolo attribuito. La prassi arbitrale ha evidenziato che, quando si segnala un garante o un terzo datore di ipoteca, il suo ruolo va indicato correttamente: qualificare come coobbligato chi è solo terzo datore di garanzia reale altera l’immagine creditizia della persona. L’errore di qualificazione è un vizio di esattezza del dato, contestabile a prescindere dal preavviso.
Sul piano del danno, la Cassazione ha riconosciuto la posizione del garante-socio. Con l’ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024 (Sez. III) la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva negato il risarcimento al fideiussore, socio e amministratore di una società segnalata a sofferenza in Centrale Rischi, osservando che dagli atti emergevano indizi del nesso causale tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti concessi alla società, con pregiudizio risentito anche dal garante. E con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026 (Sez. I) la Corte ha affermato che la segnalazione illegittima può fondare una responsabilità risarcitoria anche verso una società collegata a quella segnalata, se è dimostrato il nesso causale tra segnalazione e danno.
C’è contrasto?
Sul garante persona fisica, nella giurisprudenza arbitrale l’orientamento appare uniforme. Il contrasto si ripropone, in sede giudiziaria, negli stessi termini visti per la ditta individuale: se il finanziamento garantito non è credito al consumo, il precedente di Cassazione del 2021 può essere opposto anche al garante. Sulla società, l’orientamento prevalente nega il diritto al preavviso “privacy”, ma non esclude la contestazione nel merito.
Assunzione prudenziale: per la S.r.l. la strada è contestare la veridicità, l’esattezza e l’aggiornamento del dato; per il socio garante persona fisica, al contrario, il preavviso mancato è un’arma autonoma e spesso la più efficace.
Cosa significa per te
Se hai costituito una società ma hai firmato fideiussioni personali, le posizioni vanno analizzate separatamente: potresti non riuscire a far cancellare subito la segnalazione della società, ma ottenere quella del tuo nominativo, che è spesso proprio quella che ti blocca nel chiedere un mutuo personale o nel prestare nuove garanzie. E se la segnalazione della società ha provocato una revoca di fidi a catena, anche il socio garante può agire per il danno subito.
La frase da ricordare: nella piccola impresa in forma societaria le segnalazioni sono almeno due, quella della società e quella del garante, e seguono regole diverse.
Terza questione aperta: ottenuta (o non ottenuta) la cancellazione, spetta il risarcimento?
La questione
“La banca ha riconosciuto l’errore e la segnalazione è stata tolta. Ma nel frattempo ho perso un fido e un leasing. Mi spetta qualcosa, o la cancellazione chiude la vicenda?”
Cosa hanno deciso i giudici
La Cassazione ha abbandonato da tempo l’idea del “danno in re ipsa”, cioè automatico. Già con l’ordinanza n. 7594 del 28 marzo 2018 (Sez. 6-3) la Corte aveva affermato che il danno all’immagine da illegittima segnalazione, essendo un danno-conseguenza, deve essere allegato e provato da chi lo chiede. Il principio è stato ripreso da Cass. n. 6589/2023 e ribadito dall’ordinanza n. 29252/2024: la parte che agisce deve dimostrare sia il pregiudizio sia il nesso di causalità con la condotta dell’intermediario, secondo le regole ordinarie.
La stessa ordinanza del 2024 contiene però l’apertura più importante per chi fa impresa. La Suprema Corte ha chiarito che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere provato anche per presunzioni e che, per un imprenditore, può consistere nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale per ottenere e conservare i finanziamenti, con lesione del diritto di operare sul mercato secondo le regole della concorrenza. Il breve lasso di tempo tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti è stato considerato un indizio del nesso causale. La Corte ha richiamato, nello stesso senso, le proprie precedenti ordinanze n. 31137 del 21 ottobre 2022 e n. 27262 del 25 settembre 2023.
La giurisprudenza di merito ha precisato i confini. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4225 del 24 luglio 2024, ha escluso che la liquidazione equitativa possa supplire alla prova dell’esistenza stessa del danno: l’equità serve a quantificare un pregiudizio già dimostrato, non a crearlo. E nella prassi dell’ABF il danno viene di regola negato quando la segnalazione è formalmente scorretta ma sostanzialmente veritiera, cioè quando il cliente era davvero inadempiente e l’unico vizio è l’omesso avviso.
C’è contrasto?
Non vi è un vero contrasto sul principio, che è stabile: niente danno automatico, ma prova anche presuntiva. Le oscillazioni riguardano l’intensità degli indizi richiesti. La tendenza più recente della Cassazione, espressa dalle ordinanze del 2022, 2023 e 2024, valorizza la prossimità temporale e la condizione di imprenditore come elementi da cui inferire il danno.
Assunzione prudenziale: la cancellazione si ottiene provando il vizio della segnalazione; il risarcimento si ottiene solo provando, anche per indizi precisi e concordanti, che cosa quella segnalazione ti ha fatto perdere.
Cosa significa per te
Dal giorno in cui scopri la segnalazione devi comportarti come chi prepara una causa, anche se speri di non farla. Conserva le lettere di revoca del fido, i dinieghi di finanziamento (chiedendone per iscritto la motivazione), le e-mail dei fornitori che hanno modificato le condizioni di pagamento, i bilanci o i dati contabili prima e dopo. È qui che il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, trasforma i numeri dell’impresa in prova del danno.
La frase da ricordare: per un imprenditore, la vicinanza temporale tra segnalazione e revoca del credito è già una prova, ma solo se le date sono documentate.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593
Il contesto
La decisione più recente e significativa per il piccolo imprenditore riguarda, a rigore, la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e non CRIF. Merita comunque il posto centrale di questa analisi per due ragioni: perché le imprese vengono quasi sempre segnalate in entrambi gli archivi, e perché il principio affermato ridisegna il modo in cui si deve ragionare sulla “sofferenza”, cioè sulla segnalazione più grave e più temuta.
La vicenda riguardava due S.r.l. collegate tra loro e un contratto di leasing per l’acquisto di macchinari. Una delle società non aveva pagato alcuni canoni; la società di leasing aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, al quale le due società si erano opposte. Durante il giudizio le parti avevano avviato trattative per una transazione, che però non era stata formalizzata. A quel punto era scattata la segnalazione a sofferenza della debitrice. Le società avevano chiesto un risarcimento di circa 2,5 milioni di euro; tribunale e Corte d’appello di Roma avevano respinto la domanda, ritenendo la segnalazione legittima perché conseguente al mancato pagamento dei canoni.
La motivazione in linguaggio piano
La Prima Sezione ha cassato la sentenza d’appello, rinviando alla Corte d’appello di Roma. La Suprema Corte ha chiarito che il semplice inadempimento, anche protratto, non basta a giustificare la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi: occorre che l’intermediario abbia verificato una situazione patrimoniale deficitaria o una grave e non transitoria difficoltà economica del debitore, assimilabile all’insolvenza anche se non accertata in sede concorsuale. L’insolvenza rilevante, ha spiegato la Corte richiamando le istruzioni della Banca d’Italia, non coincide con quella fallimentare e non richiede incapienza o irrecuperabilità definitiva, ma richiede comunque una valutazione complessiva della situazione del cliente, non la mera constatazione di rate non pagate.
La Corte ha aggiunto un secondo principio, già visto a proposito del socio garante: la segnalazione illegittima può fondare responsabilità anche verso una società collegata a quella segnalata, se si prova il nesso causale con il danno da essa subito.
Cosa cambia rispetto a prima
Il principio non nasce dal nulla: la Cassazione lo aveva già espresso in passato, e la dottrina lo considera consolidato. La novità è la sua applicazione a un caso tipico della piccola impresa, il leasing strumentale non pagato durante una controversia sul debito, e il fatto che la Corte abbia smentito due gradi di merito che avevano ragionato in modo automatico (“non hai pagato, quindi sei in sofferenza”). La segnalazione, in questa lettura, è uno strumento di informazione del mercato del credito, non una leva di pressione sul debitore che contesta.
Il raccordo con CRIF: dove il principio non arriva
Qui l’analisi deve essere onesta, perché il rischio di fraintendimento è alto. Nei SIC privati il presupposto sostanziale è diverso. L’ABF, Collegio di Bari, con la decisione n. 4227 dell’8 aprile 2024, ha affermato che per la segnalazione a sofferenza nei SIC è sufficiente la presenza di ritardi perduranti nei pagamenti, senza necessità di accertare lo stato di insolvenza richiesto per la Centrale Rischi; l’intermediario non è tenuto a valutare la complessiva situazione finanziaria del debitore prima di segnalarlo in un SIC. Dunque, la Cass. n. 5593/2026 è un’arma potente contro la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, ma non si trasferisce automaticamente a CRIF, dove il terreno di contestazione resta la veridicità del ritardo, il preavviso, l’esattezza e i tempi di conservazione.
Specularmente, per la Centrale Rischi vale un regime del preavviso più debole: il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 4519 del 10 maggio 2023, e parte della giurisprudenza di merito, tra cui la Corte d’appello di Brescia con la sentenza n. 1899 del 21 dicembre 2023, qualificano l’informativa sulla prima segnalazione a sofferenza come obbligo di trasparenza, la cui violazione può fondare un risarcimento ma non comporta di per sé la cancellazione di una segnalazione sostanzialmente corretta. Nei due archivi, in sintesi, forza e debolezza delle contestazioni sono invertite.
L’aggiornamento dopo l’accordo con la banca
Un’ultima pronuncia completa il quadro della fase successiva: la Cass. civ., ord. 9 febbraio 2024, n. 3671 ha dato rilievo, ai fini della responsabilità dell’intermediario, al ritardo nell’aggiornare la posizione del cliente in Centrale Rischi dopo un accordo di ristrutturazione intervenuto tra le parti. Il principio, calato nella pratica, significa che la transazione o il saldo e stralcio non chiudono la partita: occorre verificare che la banca abbia aggiornato davvero lo stato della posizione, e la permanenza di un dato superato è una fonte autonoma di responsabilità. Lo stesso dovere di aggiornamento tempestivo è imposto, per i SIC, dal Codice di condotta del 2019.
Il fronte europeo: quanto a lungo si può restare “cattivi pagatori”
Il diritto europeo sta incidendo in modo crescente sul tema dei tempi di conservazione. Con la sentenza 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22 (SCHUFA Holding – Esdebitazione), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il GDPR osta alla prassi delle agenzie private di informazioni commerciali di conservare i dati sulla concessione di un’esdebitazione, tratti da un registro pubblico, oltre il periodo in cui quei dati restano nel registro pubblico stesso; l’interessato che si oppone al trattamento ha diritto alla cancellazione senza ingiustificato ritardo, salvo motivi legittimi prevalenti. Nello stesso giorno, con la sentenza C-634/21 (SCHUFA Holding – Scoring), la Corte ha ricondotto il calcolo del punteggio di affidabilità alla disciplina delle decisioni automatizzate dell’art. 22 GDPR quando quel punteggio è determinante per la concessione del credito. E con la sentenza 27 febbraio 2025, causa C-203/22 (Dun & Bradstreet Austria), la Corte ha rafforzato il diritto dell’interessato a ottenere una spiegazione comprensibile della logica con cui è stata valutata la sua affidabilità.
Per l’imprenditore persona fisica, queste pronunce significano che il Codice di condotta non è un recinto chiuso: i tempi di conservazione e le modalità di valutazione vanno letti alla luce dei principi europei di liceità, minimizzazione e trasparenza. Per chi ha ottenuto l’esdebitazione all’esito di una procedura di sovraindebitamento, in particolare, la sentenza sull’esdebitazione offre un argomento diretto contro la permanenza prolungata del dato.
I principi applicati ai casi reali
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati di fantasia, costruiti per mostrare come i principi giurisprudenziali si applicano a situazioni tipiche. Non sono casi seguiti dallo studio.
Simulazione 1 — Ditta individuale segnalata senza preavviso
Ipotesi: titolare di ditta individuale di impiantistica; finanziamento chirografario di 38.700 € per l’acquisto di attrezzature, rata mensile di 812,40 € con scadenza il giorno 15. Rate del 15 gennaio e del 15 febbraio 2026 non pagate. La banca non invia alcun avviso; la visura CRIF richiesta il 7 aprile 2026 mostra la prima segnalazione negativa con data 3 marzo 2026. Il titolare salda le due rate arretrate (1.624,80 € più interessi di mora per 37,15 €) il 20 aprile 2026.
Sviluppo: il finanziamento è per l’impresa, quindi non è credito ai consumatori. Alla luce di Cass. n. 14382/2021, davanti al tribunale il solo difetto di preavviso potrebbe non bastare. Alla luce dell’ABF, Collegio di Coordinamento n. 4632/2023, il preavviso era invece dovuto perché il segnalato è una persona fisica, e l’onere di provarne l’invio grava sulla banca (ABF Milano n. 8782/2024). Percorso: reclamo scritto alla banca con richiesta di cancellazione; decorso il termine per la risposta senza esito, ricorso all’ABF allegando la visura CRIF, come richiesto da ABF Bologna n. 10688/2025.
Esito atteso secondo l’orientamento arbitrale: cancellazione della segnalazione del 3 marzo 2026, perché priva del presupposto formale. Se invece la banca, dopo il reclamo, inviasse un preavviso tardivo, secondo il Collegio di Coordinamento esso varrebbe solo per eventuali segnalazioni future, non per sanare quella già effettuata. In assenza di cancellazione, e senza vizi, i due ritardi regolarizzati il 20 aprile 2026 resterebbero comunque visibili fino al 20 aprile 2027 (12 mesi, trattandosi di non più di due rate).
Simulazione 2 — Tempi di permanenza dopo la regolarizzazione
Ipotesi A: artigiano con leasing strumentale; tre canoni non pagati (marzo, aprile, maggio 2026); preavviso correttamente ricevuto il 22 aprile 2026; regolarizzazione integrale il 18 giugno 2026. La segnalazione è legittima (dato vero, preavviso provato). Trattandosi di più di due rate, la permanenza è di 24 mesi dalla regolarizzazione: il dato resterà visibile fino al 18 giugno 2028. Chiederne la cancellazione prima non ha fondamento; chiederla dopo quella data sì, e il mantenimento oltre il termine diventerebbe un trattamento illecito.
Ipotesi B: stesso artigiano, ma la posizione non viene mai regolarizzata; il contratto aveva scadenza al 30 settembre 2026 e non vi sono aggiornamenti successivi. Il dato negativo può restare fino a 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento necessario, secondo il Codice di condotta. Qui il lavoro difensivo consiste nel verificare che i “nuovi aggiornamenti” registrati siano reali e non servano solo a prolungare artificialmente la permanenza.
Ipotesi C: la posizione viene chiusa con un saldo e stralcio di 11.380 € a fronte di 19.645 € di debito, firmato il 9 luglio 2026. La banca comunica l’estinzione a CRIF solo a novembre. Alla luce di Cass. n. 3671/2024 e del dovere di aggiornamento tempestivo previsto dal Codice di condotta, il ritardo nell’aggiornamento è un vizio autonomo, contestabile e potenzialmente fonte di danno se nel frattempo l’artigiano si è visto rifiutare un finanziamento.
Simulazione 3 — S.r.l. segnalata e socio garante: cancellazione e danno
Ipotesi: S.r.l. commerciale con due soci; il socio amministratore ha prestato fideiussione personale per 60.000 €. Dopo alcuni ritardi su un finanziamento aziendale, il 12 febbraio 2026 la banca segnala in CRIF sia la società sia il garante; nessun preavviso al garante. Il 3 marzo 2026, diciannove giorni dopo, un altro istituto revoca alla società un fido di cassa di 45.000 € e il socio si vede negare, il 25 marzo 2026, un mutuo personale di 118.000 €.
Sviluppo: per la società, secondo l’orientamento prevalente, non opera il preavviso di matrice privacy; la contestazione deve vertere sulla veridicità e sull’esattezza del dato. Per il garante, invece, l’ABF Roma n. 1793/2026 e i precedenti conformi riconoscono il diritto al preavviso anche se il debitore principale è una società: la segnalazione del suo nominativo è contestabile e la cancellazione ottenibile.
Sul danno, alla luce di Cass. n. 29252/2024, il breve intervallo tra la segnalazione (12 febbraio) e la revoca del fido (3 marzo) è un indizio del nesso causale; per l’imprenditore il pregiudizio può consistere nel peggioramento dell’affidabilità commerciale. Se poi la segnalazione della società in Centrale Rischi fosse stata a sofferenza senza valutazione dell’effettiva situazione patrimoniale, Cass. n. 5593/2026 aprirebbe anche la strada al risarcimento per quella segnalazione. Esito: la tutela va costruita su due binari distinti, con prove documentali datate per ogni evento.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate in questa analisi, con la questione decisa, il principio in una riga (riformulato) e la ricaduta pratica per il piccolo imprenditore. È pensata come promemoria da consultare prima di scegliere la sede in cui far valere le proprie ragioni: il valore di ciascun precedente dipende infatti anche dall’organo che lo ha pronunciato. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per il giudice, ma esprimono l’orientamento dell’organismo al quale si rivolge chi cerca una soluzione rapida; le ordinanze di Cassazione sono il riferimento principale in un giudizio ordinario; le sentenze della Corte di giustizia UE vincolano l’interpretazione del GDPR in tutti gli Stati membri.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. 25/05/2021 n. 14382 | Preavviso SIC e credito non al consumo | Legittimità su doppio requisito; il preavviso rileva come condizione solo nel credito ai consumatori | Precedente sfavorevole all’imprenditore in giudizio |
| Cass. civ., ord. n. 39769/2021 | Idem | Conferma la lettura restrittiva | Va considerata nella scelta della sede |
| ABF, Coll. Coord., dec. 15/05/2023 n. 4632 | Preavviso all’imprenditore individuale | Il preavviso è dovuto a ogni persona fisica; quello tardivo vale solo per il futuro | Base principale per la ditta individuale all’ABF |
| ABF, Coll. Coord., dec. n. 9311/2016 | Idem | Precedente conforme più risalente | Conferma la stabilità dell’orientamento |
| ABF, Coll. Torino, dec. 06/09/2023 n. 8797 | Ambito del Codice di condotta | Tutela tutti gli interessati persone fisiche | Rafforza la posizione del professionista |
| ABF, Coll. Roma, dec. n. 1793/2026 | Garante di debiti societari | Il garante persona fisica ha diritto al preavviso anche se il debitore è una società | Arma principale del socio fideiussore |
| ABF, Coll. Milano, dec. 06/05/2024 n. 5360 | Requisiti della segnalazione | Inadempimento vero più preavviso | Griglia di verifica iniziale |
| ABF, Coll. Milano, dec. 25/07/2024 n. 8782 | Prova del preavviso | Senza prova dell’invio la segnalazione va cancellata | Onere probatorio sulla banca |
| ABF, dec. 26/07/2024 n. 8855 | Esito dell’illegittimità | Accertata l’illegittimità, l’intermediario deve attivarsi per la rimozione | Effetto concreto del ricorso |
| ABF, Coll. Bologna, dec. 05/12/2025 n. 10688 | Onere del ricorrente | Chi contesta deve produrre la segnalazione | Procurarsi sempre la visura CRIF |
| ABF, Coll. Bari, dec. 08/04/2024 n. 4227 | Sofferenza nei SIC | Bastano ritardi perduranti, non serve l’insolvenza | Limita l’uso di Cass. 5593/2026 in CRIF |
| ABF, Coll. Coord., dec. 10/05/2023 n. 4519 | Informativa in Centrale Rischi | Obbligo di trasparenza, non condizione di legittimità | In CR il preavviso mancato porta al danno, non alla cancellazione |
| App. Brescia, sent. 21/12/2023 n. 1899 | Idem | Conforme al Collegio di Coordinamento | Conferma giudiziaria |
| Cass. civ., Sez. 6-3, ord. 28/03/2018 n. 7594 | Danno all’immagine | Danno-conseguenza, non in re ipsa | Il danno va provato |
| Cass. civ., n. 6589/2023 | Danno da segnalazione | Va provato danno e nesso causale | Idem |
| Cass. civ., ord. 21/10/2022 n. 31137 | Nesso causale | Rilevanza della sequenza segnalazione-revoca | Le date sono prova |
| Cass. civ., ord. 25/09/2023 n. 27262 | Idem | Conforme | Idem |
| Cass. civ., Sez. III, ord. 13/11/2024 n. 29252 | Danno dell’imprenditore e del garante | Prova presuntiva; perdita di affidabilità commerciale | Chiave per il risarcimento |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 12/03/2026 n. 5593 | Sofferenza in CR | Il solo inadempimento non basta; danno anche a società collegate | Contro segnalazioni automatiche |
| Cass. civ., ord. 09/02/2024 n. 3671 | Aggiornamento dopo accordo | Il ritardo nell’aggiornare è fonte di responsabilità | Controllare l’aggiornamento post-transazione |
| Trib. Palermo, sent. 24/07/2024 n. 4225 | Liquidazione equitativa | L’equità quantifica, non sostituisce la prova del danno | Documentare il pregiudizio |
| CGUE, 07/12/2023, C-26/22 e C-64/22 | Conservazione dati esdebitazione | Vietata la conservazione oltre il registro pubblico | Utile dopo procedure di sovraindebitamento |
| CGUE, 07/12/2023, C-634/21 | Scoring | Punteggio determinante = decisione automatizzata ex art. 22 GDPR | Contestare il rating |
| CGUE, 27/02/2025, C-203/22 | Diritto alla spiegazione | Diritto a conoscere la logica della valutazione | Chiedere spiegazioni al gestore |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce esaminate si possono ricavare alcuni principi pratici, validi come bussola per chi deve decidere come muoversi.
- Una segnalazione CRIF è legittima solo se il dato è vero, esatto, preavvisato quando il preavviso è dovuto e conservato entro i tempi del Codice di condotta: basta che manchi uno di questi elementi per poterla contestare.
- Il primo atto è sempre ottenere la visura dei propri dati da CRIF e dagli altri SIC: senza di essa nessun ricorso può essere accolto.
- Il titolare di ditta individuale e il professionista hanno diritto al preavviso secondo l’orientamento consolidato dell’ABF, anche se si sono finanziati per l’attività.
- Davanti al giudice ordinario la stessa pretesa incontra i precedenti di Cassazione del 2021 e va quindi sostenuta anche con argomenti di esattezza, aggiornamento e conformità al GDPR.
- La società in quanto tale non gode della tutela privacy: per la S.r.l. la contestazione deve concentrarsi sulla veridicità e sull’esattezza del dato.
- Il socio garante persona fisica ha diritto al preavviso anche quando il debitore principale è la società.
- La prova dell’invio e della ricezione del preavviso spetta alla banca, non al cliente.
- Un preavviso tardivo non sana le segnalazioni già effettuate.
- In Centrale Rischi la sofferenza richiede una valutazione complessiva di grave difficoltà; in CRIF bastano ritardi perduranti: le contestazioni vanno impostate diversamente nei due archivi.
- Dopo una transazione o un saldo e stralcio occorre verificare che la posizione sia stata aggiornata senza ritardo.
- Il risarcimento non è automatico, ma per l’imprenditore si può provare per presunzioni, a partire dalla vicinanza temporale tra segnalazione e revoca del credito.
- I principi europei su conservazione, scoring e trasparenza integrano il Codice di condotta e possono giustificare la cancellazione anche oltre le sue previsioni letterali.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Ho una ditta individuale: posso ottenere la cancellazione solo perché non mi hanno avvisato? Secondo l’ABF sì, se la banca non prova di averti inviato un preavviso idoneo prima della prima segnalazione: è quanto affermato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4632/2023 e applicato dal Collegio di Milano con la n. 8782/2024. In tribunale l’esito è meno scontato per via di Cass. n. 14382/2021: conviene quindi valutare prima la via arbitrale o affiancare altri motivi di contestazione.
Ho pagato tutto: la segnalazione sparisce subito? No. Se la segnalazione era legittima, il pagamento avvia il conteggio dei tempi di permanenza: 12 mesi dalla regolarizzazione per ritardi fino a due rate, 24 mesi per ritardi superiori. Cancellazione immediata si ottiene solo se la segnalazione era viziata in origine. Dopo un accordo, controlla che l’aggiornamento sia stato fatto senza ritardo, come richiede il Codice e come ha valorizzato Cass. n. 3671/2024.
La mia S.r.l. è stata segnalata senza preavviso: posso fare ricorso? Puoi contestare la segnalazione, ma il solo mancato preavviso difficilmente basterà, perché la tutela privacy riguarda le persone fisiche. Va verificato se l’inadempimento è reale, se gli importi sono esatti e se lo stato riportato è aggiornato. Diverso è il caso del tuo nominativo come garante: lì il preavviso è dovuto (ABF Roma n. 1793/2026).
Ho perso un fido dopo la segnalazione: posso chiedere i danni? Sì, se la segnalazione era illegittima e dimostri il pregiudizio. Per Cass. n. 29252/2024 la prova può essere anche presuntiva e, per un imprenditore, riguardare la perdita di affidabilità commerciale; la prossimità tra segnalazione e revoca è un indizio. Senza documenti, però, anche la liquidazione equitativa è preclusa (Trib. Palermo n. 4225/2024).
Sto affrontando una crisi aziendale: la segnalazione mi impedisce di risanare l’impresa? La segnalazione rende più difficile il dialogo con il sistema bancario, ma gli strumenti di regolazione della crisi possono cambiare il contesto: il Codice della crisi prevede che l’accesso alla composizione negoziata non sia, di per sé, causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari. Per l’impresa minore, gli strumenti di sovraindebitamento possono condurre fino all’esdebitazione, e su quel punto la Corte di giustizia (C-26/22 e C-64/22) ha posto limiti precisi alla conservazione del dato.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo gli orientamenti analizzati in questa pagina al tuo fascicolo, distinguendo la posizione dell’impresa da quella delle persone fisiche coinvolte. In concreto:
- Acquisiamo le visure presso CRIF, gli altri SIC e la Centrale Rischi della Banca d’Italia, ricostruendo date, importi, qualifiche e intermediari segnalanti per ciascun nominativo (impresa, titolare, soci garanti).
- Verifichiamo il preavviso: chiediamo alla banca la prova dell’invio e della ricezione, confrontiamo le date con quella della prima segnalazione e valutiamo l’idoneità del contenuto secondo l’orientamento dell’ABF.
- Controlliamo la veridicità e l’esattezza del dato, confrontando la segnalazione con piano di ammortamento, estratti conto e quietanze, e contestiamo errori su importi, numero di rate e ruolo attribuito ai garanti.
- Calcoliamo i tempi di conservazione secondo il Codice di condotta e verifichiamo che eventuali aggiornamenti non servano a prolungare artificialmente la permanenza del dato.
- Redigiamo le istanze di accesso, rettifica e cancellazione ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 GDPR, indirizzate alla banca e al gestore del sistema.
- Predisponiamo il reclamo all’intermediario e il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, costruiti sui precedenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali pertinenti.
- Valutiamo il reclamo al Garante privacy quando la violazione riguarda la liceità del trattamento, lo scoring o i tempi di conservazione, anche alla luce delle sentenze della Corte di giustizia UE.
- Proponiamo il ricorso cautelare d’urgenza quando la segnalazione sta bloccando l’operatività dell’impresa, documentando il pregiudizio grave e imminente richiesto dai giudici.
- Costruiamo la domanda risarcitoria, raccogliendo con i commercialisti dello staff la prova del danno patrimoniale dell’impresa e del garante: revoche, dinieghi, variazioni delle condizioni con i fornitori, andamento dei conti.
- Coordiniamo la tutela contro la segnalazione con la gestione della crisi, quando la posizione debitoria richiede una composizione negoziata o una procedura di sovraindebitamento per l’impresa minore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista ha qui un peso particolare: la tutela del piccolo imprenditore segnalato si gioca su un contrasto tra la lettura restrittiva della Cassazione e quella estensiva dell’ABF, e gli orientamenti più favorevoli vanno difesi, se necessario, fino davanti alla Suprema Corte. Ciò significa continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore e la stessa linea difensiva in ogni grado, senza dispersioni tra professionisti diversi.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: gli avvocati impostano la contestazione della segnalazione e l’azione giudiziale, i commercialisti ricostruiscono i numeri dell’impresa che servono a provare il danno o a impostare un piano di risanamento credibile.
Chiusura
La cancellazione di una segnalazione CRIF, per chi fa impresa, non è mai una pratica standard: dipende dalla forma dell’impresa, dal ruolo di ciascuna persona coinvolta, dall’archivio in cui il dato è iscritto e dalla sede in cui si decide di agire. Le pronunce esaminate mostrano che le strade esistono, ma che vanno scelte con precisione. È per questo che lo Studio Monardo segue questa materia come propria: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere insieme contratti, segnalazioni e numeri dell’impresa; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento permettono di inserire la tutela contro la segnalazione in un percorso di risanamento; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che la linea impostata all’inizio possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.
Analizzeremo la tua posizione, verificheremo ogni requisito della segnalazione e costruiremo con te la strategia più adatta alla tua impresa.
📩 Ogni mese di segnalazione pesa sui conti della tua attività: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo studio sono al termine di questa pagina.
