Quando una media impresa entra in tensione finanziaria, l’imprenditore tende a guardare il problema da un solo lato: il proprio. Quanto manca in cassa, quali fatture scadono, quale rata di mutuo salterà per prima. È una prospettiva comprensibile, ma incompleta. Perché la crisi di un’impresa non è un evento che si subisce in solitudine: è una partita che si gioca con una pluralità di avversari — la banca, il fornitore strategico, l’Agenzia delle Entrate, l’ente previdenziale, il creditore che ha già in mano un decreto ingiuntivo — ciascuno con le proprie regole, i propri tempi e, soprattutto, la propria convenienza economica.
La scelta dello strumento giusto tra quelli offerti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato fino al correttivo-ter, D.Lgs. 136/2024) — composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità o liquidatorio, concordato semplificato — non dipende solo dai numeri dell’impresa. Dipende da come si muoveranno i creditori e da quale strumento è in grado di neutralizzare, una per una, le loro mosse. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle.
In questa guida ribaltiamo quindi la prospettiva: ricostruiamo l’ordine d’attacco tipico dei creditori di una media impresa, i limiti che la legge impone a ciascuno di loro e la contromossa che il Codice della crisi mette a tua disposizione in ogni fase.
C’è una ragione precisa per cui lo Studio Monardo si occupa di questa materia in modo specifico. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata, cioè il primo strumento che una media impresa dovrebbe valutare quando la crisi è ancora reversibile, e le dinamiche reali del tavolo con banche, fornitori ed Erario. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario — le due aree in cui si concentra gran parte dell’esposizione debitoria di un’impresa — e la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire le impugnazioni fino all’ultimo grado di giudizio senza cambiare difensore né linea strategica.
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Chi hai di fronte: non un creditore, ma un ceto creditorio con interessi divergenti
Il debitore persona fisica, di solito, ha di fronte uno o due creditori principali. La media impresa no: ha di fronte un ceto creditorio, cioè un insieme eterogeneo di soggetti che non condividono né gli strumenti né gli obiettivi. Capire questa eterogeneità è il primo vantaggio strategico, perché gli interessi dei creditori non sono allineati tra loro, e ciò che conviene alla banca può essere l’esatto contrario di ciò che conviene al fornitore.
La banca ragiona in termini di rischio e di classificazione del credito. Il suo problema non è solo recuperare, ma evitare che la posizione venga classificata come deteriorata, con i conseguenti accantonamenti. Dal suo punto di vista, conviene muoversi presto: ridurre gli affidamenti, chiedere garanzie aggiuntive, far entrare in gioco i fideiussori. Ma conviene anche — e questo è il punto che molti imprenditori ignorano — un accordo di ristrutturazione credibile, attestato e magari omologato, che le consenta di gestire la posizione senza passare per una liquidazione giudiziale in cui recupererebbe una frazione di quanto oggi può ottenere.
Il fornitore strategico (materie prime, componenti, energia, logistica) ragiona in termini di esposizione corrente e di continuità del rapporto. Ha due armi immediate: interrompere le forniture o pretendere il pagamento anticipato, e il decreto ingiuntivo. Ma ha anche un interesse speculare: se l’impresa chiude, perde non solo il credito arretrato, ma anche il cliente futuro. È il creditore con cui più spesso si trova un terreno d’intesa, a condizione di aprire la trattativa nel momento giusto.
L’Erario e gli enti previdenziali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, INAIL) ragionano secondo regole pubblicistiche: non possono rinunciare discrezionalmente ai propri crediti, ma possono aderire a una transazione fiscale se la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Dispongono di strumenti di riscossione coattiva particolarmente rapidi e, dal 2022, di un obbligo di segnalazione che li trasforma nel primo “sensore” della crisi.
I lavoratori sono creditori privilegiati e, al tempo stesso, un fattore produttivo essenziale: nessuno strumento di regolazione in continuità funziona se l’organico si disgrega. Il Codice tutela espressamente i loro crediti, che restano fuori dalle misure protettive della composizione negoziata.
Le società di leasing e di factoring occupano una posizione intermedia: sono finanziatori, ma i loro contratti riguardano beni o crediti specifici, e la loro principale leva è la risoluzione del contratto con recupero del bene o la gestione autonoma dei crediti ceduti.
La chiave di lettura di tutto ciò che segue è questa: ogni creditore sceglie la mossa che massimizza il proprio recupero rispetto agli altri creditori. Il Codice della crisi esiste proprio per spezzare questa corsa individuale e ricondurla a un tavolo collettivo. Lo strumento giusto, per la tua impresa, è quello che ferma la corsa nel momento in cui è più pericolosa e ti porta al tavolo con il maggior numero di creditori disposti a sedersi.
Un’ultima premessa sul perimetro. Questa guida riguarda l’impresa commerciale — industriale, commerciale o di servizi — che supera anche una sola delle soglie dell’impresa minore previste dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII (attivo patrimoniale annuo superiore a 300.000 euro in uno dei tre esercizi precedenti, ricavi superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti superiori a 500.000 euro). Sotto queste soglie si applicano le procedure da sovraindebitamento; sopra, si applicano tutti gli strumenti “maggiori” del Codice e, sul versante opposto, la liquidazione giudiziale. Oltre determinate dimensioni occupazionali e di indebitamento entra in gioco l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, che resta fuori da questa analisi.
Prima mossa: la banca stringe i cordoni del credito
La mossa
La prima cosa che il creditore bancario farà, quando i segnali di tensione emergono dalla Centrale Rischi o dall’andamento dei conti, è ridurre l’esposizione prima che la crisi diventi conclamata. In concreto, le mosse tipiche sono: la riduzione o la revoca degli affidamenti in conto corrente e delle linee autoliquidanti (anticipi fatture, SBF); il recesso dall’apertura di credito ai sensi dell’art. 1845 c.c.; la richiesta di rientro immediato; la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sui finanziamenti a medio-lungo termine ai sensi dell’art. 1186 c.c., quando ritiene che le garanzie siano diminuite o che il debitore sia divenuto insolvente; l’escussione delle garanzie (fideiussioni dei soci, garanzie del Fondo di garanzia per le PMI, pegni su titoli).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene muoversi per primi. Chi rientra prima dalla propria esposizione, prima che si apra una procedura concorsuale, si sottrae al concorso con gli altri creditori. C’è poi una logica regolamentare: una posizione che scivola verso lo stato di inadempienza probabile o di sofferenza impone alla banca accantonamenti che pesano sul suo bilancio.
Ma la revoca degli affidamenti ha un costo anche per la banca. Revocare le linee di una media impresa ancora operativa significa, in molti casi, accelerarne l’insolvenza e trovarsi in una liquidazione giudiziale dove il recupero sul chirografo è modesto e i pagamenti ricevuti nei mesi precedenti sono esposti all’azione revocatoria del curatore. Per questo la banca preferisce non revocare quando l’impresa presenta un percorso di risanamento credibile, con un piano attestato e un interlocutore qualificato.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge le impone una serie di vincoli.
Il primo è di natura civilistica: il recesso dall’apertura di credito a tempo indeterminato richiede il preavviso previsto dal contratto o, in mancanza, dall’art. 1845 c.c.; e un recesso improvviso, privo di giustificazione, a fronte di un rapporto che la banca ha tollerato per anni, può integrare un esercizio abusivo del diritto, con conseguenze risarcitorie.
Il secondo è specifico del Codice della crisi. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari, e impone alle banche e agli intermediari finanziari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Il correttivo-ter ha rafforzato questo vincolo, richiedendo che le decisioni di revoca o sospensione assunte durante le trattative siano motivate.
Il terzo riguarda i contratti in corso: con le misure protettive confermate, i creditori interessati non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori (art. 18, comma 5, CCII).
Infine, sul piano informativo, l’art. 25-decies CCII obbliga le banche a dare notizia all’organo di controllo della società delle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti: una comunicazione che l’impresa deve leggere come un segnale e non come una formalità.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa più efficace contro la stretta bancaria non è la trattativa informale (“chiamo il direttore di filiale”), che lascia la banca libera di muoversi, ma l’ingresso nella composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII) prima che la revoca venga formalizzata.
La composizione negoziata è accessibile all’imprenditore commerciale che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. L’istanza si presenta attraverso la piattaforma telematica nazionale gestita dalle camere di commercio; viene nominato un esperto indipendente che agevola le trattative. Contestualmente all’istanza, o successivamente, l’imprenditore può chiedere l’applicazione delle misure protettive, che decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese.
Il vantaggio strategico è duplice. Da un lato, la banca si trova vincolata dall’art. 16 CCII a sedere al tavolo in buona fede; dall’altro, l’esperto terzo cambia la natura della trattativa, perché la banca non negozia più con un debitore isolato, ma con un percorso strutturato che può sfociare in un accordo con effetti protettivi (esenzione da revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione) o in uno strumento omologato.
Quando l’esposizione bancaria rappresenta la quota prevalente dei debiti e le banche sono poche, lo strumento naturale di approdo è l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII), che richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti; oppure, se il sistema bancario è frammentato, l’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII), che consente di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti della stessa categoria quando gli aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti di quella categoria. Se ciò che serve è soltanto tempo, la convenzione di moratoria (art. 62 CCII) consente di congelare temporaneamente le scadenze con la stessa soglia del 75% per categoria.
Le pronunce che ti proteggono
La giurisprudenza di merito ha chiarito che le misure protettive della composizione negoziata impediscono, finché operano, l’apertura della liquidazione giudiziale e vincolano i creditori quanto ai contratti pendenti. La Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha tuttavia precisato il rovescio della medaglia: quando le misure vengono revocate per assenza di prospettive di risanamento o per atti in frode, i creditori riacquistano tutte le loro prerogative. Il messaggio è chiaro: la protezione è forte, ma solo se il percorso è serio. Il Tribunale di Padova, 12 settembre 2025, ha inoltre ritenuto accoglibile la richiesta di misure cautelari con il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche, indirizzate nei confronti di specifici creditori, quando servono a salvaguardare le trattative: uno strumento prezioso per “isolare” la banca che si muove in modo aggressivo.
Seconda mossa: il fornitore strategico chiude i rubinetti e passa al decreto ingiuntivo
La mossa
La prima cosa che il fornitore farà, di fronte a scaduti che si accumulano, è sospendere le consegne o subordinarle al pagamento anticipato, invocando l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) o le clausole contrattuali di sospensione. Se lo scaduto è significativo e documentato da fatture, la seconda mossa è il ricorso per decreto ingiuntivo, spesso con richiesta di provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 642 c.p.c. quando il credito si fonda su prove documentali qualificate, come gli estratti autentici delle scritture contabili. Con il decreto provvisoriamente esecutivo il fornitore può notificare il precetto e procedere al pignoramento dopo il termine di dieci giorni.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene arrivare primo all’esecuzione: il fornitore sa che, in caso di procedura concorsuale, il suo credito chirografario sarà soddisfatto in percentuale. Pignorare un conto corrente o i crediti verso i clienti dell’impresa gli consente di recuperare integralmente prima degli altri.
Ma il fornitore strategico ha anche un interesse opposto, che la controparte aggressiva tende a sottovalutare: la continuità del rapporto commerciale. Un’impresa che chiude è un cliente perso per sempre. Inoltre, i pagamenti ricevuti nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di liquidazione giudiziale, quando il fornitore conosceva lo stato di insolvenza, possono essere oggetto di revocatoria. Il fornitore preferisce non aggredire quando intravede un percorso che gli garantisca il pagamento delle forniture future e un trattamento ragionevole dello scaduto.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe in modo significativo, a seconda dello strumento che l’impresa ha attivato.
Nella composizione negoziata, con le misure protettive, dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l’attività d’impresa, né acquisire diritti di prelazione non concordati (art. 18, comma 1, CCII). Il decreto ingiuntivo può essere ottenuto, ma non può essere eseguito.
Nel concordato preventivo in continuità, l’art. 94-bis CCII introduce una tutela ancora più incisiva: i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali per la prosecuzione dell’attività, né provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’impresa per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. È la norma che disinnesca il ricatto della sospensione delle forniture.
Sul piano processuale, inoltre, il decreto ingiuntivo non è un titolo intoccabile: può essere opposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica, e la provvisoria esecuzione può essere sospesa dal giudice dell’opposizione quando ricorrono gravi motivi (art. 649 c.p.c.).
La tua contromossa
La contromossa si gioca su due piani.
Il primo è quello della protezione immediata: se il fornitore ha già ottenuto un decreto provvisoriamente esecutivo e minaccia il pignoramento dei crediti verso i clienti — che per un’impresa commerciale o di servizi equivale a bloccare la cassa — l’attivazione delle misure protettive nella composizione negoziata o, se la situazione è già compromessa, la domanda di concordato preventivo (anche nella forma con riserva, art. 44 CCII) con richiesta di misure protettive (art. 54 CCII) impedisce l’avvio o la prosecuzione dell’esecuzione.
Il secondo piano è quello della trattativa: nel concordato in continuità l’art. 100 CCII consente all’impresa di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, quando un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. È la leva che consente di “comprare” la continuità del fornitore strategico senza violare la parità di trattamento: il fornitore essenziale viene pagato, e in cambio garantisce le forniture future.
Quando il ceto dei fornitori è ampio e frammentato, e nessuno di loro è individualmente determinante, lo strumento più adatto non è l’accordo di ristrutturazione (che richiederebbe decine di adesioni individuali), ma il concordato preventivo in continuità, dove i creditori votano per classi e il dissenso del singolo fornitore non blocca l’approvazione.
Le pronunce che ti proteggono
La Cass., ord. n. 15713 del 12 giugno 2025, pronunciata nel regime della legge fallimentare ma di evidente interesse sistematico, ha chiarito che lo scioglimento dai contratti pendenti autorizzato nel concordato riguarda i contratti non ancora compiutamente eseguiti da entrambe le parti, e non incide sui diritti già maturati per le prestazioni eseguite da almeno una delle parti: un principio che delimita con precisione ciò che il fornitore può pretendere e ciò che l’impresa può legittimamente sciogliere. Il Tribunale di Padova, 12 settembre 2025, già richiamato, conferma la possibilità di misure cautelari mirate verso specifici creditori, utili proprio quando il fornitore aggressivo è uno solo.
Terza mossa: l’Erario e gli enti previdenziali accendono il semaforo
La mossa
La prima cosa che il creditore pubblico farà — spesso prima ancora di qualunque atto esecutivo — è inviare la segnalazione prevista dall’art. 25-novies CCII. INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione sono tenuti a segnalare all’imprenditore e, se esiste, all’organo di controllo il superamento di determinate soglie di debito, invitandolo a valutare l’istanza di composizione negoziata. Per l’INPS, ad esempio, la soglia è il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi superiori al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro per le imprese con dipendenti (5.000 euro senza dipendenti); per l’INAIL, un debito per premi scaduto da oltre novanta giorni superiore a 5.000 euro.
Le mosse successive sono quelle della riscossione coattiva: iscrizione a ruolo e notifica della cartella, pignoramento presso terzi dei crediti verso i clienti e dei conti correnti, iscrizione di ipoteca e fermo amministrativo sui beni registrati.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La segnalazione non è una scelta discrezionale: è un obbligo di legge, ormai privo di effetti sanzionatori per il creditore pubblico inadempiente, ma sistematicamente applicato. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha ricostruito in modo organico la disciplina, confermando che la segnalazione ha funzione di allerta e non impone automaticamente all’imprenditore l’accesso alla composizione negoziata.
Sul versante della riscossione, dal suo punto di vista, conviene agire con gli strumenti più rapidi: il pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione non richiede il passaggio dal giudice dell’esecuzione per l’ordine di pagamento al terzo. Ma l’Amministrazione ha un vincolo di convenienza pubblica: l’adesione a una transazione fiscale è legittima — e anzi doverosa — quando la proposta assicura un soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi superiore all’alternativa liquidatoria.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe su più fronti.
Il primo è temporale: nella transazione fiscale collegata agli accordi di ristrutturazione, l’Amministrazione deve esprimere l’adesione entro novanta giorni dal deposito della proposta (art. 63, comma 2, CCII). Il silenzio non equivale ad assenso, ma il decorso del termine apre la strada alla richiesta di omologazione anche in assenza di adesione, alle condizioni previste dalla legge (il cosiddetto cram down fiscale).
Il secondo è processuale, e riguarda l’Amministrazione che, pur destinataria della transazione, non partecipa al giudizio di omologazione. La Cass., ord. n. 5948 del 16 marzo 2026, ha stabilito che il reclamo contro la sentenza di omologazione spetta soltanto a chi ha assunto la qualità di parte formale nel giudizio, proponendo opposizione: l’Agenzia delle Entrate o l’INPS che non si oppongono in primo grado perdono, salvo vizi procedurali che abbiano impedito la loro partecipazione, la possibilità di impugnare l’omologa.
Il terzo riguarda le misure protettive: una volta confermate, esse operano anche nei confronti dell’agente della riscossione, che non può avviare né proseguire le esecuzioni sui beni dell’impresa.
La tua contromossa
La contromossa verso il creditore pubblico dipende dal peso dei debiti tributari e contributivi sul totale.
Se il debito fiscale è significativo ma non dominante, il percorso naturale è la composizione negoziata con accesso alle misure premiali dell’art. 25-bis CCII (riduzione di sanzioni e interessi e rateazione straordinaria, alle condizioni previste) e, se necessario, l’approdo a un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII.
Se il debito fiscale è rilevante e l’impresa ha bisogno di una falcidia strutturale, lo strumento più solido è il concordato preventivo con trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 88 CCII, dove l’Amministrazione vota come gli altri creditori e il suo eventuale dissenso può essere superato alle condizioni dell’omologazione forzosa.
Il punto strategico da non trascurare è questo: il cram down fiscale negli accordi di ristrutturazione non è una scorciatoia per imporre all’Erario una falcidia quando gli altri creditori non aderiscono. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il superamento del dissenso dell’Amministrazione presuppone un accordo reale con una quota significativa degli altri creditori: senza questa base, la richiesta viene letta come uso distorto dell’istituto.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)
La Cass. n. 34842 del 29 dicembre 2024 ha affermato che, negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la regola di priorità relativa ricostruita dalla Corte: un vincolo che tutela l’Erario ma che, correttamente applicato, rende la proposta più difficile da contestare. La Cass. n. 31892 del 7 dicembre 2025 ha stabilito che l’omologazione forzosa degli accordi richiede che vi siano creditori anteriori aderenti, non essendo sufficiente la presenza di soli creditori il cui titolo nasce dalla stessa ristrutturazione. La Cass. n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha qualificato come uso distorto del cram down la richiesta di omologazione in assenza di un numero congruo di creditori aderenti. E la già citata Cass., ord. n. 5948/2026 limita la legittimazione a impugnare dell’Amministrazione che non si è opposta. Il quadro complessivo è coerente: l’Erario non può essere scavalcato con un accordo di facciata, ma non può nemmeno sottrarsi al confronto processuale e poi impugnare a sorpresa.
Quarta mossa: l’aggressione esecutiva su conti, crediti e beni strumentali
La mossa
Quando la trattativa informale fallisce, la prima cosa che il creditore munito di titolo farà è colpire il punto in cui l’impresa è più vulnerabile: la liquidità. Per una media impresa commerciale o di servizi questo significa il pignoramento presso terzi dei conti correnti e, soprattutto, dei crediti verso i clienti (art. 543 c.p.c.): una mossa che, notificata a due o tre clienti principali, blocca in pochi giorni il flusso di incassi. Per l’impresa industriale si aggiunge il pignoramento dei macchinari e dei beni strumentali, e il pignoramento immobiliare del capannone. Il creditore ipotecario, dal canto suo, può avviare l’espropriazione del bene gravato.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene colpire la cassa perché è la mossa che produce il massimo effetto di pressione con il minimo investimento: un pignoramento presso terzi è rapido e costringe il debitore a trattare in posizione di debolezza. Il creditore sa che l’impresa, pur di sbloccare i crediti verso i clienti, sarà tentata di pagarlo per primo.
Ma questa mossa ha anche un rischio per chi la compie. Se l’impresa entra in liquidazione giudiziale, gli atti esecutivi individuali si arrestano e il ricavato non ancora distribuito confluisce nella massa. Inoltre, un pignoramento aggressivo è spesso il fattore che spinge l’impresa ad attivare uno strumento di regolazione, con l’effetto di trasformare un creditore che avrebbe potuto ottenere un accordo favorevole in un chirografario soggetto a falcidia. Il creditore esecutante preferisce non procedere quando sa che l’impresa è in grado di attivare le misure protettive in tempi brevi.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe drasticamente, perché il Codice della crisi costruisce un vero e proprio scudo processuale.
Nella composizione negoziata, dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività (art. 18, comma 1, CCII). Restano esclusi i crediti dei lavoratori. L’imprenditore deve però chiedere al tribunale la conferma delle misure nei termini strettissimi fissati dall’art. 19 CCII, a pena di inefficacia; il tribunale le conferma per una durata compresa tra 30 e 120 giorni, prorogabile, con un limite complessivo di 240 giorni (art. 19, comma 5, CCII).
Negli strumenti di regolazione “maggiori” (accordi, piano di ristrutturazione, concordato), l’art. 54 CCII consente di chiedere misure protettive con effetti analoghi, anche dal deposito della domanda con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII.
Il creditore conserva però un argomento difensivo: il tribunale può revocare o non confermare le misure quando il percorso di risanamento non è credibile, quando la composizione negoziata è usata a fini puramente liquidatori o dilatori, o quando il sacrificio imposto ai creditori è sproporzionato rispetto alle prospettive di successo delle trattative.
La tua contromossa
La contromossa è giocare d’anticipo rispetto al pignoramento, non rincorrerlo. Chi attiva le misure protettive dopo che i clienti hanno già ricevuto l’atto di pignoramento si trova a gestire settimane di incassi bloccati; chi le attiva quando la segnalazione dell’ente pubblico o la stretta bancaria segnalano l’arrivo della crisi arriva al tavolo con la cassa integra.
Il secondo aspetto della contromossa è costruire la richiesta di misure protettive su un progetto di risanamento concreto e documentato. La giurisprudenza di merito è ormai costante nel negare protezione a istanze che mascherano un piano meramente liquidatorio o finalizzato a paralizzare esecuzioni già avviate. La domanda deve dimostrare che l’impresa ha un valore in continuità superiore al valore di liquidazione dei suoi beni, e che le trattative hanno prospettive apprezzabili di successo.
Il terzo aspetto riguarda la fase successiva alla scadenza delle misure. Quando il termine massimo di 240 giorni si esaurisce ma le trattative sono in dirittura d’arrivo, l’impresa può chiedere misure cautelari mirate nei confronti di singoli creditori individuati, se l’esigenza è sopravvenuta e le trattative presentano prospettive concrete.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)
Il Tribunale di Milano, 4 luglio 2025, ha ritenuto ammissibile, una volta scaduto il termine massimo di 240 giorni delle misure protettive, la concessione di misure cautelari che inibiscano l’esecuzione di titoli di creditori singolarmente individuati, a condizione che l’esigenza sia sopravvenuta, che le trattative abbiano apprezzabili prospettive di successo e che i diritti dei creditori inibiti non risultino gravemente pregiudicati. Sul versante opposto, il Tribunale di Como, 10 luglio 2025, e il Tribunale di Fermo, ordinanza del 31 luglio 2025, hanno negato la conferma delle misure protettive in presenza di piani privi di prospettive di risanamento, finalizzati alla sola liquidazione di beni: una linea che impone di costruire la domanda su basi solide fin dal primo giorno.
Quinta mossa: l’istanza di liquidazione giudiziale
La mossa
È la mossa più pesante dell’arsenale del creditore, e la più temuta. Uno o più creditori depositano ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 37 CCII, allegando lo stato di insolvenza dell’impresa, cioè l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La legittimazione spetta anche al pubblico ministero e, per le società sottoposte a vigilanza, alle autorità di controllo. Il tribunale fissa l’udienza, convoca il debitore e, se accerta i presupposti, pronuncia la sentenza di apertura, con la quale l’impresa perde la disponibilità dei beni, affidati al curatore.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il creditore raramente chiede la liquidazione giudiziale perché la ritiene il modo migliore per recuperare il proprio credito: sa bene che nella liquidazione il chirografario ottiene percentuali modeste e con tempi lunghi. Dal suo punto di vista, conviene depositare l’istanza soprattutto come leva negoziale: la prospettiva dell’udienza induce spesso l’impresa a pagare il ricorrente per ottenere la desistenza. In altri casi l’istanza è la reazione di un creditore che ha perso fiducia nel management e preferisce che il patrimonio venga gestito da un curatore.
Il creditore preferisce non depositare l’istanza quando l’impresa ha già attivato uno strumento di regolazione credibile, perché sa che la sua domanda verrà esaminata dopo quella del debitore e rischia di tradursi in una perdita di tempo e di spese processuali.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe su più fronti.
Il primo è quantitativo: non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII). Per una media impresa la soglia è quasi sempre superata, ma resta un paletto da verificare.
Il secondo è soggettivo: la liquidazione giudiziale si applica all’imprenditore commerciale che non sia impresa minore. Spetta al debitore, secondo i principi consolidati, dimostrare di rientrare nelle soglie dimensionali dell’impresa minore per sottrarsi alla procedura.
Il terzo è probatorio: il creditore deve dimostrare la propria legittimazione e lo stato di insolvenza, e il debitore può contestare l’esistenza stessa del credito e la sussistenza dell’insolvenza, dimostrando che l’inadempimento è episodico e non espressione di un’incapacità strutturale.
Il quarto, il più importante, è di sistema: l’art. 7 CCII impone la trattazione unitaria delle domande e l’art. 49, comma 1, CCII subordina l’apertura della liquidazione giudiziale alla previa definizione delle domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi eventualmente proposte. In altre parole, se l’impresa deposita in tempo una domanda di concordato o di accordo di ristrutturazione, questa deve essere esaminata per prima.
La tua contromossa
La contromossa esiste ed è efficace, ma ha una scadenza che non perdona. In pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata dal tribunale (art. 40, comma 10, CCII). Chi arriva all’udienza senza aver depositato nulla perde la possibilità di contrapporre uno strumento concordatario a quella specifica istanza e resta con la sola difesa sul merito dei presupposti.
La mossa tipica è quindi il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva (art. 44 CCII), che consente di ottenere un termine per depositare piano, proposta e attestazione, con richiesta di misure protettive. Attenzione però: il termine concesso dal tribunale va da trenta a sessanta giorni e la proroga di ulteriori sessanta giorni non è concedibile quando pendono domande di liquidazione giudiziale. Chi usa la domanda con riserva come mero espediente dilatorio, senza aver già impostato il piano, rischia l’inammissibilità e l’apertura immediata della liquidazione.
Qui entra in gioco il lavoro dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista: la difesa nell’udienza sull’insolvenza e la scelta dello strumento da contrapporre vanno impostate insieme, perché ciò che si deposita — o non si deposita — prima della prima udienza condiziona l’intera partita, fino all’eventuale giudizio di legittimità.
Un’avvertenza pratica: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica (art. 9 CCII). Un termine che scade ad agosto scade davvero.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)
La Cass., ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha escluso che il giudice debba rinviare l’udienza sull’insolvenza soltanto perché pendono misure protettive o una composizione negoziata: la protezione va costruita per tempo, non invocata all’ultimo. La Cass. n. 31856 del 6 dicembre 2025 ha affermato che il tribunale investito della domanda di fallimento può valutare in via incidentale l’inammissibilità di un’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente una domanda di concordato, anche se rinunciata ma non ancora dichiarata improcedibile. La Cass. n. 6665 del 20 marzo 2026 ha escluso che l’eccezione di prescrizione del credito del ricorrente possa essere sollevata per la prima volta nel reclamo, salvo le ipotesi specificamente individuate dalla Corte: tutte le difese vanno giocate in primo grado. La Cass., ord. n. 31638 del 4 dicembre 2025, ha letto in senso ampio la legittimazione del pubblico ministero, che può agire sulla base di qualsiasi notizia di insolvenza acquisita nell’esercizio delle sue funzioni. La Cass. n. 23418 del 17 luglio 2026 ha ritenuto sovrapponibili alla liquidazione giudiziale i principi consolidati in tema di requisiti dimensionali elaborati per il fallimento. La Cass., ord. n. 14773 del 18 maggio 2026, infine, in una vicenda di concordato con riserva depositato dopo le istanze dei creditori, ha lasciato ferme l’improrogabilità del termine e la condanna in solido del legale rappresentante che aveva agito in mala fede ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII.
Sesta mossa: il creditore al tavolo del voto e dell’omologazione
La mossa
Se l’impresa ha scelto uno strumento concordatario, la partita non finisce: si sposta. Il creditore dissenziente ha ancora tre mosse a disposizione. Votare contro la proposta nella propria classe; proporre opposizione all’omologazione, contestando la fattibilità del piano, la correttezza delle classi o la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 112 CCII); proporre reclamo contro la sentenza di omologazione davanti alla Corte d’appello (art. 51 CCII) e, successivamente, ricorso per cassazione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene opporsi quando ritiene di poter ottenere un trattamento migliore: il voto contrario e l’opposizione sono spesso usati come strumenti negoziali, per ottenere una revisione della propria classe o una percentuale superiore. Il creditore con garanzie reali, in particolare, contesterà qualsiasi trattamento che lo soddisfi in misura inferiore al valore del bene su cui insiste la garanzia.
Il creditore preferisce non opporsi quando il piano è attestato in modo rigoroso, le classi sono costruite in modo omogeneo e la convenienza rispetto alla liquidazione è documentata: in questo scenario l’opposizione ha scarse probabilità di successo e comporta il rischio di una condanna alle spese.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe per effetto di regole precise.
Nel concordato in continuità, il tribunale può omologare anche in presenza di classi dissenzienti (ristrutturazione trasversale, art. 112, comma 2, CCII), a condizione che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo che i crediti delle classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore, e che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi o dalle classi qualificate indicate dalla norma.
Sul piano processuale, il reclamo contro l’omologa è riservato a chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio di omologazione: il creditore che non si è costituito tempestivamente non può poi impugnare. E il termine per il reclamo è di trenta giorni dalla notificazione.
La tua contromossa
La contromossa si gioca nella progettazione del piano prima ancora del deposito. Tre scelte sono decisive.
La prima è la costruzione delle classi: nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria, e classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici rendono più difficile la contestazione e più agevole il ricorso alla ristrutturazione trasversale.
La seconda è la determinazione rigorosa del valore di liquidazione: è il parametro su cui si misura la convenienza della proposta per ciascun creditore, e la Cassazione ha chiarito che il tribunale lo verifica già in sede di ammissione. Un valore di liquidazione sottostimato, costruito per far sembrare più conveniente la proposta, è oggi il principale bersaglio dell’opposizione.
La terza è la scelta dello strumento in funzione del consenso disponibile. Se il consenso dei creditori è concentrato e ottenibile, gli accordi di ristrutturazione evitano il voto e le sue incognite. Se il consenso è frammentato, il concordato con classi e ristrutturazione trasversale è lo strumento che meglio neutralizza il dissenso individuale. Se la composizione negoziata si è chiusa senza accordo ma le trattative sono state condotte con correttezza e buona fede, resta il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), da proporre entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto: qui non c’è voto dei creditori, che possono soltanto opporsi all’omologazione.
C’è infine una quarta opzione, spesso trascurata: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII). Consente all’imprenditore di distribuire il valore generato dal piano anche in deroga alle regole ordinarie sull’ordine delle cause di prelazione, a condizione che la proposta sia approvata all’unanimità dalle classi. Dal punto di vista del creditore, è uno strumento che gli toglie la possibilità di essere trascinato dalla ristrutturazione trasversale, perché ogni classe ha di fatto un potere di veto; dal punto di vista dell’impresa, è la scelta giusta quando il ceto creditorio è ristretto, già orientato all’accordo e disposto ad accettare una distribuzione flessibile del valore in cambio di tempi più rapidi. Il creditore dissenziente all’interno di una classe che ha approvato resta comunque tutelato: deve ricevere almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale.
La regola pratica che discende da questa ricognizione è semplice: prima di scegliere lo strumento, conta i voti. Chi deposita un concordato senza aver misurato il consenso classe per classe, o un accordo di ristrutturazione senza aver verificato che la soglia del 60% sia realmente raggiungibile, consegna al creditore dissenziente l’iniziativa della partita. Chi invece arriva al deposito sapendo già chi voterà a favore, chi si asterrà e chi si opporrà, e ha costruito le classi di conseguenza, riduce l’opposizione a un’ipotesi residuale.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)
La Cass., ord. n. 9605 del 15 aprile 2026, ha stabilito che il giudizio di ammissibilità del concordato in continuità non si ferma alla regolarità formale della domanda, ma si estende al contenuto della proposta secondo uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quello dell’omologazione. La Cass. n. 22960 del 9 luglio 2026 ha precisato che tale verifica riguarda anche il modo in cui è stato determinato il valore di liquidazione. La Cass. n. 22229 del 29 giugno 2026 ha escluso che la proposta di concordato in continuità possa essere modificata dopo l’omologazione. La Cass. n. 19810 del 17 luglio 2025 ha richiesto, per il reclamo del creditore dissenziente, la tempestiva costituzione nel giudizio di omologa. La Cass. n. 31176 del 28 novembre 2025 ha escluso il ricorso straordinario per cassazione contro la decisione d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale. E la Cass., ord. n. 31958 del 9 dicembre 2025, in tema di revoca del concordato, ha valorizzato l’inidoneità dell’attestazione: la qualità del lavoro dell’attestatore è parte integrante della difesa.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su numeri verosimili: non riproducono casi reali, ma mostrano come la scelta dello strumento cambi l’esito della partita.
Simulazione 1 — Impresa metalmeccanica, esposizione prevalentemente bancaria
Situazione di partenza: impresa industriale con debiti complessivi per 6.842.300 €, così ripartiti: banche 3.915.600 € (quattro istituti), fornitori 1.742.900 €, Erario e INPS 861.400 €, altri creditori 322.400 €. Il 3 marzo 2026 la banca con l’esposizione maggiore comunica la riduzione di una linea di anticipo fatture da 480.000 €.
Mossa del creditore: la banca conta sul fatto che l’impresa, per non perdere la linea, accetti un piano di rientro bilaterale che la avvantaggi rispetto agli altri istituti.
Contromossa: l’impresa deposita l’istanza di composizione negoziata l’11 marzo 2026 con richiesta di misure protettive e chiede tempestivamente la conferma al tribunale, che le concede per 120 giorni. La banca, vincolata dall’art. 16 CCII, deve partecipare alle trattative; una revoca della linea ora richiede una motivazione.
Sviluppo: le quattro banche rappresentano il 57,2% dei debiti (3.915.600 / 6.842.300), sotto la soglia del 60% richiesta dall’art. 57 CCII. L’impresa ottiene l’adesione di tre fornitori strategici per 412.000 €, portando gli aderenti a 4.327.600 €, pari al 63,2%.
Esito: l’accordo di ristrutturazione viene depositato per l’omologazione; i creditori non aderenti devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologa per i crediti già scaduti. La banca che puntava al rientro separato si trova dentro un accordo collettivo, con un trattamento coerente con quello degli altri istituti.
Simulazione 2 — Impresa commerciale all’ingrosso, istanza di liquidazione del fornitore
Situazione di partenza: impresa di distribuzione con debiti scaduti per 1.284.700 €. Il 4 maggio 2026 un fornitore creditore di 61.480 € deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale; il tribunale fissa l’udienza al 9 giugno 2026.
Mossa del creditore: il fornitore conta sull’effetto di pressione dell’istanza per ottenere il pagamento integrale in cambio della desistenza.
Contromossa: l’impresa deposita il 5 giugno 2026, prima della prima udienza, una domanda di concordato con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, con richiesta di misure protettive. Il tribunale, con decreto dell’8 giugno, concede sessanta giorni per il deposito di piano e proposta, termine non prorogabile per la pendenza dell’istanza. Il termine scade il 7 agosto 2026 e, trattandosi di procedimento regolato dal Codice della crisi, non beneficia della sospensione feriale.
Esito: l’impresa deposita un piano di concordato in continuità con classi, in cui i fornitori chirografari non strategici ricevono il 34% e i fornitori essenziali vengono pagati in base all’autorizzazione dell’art. 100 CCII. L’istanza del fornitore resta in attesa della definizione della domanda concordataria (art. 49, comma 1, CCII). Se invece l’impresa si fosse presentata all’udienza del 9 giugno senza aver depositato nulla, la via concordataria in quel procedimento sarebbe stata preclusa dall’art. 40, comma 10, CCII.
Simulazione 3 — Impresa di servizi logistici, debito fiscale rilevante
Situazione di partenza: debiti complessivi per 3.472.800 €: Erario e INPS 1.518.300 € (43,7%), banche 1.207.900 €, fornitori 746.600 €.
Mossa del creditore: dopo la segnalazione ex art. 25-novies, l’agente della riscossione avvia pignoramenti presso i clienti principali.
Contromossa: l’impresa ottiene l’adesione delle banche (1.207.900 €) e di fornitori per 296.000 €, per un totale di 1.503.900 €, pari al 76,9% dei debiti non fiscali (1.954.500 €). Il 15 gennaio 2026 deposita la proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII, corredata da un’attestazione che dimostra un recupero per l’Erario superiore all’alternativa liquidatoria. Il termine di novanta giorni per l’adesione scade il 15 aprile 2026.
Esito: in mancanza di adesione, l’impresa può chiedere l’omologazione forzosa alle condizioni di legge; la base di consenso reale degli altri creditori è l’elemento che, alla luce di Cass. n. 4365/2026, distingue la richiesta legittima dall’uso distorto del cram down. Se le banche non avessero aderito, lo strumento corretto sarebbe stato il concordato preventivo con trattamento dei crediti tributari ai sensi dell’art. 88 CCII.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è una lettura strategica che raramente viene offerta all’imprenditore: i creditori non sono ugualmente disponibili all’accordo in ogni momento della partita. Esistono finestre precise in cui la loro convenienza si sposta a favore della trattativa, e riconoscerle è metà del lavoro.
La prima finestra si apre prima che la crisi diventi pubblica. Nel momento in cui l’impresa è ancora in bonis ma i segnali di tensione emergono — scaduti che si allungano, segnalazione dell’ente previdenziale, prime tensioni in Centrale Rischi — la banca ha ancora un interesse forte a evitare il deterioramento della posizione, e il fornitore ha ancora un cliente da preservare. È il momento ideale per la composizione negoziata: chi arriva al tavolo prima dell’insolvenza conclamata ha più strumenti e più interlocutori disponibili.
La seconda finestra si apre subito dopo la pubblicazione delle misure protettive. Fino a quel momento il creditore aggressivo pensava di poter recuperare per primo; con le esecuzioni bloccate, la sua alternativa si riduce a due scenari: un accordo negoziato o una procedura concorsuale in cui sarà trattato come tutti gli altri. È il momento in cui l’offerta di un saldo e stralcio o di un piano di rientro assistito dall’esperto diventa per lui razionalmente preferibile.
La terza finestra si apre quando i numeri dell’attestazione diventano noti. Il valore di liquidazione, correttamente determinato, mostra a ciascun creditore quanto recupererebbe in caso di liquidazione giudiziale. Quando questo numero è basso — e per il chirografario lo è quasi sempre — la proposta concordataria o l’accordo diventano oggettivamente convenienti, e il creditore razionale lo sa.
La quarta finestra si apre prima del voto. Nel concordato in continuità il creditore che fa parte di una classe sa di poter essere trascinato dalla maggioranza della propria classe o dalla ristrutturazione trasversale. Per lui conviene negoziare prima un trattamento migliore della propria posizione, piuttosto che votare contro e rischiare di subire comunque l’omologa.
La quinta finestra riguarda l’Erario e gli enti previdenziali. Il loro vincolo non è la volontà di trattare, ma la dimostrazione della convenienza. Quando la proposta di transazione fiscale è corredata da un’attestazione rigorosa che dimostra un recupero superiore all’alternativa liquidatoria, e quando gli altri creditori hanno già aderito, l’Amministrazione si trova nella condizione giuridica di dover valutare seriamente l’adesione.
Il filo conduttore è questo: la trattativa conviene al creditore quando la sua alternativa migliore peggiora. Gli strumenti del Codice della crisi servono esattamente a peggiorare l’alternativa individuale del creditore — bloccando esecuzioni, rendendo vincolanti le maggioranze, neutralizzando i vantaggi ottenuti in corsa — e a rendere conveniente la soluzione collettiva.
La partita in tabella
La prima tabella riassume, per ciascuna mossa del creditore, il vincolo che la legge gli impone e la contromossa disponibile. La seconda mette a confronto gli strumenti del Codice della crisi in funzione del tipo di consenso che l’impresa è in grado di ottenere: è la risposta sintetica alla domanda del titolo.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile per giocarla |
|---|---|---|---|
| Revoca fidi, decadenza dal termine, escussione garanzie | Art. 16, c. 5, CCII: l’accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di revoca; art. 18, c. 5, CCII sui contratti pendenti | Composizione negoziata con misure protettive; accordo di ristrutturazione (artt. 57, 61 CCII) o moratoria (art. 62 CCII) | Prima della comunicazione formale di revoca |
| Sospensione forniture e decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo | Art. 18, c. 1, CCII; art. 94-bis CCII sui contratti essenziali | Misure protettive; concordato in continuità con pagamento dei fornitori essenziali (art. 100 CCII) | Prima della notifica del precetto |
| Segnalazione 25-novies e riscossione coattiva | Art. 63, c. 2, CCII: 90 giorni per l’adesione; reclamo solo se parte opponente (Cass. 5948/2026) | Misure premiali art. 25-bis; transazione fiscale (art. 63) o art. 88 CCII | Subito dopo la segnalazione |
| Pignoramento di conti, crediti verso clienti, beni | Artt. 18 e 54 CCII: divieto di iniziare o proseguire esecuzioni; misure max 240 giorni | Istanza di misure protettive con piano credibile; misure cautelari mirate dopo i 240 giorni | Prima che i clienti ricevano l’atto |
| Istanza di liquidazione giudiziale | Art. 49, c. 5, CCII: soglia 30.000 €; art. 49, c. 1, CCII: priorità degli strumenti | Domanda di accesso a uno strumento entro la prima udienza (art. 40, c. 10, CCII) | Entro la prima udienza, a pena di decadenza |
| Voto contrario, opposizione, reclamo | Art. 112, c. 2, CCII: ristrutturazione trasversale; reclamo solo per chi è parte | Classi omogenee, valore di liquidazione rigoroso, attestazione solida | Nella fase di redazione del piano |
| Strumento | Quando è la scelta giusta | Consenso richiesto | Ruolo dei creditori non aderenti o dissenzienti |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata (artt. 12 ss.) | Crisi reversibile, squilibrio non ancora conclamato | Nessuna maggioranza: trattativa assistita dall’esperto | Non vincolati se non aderiscono, ma soggetti alle misure protettive |
| Accordo di ristrutturazione (art. 57) | Debito concentrato su pochi creditori, prevalentemente bancari | Almeno 60% dei crediti | Pagati integralmente entro 120 giorni |
| Accordo ad efficacia estesa (art. 61) | Categorie omogenee di creditori finanziari frammentati | 75% della categoria | Vincolati se della stessa categoria |
| Convenzione di moratoria (art. 62) | Serve solo tempo, non falcidia | 75% della categoria | Vincolati alla moratoria |
| Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis) | Serve flessibilità nella distribuzione del valore | Approvazione unanime delle classi | Tutela del valore di liquidazione |
| Concordato in continuità (art. 84) | Debito frammentato, impresa con valore in continuità | Voto per classi, con possibile ristrutturazione trasversale | Vincolati dall’omologa |
| Concordato semplificato (art. 25-sexies) | Dopo una composizione negoziata fallita condotta in buona fede | Nessun voto | Solo opposizione all’omologa |
Le domande di chi è sotto attacco
La banca può revocarmi il fido perché ho chiesto la composizione negoziata? No, non per quel solo motivo. L’art. 16, comma 5, CCII esclude che l’accesso alla composizione negoziata costituisca di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. La banca può ancora revocare se ricorrono ragioni autonome, ma deve motivare la decisione e partecipare in buona fede alle trattative.
Un fornitore ha chiesto la mia liquidazione giudiziale: ho ancora tempo per un concordato? Sì, ma solo fino alla prima udienza. L’art. 40, comma 10, CCII prevede che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione, in pendenza di un’istanza di liquidazione, vada proposta a pena di decadenza entro la prima udienza fissata dal tribunale. Dopo, la strada concordataria in quel procedimento è chiusa.
Le misure protettive bloccano anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Sì. Una volta pubblicate e confermate, le misure protettive impediscono ai creditori interessati, compreso l’agente della riscossione, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni dell’impresa. Restano esclusi i crediti dei lavoratori.
Quanto possono durare le misure protettive? Al massimo 240 giorni complessivi. Il tribunale le conferma per un periodo tra 30 e 120 giorni, prorogabile fino al limite complessivo fissato dall’art. 19, comma 5, CCII. Scaduto questo termine, possono essere chieste misure cautelari mirate verso singoli creditori, a condizioni restrittive.
Posso imporre all’Erario una falcidia anche se non aderisce? Sì, ma solo alle condizioni di legge e con un consenso reale degli altri creditori. Negli accordi di ristrutturazione il cram down fiscale richiede che l’accordo poggi su un’adesione significativa degli altri creditori e che la proposta sia più conveniente della liquidazione. La Cassazione ha qualificato come uso distorto la richiesta priva di questa base.
Ad agosto i termini si fermano? No. Nei procedimenti regolati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini, che per il processo civile ordinario va dal 1° al 31 agosto, non si applica (art. 9 CCII). Un termine per il deposito del piano o per il reclamo che scade ad agosto va rispettato.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito le pronunce richiamate nell’articolo, organizzate in base alla mossa del creditore che ciascuna limita o disciplina. I principi sono riformulati in chiave espositiva.
Sulle misure protettive e sulla stretta di banche e fornitori
- Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 356 del 22 aprile 2025. La revoca delle misure protettive della composizione negoziata, per assenza di risanabilità o per atti in frode, restituisce ai creditori la possibilità di agire e al tribunale quella di aprire la liquidazione giudiziale. Rilevanza: la protezione dura quanto la credibilità del percorso.
- Tribunale di Padova, 12 settembre 2025. È accoglibile la richiesta di misure cautelari con il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche, rivolte a specifici creditori, quando servono a tutelare le trattative. Rilevanza: consente di neutralizzare in modo mirato il creditore più aggressivo.
- Cass., ord. n. 15713 del 12 giugno 2025. Lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato riguarda quelli non compiutamente eseguiti da entrambe le parti e non incide sui diritti già maturati per le prestazioni eseguite. Rilevanza: delimita le pretese del fornitore e i poteri dell’impresa sui contratti in corso.
Sulle esecuzioni individuali e sulla durata della protezione
- Tribunale di Milano, 4 luglio 2025. Scaduto il termine massimo di 240 giorni, sono ammissibili misure cautelari che inibiscano l’esecuzione di titoli di creditori individuati, se l’esigenza è sopravvenuta e le trattative hanno serie prospettive. Rilevanza: la protezione può proseguire oltre i 240 giorni, ma solo in modo selettivo.
- Tribunale di Como, 10 luglio 2025 e Tribunale di Fermo, ordinanza del 31 luglio 2025. Le misure protettive non vanno confermate quando il piano è meramente liquidatorio e privo di prospettive di risanamento. Rilevanza: il creditore esecutante ha un argomento concreto contro le istanze strumentali.
Sui crediti tributari e contributivi
- Cass. n. 34842 del 29 dicembre 2024. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale il trattamento dei crediti erariali e contributivi deve rispettare la regola di priorità relativa. Rilevanza: fissa i confini di una proposta legittima verso l’Erario.
- Cass. n. 31892 del 7 dicembre 2025. L’omologazione forzosa degli accordi richiede l’adesione di creditori anteriori; non basta la presenza di creditori il cui titolo nasce dalla ristrutturazione. Rilevanza: il cram down presuppone un consenso effettivo.
- Cass. n. 4365 del 26 febbraio 2026. La richiesta di cram down in assenza di un numero congruo di creditori aderenti integra un uso distorto dell’istituto. Rilevanza: orienta la scelta tra accordo e concordato quando il debito fiscale è prevalente.
- Cass., ord. n. 5948 del 16 marzo 2026. Il reclamo contro l’omologa spetta solo a chi è stato parte formale del giudizio con opposizione; ne è privo l’ente pubblico che non si è opposto, salvo vizi procedurali. Rilevanza: limita le impugnazioni tardive dell’Amministrazione.
Sull’istanza di liquidazione giudiziale
- Cass., ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza sull’insolvenza. Rilevanza: la protezione va attivata per tempo.
- Cass. n. 31856 del 6 dicembre 2025. Il tribunale della procedura liquidatoria può valutare incidentalmente l’inammissibilità della composizione negoziata avviata in pendenza di un concordato. Rilevanza: gli strumenti non si sovrappongono a piacimento.
- Cass., ord. n. 31638 del 4 dicembre 2025. Il pubblico ministero è legittimato a chiedere la liquidazione sulla base di qualunque notizia di insolvenza acquisita nelle sue funzioni. Rilevanza: la pressione non viene solo dai creditori.
- Cass. n. 6665 del 20 marzo 2026. L’eccezione di prescrizione del credito del ricorrente non può, di regola, essere sollevata per la prima volta in sede di reclamo. Rilevanza: le difese vanno spese tutte in primo grado.
- Cass. n. 23418 del 17 luglio 2026. I principi elaborati per il fallimento in tema di requisiti dimensionali si applicano anche alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: grava sul debitore la prova di essere impresa minore.
- Cass., ord. n. 14773 del 18 maggio 2026. In una vicenda di concordato con riserva depositato dopo le istanze dei creditori, sono rimaste ferme l’improrogabilità del termine e la condanna del legale rappresentante in mala fede ex art. 51, comma 15, CCII. Rilevanza: la domanda con riserva non è un espediente dilatorio.
Sul voto, sull’ammissione e sull’omologazione
- Cass., ord. n. 9605 del 15 aprile 2026. L’ammissione al concordato in continuità richiede uno scrutinio di legalità sostanziale della proposta, pari a quello dell’omologa. Rilevanza: il piano deve essere solido fin dal deposito.
- Cass. n. 22960 del 9 luglio 2026. Il controllo del tribunale riguarda anche la determinazione del valore di liquidazione. Rilevanza: è il parametro su cui si misura la convenienza per ciascun creditore.
- Cass. n. 22229 del 29 giugno 2026. Dopo l’omologazione la proposta di concordato in continuità non può essere modificata. Rilevanza: il piano va costruito con margini realistici.
- Cass. n. 19810 del 17 luglio 2025. Il creditore dissenziente può reclamare solo se si è costituito tempestivamente nel giudizio di omologa. Rilevanza: limita le impugnazioni a sorpresa.
- Cass. n. 31176 del 28 novembre 2025. Non è ricorribile per cassazione la decisione d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione. Rilevanza: disegna i confini del giudizio di legittimità nella materia.
- Cass., ord. n. 31958 del 9 dicembre 2025. L’inidoneità dell’attestazione può fondare la revoca del concordato. Rilevanza: la qualità dell’attestazione è parte della difesa.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta verso l’accordo. Concretamente:
- Mappiamo il ceto creditorio: ricostruiamo esposizione, garanzie, rango e strumenti di ciascun creditore per prevederne le mosse.
- Scegliamo lo strumento giusto: confrontiamo composizione negoziata, accordi, moratoria, piano di ristrutturazione e concordato sulla base del consenso realmente ottenibile.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e la richiesta di misure protettive, curando il ricorso per la conferma nei termini dell’art. 19 CCII.
- Verifichiamo gli atti delle banche: revoche, recessi, decadenze dal termine ed escussioni di garanzie, alla luce dell’art. 16 CCII e della disciplina civilistica.
- Opponiamo i decreti ingiuntivi e chiediamo la sospensione della provvisoria esecuzione quando ne ricorrono i presupposti.
- Difendiamo l’impresa nel procedimento per la liquidazione giudiziale, contestando legittimazione, crediti e insolvenza e depositando lo strumento alternativo entro la prima udienza.
- Costruiamo la proposta di transazione fiscale con i commercialisti dello staff, confrontandola con l’alternativa liquidatoria.
- Progettiamo classi e valore di liquidazione del concordato, per ridurre gli spazi di opposizione.
- Conduciamo le trattative con banche, fornitori ed enti nelle finestre in cui l’accordo conviene loro.
- Seguiamo reclami e ricorsi fino in Cassazione, senza cambiare difensore né linea.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita che riguarda una media impresa, la qualifica più pertinente è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno la composizione negoziata, il suo linguaggio, le aspettative dei creditori al tavolo e il ruolo dell’esperto, e saper preparare l’impresa a quel confronto. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore e la stessa linea, dal primo contatto con i creditori al reclamo e al giudizio di legittimità.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: la convenienza del creditore è materia contabile quanto giuridica, e l’attestazione, il valore di liquidazione e la transazione fiscale richiedono entrambe le competenze.
Chiusura
Nella crisi d’impresa non prevale chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Ogni creditore ha un arsenale, una convenienza e dei limiti; il Codice della crisi offre alla media impresa gli strumenti per anticiparne le mosse, a condizione di scegliere quello adatto al tipo di consenso disponibile e di attivarlo prima che la partita si chiuda.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia per ragioni precise: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dà una conoscenza diretta del primo strumento da valutare quando la crisi è reversibile; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario copre le due aree in cui si concentra gran parte dei debiti di un’impresa; e la qualifica di cassazionista assicura che la strategia impostata oggi possa essere difesa fino all’ultimo grado.
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