C’è un momento preciso in cui tutto comincia. Di solito è un mercoledì o un giovedì mattina: il titolare della tabaccheria apre l’home banking e vede che l’addebito settimanale dei proventi del Lotto è tornato indietro. Oppure lo sa già da giorni, perché la settimana prima ha usato la cassa del gioco per pagare la levata dei tabacchi, l’affitto o una rata del fido, contando di “rimettere a posto” alla scadenza successiva. Da quel momento parte un orologio che non si ferma più, e che scandisce in sequenza la sospensione del terminale, la diffida dell’Ufficio dei Monopoli, la revoca della concessione, l’escussione della garanzia, la segnalazione alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti, fino ai processi e alle procedure di crisi.
Questa inchiesta ricostruisce quell’orologio giorno per giorno. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: e in questa materia la differenza tra un ritardo sanzionato in via amministrativa e un’imputazione per peculato si gioca spesso in pochi giorni.
La panoramica, in estrema sintesi, è questa. Nei primi giorni dopo la scadenza si è ancora nel territorio del ritardo: sanzione amministrativa e interessi. Con la diffida scatta un termine brevissimo, di regola di cinque giorni, oltre il quale la revoca della ricevitoria diventa quasi automatica. Nelle settimane successive arrivano l’escussione della fideiussione e il rischio per la stessa rivendita di tabacchi. Nei mesi seguenti si aprono due fronti giudiziari, quello penale e quello contabile. Sullo sfondo, per tutto il tempo, resta il resto della crisi: banca, fornitori, Erario.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché il mancato versamento degli incassi di gioco è quasi sempre il sintomo di una crisi da sovraindebitamento di un piccolo imprenditore, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC; perché la vicenda si sviluppa su più gradi di giudizio (amministrativo, contabile, civile) dove serve la continuità di un avvocato cassazionista; e perché la componente bancaria del dissesto, dal fido revocato al conto pignorato, viene esaminata con lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina.
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La mappa temporale: dall’addebito respinto alla fine della vicenda
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene avere sotto gli occhi l’intero calendario. I tempi indicati sono in parte fissati dalla legge o dal disciplinare di concessione, in parte ricavati dall’andamento concreto delle vicende arrivate in giudizio: per questi ultimi si tratta di intervalli indicativi, che variano molto da ufficio a ufficio e da tribunale a tribunale.
Il punto da tenere a mente leggendo la tabella è che le prime tre righe sono quelle in cui il titolare ha ancora il controllo della situazione; dalla quarta in poi gli eventi si muovono per impulso di altri soggetti (l’Agenzia, le Procure, i giudici) e il margine di manovra si restringe progressivamente.
| Tappa | Quando | Cosa accade | Termine chiave | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Addebito settimanale non pagato | Giovedì della settimana successiva all’estrazione (art. 30 D.P.R. 303/1990) | Giorno 0 |
| 2 | Giorni 1-10 circa | Ritardo, sospensione del terminale, sanzione e interessi | Nessun termine difensivo formale: si decide se e come regolarizzare | Dal giorno 1 |
| 3 | Ricezione della diffida | Intimazione a versare con avvertimento di revoca | Di regola 5 giorni dal ricevimento (disciplinare) | La diffida |
| 4 | 2-8 settimane dopo la diffida | Revoca della ricevitoria, escussione della garanzia, rischio per la rivendita | 60 giorni per il ricorso al TAR (120 per il ricorso straordinario) | La revoca |
| 5 | 1-6 mesi | Segnalazioni alla Procura della Repubblica e alla Procura contabile; possibili sequestri | Nessun termine per il debitore, ma finestra decisiva per risarcire | Le segnalazioni |
| 6 | 6-24 mesi | Invito a dedurre e giudizio davanti alla Corte dei conti | Termine fissato nell’invito a dedurre | Il fronte contabile |
| 7 | 1-5 anni | Indagini, udienza, processo penale per peculato | 20 giorni dall’avviso di conclusione delle indagini per memorie e richieste | Il processo penale |
| 8 | Sempre, in parallelo | Crisi complessiva: banca, fornitori, Erario; procedure del Codice della crisi | Scelta dello strumento prima della cancellazione dal registro | Il resto dei debiti |
La sospensione feriale dei termini processuali, dove rilevante, opera solo dal 1° al 31 agosto di ogni anno: non sposta invece i termini fissati dal disciplinare di concessione, che hanno natura sostanziale e contrattuale.
Giorno 0: l’addebito settimanale non va a buon fine
Cosa succede
Il gioco del Lotto (con le sue varianti come il 10eLotto) ha un ritmo contabile settimanale. Il terminale registra tutte le giocate raccolte nella settimana contabile; al termine, il sistema calcola il saldo a debito del ricevitore, cioè le somme incassate al netto delle vincite pagate al banco, degli annullamenti e dell’aggio che spetta alla tabaccheria. Quel saldo, nella prassi, viene prelevato con addebito diretto sul conto corrente indicato dal titolare a metà della settimana successiva.
Il Giorno 0 della nostra cronologia è quello in cui l’addebito non va a buon fine: il conto non ha provvista sufficiente, oppure il fido è stato revocato, oppure — scenario più frequente di quanto si pensi — il conto è stato pignorato da un altro creditore e le somme sono vincolate. Per il gioco con vincita immediata (le lotterie istantanee) e per gli altri giochi numerici la dinamica è analoga, ma il rapporto passa attraverso contratti con i singoli concessionari, con propri meccanismi di addebito, blocco e garanzia.
La norma
La regola di partenza è l’art. 30 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, il regolamento del Lotto automatizzato: i raccoglitori devono versare al concessionario il saldo a proprio debito entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione. A questa norma si affianca il contratto di concessione (il cosiddetto disciplinare), che il titolare ha sottoscritto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che regola in dettaglio modalità di versamento, garanzie e conseguenze dell’inadempimento.
Sul piano della natura del denaro, la giurisprudenza penale è ormai stabile: le somme raccolte con le giocate appartengono alla pubblica amministrazione dal momento stesso in cui vengono incassate, e il titolare della ricevitoria le detiene come incaricato di pubblico servizio. Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 6087 del 24 settembre 2020 (depositata il 16 febbraio 2021, ric. Rubbo), hanno ricostruito il sistema concessorio dei giochi come una filiera nella quale anche gli operatori che raccolgono materialmente il denaro sul territorio partecipano alla funzione pubblica: un principio nato per gli apparecchi da intrattenimento ma richiamato costantemente anche per il Lotto.
I termini che si attivano
Il Giorno 0 non fa scattare, di per sé, un termine perentorio a carico del titolare. Fa però scattare due cose. La prima è il decorso degli interessi e il presupposto della sanzione amministrativa per ritardato versamento. La seconda, meno visibile, è l’inizio del periodo che l’Agenzia e — in seguito — i giudici valuteranno per stabilire se si è trattato di un semplice ritardo o di una sottrazione protratta nel tempo.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la finestra più ampia di tutta la vicenda, ed è anche quella che più spesso viene sprecata. Il titolare, al Giorno 0, può ancora versare spontaneamente il saldo, anche frazionando la provvista da fonti diverse; può documentare immediatamente la causa del mancato addebito (un pignoramento del conto, un errore bancario, una rapina, un furto); può contattare l’Ufficio competente per segnalare il problema prima di essere contattato. Ciò che non può fare, perché la giurisprudenza lo ha escluso in modo netto, è considerare quelle somme come un prestito temporaneo a se stesso.
Se il mancato addebito dipende da un pignoramento del conto da parte di un terzo creditore, il Giorno 0 è anche il momento per verificare, con i documenti bancari alla mano, quali somme sono state colpite e se il vincolo possa essere contestato: è un lavoro che richiede di incrociare estratti conto, atto di pignoramento e dichiarazione del terzo, e che non va rimandato.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico del Giorno 0 è il silenzio. Il titolare conta di coprire l’importo con gli incassi dei giorni successivi e non comunica nulla. Ma gli incassi dei giorni successivi sono a loro volta, per la parte del Lotto, denaro pubblico destinato alla settimana contabile seguente: usarli per coprire il buco precedente significa solo spostare in avanti l’ammanco e, spesso, raddoppiarlo.
Quanto dura realmente
Il Giorno 0 dura, in concreto, uno o due giorni lavorativi: il tempo necessario perché il sistema registri l’insoluto e perché il terminale venga posto in stato di blocco o di sospensione. Nelle vicende arrivate davanti al giudice amministrativo, la sospensione dei terminali del Lotto risulta spesso già in atto al momento dell’avvio del procedimento di revoca.
Dal giorno 1 al giorno 10: il ritardo, la sanzione e il terminale spento
Cosa succede
Siamo nei primi giorni successivi alla scadenza. Il terminale del Lotto, di regola, non accetta più giocate; la clientela abituale si accorge che “il Lotto non funziona” e comincia a giocare altrove. Nella tabaccheria, intanto, le altre attività proseguono: la vendita dei tabacchi, i valori bollati, i servizi di pagamento, il bar. Ed è qui che il problema si complica, perché il calo degli incassi del gioco riduce anche l’aggio, cioè la parte di ricavo che spetterebbe al titolare.
La norma
Il sistema normativo prevede, per il semplice ritardo, una risposta graduata. L’art. 33, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 stabilisce che il ritardato versamento dei proventi del gioco del Lotto è soggetto a una sanzione amministrativa determinata dall’autorità concedente entro limiti fissati dalla legge (espressi originariamente in lire), oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali. L’art. 8 della legge 19 aprile 1990, n. 85 prevede poi un’autonoma fattispecie per il raccoglitore che versa i proventi oltre il giovedì della settimana successiva all’estrazione, punita con pene sensibilmente più lievi di quelle del peculato.
Questa progressione non è un dettaglio da manuale: è proprio l’argomento su cui la Corte di Cassazione ha costruito la distinzione tra ritardo e appropriazione. Con la sentenza n. 38339 del 29 settembre 2022 (depositata l’11 ottobre 2022), la Sesta Sezione penale ha annullato senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la condanna per peculato inflitta alla titolare di una ricevitoria che aveva versato in ritardo quasi 50.000 euro durante un periodo di assenza dal lavoro per ragioni di salute. La Corte ha osservato che l’ordinamento punisce i ritardi a titoli diversi e meno gravi, delineando una sorta di progressione nell’illecito, e che il peculato richiede qualcosa di più: una sottrazione protratta per un tempo apprezzabile e tale da rivelare in modo inequivoco un atteggiamento da proprietario.
I termini che si attivano
In questa fase non esistono termini difensivi formali. Esiste però un calendario implicito: ogni giorno di ritardo aumenta gli interessi, allunga la durata della sottrazione e avvicina la diffida. È un calendario che il titolare deve imparare a leggere come se fosse un termine perentorio, perché nei fatti lo diventa.
Cosa può fare il debitore ora
Tra il giorno 1 e il giorno 10 il titolare può ancora trasformare l’episodio in un semplice ritardo sanzionato in via amministrativa. Le mosse utili sono concrete: reperire la provvista e versare integralmente il saldo, anche prima di ricevere qualunque comunicazione; conservare la prova del versamento e di ogni contatto con l’Ufficio; raccogliere la documentazione che spiega la causa del ritardo (certificati medici, denunce di furto o rapina, comunicazioni della banca, atti di pignoramento); verificare la posizione della polizza fideiussoria e dell’assicurazione contro furti e rapine che la legge del 1990 impone ai ricevitori, commisurata a una parte dell’incasso medio settimanale.
Se la provvista non c’è, questo è anche il momento di fare, con rigore, una mappa dell’intera esposizione della tabaccheria. Chi arriva alla diffida sapendo esattamente quanto deve all’Agenzia, alla banca, al distributore, all’Erario e agli altri fornitori, e da dove potrebbe arrivare il denaro, ha in mano elementi che chi arriva impreparato non avrà mai.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pensare che, siccome il ritardo non è di per sé peculato, allora ci sia tempo. La sentenza del 2022 ha affermato un principio garantista, ma non ha fissato una franchigia: la valutazione è sempre in concreto, e un ritardo prolungato, reiterato su più settimane contabili, accompagnato dall’uso delle somme per pagare altri creditori, può essere letto come indice di appropriazione. Il secondo errore tipico è continuare a raccogliere altre forme di gioco (lotterie istantanee, altri giochi numerici) con la stessa logica di cassa unica, moltiplicando i fronti aperti.
Quanto dura realmente
Questa fase dura quanto l’Ufficio impiega a inviare la diffida: nelle vicende documentate, da pochi giorni a qualche settimana dalla scadenza. Non conviene fare affidamento su tempi lunghi.
Il giorno della diffida: cinque giorni che valgono una concessione
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Arriva la comunicazione formale dell’Ufficio dei Monopoli competente: una raccomandata o una PEC che intima il versamento delle somme dovute per una o più settimane contabili, con l’avvertimento che il mancato pagamento entro il termine indicato comporterà la revoca della concessione della ricevitoria e le ulteriori conseguenze previste, tra cui l’escussione della garanzia.
La norma
La base giuridica è il contratto che disciplina il rapporto di concessione di ricevitoria del Lotto, previsto dall’art. 21 del D.P.R. 303/1990. I disciplinari esaminati dai giudici amministrativi contengono una clausola secondo cui il mancato versamento entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata di intimazione determina la revoca della concessione. A ciò si aggiunge l’art. 6 della legge 85/1990, che estende alle concessioni del Lotto le regole della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sulle rivendite di generi di monopolio, compreso l’art. 34, n. 9, che consente la revoca per violazione abituale delle norme sulla gestione.
Sul peso di questa clausola la giurisprudenza amministrativa ha avuto un’evoluzione da conoscere. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 497 del 25 gennaio 2018, aveva escluso un effetto automatico della scadenza in assenza di un richiamo espresso alla clausola risolutiva, valorizzando la valutazione dell’importanza dell’inadempimento. La stessa Sezione, con la sentenza n. 3195 del 20 maggio 2020, a fronte di un disciplinare che collegava espressamente la revoca al mancato pagamento entro cinque giorni dalla diffida, ha invece affermato che, se l’inadempimento persiste dopo l’intimazione, il rapporto fiduciario viene meno e l’Amministrazione non ha ulteriori margini di apprezzamento: la revoca è un atto vincolato. Il contenuto preciso del disciplinare firmato dal titolare è quindi il primo documento da leggere, perché decide quanto spazio resti per contestare la revoca.
Sul fronte penale, la diffida ha un ruolo altrettanto centrale. La Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 31167 del 13 aprile 2023, ha affermato che il peculato per ritardato versamento del ricevitore è configurabile quando l’omissione si protrae oltre il termine ultimo indicato nell’intimazione che l’Amministrazione invia sotto comminatoria di decadenza, a condizione che sia provata anche l’interversione del possesso, cioè il passaggio dal detenere per conto dello Stato al comportarsi da padrone. La sentenza n. 8385 del 2025 (udienza 14 gennaio, deposito 28 febbraio 2025) ha confermato questa lettura, individuando nella mancata ottemperanza all’intimazione formale il momento in cui il ritardo si trasforma in appropriazione penalmente rilevante.
I termini che si attivano
Il termine indicato nella diffida — di regola cinque giorni dal ricevimento — è il termine più importante dell’intera vicenda ed è perentorio. Si calcola dal giorno della ricezione effettiva della raccomandata o della consegna della PEC; se l’ultimo giorno cade di sabato o in un giorno festivo, conviene non fare affidamento su proroghe e versare prima, perché si tratta di un termine contrattuale e non processuale. Per la stessa ragione, la sospensione feriale del 1-31 agosto non lo interrompe.
Cosa può fare il debitore ora
Entro il termine della diffida, il versamento integrale è l’unica mossa che neutralizza sia la revoca sia, in larga misura, il rischio penale. Se l’importo non è disponibile per intero, la strada non è il silenzio ma un’azione documentata: versare tutto ciò che si può, comunicare per iscritto all’Ufficio l’importo versato, la causa del residuo e un calendario serio di pagamento, allegando i documenti. Un versamento parziale non garantisce di evitare la revoca, ma cambia il quadro fattuale che un giudice penale valuterà: la differenza tra chi ha tentato di restituire e chi ha fatto sparire le somme è precisamente ciò su cui si gioca la prova dell’appropriazione.
Se la causa del ritardo è un evento esterno — una rapina, un furto, un pignoramento — va documentata subito e con precisione. Il TAR Lazio, Sez. II, con la sentenza n. 3214 del 2020, ha esaminato proprio il caso di una titolare che aveva subito una rapina il giorno prima della chiusura della settimana contabile e non aveva versato nel termine di cinque giorni: il giudice ha valorizzato la clausola del disciplinare come espressione della discrezionalità già esercitata a monte dall’Amministrazione, lasciando poco spazio a giustificazioni successive. È un monito chiaro: l’evento imprevisto non sospende automaticamente la scadenza, e l’assicurazione obbligatoria contro rapine e furti esiste proprio per coprire questo rischio.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è rispondere alla diffida con una contestazione generica o, peggio, non rispondere affatto. La Corte dei conti, in una vicenda siciliana decisa all’inizio del 2026, ha definito “un simulacro di difesa” la denuncia di reato presentata dalla titolare di una ricevitoria dopo l’ammanco, ritenendola una giustificazione costruita a posteriori. Le spiegazioni tardive, non supportate da documenti coevi, tendono a ritorcersi contro chi le presenta.
Quanto dura realmente
Cinque giorni, nei casi più comuni. È la tappa più breve e quella che produce le conseguenze più durature.
Dalla scadenza della diffida alla sesta settimana: revoca, garanzia e rivendita
Cosa succede
Il calendario ora corre. Scaduto inutilmente il termine, l’Ufficio adotta il provvedimento di revoca della concessione della ricevitoria del Lotto e dispone l’incameramento della garanzia: la cauzione o la polizza fideiussoria che il titolare aveva prestato a garanzia degli obblighi di versamento. La legge del 1990 commisura questa garanzia all’ammontare medio delle riscossioni settimanali, il che significa che, quando l’ammanco supera una settimana di incassi, la garanzia copre solo una parte del dovuto.
Nello stesso periodo può partire il procedimento per la revoca della rivendita di generi di monopolio, cioè della licenza per la vendita dei tabacchi. È il passaggio che il titolare teme di più, perché incide sull’intera attività e sul valore dell’azienda.
La norma
La revoca della ricevitoria trova fondamento nel disciplinare e, in caso di recidiva, nell’art. 34, primo comma, n. 9, della legge 1293/1957, applicabile al Lotto per effetto dell’art. 6 della legge 85/1990. Sulla revoca della rivendita, invece, la giurisprudenza amministrativa non è univoca: una parte dei tribunali ritiene legittimo estendere la revoca alla rivendita quando i ritardi sono gravi e ripetuti; il TAR Sicilia, in una pronuncia riportata dalla stampa di settore, ha invece escluso che la revoca della ricevitoria comporti automaticamente anche quella della rivendita, richiedendo una valutazione autonoma e motivata della gravità delle infrazioni e dei requisiti.
I termini che si attivano
Dalla notifica del provvedimento di revoca decorrono 60 giorni per il ricorso al TAR (art. 29 del codice del processo amministrativo), oppure 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il termine per il ricorso giurisdizionale è sospeso dal 1° al 31 agosto. Contestualmente al ricorso si può chiedere la sospensione cautelare del provvedimento, che però richiede la dimostrazione di un danno grave e irreparabile. Il TAR Lazio, con l’ordinanza n. 457 del 20 gennaio 2026, ha respinto la sospensiva chiesta dal titolare di un bar-tabacchi sardo proprio perché il ricorrente disponeva di altre fonti di reddito (il bar e la rivendita), e il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha confermato quella valutazione in sede di appello cautelare.
Cosa può fare il debitore ora
Nella finestra dei 60 giorni si decide se esistono ragioni reali per impugnare la revoca, e si decide soprattutto come proteggere la rivendita. Le opzioni concrete sono tre. La prima è il ricorso, che ha senso solo se ci sono vizi effettivi: una diffida mai ricevuta o ricevuta irregolarmente, un calcolo errato delle somme, un termine inferiore a quello contrattuale, un provvedimento sulla rivendita privo di motivazione autonoma. La seconda è la regolarizzazione tardiva delle somme, che non fa rivivere automaticamente la concessione del Lotto ma pesa in modo significativo nel procedimento sulla rivendita e, più avanti, nei giudizi penale e contabile. La terza è la gestione dell’azienda: la concessione della rivendita non si vende, ma l’art. 31 della legge 1293/1957 consente, in caso di cessione dell’azienda ubicata nello stesso locale, che il titolare rinunci e che il cessionario ottenga l’assegnazione a trattativa privata, sempre con il consenso dell’Agenzia.
Su quest’ultima strada, però, il calendario è insidioso. In una vicenda decisa dal TAR Lazio nel 2020 (sentenza n. 4818), il titolare aveva presentato istanza di trasferimento della rivendita pochi giorni dopo l’avvio del procedimento di revoca della ricevitoria; l’Amministrazione aveva risposto che la nuova assegnazione sarebbe stata avviata solo dopo la riattivazione dei terminali del Lotto, subordinata a sua volta alla presentazione di una nuova polizza fideiussoria. Il caso mostra come le due concessioni, pur giuridicamente distinte, siano nella pratica legate a doppio filo.
Proprio in questa fase serve una regia unitaria: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento, imposta ogni scelta sulla rivendita, sui pagamenti e sui creditori guardando già ai giudizi e alle procedure che verranno.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è impugnare “per guadagnare tempo” senza vizi reali, spendendo energie in un ricorso destinato a essere respinto mentre la crisi complessiva peggiora. L’errore opposto è non impugnare un provvedimento sulla rivendita che presenta vizi concreti, lasciando consolidare una revoca che avrebbe potuto essere contestata. Un terzo errore, frequente, è cedere in fretta l’azienda a prezzo vile, usando il ricavato per pagare solo alcuni creditori: un’operazione che, in una successiva procedura concorsuale, può essere esposta a revocatorie e valutata negativamente.
Quanto dura realmente
Dal termine della diffida alla revoca passano, nelle vicende documentate, da due a otto settimane. L’eventuale giudizio al TAR, se non viene concessa la sospensiva, si protrae poi per mesi o anni, ma nel frattempo il provvedimento produce i suoi effetti.
Dal primo al sesto mese: le segnalazioni alle due Procure
Cosa succede
Da questo momento in poi la vicenda esce dal rapporto tra titolare e Ufficio dei Monopoli. L’Agenzia, i cui funzionari hanno l’obbligo di denunciare le notizie di reato apprese nell’esercizio delle loro funzioni (art. 331 c.p.p.), trasmette gli atti alla Procura della Repubblica. In parallelo, per il danno all’Erario, segnala la vicenda alla Procura regionale della Corte dei conti, secondo l’obbligo di denuncia previsto dall’art. 52 del codice di giustizia contabile.
Il titolare, spesso, non se ne accorge. Le indagini penali possono svolgersi per mesi senza che l’interessato riceva alcun atto, fino al momento in cui arriva un’informazione di garanzia, un decreto di sequestro o un avviso di conclusione delle indagini.
La norma
Il reato ipotizzato è il peculato, previsto dall’art. 314 c.p. e punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. L’ipotesi più lieve del peculato d’uso (art. 314, comma 2, c.p.) non è applicabile al denaro: la Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 49474 del 4 dicembre 2015, ha chiarito che riguarda solo cose non fungibili, e l’orientamento è stato costantemente ribadito anche nelle vicende del Lotto. Per le somme di gioco raccolte attraverso i terminali di un concessionario privato, la qualificazione del raccoglitore come incaricato di pubblico servizio discende dalla logica di filiera affermata dalle Sezioni Unite nel 2021, ma va sempre verificata sulla base del singolo gioco e del contratto che regola la raccolta.
Nel corso delle indagini può essere disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato (art. 322-ter c.p.). Sulla quantificazione di quel profitto la Cassazione è intervenuta di recente con un principio importante per chi ha già pagato qualcosa. Con la sentenza n. 9809 del 2026, la Sesta Sezione ha confermato la responsabilità per peculato di un gestore di apparecchi da gioco, ma ha annullato la confisca di oltre 707.000 euro, perché i giudici di merito non avevano distinto la parte delle somme effettivamente spettante allo Stato né valutato i pagamenti effettuati dall’imputato nell’ambito dei piani di rientro concordati con il concessionario.
I termini che si attivano
In questa fase non ci sono termini difensivi imposti al titolare, se non quelli legati agli atti eventualmente notificati. Se viene notificato un decreto di sequestro, il termine per la richiesta di riesame è di dieci giorni dall’esecuzione o dalla notizia del provvedimento (artt. 322 e 324 c.p.p.): è un termine brevissimo, da verificare con attenzione nel singolo caso, anche quando la notifica cade nel periodo dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra in cui il risarcimento integrale produce gli effetti più ampi, perché interviene prima che il procedimento penale e quello contabile entrino nel vivo. Le possibilità concrete sono diverse. Il titolare può completare il versamento di quanto ancora dovuto, documentandolo; può rimborsare il fideiussore o l’assicurazione che ha pagato al suo posto (è un passaggio spesso trascurato, ma la Cassazione ha escluso l’attenuante della riparazione del danno quando a risarcire l’Amministrazione è stato il garante e non l’imputato, salvo che quest’ultimo abbia a sua volta rimborsato integralmente il garante prima del dibattimento); può raccogliere e conservare tutta la documentazione contabile della tabaccheria, dagli estratti conto ai report settimanali del terminale, che servirà sia per ricostruire le somme realmente dovute sia per dimostrare l’eventuale assenza di appropriazione.
È anche il momento in cui la crisi della tabaccheria va affrontata nel suo insieme. Il debito verso l’Erario per i proventi del gioco non è l’unico: quasi sempre ci sono il fido bancario, il distributore, gli affitti, le imposte. Separare con precisione i debiti di natura pubblicistica da quelli commerciali, e capire quali strumenti del Codice della crisi siano accessibili, è un lavoro che va avviato ora, non quando arriverà il processo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pensare che, una volta revocata la concessione ed escussa la garanzia, “la partita sia chiusa”. In realtà la garanzia copre di solito solo una parte dell’ammanco, e il residuo resta dovuto, con in più il danno da disservizio che la Corte dei conti quantifica in aggiunta. Un secondo errore è disperdere o vendere beni personali o aziendali in questo periodo: un eventuale sequestro per equivalente può colpire proprio quei beni, e le operazioni fatte per sottrarli espongono a ulteriori contestazioni.
Quanto dura realmente
Le segnalazioni partono di regola entro pochi mesi dalla revoca. Le indagini preliminari hanno durata variabile e possono estendersi per oltre un anno; molto dipende dal carico della singola Procura.
Dal sesto al ventiquattresimo mese: il fronte della Corte dei conti
Cosa succede
Mentre le indagini penali procedono nel loro silenzio, si apre il secondo fronte giudiziario, spesso più rapido del primo. La Procura regionale della Corte dei conti, ricevuta la segnalazione, svolge i propri accertamenti e notifica al titolare della ricevitoria un invito a dedurre: un atto con cui gli contesta il danno erariale, gli indica gli elementi raccolti e gli assegna un termine per presentare deduzioni scritte, documenti e, se lo chiede, per essere ascoltato personalmente. Se le deduzioni non convincono, segue l’atto di citazione e il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, con possibile appello alle Sezioni centrali.
La norma
Il titolare della ricevitoria, per la giurisprudenza contabile, è un agente contabile: maneggia denaro pubblico e ha l’obbligo di riversarlo. La Sezione giurisdizionale per le Marche, con la sentenza n. 53 del 2024, ha ritenuto incontestabili sia questa qualifica sia l’esistenza di un rapporto di servizio con l’Amministrazione finanziaria, condannando un ricevitore, per dolo, a risarcire all’Agenzia oltre 59.000 euro di somme non riversate e 5.000 euro di danno da disservizio. La Sezione per la Basilicata, con la sentenza n. 78 del 22 dicembre 2025, ha inquadrato l’omesso riversamento dei proventi delle giocate come danno erariale da mancata entrata.
Due principi, ripresi nella relazione della Procura generale per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, meritano particolare attenzione. Il primo riguarda le giocate non incassate: l’obbligo di riversamento dell’agente contabile prescinde dall’effettiva riscossione delle giocate emesse dal terminale e dai motivi dell’omesso incasso, salvo la prova della non imputabilità. In termini pratici, il titolare che lascia giocare i clienti “a credito” risponde comunque dell’intero importo delle giocate registrate. Il secondo riguarda il danno da disservizio: la Sezione II centrale d’appello, con le sentenze n. 149 e n. 185 del 2025, riformando le decisioni di primo grado, ha riconosciuto a carico del titolare di una ricevitoria anche questa voce, quantificata in via equitativa nell’importo dell’aggio trattenuto nelle settimane contabili esaminate.
I termini che si attivano
Il termine indicato nell’invito a dedurre è il primo e più importante momento difensivo del giudizio contabile, perché le deduzioni possono convincere la Procura a non procedere o a ridimensionare la contestazione. Dopo la citazione, i termini per costituirsi e per l’eventuale appello seguono le regole del codice di giustizia contabile; per il processo contabile vale la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Nella finestra dell’invito a dedurre il titolare può far valere tutto ciò che ha fatto nei mesi precedenti: i versamenti eseguiti anche in ritardo, le somme pagate dal garante, i documenti che dimostrano una causa non imputabile (una rapina documentata, un errore del sistema, un pignoramento del conto). Può contestare la quantificazione: il danno va calcolato sull’estratto conto al netto di aggi, vincite e annullamenti, e le somme già recuperate dall’Agenzia vanno detratte. Il codice di giustizia contabile prevede anche un rito abbreviato che consente di definire il giudizio con il pagamento di una somma ridotta, ma la legge lo esclude nei casi di arricchimento doloso del danneggiante: se e in che misura sia percorribile dipende da come la Procura ha qualificato la condotta.
Il giudizio contabile e quello penale sono autonomi: l’uno non attende l’altro, e le somme pagate a seguito di una condanna contabile vanno coordinate con la confisca e con la riparazione pecuniaria che il giudice penale potrebbe disporre. Ignorare questa interferenza significa rischiare di pagare due volte la stessa somma o di non vedersi riconosciuto, in una sede, quanto versato nell’altra.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è non costituirsi. Le cronache della giustizia contabile raccontano di titolari condannati in contumacia a risarcire decine o centinaia di migliaia di euro: la Sezione per la Lombardia, nel 2026, ha condannato il titolare di una ricevitoria della provincia di Monza a risarcire quasi 40.000 euro per due settimane contabili non riversate; la Sezione per la Campania, lo stesso anno, ha condannato un ricevitore non costituito a pagare oltre 260.000 euro. Chi non si difende perde anche la possibilità di contestare i conteggi.
Quanto dura realmente
Dalla segnalazione all’invito a dedurre passano di regola alcuni mesi; dal deposito della citazione alla sentenza di primo grado, spesso tra sei mesi e un anno e mezzo. Nel caso lombardo citato, la segnalazione risaliva alla fine del 2024 e la condanna è arrivata nella primavera del 2026.
Da uno a cinque anni: il processo penale per peculato
Cosa succede
Siamo, ormai, a molti mesi dalla scadenza mancata. La Procura della Repubblica conclude le indagini e notifica l’avviso previsto dall’art. 415-bis c.p.p.; segue, a seconda dei casi, la richiesta di rinvio a giudizio con udienza preliminare o la citazione diretta, il dibattimento, l’eventuale appello e il ricorso per Cassazione. Nelle vicende arrivate in Cassazione negli ultimi anni, i fatti risalgono spesso a tre, quattro o cinque anni prima della sentenza definitiva.
La norma
Il nucleo della difesa, nel processo penale, ruota attorno alla distinzione tra ritardo e appropriazione. La Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 33468 del 14 giugno 2023, ha ribadito che il semplice superamento di un termine amministrativo non basta: servono elementi di fatto da cui emerga che il ricevitore si è comportato come proprietario del denaro. Nel caso concreto, però, la Corte ha rigettato il ricorso di un concessionario che aveva versato poco meno di 24.000 euro con circa sei mesi di ritardo rispetto alla scadenza: un ritardo di quella durata è stato ritenuto sufficiente a rivelare l’appropriazione.
Sulla misura della pena, l’art. 323-bis c.p. prevede una diminuzione per i fatti di particolare tenuità. La Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 16947 del 2024, ha escluso questa attenuante nel caso di un gestore che aveva restituito tardivamente meno della metà di un ammanco superiore a 64.000 euro, osservando che il danno residuo per l’Erario restava tutt’altro che modesto. Accanto all’attenuante comune della riparazione del danno (art. 62, n. 6, c.p.), che richiede un risarcimento integrale ed effettivo prima del giudizio, il codice prevede strumenti specifici per i reati contro la pubblica amministrazione: la riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione (art. 322-quater c.p.), la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di tale somma (art. 165, comma 4, c.p.) e la subordinazione del patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato (art. 444, comma 1-ter, c.p.p.).
I termini che si attivano
Dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini decorrono 20 giorni per presentare memorie, produrre documenti, chiedere nuove indagini o essere interrogati. È l’ultima occasione per incidere sulla decisione del pubblico ministero prima che l’azione penale sia esercitata. Successivamente, i termini per chiedere riti alternativi sono legati alle scadenze delle singole fasi processuali (prima delle conclusioni in udienza preliminare, o entro i termini previsti per il giudizio a citazione diretta). La sospensione feriale del 1-31 agosto si applica ai termini del procedimento penale, salve le eccezioni previste dalla legge.
Cosa può fare il debitore ora
Il risarcimento integrale prima del dibattimento è la leva che apre contemporaneamente più porte: l’attenuante della riparazione del danno, la possibilità concreta di un patteggiamento, una valutazione più favorevole sulla particolare tenuità e sulla sospensione condizionale. Chi ha già versato in tutto o in parte deve documentarlo in modo inattaccabile, collegando ogni pagamento alla settimana contabile cui si riferisce. Chi ha subito l’escussione della garanzia deve verificare di aver rimborsato il garante, perché altrimenti il risarcimento non gli viene imputato.
Parallelamente, la difesa può lavorare sulla ricostruzione dei fatti: l’effettiva durata della sottrazione, la presenza di cause esterne, l’eventuale confusione tra somme del gioco e altri incassi sullo stesso conto (questione che la Cassazione ha esaminato più volte, ritenendo però decisivo il riferimento delle somme alle settimane contabili del Lotto), il rapporto tra quanto contestato e quanto effettivamente spettante all’Erario.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è presentarsi al processo con la tesi del “solo inadempimento”: la qualificazione del ricevitore come incaricato di pubblico servizio e la natura pubblica delle somme sono principi consolidati, e contestarli in astratto non porta risultati. Molto più efficace è lavorare sui fatti e sulle condotte riparatorie. Un secondo errore è aspettare la sentenza per pagare: a quel punto molte delle attenuanti e dei benefici non sono più accessibili.
Quanto dura realmente
Dall’avviso di conclusione delle indagini alla sentenza definitiva, nei casi esaminati, passano da due a cinque anni, a seconda del rito, del distretto e del numero di gradi di giudizio percorsi.
In parallelo, dal primo giorno all’ultimo: il resto dei debiti e le procedure di crisi
Cosa succede
C’è un binario che corre sotto tutti gli altri, dal Giorno 0 fino alla fine: quello della crisi complessiva della tabaccheria. Quasi mai l’ammanco del Lotto nasce da solo. Più spesso è l’ultimo anello di una catena: l’aggio che non basta più a coprire affitto, personale ed energia, il fido che la banca riduce, il distributore che chiede il pagamento anticipato della levata, le imposte arretrate. E quasi sempre, dopo la revoca della ricevitoria, la crisi accelera: meno clienti, meno aggio, meno liquidità.
La norma
Il titolare della tabaccheria è un imprenditore commerciale, e la concessione non lo sottrae al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Se non supera le soglie dell’impresa minore, ha accesso agli strumenti del sovraindebitamento: il concordato minore, per chi vuole proseguire l’attività o dispone di risorse esterne; la liquidazione controllata, quando l’attività non ha più prospettive; in entrambi i casi, con l’obiettivo dell’esdebitazione. Nel concordato minore, l’art. 80, comma 3, CCII consente l’omologazione anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria quando la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria; la Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che questa omologazione forzosa segue la disciplina propria del concordato minore e non richiede il rispetto delle regole della transazione fiscale previste per il concordato preventivo.
Due confini vanno però fissati con precisione. Il primo è temporale: la Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha affermato che la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile, anche se si tratta di impresa individuale e anche se il concordato è liquidatorio; per chi si è cancellato resta la liquidazione controllata. Il secondo è sostanziale: l’esdebitazione ha condizioni di meritevolezza (art. 280 CCII) ed esclusioni (art. 278, comma 6, CCII), tra cui le sanzioni penali e i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale. Le procedure di crisi possono bloccare le azioni esecutive individuali e ristrutturare i debiti commerciali, bancari e fiscali, ma non cancellano la responsabilità penale né chiudono di per sé il giudizio contabile.
I termini che si attivano
Il termine decisivo, qui, non è fissato da un atto ma da una scelta: la cancellazione dal registro delle imprese chiude la porta del concordato minore. Va quindi decisa solo dopo aver valutato quale strumento serva. Gli altri termini (per le opposizioni ai pignoramenti, per i reclami contro i provvedimenti del tribunale) dipendono dagli atti notificati e seguono la sospensione feriale del 1-31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
In qualunque momento della timeline, il titolare può e deve impostare la gestione complessiva della crisi, tenendo conto che le scelte su questo binario influenzano tutti gli altri. Una proposta di concordato minore sostenibile, costruita sui flussi reali della tabaccheria, può liberare risorse per regolarizzare la posizione verso l’Agenzia; un pignoramento del conto contestato con successo può restituire liquidità; una cessione dell’azienda gestita con il consenso dell’Agenzia e dentro una procedura, anziché in fretta e fuori da ogni controllo, protegge il valore dell’avviamento. Quando la tabaccheria è esercitata in forma societaria o supera le soglie, lo strumento di riferimento diventa la composizione negoziata della crisi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è affrontare la crisi a pezzi: pagare il creditore più aggressivo, tamponare con prestiti di familiari, chiudere la partita IVA “per fare ordine”. Sono scelte che, lette a posteriori in una procedura, possono apparire come pagamenti preferenziali o come condotte che hanno aggravato il dissesto, e che nel frattempo non risolvono nulla.
Quanto dura realmente
Un concordato minore, dal deposito all’omologazione, richiede di regola alcuni mesi; la sua esecuzione può durare diversi anni. La liquidazione controllata conduce all’esdebitazione, in presenza dei presupposti, dopo tre anni dall’apertura.
Lo stesso orologio, lancette diverse: lotterie istantanee e altri giochi
Fin qui la cronologia ha seguito il Lotto, perché è il gioco su cui la giurisprudenza si è pronunciata più spesso e le cui regole sono scritte con maggiore precisione. Ma il titolo di questa inchiesta parla di “Lotto e giochi”, e non a caso: nella maggior parte delle tabaccherie accanto al terminale del Lotto ci sono le lotterie istantanee, altri giochi numerici a totalizzatore, a volte le scommesse o gli apparecchi da intrattenimento. Il titolare che non versa gli incassi del Lotto, molto spesso, è in ritardo anche su questi.
Cosa cambia nel calendario
La differenza principale è strutturale. Per il Lotto il rapporto concessorio è diretto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e il calendario è scandito dal regolamento del 1990 e dal disciplinare. Per gli altri giochi, la raccolta sul territorio avviene di regola sulla base di un contratto con il concessionario del singolo gioco, che fissa proprie modalità di addebito, propri termini, proprie garanzie e propri rimedi in caso di insoluto: il blocco del terminale, la sospensione delle forniture, l’escussione della fideiussione, la risoluzione del contratto, le azioni di recupero. Ogni contratto ha il suo orologio, e la prima operazione da fare è metterli tutti in fila, con le rispettive scadenze, per capire dove il tempo sta finendo prima.
Cosa non cambia
Ciò che non cambia è la natura del denaro. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6087 del 2021, hanno ricostruito il sistema dei giochi pubblici come una filiera in cui il denaro raccolto sugli apparecchi collegati alla rete del concessionario è denaro pubblico, e chi lo raccoglie per conto del concessionario partecipa alla funzione pubblica. La giurisprudenza successiva ha applicato questa logica in modo costante al settore degli apparecchi da gioco e ne ha tratto indicazioni anche per altre forme di raccolta. Per le lotterie istantanee e per gli altri giochi la qualificazione del singolo raccoglitore va verificata sul contratto e sul ruolo effettivamente svolto; ma sarebbe un grave errore di calendario dare per scontato che, fuori dal Lotto, l’insoluto sia soltanto un debito commerciale da gestire con calma.
Le priorità quando i fronti sono più di uno
Quando gli insoluti riguardano più giochi, il titolare si trova davanti a una scelta di priorità che non può essere fatta in base a chi “grida più forte”. Le variabili da pesare sono tre: la vicinanza della scadenza più breve (una diffida già ricevuta ha la precedenza su un sollecito informale), l’intensità del rischio penale e contabile collegato a ciascun gioco, e l’impatto sulla continuità dell’attività (un terminale bloccato che genera aggio pesa diversamente da uno marginale). È un esercizio da fare per iscritto, con le date accanto a ogni voce, e da aggiornare ogni settimana finché la situazione non è stabilizzata.
C’è anche un aspetto contabile spesso trascurato. Quando tutti gli incassi confluiscono sullo stesso conto corrente, ricostruire a posteriori quali somme appartenessero a quale gioco, a quale settimana e a quale creditore diventa difficile. La Cassazione ha più volte respinto la difesa fondata sulla confusione tra incassi del Lotto e incassi dei tabacchi, ritenendo decisivo il riferimento delle somme alle settimane contabili. Separare da subito i flussi, anche aprendo un conto dedicato alla raccolta del gioco, è una misura di trasparenza che protegge il titolare nelle fasi successive della timeline.
La stessa procedura, due calendari
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati e semplificati: non descrivono casi reali. Servono a mostrare come la stessa situazione di partenza produca esiti opposti a seconda di cosa si fa, e di quando lo si fa.
Situazione di partenza comune
Tabaccheria individuale con ricevitoria del Lotto. Saldo della settimana contabile da versare: 17.862,35 euro, con termine giovedì 10 settembre 2026. L’addebito di mercoledì 9 settembre viene respinto: sul conto ci sono 3.118,40 euro, perché nei giorni precedenti il titolare ha pagato con la stessa cassa una levata di tabacchi da 9.426,70 euro e due mensilità di affitto arretrate. La polizza fideiussoria a garanzia della ricevitoria è di 9.740,00 euro. Il titolare ha inoltre un fido bancario utilizzato per 38.215,00 euro, debiti tributari per 21.604,00 euro e debiti verso fornitori per 6.930,00 euro.
Calendario A: il titolare che agisce alle finestre giuste
Mercoledì 9 settembre (Giorno 0). Il titolare vede l’insoluto e, lo stesso giorno, si rivolge allo Studio portando estratti conto, report settimanali del terminale, contratto di concessione e polizza.
Giovedì 10 e venerdì 11 settembre (giorni 1-2). Si ricostruisce l’intera esposizione: debito verso l’Erario per il Lotto, debiti bancari, fiscali e commerciali. Si individuano le fonti immediate: 3.118,40 euro sul conto, 8.200,00 euro di risparmi personali su un libretto, un prestito familiare formalizzato per iscritto.
Lunedì 14 settembre (giorno 5). Il titolare versa 11.300,00 euro e invia all’Ufficio dei Monopoli una PEC che comunica il versamento, la causa del ritardo e l’impegno a saldare il residuo di 6.562,35 euro entro la settimana. Nessuna diffida è ancora arrivata.
Venerdì 18 settembre (giorno 9). Versamento del residuo. Il debito verso l’Erario per la settimana contabile è estinto. Restano la sanzione amministrativa per il ritardo e gli interessi: ipotizzando un tasso legale del 2%, gli interessi maggiorati del 50% (3% annuo) ammontano a circa 4,64 euro sui primi 11.300,00 euro per 5 giorni e a circa 4,85 euro sul residuo per 9 giorni, meno di 10 euro in tutto.
Da ottobre 2026. Chiusa l’emergenza, lo Studio verifica i requisiti dell’impresa minore e imposta un concordato minore in continuità per i debiti bancari, fiscali e commerciali (66.749,00 euro complessivi), con un piano sostenibile basato sui flussi della rivendita e della ricevitoria. La tabaccheria resta iscritta al registro delle imprese; nessuna segnalazione penale né contabile ha ragione di partire per un ritardo di nove giorni regolarizzato spontaneamente e prima della diffida.
Calendario B: il titolare che lascia correre
Mercoledì 9 settembre (Giorno 0). Stesso insoluto. Il titolare decide di “recuperare con gli incassi della settimana”.
Mercoledì 16 settembre (giorno 7). Anche il saldo della settimana contabile successiva, 15.418,90 euro, non viene addebitato: gli incassi sono serviti a pagare il personale. Ammanco complessivo: 33.281,25 euro.
Lunedì 21 settembre (giorno 12). Arriva la diffida con termine di cinque giorni dal ricevimento, cioè sabato 26 settembre. Il titolare non risponde.
Lunedì 19 ottobre (giorno 40). Notifica della revoca della concessione della ricevitoria ed escussione della polizza: 9.740,00 euro. Il residuo dovuto all’Erario è di 23.541,25 euro. Il fideiussore, a sua volta, agirà in rivalsa per i 9.740,00 euro pagati.
Venerdì 18 dicembre 2026 (giorno 100). Scade il termine di 60 giorni per il ricorso al TAR contro la revoca, senza che il titolare abbia fatto verificare il provvedimento. Nel frattempo è stato avviato il procedimento sulla rivendita.
Gennaio 2027. Il titolare, sotto pressione, chiude la partita IVA e si cancella dal registro delle imprese. Con questa scelta perde definitivamente l’accesso al concordato minore: gli resterà solo la liquidazione controllata.
Primavera 2027. Segnalazioni alla Procura della Repubblica e alla Procura contabile. L’invito a dedurre contesta 23.541,25 euro di danno da mancata entrata, oltre al danno da disservizio pari all’aggio trattenuto nelle due settimane, ipotizzato in 2.914,60 euro, con interessi.
Dal 2028 in poi. Processo penale per peculato con un ammanco non restituito di oltre 23.000 euro, protratto per mesi dopo la scadenza della diffida: esattamente il quadro che la giurisprudenza legge come appropriazione. Nessuna attenuante per il risarcimento, niente patteggiamento senza restituzione integrale, e un’esdebitazione futura che non potrà coprire le sanzioni penali.
Il confronto in sintesi
| Giorno | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| 0 (9 set) | Insoluto; contatto immediato con lo Studio | Insoluto; nessuna azione |
| 5-9 | Versamento integrale in due tranche, comunicazione all’Ufficio | Secondo insoluto, ammanco raddoppiato |
| 12-17 | Nessuna diffida | Diffida ignorata, termine scaduto il 26 settembre |
| 40 | Attività regolare | Revoca e escussione della garanzia |
| 100 | Concordato minore in preparazione | Termine per il TAR scaduto |
| 4-6 mesi | Piano per i debiti commerciali e fiscali | Cancellazione dal registro, segnalazioni alle Procure |
| 2-5 anni | Esecuzione del piano | Processi penale e contabile |
Stessa tabaccheria, stessi debiti, stesso primo insoluto. A cambiare tutto sono i nove giorni tra il 9 e il 18 settembre.
I binari paralleli: come cambia la timeline quando si attiva un rimedio
La cronologia descritta finora è quella “naturale”, cioè quella che si sviluppa se il titolare non introduce elementi nuovi. Ma la timeline può essere modificata, deviata o affiancata da binari paralleli. Vediamo i principali.
Il binario della regolarizzazione
È il più potente, e il suo effetto dipende interamente dal momento in cui viene attivato. Prima della diffida, la regolarizzazione integrale riporta la vicenda nel perimetro della sanzione amministrativa e degli interessi. Entro il termine della diffida, evita la revoca nei disciplinari che la collegano al mancato pagamento entro cinque giorni e sottrae alla pubblica accusa l’elemento su cui la giurisprudenza fonda la prova dell’appropriazione. Dopo la revoca ma prima del dibattimento, non fa rivivere la concessione, ma apre la strada all’attenuante della riparazione del danno, al patteggiamento e a una valutazione più favorevole nel giudizio contabile. Dopo la sentenza, produce effetti ormai marginali.
Un’eventuale proposta di rientro rateale va formulata per iscritto, documentata e rispettata con puntualità: la sua accettazione non è un diritto del titolare, e un piano non rispettato peggiora il quadro. Va ricordato anche il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 9809 del 2026: i pagamenti eseguiti nell’ambito di piani di rientro devono essere considerati quando si quantifica il profitto confiscabile. Documentarli con precisione, settimana per settimana, è quindi utile anche a distanza di anni.
Il binario dell’impugnazione
Il ricorso al TAR contro la revoca della ricevitoria o della rivendita introduce un binario autonomo, che non sospende automaticamente gli altri. Anche se accolto, riguarda la sorte della concessione, non l’esistenza del debito verso l’Erario né i procedimenti penale e contabile. La sua utilità è massima quando la revoca della rivendita è stata disposta senza una valutazione autonoma della gravità e dei requisiti, o quando la diffida non è stata ricevuta regolarmente. È un binario che può proseguire fino al Consiglio di Stato; nel giudizio contabile, analogamente, l’appello conduce alle Sezioni centrali, e per le questioni di giurisdizione si può arrivare alle Sezioni Unite civili della Cassazione.
Il binario della crisi d’impresa
Il deposito di una domanda di concordato minore o di liquidazione controllata introduce la protezione del patrimonio dalle azioni esecutive individuali e riordina tutti i debiti in un’unica procedura. Per la tabaccheria in continuità, il concordato minore permette di proseguire l’attività pagando i creditori in una misura sostenibile; per quella che deve chiudere, la liquidazione controllata consente di mettere a disposizione dei creditori il patrimonio, compreso il valore dell’azienda cedibile con il consenso dell’Agenzia, e di arrivare all’esdebitazione. Questo binario cambia i tempi del fronte civile e bancario, non quelli del fronte penale e contabile: le due timeline continuano a scorrere in parallelo, e vanno coordinate.
Il binario della banca
Nella maggior parte delle vicende il Giorno 0 coincide con un evento bancario: un fido ridotto o revocato, un conto pignorato, un addebito respinto per mancanza di provvista. Il rapporto con la banca, quindi, è spesso l’origine della timeline e merita un binario proprio. Verificare la legittimità della revoca del fido, i tempi e i modi con cui è stata comunicata, le condizioni applicate al rapporto e gli eventuali addebiti non dovuti può restituire liquidità o, almeno, rafforzare la posizione del titolare nelle trattative e nel piano di crisi. Quando il conto è stato pignorato da un altro creditore, occorre inoltre ricostruire quali somme siano state vincolate: denaro destinato al versamento dei proventi del gioco e bloccato da un terzo è una circostanza da documentare subito all’Ufficio, perché incide sulla ricostruzione delle cause del ritardo.
Il binario bancario si innesta poi su quello della crisi d’impresa: nel concordato minore la banca è un creditore da trattare secondo il rango del suo credito, e il confronto con l’alternativa liquidatoria passa anche dalla corretta quantificazione di ciò che le è effettivamente dovuto. È un lavoro tecnico, che richiede di leggere contratti ed estratti conto con competenze sia giuridiche sia contabili.
Il binario della cessione dell’azienda
Quando la prosecuzione non è sostenibile, la cessione dell’azienda con subentro del cessionario nella rivendita, ai sensi dell’art. 31 della legge 1293/1957, può preservare il valore dell’avviamento. È però un binario che richiede il consenso dell’Agenzia e che, come mostra la vicenda decisa dal TAR Lazio nel 2020, può essere condizionato alla preventiva regolarizzazione della posizione sul Lotto. Innestato dentro una procedura del Codice della crisi, diventa uno strumento ordinato di soddisfazione dei creditori; fuori da ogni procedura, rischia di essere letto come dispersione dell’attivo.
Le 5 finestre critiche
Rileggendo l’intera timeline, i momenti in cui agire o non agire cambia davvero l’esito sono cinque.
- Il Giorno 0 e i giorni immediatamente successivi. È l’unico periodo in cui il titolare può regolarizzare prima di qualunque atto formale. Un versamento spontaneo in questa fase mantiene la vicenda nel perimetro dell’illecito amministrativo.
- I cinque giorni della diffida. Il termine è perentorio, contrattuale, non sospeso dal periodo feriale. Il suo inutile decorso rende la revoca quasi vincolata e fornisce all’accusa il dato su cui la giurisprudenza fonda l’appropriazione.
- I 60 giorni dalla revoca. È la finestra per impugnare la revoca della ricevitoria e, soprattutto, della rivendita, se il provvedimento presenta vizi reali. Scaduta, la revoca si consolida.
- Il periodo che precede il dibattimento penale, a partire dall’invito a dedurre contabile e dall’avviso di conclusione delle indagini. Il risarcimento integrale e documentato, comprensivo del rimborso al garante, apre attenuanti, riti alternativi e una migliore posizione anche davanti alla Corte dei conti.
- Il momento che precede la cancellazione dal registro delle imprese. Dopo la sentenza della Cassazione n. 20141 del 2026, cancellarsi prima di aver impostato la procedura preclude il concordato minore. È una finestra silenziosa, che nessun atto annuncia, ma che si chiude per sempre.
Le domande sul tempo
Sono passati sette giorni dall’addebito respinto e non ho ancora ricevuto nulla: sono ancora in tempo? Sì, ed è il momento migliore per agire. Prima della diffida il versamento integrale riporta la vicenda nel perimetro della sanzione amministrativa e degli interessi maggiorati. Non esiste però una franchigia garantita: ogni giorno in più allunga la sottrazione e avvicina l’intimazione.
La diffida mi è arrivata martedì: posso versare lunedì prossimo? Dipende dal testo della diffida e dal disciplinare, ma nella generalità dei casi il termine è di cinque giorni dal ricevimento: ricevuta martedì, scade domenica, e non conviene contare su slittamenti al primo giorno lavorativo. Il termine è contrattuale e non processuale, quindi non beneficia delle regole sui termini giudiziari né della sospensione feriale.
La revoca mi è stata notificata il 15 luglio: posso ancora ricorrere al TAR a inizio ottobre? Sì. Il termine di 60 giorni per il ricorso giurisdizionale è sospeso dal 1° al 31 agosto: dal 16 al 31 luglio decorrono 16 giorni, poi il computo riprende il 1° settembre e il sessantesimo giorno cade il 14 ottobre 2026. Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il termine è invece di 120 giorni.
Ho pagato tutto un anno dopo: il processo penale si ferma? No. Il pagamento tardivo non estingue il reato se, al momento del versamento, l’appropriazione si era già consumata. Può però incidere in modo rilevante sull’attenuante della riparazione del danno, sulla possibilità di patteggiare, sulla particolare tenuità e sulla sospensione condizionale, purché sia integrale ed effettivo e avvenga prima del giudizio.
Quanto dura, in tutto, una vicenda di questo tipo? Nel caso peggiore, tra la revoca, il giudizio contabile con eventuale appello, il processo penale in tre gradi e una procedura di crisi, si può arrivare a cinque anni e oltre. Nel caso migliore, quello del versamento nei primi giorni, la vicenda si chiude in poche settimane.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati in parole nostre.
Giorno 0: la natura del denaro
1. Cass. pen., Sezioni Unite, 24 settembre 2020 (dep. 16 febbraio 2021), n. 6087, ric. Rubbo. Principio: nella filiera concessoria dei giochi pubblici, anche chi raccoglie materialmente il denaro sul territorio partecipa alla funzione pubblica ed è incaricato di pubblico servizio; trattenere i proventi integra peculato. Rilevanza: è la base su cui l’intera giurisprudenza successiva qualifica il denaro della raccolta come pubblico fin dall’incasso.
Dal giorno 1: il ritardo
2. Cass. pen., Sez. VI, 29 settembre 2022 (dep. 11 ottobre 2022), n. 38339. Principio: il semplice ritardo nel versamento dei proventi del Lotto non basta per il peculato; la legge prevede una scala di illeciti via via più gravi, e il reato richiede una sottrazione protratta e inequivocamente appropriativa. Rilevanza: fonda la difesa di chi ha solo ritardato e spiega perché agire nei primi giorni cambia l’esito.
Il giorno della diffida
3. Cons. Stato, Sez. IV, 25 gennaio 2018, n. 497. Principio: senza un richiamo espresso a un meccanismo risolutivo automatico, la scadenza del termine non comporta di per sé la revoca, e va valutata l’importanza dell’inadempimento. Rilevanza: rende decisiva la lettura del disciplinare firmato.
4. Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3195. Principio: se il disciplinare collega la revoca al mancato pagamento entro cinque giorni dalla diffida, la persistenza dell’inadempimento rende la revoca un atto vincolato. Rilevanza: spiega perché il termine della diffida è il più importante della vicenda.
5. TAR Lazio, Sez. II, sentenza n. 3214 del 2020. Principio: la clausola del disciplinare che fissa il termine di cinque giorni esprime una discrezionalità già esercitata dall’Amministrazione, anche di fronte a un evento come una rapina subita a ridosso della chiusura della settimana. Rilevanza: mostra che gli eventi imprevisti non sospendono la scadenza e vanno gestiti con la garanzia assicurativa e la documentazione immediata.
6. Cass. pen., Sez. VI, 13 aprile 2023, n. 31167. Principio: il peculato del ricevitore è configurabile quando l’omissione prosegue oltre il termine dell’intimazione, purché sia provata anche l’interversione del possesso. Rilevanza: collega direttamente la diffida al rischio penale.
7. Cass. pen., Sez. VI, n. 8385 del 2025 (ud. 14 gennaio 2025, dep. 28 febbraio 2025). Principio: il ricevitore è incaricato di pubblico servizio e la mancata ottemperanza all’intimazione formale segna il passaggio dal ritardo all’appropriazione. Rilevanza: conferma la centralità della tappa della diffida.
La revoca
8. TAR Lazio, ordinanza n. 457 del 20 gennaio 2026 (confermata in sede cautelare dal Cons. Stato, Sez. VI). Principio: la sospensione della revoca della ricevitoria richiede un danno grave e irreparabile, escluso quando il titolare dispone di altre fonti di reddito come il bar e la rivendita. Rilevanza: ridimensiona le aspettative sulla tutela cautelare.
9. TAR Lazio, Sez. II, 7 maggio 2020, n. 4818. Principio: nella vicenda esaminata, l’Amministrazione aveva subordinato il procedimento di nuova assegnazione della rivendita alla riattivazione dei terminali del Lotto e alla prestazione di una nuova polizza. Rilevanza: mostra il legame pratico tra regolarizzazione del Lotto e cessione dell’azienda.
Le segnalazioni
10. Cass. pen., Sez. VI, 4 dicembre 2015, n. 49474. Principio: il peculato d’uso riguarda solo cose non fungibili e non si applica al denaro. Rilevanza: esclude la difesa del “prestito temporaneo” della cassa del gioco.
11. Cass. pen., Sez. VI, n. 9809 del 2026. Principio: confermata la responsabilità per peculato del gestore, la confisca va ricalcolata distinguendo la parte effettivamente spettante all’Erario e tenendo conto dei pagamenti eseguiti nei piani di rientro. Rilevanza: rende utile documentare ogni versamento, anche parziale e tardivo.
Il fronte contabile
12. Corte dei conti, Sez. giur. Marche, sentenza n. 53 del 2024. Principio: il ricevitore del Lotto è agente contabile legato all’Amministrazione da un rapporto di servizio; condanna per dolo al risarcimento delle somme non riversate e del danno da disservizio. Rilevanza: descrive il perimetro della responsabilità erariale.
13. Corte dei conti, Sez. II centrale d’appello, sentenze n. 149 e n. 185 del 2025. Principio: oltre alla mancata entrata, il mancato riversamento produce un danno da disservizio, quantificabile nell’aggio trattenuto. Rilevanza: spiega perché la condanna contabile può superare l’ammanco.
14. Corte dei conti, Sez. giur. Basilicata, sentenza n. 78 del 22 dicembre 2025. Principio: l’omesso riversamento dei proventi delle giocate costituisce danno erariale da mancata entrata a carico del concessionario della ricevitoria. Rilevanza: conferma la continuità dell’orientamento contabile.
Il processo penale
15. Cass. pen., Sez. VI, 14 giugno 2023, n. 33468. Principio: per il peculato servono elementi da cui emerga un comportamento da proprietario; un versamento di circa 24.000 euro con sei mesi di ritardo è stato ritenuto sufficiente. Rilevanza: segna il confine pratico tra ritardo e appropriazione.
16. Cass. pen., Sez. VI, n. 16947 del 2024. Principio: un versamento tardivo inferiore alla metà di un ammanco superiore a 64.000 euro non consente l’attenuante della particolare tenuità. Rilevanza: mostra che il risarcimento deve essere consistente e tempestivo per produrre effetti.
Il resto dei debiti
17. Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: l’omologazione forzosa del concordato minore contro il voto dell’amministrazione finanziaria segue la disciplina propria dell’art. 80, comma 3, CCII, senza il richiamo alle regole del concordato preventivo. Rilevanza: rende praticabile la ristrutturazione dei debiti fiscali della tabaccheria.
18. Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. Principio: il concordato minore dell’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è sempre inammissibile; resta la liquidazione controllata. Rilevanza: fissa l’ultima delle cinque finestre critiche.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Ecco, concretamente, cosa facciamo.
- Se sei al Giorno 0 o nei giorni successivi, ricostruiamo subito il saldo dovuto confrontando estratti conto, report settimanali del terminale e contratto di concessione, e ti indichiamo come regolarizzare e come documentare la causa del ritardo.
- Se hai ricevuto la diffida, verifichiamo data di ricezione, importi e termine e predisponiamo la comunicazione all’Ufficio che accompagna il versamento, integrale o parziale.
- Se la ricevitoria è stata revocata, esaminiamo il provvedimento entro la finestra dei 60 giorni e valutiamo se sussistono vizi concreti, soprattutto sulla revoca della rivendita.
- Verifichiamo la posizione della garanzia e dell’assicurazione, ricostruendo quanto è stato escusso e quanto va rimborsato al garante perché il risarcimento ti venga riconosciuto.
- Mappiamo l’intera esposizione della tabaccheria, separando i debiti pubblicistici da quelli bancari, fiscali e commerciali.
- Se è stato notificato l’invito a dedurre, raccogliamo i documenti utili e contestiamo le quantificazioni errate, verificando le detrazioni di aggi, vincite, annullamenti e somme già recuperate.
- Raccordiamo la strategia con la difesa penale, perché ogni versamento e ogni atto sia coerente su tutti i fronti e non venga pagata due volte la stessa somma.
- Verifichiamo le soglie dell’impresa minore e impostiamo lo strumento del Codice della crisi, concordato minore o liquidazione controllata, prima di qualunque cancellazione dal registro.
- Contestiamo pignoramenti e azioni esecutive su conti e crediti della tabaccheria, verificando le somme colpite e i vincoli.
- Seguiamo la vicenda in ogni grado, dal primo giudice fino alle impugnazioni davanti alle giurisdizioni superiori e alla Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una vicenda come questa pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al ruolo di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come vengono valutate la sostenibilità di un piano, la convenienza rispetto alla liquidazione e la meritevolezza del debitore, cioè i punti che decidono se la tabaccheria può ristrutturare i propri debiti. Quando l’attività è esercitata in forma societaria o supera le soglie, entra in gioco la qualifica di Esperto Negoziatore per la composizione negoziata.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, così che conteggi del Lotto, piano di crisi, posizione bancaria e debiti fiscali nascano insieme.
Chiusura
La cronologia che abbiamo ricostruito ha un tratto costante: le finestre che contano si aprono all’inizio e si chiudono in fretta, mentre le conseguenze arrivano tardi e durano a lungo. Nove giorni possono separare un ritardo sanzionato con pochi euro di interessi da un processo per peculato. Cinque giorni possono decidere la sorte di una concessione. Una sola scelta, la cancellazione dal registro, può chiudere per sempre una strada di ristrutturazione. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche la più sprecata.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché la crisi di una tabaccheria che non riesce più a versare gli incassi di gioco è una crisi da sovraindebitamento di un piccolo imprenditore, che l’Avv. Monardo conosce come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; perché la vicenda si sviluppa su più giurisdizioni e più gradi, dove serve la continuità del difensore cassazionista; e perché la componente bancaria e fiscale del dissesto viene esaminata con lo staff multidisciplinare che l’Avvocato coordina. Analizzeremo i tuoi documenti, verificheremo in quale tappa ti trovi e costruiremo con te la strategia per le finestre ancora aperte.
📩 Non aspettare la prossima scadenza: scrivici oggi stesso, prima che si chiuda un’altra finestra. Tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
