Prestito Per Cure All’estero E Debiti: La Legge 3 (Ex) Può Aiutare?

Ho chiesto un prestito per curarmi (o per curare un familiare) in una clinica all’estero. Adesso le rate, insieme agli altri debiti, sono più di quanto riesco a pagare. La vecchia “legge 3” può aiutarmi a uscirne? È la domanda che si fa chi ha scelto di spendere per la salute e oggi si ritrova con un prestito personale, magari una cessione del quinto, una carta revolving e il saldo di una fattura ospedaliera straniera ancora da chiudere. La risposta breve è sì: gli strumenti esistono ancora, anche se hanno cambiato nome. La risposta completa è più articolata, perché non esiste una strada valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta giusta dipende da reddito, patrimonio, composizione dei debiti e storia di come quei debiti sono nati.

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 è stata sostituita dal 15 luglio 2022 dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito “CCII”), poi ritoccato dal correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il vecchio piano del consumatore oggi si chiama ristrutturazione dei debiti del consumatore; la liquidazione del patrimonio è diventata liquidazione controllata; ed è arrivata una possibilità del tutto nuova, l’esdebitazione del debitore incapiente. Sono tre strade diverse, con presupposti, tempi e conseguenze diversi. Questo articolo le mette a confronto senza fare il tifo per nessuna.

Lo Studio Monardo si occupa proprio di questo bivio per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo di Composizione della Crisi, che deve attestare la proposta e riferire al giudice sulle cause dell’indebitamento. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, utile per controllare i contratti di finanziamento (tassi, TAEG, verifica del merito creditizio): nelle procedure da sovraindebitamento questi aspetti spesso decidono l’esito.

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Il quadro di partenza: cosa è rimasto della legge 3 e cosa è cambiato

Per confrontare le opzioni servono pochi concetti di base, comuni a tutte.

Il sovraindebitamento. L’art. 2, comma 1, lett. c) CCII lo definisce come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo e degli altri debitori che non possono accedere alla liquidazione giudiziale. In pratica è la situazione di chi non riesce più a pagare regolarmente i propri debiti con le risorse che ha, o prevede che presto non ci riuscirà. Chi ha un reddito da lavoro dipendente o una pensione, e debiti nati da un prestito per cure, rientra quasi sempre in questa definizione quando le rate superano stabilmente quello che resta dopo le spese essenziali.

Il consumatore. L’art. 2, comma 1, lett. e) CCII definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Un prestito chiesto per pagare una terapia, un intervento o un ciclo di cure in un centro specializzato all’estero è per natura un debito “da consumatore”. Il tema si complica quando la stessa persona è anche un professionista o un piccolo imprenditore e ha debiti misti. La Cassazione (Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746) ha chiarito che conta lo scopo concreto dell’atto, non la qualifica della persona, e che il giudizio va fatto al momento in cui l’obbligazione nasce.

L’OCC e il gestore. Tutte e tre le strade passano da un Organismo di Composizione della Crisi, che nomina un gestore. Il gestore ricostruisce la situazione economica, verifica i documenti, scrive una relazione e la trasmette al tribunale. La relazione deve spiegare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni (art. 68, comma 2, CCII). Deve inoltre dire se il finanziatore, quando ha concesso il credito, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore (art. 68, comma 3, CCII). Per chi si è indebitato per curarsi, la relazione dell’OCC è il luogo in cui la storia sanitaria diventa un fatto giuridicamente rilevante.

Il criterio di accesso. Il vecchio requisito della “meritevolezza” (art. 12-bis della L. 3/2012), interpretato a lungo in modo severo, è stato sostituito da una regola più precisa. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore l’art. 69, comma 1, CCII esclude chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La Cassazione (Cass. civ., sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890) ha confermato che il parametro è questo, e che la crisi va letta nella sua evoluzione nel tempo, non con un giudizio astratto sulla prudenza del debitore. Per l’esdebitazione dell’incapiente vale una regola simile: si chiede che il debitore sia “meritevole”, cioè che l’indebitamento non derivi da dolo o colpa grave (art. 283 CCII).

Il nodo della spesa sanitaria. Qui c’è l’elemento che distingue questo tema da tanti altri casi di sovraindebitamento. Chi ha chiesto un prestito per giochi, lusso o consumi voluttuari fatica a dimostrare l’assenza di colpa grave. Chi l’ha chiesto per sottoporsi a un intervento non disponibile in tempi utili in Italia, o per una terapia in un centro estero di alta specializzazione, parte da una posizione molto diversa: la spesa risponde a un bisogno primario, e la tutela della salute è un valore costituzionale (art. 32 Cost.). Resta però da soppesare il rovescio della medaglia. Una spesa necessaria non rende automaticamente “incolpevole” ogni debito successivo. Chi, per pagare le rate del prestito per le cure, ha aperto altre linee di credito senza alcuna prospettiva di rimborso può trovarsi a discutere proprio di quella seconda fase.

I creditori esteri. Spesso una parte del debito è verso la clinica o l’ospedale straniero. Nelle procedure italiane i creditori esteri partecipano come tutti gli altri: vanno indicati nell’elenco dei creditori, ricevono le comunicazioni e sono soggetti agli effetti dell’omologa o della liquidazione. In ambito UE la competenza a aprire la procedura si lega al centro degli interessi principali del debitore, che per una persona fisica coincide di regola con la residenza abituale.

La disciplina transitoria. Le procedure depositate prima del 15 luglio 2022 continuano con la L. 3/2012 (art. 390 CCII). Tutte quelle depositate oggi seguono il Codice. Quando nel linguaggio comune si parla ancora di “legge 3” o di “legge salva-suicidi”, di fatto ci si riferisce agli strumenti del CCII descritti qui sotto.

La prova della necessità della cura. Per tutte e tre le opzioni, il modo in cui la vicenda sanitaria viene documentata ha un peso che spesso si sottovaluta. Il giudice non chiede di dimostrare che la cura all’estero fosse l’unica possibile in assoluto. Deve però poter capire perché, in quel momento, una persona ragionevole nelle stesse condizioni avrebbe fatto una scelta simile. Gli elementi che di solito contano sono:

  • la diagnosi e le indicazioni dello specialista che ha consigliato il centro estero;
  • i tempi di attesa comunicati dalle strutture pubbliche italiane, o l’assenza in Italia della specifica tecnica o sperimentazione;
  • l’eventuale domanda di autorizzazione alle cure all’estero presentata alla ASL, anche se respinta;
  • i preventivi della clinica, le fatture e la prova dei pagamenti;
  • la coerenza cronologica tra la data della diagnosi, la richiesta del prestito e l’erogazione delle cure.

A fronte di una documentazione di questo tipo, il prestito diventa una scelta comprensibile e non un’imprudenza. Il rovescio della medaglia è che la mancanza di questi documenti non si recupera facilmente anni dopo: le cartelle cliniche estere vanno richieste per tempo, spesso tradotte, e i preventivi non conservati sono difficili da ricostruire.

Le spese accessorie. Le cure all’estero producono raramente un solo debito. Ci sono i viaggi dell’accompagnatore, i soggiorni per i controlli, i farmaci non rimborsati, a volte la perdita temporanea di reddito durante la convalescenza, coperta con la carta di credito o con un fido. Nella relazione dell’OCC queste voci vanno ricondotte all’evento sanitario da cui derivano. Presentate come consumi generici, rischiano di indebolire la ricostruzione complessiva. Collegate alla cura, ne diventano la naturale conseguenza.

Se il debitore è anche un professionista o un piccolo imprenditore con debiti soprattutto d’impresa, esiste una quarta via, il concordato minore (artt. 74 ss. CCII), che richiede il voto dei creditori. Qui non lo trattiamo nel dettaglio perché il caso tipico del prestito per cure riguarda debiti personali.


Opzione 1 — La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII)

In cosa consiste

È l’erede diretto del piano del consumatore. Il debitore, con l’aiuto dell’OCC, propone ai creditori un piano che può prevedere il pagamento parziale e dilazionato dei debiti, con qualsiasi forma: rate mensili, cessione di beni, apporto di terzi (per esempio un familiare che mette a disposizione una somma). Il punto decisivo è che i creditori non votano: il piano lo omologa il tribunale, se ricorrono i presupposti di legge. I creditori possono presentare osservazioni e contestare la convenienza, ma entro limiti precisi.

Diverse norme dell’art. 67 CCII sono rilevanti per chi ha un prestito per cure:

  • il comma 3 permette di includere nel piano, e quindi di ridurre, anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
  • il comma 4 permette di non pagare per intero i creditori privilegiati, purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio;
  • il comma 5 consente di continuare a pagare regolarmente il mutuo sulla prima casa se il debitore, alla data di deposito, è in regola con le rate o il giudice lo autorizza a pagare l’arretrato.

L’art. 69, comma 2, CCII contiene poi la regola che più interessa chi ha ottenuto un finanziamento senza una vera verifica della propria capacità di rimborso. Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento, o che ha violato i principi sulla valutazione del merito creditizio (art. 124-bis TUB), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. La Cassazione ha però chiarito i limiti di questa regola (Cass. civ., ord. 24 luglio 2025, n. 21048). La negligenza della banca e la colpa del consumatore restano due valutazioni separate: la prima non cancella automaticamente la seconda. Il creditore negligente perde la possibilità di contestare la convenienza economica del piano, ma può ancora sollevare questioni sui presupposti di accesso.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Reddito stabile, debito sproporzionato ma non enorme. Un dipendente pubblico con 1.900 € netti al mese che ha chiesto 30.000 € per un intervento in una clinica estera e oggi paga anche una cessione del quinto. Il reddito permette di offrire una rata sostenibile per 5-7 anni.
  2. Un familiare disposto a contribuire. Un genitore o un fratello mette a disposizione una somma una tantum (“finanza esterna”). Questa somma aumenta la percentuale offerta ai creditori e rende il piano più convincente.
  3. Casa di abitazione da proteggere. Il debitore ha un mutuo sulla prima casa pagato regolarmente e vuole mantenerla. Il piano può lasciare fuori il mutuo, che continua con le rate originarie, e ristrutturare solo gli altri debiti.

Il profilo ideale per la ristrutturazione è quello di chi ha un reddito continuativo, vuole conservare i beni principali (casa, auto necessaria al lavoro o agli spostamenti sanitari) e può dimostrare che l’indebitamento nasce da un’esigenza di cura e non da scelte imprudenti ripetute.

Come si esegue, in sintesi

Il debitore si rivolge a un OCC del proprio circondario. Il gestore nominato raccoglie i documenti: contratti di finanziamento, estratti conto, buste paga o cedolini di pensione, dichiarazioni dei redditi, certificati dei carichi pendenti e, in un caso come questo, la documentazione sanitaria che spiega perché la cura si è svolta all’estero. Con l’assistenza di un legale si scrive la proposta. L’OCC la accompagna con la propria relazione e il tutto viene depositato in tribunale. Il giudice, se la proposta è ammissibile, ne dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori. Su richiesta del debitore può anche disporre la sospensione delle procedure esecutive individuali (art. 70, comma 4, CCII), compresi eventuali pignoramenti dello stipendio. Dopo le osservazioni dei creditori, il tribunale decide sull’omologa con sentenza.

Vantaggi

Va soppesato innanzitutto il fatto che la ristrutturazione non richiede il consenso dei creditori. In un caso in cui una banca o una finanziaria ha concesso un prestito senza verificare seriamente la sostenibilità, e ha quindi perso per legge la possibilità di opporsi sulla convenienza, questo elemento pesa molto. Il secondo vantaggio è che il debitore conserva il proprio patrimonio, salvo quello che decide di mettere a disposizione. Il terzo è la possibilità di ridurre la cessione del quinto, che nelle procedure individuali è di fatto intoccabile. Infine, al termine dell’esecuzione del piano il debitore è liberato dai debiti per la parte non pagata.

Rischi e svantaggi

A fronte di questi vantaggi c’è un impegno lungo: il piano dura di solito diversi anni, e un imprevisto (perdita del lavoro, peggioramento della salute) può comprometterne l’esecuzione. In quel caso sono possibili la modifica del piano o la conversione in liquidazione controllata. Il tribunale inoltre valuta la condotta del debitore. La Cassazione (Cass. civ., 27 novembre 2024, n. 30538) ha precisato che, anche senza il vecchio requisito di meritevolezza, il giudice resta tenuto a considerare l’affidabilità del debitore. Un secondo o terzo prestito chiesto per pagare le rate del primo, quando era già chiaro che non si sarebbe potuto restituire, può quindi essere contestato. C’è poi un limite di convenienza: la proposta deve offrire ai creditori una soddisfazione non irrisoria e, per i privilegiati pagati in parte, non inferiore all’alternativa liquidatoria (Cass. civ., 14 febbraio 2023, n. 4613; Cass. civ., 27 novembre 2024, n. 30543).

Pronunce a supporto

Cass. n. 22890/2023 sul parametro della colpa grave; Cass. ord. n. 21048/2025 sull’autonomia tra negligenza del finanziatore e colpa del consumatore; Cass. n. 30538/2024 sulla valutazione di affidabilità; Cass. n. 29746/2025 sulla qualifica di consumatore. Le riprendiamo per esteso nella sezione dedicata alle pronunce.


Opzione 2 — La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII)

In cosa consiste

È la procedura “liquidatoria”: il debitore mette a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio, compresi i redditi futuri per la parte che eccede quanto serve a lui e alla famiglia per vivere. Un liquidatore, di regola lo stesso gestore dell’OCC, vende i beni e distribuisce il ricavato secondo le cause di prelazione. Il giudice fissa la somma che resta al debitore per il mantenimento (art. 268, comma 4, lett. b), CCII): quella somma non entra nella procedura. Il resto dello stipendio o della pensione va ai creditori per tutta la durata della procedura.

La liquidazione controllata si collega a un effetto molto importante: l’esdebitazione di diritto dopo tre anni dall’apertura (art. 282 CCII), o prima se la liquidazione si chiude in anticipo, salvo i casi di esclusione per condotte dolose o gravemente colpose. Trascorso il triennio, i debiti non soddisfatti si estinguono. È la “ripartenza pulita” che la vecchia legge 3 prevedeva in forma più lenta e incerta.

L’apertura della liquidazione blocca le azioni esecutive individuali: i pignoramenti in corso si arrestano e non se ne possono avviare di nuovi (art. 270 e art. 150 CCII, richiamato). Vanno però considerati i creditori con garanzie particolari. La Cassazione (Cass. civ., 2024, n. 22914) ha ritenuto che il privilegio processuale fondiario previsto dall’art. 41 TUB resti opponibile anche nella liquidazione controllata: il creditore fondiario, cioè la banca del mutuo, mantiene quindi una posizione di forza sull’immobile ipotecato.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Debito molto alto rispetto al reddito. Chi deve 70.000 € tra più finanziamenti presi per un ciclo di cure oncologiche in un centro estero, e ha un reddito modesto, difficilmente potrebbe proporre un piano con una percentuale credibile. La liquidazione mette a disposizione quello che c’è per tre anni e poi chiude la partita.
  2. Nessun immobile da proteggere. Chi vive in affitto e ha solo un’auto di modesto valore perde poco dalla liquidazione dei beni, mentre ottiene la liberazione dai debiti in un tempo definito.
  3. Dubbi sulla condotta successiva alle cure. Se nella storia debitoria c’è una fase di “rincorsa” (nuovi prestiti per pagare i vecchi) che potrebbe mettere a rischio l’omologa della ristrutturazione, la liquidazione controllata, che non richiede un piano da omologare, può essere più percorribile. Resta comunque il controllo sull’esdebitazione.

Il profilo ideale per la liquidazione controllata è quello di chi ha un debito sproporzionato rispetto a qualsiasi piano sostenibile, non ha beni che vuole a tutti i costi conservare e privilegia la certezza di chiudere in tre anni rispetto al mantenimento del patrimonio.

Come si esegue, in sintesi

Il debitore presenta ricorso al tribunale tramite l’OCC, allegando la relazione del gestore, che deve dare conto della completezza e attendibilità della documentazione e illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria (art. 269 CCII). Il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, apre la liquidazione con sentenza, nomina il giudice delegato e il liquidatore, ordina la consegna dei beni e fissa il termine per le domande dei creditori. Il liquidatore forma lo stato passivo, redige il programma di liquidazione, vende i beni e ripartisce il ricavato. Una questione a lungo discussa nei tribunali è se la procedura si possa aprire quando il debitore non ha beni e mette a disposizione solo una quota di reddito. La giurisprudenza di merito prevalente la ammette quando esiste un attivo, anche solo reddituale o da finanza esterna, destinabile ai creditori.

Vantaggi

L’elemento dirimente è il tempo. Tre anni, poi l’esdebitazione, senza dover convincere nessuno della convenienza di un piano. Non è richiesta alcuna percentuale minima di soddisfazione dei creditori. La procedura si adatta anche a debiti di natura mista (consumatore e professionale), perché non richiede la qualifica di consumatore. Durante la procedura il debitore è protetto dalle azioni individuali.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è la perdita dei beni: tutto ciò che ha un valore di mercato, salvo quanto escluso per legge o dal giudice, viene venduto. Per chi ha una casa di proprietà gravata da mutuo la liquidazione ne comporta di regola la vendita. Per tre anni una parte del reddito va ai creditori, e la quota lasciata al debitore è quella che il giudice ritiene necessaria, non quella che il debitore desidererebbe. Infine, l’esdebitazione non è automatica in senso assoluto: la legge la esclude, ad esempio, quando il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282 CCII) o non ha collaborato con gli organi della procedura. Anche qui la storia del prestito per cure torna al centro.

Pronunce a supporto

Cass. n. 22914/2024 sulla posizione del creditore fondiario; Cass. n. 13228/2026 sulla ricorribilità dei provvedimenti in materia di esdebitazione; Cass. n. 22900/2023 sul ruolo dell’OCC nella verifica della documentazione.


Opzione 3 — L’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)

In cosa consiste

È la vera novità del sistema, e riguarda il caso in cui non c’è nulla da offrire. La persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può chiedere al giudice di essere liberata dai debiti. Può farlo una sola volta nella vita. Resta l’obbligo di pagare i debiti, entro quattro anni dal decreto, se in quel periodo sopravvengono utilità rilevanti che consentano un soddisfacimento dei creditori non inferiore al 10%. Per questo il debitore deve presentare ogni anno una dichiarazione sulle proprie condizioni economiche.

Per stabilire se una persona è “incapiente”, l’art. 283 CCII non guarda al reddito lordo. Considera utilità solo la parte del reddito che eccede quanto serve al mantenimento della famiglia. Questa soglia è parametrata all’assegno sociale, maggiorato e moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE in base al numero dei componenti del nucleo. In pratica, un pensionato con un assegno basso o un lavoratore con un reddito vicino alla soglia di sussistenza può trovarsi sotto il limite anche se percepisce un’entrata regolare.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Pensionato con pensione minima e debiti di cure per un familiare. Una persona con una pensione di poco superiore al minimo ha firmato un prestito per pagare le cure all’estero del coniuge, poi scomparso. Non ha immobili né risparmi. Non esiste un reddito eccedente da destinare ai creditori.
  2. Invalidità sopravvenuta. La malattia curata all’estero ha lasciato un’invalidità che ha ridotto drasticamente la capacità di lavoro, e il reddito attuale è inferiore alla soglia di legge.
  3. Nucleo numeroso con reddito medio-basso. Il moltiplicatore ISEE alza la soglia per le famiglie con più componenti. Un reddito che per un single sarebbe “capiente” può non esserlo per un genitore con tre figli a carico.

Il profilo ideale per l’esdebitazione dell’incapiente è quello di chi, dopo le cure, si trova con un reddito entro la soglia di mantenimento, senza beni né prospettive concrete di miglioramento, e con una storia debitoria che non presenta dolo o colpa grave.

Come si esegue, in sintesi

La domanda si presenta al giudice tramite l’OCC, con la relazione del gestore. Questa deve indicare, tra l’altro, le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, le ragioni dell’incapacità di adempiere e, anche qui, se il finanziatore ha valutato il merito creditizio. Il giudice, verificata l’assenza di atti in frode e la meritevolezza, concede l’esdebitazione con decreto. I creditori possono proporre opposizione. Sulla possibilità di portare la questione in Cassazione è intervenuta Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2026, n. 13228. Il ricorso è ammesso contro i decreti che decidono nel merito, nel contraddittorio tra le parti, sui presupposti dell’esdebitazione. Non è ammesso contro quelli che si limitano a rilevare la mancanza dei requisiti di ammissibilità, che non chiudono definitivamente la questione.

Vantaggi

È la strada più rapida e meno gravosa: non c’è un piano da eseguire né beni da liquidare. Per chi non ha nulla, è l’unico modo per smettere di convivere con solleciti, cessioni del credito a società di recupero e minacce di pignoramento. Il costo di giustizia è contenuto e la procedura non richiede alcun pagamento immediato ai creditori.

Rischi e svantaggi

È un’opportunità che si usa una volta sola nella vita. Chi la “spende” oggi e fra dieci anni si trova in una nuova crisi non potrà ripeterla. Va soppesato anche il vincolo dei quattro anni: un’eredità, una vincita o un miglioramento stabile del reddito possono riattivare l’obbligo di pagamento. Il vaglio della meritevolezza è serio: l’art. 283 CCII esclude chi ha contratto i debiti con dolo o colpa grave. Infine, basta superare la soglia di reddito anche di poco perché la strada si chiuda e restino le altre due.

Pronunce a supporto

Cass. n. 13228/2026 sull’impugnabilità dei decreti; Cass. n. 22890/2023 sull’interpretazione della colpa grave, utile per analogia anche nel giudizio di meritevolezza dell’incapiente.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come la stessa situazione cambi volto a seconda della strada scelta. Non sono casi reali e non anticipano l’esito di una procedura: quote di mantenimento, percentuali e tempi li stabilisce il tribunale sul caso concreto.

Simulazione A — Stessi debiti, tre strade

Dati di partenza. Nel marzo 2023 un lavoratore dipendente, 52 anni, nucleo di due persone, affitto, si sottopone a un intervento in una clinica tedesca specializzata. Per pagarlo firma un prestito personale. Oggi la situazione è questa:

  • prestito personale, debito residuo: 27.860 €;
  • cessione del quinto dello stipendio, debito residuo: 11.430 € (rata trattenuta 340 €);
  • carta revolving usata per viaggi e soggiorni legati ai controlli: 6.215 €;
  • saldo della fattura della clinica estera: 3.980 €.

Totale: 49.485 €. Reddito netto: 1.720 € al mese. Patrimonio: un’auto del valore di circa 3.200 €. Le rate contrattuali (prestito 520 €, quinto 340 €, revolving 150 €) sommano 1.010 € al mese, cioè quasi il 59% dello stipendio. Ipotizziamo che le spese essenziali del nucleo siano stimate in 1.310 € al mese: la parte di reddito disponibile per i creditori è quindi di 410 € al mese.

Con l’opzione 1 (ristrutturazione). Il debitore propone 400 € al mese per 60 mesi, per un totale di 24.000 €, e conserva l’auto, che gli serve per raggiungere il lavoro e i controlli medici. La soddisfazione complessiva offerta ai creditori è del 48,5% circa, prima delle spese di procedura in prededuzione. La cessione del quinto rientra nel piano: dopo l’omologa la trattenuta di 340 € non prosegue più secondo il contratto originario, ma nei termini e nella misura previsti dal piano. Se una finanziaria avesse nel frattempo avviato un pignoramento dello stipendio, il debitore potrebbe chiederne la sospensione con il deposito. Esito: debiti estinti per la parte non pagata al termine dei cinque anni, se il piano viene eseguito.

Con l’opzione 2 (liquidazione controllata). Il giudice lascia al debitore 1.310 € al mese. I 410 € eccedenti vanno alla procedura per 36 mesi (14.760 €) e l’auto viene venduta (3.200 €). Attivo complessivo: 17.960 €, pari al 36,3% circa dei debiti, prima delle spese di procedura. Esito: esdebitazione dopo tre anni dall’apertura, salvo cause ostative. Il debitore paga meno e per meno tempo, ma perde l’auto. Se l’auto fosse indispensabile, la questione andrebbe portata davanti al giudice fin dall’inizio.

Con l’opzione 3 (incapiente). Reddito annuo: 1.720 × 12 = 20.640 €. Applicando la formula dell’assegno sociale aumentato della metà (valore 2025: 538,69 € × 13 mensilità = 7.002,97 €; maggiorato del 50% = 10.504,46 €) e il parametro ISEE per due componenti (1,57), la soglia di mantenimento è di circa 16.492 €. Il reddito la supera di oltre 4.000 € l’anno: in questa configurazione l’esdebitazione dell’incapiente non è percorribile. Il calcolo va sempre ripetuto con l’importo dell’assegno sociale dell’anno di deposito.

Simulazione B — Stessi debiti, reddito da pensione minima

Dati di partenza. I debiti restano quelli della Simulazione A (49.485 €), ma il debitore è un pensionato con 1.080 € netti per 13 mensilità (14.040 € l’anno). Ha contratto il prestito per le cure all’estero del coniuge, poi deceduto. Vive con un figlio convivente, non ha beni registrati né risparmi.

Con l’opzione 3 (incapiente). 14.040 € sono sotto la soglia di circa 16.492 €. Non esiste reddito eccedente, non ci sono beni. La domanda di esdebitazione dell’incapiente ha qui i presupposti oggettivi, e l’origine sanitaria del debito è un elemento forte per la meritevolezza. Resta il vincolo dei quattro anni per eventuali utilità sopravvenute.

Con l’opzione 1 (ristrutturazione). Senza reddito eccedente, un piano è possibile solo con finanza esterna. Se un fratello offrisse 6.000 € una tantum, la soddisfazione sarebbe di circa il 12,1%. Si tratta di una percentuale che il tribunale potrebbe ritenere accettabile o meno a seconda del confronto con l’alternativa liquidatoria, che qui sarebbe pari a zero. Rispetto all’opzione 3 costa di più, impegna un familiare e non aggiunge vantaggi evidenti, salvo quello di non “consumare” l’unica esdebitazione dell’incapiente concessa nella vita.

Con l’opzione 2 (liquidazione controllata). Senza beni e senza reddito eccedente mancherebbe un attivo da distribuire. La giurisprudenza di merito tende a ritenere la procedura inutile in questi casi, e la strada appare la meno coerente con i dati.

Simulazione C — Il peso della verifica del merito creditizio

Dati di partenza. Il 14 giugno 2023 una finanziaria concede 32.000 € per un ciclo di terapie in un centro svizzero, con rata di 610 € al mese. Il richiedente guadagna 1.450 € netti e ha già una cessione del quinto con rata di 290 €. Con il nuovo prestito, il 62% circa del reddito netto (900 € su 1.450 €) è destinato a rimborsare debiti. Dall’istruttoria risulta che la finanziaria ha acquisito solo l’ultima busta paga, senza consultare le centrali rischi.

Effetti sull’opzione 1. Il gestore dell’OCC riporta nella relazione che il finanziatore non ha valutato in modo adeguato il merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII). Ai sensi dell’art. 69, comma 2, CCII, la finanziaria non può opporsi all’omologa contestando la convenienza della proposta. Secondo Cass. ord. n. 21048/2025 può però ancora eccepire la colpa grave del debitore come ostacolo all’accesso. Il debitore dovrà quindi dimostrare, con la documentazione sanitaria, che la scelta del centro estero rispondeva a un’indicazione medica e non a una preferenza voluttuaria.

Effetti sulle opzioni 2 e 3. La negligenza del finanziatore non ha un effetto processuale diretto sull’apertura della liquidazione. Pesa però nel giudizio sulla colpa grave in sede di esdebitazione (art. 282 CCII) e sulla meritevolezza dell’incapiente (art. 283 CCII), perché il gestore deve darne conto anche lì.


Il confronto in tabella

La tabella riassume i profili che contano di più nel confronto tra le tre strade. I costi indicati sono solo quelli di giustizia previsti dalla legge. A questi si aggiunge il compenso dell’OCC, che è una spesa della procedura liquidata secondo i parametri ministeriali (D.M. 202/2014) e pagata in prededuzione, e che varia da caso a caso.

La lettura va fatta per righe, non per colonne: nessuna opzione vince su tutti i fronti. Dove la ristrutturazione conserva il patrimonio, la liquidazione garantisce una scadenza certa; dove l’incapiente è la via più leggera, è anche quella che si può percorrere una volta sola.

ProfiloOpzione 1 — Ristrutturazione del consumatoreOpzione 2 — Liquidazione controllataOpzione 3 — Esdebitazione dell’incapiente
NormeArtt. 67-73 CCIIArtt. 268-277 e 282 CCIIArt. 283 CCII
Chi può accedereSolo il consumatoreOgni debitore sovraindebitatoPersona fisica meritevole senza alcuna utilità da offrire
Criterio soggettivoAssenza di colpa grave, malafede o frode (art. 69)Controllo sulla condotta in sede di esdebitazione (art. 282)Meritevolezza: assenza di dolo o colpa grave (art. 283)
Voto dei creditoriNo, omologa il tribunaleNoNo
Tempi indicativiDurata del piano (spesso 4-7 anni)Esdebitazione dopo 3 anni dall’aperturaDecreto del giudice; vincolo di 4 anni per utilità sopravvenute
Beni del debitoreConservati, salvo quelli offertiLiquidati, salvo esclusi e quota di mantenimentoNessuna liquidazione
Cessione del quintoRiducibile nel piano (art. 67, c. 3)Secondo l’orientamento prevalente non opera sulle quote di reddito successive all’apertura; il cessionario concorre con gli altri creditoriIl debito rientra nell’esdebitazione
Mutuo prima casaPuò proseguire (art. 67, c. 5)Immobile di regola vendutoIrrilevante (nessun immobile, di regola)
Effetti sulle esecuzioniSospensione su richiesta (art. 70, c. 4)Divieto di azioni individuali dall’aperturaNon prevede un blocco generale durante l’istruttoria
Rischi in caso di esito negativoDiniego di omologa: si può ripresentare o convertireEsdebitazione negata: i debiti residui restanoDiniego: restano le altre strade
ReversibilitàModifica o conversione in liquidazioneChiusura anticipata se l’attivo è esauritoUtilizzabile una sola volta nella vita
Costi di giustiziaContributo unificato e diritti previsti dal Testo unico spese di giustiziaContributo unificato e diritti previsti per la proceduraContributo unificato e diritti previsti per il procedimento

I criteri per scegliere

Non c’è una graduatoria fissa tra le tre opzioni. Ci sono invece alcuni criteri che, combinati, tendono a indicare una direzione. È un ragionamento condizionale, da verificare sempre sui numeri reali.

Primo criterio: il reddito eccedente rispetto al mantenimento. È il dato da calcolare per primo. Se il reddito del nucleo resta sotto la soglia di legge, l’esdebitazione dell’incapiente diventa generalmente la candidata naturale e le altre due strade faticano a trovare un contenuto. Se invece esiste un margine stabile, anche di poche centinaia di euro al mese, si apre il confronto tra ristrutturazione e liquidazione.

Secondo criterio: il valore di ciò che si vuole conservare. Con una casa di proprietà, un mutuo pagato regolarmente e magari un familiare con disabilità che ci abita, la ristrutturazione presenta un vantaggio che la liquidazione non può offrire. Se invece non ci sono beni di valore, la perdita patrimoniale della liquidazione è modesta e la certezza dei tre anni pesa di più.

Terzo criterio: la linearità della storia debitoria. Se tutti i debiti nascono in un arco di tempo breve e coerente con le cure (il prestito per l’intervento, la carta usata per i viaggi di controllo, il saldo della clinica), il giudizio sulla colpa grave parte da una base solida. Se invece dopo le cure c’è stata una lunga serie di finanziamenti presi per pagare quelli precedenti, l’elemento dirimente diventa ricostruire quando e perché la situazione è diventata insostenibile. Quella ricostruzione può orientare verso lo strumento in cui il controllo sulla condotta è meno esposto a contestazioni.

Quarto criterio: la condotta del finanziatore. Se l’istruttoria mostra che il prestito per le cure è stato concesso senza una seria verifica della sostenibilità, la ristrutturazione ne trae un beneficio diretto: il creditore negligente non può contestare la convenienza. Nelle altre procedure lo stesso elemento pesa in modo meno diretto.

Quinto criterio: la prospettiva futura. Un lavoratore giovane con un reddito in crescita ha interesse a non consumare l’esdebitazione dell’incapiente e a considerare con attenzione i quattro anni di vincolo. Chi invece ha davanti un reddito stabilmente basso, per età o invalidità, può ragionevolmente considerarla la soluzione definitiva.

Questi criteri vanno letti insieme, perché possono spingere in direzioni opposte. Prendiamo un debitore con una casa da salvare (secondo criterio, a favore della ristrutturazione) ma con una fase di “rincorsa” ai prestiti dopo le cure (terzo criterio, che rende più delicato il giudizio sulla colpa). In questo caso la decisione dipende da quale dei due elementi pesa di più nei documenti. Allo stesso modo, un reddito appena sopra la soglia di incapienza può scendere sotto il limite per effetto di un’invalidità già accertata o di un familiare che entra nel nucleo. Per questo la fotografia della situazione va scattata alla data del deposito, non a quella del primo colloquio.

Nel metodo dello Studio Monardo, dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, la scelta tra queste strade si fa solo dopo aver ricostruito, documento per documento, reddito, patrimonio e genesi di ogni singolo debito.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Se l’esecuzione di un piano di ristrutturazione diventa impossibile per cause non imputabili al debitore, sono previste la modifica del piano e la conversione in liquidazione controllata. Il passaggio inverso, dalla liquidazione a un piano, è meno lineare. Una domanda di esdebitazione dell’incapiente respinta non impedisce invece di tentare le altre strade, se ne ricorrono i presupposti.

E se scelgo quella sbagliata? Il rischio non è solo perdere tempo. Un diniego motivato con la colpa grave del debitore resta agli atti e può pesare su una domanda successiva. Anche i termini per impugnare sono stretti. La Cassazione ha chiarito, per esempio, che contro l’omologa possono ricorrere solo le parti del giudizio (Cass. civ., 27 febbraio 2025, n. 5157) e che, se il decreto non è notificato, il reclamo va proposto entro sei mesi dalla pubblicazione (Cass. civ., 23 dicembre 2024, n. 34158). Scegliere bene all’inizio vale più di qualsiasi correzione successiva.

Il debito con la clinica estera si può includere? Sì. Il creditore straniero va indicato nell’elenco dei creditori come tutti gli altri e subisce gli effetti della procedura. Conviene raccogliere fatture, preventivi e corrispondenza con la struttura, anche in lingua originale, per documentare importo e causale.

Posso chiedere il rimborso delle cure all’estero e intanto avviare la procedura? Le due cose non si escludono. Chi ha ricevuto cure transfrontaliere nell’Unione europea può, in presenza dei presupposti (D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 38, che attua la direttiva 2011/24/UE), chiedere il rimborso alla propria ASL entro i limiti delle tariffe nazionali. Quel credito verso l’ASL è però un’utilità: va dichiarato e, secondo lo strumento scelto, confluisce nel piano o nell’attivo. Può anche incidere sul requisito dell’incapienza.

Il prestito l’ha firmato mio figlio per le mie cure: chi può chiedere la procedura? La procedura riguarda chi è obbligato verso il creditore. Se il contratto è intestato al figlio, il sovraindebitato è lui, e sarà lui a valutare lo strumento, con i propri redditi e il proprio patrimonio. Per un prestito contratto per le cure di un genitore, lo scopo estraneo ad attività professionali resta evidente e la qualifica di consumatore non è in discussione. Diverso è il caso dei familiari conviventi: l’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. È un’ipotesi da considerare quando il prestito per le cure è stato firmato da più componenti del nucleo.

Ho già un pignoramento dello stipendio: faccio in tempo? Dipende dallo strumento scelto e dalla fase del pignoramento. Nella ristrutturazione il debitore può chiedere al giudice, con il deposito della domanda, la sospensione delle procedure esecutive che potrebbero compromettere il piano. Con l’apertura della liquidazione controllata scatta il divieto di proseguire le azioni esecutive individuali. L’esdebitazione dell’incapiente invece non prevede un blocco generale durante l’istruttoria. Va soppesato anche un dato pratico: ogni mese di trattenuta sullo stipendio riduce le somme che potrebbero confluire in un piano.

La procedura rovina il mio rapporto con la banca per sempre? L’apertura di una procedura viene annotata e i sistemi di informazione creditizia ne tengono traccia per un periodo limitato. A fronte di questo svantaggio c’è il fatto che, senza procedura, il debito resta, cresce con gli interessi di mora e viene spesso ceduto a società di recupero crediti. Il bilancio va fatto su questo confronto, non su una situazione ideale che di fatto non esiste.


Le pronunce che orientano la scelta

I principi che seguono sono riformulati in modo sintetico e raggruppati in base all’opzione che contribuiscono a chiarire. Gli estremi sono stati verificati su fonti pubblicate. L’applicazione al caso concreto richiede sempre la lettura integrale del provvedimento.

Pronunce trasversali: accesso e qualifica del debitore

  1. Cass. civ., sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890. Principio: nelle procedure regolate dal nuovo Codice il controllo sul consumatore va condotto secondo l’art. 69 CCII: l’accesso è precluso solo a chi ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e la crisi va considerata nella sua evoluzione. Rilevanza: è il riferimento principale per sostenere che chi si è indebitato per curarsi non va giudicato con il metro severo della vecchia meritevolezza.
  2. Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Principio: la qualifica di consumatore dipende dallo scopo concreto dell’obbligazione, valutato al momento in cui è stata assunta, e non dalla condizione personale del debitore. Rilevanza: per chi è anche professionista o socio di una società, aiuta a stabilire se il prestito per le cure può stare in una ristrutturazione del consumatore.
  3. Cass. civ., sez. I, 2023, n. 22900. Principio: il controllo sulla completezza della documentazione spetta all’OCC, e le sue eventuali lacune non possono ricadere automaticamente sul debitore. Rilevanza: chi ha documenti sanitari o contrattuali in lingua straniera, o incompleti, non è penalizzato per il solo fatto dell’incompletezza, se ha collaborato con il gestore.

Pronunce che illuminano l’opzione 1 (ristrutturazione)

  1. Cass. civ., ord. 24 luglio 2025, n. 21048. Principio: l’omessa o inadeguata verifica del merito creditizio da parte del finanziatore e la colpa del consumatore sono valutazioni distinte. La prima impedisce al creditore di contestare la convenienza, ma non esclude che si discuta della seconda. Rilevanza: è decisiva per chi ha ottenuto il prestito per le cure con troppa facilità. Il vantaggio processuale c’è, ma non sostituisce la prova della propria correttezza.
  2. Cass. civ., 27 novembre 2024, n. 30538. Principio: anche dopo la riforma, il giudice dell’omologa deve valutare l’affidabilità del debitore, pur senza un requisito formale di meritevolezza. Rilevanza: spiega perché la storia dei finanziamenti successivi alle cure deve essere ricostruita con precisione.
  3. Cass. civ., 27 novembre 2024, n. 30543. Principio: il pagamento non integrale dei creditori privilegiati è ammesso solo se non li pone in condizione peggiore rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: utile quando tra i debiti ci sono crediti privilegiati, per esempio del fisco o previdenziali, accanto al prestito per le cure.
  4. Cass. civ., 14 febbraio 2023, n. 4613. Principio: la falcidia dei creditori privilegiati è legittima se questi ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni gravati. Rilevanza: conferma lo spazio di manovra che il piano ha verso i creditori con prelazione.
  5. Cass. civ., 2022, n. 28013. Principio: una proposta che assicura ai creditori chirografari una soddisfazione soltanto irrisoria non supera il vaglio del giudice. Rilevanza: resa sotto la disciplina previgente, indica comunque che nella ristrutturazione la percentuale offerta non può essere simbolica. È un argomento a favore delle altre opzioni quando il reddito eccedente è minimo.

Pronunce che illuminano l’opzione 2 (liquidazione controllata)

  1. Cass. civ., 2024, n. 22914. Principio: il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) resta opponibile anche nelle procedure liquidatorie, compresa la liquidazione del sovraindebitato. Rilevanza: per chi ha una casa con mutuo, chiarisce che la liquidazione non neutralizza la posizione della banca mutuante: un motivo in più per valutare la ristrutturazione se la casa va salvata.

Pronunce che illuminano l’opzione 3 e l’impugnazione dei provvedimenti

  1. Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2026, n. 13228. Principio: i decreti sull’esdebitazione dell’incapiente sono ricorribili per cassazione quando decidono nel merito, nel contraddittorio, sui presupposti dell’esdebitazione. Non lo sono quando rilevano soltanto l’inammissibilità della domanda. Rilevanza: chiarisce che una decisione negativa sulla meritevolezza può arrivare fino in Cassazione.
  2. Cass. civ., 27 novembre 2024, n. 30529. Principio: la sola dichiarazione di inammissibilità della domanda non è una decisione definitiva impugnabile in Cassazione. Rilevanza: un rigetto “in rito” lascia aperta la possibilità di ripresentare la domanda corretta, invece di impugnare.
  3. Cass. civ., 27 febbraio 2025, n. 5157. Principio: sono legittimati a impugnare l’omologa solo coloro che hanno partecipato al giudizio come parti formali, salvo mancate comunicazioni. Rilevanza: rafforza la stabilità dell’omologa ottenuta dal debitore contro contestazioni tardive di creditori rimasti inerti.
  4. Cass. civ., 23 dicembre 2024, n. 34158. Principio: se il decreto non viene notificato, il reclamo va proposto entro sei mesi dalla sua pubblicazione. Rilevanza: fissa una scadenza da tenere sotto controllo in tutte e tre le strade, sia per il debitore sia per i creditori.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Per chi si è indebitato per curarsi all’estero, la scelta dello strumento è il primo atto di una strategia che va poi sostenuta fino alla fine. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la mappa completa dei debiti: prestiti, cessioni del quinto, carte revolving, debiti con strutture sanitarie estere e crediti ceduti a società di recupero, con importi, garanzie e date di nascita di ciascuna obbligazione.
  2. Calcoliamo il reddito eccedente rispetto al mantenimento e la soglia di incapienza del nucleo, con i parametri aggiornati all’anno di deposito.
  3. Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando le percentuali realisticamente offribili con l’alternativa liquidatoria.
  4. Analizziamo i contratti di finanziamento con lo staff bancario: TAEG, costi accessori, polizze abbinate e documentazione della verifica del merito creditizio, per far emergere eventuali violazioni dell’art. 124-bis TUB.
  5. Organizziamo la documentazione sanitaria (prescrizioni, liste d’attesa, indicazioni specialistiche per il centro estero) per dimostrare che l’indebitamento nasce da un’esigenza di cura e non da colpa grave.
  6. Verifichiamo i crediti di rimborso verso l’ASL per cure transfrontaliere e il loro impatto sul piano o sul requisito di incapienza.
  7. Redigiamo la proposta di ristrutturazione, il ricorso per liquidazione controllata o la domanda di esdebitazione e ci confrontiamo con l’OCC fin dalla prima fase istruttoria.
  8. Chiediamo le misure protettive e la sospensione dei pignoramenti in corso, quando lo strumento scelto lo consente.
  9. Replichiamo alle osservazioni dei creditori e gestiamo reclami e impugnazioni, nei termini, nei gradi successivi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema contano soprattutto due di queste competenze. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno i criteri con cui la relazione del gestore valuta le cause dell’indebitamento e la condotta del finanziatore, che è il punto su cui si gioca la partita per chi si è indebitato per curarsi. Come cassazionista, garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la scelta fatta oggi davanti al tribunale va difesa domani, in reclamo e se necessario in Cassazione, senza cambiare difensore né linea.

Accanto all’Avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i legali curano l’impostazione giuridica e la difesa, i commercialisti ricostruiscono redditi, flussi e prospetti di convenienza che il tribunale esamina.


Chiusura

Un prestito chiesto per curarsi non è un debito come gli altri, e il sistema lo riconosce. La legge 3/2012 non c’è più, ma il Codice della crisi offre tre strade concrete: la ristrutturazione che conserva i beni, la liquidazione controllata che chiude tutto in tre anni, l’esdebitazione dell’incapiente per chi non ha nulla da offrire. Ciascuna ha un profilo ideale, e ciascuna ha un prezzo. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, possibilità che non si ripresentano e, a volte, diritti che non si recuperano.

Lo Studio Monardo si occupa di questo bivio perché le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono tutte le fasi della procedura. Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce il lavoro dell’organismo che valuta il debitore. Il coordinamento dello staff bancario serve a esaminare i contratti che hanno generato il debito. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione permette di seguire la strategia fino all’ultimo grado.

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