Quando un gruppo di società entra in crisi, l’errore più frequente di amministratori, soci e imprenditori è guardare la procedura come un evento che “arriva”: una sentenza, un curatore, un elenco di beni da consegnare. In realtà la liquidazione giudiziale di un gruppo non è un fulmine a ciel sereno, ma una partita a più mani in cui ogni attore — il creditore che deposita il ricorso, il curatore unico che ne raccoglie il testimone, le società consorelle che si ritrovano chiamate in causa — si muove secondo una logica economica precisa e prevedibile. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) ha dedicato al gruppo un intero capo, dagli artt. 284 a 292, e ha consegnato alla controparte un arsenale che la vecchia legge fallimentare non conosceva: il ricorso unitario, la revocatoria infragruppo con periodo sospetto di cinque anni, la postergazione dei finanziamenti tra società collegate, la possibilità per il curatore di “risalire” la catena del controllo.
Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Questo articolo ribalta la prospettiva abituale: invece di descrivere la procedura dall’alto, la racconta dal punto di vista di chi la promuove e la gestisce, mossa dopo mossa, per mostrare dove la legge gli impone paletti invalicabili e dove si aprono le finestre utili per una contromossa.
Perché questa materia è il terreno dello Studio Monardo? Perché la crisi di un gruppo si governa prima di tutto con gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata, anche nella sua versione di gruppo, che è spesso l’unica leva capace di fermare la corsa verso la sentenza di apertura. E perché, quando la sentenza è già stata pronunciata, la difesa si gioca su reclami e ricorsi in cui l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione consente di mantenere la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado, mentre lo staff di avvocati e commercialisti ricostruisce i flussi finanziari infragruppo, che sono il vero campo di battaglia di queste procedure.
📩 Il ricorso per la liquidazione del tuo gruppo è già stato notificato, o temi che stia per arrivare? Contatta subito lo Studio Monardo: trovi tutti i nostri riferimenti in fondo a questa pagina.
Chi hai di fronte: il creditore di un gruppo e il curatore che eredita la sua partita
Prima di analizzare le mosse, bisogna capire chi le compie. In una crisi di gruppo l’avversario non è uno solo, ma una staffetta.
Il primo attore è il creditore che prende l’iniziativa. Può essere una banca con esposizioni garantite incrociate tra più società, un fornitore strategico che ha consegnato merce a tre consorelle diverse, un ente previdenziale, un lavoratore o un gruppo di lavoratori, oppure un’altra società del gruppo che vanta crediti verso le consorelle. Dal suo punto di vista, la liquidazione giudiziale è uno strumento di riscossione estremo: costa tempo, lo espone al concorso con tutti gli altri creditori e raramente gli restituisce l’intero credito. Il creditore razionale la sceglie quando le alternative individuali — decreto ingiuntivo, pignoramento, trattativa — hanno smesso di funzionare, oppure quando teme che il patrimonio del debitore stia migrando verso altre società del gruppo e vuole cristallizzare la situazione prima che sia troppo tardi. Il secondo motivo è quello tipico dei gruppi: il creditore di una controllata insolvente sa che il valore non si trova quasi mai dove sta il debito, ma nella capogruppo, nella società immobiliare, nella consorella che incassa i ricavi.
Il secondo attore è il curatore. Con la sentenza di apertura, il creditore istante si ritira sullo sfondo e la partita passa nelle mani dell’organo della procedura, che agisce nell’interesse dell’intera massa dei creditori. Nella liquidazione di gruppo il tribunale nomina di regola un unico curatore e un unico giudice delegato per tutte le società coinvolte, con un comitato dei creditori per ciascuna impresa (art. 287, comma 2, CCII). Il curatore non è un nemico personale dell’imprenditore: è un professionista che risponde del proprio operato al giudice delegato e ai comitati, e che ha interesse a massimizzare l’attivo nel modo più rapido ed economico. Questo significa due cose. Da un lato, dispone di strumenti potenti — le azioni revocatorie infragruppo, le azioni di responsabilità, l’eccezione di postergazione in sede di verifica dei crediti. Dall’altro, ogni azione giudiziaria ha un costo, un tempo e un rischio di soccombenza che il curatore deve giustificare davanti agli organi della procedura: quando la prova è incerta e il convenuto è in grado di resistere, la transazione diventa per lui un’opzione concreta.
Il terzo attore, spesso dimenticato, è il tribunale. Nella liquidazione di gruppo il giudice non si limita a verificare l’insolvenza: deve valutare se il coordinamento tra le procedure serva davvero al migliore soddisfacimento dei creditori di ciascuna impresa, tenendo conto dei collegamenti economici o produttivi, della composizione dei patrimoni e della presenza degli stessi amministratori (art. 287, comma 1, CCII). È un vaglio di opportunità, non un automatismo: e dove c’è un vaglio, c’è spazio per argomentare.
Qual è, dunque, la convenienza della controparte? Il creditore istante vuole che la procedura si apra rapidamente e, se possibile, che coinvolga le società più patrimonializzate del gruppo. Il curatore vuole recuperare attivo senza disperdere risorse in contenziosi lunghi. Entrambi preferiscono aggredire quando l’avversario è disorganizzato, quando i bilanci non sono stati depositati, quando nessuno ha documentato le ragioni economiche delle operazioni infragruppo. Entrambi preferiscono trattare quando trovano di fronte un interlocutore che ha già ricostruito i flussi, che sa quali operazioni sono difendibili e quali no, e che può mettere sul tavolo un’alternativa credibile alla guerra giudiziaria. La convenienza della controparte è la chiave di lettura di tutto ciò che segue: ogni contromossa efficace consiste nello spostare quella convenienza a tuo favore.
Prima mossa: il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale contro la società più esposta
La mossa
La prima cosa che il creditore farà è depositare un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società del gruppo verso cui vanta il credito. La legittimazione gli è riconosciuta dall’art. 37 CCII; il procedimento è regolato dagli artt. 40 e 41 CCII; i presupposti sostanziali sono fissati dall’art. 121 CCII, che richiede la qualità di imprenditore commerciale non “minore” secondo le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), e lo stato di insolvenza, cioè l’incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Nel contesto di gruppo, la scelta del bersaglio non è casuale. Il creditore punta di solito alla società che presenta i sintomi più evidenti: bilanci non depositati, protesti, pignoramenti infruttuosi, dipendenti non pagati. È la società su cui la prova dell’insolvenza è più facile, e dalla quale — una volta aperta la procedura — il curatore potrà risalire verso le altre.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene muoversi per primo. Aprire la procedura significa bloccare le azioni esecutive individuali degli altri creditori, far scattare il periodo sospetto per le revocatorie a partire dalla data di deposito della domanda e affidare a un organo pubblico il compito di indagare sulle operazioni pregresse. Per un creditore che sospetta svuotamenti a favore di consorelle, la domanda di liquidazione è anche uno strumento investigativo: sarà il curatore, con i poteri che la legge gli attribuisce, a ricostruire ciò che il creditore da solo non potrebbe vedere.
Il creditore preferisce invece non agire quando il debitore paga, anche con ritardo; quando il credito è modesto rispetto ai costi e ai tempi di una procedura concorsuale; quando sa che l’attivo della società è irrilevante e non vede prospettive di recupero sulle consorelle; oppure quando il gruppo ha avviato un percorso di composizione negoziata o un concordato che promette un soddisfacimento migliore di quello liquidatorio.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone condizioni precise.
Il creditore deve dimostrare di essere tale. Non serve un titolo esecutivo né un credito accertato con sentenza definitiva: la Cassazione, con la sentenza n. 26370 del 29 settembre 2025, ha ribadito che anche un credito contestato, illiquido o non ancora scaduto può legittimare la domanda, ma ha anche chiarito che, di fronte a una contestazione seria, il tribunale deve compiere un accertamento incidentale sull’esistenza del credito. Se il credito non regge, cade la legittimazione.
Sotto la soglia di 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati, la liquidazione giudiziale non si apre (art. 49, comma 5, CCII). Il limite si riferisce all’ammontare complessivo dei debiti scaduti risultanti dagli atti dell’istruttoria, non al solo credito dell’istante.
L’impresa deve superare le soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: attivo patrimoniale oltre 300.000 euro annui, ricavi oltre 200.000 euro annui nei tre esercizi precedenti, debiti anche non scaduti oltre 500.000 euro. Basta che una delle tre soglie sia superata perché l’impresa non sia “minore”; ma l’onere di provare di essere sotto tutte e tre spetta al debitore.
Il tribunale competente è quello del centro degli interessi principali del debitore (art. 27 CCII), e la Cassazione è intervenuta più volte per chiarire quando la presunzione legata alla sede legale può essere superata. Nel gruppo, dove spesso le società condividono sede e uffici, l’errore sulla competenza è tutt’altro che raro.
Il ricorso deve essere notificato al debitore con le forme dell’art. 40 CCII, e tra la notifica e l’udienza deve intercorrere un termine a difesa. La stessa sentenza n. 26370/2025 ha confermato la validità della notifica all’indirizzo PEC anche per la società già cancellata, che può essere assoggettata a liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione (art. 33 CCII).
C’è poi un limite che molti ignorano e che gioca contro il debitore: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica (art. 9 CCII). Un ricorso notificato a fine luglio non “aspetta” settembre: i termini corrono anche ad agosto.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Le contromosse efficaci in questa fase sono tre, e vanno scelte in base allo stato reale del gruppo.
La prima è contestare i presupposti: la legittimazione del creditore, la sussistenza e l’ammontare del credito, la soglia dei 30.000 euro, la qualità di impresa non minore, la competenza territoriale. Ogni contestazione deve essere documentata: bilanci, estratti conto, contratti, prova di pagamenti o compensazioni. Il tribunale decide sugli atti, e l’impresa che si presenta all’udienza senza documenti ha già perso metà della partita.
La seconda è dimostrare che non c’è insolvenza, ma un inadempimento isolato o una crisi reversibile. L’insolvenza non coincide con il singolo debito non pagato: è l’incapacità strutturale di far fronte regolarmente alle obbligazioni. In un gruppo, la liquidità può essere garantita da una tesoreria accentrata o da impegni della capogruppo; se questi impegni sono reali, documentati e sostenibili, possono pesare sulla valutazione.
La terza, spesso la più efficace, è spostare la partita su un tavolo diverso. Il deposito di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi — un concordato preventivo, anche di gruppo ai sensi dell’art. 284 CCII, o un accordo di ristrutturazione — obbliga il tribunale a coordinare i procedimenti. E se il gruppo è ancora in una fase di crisi e non di insolvenza irreversibile, la composizione negoziata della crisi, che l’art. 25 CCII consente anche in forma unitaria per le imprese del gruppo, permette di chiedere misure protettive: dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata (art. 18 CCII). È la contromossa che ribalta la cronologia: invece di difendersi dentro la procedura, si impedisce alla procedura di nascere, finché le trattative sono in corso.
Proprio qui entra in gioco il profilo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la conoscenza diretta del funzionamento della composizione negoziata consente di valutare in poche settimane se il gruppo ha i requisiti per accedervi e di impostare l’istanza in modo coerente con le verifiche che l’esperto nominato dovrà compiere.
Le pronunce che ti proteggono
La già citata Cass. n. 26370/2025 è l’arma a doppio taglio di questa fase: amplia la legittimazione del creditore ma impone al giudice di verificare davvero il credito quando è contestato. Nella stessa direzione si muove il consolidato orientamento secondo cui la prova dell’insolvenza non può fondarsi sul solo inadempimento verso l’istante, ma sull’intero quadro patrimoniale e finanziario. Per il debitore la lezione è netta: contestare il credito in modo generico non serve; contestarlo con documenti obbliga il tribunale a motivare.
Seconda mossa: la richiesta di liquidazione unitaria e l’attrazione delle consorelle
La mossa
Aperta — o chiesta — la liquidazione di una società, il passo successivo della controparte è portare nella procedura le altre imprese del gruppo. Lo strumento è l’art. 287 CCII: più imprese insolventi dello stesso gruppo, ciascuna con il centro degli interessi principali in Italia, possono essere assoggettate a una liquidazione giudiziale unitaria, su un unico ricorso e davanti a un unico tribunale, quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi.
La nozione di “gruppo” è quella dell’art. 2, comma 1, lett. h), CCII: l’insieme di società, imprese ed enti che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies c.c., sono sottoposti alla direzione e al coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, con presunzione di direzione e coordinamento in capo a chi redige il bilancio consolidato o esercita il controllo ex art. 2359 c.c.
La mossa può arrivare in tre modi. Il ricorso unitario può essere depositato fin dall’inizio contro più società. Il curatore già nominato, quando ravvisa l’insolvenza di un’impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura, deve segnalarla agli organi di amministrazione e controllo e può chiedere al tribunale l’apertura della liquidazione anche nei suoi confronti (art. 287, comma 5, CCII). Infine, procedimenti avviati separatamente possono essere attratti nella procedura di gruppo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene unificare per ragioni molto concrete. Un unico curatore vede tutti i conti del gruppo contemporaneamente: le operazioni infragruppo che, esaminate da tre curatori diversi, sembrerebbero neutre, diventano leggibili come un disegno unitario. Un unico giudice delegato evita decisioni contraddittorie. E la vendita coordinata di asset che hanno senso solo insieme — il capannone di una società, i macchinari di un’altra, il marchio di una terza — produce un ricavato superiore alla somma delle vendite separate.
La controparte preferisce invece non unificare quando gli interessi dei creditori delle diverse società sono in conflitto: il creditore di una controllata ricca non ha alcun interesse a condividere il curatore con i creditori di una controllata vuota, e potrebbe temere che il coordinamento si traduca in una diluizione di fatto delle sue ragioni.
I suoi limiti
Qui però il margine della controparte si restringe, perché la legge le impone paletti chiari.
L’insolvenza va accertata per ciascuna società, non per il gruppo nel suo insieme. Non esiste una “insolvenza di gruppo”: la società consorella solvente non può essere trascinata nella procedura solo perché appartiene allo stesso gruppo.
Le masse attive e passive restano autonome (art. 287, comma 1, CCII). La liquidazione unitaria è un coordinamento procedurale, non una confusione patrimoniale: i creditori della società A si soddisfano sui beni di A, quelli di B sui beni di B. Il curatore unico che trattasse i patrimoni come un’unica cassa violerebbe la legge.
La procedura unitaria richiede un vaglio di opportunità. Il tribunale deve verificare che il coordinamento serva al migliore soddisfacimento dei creditori, considerando collegamenti economici o produttivi, composizione dei patrimoni e identità degli amministratori. Se emergono conflitti di interessi tra le imprese o tra i rispettivi creditori, il tribunale può separare le procedure e nominare organi distinti (art. 287, comma 2, CCII).
Anche la competenza segue regole precise: se le imprese hanno il centro degli interessi principali in circoscrizioni diverse, è competente il tribunale davanti al quale è stata depositata la prima domanda; se le domande sono contestuali, quello della capogruppo o, in mancanza della pubblicità prevista dall’art. 2497-bis c.c., quello della società con la maggiore esposizione debitoria (art. 287, comma 4, CCII).
La tua contromossa
La contromossa chiave è difendere l’autonomia di ciascuna società. Significa, in primo luogo, dimostrare che la consorella chiamata in causa non è insolvente: ha un proprio patrimonio, un proprio flusso di cassa, obbligazioni che adempie regolarmente. In secondo luogo, significa contestare la stessa esistenza della direzione e coordinamento quando il gruppo è tale solo sulla carta: la presunzione legata al controllo o al bilancio consolidato è relativa e può essere vinta provando che ciascuna società è gestita in modo indipendente. Sul punto, la Cassazione con l’ordinanza n. 19943 del 17 luglio 2025 ha precisato che la presunzione dell’art. 2497-sexies c.c. non esonera chi la invoca dal provare i fatti su cui si fonda, cioè il controllo o l’obbligo di consolidamento.
In terzo luogo, quando l’unificazione è inevitabile, la contromossa si sposta sul piano della governance della procedura: chiedere la separazione degli organi quando emergono conflitti tra le società, vigilare perché il programma di liquidazione rispetti l’autonomia delle masse, partecipare attivamente ai comitati dei creditori di ciascuna impresa.
Infine, se il gruppo ha ancora margini di continuità, la contromossa migliore è sempre anticipare: un concordato di gruppo ex art. 284 CCII, con piano unitario o piani reciprocamente collegati, consente di governare la crisi in modo coordinato ma conservativo, anziché subire un coordinamento liquidatorio.
Le pronunce che ti proteggono
Il primo caso applicativo dell’art. 287 CCII è la sentenza del Tribunale di Catania del 3 novembre 2022, che ha aperto la liquidazione di gruppo dopo aver verificato, per ciascuna società, l’appartenenza al gruppo, lo stato di insolvenza e l’opportunità del coordinamento, valorizzando indici come l’identità degli amministratori e delle sedi e l’intreccio dei debiti verso la capogruppo. La decisione è istruttiva proprio perché mostra quali elementi il tribunale ricerca: chi vuole resistere all’attrazione nella procedura deve smontare, uno per uno, quegli stessi indici. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 23 maggio 2023, ha invece riunito alla procedura unitaria i ricorsi già proposti separatamente contro singole società, trattando la domanda di gruppo come principale rispetto a quelle “satellite”: un segnale che, una volta avviato il ricorso unitario, la partita si gioca in un’unica sede e bisogna presidiarla subito.
Terza mossa: la postergazione dei finanziamenti infragruppo
La mossa
Aperta la procedura, il curatore esamina le domande di ammissione al passivo. Tra queste ci sono quasi sempre i crediti delle altre società del gruppo — la capogruppo che ha finanziato la controllata, la consorella che ha anticipato liquidità, la holding che ha pagato fornitori per conto della società in crisi. La mossa del curatore è eccepire la postergazione di questi crediti: ammetterli sì, ma in coda, dopo la soddisfazione integrale di tutti gli altri creditori.
La base normativa è doppia. Sul piano civilistico, l’art. 2497-quinquies c.c. estende ai finanziamenti erogati da chi esercita direzione e coordinamento, o da altre società a questa sottoposte, la disciplina dell’art. 2467 c.c.: il rimborso è postergato se il finanziamento è stato concesso quando la società presentava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o si trovava in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Sul piano concorsuale, l’art. 292 CCII posterga i crediti della società o persona che esercita direzione e coordinamento derivanti da finanziamenti contratti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore, e l’art. 164 CCII rende inefficaci verso i creditori i rimborsi di finanziamenti postergati eseguiti in quello stesso arco temporale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene sempre tentare. Postergare il credito della capogruppo significa liberare, per gli altri creditori, una quota di attivo che altrimenti andrebbe a una parte “interna” al dissesto. È una mossa a costo quasi nullo: non richiede un’azione giudiziaria autonoma, ma si gioca in sede di verifica del passivo, dove il curatore propone e il giudice delegato decide. E in molti gruppi i crediti infragruppo rappresentano una quota rilevante del passivo complessivo.
Il curatore preferisce non insistere quando il finanziamento è stato erogato in una fase di equilibrio documentato, quando si tratta di crediti commerciali reali (forniture di beni o servizi a condizioni di mercato) e non di finanziamenti, o quando ricade in un’esenzione di legge.
I suoi limiti
La postergazione non cancella il credito: lo sposta in coda. Il credito resta ammesso al passivo e partecipa ai riparti, se all’esito dei pagamenti ai creditori anteriori residua attivo.
Serve un finanziamento, non un qualsiasi credito infragruppo. Il credito commerciale derivante da una fornitura a condizioni di mercato non è un finanziamento; la qualificazione dipende dalla sostanza dell’operazione, ma il curatore deve comunque dimostrare che, nella sostanza, di finanziamento si trattava.
Per l’art. 2467 c.c. servono le condizioni oggettive (squilibrio o situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) valutate al momento dell’erogazione, non a posteriori con il senno della procedura.
I finanziamenti erogati dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 sono esenti. L’art. 8 del D.L. 23/2020 ha sospeso per quel periodo l’applicazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., e la Cassazione, con l’ordinanza n. 583 del 10 gennaio 2025, ha applicato l’esenzione anche ai finanziamenti infragruppo in sede concorsuale.
La tua contromossa
Qui la contromossa si gioca sulla documentazione. Chi ha finanziato una consorella deve essere in grado di dimostrare che, al momento del prestito, la società finanziata non era in squilibrio: bilanci e situazioni infrannuali coeve, piani industriali, rating bancari, la stessa disponibilità del sistema bancario a concedere credito in quel periodo sono elementi che possono escludere il presupposto della postergazione. Occorre poi distinguere con rigore i crediti di finanziamento da quelli commerciali, ricostruendo le singole partite del conto infragruppo: una “cassa comune” tenuta senza contabilità separata è il regalo più grande che si possa fare al curatore.
Se lo stato passivo viene formato con la postergazione, la contromossa processuale è l’opposizione allo stato passivo ex art. 206 CCII, da proporre nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della verifica.
Attenzione però a non sopravvalutare le difese: la giurisprudenza più recente ha ristretto gli spazi. Non basta sostenere che il finanziamento è stato erogato “in buona fede” o nell’interesse della controllata: la postergazione scatta per la sola presenza dei presupposti oggettivi.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)
La Cassazione, con l’ordinanza n. 22166 del 31 luglio 2025, ha chiarito che la postergazione dei finanziamenti infragruppo opera per il solo fatto che il finanziatore eserciti direzione e coordinamento sulla società beneficiaria, senza che rilevi se tale attività sia esercitata in modo abusivo: una pronuncia che avverte il debitore a non puntare tutto sull’assenza di abuso. Con l’ordinanza n. 18599 dell’8 luglio 2025, la Corte ha esteso la postergazione anche al cosiddetto finanziamento “discendente”, cioè erogato dalla capogruppo alla controllata attraverso una società intermedia, per evitare aggiramenti. Sul versante favorevole, l’ordinanza n. 583 del 10 gennaio 2025 ha riconosciuto l’esenzione emergenziale del 2020 anche ai finanziamenti infragruppo: per le erogazioni di quel periodo, è la prima eccezione da sollevare.
Quarta mossa: l’azione di inefficacia degli atti infragruppo con periodo sospetto di cinque anni
La mossa
È qui che il Codice della crisi ha consegnato alla controparte l’arma più incisiva. L’art. 290 CCII consente al curatore, sia nella procedura unitaria sia in presenza di più procedure separate, di chiedere la dichiarazione di inefficacia degli atti e contratti posti in essere nei cinque anni anteriori al deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l’effetto di spostare risorse a favore di un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori.
Accanto a questa azione speciale, il comma 3 dello stesso articolo consente al curatore di esercitare nei confronti delle altre società del gruppo la revocatoria ordinaria concorsuale dell’art. 166 CCII con periodi sospetti raddoppiati: due anni anziché uno per gli atti anormali delle lettere a) e b), un anno anziché sei mesi per quelli delle lettere c) e d).
Nel mirino finiscono le operazioni tipiche della vita di un gruppo: la cessione di un immobile dalla controllata alla capogruppo a un prezzo contabile; il trasferimento di un ramo d’azienda a una newco del gruppo; le garanzie rilasciate dalla controllata per debiti della consorella; i pagamenti anticipati a favore di società collegate; il cash pooling che drena sistematicamente liquidità verso l’alto.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, l’art. 290 conviene perché sposta sul convenuto il peso più gravoso: spetta alla società beneficiaria provare di non aver conosciuto il carattere pregiudizievole dell’atto (art. 290, comma 2, CCII). Nella revocatoria ordinaria il curatore dovrebbe dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo; qui la conoscenza del pregiudizio si dà per acquisita, e tocca alla consorella dimostrare il contrario. Tra società che condividono amministratori, sedi e contabilità, questa prova contraria è oggettivamente difficile.
Il curatore preferisce non agire, o agire solo come base per una trattativa, quando la società beneficiaria è a sua volta insolvente (un’azione vittoriosa contro un convenuto incapiente produce solo un credito da insinuare altrove), quando l’operazione ha un corrispettivo documentato vicino ai valori di mercato, o quando la ricostruzione dei flussi richiede consulenze tecniche costose con esito incerto.
I suoi limiti
Il curatore deve provare lo spostamento di risorse e il pregiudizio per i creditori. L’inversione dell’onere riguarda la conoscenza del carattere pregiudizievole, non l’esistenza del pregiudizio stesso. Un atto a condizioni di mercato, che non ha impoverito la società, non sposta risorse nel senso voluto dalla norma.
Resta fermo il limite dei vantaggi compensativi. L’art. 290, comma 1, fa espressamente salvo l’art. 2497, primo comma, c.c., secondo cui non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento, oppure è stato integralmente eliminato con operazioni a ciò dirette. Se la controllata che ha ceduto un bene ha ricevuto in cambio, dal gruppo, benefici concreti e misurabili, il pregiudizio può venire meno.
Il periodo di cinque anni si conta a ritroso dal deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale, non dalla sentenza di apertura: gli atti anteriori sono fuori dalla portata dell’azione speciale, e restano aggredibili solo con l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., che ha presupposti e termini propri.
L’azione speciale colpisce solo i rapporti tra imprese del medesimo gruppo. Il terzo estraneo al gruppo che ha acquistato dalla consorella non è convenibile ai sensi dell’art. 290; contro di lui il curatore dovrà utilizzare gli strumenti ordinari.
La tua contromossa
Anche qui, la difesa si costruisce prima, non dopo. La contromossa chiave è documentare la ragione economica di ogni operazione infragruppo nel momento in cui viene compiuta: perizie di stima per i trasferimenti di beni, delibere motivate che indichino il beneficio atteso per la società che cede, contratti di servizio infragruppo con corrispettivi coerenti con quelli di mercato, regolamenti scritti di cash pooling con remunerazione delle giacenze.
Quando l’azione è già stata proposta, la strategia difensiva si articola su quattro piani: contestare lo spostamento di risorse (l’operazione era a condizioni di mercato); dimostrare i vantaggi compensativi (il gruppo ha restituito, in altra forma, ciò che la società aveva dato); fornire la prova liberatoria della non conoscenza del pregiudizio (possibile soprattutto quando le società avevano amministratori diversi e contabilità separate); verificare il rispetto del termine quinquennale e la corretta individuazione della data di deposito dell’istanza.
È una difesa che richiede, in egual misura, competenza giuridica e contabile: la ricostruzione dei flussi finanziari su cinque esercizi è materia da commercialista almeno quanto da avvocato.
Le pronunce che ti proteggono
Sull’art. 290 CCII la giurisprudenza di legittimità è ancora in formazione, perché le prime liquidazioni giudiziali regolate dal Codice sono recenti. I principi elaborati in materia di direzione e coordinamento, però, si applicano direttamente, dato il richiamo espresso all’art. 2497, primo comma, c.c. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19943 del 17 luglio 2025, ha ribadito che chi invoca la presunzione di direzione e coordinamento deve comunque provarne i presupposti di fatto: senza un gruppo dimostrato, l’azione speciale non ha spazio. Nella stessa linea, la Cassazione con l’ordinanza n. 7262 del 13 marzo 2023 ha ricondotto la responsabilità da eterodirezione al pregiudizio effettivo arrecato all’integrità patrimoniale della società diretta: è il pregiudizio concreto, non la mera esistenza dell’operazione infragruppo, a fondare la reazione della procedura.
Quinta mossa: l’azione di responsabilità contro la capogruppo e i suoi amministratori
La mossa
Se le operazioni infragruppo hanno danneggiato la società in liquidazione, il curatore può chiedere il risarcimento del danno a chi le ha dirette. L’art. 2497 c.c. rende la società o l’ente che esercita direzione e coordinamento direttamente responsabile verso i creditori della società eterodiretta per la lesione dell’integrità del patrimonio sociale, quando abbia agito nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Risponde in solido chi ha preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne ha consapevolmente tratto beneficio.
Nella liquidazione giudiziale, l’azione spettante ai creditori è esercitata dal curatore (art. 2497, quarto comma, c.c. e art. 255 CCII). L’art. 291 CCII aggiunge, per il gruppo, la possibilità per il curatore di promuovere la denuncia di gravi irregolarità di gestione ex art. 2409 c.c. e le azioni di responsabilità nei confronti delle altre società del gruppo e dei loro organi.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, l’azione contro la capogruppo è la mossa che può cambiare l’esito della procedura: la holding è spesso l’unica società con patrimonio, e gli amministratori possono essere coperti da polizze assicurative. Inoltre, la sola minaccia dell’azione è una formidabile leva negoziale.
Il curatore preferisce non agire quando la capogruppo è a sua volta insolvente o priva di beni, quando la prova dell’abuso richiede ricostruzioni complesse con esito incerto, o quando i tempi del giudizio — che può arrivare in Cassazione — sono incompatibili con la chiusura della procedura. In questi casi preferisce spesso una transazione, autorizzata dagli organi della procedura, che monetizzi subito il valore dell’azione.
I suoi limiti
La responsabilità ha natura extracontrattuale e l’onere della prova grava su chi agisce: il curatore deve dimostrare l’esercizio della direzione e coordinamento, la violazione dei principi di corretta gestione, il danno all’integrità del patrimonio e il nesso causale.
Non c’è responsabilità se il danno è compensato dal risultato complessivo dell’attività di gruppo o eliminato con operazioni successive (art. 2497, primo comma, c.c.).
La legittimazione è circoscritta. La Cassazione, con la sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024, ha escluso che la società eterodiretta possa agire direttamente contro la controllante e ha precisato che il curatore esercita soltanto l’azione spettante ai creditori sociali, non un generale potere di rappresentanza di tutti i danneggiati.
L’azione si prescrive in cinque anni, e la Cassazione, con l’ordinanza n. 7262 del 13 marzo 2023, ha individuato il momento iniziale nella conoscibilità del pregiudizio, non nella data dei singoli atti: un dies a quo che il convenuto può contestare dimostrando che il danno era percepibile molto prima dell’apertura della procedura.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire la prova dei vantaggi compensativi e della correttezza gestionale, operazione per operazione. Chi ha amministrato la capogruppo deve poter mostrare che le decisioni erano coerenti con un disegno imprenditoriale sostenibile per l’intero gruppo, che le società controllate hanno ricevuto benefici (commesse, servizi, garanzie, accesso al credito) in misura proporzionata a ciò che hanno dato, e che le scelte erano state assunte con istruttorie adeguate.
Sul piano processuale, le eccezioni da verificare sono la prescrizione, il difetto di legittimazione attiva quando l’azione è esercitata per danni che non riguardano l’integrità del patrimonio sociale, la mancanza di prova del nesso causale tra la singola operazione e il dissesto. Ma soprattutto conta la tempistica: la trattativa con il curatore rende di più quando l’azione è ancora solo minacciata, prima che il curatore abbia sostenuto i costi di una consulenza tecnica e si sia impegnato davanti agli organi della procedura su una determinata ricostruzione.
Poiché il giudizio di responsabilità può attraversare tutti i gradi, la difesa deve essere impostata fin dal primo atto in vista dell’eventuale ricorso per Cassazione: le eccezioni non sollevate tempestivamente non si recuperano.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre alla sentenza n. 15196/2024 sui limiti della legittimazione e all’ordinanza n. 7262/2023 sulla prescrizione, rileva l’ordinanza n. 19943 del 17 luglio 2025, che impedisce di trasformare la presunzione di direzione e coordinamento in un’inversione dell’onere della prova: chi agisce deve dimostrare il controllo, non limitarsi ad affermarlo.
Sesta mossa: la supersocietà di fatto e la risalita verso le persone fisiche
La mossa
L’ultima mossa, la più aggressiva, punta alle persone fisiche che stanno dietro il gruppo. Il curatore sostiene che le società formalmente distinte, insieme ai soci persone fisiche, formano in realtà una società di fatto — la cosiddetta “supersocietà di fatto” — di cui ciascuno è socio illimitatamente responsabile. Se la tesi è accolta, la liquidazione giudiziale si estende alla supersocietà e, per ripercussione, ai soci persone fisiche, che rispondono con tutto il proprio patrimonio. La base normativa è l’art. 256 CCII, il cui quinto comma prevede espressamente che, se dopo l’apertura della liquidazione di una società risulta che l’impresa è riferibile a una società di fatto di cui il debitore è socio illimitatamente responsabile, la procedura si estende a quest’ultima e ai soci.
In alternativa, quando la persona fisica ha esercitato in proprio un’attività di direzione e coordinamento sulle società, il curatore può qualificarla come “holding di fatto” e chiederne la liquidazione giudiziale autonoma, se insolvente, oltre ad agire nei suoi confronti ex art. 2497 c.c.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché il patrimonio personale dei soci — immobili, partecipazioni, disponibilità finanziarie — è spesso l’unico attivo residuo. La domanda di estensione ha anche un forte effetto negoziale: nessun imprenditore vuole affrontare il rischio di una liquidazione personale.
Il curatore preferisce non percorrere questa strada quando le prove dell’affectio societatis sono deboli, perché l’estensione respinta comporta costi e tempi senza alcun recupero, e perché la giurisprudenza richiede un rigore probatorio elevato.
I suoi limiti
La supersocietà di fatto richiede la prova di un comune intento sociale, cioè di un vincolo societario effettivo tra i partecipanti, di conferimenti e di una partecipazione a utili e perdite, e della spendita del nome comune o comunque dell’esteriorizzazione del vincolo. Non basta il collegamento economico tra le società, né la presenza degli stessi soci.
Supersocietà di fatto e holding di fatto sono figure diverse. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4784 del 15 febbraio 2023, ha distinto la supersocietà, in cui tutti i soci perseguono un intento comune, dalla holding di fatto, in cui le società sono strumento dell’interesse delle persone fisiche che le controllano: queste ultime rispondono ex art. 2497 c.c. e possono essere assoggettate autonomamente a procedura, se insolventi, solo su istanza dei soggetti legittimati. Confondere le due figure è un errore del curatore che il debitore deve saper cogliere.
La prova può essere presuntiva, ma gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 204 del 4 gennaio 2024, è tornata sui requisiti della supersocietà di fatto, confermando che l’estensione richiede un accertamento concreto degli elementi costitutivi del vincolo societario.
La tua contromossa
La contromossa chiave è dimostrare l’assenza dell’affectio societatis tra i partecipanti: ogni società perseguiva il proprio oggetto, con propria organizzazione, propri clienti, propri conti; i rapporti tra le società erano regolati da contratti a condizioni di mercato; le persone fisiche agivano nei ruoli formali di amministratori o soci di capitale, non come soci di un’impresa comune. Occorre poi resistere alla tentazione di contestare solo in modo generico: il curatore porterà indizi specifici (conti promiscui, garanzie incrociate, spostamenti di personale, identità di clientela) e ciascuno deve essere smontato o ricondotto a una spiegazione alternativa documentata.
Contro la sentenza che estende la procedura è ammesso il reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII, entro trenta giorni, e poi il ricorso per Cassazione: una partita che deve essere impostata fin dal primo grado in vista del controllo di legittimità sulla qualificazione del vincolo.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre alle ordinanze n. 4784/2023 e n. 204/2024, merita attenzione l’ordinanza n. 5458 del 22 febbraio 2023, che si colloca nello stesso filone distintivo tra supersocietà e holding di fatto. Sul piano del merito, il Tribunale di Patti, con la sentenza n. 12 del 18 dicembre 2024, ha aperto una liquidazione giudiziale nei confronti di una supersocietà di fatto composta da società di capitali e da una persona fisica, confermando che la figura è pienamente operativa anche sotto il Codice della crisi: per chi controlla un gruppo attraverso più società, il rischio di estensione è concreto e va gestito prima che la procedura si apra.
Una mossa parallela: l’escussione delle garanzie personali dei soci
C’è infine una mossa che non passa per la procedura ma corre accanto a essa, e che il creditore bancario gioca quasi sempre. La liquidazione giudiziale della società blocca le azioni esecutive individuali contro la società stessa, ma non protegge i garanti. Se i soci o gli amministratori hanno prestato fideiussioni, spesso nella forma omnibus a copertura di tutte le obbligazioni della società verso la banca, il creditore può rivolgersi direttamente a loro, senza attendere l’esito dei riparti.
Dal suo punto di vista, conviene muoversi subito: il patrimonio personale del garante è aggredibile con un decreto ingiuntivo e poi con il pignoramento, mentre il concorso sulla società gli restituirà, forse, una percentuale modesta dopo anni. Qui però il suo margine si restringe, perché la validità e l’estensione della garanzia vanno verificate: il contenuto del contratto, i limiti di importo, le eventuali clausole derogatorie dell’art. 1957 c.c. sulla decadenza del creditore che non agisce tempestivamente contro il debitore principale, la conformità dello schema contrattuale alle regole sulla concorrenza nei casi in cui la fideiussione riproduca modelli standardizzati.
C’è poi un effetto a catena da conoscere. Il garante che paga si surroga nei diritti della banca e può insinuarsi al passivo della società; ma se il garante è la società o la persona che esercita direzione e coordinamento, l’art. 292 CCII posterga anche i crediti sorti a seguito dell’escussione di garanzie, quando i rapporti di finanziamento sono stati contratti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore. Chi ha garantito il gruppo rischia quindi di pagare la banca e di ritrovarsi in coda al passivo.
La contromossa si gioca su due piani. Il primo è la verifica tecnica della garanzia, clausola per clausola. Il secondo, quando l’esposizione personale supera le possibilità del garante, è l’accesso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti per la persona fisica — il concordato minore, la ristrutturazione dei debiti del consumatore quando ne ricorrono i presupposti, la liquidazione controllata — che consentono di regolare in modo ordinato anche i debiti derivanti da garanzie prestate per le società del gruppo.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare la logica delle mosse; non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — Il ricorso contro la controllata e la composizione negoziata di gruppo. Gruppo composto da una holding e tre controllate. Un fornitore vanta verso la controllata Beta un credito di 87.460 euro e deposita il ricorso per liquidazione giudiziale il 14 luglio; l’udienza è fissata per il 9 settembre. Il creditore conta su due fattori: l’estate (ma i termini corrono anche ad agosto, perché nei procedimenti del Codice la sospensione feriale 1-31 agosto non opera) e l’assenza di un piano del gruppo. Se il gruppo resta inerte, all’udienza il tribunale troverà bilanci non depositati e un debito scaduto complessivo di 412.300 euro: la sentenza di apertura è lo sbocco prevedibile. Se invece il gruppo, entro fine luglio, deposita l’istanza di composizione negoziata ai sensi dell’art. 25 CCII per tutte le società e chiede le misure protettive, dalla pubblicazione di tale richiesta la sentenza di apertura non può essere pronunciata fino alla conclusione delle trattative. A quel punto, per il fornitore, la convenienza di proseguire cambia: la procedura concorsuale si allontana, mentre al tavolo delle trattative può ottenere un pagamento dilazionato, per esempio 61.200 euro in quattordici rate, con certezza di tempi.
Simulazione 2 — Il finanziamento della holding e la postergazione. La holding Alfa ha versato alla controllata Gamma 238.740 euro in tre tranche: 74.900 euro il 3 giugno 2020, 81.340 euro il 18 marzo 2022 e 82.500 euro il 7 febbraio 2024. Gamma entra in liquidazione giudiziale su istanza depositata il 21 ottobre 2024. Il curatore eccepisce la postergazione dell’intero credito. La contromossa di Alfa si articola su tre piani: la prima tranche ricade nella finestra 9 aprile–31 dicembre 2020 esentata dall’art. 8 del D.L. 23/2020 (e la Cassazione, con l’ordinanza n. 583/2025, ha applicato l’esenzione ai finanziamenti infragruppo); per la seconda, Alfa produce il bilancio 2021 di Gamma e le delibere di fido bancario coeve, per dimostrare l’assenza di squilibrio al momento dell’erogazione; la terza, erogata nell’anno anteriore al deposito dell’istanza, è difficilmente difendibile. Risultato atteso della difesa: 74.900 euro ammessi in chirografo, 81.340 euro oggetto di contenzioso con buone probabilità, 82.500 euro postergati. Senza documentazione, tutti i 238.740 euro sarebbero finiti in coda.
Simulazione 3 — L’azione ex art. 290 e i vantaggi compensativi. Nel 2021 la controllata Delta ha ceduto alla holding un immobile per 312.000 euro; il curatore, con una stima a 468.500 euro, agisce ex art. 290 CCII per l’inefficacia della cessione, contando sull’inversione dell’onere della prova. La holding, però, documenta che nello stesso periodo ha rilasciato a favore di Delta garanzie bancarie per 540.000 euro e le ha fornito servizi amministrativi senza corrispettivo. Per il curatore la convenienza dell’azione si riduce: deve superare una perizia di parte che contesta la stima, e l’eccezione dei vantaggi compensativi può azzerare il pregiudizio. La transazione diventa l’esito più razionale: per esempio, il versamento di 94.600 euro alla procedura a chiusura della lite, autorizzato dagli organi della procedura.
Quando all’avversario conviene trattare
Il creditore e il curatore sono attori economici: trattano quando l’accordo vale più del conflitto. Individuare quel momento è la competenza strategica più sottovalutata.
Prima dell’udienza di apertura. Il creditore istante non guadagna nulla dalla procedura in sé: vuole essere pagato. Se il gruppo presenta una proposta credibile, garantita o assistita da una prospettiva di composizione negoziata, il creditore ha interesse a desistere, perché il concorso gli restituirebbe una percentuale incerta tra molti anni. Il rischio, per lui, è che il pagamento sia poi revocato: per questo è disponibile ad accordi strutturati in modo da resistere a future contestazioni, per esempio nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi.
Quando il gruppo apre un tavolo formale. Nella composizione negoziata, l’esperto facilita le trattative con tutti i creditori contemporaneamente: la banca che da sola non accetterebbe uno stralcio può accettarlo se vede che anche gli altri creditori partecipano e se l’alternativa è una liquidazione con recuperi modesti.
Dopo la sentenza, quando il curatore deve scegliere quali azioni finanziare. Il curatore non ha risorse illimitate. Ogni azione revocatoria o di responsabilità richiede consulenze, anticipazioni di spese, anni di giudizio. Il momento ideale per trattare è quello in cui il curatore ha individuato l’operazione contestabile ma non ha ancora avviato l’azione: il convenuto può offrire una somma immediata che, attualizzata e depurata dal rischio di soccombenza, vale per la procedura più di una vittoria incerta tra cinque anni.
Quando la difesa ha già dimostrato di essere solida. Una memoria difensiva documentata, una perizia di parte ben costruita, la prova dei vantaggi compensativi: sono tutti elementi che spostano la convenienza del curatore. Più la difesa è credibile, più la transazione diventa razionale per l’avversario.
Quando il convenuto è anche creditore della procedura. La società del gruppo che ha un credito da insinuare e un’azione pendente contro di sé può proporre una definizione complessiva: rinuncia a parte del credito (magari già a rischio di postergazione) in cambio della chiusura dell’azione. Per il curatore, ridurre il passivo equivale a aumentare l’attivo.
Quando il gruppo presenta un concordato nella liquidazione giudiziale. L’art. 240 CCII consente, dopo l’apertura della procedura, la proposta di un concordato anche da parte di terzi: una società del gruppo o un investitore possono offrire ai creditori un soddisfacimento immediato che chiude la procedura e le relative azioni.
La regola generale è semplice: la controparte tratta quando la tua difesa le ha reso incerta la vittoria e costosa la guerra. Chi arriva al tavolo senza aver dimostrato di saper resistere ottiene condizioni peggiori.
La partita in tabella
La tabella riassume le sei mosse, il vincolo principale che la legge impone alla controparte, la contromossa del debitore e la finestra temporale utile per giocarla.
| Mossa del creditore / curatore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Ricorso per liquidazione giudiziale (artt. 37, 40, 121 CCII) | Prova del credito anche incidentale; debiti scaduti non inferiori a 30.000 €; soglie art. 2 lett. d); competenza art. 27 | Contestazione documentata dei presupposti; composizione negoziata con misure protettive; strumento di regolazione della crisi | Tra la notifica del ricorso e l’udienza (niente sospensione feriale) |
| Liquidazione unitaria e attrazione delle consorelle (art. 287 CCII) | Insolvenza di ciascuna società; opportunità del coordinamento; autonomia delle masse | Prova della solvenza e autonomia della consorella; richiesta di separazione degli organi; concordato di gruppo | Prima della decisione sul ricorso unitario; poi reclamo ex art. 51 entro 30 giorni |
| Postergazione dei finanziamenti infragruppo (artt. 2467, 2497-quinquies c.c.; 164, 292 CCII) | Presupposti oggettivi al momento dell’erogazione; esenzione 9 aprile–31 dicembre 2020 | Prova dell’equilibrio all’epoca; distinzione crediti commerciali/finanziari; eccezione di esenzione | Verifica dello stato passivo; opposizione ex art. 206 entro 30 giorni |
| Inefficacia atti infragruppo (art. 290 CCII) | Atti nei 5 anni anteriori all’istanza; prova dello spostamento di risorse e del pregiudizio; salvezza dei vantaggi compensativi | Documentazione della ragione economica; prova dei vantaggi compensativi; prova liberatoria della non conoscenza | Già al compimento dell’operazione; poi prima dell’avvio dell’azione (trattativa) |
| Responsabilità da direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.; artt. 255, 291 CCII) | Onere della prova sul curatore; prescrizione quinquennale dalla conoscibilità del danno; limiti di legittimazione | Prova della corretta gestione e dei vantaggi compensativi; eccezione di prescrizione | Prima dell’azione; poi in tutti i gradi fino alla Cassazione |
| Estensione alla supersocietà di fatto (art. 256 CCII) | Prova rigorosa dell’affectio societatis con indizi gravi, precisi, concordanti; distinzione dalla holding di fatto | Prova dell’autonomia delle società e dei ruoli formali delle persone fisiche | In istruttoria; reclamo ex art. 51 entro 30 giorni; ricorso per Cassazione |
Le domande di chi è sotto attacco
Il creditore della mia controllata può far aprire la liquidazione anche della holding? Non direttamente con il solo credito verso la controllata. Per chiedere la liquidazione di una società occorre esserne creditore, oppure essere uno degli altri soggetti legittimati. Tuttavia, una volta aperta la procedura della controllata, il curatore unico può chiedere l’estensione della procedura di gruppo alle altre società insolventi, e può agire contro la holding con le azioni di responsabilità e di inefficacia.
Se la liquidazione è unitaria, i creditori della società più povera si pagano sui beni di quella più ricca? No. Le masse attive e passive restano autonome: ciascun gruppo di creditori si soddisfa sul patrimonio della propria debitrice. L’unico modo per far “passare” valore da una società all’altra è l’esito vittorioso di azioni di inefficacia o di responsabilità.
Il prestito che ho fatto alla mia società come capogruppo sarà rimborsato? Dipende da quando e in quali condizioni è stato erogato. Se la società era in squilibrio al momento del prestito, il credito sarà postergato, cioè pagato solo dopo tutti gli altri creditori. Se è stato erogato tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, opera l’esenzione emergenziale.
Il curatore può contestare un’operazione di quattro anni fa tra le mie società? Sì, se l’operazione ha spostato risorse a favore di un’altra società del gruppo con pregiudizio dei creditori. L’art. 290 CCII copre i cinque anni anteriori al deposito dell’istanza. La difesa passa per la prova della ragione economica dell’operazione e degli eventuali vantaggi compensativi.
Posso fermare il ricorso di liquidazione se sto trattando con le banche? Sì, a condizione di avviare formalmente la composizione negoziata e chiedere le misure protettive. Una trattativa informale non blocca nulla; la composizione negoziata con misure protettive impedisce la pronuncia della sentenza di apertura fino alla conclusione delle trattative.
Rischio di perdere la casa se il gruppo viene liquidato? Il rischio esiste solo in ipotesi specifiche: garanzie personali prestate a favore delle società, responsabilità come amministratore o come holding di fatto, estensione della procedura a una supersocietà di fatto. In tutti questi casi la difesa dipende dalla qualità delle prove e dalla tempestività delle contromosse.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati nell’articolo, organizzati per mossa della controparte che ciascuno limita, disciplina o, in alcuni casi, rafforza. I principi sono riformulati in sintesi.
Sul ricorso per liquidazione giudiziale
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 26370 del 29 settembre 2025. Principio: la legittimazione a chiedere la liquidazione giudiziale spetta a chi dimostra di essere creditore, anche se il credito è contestato, illiquido o non scaduto, ma di fronte a una contestazione seria il giudice deve accertarne incidentalmente l’esistenza; è valida la notifica del ricorso alla PEC della società cancellata. Rilevanza: è il primo terreno di difesa del debitore, che può contestare con documenti la pretesa dell’istante, ed è un monito sull’importanza di presidiare la casella PEC anche dopo la cancellazione.
Sulla liquidazione unitaria di gruppo
Tribunale di Catania, sentenza del 3 novembre 2022. Principio: primo caso di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo ex art. 287 CCII, subordinata alla verifica, per ciascuna società, dell’appartenenza al gruppo, dello stato di insolvenza e dell’opportunità del coordinamento, desunta da indici come l’identità di amministratori e sedi e l’intreccio dei debiti infragruppo. Rilevanza: mostra quali elementi la controparte porterà in giudizio e quali la difesa deve smontare.
Tribunale di Ravenna, sentenza del 23 maggio 2023. Principio: la domanda di liquidazione di gruppo assume carattere principale e attrae i procedimenti già proposti separatamente nei confronti delle singole società. Rilevanza: una volta avviato il ricorso unitario, la difesa di tutte le società si concentra in un’unica sede e va organizzata subito.
Sulla direzione e coordinamento come presupposto
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 19943 del 17 luglio 2025. Principio: la presunzione di esercizio della direzione e coordinamento prevista dall’art. 2497-sexies c.c. non esonera chi agisce dal provare i fatti su cui si fonda, cioè il controllo o l’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Rilevanza: vale contro l’attrazione nella procedura di gruppo, contro l’azione speciale dell’art. 290 e contro l’azione di responsabilità.
Sulla postergazione dei finanziamenti infragruppo
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22166 del 31 luglio 2025. Principio: la postergazione dei finanziamenti infragruppo opera in presenza dei presupposti oggettivi, per il solo fatto che il finanziatore eserciti direzione e coordinamento, senza che occorra provare un esercizio abusivo di tale attività. Rilevanza: orienta la difesa verso la prova dell’assenza di squilibrio al momento dell’erogazione, anziché verso la buona fede del finanziatore.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18599 dell’8 luglio 2025. Principio: sono postergati anche i finanziamenti “discendenti”, erogati dalla capogruppo alla controllata tramite una società intermedia. Rilevanza: le strutture a cascata non sottraggono il finanziamento alla postergazione.
Cass. civ., ordinanza n. 583 del 10 gennaio 2025. Principio: l’esenzione dalla postergazione prevista dall’art. 8 del D.L. 23/2020 per i finanziamenti erogati dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 si applica anche ai finanziamenti infragruppo in sede concorsuale. Rilevanza: è la prima eccezione da verificare per le erogazioni di quel periodo.
Sull’azione di responsabilità da direzione e coordinamento
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024. Principio: la società eterodiretta non è legittimata ad agire direttamente contro la controllante; in caso di procedura concorsuale il curatore esercita soltanto l’azione spettante ai creditori sociali. Rilevanza: consente di eccepire il difetto di legittimazione quando l’azione è proposta da un soggetto non abilitato o per un danno diverso dalla lesione del patrimonio sociale.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 7262 del 13 marzo 2023. Principio: la prescrizione quinquennale dell’azione ex art. 2497 c.c. decorre dal momento in cui il pregiudizio diventa conoscibile, non dal compimento dei singoli atti, e la responsabilità verso i creditori sorge per il danno all’integrità patrimoniale della società diretta. Rilevanza: apre lo spazio per l’eccezione di prescrizione quando il danno era percepibile da tempo, e ricorda che senza pregiudizio concreto l’azione non ha fondamento.
Sulla supersocietà di fatto e la holding di fatto
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 4784 del 15 febbraio 2023. Principio: la supersocietà di fatto presuppone un comune intento sociale tra tutti i partecipanti; la holding di fatto, invece, ricorre quando le società sono strumento dell’interesse delle persone fisiche che le controllano, le quali rispondono ex art. 2497 c.c. e possono essere assoggettate a procedura autonoma, se insolventi, solo su istanza dei legittimati. Rilevanza: consente di contestare le domande di estensione che confondono le due figure.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5458 del 22 febbraio 2023. Principio: conferma la distinzione tra supersocietà di fatto e holding di fatto e i diversi percorsi di responsabilità e assoggettamento a procedura che ne derivano. Rilevanza: rafforza l’orientamento dell’ordinanza n. 4784/2023 come linea consolidata.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 204 del 4 gennaio 2024. Principio: l’estensione della procedura alla supersocietà di fatto richiede un accertamento concreto degli elementi costitutivi del vincolo societario, anche quando i soci si celano dietro strutture societarie e contratti di affitto d’azienda. Rilevanza: fissa il livello di prova richiesto e indica gli indizi su cui la controparte farà leva.
Tribunale di Patti, sentenza n. 12 del 18 dicembre 2024. Principio: la supersocietà di fatto, anche composta da società di capitali e persone fisiche, può essere assoggettata a liquidazione giudiziale in estensione sotto il Codice della crisi. Rilevanza: conferma che il rischio di estensione alle persone fisiche è attuale e non un residuo della vecchia legge fallimentare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nella liquidazione di un gruppo, lo Studio Monardo gioca la partita al posto tuo: analizza le mosse già fatte dalla controparte, intercetta i vizi dei suoi atti, presidia le scadenze che deve rispettare e apre il tavolo della trattativa nel momento in cui la sua convenienza si sposta. In concreto:
- Esaminiamo il ricorso per liquidazione giudiziale verificando legittimazione del creditore, esistenza e ammontare del credito, soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti, qualità di impresa non minore e competenza territoriale, e prepariamo la memoria difensiva con la documentazione contabile a supporto.
- Valutiamo in tempi rapidi l’accesso alla composizione negoziata di gruppo ai sensi dell’art. 25 CCII e predisponiamo l’istanza con la richiesta di misure protettive, per impedire la pronuncia della sentenza di apertura durante le trattative.
- Impostiamo, quando il gruppo ha prospettive di continuità, il concordato di gruppo ex art. 284 CCII o gli accordi di ristrutturazione, coordinando piani e attestazioni per ciascuna società.
- Contestiamo l’attrazione delle consorelle nella procedura unitaria, documentando la solvenza e l’autonomia gestionale di ciascuna società e chiedendo, quando emergono conflitti, la separazione degli organi.
- Ricostruiamo con i commercialisti dello staff i flussi finanziari infragruppo degli ultimi cinque esercizi, distinguendo crediti commerciali e finanziamenti e individuando in anticipo le operazioni esposte alle azioni del curatore.
- Difendiamo i crediti infragruppo in sede di verifica del passivo e proponiamo opposizione allo stato passivo contro la postergazione illegittima, facendo valere l’assenza di squilibrio al momento dell’erogazione e le esenzioni di legge.
- Costruiamo la prova dei vantaggi compensativi contro le azioni di inefficacia ex art. 290 CCII e le azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c., con perizie e ricostruzioni contabili operazione per operazione.
- Resistiamo alle domande di estensione alla supersocietà di fatto o alla holding di fatto, contestando gli indizi del curatore e la confusione tra le due figure.
- Apriamo e conduciamo la trattativa con il curatore nel momento in cui la sua convenienza si sposta verso la transazione, strutturando accordi che chiudano in modo definitivo il contenzioso.
- Proponiamo reclamo contro la sentenza di apertura o di estensione ai sensi dell’art. 51 CCII e seguiamo il giudizio fino all’eventuale ricorso per Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una crisi di gruppo, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più nella fase iniziale: la conoscenza diretta della composizione negoziata consente di valutare se e come fermare la corsa verso la liquidazione e di negoziare con creditori e banche con il linguaggio e gli strumenti che la legge prevede. Quando invece la partita è già in corso, l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: lo stesso difensore, la stessa linea, dal reclamo contro la sentenza di apertura all’eventuale ricorso di legittimità, senza passaggi di mano che disperdano eccezioni e argomenti.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: nella liquidazione di gruppo la convenienza della controparte si legge nei numeri — flussi di cassa, conti infragruppo, valori degli asset — tanto quanto negli atti giudiziari, e solo una lettura congiunta consente di trasformarla in una leva a tuo favore.
Chiusura
La liquidazione giudiziale di un gruppo di imprese non è un evento da subire, ma una sequenza di mosse con regole precise: il ricorso del creditore, l’attrazione delle consorelle, la postergazione dei finanziamenti, l’inefficacia degli atti infragruppo, le azioni di responsabilità, l’estensione alle persone fisiche. Ogni mossa ha un limite che la legge impone alla controparte e una finestra in cui la contromossa è possibile. Nella procedura non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché unisce le due competenze che la crisi di gruppo richiede: quella dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per governare la crisi prima che diventi liquidazione, e quella dell’avvocato cassazionista, per difendere le società e le persone coinvolte in ogni grado di giudizio, con il supporto di uno staff di commercialisti che ricostruisce i flussi infragruppo su cui la controparte costruisce le proprie azioni.
📩 Non lasciare che sia la controparte a scegliere i tempi della partita: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo, i contatti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
