Il Creditore Può Chiedere La Liquidazione Giudiziale Nonostante La Moratoria?

La domanda giusta non è “può?”, ma “cosa gli conviene fare?”

Quando un’impresa ottiene una moratoria — una convenzione ex art. 62 del Codice della crisi, un accordo di dilazione con le banche, la protezione che accompagna una domanda di accesso a uno strumento di regolazione — la sensazione più diffusa è quella di aver comprato tempo e, con il tempo, sicurezza. È una sensazione pericolosa. La moratoria non spegne il contatore: lo sposta. E dall’altra parte del tavolo c’è un soggetto che sta valutando, ogni settimana, se quello spostamento gli convenga ancora.

Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Il creditore che ha aderito a una moratoria non è diventato un alleato: è un attore economico razionale che ha calcolato che aspettare, oggi, rende più che aggredire. Nel momento in cui quel calcolo si inverte — perché i numeri peggiorano, perché un altro creditore si muove per primo, perché la scadenza dei 120 giorni si avvicina senza copertura finanziaria — il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale torna sul tavolo. Sapere esattamente quando può depositarlo, quando il tribunale può accoglierlo e quando invece la legge glielo impedisce è la differenza tra un’impresa che governa la propria crisi e una che la subisce.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato a condurre proprio quelle trattative da cui nascono le moratorie e le misure protettive di cui qui si discute, e ne conosce dall’interno i punti di rottura. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, per i debitori che alla liquidazione giudiziale non sono assoggettabili ma affrontano l’equivalente procedura liquidatoria; ed è avvocato cassazionista, il che consente di reggere la stessa linea difensiva dal reclamo ex art. 51 CCII fino al giudizio di legittimità, senza passaggi di mano nel momento peggiore.

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Chi hai di fronte: la logica economica del creditore che ha detto sì alla moratoria

Il primo errore è immaginare un creditore ostile per carattere. Il creditore che concede una dilazione — una banca, una società di leasing, un fornitore strategico, un factor — lo fa perché ha messo a confronto due scenari e uno dei due gli rende di più. Da un lato la moratoria: recupero integrale ma differito, nessun costo processuale, nessun accantonamento immediato a perdita, conservazione del rapporto commerciale. Dall’altro la liquidazione giudiziale: recupero incerto, tempi lunghi, degradazione del credito chirografario a percentuali spesso a una cifra, costi legali certi e immediati.

Finché la prima colonna vince, il creditore attende. Il punto è che quella colonna si aggiorna continuamente. Tre variabili la muovono.

La prima è il valore residuo dell’attivo. Ogni mese di attività in perdita erode il patrimonio su cui il creditore conta. Un creditore ipotecario con garanzia capiente su un immobile ha pazienza quasi illimitata: il suo recupero non dipende dalla continuità. Un chirografario puro, invece, sa che il suo unico vero attivo è l’avviamento dell’impresa e che l’avviamento evapora in fretta. Più il credito è privo di garanzie, più la finestra di pazienza è stretta.

La seconda è il comportamento degli altri creditori. La crisi d’impresa è un gioco a informazione imperfetta in cui chi si muove per primo, talvolta, prende di più. Se un fornitore ottiene un pagamento preferenziale, o se un creditore pubblico attiva le segnalazioni previste dall’art. 25-novies CCII, gli altri capiscono che la moratoria sta perdendo tenuta e cominciano a considerare l’uscita anticipata. È un effetto gregge governato da convenienza, non da rancore.

La terza è la qualità dell’informazione che riceve. Un creditore ben informato, che riceve dati aggiornati, attestazioni serie e un piano credibile, resta al tavolo molto più a lungo di uno lasciato al buio. Il silenzio del debitore non viene letto come discrezione: viene letto come peggioramento nascosto. Ed è quasi sempre il silenzio, non il numero, a far partire il ricorso.

Vale la pena scendere di un livello, perché “il creditore” non esiste: esistono creditori diversi, con funzioni obiettivo diverse, e trattarli allo stesso modo è il primo errore strategico.

La banca ragiona per classificazione del credito e accantonamenti. Una posizione ristrutturata ma performante pesa sul bilancio in modo molto diverso da una posizione a sofferenza, e il passaggio da una categoria all’altra ha conseguenze che eccedono il singolo rapporto. Questo rende la banca strutturalmente disponibile alla moratoria finché il piano è credibile e documentato, e strutturalmente rigida quando i flussi informativi si interrompono. È anche il creditore più attento alla comparazione con lo scenario liquidatorio, perché la calcola per mestiere.

La società di leasing ha una logica propria: il bene è suo. La sua alternativa alla moratoria non è il concorso, è la risoluzione del contratto e il recupero del bene. Per questo la sua pazienza dipende quasi esclusivamente dal valore di mercato residuo del bene concesso in godimento e dalla sua ricollocabilità, non dalla solidità complessiva del piano.

Il fornitore strategico è il creditore più ambivalente. Ha interesse alla sopravvivenza del cliente, perché perderlo significa perdere fatturato futuro, ma è anche il soggetto meno attrezzato a sopportare l’immobilizzo. È il creditore che più spesso si muove per primo, non per calcolo raffinato ma per tensione di cassa propria.

Il creditore pubblico — enti previdenziali, amministrazione finanziaria — segue regole procedimentali proprie e dispone di strumenti di riscossione autonomi. La sua adesione o non adesione a un percorso di regolazione segue logiche normative prima che discrezionali, e questo va messo in conto quando si costruisce la maggioranza di un accordo.

C’è poi una variabile che il debitore sottovaluta sistematicamente: il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale costa poco al creditore e produce moltissima pressione. Non è necessariamente uno strumento di recupero: nella pratica è, molto più spesso, uno strumento negoziale. Serve a riportare il debitore al tavolo con una scadenza processuale addosso. Chi legge il deposito del ricorso come “la fine” commette un errore di prospettiva: nella maggioranza dei casi è l’inizio di una trattativa più dura, condotta davanti a un tribunale invece che in una sala riunioni.

Da questa lettura discende tutto il resto: le mosse che seguono non sono cattiverie, sono mosse convenienti. E ogni mossa conveniente ha un limite giuridico preciso, che è esattamente il punto in cui la difesa si costruisce.


Mossa 1 — Sfilarsi dalla moratoria prima che diventi vincolante

La mossa. La convenzione di moratoria disciplinata dall’art. 62 CCII è l’unico istituto del Codice che porta la parola “moratoria” nel titolo. È un accordo tra l’imprenditore — anche non commerciale — e i suoi creditori, diretto a regolare in via provvisoria gli effetti della crisi: dilazione delle scadenze, rinuncia agli atti, sospensione delle azioni esecutive e conservative, ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. La sua forza sta in una deroga vistosa agli artt. 1372 e 1411 c.c.: produce effetti anche verso i creditori che non hanno firmato, purché appartengano alla medesima categoria.

Proprio per questo il creditore che non intende restare imbrigliato si muove subito. La sua mossa consiste nel contestare a monte i presupposti dell’estensione e, entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione, proporre opposizione davanti al tribunale.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Il creditore oppone quando ritiene di poter recuperare di più fuori dalla moratoria: perché ha una garanzia che gli consente di aggredire un bene specifico, perché il suo credito è di dimensioni tali da rendere sensato il costo del giudizio, o perché sospetta che la dilazione serva solo a guadagnare tempo prima di un esito liquidatorio inevitabile. Non la fa, invece, quando il suo credito è modesto rispetto ai costi del contenzioso, quando la comparazione con lo scenario liquidatorio gli è sfavorevole, o quando il rapporto commerciale ha un valore che eccede la singola posizione a sofferenza.

I suoi limiti. L’art. 62 CCII circonda l’estensione di condizioni rigide, e ciascuna è un appiglio difensivo. L’estensione ai non aderenti richiede che tutti i creditori interessati siano stati informati dell’avvio e del contenuto delle trattative, che abbiano aderito creditori rappresentanti almeno il settantacinque per cento dei crediti della categoria, che vi siano concrete prospettive di soddisfazione dei non aderenti in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale, e che un professionista indipendente abbia attestato veridicità dei dati, idoneità della convenzione e ricorrenza di quelle prospettive. In assenza anche di uno solo di questi requisiti l’estensione non regge.

Ci sono poi limiti di contenuto invalicabili: ai non aderenti non possono in nessun caso essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Una convenzione che pretendesse di obbligare una banca non aderente a lasciare aperta una linea di credito sarebbe, su quel punto, inefficace: è una tentazione frequente nei testi predisposti dal debitore, ed è una tentazione perdente.

Infine il termine: l’opposizione va proposta entro trenta giorni dalla comunicazione, che deve avvenire per raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale, unitamente alla relazione del professionista. Va segnalato un profilo tecnico spesso trascurato: a differenza di quanto previsto per l’omologazione degli accordi, l’art. 62 non riproduce il richiamo alla sospensione feriale dei termini, perché qui il termine decorre da una comunicazione diretta del debitore e non da un’iscrizione nel registro delle imprese. Nel dubbio, il periodo 1-31 agosto va trattato come il periodo più insidioso dell’anno: pianificare le comunicazioni a ridosso di ferragosto sperando in una decadenza altrui è una scommessa che nessun difensore prudente accetta.

La tua contromossa. La difesa si gioca prima, non dopo. La convenzione di moratoria va costruita come un atto destinato a essere impugnato: categorie omogenee documentate, tracciabilità integrale dell’informativa a tutti i creditori coinvolti, calcolo del settantacinque per cento verificabile riga per riga, attestazione che comparini in modo analitico lo scenario convenzionale con quello della liquidazione giudiziale. Se l’opposizione arriva, l’accoglimento produce l’inefficacia della convenzione soltanto nei confronti del creditore opponente, senza travolgerla per gli altri: il danno è circoscrivibile, e la partita si sposta sul contenimento.

Le pronunce che ti proteggono. Il tribunale che decide sulle opposizioni lo fa in camera di consiglio con sentenza, reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII: esiste quindi un doppio grado effettivo e, a valle, l’accesso alla legittimità. La qualificazione degli strumenti negoziali della crisi come dotati di dimensione concorsuale, affermata da Cass. civ., Sez. I, n. 9087/2018, è il retroterra che impedisce di trattare la convenzione come un contratto qualunque: c’è un’interlocuzione con l’autorità giudiziaria e un coinvolgimento informativo di tutti i creditori, e su entrambi i fronti il debitore ha obblighi il cui inadempimento è la prima crepa che l’avversario cerca.


Mossa 2 — Depositare comunque il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale

La mossa. Qui si arriva al cuore della domanda. Il creditore, moratoria o non moratoria, deposita il ricorso previsto dagli artt. 37 e 40 CCII per l’apertura della liquidazione giudiziale. E la risposta, sgradevole ma necessaria, è che nella quasi totalità dei casi può farlo: nessuna moratoria di fonte contrattuale cancella la legittimazione processuale del creditore.

La distinzione che salva il debitore non è tra “può depositare” e “non può depositare”. È tra proponibilità del ricorso e pronunciabilità della sentenza. Sono due piani diversi, e confonderli è l’errore più costoso che si commetta in questa materia.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Il ricorso è l’unico atto che obbliga il debitore a comparire davanti a un giudice entro tempi definiti, che mette in moto l’istruttoria prefallimentare, che espone i numeri reali dell’impresa al contraddittorio. Per il creditore è pressione allo stato puro a costo contenuto. Preferisce non depositarlo quando teme che l’apertura del concorso azzeri il proprio vantaggio relativo — è il caso del creditore che ha già ottenuto un pegno o un’ipoteca consolidata, o che sta incassando regolarmente le rate di un piano di rientro — o quando l’insolvenza è tanto conclamata da rendere prevedibile un attivo insufficiente perfino a coprire le spese di procedura.

I suoi limiti. Sono limiti veri e, in alcuni casi, insuperabili.

Primo: la soglia. Non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a trentamila euro. Una moratoria efficace, che rende inesigibili i crediti dilazionati, incide direttamente su quel computo: crediti non scaduti non sono debiti scaduti, e il perimetro dei trentamila euro va ricalcolato depurandolo delle posizioni coperte.

Secondo: i requisiti soggettivi. La procedura si applica all’imprenditore commerciale che non sia imprenditore minore. Chi resta sotto le soglie dimensionali dell’art. 2 CCII non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, e l’onere di provare la non assoggettabilità grava sul debitore — profilo su cui si è soffermata, di recente, anche la Corte d’Appello di Palermo, 22 giugno 2026.

Terzo, e decisivo: il divieto legale di pronuncia. Qui la moratoria “di legge” batte quella contrattuale. Se il debitore ha chiesto misure protettive nell’ambito della composizione negoziata, l’art. 18, comma 4, CCII stabilisce che dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Analogo effetto produce l’art. 54, comma 2, CCII per chi abbia depositato domanda di accesso a uno strumento di regolazione con richiesta di misure protettive: dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, le prescrizioni restano sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura non può essere pronunciata.

Il creditore, dunque, deposita quanto vuole: il tribunale, finché quello scudo regge, non può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale.

Va aggiunto un elemento che sposta l’intero ragionamento: il creditore non è l’unico soggetto legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. L’art. 37 CCII attribuisce l’iniziativa anche allo stesso debitore, agli organi e alle autorità amministrative con funzioni di controllo e vigilanza, e al pubblico ministero. Su quest’ultimo punto Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638 ha precisato le condizioni della legittimazione del pubblico ministero.

La conseguenza pratica è rilevante e va detta con chiarezza: anche se il debitore riuscisse a neutralizzare tutti i creditori con moratorie, accordi e transazioni, l’iniziativa resterebbe possibile per altri soggetti. Governare i rapporti con i creditori è necessario, ma non produce immunità. È una ragione in più per lavorare sulla sostanza della situazione — la rimozione effettiva dell’insolvenza — e non soltanto sulla neutralizzazione dei singoli avversari.

Un secondo elemento riguarda la strumentalità del ricorso. Il deposito di un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale non è, di per sé, un illecito, anche quando il creditore la usa come leva negoziale: l’ordinamento gli riconosce l’iniziativa. Diventa censurabile quando il credito è inesistente, quando l’atto persegue finalità estranee alla tutela del credito o quando l’iniziativa è connotata da mala fede. Su questo terreno Cass. civ., Sez. I, 16 settembre 2025, n. 25402 si è occupata della responsabilità prevista dall’art. 51, comma 15, CCII. Contestare la strumentalità del ricorso è possibile, ma richiede prova e non sostituisce la difesa nel merito sull’insolvenza.

La tua contromossa. La protezione non si improvvisa all’arrivo del ricorso: si costruisce prima, e il momento in cui va attivata è quello in cui la moratoria contrattuale comincia a scricchiolare, non quello in cui è già saltata. Chi ha una convenzione ex art. 62 CCII in corso e percepisce che uno o due creditori stanno per sfilarsi ha davanti a sé una scelta di tempistica: accedere alla composizione negoziata e chiedere le misure protettive, oppure depositare domanda di accesso a uno strumento di regolazione con la protezione dell’art. 54. In entrambi i casi il ricorso del creditore resta sul tavolo ma non può essere deciso in senso liquidatorio.

Attenzione, però: la protezione non è un rifugio permanente. Le misure protettive nella composizione negoziata hanno una durata contingentata e prorogabile entro un tetto massimo complessivo, ed è proprio sull’esaurimento di quel tetto che il creditore paziente costruisce la propria strategia di attesa.

Le pronunce che ti proteggono. La Corte d’Appello di Trieste, sent. n. 4 del 29 maggio 2024, ha affermato che l’accesso alla composizione negoziata resta ammissibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori e che il divieto posto dall’art. 18, comma 4, CCII opera fino alla revoca formale delle misure protettive. Sul fronte processuale, Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2026, n. 16186 ha precisato le modalità di notifica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale nel caso di indirizzo PEC attribuito d’ufficio, mentre Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15599 ha chiarito che la tardiva riassunzione del procedimento prefallimentare a seguito di regolamento di competenza, se non rilevata d’ufficio, va fatta valere con il reclamo contro la sentenza. Sono vizi che il debitore deve saper intercettare nelle prime settimane: dopo, non sono più spendibili.


Mossa 3 — Attaccare l’insolvenza sostenendo che la moratoria non la esclude

La mossa. Bloccato sul piano formale, il creditore sposta il conflitto sul terreno sostanziale: sostiene che la moratoria è irrilevante perché lo stato di insolvenza esiste comunque. È una mossa sofisticata e, quando riesce, decisiva, perché non contesta l’esistenza dell’accordo: ne nega la capacità di rimuovere l’impotenza economica dell’impresa.

Perché la fa. Perché sa che l’insolvenza non coincide con l’inadempimento. È lo stato di impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Un’impresa può essere formalmente in regola con tutte le scadenze dilazionate e restare insolvente, se il dissesto patrimoniale è tale da rendere impossibile l’adempimento anche futuro.

I suoi limiti. Qui la giurisprudenza consegna al debitore un terreno solido, purché sappia occuparlo.

Il patto con cui i creditori si obbligano per un certo tempo a non richiedere l’adempimento — il classico pactum de non petendo — non attiene alla genesi dell’insolvenza, ma alla sua stessa esistenza: incide direttamente sull’inadempimento, potendo escluderlo, e si riflette perciò sullo stato di decozione dell’impresa. È il principio affermato dalla Suprema Corte già in Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 1992, n. 4463, ed è rimasto il punto di riferimento della materia. Non si tratta di un dettaglio dottrinale: significa che il tribunale non può liquidare la moratoria come una circostanza esterna al giudizio di insolvenza. Deve valutarla nel merito.

Ma i limiti valgono in entrambe le direzioni, e vanno conosciuti prima di contarci. L’accordo dilatorio può escludere l’insolvenza non solo quando vi abbiano aderito tutti i creditori — ipotesi che comunque non produce alcun automatismo — ma anche in caso di adesione parziale, purché risulti idoneo a rimuovere l’incapacità di adempiere tenuto conto delle posizioni rimaste estranee. L’insolvenza può sopravvivere alla moratoria per due ragioni: perché il dissesto patrimoniale rende comunque definitiva l’impotenza finanziaria, o perché esistono situazioni debitorie estranee al patto, scadute e non soddisfatte. È l’orientamento seguito, tra gli altri, dal Tribunale di Benevento con il decreto del 12 maggio 2016, che ha anche chiarito un punto sgradevole ma realistico: grava sul debitore l’onere di provare che l’accordo ha effettivamente rimosso il dissesto, tanto più che l’efficacia dei pacta de non petendo è per natura precaria, potendo cessare nel momento in cui un singolo creditore torni a pretendere il pagamento.

La tua contromossa. La moratoria va documentata come strumento di riequilibrio, non come sospensione d’urgenza. Il fascicolo difensivo deve contenere il perimetro completo del debito, la quota coperta dalla moratoria, l’elenco nominativo delle posizioni estranee con le rispettive scadenze e la prova che quelle posizioni sono servite dai flussi previsti: è esattamente la dimostrazione che il tribunale cerca e che quasi nessun debitore prepara in tempo. Una mera disponibilità generica di alcuni creditori a concedere una dilazione di durata imprecisata non configura un pactum de non petendo e non supera lo stato di insolvenza: la genericità è il difetto che più spesso affonda queste difese.

Le pronunce che ti proteggono. Oltre alla linea inaugurata da Cass. n. 4463/1992, va tenuto presente Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6666, che ha precisato i limiti di applicazione del criterio della cosiddetta insolvenza “statica” nel caso di società posta in liquidazione volontaria dopo la notifica del ricorso del creditore. E Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638 ha chiarito che, ai fini del riscontro dell’insolvenza, anche i finanziamenti dei soci possono essere qualificati come debiti della società: un passaggio che smonta la difesa, molto diffusa, di chi presenta la provvista dei soci come patrimonio proprio dell’impresa.


Mossa 4 — Colpire lo scudo: l’istanza di revoca delle misure protettive

La mossa. Se il divieto di pronuncia dipende dalle misure protettive, l’avversario attacca le misure protettive. È la mossa tecnicamente più raffinata dell’intero arsenale, e la più sottovalutata dai debitori, che tendono a considerare la protezione un dato acquisito una volta ottenuta.

Il creditore interviene nel procedimento di conferma davanti al tribunale, contesta i presupposti, deposita documentazione sul deterioramento patrimoniale, chiede la revoca o l’abbreviazione della durata. L’obiettivo non è ottenere immediatamente la liquidazione giudiziale: è rimuovere l’ostacolo che impedisce al giudice di pronunciarla. Caduto lo scudo, il ricorso già depositato diventa decidibile.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Perché è l’unica strada davvero efficace contro un debitore che usa la protezione in modo strumentale. Evita invece di percorrerla quando il piano appare credibile: opporsi a una composizione negoziata destinata a riuscire significa, per il creditore, distruggere valore di cui beneficerebbe.

I suoi limiti. Il creditore deve dimostrare qualcosa, non limitarsi a dichiararlo. Le misure protettive presuppongono una ragionevole perseguibilità del risanamento: non possono essere confermate quando l’insolvenza è conclamata e irreversibile, quando la finalità è meramente liquidatoria o quando servono soltanto a eludere iniziative esecutive già intraprese dai creditori. In questo senso si sono pronunciati il Tribunale di Milano, 14 dicembre 2025, che ha dichiarato inammissibile l’accesso e non accoglibile la richiesta di misure protettive in un caso di scopo puramente liquidatorio, e il Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025.

Il secondo limite è di sequenza, ed è quello che il debitore deve conoscere alla perfezione: finché la revoca non interviene formalmente, la sentenza di apertura non può essere pronunciata. Non basta che il tribunale sia convinto dell’insolvenza: deve prima rimuovere la protezione. L’inversione dell’ordine è un vizio della sentenza.

Il terzo limite riguarda i mezzi di impugnazione. Cass. civ., Sez. I, sent. 5 gennaio 2026, n. 241 ha ribadito l’autonomia tra il procedimento diretto all’apertura della liquidazione giudiziale e quello di conferma delle misure protettive, con la piena reclamabilità di quest’ultimo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Ma Cass. civ., Sez. I, ord. 19 giugno 2026, n. 20846 ha aggiunto il tassello che cambia la strategia difensiva: una volta aperta la liquidazione giudiziale, il reclamo cautelare contro la revoca delle misure protettive diventa improseguibile, perché l’eventuale accoglimento produrrebbe un provvedimento ormai privo di utilità. La stessa pronuncia ha confermato il potere del tribunale di valutare la concreta risanabilità dell’impresa.

Il quarto limite è temporale, ed è quello che governa l’intera strategia dell’avversario paziente. Le misure protettive nella composizione negoziata hanno una durata iniziale contingentata, prorogabile su istanza delle parti entro un tetto massimo complessivo che non può essere superato, e la loro efficacia è comunque legata alla pendenza delle trattative. Il creditore che non ha argomenti per ottenere la revoca immediata ha quindi una strategia alternativa a costo zero: non fare nulla, lasciare che il tempo massimo si consumi, e depositare il proprio ricorso in modo che risulti già pendente quando lo scudo si esaurisce. È il motivo per cui una composizione negoziata va impostata fin dal primo giorno con un calendario di uscita, e non come un periodo di sospensione da riempire strada facendo.

Esiste una sponda tecnica per il momento in cui la protezione si esaurisce senza che le trattative abbiano prodotto un accordo definitivo: il deposito di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione con richiesta delle misure protettive dell’art. 54 CCII, oppure il ricorso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio previsto dall’art. 25-sexies CCII quando l’esperto abbia dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede senza esito. Nessuna di queste strade è automatica e ciascuna ha presupposti stringenti — il Tribunale di Isernia, 15 gennaio 2026 ha ad esempio escluso l’accoglibilità di misure protettive atipiche richieste nell’ambito di un concordato semplificato — ma sapere che esistono, e prepararle prima che il tetto si esaurisca, è ciò che distingue una transizione governata da un vuoto di protezione.

Tradotto in strategia: il momento per difendere le misure protettive è prima della sentenza, non dopo. Dopo, quella porta è chiusa e resta soltanto il reclamo ex art. 51 CCII contro l’apertura del concorso.

La tua contromossa. La protezione si difende con i numeri e con la trasparenza, non con le eccezioni procedurali. Servono un piano quantificato, flussi di cassa prospettici coerenti, evidenza delle trattative realmente in corso, riscontro documentale di ogni interlocuzione con i creditori. Il tribunale non revoca le misure protettive a chi dimostra che le trattative stanno producendo risultati verificabili: le revoca a chi chiede tempo senza mostrare cosa ne sta facendo.

È qui che la composizione tecnica del difensore fa la differenza concreta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la difesa delle misure protettive è una partita che si vince tanto sul piano giuridico quanto su quello dei flussi finanziari, e richiede che avvocati e commercialisti leggano lo stesso fascicolo nello stesso momento.


Mossa 5 — Far dichiarare inammissibile la domanda per riaprire la via liquidatoria

La mossa. Il creditore accetta il terreno scelto dal debitore e lo attacca dall’interno. Non chiede la revoca delle misure protettive: chiede al tribunale di dichiarare la domanda di accesso allo strumento di regolazione manifestamente inammissibile o il piano manifestamente inadeguato. Se ci riesce, l’art. 7 CCII fa il resto.

Perché la fa. Perché l’art. 7, comma 2, CCII costruisce una gerarchia, non un’alternativa libera. In caso di proposizione di più domande il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, ma a tre condizioni: che la domanda non sia manifestamente inammissibile, che il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati e che nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, nel concordato in continuità, le ragioni dell’assenza di pregiudizio. Il creditore lavora su queste tre porte: gli basta aprirne una.

E il comma 3 chiude il cerchio: in tutti i casi in cui la domanda di regolazione non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede all’apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei soggetti legittimati. Ecco perché il creditore avveduto deposita il proprio ricorso e lo lascia lì: non è un duplicato inutile, è la condizione perché la liquidazione possa essere aperta il giorno stesso in cui la domanda del debitore cade.

I suoi limiti. La priorità prevista dall’art. 7 è la regola, e le eccezioni richiedono una manifesta inammissibilità o inadeguatezza: non una semplice opinabilità del piano, non un dissenso sulle stime, non una diversa valutazione dell’avviamento. Il vaglio è sulla manifesta inadeguatezza, non sulla preferibilità della soluzione liquidatoria agli occhi del creditore. La trattazione, inoltre, deve essere unitaria: presentate domande contrapposte, il giudice deve avere una visione d’insieme e decidere nel rispetto del contraddittorio, senza poter isolare l’istanza liquidatoria.

Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912 si colloca proprio sull’applicazione dell’art. 7 CCII e sulla scansione tra esame prioritario dello strumento di regolazione e apertura del concorso. Sul versante della competenza, Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31177 ha fissato i termini entro cui può essere sollevata — o rilevata d’ufficio — l’eccezione di incompetenza territoriale: un’eccezione che vale solo se proposta nei tempi, e che il debitore perde per sempre se la solleva tardi.

La tua contromossa. La proposta va scritta pensando al comma 2 dell’art. 7 come a una checklist di sopravvivenza: convenienza per i creditori esplicitata in modo espresso e quantificato, piano aderente alla realtà industriale, nessuna voce lasciata al “si prevede di”. Le tre condizioni non sono formule di stile: sono i tre appigli che l’avversario userà, e l’unica difesa efficace è renderli inservibili in sede di redazione.

Nel sovraindebitamento la logica è identica, con nomi diversi. Il Tribunale di Udine, 15 dicembre 2025 ha affrontato il caso del concordato minore presentato dal debitore in pendenza di un’istanza di liquidazione controllata promossa da un creditore, affermando l’apertura di una procedura unitaria e la competenza collegiale: anche qui il creditore non viene espropriato della sua iniziativa, ma la proposta del debitore, se seria, viene esaminata per prima.


Mossa 6 — Aspettare la scadenza della moratoria e colpire sull’inadempimento

La mossa. È la mossa del creditore paziente, ed è statisticamente la più letale. Nessuna opposizione, nessuna istanza di revoca, nessuna contestazione: il creditore firma, attende, segna la data sul calendario e si presenta il giorno successivo alla scadenza. Perché ogni moratoria ha un termine finale, e a quel termine il debitore deve pagare.

Perché la fa. Perché all’inadempimento di una moratoria il debitore arriva senza difese. Il credito è tornato esigibile, l’importo è certo e liquido, spesso è stato riconosciuto per iscritto dallo stesso debitore nell’accordo, e il tempo trascorso ha eliminato ogni dubbio sulla natura non transitoria della difficoltà. Dal punto di vista del creditore è la posizione processuale ideale: costo minimo, prova pronta, insolvenza quasi in re ipsa.

I suoi limiti. I limiti esistono e sono scritti nei singoli istituti.

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII la moratoria verso i creditori estranei non è illimitata né discrezionale: gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti a quella data, ed entro centoventi giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti. È una moratoria breve, misurabile e presidiata dall’attestazione di un professionista indipendente, che deve specificamente pronunciarsi sull’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare quel pagamento. Chi sceglie invece l’accordo agevolato dell’art. 60 CCII, con la soglia ridotta al trenta per cento, rinuncia sia alla moratoria verso gli estranei sia alle misure protettive temporanee: i creditori estranei vanno pagati alle rispettive scadenze, senza dilazione.

Nel concordato in continuità opera l’art. 86 CCII: il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui grava la causa di prelazione; per i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. — le retribuzioni dei lavoratori — la moratoria non può superare i sei mesi dall’omologazione. La dilazione, inoltre, ha un prezzo in termini di consenso: i privilegiati dilazionati acquistano il diritto di voto per la parte del credito che, per effetto del ritardo, subisce una svalutazione. Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2020, n. 11882 ha chiarito che il differenziale tra il valore del credito al momento della domanda e quello calcolato al termine della moratoria costituisce il parametro del voto, e che i criteri di determinazione devono essere contenuti nel piano.

Nel sovraindebitamento la logica è la stessa: Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549 si è occupata del differimento dei pagamenti ai creditori privilegiati nel piano del consumatore, confermando che la moratoria va intesa come termine finale di adempimento e non come sospensione indefinita, e che i creditori interessati devono poter interloquire sulla convenienza della proposta.

La tua contromossa. La scadenza della moratoria va gestita almeno novanta giorni prima, non il giorno prima. Le strade sono tre, in ordine di preferenza: rinegoziare la dilazione con evidenza documentale del perché il nuovo termine sia sostenibile; migrare verso uno strumento di regolazione che assorba la posizione in un quadro omologabile; oppure, se i numeri non reggono, prendere l’iniziativa. È un punto contro-intuitivo ma decisivo: il debitore che accede per primo a uno strumento di regolazione governa il calendario, quello che lo subisce si difende su un terreno scelto dall’avversario.

E se la sentenza di apertura arriva comunque, la partita non è finita: resta il reclamo ex art. 51 CCII, con i termini stretti che gli sono propri, e resta il giudizio di legittimità. Va però ricordato che ricorsi manifestamente infondati espongono a conseguenze: Cass. civ., Sez. I, 16 settembre 2025, n. 25402 si è occupata della responsabilità prevista dall’art. 51, comma 15, CCII, applicabile in presenza di mala fede. Impugnare è un diritto; impugnare senza argomenti è un costo.


La partita giocata: tre simulazioni mossa contro contromossa

Quelle che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come si sposta la convenienza delle parti. Non sono casi reali dello Studio e non contengono alcuna previsione di esito.

Simulazione 1 — La convenzione di moratoria che regge solo in parte

Ipotesi: società manifatturiera con esposizione complessiva di 1.870.000 €, di cui 1.240.000 € verso sei istituti bancari e 630.000 € verso fornitori. Viene conclusa una convenzione di moratoria ex art. 62 CCII con quattro banche rappresentanti il 78% dei crediti della categoria bancaria; la convenzione è comunicata alle altre due il 4 marzo. Una di esse, titolare di 186.000 €, propone opposizione il 28 marzo, entro i trenta giorni.

Sviluppo: se l’opposizione viene accolta per difetto di informativa sull’avvio delle trattative, l’inefficacia colpisce solo quel creditore. Il perimetro dilazionato scende da 1.240.000 € a 1.054.000 €, ma i 186.000 € tornano esigibili e si sommano alle posizioni fornitori già scadute. Se queste ultime ammontano a 214.000 €, il debito scaduto e non pagato rilevante supera ampiamente la soglia di trentamila euro e l’impresa è esposta a un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Contromossa: nel momento stesso in cui l’opposizione viene notificata — non quando viene decisa — il debitore valuta l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Se l’istanza viene pubblicata prima che il ricorso del creditore sia deciso, il divieto di pronuncia dell’art. 18, comma 4, CCII opera comunque, e la trattativa con il creditore uscito dalla convenzione riprende in un contesto protetto.

Simulazione 2 — I centoventi giorni che nessuno aveva calcolato

Ipotesi: accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII omologato il 14 aprile. Tra i creditori estranei figura un fornitore con 97.400 € già scaduti alla data dell’omologazione. Il termine di centoventi giorni matura il 12 agosto. Il piano prevede l’incasso di un credito verso un cliente estero per 340.000 € “entro l’estate”.

Sviluppo: se l’incasso slitta a settembre, il 13 agosto il fornitore è titolare di un credito integralmente esigibile e non pagato in violazione di una condizione posta dalla legge come presupposto dell’accordo. La sua mossa razionale è immediata: non attende il rientro naturale della posizione, deposita ricorso. Va ricordato, in questo scenario, che la sospensione feriale dei termini processuali copre esclusivamente il periodo dal 1° al 31 agosto, e non produce alcuna proroga del termine sostanziale dei centoventi giorni previsto dall’art. 57, comma 3, CCII: confondere i due piani è un errore ricorrente.

Contromossa: il presidio va costruito a monte, in sede di attestazione, prevedendo una riserva di liquidità o una linea di firma dedicata alla copertura degli estranei, in modo che il pagamento non dipenda da un singolo incasso. A valle, quando lo slittamento è già noto, la sola strada praticabile è l’accordo transattivo con il singolo estraneo prima della scadenza: il creditore che sta per acquisire una posizione processuale forte tratta molto meno volentieri il giorno dopo di quanto non faccia il giorno prima.

Simulazione 3 — Misure protettive sotto attacco

Ipotesi: impresa di costruzioni con debiti per 2.430.000 €. Il 9 settembre viene pubblicata l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Un creditore che aveva depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 2 settembre interviene nel procedimento di conferma, documentando tre esercizi in perdita, patrimonio netto negativo per 640.000 € e cantieri fermi.

Sviluppo: finché le misure protettive sono in piedi, la sentenza di apertura non può essere pronunciata. Se però il tribunale accerta l’assenza di una ragionevole perseguibilità del risanamento, può negare la conferma delle misure e, per effetto della revoca, rimuovere l’ostacolo. A quel punto il ricorso già depositato dal creditore diventa decidibile. E se la liquidazione giudiziale viene aperta, il reclamo cautelare contro il provvedimento sulle misure protettive perde utilità, secondo quanto affermato da Cass. n. 20846/2026.

Contromossa: la difesa si concentra interamente sulla dimostrazione della risanabilità — commesse acquisite, lettere di intenti, finanza esterna, ipotesi di cessione di ramo d’azienda — e sulla tempistica: ogni giorno in cui le trattative producono un risultato documentabile è un giorno in cui l’istanza di revoca perde forza.


Quando all’avversario conviene davvero trattare

Esistono momenti precisi in cui la convenienza del creditore si sposta verso l’accordo. Riconoscerli vale più di qualunque argomento giuridico, perché la trattativa condotta nel momento sbagliato è tempo perso, e quella condotta nel momento giusto costa molto meno.

Il primo momento è quello immediatamente precedente al deposito del ricorso. Il creditore che ha già preparato l’atto ha davanti a sé un costo certo e un beneficio incerto. Una proposta seria, quantificata e assistita da un professionista che abbia titolo per interloquire tecnicamente, in quella finestra viene esaminata con attenzione molto maggiore di quanto il debitore immagini. Dopo il deposito, il creditore ha già sostenuto il costo e la sua disponibilità si irrigidisce.

Il secondo momento è quello in cui emerge il confronto con lo scenario liquidatorio. Tutto il Codice della crisi è costruito attorno a una comparazione: il creditore non aderente alla convenzione di moratoria deve poter essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; nel concordato la convenienza va esplicitata; negli accordi l’attestatore certifica l’integrale pagamento degli estranei. Quando il debitore mette sul tavolo una comparazione credibile, e quella comparazione mostra al creditore che nel concorso prenderebbe meno, la trattativa cambia di segno, perché il creditore non sta più concedendo un favore: sta massimizzando il proprio recupero.

Il terzo momento è quello della continuità con valore. Se l’impresa ha commesse, licenze, avviamento, contratti pendenti essenziali, il creditore sa che la liquidazione giudiziale distrugge una parte rilevante di quel valore. La disciplina dei contratti essenziali in continuità — art. 94-bis CCII — riflette proprio questa consapevolezza. Dove c’è continuità reale, la moratoria conviene a entrambi; dove la continuità è solo dichiarata, il creditore lo capisce in fretta e la protezione diventa indifendibile.

Il quarto momento è quello della finanza esterna. L’apporto di un terzo — socio, investitore, acquirente di ramo d’azienda — cambia l’aritmetica in modo che nessun argomento giuridico può replicare, perché porta risorse che nella liquidazione giudiziale non esisterebbero. È l’unico elemento che consente di chiedere un sacrificio ai creditori con qualche probabilità di ottenerlo.

Il quinto momento, infine, è quello della frammentazione del ceto creditorio. Quando i creditori sono molti e disomogenei, ciascuno teme di essere l’unico a concedere dilazione mentre gli altri incassano. La convenzione di moratoria dell’art. 62 CCII esiste proprio per risolvere questo dilemma: l’estensione ai non aderenti della medesima categoria elimina il vantaggio del free rider e rende razionale l’adesione. Spiegarlo ai creditori, con i numeri, è spesso più efficace di qualunque pressione.

Il sesto momento, meno evidente ma spesso decisivo, è quello in cui il creditore prende coscienza dei propri rischi all’interno del concorso. L’apertura della liquidazione giudiziale non è un evento neutro per chi l’ha chiesta. Espone i pagamenti ricevuti nel periodo sospetto alla valutazione del curatore in sede di azione revocatoria; porta un organo terzo a esaminare la condotta tenuta nella fase di crisi, compresa l’eventuale concessione o prosecuzione di credito a un’impresa già compromessa; trasforma un interlocutore conosciuto in una procedura con tempi che il creditore non controlla. Un creditore bancario che abbia incassato rientri significativi nei mesi precedenti, o che abbia mantenuto linee di affidamento oltre il momento in cui la crisi era percepibile, valuta con attenzione se aprire quella porta.

Questo non va mai presentato come una minaccia — sarebbe controproducente e, nella maggior parte dei casi, giuridicamente fragile — ma è un elemento che entra legittimamente nella comparazione tra scenari. La trattativa efficace non dice al creditore cosa rischia: gli mostra, con i numeri, cosa ottiene in più restando al tavolo. Il resto lo calcola da sé, e lo calcola meglio di quanto il debitore possa fare al posto suo.

Un avvertimento necessario: nessuno di questi momenti produce risultati automatici. Sono finestre di convenienza, e la convenienza va dimostrata, non affermata.


La partita in tabella

Lo schema che segue riassume il rapporto tra ciò che il creditore può fare, il vincolo che lo limita e la finestra temporale in cui la difesa è ancora efficace. È il quadro da tenere sotto gli occhi quando la moratoria comincia a scricchiolare, perché quasi tutte le posizioni si perdono per tempistica, non per merito.

Mossa del creditoreTermine o condizione che lo vincolaContromossa del debitoreFinestra utile
Opposizione alla convenzione di moratoria ex art. 62 CCII30 giorni dalla comunicazione; occorre contestare informativa, soglia del 75% della categoria, comparazione con la liquidazione giudiziale o attestazioneRicostruzione documentale dell’informativa e del calcolo delle adesioni; difesa nel giudizio di opposizioneDalla comunicazione fino all’udienza in camera di consiglio
Deposito del ricorso per l’apertura della liquidazione giudizialeDebiti scaduti e non pagati non inferiori a 30.000 €; requisiti soggettivi dell’imprenditore non minoreVerifica della soglia depurata dei crediti coperti da moratoria; prova della non assoggettabilitàPrima dell’udienza prefallimentare
Richiesta di pronuncia nonostante le misure protettiveDivieto di pronuncia ex art. 18, comma 4, CCII e art. 54, comma 2, CCII fino a revoca o conclusione delle trattativePubblicazione tempestiva dell’istanza o della domanda con richiesta di misure protettivePrima della decisione sul ricorso
Istanza di revoca delle misure protettiveNecessità di dimostrare assenza di ragionevole perseguibilità del risanamento o finalità elusivaPiano quantificato, flussi prospettici, evidenza delle trattative in corsoDurante l’intero procedimento di conferma, mai dopo l’apertura del concorso
Eccezione di manifesta inammissibilità o inadeguatezza ex art. 7, comma 2, CCIIIl vaglio riguarda la manifesta inadeguatezza, non la preferibilità della liquidazioneProposta redatta sulle tre condizioni di legge, con convenienza esplicitataIn sede di redazione della domanda
Attesa della scadenza della moratoria120 giorni ex art. 57, comma 3, CCII; 6 mesi per i crediti dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. in continuitàRinegoziazione anticipata, migrazione verso uno strumento omologabile, iniziativa autonomaAlmeno 90 giorni prima della scadenza
Reclamo e giudizio di legittimità sulla sentenzaTermini dell’art. 51 CCII; responsabilità per impugnazioni in mala fedeReclamo fondato su vizi reali della sequenza procedimentaleDai termini di legge decorrenti dalla sentenza

Le domande di chi è sotto attacco

“Ho firmato una moratoria con la banca: può comunque chiedere la mia liquidazione giudiziale?” Sì, può depositare il ricorso. Nessun accordo privato cancella la legittimazione processuale del creditore. Quello che l’accordo fa è incidere sull’esigibilità del credito e quindi sul calcolo dei debiti scaduti e sulla valutazione dell’insolvenza. Se il credito dilazionato non è scaduto, quel creditore avrà molta più difficoltà a dimostrare l’insolvenza, ma la porta del tribunale gli resta aperta.

“Se ho ottenuto le misure protettive, sono al sicuro?” Sei al riparo, non al sicuro, e la differenza è temporale. Finché le misure protettive sono efficaci, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata. Ma la protezione ha una durata limitata, è revocabile, e il creditore può chiederne la revoca dimostrando che il risanamento non è ragionevolmente perseguibile. Lo scudo esiste per consentire una trattativa, non per sostituirla.

“Il creditore deve prima diffidarmi o può presentare il ricorso a sorpresa?” Non esiste un obbligo generale di diffida preventiva. Il ricorso ex artt. 37 e 40 CCII può essere depositato senza preavviso. Il debitore viene a conoscenza del procedimento con la notifica del ricorso e del decreto di convocazione, e proprio per questo le modalità di notifica — compreso il caso dell’indirizzo PEC attribuito d’ufficio, affrontato da Cass. n. 16186/2026 — vanno verificate con attenzione: un vizio di notifica è una delle poche difese realmente risolutive in fase iniziale.

“Se deposito una domanda di concordato, il ricorso del creditore si estingue?” No, resta in vita e viene trattato insieme alla tua domanda. L’art. 7 CCII impone la trattazione unitaria e l’esame prioritario della domanda di regolazione, ma solo se non è manifestamente inammissibile, se il piano non è manifestamente inadeguato e se la convenienza per i creditori è espressamente indicata. Se la tua domanda non viene accolta ed è accertata l’insolvenza, il tribunale apre la liquidazione giudiziale su istanza dei legittimati: il ricorso del creditore è lì esattamente per questo.

“Quanto deve essere il mio debito perché la liquidazione giudiziale sia possibile?” Non si fa luogo all’apertura se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a trentamila euro. Conta il debito scaduto, non quello complessivo: è la ragione per cui una moratoria efficace, che sposta le scadenze, può portare il computo sotto soglia. Restano da verificare, separatamente, i requisiti dimensionali che escludono l’imprenditore minore, perché il superamento della soglia dei trentamila euro non basta da solo: se il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, la crisi va comunque affrontata, ma sul terreno delle procedure di sovraindebitamento e della liquidazione controllata.

“Il creditore ha aderito alla moratoria e poi ha depositato il ricorso: sta violando l’accordo?” Probabilmente sì sul piano contrattuale, ma questo non rende il ricorso improponibile. L’adesione a una moratoria fa nascere obblighi di natura sostanziale, la cui violazione può fondare una pretesa risarcitoria o l’eccezione di inadempimento. Non incide però direttamente sulla legittimazione processuale: la Cassazione, con l’ordinanza n. 27590/2023, ha chiarito che patti di questo genere operano sull’assetto sostanziale dei rapporti e non sulle norme che regolano l’attività del giudice. La violazione dell’accordo va quindi fatta valere nel merito del procedimento, come elemento che incide sull’esigibilità del credito e sulla valutazione dell’insolvenza, non come eccezione pregiudiziale.

“Se le misure protettive scadono senza che io abbia chiuso un accordo, cosa succede al ricorso già depositato?” Diventa decidibile. Il divieto di pronuncia dura fino alla conclusione delle trattative, all’archiviazione dell’istanza o alla revoca delle misure. Esaurita la protezione, il tribunale può esaminare il ricorso e, se accerta l’insolvenza, aprire la liquidazione giudiziale. È la ragione per cui l’uscita dalla composizione negoziata va pianificata prima che il tetto temporale si consumi, individuando in anticipo lo strumento di regolazione verso cui migrare.

“La moratoria esclude che io sia insolvente?” Può escluderlo, ma non automaticamente, e l’onere della prova è tuo. L’accordo dilatorio incide sull’esistenza stessa dell’insolvenza perché elimina l’inadempimento, ma il tribunale verifica se l’impresa resti comunque in stato di impotenza funzionale, tenuto conto delle posizioni rimaste estranee al patto e dell’eventuale dissesto patrimoniale. Una moratoria generica, di durata imprecisata e priva di copertura finanziaria dimostrabile, non supera quel vaglio.


I paletti fissati dai giudici

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, organizzati per la mossa del creditore che ciascuno limita o disciplina. I principi sono riformulati in sintesi e non sostituiscono la lettura integrale dei provvedimenti.

Sul divieto di pronuncia durante le misure protettive

  1. Corte d’Appello di Trieste, sent. n. 4 del 29 maggio 2024 — L’accesso alla composizione negoziata è ammissibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori per l’apertura della liquidazione giudiziale, e il divieto posto dall’art. 18, comma 4, CCII opera fino alla revoca formale delle misure protettive. È il precedente che chiarisce la sequenza obbligata: prima la revoca, poi l’eventuale sentenza.
  2. Cass. civ., Sez. I, sent. 5 gennaio 2026, n. 241 — Il procedimento diretto all’apertura della liquidazione giudiziale e quello di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII sono autonomi, e il secondo resta pienamente reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Rilevante perché consente di impugnare il provvedimento sulle misure protettive senza attendere l’esito del procedimento principale.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 19 giugno 2026, n. 20846 — In tema di rapporti tra composizione negoziata e apertura della liquidazione giudiziale, spetta al tribunale valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento; aperta la liquidazione giudiziale, il reclamo cautelare contro la revoca delle misure protettive diventa improseguibile perché l’eventuale accoglimento sarebbe privo di utilità concreta. È la pronuncia che impone di giocare la difesa prima della sentenza.

Sui presupposti che il creditore deve dimostrare per ottenere la revoca della protezione

  1. Tribunale di Milano, 14 dicembre 2025 — Le misure protettive presuppongono la ragionevole perseguibilità del risanamento: sono inaccoglibili quando l’accesso ha scopo meramente liquidatorio o è diretto a eludere iniziative esecutive già intraprese dai creditori.
  2. Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025 — Si colloca nella medesima linea in tema di presupposti per il riconoscimento delle misure protettive nella composizione negoziata.

Sulla moratoria contrattuale e sullo stato di insolvenza

  1. Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 1992, n. 4463 — Il pactum de non petendo o ut minus solvatur non riguarda la genesi dell’insolvenza ma la sua stessa esistenza, perché incide direttamente sull’inadempimento e si riflette sullo stato di decozione dell’impresa. È il precedente che impedisce di considerare la moratoria irrilevante nel giudizio sull’insolvenza.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 settembre 2023, n. 27590 — Il patto con cui il creditore si obbliga a non mettere in esecuzione, per un periodo e a certe condizioni, il credito portato da un titolo esecutivo, se stipulato prima della formazione del giudicato sull’accertamento del credito, è destinato a essere assorbito dal giudicato e diventa quindi inefficace, rendendo proponibile l’istanza di apertura del concorso. Conferma che il patto incide sul piano sostanziale, non sull’iniziativa processuale del creditore.
  3. Tribunale di Benevento, 12 maggio 2016 — L’accordo dilatorio può escludere l’insolvenza anche in caso di adesione parziale, purché risulti idoneo a rimuovere l’incapacità di adempiere tenuto conto delle posizioni estranee; l’onere della prova grava sul debitore, data la natura precaria dei pacta de non petendo.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6666 — Precisa i limiti di applicazione del criterio dell’insolvenza cosiddetta “statica” nel caso della società posta in liquidazione volontaria dopo la notifica del ricorso del creditore. Rileva per la frequente strategia difensiva della messa in liquidazione in corso di procedimento.
  5. Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638 — Ai fini del riscontro dello stato di insolvenza, i finanziamenti dei soci possono essere qualificati come debiti della società; conferma inoltre le condizioni della legittimazione del pubblico ministero a chiedere l’apertura della procedura.

Sulla trattazione unitaria e sui vizi procedimentali

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912 — Si colloca sull’applicazione dell’art. 7 CCII, che impone l’esame prioritario della domanda diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione e, in caso di mancato accoglimento con accertamento dell’insolvenza, l’apertura del concorso su istanza dei legittimati.
  2. Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31177 — Fissa il termine entro cui può essere sollevata l’eccezione di incompetenza territoriale nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o entro il quale il giudice può rilevarla d’ufficio.
  3. Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2026, n. 16186 — Detta le modalità di notifica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale nel caso in cui al destinatario sia stato in precedenza attribuito d’ufficio l’indirizzo PEC.
  4. Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15599 — La tardiva riassunzione del procedimento prefallimentare dopo un regolamento di competenza, se non rilevata d’ufficio, deve essere dedotta con il reclamo in sede di impugnazione della sentenza.

Sulle moratorie interne agli strumenti di regolazione

  1. Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2020, n. 11882 — Nel concordato la dilazione dei crediti privilegiati incide sul diritto di voto, che va calcolato sul differenziale tra il valore del credito alla data della domanda e quello determinato al termine della moratoria, con criteri che devono essere contenuti nel piano.
  2. Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549 — In materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il differimento dei pagamenti ai creditori privilegiati va inteso come termine finale di adempimento, con necessità che i creditori possano interloquire sulla convenienza della proposta.
  3. Cass. civ., Sez. I, n. 9087/2018 — Individua i tratti minimi della concorsualità moderna, tra cui l’interlocuzione con l’autorità giudiziaria a fini protettivi e di controllo e il coinvolgimento informativo di tutti i creditori: è il quadro entro cui si collocano convenzione di moratoria e accordi di ristrutturazione.
  4. Cass. civ., Sez. I, 16 settembre 2025, n. 25402 — In tema di responsabilità prevista dall’art. 51, comma 15, CCII, applicabile in presenza di mala fede: le impugnazioni manifestamente infondate hanno un costo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un creditore si muove nonostante una moratoria, la difesa non è un’attività di commento: è una sequenza di atti da compiere entro finestre temporali strette. Giochiamo la partita al posto tuo, analizzando le mosse già fatte dalla controparte e presidiando le scadenze che la legge le impone di rispettare. In concreto:

  1. Ricostruiamo il perimetro esatto del debito scaduto, separando le posizioni coperte dalla moratoria da quelle esigibili, e verifichiamo se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati superi davvero la soglia di legge.
  2. Esaminiamo la convenzione di moratoria riga per riga, controlliamo l’omogeneità delle categorie, ricalcoliamo la soglia del settantacinque per cento sulla base delle adesioni effettive e verifichiamo la tracciabilità dell’informativa inviata a ciascun creditore coinvolto.
  3. Predisponiamo e depositiamo l’istanza di accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive, quando l’analisi mostra che la protezione dell’art. 18 CCII è la via per impedire la pronuncia della sentenza mentre le trattative proseguono.
  4. Redigiamo la domanda di accesso allo strumento di regolazione sulle tre condizioni dell’art. 7, comma 2, CCII, esplicitando la convenienza per i creditori in modo quantificato, così da togliere all’avversario l’arma della manifesta inammissibilità.
  5. Resistiamo all’istanza di revoca delle misure protettive costruendo il fascicolo sulla ragionevole perseguibilità del risanamento: flussi prospettici, commesse, finanza esterna, verbali delle trattative.
  6. Contestiamo i vizi degli atti del creditore, dalla notifica del ricorso alla competenza territoriale, alle irregolarità della sequenza procedimentale: sono eccezioni che valgono solo se sollevate nei termini e che perdiamo per sempre se sollevate tardi.
  7. Proponiamo opposizione, o resistiamo all’opposizione altrui, nel giudizio previsto dall’art. 62 CCII, seguendo la vicenda fino al reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII.
  8. Apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza della controparte si sposta, con proposte fondate sulla comparazione documentata tra scenario negoziale e scenario liquidatorio.
  9. Pianifichiamo con almeno novanta giorni di anticipo le scadenze delle moratorie, dai centoventi giorni dei creditori estranei agli accordi ai termini della moratoria nel concordato in continuità.
  10. Proseguiamo la difesa nei gradi successivi, dal reclamo contro la sentenza di apertura fino al giudizio di legittimità, mantenendo la stessa linea e lo stesso difensore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di cassazionista: la partita sulla liquidazione giudiziale si decide con una sentenza immediatamente esecutiva, e il reclamo ex art. 51 CCII e l’eventuale ricorso per cassazione vanno impostati fin dalla prima udienza prefallimentare, perché ciò che non viene dedotto in primo grado non è recuperabile dopo. La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione — stesso difensore, stessa linea difensiva, nessun passaggio di consegne nel momento peggiore — è ciò che consente di non perdere posizioni tra un grado e l’altro. Quando il debitore non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, la stessa partita si gioca sul terreno del sovraindebitamento, dove operano le abilitazioni di Gestore della crisi e di fiduciario OCC; quando invece si tratta di un’impresa in trattativa con banche e fornitori, entra in campo l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, ed è una necessità tecnica prima che organizzativa: la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato, e una difesa che non sappia quantificare lo scenario liquidatorio alternativo non è in grado di reggere né un’istanza di revoca né una trattativa seria.


Chi conosce le regole del gioco non subisce le mosse: le anticipa

La risposta alla domanda iniziale, ora, è precisa. Il creditore può quasi sempre chiedere la liquidazione giudiziale nonostante la moratoria; ciò che la moratoria può fare è impedire che quella richiesta venga accolta. Una moratoria contrattuale agisce sull’esigibilità e sulla prova dell’insolvenza; una moratoria assistita da misure protettive agisce direttamente sul potere del tribunale di pronunciare la sentenza. Sono due scudi diversi, con durata e punti di rottura diversi, e nessuno dei due funziona se il debitore non conosce esattamente dove finisce la propria protezione e dove comincia la finestra dell’avversario.

Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Ogni contromossa descritta in questo articolo ha una finestra temporale che si chiude: trenta giorni per l’opposizione alla convenzione di moratoria, i termini del reclamo contro la sentenza, la durata limitata delle misure protettive, i centoventi giorni per i creditori estranei. Chi arriva dopo trova le porte chiuse, indipendentemente dalla bontà delle proprie ragioni.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato vi convergono tutte: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conduce le trattative da cui nascono moratorie e misure protettive; il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il fiduciario OCC governano l’equivalente percorso per i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale; l’avvocato cassazionista porta la difesa fino all’ultimo grado senza interruzioni; e lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario quantifica lo scenario alternativo che, in ogni trattativa, è l’unico argomento che il creditore ascolta davvero.

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