Finanziamenti Dei Soci Nella Liquidazione Giudiziale: Vanno Restituiti?

Pochi temi del diritto della crisi d’impresa generano tanta confusione quanto i prestiti che i soci fanno alla propria società. Il motivo è comprensibile: chi mette di tasca propria denaro in una S.r.l. in difficoltà ragiona da creditore (“quei soldi sono miei, me li devono ridare”), mentre la legge, in certe condizioni, lo tratta quasi come chi ha conferito capitale di rischio. In mezzo c’è una giungla di passaparola, consigli del conoscente che “ci è già passato”, articoli datati che citano ancora la vecchia legge fallimentare e semplificazioni che trasformano regole piene di condizioni in slogan assoluti.

Il prezzo di queste semplificazioni è alto. C’è il socio che si fa rimborsare in fretta pensando di mettersi al sicuro e, un anno dopo, riceve la lettera del curatore. C’è l’amministratore che restituisce il prestito al socio convinto di pagare un debito qualunque e si ritrova esposto ad azioni di responsabilità. E c’è anche l’errore opposto: il socio che si arrende senza difendersi, convinto che “tanto il curatore si prende tutto”, quando invece la norma pone requisiti precisi che il curatore deve dimostrare. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto.

In questa guida verifichiamo, una per una, sette convinzioni che circolano con insistenza:

  1. «Il prestito alla mia società me lo riprendo come ogni altro creditore»
  2. «Se me l’hanno già restituito, il fallimento non può più toccarlo»
  3. «Se non l’ho chiamato “finanziamento”, non è un finanziamento»
  4. «La postergazione scatta solo quando la società fallisce»
  5. «Il curatore si riprende qualunque rimborso, sempre e comunque»
  6. «Nelle S.p.A. e nei gruppi societari questa regola non esiste»
  7. «Almeno posso compensare quello che devo alla società con quello che mi deve»

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la restituzione dei finanziamenti soci si gioca su due terreni che richiedono competenze diverse ma coordinate. Il primo è la crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi abituato a leggere proprio quegli indici di squilibrio patrimoniale e finanziario da cui dipende la postergazione. Il secondo è il contenzioso: le azioni del curatore e le opposizioni allo stato passivo possono arrivare fino alla Suprema Corte, e l’Avvocato è cassazionista, in grado di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

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Mito n. 1 – «Il prestito che ho fatto alla mia S.r.l. me lo riprendo come qualunque altro creditore»

Il mito. “Ho prestato 60.000 euro alla società con tanto di contratto: quando arriva la liquidazione giudiziale mi insinuo al passivo e prendo la mia percentuale insieme a banche e fornitori.”

Perché ci credono in tanti. Il ragionamento ha una sua logica. Un prestito è un prestito: esiste un contratto, c’è un obbligo di restituzione, c’è magari persino un tasso d’interesse. Nel diritto civile comune chi presta denaro diventa creditore, e i creditori chirografari concorrono tra loro in proporzione. Il passaparola aggiunge un altro tassello: “sei socio, ma sei anche creditore, quindi hai due cappelli”. E in effetti il socio può essere creditore della società, per esempio per un compenso o per una fornitura ordinaria a condizioni di mercato. Il fondo di verità, quindi, esiste: non tutto ciò che il socio vanta verso la società è automaticamente declassato.

La realtà. Il punto che il passaparola ha perso per strada è l’art. 2467 c.c. La norma stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Postergato significa, letteralmente, “messo dopo”: il socio finanziatore viene pagato solo quando tutti gli altri creditori, privilegiati e chirografari, sono stati integralmente soddisfatti. In una liquidazione giudiziale, dove per definizione l’attivo non basta a pagare tutti, questo significa nella grande maggioranza dei casi ricevere zero.

Il secondo comma chiarisce però quali finanziamenti rientrano nella regola: quelli concessi quando, anche tenuto conto del tipo di attività svolta, c’era un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure quando la situazione finanziaria della società rendeva ragionevole un conferimento di capitale anziché un prestito. La logica è chiara: se la società aveva bisogno di capitale di rischio e il socio ha scelto di dargli la veste del prestito, non può poi pretendere di sedersi allo stesso tavolo dei creditori esterni, spostando su di loro il rischio d’impresa che spettava a lui.

La correzione essenziale è questa: se il prestito è stato erogato in una situazione di squilibrio, il socio non concorre alla pari con banche e fornitori, ma viene soddisfatto solo dopo di loro.

Il credito, attenzione, non sparisce. Il socio può e deve insinuarsi al passivo, ma sarà ammesso con rango postergato. Non è una differenza da poco: se in futuro la procedura dovesse realizzare più del previsto (per esempio grazie a un’azione di responsabilità vittoriosa o a una vendita particolarmente favorevole), il socio ammesso potrebbe partecipare all’eventuale residuo. Chi invece non si insinua rinuncia anche a questa possibilità.

La prova. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20649 del 31 luglio 2019, ha affermato che il credito del socio derivante da un finanziamento erogato in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento va ammesso al passivo con rango postergato e non può essere assimilato a un normale credito chirografario. È la negazione diretta del mito: il socio non “prende la sua percentuale” insieme agli altri.

Cosa rischia chi ci crede. Il rischio principale è di pianificare male. Il socio che conta su quel credito per rientrare di una parte dell’investimento, magari rinunciando ad altre tutele o assumendo impegni personali, scopre troppo tardi che il suo credito vale, in concreto, poco o nulla. Un secondo rischio, più sottile, riguarda l’insinuazione stessa: chi presenta la domanda chiedendo il rango chirografario senza affrontare il tema dello squilibrio si espone a un’esclusione o a un declassamento, e spesso perde l’occasione di contestare nel merito la sussistenza dei presupposti dell’art. 2467 c.c., che è invece il vero terreno su cui giocare la partita.

C’è infine un rischio di prospettiva: credere che il prestito sia “un credito come gli altri” porta molti soci a chiederne il rimborso quando la società è già in difficoltà. Ed è proprio lì che nascono i problemi descritti nei miti successivi.


Mito n. 2 – «Se la società me li ha già restituiti, ormai sono soldi miei: la liquidazione giudiziale non può toccarli»

Il mito. “L’importante è farsi rimborsare prima che arrivi il fallimento: una volta incassati, quei soldi sono al sicuro.”

Perché ci credono in tanti. È la versione “furba” del mito precedente. Molti soci, intuendo che in una procedura concorsuale il loro credito vale poco, pensano che la soluzione sia anticipare i tempi: rimborso finché la società è ancora operativa, e il problema è risolto. Il fondo di verità sta nel fatto che, in linea generale, un pagamento ricevuto molto tempo prima della procedura è effettivamente difficile da rimettere in discussione, e che non ogni pagamento a un creditore è revocabile. Inoltre, chi ha seguito vecchie vicende fallimentari ricorda che la restituzione colpiva i rimborsi dell’anno “precedente il fallimento”, e pensa che basti far passare dodici mesi dalla sentenza.

La realtà. Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dal 15 luglio 2022), la regola è stata spostata dal codice civile al Codice della crisi ed è stata anche resa più incisiva sul piano dei tempi. L’art. 164, comma 2, CCII stabilisce che sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci eseguiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nell’anno anteriore, richiamando espressamente l’art. 2467, secondo comma, c.c.

La correzione essenziale: l’anno “sospetto” non si conta più dalla sentenza di apertura, ma a ritroso dal deposito della domanda che ha portato alla liquidazione giudiziale; e il rimborso che vi ricade è inefficace verso i creditori, il che obbliga il socio a restituire quanto incassato.

Questo spostamento del punto di partenza non è un dettaglio: tra il deposito del ricorso e la sentenza possono passare settimane o mesi, e tutto quel periodo si aggiunge alla “zona di rischio”. Il vecchio art. 2467, primo comma, c.c. conteneva infatti una regola simile ma ancorata alla dichiarazione di fallimento; il legislatore del Codice della crisi ha eliminato quella parte dal codice civile e l’ha riscritta nell’art. 164 CCII. Chi ripete la vecchia formula ragiona su una norma che, per le procedure aperte su domande depositate dal 15 luglio 2022, non è più quella applicabile.

L’inefficacia, poi, è un meccanismo più severo della normale revocatoria fallimentare. Non occorre che il curatore dimostri che il socio conosceva lo stato d’insolvenza: la legge considera il rimborso inopponibile ai creditori per il solo fatto che è avvenuto nel periodo indicato ed è relativo a un finanziamento “anomalo” nel senso dell’art. 2467 c.c.

Se il socio restituisce, non perde tutto: l’art. 171, comma 2, CCII gli consente di insinuarsi al passivo per il credito che rinasce. Ma quel credito rinasce con la sua natura originaria, cioè postergato. In pratica il socio restituisce oggi e, salvo sorprese, non recupera più nulla domani.

La prova. Con la sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024 la Cassazione ha chiarito, con riferimento alla disciplina previgente ma con principi che conservano pieno valore, che l’azione con cui il curatore chiede la restituzione del rimborso percepito nell’anno anteriore non è una semplice ripetizione dell’indebito, bensì una revocatoria di carattere speciale: la legge rende il rimborso inefficace di diritto e presume in modo assoluto la conoscenza dello stato d’insolvenza. Il socio, quindi, non può difendersi sostenendo di non sapere nulla delle difficoltà della società.

Cosa rischia chi ci crede. Chi si fa rimborsare pensando di mettersi al riparo ottiene spesso l’effetto contrario: attira l’attenzione del curatore, che tra i primi controlli esamina proprio i movimenti a favore di soci e parti correlate. La restituzione richiesta comprende l’intera somma, con gli interessi legali. E se nel frattempo il denaro è stato speso o reinvestito, il socio può trovarsi a doverlo restituire di tasca propria, con un impatto sul patrimonio personale che, per un socio persona fisica, può diventare serio.

Esiste poi un rischio che va oltre il socio: l’amministratore che ha disposto il rimborso. Di questo parleremo nel mito n. 4, perché è uno degli aspetti più sottovalutati.


Mito n. 3 – «Se non l’ho chiamato “finanziamento”, non è un finanziamento»

Il mito. “Io non ho fatto un prestito: ho garantito la banca, ho pagato qualche fornitore per conto della società, ho concesso dilazioni sulle forniture. Il 2467 parla di finanziamenti, quindi a me non si applica.”

Perché ci credono in tanti. Nel linguaggio comune “finanziamento” evoca un contratto di mutuo, un bonifico con causale “prestito soci”, una riga in bilancio con la dicitura “debiti verso soci per finanziamenti”. Tutto ciò che non ha questa forma sembra appartenere a un’altra categoria. Il fondo di verità è che la qualificazione giuridica delle somme che i soci versano alla società conta davvero: esistono versamenti in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale, finanziamenti veri e propri, e le conseguenze cambiano molto a seconda della categoria.

La realtà. L’art. 2467, secondo comma, c.c. usa una formula volutamente ampia: sono finanziamenti dei soci quelli “in qualsiasi forma effettuati”. La giurisprudenza guarda alla sostanza dell’operazione, non all’etichetta: ogni attribuzione patrimoniale che dà al socio un diritto alla restituzione e che consente alla società di non sostenere subito un costo può ricadere nella regola della postergazione.

Rientrano in questa nozione, secondo la Cassazione:

  • il rilascio di garanzie personali o reali a favore della società (la fideiussione del socio alla banca è l’esempio più frequente);
  • le forniture di merci con dilazioni di pagamento abnormi rispetto alla prassi del settore;
  • il pagamento diretto di debiti sociali da parte del socio;
  • le forniture reiterate da parte della controllante a una controllata in crisi senza recupero dei crediti pregressi.

Il mito ha anche una versione rovesciata, altrettanto pericolosa. Alcuni soci pensano che qualunque somma versata alla società possa essere chiesta indietro, chiamandola “finanziamento” a posteriori. Ma i versamenti a fondo perduto o in conto capitale non danno diritto a restituzione: confluiscono in una riserva del patrimonio netto e sono, a tutti gli effetti, capitale di rischio. In una liquidazione giudiziale il socio che li ha eseguiti non ha alcun credito da far valere al passivo. Diverso ancora il caso del versamento in conto futuro aumento di capitale: se l’aumento non viene mai deliberato, la somma può essere reclamata, ma chi lo afferma deve provare che il versamento aveva davvero quella specifica destinazione.

La prova. Le pronunce sono numerose e convergenti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3017 del 31 gennaio 2019, ha incluso nella nozione ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo di restituzione futura, senza che rilevi la misura della partecipazione del socio. Con l’ordinanza n. 30054 del 30 ottobre 2023 ha ricondotto al perimetro della norma anche il rilascio di garanzie, e con l’ordinanza n. 30089 della stessa data le forniture in esclusiva accompagnate da dilazioni sistematiche e anomale. Nel 2025 l’orientamento si è consolidato: l’ordinanza n. 18591 dell’8 luglio 2025 ha qualificato come finanziamento le somme anticipate a un’impresa in crisi per consentirne la continuazione, a prescindere dalla veste formale, e l’ordinanza n. 22410 del 4 agosto 2025 ha fatto lo stesso con le forniture reiterate della controllante. La Corte ha perfino ammesso che il curatore possa far valere la simulazione di una cessione di quote che dissimula in realtà un finanziamento postergabile (ordinanza n. 18526 dell’8 luglio 2024).

Sul versante opposto, la Cassazione con l’ordinanza n. 24093 dell’8 agosto 2023 ha ribadito che i versamenti in conto capitale non generano un diritto al rimborso, mentre quelli in conto futuro aumento di capitale sono ripetibili solo se l’aumento non si realizza e se la destinazione è provata.

Cosa rischia chi ci crede. Il socio che si fa “rimborsare” una garanzia escussa, o che incassa il saldo di forniture dilazionate per anni, può scoprire che anche quel pagamento ricade nell’art. 164 CCII. E il socio che chiede indietro un versamento in conto capitale rischia non solo di vedersi respingere la domanda, ma, se l’ha ottenuto dall’amministratore compiacente, di trovarsi coinvolto in contestazioni ancora più gravi, perché restituire capitale di rischio a un socio mentre i creditori restano insoddisfatti è una sottrazione di patrimonio sociale.


Mito n. 4 – «La postergazione scatta solo quando la società fallisce: prima posso farmi rimborsare quando voglio»

Il mito. “Finché la società è in bonis, il 2467 dorme. Si sveglia solo con la liquidazione giudiziale: fino ad allora l’amministratore può restituirmi il prestito senza problemi.”

Perché ci credono in tanti. Il mito nasce da una lettura “processuale” della postergazione: se la regola dice che il socio viene pagato dopo gli altri creditori, sembra logico pensare che serva un momento in cui tutti i creditori si mettono in fila, cioè una procedura concorsuale. Per anni una parte della dottrina ha sostenuto proprio questa tesi. Inoltre, la regola dell’art. 164 CCII sull’inefficacia dei rimborsi riguarda effettivamente la liquidazione giudiziale, e questo rafforza l’impressione che fuori da quel contesto non accada nulla.

La realtà. In realtà la norma dice qualcosa di più. La Cassazione ha chiarito da tempo che la postergazione opera già durante la vita della società, come condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione, finché persiste la situazione di difficoltà descritta dall’art. 2467, secondo comma, c.c. In altre parole: se la società è in squilibrio, l’amministratore deve rifiutare il rimborso al socio anche se nessuna procedura è aperta.

La conseguenza più rilevante riguarda chi amministra. L’organo gestorio deve verificare, con assetti organizzativi e contabili adeguati, se al momento della richiesta la società si trovi nella situazione che rende il credito inesigibile. Se restituisce comunque, ne risponde. E quando l’amministratore è anche il socio che si rimborsa (situazione frequentissima nelle piccole S.r.l.), le due posizioni si sovrappongono in modo pericoloso.

Il quadro ha anche un risvolto penale che il passaparola ignora del tutto. Nella giurisprudenza della Cassazione penale convivono letture diverse sulla qualificazione del rimborso ai soci eseguito in un periodo di difficoltà della società poi dichiarata insolvente: secondo alcune decisioni si tratta di bancarotta preferenziale (pagamento di un creditore in violazione della parità di trattamento), secondo altre della più grave bancarotta per distrazione, proprio perché il finanziamento postergato è assimilato al capitale di rischio. Decisioni recenti, come la n. 27259 del 24 luglio 2025 e la n. 31401 depositata il 14 agosto 2026, entrambe della Quinta Sezione penale, insistono sulla necessità di ricostruire la causa originaria del versamento e la situazione della società per stabilire quale delle due fattispecie ricorra.

La prova. Il principio civilistico è stato fissato dalla Cassazione con la sentenza n. 12994 del 15 maggio 2019: la società è tenuta a negare il rimborso al socio quando la situazione di crisi esisteva sia quando il finanziamento fu concesso sia quando ne viene chiesta la restituzione, e il giudice può rilevare d’ufficio questo impedimento se emerge dagli atti. La sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024 ha poi tratto la conseguenza sul piano della responsabilità: gli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della postergazione ne rispondono. L’ordinanza n. 17508 del 29 giugno 2025 ha aggiunto un tassello interessante: il debito verso il socio, pur inesigibile, resta un debito scaduto, e come tale va conteggiato nella valutazione dei presupposti di apertura della liquidazione controllata.

Cosa rischia chi ci crede. Il socio che ottiene il rimborso fuori dall’anno sospetto non è per ciò solo al sicuro: il curatore può percorrere altre strade, dall’azione revocatoria ordinaria all’azione di responsabilità contro l’amministratore che ha pagato. E l’amministratore, a sua volta, può vedersi chiamato a risarcire il danno con il proprio patrimonio, oltre a esporsi a contestazioni penali. Credere che “prima del fallimento tutto sia lecito” significa lasciare la porta aperta proprio alle conseguenze più pesanti.


Mito n. 5 – «Il curatore si riprende qualunque rimborso fatto ai soci, sempre e comunque»

Il mito. “Se la società finisce in liquidazione giudiziale, ogni euro che mi è stato restituito nell’ultimo anno torna automaticamente al curatore. Non c’è niente da fare.”

Perché ci credono in tanti. Questo è il mito della rassegnazione, ed è il rovescio del mito n. 2. Nasce spesso proprio dalla lettura dell’art. 164, comma 2, CCII, che nella prima frase sembra non porre alcuna condizione: rimborso nell’anno anteriore, dunque inefficace. Contribuisce anche il tono delle lettere del curatore, che di solito intimano la restituzione senza troppe spiegazioni, e il fatto che la presunzione di conoscenza dell’insolvenza sia assoluta. Il fondo di verità è evidente: il perimetro della norma è ampio e il socio non può difendersi sostenendo di essere in buona fede.

La realtà. Vero, ma solo a metà. La seconda frase dell’art. 164, comma 2, CCII richiama l’art. 2467, secondo comma, c.c.: non ogni finanziamento soci è colpito, ma solo quello concesso in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Se al momento dell’erogazione la società era patrimonialmente e finanziariamente equilibrata, il prestito non è “anomalo” e il suo rimborso non ricade nell’inefficacia automatica dell’art. 164 CCII.

Qui si apre il vero spazio di difesa, che il mito cancella. La valutazione dello squilibrio è tecnica: si ricostruiscono i bilanci dell’epoca, si calcolano gli indici di indebitamento e di liquidità, li si confronta con i valori fisiologici del settore in cui la società opera (la norma stessa impone di tenere conto del tipo di attività). Un rapporto tra debiti e patrimonio netto che sarebbe allarmante per una società di servizi può essere normale per un’impresa edile o immobiliare.

Conta anche la dimensione soggettiva. Una parte della giurisprudenza richiede che emerga la volontà del socio di sostenere finanziariamente la società: un credito che il socio ha continuato a reclamare con insistenza, senza mai consentire dilazioni, difficilmente può essere trasformato a posteriori in un finanziamento postergato. E il carattere postergato non è eterno: se la crisi viene superata, il credito torna esigibile in via ordinaria.

Sul piano probatorio, spetta a chi invoca la postergazione dimostrarne i presupposti: nel giudizio del socio contro la società in bonis è la società a doverli eccepire e provare, e nella liquidazione giudiziale è il curatore che agisce a dover fornire gli elementi sullo squilibrio all’epoca del finanziamento.

Per questo, davanti a una richiesta di restituzione, il primo lavoro non è trattare, ma verificare: date, importi, bilanci, indici, destinazione delle somme. Chi analizza queste vicende con una formazione da Esperto Negoziatore della crisi d’impresa sa che la linea di confine tra una società in tensione fisiologica e una società in squilibrio “da conferimento” si traccia sui numeri, non sulle impressioni: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e cassazionista, imposta la difesa del socio proprio a partire da questa ricostruzione.

La prova. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21422 del 6 luglio 2022, ha affermato che quando le difficoltà patrimoniali e finanziarie vengono superate il credito di restituzione torna pienamente esigibile, anche se in quel momento la società ha ancora altri debiti in corso. Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 450 del 17 febbraio 2025, ha ricordato che l’inesigibilità può essere opposta al socio solo se il finanziamento è stato erogato e il rimborso richiesto in presenza di una specifica situazione di crisi, prossima al rischio di insolvenza. E la già citata sentenza n. 12994 del 15 maggio 2019 ha precisato che il giudice deve verificare la sussistenza della situazione di crisi in base a quanto effettivamente dedotto e provato.

Cosa rischia chi ci crede. Chi si arrende subito restituisce somme che, in una parte dei casi, non era tenuto a restituire. Oppure firma transazioni penalizzanti con la curatela senza aver mai verificato se il finanziamento fosse davvero anomalo. La rassegnazione, in questo campo, costa quanto l’imprudenza.


Mito n. 6 – «Nelle S.p.A. e nei gruppi societari questa regola non esiste»

Il mito. “L’art. 2467 è una norma della S.r.l. Se la società è una S.p.A., o se il prestito arriva dalla capogruppo, la postergazione non si applica.”

Perché ci credono in tanti. Il mito si appoggia su un dato testuale innegabile: l’art. 2467 c.c. è collocato nella disciplina della società a responsabilità limitata, e nella parte del codice dedicata alle S.p.A. non esiste una norma gemella. Chi legge il codice alla lettera conclude che per le società azionarie il problema non si pone. Quanto ai gruppi, molti pensano che i rapporti tra società dello stesso gruppo siano “affari interni”, regolati solo dagli accordi tra le parti.

La realtà. Per le S.p.A. la risposta della giurisprudenza è articolata: la regola non si applica in modo automatico, ma si estende alle società azionarie “chiuse”, cioè quelle di dimensioni modeste o a ristretta base sociale (tipicamente familiari), in cui il socio conosce la situazione della società come la conoscerebbe il socio di una S.r.l. La ratio della norma, contrastare la sottocapitalizzazione nominale delle società chiuse, vale anche lì. Il tipo sociale, quindi, non basta a escludere la postergazione: conta la struttura concreta della società e la posizione del socio finanziatore.

Per i gruppi la regola è addirittura scritta. L’art. 2497-quinquies c.c. estende la disciplina dell’art. 2467 ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita su di essa attività di direzione e coordinamento, o da altri soggetti sottoposti alla stessa direzione. Il Codice della crisi ha completato il quadro su due fronti: l’art. 164, comma 3, CCII applica l’inefficacia dei rimborsi anche ai finanziamenti provenienti dalla capogruppo o dalle società “sorelle”, e l’art. 292 CCII disciplina la postergazione dei crediti da finanziamenti infragruppo nel contesto del gruppo insolvente, includendo anche quelli “ascendenti”, dalla controllata verso la controllante.

La prova. La Cassazione, con la sentenza n. 14056 del 7 luglio 2015, ha stabilito che per le S.p.A. occorre valutare in concreto se le dimensioni o l’assetto dei rapporti sociali giustifichino l’applicazione della norma; con la sentenza n. 16291 del 20 giugno 2018 ha applicato la postergazione al socio di S.p.A. la cui posizione era sostanzialmente equivalente a quella del socio di S.r.l.; con l’ordinanza n. 15866 del 6 giugno 2024 ha confermato l’estensione alle società azionarie chiuse o familiari. Sul fronte dei gruppi, l’ordinanza n. 18599 dell’8 luglio 2025 ha ritenuto postergati anche i finanziamenti “discendenti” veicolati attraverso una società intermedia, e l’ordinanza n. 583 del 10 gennaio 2025 ha confermato la postergazione dei finanziamenti infragruppo, con la sola eccezione temporanea prevista per il periodo emergenziale del 2020.

Cosa rischia chi ci crede. La capogruppo che si fa rimborsare dalla controllata in difficoltà, convinta di essere estranea alla regola, può trovarsi a dover restituire le somme al curatore della controllata. Il socio di una S.p.A. familiare che si insinua come chirografario può vedersi ammesso con rango postergato. E nei gruppi il danno si moltiplica, perché le operazioni infragruppo sono tipicamente numerose e di importo rilevante: ciascuna può diventare oggetto di contestazione.


Mito n. 7 – «Almeno posso compensare: io devo dei soldi alla società, lei ne deve a me»

Il mito. “Ho acquistato un bene dalla società e non l’ho ancora pagato. Ma la società mi deve il prestito: i due debiti si annullano e al curatore non devo nulla.”

Perché ci credono in tanti. La compensazione è uno degli istituti più intuitivi del diritto civile: se due persone sono reciprocamente debitrici, i debiti si elidono fino alla concorrenza. Nelle procedure concorsuali, poi, la compensazione è espressamente ammessa (lo prevedeva l’art. 56 della legge fallimentare, lo prevede oggi l’art. 155 CCII), anche per crediti non ancora scaduti al momento dell’apertura. Il fondo di verità è quindi solido: un creditore della società che sia anche suo debitore, in linea generale, può compensare, ed è anzi uno dei pochi modi per sottrarsi alla falcidia concorsuale.

La realtà. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la compensazione, di fatto, equivale a un pagamento integrale del credito compensato. Se il socio potesse compensare il proprio credito postergato con un debito verso la società, otterrebbe un soddisfacimento pieno e immediato, scavalcando tutti i creditori che la legge vuole pagati prima di lui. Sarebbe un modo per aggirare la postergazione dalla porta di servizio.

Per questo la Cassazione ha affermato che tra postergazione del finanziamento soci e compensazione concorsuale c’è una vera e propria incompatibilità: il socio deve pagare per intero il proprio debito verso la procedura e insinuarsi, con rango postergato, per il proprio credito.

Diverso è il caso, spesso confuso con questo, dell’aumento di capitale liberato dal socio mediante compensazione con propri crediti verso la società: in quell’ipotesi il socio non si fa rimborsare, ma trasforma il suo credito in capitale di rischio, e la giurisprudenza prevalente lo considera ammissibile. Si tratta però di un’operazione che avviene nella vita della società, deliberata dagli organi sociali, e non di una compensazione opposta al curatore dopo l’apertura della procedura.

La prova. La sentenza della Cassazione n. 1865 del 27 gennaio 2025 ha qualificato come ontologicamente incompatibili la postergazione dei crediti da finanziamento dei soci e la compensazione in sede fallimentare, ravvisando nella disciplina dell’art. 2467 c.c. un divieto implicito di compensazione, coerente con la finalità inderogabile di tutela dei creditori esterni. Il principio, affermato con riguardo all’art. 56 della legge fallimentare, si lascia trasferire senza difficoltà all’art. 155 CCII, che ne riproduce la struttura.

Cosa rischia chi ci crede. Il socio che non paga contando sulla compensazione si vede recapitare un decreto ingiuntivo o un atto di citazione del curatore per l’intero importo, con interessi e spese di lite. Se nel frattempo ha dato per chiusa la partita, rischia anche di non aver presentato tempestivamente la domanda di insinuazione per il suo credito, perdendo persino la magra prospettiva di un riparto postergato. E se la compensazione è stata attuata prima della procedura, magari con una scrittura contabile concordata con l’amministratore, può essere essa stessa trattata come un rimborso del finanziamento, con tutte le conseguenze descritte nei miti precedenti.


Il mito alla prova dei numeri

Le regole diventano chiare quando si applicano a situazioni concrete. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare cosa accade davvero a chi agisce convinto di uno dei miti descritti sopra.

Ipotesi A – «Mi faccio rimborsare prima, così sono al sicuro» (mito n. 2). Situazione di partenza: nel settembre 2023 il socio di una S.r.l. del commercio all’ingrosso presta 48.700 € alla società. In quel momento il bilancio evidenzia debiti per 1.214.300 € a fronte di un patrimonio netto di 36.900 €: un rapporto di circa 33 a 1, molto lontano dai valori fisiologici del settore. Il 3 marzo 2025 l’amministratore restituisce l’intero importo al socio. Il 17 febbraio 2026 un fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, che viene dichiarata il 9 aprile 2026. Sviluppo: l’anno anteriore si calcola a ritroso dal deposito della domanda, quindi dal 17 febbraio 2025 al 17 febbraio 2026. Il rimborso del 3 marzo 2025 ricade nel periodo. Il finanziamento era stato erogato in evidente squilibrio. Il curatore chiede la restituzione ai sensi dell’art. 164, comma 2, CCII, senza dover provare che il socio conoscesse l’insolvenza. Esito: il socio deve restituire 48.700 € più interessi legali. Può poi insinuarsi al passivo per lo stesso importo, ma con rango postergato; se l’attivo copre, per ipotesi, il 22% dei crediti chirografari, al socio postergato non arriva nulla. Il rimborso “anticipato” ha prodotto solo un esborso a distanza di due anni. Variante: se la domanda fosse stata depositata il 21 marzo 2026, il rimborso del 3 marzo 2025 sarebbe rimasto fuori dall’anno anteriore di diciotto giorni. Non per questo il socio sarebbe stato al riparo: resterebbero da valutare la revocatoria ordinaria e, soprattutto, la responsabilità dell’amministratore che ha rimborsato un credito inesigibile.

Ipotesi B – «Il curatore si riprende tutto» (mito n. 5). Situazione di partenza: nel maggio 2022 il socio presta 73.450 € a una S.r.l. di servizi informatici. Il bilancio 2021 mostra un patrimonio netto di 318.600 € e debiti complessivi per 262.100 €, con liquidità sufficiente a coprire i debiti a breve. Il rimborso avviene il 14 luglio 2025; la domanda di liquidazione giudiziale è depositata il 2 febbraio 2026, dopo una crisi improvvisa legata alla perdita del cliente principale. Sviluppo: il rimborso è nell’anno anteriore, ma all’epoca dell’erogazione non c’era alcuno squilibrio: debiti inferiori al patrimonio netto, nessuna tensione finanziaria. Il richiamo all’art. 2467, secondo comma, c.c. contenuto nell’art. 164 CCII non è soddisfatto. Esito: la difesa del socio, documentata con i bilanci dell’epoca e un’analisi degli indici, contesta alla radice il presupposto dell’inefficacia. Il socio che si fosse rassegnato avrebbe restituito 73.450 € senza esservi tenuto; resta ferma, naturalmente, la valutazione delle altre azioni eventualmente esperibili dal curatore, che seguono regole e oneri probatori diversi.

Ipotesi C – «Compenso e non pago» (mito n. 7). Situazione di partenza: il socio vanta un credito da finanziamento postergato di 57.900 €. Nel novembre 2025 acquista dalla società un furgone aziendale per 31.450 €, senza pagarlo, contando di compensare. La liquidazione giudiziale viene aperta nel gennaio 2026. Sviluppo: il curatore chiede il pagamento di 31.450 €. Il socio oppone la compensazione con il proprio credito. Esito: la compensazione è preclusa, perché il credito postergato non può essere soddisfatto per questa via. Il socio deve versare 31.450 € alla procedura e insinuarsi per 57.900 € in via postergata. Se non paga spontaneamente, il curatore agirà in giudizio e le spese processuali si aggiungeranno al debito. Il bilancio finale dell’operazione, per il socio, è un esborso pieno a fronte di un credito che con ogni probabilità resterà insoddisfatto.


Il fondo di verità: cosa c’è di giusto dietro le convinzioni sbagliate

Nessuno dei miti analizzati nasce dal nulla. Ciascuno parte da un frammento vero, che però viene staccato dalle sue condizioni. Ricomporre questi frammenti nel quadro corretto è il modo migliore per orientarsi.

È vero che il socio può essere creditore della società. Il diritto societario non vieta al socio di prestare denaro, e non tutti i prestiti sono postergati: lo sono solo quelli erogati in situazione di squilibrio. Un finanziamento concesso a una società sana, e restituito quando la società è ancora sana, segue le regole ordinarie.

È vero che il tempo conta. L’inefficacia automatica dell’art. 164, comma 2, CCII riguarda soltanto i rimborsi eseguiti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore. Un rimborso più risalente non è colpito da quel meccanismo, anche se può essere esposto ad altre azioni. Inoltre, le azioni di questa parte del Codice della crisi incontrano limiti temporali di esercizio (l’art. 170 CCII li collega alla data di apertura della procedura e a quella del compimento dell’atto), che vanno sempre verificati nel caso concreto.

È vero che esistono eccezioni alla postergazione. La più importante è l’art. 102 CCII: in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., i finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, garanzie comprese, nel contesto e nei limiti delle procedure di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, godono della prededuzione fino all’80% del loro ammontare, e per l’intero importo se il finanziatore è diventato socio in esecuzione del concordato. Il legislatore, cioè, premia il socio che sostiene l’impresa dentro un percorso di risanamento regolato. C’è poi l’eccezione storica dell’art. 8 del D.L. 23/2020, che per i finanziamenti effettuati tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 ha sospeso l’applicazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.: chi la invoca deve però dimostrare con documenti di data certa che l’erogazione è avvenuta proprio in quella finestra.

È vero che la forma dell’operazione ha un peso. La qualificazione come finanziamento, versamento in conto capitale o versamento in conto futuro aumento di capitale cambia radicalmente il destino delle somme. Ma il peso decisivo lo ha la sostanza: come è stato concretamente attuato il rapporto, a quale scopo, con quali registrazioni contabili.

È vero che la S.p.A. non è la S.r.l. La postergazione non si applica automaticamente alle società azionarie: occorre che la società sia “chiusa” e che il socio si trovi in una posizione paragonabile a quella del socio di S.r.l.

È vero, infine, che la compensazione è ammessa nelle procedure concorsuali. Semplicemente, non lo è per i crediti postergati da finanziamento soci.

Il quadro che emerge è coerente: la legge non punisce il socio che presta denaro, ma impedisce che il prestito diventi uno strumento per scaricare sui creditori esterni il rischio d’impresa. Ogni volta che il socio cerca di farsi pagare prima o alla pari degli altri, in una società che avrebbe avuto bisogno di capitale, la regola interviene. Ogni volta che invece la società era sana, o il sostegno è arrivato dentro un percorso di risanamento regolato, la regola arretra.


Mito vs realtà in tabella

La tabella riassume, per ciascuna convinzione, come stanno effettivamente le cose secondo la legge vigente e la giurisprudenza di legittimità. Va letta come una bussola, non come una risposta definitiva: in ogni vicenda concreta la differenza la fanno le date, i bilanci dell’epoca e la natura effettiva dell’operazione.

Il mitoCome stanno le cose
Il prestito alla S.r.l. lo recupero come ogni altro creditoreSe erogato in situazione di squilibrio è postergato: il socio viene pagato solo dopo tutti gli altri creditori (art. 2467 c.c.)
Una volta rimborsato, il fallimento non può toccarloI rimborsi eseguiti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore sono inefficaci verso i creditori e vanno restituiti (art. 164, co. 2, CCII)
Se non l’ho chiamato finanziamento, non lo èRientrano i finanziamenti “in qualsiasi forma”: garanzie, dilazioni anomale, pagamenti di debiti sociali
La postergazione vale solo in caso di fallimentoOpera già durante la vita della società: in crisi l’amministratore deve rifiutare il rimborso
Il curatore si riprende ogni rimborso, sempreSolo se il finanziamento era “anomalo” secondo l’art. 2467, co. 2, c.c.: lo squilibrio va verificato sui numeri
Nelle S.p.A. e nei gruppi non valeSi applica alle S.p.A. chiuse e, per legge, ai finanziamenti infragruppo (art. 2497-quinquies c.c., art. 164, co. 3, e art. 292 CCII)
Posso compensare il mio debito con il prestitoLa compensazione del credito postergato è esclusa: si paga per intero e ci si insinua in via postergata

Le domande di verifica

Quindi è vero che, se la società era in perdita quando ho prestato i soldi, il mio credito è sicuramente postergato? Dipende. Una perdita d’esercizio da sola non basta. La norma richiede un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, valutato anche in relazione al tipo di attività, oppure una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Una società può chiudere un esercizio in perdita e restare patrimonialmente solida; serve un’analisi degli indici dell’epoca.

Quindi è vero che, se il curatore mi scrive, devo restituire subito? No. La lettera del curatore è una richiesta, non una condanna. Prima di rispondere occorre verificare la data esatta del rimborso rispetto al deposito della domanda, la natura dell’operazione originaria, la situazione patrimoniale al momento dell’erogazione e l’eventuale applicabilità di eccezioni come quella emergenziale del 2020. Solo dopo questa verifica si decide se contestare, e su quali basi.

Quindi è vero che, se ho ceduto le quote, la postergazione non mi riguarda più? No. La Cassazione ha chiarito che il carattere postergato del credito permane anche quando il socio esce dalla società o cede la partecipazione insieme al credito: la tutela riguarda i creditori sociali, non la persona del finanziatore. Diverso è il credito per la liquidazione della quota dopo il recesso, che non è un finanziamento e segue regole proprie.

Quindi è vero che il socio amministratore che si rimborsa rischia più del socio che non amministra? Sì. Il socio non amministratore rischia la restituzione. Il socio che è anche amministratore, oltre a questo, risponde della violazione del divieto di rimborso verso la società e i creditori, e nel caso di liquidazione giudiziale si espone a possibili contestazioni penali, che la giurisprudenza inquadra come bancarotta preferenziale o per distrazione a seconda della natura del versamento e della situazione della società.

Quindi è vero che la fideiussione che ho dato alla banca per la società è un “finanziamento”? Sì, può esserlo. La Cassazione include nella nozione di finanziamento dei soci anche il rilascio di garanzie. In concreto, se il socio garante paga la banca e poi agisce in regresso verso la società, il suo credito di regresso può essere trattato come postergato, se la garanzia è stata prestata in situazione di squilibrio.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i provvedimenti richiamati nell’articolo, con il principio espresso riformulato in parole semplici e il collegamento con la convinzione che contribuiscono a correggere.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 20649 del 31 luglio 2019. Il credito del socio per un finanziamento erogato quando sarebbe stato ragionevole un conferimento entra nel passivo solo con rango postergato, mai come chirografario ordinario. Smonta il mito n. 1: il socio non concorre alla pari con banche e fornitori.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024. L’azione del curatore per recuperare il rimborso percepito nell’anno anteriore è una revocatoria speciale, con inefficacia di diritto e presunzione assoluta di conoscenza dell’insolvenza; gli amministratori che hanno rimborsato in violazione della postergazione ne rispondono. Smonta i miti n. 2 e n. 4: il rimborso non mette al sicuro e chi lo dispone risponde.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 12994 del 15 maggio 2019. La postergazione opera anche durante la vita della società, rendendo temporaneamente inesigibile il credito del socio finché dura la crisi; l’organo amministrativo deve accertarla con assetti adeguati e il giudice può rilevarla se risulta dagli atti. Smonta il mito n. 4 e ridimensiona il n. 5, perché la crisi va comunque provata.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3017 del 31 gennaio 2019. È finanziamento ogni attribuzione patrimoniale accompagnata da un obbligo di restituzione, indipendentemente dalla quota posseduta dal socio. Smonta il mito n. 3.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 30054 del 30 ottobre 2023. Nella nozione di finanziamento rientrano anche il rilascio di garanzie e le forniture senza corrispettivo che evitano alla società un costo immediato. Smonta il mito n. 3 con riferimento alla fideiussione del socio.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 30089 del 30 ottobre 2023. Una fornitura esclusiva e prolungata con dilazioni di pagamento sistematiche e fuori mercato può integrare un finanziamento postergato. Smonta il mito n. 3 sul versante commerciale.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18591 dell’8 luglio 2025. Le somme anticipate a un’impresa in crisi per consentirne la prosecuzione sono finanziamenti ai fini della postergazione, qualunque sia la loro veste formale. Conferma che conta la sostanza (mito n. 3).

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22410 del 4 agosto 2025. Le forniture ripetute della controllante alla controllata in crisi, senza recupero dei crediti pregressi, possono essere qualificate come finanziamento postergato. Rilevante per i miti n. 3 e n. 6.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18526 dell’8 luglio 2024. La curatela può far valere la simulazione di una cessione di quote che nasconde in realtà un finanziamento soci postergabile. Mostra che le vesti formali non proteggono (mito n. 3).

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 24093 dell’8 agosto 2023. I versamenti in conto capitale non generano diritto al rimborso; quelli in conto futuro aumento di capitale sono ripetibili solo se l’aumento non avviene e la destinazione è provata. Corregge la versione rovesciata del mito n. 3.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 21422 del 6 luglio 2022. Il carattere postergato segue il credito anche dopo l’uscita del socio o la cessione della partecipazione, ma cessa quando la crisi è superata e il credito torna esigibile. Ridimensiona il mito n. 5 e risponde alla domanda sulla cessione delle quote.

Trib. Genova, sentenza n. 450 del 17 febbraio 2025. L’inesigibilità può essere opposta al socio solo se erogazione e richiesta di rimborso si collocano in una specifica situazione di crisi prossima al rischio di insolvenza. Ridimensiona il mito n. 5.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 17508 del 29 giugno 2025. Il debito verso il socio, pur inesigibile per effetto della postergazione, resta un debito scaduto e va computato nei presupposti della liquidazione controllata. Chiarisce la natura della postergazione (mito n. 4).

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 14056 del 7 luglio 2015 e sentenza n. 16291 del 20 giugno 2018. La postergazione può estendersi alla S.p.A. quando dimensioni e assetto sociale la rendono assimilabile a una S.r.l. e il socio conosce la situazione della società. Smontano il mito n. 6.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 15866 del 6 giugno 2024. Conferma l’applicabilità della regola alle società azionarie chiuse o familiari. Smonta il mito n. 6.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18599 dell’8 luglio 2025. Sono postergati anche i finanziamenti infragruppo “discendenti” passati attraverso una società intermedia. Smonta il mito n. 6 sul fronte dei gruppi.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 583 del 10 gennaio 2025. I finanziamenti infragruppo sono postergati, salvo quelli erogati tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 in forza della deroga emergenziale. Individua il fondo di verità dell’eccezione Covid.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1865 del 27 gennaio 2025. Postergazione e compensazione concorsuale sono incompatibili: il socio non può compensare il credito da finanziamento con i propri debiti verso la procedura. Smonta il mito n. 7.

Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 27259 del 24 luglio 2025 e sentenza n. 31401 depositata il 14 agosto 2026. Nella qualificazione penale del rimborso ai soci in periodo di crisi, la Corte richiede di accertare la causa originaria del versamento e la situazione della società, da cui dipende l’inquadramento tra bancarotta preferenziale e distrattiva. Mostra le conseguenze estreme del mito n. 4 per chi amministra.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui documenti. Quando un socio, un amministratore o una società del gruppo si trova davanti a una questione di finanziamenti soci in una liquidazione giudiziale, questi sono gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo:

  1. Ricostruiamo la cronologia esatta: confrontiamo la data di ciascun rimborso con la data di deposito della domanda che ha portato all’apertura, per stabilire se l’operazione ricade davvero nell’anno anteriore previsto dall’art. 164 CCII.
  2. Analizziamo i bilanci dell’epoca dell’erogazione: con i commercialisti dello staff calcoliamo gli indici di indebitamento e di liquidità e li confrontiamo con i valori fisiologici del settore, per verificare se lo squilibrio richiesto dall’art. 2467 c.c. esisteva davvero.
  3. Qualifichiamo l’operazione originaria: esaminiamo contratti, causali dei bonifici, verbali e scritture contabili per accertare se si tratti di finanziamento, versamento in conto capitale o versamento in conto futuro aumento di capitale.
  4. Contestiamo le richieste del curatore quando i presupposti mancano, predisponendo una risposta documentata e, se necessario, difendendo il socio nel giudizio promosso dalla curatela.
  5. Prepariamo e difendiamo la domanda di insinuazione al passivo, e proponiamo opposizione allo stato passivo quando il credito viene escluso o declassato senza fondamento.
  6. Verifichiamo l’applicabilità delle eccezioni, come la deroga emergenziale del 2020, raccogliendo la documentazione con data certa necessaria a farla valere.
  7. Esaminiamo la posizione dell’amministratore che ha disposto i rimborsi, valutando i profili di responsabilità civile e coordinandoci, quando emergono contestazioni penali, con la difesa in quella sede.
  8. Accertiamo il perimetro nei gruppi e nelle S.p.A.: verifichiamo se la società azionaria sia davvero “chiusa” e se i flussi infragruppo rientrino negli artt. 2497-quinquies c.c., 164, comma 3, e 292 CCII.
  9. Costruiamo la strategia preventiva per le società ancora in bonis: valutiamo se e quando un rimborso è lecito e, in presenza di tensione finanziaria, esploriamo i percorsi di risanamento regolati in cui il sostegno dei soci è protetto dalla legge.
  10. Valutiamo le soluzioni per il socio persona fisica che, dovendo restituire somme rilevanti, si trovi in difficoltà nel far fronte ai propri debiti personali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa lavorare abitualmente sugli stessi indicatori di squilibrio patrimoniale e finanziario da cui dipende la postergazione, e conoscere dall’interno i percorsi di composizione negoziata in cui il sostegno finanziario dei soci può essere impostato correttamente fin dall’inizio. Accanto a questa, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC diventa decisiva quando il socio persona fisica, chiamato a restituire, rischia a sua volta di non riuscire a far fronte ai propri debiti.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue la vicenda dalla prima risposta al curatore, all’opposizione allo stato passivo, fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza perdite di informazioni o cambi di linea. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, consente di affrontare la parte giuridica e quella contabile, che in questa materia sono inseparabili, in un unico lavoro coordinato.


Conclusione: l’informazione corretta è la prima difesa

I finanziamenti dei soci nella liquidazione giudiziale non seguono le regole intuitive del “prestito che va restituito”. Seguono una logica precisa: se il socio ha sostenuto con un prestito una società che aveva bisogno di capitale, non può farsi pagare prima o alla pari dei creditori esterni, e se lo ha fatto nell’anno anteriore alla domanda deve restituire. Ma quella logica ha anche confini precisi, che il passaparola cancella: lo squilibrio va dimostrato, le date vanno verificate, le eccezioni esistono. L’informazione corretta è la prima difesa, sia contro l’imprudenza di chi si rimborsa in fretta, sia contro la rassegnazione di chi restituisce senza verificare.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la lettura degli indici di crisi propria dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, il contenzioso con la curatela che un cassazionista può condurre fino all’ultimo grado, e, quando il socio persona fisica è travolto dall’obbligo di restituzione, gli strumenti del Gestore della crisi da sovraindebitamento. Ogni vicenda viene affrontata con verifiche documentali concrete, senza promesse di risultato ma con un impegno preciso sui mezzi.

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