La società è stata dichiarata in liquidazione giudiziale, il curatore si è insediato, e tu — che di quella srl eri socio, magari anche amministratore, quasi certamente garante verso la banca — ti ritrovi con le lettere dei creditori indirizzate al tuo nome, alla tua casa, al tuo conto personale. La domanda che arriva a questo punto è sempre la stessa: posso attivare una procedura di sovraindebitamento tutta mia, adesso, mentre la società è ancora dentro la liquidazione giudiziale, oppure devo aspettare che quella procedura si chiuda? La risposta breve è che sì, è possibile. Ma la risposta utile è un’altra, e riguarda quale procedura attivare. Non esiste una soluzione valida per tutti i soci di srl fallita, ed è esattamente questo il punto: la stessa situazione debitoria, a seconda di come viene qualificata e di che cosa hai da offrire ai creditori, apre tre strade diverse, con tempi, rischi e risultati che non si somigliano affatto.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crocevia, e non per caso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), cioè conosce dall’interno l’organismo che deve attestare e accompagnare la domanda del socio; è inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, competenza che serve a leggere ciò che accade sul fronte societario — la liquidazione giudiziale della srl — mentre si costruisce la difesa sul fronte personale. Sono i due lati dello stesso problema, e vanno guardati insieme.
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Il quadro di partenza: perché il socio di srl non “fallisce” con la società
Il punto di diritto da cui tutto discende è semplice, anche se nella pratica viene spesso frainteso. La liquidazione giudiziale è la procedura riservata all’imprenditore commerciale che superi le soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024). Il socio di una società a responsabilità limitata non è imprenditore: l’impresa è della società, che ha personalità giuridica propria e risponde con il proprio patrimonio ai sensi dell’art. 2462 c.c. Di conseguenza, la liquidazione giudiziale della srl non si estende ai soci.
L’estensione automatica esiste, ma riguarda un’altra fattispecie: l’art. 256 CCII prevede l’apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ossia i soci di società di persone (snc, accomandatari di sas e sapa). Il socio di srl, salvo ipotesi eccezionali, non rientra in quella categoria. Va soppesata una sola eccezione di rilievo: l’art. 2462, comma 2, c.c. prevede che, in caso di insolvenza della società, il socio unico risponda illimitatamente quando i conferimenti non siano stati interamente eseguiti o non sia stata effettuata la pubblicità prescritta. Anche in quel caso, però, si tratta di una responsabilità sussidiaria di fonte legale, che non trasforma il socio in imprenditore commerciale: l’orientamento prevalente esclude l’automatismo dell’art. 256 CCII, che presuppone la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone. Il rovescio della medaglia è che quella responsabilità può essere fatta valere dal curatore, e questo — lo vedremo — pesa nella scelta della procedura.
Se il socio non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, allora è per definizione un soggetto “sovraindebitato” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) CCII: una persona fisica in stato di crisi o insolvenza che non è assoggettabile alle procedure maggiori. E il sovraindebitato ha accesso agli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dagli artt. 65 e seguenti CCII. La pendenza della liquidazione giudiziale della società non è di ostacolo, per una ragione strutturale: le due procedure hanno soggetti diversi, masse attive diverse e ceti creditori solo parzialmente sovrapposti. Il curatore della srl liquida il patrimonio sociale a favore dei creditori sociali; la procedura personale del socio riguarda il suo patrimonio e i suoi debiti, che comprendono sì le fideiussioni prestate a favore della società, ma anche il mutuo di casa, i finanziamenti al consumo, i debiti verso l’erario per imposte personali.
Da dove nasce, allora, l’indebitamento del socio di srl? Quasi sempre da quattro fonti, che è bene tenere distinte perché ciascuna ha un peso diverso sulla scelta della procedura: (i) le garanzie personali rilasciate alle banche, ai fornitori strategici, alle società di leasing; (ii) i debiti da responsabilità, se il socio era anche amministratore e il curatore promuove l’azione ex art. 2476 c.c. o ex art. 255 CCII; (iii) i debiti personali e familiari estranei all’impresa; (iv) eventuali obbligazioni derivanti da conferimenti non eseguiti o da restituzioni indebite di finanziamenti soci postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c.
Quest’ultimo profilo merita attenzione: il socio che ha finanziato la società e si è fatto rimborsare nell’anno anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale può vedersi richiedere la restituzione dal curatore. È un credito eventuale, spesso contestato, ma che va necessariamente messo a bilancio nel piano personale, perché una passività non appostata può far saltare l’intera operazione in fase di omologazione.
Come si parlano le due procedure
Dire che le procedure sono autonome non significa che siano indifferenti l’una all’altra. Ci sono almeno quattro punti di contatto che vanno governati, perché è lì che i piani mal costruiti si rompono.
Il primo riguarda l’ammontare del credito da esporre nel piano personale. La banca che ha escusso la fideiussione si insinua al passivo della srl e, contemporaneamente, agisce contro il garante: le obbligazioni sono solidali e la banca può pretendere l’intero da ciascuno, fermo il divieto di incassare complessivamente più del dovuto. Nel piano del socio, dunque, il credito va appostato per l’intero, salvo poi tener conto — in sede di esecuzione — di quanto il creditore avrà nel frattempo percepito dal riparto della procedura societaria. Un piano che sconti in anticipo un riparto solo ipotizzato è un piano che rischia l’inadempimento; un piano che ignori del tutto la possibilità di riparto sovrastima l’esborso e può risultare inutilmente penalizzante nel confronto con l’alternativa liquidatoria.
Il secondo riguarda il regresso del garante. Il socio che paga la banca subentra nelle ragioni del creditore verso la società ai sensi degli artt. 1949 e 1950 c.c., e può insinuarsi al passivo della liquidazione giudiziale. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un credito chirografario su una massa incapiente, quindi di valore economico prossimo allo zero; ma va comunque indicato nell’attivo del piano personale, perché ometterlo espone alla contestazione di incompletezza della documentazione.
Il terzo riguarda le azioni del curatore verso il socio. Se il socio era anche amministratore, l’azione di responsabilità può essere promossa mesi dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, e il suo importo è per definizione incerto fino alla decisione. Il rovescio della medaglia di una domanda personale depositata troppo presto è proprio questo: si cristallizza un passivo che potrebbe crescere. A fronte di ciò, attendere espone al consolidarsi delle iniziative esecutive dei creditori. L’elemento dirimente, qui, è la concretezza dell’iniziativa del curatore: un’azione soltanto adombrata nella relazione ex art. 130 CCII pesa diversamente da un atto di citazione già notificato.
Il quarto riguarda la quota sociale. La partecipazione nella srl in liquidazione giudiziale è, nella normalità dei casi, priva di valore di realizzo, ma resta un cespite del patrimonio del socio e come tale va inventariata. Nella liquidazione controllata entra nella massa e il liquidatore ne dà atto; nel concordato minore va valorizzata, anche a zero, motivando la stima. È un dettaglio, ma è uno di quelli su cui i decreti di inammissibilità si soffermano volentieri.
L’elemento dirimente, per capire quale strada sia davvero percorribile, è però un altro: la qualificazione soggettiva del debitore. Il Codice distingue il consumatore da chi consumatore non è, e da questa distinzione dipende l’accesso alla procedura più rapida e meno esposta al voto dei creditori. È il primo bivio, e va affrontato subito.
Opzione 1 — La ristrutturazione dei debiti del consumatore
In cosa consiste. La ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinata dagli artt. 67-73 CCII. È lo strumento con cui la persona fisica propone al tribunale un piano di pagamento — parziale, dilazionato, anche fortemente falcidiato — dei propri debiti, senza che i creditori siano chiamati a votare. Il tribunale omologa se il piano è fattibile, se il debitore non ha determinato la situazione con colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII) e se i creditori dissenzienti non ricevono meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione. L’assenza del voto è il tratto che rende questa procedura la più appetibile: decide il giudice, non la banca.
Quando ha senso per il socio di srl. Il presupposto è la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) CCII: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Tre scenari concreti in cui il socio di srl può realisticamente rivestirla:
- Il socio di mero capitale, che ha sottoscritto una quota di minoranza senza mai partecipare alla gestione, non ha rilasciato fideiussioni e si trova indebitato per ragioni proprie (mutuo, prestiti personali, spese sanitarie): la crisi della srl gli ha tolto i dividendi e magari lo stipendio, ma i debiti sono suoi e personali.
- Il socio non gestorio che ha prestato una garanzia risalente e circoscritta, poi estinta o marginale rispetto a una massa debitoria interamente privata.
- L’ex socio uscito dalla compagine da tempo, i cui debiti attuali non hanno alcun collegamento funzionale con l’attività della società poi fallita.
Come si esegue, in sintesi. La domanda si propone al tribunale del luogo di residenza, con l’ausilio obbligatorio dell’OCC, che nomina un gestore. Il gestore redige una relazione particolareggiata (art. 68, comma 2, CCII) che ricostruisce le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, l’attendibilità della documentazione e la convenienza del piano. Il tribunale, verificata l’ammissibilità, può sospendere le procedure esecutive individuali e fissa l’udienza; l’omologazione produce l’effetto esdebitativo sui crediti anteriori, nei limiti del piano.
Vantaggi. Il primo è l’assenza del voto: nessun creditore può bloccare il piano opponendo il proprio dissenso, e questo è decisivo quando la massa è concentrata in una o due banche che hanno già escusso le garanzie. Il secondo è la velocità relativa: il procedimento è documentale e camerale, senza la fase di raccolta dei consensi. Il terzo è la conservazione del patrimonio: il consumatore può proporre di mantenere la casa continuando a pagare il mutuo, ipotesi espressamente contemplata dall’art. 67, comma 5, CCII per il creditore titolare di garanzia reale, se il debitore è in regola con i pagamenti.
Rischi e svantaggi, onestamente. Il rischio principale non è procedurale ma qualificatorio: se anche una sola parte significativa dell’esposizione è funzionalmente collegata all’attività della srl, la qualifica di consumatore salta e con essa la domanda. La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746, ha stabilito che la persona fisica che ha rilasciato fideiussioni strettamente funzionali all’attività di società nelle quali rivestiva ruoli gestori o deteneva partecipazioni rilevanti non può qualificarsi consumatore per quelle esposizioni: la valutazione va condotta ex ante, guardando al collegamento funzionale tra garanzia e attività d’impresa, al ruolo gestorio e all’entità della partecipazione. Sulla stessa linea, con riguardo alla disciplina consumeristica, si erano già pronunciate le Sezioni Unite con l’ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5868, e la Corte di Giustizia UE con l’ordinanza 19 novembre 2015 nella causa C-74/15 (Tarcău), che impone una lettura funzionale e non formale della nozione di consumatore garante.
Il secondo rischio riguarda la meritevolezza: l’art. 69 CCII sbarra l’accesso a chi ha determinato la situazione con colpa grave, malafede o frode, o ha assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Per un socio-amministratore che ha continuato a indebitare la società dopo la perdita del capitale, la contestazione è tutt’altro che teorica. Il terzo rischio è la rigidità: una volta omologato, il piano va eseguito, e l’inadempimento apre alla revoca con ritorno alla situazione di partenza, aggravata dal tempo perso.
Il profilo ideale di questa opzione è il socio di srl estraneo alla gestione, senza garanzie personali per i debiti sociali, con una massa debitoria di origine privata, un reddito stabile e la necessità di proteggere un bene — tipicamente la casa — dalla vendita forzata.
Opzione 2 — Il concordato minore
In cosa consiste. Il concordato minore, artt. 74-83 CCII, è lo strumento negoziale destinato al sovraindebitato che consumatore non è: l’imprenditore minore, il professionista, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e — per quel che qui interessa — la persona fisica sovraindebitata che non può fregiarsi della qualifica di consumatore perché la sua esposizione è funzionalmente legata all’attività d’impresa altrui di cui era socio o garante. Il debitore propone ai creditori una ristrutturazione dei debiti che può prevedere la soddisfazione parziale e dilazionata, la suddivisione in classi, la moratoria dei privilegiati.
Quando ha senso. Anche qui tre scenari concreti:
- Il socio-amministratore garante che dispone di risorse esterne — un familiare che mette a disposizione una somma, la vendita di un bene non aggredibile, un accordo con un terzo — e vuole evitare la liquidazione integrale del proprio patrimonio.
- Il socio che ha un reddito capiente ma non un patrimonio liquidabile: il concordato minore consente di proporre il pagamento in più anni attingendo ai flussi futuri, mentre la liquidazione controllata guarderebbe soprattutto allo stato patrimoniale.
- Il socio con un ceto creditorio frammentato in cui nessun creditore raggiunge da solo la maggioranza: in quel caso ottenere il consenso è realistico, e il concordato diventa la via meno traumatica.
Come si esegue, in sintesi. La domanda si deposita tramite OCC con la documentazione dell’art. 75 CCII e la relazione del gestore. L’art. 74, comma 2, CCII pone un vincolo pesante: quando la proposta non prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa, essa è ammissibile solo se apporta risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Per il socio di srl fallita, che attività da proseguire non ne ha, questo significa che senza un apporto di terzi la strada è di regola sbarrata. Segue la fase di voto: la proposta è approvata se raccoglie il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 CCII), con le regole sul silenzio e sulle esclusioni. Poi l’omologazione, con il vaglio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Vantaggi. È l’unico strumento che consente al non consumatore di evitare lo spossessamento generalizzato conservando il controllo dei propri beni e proponendo un pagamento sostenibile. Permette il trattamento differenziato dei creditori tramite classi, il che è utile quando accanto alle banche garantite ci sono il fisco e fornitori chirografari. Consente la moratoria dei privilegiati e, con i correttivi, offre spazi di flessibilità sul trattamento dei crediti tributari e contributivi. Consente inoltre di gestire contestualmente le passività eventuali derivanti dalla liquidazione giudiziale della società — l’azione di responsabilità, la revocatoria dei rimborsi dei finanziamenti soci — appostandole come crediti condizionali.
Rischi e svantaggi. Primo: il voto. A fronte del vantaggio di conservare il patrimonio, il socio si espone al potere di veto del creditore maggioritario, che nella pratica è quasi sempre la banca già insinuata al passivo della srl. Se un solo istituto detiene la maggioranza dei crediti per effetto delle fideiussioni escusse, la proposta vive o muore sulla sua decisione. Secondo: il requisito delle risorse esterne, che per chi ha già perso tutto è spesso insuperabile. Terzo: la durata, perché la fase di voto e le eventuali opposizioni allungano i tempi rispetto a una procedura documentale. Quarto: i costi di giustizia della procedura — contributo unificato nella misura prevista per i procedimenti in camera di consiglio, spese di pubblicità e compenso del gestore OCC liquidato dal giudice secondo i parametri di legge — che vanno anticipati; la Cassazione, con l’ordinanza n. 17721/2025, ha precisato che il giudice può imporre il deposito di un fondo spese, ma che il mancato versamento non integra di per sé una causa di revoca dell’apertura della procedura.
Il profilo ideale di questa opzione è il socio-garante, spesso anche amministratore, che dispone di risorse esterne o di un reddito significativo, ha un ceto creditorio articolato e non concentrato in un unico grande creditore ostile, e vuole evitare la liquidazione dei propri beni personali.
Opzione 3 — La liquidazione controllata e l’esdebitazione
In cosa consiste. La liquidazione controllata del sovraindebitato è disciplinata dagli artt. 268-277 CCII, con l’esdebitazione regolata dagli artt. 278-282 e, per il debitore privo di qualunque utilità, dall’art. 283 CCII. È il corrispettivo “minore” della liquidazione giudiziale: il patrimonio del debitore viene affidato a un liquidatore nominato dal tribunale, venduto e distribuito ai creditori; al termine, la persona fisica ottiene la liberazione dai debiti residui.
Quando ha senso. Tre scenari:
- Il socio che non ha risorse esterne e non può quindi accedere al concordato minore, ma dispone di qualche bene (un immobile, un’auto, un TFR, una quota di un altro immobile) la cui liquidazione dà ai creditori un risultato apprezzabile.
- Il socio che vuole chiudere in fretta la partita, accettando di perdere il patrimonio in cambio di una liberazione certa dai debiti, senza dipendere dal voto dei creditori.
- Il socio integralmente incapiente, che accede alla liquidazione controllata e — ricorrendone i presupposti — all’esdebitazione, ovvero direttamente al beneficio dell’art. 283 CCII, riservato a chi non è in grado di offrire alcuna utilità, nemmeno futura, e che è concedibile una sola volta, con l’obbligo di segnalare per quattro anni le sopravvenienze rilevanti.
Come si esegue, in sintesi. La domanda si propone con l’assistenza dell’OCC; il tribunale apre la procedura con sentenza, nomina il liquidatore, e da quel momento opera lo spossessamento dei beni compresi nella procedura, con esclusione di quanto previsto dall’art. 268, comma 4, CCII (crediti alimentari, stipendi nei limiti del necessario al mantenimento, beni impignorabili). Le esecuzioni individuali non possono essere iniziate o proseguite. La durata della liquidazione è tendenzialmente contenuta e l’esdebitazione, dopo il correttivo del 2024, opera di diritto decorso il termine di tre anni dall’apertura, salvo i casi di esclusione.
Vantaggi. Il vantaggio maggiore è la prevedibilità: non c’è voto, non c’è bisogno di risorse esterne, non c’è la trattativa con la banca. La Cassazione, con l’ordinanza Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074, ha chiarito che la domanda di liquidazione controllata non può essere dichiarata inammissibile per “non meritevolezza” fondata sulla negligenza o sull’imprudenza del debitore: l’accesso alla procedura non è un premio al comportamento virtuoso, e la leggerezza gestionale, da sola, non preclude l’accesso. È un principio di enorme importanza pratica per il socio-amministratore di una srl fallita, la cui condotta anteriore verrà inevitabilmente scrutinata.
Rischi e svantaggi. Il primo è evidente: si perde il patrimonio, compresa la casa, se non è protetta da altre ragioni. Il secondo è che lo spossessamento incide sulla vita quotidiana per tutta la durata della procedura. Il terzo è che l’esdebitazione non è garantita in assoluto: resta preclusa nei casi di frode, di condotte dolose accertate, e non copre le obbligazioni escluse dall’art. 282 CCII (alimenti, risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti). Il quarto è che la procedura non è uno strumento per rimettere in gioco debiti già trattati altrove: la Cassazione, con l’ordinanza Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108, ha escluso che chi sia già stato dichiarato fallito possa utilizzare a posteriori le procedure di sovraindebitamento per cancellare i debiti di quello stesso fallimento.
Il profilo ideale di questa opzione è il socio privo di risorse esterne e di prospettive reddituali adeguate, con creditori concentrati e non disponibili alla trattativa, che ha bisogno di una liberazione certa e sopportabile nei tempi, anche al prezzo della liquidazione dei propri beni.
Le opzioni alla prova dei conti
I numeri che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come gli stessi dati di partenza producano esiti diversi a seconda della strada scelta. Non sono casi reali e non costituiscono previsione di risultato.
Dati comuni a tutte e tre le simulazioni. Socio al 40% di una srl dichiarata in liquidazione giudiziale il 14 aprile. Esposizione personale complessiva: 187.400 €, così composta — 141.800 € per fideiussione omnibus escussa dalla banca dopo l’apertura della liquidazione giudiziale della società; 22.200 € di debito erariale personale (IRPEF e addizionali, già a ruolo); 23.400 € tra prestito personale e carta revolving. Patrimonio: nuda titolarità del 50% dell’abitazione familiare, valore di mercato dell’intera unità 214.000 €, mutuo residuo 96.700 €, regolarmente pagato; autovettura di valore commerciale 4.700 €; nessuna liquidità. Reddito: lavoro dipendente presso terzi, netto mensile 2.140 €, coniuge con reddito netto 1.180 €, due figli a carico. Quota della srl di valore nullo.
Ipotesi A — tentativo di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il socio, che era anche amministratore, deposita domanda ex art. 67 CCII sostenendo la natura privata della propria esposizione. Il gestore OCC, nella relazione, deve dare conto del fatto che 141.800 € su 187.400 € — pari al 75,7% della massa — derivano da una fideiussione omnibus rilasciata a garanzia degli affidamenti della società di cui era socio al 40% e amministratore. Applicando il criterio del collegamento funzionale valutato ex ante, quella componente è estranea alla sfera consumeristica. Esito prevedibile: inammissibilità per difetto del requisito soggettivo, con perdita di alcuni mesi. Se invece lo stesso socio non avesse mai firmato la fideiussione e la massa fosse composta dai soli 45.600 € di debiti erariali e personali, la qualifica di consumatore reggerebbe e il piano potrebbe proporre, ad esempio, il pagamento di 640 € mensili per 60 mesi — 38.400 € complessivi, pari all’84,2% del dovuto — con conservazione della casa attraverso la prosecuzione regolare del mutuo.
Ipotesi B — concordato minore. Il socio non è consumatore, quindi la via corretta è l’art. 74 CCII. Non prosegue alcuna attività d’impresa, quindi deve apportare risorse esterne. Il padre mette a disposizione 34.000 € non altrimenti aggredibili dai creditori. La proposta prevede: pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili; ai chirografari — banca, fisco per la parte chirografaria, finanziarie — il 21,4% delle rispettive spettanze, per un monte di circa 40.100 € tra risorse esterne e flussi reddituali (250 € mensili per 48 mesi, pari a 12.000 €, al netto del mantenimento della famiglia), con conservazione dell’abitazione e prosecuzione del mutuo. Nodo decisivo: la banca, con 141.800 € su 187.400 €, esprime da sola il 75,7% dei crediti ammessi al voto. Se vota a favore, il concordato passa; se vota contro o non vota, la maggioranza dell’art. 79 CCII non si forma e la proposta non è approvata, con conseguente possibilità di conversione. In altre parole: con gli stessi numeri, l’esito non dipende dal piano ma dalla posizione di un solo creditore.
Ipotesi C — liquidazione controllata. Il socio rinuncia alla trattativa e chiede la liquidazione controllata ex art. 268 CCII. Entrano nella massa: la quota del 50% dell’immobile, che il liquidatore stima possa essere realizzata — tenuto conto della comproprietà, del mutuo gravante e dello sconto da vendita forzata — in circa 47.300 € netti per la procedura; l’auto, per 4.700 €; la quota di stipendio eccedente il necessario al mantenimento della famiglia, quantificata prudenzialmente in 180 € mensili per 36 mesi, pari a 6.480 €. Attivo lordo stimato: 58.480 €. Al netto delle spese di procedura e dei crediti prededucibili, ai creditori residua una percentuale nell’ordine del 25-28% sui chirografari. Al termine del triennio, l’esdebitazione libera il socio dai 187.400 € di debiti residui, comprese le fideiussioni. Prezzo pagato: la casa. Risultato ottenuto: una ripartenza senza strascichi, e senza dipendere dal voto di nessuno.
Ipotesi D — variante sull’ipotesi C: il socio incapiente. Gli stessi dati, con una sola differenza: l’immobile non è cointestato al socio ma è di proprietà esclusiva del coniuge, acquistato prima del matrimonio, e il socio non dispone di alcun bene se non l’auto da 4.700 €. Il reddito da lavoro dipendente, a fronte di quattro persone a carico, non consente alcun prelievo eccedente il necessario al mantenimento. L’attivo liquidabile scende quindi a poche migliaia di euro e l’apertura della liquidazione controllata offrirebbe ai creditori un risultato quasi nullo. In questo quadro entra in gioco l’art. 283 CCII: il sovraindebitato persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può ottenere l’esdebitazione per una sola volta, con l’obbligo di segnalare nei quattro anni successivi le sopravvenienze rilevanti — un’eredità, una vincita, una vendita — che, superata la soglia di rilevanza, vanno destinate ai creditori. L’esito, se il beneficio viene concesso, è la liberazione dai 187.400 €; il prezzo è la sorveglianza quadriennale e l’irripetibilità del beneficio. È la strada di chi non ha nulla da offrire e proprio per questo non ha nulla da negoziare.
Il confronto tra B e C è il vero bivio per la maggior parte dei soci di srl in liquidazione giudiziale: la conservazione del patrimonio si compra con il consenso dei creditori, la certezza dell’esito si compra con il patrimonio.
Il confronto in tabella
La tabella che segue riassume i profili che pesano davvero nella decisione. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge — contributo unificato, spese di pubblicità e compenso del gestore OCC liquidato dal giudice secondo i parametri normativi — e non comprendono alcuna voce diversa. Va letta ricordando che nessuna riga, da sola, è decisiva: è la combinazione dei profili che orienta la scelta.
| Profilo | Ristrutturazione debiti consumatore (artt. 67-73) | Concordato minore (artt. 74-83) | Liquidazione controllata (artt. 268-277) |
|---|---|---|---|
| Requisito soggettivo | Solo consumatore: debiti estranei all’attività d’impresa | Sovraindebitato non consumatore, incluso il socio garante | Qualunque sovraindebitato, consumatore o no |
| Voto dei creditori | Nessuno: decide il tribunale | Sì: maggioranza dei crediti ammessi (art. 79) | Nessuno |
| Risorse esterne | Non richieste come condizione di ammissibilità | Necessarie se non c’è continuità aziendale (art. 74, c. 2) | Non richieste |
| Sorte del patrimonio | Conservato nei limiti del piano; casa mantenibile col mutuo in regola | Conservato secondo la proposta omologata | Spossessamento e liquidazione dei beni |
| Effetti sulle esecuzioni | Sospensione disponibile su istanza; blocco con l’omologa | Blocco delle azioni esecutive dall’apertura | Divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali |
| Durata indicativa | La più contenuta: procedimento documentale e camerale | Intermedia: incide la fase di voto e le eventuali opposizioni | Legata alla liquidazione dei beni; esdebitazione dopo il triennio |
| Rischio in caso di esito negativo | Inammissibilità per difetto di qualifica o non meritevolezza; tempo perso | Mancata approvazione per voto contrario; possibile conversione | Esclusione dell’esdebitazione nei casi di frode o condotte dolose |
| Reversibilità | Revoca in caso di inadempimento, con ritorno alla situazione anteriore | Revoca e conversione in liquidazione controllata | Procedura tendenzialmente non reversibile una volta aperta |
| Costi di giustizia | Contributo unificato, pubblicità, compenso OCC secondo i parametri di legge | Idem, con possibile fondo spese imposto dal giudice | Idem, con prelievo delle prededuzioni dall’attivo |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre strade è, in astratto, migliore delle altre. Sono cinque i criteri che, nella pratica, spostano davvero la decisione.
Primo criterio: la qualificazione soggettiva, da verificare prima di ogni altra cosa. Non è una formalità, è il filtro d’ingresso. Se la componente fideiussoria o comunque funzionale all’impresa è rilevante rispetto alla massa, la strada del consumatore è preclusa, e insistere significa perdere mesi. Se invece esiste un dubbio serio — partecipazione minima, ruolo mai gestorio, garanzia risalente e slegata dagli affidamenti poi escussi — la questione va argomentata con la relazione OCC alla mano e la giurisprudenza più recente a sostegno. Il criterio da applicare è quello della valutazione ex ante del collegamento funzionale, non la qualifica formale rivestita al momento della domanda.
Secondo criterio: la concentrazione del ceto creditorio. È il criterio che decide tra concordato minore e liquidazione controllata. Se un solo creditore supera da solo la maggioranza dei crediti, il concordato minore diventa un’ipotesi che dipende interamente dalla sua disponibilità; in quel caso la scelta va fatta dopo un sondaggio preliminare, non prima. Se invece il passivo è frammentato tra banche, fornitori e fisco, le probabilità di formare la maggioranza crescono sensibilmente.
Terzo criterio: l’esistenza di risorse esterne effettivamente disponibili e non aggredibili. Senza apporto di terzi, il concordato minore del socio che non prosegue alcuna attività è di regola inammissibile ai sensi dell’art. 74, comma 2, CCII. La domanda da porsi non è se un familiare sia disposto ad aiutare, ma se quell’aiuto sia documentabile, tracciabile e sottratto alle pretese dei creditori del terzo stesso.
Quarto criterio: il valore reale, non nominale, del patrimonio da proteggere. Una casa cointestata, gravata da un mutuo residuo consistente, in un mercato locale poco liquido, ha un valore di realizzo in sede concorsuale molto inferiore a quello di stima. Se la differenza tra ciò che i creditori ricaverebbero dalla liquidazione e ciò che il socio dovrebbe versare per conservare il bene è modesta, conservarlo può non valere il rischio del voto; se è ampia, il concordato minore acquista senso.
Quinto criterio: le passività eventuali provenienti dalla liquidazione giudiziale della società. Questo è il criterio che distingue il socio di srl fallita da qualunque altro sovraindebitato. L’azione di responsabilità del curatore, la revocatoria dei rimborsi dei finanziamenti soci postergati ex art. 2467 c.c., la richiesta di versamento dei conferimenti non eseguiti sono pretese che possono emergere mesi dopo il deposito della domanda personale. Un piano che le ignori è un piano fragile; un piano che le apposti come crediti condizionali, quantificandone prudenzialmente il rischio, è un piano che regge all’omologa e all’esecuzione.
Sesto criterio: la posizione del nucleo familiare. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia conviventi, o comunque con un’origine comune dell’indebitamento, di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, con masse attive e passive che restano distinte ma con procedura e nomine unitarie. Per il socio di srl è un’opportunità concreta quando il coniuge ha co-garantito gli affidamenti sociali o quando la casa è cointestata: trattare separatamente due posizioni che insistono sullo stesso immobile porta spesso a due piani che si ostacolano a vicenda. A fronte di questo vantaggio va soppesato il rovescio: la valutazione di meritevolezza e di convenienza viene condotta su entrambe le posizioni, e la fragilità di una può riverberarsi sull’altra.
Settimo criterio: il fattore tempo, che non è un criterio accessorio. Fra l’apertura della liquidazione giudiziale della srl e l’escussione delle garanzie personali passano in genere poche settimane; fra l’escussione e il decreto ingiuntivo, altrettanto poco. Ogni mese di attesa aggiunge interessi, spese legali della controparte e — soprattutto — iscrizioni ipotecarie sul patrimonio personale che riducono il margine di manovra in sede di piano. La domanda da porsi non è quindi “quale procedura è la migliore in assoluto”, ma quale procedura è ancora realmente accessibile con il patrimonio e i titoli che esistono oggi, perché la risposta cambia con il passare del tempo e raramente cambia in meglio.
Sul punto conta chi guida l’operazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce quindi dall’interno i criteri con cui la relazione del gestore verrà redatta e letta dal tribunale — il documento su cui, più di ogni altro, si decide la sorte della domanda del socio.
Le domande di chi è indeciso
Devo aspettare che la liquidazione giudiziale della srl si chiuda prima di muovermi? No, e anzi attendere è quasi sempre controproducente. Le due procedure sono autonome e la pendenza di quella societaria non è causa di improcedibilità di quella personale. Aspettare significa lasciare che i creditori consolidino titoli, iscrivano ipoteche giudiziali e avviino pignoramenti sul patrimonio personale, riducendo lo spazio di manovra. C’è un solo profilo che consiglia prudenza: se il curatore ha annunciato un’azione di responsabilità, occorre stimarne il peso prima di cristallizzare il piano.
Posso cambiare strada a metà? In parte. Il passaggio dal concordato minore alla liquidazione controllata è espressamente previsto come esito della mancata approvazione o della revoca, e in questo senso il sistema offre una rete. Il percorso inverso — dalla liquidazione controllata già aperta a una soluzione negoziale — è invece assai più difficile, perché lo spossessamento è già intervenuto. La conseguenza pratica è che conviene tentare prima la strada reversibile, se i presupposti ci sono, e riservare la liquidazione controllata al momento in cui la trattativa si è dimostrata impraticabile.
E se scelgo quella sbagliata? Il costo di un errore non è identico nei tre casi. Sbagliare la qualifica di consumatore comporta l’inammissibilità e la perdita di tempo, con i creditori liberi di agire nel frattempo. Sbagliare la valutazione sul voto nel concordato minore comporta un diniego di omologazione dopo mesi di procedura. Sbagliare l’accesso alla liquidazione controllata è l’errore meno recuperabile, perché i beni entrano nella massa. È questa asimmetria — non una preferenza astratta — a suggerire l’ordine in cui le ipotesi vanno esaminate.
La banca può continuare a escutere la fideiussione mentre la procedura personale è pendente? Gli effetti protettivi variano con la procedura e con il momento: la sospensione delle esecuzioni nella ristrutturazione dei debiti del consumatore è oggetto di provvedimento del giudice su istanza, mentre nella liquidazione controllata il divieto di azioni esecutive individuali discende dall’apertura. Nel frattempo l’insinuazione al passivo della srl da parte della banca non impedisce l’azione contro il garante, perché le obbligazioni sono solidali e autonome.
I termini per impugnare i provvedimenti si fermano d’estate? La sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini processuali nei casi in cui è applicabile: va verificata caso per caso, perché diverse cadenze delle procedure concorsuali ne restano fuori. Sui rimedi, la Cassazione con l’ordinanza Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 481, ha precisato che contro il rigetto dell’omologazione del piano il rimedio è il reclamo al tribunale in composizione collegiale, non l’appello in Corte d’appello: un errore sul mezzo di impugnazione, in questa materia, è definitivo.
Il curatore della srl può opporsi alla mia procedura personale? Il curatore non è, in quanto tale, creditore del socio: lo diventa se agisce per la responsabilità gestoria, per la revocatoria dei rimborsi dei finanziamenti soci o per i conferimenti non eseguiti. In quei casi partecipa alla procedura personale come qualunque altro creditore, con diritto di voto nel concordato minore e di opposizione all’omologazione. È una ragione in più per quantificare quelle pretese prima di scegliere la strada, invece di scoprirle a procedura avviata.
Se il piano viene omologato, la banca può ancora agire sul mio stipendio o sulla casa? L’omologazione produce l’effetto vincolante nei confronti di tutti i creditori anteriori, che non possono pretendere più di quanto il piano riconosce loro né iniziare o proseguire azioni esecutive per la parte falcidiata. Il presupposto è che il piano venga eseguito: l’inadempimento apre alla revoca, e con essa i creditori recuperano la libertà d’azione per l’intero credito originario, al netto di quanto incassato. È per questo che un piano sostenibile al 21% vale più di un piano ambizioso al 40% che salterà al secondo anno.
Mi conviene rinunciare alla casa per chiudere prima? Dipende da un conto che va fatto, non da una preferenza. Se la quota di realizzo dell’immobile, al netto del mutuo, delle spese e dello sconto da vendita forzata, è modesta, conservarlo attraverso un concordato minore può richiedere un apporto esterno contenuto e avere senso; se invece il netto ricavabile è consistente, i creditori lo pretenderanno comunque nel confronto con l’alternativa liquidatoria, e il concordato costerà quanto la liquidazione senza offrire la stessa certezza di chiusura.
Le pronunce che orientano la scelta
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali che incidono concretamente sulle tre strade. I principi sono riformulati in sintesi.
Pronunce che pesano sull’Opzione 1 (ristrutturazione dei debiti del consumatore)
- Cass. civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2025, n. 29746 — La persona fisica che ha rilasciato garanzie strettamente funzionali all’attività di società in cui rivestiva ruoli gestori o deteneva partecipazioni rilevanti non può essere qualificata consumatore per quelle esposizioni; la verifica si fa ex ante, sul collegamento funzionale. È la pronuncia che, per il socio-amministratore garante di una srl, chiude di regola la via del piano del consumatore.
- Cass. civ., Sez. Un., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868 — Nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica vanno accertati con riferimento alle parti del contratto di garanzia e al collegamento con l’attività d’impresa garantita. Fornisce il criterio applicativo poi ripreso in materia concorsuale.
- CGUE, ord. 19 novembre 2015, causa C-74/15 (Tarcău) — La nozione di consumatore va interpretata in senso funzionale: il garante persona fisica resta consumatore solo se ha agito per scopi estranei all’attività professionale e senza collegamenti funzionali con la società garantita. È la matrice europea dell’orientamento interno.
- Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157 — In tema di omologazione del piano del consumatore, la legittimazione a impugnare presuppone la partecipazione al giudizio: chi è rimasto estraneo al procedimento non può contestarne l’esito. Rileva per mappare correttamente i soggetti da coinvolgere.
- Cass. civ., Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34158 — Sui termini per il reclamo: in mancanza di notificazione del decreto opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Profilo decisivo quando il provvedimento non viene formalmente comunicato.
Pronunce che pesano sull’Opzione 2 (concordato minore)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17721/2025 — Nel concordato minore il giudice può imporre al debitore il deposito di un fondo spese, ma il mancato versamento non costituisce di per sé causa di revoca dell’apertura della procedura. Ridimensiona un rischio che viene spesso sopravvalutato in fase di scelta.
- Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2024, n. 30543 — Il trattamento dei crediti privilegiati va misurato sull’alternativa liquidatoria, che costituisce il parametro di ammissibilità e convenienza della proposta. Per il socio garante è il criterio con cui si costruisce la percentuale offerta.
- Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2024, n. 30538 — La valutazione dell’affidabilità del debitore e la disciplina del voto dei creditori, inclusi quelli tributari, incidono sulla formazione della maggioranza. Serve a stimare in anticipo la tenuta della proposta.
- Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2024, n. 30542 — La dichiarazione di inammissibilità della proposta non preclude in assoluto una nuova domanda, se mutano i presupposti. È il margine di recupero che rende il concordato minore la strada più reversibile.
- Corte d’appello di Campobasso, sent. 6 ottobre 2025, n. 306 — Sull’accesso al concordato minore da parte dell’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese: la questione resta controversa e il giudizio di ammissibilità è tutt’altro che scontato. Rileva per il socio che, oltre alla partecipazione nella srl, abbia avuto una posizione imprenditoriale propria poi cessata.
Pronunce che pesano sull’Opzione 3 (liquidazione controllata ed esdebitazione)
- Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 — La domanda di liquidazione controllata non può essere respinta per “non meritevolezza” fondata su negligenza o imprudenza del debitore: l’accesso non è un premio alla condotta virtuosa. Principio centrale per il socio-amministratore la cui gestione sarà comunque oggetto di critica.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 — Chi è già stato dichiarato fallito non può servirsi successivamente delle procedure di sovraindebitamento per ottenere la cancellazione dei debiti maturati in quella stessa procedura. Delimita il perimetro di ciò che l’esdebitazione può e non può fare.
- Cass. civ., Sez. I, sent. 6 marzo 2026, n. 5139 — Nelle procedure di sovraindebitamento non possono essere importati automaticamente istituti propri della liquidazione giudiziale non espressamente richiamati dal legislatore. Vale sia in favore del debitore sia contro di lui, e va tenuta presente quando il curatore della srl invoca schemi della procedura maggiore.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 9 gennaio 2026, n. 481 — Contro il rigetto dell’omologazione per difetto dei requisiti il rimedio è il reclamo al tribunale in composizione collegiale, non l’appello. Errore sul mezzo significa perdita del diritto di impugnare.
- Cass. civ., Sez. I, 14 febbraio 2023, n. 4613 — Nella valutazione dell’alternativa liquidatoria rilevano anche i beni fuoriusciti dal patrimonio, in quanto astrattamente recuperabili. Incide sulla stima del confronto tra proposta e liquidazione.
A questi si affianca un orientamento di merito favorevole all’ammissione del socio garante alle procedure di sovraindebitamento anche quando la società garantita è stata assoggettata a procedura concorsuale: in questa direzione si sono espressi, tra gli altri, il Tribunale di Trento, sull’accesso al concordato minore del non imprenditore che sia stato socio e amministratore fideiussore di società di capitali, il Tribunale di Forlì, sul concordato minore del socio-fideiussore, e il Tribunale di Mantova, sull’ammissione alla liquidazione controllata di chi risulti socio di società ormai inattiva. Sono decisioni di merito, non vincolanti, ma utili a misurare la direzione in cui si muovono i tribunali. Il quadro che ne emerge è coerente: l’accesso del socio non viene negato in radice per il solo fatto che la società sia in procedura, mentre la selezione avviene a valle, sul requisito soggettivo, sulla consistenza della proposta e sulla condotta anteriore. È esattamente lì che si concentra il lavoro difensivo, ed è la ragione per cui la scelta della procedura va fatta sulla base di ciò che si riesce a dimostrare, non di ciò che si preferirebbe ottenere.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un bivio come questo, il valore non sta nel proporre una strada, ma nel verificare quale delle tre regge davvero davanti al giudice nel caso concreto. Ecco che cosa fa lo Studio Monardo, in concreto:
- Ricostruiamo la massa debitoria personale del socio distinguendo, voce per voce, i debiti funzionali all’impresa da quelli estranei, perché è su questa distinzione che si decide l’accesso al piano del consumatore.
- Esaminiamo il testo delle fideiussioni e la documentazione bancaria — data del rilascio, oggetto, rapporto con gli affidamenti poi escussi, ruolo rivestito in quel momento — per verificare se il collegamento funzionale con l’attività sociale sussista davvero.
- Analizziamo il fascicolo della liquidazione giudiziale della srl: stato passivo, relazione del curatore ex art. 130 CCII, azioni annunciate o già promosse, per quantificare le passività eventuali che ricadranno sul socio.
- Verifichiamo l’esposizione da postergazione e da revocatoria dei finanziamenti soci rimborsati, ai sensi dell’art. 2467 c.c., appostandola come passività condizionale nel piano personale.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, costruendo per ciascuna il test di ammissibilità e il confronto con l’alternativa liquidatoria, e scartando quelle che non superano il vaglio prima che il tempo venga sprecato.
- Predisponiamo la documentazione per l’OCC e curiamo l’interlocuzione con il gestore nominato, perché la relazione particolareggiata è il documento su cui il tribunale forma il proprio convincimento.
- Redigiamo il ricorso e il piano — piano del consumatore, proposta di concordato minore o domanda di liquidazione controllata — con la quantificazione analitica delle percentuali offerte a ciascuna classe.
- Sondiamo preventivamente la posizione del creditore maggioritario quando la strada del concordato minore dipende dal suo voto, per evitare di avviare una procedura destinata a non raggiungere la maggioranza.
- Chiediamo e difendiamo le misure protettive contro i pignoramenti già avviati sul patrimonio personale del socio, e seguiamo le opposizioni esecutive pendenti.
- Seguiamo la fase esecutiva del piano e l’istanza di esdebitazione, compresa quella del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII quando ne ricorrono i presupposti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo, dove la scelta di oggi va difesa domani, pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: le questioni che decidono la sorte del socio — la qualifica di consumatore, i limiti della meritevolezza, il rimedio impugnatorio esperibile — sono esattamente quelle che si giocano nei gradi superiori, e affrontarle con lo stesso difensore che ha impostato la strategia iniziale significa non dover cambiare mani proprio quando la partita si fa decisiva. La continuità è concreta: chi ha scritto il piano conosce le ragioni di ogni scelta e può difenderle in reclamo e in Cassazione senza ricostruzioni di seconda mano.
Sul piano operativo, lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che intervengono insieme sullo stesso caso: la ricostruzione contabile della posizione del socio, la stima del realizzo dei beni, il calcolo delle percentuali offerte e la quantificazione del debito tributario richiedono competenze che nessuna delle due professioni possiede per intero. È questa combinazione — competenza concorsuale, conoscenza interna dell’OCC e apporto contabile — che consente di presentare al tribunale un piano che regge alla verifica, e non una proposta destinata a essere corretta in corsa.
In conclusione
Sì, il socio di una srl in liquidazione giudiziale può accedere alle procedure di sovraindebitamento, e può farlo subito, senza attendere la chiusura della procedura societaria. Ma la possibilità, da sola, non risolve nulla: la partita si gioca sulla scelta tra ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata, e sbagliare quella scelta costa mesi, patrimonio e, nei casi peggiori, la possibilità stessa di ottenere l’esdebitazione. Nessuna delle tre è una trappola e nessuna è una scorciatoia: sono strumenti diversi per situazioni diverse, e l’unico modo serio di decidere è misurare il caso concreto sui criteri che contano davvero — qualifica soggettiva, concentrazione dei creditori, risorse esterne, valore reale dei beni, passività in arrivo dalla procedura societaria.
È esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo è attrezzato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce quindi dall’interno la procedura che dovrà accogliere la domanda del socio; è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, e sa leggere ciò che accade nella liquidazione giudiziale della società mentre costruisce la difesa personale; è avvocato cassazionista, e può portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio senza interruzioni. Non promettiamo risultati: analizziamo la posizione, verifichiamo quale strada regge e costruiamo la strategia che il caso consente.
📩 Non lasciare che siano i creditori a decidere i tempi: contatta subito lo Studio Monardo per una valutazione della tua posizione di socio — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
