Di tutte le domande che arrivano allo studio da imprenditori, artigiani e autotrasportatori che stanno valutando un concordato minore, quella sul leasing del mezzo è di gran lunga la più frequente. E non per caso: il camion, il furgone, l’escavatore, la macchina da lavoro sono contemporaneamente il debito più pesante e lo strumento con cui si produce il reddito che dovrebbe pagare tutti gli altri debiti. Decidere se tenere il contratto in vita o scioglierlo non è una scelta contabile: è la scelta che determina se il piano sta in piedi oppure no.
Abbiamo raccolto in questa guida le domande che ci vengono poste più spesso, con risposte complete e senza scorciatoie. Il quadro normativo di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), come modificato dal correttivo Cartabia e dai successivi correttivi, che agli articoli 74 e seguenti disciplina il concordato minore: la procedura riservata al debitore sovraindebitato che non è consumatore — il piccolo imprenditore sotto soglia, l’imprenditore agricolo, il professionista, il socio illimitatamente responsabile. Accanto al Codice conta molto la legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017), che ai commi 136-140 dell’art. 1 ha dettato la disciplina civilistica del leasing finanziario e delle conseguenze della sua risoluzione.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crocevia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi): sono le due abilitazioni che riguardano dall’interno proprio la procedura di cui parliamo, perché chi le possiede conosce il concordato minore non solo come difensore del debitore, ma anche dal lato di chi la procedura la istruisce, la attesta e la sorveglia. E poiché il leasing è un contratto bancario-finanziario, sul singolo contratto interviene lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lo studio coordina a livello nazionale in materia bancaria e tributaria: i conteggi del concedente si contestano con i numeri, non con le buone intenzioni.
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“Ma il leasing del furgone entra nel concordato minore o va per conto suo?”
Entra, ma non come un debito qualsiasi: entra come contratto. È la distinzione da cui dipende tutto il resto.
Gli altri debiti — il fornitore, la banca che ha erogato il fido, il finanziamento chirografario — sono rapporti già consumati: c’è una somma dovuta, si quantifica, si falcidia secondo quanto il piano riesce a offrire. Il leasing no. Il leasing, finché non è stato risolto, è un rapporto vivo: da una parte il concedente continua a concedervi il godimento del bene, dall’altra voi continuate a dovere i canoni futuri. Nel linguaggio del Codice della crisi si chiama contratto pendente: un contratto ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti al momento in cui si apre la procedura.
Questo significa che il leasing si sdoppia. C’è la parte passata — i canoni già scaduti e non pagati prima del deposito della domanda — che è debito concorsuale a tutti gli effetti e segue la sorte degli altri crediti nel piano. E c’è la parte futura — i canoni non ancora maturati e il prezzo di riscatto — che non è ancora debito, ma lo diventerà se il contratto prosegue.
La conseguenza pratica è che sul leasing non vi limitate a proporre una percentuale: dovete prendere una posizione. O dite che il contratto continua, e allora il piano deve reggere il peso di tutti i canoni residui; o dite che il contratto si scioglie, e allora il bene torna al concedente e quello che resta del suo credito diventa una posta falcidiabile come le altre. Un piano che non dice nulla sul leasing è un piano che il tribunale e l’OCC vi rimanderanno indietro, perché lascia scoperta la voce più rilevante della vostra gestione.
“Chi decide se il contratto continua o si scioglie: io, la società di leasing o il giudice?”
La proposta è vostra, ma la parola definitiva non è vostra. Ed è bene saperlo subito, perché molti arrivano convinti che basti scrivere nel piano “il contratto si scioglie” perché accada.
Nel concordato — sia quello preventivo, disciplinato dall’art. 97 CCII per i contratti pendenti, sia quello minore, che di quella disciplina rappresenta il modello di riferimento — la sequenza è questa: il debitore chiede, il giudice autorizza, il contratto si scioglie (o resta sospeso) dalla comunicazione del provvedimento al contraente. Non è un atto unilaterale che potete compiere da soli e non è un effetto automatico dell’apertura della procedura. Finché il provvedimento non arriva, il contratto è in vita e i suoi obblighi sono in vita con lui.
Va detto con onestà che sull’applicabilità diretta dell’art. 97 CCII al concordato minore la dottrina e i tribunali non parlano con una voce sola: la norma è collocata tra le disposizioni del concordato preventivo e il capo dedicato al concordato minore non la richiama espressamente. In concreto, però, i tribunali che si sono trovati la questione sul tavolo ragionano per analogia, perché l’alternativa — un debitore sovraindebitato che non può liberarsi di un contratto capestro mentre l’imprenditore maggiore può farlo — sarebbe priva di giustificazione. La strada operativa più solida resta quella di formulare l’istanza di scioglimento o di sospensione contestualmente alla domanda, documentandone le ragioni, e di sostenerla nel piano con i numeri del confronto tra le due alternative.
La società di leasing, dal canto suo, non decide ma pesa. Non può opporsi allo scioglimento autorizzato, però può contestare i conteggi, può far valere il proprio credito nel passivo della procedura e soprattutto vota: nel concordato minore le maggioranze si calcolano sui crediti, e un concedente con un credito residuo importante può essere il creditore che fa passare o non fa passare la proposta. Questo dato va messo nel conto quando si sceglie la strada.
“Entro quando devo decidere se tenermi il mezzo?”
Prima del deposito, non dopo. La decisione si prende nella fase di costruzione del piano, perché il piano è la fotografia di quella decisione.
È l’errore più diffuso: presentare la domanda “per fermare tutto” e rinviare la scelta sul leasing a un secondo momento, come se fosse una pratica da sbrigare più avanti. Non funziona così, per tre motivi molto concreti. Il primo: il piano deve dimostrare la propria fattibilità, e la fattibilità cambia radicalmente a seconda che nei flussi ci siano o non ci siano 1.400 euro al mese di canone. Il secondo: l’OCC deve relazionare sulla proposta, e una proposta che non ha sciolto quel nodo non è relazionabile. Il terzo: mentre voi rinviate, il contratto corre, i canoni maturano e il concedente può attivare la clausola risolutiva.
Il ragionamento va quindi impostato a ritroso. Prima si stabilisce se l’attività, per continuare, ha bisogno di quel bene specifico o può sostituirlo. Poi si quantificano entrambi gli scenari. Poi si sceglie. Solo allora si deposita.
Un’avvertenza sui tempi processuali, perché è fonte di equivoci ricorrenti: la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto, e solo in quel periodo. Non esistono sospensioni di altra durata o in altri mesi, e affidarsi a calcoli approssimativi su questo punto è un modo rapido per lasciar scadere un termine che non tornerà.
“Se smetto di pagare i canoni adesso, cosa succede subito?”
Succede che mettete in mano al concedente la chiave del contratto. E una volta che lui l’ha usata, la vostra scelta non esiste più.
La L. 124/2017 stabilisce quando l’inadempimento dell’utilizzatore è “grave” e legittima la risoluzione: per i leasing immobiliari occorre il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, o di un importo equivalente; per tutti gli altri contratti — quindi per il camion, il furgone, la macchina operatrice — sono sufficienti quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o l’importo corrispondente. Quattro mesi. In un’azienda in difficoltà, quattro mesi passano mentre si cerca di capire cosa fare.
Se la risoluzione interviene prima del deposito della domanda, il contratto non è più pendente e la scelta tra continuare e sciogliere semplicemente non si pone: si applica il regime del leasing risolto, il concedente riprende il bene, lo ricolloca sul mercato e insinua nella procedura la differenza. Potete ancora discutere il quanto, non più il se.
Smettere di pagare, quindi, non è una posizione di attesa neutra: è una decisione presa per inerzia, e per giunta nello scenario peggiore, perché la prendete senza aver calcolato nulla. Se la cassa non regge i canoni — e spesso non li regge — la risposta non è il silenzio, è l’anticipo dei tempi: aprire il dossier, misurare i due scenari e arrivare al deposito prima che scatti la risoluzione, così da conservare la possibilità di scegliere.
“Come si chiede al tribunale di sciogliere il leasing, in pratica?”
Si chiede per iscritto, con un’istanza motivata, e il momento giusto è la domanda di concordato minore stessa.
L’istanza non è una formula da incollare. Deve contenere: l’individuazione precisa del contratto (numero, data, bene, concedente); lo stato del rapporto alla data del deposito, cioè canoni scaduti e impagati, canoni residui a scadere, prezzo di opzione finale; la ragione per cui la prosecuzione è incompatibile con il piano; e — questa è la parte che fa la differenza davanti al giudice — il confronto numerico tra i due scenari, con il calcolo di quanto costa tenere il contratto e di quanto costa scioglierlo. Il giudice non autorizza uno scioglimento perché il debitore lo desidera: lo autorizza perché la prosecuzione è oggettivamente insostenibile o pregiudizievole per i creditori.
Esiste anche una via intermedia che in molti casi è la più intelligente: la sospensione. Invece di sciogliere subito, si chiede di congelare il rapporto per un periodo, così da guadagnare il tempo necessario a verificare se la continuità funziona davvero o a trattare con il concedente una rimodulazione del piano dei canoni. La sospensione conserva il bene senza consolidare il costo, ed è spesso ciò che permette di evitare una decisione irreversibile presa sotto pressione.
Da non trascurare, infine, la strada negoziale: nulla vieta di concordare direttamente con la società di leasing una rimodulazione — allungamento della durata, riduzione del canone, ricalcolo del piano — da recepire poi nel concordato. Un concedente che valuta realisticamente quanto ricaverebbe rivendendo un mezzo usato con settemila ore di lavoro alle spalle è spesso più disponibile a trattare di quanto ci si aspetti.
“Se il contratto continua, i canoni nuovi come li pago?”
Per intero e alle scadenze, senza sconti. Questo è il punto che rovina i piani costruiti male, e merita di essere detto senza attenuazioni.
La logica dei contratti pendenti è semplice: se il contratto prosegue, prosegue per intero. Il concedente continua a farvi godere il bene e voi continuate a pagare i canoni che maturano dopo l’apertura della procedura, alle condizioni originarie. Quei canoni non sono debito concorsuale — sono maturati dopo — e quindi non si falcidiano, non si diluiscono e non entrano nella percentuale offerta agli altri creditori: si pagano regolarmente, come le utenze, i dipendenti e i fornitori della gestione corrente. Nel linguaggio tecnico sono crediti della procedura, con trattamento prededucibile.
Diverso è il discorso per gli arretrati. I canoni scaduti prima del deposito restano crediti anteriori e seguono il piano. Attenzione, però: la maggior parte dei contratti di leasing contiene clausole che subordinano la prosecuzione alla regolarizzazione dello scaduto, ed è frequente che il concedente ponga il pagamento degli arretrati come condizione per non attivare la risoluzione. Per questo, quando si sceglie la continuazione, occorre affrontare esplicitamente il tema dello scaduto: o lo si paga, con le autorizzazioni del caso, o lo si tratta con il concedente, o si accetta il rischio che il rapporto salti comunque.
Il test da fare è brutale nella sua semplicità: prendete il margine operativo che quel mezzo produce, toglietegli carburante, manutenzione, assicurazione, bollo e costo del conducente, e confrontate quello che resta con il canone. Se il canone se lo mangia, il mezzo non sta lavorando per voi: state lavorando voi per il mezzo. E un piano che promette ai creditori il 20% mentre finanzia integralmente un canone che non si ripaga è un piano che difficilmente supererà il vaglio dell’omologazione.
“Se lo sciolgo, cosa succede al mezzo e quanto mi chiede la società di leasing?”
Il mezzo torna al concedente, che lo ricolloca sul mercato. Il conto si fa dopo, e si fa sulla differenza.
Il meccanismo, delineato dalla L. 124/2017 e coerente con la disciplina dettata per la liquidazione giudiziale (l’erede dell’art. 72-quater della vecchia legge fallimentare), funziona così: dal ricavato della vendita o della ricollocazione del bene il concedente trattiene i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere — limitatamente alla sola quota capitale, non agli interessi — e il prezzo dell’opzione finale di acquisto, oltre alle spese sostenute per il recupero, la stima e il ricollocamento. Se il ricavato supera quella somma, l’eccedenza spetta a voi. Se è inferiore — che è l’ipotesi normale — la differenza resta a vostro carico.
Ed è proprio qui che il concordato minore mostra il suo valore: quella differenza è un credito concorsuale falcidiabile. Non la pagate per intero: la pagate nella percentuale prevista dal piano, insieme agli altri chirografari, e all’esito della procedura il residuo viene cancellato con l’esdebitazione. Da debito che vi avrebbe inseguito per anni diventa una posta trattata dentro il concorso.
Due avvertenze operative. La prima: la restituzione va organizzata e documentata — verbale di riconsegna, stato d’uso, chilometraggio o ore di lavoro, fotografie. Un bene riconsegnato senza verbale è un bene su cui il concedente potrà contestare deprezzamenti e danni. La seconda: il conteggio che vi arriverà non è oro colato. Va verificato voce per voce, ed è frequente trovarci dentro interessi sui canoni a scadere che non dovrebbero esserci, penali sovrapposte, spese non documentate e un valore di realizzo del bene largamente inferiore al valore di mercato.
“Il credito della società di leasing va in privilegio o in chirografo?”
Dipende da cosa avete firmato, e la risposta incide pesantemente sulla percentuale che potete offrire.
Nel caso standard — leasing di un veicolo o di una macchina operatrice, senza garanzie aggiuntive — il credito residuo del concedente dopo la restituzione e la ricollocazione del bene è chirografario. Il concedente ha già la garanzia più forte che esista, cioè la proprietà del bene: se lo riprende, se lo rivende e per il resto concorre insieme agli altri creditori non privilegiati.
Il quadro cambia se ci sono garanzie ulteriori. Se avete firmato una fideiussione personale, se ha firmato un vostro familiare, se c’è un’ipoteca su un immobile o un pegno, quelle garanzie restano in piedi rispetto al garante anche dopo l’omologazione: il concordato minore libera voi, non chi ha garantito per voi. Se poi il leasing è assistito da privilegio speciale su beni strumentali, la collocazione del credito segue le regole della prelazione.
E qui arriva un vincolo che va rispettato alla lettera nella costruzione del piano: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28574/2025, ha affermato che è inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione. Tradotto: non potete trattare tutti i creditori allo stesso modo solo perché la procedura è “minore”, e non potete pagare un chirografario mentre lasciate insoddisfatto un privilegiato di grado poziore. L’ordine delle cause di prelazione è un principio di concorsualità che vale anche nel sovraindebitamento.
“L’OCC che ruolo ha in tutta questa partita?”
Ha un ruolo tecnico e insieme di garanzia, ed è un interlocutore da trattare come tale, non come un passaggio burocratico.
L’Organismo di Composizione della Crisi nomina il gestore, che verifica la documentazione, ricostruisce la posizione debitoria, attesta la completezza e l’attendibilità dei dati, relaziona sulle cause del sovraindebitamento e sulla fattibilità del piano, raccoglie i voti dei creditori e, dopo l’omologazione, vigila sull’esecuzione. Sul leasing, in particolare, il gestore guarda tre cose: che i conteggi del concedente siano stati verificati e non semplicemente recepiti; che la scelta tra prosecuzione e scioglimento sia motivata con numeri e non con affermazioni; e che i flussi del piano reggano l’opzione scelta.
Un dettaglio procedurale che vale la pena conoscere: con la sentenza n. 17721 del 30 giugno 2025 la Cassazione ha chiarito che il giudice può legittimamente imporre al debitore il deposito di un fondo spese per la procedura, ma che il mancato versamento non integra di per sé una causa di revoca dell’apertura. È una pronuncia che riporta la misura al suo scopo — assicurare il funzionamento della procedura — senza trasformarla in una trappola che espelle il debitore dal concordato per una ragione estranea al merito della proposta.
I passaggi e i termini, in ordine
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Preparazione | Nomina del gestore e raccolta documentale (contratti di leasing, piani di ammortamento, conteggi, estratti) | Prima del deposito | OCC |
| Valutazione | Confronto numerico tra prosecuzione e scioglimento del leasing | Prima del deposito | Debitore + professionisti + OCC |
| Deposito | Domanda di concordato minore con proposta, piano, documentazione e relazione dell’OCC | — | Tribunale competente |
| Contestuale | Istanza di scioglimento o sospensione del contratto pendente, motivata | Con la domanda (o nei termini indicati dal giudice) | Tribunale |
| Contestuale | Richiesta di misure protettive sul patrimonio | Con la domanda | Tribunale |
| Apertura | Decreto di apertura della procedura e conferma delle misure protettive | All’esito della verifica | Tribunale |
| Efficacia | Scioglimento o sospensione operativi dalla comunicazione del provvedimento | Dopo l’autorizzazione | Al concedente |
| Voto | Comunicazione della proposta ai creditori e raccolta delle adesioni | Nel termine fissato dal decreto | OCC |
| Approvazione | Maggioranza dei crediti ammessi al voto | — | — |
| Omologazione | Decreto di omologazione | All’esito del voto e delle eventuali contestazioni | Tribunale |
| Esecuzione | Pagamenti secondo il piano, sotto la vigilanza dell’OCC | Durata prevista dal piano | OCC |
| Chiusura | Esdebitazione del residuo | A esecuzione completata | Tribunale |
Nota sui termini processuali: la sospensione feriale opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto.
“E se il leasing era già stato risolto prima che depositassi la domanda?”
Allora il gioco è un altro, e le regole cambiano. Il contratto risolto non è un contratto pendente: non c’è nulla da sciogliere, perché è già sciolto.
Quello che resta è un rapporto di liquidazione: il concedente ha ripreso o deve riprendere il bene, lo ricolloca, e il suo credito entra nella procedura per la differenza. Non potete più scegliere di proseguire — a meno che il concedente non accetti una reviviscenza del rapporto, ipotesi rara ma non impossibile quando il bene è specifico e poco appetibile sul mercato dell’usato.
Su questo terreno la giurisprudenza ha lavorato molto, e i principi che ne sono usciti sono difensivi. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, hanno confermato che la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo sopravvive alla L. 124/2017 e che la nuova disciplina non è retroattiva: ai contratti di leasing traslativo risolti per inadempimento prima della sua entrata in vigore continua ad applicarsi, in via analogica, l’art. 1526 c.c. — con la conseguenza che il concedente deve restituire i canoni riscossi, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso del bene e al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha poi ribadito, con la pronuncia n. 9210/2022, la stessa impostazione per le risoluzioni anteriori alla riforma.
Il punto che interessa direttamente chi si difende è questo: qualunque sia la disciplina applicabile, il valore del bene recuperato deve entrare nel conteggio. Con l’ordinanza n. 25701/2025 la Prima Sezione della Cassazione ha affermato che il concedente non può pretendere l’intero credito residuo se ha già recuperato e rivenduto il bene: dal credito va detratto quanto ricavato. Sembra ovvio, ma le domande di ammissione al passivo che ignorano questa detrazione — o che la quantificano con stime di comodo — non sono affatto rare.
“Ho firmato una fideiussione personale, e c’è anche la firma di mio fratello: che fine fanno?”
Questa è la domanda che ci viene posta con più angoscia, e merita una risposta priva di consolazioni facili.
Il concordato minore libera il debitore, non i suoi garanti. L’esdebitazione che ottenete alla fine della procedura estingue i vostri debiti residui, ma non travolge le obbligazioni di chi ha garantito per voi: il fideiussore resta esposto per intero verso il concedente, e il concedente può agire contro di lui anche dopo l’omologazione. Se il garante è vostro fratello, vostra moglie o un socio, il problema della famiglia o della società non si risolve automaticamente con il vostro piano.
Esistono però strade tecniche per affrontarlo, e vanno impostate prima del deposito, non dopo. Se il garante è a sua volta in condizione di sovraindebitamento, può accedere a una propria procedura — e quando si tratta di familiari conviventi con debiti di origine comune, l’ordinamento consente in presenza dei presupposti una trattazione unitaria. Se il garante non è sovraindebitato ma ha capacità finanziaria, il suo apporto può essere strutturato come risorsa esterna al piano, negoziando contestualmente con il concedente una liberazione o una riduzione della garanzia: un creditore che vede entrare denaro fresco e certo è molto più disponibile a rinunciare a un’azione dall’esito incerto contro un garante che potrebbe a sua volta finire in procedura.
È esattamente il tipo di nodo in cui si misura il valore di un’assistenza tecnica completa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo unisce la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e quella di professionista fiduciario di un OCC alla qualifica di avvocato cassazionista: significa impostare il piano sapendo come verrà letto da chi lo deve attestare e come reggerebbe, se contestato, fino all’ultimo grado di giudizio.
“Il mezzo mi serve per lavorare: posso tenerlo anche se il canone è alto?”
Sì, e in molti casi è la scelta giusta. Ma “mi serve” non è una dimostrazione: è una premessa che va dimostrata.
Il concordato minore è per vocazione una procedura di continuità — la liquidazione del patrimonio vi è ammessa solo quando è previsto l’apporto di risorse esterne che migliorino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Se continuate l’attività e l’attività ha bisogno di quel mezzo, la prosecuzione del leasing è perfettamente coerente con l’impianto della procedura.
La dimostrazione, però, passa da tre verifiche. Essenzialità: quel bene specifico è indispensabile o è sostituibile con un noleggio, con un usato acquistato a prezzo inferiore, con un mezzo di terzi? Sostenibilità: il margine che genera copre il canone e lascia un residuo che alimenta il piano? Proporzionalità: i creditori chirografari, che riceveranno una percentuale, sono realmente avvantaggiati dal fatto che quel mezzo resti in azienda, oppure la sua conservazione serve solo a voi?
Il terzo test è quello che nei tribunali pesa di più. Un piano che conserva un mezzo costoso mentre offre ai creditori una percentuale simbolica invita l’opposizione, perché la conservazione appare fatta nell’interesse esclusivo del debitore. Un piano che conserva lo stesso mezzo documentando che senza di esso il fatturato crollerebbe e la percentuale offerta scenderebbe, racconta invece una storia coerente: il bene resta perché rende, e rende anche per i creditori.
“Ho due leasing: posso tenerne uno e sciogliere l’altro?”
Sì, e spesso è la soluzione più efficiente. La valutazione è contratto per contratto, non a pacchetto.
Non esiste alcun principio che imponga un trattamento uniforme dei contratti pendenti: ciascuno va misurato sul suo apporto reale all’attività. Ed è molto frequente che in un’azienda convivano un bene che lavora tutti i giorni — il furgone dell’artigiano, la motrice dell’autotrasportatore — e un bene acquistato in un momento di espansione che oggi resta fermo in cortile per gran parte dell’anno, con un canone che continua a correre. Sciogliere il secondo e conservare il primo è una scelta di razionalità industriale, ed è anche la scelta che il giudice comprende più facilmente, perché libera cassa a beneficio di tutti.
La regola pratica: per ogni contratto, calcolate il costo complessivo della prosecuzione (canoni residui più riscatto più arretrati da regolarizzare) e confrontatelo con il costo dello scioglimento (differenza chirografaria falcidiata, più l’eventuale costo dell’alternativa: noleggio, acquisto di usato, ricorso a terzisti). Il confronto va fatto sull’orizzonte del piano, non sul singolo mese.
Attenzione a un dettaglio che sfugge quasi sempre: se i due leasing sono con la stessa società, la scelta di sciogliere uno e proseguire l’altro va comunicata e gestita con precisione, perché il credito derivante dal contratto sciolto e il rapporto ancora in vita restano distinti anche quando il concedente è il medesimo. Confonderli nei conteggi è un errore che il concedente non ha alcun interesse a segnalarvi.
“Rischio che vengano a prendermi il mezzo da un giorno all’altro?”
Prima del deposito, sì. Dopo, no — se le misure protettive sono state chieste e concesse. È una delle ragioni per cui il tempismo, in queste procedure, conta quanto il merito.
Finché non avete depositato, il concedente che abbia risolto il contratto può attivare il recupero del bene con gli strumenti contrattuali e giudiziali a sua disposizione, e nel leasing dei veicoli il recupero è tipicamente rapido. Con il deposito della domanda e la richiesta delle misure protettive lo scenario cambia: il giudice, confermandole, blocca le iniziative esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio del debitore per il tempo necessario alla procedura — in linea generale un periodo iniziale non superiore a quattro mesi, prorogabile fino a un massimo complessivo di dodici.
Va però detto con chiarezza dove le misure protettive si fermano, perché su questo si creano aspettative sbagliate. Le misure proteggono il patrimonio del debitore: il bene in leasing, giuridicamente, è del concedente. La protezione è quindi reale ma non assoluta, e il suo perimetro rispetto ai contratti pendenti è uno dei terreni più discussi nell’applicazione del Codice. Va aggiunto che la Corte d’Appello di Lecce, con una pronuncia del 2025, è intervenuta proprio sulla nozione di contratto pendente ai fini dell’art. 97 CCII: la qualificazione del rapporto — pendente o già risolto — è il presupposto da cui dipende tutto, ed è la prima cosa da verificare, prima ancora di discutere di protezione.
“Se sciolgo, il debito che resta lo devo pagare tutto?”
No. Ed è precisamente per questo che la procedura esiste.
La differenza tra il credito del concedente e quanto ricavato dalla ricollocazione del bene è un credito concorsuale chirografario. Come tale entra nel piano e viene soddisfatto nella percentuale che il piano prevede, insieme agli altri creditori della stessa classe. Eseguito il piano, il residuo non pagato viene cancellato con l’esdebitazione: non è sospeso, non è rateizzato, non torna a chiedervi conto dopo qualche anno. È estinto.
Questo è il punto in cui la matematica del concordato minore si vede a occhio nudo. Un residuo di 12.000 euro trattato fuori procedura resta 12.000 euro, cresce di interessi e legittima azioni esecutive. Lo stesso residuo dentro un piano che offre il 22% ai chirografari si traduce in circa 2.640 euro pagati secondo le scadenze del piano, e poi non se ne parla più.
Restano due limiti da tenere presenti, perché una risposta onesta li contiene. Il primo: la percentuale offerta non è una variabile libera — deve essere seria, coerente con le vostre reali capacità e compatibile con la graduazione delle cause di prelazione, come ha ricordato la già citata Cass. n. 28574/2025. Il secondo: l’esdebitazione arriva a esecuzione completata. Se il piano non viene eseguito, il beneficio non matura.
“Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?”
Meno di quanto sembri, e il conto alla rovescia più stretto è quello dei quattro canoni.
Per il leasing di un veicolo o di una macchina operatrice, quattro canoni mensili non pagati — anche non consecutivi — bastano a integrare il grave inadempimento che legittima la risoluzione. Non significa che il concedente risolverà il giorno esatto in cui matura il quarto: significa che da quel momento la decisione è nelle sue mani e non più nelle vostre. E quando arriva, arriva senza preavviso utile.
C’è poi un secondo orologio, più silenzioso ma altrettanto importante: quello dell’attendibilità del piano. Più si aspetta, più si accumulano arretrati, più si erode la cassa, più il patrimonio si impoverisce — e più diventa difficile costruire una proposta che offra ai creditori qualcosa di apprezzabile. I tribunali guardano anche a questo: il Tribunale di Ferrara, in una decisione del 2024, ha adottato un approccio rigoroso sull’affidabilità del debitore nel concordato minore, valutando il suo comportamento complessivo. Non è un giudizio morale astratto, è una verifica di coerenza tra quello che il debitore ha fatto e quello che ora propone.
La risposta sincera, quindi, è che il tempo utile va misurato in settimane, non in mesi. E che le settimane migliori sono quelle in cui il contratto è ancora pendente: è l’unica finestra in cui esiste davvero una scelta.
“Se il concordato non va in porto, ho peggiorato la mia situazione?”
Non necessariamente, ma è giusto conoscere i rischi reali invece di rassicurazioni generiche.
Se la proposta non raggiunge le maggioranze o non viene omologata, la procedura si chiude e i creditori riacquistano la libertà di azione che le misure protettive avevano sospeso. In alcuni casi si apre la strada alla conversione in liquidazione controllata, che rimane comunque una procedura concorsuale con un proprio sbocco esdebitatorio. Quello che non accade è che il tentativo, in sé, vi carichi di nuovi debiti: i crediti restano quelli di prima.
Ci sono però due situazioni in cui il tentativo fatto male peggiora davvero le cose, e vanno dette. La prima: se nel frattempo avete proseguito un leasing che non potevate sostenere, avete bruciato cassa per canoni che non hanno prodotto nulla, e quella cassa non torna. La seconda: se la proposta viene giudicata inattendibile per dati incompleti o comportamenti non trasparenti, la credibilità spesa non si recupera facilmente in un secondo tentativo davanti allo stesso tribunale.
Il rischio vero, in altre parole, non è provarci: è provarci senza aver fatto i conti. Un piano costruito su numeri verificati, con la scelta sul leasing motivata e documentata, ha probabilità di riuscita che non hanno nulla a che vedere con quelle di un piano depositato d’urgenza per fermare un pignoramento.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici. Non sono casi reali dello studio: sono esercizi di calcolo che servono a rendere visibile il ragionamento.
Ipotesi 1 — Autotrasportatore: la motrice serve davvero
Situazione di partenza. Ditta individuale di autotrasporto. Leasing su motrice con 26 canoni residui da 1.480 € ciascuno, quota capitale residua 34.720 €, prezzo di opzione finale 2.170 €, canoni scaduti e impagati 4.440 € (tre mensilità). Valore di mercato del mezzo, stimato su listini dell’usato professionale: 28.900 €. Il piano prevede il 22% ai chirografari.
Scenario A — scioglimento. Il bene viene restituito e ricollocato a 28.900 €. Il credito del concedente si compone di canoni scaduti (4.440 €) più quota capitale a scadere (34.720 €) più prezzo di opzione (2.170 €), per un totale di 41.330 €. Detratto il ricavato, resta una differenza di 12.430 €, che entra nel piano come credito chirografario. Al 22%, l’esborso effettivo del debitore è di circa 2.734 €, spalmati sulla durata del piano. In cambio, la ditta perde il mezzo e deve procurarsene un altro.
Scenario B — prosecuzione. Il contratto continua. Il debitore paga regolarmente 26 canoni da 1.480 € (38.480 €) più il riscatto di 2.170 €, per 40.650 € di uscite non falcidiabili, e deve inoltre gestire i 4.440 € di arretrati. Alla fine, però, diventa proprietario di un mezzo che continuerà a lavorare anche dopo la chiusura del piano.
Il confronto. La differenza di cassa tra i due scenari è di circa 37.900 €. La domanda operativa diventa quindi una sola: nei 26 mesi di piano, quella motrice produce un margine netto — al netto di gasolio, manutenzione, assicurazione, autista — superiore a 37.900 €, cioè a circa 1.458 € al mese? Se la risposta è sì con un margine di sicurezza, la prosecuzione si difende davanti al giudice e ai creditori. Se è sì per un soffio, o se dipende da un cliente solo, il rischio è troppo alto. Se è no, la prosecuzione finanzia un bene a scapito dei creditori, e il piano è destinato all’opposizione.
Ipotesi 2 — Impresa edile: due leasing, due destini
Situazione di partenza. Piccola impresa edile con due contratti in corso. Leasing A: furgone da cantiere, canone 640 €/mese, 22 canoni residui, usato quotidianamente. Leasing B: macchina operatrice, canone 2.310 €/mese, 19 canoni residui, impiegata in media 40 giornate l’anno. Sul leasing B: quota capitale residua 39.140 €, prezzo di opzione 1.890 €, canoni scaduti 6.930 € (tre mensilità), valore di mercato del mezzo 31.600 €. Il piano offre il 18% ai chirografari.
Sul leasing A si prosegue. Il furgone lavora tutti i giorni, il canone è modesto e il costo di sostituzione con un noleggio continuativo sarebbe superiore. La prosecuzione è facilmente difendibile: 22 canoni da 640 € pagati regolarmente, arretrati da regolarizzare nei termini concordati.
Sul leasing B si chiede lo scioglimento. Il credito del concedente ammonta a 39.140 € + 1.890 € + 6.930 € = 47.960 €. Ricollocato il mezzo a 31.600 €, resta una differenza di 16.360 € in chirografo. Al 18%, l’esborso effettivo è di circa 2.944 €.
Il confronto sul leasing B. Proseguire sarebbe costato 19 canoni da 2.310 € (43.890 €) più il riscatto di 1.890 €, per 45.780 €. Sciogliere costa 2.944 € di falcidia più il ricorso al noleggio per le 40 giornate annue di utilizzo effettivo: a 285 € al giorno, sono 11.400 € l’anno, circa 18.050 € sull’orizzonte dei 19 mesi. Totale dello scioglimento: 20.994 € contro 45.780 €. La differenza — quasi 24.800 € — è cassa che torna disponibile per i creditori, e che rende credibile la percentuale offerta.
Il punto che queste due ipotesi mostrano è sempre lo stesso: la risposta giusta non discende dal tipo di bene né dalla simpatia per il mezzo. Discende dal rapporto tra quello che il bene produce e quello che il bene costa, misurato sull’orizzonte del piano.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“Chi stabilisce quanto vale il mio mezzo, con quale criterio, e io posso contestarlo?”
Praticamente nessuno la pone, e invece è la domanda da cui dipende ogni euro di questa partita. Tutto il meccanismo dello scioglimento ruota attorno a un solo numero: il valore di realizzo del bene. È quel numero che, sottratto al credito del concedente, determina la differenza che finisce nel vostro passivo. Un valore stimato basso gonfia il credito residuo; un valore corretto lo riduce; e la differenza tra le due ipotesi, su un mezzo professionale, si misura facilmente in molte migliaia di euro.
Il problema è che quel numero, nella prassi, lo produce il concedente. Ricollocazione a un operatore convenzionato, perizia interna, valore di stima da listino applicato con i coefficienti peggiori: il risultato è una cifra che arriva confezionata, spesso senza documentazione a supporto, e che quasi nessuno verifica. Il debitore la riceve insieme al conteggio, la trova incomprensibile e la subisce.
Non deve andare così. Il valore del bene si contesta, e si contesta con strumenti precisi: una stima indipendente, i listini dell’usato professionale (Eurotax, quotazioni di settore, aste e mercati specializzati), i prezzi effettivi di vendita di mezzi comparabili per anno, chilometraggio o ore di lavoro, la documentazione della manutenzione eseguita. Se la ricollocazione è già avvenuta, si chiede conto delle modalità: a chi è stato venduto il bene, con quale procedura, con quale pubblicità, a quale prezzo effettivo. Una vendita frettolosa e sottocosto non può gravare sull’utilizzatore.
E c’è un principio giurisprudenziale che sostiene questa verifica: la Cassazione, con l’ordinanza n. 25701/2025, ha ribadito che il concedente non può pretendere l’intero credito residuo quando ha già recuperato e rivenduto il bene, perché il ricavato va detratto. Una regola apparentemente scontata, che nella pratica viene aggirata in due modi: non detraendo affatto, o detraendo un realizzo artificialmente basso. Entrambe le strade si bloccano solo se qualcuno legge il conteggio riga per riga.
Insieme al valore, vanno verificate le altre voci: gli interessi eventualmente calcolati sui canoni a scadere, che nella disciplina della L. 124/2017 non spettano perché la decurtazione riguarda la sola quota capitale; le penali sovrapposte al risarcimento; le spese di recupero, stima e ricollocazione non documentate; e nei contratti più datati l’eventuale applicabilità dell’art. 1526 c.c., che può cambiare radicalmente l’impostazione dei conti.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco il quadro dei riferimenti più rilevanti per questa materia, con il principio in sintesi e la ragione per cui conta nel vostro caso.
1. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061. Le Sezioni Unite hanno confermato che la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo conserva rilievo e che la disciplina introdotta dalla L. 124/2017 non opera retroattivamente: ai contratti traslativi risolti per inadempimento dell’utilizzatore prima della sua entrata in vigore continua ad applicarsi in via analogica l’art. 1526 c.c. Rilevanza: è la pronuncia che decide quale regime di conteggio si applica al vostro contratto, e quindi quanto il concedente può legittimamente pretendere.
2. Cassazione civile, Sezione I, ordinanza n. 25701/2025. Il concedente non può pretendere l’intero credito residuo dopo aver recuperato e rivenduto il bene: dall’importo va detratto quanto ricavato dalla ricollocazione. Rilevanza: è il fondamento della contestazione più efficace contro i conteggi gonfiati, e vale sia in sede di insinuazione sia nella quantificazione del credito dentro un piano di sovraindebitamento.
3. Cassazione civile, ordinanza n. 21293/2024. In tema di leasing traslativo risolto per inadempimento e successiva insolvenza dell’utilizzatore, la Corte ha affrontato il rapporto tra clausola penale e credito risarcitorio del concedente. Rilevanza: le penali contrattuali non si sommano indiscriminatamente al danno; la loro incidenza sul credito ammesso va verificata e, se sproporzionata, contestata.
4. Cassazione civile, ordinanza n. 9210/2022. Ha ribadito l’applicazione dell’art. 1526 c.c. alla risoluzione del leasing traslativo per inadempimento verificatasi anteriormente all’entrata in vigore della L. 124/2017, con le conseguenze restitutorie che ne derivano. Rilevanza: per i contratti meno recenti è la norma che impone la restituzione dei canoni riscossi, salvo equo compenso per l’uso e risarcimento — un criterio spesso più favorevole all’utilizzatore.
5. Cassazione civile, ordinanza n. 27709/2020. Il rigetto della domanda di ammissione al passivo proposta dal concedente in forza di una clausola contrattuale ha efficacia soltanto endofallimentare. Rilevanza: la decisione assunta dentro una procedura concorsuale non blinda automaticamente i rapporti fuori da essa; è un avvertimento utile quando restano in piedi garanti o coobbligati.
6. Cassazione civile, sentenza n. 3200/2019. Ha chiarito le modalità applicative dell’art. 72-quater l.fall. in caso di scioglimento, da parte della curatela, di un leasing ancora in corso al momento dell’apertura della procedura: restituzione del bene, obbligo di versare l’eventuale eccedenza del ricavato e insinuazione per la sola differenza. Rilevanza: è lo schema di calcolo trasposto nel Codice della crisi, ed è la griglia con cui si verifica il conteggio anche nel concordato.
7. Cassazione civile, Sezione I, sentenza 30 giugno 2025, n. 17721. Nel concordato minore il giudice può imporre al debitore il deposito di un fondo spese, ma l’inadempimento a tale obbligo non costituisce di per sé causa di revoca dell’apertura della procedura. Rilevanza: delimita i poteri del tribunale in una fase in cui il debitore è per definizione privo di liquidità, e impedisce che un adempimento strumentale diventi un’uscita dalla procedura.
8. Cassazione civile, Sezione I, ordinanza n. 28574/2025. È inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione. Rilevanza: incide direttamente sulla costruzione del piano quando nel passivo convivono crediti privilegiati, crediti assistiti da garanzie reali e il credito chirografario residuo del concedente.
9. Corte d’Appello di Lecce, 2025 — sulla nozione di contratto pendente ex art. 97 CCII. La Corte si è pronunciata sui confini della nozione di contratto pendente rilevante ai fini della disciplina dei rapporti in corso. Rilevanza: la qualificazione del leasing come pendente o come già risolto è la premessa da cui dipendono tutte le opzioni successive; sbagliarla significa impostare il piano su un presupposto errato.
10. Tribunale di Torino — art. 72-quater e unicità tipologica del leasing finanziario. Il Tribunale ha affermato l’unitarietà del tipo contrattuale del leasing finanziario ai fini dell’applicazione della disciplina concorsuale dedicata. Rilevanza: riduce lo spazio per qualificazioni di comodo del contratto, utilizzate talvolta per sottrarsi al meccanismo di detrazione del valore del bene.
11. Tribunale di Milano — leasing risolto anteriormente all’apertura della procedura. Il Tribunale ha regolato gli effetti tra le parti nel caso di leasing finanziario già risolto per inadempimento prima dell’apertura della procedura concorsuale a carico dell’utilizzatore. Rilevanza: è la casistica più frequente nelle situazioni in cui il debitore arriva tardi, e chiarisce che anche in quello scenario il valore del bene resta un elemento del conteggio.
12. Tribunale di Ferrara, 2024 — concordato minore e affidabilità del debitore. Una decisione rigorosa sulla valutazione della condotta del debitore nell’accesso al concordato minore. Rilevanza: la trasparenza sui contratti in corso, sui pagamenti effettuati e sui beni disponibili non è un formalismo: incide sull’ammissibilità della proposta.
13. Tribunale di Oristano, 2024 — durata del piano e condotta del debitore. In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Tribunale ha ritenuto che né una durata significativa del piano né un contegno omissivo del debitore precludano di per sé l’omologazione. Rilevanza: pur riguardando la procedura del consumatore, esprime un orientamento di apertura sulla durata dei piani, argomento utile quando la prosecuzione di un leasing allunga l’orizzonte temporale della proposta.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco l’elenco puntuale di ciò che lo Studio Monardo esegue materialmente su un dossier di questo tipo.
- Qualifichiamo il contratto. Leggiamo il testo integrale del leasing e stabiliamo se si tratta di leasing di godimento o traslativo, se il rapporto è ancora pendente o già risolto, e quale disciplina — L. 124/2017 o art. 1526 c.c. — governa il conteggio. È la prima cosa che facciamo, perché da qui dipende tutto il resto.
- Ricalcoliamo il credito del concedente voce per voce. Confrontiamo il conteggio ricevuto con il piano di ammortamento, verifichiamo la corretta attualizzazione della sola quota capitale dei canoni a scadere, isoliamo interessi non dovuti, penali sovrapposte e spese non documentate.
- Contestiamo il valore di realizzo del bene. Acquisiamo stime indipendenti e quotazioni dell’usato professionale, verifichiamo le modalità di ricollocazione adottate dal concedente e contestiamo per iscritto i valori incongrui rispetto al mercato.
- Costruiamo il confronto numerico tra prosecuzione e scioglimento. Elaboriamo entrambi gli scenari sull’intero orizzonte del piano, con i flussi di cassa mese per mese, e li mettiamo per iscritto nella forma in cui il tribunale e l’OCC li devono leggere.
- Redigiamo l’istanza di scioglimento o di sospensione del contratto pendente, motivandola con i dati elaborati e coordinandola con la domanda di concordato minore e con la richiesta di misure protettive.
- Trattiamo direttamente con la società di leasing. Apriamo il canale con l’ufficio legale o recupero crediti del concedente e negoziamo rimodulazione dei canoni, gestione dello scaduto, condizioni di riconsegna del bene e, dove possibile, il trattamento delle garanzie personali.
- Predisponiamo il piano e la proposta di concordato minore, costruendo il trattamento dei creditori nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e documentando la fattibilità con i flussi dell’attività.
- Gestiamo il rapporto con l’OCC lungo tutta la procedura: trasmissione documentale ordinata, risposta puntuale alle richieste del gestore, supporto istruttorio sui contratti in corso fino alla relazione finale.
- Assistiamo il debitore in udienza e nelle eventuali opposizioni, difendendo la scelta compiuta sul leasing davanti al tribunale e replicando alle contestazioni del concedente o degli altri creditori.
- Seguiamo l’esecuzione del piano fino all’esdebitazione, monitorando le scadenze, gestendo le criticità sopravvenute e curando i passaggi necessari per il provvedimento finale di liberazione dai debiti residui.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesano in modo particolare due di quelle abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e quella di professionista fiduciario di un OCC significano conoscere il concordato minore anche dal lato di chi lo istruisce e lo attesta: un piano scritto sapendo quali dati il gestore verificherà e quali incongruenze bloccheranno la relazione è un piano che arriva in tribunale già solido. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce inoltre la continuità della strategia difensiva dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la linea impostata sul conteggio del concedente resta la stessa in ogni fase, seguita dallo stesso difensore, senza i cambi di impostazione che indeboliscono una difesa quando il fascicolo passa di mano.
Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera sullo stesso caso: i giuristi impostano la qualificazione del contratto e la strategia processuale, i commercialisti elaborano i flussi, ricalcolano il credito e costruiscono la sostenibilità del piano. Su un leasing, dove la partita si gioca sui numeri prima ancora che sul diritto, questa combinazione non è un dettaglio organizzativo: è ciò che rende possibile contestare un conteggio invece di subirlo.
In sintesi: i tre messaggi da portare a casa
Primo: il leasing è un contratto, non un debito. Finché è pendente avete una scelta — proseguire o sciogliere — e quella scelta va esercitata dentro il piano, con un’istanza motivata e l’autorizzazione del giudice. Se il contratto viene risolto prima del deposito, la scelta scompare e resta solo la discussione sui conteggi.
Secondo: la risposta giusta si trova con i numeri. Non esiste una regola valida per tutti. Esiste il confronto, sull’orizzonte del piano, tra il costo complessivo della prosecuzione e il costo dello scioglimento, tenendo conto che la differenza residua del concedente è falcidiabile e che il residuo non pagato si estingue con l’esdebitazione.
Terzo: il valore del bene è il numero che decide tutto, ed è il numero che quasi nessuno verifica. Contestarlo con stime indipendenti e documentazione di mercato è spesso l’intervento che incide di più sull’esito finale.
Lo Studio Monardo affronta questi dossier con le abilitazioni che la materia richiede: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC per la costruzione e la tenuta della procedura di concordato minore; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per smontare i conteggi di un contratto finanziario come il leasing; la qualifica di avvocato cassazionista per accompagnare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado, se qualcuno decide di contestarla.
📩 Non lasciate che siano i quattro canoni non pagati a decidere al posto vostro: scriveteci adesso e faremo insieme il conto dei due scenari prima che uno dei due si chiuda da solo — tutti i recapiti dello Studio Monardo sono riportati al termine di questa pagina.
