La domanda arriva quasi sempre tardi. Arriva quando sul tavolo della cucina c’è già una raccomandata, e sotto quella raccomandata c’è un contratto di finanziamento che porta il nome di un padre o di una madre, e una firma che quel padre o quella madre non riconoscono. Oppure arriva quando il genitore quella firma l’ha messa davvero, ma per aiutare il figlio, perché “era solo una garanzia” e “tanto pagava lui”. In entrambi i casi il debito esiste, il creditore lo pretende, e il calendario ha già iniziato a correre da mesi senza che nessuno se ne accorgesse.
Chi sa cosa succede dopo, e soprattutto quando, agisce nel momento in cui l’azione produce un effetto; chi non lo sa reagisce quando le finestre difensive si sono già chiuse una per una. È questa la differenza che separa due storie identiche negli importi e opposte nell’esito. Questa guida ricostruisce l’intera cronologia: dal giorno in cui il figlio spende il nome del genitore fino alla sentenza di omologazione del piano e, oltre quella, all’esdebitazione. Nove tappe, ciascuna con i suoi termini, le sue difese disponibili e quelle ormai precluse. E, al centro esatto della sequenza, la risposta alla domanda del titolo: questi debiti entrano o no nella procedura di sovraindebitamento del genitore?
Lo Studio Monardo segue questa materia nel punto preciso in cui due competenze certificate si incontrano. Da un lato la crisi da sovraindebitamento: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce la procedura dall’interno, dal lato di chi redige la relazione particolareggiata che il giudice leggerà. Dall’altro la contestazione del titolo: è avvocato cassazionista, e una firma disconosciuta è una questione che può doversi difendere fino all’ultimo grado di giudizio. Sono esattamente le due leve che un debito “fatto da un altro” richiede di azionare insieme.
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La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio
Prima di entrare nel dettaglio, ecco l’intera sequenza. La prima metà della tabella riguarda la vita del debito prima che qualcuno pensi al sovraindebitamento; la seconda metà è la procedura vera e propria. Il punto di saldatura — la tappa 6 — è dove si decide se quel debito finirà nel piano, ne resterà fuori, o ci entrerà “sotto contestazione”.
| Tappa | Quando | Cosa accade | Termine chiave |
|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Il figlio conclude il contratto spendendo il nome del genitore | Nessun termine: il debito nasce silenzioso |
| 2 | Giorni 1-30 | Erogazione, prima rata, prima segnalazione nelle banche dati | Preavviso 15 giorni prima della segnalazione |
| 3 | Mesi 3-6 | Solleciti, decadenza dal beneficio del termine, classificazione a sofferenza | 7 rate per il mutuo fondiario (art. 40 TUB) |
| 4 | Dalla scoperta | Contestazione scritta, querela, blocco delle segnalazioni | 90 giorni per la querela (art. 124 c.p.) |
| 5 | Mesi 6-12 | Decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento | 40 giorni per l’opposizione (art. 641 c.p.c.) |
| 6 | Il bivio | Si decide se il debito entra nel piano di sovraindebitamento | Nessun termine di legge, ma finestra breve di fatto |
| 7 | Giorno 0 procedura | Nomina OCC, relazione particolareggiata, deposito della domanda | Istruttoria OCC: settimane, non giorni |
| 8 | Dal decreto | Pubblicazione, comunicazione, osservazioni, relazione finale | 30 + 20 + 10 giorni (art. 70 CCII) |
| 9 | Dopo l’omologa | Esecuzione del piano ed esdebitazione | 3-5 anni di norma; 3 anni per l’esdebitazione di diritto |
Ogni riga della tabella corrisponde a una sezione di questo articolo, nello stesso ordine. Il calendario, da qui in poi, non torna mai indietro.
Giorno 0: il figlio firma, e il nome sul contratto è quello del genitore
Il giorno zero non lascia tracce in casa. Non arriva nulla per posta, nessuno telefona, il genitore non si accorge di niente. Eppure è il momento in cui tutto viene deciso, perché la forma che assume questo giorno determina, mesi dopo, se il debito sarà aggredibile nel merito o soltanto gestibile nel sovraindebitamento.
Cosa succede, concretamente
Le modalità ricorrenti sono cinque, e vanno tenute rigorosamente distinte perché producono conseguenze giuridiche opposte.
La prima è la firma materialmente apposta dal figlio sul modulo di finanziamento, sulla richiesta di carta revolving, sul contratto di fornitura, sulla proposta di cessione del quinto. Il genitore non era presente e non sapeva nulla.
La seconda è l’uso dell’identità digitale: credenziali SPID, home banking, firma elettronica avanzata, codici dispositivi che il genitore aveva consegnato al figlio “per comodità”, magari per pagare le bollette. Il contratto risulta formalmente concluso dal titolare, e la contestazione parte da una posizione molto più difficile.
La terza è la delega reale poi abusata: esiste una procura o una delega sul conto, valida, ma il figlio la usa oltre i limiti per cui era stata rilasciata.
La quarta è il genitore che firma davvero, ma come garante: fideiussione, coobbligazione, avallo, terzo datore di ipoteca sulla casa di abitazione. Qui non c’è nessun falso: c’è una scelta consapevole, fatta per amore e spesso senza leggere l’estensione dell’impegno.
La quinta è il prestanome consapevole: il figlio non è finanziabile, il genitore sì, e il finanziamento viene intestato al genitore con l’accordo di entrambi. Sul piano civilistico il genitore è l’unico debitore, punto.
La norma
Nelle prime tre ipotesi il riferimento è la disciplina della rappresentanza senza potere: l’art. 1398 c.c. stabilisce che chi contratta come rappresentante senza averne i poteri non vincola il preteso rappresentato, e risponde verso il terzo del danno sofferto per aver confidato nella validità del contratto. Il contratto, in questi casi, non è nullo: è inefficace nei confronti del genitore. La differenza è sostanziale, perché l’inefficacia può essere sanata: l’art. 1399 c.c. prevede la ratifica, che ha efficacia retroattiva e può avvenire anche per fatti concludenti. È il punto su cui si perdono più cause di quante se ne perdano in aula.
Nella quarta ipotesi il debito è proprio del genitore a titolo di garanzia (artt. 1936 ss. c.c.), con il diritto di regresso verso il debitore principale una volta pagato (art. 1950 c.c.). Nella quinta il debito è proprio e basta, e — se per ottenerlo sono state rese dichiarazioni non veritiere sul reddito — la questione si sposta sul terreno più scomodo della meritevolezza, che incontreremo alla tappa 7.
I termini che si attivano
Nessuno. È la caratteristica che rende questa tappa pericolosa: il giorno zero non fa decorrere alcun termine a favore del genitore, ma fa decorrere tutti quelli a favore del creditore. Il credito matura, gli interessi corrono, la prescrizione ordinaria decennale inizia il suo cammino (art. 2946 c.c.), mentre per le componenti periodiche di interessi opera il termine quinquennale dell’art. 2948 n. 4 c.c.
Cosa può fare il debitore ora
Nulla, perché non sa. Ma c’è una cosa che può fare prima del giorno zero, e riguarda le famiglie in cui la situazione è ancora sana: non consegnare credenziali SPID e codici dispositivi, revocare le deleghe sui conti quando non servono più, e — se si decide di garantire il figlio — farsi spiegare per iscritto l’esatta estensione dell’impegno, compresa la durata e l’eventuale rinuncia alla preventiva escussione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è la delega “affettiva”: lo SPID lasciato al figlio, il bancomat con il PIN scritto su un foglietto, la procura generale firmata dall’anziano “perché tanto è mio figlio”. Ogni strumento di identità ceduto oggi è una prova in meno domani, perché sposta l’onere probatorio: un conto è dimostrare che una firma autografa non è la propria, un altro è sostenere che un accesso avvenuto con le proprie credenziali personali non è riferibile a sé.
Quanto dura realmente
Questa fase dura quanto il figlio riesce a pagare. Nella pratica va da poche settimane a due o tre anni, e più dura, più si accumulano elementi che il creditore userà per sostenere la ratifica tacita: rate pagate dal conto del genitore, corrispondenza mai contestata, rinegoziazioni.
Dal giorno 1 al giorno 30: il debito cammina da solo
Il contratto è perfezionato, la somma è erogata o il bene consegnato. Il debito ora esiste nel mondo: ha un numero di pratica, una scadenza mensile, e — dettaglio decisivo — un’identità anagrafica che è quella del genitore.
Cosa succede
Entro il primo mese accadono tre cose in sequenza. Il finanziatore eroga. Il sistema genera il piano di ammortamento con la prima scadenza, di regola tra i 30 e i 60 giorni. E, cosa che quasi nessuno considera, la posizione viene censita nei Sistemi di Informazione Creditizia (CRIF, Experian, CTC) come rapporto in essere, a nome del genitore. Se il finanziamento supera determinate soglie o è assistito da garanzia, la posizione può essere rilevata anche dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Da questo momento il genitore ha, a sua insaputa, un merito creditizio diverso da quello che crede di avere. Se in questo periodo chiede un prestito per sé, può vederselo rifiutare senza capire perché.
La norma
La disciplina della trasparenza bancaria impone l’invio delle comunicazioni periodiche al cliente (art. 119 TUB): estratti conto, comunicazioni di variazione, documento di sintesi. È un obbligo che lavora a favore del genitore, ma solo se l’indirizzo indicato nel contratto è davvero il suo. Nella casistica ricorrente il figlio indica un indirizzo diverso, una PEC creata per l’occasione o un domicilio elettronico che controlla lui: la comunicazione parte, formalmente arriva, e il genitore continua a non sapere.
Sul fronte delle banche dati, il codice di condotta per i sistemi di informazione creditizia impone al finanziatore di avvisare l’interessato almeno 15 giorni prima della prima segnalazione di un ritardo. È il primo campanello reale, e spesso è anche il primo documento che raggiunge fisicamente il genitore.
I termini che si attivano
Il primo termine sostanziale è quello di pagamento della prima rata. Il secondo è il preavviso di 15 giorni prima della segnalazione: non è un termine di decadenza, ma è la finestra in cui una contestazione tempestiva può evitare che la segnalazione si consolidi. Sul piano della conservazione del dato, il codice di condotta prevede tempi differenziati: dodici mesi dalla regolarizzazione per ritardi fino a due rate, ventiquattro mesi per ritardi di tre o più rate, trentasei mesi dalla scadenza contrattuale per gli inadempimenti non sanati.
Cosa può fare il debitore ora
Se per qualunque ragione il genitore intercetta una comunicazione che non riconosce — un estratto conto, un documento di sintesi, un SMS di un finanziatore mai sentito — questa è la finestra più economica dell’intera vicenda: una contestazione scritta immediata, inviata per PEC o raccomandata al finanziatore, con richiesta di copia integrale del contratto e della documentazione di identificazione del sottoscrittore, blocca sul nascere il consolidamento della posizione. Ed è anche il momento in cui l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali permette di sapere esattamente cosa è stato segnalato, da chi e con quale causale.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è cestinare. Una comunicazione di un istituto con cui non si hanno rapporti viene scambiata per pubblicità e buttata. Il secondo errore, più sottile, è telefonare al numero verde e farsi rassicurare a voce: nessuna contestazione telefonica lascia traccia utilizzabile, e nessun operatore ha il potere di annullare un contratto.
Quanto dura realmente
Trenta-sessanta giorni, non di più. Poi il rapporto entra nella normale gestione dell’ammortamento, e la vicenda scompare dalla superficie fino al primo mancato pagamento.
Tra il terzo e il sesto mese: il primo sollecito, e la scoperta
Questa è la tappa in cui la vicenda esplode. Il figlio smette di pagare — perché non può più, perché l’attività è andata male, perché il debito era destinato a un altro debito — e la macchina del recupero si mette in moto con il nome del genitore stampato sopra.
Cosa succede
La sequenza è standardizzata e prevedibile. Dopo la prima rata non pagata parte il sollecito automatico, di solito un SMS o una mail. Dopo la seconda arriva la telefonata del call center. Dopo la terza la pratica passa alla società di recupero crediti esterna, che scrive a casa, alla residenza anagrafica: è qui che, nella stragrande maggioranza dei casi, il genitore scopre tutto. Dopo la quarta o la quinta rata il finanziatore dichiara la decadenza dal beneficio del termine, e il debito residuo diventa esigibile per intero, in un’unica soluzione, aumentato degli interessi di mora.
Il salto di importo è brutale: una pratica da poche centinaia di euro al mese si trasforma in una pretesa a cinque cifre, e nel frattempo la posizione viene classificata a sofferenza.
La norma
Per il mutuo fondiario l’art. 40, comma 2, TUB fissa la soglia: la banca può invocare la risoluzione quando il ritardato pagamento si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, considerando ritardato il pagamento effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Per gli altri rapporti opera la disciplina generale dell’art. 1455 c.c., che richiede un inadempimento di non scarsa importanza, e l’art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione quando il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie prestate.
Le attività di recupero stragiudiziale, inoltre, non sono una zona franca: le comunicazioni che simulano provvedimenti giudiziari, le visite domiciliari intimidatorie e le telefonate a orari incongrui sono pratiche censurabili, e il trattamento dei dati del presunto debitore resta soggetto alla disciplina generale sulla protezione dei dati personali.
I termini che si attivano
Tre termini iniziano a correre insieme, e uno solo è davvero perentorio.
Il primo è il termine di 3 mesi per la querela, che decorre dal giorno in cui il genitore ha avuto notizia del fatto costituente reato (art. 124 c.p.). Non decorre dal giorno zero, ma dalla scoperta: è la ragione per cui datare con precisione il momento della scoperta — la busta, la mail, il messaggio — è un’operazione da fare subito e per iscritto.
Il secondo è il termine di quindici giorni del preavviso di segnalazione, dove non sia già scaduto.
Il terzo non è un termine, ma una soglia: le sette rate del fondiario, oppure il numero di rate previsto dalle condizioni generali per la decadenza dal beneficio del termine.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la fase delle operazioni parallele, tutte da fare nella stessa settimana.
Primo: chiedere formalmente al creditore copia integrale del contratto, degli allegati, del documento di identità utilizzato in fase di istruttoria e della documentazione di identificazione. Senza il contratto non si contesta nulla, e il creditore non è tenuto a consegnarlo spontaneamente.
Secondo: contestare per iscritto la paternità della sottoscrizione, in termini specifici e determinati, indicando che la firma non è propria e che il rapporto non è riferibile al destinatario della richiesta. La contestazione stragiudiziale non è ancora il disconoscimento tecnico — quello avverrà in giudizio — ma fissa una data e una posizione.
Terzo: verificare se qualcuna delle rate sia stata pagata dal conto del genitore, perché quello è il fatto che il creditore userà per sostenere la ratifica.
Quarto: decidere sulla querela, che è la decisione più difficile di tutta la vicenda e che affronteremo nella tappa successiva.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è pagare qualche rata “per guadagnare tempo”. È comprensibile, è umano, ed è il modo più rapido per trasformare un contratto inefficace in un contratto proprio: il pagamento spontaneo, consapevole e non riservato è il comportamento concludente che integra la ratifica dell’art. 1399 c.c. Il secondo errore è rispondere al recupero crediti con frasi come “vedremo di sistemare” o “provo a rateizzare”: anche quelle sono, nella prospettiva del creditore, riconoscimenti.
Quanto dura realmente
Dalla prima rata saltata alla lettera dell’avvocato passano mediamente dai quattro ai nove mesi, con differenze forti tra finanziarie aggressive, che agiscono in tre mesi, e istituti bancari con procedure interne più lente.
Dalla scoperta, i 90 giorni: la finestra più stretta dell’intera vicenda
Il genitore ora sa. E si trova davanti alla decisione che nessuna guida può prendere al posto suo, perché non è una decisione giuridica: è una decisione familiare con conseguenze giuridiche pesantissime.
Cosa succede
Per liberarsi di un debito che non ha contratto, il genitore deve sostenere che qualcun altro lo ha contratto al posto suo. E quel qualcun altro è suo figlio. Ogni strada di difesa piena passa per l’affermazione — documentata, circostanziata, ripetuta davanti a un giudice — che la firma è stata apposta da un terzo, e che quel terzo ha un nome e un cognome che coincidono per metà con i propri.
Molti genitori, a questo punto, si fermano. E pagando, o semplicemente tacendo, si assumono un debito che non era loro.
La norma
Qui si intrecciano tre piani.
Sul piano penale, la condotta può integrare la truffa (art. 640 c.p.) ai danni del finanziatore, la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), e — quando siano stati utilizzati indebitamente strumenti di pagamento — la fattispecie dell’art. 493-ter c.p. Va però detto con chiarezza che la falsità in scrittura privata non è più reato dal 2016: il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 l’ha trasformata in illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria civile, da far valere davanti al giudice civile insieme alla domanda risarcitoria.
Sul piano dei rapporti familiari opera l’art. 649 c.p., che esclude la punibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di ascendenti o discendenti, con le eccezioni previste dalla stessa norma — tra cui i fatti commessi con violenza alla persona e quelli in danno di persona incapace per età o infermità. È un dato che va conosciuto prima di presentare la querela, perché incide sull’esito del procedimento penale, ma non incide affatto sulla difesa civile: l’inefficacia del contratto ex art. 1398 c.c. non dipende dalla punibilità di chi ha firmato.
Sul piano processuale civile, la contestazione tecnica della firma avviene con il disconoscimento della scrittura privata (artt. 214-215 c.p.c.), che deve essere formulato nella prima difesa utile e con i caratteri della specificità e della determinatezza. A quel punto tocca a chi vuole avvalersi del documento chiederne la verificazione (art. 216 c.p.c.): se non lo fa, il documento resta privo di efficacia probatoria. La Cassazione ha ribadito questo assetto anche di recente, con l’ordinanza della Sez. III, 13 febbraio 2025, n. 3756.
I termini che si attivano
Il termine è uno solo, ed è perentorio: 90 giorni dalla notizia del fatto per presentare la querela (art. 124 c.p.). Scaduto, il reato procedibile a querela non è più perseguibile. Non è sospeso dalla sospensione feriale, che riguarda i termini processuali civili e non i termini sostanziali di diritto penale.
Da ricordare, per tutto ciò che accadrà nelle tappe successive: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto di ogni anno, e si applicherà ai termini di opposizione che incontreremo fra poco.
Cosa può fare il debitore ora
Le opzioni sono tre, e non si escludono tra loro come si crede.
La prima è la querela. Massima efficacia probatoria: il procedimento penale acquisisce il contratto originale, può disporre perizia grafologica, e il finanziatore, una volta saputo che la pratica è oggetto di indagine, molto spesso sospende il recupero. Costo relazionale: altissimo.
La seconda è la difesa civile pura: nessuna querela, ma contestazione formale, disconoscimento in giudizio, richiesta di verificazione a carico del creditore, eventuale consulenza grafologica di parte. Si ottiene l’inefficacia del contratto senza denunciare il figlio. È una strada più lenta e più tecnica, ma è percorribile, e in molte situazioni familiari è l’unica accettabile.
La terza è la non contestazione consapevole: il genitore decide di assumersi il debito, e lo assume. Non è una resa, se è una scelta informata: significa spostare l’intero problema sul terreno della sostenibilità, cioè del sovraindebitamento. È la strada che porta direttamente alla tappa 6.
In questa fase la continuità della difesa conta più della sua aggressività: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e questo consente di impostare fin dal primo atto una linea che regge sia se la vicenda finisce davanti al giudice dell’opposizione, sia se finisce davanti al giudice del sovraindebitamento — senza dover cambiare strada a metà.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è credere che le tre strade siano alternative secche. Non lo sono: si può contestare civilmente il contratto e, in parallelo, preparare una procedura di sovraindebitamento che tenga conto anche dell’ipotesi in cui la contestazione non venga accolta. Il secondo errore è lasciar scadere i 90 giorni “per pensarci”, scoprendo poi che la strada penale — quella che avrebbe congelato il recupero — non c’è più.
Quanto dura realmente
La decisione, nelle famiglie, richiede settimane. Il termine di legge ne concede circa dodici. Chi arriva al professionista al giorno ottantacinque ha già perso gran parte delle opzioni di strategia.
Dal sesto al dodicesimo mese: decreto ingiuntivo, i 40 giorni, il precetto
Il calendario ora accelera, e non è più il genitore a deciderne il ritmo. È il creditore.
Cosa succede
Il creditore deposita ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice, se la documentazione è quella prevista, lo emette senza sentire il debitore: è un procedimento a contraddittorio differito, ed è la ragione per cui il primo atto giudiziario che il genitore riceve è già un provvedimento del tribunale che gli ordina di pagare.
Se nessuno si oppone, il decreto diventa definitivo ed esecutivo. Il creditore notifica l’atto di precetto. Trascorsi dieci giorni, può pignorare: lo stipendio o la pensione presso l’ente che li eroga, il conto corrente presso la banca, l’immobile presso il conservatore dei registri immobiliari.
Da quel momento il debito non è più discutibile nel merito se non attraverso rimedi molto più stretti.
La norma
L’art. 641 c.p.c. fissa in quaranta giorni dalla notifica il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo. L’art. 481 c.p.c. stabilisce che il precetto perde efficacia se nel termine di novanta giorni dalla notificazione non è iniziata l’esecuzione. L’art. 482 c.p.c. impone al creditore di attendere dieci giorni dalla notifica del precetto prima di procedere. L’art. 615 c.p.c. disciplina l’opposizione all’esecuzione per contestare il diritto della parte istante a procedere; l’art. 617 c.p.c. l’opposizione agli atti esecutivi, con termine di venti giorni.
Per i pignoramenti su stipendi e pensioni valgono i limiti di pignorabilità: un quinto per il pignoramento ordinario dello stipendio, e per la pensione la parte eccedente il minimo vitale determinato secondo i criteri di legge.
I termini che si attivano
Quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo per l’opposizione: è un termine perentorio. Se la notifica avviene, per esempio, il 20 luglio, il termine non scade il 29 agosto: la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto congela il decorso e sposta la scadenza alla fine di settembre. È uno dei pochi regali che la procedura civile fa al debitore, e va sfruttato per intero.
Dieci giorni dal precetto prima del pignoramento. Novanta giorni di efficacia del precetto. Venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi.
Cosa può fare il debitore ora
L’opposizione a decreto ingiuntivo è, nella vicenda che stiamo ricostruendo, la sede naturale del disconoscimento della firma: il creditore ha prodotto il contratto per ottenere l’ingiunzione, il debitore si costituisce e disconosce la sottoscrizione, e l’onere di chiedere la verificazione si sposta su chi il documento lo ha prodotto. In parallelo, con l’atto di opposizione si può chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto.
Se i quaranta giorni sono già scaduti, non tutto è perduto ma quasi: restano l’opposizione tardiva nei casi tassativi di irregolarità della notifica o di caso fortuito e forza maggiore, e l’opposizione all’esecuzione per fatti sopravvenuti. Non serve nascondersi dietro il dito: la finestra vera erano i quaranta giorni.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è la notifica ignorata. Molti decreti ingiuntivi vengono notificati a mezzo posta e ritirati da un familiare, oppure depositati presso l’ufficio postale con avviso nella cassetta. Il genitore anziano che non ritira la raccomandata non ferma il termine: lo lascia decorrere. Il secondo errore è opporsi da soli con un atto generico, che non disconosce la firma in modo specifico e determinato: un disconoscimento vago equivale a un disconoscimento assente.
Quanto dura realmente
Dal deposito del ricorso all’emissione del decreto passano di regola dalle due alle otto settimane. Dal decreto definitivo al precetto, poche settimane. Dal precetto al pignoramento, dieci giorni più i tempi dell’ufficiale giudiziario. Il giudizio di opposizione, invece, dura anni: mediamente due o tre gradi di udienze, e se si arriva alla consulenza grafologica si aggiungono altri mesi. È proprio questo scarto — il recupero corre, la difesa cammina — che rende indispensabile pensare in parallelo al binario del sovraindebitamento.
Il bivio: è qui che si decide se il debito entra nel sovraindebitamento
Siamo al punto della cronologia in cui la domanda del titolo smette di essere teorica. Il genitore ha davanti un debito che qualcun altro ha creato a suo nome, un recupero che avanza, e la possibilità di accedere a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. La domanda è: quel debito ci entra?
La risposta è articolata, e va data caso per caso, perché il Codice della crisi non ragiona per “colpe” ma per titolarità dell’obbligazione e per posizione del credito nell’elenco.
Cosa succede, concretamente
Va chiarito subito un equivoco che manda fuori strada moltissime persone. Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non si “inseriscono” i debiti che si sceglie di inserire: si indicano tutti i creditori, tutte le pretese, tutta l’esposizione. La domanda va corredata dell’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute, e la relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi deve ricostruire le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni. Omettere un creditore — anche un creditore che si ritiene illegittimo — non è una strategia: è un’omissione che compromette l’intera procedura e che può costare la revoca dell’omologazione.
Detto questo, il come quel debito entra dipende da quale delle cinque situazioni del giorno zero si è verificata.
Situazione A — firma falsa mai ratificata. L’obbligazione non è del genitore: il contratto è inefficace nei suoi confronti ex art. 1398 c.c. Il credito va comunque indicato come credito contestato, dando conto nella domanda e nella relazione dell’OCC della contestazione in corso, del disconoscimento proposto, dell’eventuale querela e dello stato del giudizio di opposizione. Il piano non lo soddisfa come gli altri: lo tratta in via prudenziale, prevedendo un accantonamento o una condizione, in modo che la fattibilità regga in entrambi gli scenari. Il giudice, in sede di omologazione, verifica ammissibilità e fattibilità del piano risolvendo le questioni che incidono su di esse.
Situazione B — firma falsa ma ratificata per fatti concludenti. Il genitore ha pagato rate, ha rinegoziato, ha riconosciuto il debito per iscritto. La ratifica retroagisce (art. 1399 c.c.) e il debito è suo a tutti gli effetti: entra nel passivo del piano come qualunque altro debito. Resta, semmai, il credito di regresso verso il figlio.
Situazione C — prestanome consapevole. Debito proprio, senza attenuanti civilistiche. Entra nel passivo, e il vero tema diventa la meritevolezza: se per ottenere il finanziamento sono state rese dichiarazioni non veritiere, il rischio è di incorrere nello sbarramento dell’art. 69 CCII.
Situazione D — garanzia consapevole (fideiussione, coobbligazione, ipoteca sulla casa). Debito proprio a titolo di garanzia. Entra integralmente nel passivo, ed è una delle ipotesi più frequenti in assoluto tra i genitori che arrivano al sovraindebitamento. Qui va sfatato un timore ricorrente: aver garantito l’attività imprenditoriale del figlio non fa perdere al genitore la qualifica di consumatore, purché il genitore sia estraneo all’impresa e il debito non sia contratto nell’esercizio di una propria attività. È l’orientamento che discende dalla nozione di consumatore fissata dalla Cassazione e che i tribunali applicano anche ai genitori garanti.
Situazione E — delega abusata. Situazione intermedia: il rapporto è formalmente riferibile al genitore, ma l’abuso del potere di rappresentanza può essere fatto valere secondo la disciplina degli artt. 1394-1395 c.c. Nel piano il credito si tratta come contestato, con la stessa tecnica prudenziale della situazione A.
La norma
L’accesso è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), come modificato dai correttivi fino al d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il sovraindebitamento è definito dall’art. 2, comma 1, lett. c), come lo stato di crisi o insolvenza del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale; il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
Gli strumenti sono tre: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), il concordato minore (artt. 74-83 CCII) per chi consumatore non è, e la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), con l’approdo dell’esdebitazione.
C’è poi una norma che in questa materia vale oro: l’art. 66 CCII sulle procedure familiari, che consente ai membri della stessa famiglia conviventi, o il cui sovraindebitamento abbia origine comune, di presentare un unico progetto. Le masse attive e passive restano distinte e i crediti che i familiari vantano l’uno verso l’altro non concorrono. Il Tribunale di Spoleto, con il decreto 7 gennaio 2025, n. 1, si è misurato proprio con la portata applicativa del primo comma di questa norma.
I termini che si attivano
Nessun termine di legge impone di depositare la domanda entro una data. Ma la cronologia impone i suoi: ogni giorno che passa tra il precetto e il deposito è un giorno in più di rischio che il pignoramento si perfezioni, e un pignoramento in corso cambia la fisionomia del piano. Inoltre, i termini processuali della difesa sul titolo — i quaranta giorni, i venti giorni — corrono indipendentemente e non si sospendono per il fatto che si sta preparando una procedura di sovraindebitamento.
Cosa può fare il debitore ora
Tre mosse, in questo ordine.
Primo: qualificare ogni singolo debito. Non “quanto devo”, ma “a che titolo lo devo, e a chi”. Contratto proprio, garanzia, contratto altrui contestato, contratto altrui ratificato. Senza questa mappa il piano non si scrive.
Secondo: inventariare anche l’attivo nascosto. Il credito di regresso verso il figlio (art. 1950 c.c. per il fideiussore che ha pagato) e l’eventuale credito risarcitorio sono poste attive che vanno indicate e valutate nella loro concreta realizzabilità. Se il figlio è a sua volta insolvente, quel credito vale poco, e va detto; se ha un reddito o un bene, la prospettiva cambia.
Terzo: scegliere tra procedura individuale e procedura familiare. Se anche il figlio è sovraindebitato e l’origine della crisi è comune, il progetto unitario dell’art. 66 CCII riduce i costi di giustizia e dà al tribunale una fotografia coerente.
Due conseguenze che quasi nessuno considera
La prima riguarda la casa. Quando il genitore, per sostenere il figlio, ha concesso ipoteca sull’abitazione come terzo datore, il bene entra nel piano come attivo vincolato: il creditore ipotecario ha diritto a essere soddisfatto almeno nella misura ricavabile dalla liquidazione del bene, e il piano deve dimostrarlo. Significa che la conservazione della casa non è un desiderio da enunciare, ma un risultato da costruire numericamente: o si prevede il pagamento del credito garantito nei limiti del valore di realizzo, eventualmente con l’apporto di un terzo, oppure il bene va liquidato. È il punto su cui la relazione dell’OCC deve essere più prudente, perché una stima ottimistica dell’immobile regge fino alla prima contestazione e poi travolge la fattibilità dell’intero piano.
La seconda riguarda i coobbligati. Vale un principio generale che sorprende quasi tutti: la falcidia ottenuta da un debitore nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi non libera i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, nei confronti dei quali i creditori conservano impregiudicati i loro diritti per l’intero. Tradotto nella vicenda familiare che stiamo seguendo, questo produce due effetti speculari e altrettanto importanti.
Se è il figlio ad accedere per primo a una procedura e a ottenere la falcidia o l’esdebitazione, il genitore che ha garantito resta esposto per l’intero importo: il creditore, perso il debitore principale, si rivolgerà a lui. È la ragione per cui la notizia che “il figlio ha sistemato la sua posizione” non è, per il genitore garante, una buona notizia: è il segnale che la pretesa sta per spostarsi su di lui, e che il tempo utile per organizzare la propria difesa ha appena iniziato a scorrere.
Se è il genitore ad accedere per primo, la falcidia che ottiene riguarda la sua posizione, mentre il creditore conserva i propri diritti verso il figlio debitore principale. E il genitore che paga nell’ambito del piano conserva, in linea di principio, il regresso verso il figlio, con l’avvertenza che nella procedura familiare dell’art. 66 CCII i crediti reciproci tra familiari non concorrono tra loro.
La conseguenza operativa è una sola, ed è di puro calendario: quando in una famiglia ci sono due posizioni collegate, l’ordine in cui si accede alle procedure non è indifferente. Va deciso prima, sulla base dei numeri di entrambi, non scoperto dopo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è il più costoso di tutti: rinunciare alla contestazione perché “tanto va tutto nel sovraindebitamento”. Non è indifferente. Un debito da 60.000 euro che resta nel passivo assorbe una quota enorme delle risorse destinate ai creditori e peggiora la percentuale di soddisfacimento di tutti gli altri; lo stesso debito, dichiarato inefficace, esce dal passivo e libera risorse. La procedura di sovraindebitamento non è un contenitore dove versare indistintamente tutto: è la fase finale di un lavoro di selezione che va fatto prima.
L’errore speculare, altrettanto frequente, è l’opposto: tacere il debito contestato sperando che non emerga. Emerge sempre, perché il creditore riceve la comunicazione e presenta osservazioni.
Quanto dura realmente
La fase di qualificazione e di raccolta documentale richiede, quando la famiglia collabora, dalle quattro alle otto settimane. Quando mancano i contratti e bisogna recuperarli dai finanziatori, tre o quattro mesi.
Giorno zero della procedura: l’OCC, la relazione particolareggiata, il deposito
Da qui in avanti il calendario cambia natura. Fino a ora il tempo era dettato dal creditore; adesso è scandito dal Codice della crisi, e per la prima volta il debitore ha in mano il cronometro.
Cosa succede
Il consumatore si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi, che nomina un gestore. Il gestore acquisisce la documentazione: redditi, estratti conto, visure, elenco dei creditori, atti di disposizione degli ultimi cinque anni, situazione familiare. Ricostruisce la storia dell’indebitamento, verifica la documentazione e redige la relazione particolareggiata, che è il documento su cui il giudice fonderà la sua decisione più di quanto non faccia sul ricorso stesso.
Nel caso che stiamo seguendo, la relazione deve fare una cosa che in un sovraindebitamento ordinario non serve: spiegare perché esiste un’esposizione riferibile a contratti conclusi da un terzo, documentare la contestazione, e dire con chiarezza quale trattamento il piano riserva a quella posta.
La norma
L’art. 67 CCII disciplina la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che può prevedere la soddisfazione anche parziale e differenziata dei crediti, la falcidia e la moratoria. L’art. 68 CCII disciplina la presentazione della domanda e il contenuto della relazione dell’OCC, che deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni, l’eventuale esistenza di atti impugnati, il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione e l’indicazione presumibile dei costi della procedura, nonché se il finanziatore, ai fini della concessione del credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del consumatore.
L’art. 69 CCII è lo sbarramento: il consumatore non può accedere se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il secondo comma aggiunge una regola di riequilibrio: il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento subisce limitazioni nella facoltà di opporsi o reclamare.
I termini che si attivano
Non ci sono termini perentori di legge in questa fase, ma ce n’è uno che il debitore deve imporsi da sé: il tempo dell’istruttoria OCC va avviato prima che il pignoramento si perfezioni, perché le misure protettive arrivano solo con il decreto della tappa successiva.
Attenzione a un dato che pesa: l’art. 69 CCII preclude l’accesso anche a chi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei limiti temporali e numerici fissati dalla norma. È una verifica da fare al primo colloquio, non al deposito.
Cosa può fare il debitore ora
Costruire la meritevolezza con i documenti, non con gli aggettivi. La giurisprudenza recente ha disegnato un discrimine netto: la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza 30 aprile 2025, n. 626, ha precisato che la colpa grave ricorre quando il debitore ometta del tutto di valutare la propria situazione reddituale, rendendo certa in partenza l’impossibilità di adempiere, mentre la colpa lieve sussiste quando la valutazione della propria capacità sia stata sbagliata senza totale irragionevolezza. La Corte d’Appello di Firenze, con la pronuncia 8 novembre 2023, aveva già chiarito che l’art. 69 CCII ha superato le valutazioni rigide sulla proporzionalità tra patrimonio e obbligazioni assunte, ammettendo il consumatore tutte le volte in cui non ricorrano colpa grave, malafede o frode.
Nel nostro scenario questo significa una cosa molto concreta: il genitore vittima di un uso abusivo del proprio nome non ha colpa grave, per definizione, perché non ha assunto alcuna obbligazione. E il genitore che ha garantito il figlio ha assunto un’obbligazione per ragioni familiari, il che è cosa diversa dall’aversi indebitato con leggerezza per sé. Il Tribunale di Termini Imerese, in un decreto di omologazione pubblicato tra le massime dell’osservatorio Unijuris, ha affermato che l’avere i ricorrenti agevolato il figlio nell’attività imprenditoriale prestando garanzia non esclude né la qualifica di consumatori né il requisito della meritevolezza.
Va però conosciuto anche il rovescio della medaglia: con l’ordinanza n. 21048 del 2025 la Cassazione ha stabilito che la negligenza della banca nel concedere un finanziamento che ha aggravato la situazione debitoria non esclude, di per sé, la colpa grave del sovraindebitato. Il merito creditizio non concesso correttamente attenua, ma non assolve.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è consegnare all’OCC una documentazione parziale, tenendo fuori i movimenti scomodi: i bonifici verso il figlio, le rate pagate, i prelievi. Il gestore li troverà comunque negli estratti conto, e a quel punto il problema non sarà più il movimento in sé, ma il fatto che sia stato taciuto — cioè un problema di attendibilità, che incide direttamente sul giudizio di completezza richiesto dall’art. 68 CCII.
Quanto dura realmente
Dall’incarico all’OCC al deposito della domanda passano, nella prassi, dai due ai cinque mesi: dipende quasi interamente dalla rapidità con cui il debitore procura la documentazione e dal numero di finanziatori da cui vanno recuperati i contratti.
Dal decreto di apertura all’omologa: 30 giorni, 20 giorni, 10 giorni
Adesso il Codice detta un calendario preciso, scandito da tre numeri che vale la pena imparare a memoria.
Cosa succede
Il giudice esamina la domanda. Se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del tribunale, e ordina all’OCC di darne comunicazione ai creditori. Se la documentazione è incompleta, può concedere un termine per le integrazioni.
I creditori ricevono la comunicazione e possono presentare osservazioni. L’OCC le raccoglie, riferisce al giudice e può proporre modifiche al piano. Il giudice, verificate ammissibilità e fattibilità, omologa con sentenza. In caso di contestazione sulla convenienza, applica il criterio del confronto con l’alternativa liquidatoria.
La norma
L’art. 70 CCII è la disposizione chiave, e i suoi termini sono questi.
Comma 1: il giudice dispone la pubblicazione della proposta e del piano; la comunicazione ai creditori a cura dell’OCC va eseguita entro 30 giorni; il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni; il decreto motivato è reclamabile entro 30 giorni davanti al tribunale.
Comma 3: ogni creditore può presentare osservazioni entro i 20 giorni successivi alla comunicazione, inviandole all’OCC a mezzo posta elettronica certificata.
Comma 4: il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, e il divieto di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il comma 5 prevede la revocabilità delle misure protettive su istanza dei creditori o d’ufficio in caso di atti in frode.
Comma 6: entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, l’OCC riferisce al giudice e propone eventuali modifiche.
Comma 7: il giudice omologa il piano con sentenza, verificandone ammissibilità e fattibilità; in caso di contestazione sulla convenienza, omologa se il credito dell’opponente risulta soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa della liquidazione controllata.
Comma 8: la sentenza è comunicata ai creditori e pubblicata entro 2 giorni, ed è impugnabile secondo l’art. 51 CCII. Comma 10: in caso di diniego dell’omologazione, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive.
I termini che si attivano
Trenta giorni per la comunicazione ai creditori. Venti giorni per le osservazioni. Dieci giorni per la relazione dell’OCC. Trenta giorni per il reclamo contro il decreto. Due giorni per la pubblicazione della sentenza. Sono i cinque numeri che governano questa fase.
Sul versante del creditore, la Cassazione ha chiarito chi può fare cosa. Con la sentenza Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157 ha circoscritto la legittimazione al reclamo contro l’omologazione a chi abbia formalmente partecipato al giudizio; e in una successiva pronuncia, la n. 20941 del 2026, ha precisato che il creditore che formula osservazioni acquista la qualità di parte ed è per ciò stesso legittimato al reclamo. Con l’ordinanza n. 24870 del 2024 ha stabilito la competenza del tribunale in composizione collegiale per il reclamo avverso il decreto di inammissibilità. E con l’ordinanza n. 20672 del 2025 ha affermato che al creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento non è comunque precluso contestare la legittimità della proposta: la limitazione dell’art. 69, comma 2, CCII non si traduce in un divieto assoluto di difesa.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra delle misure protettive è questa, e non ne arriveranno altre. È nel decreto di apertura che si ottiene la sospensione delle esecuzioni pendenti e il divieto di azioni nuove: se c’è un pignoramento presso terzi sullo stipendio o sulla pensione, è questo il provvedimento che ne blocca gli effetti. Chiederle è un’attività che va impostata già nel ricorso, con indicazione specifica delle procedure esecutive pendenti.
Nella fase delle osservazioni, poi, il debitore non è spettatore. Se il finanziatore del contratto contestato presenta osservazioni sostenendo la riferibilità del debito, quello è il momento di depositare tutto ciò che si è raccolto nelle tappe precedenti: la contestazione datata, la querela, gli atti del giudizio di opposizione, la consulenza grafologica di parte.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è considerare l’omologa un traguardo anziché un punto di passaggio. La sentenza di omologazione apre la fase esecutiva, dove il piano va materialmente eseguito: chi festeggia e smette di monitorare arriva impreparato alla tappa 9.
Quanto dura realmente
Dal deposito al decreto di apertura passano, a seconda del carico del tribunale, dalle tre alle dieci settimane. Dal decreto all’omologa, sommando i trenta, i venti e i dieci giorni più i tempi di redazione della sentenza, si va dai tre ai sei mesi. Complessivamente, dal primo colloquio con l’OCC alla sentenza di omologazione, un percorso ordinato richiede tra gli otto e i quattordici mesi.
Dopo l’omologa: l’esecuzione del piano, i 3-5 anni, l’esdebitazione
L’ultima tappa è la più lunga, ed è quella di cui si parla di meno. Eppure è qui che il risultato si consolida o si perde.
Cosa succede
Il piano omologato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori. Il consumatore inizia a versare le somme previste secondo le scadenze del piano. L’OCC vigila sull’esecuzione, risolve le difficoltà pratiche e riferisce al giudice. Alla fine, eseguito il piano, i debiti residui falcidiati non sono più esigibili: il consumatore esce dalla procedura liberato.
Se il piano non regge — perché il reddito viene meno, perché sopravvengono debiti nuovi, perché si scopre che l’attivo era stato rappresentato in modo non veritiero — la procedura può essere revocata e convertita.
La norma
L’art. 71 CCII disciplina l’esecuzione del piano e i poteri del giudice di risolvere le difficoltà insorte. L’art. 72 CCII prevede la revoca dell’omologazione quando sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata parte dell’attivo, o simulate attività inesistenti, nonché in caso di inadempimento. L’art. 73 CCII regola la conversione in liquidazione controllata.
Sul versante liquidatorio, l’art. 282 CCII prevede l’esdebitazione di diritto del debitore persona fisica decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione controllata, e l’art. 283 CCII disciplina l’esdebitazione del debitore incapiente, concedibile una sola volta e con l’obbligo di pagare i creditori se entro quattro anni sopravvengono utilità rilevanti.
Sulla durata del piano di ristrutturazione non esiste un limite rigido: la giurisprudenza di merito ha omologato piani ultraquinquennali, con durate di sette anni (Trib. Trani, 2 maggio 2023) e persino di nove (Trib. Treviso, 9 novembre 2023), quando la durata sia giustificata e il piano resti fattibile. La Corte costituzionale, con la sentenza 19 gennaio 2024, n. 6, ha dichiarato non fondata la questione sollevata sulla durata della liquidazione controllata, ricondotta alla discrezionalità del legislatore anche alla luce del limite triennale per l’esdebitazione.
I termini che si attivano
Tre anni dall’apertura della liquidazione controllata per l’esdebitazione di diritto. Quattro anni di sorveglianza sulle utilità sopravvenute per l’esdebitazione del debitore incapiente. E, per chi voglia impugnare la sentenza di omologazione, i termini dell’art. 51 CCII: la Cassazione, con l’ordinanza 23 dicembre 2024, n. 34158, ha chiarito che quando il decreto di omologa non è notificato opera il termine lungo semestrale.
Cosa può fare il debitore ora
Difendere l’esecuzione del piano con la stessa attenzione con cui si è costruita la domanda. Concretamente: comunicare all’OCC ogni variazione reddituale rilevante prima che diventi un inadempimento; non contrarre nuovi debiti durante l’esecuzione; documentare ogni versamento. E, nella vicenda che stiamo seguendo, portare a conclusione il giudizio sul contratto contestato: se l’inefficacia viene accertata mentre il piano è in corso, il piano va aggiornato, e quella posta esce dal passivo liberando risorse per gli altri creditori.
Va inoltre ricordato che l’esito del giudizio penale o civile contro il figlio può generare un attivo sopravvenuto, e che le somme eventualmente recuperate non sono a libera disposizione: entrano nella procedura secondo le regole del piano.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è il silenzio. Il consumatore che smette di pagare senza avvisare nessuno, sperando di recuperare il mese dopo, trasforma una difficoltà gestibile in un inadempimento rilevante ai fini dell’art. 72 CCII. La revoca dell’omologazione non riporta le cose al punto di partenza: le riporta molto più indietro, perché i creditori riacquistano i diritti per l’intero e la strada della liquidazione controllata diventa obbligata.
Quanto dura realmente
I piani omologati nella prassi hanno durate comprese fra i tre e i cinque anni; quelli assistiti da garanzia di terzi o da cessioni del quinto in corso arrivano frequentemente a sei o sette. La liquidazione controllata, dal canto suo, si chiude in genere entro tre o quattro anni, con l’esdebitazione che matura di diritto al terzo anno dall’apertura.
La stessa procedura, due calendari
Due situazioni identiche nei numeri, opposte nella gestione del tempo. Gli importi non sono tondi perché nella realtà non lo sono mai, e le date sono coerenti con i termini di legge illustrati sopra.
Ipotesi di partenza comune. Un genitore pensionato, reddito netto 1.340 euro al mese, casa di abitazione di proprietà con residuo di mutuo di 27.800 euro regolarmente pagato. Il figlio, tra gennaio e maggio, conclude a suo nome due finanziamenti per complessivi 41.600 euro e attiva una carta revolving con utilizzo di 6.300 euro. Nessuno dei tre contratti è stato firmato dal genitore.
Calendario A — il genitore che agisce alle finestre giuste.
12 settembre: arriva la prima lettera della società di recupero. Il genitore la fotografa, annota la data e si rivolge subito a un professionista. 18 settembre: partono tre PEC ai finanziatori con richiesta di copia integrale dei contratti e contestazione specifica della sottoscrizione. 4 ottobre: arrivano i contratti. Due firme sono palesemente difformi, il terzo rapporto è stato attivato con credenziali digitali. 20 novembre: presentata querela — siamo al giorno 69 dalla scoperta, entro i 90 giorni dell’art. 124 c.p. Due finanziatori su tre sospendono il recupero. 3 febbraio: il terzo finanziatore notifica decreto ingiuntivo per 6.300 euro. Opposizione depositata il 2 marzo, nel termine di 40 giorni, con disconoscimento specifico della sottoscrizione. Marzo-giugno: istruttoria OCC. Il piano tratta i due finanziamenti come crediti contestati con accantonamento prudenziale, e prevede il pagamento del residuo mutuo più una quota mensile di 190 euro per 48 mesi a favore degli altri creditori. 11 luglio: deposito della domanda. 29 agosto: decreto di apertura con sospensione della procedura esecutiva nel frattempo avviata sulla pensione. Settembre-ottobre: comunicazione ai creditori (30 giorni), osservazioni (20 giorni), relazione OCC (10 giorni). 16 dicembre: sentenza di omologazione. Anno successivo: il giudizio di opposizione accerta l’inefficacia di uno dei due finanziamenti contestati; l’accantonamento si libera e la percentuale destinata agli altri creditori migliora.
Calendario B — lo stesso genitore che lascia correre.
12 settembre: arriva la stessa lettera. Il genitore telefona al numero verde, gli dicono di “regolarizzare”, lui versa 300 euro per guadagnare tempo. Ottobre-dicembre: altri due versamenti parziali, dal proprio conto. Nessuna contestazione scritta. 11 dicembre: scadono i 90 giorni per la querela. La strada penale si chiude. 3 febbraio: notificato decreto ingiuntivo per 6.300 euro. Il genitore non si costituisce, “aspetta di capire”. 15 marzo: scaduti i 40 giorni, il decreto diventa definitivo. 28 aprile: notificato precetto. 12 maggio: pignoramento presso terzi sulla pensione, con trattenuta mensile sulla parte eccedente il minimo vitale. Giugno: il genitore si rivolge finalmente a un professionista. I tre versamenti spontanei vengono opposti dai finanziatori come ratifica ex art. 1399 c.c.; il decreto ingiuntivo è definitivo; la querela non è più proponibile. Autunno: si avvia comunque il sovraindebitamento, ma il passivo comprende ora l’intero importo dei contratti contestati. La quota mensile sostenibile è la stessa — 190 euro — ma il passivo è superiore del 60%, e la percentuale offerta ai creditori scende in misura corrispondente.
La differenza tra i due calendari non sta nelle risorse: sono identiche. Sta in tre decisioni prese entro i primi novanta giorni.
I binari paralleli: come cambia la timeline quando si attiva un rimedio
La cronologia illustrata finora è quella della linea principale. Ma ogni rimedio attivato apre un binario che corre accanto al primo, con tempi propri, e il punto tecnicamente delicato è che questi binari non si fermano l’uno con l’altro.
Binario dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Si apre con la citazione in opposizione e corre per anni. L’opposizione, di per sé, non sospende l’esecutorietà: occorre chiedere espressamente la sospensione della provvisoria esecuzione. Se la sospensione non viene concessa, il creditore può procedere mentre il giudizio è pendente — ed è esattamente la ragione per cui l’opposizione, da sola, non basta a mettere in sicurezza uno stipendio o una pensione.
Binario dell’opposizione all’esecuzione. Si apre quando il pignoramento è già stato notificato, con lo strumento dell’art. 615 c.p.c. Il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura. È un binario più rapido del precedente sui tempi della cautela, ma più stretto sull’oggetto: serve a contestare il diritto di procedere, non a rifare il giudizio sul contratto.
Binario penale. Si apre con la querela. Ha tempi propri, del tutto indipendenti, e produce un effetto collaterale prezioso: l’acquisizione dell’originale del contratto e la possibilità di perizia grafologica disposta dall’autorità giudiziaria. Sul piano civile, l’esito penale non vincola automaticamente, ma il materiale probatorio raccolto è spendibile.
Binario del sovraindebitamento. È l’unico che, con il decreto dell’art. 70, comma 4, CCII, agisce su tutti gli altri binari esecutivi contemporaneamente: sospende i procedimenti di esecuzione forzata pendenti e vieta l’inizio di nuovi. Non tocca invece i giudizi di cognizione sul titolo, che proseguono.
Binario della procedura familiare. Se anche il figlio accede a una procedura, l’art. 66 CCII consente il progetto unitario, ma le masse restano distinte e i crediti reciproci non concorrono. La giurisprudenza di merito ha affrontato più volte la questione: il Tribunale di Verona, con il decreto 6 ottobre 2022, ha ammesso la liquidazione controllata proposta congiuntamente da familiari conviventi; il Tribunale di Modena, con il decreto 31 marzo 2023, ha precisato che su richiesta congiunta vanno comunque aperte procedure distinte con masse separate.
La regola pratica che discende da tutto questo è una sola: il sovraindebitamento è l’unico binario che ferma le esecuzioni, ma non è il binario che cancella un debito altrui. Per quello serve la cognizione. Chi usa un binario solo ottiene metà del risultato.
Le 5 finestre critiche
Cinque momenti. In ciascuno, agire o non agire cambia l’esito dell’intera vicenda.
1. I primi giorni dalla scoperta — la contestazione scritta. Datare la scoperta e contestare per iscritto la sottoscrizione, chiedendo copia integrale del contratto, è l’atto che fissa la posizione e impedisce che il silenzio venga letto come accettazione. Costa una PEC; vale l’intera difesa successiva.
2. I 90 giorni della querela (art. 124 c.p.). È l’unico termine penale della vicenda, non è sospeso dalla sospensione feriale, e una volta scaduto non torna. Va deciso con lucidità, non rimandato per stanchezza.
3. I 40 giorni dell’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.), con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. È la sede naturale del disconoscimento della firma, e il momento in cui l’onere della verificazione si sposta sul creditore. Scaduti, il titolo diventa definitivo e la contestazione nel merito è quasi sempre perduta.
4. Il decreto di apertura della procedura (art. 70, comma 4, CCII). È l’unica occasione in cui si ottengono le misure protettive: sospensione delle esecuzioni pendenti e divieto di azioni nuove. Non esistono seconde chiamate: se il ricorso non le chiede in modo specifico, non arrivano.
5. I 20 giorni delle osservazioni dei creditori (art. 70, comma 3, CCII). È la finestra in cui il finanziatore del contratto contestato dice la sua e in cui il debitore deve avere già pronto tutto il materiale raccolto nelle tappe precedenti. Arrivare a questa fase con un fascicolo incompleto significa consegnare al giudice una sola versione dei fatti.
Le domande sul tempo
“Sono passati otto mesi dalla scoperta: posso ancora fare qualcosa?” Sì, ma non tutto. La querela non è più proponibile perché i 90 giorni dell’art. 124 c.p. sono decorsi. Restano integralmente percorribili la contestazione civile con disconoscimento della firma nel primo giudizio utile e l’accesso alla procedura di sovraindebitamento. Se nel frattempo è stato notificato un decreto ingiuntivo e i 40 giorni sono scaduti, la strada si stringe all’opposizione tardiva nei casi tassativi e all’opposizione all’esecuzione per fatti sopravvenuti.
“Ho pagato tre rate prima di capire: ho perso il diritto di contestare?” Non automaticamente, ma la posizione si è indebolita. Il pagamento spontaneo è il principale indizio di ratifica ex art. 1399 c.c. Molto dipende da cosa accompagnava quei pagamenti: se erano seguiti o preceduti da contestazioni scritte, o se sono stati effettuati nella convinzione erronea di pagare un debito del figlio come mero terzo, il quadro cambia. Va ricostruito documento per documento.
“Quanto dura in tutto la procedura di sovraindebitamento, dal primo colloquio alla liberazione dai debiti?” Dal primo colloquio con l’OCC alla sentenza di omologazione, in un percorso ordinato, si va dagli otto ai quattordici mesi. A questa fase si somma l’esecuzione del piano, che nella prassi dura dai tre ai cinque anni. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione matura di diritto decorsi tre anni dall’apertura, ai sensi dell’art. 282 CCII.
“Il pignoramento sulla pensione è già partito: la procedura lo ferma, e quando?” Lo ferma il decreto di apertura, non il deposito della domanda. Tra i due passano, a seconda del tribunale, dalle tre alle dieci settimane, durante le quali le trattenute proseguono. È la ragione principale per cui la preparazione della domanda non va iniziata quando il pignoramento è già notificato, ma quando arriva il precetto.
“Mio figlio ha già chiuso la sua procedura e i debiti gli sono stati cancellati: per me è finita?” No, ed è l’equivoco più pericoloso di tutta la materia. L’esdebitazione o la falcidia ottenute dal debitore principale non liberano chi ha garantito: i creditori conservano impregiudicati i loro diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. In concreto, il genitore che aveva firmato come garante scoprirà che la richiesta si sposta integralmente su di lui, di regola nel giro di poche settimane dalla chiusura della procedura del figlio. Il momento in cui si riceve quella notizia è, sul calendario, l’equivalente della tappa 3 di questa guida: è lì che va collocata la contestazione o la preparazione della propria procedura, non mesi dopo, quando il precetto è già stato notificato.
“Se vinco l’opposizione dopo che il piano è già stato omologato, cosa succede?” La posta contestata esce dal passivo. Se il piano l’aveva trattata con un accantonamento prudenziale, quelle risorse si liberano e vanno redistribuite secondo le previsioni del piano; se il piano non aveva previsto nulla, occorre rivolgersi al giudice perché risolva la difficoltà insorta nell’esecuzione ai sensi dell’art. 71 CCII. È la dimostrazione pratica che un piano ben scritto contiene già, al suo interno, l’ipotesi della vittoria.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Riferimenti ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati.
Tappa 4 — la contestazione della firma
- Cass. civ., Sez. III, ordinanza 13 febbraio 2025, n. 3756. Ribadisce l’assetto degli oneri in materia di disconoscimento della scrittura privata: chi vuole avvalersi del documento contestato deve attivarsi per la verificazione, altrimenti il documento non può fondare la decisione. Rilevanza diretta: è il meccanismo che, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, sposta sul finanziatore il peso di dimostrare l’autenticità della firma del genitore.
Tappa 6 — qualificazione del debito e nozione di consumatore
- Cass. civ., Sez. I, 1° febbraio 2016, n. 1869. Fissa la nozione di consumatore sovraindebitato come persona fisica che ha assunto obbligazioni per esigenze personali, familiari o di estrinsecazione della propria personalità sociale, senza riflessi su un’attività d’impresa. Rilevanza: è il criterio che consente al genitore garante, estraneo all’impresa del figlio, di conservare l’accesso alla procedura del consumatore.
- Trib. Termini Imerese, decreto di omologazione (massima in Unijuris). Afferma che l’avere i ricorrenti agevolato il figlio nell’attività imprenditoriale prestando garanzia non esclude né la qualifica di consumatori né il requisito della meritevolezza. Rilevanza: è la pronuncia di merito più vicina in assoluto alla situazione D descritta alla tappa 6.
- App. Bologna, 16 giugno 2023 e Trib. Bologna, 30 dicembre 2022. In presenza di debiti promiscui — parte personali, parte imprenditoriali — la ristrutturazione riservata al consumatore è inammissibile, e non è possibile accedervi neppure limitatamente ai soli debiti privati. Rilevanza: segna il confine da verificare prima di scegliere lo strumento, quando il genitore abbia anche una posizione d’impresa.
Tappa 7 — meritevolezza e sbarramento dell’art. 69 CCII
- App. Bari, Sez. I, 30 aprile 2025, n. 626. Traccia il discrimine tra colpa grave e colpa lieve: la prima ricorre quando il debitore ometta completamente di valutare la propria situazione reddituale, rendendo certa l’impossibilità di adempiere; la seconda quando la valutazione sia errata ma non totalmente irragionevole. Rilevanza: è il parametro su cui si misura il genitore che ha garantito il figlio.
- App. Firenze, 8 novembre 2023. L’art. 69 CCII ha superato le valutazioni rigide sulla proporzionalità tra capacità patrimoniale e obbligazioni assunte: l’accesso è precluso solo in presenza di colpa grave, malafede o frode. Rilevanza: amplia l’area di accesso rispetto alla prassi formatasi sulla L. 3/2012.
- Cass. civ., Sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890. Si pronuncia sulla collocazione del requisito della meritevolezza nel piano del consumatore disciplinato dalla L. 3/2012. Rilevanza: utile per le procedure ancora regolate dalla disciplina previgente e per cogliere lo scarto rispetto all’attuale art. 69 CCII.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27544. Pronuncia di riferimento sulla valutazione della condotta del debitore nell’accesso alle procedure di composizione della crisi. Rilevanza: rappresenta il precedente da cui muove l’attuale elaborazione su colpa grave e diligenza.
- Cass. civ., ordinanza n. 21048 del 2025. La negligenza della banca nel concedere un finanziamento che ha aggravato la situazione debitoria non esclude di per sé la colpa grave del sovraindebitato. Rilevanza: chiarisce che la violazione degli obblighi di verifica del merito creditizio attenua ma non assolve.
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, 23 ottobre 2023. Le violazioni degli obblighi di valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore attenuano la responsabilità del consumatore. Rilevanza: è la leva argomentativa nei casi in cui un finanziamento sia stato concesso senza alcuna verifica reale della sostenibilità.
Tappa 8 — apertura, osservazioni, omologazione
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 27 febbraio 2025, n. 5157. Circoscrive la legittimazione al reclamo contro l’omologazione del piano a chi abbia formalmente partecipato al giudizio. Rilevanza: definisce chi può ostacolare l’omologa e chi no.
- Cass. civ., n. 20941 del 2026. Il creditore che presenta osservazioni acquista la qualità di parte ed è per ciò legittimato al reclamo. Rilevanza: completa il quadro della precedente e spiega perché la fase dei venti giorni va presidiata.
- Cass. civ., ordinanza n. 24870 del 2024. Il reclamo avverso il decreto di inammissibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore è di competenza del tribunale in composizione collegiale. Rilevanza: individua la sede corretta dell’impugnazione, evitando errori che costano il rimedio.
- Cass. civ., ordinanza n. 20672 del 2025. Al creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento non è precluso contestare la legittimità della proposta. Rilevanza: delimita la portata della limitazione prevista dall’art. 69, comma 2, CCII.
- Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2024, n. 30543. L’accordo che prevede la soddisfazione non integrale del credito privilegiato deve risultare più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Rilevanza: è il criterio di confronto che il giudice applica quando un creditore contesta la convenienza.
- Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2024, n. 30538. La valutazione dell’affidabilità del debitore va compiuta anche in assenza di un’esplicita clausola di meritevolezza. Rilevanza: conferma che la condotta del debitore resta sempre sotto esame.
Tappa 9 — esecuzione, impugnazioni, esdebitazione
- Cass. civ., ordinanza 23 dicembre 2024, n. 34158. In mancanza di notificazione del decreto di omologa opera il termine lungo semestrale per il ricorso. Rilevanza: evita la decadenza dall’impugnazione nei casi di mancata notifica.
- Corte costituzionale, sentenza 19 gennaio 2024, n. 6. Dichiara non fondata la questione relativa alla durata della liquidazione controllata, ricondotta alla discrezionalità del legislatore anche alla luce del limite triennale previsto per l’esdebitazione. Rilevanza: conferma la tenuta costituzionale dell’impianto temporale della procedura.
- Trib. Verona, 6 ottobre 2022 e Trib. Modena, 31 marzo 2023. Il primo ammette la liquidazione controllata proposta congiuntamente da familiari conviventi ai sensi dell’art. 66 CCII; il secondo precisa che vanno comunque aperte procedure distinte con masse separate. Rilevanza: disegnano il funzionamento concreto della procedura familiare tra genitore e figlio.
- Trib. Spoleto, 7 gennaio 2025, n. 1. Si misura con la portata applicativa dell’art. 66, comma 1, CCII in tema di procedure familiari. Rilevanza: pronuncia recente sul presupposto dell’origine comune del sovraindebitamento.
- Trib. Trani, 2 maggio 2023 e Trib. Treviso, 9 novembre 2023. Ammettono piani di ristrutturazione di durata rispettivamente settennale e novennale. Rilevanza: dimostrano che una durata superiore al quinquennio non è di per sé causa di inammissibilità quando il piano è sostenibile.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi, perché gli strumenti disponibili cambiano radicalmente a seconda del punto del calendario in cui sei.
- Datiamo e documentiamo la scoperta, ricostruendo con le buste, le PEC e i tabulati il giorno esatto in cui hai avuto notizia del debito: è da lì che decorrono i 90 giorni dell’art. 124 c.p. e su quella data si regge tutta la difesa successiva.
- Chiediamo ai finanziatori copia integrale dei contratti e della documentazione di identificazione del sottoscrittore, e analizziamo la firma confrontandola con le scritture di comparazione riferibili a te.
- Redigiamo la contestazione formale della sottoscrizione in termini specifici e determinati, e la notifichiamo a tutti i creditori coinvolti prima che il recupero si consolidi.
- Se sei al giorno 0-90 dalla scoperta, valutiamo con te la querela e, quando la scelta è di non procedere penalmente, costruiamo il percorso civile alternativo che porta allo stesso risultato sul contratto.
- Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo, depositiamo l’opposizione nei 40 giorni disconoscendo la sottoscrizione, chiediamo la sospensione della provvisoria esecuzione e, dove occorre, produciamo consulenza grafologica di parte.
- Se il pignoramento è già in corso, attiviamo l’opposizione all’esecuzione e, parallelamente, predisponiamo la domanda di sovraindebitamento chiedendo nel ricorso le misure protettive dell’art. 70, comma 4, CCII per fermare le trattenute.
- Qualifichiamo debito per debito la tua esposizione — contratto proprio, garanzia, contratto altrui contestato, contratto altrui ratificato — e costruiamo il piano trattando i crediti contestati con accantonamento prudenziale, così che la fattibilità regga in entrambi gli scenari.
- Inventariamo l’attivo che nessuno considera: il credito di regresso verso il figlio ai sensi dell’art. 1950 c.c., l’eventuale credito risarcitorio, e ne documentiamo la concreta realizzabilità nella relazione.
- Valutiamo la procedura familiare dell’art. 66 CCII quando anche il figlio è sovraindebitato, verificando se il progetto unitario a masse distinte sia più efficiente delle procedure separate.
- Presidiamo la fase dei 20 giorni delle osservazioni e, dopo l’omologa, seguiamo l’esecuzione del piano fino all’esdebitazione, aggiornandolo se il giudizio sul contratto contestato si chiude a tuo favore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, l’abilitazione che pesa di più è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno il documento che il giudice leggerà per primo, cioè la relazione particolareggiata dell’art. 68 CCII, e saper impostare fin dall’inizio la rappresentazione di un’esposizione che comprende debiti contestati — che è esattamente il punto in cui questi piani vengono respinti o accolti. Accanto a questa, la qualifica di avvocato cassazionista consente di tenere la stessa linea difensiva dal primo disconoscimento fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambiare impostazione a metà percorso. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso in parallelo: chi costruisce la difesa sul contratto e chi costruisce la sostenibilità del piano parlano tra loro, perché le due cose devono reggere insieme.
Il tempo è la risorsa che hai, ed è quella che stai spendendo adesso
Ricapitolando la cronologia: il debito nasce silenzioso, cammina per mesi, si manifesta con un sollecito, si trasforma in titolo esecutivo in meno di un anno e, da lì, diventa pignoramento in poche settimane. Il tempo è la risorsa più preziosa di chi ha un debito addosso, ed è anche l’unica che si consuma da sola, senza che nessuno la spenda. Ogni finestra di questa guida — i 90 giorni, i 40 giorni, il decreto di apertura, i 20 giorni delle osservazioni — si apre una volta sola.
Un debito contratto da un figlio a nome del genitore sta esattamente nel punto in cui si incrociano due materie che di solito viaggiano separate: la contestazione di un titolo e la ristrutturazione di un’esposizione. È per questo che lo Studio Monardo lavora su questo terreno con due abilitazioni che si completano: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC per la parte che riguarda il piano, la relazione e l’omologazione; avvocato cassazionista per la parte che riguarda la firma, il disconoscimento e la difesa del titolo fino all’ultimo grado. Sono le due gambe su cui questa vicenda cammina: se ne manca una, il risultato è sempre parziale.
📩 Se sul tuo tavolo c’è una richiesta di pagamento per un debito che non hai contratto, il calendario è già partito e non ti aspetta: scrivici oggi stesso allo Studio — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
