Moratoria E Classificazione a Default EBA: Quali Conseguenze?

C’è un momento preciso in cui un’impresa o una famiglia, stretta dalla liquidità, chiede alla banca di sospendere le rate. Di solito lo vive come una boccata d’ossigeno. Quasi nessuno, in quel momento, sa che la stessa richiesta mette in moto un orologio regolamentare europeo che la banca è obbligata a far girare: il test di valore attuale netto, l’attributo “forborne”, il contatore dei 90 giorni di arretrato, la soglia dell’1%, il periodo minimo di permanenza nello stato di default. È un orologio che non si vede dal lato del cliente, ma che decide se, sei o dodici mesi dopo, quel cliente potrà ancora ottenere un fido, rinnovare un leasing o accedere a un mutuo.

Questa inchiesta ricostruisce la sequenza, tappa per tappa, di ciò che accade quando una moratoria viene concessa, quando finisce, quando le rate non ripartono e quando la banca applica la definizione di default dettata dall’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), dalle Linee guida EBA/GL/2016/07 e dal Regolamento delegato (UE) 2018/171. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nella disciplina del default bancario il tempo non è un dettaglio, è la variabile che decide l’esito.

La timeline, in sintesi, è questa. Giorno 0: la moratoria viene chiesta e qualificata. Mesi di sospensione: la banca classifica la posizione, spesso come “forborne”. Fine della moratoria: il piano riparte e ogni rata non pagata alimenta il contatore dello scaduto. Giorno 91 dal superamento congiunto delle soglie: scatta il default, che si estende all’intera esposizione e ai soggetti collegati. Nei mesi successivi: segnalazioni, revoche dei fidi, decadenza dal beneficio del termine, cessione del credito, decreto ingiuntivo. In fondo al percorso: il rientro in bonis, che richiede almeno tre mesi di osservazione e, in caso di ristrutturazione onerosa, un anno intero.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è materia bancaria nel senso più tecnico del termine: classificazioni prudenziali, segnalazioni in Centrale Rischi, contratti di mutuo e di apertura di credito. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che affianca avvocati e commercialisti proprio nella lettura di piani di ammortamento, estratti conto e flussi di segnalazione. Quando poi la moratoria non basta e la crisi diventa strutturale, entrano in gioco le altre due competenze certificate che questa cronologia richiama di continuo: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento e quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. E quando la contestazione di una segnalazione o di una decadenza arriva in giudizio, la qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

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La mappa temporale: dieci passaggi, un solo orologio

Prima di entrare nel dettaglio, conviene avere sotto gli occhi l’intero calendario. La tabella che segue riassume le tappe sviluppate nelle sezioni successive, con la base normativa e la finestra difensiva che si apre (o si chiude) in ciascuna.

TappaQuandoCosa succedeBase normativaFinestra per il debitore
1Giorno 0Richiesta e concessione della moratoria; qualificazione come misura di tolleranzaArt. 47-bis CRR; EBA/GL/2016/07 (test NPV 1%)Negoziare la forma della moratoria prima di firmare
2Durante la sospensioneAttributo “forborne”, monitoraggio, eventuale riclassificazioneEBA/GL/2016/07; EBA/GL/2018/06Documentare la temporaneità della difficoltà
3Primo giorno dopo la fine della moratoriaRipresa del piano; prima rata dovutaContratto; art. 1218 c.c.Pagare o rinegoziare prima della scadenza
4Giorni 1-90 di arretratoContatore dello scaduto rilevante (soglie 100/500 € e 1%)Reg. delegato (UE) 2018/171Riportare l’arretrato sotto soglia
5Giorno 91Classificazione a default; contagio alle posizioni collegateArt. 178 CRR; EBA/GL/2016/07Verificare il calcolo, chiedere il dettaglio
6Mesi 3-6Segnalazioni in Centrale Rischi; possibile passaggio a sofferenzaArt. 53 TUB; delibera CICR 29 marzo 1994; Circolare Banca d’Italia n. 139Contestare la sofferenza priva di presupposti
7Mesi 4-9Revoca dei fidi, decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del mutuoArtt. 1186, 1845 c.c.; art. 40 TUBContestare recesso e decadenza illegittimi
8Mesi 9-24Cessione del credito, decreto ingiuntivo, precettoArt. 58 TUB; L. 130/1999; artt. 633 ss., 480 c.p.c.Opposizione a decreto ingiuntivo entro 40 giorni
9Dopo la regolarizzazioneRientro in bonis: probation di almeno 3 mesi, 12 mesi se ristrutturazione onerosaEBA/GL/2016/07, par. 71-72Pianificare la regolarizzazione in tempo

Una precisazione che attraversa tutta la cronologia: il contatore dei 90 giorni non è un termine processuale e non si ferma con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale riguarda soltanto i termini processuali — l’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposizione agli atti esecutivi — che incontreremo alla tappa 8. Il calendario prudenziale della banca corre ogni giorno dell’anno, agosto compreso.


Giorno 0: la richiesta di moratoria e la sua qualificazione

Cosa succede

Siamo al giorno in cui il cliente firma la richiesta di sospensione. Può trattarsi della sospensione della sola quota capitale per sei o dodici mesi, della sospensione dell’intera rata, di un allungamento del piano, oppure di una combinazione di queste misure. Dal lato del cliente la differenza sembra tecnica. Dal lato della banca è decisiva, perché determina in quale casella regolamentare finirà la posizione.

Negli anni della pandemia esistevano due binari. Il primo era quello delle moratorie legislative, a partire dall’art. 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), riservato a micro, piccole e medie imprese. Il secondo era quello delle moratorie generali concordate a livello di sistema, disciplinate dalle Linee guida EBA/GL/2020/02. Per entrambe valeva una deroga: se la moratoria rispettava i requisiti delle linee guida, non veniva trattata automaticamente come misura di tolleranza e non faceva scattare il test sulla ristrutturazione onerosa. La Banca d’Italia, con la comunicazione del 23 marzo 2020, aveva inoltre chiarito che il soggetto ammesso alla moratoria dell’art. 56 non poteva essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio era stato accordato.

Quella stagione è chiusa. L’EBA aveva già posto, per le moratorie concesse dopo il 30 settembre 2020, un tetto complessivo di nove mesi di sospensione per mantenere il trattamento di favore, con termine ultimo di concessione al 31 marzo 2021. Oggi, nel 2026, una moratoria chiesta individualmente alla propria banca è, nella grande maggioranza dei casi, una misura di tolleranza (“forbearance”) a tutti gli effetti, e il 7 maggio 2026 l’EBA, con il Final Report EBA/GL/2026/05 che modifica le linee guida del 2016, ha confermato che non sono previste deroghe specifiche per le moratorie.

La norma

L’art. 47-bis CRR definisce le misure di tolleranza come concessioni fatte a un debitore che si trova, o sta per trovarsi, in difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. L’art. 178 CRR, integrato dalle Linee guida EBA/GL/2016/07, stabilisce quando un debitore è in default: quando è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione rilevante, oppure quando la banca giudica improbabile che adempia integralmente senza escutere le garanzie. Tra gli indicatori di improbabile adempimento c’è proprio la “ristrutturazione onerosa” (distressed restructuring): la misura di tolleranza che riduce il valore attuale netto dell’obbligazione di oltre l’1%.

I termini che si attivano

Al giorno 0 non parte alcun termine perentorio a carico del debitore. Parte però un calcolo che la banca deve fare subito: confrontare il valore attuale dei flussi di cassa previsti dal piano originario con il valore attuale dei flussi del piano modificato, entrambi attualizzati al tasso effettivo originario. Se la perdita supera l’1%, la posizione va classificata in default nel momento stesso in cui la moratoria è concessa, anche se il cliente non ha saltato una sola rata.

Il meccanismo è controintuitivo e merita un esempio. Una moratoria che sospende la quota capitale per dodici mesi, facendo maturare interessi al tasso contrattuale e recuperandoli nel piano, di solito produce una perdita di valore attuale vicina allo zero: la banca riceve gli stessi soldi, solo più tardi, e li remunera. Una moratoria che invece sospende gli interessi senza farli maturare, o che riduce il tasso, o che rinuncia a una parte del capitale, può facilmente superare la soglia dell’1% e trasformare un aiuto in una classificazione a default.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la prima e forse la più importante finestra dell’intera cronologia. Prima di firmare, il debitore può chiedere per iscritto alla banca se la misura proposta supera la soglia dell’1% di perdita di valore attuale netto e se comporterà la classificazione a default. È una domanda che le banche sono in grado di soddisfare, perché il calcolo lo devono fare comunque. Se la risposta è positiva, si può negoziare una forma diversa: una sospensione più breve, un allungamento con interessi compensativi al tasso contrattuale, una rimodulazione che non generi perdita rilevante.

È anche il momento di valutare se la moratoria sia davvero lo strumento giusto. Per un’impresa con squilibrio patrimoniale o finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, la composizione negoziata della crisi prevista dal Codice della crisi d’impresa (nata con il D.L. 118/2021) offre un contesto in cui le trattative con le banche avvengono con l’assistenza di un esperto e con specifiche tutele sui rapporti in corso. Per una persona fisica o un piccolo imprenditore non fallibile, gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento permettono di ristrutturare l’intera massa debitoria anziché rinviare il problema di qualche mese.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più comune è firmare il modulo standard senza chiedere nulla, nella convinzione che “sospendere” equivalga a “congelare”. In realtà la moratoria individuale congela solo i pagamenti, non la classificazione. Il secondo errore, altrettanto frequente, è chiedere la moratoria quando si è già in arretrato: in quel caso la banca valuterà la misura come concessa a un debitore già in difficoltà conclamata, con probabilità molto più alte di classificazione immediata tra le esposizioni deteriorate.

Quanto dura realmente

L’istruttoria di una moratoria individuale richiede, nella prassi, da due a sei settimane, a seconda della banca e della complessità della posizione. Le moratorie concesse vanno tipicamente da sei a dodici mesi; per i mutui prima casa dei consumatori resta disponibile, alle condizioni di legge, la sospensione con il Fondo di solidarietà istituito dalla L. 244/2007 (c.d. Fondo Gasparrini), che segue regole proprie di accesso e di durata. Il calcolo del test NPV, invece, è immediato: la banca lo esegue al momento della concessione.


Durante la sospensione: il cliente non paga, la banca classifica

Cosa succede

Sono passati due mesi dalla firma. Il cliente non riceve addebiti e ha l’impressione che il rapporto sia in pausa. Nei sistemi della banca, invece, la posizione è tutt’altro che ferma. La misura di tolleranza viene registrata; la posizione riceve l’attributo “forborne”, che può essere “performing forborne” (esposizione in bonis oggetto di concessione) oppure “non-performing forborne” (esposizione già deteriorata o divenuta tale per effetto della concessione). Sul piano contabile, la posizione viene di norma collocata nello stadio di rischio più elevato previsto dal principio IFRS 9 per i crediti in bonis, con accantonamenti calcolati sulla perdita attesa lungo l’intera vita del finanziamento.

Tutto questo ha una conseguenza pratica che il cliente scopre solo più tardi: una posizione forborne pesa sul merito creditizio interno della banca anche se il cliente è formalmente regolare. Una richiesta di nuovo credito, in questa fase, viene esaminata con parametri più severi, e non è raro che la banca riduca gli affidamenti a revoca o non rinnovi le linee in scadenza.

La norma

La disciplina delle esposizioni forborne discende dall’art. 47-bis CRR e dagli standard tecnici di segnalazione di vigilanza (FINREP), recepiti in Italia nella Circolare Banca d’Italia n. 272. Le Linee guida EBA/GL/2018/06 sulla gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni dettano poi i criteri con cui la banca deve monitorare queste posizioni. L’art. 178 CRR resta sullo sfondo: durante la sospensione il contatore dello scaduto non avanza, perché le rate sospese non sono esigibili, ma resta sempre possibile una classificazione a default per improbabile adempimento, se emergono altri indicatori negativi.

I termini che si attivano

Durante la sospensione il debitore non ha termini perentori da rispettare, salvo quelli eventualmente previsti dall’accordo di moratoria (per esempio l’obbligo di pagare gli interessi mensili se la sospensione riguarda la sola quota capitale). Qui sta un’insidia: se la moratoria sospende solo il capitale, la quota interessi resta dovuta alle scadenze pattuite, e il suo mancato pagamento fa partire il contatore dello scaduto anche durante la sospensione. Per le posizioni performing forborne, inoltre, inizia a decorrere il periodo di monitoraggio di almeno 24 mesi (probation period) previsto dagli standard di vigilanza, durante il quale la posizione deve restare regolare per perdere l’attributo.

Cosa può fare il debitore ora

La sospensione è il momento migliore per costruire la documentazione che servirà dopo. Il debitore può inviare alla banca, prima della scadenza della moratoria, un aggiornamento scritto sulla propria situazione, con dati di bilancio o reddituali che dimostrino la natura temporanea della difficoltà. Non è un adempimento previsto dalla legge, ma è una prova preziosa: se più avanti la banca dovesse segnalare la posizione a sofferenza, sarà proprio la documentazione di una situazione patrimoniale non deficitaria a sostenere la contestazione, come vedremo alla tappa 6.

È anche il momento in cui chiedere una copia dell’accordo di moratoria con il nuovo piano di ammortamento, verificandone la coerenza con il contratto originario: tasso applicato agli interessi di sospensione, modalità di recupero, eventuale allungamento. L’Arbitro Bancario Finanziario, nelle controversie sulle moratorie dell’art. 56, si è più volte occupato proprio degli obblighi informativi della banca sugli interessi maturati durante la sospensione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è l’inerzia: il cliente considera la sospensione un periodo di tregua e non pianifica la ripresa. Arriva così alla prima rata successiva senza la liquidità necessaria, spesso con una rata più alta di quella originaria perché il piano è stato ricalcolato. L’altro errore frequente è accumulare altri debiti nello stesso periodo, magari con finanziarie o carte revolving, contando su una tregua che sul piano regolamentare non esiste.

Quanto dura realmente

Quanto dura la moratoria concordata: di norma sei, nove o dodici mesi. Ma l’effetto della classificazione forborne dura molto di più. Per una posizione performing forborne servono almeno due anni di regolarità dopo la concessione perché l’attributo venga meno; per una posizione non-performing forborne serve prima almeno un anno di “cure period” e poi, una volta tornata in bonis, altri due anni di monitoraggio. In pratica, una moratoria chiesta oggi può condizionare il rapporto con la banca fino al 2028 o al 2029.


Il giorno dopo la fine della moratoria: la prima rata e il primo scaduto

Cosa succede

Il calendario ora corre verso una data precisa: la prima scadenza successiva alla fine della sospensione. È la data che tutti gli operatori del credito conoscono come la più critica dell’intera sequenza. Il piano di ammortamento riprende, spesso con una rata maggiorata perché il capitale sospeso va rimborsato in un arco di tempo più breve o perché gli interessi maturati durante la sospensione vengono ripartiti sulle rate residue.

Se la rata viene pagata alla scadenza, la posizione resta performing forborne e il periodo di monitoraggio prosegue. Se la rata non viene pagata, anche solo in parte, dal giorno successivo alla scadenza nasce un importo “scaduto”. Da questo momento in poi il sistema della banca confronta ogni giorno quell’importo con le soglie di rilevanza.

C’è un dettaglio che rende questa tappa più pericolosa di quanto sembri: per una posizione forborne, le linee guida EBA prevedono che un nuovo arretrato superiore a 30 giorni durante il periodo di monitoraggio, o una seconda misura di tolleranza, siano indicatori che possono portare alla riclassificazione tra le esposizioni deteriorate. Una posizione forborne ha, in concreto, un margine di errore molto più stretto di una posizione ordinaria.

La norma

La ripresa dei pagamenti è regolata dal contratto e dall’accordo di moratoria. Il ritardo nell’adempimento è disciplinato dall’art. 1218 c.c. e dalle clausole contrattuali sugli interessi di mora. Sul piano prudenziale, il riferimento resta l’art. 178 CRR con le soglie del Regolamento delegato (UE) 2018/171, che in Italia sono state fissate dalla Banca d’Italia e si applicano dal 1° gennaio 2021.

I termini che si attivano

Dal giorno successivo alla scadenza non pagata decorrono gli interessi di mora, alle condizioni contrattuali. Non decorre ancora il contatore dei 90 giorni: questo parte solo quando l’arretrato supera entrambe le soglie di rilevanza, quella assoluta e quella relativa, come vedremo nella tappa successiva. Nei mutui fondiari, inoltre, si apre la prima delle finestre dell’art. 40 TUB: un pagamento effettuato tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza è qualificato come “ritardato pagamento” e concorre al conteggio dei sette ritardi che consentono alla banca di chiedere la risoluzione.

Cosa può fare il debitore ora

Nei giorni che precedono la prima rata post-moratoria, il debitore può ancora chiedere una rimodulazione, sapendo però che una seconda concessione su una posizione forborne ha elevate probabilità di comportare la classificazione tra i crediti deteriorati. La scelta, quindi, va fatta con i numeri alla mano: se la difficoltà è davvero temporanea e il pagamento può essere recuperato in poche settimane, pagare in ritardo ma sotto soglia può essere preferibile a chiedere una nuova moratoria; se la difficoltà è strutturale, una seconda moratoria rischia solo di rinviare il default di qualche mese, e conviene valutare fin da subito uno strumento di composizione della crisi.

Il debitore può anche verificare come la banca imputa i pagamenti parziali. In assenza di diversa dichiarazione, l’art. 1193 c.c. consente al debitore che ha più debiti della stessa specie verso lo stesso creditore di dichiarare quale intende soddisfare, e l’imputazione incide direttamente sull’importo scaduto più vecchio e, quindi, sul contatore.

L’errore tipico di questa fase

Il classico errore è pagare “quello che si può” senza indicazione di imputazione e senza verificare che l’importo residuo scaduto scenda sotto le soglie. Un pagamento parziale che lascia uno scaduto di 140 euro su un’esposizione di 12.000 euro non ferma nulla: 140 euro superano la soglia assoluta retail di 100 euro e l’1% di 12.000 euro è 120 euro, quindi entrambe le soglie restano superate e il contatore continua a correre.

Quanto dura realmente

Questa tappa dura un giorno: il giorno della scadenza. Ma i suoi effetti si misurano nelle 12-13 settimane successive. Le banche, nella prassi, inviano i primi solleciti automatici entro 10-20 giorni dalla scadenza; le comunicazioni che richiamano espressamente il rischio di classificazione a default arrivano spesso molto più tardi, quando il margine per rimediare è già ridotto.


Dal giorno 1 al giorno 90: il contatore dello scaduto rilevante

Cosa succede

Siamo nella fase che la disciplina europea ha reso più rigida rispetto al passato. Il contatore dei giorni di arretrato parte dal momento in cui l’importo scaduto supera contemporaneamente due soglie:

  • una soglia assoluta di 100 euro per le esposizioni al dettaglio (persone fisiche e piccole e medie imprese con esposizione verso il gruppo bancario inferiore a 1 milione di euro) e di 500 euro per le altre esposizioni;
  • una soglia relativa dell’1%, calcolata come rapporto tra l’importo scaduto e l’esposizione complessiva del debitore verso il gruppo bancario.

Prima del 2021 la soglia relativa italiana era del 5% e non c’era una soglia assoluta. Il passaggio all’1% ha reso rilevanti arretrati minimi: su un’esposizione complessiva di 30.000 euro bastano 300 euro scaduti (e comunque più di 100) perché il contatore parta.

Il conteggio è continuativo. Se il debitore riporta lo scaduto sotto almeno una delle due soglie, il contatore si azzera; se lo scaduto torna sopra entrambe, il conteggio riparte da capo. Ogni giorno in cui lo scaduto resta sopra entrambe le soglie è un giorno che avvicina il default, senza alcuna sospensione nel mese di agosto e senza alcun preavviso obbligatorio da parte della banca.

La norma

Le soglie derivano dall’art. 178, par. 2, lett. d), CRR e dal Regolamento delegato (UE) 2018/171, che rimette alle autorità nazionali la fissazione della soglia assoluta entro limiti massimi. La Banca d’Italia ha esercitato questa facoltà fissando i valori di 100 e 500 euro. Le Linee guida EBA/GL/2016/07 precisano poi le modalità di conteggio, il divieto di compensare lo scaduto con margini disponibili su altre linee di credito non contrattualmente collegate e le regole di applicazione a livello di debitore.

I termini che si attivano

Il termine che corre è di 90 giorni consecutivi dal superamento congiunto delle soglie. Non è un termine di decadenza a carico del debitore in senso processuale, ma produce un effetto automatico: al 91° giorno il debitore è in default. Nei mutui fondiari corre in parallelo il termine dei 180 giorni dell’art. 40 TUB, oltre il quale il pagamento non è più “ritardato” ma “mancato” e ricade nelle regole generali sulla risoluzione.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra difensiva più concreta dell’intera timeline. Fino al 90° giorno, riportare lo scaduto sotto la soglia assoluta o sotto quella relativa azzera il contatore ed evita la classificazione a default per arretrato. Non serve saldare tutto: basta che l’importo scaduto scenda sotto 100 euro (per il retail) o sotto l’1% dell’esposizione complessiva. Per farlo, il debitore deve conoscere l’importo esatto dello scaduto e l’esposizione complessiva calcolata dalla banca, che comprende tutte le linee verso il gruppo: mutui, prestiti, carte di credito, scoperti, leasing con società del gruppo.

In questa fase è utile chiedere per iscritto alla banca il dettaglio dello scaduto e dell’esposizione complessiva, e verificare che il calcolo tenga conto dei pagamenti effettuati. Errori di imputazione, addebiti di commissioni o spese contestate, interessi di mora calcolati in modo non conforme al contratto possono gonfiare lo scaduto e far superare le soglie a torto.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è confondere la tolleranza informale della filiale con la sospensione del contatore. Il gestore che dice “non si preoccupi, sistemiamo a fine mese” non ha il potere di fermare un algoritmo di classificazione alimentato dai dati contabili. Il secondo errore è dimenticare le esposizioni minori: uno sconfinamento di 180 euro su una carta di credito dello stesso gruppo può, da solo, portare in default un debitore che paga regolarmente il mutuo, se rappresenta più dell’1% dell’esposizione complessiva.

Quanto dura realmente

Esattamente 90 giorni, senza eccezioni. È forse l’unica tappa dell’intera cronologia in cui la durata reale coincide al giorno con quella regolamentare, perché il calcolo è automatico e non dipende da decisioni discrezionali della banca.


Giorno 91: la classificazione a default e l’effetto contagio

Cosa succede

Siamo al giorno 91. Se lo scaduto è rimasto sopra entrambe le soglie per 90 giorni consecutivi, il debitore è in default. Non è una sanzione e non richiede una decisione motivata della banca: è l’applicazione di una regola prudenziale. Ma le sue conseguenze sono immediate e si estendono ben oltre il finanziamento su cui si è formato l’arretrato.

La classificazione, infatti, per le esposizioni verso imprese si applica a livello di debitore: tutte le esposizioni del cliente verso il gruppo bancario diventano deteriorate. Per le esposizioni al dettaglio la banca può applicarla alla singola linea, ma nella prassi italiana la maggior parte delle banche ha scelto l’approccio per debitore anche per i privati. A questo si aggiunge l’effetto contagio: le linee guida prevedono l’estensione della classificazione alle esposizioni congiunte (per esempio il conto cointestato) e, in determinati casi, ai soggetti collegati, come la persona fisica titolare di una ditta individuale.

Nel linguaggio delle segnalazioni di vigilanza italiane, il debitore in default viene collocato in una delle tre categorie di esposizioni deteriorate: esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili, sofferenze. Al giorno 91, di norma, la posizione entra nella prima categoria; il passaggio alle inadempienze probabili o alle sofferenze dipende da valutazioni successive.

Anche indipendentemente dall’arretrato, il default può scattare per improbabile adempimento (unlikely to pay): quando la banca ritiene che il debitore non adempirà integralmente senza l’escussione delle garanzie. Tra gli indicatori previsti ci sono la ristrutturazione onerosa, la vendita del credito con perdita rilevante, la presentazione di una domanda di accesso a procedure concorsuali, la cessazione della fonte di reddito.

La norma

La base è l’art. 178 CRR, integrato dalle Linee guida EBA/GL/2016/07, che disciplinano l’applicazione a livello di debitore o di singola linea, la propagazione del default alle esposizioni congiunte e le regole di uscita. La modifica approvata con il Final Report EBA/GL/2026/05 del 7 maggio 2026 ha confermato la soglia dell’1% per il test NPV, ha esteso da 30 a 90 giorni il trattamento tecnico di alcuni crediti scaduti nel factoring pro soluto e non ha ridotto il periodo minimo di un anno per il rientro dal default dopo una ristrutturazione onerosa.

I termini che si attivano

Dal giorno 91 decorre il periodo minimo di permanenza nello stato di default di almeno tre mesi, che si applica anche se il debitore regolarizza completamente il giorno dopo. In caso di ristrutturazione onerosa, il periodo minimo è di un anno dalla misura di tolleranza. Durante questi periodi, la banca deve verificare che il comportamento del debitore sia regolare e che non vi siano altri indicatori di improbabile adempimento.

Cosa può fare il debitore ora

Il default non è in sé un atto impugnabile come un provvedimento amministrativo, ma è un’applicazione di regole a dati contabili, e quei dati si possono verificare. Nelle settimane successive alla classificazione, il debitore può chiedere alla banca l’indicazione della data di superamento delle soglie, dell’importo scaduto considerato e dell’esposizione complessiva utilizzata nel calcolo, e contestare per iscritto eventuali errori: pagamenti non contabilizzati, addebiti non dovuti, imputazioni scorrette, esposizioni attribuite per contagio senza i presupposti.

Lo Studio Monardo, attraverso lo staff multidisciplinare in diritto bancario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, ricostruisce in questa fase i movimenti contabili e il calcolo dello scaduto per verificare se la classificazione poggia su dati corretti.

È anche il momento di distinguere con chiarezza tra classificazione prudenziale e segnalazione esterna. Il default EBA è una categoria interna di vigilanza: non coincide con la segnalazione “a sofferenza” in Centrale Rischi, che richiede presupposti propri e molto più severi. Molti debitori, al giorno 91, credono di essere già “segnalati a sofferenza”: quasi sempre non è così, e proprio la differenza tra le due categorie apre spazi difensivi nella tappa successiva.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più diffuso è pensare che, pagando tutto l’arretrato, la posizione torni immediatamente in bonis. Non è così: il periodo di permanenza di almeno tre mesi impedisce il rientro immediato. Il secondo errore è sottovalutare il contagio: il coniuge cointestatario del conto, il socio garante, il titolare della ditta individuale possono trovarsi a loro volta con posizioni classificate, e spesso lo scoprono quando chiedono un finanziamento.

Quanto dura realmente

La classificazione è immediata al giorno 91. La permanenza minima è di tre mesi dalla regolarizzazione, ma nella realtà le posizioni che entrano in default dopo una moratoria vi restano per periodi molto più lunghi, perché la regolarizzazione piena arriva raramente entro pochi mesi. Per chi entra in default a seguito di ristrutturazione onerosa, il calendario minimo è di dodici mesi, e a questi si aggiungono i periodi di monitoraggio successivi al rientro.


Dopo 3-6 mesi: le segnalazioni in Centrale Rischi e il salto a sofferenza

Cosa succede

Sono passati tre, quattro, a volte sei mesi dalla prima rata non pagata dopo la moratoria. La posizione è in default da qualche settimana. A questo punto la procedura entra in una nuova fase: quella in cui la situazione interna della banca diventa visibile al resto del sistema creditizio.

La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia raccoglie mensilmente le informazioni sui crediti che gli intermediari concedono ai clienti. Di regola sono censite le posizioni che superano complessivamente 30.000 euro verso il singolo intermediario, mentre le sofferenze vengono segnalate a partire da importi molto più bassi, 250 euro. Nei flussi mensili compaiono gli sconfinamenti, gli importi scaduti e, se ne ricorrono i presupposti, la classificazione a sofferenza. In parallelo, per il credito al consumo e per molti finanziamenti ai privati, operano i sistemi di informazioni creditizie privati (come CRIF), con regole proprie fissate dal codice di condotta di settore, che prevede un preavviso al cliente prima della registrazione dei ritardi.

Il passaggio più grave è la segnalazione a sofferenza, perché comunica a tutte le banche che il cliente si trova in uno stato di insolvenza o in una situazione sostanzialmente equiparabile. Da quel momento l’accesso al credito, nella pratica, si chiude quasi ovunque.

La norma

La Centrale dei Rischi trova il suo fondamento negli artt. 51 e 53 TUB, nella delibera CICR del 29 marzo 1994 e nelle istruzioni contenute nella Circolare Banca d’Italia n. 139. Le istruzioni prevedono che l’intermediario informi il cliente quando lo segnala per la prima volta a sofferenza. Per il credito ai consumatori, l’art. 125, comma 3, TUB impone di informare preventivamente il consumatore la prima volta che vengono segnalate informazioni negative a una banca dati.

Il cuore della questione, però, è giurisprudenziale. Con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, la Prima Sezione della Cassazione ha ribadito che la sofferenza presuppone una valutazione della situazione patrimoniale complessiva del debitore, che deve risultare deficitaria o caratterizzata da una difficoltà economica grave e non transitoria; il semplice mancato pagamento di alcune rate non basta. Il caso riguardava canoni di leasing non pagati e una segnalazione che aveva impedito a una società collegata di ottenere un mutuo: la Corte ha cassato la sentenza d’appello che si era limitata a riscontrare il debito scaduto.

I termini che si attivano

La segnalazione in Centrale Rischi ha cadenza mensile: le informazioni riferite a un mese vengono trasmesse entro il mese successivo. Una segnalazione errata si propaga quindi, mese dopo mese, a tutti gli intermediari che consultano la posizione. Non esiste un termine di decadenza per contestarla, ma il tempo gioca contro il debitore: ogni mese di segnalazione illegittima è un mese di danno potenziale, e la prova del danno diventa più complessa con il passare del tempo. In caso di azione risarcitoria, la prescrizione è quella ordinaria della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale a seconda della qualificazione adottata.

Cosa può fare il debitore ora

Se la posizione viene segnalata a sofferenza senza che sussista una situazione patrimoniale deficitaria, il debitore può chiedere la rettifica all’intermediario, presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario oppure, nei casi urgenti, ricorrere al giudice con un procedimento cautelare per ottenere la cancellazione. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 9 ottobre 2025, ha ordinato la cancellazione di una segnalazione a sofferenza mantenuta da una società cessionaria in assenza di qualunque istruttoria sulla reale condizione del segnalato, che risultava anzi titolare di un patrimonio immobiliare consistente.

La moratoria, in questa fase, diventa paradossalmente un argomento difensivo. Chi ha chiesto e ottenuto una sospensione, ha documentato la temporaneità della difficoltà e ha ripreso almeno in parte i pagamenti, può dimostrare che la propria situazione non è equiparabile all’insolvenza. È qui che la documentazione costruita durante la sospensione, di cui si è parlato alla seconda tappa, rivela tutto il suo valore.

Quanto al risarcimento, la Cassazione (Terza Sezione, ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024) ha confermato che il danno da illegittima segnalazione non è automatico: va allegato e provato, ma la prova può essere raggiunta anche per presunzioni, per esempio attraverso il diniego di finanziamenti o la revoca di affidamenti intervenuti a breve distanza dalla segnalazione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è la rassegnazione: considerare la sofferenza una conseguenza inevitabile del default. Non lo è. Default e sofferenza sono categorie diverse, con presupposti diversi, e la seconda richiede una valutazione che la banca deve poter documentare. Il secondo errore è agire senza prove: chiedere la cancellazione senza produrre bilanci, dichiarazioni dei redditi, visure o altri elementi che dimostrino una situazione patrimoniale non deficitaria indebolisce ogni contestazione.

Quanto dura realmente

Una segnalazione a sofferenza resta visibile in Centrale Rischi per tutto il tempo in cui la posizione è classificata come tale; quando il debito viene estinto, la segnalazione viene aggiornata, ma lo storico resta consultabile per un periodo determinato secondo le regole di funzionamento della Centrale. Nei sistemi privati di informazione creditizia i tempi di conservazione sono fissati dal codice di condotta di settore. Un procedimento cautelare per la cancellazione, nella prassi dei tribunali, si conclude in genere in alcune settimane o pochi mesi; un giudizio risarcitorio di merito richiede di norma alcuni anni.


Dopo 4-9 mesi: revoca dei fidi, decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del mutuo

Cosa succede

Il calendario ora corre verso le misure contrattuali. La classificazione a default e le eventuali segnalazioni sono informazioni; ciò che cambia davvero la posizione del debitore sono gli atti con cui la banca chiede la restituzione immediata del credito. In questa fase arrivano, di solito in rapida successione, tre tipi di comunicazione:

  • la revoca o la riduzione degli affidamenti (scoperto di conto, anticipi, linee autoliquidanti), con la richiesta di rientro entro un termine;
  • la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sui finanziamenti rateali, con cui la banca pretende l’intero capitale residuo e non più le sole rate scadute;
  • nei mutui, la risoluzione del contratto in forza di una clausola risolutiva espressa o, per i mutui fondiari, dell’art. 40 TUB.

È il momento in cui l’esposizione del debitore, fino a ieri misurata in qualche rata arretrata, diventa improvvisamente pari all’intero debito residuo.

La norma

Per l’apertura di credito, l’art. 1845 c.c. consente alla banca di recedere prima della scadenza solo per giusta causa, se il contratto è a tempo determinato; se è a tempo indeterminato, la banca può recedere con il preavviso pattuito o, in mancanza, di quindici giorni. La Cassazione, con la sentenza n. 5415 del 29 febbraio 2024, ha ricordato che quando il recesso è subordinato a una giusta causa questa va indicata, in coerenza con i doveri di correttezza e buona fede; con l’ordinanza n. 18229 del 3 luglio 2024 ha affermato che anche un recesso contrattualmente consentito senza giusta causa può essere illegittimo se, in concreto, risulta improvviso e arbitrario rispetto alle ragionevoli aspettative del cliente.

Per i finanziamenti rateali, l’art. 1186 c.c. consente di esigere immediatamente la prestazione quando il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie. La Cassazione (ordinanza n. 25376/2024) ha ribadito che la decadenza non opera in automatico: occorre un atto con cui il creditore manifesti la volontà di avvalersene.

Per i mutui fondiari, l’art. 40, comma 2, TUB consente alla banca di chiedere la risoluzione per ritardato pagamento solo quando il ritardo si è verificato almeno sette volte, anche non consecutive, intendendo per ritardo il pagamento effettuato tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza. Con l’ordinanza n. 14702 del 27 maggio 2024 la Cassazione ha chiarito che questa regola è inderogabile e non può essere aggirata con una clausola che consenta la risoluzione per un singolo ritardo; con l’ordinanza n. 12177/2025 ha precisato che il mancato pagamento, cioè l’omissione o il pagamento oltre il 180° giorno, resta invece soggetto alle regole ordinarie, compresa la clausola risolutiva espressa.

I termini che si attivano

Con la revoca del fido, il termine di rientro indicato dalla banca, o in mancanza il preavviso legale di quindici giorni dell’art. 1845 c.c., è il primo termine concreto con cui il debitore si confronta. Con la decadenza dal beneficio del termine, l’intero debito diventa esigibile e su di esso decorrono gli interessi di mora contrattuali. Con la risoluzione del mutuo, la banca acquisisce il diritto alla restituzione immediata e prepara l’azione esecutiva, spesso già munita di titolo se il mutuo è stato stipulato per atto pubblico.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può contestare per iscritto, prima che la banca agisca in giudizio, la revoca priva di giusta causa, la decadenza intimata senza i presupposti dell’art. 1186 c.c. e la risoluzione del mutuo fondiario in assenza dei sette ritardi qualificati. Queste contestazioni non sono formalità: sono la base delle difese che potranno essere spese nell’opposizione a decreto ingiuntivo o a precetto.

Un caso emblematico riguarda proprio la stagione delle moratorie. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 6 luglio 2025, ha esaminato la condotta di una banca che si era avvalsa della decadenza dal beneficio del termine nei confronti di mutuatari regolari in tutto il rapporto tranne che nel periodo dell’emergenza pandemica, valutandone la compatibilità con la buona fede oggettiva. È un filone che interessa direttamente chi ha avuto difficoltà concentrate in un periodo circoscritto: la buona fede nell’esecuzione del contratto consente di contestare l’esercizio sproporzionato dei poteri risolutivi.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è ignorare le raccomandate di recesso e di decadenza, nell’idea che “tanto il debito c’è”. Il debito c’è, ma il suo ammontare esigibile, gli interessi applicabili e le modalità di recupero dipendono dalla legittimità di quegli atti. Il secondo errore, frequente nei mutui fondiari, è continuare a pagare le rate correnti lasciando un arretrato costante, senza sapere che la banca imputa i pagamenti alla rata più vecchia e che ogni rata finisce così per essere pagata in ritardo, con il rischio di accumulare i sette ritardi qualificati.

Quanto dura realmente

Dalla classificazione a default alla revoca degli affidamenti passano spesso poche settimane; dalla revoca alla decadenza dal beneficio del termine sui finanziamenti rateali, di norma da uno a quattro mesi. Nei mutui fondiari la risoluzione per sette ritardi richiede, per definizione, un arco temporale lungo, mentre la risoluzione per mancato pagamento può intervenire già dopo il 180° giorno dalla scadenza della rata non pagata.


Dopo 9-24 mesi: cessione del credito, decreto ingiuntivo e precetto

Cosa succede

Da questo momento in poi la cronologia esce dal perimetro del rapporto bancario e diventa una cronologia giudiziaria. Due sono i percorsi, spesso intrecciati.

Il primo è la cessione del credito. Le banche, per ridurre lo stock di esposizioni deteriorate, cedono periodicamente portafogli di crediti a società specializzate, di norma società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999, che affidano la gestione a un servicer. La cessione avviene “in blocco” ai sensi dell’art. 58 TUB ed è resa opponibile ai debitori con la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale. Con il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, che ha recepito la Direttiva (UE) 2021/2167, sono stati introdotti nel TUB gli articoli da 114.1 a 114.10 dedicati ai gestori di crediti in sofferenza, soggetti ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia e tenuti a obblighi informativi e regole di condotta verso i debitori.

Il secondo è l’azione giudiziale: il ricorso per decreto ingiuntivo, che la banca può fondare anche sull’estratto di saldaconto certificato ai sensi dell’art. 50 TUB, oppure, se il mutuo è stato stipulato per atto pubblico, la notifica diretta dell’atto di precetto. Dopo la riforma Cartabia, per i titoli formati dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva: basta la copia attestata conforme all’originale.

La norma

Artt. 633 ss. c.p.c. per il procedimento monitorio; art. 641 c.p.c. per il termine di opposizione; artt. 474 e 480 c.p.c. per titolo esecutivo e precetto; artt. 615 e 617 c.p.c. per le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi; art. 58 TUB e L. 130/1999 per la cessione.

Sulla legittimazione del cessionario la Cassazione è tornata più volte. Con l’ordinanza n. 5478 del 29 febbraio 2024 ha distinto tra la pubblicità della cessione e la prova della titolarità del credito; con l’ordinanza n. 21821 del 20 luglio 2023 ha ritenuto sufficiente l’avviso in Gazzetta Ufficiale quando le categorie descritte consentono di individuare con certezza i rapporti ceduti; con l’ordinanza n. 34641 del 29 dicembre 2025 ha censurato la decisione di merito che si era accontentata dell’avviso “per categorie” senza verificare in concreto la riconducibilità del credito azionato al perimetro della cessione.

I termini che si attivano

Ecco i termini perentori di questa fase, che sono i più importanti dell’intera cronologia perché la loro scadenza consolida il debito:

  • 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.), termine processuale soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto;
  • 10 giorni dalla notifica del precetto come termine minimo concesso al debitore per adempiere, decorso il quale il creditore può procedere al pignoramento (art. 480 c.p.c.);
  • 20 giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), anch’esso soggetto alla sospensione feriale;
  • 90 giorni di efficacia del precetto: se entro questo termine non viene iniziata l’esecuzione, il precetto perde efficacia (art. 481 c.p.c.).

Cosa può fare il debitore ora

L’opposizione a decreto ingiuntivo è la finestra in cui far valere tutto ciò che si è accumulato nelle tappe precedenti: l’illegittimità della revoca o della decadenza, la mancanza dei presupposti della risoluzione del mutuo fondiario, gli errori di calcolo, l’applicazione di interessi non dovuti, la carenza di legittimazione del cessionario. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3994 del 12 dicembre 2024, ha revocato un decreto ingiuntivo ottenuto da un cessionario che, a fronte di una contestazione specifica, si era limitato a produrre l’avviso in Gazzetta Ufficiale.

Se il titolo è un mutuo per atto pubblico e arriva direttamente il precetto, gli strumenti sono l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto di procedere, anche prima dell’inizio dell’esecuzione, e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per i vizi formali, entro il termine di 20 giorni.

In parallelo, la cessione apre spesso uno spazio negoziale: il cessionario ha acquistato il credito a un prezzo inferiore al valore nominale e può essere disponibile a una definizione a saldo e stralcio. Anche questa trattativa, però, va condotta conoscendo i punti deboli della posizione del creditore.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più grave, e più irreparabile, è lasciar scadere il termine di 40 giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo: da quel momento il decreto diventa definitivo e molte delle difese maturate nelle tappe precedenti non potranno più essere fatte valere. L’errore speculare è opporsi senza una strategia, con contestazioni generiche che non superano il vaglio del giudice e che, in caso di rigetto, aggiungono al debito le spese processuali.

Quanto dura realmente

Il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e l’emissione del provvedimento richiedono, nella prassi dei tribunali italiani, da qualche settimana a qualche mese. Un giudizio di opposizione in primo grado dura mediamente due o tre anni, con forti differenze tra i diversi uffici giudiziari. La cessione del credito può intervenire in qualunque momento, anche a giudizio già pendente: in quel caso il cessionario subentra nella posizione della banca.


Dopo la regolarizzazione: il rientro in bonis e i periodi di osservazione

Cosa succede

L’ultima tappa è quella che quasi nessuno racconta: l’uscita dal default. Il debitore ha regolarizzato l’arretrato, oppure ha concluso un accordo con la banca o con il cessionario, oppure ha chiuso la posizione con uno strumento di composizione della crisi. La domanda è: quando torna a essere, per il sistema, un cliente “normale”?

Le linee guida EBA rispondono con un calendario rigido. Per il default derivante da arretrato o da improbabile adempimento, la posizione può tornare in bonis solo dopo almeno tre mesi dal momento in cui non ricorrono più le condizioni del default, a condizione che la banca verifichi un miglioramento effettivo e duraturo della situazione del debitore. Per il default derivante da ristrutturazione onerosa, il periodo minimo è di un anno dal momento più recente tra la concessione della misura, la fine di eventuali periodi di grazia o la classificazione a default; in quel periodo il debitore deve aver pagato un importo significativo e non devono esserci arretrati.

A questo si sovrappongono i periodi dell’attributo forborne: un anno di “cure period” per passare da non-performing forborne a performing forborne, poi due anni di “probation period” per perdere l’attributo.

La norma

EBA/GL/2016/07, sezione dedicata al ritorno allo stato di non default; art. 47-bis CRR e standard tecnici FINREP per le esposizioni forborne. Il Final Report EBA/GL/2026/05 del 7 maggio 2026 ha espressamente scelto di non ridurre il periodo minimo di un anno per le ristrutturazioni onerose.

I termini che si attivano

In questa fase i termini sono tutti a favore del debitore che resta regolare: tre mesi, un anno, due anni. Ma sono termini fragili. Un nuovo arretrato superiore a 30 giorni durante il periodo di osservazione di una posizione forborne può riportarla tra le esposizioni deteriorate e far ripartire i conteggi.

Cosa può fare il debitore ora

Chi si avvicina alla fine del periodo di osservazione può chiedere alla banca la verifica della riclassificazione e l’aggiornamento delle segnalazioni, controllando anche la Centrale Rischi con una richiesta di accesso ai propri dati alla Banca d’Italia. Una posizione rimasta erroneamente classificata dopo la chiusura del debito, o una segnalazione non aggiornata dopo l’estinzione, è un errore che il debitore ha diritto di far correggere.

Per chi ha chiuso la propria esposizione con una procedura di sovraindebitamento o con uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, il percorso di rientro passa per l’esecuzione del piano omologato e, per le persone fisiche, per l’eventuale esdebitazione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è chiedere nuovo credito troppo presto, durante il periodo di osservazione, ottenendo un rifiuto che finisce a sua volta registrato nei sistemi di informazione creditizia come richiesta non accolta. Il secondo errore è non verificare mai la propria posizione in Centrale Rischi dopo la regolarizzazione, dando per scontato che l’aggiornamento avvenga correttamente.

Quanto dura realmente

Nel migliore dei casi, tre mesi dopo la regolarizzazione. Nel caso di ristrutturazione onerosa, almeno un anno. Se si sommano i periodi forborne, il percorso completo dalla moratoria alla piena normalità del rapporto bancario può durare tre anni o più.


La stessa moratoria, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sui termini descritti sopra. Stessa impresa, stessa banca, stessa moratoria: cambia soltanto il momento in cui il debitore reagisce.

Dati di partenza comuni. Piccola impresa individuale, cliente retail. Esposizione complessiva verso il gruppo bancario: 61.240 euro, di cui 48.370 euro di mutuo chirografario residuo e un fido di cassa utilizzato per 12.870 euro. Moratoria individuale sulla quota capitale per sei mesi, concessa il 3 febbraio 2026 e terminata il 31 luglio 2026, con interessi di sospensione al tasso contrattuale: il test di valore attuale netto dà una perdita inferiore all’1%, quindi nessun default al giorno 0, ma la posizione è performing forborne. Prima rata post-moratoria: 1.284,60 euro, scadenza 1° agosto 2026. Soglie di rilevanza: 100 euro (assoluta) e 612,40 euro (1% di 61.240 euro).

Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste

  • 1° agosto 2026. La rata non viene pagata. Dal 2 agosto lo scaduto di 1.284,60 euro supera entrambe le soglie: parte il contatore (giorno 1).
  • 20 agosto 2026. Il debitore, che a luglio aveva già inviato alla banca i dati reddituali del primo semestre, chiede per iscritto il dettaglio dello scaduto e dell’esposizione complessiva.
  • 9 settembre 2026 (giorno 39). Versa 780 euro, dichiarando ai sensi dell’art. 1193 c.c. di imputarli alla rata scaduta. Lo scaduto residuo scende a 504,60 euro: sotto la soglia relativa di 612,40 euro. Il contatore si azzera.
  • 1° settembre e 1° ottobre 2026. Le rate correnti sono pagate alla scadenza.
  • 30 settembre 2026. Il residuo di 504,60 euro viene saldato.
  • Esito. Nessun default. La posizione resta performing forborne e prosegue il periodo di monitoraggio di 24 mesi dalla concessione. Nessuna revoca del fido, nessuna segnalazione a sofferenza.

Calendario B: il debitore che lascia correre

  • 1° agosto 2026. Stessa rata non pagata. Dal 2 agosto parte il contatore.
  • Agosto 2026. Il debitore conta sulla pausa estiva. Il contatore prudenziale non si sospende: nessun termine processuale è in gioco.
  • 1° settembre e 1° ottobre 2026. Anche queste rate restano insolute. Lo scaduto sale a 3.853,80 euro.
  • 30 ottobre 2026 (giorno 90). Ultimo giorno utile per riportare lo scaduto sotto soglia.
  • 31 ottobre 2026 (giorno 91). Default. La classificazione si estende al fido e, per contagio, al conto cointestato con il coniuge.
  • Novembre 2026. La banca comunica la revoca del fido con quindici giorni per rientrare di 12.870 euro.
  • Gennaio 2027. Dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sul mutuo: esigibili tutti i 48.370 euro residui oltre agli interessi di mora.
  • Febbraio 2027. Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi.
  • Aprile 2027. Ricorso per decreto ingiuntivo fondato sull’estratto certificato ex art. 50 TUB.
  • 9 luglio 2027. Notifica del decreto. Il termine di 40 giorni corre dal 10 al 31 luglio (22 giorni), si sospende dal 1° al 31 agosto e riprende il 1° settembre: scade il 18 settembre 2027.
  • Esito. Se l’opposizione non viene proposta entro il 18 settembre 2027, il decreto diventa definitivo. Se viene proposta, il debitore potrà ancora contestare la sofferenza (in presenza di una situazione patrimoniale non deficitaria) e la legittimità della revoca, ma partirà da una posizione molto più debole di quella del calendario A.

La variante della ristrutturazione onerosa

Ipotizziamo ora che, nel calendario B, a dicembre 2026 il debitore chieda una rinegoziazione del mutuo residuo di 48.370 euro, al tasso contrattuale del 5,2%, e ottenga una riduzione al 3,1% con allungamento di tre anni. Attualizzando i nuovi flussi al tasso originario, il valore attuale scende a circa 45.960 euro: una perdita di circa 2.410 euro, pari al 4,98%. La soglia dell’1% è superata: la misura è una ristrutturazione onerosa e il periodo minimo di permanenza nel default diventa di un anno. Se la stessa rinegoziazione fosse stata costruita come allungamento con interessi al tasso contrattuale, la perdita sarebbe stata prossima allo zero. Il messaggio è sempre lo stesso: la forma della concessione, scelta al giorno giusto, decide il calendario dei dodici mesi successivi.


I binari paralleli: come cambia la timeline se il debitore attiva un rimedio

La cronologia descritta finora è quella “naturale”, che si svolge quando il debitore non interviene. Ma a ogni tappa è possibile spostare il treno su un binario diverso. Ecco i principali, con l’effetto che producono sul calendario.

Il binario della contestazione della classificazione e della segnalazione

Se il debitore contesta tempestivamente il calcolo dello scaduto e ottiene la correzione di un errore, il contatore può risultare mai partito o azzerato prima del giorno 91: in questo caso la classificazione a default viene rimossa con effetto retroattivo sui dati. Se la contestazione riguarda la segnalazione a sofferenza, il binario è quello del reclamo, del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o del ricorso cautelare al giudice. Il ricorso cautelare ha il vantaggio dei tempi: la cancellazione può essere ordinata in poche settimane, mentre il giudizio risarcitorio segue i tempi ordinari.

Il binario dell’opposizione

L’opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento monitorio in un giudizio ordinario di cognizione. Il creditore dovrà provare il proprio credito, la sua legittimazione (soprattutto se cessionario) e la legittimità degli atti che hanno reso esigibile l’intero debito. Se il decreto non è provvisoriamente esecutivo, l’opposizione impedisce che diventi titolo per l’esecuzione fino alla decisione; se lo è, il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione provvisoria. In ogni caso, la timeline si allunga di anni, e in questo tempo si apre quasi sempre uno spazio negoziale.

Il binario della composizione negoziata della crisi

Per l’imprenditore commerciale o agricolo in condizioni di squilibrio che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, la composizione negoziata consente di avviare trattative con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente e di chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive. L’art. 16, comma 5, del Codice della crisi precisa che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari. Il calendario della banca non si ferma, ma si inserisce in un contesto di trattativa strutturata.

Il binario del sovraindebitamento

Per il consumatore, il professionista, il piccolo imprenditore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, il Codice della crisi prevede la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata, con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi. La presentazione della domanda consente di chiedere misure protettive; l’omologazione di un piano vincola i creditori e sostituisce il piano di ammortamento originario con quello concordato o omologato. È il binario che trasforma una sequenza di mesi di default in un percorso con un orizzonte finale definito.

Il binario dell’accordo con il creditore

Infine c’è la transazione: con la banca prima della cessione, o con il cessionario dopo. Un accordo a saldo e stralcio chiude il debito, ma va costruito con attenzione anche sul piano delle segnalazioni: occorre concordare espressamente l’aggiornamento della Centrale Rischi e dei sistemi privati, e verificare che la chiusura non venga registrata in modo pregiudizievole oltre quanto dovuto.

BinarioQuando si può attivareEffetto sul calendario
Contestazione del calcoloDal giorno 1 al giorno 91 e oltrePuò impedire o rimuovere il default
Contestazione della sofferenzaDalla prima segnalazioneCancellazione in settimane o mesi
Opposizione a decreto ingiuntivoEntro 40 giorni dalla notificaAllunga di anni, sposta l’onere della prova
Composizione negoziataIn situazione di crisi o pre-crisiTrattativa assistita, misure protettive
Procedure di sovraindebitamentoIn situazione di sovraindebitamentoPiano omologato che sostituisce il piano originario
Accordo con il creditoreIn qualunque momentoChiusura della posizione

Le 5 finestre critiche

Rileggendo la cronologia, cinque momenti spiccano su tutti: sono quelli in cui agire, o non agire, cambia l’esito dell’intera sequenza.

  1. Prima di firmare la moratoria: chiedere se la misura supera la soglia dell’1% di perdita di valore attuale netto. Una sospensione costruita nel modo sbagliato può portare in default un debitore che non ha ancora saltato una rata; costruita nel modo giusto, lascia la posizione in bonis.
  2. Prima della prima rata post-moratoria: pianificare la ripresa dei pagamenti o scegliere subito uno strumento diverso. Una seconda concessione su una posizione forborne ha probabilità elevate di comportare la classificazione tra le esposizioni deteriorate; decidere in anticipo evita di bruciare l’ultima occasione negoziale.
  3. Entro il giorno 90: riportare lo scaduto sotto almeno una delle due soglie. Non serve pagare tutto: basta scendere sotto 100 euro (retail) o sotto l’1% dell’esposizione complessiva. È la finestra più concreta e più spesso sprecata.
  4. Alla prima segnalazione a sofferenza: verificare i presupposti e contestare quella priva di una situazione patrimoniale deficitaria. La Cassazione ha ribadito nel 2026 che il solo inadempimento non basta: una segnalazione illegittima si può far cancellare e, se ha causato danni provati, se ne può chiedere il risarcimento.
  5. Entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo: proporre opposizione, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. È l’ultima finestra in cui far valere tutte le difese accumulate; dopo, il decreto diventa definitivo.

Le domande sul tempo

La moratoria è finita da due mesi e ho una rata arretrata: sono già in default? Non necessariamente. Il default per arretrato scatta solo dopo 90 giorni consecutivi in cui lo scaduto supera sia la soglia assoluta (100 euro per il retail, 500 euro per le altre esposizioni) sia quella dell’1% dell’esposizione complessiva. Se il contatore è partito da due mesi, restano circa trenta giorni per riportare lo scaduto sotto almeno una delle due soglie. Attenzione però: il default può essere dichiarato anche prima, per improbabile adempimento, se la banca rileva altri indicatori negativi.

Ho pagato tutto l’arretrato: quanto tempo serve per uscire dal default? Almeno tre mesi dalla regolarizzazione, durante i quali la banca verifica che non vi siano nuovi arretrati e che la situazione sia effettivamente migliorata. Se il default deriva da una ristrutturazione onerosa, il periodo minimo è di un anno. A questi si sommano i periodi di osservazione dell’attributo forborne, che possono arrivare a due anni ulteriori.

Il 90° giorno cade a metà agosto: la sospensione feriale mi dà più tempo? No. La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto riguarda solo i termini processuali, come quello per opporsi a un decreto ingiuntivo. Il contatore dei 90 giorni è un meccanismo prudenziale e corre anche ad agosto.

Il decreto ingiuntivo mi è stato notificato il 15 luglio: fino a quando posso oppormi? Il termine è di 40 giorni ed è soggetto alla sospensione feriale. Dal 16 al 31 luglio decorrono 16 giorni; il conteggio si ferma dal 1° al 31 agosto e riprende il 1° settembre per i restanti 24 giorni. Il termine scade quindi il 24 settembre. Conviene comunque non arrivare all’ultimo giorno: l’opposizione richiede la raccolta di documenti e la costruzione delle difese.

Quanto dura, in tutto, il percorso dalla moratoria al rientro in bonis? Nel migliore dei casi, con una moratoria ben costruita e una ripresa regolare dei pagamenti, il default non arriva mai e la posizione perde l’attributo forborne dopo circa due anni. Nel caso peggiore, tra default, contenzioso, cessione e periodi di osservazione, la sequenza può durare cinque anni o più. La differenza tra i due scenari si gioca quasi sempre nelle prime tre finestre.


Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della cronologia cui si riferiscono. Per ciascuno si indicano gli estremi, il principio in sintesi e il motivo per cui interessa chi ha chiesto o sta per chiedere una moratoria.

Tappa 6 — Segnalazioni in Centrale Rischi

Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593. La segnalazione a sofferenza richiede che il debitore versi in una situazione patrimoniale deficitaria o in difficoltà economica grave e non transitoria, accertata con una valutazione complessiva; il mancato pagamento di alcuni canoni non è sufficiente. La Corte ha inoltre riconosciuto che il danno può riguardare anche una società collegata a quella segnalata, se ne è provato il nesso causale. Rilevanza: è il presupposto per contestare la sofferenza di chi, dopo una moratoria, ha solo un arretrato ma non una situazione di insolvenza.

Cass. civ., Sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252. Il danno da segnalazione illegittima non è mai automatico e va allegato e dimostrato, ma può essere provato anche per presunzioni, valorizzando indizi come la revoca di affidamenti o il diniego di credito vicini nel tempo alla segnalazione. Rilevanza: indica come costruire la prova del danno quando la sofferenza illegittima ha bloccato l’accesso al credito dopo la moratoria.

Trib. Napoli, ord. 9 ottobre 2025. Il giudice ha ordinato la cancellazione di una segnalazione a sofferenza mantenuta da una società cessionaria senza alcuna istruttoria sulla reale situazione del segnalato, che non era debitore e disponeva anzi di un rilevante patrimonio. Rilevanza: conferma che la tutela d’urgenza è praticabile e che anche il cessionario risponde della correttezza della segnalazione.

Tappa 7 — Revoca, decadenza, risoluzione

Cass. civ., Sez. I, sent. 29 febbraio 2024, n. 5415. Quando il contratto subordina il recesso della banca dall’apertura di credito a una giusta causa, la banca deve indicarla, perché solo così il recesso risponde ai doveri di correttezza e buona fede. Rilevanza: la revoca del fido che segue il default deve essere motivata se il contratto lo richiede.

Cass. civ., Sez. I, ord. 3 luglio 2024, n. 18229. Anche un recesso che il contratto consente senza giusta causa può risultare illegittimo se, nel caso concreto, è improvviso e arbitrario rispetto all’affidamento ragionevole del cliente. Rilevanza: apre la strada alla contestazione delle revoche “a sorpresa” di fidi tollerati per anni.

Cass. civ., ord. n. 25376/2024. La decadenza dal beneficio del termine non si produce automaticamente, ma richiede un atto con cui il creditore dichiari di volersene avvalere. Rilevanza: finché la banca non manifesta questa volontà, restano dovute solo le rate scadute e non l’intero capitale.

Cass. civ., Sez. I, ord. 27 maggio 2024, n. 14702. Nel mutuo fondiario, la regola dei sette ritardi qualificati dell’art. 40, comma 2, TUB è inderogabile e la banca non può aggirarla invocando clausole che consentano la risoluzione per un singolo ritardo. Rilevanza: tutela chi, dopo la moratoria, ha pagato alcune rate in ritardo ma entro il 180° giorno.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12177/2025. Va tenuta distinta la fattispecie del ritardato pagamento, tra il 30° e il 180° giorno, da quella del mancato pagamento, che ricade nelle regole ordinarie e può legittimare la risoluzione in base a clausola risolutiva espressa. Rilevanza: segna il confine temporale oltre il quale la protezione dell’art. 40 TUB viene meno.

Trib. Brindisi, sent. 6 luglio 2025. Il Tribunale ha valutato alla luce della buona fede oggettiva l’esercizio della decadenza dal beneficio del termine da parte della banca nei confronti di mutuatari regolari in tutto il rapporto tranne che nel periodo dell’emergenza pandemica. Rilevanza: è un precedente di merito direttamente legato alle difficoltà concentrate nel tempo, tipiche di chi ha avuto bisogno di una moratoria.

Tappa 8 — Cessione del credito e azione giudiziale

Cass. civ., ord. 20 luglio 2023, n. 21821. L’avviso di cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale può bastare a provare la titolarità del cessionario solo se le categorie indicate consentono di individuare senza incertezze i rapporti ceduti. Rilevanza: individua il minimo probatorio richiesto al cessionario che agisce contro il debitore.

Cass. civ., ord. 29 febbraio 2024, n. 5478. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolve a una funzione di pubblicità e opponibilità e non equivale alla prova dell’esistenza della cessione e dell’inclusione del credito, che il cessionario deve fornire se il debitore la contesta. Rilevanza: è la base delle contestazioni sulla legittimazione nelle opposizioni a decreto ingiuntivo.

Cass. civ., Sez. III, ord. 29 dicembre 2025, n. 34641. La Corte ha censurato il giudice d’appello che aveva ritenuto sufficiente l’avviso “per categorie” senza verificare in concreto se il credito azionato rientrasse nel perimetro ceduto. Rilevanza: rafforza la difesa del debitore che contesta specificamente l’inclusione del proprio credito nella cessione.

Cass. civ., ord. n. 33966/2025. La prova dell’inclusione del credito nel perimetro ceduto può essere raggiunta anche senza produrre il contratto di cessione, attraverso un insieme coerente di documenti ed elementi presuntivi. Rilevanza: mostra l’altro lato della medaglia, cioè come il cessionario può provare la titolarità, e quindi quali lacune il debitore deve saper individuare.

Trib. Firenze, sent. 12 dicembre 2024, n. 3994. A fronte di una contestazione specifica, il cessionario che produce soltanto l’avviso in Gazzetta Ufficiale non prova la propria titolarità: il decreto ingiuntivo è stato revocato. Rilevanza: applicazione concreta, in sede di opposizione, dei principi di legittimità sulla prova della cessione.

Tappa 1, 5 e 9 — Il quadro regolamentare

Accanto alla giurisprudenza, la cronologia è scandita da atti regolamentari: l’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013; le Linee guida EBA/GL/2016/07 sulla definizione di default; il Regolamento delegato (UE) 2018/171 sulle soglie di rilevanza; le Linee guida EBA/GL/2020/02 sulle moratorie dell’emergenza pandemica; il Final Report EBA/GL/2026/05 del 7 maggio 2026, che ha confermato la soglia dell’1% per il test NPV, ha escluso deroghe per le moratorie e ha mantenuto il periodo minimo di un anno per il rientro dopo una ristrutturazione onerosa.


Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Lo Studio interviene nel punto della cronologia in cui ti trovi. Se sei ancora al giorno 0, lavoriamo sulla forma della moratoria; se sei oltre il giorno 91, lavoriamo sui dati della classificazione; se è arrivato un decreto ingiuntivo, lavoriamo sulle difese entro il termine di legge. Ecco gli strumenti concreti.

  1. Analisi della proposta di moratoria prima della firma. Esaminiamo l’accordo proposto dalla banca, ricostruiamo il piano modificato e valutiamo l’impatto sul valore attuale netto, per individuare la forma di sospensione che riduce il rischio di classificazione a default.
  2. Ricostruzione del contatore dello scaduto. Acquisiamo estratti conto e piani di ammortamento, verifichiamo le imputazioni dei pagamenti e calcoliamo lo scaduto e l’esposizione complessiva, individuando gli errori che possono aver fatto superare le soglie a torto.
  3. Richiesta formale di dettaglio alla banca. Redigiamo e inviamo la richiesta scritta dei dati usati per la classificazione: data di superamento delle soglie, importi, esposizioni considerate, eventuali estensioni per contagio.
  4. Verifica e contestazione delle segnalazioni. Chiediamo alla Banca d’Italia i dati della Centrale Rischi, li confrontiamo con la situazione reale e, se la sofferenza non ha i presupposti richiesti dalla Cassazione, presentiamo reclamo, ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o ricorso cautelare al giudice.
  5. Contestazione di revoche e decadenze. Esaminiamo le comunicazioni di recesso dal fido e di decadenza dal beneficio del termine, verifichiamo il rispetto del preavviso, l’indicazione della giusta causa e la sussistenza dei presupposti dell’art. 1186 c.c. e dell’art. 40 TUB, e formalizziamo le contestazioni.
  6. Opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto. Calcoliamo con precisione i termini, compresa la sospensione feriale, e costruiamo l’opposizione sulle difese maturate nelle tappe precedenti: legittimità degli atti risolutivi, correttezza degli importi, legittimazione del cessionario.
  7. Verifica della titolarità del cessionario. Esaminiamo l’avviso in Gazzetta Ufficiale, i criteri di individuazione dei crediti ceduti e la documentazione prodotta, per stabilire se il credito rientra davvero nel perimetro della cessione.
  8. Trattativa con banca o cessionario. Conduciamo la negoziazione per un accordo di rientro o una definizione a saldo e stralcio, includendo nell’accordo l’aggiornamento delle segnalazioni.
  9. Attivazione degli strumenti di composizione della crisi. Valutiamo i presupposti della composizione negoziata per l’impresa o delle procedure di sovraindebitamento per la persona fisica e il piccolo imprenditore, e predisponiamo la domanda e il piano.
  10. Monitoraggio del rientro in bonis. Verifichiamo, alla fine dei periodi di osservazione, la riclassificazione della posizione e l’aggiornamento delle segnalazioni, intervenendo se restano dati non corretti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, la competenza che pesa di più è il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario: la classificazione a default è fatta di numeri, piani di ammortamento, imputazioni e flussi di segnalazione, e leggerli richiede che avvocati e commercialisti lavorino insieme sulla stessa documentazione. È questa lettura congiunta che permette di capire se un contatore è partito correttamente, se una ristrutturazione era davvero onerosa, se una sofferenza ha i presupposti di legge.

C’è poi un secondo elemento che nella cronologia conta molto: la continuità della strategia. La contestazione di una segnalazione o di una decadenza può iniziare con una lettera e finire davanti alla Corte di Cassazione. Con un difensore cassazionista, la linea impostata nella prima lettera è la stessa che verrà sostenuta nell’ultimo grado, senza passaggi di mano e senza dispersione degli argomenti.

Lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso: i primi costruiscono la difesa, i secondi ricostruiscono i numeri che la sorreggono.


Chiusura: il tempo non si recupera

Questa cronologia ha un filo conduttore che attraversa tutte le tappe, dal giorno della firma della moratoria all’ultimo giorno del periodo di osservazione. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore ed è anche quella che viene sprecata più spesso. Novanta giorni per riportare lo scaduto sotto soglia, quaranta per opporsi a un decreto ingiuntivo, un anno per uscire da una ristrutturazione onerosa: sono numeri fissi, che non si piegano alla buona volontà di nessuno.

Lo Studio Monardo si occupa di moratorie e classificazioni a default perché è una materia che sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario per leggere classificazioni e segnalazioni; la qualifica di cassazionista per portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado; le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento, di fiduciario OCC e di Esperto Negoziatore per quando la moratoria non basta più e serve uno strumento che ristrutturi davvero il debito.

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