La Moratoria Sospende I Termini Di Decadenza Della Riscossione?

Chi riceve oggi una cartella, un’intimazione di pagamento o un avviso di addebito riferiti a debiti di molti anni fa si pone quasi sempre la stessa domanda: il Fisco era ancora in tempo? La risposta dipende da un dato che molti trascurano. Tra il 2020 e il 2021 la riscossione è stata “congelata” per legge, e quel congelamento non ha fermato soltanto i pagamenti del contribuente. Ha spostato in avanti anche i termini entro cui l’Amministrazione e l’Agente della riscossione devono agire.

Il punto è delicato perché, di regola, la decadenza non si sospende. Una moratoria può farlo solo se una norma lo prevede espressamente. Nel caso dell’emergenza sanitaria la norma c’è, ma è scritta male, si sovrappone ad altre proroghe e ha prodotto anni di sentenze contrastanti. Il rischio principale è duplice: contestare come tardivo un atto che in realtà è tempestivo, perdendo tempo e spese, oppure pagare un debito ormai estinto perché non si è fatto il calcolo corretto.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra diritto tributario e contenzioso di legittimità. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di ricostruire con avvocati e commercialisti la cronologia di ruoli, affidamenti e notifiche. È inoltre avvocato cassazionista: la disciplina delle sospensioni è stata definita quasi interamente dalla Corte di Cassazione, e poter seguire la questione fino a quel grado è un elemento strutturale della difesa, non accessorio.

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Sul piano normativo: che cosa sospende davvero una moratoria della riscossione

Decadenza e prescrizione: due termini diversi

Va precisato anzitutto il lessico. Nella riscossione convivono due tipi di termine.

La decadenza è il limite temporale entro cui un potere deve essere esercitato, pena la sua perdita definitiva. Esempio tipico: l’art. 25 del D.P.R. 602/1973 stabilisce entro quale data la cartella deve essere notificata dopo la liquidazione automatica o il controllo formale della dichiarazione. Se la cartella arriva dopo, il credito non può più essere riscosso con quello strumento.

La prescrizione è invece il termine entro cui un diritto già accertato deve essere fatto valere. Riguarda il credito iscritto a ruolo dopo la notifica della cartella: se tra un atto e l’altro trascorre il tempo previsto dalla legge senza atti interruttivi, il credito si estingue.

Sul piano civilistico la regola base è l’art. 2964 c.c.: alla decadenza non si applicano le norme sull’interruzione e, salvo diversa disposizione, neppure quelle sulla sospensione. A ciò si aggiunge, in materia tributaria, l’art. 3, comma 3, della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti non possono essere prorogati. Ne consegue che una moratoria sospende la decadenza solo se una norma di pari rango lo dice espressamente e deroga allo Statuto.

La norma generale: art. 12 del D.Lgs. 159/2015

La disposizione che fa da “ponte” è l’art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. La disciplina prevede due meccanismi distinti, attivati ogni volta che la legge sospende i versamenti per eventi eccezionali (calamità, emergenze):

  • comma 1: la sospensione dei versamenti comporta, per un periodo corrispondente e per le stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi a liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore di enti impositori, enti previdenziali e agenti della riscossione;
  • comma 2: i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni in cui si verifica la sospensione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Il comma 3, infine, impedisce all’agente della riscossione di notificare cartelle durante il periodo sospeso.

Le norme emergenziali: artt. 67 e 68 del D.L. 18/2020

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) ha attivato questo meccanismo su due binari.

L’art. 67 ha sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli uffici degli enti impositori. Nel testo convertito rinvia soltanto ai commi 1 e 3 dell’art. 12: quindi sospensione “secca” di 85 giorni, senza la proroga biennale del comma 2.

L’art. 68 ha sospeso, per le entrate tributarie e non tributarie, i versamenti derivanti da cartelle, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (542 giorni, dopo le successive proroghe). Il comma 1 richiama l’art. 12 del D.Lgs. 159/2015 senza limitazioni: sul versante della riscossione operano quindi sia la sospensione corrispondente (comma 1) sia la proroga al 31 dicembre 2023 (comma 2).

Il comma 4-bis dell’art. 68 ha poi introdotto una proroga speciale di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all’agente della riscossione dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, oltre che per alcuni carichi relativi alle dichiarazioni indicate dall’art. 157, comma 3, del D.L. 34/2020, anche se affidati dopo quella data.

La ratio

La ratio della disciplina è di compensazione. Lo Stato ha impedito a sé stesso di riscuotere per tutelare i contribuenti in piena emergenza; in cambio ha “restituito” agli enti il tempo perso, spostando in avanti le scadenze. In termini essenziali: la moratoria Covid sospende i termini di decadenza e prescrizione della riscossione, ma nella misura, con le decorrenze e per le categorie di atti fissate da ciascuna norma, e non in modo cumulativo.

Sul piano sistematico, questa scelta ha un costo per il contribuente che va messo in evidenza. La moratoria nasceva come misura di favore: meno pressione della riscossione nel pieno della pandemia. Il suo effetto di lungo periodo, però, è stato l’allungamento dei termini a disposizione degli enti, con la conseguenza che molti debiti che sarebbero stati prescritti tra il 2021 e il 2023 sono rimasti esigibili. Chi oggi valuta la propria posizione debitoria deve partire da questa consapevolezza: la data “a calendario” della prescrizione ordinaria non è più un riferimento affidabile, e ogni valutazione va rifatta alla luce delle sospensioni.

Distinzione da istituti affini

La moratoria legale va tenuta distinta da tre figure con cui viene spesso confusa.

La sospensione giudiziale della cartella (disposta dal giudice tributario in via cautelare) blocca l’esecuzione del singolo atto ma non sposta per legge i termini generali. La rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 non è una sospensione: la domanda di dilazione vale, di norma, come riconoscimento del debito e quindi interrompe la prescrizione, facendola ripartire da zero. La definizione agevolata (rottamazione) contiene invece una propria regola: per la rottamazione-quater, l’art. 1, comma 236, della L. 197/2022 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi indicati nella dichiarazione di adesione.

Esempio concreto: un contribuente che nel 2019 ha chiesto una rateizzazione e poi è decaduto non beneficia della “moratoria” per il periodo della dilazione, ma di un nuovo decorso della prescrizione dalla data della domanda; se però il termine così ricalcolato era pendente all’8 marzo 2020, su di esso si innesta anche la sospensione Covid.


Requisiti e termini: quando la sospensione opera e per quanto

Condizione 1 — Il termine deve essere pendente all’8 marzo 2020

La sospensione opera sui termini in corso. Se la prescrizione o la decadenza si erano già compiute prima dell’8 marzo 2020, nessuna moratoria successiva può farle rivivere. Il credito estinto resta estinto.

Condizione 2 — Occorre individuare la norma applicabile all’atto

La disciplina prevede regimi diversi a seconda dell’attività:

  • accertamento (avvisi dell’Agenzia delle Entrate, avvisi dei tributi locali): art. 67, sospensione di 85 giorni, salve le regole speciali dell’art. 157 D.L. 34/2020;
  • riscossione (notifica di intimazioni, atti successivi alla cartella, prescrizione del credito a ruolo): art. 68, comma 1, con richiamo integrale all’art. 12 D.Lgs. 159/2015;
  • notifica della cartella per carichi affidati tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021: art. 68, comma 4-bis, proroga di 24 mesi.

Condizione 3 — Occorre verificare la data di scadenza originaria

È il passaggio decisivo per la riscossione. La Cassazione, a partire dall’ordinanza n. 34329/2025, distingue:

  • termine pendente all’8 marzo 2020 ma non in scadenza nel 2020 o nel 2021 → si aggiungono 542 giorni;
  • termine pendente all’8 marzo 2020 e in scadenza entro il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2021 → proroga fino al 31 dicembre 2023.

Condizione 4 — Le proroghe non si sommano

Va precisato che le diverse proroghe emergenziali sono alternative, non cumulative. La Cassazione, con la sentenza n. 17668/2025, ha escluso che gli 85 giorni dell’art. 67 si aggiungano alla finestra speciale dell’art. 157 D.L. 34/2020: la norma speciale assorbe quella generale.

Natura dei termini

I termini di decadenza per la notifica della cartella e dell’avviso di accertamento sono perentori: il loro superamento determina l’illegittimità dell’atto, rilevabile su eccezione del contribuente. I termini di prescrizione sono anch’essi eccepibili solo dalla parte interessata: il giudice non li rileva d’ufficio.

Diversi sono i termini processuali per impugnare. Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Su questi termini opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Non bisogna confondere i piani: la sospensione feriale allunga il termine per fare ricorso, non il termine entro cui l’ente doveva notificare l’atto.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaEffetto della moratoria CovidConseguenza del mancato rispetto
Notifica cartella dopo liquidazione automatica (art. 25, c. 1, lett. a, D.P.R. 602/1973)31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazioneDecadenza, perentorio+24 mesi se il carico è affidato tra 8/3/2020 e 31/12/2021 (art. 68, c. 4-bis); regole speciali per le dichiarazioni dell’art. 157, c. 3, D.L. 34/2020Cartella illegittima, da impugnare entro 60 giorni
Notifica cartella dopo controllo formale (art. 25, c. 1, lett. b)31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazioneDecadenza, perentorioCome sopraCartella illegittima
Avviso di accertamento imposte erariali e tributi localiScadenza quinquennale o settennaleDecadenza, perentorio+85 giorni (art. 67), non cumulabili con art. 157 D.L. 34/2020Avviso nullo per tardività
Prescrizione del credito a ruolo dopo la cartella (imposte: 10 anni; sanzioni e interessi: 5 anni; contributi: 5 anni)Dall’ultimo atto interruttivo validamente notificatoPrescrizione+542 giorni se non in scadenza nel 2020-2021; proroga al 31/12/2023 se in scadenza nel 2020-2021Credito estinto, eccepibile impugnando l’atto successivo
Ricorso contro l’attoNotifica dell’attoProcessuale, perentorioNessuna; si applica la sospensione feriale 1-31 agostoAtto definitivo sul piano dei vizi propri

Il termine più critico è quello di prescrizione del credito dopo la cartella: è lì che si concentra quasi tutto il contenzioso recente, ed è lì che il calcolo “a occhio” produce gli errori più costosi.


Procedura: come si verifica e come si contesta un atto tardivo

In termini operativi la verifica segue una sequenza fissa. Ogni passaggio presuppone il precedente.

1. Individuare l’atto ricevuto e la sua natura. Chi: il contribuente o il suo difensore. Cosa: stabilire se si tratta di cartella, intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973), avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito INPS, preavviso di fermo o ipoteca, atto di pignoramento. Ogni atto ha un proprio giudice e un proprio termine di impugnazione.

2. Ricostruire la catena delle notifiche. Occorre acquisire l’estratto di ruolo o, meglio, la documentazione analitica dei carichi, e poi chiedere all’Agente della riscossione copia delle relate di notifica di cartelle e atti successivi. Il dato da isolare è la data dell’ultimo atto interruttivo validamente notificato.

3. Individuare la data di affidamento del carico. Serve per capire se opera la proroga di 24 mesi del comma 4-bis. La data di affidamento (consegna del ruolo) risulta dalla cartella o dalla documentazione dell’Agente della riscossione.

4. Qualificare il termine: decadenza o prescrizione. Se il problema è la tardività della cartella rispetto alla dichiarazione, si ragiona in termini di decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973. Se la cartella è stata notificata e il problema è il tempo trascorso dopo, si ragiona in termini di prescrizione.

5. Individuare la durata del termine. Per le imposte erariali la Cassazione applica la prescrizione ordinaria decennale; per sanzioni e interessi quella quinquennale; per i contributi previdenziali quella quinquennale di legge. Per i tributi locali occorre verificare il termine della singola entrata.

6. Applicare la moratoria corretta. Si verifica se il termine era pendente all’8 marzo 2020; poi se era in scadenza entro il 31 dicembre 2020 o 2021; poi si applicano i 542 giorni o la proroga al 31 dicembre 2023. Per l’accertamento si applicano gli 85 giorni, salvo regole speciali.

7. Confrontare la scadenza così ricalcolata con la data di notifica dell’atto. Per l’ente notificante conta la data di consegna all’ufficiale postale o al notificatore, non quella di ricezione (principio della scissione soggettiva, ribadito anche dalla Cassazione nell’ordinanza n. 21765/2025).

8. Scegliere il giudice competente. La disciplina prevede regole di riparto per materia:

  • tributi (IRPEF, IVA, IRAP, IMU, TARI, bollo auto ecc.): Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, con ricorso entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992, disciplina oggi confluita nel testo unico della giustizia tributaria);
  • contributi previdenziali: giudice del lavoro; se si contesta una prescrizione maturata dopo la notifica della cartella o dell’avviso di addebito, lo strumento è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; per i vizi formali dell’atto, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni;
  • sanzioni amministrative non tributarie (ad esempio violazioni del codice della strada): giudice ordinario, secondo le regole dell’opposizione all’esecuzione.

9. Redigere l’atto introduttivo con il contenuto necessario. Il ricorso tributario deve indicare l’atto impugnato, i motivi specifici e le conclusioni. Il motivo di tardività deve essere costruito sul calcolo: data di decorrenza, durata del termine, sospensioni applicabili, scadenza finale, data di notifica. Un’eccezione generica (“il credito è prescritto”) espone al rigetto.

10. Valutare la richiesta di sospensione cautelare. Se l’atto è esecutivo e c’è il rischio di azioni imminenti (fermo, pignoramento), si chiede al giudice la sospensione dell’atto, dimostrando fondatezza del ricorso e pregiudizio grave.

Come leggere i documenti della riscossione

In termini operativi, gran parte della verifica si gioca sulla lettura dei documenti. L’estratto di ruolo riporta, per ciascun carico, l’ente creditore, l’anno di riferimento, il numero della cartella e, di norma, la data di notifica. Non sempre però riporta la data di consegna del ruolo e non riporta mai le relate. Per questo la richiesta di copia degli atti di notifica è un passaggio che non si può saltare: una cartella indicata come “notificata” può esserlo stata a un indirizzo errato, a un soggetto non legittimato o con modalità irregolari. Una notifica invalida non interrompe la prescrizione. In quel caso il calcolo va rifatto partendo dall’atto precedente, e la moratoria va applicata su una scadenza diversa.

Va precisato che l’onere di provare la regolare notifica degli atti interruttivi grava sull’ente che vuole riscuotere. Il contribuente deve eccepire la prescrizione e indicare il periodo di inerzia; spetta poi all’Agente della riscossione o all’ente impositore produrre in giudizio le prove delle notifiche intermedie. Se tali prove mancano, il giudice non può presumere l’interruzione.

Ultimo profilo: le sospensioni si applicano per “giorni di calendario”. Il conteggio dei 542 giorni o degli 85 giorni si fa aggiungendo il numero esatto di giorni alla scadenza ordinaria, tenendo conto degli anni bisestili. Un errore di un solo giorno può spostare l’esito di un giudizio, soprattutto quando l’atto è stato notificato a ridosso della scadenza.

Dove si sbaglia più spesso

Gli errori ricorrenti sono quattro: contare solo i 311 giorni di sospensione previsti per i contributi da norme diverse, dimenticando l’art. 68; applicare gli 85 giorni anche alla riscossione; sommare proroghe tra loro alternative; ritenere che la moratoria non riguardi i carichi affidati prima del 2020. Quest’ultimo errore è stato censurato dalla Cassazione, che ha applicato l’art. 12 anche a carichi affidati molti anni prima.

Avvertenza decisiva: l’eccezione di prescrizione non si “presenta” per lettera all’Agente della riscossione. Va fatta valere impugnando nei termini l’atto successivo che si ritiene tardivo. Se si lascia scadere il termine per impugnare quell’atto, la questione diventa molto più difficile da recuperare.


Verifiche sul campo: tre esempi di calcolo

Gli esempi che seguono sono esercizi dimostrativi di applicazione delle norme. Non sono casi reali. I dati sono ipotetici.

Esempio di calcolo 1 — Prescrizione di imposte e sanzioni dopo la cartella (regola dei 542 giorni)

Dati di partenza. Cartella per IRPEF 2014 notificata il 14 ottobre 2016: imposta 18.736,42 €, sanzioni e interessi 4.127,90 €. Ultimo atto interruttivo: intimazione di pagamento notificata il 22 novembre 2017. Nuova intimazione notificata il 9 settembre 2024.

Sviluppo.

  • Imposta, prescrizione decennale: scadenza ordinaria 22 novembre 2027. Il termine era pendente all’8 marzo 2020 e non scadeva nel 2020 o 2021: si aggiungono 542 giorni. Scadenza ricalcolata: 17 maggio 2029.
  • Sanzioni e interessi, prescrizione quinquennale: scadenza ordinaria 22 novembre 2022. Anche qui il termine era pendente e non scadeva nel 2020-2021: +542 giorni. Scadenza ricalcolata: 17 maggio 2024.

Esito. L’intimazione del 9 settembre 2024 è tempestiva per i 18.736,42 € di imposta, ma tardiva per i 4.127,90 € di sanzioni e interessi, che risultano prescritti. Se la stessa intimazione fosse stata notificata il 3 aprile 2024, sarebbe stata tempestiva per l’intero importo. L’impugnazione parziale va proposta entro 60 giorni dalla notifica del 9 settembre; il termine attraversa solo giorni successivi ad agosto, quindi la sospensione feriale non incide.

Esempio di calcolo 2 — Contributi con prescrizione in scadenza nel 2021 (proroga al 31 dicembre 2023)

Dati di partenza. Avviso di addebito INPS per contributi 2014 pari a 9.482,17 €, notificato il 19 luglio 2016. Nessun atto interruttivo successivo. Intimazione di pagamento notificata il 5 ottobre 2023.

Sviluppo. Prescrizione quinquennale: scadenza ordinaria 19 luglio 2021. Il termine era pendente all’8 marzo 2020 e scadeva nel 2021, cioè in uno degli anni interessati dalla sospensione. Si applica l’art. 12, comma 2, D.Lgs. 159/2015 richiamato dall’art. 68, comma 1: proroga fino al 31 dicembre 2023.

Esito. L’intimazione del 5 ottobre 2023 è tempestiva. Un calcolo limitato ai soli 311 giorni di sospensione previsti da altre norme per i contributi (129 + 182) porterebbe la scadenza al 26 maggio 2022 e farebbe ritenere prescritto il credito: è proprio l’impostazione che la Cassazione ha censurato con le sentenze n. 24733/2026 e n. 25146/2026. Diverso sarebbe l’esito se l’intimazione fosse stata notificata il 12 gennaio 2024: in quel caso la proroga sarebbe già esaurita.

Esempio di calcolo 3 — Accertamento IMU e sospensione di 85 giorni

Dati di partenza. IMU 2016 non versata per 2.316,58 €. Termine ordinario per l’accertamento dell’omesso versamento: 31 dicembre 2021 (quinto anno successivo). Avviso consegnato al servizio postale il 21 marzo 2022, ricevuto dal contribuente il 30 marzo 2022.

Sviluppo. L’art. 67 sospende di 85 giorni i termini di accertamento pendenti all’8 marzo 2020, anche se non in scadenza nel 2020. Scadenza ricalcolata: 31 dicembre 2021 + 85 giorni = 26 marzo 2022. Per l’ente conta la data di consegna al notificatore.

Esito. Avviso tempestivo, perché consegnato il 21 marzo 2022. Se la consegna fosse avvenuta il 28 marzo 2022, l’avviso sarebbe tardivo, anche se il contribuente lo avesse ricevuto pochi giorni dopo.


Casi particolari

Carichi affidati prima del 2020

Una parte della giurisprudenza di merito ha sostenuto che la moratoria riguardasse solo i carichi affidati all’Agente della riscossione durante il periodo emergenziale. Il Tribunale di Como, ad esempio, ha escluso la proroga del comma 4-bis per un ruolo consegnato il 25 febbraio 2020, qualificando quella norma come speciale rispetto all’art. 12. La distinzione va però fatta con precisione. Il comma 4-bis riguarda davvero solo i carichi affidati nel periodo indicato. L’art. 68, comma 1, e il richiamo all’art. 12 operano invece anche su carichi più vecchi: la Cassazione, con l’ordinanza n. 34329/2025, ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la proroga per un carico affidato prima del 2010.

Crediti già scaduti prima dell’emergenza

Un altro argomento difensivo diffuso è che l’art. 68 sospenda solo i versamenti “in scadenza” nel periodo emergenziale, e quindi non riguardi crediti già scaduti da anni. La Cassazione, con la sentenza n. 25146/2026, ha respinto questa lettura: il richiamo all’art. 12 estende gli effetti della norma all’attività di riscossione e ai relativi termini di prescrizione, indipendentemente dalla data in cui il credito era diventato esigibile.

Tributi locali

Per IMU, TARI e altri tributi comunali è stato a lungo discusso se la sospensione di 85 giorni si applicasse anche agli enti locali. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21765/2025, ha chiarito che la sospensione riguarda tutti gli enti impositori, compresi i Comuni. Resta ferma, per la fase di riscossione dei tributi locali, la necessità di verificare quale strumento sia stato utilizzato (cartella, ingiunzione, accertamento esecutivo), perché il comma 4-bis dell’art. 68 è pensato per i carichi affidati all’Agente della riscossione.

Accertamenti con scadenza al 31 dicembre 2020

Per gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate con termine in scadenza nel 2020, l’art. 157 del D.L. 34/2020 ha creato una finestra speciale di notifica (dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022). La sentenza n. 17668/2025 ha stabilito che su questa finestra non si innestano ulteriori 85 giorni. Un avviso relativo al 2015 notificato l’11 marzo 2022 è stato quindi ritenuto tardivo. Anche il legislatore è intervenuto sul coordinamento di questi termini con il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81: in presenza di atti riferiti a quelle annualità occorre verificare puntualmente la disciplina applicabile ratione temporis.

Precedenti moratorie non emergenziali

La moratoria Covid non è la prima. L’art. 1, comma 623, della L. 147/2013 aveva già sospeso la riscossione dal 1° gennaio al 15 giugno 2014, e la Cassazione (ord. n. 3558/2022) ha ritenuto che quella sospensione si applichi automaticamente a tutti i ruoli. Nei calcoli su crediti molto risalenti, quindi, i periodi sospesi possono essere più d’uno.

Crediti fatti valere in una procedura concorsuale

La moratoria incide anche fuori dal circuito della riscossione coattiva ordinaria. L’ordinanza n. 960/2025, che ha aperto l’orientamento estensivo, riguardava proprio crediti insinuati al passivo di una procedura concorsuale: il tribunale aveva ritenuto maturata la prescrizione senza considerare la sospensione emergenziale, e la Cassazione ha cassato quella decisione. Ne consegue che, quando un ente pubblico o l’Agente della riscossione chiede l’ammissione al passivo di un fallimento, di una liquidazione giudiziale o di una procedura da sovraindebitamento, anche il curatore, il liquidatore o il gestore della crisi devono ricalcolare i termini alla luce delle sospensioni. Non si tratta di un dettaglio: in procedure con molti crediti erariali e previdenziali, il riconoscimento o il disconoscimento della prescrizione può modificare in misura rilevante la massa passiva.

Società cancellate ed eredi

Quando il debitore originario non esiste più, la moratoria continua a operare sul credito, ma cambia il soggetto nei cui confronti vanno notificati gli atti interruttivi. Per una società cancellata dal registro delle imprese occorre verificare se e a chi siano stati notificati gli atti successivi alla cancellazione; per un debitore deceduto, se gli atti siano stati notificati agli eredi nelle forme previste. Una notifica rivolta al soggetto sbagliato non interrompe la prescrizione, e in quel caso la sospensione Covid si innesta su un termine che decorre da un atto più risalente. Va aggiunto che le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi: su quella quota la questione della prescrizione non si pone nemmeno.

Il punto di vista dello Studio

Nell’impostazione dello Studio, guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, la verifica di una moratoria parte sempre dal calendario: prima dei principi, si ricostruiscono una per una le notifiche e le sospensioni applicabili.


Domande frequenti

La sospensione Covid ha “allungato” la vita delle mie cartelle?

Sì, in molti casi. L’art. 68 del D.L. 18/2020, attraverso il richiamo all’art. 12 del D.Lgs. 159/2015, ha sospeso anche i termini di prescrizione dei crediti già iscritti a ruolo. Se il termine era in corso all’8 marzo 2020, si aggiungono 542 giorni; se scadeva nel 2020 o nel 2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2023. Non vale però per crediti già prescritti prima dell’8 marzo 2020: su quelli la moratoria non ha alcun effetto, perché non si può sospendere un termine già compiuto.

Gli 85 giorni valgono anche per le intimazioni di pagamento?

In linea generale no. Gli 85 giorni derivano dall’art. 67, che riguarda le attività degli uffici degli enti impositori, in particolare l’accertamento. Per la fase di riscossione, compresa la notifica delle intimazioni, la giurisprudenza di legittimità applica l’art. 68: quindi 542 giorni o la proroga al 31 dicembre 2023. Confondere i due regimi porta a errori in entrambi i sensi: a volte si considera tardivo un atto tempestivo, a volte il contrario.

Ho chiesto una rateizzazione nel 2019: la moratoria si somma?

La domanda di rateizzazione vale di regola come riconoscimento del debito, e quindi interrompe la prescrizione, che ricomincia a decorrere per intero. Se il nuovo termine era pendente all’8 marzo 2020, su di esso opera anche la sospensione Covid. Il risultato è spesso una scadenza molto più lontana di quanto il contribuente immagini. Il calcolo va fatto partendo dalla data della domanda di dilazione e dalle eventuali rate pagate successivamente.

Se aderisco alla rottamazione, i termini si fermano?

Per la rottamazione-quater la legge ha previsto espressamente che, dalla presentazione della dichiarazione di adesione, i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi indicati restino sospesi. Se il piano di pagamento decade, la riscossione riprende sui carichi residui. Per ogni definizione agevolata occorre leggere la norma specifica: il meccanismo non è identico tra un’edizione e l’altra.

Mi è arrivata un’intimazione per un debito del 2008: posso ignorarla?

No. Anche se il credito sembra prescritto, la prescrizione va eccepita impugnando l’intimazione entro il termine: 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria per i tributi, termini diversi per contributi e sanzioni non tributarie. Se l’atto non viene impugnato, l’Agente della riscossione può procedere con fermi, ipoteche o pignoramenti. Ignorare l’atto è la scelta più rischiosa, anche quando il diritto è dalla parte del contribuente.

Caso limite: la notifica è partita l’ultimo giorno utile ma è arrivata dopo. È valida?

Per l’ente che notifica conta la data in cui l’atto è stato consegnato all’ufficiale postale o al notificatore. È il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, applicato dalla Cassazione anche nel contesto delle proroghe Covid (ord. n. 21765/2025). Un atto consegnato alle Poste il giorno della scadenza ricalcolata è tempestivo, anche se il contribuente lo riceve una settimana dopo. Per il contribuente, invece, il termine per ricorrere decorre dalla ricezione.

Come faccio a sapere quando il mio debito è stato affidato all’Agente della riscossione?

La data di affidamento (o di consegna del ruolo) è indicata nella cartella di pagamento e risulta dalla documentazione che l’Agente della riscossione può rilasciare su richiesta. È un dato necessario per verificare se si applica la proroga di 24 mesi prevista dal comma 4-bis dell’art. 68 D.L. 18/2020, che riguarda i carichi affidati tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 e alcune specifiche categorie di dichiarazioni. Senza questa data il calcolo della decadenza della cartella resta incompleto e l’eccezione di tardività rischia di essere respinta.

La moratoria vale anche per le multe stradali e le altre entrate non tributarie?

L’art. 68 del D.L. 18/2020 si riferisce espressamente alle entrate tributarie e non tributarie affidate all’Agente della riscossione, e quindi anche alle sanzioni amministrative iscritte a ruolo. Di conseguenza, anche per una multa riscossa tramite cartella occorre verificare l’effetto della sospensione sul termine di prescrizione, che per queste sanzioni è di regola quinquennale. Cambia invece il giudice: la contestazione non si propone davanti alla Corte di giustizia tributaria, ma davanti al giudice ordinario, con gli strumenti dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.


Il quadro giurisprudenziale

La disciplina è stata definita quasi integralmente dalla Corte di Cassazione tra il 2025 e il 2026. Di seguito i provvedimenti di riferimento, con il principio riformulato e la rilevanza per il tema.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2025, n. 960. Principio: la sospensione emergenziale non riguarda solo le attività da compiere nel periodo sospeso, ma sposta in avanti, per la stessa durata, il decorso di tutti i termini pendenti. Rilevanza: è la pronuncia che ha avviato l’orientamento estensivo; riguardava la prescrizione di crediti fatti valere in una procedura concorsuale, quindi ha inciso direttamente sul versante della riscossione.

2. Cass., Prima Presidente, decreto 23 gennaio 2025, n. 1630. Principio: dichiarando inammissibili i rinvii pregiudiziali di due Corti di giustizia tributaria (Gorizia e Lecce), il provvedimento ha fatto propria la lettura dell’ord. n. 960/2025, ritenendo la questione già risolta. Rilevanza: ha dato stabilità all’orientamento estensivo, anche se in dottrina si è osservato che non si tratta di una pronuncia delle Sezioni Unite nel merito.

3. Cass. civ., Sez. trib., sent. 30 giugno 2025, n. 17668. Principio: la finestra speciale di notifica prevista dall’art. 157 D.L. 34/2020 assorbe la sospensione di 85 giorni dell’art. 67: le due proroghe non si sommano. Rilevanza: fissa il divieto di cumulo delle proroghe emergenziali, principio che la giurisprudenza di merito ha esteso anche alla notifica delle cartelle.

4. Cass. civ., Sez. trib., ord. 29 luglio 2025, n. 21765. Principio: la sospensione di 85 giorni opera anche per gli enti locali; per verificare la tempestività della notifica conta la data di consegna dell’atto al notificatore. Rilevanza: estende la moratoria ai tributi comunali e chiarisce il momento rilevante per la decadenza.

5. Cass. civ., Sez. trib., ord. 28 dicembre 2025, n. 34329. Principio: per effetto del combinato disposto dell’art. 68, comma 1, D.L. 18/2020 e dell’art. 12, commi 1 e 2, D.Lgs. 159/2015, gli atti della riscossione con termine pendente all’8 marzo 2020 beneficiano di 542 giorni se non in scadenza nel 2020-2021, oppure della proroga al 31 dicembre 2023 se in scadenza in quel periodo. La stessa ordinanza ribadisce la prescrizione decennale per le imposte e quinquennale per sanzioni e interessi. Rilevanza: è il riferimento centrale per il calcolo; ha applicato la proroga anche a un carico affidato prima del 2010.

6. Cass. civ., ord. 29 aprile 2026, n. 11824. Principio: il credito tributario principale si prescrive nel termine ordinario decennale, non in quello quinquennale previsto per le prestazioni periodiche. Rilevanza: determina la durata del termine su cui innestare la moratoria; richiamata dalle successive pronunce in materia di sospensione.

7. Cass. civ., sent. 21 agosto 2026, n. 24733. Principio: l’art. 68 non si limita ai termini di versamento, ma si estende alla notifica dell’intimazione di pagamento; il calcolo della prescrizione deve tenere conto dell’art. 12 D.Lgs. 159/2015. Rilevanza: ha cassato una decisione che aveva considerato solo 311 giorni di sospensione per crediti INPS e INAIL in cartella.

8. Cass. civ., sent. 9 settembre 2026, n. 25146. Principio: l’applicazione della moratoria alla riscossione non può essere esclusa per il solo fatto che il credito contributivo fosse già scaduto prima dell’emergenza. Rilevanza: chiude l’argomento difensivo basato sulla distinzione tra crediti “in scadenza” e crediti “già scaduti”; conferma un orientamento ormai uniforme, che richiama anche le pronunce n. 34336/2025, n. 10500/2026, n. 14838/2026 e n. 22670/2026.

9. Cass. civ., Sez. VI-5, ord. 4 febbraio 2022, n. 3558. Principio: la sospensione della riscossione dal 1° gennaio al 15 giugno 2014 prevista dalla L. 147/2013 si applica automaticamente a tutti i ruoli. Rilevanza: dimostra che le moratorie legali possono sommarsi nel tempo su crediti risalenti, se riferite a periodi diversi.

10. Trib. Como, sent. 20 aprile 2025, n. 331. Principio: la proroga di 24 mesi del comma 4-bis riguarda solo i carichi affidati durante il periodo emergenziale ed è norma speciale rispetto all’art. 12. Rilevanza: utile per delimitare il comma 4-bis; va però letta insieme all’ord. n. 34329/2025, che applica comunque l’art. 12 ai carichi più vecchi.

11. Trib. Catania, sent. 11 febbraio 2025, n. 627. Principio: per crediti previdenziali in riscossione, il termine di prescrizione va aumentato dei 542 giorni corrispondenti al periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021. Rilevanza: esempio di applicazione di merito del calcolo in giorni, in linea con l’orientamento poi consolidato in Cassazione.

Lettura d’insieme

Dal quadro emergono tre punti fermi. Primo: la moratoria Covid sospende davvero i termini di decadenza e prescrizione, in deroga allo Statuto del contribuente. Secondo: per la riscossione il riferimento è l’art. 68 con richiamo integrale all’art. 12, quindi 542 giorni o proroga al 31 dicembre 2023. Terzo: le proroghe speciali assorbono quelle generali e non si cumulano. Restano margini di discussione sul coordinamento tra comma 4-bis e art. 12 per la notifica delle cartelle, e parte della dottrina continua a criticare l’orientamento estensivo. Proprio per questo ogni difesa va costruita sul caso concreto, con un calcolo documentato e non su formule generali.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un atto della riscossione arriva a distanza di anni, lo Studio interviene con strumenti precisi:

  1. Acquisiamo e analizziamo la posizione debitoria completa, richiedendo all’Agente della riscossione l’estratto dei carichi e la documentazione delle notifiche.
  2. Ricostruiamo la cronologia degli atti interruttivi, confrontando le relate di notifica di cartelle, intimazioni, avvisi e atti esecutivi.
  3. Calcoliamo i termini con ciascuna moratoria applicabile, distinguendo 85 giorni, 542 giorni, proroga al 31 dicembre 2023 e proroga di 24 mesi, senza cumuli non consentiti.
  4. Verifichiamo la data di affidamento dei carichi per stabilire se opera il comma 4-bis dell’art. 68 D.L. 18/2020.
  5. Individuiamo il giudice competente e lo strumento corretto: ricorso tributario, opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi.
  6. Predisponiamo il ricorso con un motivo di tardività costruito sul calcolo documentato, non su eccezioni generiche.
  7. Chiediamo la sospensione cautelare dell’atto quando c’è il rischio di fermi, ipoteche o pignoramenti imminenti.
  8. Valutiamo con i commercialisti dello staff gli effetti di rateizzazioni e rottamazioni già presentate, che possono aver interrotto o sospeso i termini.
  9. Esaminiamo, per i debiti che restano dovuti, la sostenibilità complessiva della posizione e le procedure di composizione della crisi eventualmente percorribili.
  10. Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, compreso il giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione. Il calcolo delle moratorie è stato scritto dalla Suprema Corte, con pronunce che hanno ribaltato decisioni di merito in entrambe le direzioni. Poter seguire la stessa strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa linea argomentativa, evita le discontinuità che spesso si producono quando il fascicolo cambia mani tra un grado e l’altro.

Accanto a questo, il lavoro si svolge con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano sullo stesso caso: i commercialisti verificano dichiarazioni, liquidazioni, ruoli e dilazioni; gli avvocati trasformano quei dati in eccezioni processuali. Quando, all’esito della verifica, una parte del debito risulta comunque dovuta e non sostenibile, le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consentono di valutare anche gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, senza dover ripartire da zero con un nuovo interlocutore.


Sintesi operativa

La moratoria sospende i termini di decadenza della riscossione, ma solo nei limiti fissati dalle singole norme. Per l’accertamento valgono, di regola, 85 giorni. Per la riscossione e la prescrizione dei crediti a ruolo si aggiungono 542 giorni, oppure si arriva al 31 dicembre 2023 se il termine scadeva nel 2020 o nel 2021. Le proroghe speciali non si sommano a quelle generali, e nessuna moratoria fa rivivere un credito già prescritto prima dell’8 marzo 2020.

Lo Studio Monardo tratta questa materia perché richiede insieme due competenze certificate: il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto tributario, necessario per ricostruire ruoli, affidamenti e notifiche, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, necessaria in una disciplina definita e ridefinita dalla Suprema Corte. È su questa combinazione che si costruisce una verifica affidabile dei termini, dalla prima analisi fino all’eventuale giudizio di legittimità.

📩 Il termine per impugnare l’atto che hai ricevuto sta già decorrendo: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo, i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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