La moratoria ottenuta dall’impresa o dal debitore principale blocca anche la banca che vuole escutere il fideiussore, il socio garante o il coniuge coobbligato? È la domanda che arriva quasi sempre nello stesso momento: l’impresa ha appena ottenuto le misure protettive, oppure il familiare ha depositato una domanda di sovraindebitamento, e nel frattempo al garante viene notificato un decreto ingiuntivo, un precetto, un pignoramento del conto. La risposta di principio è netta: la protezione del debitore non si estende automaticamente a chi ha garantito il suo debito. Ma la risposta pratica non lo è affatto, perché esistono almeno tre strade percorribili per il coobbligato, ciascuna con presupposti, tempi e rischi propri. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende da chi è il garante, da quale procedura ha avviato il debitore principale e dal contenuto del contratto di garanzia.
Il tema sta esattamente all’incrocio di quattro materie in cui lo Studio Monardo opera con competenze certificate. La protezione dell’impresa nelle trattative è il terreno dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; la procedura autonoma del garante persona fisica è il terreno del Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e del professionista fiduciario di un OCC; la contestazione della fideiussione bancaria richiede il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario; e ogni scelta fatta oggi va poi difesa fino all’ultimo grado di giudizio, dove interviene la qualifica di avvocato cassazionista. È questa combinazione, non una generica esperienza, a rendere lo studio specializzato proprio nel rapporto tra moratoria e coobbligati.
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Il quadro di partenza: che cosa protegge davvero una “moratoria”
Prima di mettere a confronto le strade, va sgomberato il campo da un equivoco lessicale. Nel linguaggio comune “moratoria” indica qualunque blocco dei pagamenti o delle azioni dei creditori; nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) la parola ha invece significati diversi, e soltanto alcuni riguardano le azioni esecutive.
Il primo significato, quello che interessa di più al garante, coincide con le misure protettive. Nella composizione negoziata della crisi l’art. 18 CCII consente all’imprenditore di chiedere che, dalla pubblicazione dell’istanza, i creditori non possano acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa; il tribunale deve poi confermarle ai sensi dell’art. 19. Negli strumenti di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) la regola corrispondente è l’art. 54, comma 2, CCII, con una formula quasi identica, e la durata complessiva delle misure fino all’omologazione non può superare dodici mesi (art. 8 CCII). Nel sovraindebitamento la protezione passa per l’art. 70, comma 4, CCII (ristrutturazione dei debiti del consumatore), per l’art. 78, comma 2, lett. d) (concordato minore) e, nella liquidazione controllata, per il divieto di azioni esecutive individuali richiamato dall’art. 270 CCII.
L’elemento dirimente, comune a tutte queste norme, è l’oggetto della protezione: il patrimonio del debitore e i beni con cui lavora, non il patrimonio di terzi. Il fideiussore, il socio che ha firmato una garanzia omnibus, il coniuge cointestatario del mutuo sono terzi rispetto alla procedura del debitore principale. Il creditore che non può pignorare la società può, in linea di principio, agire contro di loro.
Il secondo significato è la moratoria sui crediti prelatizi nella ristrutturazione dei debiti del consumatore: l’art. 67, comma 4, CCII consente alla proposta di differire fino a due anni dall’omologazione il pagamento dei creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari. È un istituto che riguarda i tempi di pagamento dentro il piano, non la sospensione delle azioni contro terzi, e la sua interpretazione è tuttora discussa (Cass. 11 aprile 2025, n. 9549, sul regime previgente, lo legge come termine entro cui iniziare i pagamenti, mentre alcuni tribunali lo intendono come termine finale).
Il terzo significato riguarda la fase successiva all’omologazione. Qui la domanda cambia natura: non più “il creditore può agire contro il garante durante la procedura?”, ma “la falcidia ottenuta dal debitore si trasmette al garante?”. La risposta del Codice è, anche qui, negativa: l’art. 117 CCII stabilisce che il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, i quali però conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso; l’art. 59 CCII detta una regola analoga per i creditori ai quali vengono estesi gli effetti degli accordi di ristrutturazione, mentre per i creditori aderenti richiama l’art. 1239 c.c. sulla remissione. Il rovescio della medaglia riguarda i soci illimitatamente responsabili: salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia anche nei loro confronti.
Due conseguenze pratiche vanno tenute a mente in ogni scenario. La prima: il garante che paga subentra al creditore e matura un diritto di regresso verso il debitore principale (artt. 1949 e 1950 c.c.), che a sua volta sarà trattato secondo le regole della procedura del debitore. La seconda: il garante conserva le eccezioni che gli derivano dal proprio contratto e quelle opponibili dal debitore principale (art. 1945 c.c.), e tra queste la più rilevante in contesto di crisi è la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.
Su questo sfondo si innestano le tre strade. Non si escludono a vicenda in modo rigido, ma rispondono a logiche diverse: la prima cerca di allargare l’ombrello del debitore fino al garante, la seconda dà al garante un ombrello proprio, la terza rinuncia all’ombrello e contesta direttamente la pretesa del creditore.
Non tutti i coobbligati sono uguali
La parola “coobbligato” copre figure molto diverse, e la differenza non è teorica: da essa dipende quali delle tre strade siano davvero aperte.
Il fideiussore in senso proprio garantisce un debito altrui ed è obbligato in solido con il debitore principale, salvo che sia stato pattuito il beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.). È la figura a cui si riferiscono l’art. 1957 c.c. sulla decadenza e l’art. 1945 c.c. sulle eccezioni opponibili; nei contratti bancari prende spesso la forma della fideiussione omnibus, che copre tutte le obbligazioni presenti e future del debitore entro un importo massimo.
Il garante autonomo si impegna invece a pagare a prima richiesta, senza poter opporre le eccezioni relative al rapporto principale, salvo l’abuso manifesto. La qualificazione dipende dal contenuto complessivo del contratto e non dalla sola presenza della clausola “a prima richiesta”; ma quando la garanzia è effettivamente autonoma, il margine della difesa contrattuale si riduce sensibilmente.
Il coobbligato solidale in senso stretto non garantisce un debito altrui: è debitore in proprio, come il coniuge cointestatario del mutuo o il cofirmatario di un finanziamento. Per lui la protezione del “debitore principale” non ha nemmeno senso concettuale, perché il debito è anche suo; le strade realistiche sono la procedura personale o le difese sul rapporto.
Il terzo datore di ipoteca o di pegno non è obbligato con il proprio patrimonio generale, ma ha vincolato un bene specifico al debito altrui. Qui l’argomento funzionale dell’opzione 1 può avere un peso particolare quando il bene ipotecato è quello in cui si svolge l’attività, perché la formula legale dei “beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa” si attaglia proprio a questa situazione.
Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone risponde dei debiti sociali per legge, non per contratto. Il suo regime è diverso da quello degli altri coobbligati: beneficia del concordato della società salvo patto contrario (art. 117 CCII), e nella composizione negoziata l’estensione della tutela al suo patrimonio è stata trattata come misura cautelare (Trib. Bologna, 22 settembre 2025).
Una volta collocato il garante nella categoria giusta, molte opzioni si escludono da sole. Il coniuge cointestatario del mutuo non ha nulla da chiedere alla procedura del partner: il debito è suo. Il garante autonomo di una banca estera con contratto ben redatto ha poco da eccepire sul piano contrattuale. Il socio di una s.n.c. ha regole proprie che nessun fideiussore terzo può invocare.
Il fattore tempo, variabile comune alle tre strade
C’è un elemento che attraversa tutte le opzioni e che, nella pratica, finisce spesso per decidere più della teoria: la sequenza delle date. Le misure protettive dell’impresa decorrono dalla pubblicazione dell’istanza o della domanda nel registro delle imprese e hanno una durata massima; il termine per opporsi a un decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla notifica; il termine dell’art. 1957 c.c. è di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, che nel concordato viene anticipata dalla domanda; la sospensione di un’esecuzione nella procedura di sovraindebitamento è utile solo se arriva prima degli atti che rendono irreversibile la vendita.
Ne deriva che una strada astrattamente preferibile può diventare impraticabile se imboccata tardi, e che una strada meno ambiziosa, attivata subito, può conservare le altre. È questa la ragione per cui la prima attività, in ogni caso, consiste nel mettere in fila le date: quando è stata depositata e pubblicata la domanda del debitore, quando il creditore ha compiuto il primo atto giudiziale, quando è stato notificato l’atto al garante, quando è fissata la prossima udienza dell’esecuzione. Solo con questa linea temporale davanti la comparazione tra le opzioni smette di essere un esercizio teorico.
Opzione 1 — Chiedere che la protezione del debitore principale si estenda al garante
In cosa consiste
La prima strada non è un’azione del garante, ma una richiesta dell’impresa: nell’ambito della composizione negoziata (artt. 18 e 19 CCII) o dello strumento di regolazione della crisi (art. 54 CCII) il debitore chiede al tribunale di inibire ai creditori anche le iniziative contro i fideiussori, i soci garanti o i terzi datori di ipoteca, sostenendo che quelle azioni compromettono le trattative o il piano. La richiesta può essere formulata come estensione delle misure protettive o, sempre più spesso, come misura cautelare ai sensi dell’art. 19 o dell’art. 54, comma 1, CCII.
La base argomentativa è funzionale: se il socio garante è anche l’imprenditore di fatto, se il suo immobile è la sede dell’azienda, se la sua esposizione personale lo costringerebbe ad abbandonare la gestione, l’aggressione del suo patrimonio finisce per colpire l’impresa. Alcuni tribunali hanno accolto questa impostazione: il Tribunale di Venezia (6 febbraio 2023), il Tribunale di Mantova (28 giugno 2024) e il Tribunale di Brescia (17 aprile 2025) hanno ammesso l’estensione a favore dei garanti, quest’ultimo valorizzando il fatto che i terzi garanti rispondono delle stesse obbligazioni oggetto delle trattative. Il Tribunale di Bologna (22 settembre 2025) ha precisato che l’estensione al patrimonio del socio illimitatamente responsabile ha natura cautelare e va quindi concessa, non soltanto confermata.
L’orientamento opposto è altrettanto solido. Il Tribunale di Napoli (24 gennaio 2024) ha escluso che le misure, pur potenzialmente atipiche, possano superare i limiti soggettivi fissati dalla legge; il Tribunale di Brindisi (3 marzo 2025) ha negato la tutela al mero fideiussore; e il Tribunale di Napoli, in sede di reclamo (ordinanza del 4 febbraio 2026), ha revocato un provvedimento che aveva inibito l’escussione delle garanzie personali, ammettendo la protezione soltanto per specifici beni dei garanti che siano realmente funzionali all’attività d’impresa, e non per il loro intero patrimonio.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario tipico è la società a ristretta base familiare in cui il socio di maggioranza è anche amministratore e fideiussore di tutte le linee bancarie: il pignoramento del suo conto o della sua casa lo distoglierebbe dalla gestione proprio nella fase delle trattative. Il secondo è il bene del garante utilizzato dall’impresa: il capannone di proprietà del socio concesso in locazione o in comodato alla società, l’unico automezzo intestato al titolare. Qui l’argomento funzionale è più forte, perché coincide con la formula legale dei “beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività”. Il terzo è la trattativa in cui la garanzia personale è parte della soluzione: il piano prevede che il socio apporti finanza esterna o conceda nuove garanzie, e l’escussione immediata toglierebbe al piano una delle sue risorse.
Come si esegue, in sintesi
La richiesta deve essere contenuta nell’istanza del debitore (il socio non è legittimato a proporla autonomamente, secondo l’orientamento prevalente), deve individuare in modo selettivo i creditori e i beni interessati e deve dimostrare il nesso tra l’azione contro il garante e il pregiudizio alle trattative o al piano. Il tribunale decide nel procedimento di conferma o di concessione, e il provvedimento è reclamabile.
Vantaggi
A fronte di un’istanza ben costruita, il vantaggio è l’unitarietà: un’unica sede, un unico giudice, una protezione coordinata con la gestione della crisi dell’impresa. Il garante non deve avviare una propria procedura, non deve esporre la propria situazione patrimoniale a un OCC, non subisce gli effetti di una procedura concorsuale personale. Inoltre la tutela, se concessa, arriva in tempi brevi, gli stessi della conferma delle misure del debitore.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è l’incertezza. La giurisprudenza è divisa per sede giudiziaria, e un orientamento di legittimità stabile difficilmente si formerà a breve: la Cassazione (19 gennaio 2026, n. 500) ha ribadito la natura cautelare delle misure protettive della composizione negoziata e ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro il loro diniego. Il risultato è che l’esito dipende molto dal tribunale competente. Inoltre la protezione è temporanea, legata alla durata massima delle misure, e non incide sul debito del garante: finita la trattativa, se non si è trovato un accordo che lo coinvolga, il creditore riprende le azioni. Infine, un’istanza generalizzata (“inibire ogni azione contro tutti i garanti”) è esposta alla revoca, come dimostra il reclamo deciso a Napoli nel 2026; e nemmeno le segnalazioni in Centrale Rischi possono essere bloccate per questa via, secondo quella stessa ordinanza.
Profilo ideale dell’opzione 1: il garante che è anche il motore dell’impresa, o il proprietario di beni indispensabili all’attività, in una procedura in cui il debitore principale ha davvero possibilità di risanamento e la tutela serve per un tempo limitato.
Pronunce a supporto: Trib. Venezia 6 febbraio 2023, Trib. Mantova 28 giugno 2024, Trib. Brescia 17 aprile 2025 e Trib. Bologna 22 settembre 2025 in senso favorevole; Trib. Napoli 24 gennaio 2024, Trib. Brindisi 3 marzo 2025 e Trib. Napoli 4 febbraio 2026 in senso restrittivo; Cass. n. 500/2026 sulla natura cautelare delle misure.
Opzione 2 — Aprire una procedura autonoma del garante
In cosa consiste
La seconda strada parte dalla constatazione opposta: se la protezione del debitore non copre il garante, il garante può procurarsene una propria. Quando il coobbligato è una persona fisica sovraindebitata, cioè non in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, le procedure del Titolo IV del CCII gli offrono tre strumenti: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), il concordato minore (artt. 74-83) e la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti), con l’eventuale esdebitazione finale. Ciascuno prevede un proprio sistema di protezione: sospensione delle esecuzioni e divieto di nuove azioni su istanza (art. 70, comma 4), divieto disposto con il decreto di apertura (art. 78, comma 2, lett. d), divieto di azioni esecutive individuali dalla sentenza di apertura della liquidazione.
Quando i coobbligati sono familiari, l’art. 66 CCII consente di presentare un’unica domanda: coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile e conviventi di fatto possono accedere insieme alla stessa procedura se convivono o se il sovraindebitamento ha un’origine comune. Le masse attive e passive restano distinte, ma la procedura è coordinata e la competenza è concentrata presso un unico tribunale.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è il garante con un’esposizione sproporzionata al proprio patrimonio: la fideiussione omnibus del socio di minoranza, del familiare che ha firmato “per aiutare”, del genitore che ha garantito il mutuo del figlio. Qui l’estensione delle misure dell’impresa, anche se ottenuta, sarebbe solo una pausa; serve invece una soluzione definitiva del debito personale. Il secondo è la coppia che ha firmato insieme mutuo e garanzie: la procedura familiare consente di affrontare in un unico contesto un indebitamento che ha la stessa origine. Il terzo è il garante di un debitore principale che non ha avviato alcuna procedura, o la cui procedura è fallita: qui l’opzione 1 semplicemente non esiste.
Come si esegue, in sintesi
Il garante si rivolge a un OCC o, dove previsto, a un professionista nominato dal giudice, che verifica la documentazione e redige la relazione. La scelta dello strumento dipende dalla qualifica del debitore: e su questo punto la giurisprudenza di legittimità è intervenuta di recente. La Cassazione (11 novembre 2025, n. 29746) ha chiarito che il fideiussore può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore solo se ha assunto la garanzia per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale; il socio che ha garantito i debiti della propria società per finalità a essa funzionali non è, di regola, un consumatore, e il suo strumento sarà il concordato minore o la liquidazione controllata. Anche nella procedura familiare, se uno dei componenti ha una debitoria mista, l’accesso alla ristrutturazione del consumatore può risultare precluso, come ritenuto da alcuni tribunali di merito.
Vantaggi
Il vantaggio principale è la definitività. A differenza dell’opzione 1, che sospende, la procedura autonoma può ristrutturare o liquidare il debito del garante e condurre all’esdebitazione, cioè alla liberazione dai debiti residui. La protezione non dipende dall’orientamento del tribunale sulle misure atipiche: è prevista dalla legge per il debitore che accede alla procedura, anche se nel sovraindebitamento, di regola, va chiesta espressamente e non è automatica. Infine la procedura è indipendente dalle sorti dell’impresa: se la composizione negoziata fallisce, la tutela del garante non viene meno.
Rischi e svantaggi
A fronte di questi vantaggi vanno soppesati costi, tempi ed effetti. La procedura richiede un’istruttoria documentale completa, il vaglio della meritevolezza (nella ristrutturazione del consumatore l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella formazione dell’indebitamento), la disponibilità di un reddito o di un patrimonio da destinare ai creditori, gli oneri della procedura e il compenso dell’organismo. Nella liquidazione controllata il garante perde la disponibilità dei beni che entrano nella liquidazione. C’è poi una questione temporale: la protezione non nasce dal nulla, e tra la decisione di avviare la procedura e il provvedimento che sospende le esecuzioni possono passare settimane, durante le quali il creditore può procedere. Infine la procedura personale ha effetti reputazionali e di accesso al credito che il garante deve mettere in conto.
Profilo ideale dell’opzione 2: il garante persona fisica la cui esposizione, per entità o per struttura, non può essere risolta da una semplice pausa, e che ha bisogno di una soluzione definitiva, anche indipendentemente dalle sorti del debitore principale.
Pronunce a supporto: Cass. 11 novembre 2025, n. 29746, sulla qualifica di consumatore del fideiussore; Cass. 11 aprile 2025, n. 9549, sulla moratoria per i crediti prelatizi nel piano del consumatore; per gli effetti delle procedure del debitore principale sui garanti, e dunque per capire perché al garante serve un ombrello proprio, Cass. 20 marzo 2026, n. 6662.
Opzione 3 — La difesa individuale del garante sul contratto di garanzia
In cosa consiste
La terza strada non cerca alcuna protezione concorsuale: il garante contesta nel merito la pretesa del creditore, nelle sedi ordinarie. Gli strumenti sono quelli della difesa civile: opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione a precetto e all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), eventualmente con istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva. Il contenuto della difesa dipende dal contratto: le eccezioni tipiche sono la decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c., la nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI dichiarato in contrasto con la normativa antitrust (provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2005), la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, l’estinzione o la riduzione del debito principale, i vizi del titolo o della notifica.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è il creditore rimasto inerte dopo la crisi del debitore. La Cassazione (2 aprile 2025, n. 8733) ha affermato che, nel concordato preventivo, il termine semestrale dell’art. 1957 c.c. decorre dalla presentazione della domanda di concordato, perché da quel momento il debito si considera scaduto; e ha aggiunto che l’ammissione alla procedura non esonera il creditore dal proporre istanze giudiziali, dato che il divieto riguarda le sole azioni esecutive. La Corte d’Appello di Genova (5 novembre 2025) ha applicato quel principio revocando un decreto ingiuntivo contro i fideiussori. Una successiva ordinanza (Cass. 25 giugno 2026, n. 21733) ha però cassato una sentenza che aveva fatto decorrere il termine dalla mera presentazione del ricorso senza spiegare perché non rilevasse la sua pubblicazione nel registro delle imprese: il dies a quo resta dunque un punto da argomentare con cura. Il secondo scenario è la fideiussione omnibus su modulo ABI con clausola di rinuncia al termine dell’art. 1957: se la clausola è nulla, la decadenza torna applicabile, ma la Cassazione (7 gennaio 2025, n. 267) richiede che il fideiussore sollevi tempestivamente la relativa eccezione. Il terzo è il garante di un’impresa che non potrà accedere ad alcuna procedura utile e che ha, invece, buone ragioni contrattuali: qui la difesa individuale è l’unica leva concreta.
Come si esegue, in sintesi
Si parte dall’esame del contratto di garanzia (data, modulo utilizzato, clausole di deroga, eventuale natura di garanzia autonoma), si ricostruisce la cronologia della crisi del debitore principale (data di deposito e di pubblicazione della domanda, eventuali istanze del creditore) e si sceglie lo strumento processuale in base all’atto ricevuto e ai termini che decorrono dalla sua notifica.
Vantaggi
Il vantaggio di questa strada è che, se l’eccezione regge, il risultato non è una sospensione ma l’accertamento che il garante non deve, o deve meno. Non richiede di esporre l’intero patrimonio a una procedura concorsuale, non dipende dall’orientamento sulle misure atipiche e non ha gli effetti di una procedura personale. Può inoltre convivere con le altre due opzioni: un’eccezione di decadenza fondata rafforza anche la posizione negoziale del garante nelle trattative.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è l’aleatorietà del giudizio e il rischio delle spese processuali in caso di soccombenza. La sospensione dell’efficacia esecutiva non è automatica e va chiesta al giudice, che la concede solo in presenza di gravi motivi; nel frattempo il creditore può procedere. La difesa funziona solo se il contratto offre appigli reali: una garanzia autonoma a prima richiesta, ad esempio, restringe molto le eccezioni opponibili, e sul punto la Cassazione (13 aprile 2025, n. 9680) ha ritenuto che, per quel tipo di garanzia, il termine dell’art. 1957 possa essere rispettato anche con una richiesta stragiudiziale. Infine, i termini processuali per opporsi sono brevi e perentori.
Profilo ideale dell’opzione 3: il garante con un contratto che presenta vizi o clausole contestabili, o nei cui confronti il creditore ha lasciato decorrere i termini, e che punta ad accertare che il debito non esiste o è ridotto.
Pronunce a supporto: Cass. n. 8733/2025, Cass. n. 21733/2026, App. Genova 5 novembre 2025, Cass. n. 267/2025, Cass. n. 9680/2025; per i soci illimitatamente responsabili, Trib. Pistoia 12 giugno 2024 e Cass. S.U. 16 febbraio 2015, n. 3022.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come le stesse circostanze producano esiti diversi a seconda della strada scelta. Non descrivono casi reali.
Simulazione A — Il socio fideiussore durante la composizione negoziata
Dati comuni: una s.r.l. ha un’esposizione bancaria di 318.740 € garantita da una fideiussione omnibus del socio amministratore, con limite di 350.000 €. L’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive viene pubblicata il 14 gennaio 2026; il tribunale conferma le misure il 9 febbraio. Il 23 febbraio la banca notifica al socio un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 318.740 € e il 20 marzo pignora il suo conto corrente, su cui transitano 4.380 € al mese di compensi da amministratore, e l’immobile concesso in locazione alla società come sede operativa.
Con l’opzione 1 la società, nell’istanza o con un’istanza successiva, chiede di estendere la tutela al socio. Una richiesta generalizzata sull’intero patrimonio rischia il rigetto o la revoca in reclamo, secondo l’orientamento restrittivo; una richiesta selettiva, limitata all’immobile che ospita l’attività, ha argomenti più solidi perché riguarda un bene con cui l’attività è esercitata. Esito verosimile nei tribunali più aperti: protezione dell’immobile per la durata delle trattative, mentre il conto resta aggredibile.
Con l’opzione 2 il socio valuta una procedura personale. Avendo garantito i debiti della propria società per finalità imprenditoriali, non è consumatore secondo il criterio della Cass. n. 29746/2025: lo strumento è il concordato minore o, se il patrimonio va liquidato, la liquidazione controllata. Il decreto di apertura del concordato minore può vietare le azioni esecutive sul suo patrimonio; ma tra la preparazione della domanda e il decreto passano settimane, durante le quali il pignoramento del conto prosegue.
Con l’opzione 3 il socio si oppone al decreto ingiuntivo entro quaranta giorni dalla notifica, quindi entro il 4 aprile 2026, e chiede la sospensione della provvisoria esecuzione. L’esito dipende interamente dal contratto: se il modulo riproduce lo schema ABI e la banca non ha rispettato i termini, l’eccezione è spendibile; se la garanzia è autonoma e ben redatta, la difesa è debole.
Simulazione B — Il dies a quo della decadenza
Dati comuni: il debitore principale deposita domanda di concordato preventivo il 27 gennaio 2025; la domanda viene pubblicata nel registro delle imprese il 3 febbraio 2025. La banca, creditrice di 96.415 € garantiti da un fideiussore terzo, non propone alcuna istanza giudiziale fino al 30 luglio 2025, quando deposita ricorso per decreto ingiuntivo. La fideiussione contiene la clausola di rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c., su modulo conforme allo schema ABI.
Con l’opzione 3 il fideiussore eccepisce la nullità della clausola di deroga e la decadenza. Se il termine decorre dal deposito (27 gennaio), i sei mesi scadono il 27 luglio 2025 e il ricorso del 30 luglio è tardivo; se decorre dalla pubblicazione (3 febbraio), i sei mesi scadono il 3 agosto 2025 e il ricorso è tempestivo. Tre giorni separano l’accoglimento dal rigetto: è esattamente il punto sul quale la Cass. n. 21733/2026 ha imposto ai giudici di merito una motivazione specifica.
Con le opzioni 1 e 2 la variabile temporale conta meno: l’estensione delle misure del concordato al fideiussore terzo è difficile da ottenere (la formula dell’art. 54 riguarda il patrimonio del debitore e i beni dell’attività), mentre una procedura personale del fideiussore avrebbe senso solo se l’esposizione di 96.415 € fosse sproporzionata rispetto al suo reddito e patrimonio. In questo scenario l’opzione 3 è quella con il rapporto più favorevole tra sforzo e risultato potenziale, ma solo se la documentazione conferma le date.
Simulazione C — I coniugi coobbligati
Dati comuni: una coppia convivente ha un mutuo cointestato con debito residuo di 142.960 €, e uno dei due coniugi ha inoltre garantito un finanziamento personale del fratello per 27.310 €. Reddito complessivo netto: 2.870 € al mese. La banca del mutuo ha avviato un pignoramento immobiliare e l’udienza per l’autorizzazione alla vendita è fissata per il 17 novembre 2026.
L’opzione 1 non è disponibile: il debitore principale del finanziamento garantito non ha avviato alcuna procedura, e il mutuo è un debito diretto di entrambi.
Con l’opzione 2 la coppia può presentare un’unica domanda ai sensi dell’art. 66 CCII, perché convivente e con un indebitamento di origine comune per il mutuo. La garanzia prestata per il fratello, estranea all’attività professionale, non preclude la qualifica di consumatore. Con la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere chiesta la sospensione dell’esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 70, comma 4, CCII, a condizione di depositare in tempo utile rispetto all’udienza di novembre.
Con l’opzione 3 il coniuge garante può contestare la fideiussione per il fratello, se ne ricorrono i presupposti, ma questo non incide sul mutuo cointestato e non ferma l’esecuzione immobiliare. L’elemento dirimente è quindi la natura del debito principale: su un debito proprio l’opzione 3 non offre alcuna protezione.
Il confronto in tabella
Le tre strade non vanno lette come una classifica. La tabella mette in fila le variabili che, nella pratica, pesano di più sulla scelta: il tempo necessario per ottenere un effetto, la complessità dell’iniziativa, le conseguenze di un esito negativo, l’effetto concreto sulle azioni esecutive già avviate e la possibilità di tornare indietro. Sul piano dei costi, il confronto considera soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge; gli altri oneri variano da caso a caso e non si prestano a una comparazione astratta.
Due avvertenze. La prima: la colonna dell’opzione 1 descrive una situazione in cui il debitore principale ha già una procedura aperta, perché senza quella procedura l’opzione non esiste. La seconda: le valutazioni sui tempi sono indicative, perché dipendono dal carico del tribunale e dalla completezza della documentazione.
| Criterio | Opzione 1 — Estensione della protezione del debitore | Opzione 2 — Procedura autonoma del garante | Opzione 3 — Difesa sul contratto di garanzia |
|---|---|---|---|
| Presupposto | Procedura del debitore principale già pendente; iniziativa dell’impresa | Garante persona fisica in stato di sovraindebitamento | Vizi del contratto, decadenze o eccezioni opponibili |
| Tempi per ottenere un effetto | Brevi, legati al procedimento di conferma o concessione delle misure | Medi: istruttoria dell’OCC, deposito, provvedimento del giudice | Variabili: la sospensione del titolo va chiesta e motivata; il merito richiede un giudizio |
| Complessità | Media: occorre dimostrare il nesso tra azione sul garante e pregiudizio alle trattative | Alta: documentazione completa, meritevolezza, piano sostenibile | Media: dipende dal contratto e dalla ricostruzione delle date |
| Rischi in caso di esito negativo | Rigetto o revoca in reclamo; il creditore prosegue | Inammissibilità o mancata omologazione; eventuale conversione in liquidazione | Soccombenza con condanna alle spese processuali |
| Effetti sull’esecuzione | Sospensione temporanea, spesso limitata a beni funzionali all’impresa | Sospensione o divieto di azioni sul patrimonio del garante, se disposti dal giudice | Nessun effetto automatico; sospensione solo se concessa per gravi motivi |
| Effetto sul debito del garante | Nessuno: il debito resta intatto | Ristrutturazione o liquidazione, con possibile esdebitazione | Accertamento dell’inesistenza o riduzione del debito, se l’eccezione è accolta |
| Reversibilità | Alta: cessate le misure, si possono percorrere le altre strade | Bassa: la procedura produce effetti patrimoniali e personali | Media: l’opposizione proposta vincola il perimetro delle difese |
| Costi di giustizia previsti dalla legge | Quelli del procedimento per le misure | Contributo unificato e diritti del procedimento prescelto | Contributo unificato secondo il valore della causa |
I criteri per scegliere
Il confronto astratto serve fino a un certo punto; la scelta si fa sui dati del singolo caso. Cinque criteri, applicati in sequenza, riducono di molto il margine di errore.
Primo criterio: chi è il garante rispetto all’impresa. Se il coobbligato è il socio che gestisce l’azienda, o il proprietario dei beni con cui l’azienda lavora, il suo patrimonio è funzionalmente legato alla crisi dell’impresa e l’opzione 1 ha argomenti concreti, soprattutto se l’istanza è mirata a beni specifici. Se invece il garante è un familiare estraneo alla gestione, o un terzo che ha firmato una garanzia omnibus, l’argomento funzionale si indebolisce molto e generalmente le opzioni 2 e 3 diventano prevalenti.
Secondo criterio: il rapporto tra esposizione e patrimonio del garante. Se l’importo garantito è sostenibile, o può diventarlo con una dilazione, la sospensione temporanea può bastare a consentire una trattativa. Se invece l’esposizione è sproporzionata, una pausa rinvia il problema senza risolverlo, e il peso si sposta sulla procedura autonoma, l’unica capace di chiudere il debito con un’esdebitazione.
Terzo criterio: la qualità del contratto di garanzia. Prima di qualunque scelta va letto il contratto. Una fideiussione su modulo ABI con clausola di rinuncia all’art. 1957, una cronologia che mostra l’inerzia del creditore dopo la domanda del debitore, una garanzia prestata oltre i limiti dichiarati: sono elementi che, se presenti, rendono l’opzione 3 competitiva anche rispetto alle altre. A fronte di una garanzia autonoma a prima richiesta, ben redatta e fatta valere tempestivamente, quella stessa strada perde gran parte del suo potenziale.
Quarto criterio: lo stato delle azioni del creditore. Se il garante ha ricevuto soltanto una diffida, c’è tempo per costruire la strategia; se ha ricevuto un decreto ingiuntivo, il termine per opporsi scorre e condiziona l’opzione 3; se è in corso un’esecuzione con un’udienza fissata, il fattore tempo pesa su tutto e la scelta deve privilegiare lo strumento che produce effetti prima di quella data.
Quinto criterio: l’orientamento del tribunale competente e la prospettiva del debitore principale. Sull’estensione delle misure ai garanti la giurisprudenza è divisa per sede, e un’istanza che in un tribunale ha buone probabilità può in un altro essere destinata al rigetto. Inoltre la protezione derivata dipende dalla sorte della procedura del debitore: se il risanamento è poco credibile, legare la tutela del garante a quella procedura significa esporlo al rischio di restare scoperto proprio quando le misure cessano.
Nella maggior parte dei casi la risposta non è una sola strada, ma una combinazione ordinata: ad esempio l’opposizione al decreto ingiuntivo per non perdere le eccezioni, affiancata dalla richiesta di tutela nella procedura dell’impresa o dalla preparazione di una procedura personale da attivare se le trattative falliscono.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, affronta questi casi da entrambi i lati del problema: la protezione dell’impresa nelle trattative e la tutela personale di chi ne ha garantito i debiti.
Un’ultima considerazione riguarda il dialogo con il creditore. Nessuna delle tre strade esclude una trattativa diretta con la banca sulla posizione del garante: al contrario, ciascuna ne modifica i rapporti di forza. Un’istanza di estensione pendente, una procedura personale pronta per il deposito o un’eccezione di decadenza documentata sono argomenti che il creditore deve soppesare nel valutare un saldo e stralcio o una rinuncia parziale alla garanzia. Il rovescio della medaglia è che un accordo con il creditore va redatto con attenzione, perché dichiarazioni di riconoscimento del debito o rinunce alle eccezioni possono chiudere proprio le strade che si volevano tenere aperte.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà percorso? In parte sì. L’opzione 1 è la più reversibile: se le misure cessano o vengono revocate, restano aperte le altre due. L’opzione 3 è compatibile con le altre, ma le eccezioni non sollevate nei termini possono andare perse, come ricorda la Cass. n. 267/2025 sulla tempestività dell’eccezione di decadenza. L’opzione 2 è la meno reversibile: una volta aperta la procedura, i suoi effetti sul patrimonio del garante si producono, e una mancata omologazione non riporta semplicemente la situazione al punto di partenza.
E se scelgo la strada sbagliata? Il costo di una scelta sbagliata si misura soprattutto in tempo. Un’istanza di estensione respinta fa perdere settimane durante le quali il creditore procede; un’opposizione infondata comporta il rischio della condanna alle spese; una procedura personale avviata senza i presupposti porta all’inammissibilità. Per questo la verifica preliminare dei presupposti di ciascuna strada vale più di qualunque scelta rapida.
La falcidia ottenuta dall’impresa vale anche per me? Di regola no. Il concordato omologato vincola i creditori verso il debitore, ma lascia impregiudicati i loro diritti verso coobbligati e fideiussori (art. 117 CCII); per gli accordi di ristrutturazione estesi a creditori non aderenti la Cassazione (n. 6662/2026) ha confermato che gli effetti non si propagano ai garanti. L’eccezione riguarda i soci illimitatamente responsabili, che beneficiano del concordato della società salvo patto contrario, anche quando abbiano prestato fideiussione per gli stessi debiti (Trib. Pistoia 12 giugno 2024, in linea con Cass. S.U. n. 3022/2015).
Se pago, posso rivalermi sul debitore principale? Sì, il garante che paga subentra nei diritti del creditore e ha azione di regresso, ma quel credito sarà soggetto alle regole della procedura del debitore principale: se l’impresa è in concordato, il regresso subirà verosimilmente la stessa falcidia degli altri crediti chirografari.
La moratoria dell’impresa blocca almeno le segnalazioni in Centrale Rischi a mio carico? Secondo il Tribunale di Napoli, nell’ordinanza del 4 febbraio 2026, no: le misure protettive non possono essere usate per inibire alle banche le segnalazioni, che rispondono a un obbligo di vigilanza. Eventuali contestazioni sulla correttezza della segnalazione seguono percorsi diversi.
Le pronunce che orientano la scelta
Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che ciascuna illumina di più. I principi sono riformulati in sintesi e vanno sempre verificati sul testo integrale del provvedimento, anche perché diverse pronunce di merito riflettono orientamenti non ancora consolidati.
Sul perimetro della protezione e sull’opzione 1
Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023. Ha ammesso, nella composizione negoziata, l’estensione delle misure protettive a favore dei garanti. È tra i primi precedenti favorevoli e mostra come la valutazione funzionale del rapporto tra garante e impresa possa condurre a una tutela anche per i terzi.
Tribunale di Mantova, 28 giugno 2024. Si inserisce nello stesso filone, accogliendo la richiesta di estensione della tutela ai garanti. Rileva perché conferma che l’apertura non è isolata, pur restando legata alle circostanze del caso.
Tribunale di Brescia, 17 aprile 2025. Ha esteso le misure protettive a tutela del patrimonio dei terzi fideiussori, valorizzando il fatto che rispondono delle stesse obbligazioni oggetto delle trattative e che la mancata estensione avrebbe pregiudicato il risanamento. È il riferimento più citato da chi sostiene l’opzione 1.
Tribunale di Bologna, 22 settembre 2025. Ha qualificato come cautelare, e non protettiva, la misura che estende la tutela al patrimonio del socio illimitatamente responsabile. La distinzione conta: la misura cautelare va concessa sulla base dei suoi presupposti, non semplicemente confermata.
Tribunale di Napoli, 24 gennaio 2024. Ha escluso che le misure protettive, anche quando hanno contenuto atipico, possano estendersi oltre i limiti soggettivi fissati dalla legge a beneficio di terzi come i fideiussori. È il cardine dell’orientamento restrittivo.
Tribunale di Brindisi, 3 marzo 2025. Ha negato la fruibilità delle misure al mero fideiussore, sul rilievo che la loro funzione è tutelare il patrimonio dell’impresa durante le trattative. Conferma che la divisione tra tribunali è attuale.
Tribunale di Napoli, ordinanza collegiale del 4 febbraio 2026. In sede di reclamo ha revocato misure che inibivano l’escussione delle garanzie personali e le segnalazioni in Centrale Rischi, ammettendo la protezione solo per specifici beni dei garanti necessari all’attività d’impresa. È la pronuncia che spinge verso istanze selettive anziché generalizzate.
Cassazione, Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500. Ha ribadito la natura cautelare delle misure protettive della composizione negoziata e dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il loro mancato riconoscimento. Ne deriva che su questi provvedimenti il controllo di legittimità è precluso, e l’orientamento del tribunale competente resta decisivo.
Sugli effetti delle procedure del debitore verso i garanti e sull’opzione 2
Cassazione, Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. Ha affermato che gli effetti degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, anche nella disciplina anteriore all’art. 182-decies l.fall., non si estendono ai garanti dei creditori estranei. Conferma che il garante non può contare sulla falcidia ottenuta dal debitore e deve cercare altrove la propria tutela.
Cassazione, Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175. Ha chiarito che l’omologazione del concordato preventivo determina una temporanea inesigibilità dei crediti anteriori, con sospensione della prescrizione, mentre nella fase precedente all’omologazione non si produce alcuna interruzione o sospensione. Rileva per ricostruire con precisione la cronologia dei rapporti tra creditore, debitore e garante.
Cassazione, Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Ha escluso che possa qualificarsi consumatore, ai fini della ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, chi ha prestato fideiussioni per scopi imprenditoriali o a questi strettamente funzionali. È decisiva per scegliere, all’interno dell’opzione 2, tra ristrutturazione del consumatore e concordato minore o liquidazione controllata.
Cassazione, Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549. Pronunciandosi sulla disciplina previgente, ha letto il termine di moratoria per i crediti prelatizi come termine entro cui iniziare i pagamenti, riconducendo il superamento dei limiti alla valutazione di convenienza dei creditori. Chiarisce che questa “moratoria” riguarda i tempi del piano e non le azioni verso i terzi.
Sulla difesa contrattuale del garante e sull’opzione 3
Cassazione, Sez. I, 2 aprile 2025, n. 8733. Ha stabilito che nel concordato preventivo il termine semestrale dell’art. 1957 c.c. decorre dalla presentazione della domanda, quando il debito si considera scaduto, e che l’ammissione alla procedura non esonera il creditore dall’onere di proporre istanze giudiziali, essendo precluse solo le azioni esecutive. È la base dell’eccezione di decadenza nei confronti del creditore inerte.
Corte d’Appello di Genova, 5 novembre 2025. Applicando quel principio, ha dichiarato il creditore decaduto verso i fideiussori e revocato il decreto ingiuntivo. Mostra come l’eccezione operi in concreto quando la cronologia è documentata.
Cassazione, Sez. III, 25 giugno 2026, n. 21733. Ha cassato con rinvio la decisione che faceva decorrere il termine dell’art. 1957 dalla mera presentazione del ricorso, perché non aveva spiegato come superare l’argomento della pubblicità nel registro delle imprese. Impone di trattare il dies a quo come questione da argomentare, non da dare per scontata.
Cassazione, Sez. I, 7 gennaio 2025, n. 267. Ha precisato che la nullità della clausola di deroga all’art. 1957, conseguente all’intesa accertata dalla Banca d’Italia, non travolge l’intero contratto e che il fideiussore deve sollevare tempestivamente l’eccezione di decadenza per giovarsene. Sottolinea il peso dei termini processuali nell’opzione 3.
Cassazione, Sez. III, 13 aprile 2025, n. 9680. Ha ritenuto che nella garanzia autonoma a prima richiesta il termine dell’art. 1957 possa essere rispettato con una richiesta stragiudiziale. Delimita il campo dell’opzione 3: la qualificazione della garanzia cambia il contenuto dell’onere del creditore.
Tribunale di Pistoia, 12 giugno 2024, n. 529, e Cassazione, Sezioni Unite, 16 febbraio 2015, n. 3022. Hanno affermato che il concordato della società, salvo patto contrario, ha efficacia verso i soci illimitatamente responsabili anche quando abbiano garantito gli stessi debiti sociali, perché la salvezza dei diritti verso i fideiussori riguarda i terzi diversi dai soci. Individuano l’unica categoria di coobbligati per cui la liberazione del debitore produce effetti diretti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un bivio come questo, il valore di un’assistenza qualificata sta nell’esaminare contemporaneamente le tre strade e nel costruire l’ordine in cui percorrerle. Concretamente, lo studio svolge queste attività:
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando i presupposti di ciascuna con i documenti, le date e l’orientamento del tribunale competente.
- Esaminiamo il contratto di garanzia clausola per clausola, verificando il modulo utilizzato, l’eventuale rinuncia all’art. 1957 c.c., la natura fideiussoria o autonoma della garanzia e i limiti dell’importo garantito.
- Ricostruiamo la cronologia della crisi del debitore principale, con data di deposito e di pubblicazione della domanda e prime istanze del creditore, per stabilire se l’eccezione di decadenza è spendibile.
- Redigiamo l’istanza di estensione della tutela o la richiesta di misura cautelare nella procedura dell’impresa, calibrandola su beni e creditori specifici anziché su formule generalizzate esposte alla revoca.
- Verifichiamo la qualifica del garante (consumatore o no, alla luce della Cass. n. 29746/2025) e individuiamo lo strumento di sovraindebitamento accessibile, compresa la procedura familiare dell’art. 66 CCII.
- Predisponiamo il ricorso per la procedura personale e l’istanza di sospensione delle esecuzioni, tenendo conto delle udienze già fissate nel processo esecutivo.
- Proponiamo le opposizioni a decreto ingiuntivo, a precetto e all’esecuzione, con le relative istanze di sospensione, rispettando i termini perentori.
- Analizziamo le segnalazioni in Centrale Rischi e i rapporti bancari del garante con lo staff bancario, per individuare contestazioni autonome rispetto alla procedura.
- Coordiniamo le strade tra loro, in modo che la difesa individuale, la tutela nella procedura dell’impresa e l’eventuale procedura personale non si contraddicano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema dove la scelta iniziale condiziona tutto il resto, la qualifica che pesa di più è la continuità di strategia fino in Cassazione. La strada scelta oggi, che sia un’istanza di estensione, una procedura personale o un’opposizione, andrà difesa nei gradi successivi: lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambiare mani né linea difensiva. Le eccezioni sollevate in primo grado sono quelle su cui si discuterà anche davanti alla Suprema Corte, ed è per questo che vanno impostate fin dall’inizio con quella prospettiva.
Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi sulla strategia processuale e concorsuale, i secondi sulla sostenibilità del piano, sui numeri della procedura personale e sulla ricostruzione dei rapporti bancari.
Conclusioni
La moratoria del debitore principale, nella grande maggioranza dei casi, non ferma le azioni verso i coobbligati: le norme proteggono il patrimonio del debitore e i beni della sua attività, e le procedure omologate lasciano intatti i diritti dei creditori verso i garanti, con l’eccezione dei soci illimitatamente responsabili. Ma il garante non è privo di strade: può ottenere, in alcuni tribunali e a certe condizioni, una tutela derivata; può procurarsi una protezione propria con una procedura di sovraindebitamento; può contestare la garanzia nel merito. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un termine perso, un’eccezione non sollevata, un’istanza generica revocata in reclamo non si recuperano.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio perché le competenze dell’Avvocato coprono ciascuno dei suoi lati: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per la tutela dell’impresa nelle trattative, quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC per la procedura personale del garante, il coordinamento dello staff in diritto bancario per la contestazione delle fideiussioni e la qualifica di cassazionista per difendere la scelta fino all’ultimo grado.
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