Cartiera Con Debiti: Non Riesco A Pagare Il Gas, Cosa Faccio Subito Con Fornitori E Banche?

Non riesco a pagare il gas, il fornitore mi ha già mandato la PEC di costituzione in mora e la banca ha iniziato a chiedere “aggiornamenti”: cosa faccio subito con fornitori e banche? È la domanda che si pone, nella notte, chi amministra una cartiera in tensione di cassa. Una cartiera non è un’impresa qualunque davanti a una bolletta insoluta: il gas alimenta le cappe di essiccazione, le caldaie, spesso la cogenerazione; un fermo non si traduce in qualche giorno di ritardo, ma in un impianto da riavviare, in carta fuori specifica, in ordini persi e in clienti che si rivolgono altrove. La tentazione è scegliere d’istinto: pagare il fornitore del gas per primo “perché senza gas si chiude”, oppure tacere con la banca sperando che il fido regga ancora qualche settimana.

Non esiste una risposta valida per tutte le cartiere in difficoltà, ed è proprio questo il punto: le strade percorribili sono almeno tre, e ciascuna protegge qualcosa sacrificando qualcos’altro. La trattativa diretta con fornitore ed istituti, la composizione negoziata della crisi con le sue misure protettive, il concordato preventivo in continuità (anche nella forma “con riserva”) hanno tempi, costi di giustizia, effetti sui contratti del gas e sui fidi profondamente diversi. Il valore di questa guida sta nel metterle una accanto all’altra, con i pesi e i contrappesi di ciascuna.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura attorno a cui ruota proprio la composizione negoziata che protegge i contratti di fornitura pendenti; e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è il presidio necessario quando la crisi energetica si trasforma in crisi con le banche. A questo si aggiunge la qualifica di cassazionista, che consente di impostare una scelta sapendo di poterla difendere fino all’ultimo grado.

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Il quadro di partenza: cosa accade quando la bolletta del gas resta insoluta

Prima di pesare le opzioni, conviene fissare il terreno comune su cui tutte si muovono. Il contratto di fornitura di gas naturale a un’impresa è un contratto di somministrazione a esecuzione continuata: il fornitore eroga, l’impresa paga a scadenze periodiche. Quando le fatture non vengono pagate, il fornitore non può “staccare” dall’oggi al domani: la procedura è regolata dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) dell’ARERA, allegato alla delibera ARG/gas 99/11 e successive modifiche.

Il primo passaggio obbligato è la costituzione in mora, che l’esercente la vendita deve effettuare per iscritto, con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, indicando il termine ultimo di pagamento e le modalità per comunicare l’avvenuto saldo. Solo dopo, e rispettando termini minimi, il venditore può chiedere all’impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura. Secondo le indicazioni pubblicate dall’ARERA, la richiesta di sospensione non può essere presentata prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento e quaranta giorni solari dalla notifica della costituzione in mora. Se il venditore non rispetta questa sequenza, il cliente ha diritto a indennizzi automatici. Va tuttavia soppesato un dettaglio: i termini concreti possono variare in funzione della tipologia di punto di riconsegna e delle clausole del contratto, e dopo la risoluzione del contratto può attivarsi un servizio di ultima istanza o di default con condizioni economiche normalmente più onerose. Per una cartiera, la finestra tra la PEC di costituzione in mora e il possibile fermo è quindi di poche settimane, non di mesi.

Il secondo elemento del quadro è civilistico. L’art. 1461 c.c. consente a ciascun contraente di sospendere la propria prestazione quando le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da mettere in evidente pericolo la controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia. È la norma che, fuori da qualsiasi procedura, legittima il fornitore di gas (o di cellulosa, di amido, di prodotti chimici) a chiedere pagamenti anticipati, fideiussioni o depositi cauzionali prima di proseguire. Accanto, l’art. 1186 c.c. prevede la decadenza dal beneficio del termine per il debitore divenuto insolvente: è la leva con cui una banca può pretendere il rimborso immediato di un finanziamento rateale.

Il terzo elemento riguarda le banche. L’apertura di credito in conto corrente è regolata dall’art. 1845 c.c.: se il contratto è a tempo indeterminato, la banca può recedere con il preavviso pattuito o, in mancanza, con quello minimo di legge; se è a tempo determinato, occorre una giusta causa. Su questa norma la Cassazione ha costruito negli ultimi anni un argine fondato sulla buona fede: il recesso, anche quando formalmente consentito, non può tradursi in una revoca improvvisa e arbitraria che coglie di sorpresa un’impresa che contava sulla provvista.

Il quarto elemento, spesso sottovalutato, è penale. Quando un’impresa è già in stato di insolvenza, pagare un creditore invece di un altro non è una scelta neutra: se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, quel pagamento può essere esaminato come possibile bancarotta preferenziale, oltre che revocato. La giurisprudenza penale distingue il pagamento orientato in modo prevalente a salvare l’attività, in una prospettiva di risanamento ragionevolmente perseguibile, dal pagamento che favorisce un creditore quando il dissesto è ormai irreversibile. Pagare “il gas per primo” può essere la scelta giusta o una scelta rischiosa, a seconda del momento e della cornice in cui avviene.

Infine, il presupposto di fatto che distingue le opzioni: il grado della difficoltà. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) distingue la crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, dall’insolvenza vera e propria. La composizione negoziata è accessibile quando lo squilibrio rende probabile la crisi o l’insolvenza e vi sono prospettive concrete di risanamento; il concordato preventivo è accessibile sia in crisi sia in insolvenza. La trattativa privata non ha presupposti formali, ma ha un limite sostanziale: funziona finché i creditori hanno interesse a concedere tempo senza che nessuno li obblighi.

Perché una cartiera pesa le opzioni in modo diverso da altre imprese

Tre caratteristiche del settore cartario spostano l’ago della bilancia. La prima è la continuità di processo: una macchina continua lavora su più turni e un arresto non programmato comporta costi di riavvio, scarti di produzione e, talvolta, interventi di manutenzione straordinaria. Ne deriva che il valore della continuità della fornitura di gas, per una cartiera, è molto superiore al valore nominale delle bollette insolute; ed è proprio questa sproporzione che un giudice è chiamato a considerare quando valuta una misura cautelare o l’essenzialità di un contratto ai sensi dell’art. 94-bis CCII. La seconda caratteristica è la struttura dei contratti energetici: accanto al contratto di vendita con il fornitore, possono coesistere contratti di trasporto, accordi di cogenerazione, contratti di copertura del prezzo a termine. Ciascuno reagisce in modo diverso a una crisi, e un contratto di copertura può generare, alla scadenza, debiti o crediti significativi che vanno inseriti nel quadro prima di scegliere la strada. La terza caratteristica è il capitale circolante: la cartiera acquista cellulosa o macero con pagamenti relativamente rapidi e incassa dai clienti con dilazioni spesso più lunghe, finanziate dall’anticipo fatture. Per questo la reazione delle banche sulle linee autoliquidanti è, di regola, il vero moltiplicatore della crisi: una riduzione della linea di anticipo può sottrarre in pochi giorni una liquidità superiore all’intero scaduto verso il fornitore di gas. Il fronte bancario e quello energetico, in una cartiera, non sono due problemi separati ma lo stesso problema visto da due lati. Qualunque opzione si scelga, va quindi soppesata la sua capacità di tenere insieme entrambi i fronti nello stesso arco temporale, evitando che la soluzione trovata con il fornitore venga vanificata dal ritiro delle linee, o viceversa.


Opzione 1 — La trattativa diretta con il fornitore di gas e con le banche

In cosa consiste

È la strada senza giudice e senza procedura pubblica. L’amministratore (o i suoi consulenti) contatta il fornitore di gas per concordare un piano di rientro dello scaduto, eventualmente con una garanzia, e contemporaneamente apre un tavolo con le banche per ottenere una moratoria sulle rate, il mantenimento degli affidamenti o un consolidamento. La base normativa è l’autonomia contrattuale (artt. 1322 e 1965 c.c. per la transazione), eventualmente rafforzata da strumenti che il CCII mette a disposizione anche fuori dal tribunale: il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), che non richiede omologazione ma, se idoneo, protegge gli atti esecutivi dalla revocatoria; la convenzione di moratoria (art. 62 CCII), che consente di estendere gli effetti di una moratoria concordata con la maggioranza qualificata di una categoria di creditori omogenei (tipicamente le banche) anche ai non aderenti, con un passaggio giudiziale limitato.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è la cartiera che ha subito uno shock circoscritto, per esempio un conguaglio di prezzo del gas molto oneroso o un cliente importante che ha pagato in ritardo, ma che ha margini operativi positivi e un portafoglio ordini solido. Qui lo scaduto verso il fornitore è rilevante ma assorbibile in pochi mesi. Il secondo scenario è quello in cui i creditori “che contano” sono pochi: un fornitore di gas, due o tre banche, qualche fornitore di materia prima. Con pochi interlocutori, un accordo bilaterale è gestibile. Il terzo scenario è quello dell’impresa che ha un rapporto storico e collaborativo con il fornitore, magari un contratto pluriennale di cui il fornitore stesso ha interesse a mantenere i volumi.

Come si esegue, in sintesi

Il percorso tipico si articola in una ricognizione immediata della posizione verso il fornitore (fatture scadute, fatture a scadere, eventuali depositi cauzionali, stato della costituzione in mora), in una proposta scritta di rientro con calendario compatibile con i flussi, in un eventuale rilascio di garanzie (pegno su crediti commerciali, fideiussione del socio) e, sul versante bancario, nella presentazione di un piano di tesoreria a tredici settimane e di una proposta di moratoria. Se le banche sono più di una, lo strumento dell’art. 62 CCII permette di evitare che un singolo istituto dissenziente vanifichi l’intesa degli altri.

Vantaggi motivati

Il vantaggio più evidente è la riservatezza: nulla viene pubblicato nel registro delle imprese, nessun cliente viene a sapere delle difficoltà. Per una cartiera che vende a gruppi della grande distribuzione o dell’imballaggio, dove l’affidabilità del fornitore è un criterio di qualifica, questo pesa. Il secondo vantaggio è la rapidità: un piano di rientro con il fornitore di gas può essere firmato in giorni, prima che maturi il termine per la richiesta di sospensione. Il terzo vantaggio è l’assenza di costi di giustizia e di vincoli gestori: l’amministratore conserva piena libertà di gestione.

Rischi e svantaggi, con franchezza

Il rovescio della medaglia è l’assenza di qualsiasi scudo legale. Finché non c’è un accordo firmato, il fornitore resta libero di completare la procedura di sospensione secondo il TIMG, di risolvere il contratto e di agire con decreto ingiuntivo; la banca resta libera di recedere dal fido nel rispetto dei limiti di correttezza, di far valere la decadenza dal beneficio del termine e di segnalare la posizione in Centrale Rischi. Un solo creditore “duro” può far crollare l’intero equilibrio. C’è poi il profilo penale già richiamato: se la cartiera è in realtà già insolvente e l’accordo con il fornitore di gas comporta il pagamento integrale dello scaduto mentre altri creditori restano insoddisfatti, e poi il tentativo fallisce, quel pagamento potrebbe essere rivalutato in una successiva liquidazione giudiziale. La Cassazione penale ha escluso il dolo della bancarotta preferenziale quando il pagamento mira in modo prevalente al salvataggio dell’impresa con prospettive ragionevoli, ma il giudizio è fatto a posteriori e sui fatti concreti.

Infine, un limite strutturale: la trattativa diretta non “sterilizza” le clausole contrattuali. Se il contratto di fornitura prevede la risoluzione di diritto al secondo insoluto o l’obbligo di garanzia al superamento di una soglia di esposizione, quelle clausole restano pienamente efficaci.

Pronunce a supporto

Sul versante bancario, la Cassazione (Sez. I, ord. n. 18229 del 3 luglio 2024) ha ritenuto illegittimo il recesso da un’apertura di credito che, pur previsto dal contratto, si riveli improvviso e arbitrario rispetto all’affidamento ragionevole del cliente; e con l’ordinanza n. 31693 del 4 dicembre 2025 ha qualificato come abuso del diritto un recesso con effetto immediato che produceva al cliente rischi sproporzionati rispetto all’interesse tutelato dalla banca. Sono principi che rafforzano la posizione negoziale dell’impresa al tavolo, ma che si fanno valere in un giudizio successivo, non come scudo preventivo. Sul versante penale, Cass. pen., Sez. V, n. 4814 del 2 febbraio 2024 ha chiarito che il pagamento a scopo di salvataggio non integra di per sé il dolo della bancarotta preferenziale.

Profilo ideale dell’opzione 1: cartiera con redditività operativa ancora positiva, pochi creditori rilevanti tutti disposti a trattare, scaduto verso il fornitore di gas riassorbibile in pochi mesi e nessuna azione esecutiva già avviata.


Opzione 2 — La composizione negoziata della crisi con misure protettive

In cosa consiste

La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII), nata con il D.L. 118/2021 e poi confluita nel Codice, è un percorso stragiudiziale e riservato nella gestione, ma con una “porta” giudiziale che si apre quando l’imprenditore chiede protezione. L’impresa presenta un’istanza tramite la piattaforma telematica nazionale presso le Camere di commercio; viene nominato un esperto indipendente che agevola le trattative con creditori e altri soggetti interessati. La durata ordinaria del percorso è di centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto, con possibilità di proroga nei casi previsti.

Il cuore della questione, per chi non riesce a pagare il gas, è l’art. 18 CCII. Con l’istanza, o anche successivamente, l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive: dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’impresa. E soprattutto, per effetto del comma 5, i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Il contratto di fornitura di gas in corso è, per definizione, un contratto pendente.

C’è però un contrappeso che va conosciuto: la stessa norma consente ai creditori di sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure da parte del tribunale. La conferma avviene con il procedimento dell’art. 19 CCII: il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione; il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito; con ordinanza stabilisce la durata delle misure, tra trenta e centoventi giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni. Con lo stesso ricorso possono essere chiesti provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative, compreso, secondo la prassi dei tribunali, un ordine specifico che inibisca al fornitore strategico la sospensione della fornitura nel periodo intermedio.

Sul fronte bancario, l’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti; dopo il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024), la banca può sospendere o revocare le linee solo per ragioni legate alla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione motivata, e la prosecuzione del rapporto non genera di per sé responsabilità per l’istituto.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è la cartiera che ha già ricevuto la costituzione in mora del fornitore di gas e non ha tempo per un accordo privato prima che scada il termine per la sospensione. Il secondo scenario è quello con molti creditori eterogenei (gas, energia elettrica, cellulosa, chimici, trasporti, banche) in cui una trattativa uno a uno sarebbe ingestibile e dove serve un terreno comune e un soggetto terzo credibile. Il terzo scenario è quello in cui un creditore ha già notificato un precetto o minaccia un pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti: lo stop alle azioni esecutive dell’art. 18 diventa decisivo.

Come si esegue, in sintesi

La sequenza è: predisposizione dei documenti richiesti (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, progetto di piano di risanamento, elenco dei creditori, relazione sull’attività), deposito dell’istanza sulla piattaforma con richiesta di misure protettive, pubblicazione nel registro delle imprese, deposito del ricorso al tribunale entro il giorno successivo con eventuale richiesta di misure cautelari mirate sul fornitore di gas, udienza e conferma. Parallelamente si apre il tavolo con l’esperto. Il perimetro delle misure può essere modellato: il tribunale, sentito l’esperto, può limitarle a determinati creditori o categorie.

Vantaggi motivati

Il vantaggio dirimente è che il contratto del gas viene “blindato” rispetto allo scaduto: il fornitore non può risolvere o interrompere per le fatture anteriori, a condizione che le forniture successive vengano pagate regolarmente. Il secondo vantaggio è la presenza dell’esperto, che dà credibilità alla proposta verso banche e fornitori. Il terzo vantaggio è la conservazione della gestione: l’imprenditore resta al comando, con il solo obbligo di informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative. Il quarto vantaggio riguarda i pagamenti: quelli effettuati nel percorso, coerenti con le trattative e con il parere dell’esperto, godono di una protezione rafforzata rispetto alla revocatoria e, in presenza delle condizioni di legge, rispetto alle fattispecie penali di bancarotta preferenziale e semplice.

Rischi e svantaggi, con franchezza

A fronte di questi vantaggi, va messa in conto la pubblicità: la pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese rende nota la difficoltà a chiunque consulti una visura, clienti inclusi. Poi c’è la “finestra scoperta” tra pubblicazione e conferma, in cui il fornitore può legittimamente sospendere: se il ricorso è impostato male o tardivo, le misure diventano inefficaci. Terzo rischio: la protezione non copre le forniture future, che vanno pagate puntualmente, spesso con richieste di pagamento anticipato che il fornitore può avanzare in base alle regole generali. Quarto: la composizione negoziata non vincola i dissenzienti; se le trattative falliscono, occorre passare a uno strumento giudiziale, e il tempo speso non è recuperabile. Infine, la durata massima delle misure protettive è di duecentoquaranta giorni complessivi, anche se la giurisprudenza di merito ammette misure cautelari successive in presenza di esigenze sopravvenute.

Pronunce a supporto

Il Tribunale di Verona (ord. 22 gennaio 2024) ha ritenuto illegittima la revoca del fido operata durante la composizione negoziata senza le ragioni previste dalla legge e ne ha ordinato la riattivazione; il Tribunale di Bologna (provv. 6 giugno 2024) ha qualificato come cautelari le domande volte a inibire alle banche la sospensione dei fidi, chiarendo che l’istanza di accesso non è giusta causa di recesso. Il Tribunale di Milano (ord. 7 luglio 2024) ha ammesso misure cautelari selettive, verso creditori individuati, anche dopo lo spirare delle misure protettive; lo stesso Tribunale (4 luglio 2025) ha confermato l’ammissibilità di misure cautelari oltre il limite dei duecentoquaranta giorni in presenza di esigenze sopravvenute; il Tribunale di Padova (decr. 12 settembre 2025) ha concesso per centoventi giorni misure cautelari di contenuto coincidente con quelle protettive.

Profilo ideale dell’opzione 2: cartiera con prospettive concrete di risanamento, costituzione in mora già ricevuta o azioni esecutive imminenti, pluralità di creditori da coordinare e necessità di mantenere il gas acceso senza pagare subito lo scaduto.


Opzione 3 — Il concordato preventivo in continuità aziendale, anche “con riserva”

In cosa consiste

Il concordato preventivo in continuità (artt. 84 ss. CCII) è lo strumento giudiziale con cui l’impresa propone ai creditori un piano che prosegue l’attività e li soddisfa con i flussi della continuità, suddividendoli in classi e sottoponendoli a voto; il tribunale omologa se ricorrono le condizioni di legge, anche superando il dissenso di alcune classi nei limiti della ristrutturazione trasversale. L’impresa può depositare una domanda “con riserva” (art. 44 CCII), riservandosi di presentare piano e proposta in un termine fissato dal giudice (tra trenta e sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi), e ottenere misure protettive dalla pubblicazione (art. 54 CCII).

Per il gas, la norma chiave è l’art. 94-bis CCII. Il primo comma vieta ai creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda, dell’apertura o delle misure protettive; i patti contrari sono inefficaci. Il secondo comma aggiunge che i creditori interessati dalle misure protettive non possono farlo nemmeno per il mancato pagamento dei crediti anteriori quando si tratta di contratti essenziali, e definisce essenziali i contratti necessari alla gestione corrente, inclusi quelli di fornitura la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività. Per una cartiera, difficilmente si immagina un contratto più essenziale di quello del gas.

A ciò si affiancano l’art. 97 CCII, che consente al debitore di chiedere l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti pendenti non più utili (per esempio un contratto di fornitura a prezzo fisso fuori mercato), e l’art. 100 CCII, che permette, previa autorizzazione del tribunale e di regola con attestazione di un professionista indipendente, di pagare crediti anteriori per beni o servizi essenziali alla prosecuzione, quando ciò sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Una variante giudiziale da non trascurare, pur non trattata come opzione autonoma, è l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII), che richiede l’adesione dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, con soglie ridotte in alcune ipotesi (anche all’esito di una composizione negoziata), e l’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII) che può vincolare banche dissenzienti appartenenti a una categoria omogenea. È spesso lo sbocco naturale della composizione negoziata quando le banche aderiscono ma i fornitori vanno pagati integralmente nei termini di legge.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è la cartiera già insolvente, con esposizioni che richiedono una falcidia vera e non una semplice dilazione, dove serve il voto a maggioranza per vincolare anche i dissenzienti. Il secondo scenario è quello in cui un creditore ha già depositato un ricorso per la liquidazione giudiziale: il concordato con riserva è una risposta strutturata, con misure protettive e con il piano che diventa oggetto di valutazione del tribunale. Il terzo scenario è quello in cui l’impresa ha bisogno di sciogliersi da contratti energetici divenuti insostenibili, cosa che la composizione negoziata consente solo attraverso la rinegoziazione.

Come si esegue, in sintesi

Deposito del ricorso al tribunale competente con la documentazione minima (bilanci degli ultimi tre esercizi, elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti), richiesta di misure protettive, nomina del commissario giudiziale, gestione dell’impresa sotto la vigilanza del commissario con autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione, deposito nel termine del piano e dell’attestazione, relazione del commissario, voto dei creditori, omologazione con possibilità di reclamo e ricorso in Cassazione.

Vantaggi motivati

Il concordato offre la protezione più ampia e più strutturata: le misure si estendono all’intero ceto creditorio, i contratti essenziali sono tutelati dalla legge e non solo da un ordine cautelare, e il piano può ridurre stabilmente il debito, anche verso fornitori e banche, con effetto vincolante per tutti i creditori una volta omologato. I crediti sorti per la gestione corrente durante la procedura, ove funzionali agli scopi di questa, beneficiano della prededuzione, il che può rassicurare il fornitore di gas sulle nuove forniture.

Rischi e svantaggi, con franchezza

L’elemento dirimente, in senso negativo, è l’impatto: pubblicità piena, presenza di un commissario giudiziale, autorizzazioni per gli atti straordinari, costi di giustizia e tempi più lunghi. Molti clienti e molte banche reagiscono al concordato irrigidendo le condizioni (pagamenti anticipati, riduzione delle linee autoliquidanti), e il rating dell’impresa ne risente in modo durevole. Il pagamento dei crediti anteriori del fornitore di gas non è automatico: richiede l’autorizzazione del tribunale e, di regola, un’attestazione; un pagamento non autorizzato è inefficace e può compromettere la procedura. Se il piano non viene depositato o non viene omologato, lo sbocco più probabile è la liquidazione giudiziale. Quanto alla prededuzione, la Cassazione (Sez. I, sent. n. 10307 del 18 aprile 2025) ha delimitato il perimetro dei crediti sorti “in funzione” della procedura, escludendo quelli nati nell’esecuzione del concordato dopo la chiusura, il che invita i fornitori a cautelarsi contrattualmente.

Pronunce a supporto

Oltre a Cass. 10307/2025, rileva l’orientamento di merito che ha esteso l’applicazione dell’art. 94-bis alla fase prenotativa, quando la domanda con riserva indica sin dall’inizio il concordato in continuità come strumento prescelto, consentendo la tutela dei contratti con i fornitori strategici fin da subito.

Profilo ideale dell’opzione 3: cartiera già insolvente o esposta a un ricorso per liquidazione giudiziale, con debito che richiede una riduzione e non una semplice dilazione, e con una continuità produttiva capace di generare i flussi del piano.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia ma realistici, per mostrare come la stessa situazione di partenza evolva in modo diverso a seconda della strada scelta. Non descrivono casi reali.

Simulazione A — La stessa PEC, tre calendari diversi

Dati di partenza comuni. Cartiera S.r.l. con fatturato annuo di circa 38,6 milioni di euro. Scaduto verso il fornitore di gas: 412.780 €. Consumo mensile corrente fatturato: circa 186.300 €. Costituzione in mora ricevuta via PEC giovedì 8 ottobre 2026, con termine ultimo di pagamento venerdì 23 ottobre 2026.

Calcolo del termine minimo per la richiesta di sospensione secondo le indicazioni ARERA: tre giorni lavorativi dopo il 23 ottobre portano a mercoledì 28 ottobre; quaranta giorni solari dalla notifica dell’8 ottobre portano a martedì 17 novembre 2026. Vale il più lungo dei due: dal 17 novembre il venditore può chiedere al distributore la chiusura del punto di riconsegna.

Con l’opzione 1. Il 14 ottobre l’impresa propone un rientro in otto rate mensili da 51.597,50 € oltre al pagamento puntuale delle forniture correnti, garantito da una cessione in pegno di crediti verso un cliente per 280.000 €. Se il fornitore accetta entro il 17 novembre, la fornitura prosegue e l’esborso mensile complessivo sale a circa 237.900 € (186.300 + 51.597,50) per otto mesi. Se il fornitore rifiuta, dal 17 novembre la sospensione è legittima e l’impresa non dispone di alcun rimedio immediato.

Con l’opzione 2. Istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive pubblicata martedì 20 ottobre; ricorso al tribunale depositato mercoledì 21 ottobre con richiesta cautelare mirata sul fornitore del gas; udienza da fissare entro il 31 ottobre. Tra il 20 ottobre e l’ordinanza di conferma il fornitore potrebbe sospendere l’adempimento, ma la richiesta di sospensione al distributore non potrebbe comunque precedere il 17 novembre in base al TIMG: se la conferma arriva prima, la finestra scoperta di fatto si chiude. Confermate le misure per centoventi giorni, lo scaduto di 412.780 € resta congelato nella trattativa e l’esborso mensile scende al solo corrente, circa 186.300 €, con un differenziale di liquidità rispetto all’opzione 1 di circa 51.600 € al mese.

Con l’opzione 3. Domanda di concordato con riserva depositata il 20 ottobre, con indicazione del concordato in continuità e richiesta di misure protettive. L’art. 94-bis impedisce al fornitore di risolvere o sospendere per lo scaduto anteriore. Lo scaduto di 412.780 € diventa credito concorsuale: nel piano potrà essere pagato in percentuale (per ipotesi il 43%, pari a 177.495,40 €) in un arco pluriennale, salvo autorizzazione ex art. 100 al pagamento integrale se il fornitore fosse insostituibile e il pagamento funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Simulazione B — Il fronte bancario

Dati comuni. Fido di cassa a revoca di 650.000 € utilizzato per 598.400 €; linea di anticipo fatture di 1.240.000 €; mutuo chirografario con debito residuo di 1.137.900 € e rata trimestrale di 96.350 €.

Con l’opzione 1. L’impresa chiede la sospensione di quattro rate del mutuo (385.400 € di liquidità preservata in dodici mesi) e il mantenimento delle linee. Se due banche su tre aderiscono e la terza dissente, la convenzione di moratoria dell’art. 62 CCII può estendere l’intesa alla dissenziente, purché ricorrano le maggioranze e le condizioni di legge. Senza convenzione, la banca dissenziente può recedere con il preavviso contrattuale, fermo il sindacato di buona fede sulla revoca.

Con l’opzione 2. La pubblicazione dell’istanza non è di per sé causa di revoca del fido né di riduzione dell’anticipo fatture. Se la banca comunicasse una riduzione del fido da 650.000 € a 200.000 € senza ragioni di vigilanza prudenziale motivate, l’impresa potrebbe chiedere al tribunale, in sede cautelare, il ripristino della linea. Le rate del mutuo in scadenza durante le misure protettive non sono coercibili con azioni esecutive, ma la sospensione dei pagamenti va comunque negoziata.

Con l’opzione 3. Il saldo passivo del fido (598.400 €) e il residuo del mutuo (1.137.900 €) diventano crediti concorsuali. L’anticipo fatture richiede attenzione: la sorte degli incassi su fatture già anticipate dipende dalla struttura contrattuale (mandato all’incasso, cessione, patto di compensazione), ed è uno dei punti in cui l’analisi del singolo contratto cambia l’esito di centinaia di migliaia di euro.

Simulazione C — Il rischio del pagamento “privilegiato”

Dati comuni. A inizio ottobre la cartiera ha in cassa 471.200 € e debiti scaduti complessivi per 2.918.600 €, di cui 412.780 € verso il fornitore di gas.

Con l’opzione 1. L’amministratore paga integralmente il gas (412.780 €), lasciando insoddisfatti gli altri. Se entro pochi mesi l’impresa finisse comunque in liquidazione giudiziale, quel pagamento potrebbe essere oggetto di revocatoria e di esame penale; la difesa si giocherebbe sulla prova che il pagamento era prevalentemente orientato al salvataggio in una prospettiva ragionevole.

Con l’opzione 2. Lo stesso pagamento, se coerente con l’andamento delle trattative e preceduto dall’informativa all’esperto, gode della protezione che il Codice riconosce agli atti compiuti nel percorso, nei limiti e alle condizioni di legge.

Con l’opzione 3. Il pagamento dello scaduto anteriore non è possibile senza autorizzazione ex art. 100 CCII; se autorizzato, è sottratto al rischio di inefficacia.


Il confronto in tabella

La tabella che segue riassume i profili che, nella pratica, pesano di più per una cartiera con un fornitore di gas insoluto e un sistema bancario inquieto. I costi indicati sono solo quelli previsti dalla legge per l’accesso agli strumenti: gli importi di contributo unificato e diritti variano per tipo di procedimento, e nella composizione negoziata va considerato il compenso dell’esperto, determinato secondo i criteri dell’art. 25-ter CCII. Nessuna delle tre colonne è “migliore” in assoluto: ognuna ottimizza una variabile diversa. La trattativa diretta massimizza riservatezza e flessibilità; la composizione negoziata bilancia protezione e controllo della gestione; il concordato offre la protezione più ampia, ma con il prezzo più alto in termini di visibilità e di vincoli.

ProfiloOpzione 1 — Trattativa direttaOpzione 2 — Composizione negoziataOpzione 3 — Concordato in continuità
Tempi di attivazioneImmediati, ma l’effetto dipende dal consensoPochi giorni per istanza e ricorso; udienza entro 10 giorni dal ricorsoPochi giorni per la domanda con riserva; piano entro 30-60 giorni, prorogabili
Tutela del contratto del gasNessuna, salvo accordo firmatoArt. 18, c. 5 CCII dopo la conferma; possibile cautelare mirataArt. 94-bis CCII, anche per crediti anteriori se contratto essenziale
Blocco delle azioni esecutiveNoSì, dalla pubblicazione, 30-120 giorni prorogabili fino a 240Sì, con le misure protettive dell’art. 54 CCII
Effetti sui fidiRegole ordinarie e sindacato di buona fedeAccesso non è causa di revoca (art. 16, c. 5)Crediti bancari concorsuali; linee spesso ridotte
RiservatezzaPienaParziale (pubblicazione delle misure)Nessuna
ComplessitàBassa-mediaMediaAlta
Rischi in caso di esito negativoSospensione del gas, esecuzioni, possibili contestazioni sui pagamentiArchiviazione e necessità di passare a uno strumento giudizialeLiquidazione giudiziale come sbocco probabile
ReversibilitàAltaAlta (si può archiviare o convertire)Bassa
Riduzione del debitoSolo se concordataSolo se concordata; sbocchi in accordi o concordato semplificatoSì, vincolante anche per i dissenzienti dopo l’omologa
Costi di leggeNessun costo di giustiziaCompenso dell’esperto secondo l’art. 25-ter CCII; costi del procedimento per le misureContributo unificato e spese di procedura, incluso il compenso del commissario

I criteri per scegliere

Nessuna delle tre strade è una trappola e nessuna è una panacea; ciò che le distingue è la compatibilità con la situazione concreta della cartiera. I criteri che seguono non producono una risposta automatica, ma orientano il ragionamento.

Primo criterio: il tempo che resta prima del termine di sospensione. Se la costituzione in mora non è ancora arrivata o se mancano più di cinque o sei settimane al primo giorno utile per la richiesta di chiusura del punto di riconsegna, la trattativa diretta ha spazio per funzionare. Se invece la PEC è già arrivata e il termine si avvicina, la probabilità che un accordo privato si chiuda in tempo si riduce, e il peso delle opzioni con protezione legale cresce.

Secondo criterio: crisi o insolvenza. Se la cartiera ha un problema di liquidità ma resta capace di generare margini e di onorare le forniture correnti, la composizione negoziata è costruita esattamente per questa condizione. Se invece i flussi non coprono più neppure il corrente e il debito accumulato non è sostenibile nemmeno con una lunga dilazione, generalmente occorre uno strumento capace di ridurlo e di vincolare i dissenzienti, e lo sguardo si sposta verso gli accordi di ristrutturazione o il concordato.

Terzo criterio: il numero e l’atteggiamento dei creditori. Con pochi creditori collaborativi, il valore aggiunto di una procedura è modesto rispetto ai suoi costi di visibilità. Con molti creditori, o con anche un solo creditore aggressivo che ha già notificato un precetto, il blocco delle azioni esecutive diventa un bene in sé.

Quarto criterio: la sensibilità commerciale alla pubblicità. Una cartiera che vende a clienti che qualificano i fornitori anche sulla solidità finanziaria deve pesare l’impatto di una pubblicazione nel registro delle imprese. Il rovescio della medaglia è che, se la crisi diventa visibile per un fermo produttivo, il danno reputazionale è normalmente maggiore di quello derivante da una procedura gestita con ordine.

Quinto criterio: la storia dei pagamenti recenti. Se negli ultimi mesi sono stati fatti pagamenti selettivi, compensazioni o rimborsi a soci, la scelta dello strumento incide anche sulla gestione di quei profili, e la cornice di una procedura può offrire maggiore certezza sulle scelte successive.

A questi criteri se ne affianca uno trasversale: la reversibilità. La trattativa diretta e la composizione negoziata lasciano aperte le altre strade; il concordato le chiude in gran parte. Quando l’incertezza sui numeri è alta, questa asimmetria merita di essere pesata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta la scelta tra questi strumenti tenendo insieme il fronte energetico, quello bancario e la difendibilità della strategia nel tempo.


Le domande di chi è indeciso

“Posso cominciare con una trattativa privata e poi passare alla composizione negoziata?”

Sì, ed è un percorso frequente. Il punto critico è il tempo: la trattativa non sospende i termini del TIMG, e un accordo che naufraga a pochi giorni dalla data utile per la sospensione lascia poco margine per predisporre istanza e ricorso. Il passaggio funziona se preparato in parallelo, non in sequenza.

“E se scelgo la composizione negoziata e le trattative falliscono?”

L’esperto redige la relazione finale e il percorso si chiude. L’impresa conserva la possibilità di accedere agli strumenti giudiziali, e in alcuni casi il Codice prevede sbocchi specifici, come il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o gli accordi con soglie ridotte. Il tempo trascorso non è perso se le trattative hanno prodotto informazioni, adesioni parziali e un piano più maturo.

“Il fornitore di gas può chiedermi comunque un deposito cauzionale o il pagamento anticipato?”

Per le forniture future, in linea generale sì: le misure protettive riguardano lo scaduto anteriore, non l’equilibrio delle prestazioni successive. È però un tema negoziabile, e la presenza dell’esperto o del commissario può ridimensionare richieste sproporzionate. Nella trattativa privata, invece, la richiesta di garanzia trova appoggio anche nell’art. 1461 c.c.

“La banca mi ha già segnalato in Centrale Rischi: cambia qualcosa?”

Cambia il quadro, non la scelta. Una segnalazione a sofferenza irrigidisce l’intero sistema bancario e riduce lo spazio della trattativa privata. La sua legittimità può essere contestata, ma la Cassazione ha ricordato che l’illegittimità della segnalazione non basta da sola a ottenere il risarcimento: il danno va allegato e provato.

“Se pago il gas per primo sto commettendo un reato?”

Non necessariamente. La giurisprudenza penale esclude il dolo della bancarotta preferenziale quando il pagamento è orientato in via prevalente alla salvaguardia dell’impresa in una prospettiva ragionevole di risanamento. Ma quella valutazione è fatta dopo, sui fatti; per questo la cornice in cui il pagamento avviene conta quanto il pagamento stesso.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che contribuiscono a illuminare. I principi sono riformulati in parole proprie.

Pronunce rilevanti per la trattativa diretta con le banche (opzione 1)

1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5415 del 29 febbraio 2024. Principio: quando il recesso dall’apertura di credito è subordinato a una giusta causa, la banca deve indicarla, e questo obbligo discende dai doveri di correttezza. Rilevanza: consente di pretendere trasparenza sulle ragioni di una revoca e di valutarne la contestabilità prima di accettare un piano di rientro imposto.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18229 del 3 luglio 2024. Principio: anche il recesso contrattualmente libero è illegittimo se in concreto si rivela improvviso e arbitrario, frustrando l’affidamento del cliente sulla disponibilità della provvista. Rilevanza: rafforza il potere negoziale della cartiera che ha pianificato i pagamenti del gas contando sul fido.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31693 del 4 dicembre 2025. Principio: il recesso con effetto immediato e senza preavviso può costituire abuso del diritto quando il vantaggio per la banca è sproporzionato rispetto al pregiudizio grave imposto al cliente. Rilevanza: la revoca istantanea delle linee in un momento di tensione energetica è il caso tipico in cui questo principio può essere invocato.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33332 del 20 dicembre 2025. Principio: l’accertata illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi non basta di per sé a fondare il risarcimento, che richiede allegazione e prova del danno. Rilevanza: chi valuta un’azione contro la banca deve documentare fin da subito gli effetti concreti della segnalazione sull’accesso al credito.

Pronunce rilevanti per la composizione negoziata (opzione 2)

5. Trib. Verona, ord. 22 gennaio 2024. Principio: la revoca del fido durante la composizione negoziata, in assenza delle ragioni previste dalla legge, è illegittima, e la linea può essere riattivata per ordine del giudice. Rilevanza: dà concretezza alla regola dell’art. 16, comma 5, CCII.

6. Trib. Bologna, provv. 6 giugno 2024. Principio: le domande dirette a inibire alle banche la sospensione dei fidi hanno natura cautelare; la sospensione o la revoca sono ammesse solo per ragioni di sana e prudente gestione o di vigilanza, comunicate per iscritto, e l’istanza di accesso non è giusta causa di recesso. Rilevanza: indica la via processuale per difendere le linee autoliquidanti.

7. Trib. Milano, ord. 7 luglio 2024. Principio: in composizione negoziata, esaurite le misure protettive, il tribunale può concedere misure cautelari selettive verso creditori individuati, quando necessarie per condurre a termine le trattative. Rilevanza: apre la possibilità di una tutela mirata sul singolo fornitore strategico.

8. Trib. Milano, 4 luglio 2025. Principio: superato il limite di duecentoquaranta giorni delle misure protettive, restano ammissibili misure cautelari verso creditori determinati, se l’esigenza è sopravvenuta e le trattative hanno apprezzabili prospettive. Rilevanza: rilevante per cartiere con trattative lunghe, legate per esempio a rinegoziazioni di contratti energetici pluriennali.

9. Trib. Padova, decr. 12 settembre 2025. Principio: il tribunale può disporre misure cautelari atipiche con contenuto analogo a quelle protettive, per il tempo necessario alle trattative, senza il limite di durata previsto per le misure protettive tipiche. Rilevanza: conferma l’ampiezza dello strumento cautelare dell’art. 19 CCII.

Pronunce rilevanti per il concordato in continuità (opzione 3)

10. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10307 del 18 aprile 2025. Principio: la prededuzione “in funzione” presuppone una strumentalità del credito agli scopi della procedura, valutata ex ante, ed è esclusa per i crediti sorti nell’esecuzione del concordato dopo la sua chiusura. Rilevanza: aiuta a calibrare le garanzie che il fornitore di gas può ragionevolmente chiedere per le nuove forniture.

Pronunce rilevanti per i pagamenti selettivi (trasversali alle tre opzioni)

11. Cass. pen., Sez. V, sent. n. 4814 del 2 febbraio 2024. Principio: il dolo della bancarotta preferenziale è escluso se il pagamento mira in modo esclusivo o prevalente al salvataggio dell’impresa, con una prospettiva di risanamento ragionevolmente perseguibile. Rilevanza: è il parametro con cui verrebbe letto, a posteriori, il pagamento prioritario del fornitore di gas.

12. Cass. pen., Sez. V, sent. n. 43087 del 26 novembre 2024. Principio: la carenza di liquidità non giustifica l’omesso pagamento di alcuni creditori se non ha impedito di pagarne altri, e la finalità di proseguire l’attività non trasforma automaticamente la condotta in una fattispecie meno grave. Rilevanza: segnala che le scelte su chi pagare, in crisi, sono sempre sotto lente.

13. Cass. pen., Sez. V, sent. n. 25506 del 26 marzo 2025, depositata il 10 luglio 2025. Principio: anche il creditore estraneo alla società può concorrere nella bancarotta preferenziale se, consapevole del dissesto, contribuisce in modo determinante a ottenere un vantaggio lesivo della parità tra creditori, pure con strumenti formalmente leciti come la compensazione. Rilevanza: spiega perché fornitori e banche, in una crisi conclamata, hanno anch’essi interesse a muoversi dentro una cornice protetta.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a una cartiera che non riesce a pagare il gas, lo Studio Monardo mette in campo strumenti concreti, scelti in funzione della strada che si rivela più solida.

  1. Ricostruiamo in 48 ore la posizione verso il fornitore di gas: fatture scadute e a scadere, clausole di risoluzione e di garanzia del contratto, regolarità della costituzione in mora e data del primo giorno utile per la richiesta di sospensione secondo il TIMG.
  2. Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando presupposti di accesso, tempi e rischi sulla base dei numeri reali dell’impresa.
  3. Redigiamo la proposta di piano di rientro al fornitore e la accompagniamo con le garanzie sostenibili, quando la trattativa diretta è la strada preferibile.
  4. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive, rispettando il termine del giorno successivo alla pubblicazione e chiedendo, dove utile, misure cautelari mirate sul fornitore del gas.
  5. Esaminiamo i contratti di affidamento (fido di cassa, anticipo fatture, mutui) per individuare clausole di recesso, decadenza e compensazione, e prepariamo la risposta scritta alle comunicazioni di revoca.
  6. Chiediamo al tribunale il ripristino delle linee revocate senza le ragioni previste dall’art. 16, comma 5, CCII o in violazione dei principi di buona fede affermati dalla Cassazione.
  7. Costruiamo con i commercialisti dello staff il piano di tesoreria a tredici settimane e il test di sostenibilità del debito, che sono la base di ogni trattativa credibile con banche e fornitori.
  8. Impostiamo la domanda di concordato con riserva quando la situazione lo richiede, curando le istanze ex art. 94-bis e art. 100 CCII per la continuità della fornitura di gas.
  9. Verifichiamo i pagamenti degli ultimi mesi per individuare i profili di rischio e governare le scelte successive dentro una cornice protetta.
  10. Seguiamo il contenzioso che ne deriva (reclami, opposizioni, azioni contro revoche o segnalazioni illegittime) mantenendo la stessa linea difensiva in ogni grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una scelta di questo tipo pesa in modo particolare la continuità di strategia fino in Cassazione: la strada imboccata oggi con il fornitore di gas e con le banche dovrà essere difesa domani, in un reclamo o in un giudizio di legittimità, e affidarla allo stesso difensore evita cambi di linea nel momento più delicato. La qualifica di Esperto Negoziatore consente inoltre di conoscere dall’interno logiche e tempi della composizione negoziata, mentre il coordinamento dello staff bancario presidia il fronte dei fidi e delle segnalazioni.

Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i numeri del piano e gli atti giudiziari nascono in parallelo, non in sequenza.


In chiusura

La cartiera che non riesce a pagare il gas si trova davanti a un bivio reale, non a una scelta obbligata. La trattativa diretta conserva riservatezza e flessibilità ma non offre scudi; la composizione negoziata protegge il contratto del gas e i fidi con un costo di visibilità contenuto; il concordato in continuità offre la tutela più ampia e la possibilità di ridurre il debito, al prezzo di vincoli e pubblicità piena. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, liquidità e diritti che difficilmente si recuperano dopo che il punto di riconsegna è stato chiuso.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura cardine della composizione negoziata che tutela i contratti di fornitura pendenti, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per il fronte delle banche; da cassazionista, può seguire la strategia scelta fino all’ultimo grado di giudizio.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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