Start-up Innovativa Scaduta Dal Registro: Può Accedere Al Concordato Minore?

Il problema in breve

Una start-up innovativa gode, finché resta iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, di un trattamento concorsuale di favore: non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale e affronta la crisi con gli strumenti del sovraindebitamento, cioè il concordato minore e la liquidazione controllata. Quel trattamento, però, ha una scadenza. Quando il periodo massimo di permanenza nella sezione speciale si esaurisce, o quando la società perde uno dei requisiti di legge, la start-up torna a essere una società di capitali ordinaria. E la domanda che molti amministratori si pongono è semplice: la porta del concordato minore resta aperta?

La risposta non è unica. Dipende da due variabili che vanno accertate con precisione: le dimensioni dell’impresa negli ultimi tre esercizi e il tipo di “cancellazione” subita, dalla sola sezione speciale oppure dal registro delle imprese nel suo complesso. Il rischio principale è credere che la protezione della start-up sopravviva alla scadenza: secondo la Cassazione l’esenzione cessa automaticamente al decorso del termine, anche se la cancellazione materiale arriva mesi dopo, e da quel giorno un creditore può chiedere la liquidazione giudiziale di una società non più “minore”.

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Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa zona di confine tra sovraindebitamento e crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il procedimento di concordato minore che la start-up “scaduta” può ancora tentare se resta sotto soglia; è anche Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, competenza che diventa decisiva quando la società supera le soglie e deve spostarsi sugli strumenti ordinari del Codice della crisi.

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Inquadramento normativo

Sul piano normativo, la disciplina nasce dall’incrocio di tre testi: il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (il c.d. Startup Act, convertito dalla L. 221/2012), il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII) e la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. 16 dicembre 2024, n. 193).

L’art. 31, comma 1, del D.L. 179/2012 stabilisce che la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento. Con l’entrata in vigore del CCII il rinvio si legge oggi come riferito al concordato minore (artt. 74-83 CCII) e alla liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). Coerentemente, l’art. 2, comma 1, lett. c), CCII include espressamente le start-up innovative tra i soggetti che possono trovarsi in stato di “sovraindebitamento”.

L’art. 31, comma 4, dello stesso decreto disciplina la fine del regime di favore. L’esenzione dalle procedure concorsuali maggiori cessa quando la start-up perde uno dei requisiti dell’art. 25, comma 2, e in ogni caso quando raggiunge il termine massimo di permanenza nella sezione speciale. Da quel momento la società non è più una “start-up” ai fini concorsuali.

Va precisato che il termine massimo è cambiato. Per anni è stato di cinque anni dalla costituzione. La L. 193/2024, in vigore dal 18 dicembre 2024, ha riscritto l’art. 25 del D.L. 179/2012: il periodo base è oggi di tre anni; la permanenza può essere estesa fino a cinque anni complessivi solo se la società raggiunge almeno uno degli obiettivi previsti dal nuovo comma 2-bis (ad esempio un incremento della quota di spese in ricerca e sviluppo, o determinati contratti o risultati); il nuovo comma 2-ter consente ulteriori estensioni biennali, fino a quattro anni complessivi, per la fase di “scale-up”, in presenza di aumenti di capitale qualificati o di una crescita dei ricavi superiore al 100% annuo. La stessa legge ha inoltre richiesto che la start-up rientri nella definizione europea di PMI e ha escluso le società la cui attività prevalente sia di agenzia o consulenza. La circolare MIMIT del 29 luglio 2025 ha chiarito che le start-up che al 18 dicembre 2024 avevano già superato i 60 mesi dalla costituzione vanno cancellate d’ufficio dalla sezione speciale.

Il secondo tassello è il correttivo ter al Codice della crisi (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136). L’art. 11 di quel decreto ha modificato l’art. 37, comma 1, CCII: in deroga all’art. 31 del D.L. 179/2012, le start-up innovative che non sono imprese minori possono chiedere, con domanda riservata esclusivamente al debitore, l’accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e l’apertura della liquidazione giudiziale. Si tratta di una facoltà della start-up ancora “in vita”, non di un obbligo e non di un’iniziativa dei creditori.

Terzo tassello: la nozione di impresa minore. L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce minore l’impresa che presenta congiuntamente tre requisiti: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore); ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo; debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. È sufficiente superare una sola soglia, in uno solo degli esercizi, per perdere la qualifica.

La ratio dell’intero sistema è chiara. Il legislatore protegge l’impresa innovativa nella fase in cui il rischio d’insuccesso è fisiologico. Terminata quella fase, la società torna nel diritto comune della crisi: se è piccola resta nel perimetro del sovraindebitamento; se è grande entra in quello delle procedure maggiori.

Un esempio concreto aiuta a distinguere gli istituti affini. La cancellazione dalla sezione speciale non estingue la società: la S.r.l. resta iscritta nella sezione ordinaria del registro, opera, fattura, ha debiti e crediti. La cancellazione dal registro delle imprese (art. 2495 c.c.) è invece l’atto con cui la società, chiusa la liquidazione volontaria, si estingue. Nel primo caso il concordato minore resta possibile se la società è minore; nel secondo, come si vedrà, la Cassazione lo esclude in ogni caso ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII. Chi dice “la start-up è scaduta dal registro” deve quindi prima chiarire di quale registro sta parlando.

Occorre infine distinguere il concordato minore dalla liquidazione controllata, perché entrambe le procedure appartengono al perimetro del sovraindebitamento ma rispondono a logiche diverse. Il concordato minore è uno strumento negoziale: il debitore propone ai creditori un piano, i creditori votano e, se la maggioranza è raggiunta, il giudice omologa. La società può conservare l’attività e scegliere come e in quali tempi soddisfare i creditori, nel rispetto delle prelazioni. La liquidazione controllata è invece una procedura esecutiva concorsuale: un liquidatore nominato dal tribunale acquisisce il patrimonio e lo converte in denaro per distribuirlo ai creditori, senza bisogno del loro consenso.

La differenza pratica è rilevante. Per una ex start-up con un prodotto ancora vivo, un brevetto, contratti di licenza o un team tecnico, il concordato minore in continuità consente di preservare il valore aziendale che una liquidazione disperderebbe. Per una società ormai priva di attività, la liquidazione controllata può essere l’unica soluzione realistica. La scelta tra i due strumenti, però, è possibile solo se l’impresa è ancora iscritta e minore: in caso contrario, come si è visto, il concordato minore è precluso.

Sul piano sistematico, va precisato che la distinzione tra impresa minore e impresa sopra soglia non incide solo sull’accesso agli strumenti, ma anche sulla legittimazione dei creditori. Contro l’impresa minore un creditore può chiedere soltanto la liquidazione controllata, nei limiti fissati dal Codice; contro l’impresa sopra soglia può chiedere la liquidazione giudiziale, con i suoi effetti più incisivi sugli organi sociali, sugli atti compiuti prima dell’apertura e sulla gestione dei rapporti in corso.

Requisiti e termini

In termini operativi, l’accesso al concordato minore di una ex start-up innovativa richiede la verifica, una per una, delle seguenti condizioni.

1. Perdita dello status e sua data esatta. Occorre stabilire se e quando la società ha perso la qualifica. La Cassazione (ord. 16 gennaio 2024, n. 1587) ha chiarito che il regime di favore cessa al decorso del termine di legge, senza attendere il termine per gli adempimenti amministrativi di cancellazione e a prescindere dalla cancellazione effettiva. La data rilevante è quindi quella “sostanziale”, non quella che compare sulla visura. Lo stesso vale per la perdita di un requisito prima della scadenza.

2. Qualifica di impresa minore. Dopo la perdita dello status, la società può accedere al concordato minore solo se rientra nella definizione dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. L’onere di dimostrarlo grava sul debitore: la giurisprudenza lo ricava dal principio di vicinanza della prova, perché è l’impresa a disporre di bilanci e scritture. I bilanci degli ultimi tre esercizi sono la prova privilegiata, ma non l’unica ammessa.

3. Stato di sovraindebitamento. L’art. 2, comma 1, lett. c), CCII richiede uno stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale. Una ex start-up sopra soglia non è sovraindebitata in senso tecnico: è un’impresa in crisi soggetta alle regole ordinarie.

4. Iscrizione nel registro delle imprese. L’art. 33, comma 4, CCII rende inammissibile la domanda di concordato minore dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. La società deve dunque essere ancora esistente e iscritta, almeno nella sezione ordinaria.

5. Struttura del piano. L’art. 74 CCII ammette il concordato minore in continuità (comma 1) e, fuori da quel caso, il concordato liquidatorio solo con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile (comma 2).

6. Assenza di cause ostative. Tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 77 CCII rilevano, fra le altre, il compimento di atti in frode ai creditori e i precedenti benefici di esdebitazione nei limiti di legge.

La disciplina prevede poi una serie di termini. Va precisato che l’art. 9 CCII esclude, salvo diversa previsione, i termini del Codice dalla sospensione feriale: la pausa dei termini dal 1° al 31 agosto, che nel processo civile ordinario è la regola, non opera per i termini delle procedure concorsuali. Chi conta su agosto per “guadagnare” un mese commette un errore frequente.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Durata base status start-up: 3 anni (fino a 5 con requisiti art. 25 co. 2-bis; ulteriori estensioni scale-up art. 25 co. 2-ter)Iscrizione nella sezione speciale (regime L. 193/2024)Sostanziale, opera automaticamenteCessazione automatica dell’esenzione dalla liquidazione giudiziale al decorso del termine (Cass. 1587/2024)
Triennio di riferimento per le soglie di impresa minoreTre esercizi antecedenti il deposito della domandaParametro di accessoSuperamento anche di una sola soglia in un solo esercizio: niente concordato minore
Un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (art. 33 co. 1 CCII)Iscrizione della cancellazionePerentorio per l’apertura della liquidazione giudizialeOltre l’anno non può più essere aperta la liquidazione giudiziale
Termine assegnato ai creditori per il voto (art. 78 CCII)Comunicazione della proposta da parte dell’OCCFissato dal giudiceIl voto tardivo non viene considerato
Reclamo contro la sentenza sull’omologazione (art. 51 CCII)Notificazione o comunicazione del provvedimentoPerentorio, 30 giorniIl provvedimento diventa definitivo
Ricorso per cassazione (art. 51 CCII)Notificazione della sentenza della corte d’appelloPerentorio, 30 giorniPreclusione dell’impugnazione di legittimità
Sospensione feriale 1-31 agosto—Non applicabile ai termini del CCII (art. 9)I termini corrono anche in agosto

Il termine più critico è il primo: la cessazione dello status non si annuncia e non aspetta la visura. Chi amministra una start-up deve conoscere la propria data di scadenza con anticipo e pianificare lo strumento di regolazione della crisi prima di quella data.

Procedura passo-passo

La sequenza che segue riguarda la ex start-up innovativa ancora iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese e rientrante nei parametri di impresa minore.

1. Diagnosi dello status (amministratori e consulenti, prima di ogni atto). Si ricostruisce la data di costituzione, la data di iscrizione nella sezione speciale, le eventuali estensioni ottenute ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 25, le dichiarazioni annuali di mantenimento dei requisiti depositate. Si individua la data sostanziale di cessazione del regime di favore. Se la cessazione non è ancora avvenuta, si valuta se conviene attivare uno strumento finché lo status è in vigore.

2. Verifica delle soglie di impresa minore. Si confrontano attivo, ricavi lordi e debiti dei tre esercizi antecedenti la data prevista per il deposito con le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Se i bilanci non sono stati depositati, occorre ricostruire i dati con documentazione alternativa (scritture contabili, dichiarazioni, situazioni patrimoniali certificate), sapendo che l’onere della prova resta sul debitore.

3. Decisione dell’organo amministrativo. Per le società, la scelta di accedere a uno strumento di regolazione della crisi è di competenza degli amministratori. La prassi, per ragioni di prudenza, segue il modello dell’art. 120-bis CCII: deliberazione risultante da verbale notarile e iscritta nel registro delle imprese. Soci e amministratori vanno informati delle conseguenze sul capitale e sulla governance.

4. Incarico all’OCC. La domanda di concordato minore si propone tramite un Organismo di Composizione della Crisi costituito nel circondario del tribunale competente (art. 76 CCII). L’OCC nomina un gestore, raccoglie la documentazione e redige la relazione particolareggiata sulla causa del sovraindebitamento, sulla diligenza del debitore, sulla completezza e attendibilità dei dati, sui costi presumibili della procedura e sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

5. Individuazione del giudice competente. È competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27, comma 2, CCII). Per le società si presume che coincida con la sede legale, salvo trasferimenti avvenuti nell’anno anteriore al deposito, che per legge non rilevano.

6. Redazione della proposta e del piano. Il contenuto necessario comprende: l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione; l’inventario dei beni; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi e i bilanci del triennio; l’indicazione delle modalità e dei tempi di soddisfacimento; le eventuali classi di creditori. Se il piano è liquidatorio, va documentato l’apporto di risorse esterne e la sua incidenza apprezzabile sull’attivo. Il piano deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione: la Cassazione (sent. 28 ottobre 2025, n. 28574) considera inammissibile la proposta che lo sovverte.

7. Deposito del ricorso e decreto di apertura. Il giudice, verificata l’ammissibilità, dichiara aperta la procedura con decreto (art. 78 CCII), dispone la comunicazione della proposta ai creditori a cura dell’OCC e fissa il termine entro cui essi devono esprimersi. Su istanza del debitore possono essere concesse misure protettive: in particolare il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio.

8. Voto dei creditori. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 CCII). I creditori privilegiati soddisfatti integralmente non votano, salvo rinuncia alla prelazione. Se sono previste classi, la maggioranza va raggiunta anche nel maggior numero di classi.

9. Omologazione. Raggiunta la maggioranza, l’OCC trasmette la relazione sul voto e il giudice, risolte le eventuali contestazioni, omologa con sentenza se verifica l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano.

10. Esecuzione, controllo, eventuale conversione. Il piano omologato è eseguito sotto la vigilanza dell’OCC. In caso di revoca o di risoluzione, su istanza del debitore o dei creditori, la procedura può essere convertita in liquidazione controllata (art. 83 CCII).

Avvertenza decisiva: la qualifica di impresa minore si prova con i numeri, non si dichiara. L’errore più frequente è depositare un ricorso che la dà per scontata, senza bilanci o con bilanci incompleti. Un secondo errore ricorrente riguarda la tempistica: la società cancellata dalla sezione speciale che attende “la chiusura dell’esercizio” per decidere rischia di vedersi notificare, nel frattempo, un ricorso per liquidazione giudiziale se ha superato le soglie.

Verifiche sul campo

Le due simulazioni che seguono sono esempi di calcolo dimostrativi. I dati sono ipotetici e servono a mostrare come si applicano le regole illustrate.

Esempio di applicazione n. 1 — ex start-up sopra soglia

Ipotesi: S.r.l. iscritta come start-up innovativa; regime di favore cessato, per decorso del termine massimo, il 17 giugno 2025. Cancellazione materiale dalla sezione speciale annotata il 9 settembre 2025. La società resta iscritta nella sezione ordinaria e opera.

Dati degli ultimi tre esercizi:

EsercizioAttivo patrimonialeRicavi lordiDebiti totali
2023268.450 €143.920 €391.700 €
2024291.300 €176.480 €447.260 €
2025312.780 €188.130 €486.915 €

Sviluppo: ricavi e debiti restano sotto soglia in tutti e tre gli esercizi. L’attivo del 2025, però, è di 312.780 euro, superiore ai 300.000 euro. Il requisito dell’attivo deve essere rispettato in ciascun esercizio del triennio: il superamento in un solo anno è sufficiente a escludere la qualifica di impresa minore.

Esito: dal 17 giugno 2025 la società non è più start-up e, dal deposito del bilancio 2025, non è neppure impresa minore. Il concordato minore non è accessibile. Gli strumenti utilizzabili sono quelli ordinari del CCII (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo). Se un creditore con crediti scaduti e non pagati superiori a 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII) deposita ricorso per liquidazione giudiziale il 3 marzo 2026, la società non può opporre né lo status di start-up, cessato da oltre otto mesi, né la qualifica di impresa minore. È irrilevante che la cancellazione dalla sezione speciale sia stata annotata solo a settembre.

Esempio di applicazione n. 2 — ex start-up sotto soglia con piano in continuità

Ipotesi: S.r.l. uscita dalla sezione speciale il 21 gennaio 2026. Domanda di concordato minore da depositare il 14 ottobre 2026.

Dati del triennio 2023-2025: attivo massimo 203.410 €; ricavi lordi massimi 138.720 €; debiti complessivi 412.380 €. Tutti e tre i parametri sono sotto soglia in ogni esercizio: la società è impresa minore.

Composizione del passivo:

  • crediti privilegiati per retribuzioni e TFR: 38.640 €;
  • crediti privilegiati di altra natura: 31.420 €;
  • crediti chirografari (fornitori, finanziamenti non garantiti): 342.320 €.

Proposta in continuità: pagamento integrale dei privilegiati in 18 mesi con i flussi dell’attività; pagamento del 24% dei chirografari, pari a 82.156,80 €, in 60 rate mensili da 1.369,28 € ciascuna, alimentate dal margine operativo stimato in 2.950 € mensili.

Calcolo della maggioranza: i privilegiati pagati per intero non votano. I crediti ammessi al voto sono i 342.320 € di chirografo. La maggioranza richiesta è superiore a 171.160 €. Se aderiscono creditori per 186.470 €, la proposta è approvata; se aderiscono per 168.900 €, non lo è, e il debitore può valutare una proposta modificata o la liquidazione controllata.

Esito: l’accesso è ammissibile. Resta decisiva la relazione dell’OCC sulla sostenibilità del margine mensile. Un margine inferiore alla rata, anche di poche centinaia di euro, rende il piano non fattibile.

Esempio di applicazione n. 3 — società cancellata dal registro delle imprese

Ipotesi: ex start-up innovativa posta in liquidazione volontaria nel 2025; bilancio finale approvato e cancellazione dal registro delle imprese iscritta il 3 febbraio 2026. Debiti residui non pagati: 127.640 €, di cui 94.310 € verso fornitori e 33.330 € verso un istituto di credito. Un socio è disposto a versare 21.500 € a titolo di finanza esterna per un concordato liquidatorio.

Sviluppo: la società è estinta. L’art. 33, comma 4, CCII rende inammissibile qualsiasi domanda di concordato minore dell’imprenditore cancellato, e la Cassazione (sent. 16 giugno 2026, n. 20141) ha escluso eccezioni per il concordato liquidatorio con finanza esterna. I 21.500 € del socio non aprono dunque alcuna porta negoziale.

Esito: le strade residue sono due. Se la società, nel triennio anteriore, era sopra soglia, un creditore può chiedere la liquidazione giudiziale fino al 3 febbraio 2027 (un anno dalla cancellazione). Se era impresa minore, resta la liquidazione controllata, che il Codice consente anche oltre l’anno. La decisione di cancellare la società prima di aver regolato la crisi ha precluso lo strumento più flessibile.

Casi particolari

a) La start-up che perde un requisito prima della scadenza. L’art. 31, comma 4, del D.L. 179/2012 lega la fine del regime anche alla perdita di uno dei requisiti dell’art. 25, comma 2. Una società che, ad esempio, smette di rientrare nella definizione di PMI o svolge in prevalenza attività di consulenza perde lo status prima del termine. Inoltre il giudice non è vincolato dall’iscrizione: secondo Cass. ord. 4 luglio 2024, n. 21152, l’iscrizione nella sezione speciale è condizione necessaria ma non sufficiente, perché il tribunale può verificare in concreto se i requisiti sostanziali sussistono davvero. Una start-up “di facciata” può quindi essere trattata come società ordinaria anche se formalmente iscritta.

b) La società cancellata dal registro delle imprese dopo la liquidazione volontaria. Qui il quadro cambia radicalmente. Con la sentenza 16 giugno 2026, n. 20141, la Cassazione ha affermato che la domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è sempre inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche se il piano è liquidatorio e sostenuto da finanza esterna. La Corte ha superato l’orientamento di merito più favorevole. Per la società estinta resta la liquidazione controllata, che il Codice consente senza il limite annuale; se la società era sopra soglia, entro un anno dalla cancellazione un creditore può ancora chiedere la liquidazione giudiziale (art. 33, comma 1, CCII).

c) La start-up non minore che chiede la liquidazione giudiziale prima della scadenza. Dal 28 settembre 2024 la start-up innovativa che supera le soglie dimensionali può, su propria esclusiva domanda, accedere agli strumenti ordinari e alla liquidazione giudiziale (art. 37, comma 1, CCII, come modificato dal correttivo ter). La scelta può essere razionale quando servono le azioni revocatorie o una gestione professionale dell’attivo. I creditori, invece, non possono attivare questa via finché lo status dura.

d) Le start-up coinvolte nel regime transitorio della L. 193/2024. La riduzione del periodo base da cinque a tre anni ha prodotto situazioni intermedie. La circolare MIMIT del 29 luglio 2025 ha disposto la cancellazione d’ufficio delle start-up che al 18 dicembre 2024 avevano superato i 60 mesi dalla costituzione, chiarendo che la proroga straordinaria di 12 mesi introdotta durante la pandemia non opera più. In questi casi la data di cessazione del regime va ricostruita con attenzione, perché su di essa si gioca la difesa contro un eventuale ricorso per liquidazione giudiziale.

e) I soci garanti. La procedura della società non libera i soci che hanno prestato fideiussioni personali. Questi, se persone fisiche, possono valutare autonomamente le procedure di sovraindebitamento loro riservate, anche in forma familiare o collegata.

f) La start-up sotto soglia che vuole anticipare la scadenza. Una società che sa di perdere lo status entro pochi mesi e prevede di superare le soglie nell’esercizio in corso ha interesse a valutare subito il concordato minore. Va precisato che, finché lo status dura, la start-up innovativa rientra per espressa previsione dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII tra i soggetti sovraindebitati, indipendentemente dalle dimensioni. Il momento del deposito della domanda diventa così una variabile strategica. Resta ferma la necessità che lo status sia effettivo e non solo formale, perché il giudice può verificarlo in concreto.

g) La composizione negoziata come ponte. Per la ex start-up che si trova vicino alle soglie, oppure che non ha ancora chiaro quale procedura utilizzare, la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) offre uno spazio di trattativa assistita da un esperto indipendente, con la possibilità di chiedere misure protettive. Il Codice ne consente l’accesso anche alle imprese sotto soglia (art. 25-quater CCII). La composizione negoziata non sostituisce il concordato minore, ma può preparare il terreno per un accordo con i creditori principali o per la scelta ponderata dello strumento finale.

h) L’amministratore che ritarda. La perdita dello status coincide spesso con una fase di perdite accumulate. Il D.L. 179/2012 consente alle start-up di rinviare la riduzione del capitale per perdite, ma si tratta di una deroga legata allo status: cessato questo, tornano applicabili le regole ordinarie del codice civile sul capitale. Gli amministratori devono inoltre adottare assetti adeguati per rilevare tempestivamente la crisi (art. 3 CCII e art. 2086 c.c.). Un ritardo nel reagire può aggravare il passivo e rendere impraticabile un piano di concordato minore che, qualche mese prima, sarebbe stato sostenibile.

Sul punto, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, coordina con lo staff la ricostruzione della data di cessazione dello status e dei parametri dimensionali, prima di scegliere la procedura.

Domande frequenti

La mia start-up è stata cancellata dalla sezione speciale: posso ancora chiedere il concordato minore? Sì, a una condizione: che la società sia impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, cioè sotto le soglie di attivo (300.000 €), ricavi (200.000 €) e debiti (500.000 €) in ciascuno dei tre esercizi precedenti la domanda. La cancellazione dalla sola sezione speciale non estingue la società, che resta iscritta nella sezione ordinaria. Se anche una soglia è superata, il concordato minore non è accessibile e occorre ricorrere agli strumenti ordinari del Codice della crisi.

Se la cancellazione dalla sezione speciale non è ancora avvenuta, sono ancora protetto? No, se il termine massimo è già decorso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1587 del 16 gennaio 2024, ha chiarito che il regime di favore cessa automaticamente al decorso del termine, a prescindere dalla cancellazione materiale e dai termini per gli adempimenti amministrativi. La visura camerale che riporta ancora lo status non è una difesa sufficiente davanti al tribunale.

Un creditore può chiedere la liquidazione giudiziale della mia ex start-up? Sì, se la società ha perso lo status, non dimostra di essere impresa minore, è insolvente e ha debiti scaduti e non pagati superiori a 30.000 euro. L’onere di provare di essere sotto soglia grava sulla società: chi non deposita i bilanci o non produce documentazione alternativa attendibile rischia l’apertura della procedura per mancanza di prova.

Ho chiuso la società con la liquidazione volontaria: posso proporre un concordato minore liquidatorio con l’aiuto di un finanziatore esterno? Secondo la sentenza della Cassazione n. 20141 del 16 giugno 2026, no. L’art. 33, comma 4, CCII rende inammissibile la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese, anche quando la proposta è liquidatoria e prevede finanza esterna. Resta percorribile la liquidazione controllata, che può condurre all’esdebitazione.

I debiti contratti quando la società era start-up restano “protetti”? No. Il regime concorsuale applicabile dipende dalla condizione della società al momento in cui la procedura viene chiesta, non dalla data di nascita dei singoli debiti. Un debito del 2023 contratto in piena fase di start-up rientra nella liquidazione giudiziale se nel 2026 la società è ordinaria, insolvente e sopra soglia.

Ad agosto i termini per il reclamo contro l’omologazione sono sospesi? No. L’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto per i termini previsti dal Codice della crisi, salvo diversa previsione. Il reclamo di trenta giorni corre quindi anche in agosto. È uno degli errori di calendario più pericolosi, perché la regola opposta vale nel processo civile ordinario.

Chi decide, in una S.r.l., di presentare la domanda di concordato minore? La decisione spetta all’organo amministrativo. Per ragioni di prudenza si segue il modello dell’art. 120-bis CCII, con deliberazione verbalizzata da notaio e iscritta nel registro delle imprese. I soci devono essere informati, perché la proposta può incidere sul capitale e sulla prosecuzione dell’attività. Una decisione assunta in forma irregolare espone la domanda a contestazioni che i creditori contrari possono utilizzare nel procedimento.

Quanto tempo serve per arrivare all’omologazione? Non esiste una durata fissa. Pesano i tempi di raccolta della documentazione, la redazione della relazione dell’OCC, il carico del tribunale e l’eventuale presenza di contestazioni. In termini operativi, la fase preparatoria è quella su cui il debitore può incidere di più: un fascicolo completo sin dal deposito riduce le richieste di integrazione e i rinvii. Per questo la raccolta dei bilanci e dei dati sui creditori va avviata prima della scadenza dello status, non dopo.

Il quadro giurisprudenziale

Il tema è stato ridisegnato negli ultimi anni da un gruppo coerente di pronunce. Alcune sono già state richiamate nelle sezioni precedenti; qui sono raccolte e ordinate.

1. Cass. civ., Sez. I, 2 agosto 2022, n. 23980. Principio: la start-up innovativa torna assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori al ricorrere di condizioni alternative, tra cui l’inadempimento delle formalità pubblicitarie o il decorso del periodo massimo di permanenza, calcolato dalla costituzione e non dal deposito della domanda di iscrizione. Rilevanza: fissa il punto di partenza del calcolo nel regime anteriore alla L. 193/2024; resta utile per tutte le start-up il cui termine si è maturato secondo le vecchie regole.

2. Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2024, n. 1587 (ordinanza). Principio: il beneficio dell’esenzione dalle procedure diverse dal sovraindebitamento si esaurisce nel momento stesso in cui scadono i termini di legge; non contano né il termine per gli adempimenti amministrativi né la data della cancellazione effettiva dalla sezione speciale. Rilevanza: è la pronuncia centrale del tema. Chiarisce che una start-up “scaduta” è una società ordinaria anche se la visura non è ancora aggiornata.

3. Cass. civ., 4 luglio 2024, n. 21152 (ordinanza). Principio: l’iscrizione nella sezione speciale, basata sull’autocertificazione del legale rappresentante, ha valore di pubblicità dichiarativa; il giudice può verificare in concreto la presenza dei requisiti formali e sostanziali e negare l’esenzione se mancano. Rilevanza: la qualifica di start-up non si difende con il solo certificato camerale; lo stesso rigore probatorio vale, dopo la scadenza, per la qualifica di impresa minore.

4. Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. Principio: l’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore, qualunque sia la sua forma (individuale o collettiva) e anche se il concordato è liquidatorio con apporto di finanza esterna; resta la liquidazione controllata. Rilevanza: distingue nettamente la start-up uscita dalla sola sezione speciale (che può ancora tentare il concordato minore se è minore) dalla società estinta (che non può).

5. Cass. civ., 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: la proposta di concordato minore che non rispetta la graduazione delle cause legittime di prelazione è inammissibile; la flessibilità dell’istituto non arriva ad alterare l’ordine dei privilegi. Rilevanza: fissa un limite di contenuto al piano che la ex start-up minore deve rispettare nella redazione della proposta.

6. Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2018, n. 30516. Principio: i bilanci degli ultimi tre esercizi sono lo strumento di prova privilegiato per dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali. Rilevanza: l’orientamento, formato sotto la legge fallimentare, è ritenuto pienamente valido per l’art. 121 CCII e guida la prova della qualifica di impresa minore.

7. Cass. civ., 27 settembre 2019, n. 24138. Principio: la prova del mancato superamento delle soglie può essere fornita anche con mezzi diversi dai bilanci, ma resta interamente a carico dell’imprenditore. Rilevanza: consente alla ex start-up con bilanci incompleti di documentare altrimenti la propria dimensione, senza invertire l’onere.

8. App. Milano, 3 settembre 2021, n. 2563. Principio: in linea con la successiva giurisprudenza di legittimità, individua nella perdita dei presupposti di legge la condizione che riapre la soggezione della start-up alle procedure maggiori. Rilevanza: è uno dei primi precedenti di merito sul confine temporale dell’esenzione, richiamato nelle decisioni successive.

9. Trib. Firenze, 29 novembre 2024, n. 294. Principio: prima di dichiarare ammissibile la liquidazione controllata di una start-up innovativa, il tribunale accerta in concreto la sussistenza dei requisiti dell’art. 25 del D.L. 179/2012, richiamando la giurisprudenza di legittimità del 2024. Rilevanza: mostra come la verifica dello status sia un passaggio preliminare anche per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento.

10. Trib. Lucca, 11 gennaio 2026, n. 2. Principio: ha qualificato il debitore come impresa minore sulla base dell’assenza di attivo nel triennio e di ricavi inferiori a 200.000 euro, indirizzandolo alla liquidazione controllata anziché a quella giudiziale. Rilevanza: esempio applicativo della verifica dei parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, la stessa che decide il destino della ex start-up.

11. Trib. Vicenza, 13 marzo 2025. Principio: aveva ammesso il concordato minore del soggetto già imprenditore individuale cancellato, con situazione debitoria mista e apporto di risorse esterne. Rilevanza: rappresenta l’orientamento di merito favorevole che la Cassazione, con la sentenza n. 20141/2026, ha poi superato; va conosciuto per non fondare strategie su precedenti non più attuali.

12. Trib. Modena, 7 aprile 2025. Principio: aveva letto la preclusione dell’art. 33, comma 4, CCII come riferita al solo imprenditore collettivo, ammettendo l’accesso della persona fisica; aveva inoltre ammesso, a determinate condizioni, la moratoria dei crediti privilegiati nel concordato minore liquidatorio. Rilevanza: sulla prima questione l’interpretazione è stata smentita dalla Cassazione nel 2026; per le società, la preclusione era comunque pacifica anche secondo questo orientamento.

Nel complesso, il quadro è lineare. La giurisprudenza di legittimità tratta lo status di start-up come una condizione sostanziale, verificabile dal giudice e destinata a esaurirsi automaticamente. Dopo la scadenza, l’accesso al concordato minore dipende dalla sola dimensione dell’impresa e dalla sua esistenza giuridica. Per le società estinte, la via negoziale è chiusa.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo affronta la crisi della ex start-up innovativa con una sequenza di strumenti concreti.

1. Ricostruiamo la data di cessazione dello status, incrociando atto costitutivo, iscrizione nella sezione speciale, dichiarazioni annuali di mantenimento, estensioni ex art. 25, commi 2-bis e 2-ter, e regime transitorio della L. 193/2024.

2. Verifichiamo le soglie di impresa minore esercizio per esercizio, confrontando attivo, ricavi e debiti del triennio con i limiti dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, con il supporto dei commercialisti dello staff.

3. Ricostruiamo la prova documentale in assenza di bilanci depositati, raccogliendo scritture contabili, situazioni patrimoniali e ogni mezzo alternativo ammesso dalla giurisprudenza.

4. Predisponiamo la domanda di concordato minore tramite OCC, curando l’elenco dei creditori, l’inventario, gli atti degli ultimi cinque anni e la documentazione richiesta dagli artt. 75 e 76 CCII.

5. Costruiamo la proposta nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, con eventuali classi, piano in continuità o liquidatorio con finanza esterna documentata.

6. Chiediamo le misure protettive per bloccare azioni esecutive e cautelari durante la procedura.

7. Ci costituiamo nel procedimento di liquidazione giudiziale promosso dai creditori, contestando i presupposti e documentando, ove sussistente, la qualifica di impresa minore.

8. Attiviamo gli strumenti ordinari quando la società è sopra soglia, a partire dalla composizione negoziata della crisi.

9. Proponiamo reclamo e ricorso per cassazione contro i provvedimenti sfavorevoli, nei termini perentori dell’art. 51 CCII.

10. Valutiamo la posizione dei soci garanti, indirizzandoli verso le procedure di sovraindebitamento riservate alle persone fisiche.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesano in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: il concordato minore passa per l’Organismo di Composizione della Crisi e per la relazione del gestore, e conoscere quel procedimento dall’interno consente di impostare fin dall’inizio un fascicolo coerente con ciò che l’OCC e il giudice verificheranno. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità: lo stesso difensore segue la domanda, l’eventuale reclamo in corte d’appello e il ricorso in Cassazione, con un’unica linea difensiva.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono i dati contabili e le soglie, gli avvocati costruiscono la proposta e la difesa processuale. Nessun passaggio viene delegato a soggetti che non conoscono il caso.

Chiusura

In sintesi, la start-up innovativa “scaduta” può accedere al concordato minore solo se, dopo la perdita dello status, resta impresa minore ed è ancora iscritta nel registro delle imprese. La perdita dello status è automatica e non attende la cancellazione materiale. La società che supera anche una sola soglia deve usare gli strumenti ordinari e resta esposta alla liquidazione giudiziale. La società estinta non può più proporre alcun concordato minore, ma può chiedere la liquidazione controllata.

Lo Studio Monardo segue questi casi con competenze certificate e mirate: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario di un OCC coprono il percorso del concordato minore; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 copre la composizione negoziata per le società sopra soglia; la qualifica di cassazionista assicura la difesa fino all’ultimo grado.

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