Liquidazione Controllata Della Start-up: Cosa Succede A Brevetti E Software?

Una start-up che non riesce più a pagare i propri debiti perde anche i brevetti e il software su cui ha costruito tutto? È la domanda che si pongono, spesso nello stesso momento, i fondatori, gli investitori e i dipendenti chiave di una società innovativa in crisi. La risposta breve è che la proprietà intellettuale non “sparisce”: entra nel patrimonio che andrà a soddisfare i creditori. La risposta utile, però, è un’altra, e riguarda il modo in cui quel patrimonio viene gestito, perché la stessa start-up, con gli stessi brevetti e lo stesso codice sorgente, può imboccare strade molto diverse.

La liquidazione controllata è una di queste strade, non l’unica. Accanto a essa esistono il concordato minore e la composizione negoziata della crisi, ciascuno con effetti differenti sulla sorte degli asset immateriali. Non esiste una risposta valida per tutte le start-up, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende da quanto valgono davvero brevetti e software, da chi ne è titolare e da quanto tempo resta prima che quel valore si disperda.

La materia si colloca esattamente all’incrocio tra sovraindebitamento e crisi d’impresa, ed è per questo che rientra nel perimetro di specializzazione dello Studio Monardo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC: le procedure riservate alle start-up innovative, liquidazione controllata e concordato minore, passano proprio attraverso l’Organismo di Composizione della Crisi. È inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che guida la composizione negoziata, terza opzione del confronto.

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Il quadro di partenza: perché una start-up finisce in liquidazione controllata e non in liquidazione giudiziale

Prima di mettere a confronto le opzioni occorre chiarire un presupposto che spesso sfugge: la start-up innovativa non segue le regole di una qualunque S.r.l. commerciale. L’art. 31 del D.L. 179/2012 la sottrae alle procedure concorsuali “maggiori” e la colloca nell’area del sovraindebitamento. Nel linguaggio del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) questo significa che, finché conserva lo status, la start-up innovativa ha davanti a sé principalmente il concordato minore (artt. 74 ss. CCII) e la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), oltre alla possibilità di attivare la composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII).

Il quadro si è fatto più articolato con il D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo ter), che ha modificato l’art. 37, comma 1, CCII: in deroga all’art. 31 del D.L. 179/2012, le start-up innovative che non sono “imprese minori” possono chiedere, con domanda proposta esclusivamente da loro stesse, l’accesso agli strumenti maggiori di regolazione della crisi e perfino l’apertura della liquidazione giudiziale. Si tratta di una facoltà del debitore, non di un’arma nelle mani dei creditori. Per la start-up che rientra nelle soglie di impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, con riferimento ai tre esercizi precedenti), il binario resta invece quello del sovraindebitamento.

Un secondo elemento va soppesato con attenzione: lo “scudo” non è eterno. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’esenzione cessa automaticamente allo scadere del periodo di permanenza nella sezione speciale, senza attendere la cancellazione formale dal Registro delle imprese, e che il giudice può verificare in concreto se i requisiti di innovatività sussistano davvero, al di là dell’autocertificazione. La L. 193/2024 ha inoltre rivisto la durata di permanenza nella sezione speciale, con un periodo base più breve rispetto al passato ed estensioni legate al raggiungimento di specifici obiettivi. Ne discende che la prima verifica, prima ancora di scegliere tra le opzioni, riguarda lo status: una start-up che ha perso i requisiti, o il cui termine è scaduto, può trovarsi esposta alla liquidazione giudiziale su iniziativa dei creditori, con uno scenario completamente diverso.

Terzo presupposto, decisivo per il tema di questo articolo: che cosa sono, giuridicamente, brevetti e software nel patrimonio di una start-up.

Il brevetto per invenzione attribuisce diritti patrimoniali di esclusiva che il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005, “CPI”) considera alienabili e trasmissibili (art. 63 CPI). Il diritto morale a essere riconosciuto autore dell’invenzione resta invece all’inventore persona fisica (art. 62 CPI) e non segue il brevetto. Il brevetto vive a condizione che vengano pagati i diritti annuali di mantenimento: in mancanza, dopo il periodo di mora, il titolo decade (art. 75 CPI). Le domande di brevetto non ancora concesse, comprese le domande europee e internazionali (PCT), hanno scadenze procedurali proprie, il cui mancato rispetto può far perdere definitivamente la protezione in determinati Paesi.

Il software è protetto dal diritto d’autore come opera letteraria (L. 633/1941, “LdA”, artt. 2 e 64-bis ss.). I diritti di utilizzazione economica sono cedibili, ma la cessione va provata per iscritto (art. 110 LdA), mentre i diritti morali dell’autore restano inalienabili. Se il programma è stato scritto da un dipendente nell’esecuzione delle mansioni, i diritti economici spettano, salvo patto contrario, al datore di lavoro (art. 12-bis LdA); per i collaboratori autonomi la regola è diversa e dipende da ciò che il contratto prevede come oggetto della prestazione.

Accanto a questi due pilastri, il “pacchetto” immateriale di una start-up comprende normalmente marchi, nomi a dominio, banche dati, know-how e segreti commerciali (artt. 98-99 CPI), contratti di licenza attivi e passivi. Nessuno di questi beni è escluso dal patrimonio destinato ai creditori solo perché immateriale: la differenza tra le opzioni sta nel chi li gestisce, per quanto tempo e con quale obiettivo.


Opzione 1 — La liquidazione controllata: gli asset passano al liquidatore

In cosa consiste

La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è la procedura liquidatoria del sovraindebitamento. Può essere chiesta dalla stessa start-up, con l’assistenza di un OCC che redige una relazione sulla completezza e attendibilità della documentazione (art. 269 CCII), oppure, a determinate condizioni, da un creditore. Con la sentenza di apertura (art. 270 CCII) il tribunale nomina il giudice delegato e il liquidatore, ordina la consegna dei beni compresi nel patrimonio di liquidazione e fa scattare il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali (per il rinvio agli artt. 150 e 151 CCII).

Da quel momento brevetti, domande di brevetto, codice sorgente, marchi e domini non sono più gestiti dagli amministratori: la loro amministrazione e la loro liquidazione competono al liquidatore, che entro i termini di legge predispone il programma di liquidazione e procede alla vendita, di regola attraverso procedure competitive (art. 275 CCII), anche avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime. I contratti ancora ineseguiti da entrambe le parti, come una licenza in corso o un contratto di sviluppo software, restano sospesi finché il liquidatore, sentito il debitore, decide se subentrare o sciogliersi (art. 270, comma 6, CCII).

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello della start-up che ha già cessato l’attività operativa, con il team sciolto e nessuna prospettiva di nuovi round: la proprietà intellettuale è l’unico attivo residuo e il problema è trasformarla in denaro nel modo più ordinato possibile.

Il secondo scenario riguarda la società con un brevetto di valore riconoscibile, magari già oggetto di interesse da parte di operatori del settore, ma con un passivo che nessun piano di continuità potrebbe ragionevolmente sostenere. In questo caso la vendita competitiva, pubblicizzata, può far emergere il prezzo migliore.

Il terzo scenario è quello in cui la conflittualità tra soci, o tra soci e creditori, è tale da rendere impraticabile qualsiasi accordo: l’intervento di un organo terzo, sotto il controllo del giudice, diventa l’unico modo per sottrarre gli asset a una contesa che li sta deprezzando.

Come si svolge, in sintesi

La sequenza essenziale prevede il ricorso con la relazione dell’OCC, la sentenza di apertura, la formazione dell’inventario (in cui il liquidatore dovrebbe censire titoli brevettuali, repository, credenziali, licenze), l’accertamento del passivo, il programma di liquidazione, la vendita e il riparto. Una volta chiusa la procedura, per una S.r.l. la conseguenza naturale è l’estinzione, con cancellazione dal Registro delle imprese.

Asset per asset: che cosa accade nella liquidazione controllata

Poiché la domanda da cui muove questo articolo riguarda proprio la sorte dei singoli beni immateriali, conviene scomporre il “pacchetto” della start-up e osservare come ciascun elemento si comporta una volta aperta la procedura.

Il brevetto concesso. Entra nel patrimonio di liquidazione come qualsiasi altro bene. Il liquidatore ne cura la conservazione, il che significa innanzitutto verificare lo stato dei pagamenti delle annualità: un titolo decaduto non ha più nulla da vendere. La cessione, una volta aggiudicata, va resa opponibile ai terzi attraverso la trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi degli atti che trasferiscono i diritti (art. 138 CPI). Un profilo da soppesare è l’eventuale esistenza di licenze già concesse dalla società: l’acquirente di un brevetto gravato da una licenza esclusiva di lunga durata paga di meno, e il liquidatore deve valutare, nell’ambito della disciplina dei contratti pendenti, se quella licenza vada mantenuta o se ci siano margini per sciogliersene.

La domanda di brevetto pendente. È un bene dal valore più incerto, perché il titolo potrebbe non essere concesso o esserlo con rivendicazioni ridotte. A fronte di questa incertezza, ha però un vantaggio: consente all’acquirente di condurre in prima persona la fase di esame. Il rischio principale è procedurale, legato alle scadenze delle fasi nazionali o regionali, che non si sospendono per effetto della procedura concorsuale.

Il software e il codice sorgente. Qui l’elemento dirimente è la documentazione. Un acquirente non compra un’astrazione giuridica, ma un codice che deve poter compilare, eseguire e modificare: repository, documentazione tecnica, credenziali di accesso agli ambienti di sviluppo e di produzione, chiavi di cifratura, contratti con i fornitori di infrastruttura cloud. Se questi elementi non vengono consegnati al liquidatore in modo ordinato, il valore del software crolla, anche quando la titolarità è indiscutibile. Un secondo profilo riguarda le componenti open source integrate nel prodotto: alcune licenze impongono obblighi che incidono sulla possibilità di rivendere il codice come proprietario, e un acquirente accorto lo verificherà prima di formulare un’offerta.

I marchi e i nomi a dominio. Sono spesso sottovalutati, ma per una piattaforma con clienti attivi possono valere quanto la tecnologia. Il dominio, in particolare, è un bene che si perde facilmente per semplice mancato rinnovo, con effetti immediati sul servizio e sulla reputazione.

Le banche dati e i dati dei clienti. Il database della piattaforma può avere un valore economico autonomo, ma la sua cessione incontra i limiti della normativa sulla protezione dei dati personali: i dati raccolti per una finalità non possono essere trasferiti liberamente a un terzo che li utilizzi per scopi diversi. Il liquidatore deve dunque strutturare la vendita in modo compatibile con queste regole, il che incide sia sui tempi sia sul prezzo.

Il know-how e i segreti commerciali. Sono protetti solo se la società ha adottato misure adeguate a mantenerli riservati (artt. 98-99 CPI). In una procedura liquidatoria, il know-how che non è documentato e che risiede soltanto nella memoria delle persone uscite dall’azienda è, di fatto, perduto. È forse l’asset per cui la differenza tra una liquidazione e una soluzione di continuità pesa di più.

I diritti morali di inventori e autori. Restano estranei alla procedura. Il fondatore che ha ideato l’invenzione continuerà a essere indicato come inventore, e lo sviluppatore conserverà i propri diritti morali sul codice, anche dopo che i diritti economici saranno passati a un terzo acquirente.

Vantaggi

Il primo vantaggio è la protezione del patrimonio dalle aggressioni individuali: nessun creditore può più pignorare separatamente un brevetto o un marchio, con il rischio di vendite frammentate e a prezzo vile. Il secondo è la trasparenza della vendita: il meccanismo competitivo, pubblicizzato, rende più difficile contestare a posteriori il prezzo e tutela anche gli amministratori rispetto ad accuse di svendita. Il terzo è la chiusura ordinata della vicenda societaria, con un organo che si fa carico dell’accertamento dei crediti e delle eventuali azioni verso terzi.

A fronte di questi vantaggi va considerato un effetto spesso sottovalutato: la vendita da parte di una procedura può rassicurare l’acquirente, perché riduce il rischio che l’atto venga poi aggredito dai creditori con azioni revocatorie o di inefficacia.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è significativo. La prima criticità è il tempo: tra l’apertura, l’inventario e la vendita possono passare mesi, durante i quali il software non viene aggiornato, il team si disperde e il know-how, che non è registrato da nessuna parte, si perde con le persone. Un software non manutenuto perde valore rapidamente; un brevetto per cui non si pagano le annualità rischia la decadenza.

La seconda criticità è la perdita di controllo dei fondatori: la decisione su a chi vendere, a quale prezzo e con quali modalità non spetta più a loro. Chi sperava di riacquistare la tecnologia per ripartire deve misurarsi con la gara, nel rispetto delle regole della procedura e con l’attenzione che gli organi riservano alle operazioni con soggetti collegati.

La terza è di natura valutativa: un liquidatore, anche con l’ausilio di esperti, può incontrare difficoltà nello stimare un asset tecnologico di nicchia, e le vendite in contesto liquidatorio scontano spesso un “effetto sconto”. Infine, la liquidazione controllata non incide sulle garanzie personali eventualmente prestate dai fondatori: la fideiussione rilasciata alla banca resta una questione del fondatore, da affrontare con strumenti propri.

Pronunce a supporto

La Cassazione (Cass. 28 ottobre 2025, n. 28576) ha chiarito che il tribunale, nell’aprire la liquidazione controllata, non si limita a prendere atto dell’esistenza della relazione dell’OCC, ma ne valuta in concreto completezza e attendibilità: un inventario della proprietà intellettuale lacunoso può quindi pesare già sull’ammissione. Sul piano dei processi pendenti, il Tribunale di Trani (28 luglio 2025, n. 781) ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata interrompe automaticamente i giudizi relativi ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura, con effetti diretti, ad esempio, su una causa per contraffazione o per titolarità del software ancora in corso.

Profilo ideale della liquidazione controllata: start-up con attività cessata o non più finanziabile, proprietà intellettuale con un mercato potenziale ma nessun piano di continuità sostenibile, forte conflittualità tra le parti coinvolte.


Opzione 2 — Il concordato minore in continuità: gli asset restano in azienda

In cosa consiste

Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) consente all’impresa sotto soglia, e quindi anche alla start-up innovativa, di proporre ai creditori un accordo che permetta di proseguire l’attività, soddisfacendo i creditori in misura anche parziale e con tempi dilazionati, attraverso un piano elaborato con l’assistenza dell’OCC. La proposta può prevedere l’apporto di finanza esterna, per esempio da parte di un nuovo investitore, e la ristrutturazione dei debiti in qualsiasi forma. Il concordato minore meramente liquidatorio è ammesso solo se sostenuto da risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; l’ipotesi tipica, per una start-up, resta dunque quella della continuità.

Sul piano della proprietà intellettuale la differenza rispetto alla liquidazione controllata è netta: brevetti e software restano nella titolarità della società e continuano a essere utilizzati, sviluppati e, se il piano lo prevede, licenziati. Il loro valore non viene “realizzato” con una vendita, ma messo a servizio dei flussi che serviranno a pagare i creditori.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello della start-up con un prodotto sul mercato e ricavi ricorrenti, magari da abbonamenti SaaS, che si trova in difficoltà per un indebitamento accumulato nella fase di sviluppo, ma il cui modello di business, depurato dal debito pregresso, si regge.

Il secondo è quello in cui un investitore è disposto a entrare, ma solo a condizione che il passato debitorio venga regolato in modo definitivo e opponibile: il concordato minore omologato offre questa cornice.

Il terzo è quello in cui il valore della tecnologia è strettamente legato al team che l’ha sviluppata: separare il codice dalle persone significherebbe distruggerne gran parte, e conviene quindi mantenere l’unità dell’impresa.

Come si svolge, in sintesi

La società deposita la domanda con il piano e la relazione dell’OCC; se ammissibile, il giudice ne dispone la comunicazione ai creditori, che esprimono il consenso; raggiunte le maggioranze previste dalla legge, e superate le eventuali contestazioni, il tribunale omologa. Durante la procedura il debitore può chiedere misure protettive che impediscano ai creditori di aggredire il patrimonio, compresi i titoli di proprietà intellettuale.

Vantaggi

Il vantaggio principale è la conservazione del valore d’avviamento: brevetto, software, clienti e competenze restano insieme. Il secondo è il controllo: la gestione resta agli amministratori, pur sotto la vigilanza degli organi. Il terzo è reputazionale e commerciale: un concordato in continuità comunica al mercato un percorso di risanamento, non una chiusura, e questo può incidere sui rapporti con clienti e partner tecnologici. A fronte di questi vantaggi, i creditori possono ottenere in prospettiva più di quanto ricaverebbero da una vendita forzata degli asset.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è che il concordato minore richiede consenso: se i creditori non lo approvano nelle maggioranze prescritte, o se il tribunale non lo omologa, la società rischia di trovarsi più avanti nel tempo, con meno liquidità e con una liquidazione controllata come esito probabile. Il piano, inoltre, deve essere credibile: previsioni di crescita dei ricavi non supportate da dati concreti vengono vagliate con rigore dall’OCC e dal giudice.

Un secondo profilo da soppesare riguarda i contratti di licenza e i rapporti con fornitori strategici di servizi cloud: la continuità presuppone che questi rapporti proseguano, e non sempre le controparti sono disposte a farlo senza garanzie. Infine, il concordato minore non risolve di per sé i problemi di titolarità: se il software è stato scritto da un fondatore che non ha mai ceduto i diritti alla società, il piano poggia su un asset contestabile.

Pronunce a supporto

Il presupposto per percorrere questa strada è che la start-up conservi il proprio status: la Cassazione (Cass. 4 luglio 2022, n. 21152) ha affermato che l’iscrizione nella sezione speciale non impedisce al giudice di verificare nel merito i requisiti di innovatività, e il Tribunale di Firenze (29 novembre 2024, n. 294) ha applicato questo principio accertando in concreto i requisiti prima di ammettere una start-up alle procedure di sovraindebitamento. Sul fronte della titolarità del software, la Cassazione (Cass. 15 giugno 2022, n. 19335) ha chiarito che, nel lavoro autonomo, i diritti economici spettano al committente solo se l’attività creativa costituisce l’oggetto del contratto ed è per questo remunerata: un dato che l’OCC e i creditori guarderanno con attenzione prima di fidarsi del piano.

Profilo ideale del concordato minore: start-up con prodotto già sul mercato, ricavi ricorrenti o investitore pronto a entrare, team ancora coeso, titolarità della proprietà intellettuale documentata senza zone d’ombra.


Opzione 3 — La composizione negoziata: trattare prima che la procedura decida al posto tuo

In cosa consiste

La composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII, nata con il D.L. 118/2021) non è una procedura concorsuale in senso stretto, ma un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore chiede, attraverso la piattaforma telematica delle Camere di commercio, la nomina di un Esperto indipendente che lo affianca nelle trattative con creditori e altre parti interessate. Per le imprese sotto soglia, e quindi anche per le start-up innovative che non superano i parametri dell’impresa minore, la disciplina è adattata dall’art. 25-quater CCII.

Per la sorte di brevetti e software questa opzione ha una caratteristica peculiare: consente di negoziare la destinazione degli asset prima che siano gli organi di una procedura a deciderla. Nel corso della composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione e può, con l’autorizzazione del tribunale nei casi previsti (art. 22 CCII), trasferire l’azienda o un suo ramo con effetti protetti. Diventa così praticabile, per esempio, la cessione a un operatore industriale del ramo che comprende il brevetto, il software e il team, oppure la concessione di una licenza che generi le risorse per un accordo con i creditori.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è la crisi ancora reversibile: la start-up ha qualche mese di cassa, un interlocutore interessato alla tecnologia e bisogno di tempo e di un contesto strutturato per chiudere l’operazione.

Il secondo è quello in cui pochi creditori concentrano gran parte del debito (una banca, un fornitore di servizi di sviluppo, un ente che ha erogato un finanziamento agevolato) e un accordo con loro basterebbe a riequilibrare la situazione.

Il terzo è quello in cui la riservatezza pesa: la notizia di una procedura concorsuale potrebbe compromettere trattative commerciali o la fiducia dei clienti, mentre il percorso negoziato resta, di regola, riservato.

Come si svolge, in sintesi

Nomina dell’Esperto, primo incontro, verifica della concreta prospettiva di risanamento, trattative, eventuale richiesta di misure protettive al tribunale, conclusione con uno degli esiti previsti dalla legge. Se le trattative non vanno a buon fine, la start-up può ancora accedere agli strumenti del sovraindebitamento, compresi concordato minore e liquidazione controllata: la composizione negoziata, in questo senso, non chiude le altre porte.

Vantaggi

Flessibilità, riservatezza, conservazione della gestione e possibilità di costruire soluzioni su misura per l’asset tecnologico. Il ruolo dell’Esperto, terzo e indipendente, può inoltre facilitare il dialogo con creditori diffidenti e con potenziali acquirenti.

Rischi e svantaggi

A fronte di questi vantaggi, la composizione negoziata non vincola i creditori dissenzienti: senza il loro consenso l’accordo non si chiude. Richiede inoltre una concreta prospettiva di risanamento, che manca nella start-up ormai priva di attività. E i tempi, pur contenuti, non sono compatibili con una situazione in cui i creditori stanno già pignorando i conti o i titoli di proprietà industriale.

Profilo ideale della composizione negoziata: start-up con crisi non ancora irreversibile, un acquirente o un partner industriale già in vista, pochi creditori rilevanti, esigenza di riservatezza.

Per completezza, va ricordato che la start-up innovativa che non è impresa minore può oggi chiedere, su propria iniziativa, l’accesso agli strumenti maggiori, dal concordato preventivo alla liquidazione giudiziale (art. 37, comma 1, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024). È una quarta via, riservata a realtà di dimensioni non minime, che qui non si approfondisce perché la gran parte delle start-up in crisi rientra nelle soglie.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili ma non riferite a casi reali. Servono a mostrare come gli stessi numeri producano esiti diversi a seconda della strada imboccata. Gli importi sono indicativi e non tengono conto delle spese di procedura e dei compensi degli organi, che la legge pone in prededuzione.

Simulazione 1 — Start-up con brevetto e piattaforma SaaS

Dati di partenza comuni. S.r.l. start-up innovativa, impresa minore. Debiti complessivi: 287.450 €, di cui 96.300 € verso una banca (con fideiussione di un fondatore), 71.800 € verso un fornitore di sviluppo software, 43.150 € per canoni cloud e servizi, 76.200 € verso altri fornitori e professionisti. Attivo immateriale: un brevetto italiano concesso, una domanda di brevetto europeo in corso, una piattaforma SaaS con 38 clienti paganti e ricavi ricorrenti annui di 118.600 €. Liquidità: 9.400 €.

Con la liquidazione controllata. Il liquidatore fa stimare gli asset. Ipotizziamo che la vendita competitiva del pacchetto brevetto più software realizzi 64.000 €, perché nel frattempo tre sviluppatori hanno lasciato la società e la piattaforma, non più aggiornata, ha perso 15 clienti. Sommando la liquidità, l’attivo disponibile è di 73.400 €: al netto delle prededuzioni, i creditori chirografari ricevono una percentuale modesta. La banca, per la parte non soddisfatta, si rivolge al fondatore garante.

Con il concordato minore in continuità. La società propone di pagare i creditori chirografari al 30% in quattro anni, con i flussi generati dagli abbonamenti e con 40.000 € di finanza esterna di un nuovo socio. I creditori riceverebbero complessivamente circa 86.200 € (il 30% di 287.450 €), più di quanto ipotizzato con la vendita, ma in un orizzonte più lungo e con il rischio di esecuzione del piano. Brevetto e software restano in azienda.

Con la composizione negoziata. Un operatore del settore offre 150.000 € per il ramo d’azienda comprendente brevetto, domanda europea, piattaforma, contratti con i clienti e assunzione di due sviluppatori. Con l’autorizzazione al trasferimento e un accordo con la banca e il fornitore di sviluppo, i creditori ricevono una percentuale superiore a entrambe le ipotesi precedenti; la società, svuotata del ramo, potrà poi chiudere. L’esito, però, dipende interamente dall’esistenza dell’acquirente e dal consenso dei creditori principali.

Simulazione 2 — Il software che la società non possiede del tutto

Dati di partenza comuni. Stessa società, ma il nucleo del codice è stato scritto nei primi mesi da un co-fondatore che lavorava come consulente esterno, senza un contratto scritto di cessione dei diritti. Debiti: 163.720 €.

Con la liquidazione controllata. Il liquidatore, in sede di inventario, rileva che la titolarità del codice è incerta. Un acquirente prudente abbatte il prezzo, oppure pretende che il co-fondatore intervenga all’atto con una cessione espressa. Se il co-fondatore rivendica i diritti, può aprirsi un contenzioso che allunga i tempi della procedura.

Con il concordato minore. L’OCC, chiamato ad attestare la fattibilità, non può ignorare che l’asset centrale del piano è contestabile. La soluzione passa per una cessione dei diritti dal co-fondatore alla società prima del deposito, con un atto scritto e un corrispettivo congruo, da valutare anche sotto il profilo della tutela dei creditori.

Con la composizione negoziata. La regolarizzazione della titolarità diventa uno dei temi delle trattative, e può essere inserita nell’operazione di cessione del ramo come condizione.

Il dato che emerge è che la regolarizzazione della titolarità precede, logicamente, la scelta dell’opzione: senza di essa, ogni strada vale meno.

Simulazione 3 — Il fattore tempo sul brevetto

Dati di partenza comuni. La domanda di brevetto europeo ha una scadenza procedurale di rilievo fra 47 giorni; le annualità del brevetto italiano scadono fra 22 giorni. Liquidità: 3.150 €.

Con la liquidazione controllata. Se la domanda viene depositata oggi, la sentenza di apertura e la nomina del liquidatore potrebbero non intervenire prima della scadenza. Diventa essenziale che il ricorso segnali espressamente le scadenze, così che gli organi possano attivarsi per il pagamento delle tasse di mantenimento, eventualmente nel periodo di mora. In mancanza, il brevetto può decadere prima ancora che qualcuno sia in condizione di venderlo.

Con il concordato minore. Gli amministratori conservano la gestione e possono provvedere ai pagamenti necessari alla conservazione dei titoli, compatibilmente con le regole della procedura.

Con la composizione negoziata. Il pagamento delle annualità rientra nella gestione ordinaria, che resta all’imprenditore, ma con la liquidità disponibile la scelta tra pagare le tasse brevettuali e altri debiti va motivata alla luce dell’interesse dei creditori.


Il confronto in tabella

La tabella riassume i principali elementi di confronto. Va letta con una cautela: le voci sono tendenziali e dipendono dalla situazione concreta, dall’ufficio giudiziario e dalla complessità degli asset. Quanto ai costi, si indicano soltanto quelli previsti dalla legge per l’accesso e lo svolgimento delle procedure, cioè le spese di giustizia e i compensi degli organi liquidati secondo parametri normativi; non vengono considerati costi di assistenza professionale di parte.

CriterioLiquidazione controllataConcordato minore in continuitàComposizione negoziata
Chi gestisce brevetti e softwareIl liquidatore, sotto il controllo del giudice delegatoLa società, con la vigilanza dell’OCC e del giudiceLa società, affiancata dall’Esperto
Destino tipico degli assetVendita competitivaRestano in azienda e generano flussiCessione negoziata, licenza o permanenza in azienda
TempiMedio-lunghi, legati a inventario, stima e venditaMedi per l’omologa, pluriennali per l’esecuzioneContenuti per le trattative
ComplessitàMedia; molto dipende dalla qualità dell’inventarioAlta; serve un piano credibile e attestatoMedia; serve un interlocutore concreto
Consenso dei creditoriNon necessarioNecessario nelle maggioranze di leggeNecessario per ciascun accordo
Protezione dalle azioni esecutiveAutomatica dall’aperturaTramite misure protettiveTramite misure protettive richieste al tribunale
Rischi in caso di esito negativoRealizzo inferiore alle atteseProbabile successiva liquidazione, con tempo persoAccesso successivo agli altri strumenti
ReversibilitàBassaMediaAlta
Costi previsti dalla leggeSpese di giustizia e compensi di OCC e liquidatoreSpese di giustizia e compenso OCCCompenso dell’Esperto secondo parametri normativi

I criteri per scegliere

Non esiste una graduatoria assoluta tra le tre opzioni. Esistono piuttosto alcuni elementi dirimenti che, combinati tra loro, orientano il ragionamento.

Primo criterio: lo status della start-up. Se il periodo di permanenza nella sezione speciale è scaduto o i requisiti sono venuti meno, il confronto cambia natura, perché i creditori possono chiedere la liquidazione giudiziale. Se invece lo status è solido, le tre opzioni restano tutte astrattamente percorribili. Il termine va verificato con precisione, perché la giurisprudenza ne fa discendere effetti automatici.

Secondo criterio: la titolarità documentata degli asset. Se brevetti e software sono intestati alla società con atti chiari, qualunque strada parte da una base solida. Se invece esistono inventori o sviluppatori che non hanno mai ceduto i propri diritti, generalmente conviene affrontare la regolarizzazione prima di scegliere, perché incide sul valore in tutti gli scenari.

Terzo criterio: la dipendenza del valore dal team. Quando la tecnologia vale soprattutto nelle mani di chi l’ha scritta, le soluzioni che preservano l’unità dell’impresa (concordato minore, cessione del ramo in composizione negoziata) tendono a conservare più valore di una vendita separata degli asset. Quando invece il brevetto ha un valore autonomo, facilmente trasferibile a un operatore industriale, la vendita competitiva nella liquidazione controllata può essere del tutto adeguata.

Quarto criterio: l’esistenza di un interlocutore concreto. La presenza di un investitore o di un acquirente, con un’offerta verificabile, sposta l’equilibrio verso il concordato minore o la composizione negoziata. La sua assenza rende più realistica la liquidazione controllata, che la ricerca dell’acquirente la affida a una procedura pubblica.

Quinto criterio: il tempo disponibile. Se le scadenze brevettuali sono imminenti, la cassa è esaurita e i creditori stanno già agendo, i percorsi che richiedono trattative lunghe rischiano di arrivare tardi. Se invece restano alcuni mesi di autonomia, la composizione negoziata consente di sfruttarli in modo strutturato.

Va soppesato, infine, un elemento trasversale: le garanzie personali dei fondatori. Nessuna delle tre opzioni, di per sé, libera il fondatore dalla fideiussione prestata alla banca. La scelta per la società andrebbe quindi valutata insieme alla posizione personale di chi ha garantito, che può richiedere a sua volta strumenti di sovraindebitamento.

Il peso delle scelte fatte prima della crisi

Un ultimo elemento, trasversale ai cinque criteri, merita di essere soppesato: la condotta tenuta dagli amministratori nei mesi che precedono la domanda. Operazioni compiute in prossimità della crisi, come la cessione dei brevetti a una società collegata a un prezzo non congruo o il trasferimento del codice sorgente a un fondatore in compensazione di crediti, possono essere rimesse in discussione e generare responsabilità. Il problema non è soltanto giuridico: un’operazione di questo tipo altera anche il confronto tra le opzioni, perché sottrae al patrimonio l’asset su cui ciascuna di esse dovrebbe fondarsi. A fronte della tentazione di “mettere al sicuro” la tecnologia, l’elemento dirimente è che qualunque trasferimento avvenga a condizioni verificabili e, quando possibile, all’interno di una cornice procedurale che lo renda stabile, come l’autorizzazione del tribunale nella composizione negoziata o la vendita competitiva nella liquidazione controllata.

Allo stesso modo, pesa la qualità della documentazione societaria e contabile. Una start-up che ha iscritto in bilancio i costi di sviluppo capitalizzati, che ha tenuto traccia dei contratti con i collaboratori e che ha conservato le evidenze delle date di creazione del codice parte avvantaggiata in ogni scenario: per l’OCC chiamato ad attestare, per il liquidatore chiamato a stimare, per l’investitore chiamato a finanziare. Il rovescio della medaglia è evidente: dove questa documentazione manca, la ricostruzione richiede tempo, e il tempo, come si è visto, è la risorsa più scarsa.

Sul piano dei valori, infine, va considerato che il prezzo di un asset tecnologico dipende molto dal contesto in cui viene offerto. Lo stesso brevetto può valere in modo diverso se presentato a un operatore industriale come parte di un ramo funzionante, con clienti e sviluppatori, o se venduto isolatamente in una procedura, dopo mesi di inattività. Nessuna delle due cifre è “giusta” in assoluto: sono il riflesso di due strade diverse, ed è su questo divario che va misurata la convenienza di ciascuna opzione.

Su questo piano pesa l’impostazione dello Studio Monardo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario OCC ed Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno tutte e tre le procedure messe a confronto.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Dalla composizione negoziata si può passare al concordato minore o alla liquidazione controllata. Dal concordato minore non omologato si può approdare alla liquidazione controllata. Il percorso inverso, dalla liquidazione controllata aperta a un risanamento, è molto più difficile. La reversibilità, quindi, è maggiore quando si parte dalle opzioni negoziali; il rovescio della medaglia è il tempo che si consuma se il tentativo fallisce.

Se la società finisce in liquidazione controllata, posso ricomprare il software? Non esiste un divieto generale per i fondatori di partecipare alla procedura competitiva, ma l’operazione si svolge alle condizioni della gara, con la massima trasparenza, e gli organi della procedura valutano con particolare attenzione le offerte provenienti da soggetti collegati. Nessuna corsia preferenziale.

Il brevetto porta il mio nome: resta mio? Resta il diritto morale a essere riconosciuto inventore. I diritti patrimoniali, se il brevetto è intestato alla società, fanno parte del patrimonio destinato ai creditori.

E se scelgo la strada sbagliata? L’errore più costoso, di regola, non è scegliere una procedura invece di un’altra, ma lasciare trascorrere il tempo senza sceglierne alcuna: nel frattempo il software invecchia, i titoli rischiano la decadenza e lo status di start-up innovativa può scadere, esponendo la società a strumenti che non ha scelto.

Può un creditore chiedere la liquidazione controllata della start-up contro la sua volontà? La legge consente, a certe condizioni, l’iniziativa dei creditori per la liquidazione controllata. Nel caso delle start-up innovative, però, la giurisprudenza di merito ha mostrato cautela, escludendo per esempio che il pubblico ministero possa ottenere per questa via ciò che non può ottenere con la liquidazione giudiziale. La situazione concreta va verificata caso per caso; il dato certo è che la start-up che si attiva per prima conserva un margine di scelta maggiore.

Durante la liquidazione controllata posso continuare a lavorare sul software per conto mio? Il codice di proprietà della società non può essere utilizzato dai fondatori come se fosse proprio: farlo esporrebbe a contestazioni da parte del liquidatore e dell’eventuale acquirente. Diverso è il caso delle competenze personali, che nessuna procedura può sottrarre, e del software sviluppato in autonomia dopo l’apertura, purché non riproduca quello ceduto e non violi eventuali patti di non concorrenza o di riservatezza.

Che cosa succede ai finanziamenti agevolati ricevuti dalla start-up? I crediti derivanti da finanziamenti pubblici o agevolati si inseriscono nel passivo con il loro eventuale grado di prelazione. In presenza di vincoli di destinazione sugli asset finanziati, la loro sorte va esaminata con attenzione prima di scegliere l’opzione, perché può incidere sulla possibilità di cedere liberamente brevetti o software.

I clienti che usano la piattaforma perdono il servizio? Dipende dall’opzione. Nella liquidazione controllata i contratti pendenti restano sospesi finché il liquidatore decide se subentrare; nel concordato minore e nella composizione negoziata il servizio può proseguire nell’ambito della gestione dell’impresa.


Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono raggruppate in base all’aspetto del confronto che ciascuna illumina. I principi sono riformulati in sintesi; per ogni utilizzo in giudizio resta indispensabile la lettura integrale del provvedimento.

Sullo status della start-up (presupposto comune a tutte le opzioni)

Cass. civ., Sez. I, 4 luglio 2022, n. 21152. Il giudice non è vincolato dall’iscrizione nella sezione speciale: può e deve verificare se i requisiti di start-up innovativa sussistono davvero. Rilevanza: prima di scegliere tra le opzioni, occorre essere certi che il regime di favore regga a un controllo sostanziale.

Cass. civ., Sez. I, 2 agosto 2022, n. 23980. Il termine di permanenza nel regime agevolato si calcola dalla costituzione della società, non dal deposito della domanda di iscrizione nella sezione speciale. Rilevanza: incide sul calcolo del tempo ancora disponibile per le procedure di sovraindebitamento.

Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2024, n. 1587. La cessazione dell’esenzione dalle procedure concorsuali maggiori si produce automaticamente alla scadenza dei termini, senza attendere la cancellazione dalla sezione speciale. Rilevanza: il fattore tempo è decisivo, perché la finestra per scegliere tra liquidazione controllata, concordato minore e composizione negoziata può chiudersi senza preavviso.

Corte d’Appello di Torino, Sez. I civ., 24 febbraio 2026, n. 373. Ha confermato l’apertura della liquidazione giudiziale di una società che rivendicava lo status di start-up innovativa, ritenendo irrilevante la mancata cancellazione dalla sezione speciale una volta decorso il termine e non decisiva la presenza di asset immateriali, compresi brevetti, a fronte di un’insolvenza conclamata. Rilevanza: dimostra che la proprietà intellettuale, da sola, non protegge la società dalle procedure maggiori.

Tribunale di Firenze, 29 novembre 2024, n. 294. Ha dichiarato ammissibile la liquidazione controllata di una start-up innovativa dopo averne verificato in concreto i requisiti. Rilevanza: mostra il binario del sovraindebitamento in funzione e il vaglio sostanziale che lo precede.

Tribunale di Milano, 1° giugno 2023. Ha escluso che il pubblico ministero possa chiedere, in via subordinata, la liquidazione controllata di una start-up innovativa dopo un’istanza di liquidazione giudiziale inammissibile. Rilevanza: conferma che l’iniziativa per le procedure di favore è tendenzialmente nelle mani della start-up, che ha dunque interesse ad attivarsi per prima.

Sulla liquidazione controllata (opzione 1)

Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28576. L’apertura della liquidazione controllata richiede che il tribunale valuti nel merito completezza e attendibilità della relazione dell’OCC, senza limitarsi a verificarne l’esistenza. Rilevanza: un inventario approssimativo di brevetti, codice e licenze può compromettere l’accesso alla procedura.

Tribunale di Trani, 28 luglio 2025, n. 781. L’apertura della liquidazione controllata determina l’interruzione automatica dei processi relativi ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura. Rilevanza: eventuali cause su titolarità o contraffazione di brevetti e software si fermano e passano nella disponibilità del liquidatore.

Tribunale di Bari, 2 gennaio 2026, n. 1. Il liquidatore valuta, motivando in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori, se subentrare o meno nelle esecuzioni individuali già pendenti. Rilevanza: se un creditore aveva già pignorato un titolo di proprietà industriale, la sorte di quell’esecuzione dipende dalla scelta del liquidatore.

Tribunale di Pordenone, 4 aprile 2025. In sede di accertamento del passivo, il liquidatore svolge un vaglio effettivo dei crediti e delle cause di prelazione, potendo sollevare eccezioni nell’interesse della massa e del debitore. Rilevanza: anche i crediti di fornitori di sviluppo software o di licenzianti vengono verificati, non recepiti automaticamente.

Sulla titolarità di software e invenzioni (rilevante per tutte le opzioni, decisiva per il concordato minore)

Cass. civ., 15 giugno 2022, n. 19335. Nei rapporti di lavoro autonomo i diritti economici sull’opera creativa spettano al committente solo se la creazione costituisce l’oggetto del contratto ed è remunerata a tale scopo; in caso contrario restano al lavoratore autonomo. Rilevanza: il codice scritto da consulenti o co-fondatori esterni senza contratto adeguato può non appartenere alla società.

Cass. civ., 9 maggio 2018, n. 11163. Per attribuire al lavoratore, invece che al datore, i diritti patrimoniali su un’opera creata nel rapporto di lavoro subordinato, occorre verificare in concreto il collegamento tra la creazione e le mansioni svolte. Rilevanza: anche con i dipendenti la titolarità del software non è sempre scontata e va ricostruita prima di valorizzare l’asset.


Cosa può fare lo Studio Monardo

La scelta tra liquidazione controllata, concordato minore e composizione negoziata non si esaurisce in una valutazione astratta: va costruita sui documenti della start-up, sui titoli di proprietà intellettuale e sulle scadenze che incombono. Questi sono gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo.

  1. Verifichiamo lo status di start-up innovativa, ricostruendo data di costituzione, iscrizioni, dichiarazioni di mantenimento e requisiti sostanziali, per stabilire quali opzioni siano ancora effettivamente disponibili.
  2. Ricostruiamo la catena di titolarità di brevetti e software, esaminando contratti di lavoro, incarichi a consulenti, patti tra soci e atti di cessione, e individuando le lacune da sanare.
  3. Mappiamo le scadenze dei titoli di proprietà industriale (annualità, fasi nazionali, termini delle domande pendenti) per evitare che il valore si perda prima di qualunque decisione.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto i numeri della liquidazione controllata, del concordato minore e della composizione negoziata.
  5. Predisponiamo il ricorso per la liquidazione controllata e ci interfacciamo con l’OCC perché l’inventario degli asset immateriali sia completo e attendibile.
  6. Costruiamo il piano del concordato minore, coordinando avvocati e commercialisti sulla sostenibilità dei flussi e sull’eventuale ingresso di finanza esterna.
  7. Accompagniamo la start-up nella composizione negoziata, dall’istanza alle trattative con creditori e potenziali acquirenti del ramo tecnologico.
  8. Analizziamo la posizione personale dei fondatori garanti, valutando se e come affrontare le fideiussioni con gli strumenti del sovraindebitamento.
  9. Difendiamo la società nei procedimenti di apertura promossi dai creditori, contestando, dove ve ne siano i presupposti, l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.
  10. Seguiamo i reclami e i ricorsi contro i provvedimenti sfavorevoli, fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo, la leva più preziosa è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta compiuta oggi tra liquidazione controllata, concordato minore e composizione negoziata dovrà essere difesa domani, magari in sede di reclamo o davanti alla Suprema Corte, e il fatto che la linea resti nelle stesse mani, dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, evita contraddizioni tra ciò che si è sostenuto all’inizio e ciò che si deve sostenere alla fine. A questo si aggiunge la conoscenza diretta delle procedure maturata come Gestore della crisi e fiduciario OCC, e come Esperto Negoziatore.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano i profili procedurali e la titolarità degli asset, i commercialisti analizzano bilanci, flussi e sostenibilità del piano. Ogni valutazione è un impegno di analisi e di metodo, non una promessa di risultato.


Chiusura

Brevetti e software non escono indenni da una crisi, ma nemmeno sono destinati per forza a una svendita. Nella liquidazione controllata diventano l’attivo da realizzare con una vendita competitiva; nel concordato minore restano il motore della continuità; nella composizione negoziata possono diventare l’oggetto di un accordo con un acquirente o con i creditori. Ciascuna strada ha vantaggi reali e costi reali. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla, o rimandarla, costa tempo, valore della tecnologia e diritti che non si recuperano.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente nell’area delle sue competenze certificate: la liquidazione controllata e il concordato minore passano attraverso l’OCC, di cui l’Avv. Monardo è professionista fiduciario, e rientrano nel sovraindebitamento, in cui opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; la composizione negoziata è il campo dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; e la difesa di ogni scelta, fino in Cassazione, è affidata a un avvocato cassazionista.

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