La Convenzione Di Moratoria Viene Segnalata In Centrale Rischi?

Questa guida è costruita nel modo più diretto possibile: raccoglie le domande che imprenditori, amministratori di società e soci garanti ci pongono quando sentono parlare di convenzione di moratoria e, subito dopo, si chiedono che fine farà il loro nome nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Le domande sono riportate come ce le fanno, le risposte sono quelle che daremmo a voce, seduti a un tavolo.

Il quadro normativo, in breve. La convenzione di moratoria è oggi disciplinata dall’art. 62 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha raccolto l’eredità dell’art. 182-septies della vecchia legge fallimentare: è un accordo con cui l’imprenditore in crisi ottiene dai creditori una dilazione delle scadenze, la sospensione delle azioni esecutive e conservative o altre misure che non comportano rinuncia al credito, con la possibilità di estenderne gli effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria. La Centrale dei Rischi, invece, è regolata dalla Circolare Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, giunta al 21° aggiornamento del febbraio 2025. Le due discipline non si parlano direttamente, e proprio in quello spazio vuoto nascono quasi tutti i problemi pratici.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la domanda del titolo sta all’incrocio di due materie precise. Da un lato la convenzione di moratoria è uno degli esiti tipici della composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quindi dall’interno il percorso che porta a firmare (o a non firmare) una moratoria con le banche. Dall’altro, la segnalazione in Centrale Rischi è un tema di diritto bancario puro, e l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario. Quando poi la segnalazione diventa contenzioso, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la causa fino all’ultimo grado.

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Ma la convenzione di moratoria, in parole semplici, cos’è?

È un accordo “a tempo” con i creditori per congelare la situazione mentre si costruisce una soluzione. Non cancella il debito, non riduce il capitale, non trasforma la crisi in un ricordo: sposta in avanti le scadenze e ferma le iniziative aggressive dei creditori per un periodo definito.

L’art. 62 CCII descrive l’oggetto della convenzione con un elenco aperto: dilazione delle scadenze dei crediti, rinuncia agli atti o sospensione delle azioni esecutive e conservative, e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. Quest’ultima precisazione è decisiva: se nell’accordo compare uno stralcio, anche parziale, non siamo più davanti a una moratoria ma a qualcosa di diverso (un accordo di ristrutturazione, un piano attestato, una transazione).

Il tratto che distingue la convenzione da una normale rinegoziazione bilaterale è l’efficacia verso chi non firma. In deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, la convenzione può vincolare anche i creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, purché siano rispettate condizioni precise: tutti i creditori della categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede; deve aver aderito almeno il 75% dei crediti della categoria; deve esserci una ragionevole prospettiva che i non aderenti vengano soddisfatti in misura non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente la crisi e il trattamento non deteriore dei non aderenti.

C’è poi un limite che le banche conoscono benissimo e che gli imprenditori spesso ignorano: la convenzione non può imporre ai creditori non aderenti nuove prestazioni, la concessione di nuovi affidamenti, il mantenimento delle linee esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. In altre parole, la moratoria congela, non rifinanzia.

Due note pratiche. La convenzione è utilizzabile anche dall’imprenditore non commerciale, come l’art. 62 dice espressamente. E, secondo una parte della dottrina, non è opponibile ad Agenzia delle Entrate e INPS, che hanno regole proprie per i crediti tributari e contributivi. Ma su questo torneremo solo dove serve, perché qui il tema è la banca.

Quindi, la banca mi segnala in Centrale Rischi oppure no?

Sì, il suo debito resta visibile in Centrale Rischi: la moratoria non lo fa sparire. La vera domanda è “come” viene segnalato. E questa è la distinzione che quasi nessuno fa.

La Centrale dei Rischi non è una lista nera: è un archivio in cui banche e intermediari comunicano ogni mese le esposizioni dei propri clienti. Se lei ha un mutuo, un fido o un anticipo fatture sopra la soglia di censimento, quel rapporto compare già oggi in Centrale Rischi, con l’accordato e l’utilizzato, nella rispettiva categoria di censimento: rischi autoliquidanti, rischi a revoca, rischi a scadenza. La moratoria non cambia questo dato di base, perché il debito continua a esistere.

Quello che può cambiare è la qualità della segnalazione. Nelle istruzioni della Banca d’Italia esistono le cosiddette variabili di classificazione, tra cui lo “stato del rapporto”, dove compaiono le posizioni classificate come inadempienze probabili o come inadempimenti persistenti oltre i 90 giorni. Esiste poi la categoria a sé stante delle sofferenze, che è la segnalazione più grave e che la banca può effettuare solo dopo aver valutato la situazione complessiva del cliente come insolvente o assimilabile all’insolvenza.

Il punto chiave, che la dottrina specializzata ha evidenziato con chiarezza, è questo: l’attributo forborne, cioè l’etichetta che la banca applica internamente a un credito oggetto di “misure di concessione” come una moratoria, non compare in Centrale Rischi, perché viene comunicato in altre segnalazioni di vigilanza. Quindi, in Centrale Rischi non leggerà mai una voce “convenzione di moratoria ex art. 62 CCII”.

Leggerà, se la banca lo ritiene, una classificazione della posizione come inadempienza probabile. E questo, per un’impresa che ha appena firmato una convenzione motivata da uno stato di crisi, è l’esito più frequente. La sofferenza, invece, non è una conseguenza automatica della moratoria: ha presupposti propri, che vedremo.

Chi può fare una convenzione di moratoria? Vale anche per me che ho una piccola impresa?

Dipende da che tipo di “piccola impresa” è la sua. L’art. 62 parla di “imprenditore, anche non commerciale”, e questa formula apre la porta, ad esempio, all’imprenditore agricolo e alle cooperative.

Più discusso è il caso dell’imprenditore cosiddetto minore, quello sotto le soglie dimensionali della liquidazione giudiziale. Parte degli interpreti adotta una lettura restrittiva e ritiene che per lui gli strumenti naturali siano quelli della crisi da sovraindebitamento (accordo minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata). Altri ritengono che la convenzione sia comunque praticabile, perché la norma non esclude espressamente nessuno. Non esiste, a oggi, una risposta pacifica valida per tutti i tribunali.

Il consumatore puro, invece, è fuori dal perimetro: la convenzione di moratoria è uno strumento per chi fa impresa. Il privato che vuole sospendere le rate del mutuo ha a disposizione altre strade (rinegoziazione, sospensioni previste da accordi di settore o da norme speciali, procedure da sovraindebitamento), ciascuna con effetti diversi sulla Centrale Rischi.

Perché questa distinzione conta anche per la segnalazione? Perché la Circolare 139 prevede regole espresse di favore per alcune procedure e non per altre. Per il concordato preventivo “in bianco” e per le procedure di sovraindebitamento non liquidatorie, dalla data della domanda le esposizioni vanno classificate come inadempienze probabili e non a sofferenza, salvo elementi oggettivi nuovi o sofferenza già preesistente. Per la convenzione di moratoria, nell’indice delle istruzioni non compare un paragrafo dedicato. Scegliere lo strumento giusto, quindi, significa anche scegliere quale protezione regolamentare avere sul fronte delle segnalazioni.

Che differenza c’è tra “essere in Centrale Rischi” ed “essere segnalato a sofferenza”?

È la differenza tra avere un conto in banca ed essere considerato insolvente. Confonderle è l’errore più comune e provoca panico ingiustificato.

Essere “in Centrale Rischi” significa semplicemente che almeno un intermediario ha comunicato un’esposizione nei suoi confronti. Milioni di imprese e famiglie in regola con i pagamenti sono in Centrale Rischi. Anzi, un’impresa con una buona storia creditizia visibile è spesso più “bancabile” di una che non ha mai avuto rapporti.

La segnalazione a sofferenza è tutt’altro. La Circolare 139 vi riconduce l’intera esposizione per cassa verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, a prescindere dalle garanzie e dalle previsioni di perdita. Soprattutto, la stessa Circolare chiarisce che la sofferenza deriva da una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scattare automaticamente per un singolo evento come un ritardo nel pagamento o la contestazione del credito.

In mezzo ci sono le posizioni scadute o sconfinanti deteriorate (oltre 90 giorni consecutivi con superamento delle soglie di rilevanza) e le inadempienze probabili, cioè i casi in cui la banca ritiene improbabile l’adempimento integrale senza escutere le garanzie. Sono classificazioni che pesano, ma non hanno lo stesso effetto “di sistema” della sofferenza.

Per chi firma una moratoria, questa scala è tutto: l’obiettivo realistico non è sparire dalla Centrale Rischi, ma evitare lo scivolamento a sofferenza e costruire le condizioni per risalire la scala nel tempo.


Da quando la banca cambia la mia classificazione: dalla firma, prima, o dopo?

Spesso prima della firma. E questo sorprende quasi tutti.

Ragioniamo come ragiona un ufficio crediti. Una convenzione di moratoria presuppone una crisi: nessuno la propone quando l’azienda va a gonfie vele. Nel momento in cui l’impresa manifesta alle banche la necessità di sospendere le quote capitale, o apre un tavolo con un attestatore e una manovra finanziaria, la banca riceve un’informazione rilevante sul rischio. Le regole prudenziali europee (le linee guida EBA sulla definizione di default e l’art. 47-ter del Regolamento UE 575/2013) considerano misura di concessione qualsiasi modifica contrattuale più favorevole accordata a un debitore in difficoltà finanziaria. La moratoria lo è per definizione.

La dottrina che ha studiato il rapporto tra composizione negoziata e regole bancarie è arrivata a una conclusione netta: quando un’impresa chiede alle banche, nel corso delle trattative, una moratoria su finanziamenti fino ad allora in regolare ammortamento, lo stato di crisi sottostante è ritenuto assorbente, e la posizione tende a passare da “in bonis” a inadempienza probabile, con l’attributo forborne non performing se la moratoria viene concessa. La stessa dottrina propone di applicare per analogia i criteri previsti per il concordato: inadempienza probabile, non sofferenza, salvo elementi oggettivi nuovi.

Cosa significa in pratica per lei? Tre cose.

La prima: la riclassificazione può comparire nella rilevazione mensile successiva alla richiesta, non necessariamente a quella successiva alla firma. Se sta per aprire un tavolo con le banche, deve metterlo in conto e, se possibile, gestire la comunicazione con i fornitori e con eventuali nuovi finanziatori.

La seconda: il passaggio a inadempienza probabile, di per sé, non è illegittimo e difficilmente è contestabile, perché deriva da una valutazione prudenziale che la banca è tenuta a fare.

La terza, la più importante: il passaggio a sofferenza è un’altra storia. Non può fondarsi sulla sola richiesta di moratoria né sul solo mancato pagamento delle rate sospese: serve la valutazione complessiva dello stato di insolvenza. Se la banca segnala a sofferenza “per reazione” all’apertura delle trattative, si apre uno spazio concreto di contestazione, come vedremo nelle risposte sul contenzioso.

Come si arriva concretamente a una convenzione di moratoria, passo per passo?

Il percorso ha una struttura precisa, e ogni passaggio ha un riflesso sulla Centrale Rischi. Proviamo a metterlo in fila.

Si parte dalla diagnosi: situazione patrimoniale, piano di tesoreria, elenco dei creditori divisi per categoria. Le categorie non sono definite in modo esplicito dall’art. 62, ma la dottrina prevalente le ricostruisce in modo coerente con l’art. 61 CCII e con i criteri di omogeneità di posizione giuridica e interessi economici: nella prassi, le banche e gli intermediari finanziari formano quasi sempre una categoria autonoma.

Poi le trattative. L’art. 62 impone che tutti i creditori della categoria siano informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e destinatari di informazioni complete e aggiornate sulla situazione del debitore e sulla convenzione. Qui la dottrina insiste molto sul principio di buona fede dell’art. 4 CCII: una comunicazione scarna, fatta solo per “spuntare la casella”, espone la convenzione a contestazioni.

Segue l’attestazione del professionista indipendente, la raccolta delle adesioni (almeno il 75% dei crediti della categoria per l’estensione ai non aderenti), la comunicazione della convenzione ai non aderenti e l’eventuale opposizione davanti al tribunale.

FaseAttoTermineDavanti a chiRiflesso sulla Centrale Rischi
1. DiagnosiSituazione patrimoniale, piano di tesoreria, elenco creditori per categoriaNessun termine di leggeInterno (imprenditore, advisor)Nessuno, se la notizia non circola
2. Avvio trattativeInformativa completa a tutti i creditori della categoriaPrima della sottoscrizioneCreditoriPossibile riclassificazione a inadempienza probabile
3. AttestazioneRelazione del professionista indipendente su dati, idoneità e trattamento non deteriorePrima della comunicazione ai non aderentiProfessionista indipendenteNessuno diretto; utile per contestare sofferenze
4. AdesioniSottoscrizione della convenzioneRaggiungimento del 75% dei crediti della categoriaCreditori aderentiPosizione con misure di concessione (dato non visibile in CR)
5. ComunicazioneConvenzione e relazione comunicate ai non aderentiDopo la sottoscrizioneCreditori non aderentiIl non aderente valuta come segnalare
6. OpposizioneRicorso del non aderente30 giorni dalla comunicazioneTribunale competenteEsito incide sulla stabilità della moratoria
7. EsecuzioneRispetto delle nuove scadenzeDurata della moratoriaImprenditoreMonitoraggio: primo inadempimento è il momento critico

Il consiglio operativo è uno solo: la tabella non va letta solo come un percorso giuridico, ma come un calendario di rischi segnaletici. Ogni riga è un momento in cui una banca può aggiornare la classificazione della sua posizione.

La banca che non firma cosa può fare? Può segnalarmi lo stesso a sofferenza?

Può non firmare, può opporsi, ma non può usare la segnalazione come arma di pressione. Distinguiamo.

Il creditore non aderente, se la convenzione soddisfa i requisiti dell’art. 62, ne subisce comunque gli effetti: le scadenze si spostano anche per lui e le sue azioni esecutive e conservative restano sospese. Se ritiene che i requisiti manchino (informazione carente, quota del 75% non raggiunta, trattamento deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, attestazione inattendibile), ha 30 giorni dalla comunicazione per proporre opposizione davanti al tribunale.

Ma sulla segnalazione in Centrale Rischi la sua autonomia non è illimitata. La banca non aderente resta libera di classificare la posizione secondo le proprie valutazioni prudenziali, e un’inadempienza probabile è una scelta difficilmente sindacabile. La sofferenza no: deve poggiare sulla valutazione della situazione complessiva del cliente, non sul fatto che il debitore abbia chiesto una moratoria o che le rate siano state sospese in forza di una convenzione valida.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, ha ribadito proprio questo: la sofferenza non può basarsi sul mero inadempimento, ma richiede una valutazione negativa complessiva che evidenzi una difficoltà grave e non transitoria, equiparabile all’insolvenza. In quel caso la Corte d’appello si era fermata al mancato pagamento dei canoni di leasing, e la Cassazione ha censurato l’impostazione.

C’è poi un argomento in più, tipico della nostra materia. Se le rate non pagate sono proprio quelle sospese da una convenzione efficace anche verso il non aderente, parlare di “inadempimento” diventa problematico: quelle somme, in quel periodo, non erano esigibili. Una sofferenza costruita su rate sospese è, per usare un’espressione da aula, costruita sulla sabbia. Resta il fatto che la banca potrebbe fondare la sofferenza su altri elementi (pignoramenti di terzi, protesti, bilanci con patrimonio netto negativo): per questo l’analisi va sempre fatta sulla posizione concreta, documento per documento.

Come faccio a vedere cosa c’è scritto su di me in Centrale Rischi?

Lo chiede direttamente alla Banca d’Italia, gratuitamente. Ed è la prima cosa da fare, prima ancora di discutere con la banca.

Ogni soggetto censito, persona fisica o giuridica, può accedere ai dati che lo riguardano. Per le società la richiesta va presentata dal legale rappresentante o da un soggetto delegato. La Banca d’Italia ha progressivamente spostato l’accesso sui propri servizi online: con una comunicazione del 3 agosto 2026 ha annunciato l’eliminazione della PEC come canale di accesso ai dati della Centrale dei Rischi, quindi oggi conviene utilizzare i canali telematici indicati sul sito istituzionale o rivolgersi alle filiali.

Cosa guardare, una volta ottenuto il prospetto? Non limitarsi alla colonna dell’utilizzato. Le cose da verificare, per chi ha in corso o ha concluso una moratoria, sono essenzialmente quattro: la presenza di importi nella categoria sofferenze e il mese in cui compaiono per la prima volta; lo stato del rapporto delle singole linee, per capire se qualche intermediario ha indicato inadempienze probabili o inadempimenti persistenti; la coerenza degli importi con quanto stabilito nella convenzione; le posizioni dei garanti, che compaiono con un proprio flusso.

Un dettaglio che molti trascurano: la segnalazione è mensile e per intermediario. Se le banche sono quattro, le “fotografie” della sua posizione sono quattro, e possono essere diverse tra loro. È normale che una banca aderente mantenga una classificazione più benevola di quella di un intermediario non aderente. È proprio confrontando i singoli flussi che si individua la segnalazione anomala.

Accanto alla Centrale dei Rischi esistono poi i sistemi di informazione creditizia privati (i cosiddetti SIC), che seguono regole diverse e che vanno interrogati separatamente. Una moratoria può essere registrata anche lì, con proprie modalità.

Se la segnalazione è sbagliata, come si contesta?

Ci sono tre strade, e spesso conviene percorrerle in sequenza.

La prima è il reclamo scritto all’intermediario che ha effettuato la segnalazione. Non è una formalità: il reclamo mette per iscritto le ragioni dell’illegittimità (ad esempio: sofferenza fondata solo su rate sospese da una convenzione efficace, oppure assenza di qualsiasi valutazione sulla situazione complessiva) e crea la prova della conoscenza in capo alla banca. È anche il presupposto per il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

La seconda è l’Arbitro Bancario Finanziario. È una sede rapida e accessibile, che ha sviluppato una giurisprudenza ampia sulle segnalazioni. Il Collegio di Palermo, con la decisione n. 7389 del 29 luglio 2025, ha riconosciuto il danno da perdita di chance sulla base della comunicazione scritta di un altro intermediario che indicava la segnalazione come causa del rifiuto di un finanziamento. L’ABF, però, non emette ordini coercibili come un giudice.

La terza è il tribunale, in via d’urgenza con il ricorso ex art. 700 c.p.c. o in via ordinaria per la cancellazione e il risarcimento. Il Tribunale di Roma, Sezione XVII, con ordinanza del 30 gennaio 2025, ha accolto un ricorso d’urgenza ordinando la cancellazione immediata di una segnalazione ritenuta prima facie irregolare, qualificando la violazione delle istruzioni di vigilanza come fonte di responsabilità sia contrattuale (con onere per la banca di provare l’esatto adempimento) sia extracontrattuale.

Per chi è dentro un percorso di crisi, esiste anche una quarta via, specifica: le misure protettive e cautelari della composizione negoziata. Ne parliamo nella prossima domanda, perché è il terreno dove la convenzione di moratoria nasce più spesso.

Un avvertimento onesto: la tutela d’urgenza richiede il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. Non basta dire “la segnalazione mi danneggia”: bisogna dimostrare come e perché, con documenti (affidamenti revocati, richieste di credito respinte, fornitori che chiedono pagamenti anticipati).


E se la moratoria l’ho fatta dentro la composizione negoziata?

Allora ha a disposizione protezioni in più, che però vanno chieste, motivate e ottenute dal giudice. Non arrivano da sole.

La composizione negoziata della crisi, oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del CCII, è il percorso in cui un esperto indipendente accompagna l’imprenditore nelle trattative con i creditori. La convenzione di moratoria è uno dei possibili esiti di quel percorso, insieme al contratto con uno o più creditori, all’accordo che produce gli effetti del piano attestato e agli altri strumenti di regolazione.

Due norme sono centrali per il rapporto con le banche. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti: le banche possono sospendere o revocare solo motivatamente, se lo richiede la disciplina di vigilanza prudenziale o per altra causa legata a un grave inadempimento. L’art. 18 regola le misure protettive, che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di reagire “unilateralmente” agli inadempimenti anteriori.

Sulla segnalazione in Centrale Rischi la giurisprudenza di merito si è divisa, e conviene saperlo. Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento n. 1344 del 1° dicembre 2025, ha accolto la richiesta cautelare di inibire le segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi durante la composizione negoziata, ritenendo che una segnalazione negativa in quella fase rischierebbe di chiudere il credito all’impresa in modo sistemico e di compromettere irreversibilmente il risanamento. Lo stesso Tribunale di Napoli, in sede di reclamo, con ordinanza del 4 febbraio 2026 ha invece revocato misure che avevano inibito l’escussione delle garanzie dei terzi fideiussori e la segnalazione dello stato di crisi alla Centrale Rischi, affermando che l’estensione di questi blocchi va valutata caso per caso.

È esattamente il terreno su cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conoscere come le banche leggono una richiesta di moratoria dentro la composizione negoziata permette di impostare fin dall’inizio le istanze di protezione anche sul fronte delle segnalazioni.

La lezione pratica è che l’inibitoria delle segnalazioni non è un effetto automatico della composizione negoziata: va chiesta come misura cautelare, collegata al piano di risanamento e sostenuta da un parere dell’esperto che ne renda plausibile la riuscita. E va tenuto presente che il giudice bilancia anche l’interesse della banca e le regole di sana e prudente gestione.

E i miei garanti, i soci fideiussori, finiscono anche loro in Centrale Rischi?

Sì, e spesso sono proprio loro a pagare il prezzo più alto. Il tema è sottovalutato in quasi tutte le trattative.

La Centrale dei Rischi censisce anche le garanzie: il socio che ha firmato una fideiussione a favore della società compare con l’importo garantito. Finché la società paga, la garanzia è un dato neutro. Quando la posizione della società si deteriora, però, la banca valuta anche il garante, e la classificazione di quest’ultimo può peggiorare, fino alla segnalazione a sofferenza se l’escussione della garanzia non viene onorata e la sua situazione complessiva lo giustifica.

Qui la convenzione di moratoria mostra un limite strutturale: è un accordo tra l’impresa e i suoi creditori, e non protegge automaticamente i garanti. La dilazione concessa alla società non si trasferisce di per sé sulla posizione del fideiussore, che resta obbligato secondo il contratto di garanzia. Molto dipende da come è scritta la convenzione: una clausola che impegni le banche aderenti a non escutere le garanzie personali per tutta la durata della moratoria cambia radicalmente il quadro, e va negoziata in modo esplicito.

Nella composizione negoziata la giurisprudenza di merito ha affrontato il problema direttamente. Diverse decisioni (tra cui, secondo le rassegne, Tribunale di Avellino 5 dicembre 2022, Napoli Nord 24 gennaio 2024, Milano 8 febbraio 2025 e Pordenone 27 maggio 2025) hanno esteso le misure anche a vantaggio dei garanti. Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza del 4 febbraio 2026 già citata, ha preso consapevolmente la direzione opposta, escludendo che l’estensione ai terzi garanti possa essere la regola generale.

Consiglio pratico: se lei è socio garante, chieda l’accesso ai suoi dati in Centrale Rischi separatamente da quelli della società. Le due posizioni viaggiano su binari distinti e vanno monitorate entrambe. Un garante che scopre tardi una sofferenza a proprio nome perde mesi preziosi per contestarla, e intanto non riesce a ottenere credito nemmeno per le esigenze personali o familiari.

La moratoria Covid o le sospensioni delle rate per le famiglie sono la stessa cosa?

No, e confonderle porta a conclusioni sbagliate sulla Centrale Rischi. Hanno in comune la parola “moratoria”, ma poco altro.

La moratoria dell’art. 56 del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) era una misura di legge, emergenziale, destinata alle PMI in bonis colpite dalla pandemia. Proprio perché presupponeva un debitore non deteriorato, godeva di un trattamento regolamentare particolare: la Banca d’Italia pubblicò il 25 marzo 2020 precisazioni specifiche sulle segnalazioni in Centrale dei Rischi, e l’EBA, con linee guida del 2 aprile 2020 poi modificate il 25 giugno 2020, consentì temporaneamente di non considerare automaticamente come misure di concessione le moratorie generali richieste entro il 30 settembre 2020. Quella finestra si è chiusa e non è stata riaperta.

La convenzione di moratoria dell’art. 62 CCII è tutt’altro: è uno strumento di regolazione della crisi, espressamente qualificato come tale dall’art. 2 del Codice, e presuppone per definizione un’impresa in difficoltà. Non esiste alcun regime di favore generalizzato, e le banche applicano le regole ordinarie sulle esposizioni oggetto di concessione.

Le sospensioni delle rate dei mutui per le famiglie, poi, seguono ancora un’altra logica: sono spesso previste da norme speciali o da accordi di settore, riguardano consumatori e non imprese, e hanno regole proprie.

Perché insisto su questa distinzione? Perché capita spesso di sentire: “durante il Covid ho sospeso le rate e non è successo niente in Centrale Rischi, quindi anche adesso sarà così”. È un ragionamento che non regge: la moratoria Covid nasceva in un quadro regolamentare eccezionale, pensato per imprese sane colpite da un evento esterno, mentre la convenzione di moratoria nasce in un contesto di crisi dichiarata, e la banca è tenuta a trattarla come tale.

Se la banca mi aveva già segnalato a sofferenza prima della convenzione, la moratoria cancella la segnalazione?

No, non la cancella da sola. Ma può diventare lo strumento per chiederne la modifica, se la si negozia bene.

Partiamo dalle regole. La Circolare 139, anche quando prevede trattamenti di favore (come per il concordato e il sovraindebitamento), fa salve le esposizioni che erano già classificate a sofferenza al momento della domanda. Per la convenzione di moratoria, che non ha una disciplina segnaletica dedicata, vale a maggior ragione: la firma dell’accordo non obbliga la banca a riportare la posizione in una categoria migliore.

Inoltre, il dato storico ha una sua resistenza. In una decisione dell’ABF di Torino (riportata nelle raccolte) un intermediario ha sostenuto di non poter eliminare le segnalazioni correttamente effettuate nei mesi precedenti, perché costituiscono lo “storico” conservato dalla Centrale Rischi. Il principio generale è questo: una segnalazione corretta al momento in cui è stata fatta non si cancella retroattivamente; si aggiorna per il futuro.

Ma c’è una strada, ed è contrattuale. La Cassazione, con la sentenza n. 3671 del 9 febbraio 2024, ha esaminato il caso di una transazione in cui la banca si era impegnata espressamente a modificare la segnalazione da “sofferenza” a “ristrutturata” dopo il pagamento pattuito. La banca aveva ritardato per molti mesi la variazione. La Corte ha qualificato quel ritardo come inadempimento contrattuale e ha riconosciuto il risarcimento, liquidato in via equitativa in base al periodo di illegittima permanenza della segnalazione.

La conseguenza pratica è di grande utilità: se nella convenzione di moratoria, o in un accordo collaterale con la singola banca, si inserisce un impegno esplicito sull’aggiornamento della classificazione al verificarsi di determinate condizioni, quell’impegno diventa esigibile. E il suo inadempimento diventa fonte di responsabilità.

Resta ferma una verifica preliminare: la sofferenza preesistente era legittima? Se era stata disposta senza una valutazione complessiva della situazione del debitore, la sua illegittimità si può far valere indipendentemente dalla moratoria.


Dopo la moratoria, avrò ancora credito dalle banche?

Probabilmente sì, ma non subito e non alle condizioni di prima. Meglio saperlo adesso che scoprirlo a moratoria scaduta.

Una posizione classificata come inadempienza probabile con misure di concessione è, per la banca, un credito deteriorato. Questo significa accantonamenti più alti, un costo del capitale maggiore e, di riflesso, una minore propensione a concedere nuova finanza. Non è un giudizio morale: è il funzionamento delle regole prudenziali.

Le stesse regole, però, prevedono una strada di ritorno. Per le esposizioni deteriorate oggetto di concessione, la riclassificazione tra quelle non deteriorate richiede che sia trascorso almeno un anno (il cosiddetto cure period) dalla concessione o dalla classificazione come deteriorata, che non vi siano arretrati e che la banca sia convinta del rimborso integrale. Dopo di che, la posizione resta “in prova” per almeno due anni, durante i quali servono pagamenti regolari e nessuna esposizione scaduta da oltre 30 giorni.

Quindi l’orizzonte realistico per tornare pienamente “bancabili” è di alcuni anni, non di alcuni mesi. Nel frattempo, però, nulla vieta alle banche di mantenere le linee esistenti o di erogare finanza mirata, magari assistita da garanzie o da strumenti autoliquidanti. Anzi, nella composizione negoziata il tribunale può autorizzare finanziamenti prededucibili.

Il dato su cui lavorare è la differenza tra inadempienza probabile e sofferenza. Una posizione a inadempienza probabile è una posizione ancora “in gioco”, su cui la banca ha interesse a lavorare per il rientro. Una sofferenza, invece, porta con sé la chiusura quasi generalizzata del credito da parte del sistema, perché ogni intermediario che consulta la Centrale Rischi la vede.

Quanto tempo mi resta addosso questa segnalazione?

Dipende da che tipo di segnalazione è. Non c’è un’unica scadenza valida per tutto.

Per le posizioni che restano in essere, la segnalazione dura quanto dura il rapporto: finché lei ha un mutuo o un fido, quella linea compare in Centrale Rischi, con la classificazione che la banca le attribuisce di mese in mese. Non c’è una “data di cancellazione” perché non c’è nulla da cancellare: c’è un rapporto vivo che viene fotografato.

Per le classificazioni di deterioramento, la durata dipende dall’evoluzione della posizione. Le regole sul rientro dal default prevedono, per le posizioni regolarizzate, un periodo di osservazione minimo di tre mesi; per quelle oggetto di ristrutturazione onerosa le linee guida EBA indicano almeno un anno dagli eventi rilevanti; per le esposizioni forborne valgono i tempi che abbiamo visto nella risposta precedente.

Per le sofferenze, la segnalazione cessa quando il credito viene estinto (per pagamento, transazione o passaggio integrale a perdita), ma l’informazione storica resta negli archivi per il periodo previsto dalla disciplina. Il cliente e gli intermediari che consultano i dati, peraltro, vedono gli ultimi mesi di storia, e una sofferenza chiusa lascia comunque una traccia leggibile.

C’è un punto che le interessa particolarmente se ha firmato una moratoria: la durata della convenzione non coincide con la durata della classificazione. La moratoria può durare diciotto mesi e la classificazione a inadempienza probabile proseguire ben oltre, se al termine della sospensione la banca non vede un piano di rimborso sostenibile. Per questo la convenzione dovrebbe essere costruita già pensando al “giorno dopo”, tema a cui dedichiamo una domanda specifica più avanti.

Una segnalazione non si cancella a pagamento o con un’istanza generica: si modifica solo se è erronea, se la situazione cambia o se la banca si è impegnata contrattualmente a farlo.

Rischio di perdere l’azienda, o la casa, se la moratoria salta?

Il rischio esiste, ed è giusto guardarlo in faccia. Ma “salta la moratoria” non significa automaticamente “perdo tutto”.

Cosa succede, giuridicamente, se l’impresa non rispetta le nuove scadenze? La convenzione è un contratto: l’inadempimento consente ai creditori di reagire secondo quanto previsto dall’accordo e dalla legge. Le azioni esecutive e conservative che erano sospese possono ripartire, i finanziamenti possono essere dichiarati decaduti dal beneficio del termine, le garanzie possono essere escusse. E in Centrale Rischi il primo inadempimento dopo una misura di concessione è il momento in cui la sofferenza diventa concretamente possibile.

Qui entra in gioco la natura della convenzione, che la dottrina definisce “anfibologica”: a seconda dei casi può risolvere da sola la crisi oppure servire a traghettare l’impresa verso uno strumento più strutturato. Se a metà della moratoria diventa chiaro che il piano non regge, la mossa corretta non è aspettare la scadenza, ma attivare per tempo lo strumento successivo: un accordo di ristrutturazione, un concordato preventivo, oppure, per l’imprenditore sotto soglia, le procedure da sovraindebitamento. Per il concordato “in bianco” e per il sovraindebitamento non liquidatorio, ricordiamolo, la Circolare 139 prevede la classificazione a inadempienza probabile dalla data della domanda, salvo sofferenze preesistenti o elementi oggettivi nuovi.

Sulla casa: se lei è socio garante o se l’immobile è dato in ipoteca a garanzia dei debiti aziendali, il patrimonio personale è esposto. Ma anche in quel caso esistono strumenti di tutela e tempi processuali che non sono istantanei.

La paura più fondata non è il fallimento della moratoria in sé: è la sua gestione passiva. Chi arriva alla scadenza senza un piano B perde la finestra in cui le protezioni sono ancora attivabili.

Posso chiedere i danni alla banca?

Sì, se la segnalazione era illegittima e se riesce a dimostrare il danno. Sono due condizioni distinte, e la seconda è quella su cui cadono molte cause.

Sulla prima condizione abbiamo già visto il principio: la sofferenza richiede una valutazione complessiva della situazione del debitore, non il mero inadempimento. Una segnalazione a sofferenza fondata esclusivamente su rate sospese da una convenzione di moratoria efficace, o disposta come reazione automatica all’apertura delle trattative, è attaccabile.

Sulla seconda la Cassazione è costante: il danno da segnalazione illegittima non è “in re ipsa”, cioè non si presume per il solo fatto dell’iscrizione. Lo hanno affermato, tra le altre, l’ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024 e l’ordinanza n. 11732 del 2024: chi chiede il risarcimento deve allegare e provare il pregiudizio e il nesso causale con la condotta della banca.

La buona notizia è che la prova può essere data anche per presunzioni. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22368 del 30 giugno 2026, ha precisato che per l’imprenditore il danno può consistere nel peggioramento dell’affidabilità commerciale, essenziale per ottenere e conservare i finanziamenti, e che la vicinanza temporale tra la segnalazione e il rifiuto di credito è un indizio da valutare seriamente.

Cosa conservare, quindi, fin da subito? Le lettere di rifiuto di finanziamenti, le comunicazioni di revoca degli affidamenti, le richieste dei fornitori di pagamento anticipato, le mail di clienti che hanno interrotto i rapporti, i preventivi di finanziamento non concessi. Ogni documento datato è un tassello della prova. Chi si presenta dal giudice con la sola visura della Centrale Rischi, senza nient’altro, rischia di vedersi riconoscere l’illegittimità della segnalazione e nessun risarcimento.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri realistici ma ipotetici: non sono casi reali, servono a vedere i meccanismi all’opera.

Simulazione 1 — Tre banche, una non firma.

Ipotesi: una S.r.l. del settore manifatturiero ha tre esposizioni bancarie. Banca A: mutuo chirografario con residuo di 412.380 €. Banca B: apertura di credito in conto corrente utilizzata per 186.740 €. Banca C: anticipo fatture per 97.215 €. Totale della categoria “banche”: 696.335 €.

L’impresa propone una convenzione di moratoria con sospensione delle quote capitale per 18 mesi e pagamento dei soli interessi. Aderiscono A e B, per complessivi 599.120 €, pari all’86,04% dei crediti della categoria: la soglia del 75% è superata. C non firma.

Sviluppo: la convenzione, con la relazione dell’attestatore, viene comunicata a C via PEC il 14 ottobre 2026. C ha 30 giorni per proporre opposizione, quindi fino al 13 novembre 2026. Non si oppone. La convenzione diventa efficace anche nei suoi confronti.

Riflesso in Centrale Rischi: le tre esposizioni continuano a comparire nelle rispettive categorie di censimento. A e B classificano la posizione come inadempienza probabile, con misura di concessione (dato non visibile in CR). Il 30 novembre 2026 C segnala l’intera esposizione a sofferenza, motivando con il “mancato rimborso” degli anticipi scaduti.

Esito: la segnalazione di C è contestabile su due fronti. Il primo: le somme non pagate erano sospese da una convenzione efficace anche verso C, quindi non esigibili. Il secondo: la sofferenza richiede una valutazione complessiva che C dovrà dimostrare di aver compiuto, e che mal si concilia con un’attestazione che giudica la convenzione idonea a disciplinare la crisi. La strada è il reclamo, poi l’ABF o il ricorso d’urgenza, documentando il pregiudizio (ad esempio, il rifiuto di una linea di factoring da parte di un quarto intermediario nel mese successivo).

Simulazione 2 — Il giorno dopo la moratoria.

Ipotesi: un’impresa individuale ha un mutuo con residuo di 58.460 € e un fido utilizzato per 23.915 €, per un’esposizione complessiva di 82.375 € verso la stessa banca. Ottiene una moratoria di 12 mesi che scade il 31 marzo 2027. La prima rata post-moratoria, di 1.137,42 €, scade il 30 aprile 2027 e non viene pagata.

Sviluppo: l’arretrato supera la soglia assoluta di 100 € prevista per le esposizioni al dettaglio e quella relativa dell’1% (1.137,42 € su 82.375 € sono l’1,38%). Se lo scaduto persiste sopra entrambe le soglie per 90 giorni consecutivi, il 29 luglio 2027 la posizione è in default come esposizione scaduta deteriorata. Trattandosi di un’esposizione già oggetto di concessione, la banca valuterà con particolare severità, e la sofferenza diventa uno scenario concreto se dall’analisi complessiva emerge un’incapacità strutturale.

Esito: la finestra utile per intervenire è tra il 30 aprile e il 29 luglio 2027. In quei 90 giorni l’impresa può proporre una rimodulazione, regolarizzare le rate o attivare uno strumento di regolazione della crisi che porti con sé un trattamento segnaletico più protettivo. Aspettare il 30 luglio significa trattare da una posizione molto più debole.

La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Che cosa scriviamo nella convenzione a proposito della Centrale Rischi?”

Quasi tutti chiedono cosa succederà alla segnalazione. Quasi nessuno chiede come regolarla nell’accordo. Eppure la convenzione è un contratto, e un contratto può contenere impegni precisi anche sul comportamento segnaletico delle banche aderenti.

Non si tratta di chiedere alla banca di violare le istruzioni della Banca d’Italia: nessun accordo può imporre una classificazione contraria alle regole di vigilanza, e la banca continuerà a valutare autonomamente la posizione. Si tratta, piuttosto, di disciplinare tutto ciò che le regole lasciano alla valutazione dell’intermediario e al rapporto tra le parti.

Qualche esempio di clausole che vale la pena discutere: l’impegno delle banche aderenti a non considerare le rate sospese come inadempimento ai fini della valutazione di sofferenza; l’impegno a rivalutare la classificazione in tempi definiti al raggiungimento di obiettivi verificabili del piano (ad esempio, il rispetto dei covenant per due trimestri consecutivi); l’impegno a non escutere le garanzie personali dei soci per la durata della moratoria, con effetti anche sulla loro posizione in Centrale Rischi; l’obbligo di comunicare all’impresa, con un preavviso, qualsiasi variazione peggiorativa della classificazione.

Perché funziona? Perché la Cassazione, con la sentenza n. 3671 del 9 febbraio 2024, ha riconosciuto che l’impegno contrattuale della banca a modificare una segnalazione è esigibile, e che il ritardo nell’adempierlo genera un danno risarcibile. Una promessa verbale del direttore di filiale non vale niente; una clausola scritta nella convenzione vale un’azione in giudizio.

E un’ultima considerazione: la banca che accetta impegni di questo tipo sta anche dichiarando, implicitamente, di non ritenere il debitore insolvente. Se poi segnala a sofferenza, dovrà spiegare che cosa è cambiato.

“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti giurisprudenziali su cui si fondano le risposte di questa guida. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui conta per chi firma una convenzione di moratoria.

Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593. Principio: la classificazione a sofferenza non può poggiare sul solo inadempimento, ma presuppone una valutazione complessiva negativa della situazione patrimoniale e finanziaria che riveli una difficoltà grave e non transitoria, assimilabile all’insolvenza anche se non accertata da un giudice; la Corte ammette il nesso causale tra segnalazione e danno quando ne derivi, ad esempio, il rifiuto di credito da altri istituti. Rilevanza: è l’argine principale contro la sofferenza “di reazione” alla richiesta di moratoria o alle rate sospese.

Cass. civ., Sez. III, ord. 30 giugno 2026, n. 22368. Principio: il danno da indebita segnalazione, patrimoniale e non, può essere dimostrato per presunzioni; per l’imprenditore può consistere nel peggioramento della propria affidabilità commerciale, per gli altri soggetti nella maggiore difficoltà di accesso al credito. Rilevanza: chiarisce come costruire la prova del danno per l’impresa in crisi, che raramente dispone di una “prova diretta”.

Cass. civ., Sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252. Principio: il danno all’immagine da segnalazione illegittima è un danno conseguenza, che non si presume ma va allegato e provato; l’onere probatorio segue le regole ordinarie dell’illecito aquiliano, anche con prova presuntiva. Rilevanza: impone di documentare fin da subito ogni effetto negativo della segnalazione.

Cass. civ., ord. n. 11732 del 2024. Principio: in tema di segnalazione illegittima in Centrale Rischi, il pregiudizio alla reputazione non può ritenersi esistente per il solo fatto dell’iscrizione. Rilevanza: conferma che la sola illegittimità non basta per ottenere un risarcimento.

Cass. civ., 9 febbraio 2024, n. 3671. Principio: la banca che si è impegnata in una transazione a modificare la segnalazione da sofferenza a ristrutturata e ritarda per mesi la variazione è inadempiente, e il danno può essere liquidato equitativamente in base alla durata dell’illegittima permanenza. Rilevanza: fonda l’utilità di clausole segnaletiche esplicite nella convenzione di moratoria o negli accordi collaterali.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9994 del 2024. Principio: la sofferenza non è un automatismo legato ai ritardi, ma l’esito di un giudizio prognostico della banca sulla capacità complessiva del cliente di far fronte agli impegni. Rilevanza: sposta l’attenzione sulla valutazione che la banca deve aver compiuto e che, in caso di contestazione, deve essere in grado di dimostrare.

Cass. civ., ord. n. 6589 del 2023. Principio: anche in questa pronuncia la Corte esclude la configurabilità di un danno non patrimoniale automatico, richiedendo la prova del pregiudizio concreto. Rilevanza: completa il quadro, costante negli anni, sull’onere della prova del danno.

Cass. civ., Sez. III, ord. 9 febbraio 2021, n. 3130. Principio: l’inadempimento del debitore non è sufficiente a giustificare la segnalazione, e occorre verificare con valutazione ex ante le ragioni del mancato pagamento. Rilevanza: nel caso della moratoria, la ragione del mancato pagamento è spesso la sospensione pattuita, che esclude l’inadempimento.

Cass. civ., Sez. I, ord. 15 dicembre 2020, n. 28635. Principio: la sofferenza non richiede una previsione di perdita, sicché la presenza di garanzie non basta a escluderla, ma la banca non può ignorare la riduzione del patrimonio del debitore nella sua valutazione. Rilevanza: spiega perché le garanzie reali non mettono al riparo dalla sofferenza, e perché conta la dinamica patrimoniale documentata nel piano.

Cass. civ., ord. 1° luglio 2020, n. 13264. Principio: il mancato preavviso della segnalazione non determina di per sé l’illegittimità; bisogna verificare se sia stato leso il diritto del cliente di contestare le valutazioni della banca. Rilevanza: chi invoca solo la mancanza di preavviso rischia di perdere; l’argomento va collegato a un pregiudizio concreto della difesa.

Cass. civ., n. 1931 del 2017. Principio: ai fini della sofferenza conta la situazione oggettiva di incapacità finanziaria del debitore, non l’accertamento formale dell’insolvenza. Rilevanza: la banca può segnalare a sofferenza anche senza una sentenza, ma deve fondarsi su dati oggettivi.

Cass. civ., 24 maggio 2010, n. 12626. Principio: la sofferenza non può essere desunta dal solo andamento del rapporto con la banca o da un generico esame dei bilanci, ma richiede indici oggettivi della situazione complessiva. Rilevanza: è il precedente storico da cui discende l’orientamento oggi consolidato.

Trib. Napoli, Sez. VII, 1° dicembre 2025, n. 1344. Principio: in composizione negoziata il giudice può inibire in via cautelare le segnalazioni a sofferenza, quando rischierebbero di chiudere il credito all’impresa e compromettere irreversibilmente il risanamento; l’accesso alla procedura non giustifica di per sé la revoca degli affidamenti. Rilevanza: è la via cautelare più diretta per l’impresa che negozia una moratoria dentro la composizione negoziata.

Trib. Napoli, ord. 4 febbraio 2026 (reclamo). Principio: l’estensione delle misure protettive ai garanti e il blocco delle segnalazioni non sono la regola, ma vanno valutati caso per caso alla luce della finalità della composizione negoziata. Rilevanza: segnala che la protezione va argomentata puntualmente, non data per scontata.

Trib. Roma, Sez. XVII, ord. 30 gennaio 2025. Principio: in sede d’urgenza può essere ordinata la cancellazione di una segnalazione prima facie irregolare; la violazione delle istruzioni di vigilanza genera responsabilità contrattuale, con onere della prova dell’esatto adempimento a carico della banca, ed extracontrattuale. Rilevanza: conferma la praticabilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.

ABF, Collegio di Palermo, 29 luglio 2025, n. 7389. Principio: il danno da perdita di chance può essere riconosciuto quando un altro intermediario indica per iscritto la segnalazione come causa del rifiuto di credito. Rilevanza: mostra quale documento vale più di mille dichiarazioni.

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco cosa fa lo Studio Monardo quando un’impresa ci chiede di gestire il rapporto tra una convenzione di moratoria e la Centrale dei Rischi.

  1. Acquisiamo e leggiamo i flussi di Centrale Rischi della società e di ciascun garante, intermediario per intermediario, individuando classificazioni, date di variazione e incongruenze con i rapporti in essere.
  2. Mappiamo i creditori per categoria secondo i criteri dell’art. 62 CCII e verifichiamo se la soglia del 75% è concretamente raggiungibile, prima di esporre l’impresa all’effetto segnaletico dell’apertura delle trattative.
  3. Valutiamo, insieme ai commercialisti dello staff, quale strumento è più protettivo sul fronte delle segnalazioni: convenzione di moratoria, composizione negoziata con misure protettive, accordo di ristrutturazione, concordato o, per l’imprenditore sotto soglia, procedure da sovraindebitamento.
  4. Redigiamo le clausole segnaletiche della convenzione: impegni delle banche aderenti su rate sospese, rivalutazione della classificazione, garanzie dei soci, obblighi di preavviso.
  5. Predisponiamo le istanze di misure protettive e cautelari nella composizione negoziata, comprese le richieste di inibitoria delle segnalazioni a sofferenza, argomentate sul piano di risanamento.
  6. Contestiamo le segnalazioni illegittime con reclamo motivato all’intermediario, ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., a seconda dei tempi e del pregiudizio in atto.
  7. Costruiamo il fascicolo probatorio del danno fin dal primo giorno: rifiuti di credito, revoche, comunicazioni di fornitori e clienti, tempi e nessi causali.
  8. Pianifichiamo il “giorno dopo” la moratoria, con un calendario delle scadenze critiche e dei 90 giorni rilevanti per il default, così da attivare per tempo lo strumento successivo se necessario.
  9. Proponiamo, dove fondata, l’azione risarcitoria contro l’intermediario, sia contrattuale sia extracontrattuale, e la seguiamo in tutti i gradi di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la convenzione di moratoria nasce spesso proprio come esito della composizione negoziata, e conoscere le dinamiche delle trattative con il ceto bancario consente di prevenire le segnalazioni pregiudizievoli invece di limitarsi a contestarle a posteriori. Accanto a questa, il coordinamento dello staff in diritto bancario permette di leggere le classificazioni della Centrale Rischi con gli stessi criteri usati dalle banche.

La strategia resta la stessa, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: le scelte fatte oggi nella convenzione diventano gli argomenti di domani in giudizio, e non si disperdono passando da un professionista all’altro.

Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sui profili giuridici della convenzione e della segnalazione, i secondi sul piano, sui flussi di cassa e sulla sostenibilità che le banche valuteranno.

In chiusura: le tre cose da ricordare

La prima: la convenzione di moratoria non fa sparire il debito dalla Centrale Rischi. Le esposizioni restano censite, e la classificazione a inadempienza probabile è un esito frequente e, di solito, legittimo.

La seconda: la sofferenza è un’altra cosa. Non può discendere dalla sola richiesta di moratoria né dalle rate sospese, ma richiede una valutazione complessiva della situazione del debitore. Se manca, la segnalazione è contestabile, anche in via d’urgenza, e il danno è risarcibile se documentato.

La terza: la partita si gioca prima della firma. Scegliere lo strumento giusto, scrivere clausole segnaletiche esplicite e pianificare il “giorno dopo” vale più di qualsiasi contestazione successiva.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché riunisce le competenze che il tema richiede: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce il percorso che porta alla convenzione; coordina uno staff nazionale in diritto bancario, quindi legge la Centrale Rischi con gli occhi delle banche; è avvocato cassazionista, quindi può difendere l’impresa fino all’ultimo grado se la segnalazione diventa causa.

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