Debiti Contratti All’estero: Si Inseriscono Nel Sovraindebitamento Italiano?

Hai firmato un prestito con una banca tedesca mentre lavoravi a Monaco, hai lasciato un saldo aperto su una carta di credito spagnola, hai un affitto non pagato in Francia o un finanziamento acceso in Belgio per l’auto. Poi sei tornato in Italia, i debiti si sono sommati a quelli contratti qui e oggi ti chiedi una cosa sola: posso mettere tutto dentro una procedura di sovraindebitamento italiana, oppure i creditori stranieri restano fuori e continueranno a inseguirmi?

La risposta breve è che i debiti contratti all’estero possono entrare nel sovraindebitamento italiano, a condizione che il centro dei tuoi interessi principali si trovi in Italia e che tu li gestisca con la stessa trasparenza dei debiti italiani. La risposta lunga è questo articolo. Ma attenzione: questo non è un testo da leggere e archiviare, è un piano da eseguire, una mossa dopo l’altra, con termini precisi e controlli di completamento prima di passare alla mossa successiva. Se segui la sequenza, arrivi al tribunale con una domanda solida; se salti i passaggi, rischi di vederti contestare la giurisdizione, di lasciare fuori un creditore o di scoprire che l’esdebitazione ottenuta in Italia non ti protegge nel Paese dove hai ancora un conto corrente.

Perché ti proponiamo questo piano proprio noi? Perché il sovraindebitamento è una materia che lo Studio Monardo presidia dall’interno delle procedure: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi. Significa conoscere dal lato dell’OCC ciò che un tribunale si aspetta di trovare in una domanda con creditori stranieri: l’attestazione del COMI, l’elenco completo dei creditori, le comunicazioni previste dal Regolamento europeo. E quando la questione di giurisdizione diventa contenzioso, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la linea difensiva senza cambi di mano fino all’ultimo grado.

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Da dove parti: la diagnosi della tua posizione transfrontaliera

Prima di muovere qualsiasi passo, fermati e rispondi con onestà a quattro domande. Non sono domande teoriche: ciascuna ti dice da quale mossa del piano cominciare e quale rischio stai correndo in questo momento.

Domanda 1 — Dove vivi e lavori davvero, oggi?

Non conta dove hai contratto il debito, né la nazionalità del creditore, né la legge scelta nel contratto. Conta dove si trova oggi il centro dei tuoi interessi principali, il cosiddetto COMI (centre of main interests). Per una persona fisica che non esercita un’attività d’impresa o professionale, il riferimento di partenza è la residenza abituale. Se vivi in Italia, lavori in Italia, hai qui la famiglia, il conto su cui ricevi lo stipendio e la casa in cui dormi, il tuo COMI è quasi certamente italiano. Se invece sei iscritto all’AIRE e vivi stabilmente in Svizzera o in Germania, la procedura italiana potrebbe esserti preclusa, anche se tutti i tuoi debiti sono italiani.

Verifica anche da quanto tempo vivi dove vivi. Il Regolamento (UE) 2015/848 prevede che la presunzione legata alla residenza abituale operi solo se non hai trasferito la residenza nei sei mesi precedenti la domanda. Se sei rientrato in Italia da poco, la tua posizione va costruita con prove ulteriori.

Domanda 2 — Svolgi un’attività d’impresa o professionale, qui o altrove?

Se sei un lavoratore dipendente, un pensionato o una persona senza occupazione, rientri nel profilo del consumatore o comunque del debitore civile. Se invece hai una partita IVA, anche chiusa da poco, o hai garantito i debiti di una società, la tua posizione cambia: cambia il criterio del COMI (il luogo in cui eserciti l’attività in via principale), cambia lo strumento a tua disposizione e cambia il modo in cui il tribunale guarderà i debiti esteri legati a quell’attività.

Domanda 3 — Che tipo di debiti esteri hai?

Distingui subito tre famiglie. La prima: debiti chirografari, cioè senza garanzia (prestiti personali, carte di credito, bollette, affitti, scoperti di conto). La seconda: debiti garantiti da beni situati all’estero (un’ipoteca su un appartamento in Francia, un pegno su un deposito in un conto lussemburghese). La terza: debiti già accertati da un titolo straniero, come una sentenza o un’ingiunzione emessa da un giudice estero. Ognuna di queste famiglie richiede un trattamento diverso nella preparazione della domanda.

Domanda 4 — Qualcuno sta già agendo contro di te?

Hai ricevuto un atto di pignoramento in Italia sulla base di un titolo straniero? Un creditore sta aggredendo un conto che hai ancora all’estero? C’è un’udienza fissata? Se la risposta è sì, i tempi si comprimono e alcune mosse vanno anticipate o eseguite in parallelo.

La tabella di orientamento

Se la tua situazione è…Parti dalla mossa…Perché
Vivi in Italia da anni, nessuna attività d’impresa, debiti esteri solo chirografariMossa 2La giurisdizione è verosimilmente pacifica: il lavoro vero è censire e documentare
Sei rientrato in Italia negli ultimi 6-12 mesiMossa 1Il COMI va dimostrato prima di tutto, altrimenti la domanda rischia l’inammissibilità
Sei iscritto all’AIRE o vivi all’esteroMossa 1Potresti non avere accesso alla procedura italiana: va verificato subito
Hai un’ipoteca o una garanzia su beni all’esteroMossa 3Il creditore garantito all’estero conserva diritti che la procedura italiana non tocca
Hai una partita IVA o hai firmato fideiussioni per una societàMossa 3La qualificazione del debito decide lo strumento utilizzabile
Hai debiti in valuta diversa dall’euroMossa 4Serve una conversione coerente e dichiarata
Un creditore sta già pignorandoMossa 7 (in parallelo con la 1 e la 2)Devi chiedere protezione mentre costruisci la domanda
Hai già una procedura chiusa e un creditore estero ti chiede ancora soldiMossa 8Il tema è l’efficacia all’estero dell’esdebitazione

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Se ti riconosci in più righe, parti da quella con il numero di mossa più basso: le mosse iniziali condizionano la validità di tutte le successive.


Mossa 1 — Stabilisci dove si trova il tuo centro degli interessi principali

Obiettivo della mossa: accertare, con documenti alla mano, che il tuo COMI è in Italia, perché da questo dipende la giurisdizione del giudice italiano su tutti i tuoi debiti, compresi quelli contratti all’estero.

Quando va fatta

Subito, prima di rivolgerti formalmente all’OCC e prima di depositare qualunque domanda. Il COMI si valuta al momento della domanda di apertura, quindi ogni scelta che fai adesso (un trasloco, una nuova iscrizione anagrafica, un contratto di lavoro all’estero) può spostarlo. Se sei rientrato in Italia da meno di sei mesi, sappi che la presunzione di residenza abituale prevista dall’art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 non ti copre ancora: puoi comunque dimostrare il COMI italiano, ma con un onere probatorio più pesante.

Come si esegue

Il primo passo è raccogliere le prove oggettive della tua vita in Italia, cioè quelle che un terzo, e in particolare un tuo creditore, può riconoscere dall’esterno. La Corte di giustizia lo ha chiarito fin dalla sentenza Eurofood: il COMI deve essere individuato sulla base di elementi obiettivi e verificabili dai terzi, non sulla base delle tue intenzioni. Raccogli quindi:

  • il certificato di residenza storico, che mostra da quando risiedi al tuo indirizzo attuale;
  • il contratto di lavoro, le ultime buste paga o la documentazione pensionistica;
  • l’estratto del conto corrente su cui ricevi le entrate, con evidenza che le spese ordinarie avvengono in Italia;
  • il contratto di locazione o l’atto di proprietà della casa in cui vivi;
  • lo stato di famiglia e, se hai figli, l’iscrizione scolastica;
  • l’eventuale cancellazione dall’AIRE, con la data.

Poi verifica gli elementi contrari. Hai ancora un conto attivo all’estero? Una casa di proprietà in un altro Paese? Un contratto di lavoro a distanza con un datore straniero? Nessuno di questi elementi, da solo, sposta il COMI, ma tu devi conoscerli prima che li scopra il creditore. La Corte di giustizia, con la sentenza del 16 luglio 2020 nella causa C-253/19, ha precisato che la presunzione legata alla residenza abituale di una persona fisica non si vince per il solo fatto che l’unico immobile del debitore si trovi in un altro Stato membro: serve una valutazione complessiva di tutti gli elementi oggettivi. È una buona notizia se hai lasciato un appartamento all’estero ma vivi e lavori stabilmente in Italia.

Infine, se svolgi un’attività professionale o d’impresa, sposta il focus: il criterio diventa il luogo in cui eserciti in via principale l’attività, e la presunzione del Regolamento non opera se hai spostato quella sede nei tre mesi precedenti la domanda.

Il fascicolo del COMI, voce per voce

Per rendere concreta questa mossa, organizza il fascicolo in quattro cartelle. Nella prima, “residenza”, metti il certificato storico di residenza, l’eventuale certificato di cancellazione dall’AIRE con la data e la prova della cancellazione anagrafica nel Paese estero, se quel Paese la prevede (in Germania, ad esempio, la Abmeldung rilasciata dal comune di ultima residenza). Nella seconda, “lavoro e reddito”, il contratto di lavoro italiano, le buste paga dal primo mese, la certificazione unica o il cedolino della pensione. Nella terza, “vita quotidiana”, il contratto di locazione o il rogito, due o tre bollette intestate a te, l’estratto del conto su cui transitano spesa, carburante, farmacia. Nella quarta, “collegamenti esteri”, tutto ciò che ti lega ancora al Paese da cui provieni: il conto non ancora chiuso, l’eventuale immobile, il contratto di un’utenza non disdetta. Per ciascun elemento di questa quarta cartella scrivi una riga di spiegazione: perché esiste ancora, quando lo chiuderai, perché non indica che la tua vita è rimasta lì. Il gestore dell’OCC userà questo fascicolo per attestare la giurisdizione; il giudice lo leggerà se un creditore la contesta.

La base giuridica

Il riferimento centrale è l’art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848, che attribuisce la competenza ad aprire la procedura principale ai giudici dello Stato membro in cui si trova il COMI del debitore, con le presunzioni legate alla sede, alla sede principale di attività o alla residenza abituale. Sul piano interno, l’art. 26 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, CCII) afferma la giurisdizione italiana quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali, e considera irrilevante, ai fini dell’esclusione della giurisdizione, il trasferimento del COMI verso Stati ai quali la disciplina europea non si applica se avvenuto nell’anno antecedente la domanda. L’art. 27 CCII individua poi il tribunale territorialmente competente, facendo sempre leva sul COMI come definito dall’art. 2 del Codice.

Perché tutto questo conta per i debiti esteri? Perché la procedura aperta nello Stato del COMI è una procedura principale con vocazione universale: attrae tutti i debiti del debitore, a prescindere da dove, con chi e secondo quale legge siano stati contratti. Il luogo in cui hai firmato il contratto non decide nulla: decide il luogo in cui oggi vivi e gestisci i tuoi interessi in modo abituale e riconoscibile.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il creditore estero, o anche italiano, che contesta la giurisdizione sostenendo che il tuo trasferimento in Italia è di comodo, pensato per accedere a una procedura più favorevole. La giurisprudenza di legittimità, pur formatasi soprattutto sulle società, offre la chiave di lettura: le Sezioni Unite (sentenza 18 aprile 2013, n. 9414) hanno ritenuto superabile la presunzione legata alla sede quando il trasferimento è fittizio; con la sentenza 17 febbraio 2016, n. 3059, le stesse Sezioni Unite hanno invece confermato che un trasferimento effettivo, accertato in concreto, fa venir meno la giurisdizione italiana. La regola vale nei due sensi: se sei davvero tornato e hai spostato qui la tua vita economica, la contestazione cade; se il rientro è solo anagrafico, rischi.

Cosa fai, allora? Rafforzi il fascicolo con elementi di continuità (contratto di lavoro a tempo indeterminato, utenze intestate, spese quotidiane tracciabili in Italia) e, se sei rientrato da pochi mesi, valuti con il tuo legale se attendere il decorso dei sei mesi prima del deposito, soppesando questo tempo con il rischio di azioni esecutive nel frattempo.

Un secondo imprevisto: scopri di non avere il COMI in Italia. Se vivi stabilmente all’estero, la procedura italiana di sovraindebitamento ti è in linea generale preclusa e devi rivolgerti alle procedure dello Stato in cui vivi. Esiste però un’eccezione per chi esercita un’attività d’impresa: l’art. 26 CCII consente l’accesso a una procedura in Italia a chi ha qui una dipendenza, anche se il COMI è altrove. È un’ipotesi limitata, che produce effetti solo sui beni situati in Italia.

Check di completamento

Non passare alla mossa 2 finché non puoi rispondere sì a queste tre condizioni:

  1. hai un fascicolo di almeno cinque documenti che collocano oggi in Italia la tua residenza abituale e la gestione delle tue entrate e spese;
  2. conosci la data esatta in cui hai stabilito la residenza in Italia e hai verificato il rispetto dei sei mesi (o dei tre mesi, se sei imprenditore o professionista);
  3. hai elencato gli elementi di collegamento con l’estero ancora aperti e sai come spiegarli.

Mossa 2 — Censisci tutti i debiti esteri e ricostruisci la documentazione

Obiettivo della mossa: costruire un elenco completo e documentato di ogni debito contratto all’estero, con creditore, importo, titolo e stato del rapporto, perché nella procedura italiana ogni creditore va indicato e un’omissione può costarti l’accesso alla procedura o l’esdebitazione.

Quando va fatta

Subito dopo aver chiuso la mossa 1, e comunque prima di conferire l’incarico all’OCC. Tieni presente che la ricostruzione dei debiti esteri richiede più tempo di quella dei debiti italiani: devi scrivere a creditori stranieri, ottenere estratti in lingue diverse, a volte rintracciare società di recupero che hanno acquistato il credito. Calcola almeno tre o quattro settimane di lavoro.

Come si esegue

Il primo passo è mettere per iscritto ogni rapporto che ricordi, anche quelli che pensi chiusi o prescritti. Per ciascuno annota: nome e sede del creditore originario, Paese, tipo di contratto, data di sottoscrizione, importo originario, valuta, eventuali garanzie, ultimo pagamento effettuato, eventuale cessione del credito a terzi.

Poi richiedi a ogni creditore un estratto aggiornato del debito. Scrivi preferibilmente via e-mail con conferma di lettura o via raccomandata internazionale, indicando i riferimenti del contratto e chiedendo il saldo aggiornato con il dettaglio di capitale, interessi, penali e spese. Se il creditore ha ceduto il credito a una società di recupero, chiedi anche la prova della cessione: ti servirà per indicare nella domanda il creditore attuale e non quello originario.

Recupera quindi tutti i documenti in tuo possesso: il contratto, le condizioni generali, gli estratti conto, le lettere di sollecito, gli eventuali atti giudiziari notificati all’estero o in Italia. Se hai ricevuto una sentenza o un’ingiunzione straniera, conservala con la prova della notifica: è un documento che l’OCC e il giudice vorranno esaminare.

Infine consulta le banche dati italiane accessibili (la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e i sistemi di informazione creditizia) e, se possibile, quelle del Paese in cui hai vissuto. Molti Stati europei hanno registri analoghi che consentono al debitore di ottenere gratuitamente la propria posizione: in Germania, ad esempio, il debitore può chiedere l’autocertificazione della propria posizione alle agenzie di informazione creditizia. Questi estratti fanno emergere debiti che hai dimenticato.

La lettera al creditore estero: come impostarla

Una richiesta ben scritta ottiene risposte più rapide. Imposta la lettera in inglese o nella lingua del creditore, con oggetto chiaro (“Richiesta di estratto aggiornato del debito — contratto n. …”), e inserisci quattro elementi: i tuoi dati identificativi completi, compresa la data di nascita e l’indirizzo che avevi quando hai firmato il contratto; il numero del contratto o della pratica; la richiesta esplicita del saldo aggiornato con la scomposizione tra capitale, interessi, penali e spese, e dell’indicazione dell’eventuale cessionario del credito; un termine ragionevole per la risposta, ad esempio venti giorni. Non riconoscere il debito per un importo determinato e non proporre pagamenti in questa fase: la lettera serve a conoscere, non a trattare. Conserva la prova dell’invio e della ricezione, perché diventerà parte della documentazione consegnata all’OCC. Se il creditore ha sede nell’Unione, puoi affiancare alla richiesta l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali: sono due domande distinte e il creditore deve rispondere alla seconda nei termini previsti dal GDPR.

La base giuridica

La completezza dell’elenco dei creditori è un requisito delle domande di sovraindebitamento. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 67 CCII richiede che la domanda sia corredata dall’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; analoghe previsioni valgono per il concordato minore (art. 75 CCII) e per la domanda di liquidazione controllata. L’art. 4 CCII impone poi al debitore di comportarsi secondo buona fede e correttezza, fornendo informazioni complete e veritiere. Un debito estero taciuto non è una dimenticanza neutra: può essere letto come un atto diretto a frodare le ragioni dei creditori e compromettere l’intera procedura.

Sul piano europeo, l’art. 7 del Regolamento (UE) 2015/848 stabilisce che la legge dello Stato di apertura determina, tra l’altro, i crediti da insinuare e il trattamento di quelli sorti prima dell’apertura. Tradotto: una volta aperta la procedura in Italia, i tuoi debiti tedeschi, spagnoli o francesi vengono trattati secondo le regole italiane del concorso, esattamente come quelli italiani.

Se qualcosa va storto

Primo imprevisto: il creditore estero non risponde. Capita spesso con società di recupero o con banche che hanno chiuso la posizione. In questo caso documenta i tuoi tentativi (copia delle e-mail, ricevute delle raccomandate) e indica nell’elenco l’importo risultante dall’ultimo documento in tuo possesso, specificando che si tratta di una stima. L’OCC potrà a sua volta tentare di ottenere la conferma.

Secondo imprevisto: non sai chi è oggi il creditore, perché il credito è passato di mano più volte. Parti dall’ultima lettera ricevuta e ricostruisci la catena. Se non ci riesci, indica il creditore originario e la circostanza della probabile cessione: il cessionario, una volta informato della procedura, dovrà dimostrare la propria titolarità.

Terzo imprevisto: ritieni che un debito estero sia prescritto. Non escluderlo per questo dall’elenco. Inseriscilo, segnala la prescrizione che ritieni maturata secondo la legge applicabile al contratto e lascia che la questione venga valutata nella procedura. Escluderlo di tua iniziativa espone al rischio di un’omissione contestabile.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 3 verifica che:

  1. per ogni debito estero hai almeno un documento che ne provi l’esistenza e un importo aggiornato, o la prova di averlo chiesto;
  2. hai confrontato il tuo elenco con almeno un estratto da banca dati creditizia;
  3. hai individuato per ogni credito il titolare attuale, oppure hai documentato l’impossibilità di individuarlo.

Mossa 3 — Qualifica ogni debito: natura, garanzie, titolo

Obiettivo della mossa: attribuire a ciascun debito estero la sua qualifica giuridica corretta, perché da questa dipendono lo strumento che potrai usare, il trattamento del creditore nel piano e i limiti che la procedura italiana incontra sui beni situati all’estero.

Quando va fatta

Dopo il censimento e prima di scegliere lo strumento. È la mossa che più spesso viene saltata, con conseguenze pesanti: un debito qualificato come “da consumatore” che il giudice considera invece professionale può rendere inammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Come si esegue

Il primo passo è la qualifica soggettiva: per ogni debito chiediti se lo hai contratto per bisogni personali o familiari oppure per un’attività d’impresa o professionale. Un prestito per l’arredamento della casa a Lione è un debito da consumatore; un finanziamento per l’acquisto dell’attrezzatura del tuo laboratorio a Barcellona no. Attenzione alle fideiussioni: la Corte di cassazione, con l’ordinanza dell’11 novembre 2025, n. 29746, ha escluso la qualità di consumatore della persona fisica la cui garanzia costituiva espressione di un’attività professionale. Se hai garantito i debiti della società estera di cui eri socio o amministratore, quella fideiussione difficilmente sarà un debito da consumatore.

Il secondo passo riguarda i debiti promiscui. Se hai sia debiti personali sia debiti professionali, non tutto è perduto: parte della giurisprudenza di merito ammette la ristrutturazione del consumatore quando prevalgono i debiti di origine privata (Tribunale di Napoli, 5 maggio 2025). Calcola quindi la percentuale di ciascuna componente sul totale, debiti esteri inclusi.

Il terzo passo è la qualifica oggettiva: il debito è chirografario o assistito da una causa di prelazione? E se è garantito, dove si trova il bene su cui grava la garanzia? Qui entra in gioco una regola del Regolamento europeo che devi conoscere bene: l’art. 8 del Regolamento (UE) 2015/848 stabilisce che l’apertura della procedura non pregiudica i diritti reali dei creditori sui beni che, al momento dell’apertura, si trovano nel territorio di un altro Stato membro. In pratica, se hai un’ipoteca a favore di una banca francese su un appartamento in Francia, la procedura italiana non impedisce a quella banca di soddisfarsi sull’immobile secondo le regole francesi. Il piano italiano può invece incidere sulla parte di credito che resta scoperta dopo l’escussione della garanzia.

Il quarto passo riguarda i titoli. Se un creditore ha già ottenuto contro di te una decisione giudiziaria in un altro Stato membro, quella decisione può circolare in Italia secondo le regole europee sulla cooperazione giudiziaria civile. Ma nella procedura concorsuale la decisione straniera non conferisce al creditore alcun privilegio: il credito accertato entra nel concorso con la sua natura, di regola chirografaria. Annota comunque l’esistenza del titolo, perché inciderà sulla mossa 7.

La base giuridica

Per la nozione di consumatore il riferimento è l’art. 2 CCII, che definisce il consumatore come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Per gli strumenti: ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), concordato minore per professionisti, imprenditori minori e altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (artt. 74-83 CCII), liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII). Per i beni all’estero: art. 8 del Regolamento (UE) 2015/848 sui diritti reali dei terzi, e art. 7 sulla legge applicabile al concorso.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto classico è scoprire che la maggior parte dei tuoi debiti esteri nasce da un’attività d’impresa svolta all’estero, magari chiusa da anni. Non forzare la qualificazione di consumatore: il tribunale la verifica d’ufficio e un’impostazione errata ti fa perdere mesi. Sposta invece l’analisi sul concordato minore o sulla liquidazione controllata, che non richiedono la qualifica di consumatore.

Secondo imprevisto: il bene gravato si trova in un Paese extra UE, ad esempio in Svizzera. In questo caso l’art. 8 del Regolamento non si applica, ma questo non significa che la procedura italiana possa incidere sull’immobile svizzero: gli effetti su quel bene dipendono dal diritto svizzero e dal riconoscimento che la procedura italiana può ottenere in quell’ordinamento. Nella pratica, il creditore garantito conserva la sua possibilità di agire in loco. Il piano deve tenerne conto in modo realistico.

Check di completamento

Non passare alla mossa 4 finché non hai:

  1. assegnato a ogni debito la qualifica “consumatore” o “professionale/impresa”, con la motivazione;
  2. calcolato la percentuale di debiti professionali sul totale;
  3. individuato ogni garanzia su beni situati all’estero, con il Paese di ubicazione del bene e una stima del suo valore.

Mossa 4 — Converti e quantifica i debiti in valuta estera

Obiettivo della mossa: esprimere ogni debito in euro con un criterio di conversione chiaro, documentato e uniforme, perché la procedura italiana ragiona in euro e i creditori devono poter confrontare il loro trattamento con quello degli altri.

Quando va fatta

Dopo la qualificazione e prima della scelta dello strumento: senza un totale in euro affidabile non puoi valutare quale procedura sia sostenibile. Se hai solo debiti in euro contratti in altri Paesi dell’area euro, questa mossa si riduce alla verifica di interessi e penali; se hai debiti in franchi svizzeri, sterline, corone o dollari, è una mossa decisiva.

Come si esegue

Il primo passo è scegliere una data di riferimento per la conversione e applicarla a tutti i debiti in valuta. Nel diritto concorsuale vige il principio della cristallizzazione della massa passiva al momento dell’apertura del concorso: i crediti vengono considerati per il loro valore a quella data. Nella fase preparatoria, quindi, usa come riferimento provvisorio il cambio ufficiale più recente disponibile al momento della redazione della domanda (le quotazioni di riferimento sono pubblicate dalla Banca centrale europea) e indica espressamente che la conversione sarà aggiornata alla data di apertura della procedura. Chiedi al tuo legale e all’OCC di esplicitare il criterio nella domanda: un criterio dichiarato è difficile da contestare, un criterio implicito invita l’opposizione.

Il secondo passo è separare capitale, interessi e spese. Molti contratti esteri prevedono interessi di mora e penali elevati. Verifica il tasso applicato, la legge che regola il contratto e la sua compatibilità con i limiti dell’ordinamento applicabile. Se il contratto è regolato da una legge straniera, questa resta la legge che disciplina la validità del rapporto; ma nella procedura italiana la sorte degli interessi successivi all’apertura segue la legge italiana del concorso.

Il terzo passo è ricalcolare il totale e aggiornare la tabella dei debiti: colonna della valuta originaria, importo originario, cambio applicato, importo in euro, natura (chirografaria o privilegiata), qualifica (consumatore o impresa).

Il quarto passo, spesso trascurato, riguarda i beni esteri da convertire: se hai un conto in franchi o un immobile all’estero, anche il valore dell’attivo va espresso in euro con lo stesso criterio. Lo stesso vale per un reddito percepito in valuta estera, ad esempio una pensione erogata da un ente previdenziale di uno Stato extra UE: stima la sua oscillazione e tienine conto nella sostenibilità del piano.

La base giuridica

L’art. 7 del Regolamento (UE) 2015/848 affida alla legge dello Stato di apertura le condizioni di opponibilità della compensazione, i crediti da insinuare e il trattamento dei crediti sorti prima dell’apertura. In Italia la disciplina di riferimento per la formazione del passivo è quella del CCII: per la liquidazione controllata, gli artt. 270-273 rinviano, per quanto compatibili, a regole modellate sulla liquidazione giudiziale, dove i crediti concorrono per il loro valore alla data di apertura. Nella ristrutturazione dei debiti e nel concordato minore non esiste una verifica formale dello stato passivo, ma il piano deve indicare con precisione i crediti e il loro trattamento, e il giudice ne verifica la fattibilità.

Se qualcosa va storto

Primo imprevisto: tra la redazione della domanda e l’apertura il cambio si muove in modo significativo. Se il debito in franchi svizzeri cresce del 4-5% in euro per effetto del cambio, il tuo piano può diventare meno sostenibile. Prevedi un margine prudenziale nella proposta e, se necessario, chiedi di aggiornare le cifre prima dell’omologazione.

Secondo imprevisto: il creditore contesta il cambio o l’importo degli interessi. Nella liquidazione controllata la contestazione passa per le osservazioni al progetto di stato passivo; nella ristrutturazione e nel concordato minore passa per le osservazioni e le opposizioni. In entrambi i casi, un criterio dichiarato fin dall’inizio ti mette in posizione di forza.

Terzo imprevisto: non riesci a ottenere dal creditore la scomposizione tra capitale e interessi. Usa l’ultimo estratto disponibile e indica che l’importo comprende accessori non scomposti, riservando ogni contestazione.

Check di completamento

Prima della mossa 5 verifica che:

  1. ogni debito in valuta sia convertito in euro con un unico criterio, dichiarato per iscritto;
  2. per ogni debito tu abbia separato, dove possibile, capitale e accessori;
  3. il totale dei debiti in euro, esteri e italiani, sia riportato in una sola tabella accanto al totale dell’attivo, anch’esso convertito.

Mossa 5 — Scegli lo strumento giusto per il tuo mix di debiti italiani ed esteri

Obiettivo della mossa: individuare, tra ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente, lo strumento compatibile con il tuo profilo e con la composizione dei tuoi debiti, tenendo conto dei creditori esteri e dei loro poteri nella procedura.

Quando va fatta

Solo dopo aver chiuso le mosse da 1 a 4. Scegliere lo strumento prima di sapere dove si trova il tuo COMI, quali debiti sono professionali e quanto valgono in euro significa scegliere al buio. Al tempo stesso, non rimandare questa mossa oltre il necessario se hai azioni esecutive in corso: la scelta dello strumento determina anche il tipo di protezione che potrai chiedere.

Come si esegue

Il primo passo è verificare l’accesso soggettivo. Se sei consumatore e i tuoi debiti sono prevalentemente personali, hai accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Se sei professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o comunque debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, lo strumento negoziale è il concordato minore. La liquidazione controllata è aperta a tutte queste categorie. L’esdebitazione del debitore incapiente è riservata alla persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, né presente né futura.

Il secondo passo è confrontare le caratteristiche di ciascuno strumento con la presenza di creditori esteri. Usa questa tabella come guida:

StrumentoChi può usarloServe il voto dei creditori?Filtro sulla condottaCosa significa per i creditori esteri
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII)ConsumatoreNo, decide il giudiceEsclusa se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode (art. 69)Subiscono il piano omologato come i creditori italiani, possono presentare osservazioni e opporsi
Concordato minore (artt. 74-83 CCII)Professionisti, imprenditori minori e altri debitori non fallibiliSì, serve l’adesione della maggioranza dei crediti ammessi al votoVerifiche su atti in frode e condottaVotano come i creditori italiani: un creditore estero con un credito rilevante può pesare molto
Liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII)Tutti i sovraindebitatiNoNessun vaglio di meritevolezza all’accesso; la condotta rileva per l’esdebitazionePresentano domanda di ammissione al passivo nel termine fissato dal tribunale
Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII)Persona fisica meritevole senza utilità da offrireNoVaglio di meritevolezzaPerdono il credito, salvo sopravvenute utilità rilevanti nei quattro anni successivi

Il terzo passo è misurare il peso dei creditori esteri. Se un solo creditore straniero detiene il 55% dei tuoi debiti, un concordato minore dipende in larga misura dal suo voto: prima di scegliere quella strada, valuta se hai margini per una trattativa. Nella ristrutturazione del consumatore, invece, il voto non c’è, ma il creditore estero può sollevare contestazioni sulla legittimità della proposta. La Corte di cassazione, con l’ordinanza del 22 luglio 2025, n. 20672, ha chiarito che anche il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento può contestare la legittimità della domanda: ciò che gli è precluso dall’art. 69, comma 2, CCII è solo la contestazione sulla convenienza. E con l’ordinanza del 24 luglio 2025, n. 21048, la stessa Corte ha precisato che la negligenza del finanziatore nella valutazione del merito creditizio non cancella di per sé la colpa grave del consumatore: i due profili vanno valutati separatamente.

Tradotto per te: se il prestito della banca estera ti è stato concesso senza alcuna verifica del tuo reddito, questo elemento limita i poteri di quella banca nella procedura, ma non ti esonera dal dimostrare che il tuo indebitamento non nasce da una condotta gravemente colposa. Prepara quindi una ricostruzione cronologica di come sono nati i debiti, Paese per Paese: la Corte d’appello di Bologna, con il decreto del 9 febbraio 2024, ha valorizzato una lettura complessiva della vicenda debitoria, non limitata al singolo finanziamento.

È in questa mossa che pesa di più la doppia veste dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: la scelta dello strumento va impostata sapendo come l’Organismo e il tribunale leggeranno la presenza dei creditori stranieri.

Il quarto passo è la durata. Un piano che prevede pagamenti in tempi lunghi non è inammissibile per questo solo motivo: la Corte di cassazione, con l’ordinanza del 28 ottobre 2019, n. 27544, ha ritenuto che una dilazione significativa possa essere compatibile con la tutela dei creditori, se questi risultano soddisfatti in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Se il tuo reddito ti consente di pagare somme modeste per molti anni, questa strada può essere percorribile anche con creditori esteri.

Il quinto passo è considerare la liquidazione controllata non come una sconfitta ma come uno strumento. La Cassazione, con la sentenza del 31 luglio 2025, n. 22074, ha affermato che per aprire la liquidazione controllata su domanda del debitore non rileva la condotta che ha prodotto il sovraindebitamento: la procedura non è un premio, quindi non può essere negata per presunta negligenza. La condotta tornerà in gioco al momento dell’esdebitazione.

La base giuridica

Gli strumenti sono disciplinati dagli artt. 65-83 CCII (ristrutturazione del consumatore e concordato minore), dagli artt. 268-277 CCII (liquidazione controllata) e dagli artt. 278-283 CCII (esdebitazione, inclusa quella del debitore incapiente). Tutti trattano i creditori esteri con le stesse regole dei creditori italiani, nel rispetto del principio di parità di trattamento a parità di grado.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: dopo aver impostato una ristrutturazione, emerge che alcuni debiti esteri sono professionali e ribaltano la prevalenza. Non correggere la qualifica a posteriori per salvare la strada scelta: torna alla mossa 3, rifai il calcolo e, se necessario, passa al concordato minore o alla liquidazione controllata. Perdere due settimane ora è meglio che vedersi dichiarare inammissibile la domanda dopo mesi.

Secondo imprevisto: il creditore estero principale ti fa sapere informalmente che voterà contro qualsiasi concordato. In questo caso il concordato minore diventa fragile; valuta la liquidazione controllata o, se sei consumatore, la ristrutturazione, dove il voto non è previsto.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 6 verifica che:

  1. hai scelto uno strumento compatibile con la tua qualifica soggettiva, confermata alla mossa 3;
  2. hai calcolato quanto pesa ciascun creditore estero sul totale e hai valutato se il suo comportamento può condizionare l’esito;
  3. hai preparato una ricostruzione cronologica delle cause dell’indebitamento, anche per i debiti esteri.

Mossa 6 — Deposita tramite l’OCC e governa le comunicazioni ai creditori esteri

Obiettivo della mossa: presentare la domanda con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi e assicurarti che ogni creditore estero riceva una comunicazione conforme al Regolamento europeo, perché un creditore non informato correttamente è un creditore che potrà contestare gli effetti della procedura.

Quando va fatta

Dopo la scelta dello strumento. I termini, da qui in avanti, diventano stringenti. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, dopo il deposito e il decreto del giudice, l’OCC cura la pubblicazione e la comunicazione della proposta a tutti i creditori entro trenta giorni; i creditori hanno poi venti giorni dalla comunicazione per presentare osservazioni; nei dieci giorni successivi alla scadenza di quel termine l’OCC riferisce al giudice e propone le eventuali modifiche al piano. Nella liquidazione controllata la sentenza di apertura fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle domande di ammissione al passivo. Tieni presente la regola europea: per i creditori stranieri il termine per insinuare il credito non può essere inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell’apertura nel registro dello Stato di apertura (art. 55, par. 6, del Regolamento). Quanto alla sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto, verifica con il tuo legale se si applica al segmento di procedura che stai affrontando: la materia concorsuale conosce eccezioni, e non devi dare nulla per scontato.

Come si esegue

Il primo passo è depositare l’istanza di nomina presso l’OCC competente per il tuo circondario e consegnare al gestore il fascicolo costruito nelle mosse precedenti: prove del COMI, elenco completo dei creditori con i riferimenti esteri, tabella di conversione valutaria, qualificazione dei debiti. Il gestore redigerà la relazione particolareggiata che accompagna la domanda. Non considerarla una formalità: la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 28576 dell’ottobre 2025, ha ribadito che la relazione dell’OCC che correda la domanda di liquidazione controllata va verificata nella sostanza e non solo nella forma. Una relazione che tace sui creditori esteri o sulla giurisdizione è una relazione debole.

Il secondo passo è fornire all’OCC i recapiti completi e utilizzabili dei creditori esteri. I creditori stranieri, di regola, non hanno un indirizzo PEC italiano. Consegna quindi indirizzo postale della sede, indirizzo e-mail del servizio legale o recupero crediti, riferimento della pratica, eventuale rappresentante in Italia. Per la liquidazione giudiziale l’art. 200, comma 2, CCII prevede che, se il creditore risiede all’estero, la comunicazione possa essere effettuata al suo rappresentante in Italia e che, per i creditori di altri Stati membri, contenga le informazioni dell’art. 54 del Regolamento; la stessa logica di completezza va seguita, per quanto compatibile, nelle procedure di sovraindebitamento.

Il terzo passo è verificare il contenuto della comunicazione ai creditori UE. L’art. 54 del Regolamento (UE) 2015/848 impone al giudice o all’amministratore della procedura di informare senza ritardo i creditori stranieri conosciuti, con una nota individuale che indichi i termini da rispettare, le conseguenze del loro mancato rispetto, l’organo legittimato a ricevere le insinuazioni e se i creditori privilegiati o garantiti debbano insinuare il credito. Il Regolamento prevede a questo scopo un modulo standard. Controlla con il tuo legale che la comunicazione sia stata inviata a ciascun creditore dell’Unione e conserva la prova dell’invio.

Il quarto passo è prepararti alle risposte dei creditori esteri. L’art. 53 del Regolamento consente al creditore straniero di insinuare il credito con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura, senza obbligo di essere rappresentato da un avvocato, e di presentare la domanda in una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione, con la possibilità che gli venga chiesta una traduzione. Aspettati quindi osservazioni o domande in tedesco, francese, spagnolo o inglese, e organizza per tempo le traduzioni necessarie a valutarle.

Il quinto passo, solo per chi ha scelto un concordato minore, è seguire la raccolta dei voti. Il creditore estero che non vota non vota a favore: se il suo credito è rilevante, contattalo tramite il legale prima della scadenza, spiegando la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

La base giuridica

Artt. 68 e 70 CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore; artt. 76-79 CCII per il concordato minore; artt. 269-272 CCII per la liquidazione controllata. Artt. 53, 54 e 55 del Regolamento (UE) 2015/848 per il diritto dei creditori stranieri di insinuare i crediti, l’obbligo di informarli e il termine minimo a loro favore. Ricorda che il Regolamento si applica alle procedure elencate nel suo Allegato A, aggiornato nel tempo (da ultimo, per quanto riguarda l’elenco richiamato da molte fonti, con il Regolamento (UE) 2021/2260): verifica sempre, con il tuo legale, che lo strumento scelto vi rientri, perché da questo dipendono gli automatismi di riconoscimento che vedrai nelle mosse 7 e 8.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: la comunicazione a un creditore estero torna indietro perché la società ha cambiato sede o è stata assorbita. Informa immediatamente l’OCC e fornisci un indirizzo alternativo (quello della società incorporante, del cessionario del credito, del rappresentante legale). Documenta ogni tentativo: se il creditore dovesse contestare in futuro di non essere stato informato, la prova della diligenza è la tua migliore difesa.

Secondo imprevisto: un creditore estero presenta osservazioni fuori termine. Non ignorarle: fai valutare dal legale se siano tardive e con quali conseguenze, tenendo conto che per i creditori stranieri il Regolamento prevede un termine minimo.

Check di completamento

Prima della mossa 7 verifica che:

  1. l’OCC ha ricevuto recapiti utilizzabili per ogni creditore estero;
  2. esiste la prova dell’invio della comunicazione a ciascun creditore straniero conosciuto, con le informazioni previste dall’art. 54 del Regolamento per i creditori UE;
  3. hai annotato in un calendario tutte le scadenze della tua procedura, compresi i termini per osservazioni e insinuazioni dei creditori esteri.

Mossa 7 — Ferma le azioni esecutive, in Italia e all’estero

Obiettivo della mossa: impedire che uno o più creditori, italiani o stranieri, si soddisfino individualmente sui tuoi beni o sul tuo stipendio mentre la procedura è in corso, sfruttando gli strumenti protettivi italiani e gli effetti che il Regolamento europeo attribuisce alla procedura in tutta l’Unione.

Quando va fatta

Se hai azioni esecutive pendenti o imminenti, questa mossa va eseguita in parallelo alla mossa 6, con la domanda stessa. Se nessuno sta agendo contro di te, la mossa diventa di presidio: sai quali strumenti hai e li attivi al primo segnale.

Come si esegue

Il primo passo è mappare le azioni in corso, distinguendo quelle in Italia da quelle all’estero. In Italia, un creditore straniero può agire sulla base di una decisione emessa in un altro Stato membro; all’estero, un creditore può aggredire un conto corrente o un bene che hai ancora lì.

Il secondo passo è chiedere la protezione in Italia. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore puoi chiedere al giudice, con la domanda, di disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio. Nel concordato minore il giudice, con il decreto di apertura, dispone misure analoghe su tua richiesta. Nella liquidazione controllata la protezione deriva dalla sentenza di apertura, che impedisce di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Queste misure proteggono anche dai creditori esteri che agiscono in Italia con un titolo straniero.

Il terzo passo è valutare gli effetti all’estero. Se la tua procedura è elencata nell’Allegato A del Regolamento, la decisione di apertura è riconosciuta automaticamente in tutti gli Stati membri dal momento in cui produce effetto in Italia (art. 19) e vi produce gli stessi effetti previsti dalla legge italiana (art. 20), salvo che in quello Stato sia aperta una procedura secondaria. Questo significa che il creditore tedesco non può, in linea di principio, iniziare in Germania un’esecuzione individuale che la legge italiana della procedura gli vieta. Tieni però presente due limiti. Il primo: i diritti reali su beni situati in un altro Stato membro restano salvi (art. 8), quindi la banca francese con ipoteca sull’appartamento in Francia può procedere su quel bene. Il secondo: fuori dall’Unione il Regolamento non si applica, e gli effetti della procedura dipendono dal riconoscimento che l’ordinamento locale concede.

Il quarto passo è informare attivamente il creditore o l’ufficio estero che sta procedendo. Il riconoscimento automatico non ti esonera dal far conoscere la procedura: invia, tramite il legale, copia del provvedimento di apertura con traduzione nella lingua del Paese, chiedendo la sospensione dell’azione. Il Regolamento prevede anche la pubblicità dell’apertura negli altri Stati membri su richiesta dell’amministratore della procedura.

Cosa scrivere al creditore che procede all’estero

La comunicazione al creditore o all’ufficio esecutivo straniero deve essere breve e documentata. Indica la procedura aperta in Italia, il tribunale, il numero di ruolo e la data del provvedimento; allega il provvedimento in copia conforme con traduzione nella lingua del Paese; richiama gli artt. 19 e 20 del Regolamento (UE) 2015/848 sul riconoscimento automatico e sugli effetti della procedura; chiedi espressamente la sospensione dell’azione individuale e l’eventuale insinuazione del credito nella procedura italiana, indicando l’organo a cui rivolgersi. Non entrare nel merito del debito: in questa sede ti interessa fermare l’azione, non discutere l’importo. Se l’azione riguarda un bene gravato da un diritto reale in quello Stato, sappi che l’art. 8 limita l’efficacia di questa richiesta: concentrati allora sulla gestione dello scoperto nella procedura italiana.

La base giuridica

Art. 70, comma 4, CCII (misure protettive nella ristrutturazione del consumatore); art. 78 CCII (decreto di apertura del concordato minore); art. 270 CCII, con il richiamo alla disciplina del divieto di azioni esecutive individuali, per la liquidazione controllata. Artt. 8, 19 e 20 del Regolamento (UE) 2015/848 per il riconoscimento e gli effetti della procedura italiana negli altri Stati membri e per la salvezza dei diritti reali.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: il creditore estero pignora un conto nel suo Paese pochi giorni prima che il tribunale italiano apra la procedura. L’apertura successiva non cancella automaticamente ciò che è già avvenuto: le somme già assegnate possono essere difficili da recuperare. Per questo, se sai di avere un conto all’estero esposto, non lasciare che la preparazione della domanda si trascini: accelera le mosse 2-4 e chiedi la protezione il prima possibile. Valuta inoltre con il tuo legale se le regole della procedura consentano di rimettere in discussione pagamenti o atti compiuti nel periodo sospetto.

Secondo imprevisto: il creditore estero sostiene che la procedura italiana non è riconoscibile nel suo Paese. Qui torna decisiva la verifica fatta alla mossa 6 sull’Allegato A e, per i Paesi extra UE, la valutazione della legge locale. Se la procedura è riconosciuta automaticamente, rispondi con il provvedimento tradotto e i riferimenti normativi; se non lo è, valuta se chiedere il riconoscimento nel Paese estero o se concentrare i beni in Italia.

Check di completamento

Prima della mossa 8 verifica che:

  1. per ogni azione esecutiva pendente in Italia hai chiesto o ottenuto la sospensione o sei coperto dal divieto derivante dall’apertura;
  2. hai informato per iscritto ogni creditore estero che agiva all’estero, allegando il provvedimento tradotto;
  3. hai individuato i beni esteri sui quali la protezione non opera (diritti reali ex art. 8, beni in Paesi extra UE).

Mossa 8 — Porta a casa l’esdebitazione e rendila utilizzabile all’estero

Obiettivo della mossa: ottenere la liberazione dai debiti residui al termine della procedura e procurarti fin da ora i documenti per farla valere davanti a un creditore o a un giudice straniero.

Quando va fatta

Dipende dallo strumento. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, l’effetto liberatorio discende dall’esecuzione del piano omologato. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto con il provvedimento di chiusura o, comunque, decorsi tre anni dall’apertura, salvo che ricorrano le condizioni ostative o il tribunale accerti circostanze che la escludono. Nell’esdebitazione dell’incapiente, il beneficio è concesso con il decreto del giudice, con l’obbligo di pagare se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti. Prepara questa mossa, comunque, fin dall’apertura: i documenti per l’estero si costruiscono lungo la strada.

Come si esegue

Il primo passo è rispettare con scrupolo gli obblighi della procedura. Paga le rate del piano alle scadenze, comunica ogni variazione di reddito o di patrimonio, collabora con l’OCC o con il liquidatore. Sono queste condotte, non la presenza di debiti esteri, a decidere se otterrai l’esdebitazione. Verifica anche l’assenza di condizioni ostative: la Corte di cassazione, con l’ordinanza del 17 luglio 2025, n. 19949, ha confermato il rilievo ostativo delle condanne per bancarotta fraudolenta o per altri delitti commessi nell’esercizio dell’attività d’impresa, nella disciplina applicabile al caso esaminato.

Il secondo passo è chiedere copie conformi di tutti i provvedimenti chiave: il provvedimento di apertura, la sentenza di omologa o di chiusura, il provvedimento che dà atto dell’esdebitazione. Per ciascun Paese in cui hai avuto debiti, procurati una traduzione giurata nella lingua locale.

Il terzo passo è conoscere l’argomento giuridico che userai davanti al creditore straniero dell’Unione. Il Regolamento affida alla legge dello Stato di apertura anche i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura (art. 7, par. 2, lett. k) e prevede il riconoscimento, senza formalità aggiuntive, delle decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura della procedura (art. 32). Se il tuo strumento rientra nell’Allegato A, l’esdebitazione ottenuta in Italia ha vocazione a valere anche davanti al creditore tedesco, francese o spagnolo che ti scrive dopo la chiusura.

Il quarto passo riguarda i creditori extra UE. Per il creditore svizzero, britannico o statunitense, l’efficacia della tua esdebitazione dipende dalle regole di riconoscimento di quell’ordinamento. Valuta con il tuo legale se hai beni o interessi in quei Paesi tali da giustificare una procedura di riconoscimento locale; se non ne hai, il rischio pratico si riduce, ma non scompare.

Il quinto passo è gestire i creditori che non hanno partecipato. La disciplina dell’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII) estende i suoi effetti anche a creditori anteriori che non hanno partecipato alla procedura, con i limiti previsti dalla legge. Se un creditore estero che non si è mai fatto vivo si presenta dopo la chiusura, non pagare d’istinto: fai verificare se il suo credito è coperto dall’esdebitazione e se è stato correttamente informato.

La base giuridica

Artt. 278-283 CCII per l’esdebitazione, compresa quella di diritto dopo la liquidazione controllata (art. 282) e quella del debitore incapiente (art. 283). Artt. 7, 19, 20 e 32 del Regolamento (UE) 2015/848 per la legge applicabile agli effetti della chiusura e per il riconoscimento delle decisioni negli altri Stati membri.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: dopo l’esdebitazione, una società di recupero estera ti scrive chiedendo il pagamento di un debito compreso nella procedura. Rispondi per iscritto, tramite il legale, allegando i provvedimenti tradotti e richiamando il Regolamento. Se il creditore agisce in giudizio nel suo Paese, l’esdebitazione italiana andrà fatta valere in quella sede.

Secondo imprevisto: emerge un debito estero che non avevi dichiarato. Qui la situazione è delicata: un’omissione può essere letta come violazione della buona fede e incidere sull’esdebitazione. Non nascondere il problema: fai valutare subito la posizione dal legale, per capire se e come sanare l’omissione.

Check di completamento

La procedura è davvero chiusa per te quando:

  1. hai il provvedimento che dà atto dell’esdebitazione, in copia conforme;
  2. hai le traduzioni giurate dei provvedimenti chiave per ciascun Paese in cui avevi debiti;
  3. hai verificato, per i creditori extra UE, se serve o conviene un riconoscimento locale.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati a scopo esemplificativo. Non descrivono casi reali: servono a mostrarti come la tempestività e l’ordine delle mosse cambino l’esito.

Simulazione 1 — Stessa situazione, tre percorsi diversi

Situazione di partenza. Ipotesi: debitore consumatore rientrato dalla Germania con iscrizione anagrafica in Italia il 3 marzo 2026, assunto a tempo indeterminato il 16 marzo 2026, reddito netto mensile di 1.740 €, spese documentate del nucleo di 1.285 €, disponibilità mensile di 455 €. Debiti: prestito personale con banca tedesca 18.740 €; saldo carta di credito emessa in Spagna 4.315 €; finanziaria italiana 22.960 €; residuo finanziamento auto con intermediario italiano 7.185 €. Totale: 53.200 €, tutti chirografari.

Percorso A — mosse eseguite in ordine, deposito il 7 settembre 2026. Il deposito avviene dopo il decorso dei sei mesi dal rientro (3 settembre 2026): la presunzione di residenza abituale opera. Il piano prevede 60 rate da 455 € (27.300 €); nell’ipotesi, la somma destinata ai creditori al netto delle spese della procedura è di 24.850 €, pari al 46,71% dei crediti. La banca tedesca riceve circa 8.753,55 €, il creditore spagnolo circa 2.015,56 €, la finanziaria italiana circa 10.724,73 €, l’intermediario dell’auto circa 3.356,15 €. Il creditore estero è trattato esattamente come quello italiano: stessa percentuale, stesso grado.

Percorso B — deposito anticipato al 20 giugno 2026. Sono passati 3 mesi e 17 giorni dal rientro: la presunzione non opera. La banca tedesca osserva che il debitore conserva un conto in Germania e che il contratto d’affitto tedesco è cessato solo a maggio. Il COMI italiano resta dimostrabile, ma serve un’integrazione probatoria: la procedura rallenta, e nel frattempo il conto tedesco resta esposto.

Percorso C — omissione del debito spagnolo. Il debitore, ritenendo trascurabili i 4.315 € spagnoli, non li indica. Durante la procedura una società di recupero spagnola si fa avanti. Il piano va modificato, la buona fede del debitore viene messa in discussione e l’esito della procedura diventa incerto. Il risparmio apparente di una riga nell’elenco si trasforma in un rischio per l’intero piano.

Simulazione 2 — Garanzia su immobile in un altro Stato membro

Ipotesi: consumatore con COMI in Italia, mutuo con banca francese garantito da ipoteca su un appartamento in Francia. Residuo del mutuo 96.380 €, valore di realizzo stimato 82.500 €. Altri debiti chirografari italiani: 41.620 €. La banca francese, grazie all’art. 8 del Regolamento, può soddisfarsi sull’immobile in Francia: dal ricavato recupera 82.500 €. Lo scoperto di 13.880 € entra nel concorso italiano come credito chirografario. Il totale dei chirografi diventa 55.500 €. Se il piano offre ai chirografari il 38%, servono 21.090 €: la banca francese riceve, per lo scoperto, 5.274,40 €, gli altri creditori 15.815,60 €. Chi imposta il piano ignorando l’art. 8 e contando sul “blocco” dell’immobile francese costruisce una proposta che non regge.

Simulazione 3 — Debito in franchi svizzeri e oscillazione del cambio

Ipotesi: debito verso un finanziatore svizzero di 27.650 CHF. Al cambio ipotetico di 1,0680 € per franco usato nella bozza della domanda, il debito vale 29.530,20 €. Se alla data di apertura il cambio ipotetico sale a 1,1140, il debito diventa 30.802,10 €: 1.271,90 € in più. Se il piano è stato calibrato senza margine prudenziale, quella differenza può mettere in crisi la sostenibilità; se invece la domanda aveva dichiarato il criterio di conversione alla data di apertura e previsto un margine, l’aggiornamento resta gestibile. Ricorda inoltre che la Svizzera è fuori dall’Unione: gli effetti della procedura nei confronti di beni situati in Svizzera dipendono dal diritto svizzero.

Simulazione 4 — Liquidazione controllata e calendario dell’esdebitazione

Ipotesi: liquidazione controllata aperta il 14 gennaio 2026, con termine di sessanta giorni per le domande di ammissione al passivo, che scade quindi il 15 marzo 2026. Il creditore belga, informato tempestivamente con la nota prevista dall’art. 54 del Regolamento, presenta domanda il 9 marzo 2026, in francese: la domanda è ammissibile nella lingua scelta, salva la richiesta di traduzione. Se la procedura non si chiude prima, l’esdebitazione di diritto matura decorsi tre anni dall’apertura, il 14 gennaio 2029, in assenza di condizioni ostative. Il debitore che ha curato da subito le traduzioni giurate dei provvedimenti dispone, a quella data, del dossier per opporre l’esdebitazione al creditore belga; chi se ne occupa solo quando riceve un nuovo sollecito perde settimane preziose.


Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sul tavolo mentre esegui il piano. Ogni riga è una mossa; ogni mossa ha un obiettivo, un momento in cui va fatta e un rischio concreto se la salti. Non esiste una mossa “facoltativa” quando hai debiti contratti all’estero: esistono mosse che richiedono più o meno tempo a seconda della tua situazione. La regola d’oro è una sola: non passare alla mossa successiva finché il check di completamento della precedente non è superato.

MossaObiettivoQuandoRischio se la salti
1. COMIDimostrare che il centro dei tuoi interessi è in ItaliaSubito; verifica i 6 mesi (3 se imprenditore)Difetto di giurisdizione, domanda inammissibile
2. CensimentoElenco completo e documentato dei debiti esteriPrima dell’incarico all’OCCCreditore omesso, buona fede contestata
3. QualificazioneConsumatore o professionale; garanzie su beni esteriPrima della scelta dello strumentoStrumento sbagliato, piano irrealistico
4. ConversioneTutti i debiti in euro con criterio dichiaratoPrima della scelta dello strumentoContestazioni sugli importi, piano non sostenibile
5. StrumentoScegliere la procedura compatibileDopo le mosse 1-4Inammissibilità, voto sfavorevole
6. Deposito e comunicazioniDomanda tramite OCC; informare i creditori UE ex art. 54Termini della procedura (osservazioni 20 giorni; minimo 30 giorni per insinuazioni dei creditori stranieri)Creditore non informato che contesta gli effetti
7. ProtezioneFermare le esecuzioni in Italia e, nell’UE, all’esteroIn parallelo al deposito se ci sono azioni pendentiPignoramenti che svuotano l’attivo
8. EsdebitazioneLiberazione dai debiti residui, utilizzabile all’esteroAlla chiusura o ai tempi di leggeCreditori esteri che tornano a chiederti il pagamento

Gli scenari di deviazione

Nessun piano si esegue in un mondo immobile. Ecco i tre imprevisti che più spesso fanno deragliare chi ha debiti esteri, con il piano B per ciascuno.

Deviazione 1 — La controparte accelera

Sei alla mossa 2, stai raccogliendo gli estratti, e ricevi un atto di pignoramento presso terzi sul tuo stipendio in Italia, promosso da una società di recupero che agisce per un creditore olandese sulla base di una decisione emessa nei Paesi Bassi. Il piano A prevedeva di arrivare al deposito tra due mesi; ora non puoi permetterteli.

Piano B: comprimi le mosse. Porta subito all’OCC il fascicolo sul COMI (mossa 1) e un elenco dei creditori anche provvisorio, dichiarando quali importi sono stimati. Contestualmente valuta con il tuo legale la difesa nel procedimento esecutivo italiano: verifica la regolarità della notifica, la documentazione che accompagna il titolo straniero, i limiti di pignorabilità dello stipendio. Se lo strumento scelto lo consente, chiedi le misure protettive con la domanda. Una domanda completa al 90% depositata in tempo vale più di una domanda perfetta depositata dopo l’assegnazione delle somme.

Deviazione 2 — Un termine è scaduto

Il tribunale ha dichiarato inammissibile la tua domanda perché il COMI non era sufficientemente provato, e tu hai lasciato scadere il termine per il reclamo. Il piano A è saltato.

Piano B: torna alla mossa 1 e colma la lacuna che ha portato all’inammissibilità. Una declaratoria di inammissibilità per carenze documentali, di regola, non ti impedisce di presentare una nuova domanda correttamente istruita; verifica comunque con il legale le condizioni per farlo nella tua situazione. Nel frattempo, rafforza la protezione del tuo patrimonio con gli strumenti di difesa nelle singole esecuzioni. Da qui in avanti tieni un calendario scritto dei termini, e ricorda che la sospensione feriale, quando si applica, copre soltanto il periodo dal 1° al 31 agosto.

Deviazione 3 — Un documento è irreperibile

Il contratto di finanziamento firmato in Austria è andato perso nel trasloco, e il creditore non risponde alle tue richieste di copia.

Piano B: se il creditore ha sede nell’Unione, esercita il diritto di accesso ai tuoi dati personali previsto dall’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): il titolare del trattamento deve comunicarti i dati personali che ti riguardano, tra cui quelli relativi al rapporto e ai movimenti. Parallelamente ricostruisci il debito dagli estratti del tuo conto (addebiti delle rate, accredito della somma finanziata) e dagli estratti delle banche dati creditizie. Nella domanda indica l’importo ricostruito e spiega come l’hai ottenuto: la trasparenza sul metodo compensa la mancanza del documento.


Le domande di chi sta eseguendo

Posso eseguire la mossa 5 prima della mossa 4? Puoi farti un’idea preliminare dello strumento, ma non decidere. Se hai debiti in valuta, il totale in euro può spostare la sostenibilità del piano e persino la convenienza dell’alternativa liquidatoria. Decidi solo con la tabella della mossa 4 completata.

Il creditore straniero deve nominare un avvocato italiano per partecipare? No, non per insinuare il credito. L’art. 53 del Regolamento consente al creditore di un altro Stato membro di insinuare il credito senza essere rappresentato da un legale, con i mezzi ammessi dalla legge italiana. Ciò non toglie che, se vuole opporsi all’omologa o proporre reclamo, dovrà seguire le regole processuali italiane.

Sono italiano ma iscritto all’AIRE: posso usare il sovraindebitamento italiano per i miei debiti in Italia? In linea generale no, se il tuo COMI è realmente all’estero: la giurisdizione segue il centro degli interessi, non la cittadinanza né il luogo in cui sono sorti i debiti. Se però il trasferimento all’estero è solo formale e la tua vita economica è rimasta in Italia, la questione va esaminata caso per caso.

Il debito verso l’amministrazione pubblica di un altro Stato membro entra nella procedura? I creditori pubblici di altri Stati membri sono creditori come gli altri ai fini del Regolamento, che espressamente tutela anche le autorità fiscali e gli enti previdenziali stranieri nel diritto di insinuare i crediti. Inseriscili nell’elenco con la stessa cura riservata ai creditori privati.

Ho ereditato debiti da un familiare che viveva all’estero: posso includerli? Dipende da come hai accettato l’eredità. La Corte di cassazione, con l’ordinanza del 18 novembre 2025, n. 30412, ha escluso la legittimazione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore dell’erede che ha accettato con beneficio d’inventario, il cui patrimonio personale resta separato da quello ereditario. Verifica quindi la natura dell’accettazione prima di impostare la domanda.

Il creditore estero può chiedere che la procedura si svolga nel suo Paese? Non può scegliere il foro a suo piacimento. La procedura principale si apre dove si trova il tuo COMI; il creditore può contestare che il COMI sia in Italia, e in presenza di una dipendenza in un altro Stato membro possono aprirsi procedure secondarie limitate ai beni lì situati. Per un consumatore senza attività all’estero, l’ipotesi di una procedura secondaria è di regola remota.

Se il contratto prevedeva la competenza esclusiva di un giudice straniero, conta qualcosa? Non per la procedura concorsuale. Le clausole sul foro regolano le liti ordinarie tra le parti; la giurisdizione sulla procedura di insolvenza segue le regole del Regolamento e del CCII, fondate sul COMI. La legge scelta nel contratto continua invece a regolare la validità del rapporto e alcune questioni sul debito, come i tassi e la prescrizione.

Posso lasciare fuori un piccolo debito estero che conto di pagare per intero a parte? No. Pagare un creditore fuori dalla procedura mentre gli altri subiscono una falcidia viola la parità di trattamento, e l’omissione dall’elenco espone la tua buona fede. Inserisci ogni debito; se vuoi riservare a un creditore un trattamento diverso, deve essere previsto nel piano e giustificato.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio riformulato in parole semplici e la ragione per cui conta nel tuo piano.

A sostegno della mossa 1 (COMI e giurisdizione)

  • Corte di giustizia UE, 2 maggio 2006, causa C-341/04 (Eurofood). Il centro degli interessi principali va individuato sulla base di elementi oggettivi riconoscibili dai terzi, non di dati formali o intenzioni. Ti dice quali prove raccogliere: quelle che un creditore può vedere dall’esterno.
  • Corte di giustizia UE, 16 luglio 2020, causa C-253/19. Per la persona fisica non imprenditrice, la presunzione di residenza abituale non si vince per il solo fatto che l’unico immobile del debitore si trovi in un altro Stato membro. Ti protegge se hai lasciato una casa all’estero ma vivi in Italia.
  • Cass., Sezioni Unite, 18 aprile 2013, n. 9414. La presunzione collegata alla sede cede quando il trasferimento all’estero è fittizio. Per te vale come criterio: conta la sostanza, non l’apparenza anagrafica.
  • Cass., Sezioni Unite, 17 febbraio 2016, n. 3059. Il carattere effettivo o fittizio del trasferimento va accertato in concreto; se il trasferimento è effettivo, la giurisdizione italiana viene meno. È la faccia speculare: un rientro reale in Italia radica la giurisdizione italiana.
  • Cass., sez. I, 15 maggio 2024, n. 13368. Il COMI resta in Italia se il trasferimento all’estero non era ancora opponibile ai terzi al momento della domanda. Conferma che contano la riconoscibilità e la tempistica, esattamente come prevede la mossa 1.

A sostegno della mossa 3 (qualificazione dei debiti)

  • Cass., sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Non è consumatore la persona fisica che presta una fideiussione quale espressione di un’attività professionale. Decisivo se hai garantito debiti di società estere.
  • Tribunale di Napoli, 5 maggio 2025. La ristrutturazione del consumatore è ammissibile con debiti promiscui se prevalgono quelli di origine privata. Giustifica il calcolo della prevalenza che ti chiediamo di fare.
  • Cass., sez. I, 18 novembre 2025, n. 30412. L’erede che accetta con beneficio d’inventario non è legittimato alla ristrutturazione dei debiti del consumatore per i debiti ereditari. Rilevante se i debiti esteri ti derivano da una successione.

A sostegno della mossa 5 (scelta dello strumento)

  • Cass., sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048. La negligenza del finanziatore nella verifica del merito creditizio non esclude automaticamente la colpa grave del consumatore: i due giudizi sono autonomi. Ti impone di preparare una ricostruzione solida delle cause dell’indebitamento, anche per i prestiti esteri.
  • Cass., sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672. Il creditore che ha contribuito colpevolmente all’indebitamento perde la possibilità di contestare la convenienza del piano, ma può ancora contestarne la legittimità. Ti dice cosa aspettarti dalla banca estera “incauta”.
  • Cass., sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. L’accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore non richiede alcun vaglio sulla condotta che ha causato il sovraindebitamento. Apre una strada praticabile quando la ristrutturazione è a rischio.
  • Cass., sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27544. Un piano con una dilazione lunga non è inammissibile in sé, se tutela i creditori almeno quanto l’alternativa liquidatoria. Utile quando il reddito consente rate modeste per molti anni.
  • Corte d’appello di Bologna, decreto 9 febbraio 2024. La colpa grave si valuta sull’intera vicenda debitoria e non sul singolo finanziamento. Sostiene la ricostruzione cronologica Paese per Paese.

A sostegno della mossa 6 (deposito e ruolo dell’OCC)

  • Cass., sez. I, n. 28576/2025 (ottobre 2025). La relazione dell’OCC che accompagna la domanda di liquidazione controllata va verificata nella sostanza, non solo nella forma. Ti ricorda che una relazione silenziosa sui creditori esteri e sulla giurisdizione indebolisce la domanda.

A sostegno della mossa 8 (esdebitazione)

  • Cass., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19949. Le condanne per bancarotta fraudolenta o per delitti commessi nell’esercizio dell’impresa restano cause ostative all’esdebitazione nella disciplina applicabile. Ti chiede di verificare le condizioni personali prima di contare sul beneficio.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando hai debiti in più Paesi, la difficoltà non è solo giuridica: è organizzativa. Servono documenti in lingue diverse, termini che si sovrappongono, creditori che rispondono con tempi e modi diversi. Ecco, in concreto, che cosa facciamo noi, mossa per mossa.

  1. Costruiamo il fascicolo sul tuo COMI: raccogliamo e ordiniamo certificati anagrafici storici, contratti di lavoro, estratti conto e prove della tua vita in Italia, verificando il rispetto dei sei mesi (o dei tre, se sei imprenditore) previsti dal Regolamento.
  2. Scriviamo ai creditori esteri e alle società di recupero per ottenere gli estratti aggiornati del debito e la prova di eventuali cessioni del credito.
  3. Esercitiamo per te il diritto di accesso ai dati presso i creditori dell’Unione quando il contratto è irreperibile, e ricostruiamo il debito dagli estratti del tuo conto.
  4. Qualifichiamo ogni posizione debitoria, distinguendo debiti da consumatore e debiti professionali, calcolando la prevalenza e individuando le garanzie su beni esteri che restano fuori dalla portata della procedura.
  5. Predisponiamo la tabella di conversione valutaria con un criterio dichiarato e un margine prudenziale, insieme ai commercialisti dello staff.
  6. Scegliamo con te lo strumento e redigiamo la proposta: ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione dell’incapiente, con la ricostruzione cronologica delle cause dell’indebitamento.
  7. Seguiamo il rapporto con l’OCC e verifichiamo che le comunicazioni ai creditori stranieri contengano le informazioni richieste dall’art. 54 del Regolamento.
  8. Chiediamo le misure protettive e ci difendiamo nelle esecuzioni pendenti in Italia, anche quando il creditore agisce con un titolo straniero.
  9. Difendiamo la giurisdizione italiana se un creditore la contesta, dal tribunale al reclamo fino al ricorso per cassazione.
  10. Prepariamo il dossier di esdebitazione per l’estero, indicandoti quali copie conformi e quali traduzioni giurate procurarti per ciascun Paese in cui avevi debiti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in modo particolare le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC: conoscere la procedura dal lato dell’Organismo significa sapere quali informazioni sui creditori stranieri, sul COMI e sulle conversioni valutarie il gestore deve poter attestare, e costruire la domanda in modo che quelle attestazioni siano possibili. Se la questione della giurisdizione diventa contenzioso, la qualifica di cassazionista garantisce continuità: la stessa strategia, impostata nell’analisi iniziale, viene sostenuta dallo stesso difensore fino alla Corte di cassazione.

Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sui profili di giurisdizione, qualificazione e procedura, i secondi sulla ricostruzione reddituale e patrimoniale, sulla valutazione dei beni esteri e sulla sostenibilità numerica del piano. Non ti prometteremo un risultato che dipende da un tribunale e dai tuoi creditori; ti garantiamo che analizzeremo ogni debito, verificheremo ogni termine e costruiremo la strategia più solida che la tua situazione consente.


Chiusura

I debiti contratti all’estero non sono un corpo estraneo alla procedura italiana: se il centro dei tuoi interessi è in Italia, entrano nel concorso con gli stessi diritti e gli stessi limiti dei debiti italiani. Ciò che li rende insidiosi è la gestione: prove della residenza, creditori da rintracciare, valute da convertire, garanzie su beni che la procedura non raggiunge, comunicazioni da fare secondo le regole europee, esdebitazioni da far valere oltre confine. Ogni mossa eseguita nei termini è un diritto che conservi; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo intreccio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera nel sovraindebitamento come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC, e può quindi impostare la tua domanda con lo sguardo di chi sa cosa l’Organismo deve verificare. La qualifica di cassazionista chiude il cerchio quando un creditore straniero porta la partita sul terreno della giurisdizione.

📩 Il tuo piano comincia dalla prima mossa, e la prima mossa è parlarne con noi: raccontaci oggi la tua situazione, i recapiti dello Studio Monardo sono subito qui sotto, a chiusura dell’articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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