Chi Paga Le Spese Dell’attestatore Nella Convenzione Di Moratoria?

Chi paga le spese dell’attestatore nella convenzione di moratoria, e che cosa succede a quel compenso se, nonostante la moratoria, l’impresa finisce in liquidazione giudiziale? È una domanda che l’imprenditore si pone quasi sempre tardi, quando la trattativa con le banche è già avviata e la relazione del professionista indipendente è diventata l’ultimo tassello mancante. La risposta breve è che, in assenza di pattuizioni diverse, il costo grava sul debitore, perché è il debitore a conferire l’incarico. Ma la risposta breve non basta: il compenso può essere pagato subito, ripartito in parte con i creditori aderenti, oppure lasciato in sospeso, e ciascuna di queste soluzioni produce effetti molto diversi sulla tenuta della convenzione, sull’indipendenza dell’attestatore e sulla sorte del credito del professionista in un eventuale concorso successivo. Non esiste una risposta valida per tutte le imprese, ed è esattamente questo il punto: la scelta va soppesata sui numeri e sui rapporti di forza del caso concreto.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la convenzione di moratoria vive all’incrocio di tre competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato. È uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ruolo in cui la moratoria con il ceto bancario è uno degli sbocchi tipici delle trattative. È quasi sempre un accordo con banche e intermediari finanziari, e l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario. Può infine sfociare in un’opposizione davanti al tribunale e in un reclamo, e l’Avvocato è cassazionista: la stessa linea può essere sostenuta fino all’ultimo grado.

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Il quadro di partenza: che cosa attesta il professionista e perché il suo costo non è un dettaglio

La convenzione di moratoria è disciplinata dall’art. 62 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”). Si tratta di un accordo tra l’imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, con cui si regolano in via provvisoria gli effetti della crisi: dilazione delle scadenze, rinuncia agli atti o sospensione delle azioni esecutive e conservative, e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. L’elemento che la distingue da un comune accordo di dilazione è la cosiddetta efficacia estesa: a determinate condizioni, gli effetti della convenzione si estendono anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, in deroga al principio per cui il contratto vincola solo le parti.

Le condizioni sono quattro, e sono indicate dal secondo comma dell’art. 62. Tutti i creditori della categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede, ricevendo informazioni complete e aggiornate. I crediti degli aderenti devono rappresentare il 75% di tutti i crediti della categoria. Devono esistere concrete prospettive che i non aderenti, ai quali si estendono gli effetti, siano soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Infine, un professionista indipendente deve aver attestato la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la ricorrenza della condizione di convenienza per i non aderenti.

La relazione dell’attestatore non resta chiusa in un cassetto. Il quarto comma dell’art. 62 impone di comunicarla, insieme alla convenzione, ai creditori non aderenti, con raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale. Da quella comunicazione decorre il termine di trenta giorni per proporre opposizione al tribunale, che decide in camera di consiglio con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII. Il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha ritoccato il testo, tra l’altro precisando i criteri di individuazione del tribunale competente. L’attestazione è quindi il documento su cui si gioca l’eventuale contenzioso: la sua qualità non è un costo accessorio, è la tenuta stessa dell’efficacia estesa.

Chi è il professionista indipendente? L’art. 2 CCII lo definisce come il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi, che deve essere iscritto nell’albo dei gestori della crisi e nel registro dei revisori legali, possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall’art. 2399 c.c. e non aver avuto con l’impresa, nei cinque anni precedenti, rapporti di lavoro o di prestazione professionale. Già in questa definizione si trova la chiave della questione economica: l’incarico è conferito dal debitore, e dunque, in linea di principio, è il debitore a doverne sostenere il costo.

Il rovescio della medaglia è che un professionista pagato da chi deve attestare potrebbe apparire meno libero. Il legislatore bilancia questo rischio in due modi. Sul piano civile, l’attestatore che non svolge un controllo effettivo rischia di non essere pagato, o di vedersi escluso dal passivo di una procedura successiva. Sul piano penale, l’art. 342 CCII punisce le false attestazioni rese, tra l’altro, proprio nell’ambito della convenzione di moratoria (art. 62, comma 2, lett. d). I principi di attestazione elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, nella versione 2024, richiamano inoltre i parametri ministeriali come riferimento nella determinazione del compenso e impongono al professionista di verificare che la propria indipendenza permanga anche quando abbia già reso altre attestazioni per la stessa impresa.

Tre ulteriori elementi di contesto sono indispensabili per il confronto che segue. Primo: la convenzione di moratoria non è omologata dal tribunale, che interviene solo se un non aderente si oppone. Secondo: l’art. 6 CCII, che elenca i crediti professionali prededucibili, menziona espressamente quelli sorti in funzione degli accordi di ristrutturazione (a condizione dell’omologazione e nel limite del 75%) e del concordato preventivo, ma non cita la convenzione di moratoria. Terzo: l’art. 166, comma 3, lett. g), CCII sottrae alla revocatoria i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, categoria nella quale la convenzione di moratoria è collocata dal Titolo IV del codice.

Da questi tre dati nascono le tre strade realmente percorribili: pagamento integrale e tempestivo da parte del debitore; ripartizione convenzionale del costo con i creditori aderenti; pagamento differito, con il credito del professionista che resta aperto e viene regolato in un momento successivo, eventualmente in un concorso.


Opzione 1 — Il debitore paga integralmente e alle scadenze pattuite

In cosa consiste

È la soluzione che discende direttamente dalla struttura dell’incarico. Il debitore conferisce l’incarico con un contratto d’opera professionale (artt. 2229 e seguenti c.c.), in cui si determinano oggetto, tempi e compenso, di solito articolato in un acconto alla sottoscrizione e in un saldo alla consegna della relazione. Il professionista è pagato con risorse dell’impresa, nei tempi previsti, prima o contestualmente alla comunicazione della convenzione ai non aderenti.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello dell’impresa che, pur in tensione finanziaria, conserva una liquidità sufficiente a coprire i costi della ristrutturazione senza compromettere l’operatività: la moratoria serve a riallineare i piani di ammortamento, non a evitare un collasso imminente. Il secondo è quello in cui la convenzione è concepita come ponte verso uno strumento più strutturato, per esempio un piano attestato di risanamento o un accordo di ristrutturazione, e il debitore vuole che l’attestatore arrivi a quella fase senza crediti pregressi che possano incrinarne l’indipendenza percepita. Il terzo è quello di un ceto creditorio frammentato, in cui l’introduzione di clausole di ripartizione dei costi complicherebbe la raccolta del 75% delle adesioni.

Come si esegue, in sintesi

Si redige un incarico con data certa, che indichi con precisione l’oggetto dell’attestazione ex art. 62, comma 2, lett. d), le fonti che il professionista potrà consultare, i tempi di consegna e le modalità di pagamento. Si stabiliscono scadenze coerenti con le fasi del lavoro. Si pagano le singole tranche esattamente alle scadenze pattuite, conservando la tracciabilità dei pagamenti.

Vantaggi motivati

Il vantaggio più evidente riguarda l’indipendenza: il professionista non è creditore dell’impresa quando rilascia la relazione, e nessuno potrà sostenere che il suo giudizio sia stato orientato dalla speranza di essere pagato solo se la moratoria reggerà. A fronte di questo vantaggio, c’è un secondo beneficio tecnico: i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per servizi strumentali all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi sono esenti da revocatoria ai sensi dell’art. 166, comma 3, lett. g), CCII. Se la crisi dovesse precipitare, il curatore non potrebbe in linea di principio recuperare quelle somme con l’azione revocatoria, purché il pagamento rispetti i requisiti della norma. Terzo vantaggio: la trattativa con le banche resta pulita, perché il costo dell’attestazione non diventa oggetto di negoziazione.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è l’impatto sulla cassa, proprio nel momento in cui la cassa è la risorsa più scarsa. Un esborso concentrato può incidere sul piano di tesoreria che la stessa attestazione deve giudicare idoneo, e l’attestatore dovrà tenerne conto. C’è poi un rischio meno visibile: l’esenzione da revocatoria copre i pagamenti eseguiti alla scadenza, non quelli anticipati o eseguiti con mezzi anomali, e non copre un compenso sproporzionato rispetto all’attività. Infine, pagare non mette al riparo da un’attestazione carente: se la relazione è superficiale e la convenzione viene travolta in sede di opposizione, il debitore avrà pagato un servizio inutile, e l’eventuale recupero passerà per un’azione di responsabilità contrattuale, con i tempi e le incertezze che essa comporta.

Pronunce a supporto

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento alle attestazioni negli strumenti di regolazione, che l’utilità concreta della prestazione è presupposto del diritto al compenso: Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6382 del 10 marzo 2025 ha confermato l’esclusione dal passivo del professionista la cui attività, gravemente viziata, era risultata inutile. Il Tribunale di Bari, con decreto del 27 ottobre 2025, ha precisato che l’attestatore non può limitarsi a un controllo formale del lavoro altrui, ma deve verificare in modo autonomo e sostanziale la veridicità dei dati. Pagare in modo pulito e tempestivo non esonera dunque il debitore dal pretendere, nell’incarico, un livello di verifica adeguato.

Profilo ideale: impresa con liquidità sufficiente, convenzione pensata come primo passo verso un piano attestato o un accordo, ceto bancario numeroso in cui ogni clausola aggiuntiva rischia di far perdere adesioni.


Opzione 2 — Ripartizione convenzionale del costo con i creditori aderenti

In cosa consiste

La convenzione di moratoria è, prima di tutto, un contratto. L’autonomia privata (art. 1322 c.c.) consente alle parti di regolare anche la distribuzione dei costi dell’operazione. Nella prassi dei rapporti con il ceto bancario non è raro che le banche aderenti si facciano carico, in tutto o in parte, di alcuni costi della ristrutturazione, o che accettino di dedurli da flussi che sarebbero loro spettati, quando hanno un interesse concreto a evitare una liquidazione giudiziale che le soddisferebbe in misura inferiore. Il costo dell’attestatore può rientrare in questa ripartizione: una clausola della convenzione può prevedere un contributo pro quota dei creditori aderenti, proporzionato ai rispettivi crediti.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello di una moratoria interamente bancaria, con pochi istituti di grandi dimensioni che hanno già valutato che l’alternativa liquidatoria sarebbe per loro peggiore. Il secondo è quello di un’impresa la cui tesoreria, nel periodo coperto dalla moratoria, non regge un esborso aggiuntivo, e in cui l’attestatore stesso rischierebbe di dover certificare la tenuta di un piano appesantito dal suo compenso. Il terzo è quello in cui gli aderenti chiedono un’attestazione particolarmente estesa (ad esempio con analisi di sensitività o con circolarizzazioni aggiuntive) e appare equilibrato che partecipino al costo dell’approfondimento che essi stessi richiedono.

Come si esegue, in sintesi

Si inserisce nella convenzione una clausola che determini l’importo del contributo, il criterio di ripartizione tra gli aderenti e il momento del pagamento, avendo cura che il contributo sia versato al debitore o regolato come riduzione di oneri, e non corrisposto direttamente dalle banche al professionista in modo da creare un rapporto diretto tra attestatore e creditori. L’incarico resta conferito dal debitore, come vuole la definizione dell’art. 2 CCII.

Vantaggi motivati

Il vantaggio principale è finanziario: il peso della ristrutturazione viene condiviso da chi ne trae beneficio, e la tesoreria dell’impresa ne esce alleggerita. A fronte di questo vantaggio, c’è un effetto negoziale non trascurabile: la disponibilità a contribuire è un segnale di fiducia che può rafforzare la posizione del debitore nei confronti dei non aderenti e, in caso di opposizione, rendere più credibile la prognosi di convenienza. Si aggiunga che, se le banche partecipano al costo, difficilmente contesteranno in seguito la qualità di un’attestazione che hanno contribuito a definire.

Rischi e svantaggi onesti

L’elemento dirimente è l’indipendenza. Il professionista deve essere indipendente dal debitore, ma la sua funzione è proteggere soprattutto i non aderenti, cioè soggetti che l’efficacia estesa vincola senza il loro consenso. Se gli aderenti pagano direttamente l’attestatore, un non aderente opponente potrà sostenere che il professionista era, di fatto, espressione della maggioranza. Il rischio è tanto maggiore quanto più il contributo è rilevante e quanto più è collegato all’esito positivo della convenzione. C’è poi un limite di legge che va tenuto presente: l’art. 62, comma 3, CCII vieta di imporre ai non aderenti nuove prestazioni, e dunque nessun contributo ai costi dell’attestazione può essere esteso a loro. Infine, la clausola allunga la trattativa: ogni istituto vorrà valutarla con i propri organi deliberanti, e i tempi di adesione possono dilatarsi.

Pronunce a supporto

Non risultano pronunce di legittimità che si occupino specificamente della ripartizione dei costi dell’attestatore nella convenzione di moratoria. La giurisprudenza sull’indipendenza e sulla diligenza dell’attestatore offre però un criterio utile: il decreto del Tribunale di Bari del 27 ottobre 2025 e Cass. n. 6382/2025 mostrano che il giudizio sull’operato del professionista è sostanziale, e che un’attestazione percepita come non autonoma è esposta a contestazioni. La giurisprudenza di merito sulla composizione negoziata, infine, ha valorizzato la convenzione di moratoria con le banche come obiettivo concreto delle trattative: il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 26 maggio 2025, ha ammesso la sospensione delle rate dei finanziamenti proprio perché strumentale al raggiungimento di una moratoria con il ceto bancario. È in quel contesto negoziale che una ripartizione dei costi può essere discussa.

Profilo ideale: moratoria con pochi istituti di credito concentrati, tesoreria che non tollera esborsi aggiuntivi, aderenti che chiedono un’attestazione più ampia del minimo di legge; a condizione che il contributo transiti dal debitore e non crei un rapporto diretto tra banche e attestatore.


Opzione 3 — Pagamento differito: il compenso resta aperto

In cosa consiste

In questa soluzione il debitore conferisce l’incarico ma rinvia il pagamento, in tutto o in parte, a un momento successivo: la fine del periodo di moratoria, il raggiungimento di un accordo di ristrutturazione, l’incasso di un credito commerciale. Il professionista accetta di diventare creditore dell’impresa. Si tratta di una scelta frequente nelle crisi più acute, quando la liquidità è impegnata interamente nella continuità aziendale.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello di un’impresa che dispone di flussi attesi certi ma non ancora incassati, per esempio un credito commerciale con scadenza vicina, e che preferisce non anticipare l’esborso. Il secondo è quello in cui la convenzione è dichiaratamente preparatoria di un accordo di ristrutturazione dei debiti destinato all’omologazione, e le parti ritengono che il credito del professionista possa essere regolato in quella sede. Il terzo, meno virtuoso ma realistico, è quello dell’impresa che semplicemente non ha altra scelta.

Come si esegue, in sintesi

Si redige un incarico con data certa che determini il compenso e ne preveda il pagamento a una scadenza differita, eventualmente con garanzie. Occorre che il documento sia opponibile in un eventuale concorso: Cass. civ., ord. n. 18533/2024 ha ricordato che il professionista che non dimostri con una scrittura di data certa l’accordo sull’ammontare del compenso rischia di vederselo ridotto in sede di verifica del passivo.

Vantaggi motivati

Il vantaggio immediato è la liquidità: l’impresa concentra le risorse sulla prosecuzione dell’attività, e l’attestatore può valutare l’idoneità della convenzione senza che il suo stesso compenso gravi sul piano di tesoreria del periodo. A fronte di questo vantaggio, se la moratoria funziona e conduce a un accordo omologato, il credito del professionista potrà essere pagato in un contesto più stabile.

Rischi e svantaggi onesti

I rischi sono significativi, e ricadono su entrambe le parti. Per il professionista, il problema principale è il rango del credito se la crisi precipita. La convenzione di moratoria non è menzionata dall’art. 6 CCII tra le ipotesi di prededuzione dei crediti professionali: la lett. b) riguarda i crediti sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, nel limite del 75% e a condizione dell’omologazione; la lett. c) quelli legati al concordato preventivo. Se alla moratoria segue direttamente una liquidazione giudiziale, il credito dell’attestatore rischia di essere collocato con il privilegio generale mobiliare dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c., o addirittura al chirografo, e di essere soddisfatto solo in parte. Il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. SU n. 42093 del 31 dicembre 2021), per cui la prededuzione del credito professionale presuppone l’effettiva apertura della procedura cui l’attività era funzionale, rende difficile sostenere la prededuzione di un’attività svolta per uno strumento privo di omologazione.

Per il debitore, e per l’efficacia della convenzione, il rischio è di indipendenza: un attestatore che sa di essere pagato solo se la moratoria avrà successo ha un interesse all’esito. Un non aderente opponente potrà farlo valere davanti al tribunale. Si aggiunga che un compenso differito “a successo” è difficilmente compatibile con lo spirito della definizione di professionista indipendente.

Pronunce a supporto

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34422/2023 ha precisato che il diniego della prededuzione non comporta automaticamente la perdita del privilegio professionale: il professionista conserva il rango dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. se ne ricorrono i presupposti. Sulla consecuzione tra procedure, Cass. civ., Sez. I, n. 26159 del 7 ottobre 2024 ha chiarito che un credito prededucibile sorto in una prima procedura conserva questa natura nella successiva solo se le due definiscono un rapporto unitario; Cass. civ., ord. n. 27014/2024 ha aggiunto che il solo intervallo di tempo tra le procedure non esclude di per sé la continuità. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25387 del 23 settembre 2024 ha negato la prededuzione al compenso di un advisor in mancanza di funzionalità della prestazione rispetto alla conservazione dei valori aziendali. Sul privilegio, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29430 del 6 novembre 2025 e ord. n. 1165 del 20 gennaio 2026 ne subordinano il riconoscimento, quando l’incarico è svolto nell’ambito di uno studio associato, alla prova che il compenso remuneri il lavoro personale del professionista.

Profilo ideale: impresa con flussi attesi certi e ravvicinati, convenzione dichiaratamente preparatoria di un accordo di ristrutturazione da omologare, professionista consapevole del rischio di rango e incarico con data certa; da evitare nella forma del compenso condizionato all’esito.


Le soluzioni miste e i nodi comuni alle tre strade

Le tre opzioni sono state presentate separatamente per chiarezza, ma nella pratica le operazioni meglio costruite tendono a combinarle. Prima di passare ai numeri, conviene soppesare le combinazioni più frequenti e i nodi che, qualunque sia la strada, restano identici.

Acconto immediato e saldo condiviso

Una prima combinazione unisce l’opzione 1 e l’opzione 2: il debitore versa alla sottoscrizione dell’incarico un acconto che copre la fase di verifica dei dati (la parte più onerosa del lavoro, in cui il professionista esamina contabilità, contratti bancari, situazione dei crediti e dei debiti), mentre il saldo alla consegna della relazione è finanziato in parte con il contributo degli aderenti. Il vantaggio è che la fase più delicata sotto il profilo dell’indipendenza, cioè la verifica, è remunerata interamente dal debitore; il rovescio della medaglia è che la clausola di ripartizione deve comunque essere negoziata, con i tempi che questo comporta.

Pagamento immediato della parte fissa e differimento di una parte variabile

Una seconda combinazione unisce l’opzione 1 e l’opzione 3: il compenso base è pagato alle scadenze, mentre eventuali integrazioni per attività non preventivabili (aggiornamenti della relazione, chiarimenti richiesti dal tribunale in sede di opposizione) sono regolate in seguito. A fronte della flessibilità, occorre che l’incarico descriva con precisione le attività aggiuntive e i criteri di calcolo, per evitare che la parte differita si trasformi in un compenso legato all’esito, con le conseguenze sull’indipendenza già esaminate.

Il nodo dell’indipendenza, comune a tutte le strade

Qualunque sia la modalità di pagamento, l’indipendenza del professionista resta il perno dell’efficacia estesa. I requisiti dell’art. 2 CCII (iscrizione negli albi richiesti, assenza delle cause di incompatibilità richiamate dall’art. 2399 c.c., assenza di rapporti professionali con l’impresa nei cinque anni precedenti) vanno verificati prima del conferimento dell’incarico, non dopo. L’elemento dirimente, in caso di opposizione, sarà spesso la storia dei rapporti tra professionista e impresa, più che la modalità di pagamento in sé. Un professionista che abbia già assistito l’impresa come consulente, anche per incarichi apparentemente estranei alla crisi, espone l’intera operazione a una contestazione difficilmente superabile.

Il nodo della determinazione del compenso

Il compenso dell’attestatore non è fissato dalla legge in misura tabellare per la convenzione di moratoria. Le parti lo determinano nell’incarico, e i principi di attestazione del Consiglio nazionale dei commercialisti richiamano i parametri ministeriali come riferimento. Va soppesato che un compenso manifestamente sproporzionato rispetto alla complessità dell’attività è un rischio in sé: in una procedura successiva potrebbe essere contestato dal curatore, e il pagamento eccedente potrebbe non essere considerato strumentale ai sensi dell’esenzione da revocatoria. Un compenso troppo basso, per converso, può essere il segnale di un’attività di verifica insufficiente, che un opponente attento non mancherà di valorizzare.

Il nodo della responsabilità

L’attestatore risponde civilmente verso il debitore che gli ha conferito l’incarico, secondo le regole del contratto d’opera professionale, e, secondo l’opinione diffusa, può rispondere anche verso i terzi, in particolare i creditori non aderenti, che abbiano fatto affidamento sulla relazione. Risponde inoltre penalmente per le false attestazioni ai sensi dell’art. 342 CCII, norma che richiama espressamente l’attestazione prevista per la convenzione di moratoria. Questa esposizione a responsabilità incide sul compenso in due direzioni: giustifica un compenso adeguato all’impegno richiesto e, al tempo stesso, rende il professionista naturalmente riluttante ad accettare forme di pagamento che possano far dubitare della sua autonomia di giudizio.


Le opzioni alla prova dei conti

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, e utilizzano gli stessi dati di partenza per tutte le opzioni, così da rendere visibile dove le strade divergono.

Dati comuni. Impresa manifatturiera con un’esposizione verso sei banche pari a 1.284.600 €, raggruppate in un’unica categoria omogenea. Aderiscono tre istituti per 1.058.510 € complessivi (banca A 412.300 €, banca B 298.140 €, banca C 348.070 €), pari all’82,4% della categoria: la soglia del 75% è superata. I tre non aderenti vantano insieme 226.090 €. Il compenso dell’attestatore, determinato nell’incarico con data certa, è di 18.740 € oltre accessori di legge. La relazione viene consegnata il 9 marzo 2026, la convenzione è sottoscritta il 12 marzo e comunicata ai non aderenti il 18 marzo 2026.

Simulazione 1 — Che cosa succede se la crisi precipita

Ipotesi: nonostante la moratoria, il 7 agosto 2026 si apre la liquidazione giudiziale dell’impresa.

Con l’opzione 1, il debitore ha versato un acconto di 7.496 € il 20 gennaio 2026 e il saldo di 11.244 € il 9 marzo 2026, esattamente alla scadenza pattuita. L’acconto cade fuori dal semestre anteriore all’apertura, che decorre dal 7 febbraio 2026; il saldo vi rientra, ma è un pagamento di debito liquido ed esigibile eseguito alla scadenza per un servizio strumentale all’accesso a uno strumento di regolazione, dunque coperto dall’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. g), CCII. Il professionista ha incassato l’intero compenso e, salvo contestazioni sulla qualità dell’attività, non è esposto a revocatoria. Se invece il saldo fosse stato anticipato al 25 febbraio, prima della scadenza, l’applicabilità dell’esenzione sarebbe discutibile.

Con l’opzione 2, la convenzione prevedeva un contributo degli aderenti pari al 50% del compenso, cioè 9.370 €, ripartito in proporzione ai crediti: banca A 3.649,70 €, banca B 2.639,18 €, banca C 3.081,12 €. I non aderenti non contribuiscono, come impone l’art. 62, comma 3, CCII. Il debitore ha pagato alla scadenza la propria quota di 9.370 €, anch’essa coperta dall’esenzione se versata nei termini. L’esborso a carico della cassa dell’impresa si è dimezzato; resta da verificare, se il curatore lo sollevasse, che il contributo bancario non abbia inciso sull’indipendenza del professionista.

Con l’opzione 3, il compenso di 18.740 € non era stato pagato. Il professionista presenta domanda di insinuazione chiedendo la prededuzione. L’art. 6 CCII non contempla la convenzione di moratoria, la procedura cui l’attività era funzionale non è stata “aperta” in senso tecnico, e la prededuzione verosimilmente non viene riconosciuta. Se il professionista dimostra di aver svolto personalmente l’attività, il credito è ammesso con il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. Ipotizzando che i privilegiati generali mobiliari ricevano il 37% in sede di riparto, l’attestatore incassa 6.933,80 €; se il privilegio venisse negato e il credito finisse al chirografo con un riparto del 6%, incasserebbe 1.124,40 €.

Simulazione 2 — La variante dell’accordo di ristrutturazione

Ipotesi: la moratoria funziona e, il 22 settembre 2026, l’impresa deposita domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, che viene omologato. Il professionista che ha reso l’attestazione per la moratoria rende anche quella per l’accordo.

Con le opzioni 1 e 2, il compenso per la moratoria è già stato pagato e non entra nel ragionamento; il nuovo incarico per l’accordo segue regole proprie.

Con l’opzione 3, si apre una questione interpretativa: il credito di 18.740 € per l’attestazione della moratoria può dirsi sorto “in funzione della domanda di omologazione” dell’accordo ai sensi dell’art. 6, lett. b), CCII? Se sì, e se l’accordo viene omologato, sarebbe prededucibile nel limite del 75%, cioè per 14.055 €, in un’eventuale procedura successiva. Il collegamento funzionale andrebbe però dimostrato, e la giurisprudenza sulla consecuzione (Cass. n. 26159/2024; Cass. n. 27014/2024) esige un rapporto unitario tra le fasi. Va soppesato che si tratta di una tesi sostenibile ma non consolidata.

Simulazione 3 — Opposizione e tempi

Ipotesi: la banca D, non aderente, titolare di 131.480 €, contesta la convenienza della moratoria rispetto alla liquidazione giudiziale e propone opposizione il 15 aprile 2026, entro i trenta giorni dalla comunicazione del 18 marzo (il termine scadeva il 17 aprile). Il tribunale ritiene che l’attestazione abbia verificato solo formalmente i dati sul valore di realizzo dei magazzini e accoglie l’opposizione: la convenzione perde efficacia nei confronti della sola banca D, e resta ferma per gli altri.

Con l’opzione 1, il debitore ha già pagato 18.740 € per un’attestazione rivelatasi, almeno in parte, inadeguata; potrà valutare un’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista, con i tempi e l’onere probatorio di un giudizio ordinario. Con l’opzione 2, lo stesso discorso vale per la quota pagata dal debitore, mentre le banche aderenti potrebbero rivendicare il proprio contributo in base alla clausola, se questa lo prevede. Con l’opzione 3, il debitore conserva una leva: di fronte alla richiesta di pagamento può eccepire l’inadempimento; e in un’eventuale procedura il curatore potrebbe fare altrettanto, secondo i principi di Cass. n. 15807/2021 e Cass. n. 6382/2025.

Una variante sul calendario: se la comunicazione ai non aderenti fosse avvenuta il 20 luglio 2026, il termine di trenta giorni scadrebbe il 19 agosto 2026. L’art. 9 CCII esclude infatti, salvo diversa previsione, l’applicazione della sospensione feriale dei termini, che negli altri procedimenti copre il periodo dal 1° al 31 agosto, ai procedimenti disciplinati dal codice. Chi confidasse nella pausa estiva rischierebbe di perdere il termine.


Il confronto in tabella

La tabella che segue riassume i profili esaminati nelle sezioni precedenti. Va letta con due avvertenze. La prima: le tre opzioni non sono rigidamente alternative, perché nella pratica si incontrano soluzioni miste, ad esempio un acconto pagato subito dal debitore e un saldo in parte coperto dal contributo degli aderenti. La seconda: gli unici costi che possono essere indicati in termini generali sono quelli di giustizia previsti dalla legge (contributo unificato e spese di notifica nell’eventuale giudizio di opposizione o di reclamo), mentre il compenso dell’attestatore dipende dall’incarico e dai parametri di riferimento, e varia caso per caso. La riga sugli effetti sull’esecuzione riguarda la sorte delle azioni esecutive dei non aderenti, che la convenzione può sospendere se l’efficacia estesa regge.

ProfiloOpzione 1 – Paga il debitore alle scadenzeOpzione 2 – Ripartizione con gli aderentiOpzione 3 – Pagamento differito
TempiNessun allungamento della trattativaTrattativa più lunga: la clausola va deliberata dai singoli istitutiNessun allungamento iniziale; regolazione rinviata
ComplessitàBassa: incarico con data certa e scadenzeMedia: clausola di ripartizione, flusso del contributo tramite il debitoreMedia: incarico con data certa, garanzie, gestione del credito residuo
Impatto sulla cassaPieno e concentratoRidotto in proporzione al contributoNullo nell’immediato, pieno in seguito
Indipendenza percepitaMassima: il professionista non è creditoreEsposta a contestazioni se il contributo è rilevante o direttoEsposta a contestazioni, soprattutto se il pagamento dipende dall’esito
Rischi in caso di esito negativoPagamento esente da revocatoria se eseguito alla scadenza (art. 166, c. 3, lett. g)Stessa esenzione per la quota del debitore; possibili pretese degli aderentiCredito non prededucibile per la sola moratoria; privilegio 2751-bis n. 2 o chirografo
Effetti sull’esecuzioneNessuno specifico: dipendono dalla solidità dell’attestazionePossibile argomento degli opponenti contro l’attestazionePossibile argomento degli opponenti contro l’attestazione
ReversibilitàBassa: il pagamento è definitivoMedia: la clausola può essere rinegoziata prima della firmaAlta nell’immediato: il debitore conserva l’eccezione di inadempimento
Costi di giustiziaSolo quelli di legge, se c’è opposizione o reclamoSolo quelli di legge, se c’è opposizione o reclamoQuelli di legge; più, per il professionista, l’eventuale insinuazione al passivo

I criteri per scegliere

Il confronto non conduce a una soluzione unica, e sarebbe scorretto pretendere di trovarla in astratto. Ciò che si può fare è individuare gli elementi che, nella maggior parte dei casi, orientano la scelta verso l’una o l’altra strada.

Primo criterio: la liquidità disponibile nel periodo di moratoria. Se il piano di tesoreria dei mesi coperti dalla convenzione assorbe senza difficoltà il compenso, generalmente l’opzione 1 è la più lineare: garantisce indipendenza e protegge il pagamento dalla revocatoria. Se invece l’esborso rischia di compromettere proprio la tenuta che l’attestatore deve certificare, il dilemma si sposta tra le opzioni 2 e 3, e va soppesato quale dei due rischi, negoziale o di rango, sia più sostenibile.

Secondo criterio: la composizione della categoria. Con pochi istituti di credito, grandi e già convinti che la liquidazione giudiziale sarebbe per loro peggiore, una ripartizione dei costi può essere negoziata senza perdere adesioni. Con un ceto frammentato, in cui la soglia del 75% è raggiunta per poco, ogni clausola aggiuntiva è un’occasione di defezione, e l’opzione 2 perde attrattiva.

Terzo criterio: il rischio di opposizione. Se tra i non aderenti vi sono creditori determinati a contestare, l’elemento dirimente diventa l’indipendenza del professionista, perché sarà la prima linea d’attacco. In questo scenario l’opzione 1 offre la difesa più solida; le opzioni 2 e 3 richiedono che l’incarico e la clausola siano costruiti in modo da non fornire argomenti agli opponenti.

Quarto criterio: la destinazione della moratoria. Se la convenzione è un ponte verso un accordo di ristrutturazione da omologare, il credito del professionista differito potrebbe trovare una collocazione più favorevole in quella sede, secondo l’art. 6, lett. b), CCII, anche se la tesi non è consolidata. Se invece la moratoria è l’unico strumento previsto, il pagamento differito espone il professionista al rischio di un credito solo privilegiato o chirografario.

Quinto criterio: la documentazione dell’incarico. Qualunque sia la scelta, un incarico privo di data certa, con compenso non determinato o con oggetto vago è un fattore di rischio autonomo. La giurisprudenza (Cass. n. 18533/2024) mostra quanto pesi, in un concorso, la prova documentale dell’accordo sul compenso.

Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e cassazionista, la scelta su chi paga l’attestatore non è una questione contabile: è una scelta sulla solidità della convenzione davanti a chi vorrà contestarla.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà, dopo aver conferito l’incarico? In parte sì. Finché la convenzione non è sottoscritta, nulla impedisce di negoziare con gli aderenti una clausola di ripartizione, trasformando un’opzione 1 in un’opzione mista. Il passaggio inverso, da pagamento differito a pagamento immediato, è sempre possibile se la liquidità lo consente, ma un pagamento eseguito prima della scadenza pattuita potrebbe non beneficiare dell’esenzione da revocatoria. Ogni modifica dell’incarico andrebbe formalizzata per iscritto con data certa.

E se scelgo la strada sbagliata? Le conseguenze dipendono dall’esito della moratoria. Se la convenzione regge e sfocia in una soluzione stabile, le differenze tra le opzioni si riducono a una questione di cassa. Se la crisi precipita, le differenze diventano rilevanti: il professionista pagato alla scadenza è in una posizione più tranquilla, quello non pagato deve insinuarsi e rischia un rango sfavorevole, il debitore che ha pagato un’attestazione carente deve agire per il risarcimento. Il rischio maggiore, però, non riguarda il compenso: riguarda un’attestazione contestabile che fa cadere l’efficacia estesa verso i non aderenti.

Le banche aderenti possono pretendere di scegliere l’attestatore se partecipano al costo? Il professionista è per definizione incaricato dal debitore. Gli aderenti possono chiedere requisiti professionali o un’attestazione più ampia, ma un attestatore scelto di fatto dalla maggioranza è un facile bersaglio per gli opponenti.

Il compenso dell’attestatore può essere posto a carico dei creditori non aderenti? No. L’art. 62, comma 3, CCII esclude che ai non aderenti possano essere imposte nuove prestazioni, e un contributo ai costi rientrerebbe in questo divieto.

Se l’attestatore sbaglia, devo comunque pagarlo? Il diritto al compenso presuppone una prestazione diligente e utile. La giurisprudenza (Cass. n. 10752/2018; Cass. n. 6382/2025; Trib. Bari, 27 ottobre 2025) ammette che l’inadempimento del professionista, se provato, possa giustificare il rifiuto del pagamento o l’esclusione dal passivo. Occorre però che l’inadempimento sia specificamente eccepito e dimostrato: non basta che la convenzione non abbia avuto successo.

Il compenso dell’attestatore entra nel calcolo della convenienza per i non aderenti? Sì, indirettamente. L’attestatore deve valutare se i non aderenti possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale, e i costi dell’operazione, compreso il suo compenso, riducono le risorse disponibili. Un compenso pagato subito incide sulla liquidità del periodo; un compenso differito costituisce un debito che graverà sull’impresa al termine della moratoria. In entrambi i casi il dato va considerato con trasparenza nella relazione, e la sua omissione potrebbe diventare un argomento per chi si oppone.

Se la convenzione nasce all’interno di una composizione negoziata cambia qualcosa? Il contesto cambia, perché le trattative si svolgono con l’assistenza dell’esperto e l’impresa può chiedere misure protettive e cautelari, come mostra l’ordinanza del Tribunale di Vicenza del 26 maggio 2025. Le condizioni dell’art. 62 CCII per l’efficacia estesa, però, restano quelle esaminate, e la questione di chi sostiene il costo dell’attestazione va affrontata con gli stessi criteri. Il compenso dell’esperto della composizione negoziata segue una disciplina propria e non va confuso con quello dell’attestatore.


Le pronunce che orientano la scelta

I provvedimenti che seguono non riguardano, nella maggior parte dei casi, la convenzione di moratoria in senso stretto, sulla quale la giurisprudenza di legittimità specifica è ancora scarsa. Riguardano però i profili che determinano la sorte economica dell’attestazione: prededuzione, privilegio, diligenza, prova del compenso. I principi sono riformulati in sintesi.

Pronunce rilevanti soprattutto per l’opzione 1 (pagamento immediato) e per la qualità dell’attestazione

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6382 del 10 marzo 2025. Il professionista la cui prestazione, nella predisposizione di una domanda di concordato, risulti radicalmente viziata può vedersi negare l’ammissione al passivo sulla base dell’eccezione di inadempimento del curatore; anche le attività successive diventano irrilevanti. Rilevanza: chi paga subito deve pretendere un’attestazione solida, perché l’utilità della prestazione è il presupposto del compenso.

Tribunale di Bari, decreto del 27 ottobre 2025. L’attestatore deve svolgere un controllo autonomo e sostanziale sulla veridicità dei dati, e non può limitarsi a verificare la coerenza formale di valutazioni altrui; la negligenza che abbia compromesso la proposta giustifica l’esclusione del credito. Rilevanza: fissa il livello di verifica che l’incarico dovrebbe esplicitare.

Cass. civ., ord. n. 10752/2018. È legittima l’esclusione dallo stato passivo del credito dell’attestatore quando sia accertata l’inutilità o l’inadeguatezza dell’opera svolta. Rilevanza: principio di fondo sul collegamento tra compenso e qualità della prestazione.

Cass. civ., ord. n. 15807/2021. L’eccezione di inadempimento opposta al professionista è rimessa all’iniziativa della parte, e il giudice non può rigettare la domanda per un inadempimento diverso da quello eccepito dal curatore. Rilevanza: chi contesta l’attestatore deve individuare con precisione la carenza.

Pronunce rilevanti soprattutto per l’opzione 3 (pagamento differito) e per il rango del credito

Cass. civ., Sez. Un., n. 42093 del 31 dicembre 2021. Le Sezioni Unite hanno ricondotto la prededuzione dei crediti dei professionisti che assistono il debitore (tra cui l’attestatore) all’effettiva apertura della procedura cui l’attività era funzionale, ferma la verifica dell’adempimento. Rilevanza: rende difficile sostenere la prededuzione per l’attività svolta in uno strumento, come la moratoria, privo di apertura e di omologazione.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34422/2023. Negata la prededuzione per mancata apertura della procedura, il professionista attestatore conserva il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c.; il rigetto della domanda del debitore non implica di per sé un abuso imputabile al professionista. Rilevanza: individua il “paracadute” del credito differito.

Cass. civ., Sez. I, n. 26159 del 7 ottobre 2024. Un credito prededucibile sorto nella prima di due procedure consecutive conserva la sua natura nella seconda solo se le due costituiscono, sul piano soggettivo e oggettivo, un rapporto unitario. Rilevanza: decisiva per valutare la tesi del collegamento tra moratoria e accordo successivo.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27014/2024. Un intervallo di tempo non irragionevole tra la fine di un tentativo di regolazione e la successiva procedura non esclude da solo la consecuzione: conta l’identità della crisi. Rilevanza: attenua un argomento spesso opposto ai professionisti.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25387 del 23 settembre 2024. In mancanza di funzionalità della prestazione rispetto alla conservazione dei valori aziendali, il compenso del professionista non ha natura prededucibile. Rilevanza: la prededuzione funzionale non si presume.

Cass. civ., ord. n. 18533/2024. In sede di verifica del passivo, il professionista che non dimostri con scrittura di data certa l’accordo sull’ammontare del compenso non può opporlo alla procedura; la prova dell’incarico non equivale alla prova dell’importo. Rilevanza: un incarico differito senza data certa è una debolezza per il professionista.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29430 del 6 novembre 2025. L’associazione professionale ottiene il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. solo se il credito remunera la prestazione svolta personalmente da uno o più associati, non se remunera l’investimento nella struttura. Rilevanza: incide sul rango del credito dell’attestatore che opera in forma associata.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1165 del 20 gennaio 2026. Conferma che, per lo studio associato, il privilegio richiede la prova che il compenso costituisca la retribuzione dell’opera personale, esclusiva o prevalente, del professionista. Rilevanza: orientamento consolidato e aggiornato.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15014 del 29 maggio 2024. Il limite degli “ultimi due anni di prestazione” previsto per il privilegio dei professionisti va riferito al complessivo rapporto professionale e non alla data di apertura del concorso. Rilevanza: utile quando l’incarico si protrae tra moratoria e strumenti successivi.

Pronuncia rilevante soprattutto per l’opzione 2 (ripartizione con gli aderenti)

Tribunale di Vicenza, ord. del 26 maggio 2025. Nell’ambito di una composizione negoziata, il giudice ha ammesso la sospensione delle rate dei finanziamenti come misura strumentale al raggiungimento di una convenzione di moratoria con il ceto bancario, sulla base di una prognosi favorevole supportata dal parere dell’esperto. Rilevanza: conferma che la moratoria bancaria è un obiettivo negoziale riconosciuto, nel quale la distribuzione dei costi dell’operazione, attestazione compresa, può diventare oggetto di trattativa.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora sulla convenzione di moratoria con un obiettivo preciso: costruire un’operazione che regga anche davanti al creditore che vorrà contestarla. Ecco, concretamente, che cosa fa.

  1. Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando piano di tesoreria, composizione della categoria e rischio di opposizione.
  2. Redigiamo o verifichiamo l’incarico all’attestatore, con data certa, oggetto conforme all’art. 62, comma 2, lett. d), CCII, livello di verifica richiesto, scadenze e modalità di pagamento coerenti con l’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. g).
  3. Controlliamo i requisiti di indipendenza del professionista alla luce della definizione dell’art. 2 CCII, verificando rapporti pregressi con l’impresa e precedenti attestazioni.
  4. Scriviamo la clausola di ripartizione dei costi quando si sceglie l’opzione 2, strutturando il flusso del contributo in modo che transiti dal debitore e non crei un rapporto diretto tra banche e attestatore.
  5. Costruiamo le categorie di creditori e verifichiamo il raggiungimento della soglia del 75%, perché un errore di perimetro rende inutile anche l’attestazione migliore.
  6. Gestiamo la comunicazione ai non aderenti con le forme richieste dall’art. 62, comma 4, e calcoliamo il termine per le opposizioni, tenendo conto della disciplina dell’art. 9 CCII sulla sospensione feriale.
  7. Difendiamo la convenzione nel giudizio di opposizione e nel reclamo, o assistiamo il creditore non aderente che intende contestarla.
  8. Analizziamo la sorte del compenso in caso di procedura successiva: prededuzione, consecuzione, privilegio, eccezione di inadempimento.
  9. Coordiniamo la moratoria con gli strumenti successivi, dal piano attestato all’accordo di ristrutturazione, fino alla composizione negoziata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La leva che conta di più in una scelta come questa è la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. La scelta su chi paga l’attestatore e su come è costruito l’incarico si fa oggi, ma andrà difesa domani, nell’opposizione, nel reclamo e, se necessario, davanti alla Suprema Corte. Con l’Avv. Monardo, che è cassazionista, la stessa linea difensiva e lo stesso difensore accompagnano la pratica in ogni grado, senza passaggi di mano che disperdono argomenti e memoria del caso. La qualifica di Esperto Negoziatore consente inoltre di leggere la moratoria dall’interno delle trattative con il ceto bancario, là dove spesso nasce.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano i profili contrattuali, concorsuali e processuali, i commercialisti analizzano il piano di tesoreria, le categorie e i dati che l’attestatore dovrà verificare. È questa integrazione che permette di valutare in anticipo i punti deboli dell’operazione, prima che lo faccia un creditore opponente.


In chiusura

Chi paga l’attestatore nella convenzione di moratoria? In linea di principio il debitore, che conferisce l’incarico. Ma tra il pagamento immediato, la ripartizione con i creditori aderenti e il pagamento differito corrono differenze sostanziali: di cassa, di indipendenza, di esposizione alla revocatoria, di rango del credito del professionista se la crisi dovesse aggravarsi. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro e, soprattutto, la tenuta della convenzione nei confronti di chi non l’ha firmata.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché vi confluiscono le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che colloca la moratoria nel cuore delle trattative per il risanamento; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, essenziale quando la controparte è il ceto bancario; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che garantisce una difesa coerente dall’eventuale opposizione fino all’ultimo grado.

📩 Prima di firmare l’incarico o la convenzione, mettiti in contatto con noi: nella parte finale di questa pagina trovi tutti i recapiti dello studio per fissare un primo confronto sul tuo caso.

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