Quanti Debiti Deve Avere Una Ditta Individuale Per Accedere Al Sovraindebitamento?

Questa è una delle domande che riceviamo più spesso da titolari di ditte individuali: artigiani, commercianti, piccoli ristoratori, agenti, titolari di laboratori. Quasi sempre è formulata così, con l’idea che esista una “soglia d’ingresso”, un importo minimo di debiti oltre il quale si “ha diritto” alla procedura. Abbiamo raccolto le domande reali che ci vengono poste — nelle stesse parole in cui ce le pongono — e abbiamo risposto in modo completo, come faremmo a voce durante un primo colloquio.

Il quadro normativo, in poche righe. Dal 15 luglio 2022 la vecchia legge 3/2012 è confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024. L’art. 2 del Codice definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza di chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale: consumatore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa e, soprattutto per chi ci legge, imprenditore minore. Le procedure disponibili sono il concordato minore, la liquidazione controllata, la ristrutturazione dei debiti del consumatore e l’esdebitazione dell’incapiente. La risposta alla domanda del titolo, come vedremo, sorprende quasi tutti: la legge non fissa un minimo di debiti per accedere, ma fissa un massimo.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché stabilire se una ditta individuale sta “dentro” o “fuori” dal sovraindebitamento è esattamente il lavoro che svolge il Gestore della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dall’interno dello stesso circuito — l’Organismo di Composizione della Crisi — che dovrà attestare la tua situazione davanti al tribunale. E quando i numeri collocano la ditta vicino alla soglia, entra in gioco la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che consente di valutare anche gli strumenti riservati alle imprese.

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Allora, qual è la cifra minima di debiti per fare il sovraindebitamento?

Non c’è. Nessuna norma del Codice della crisi fissa un importo minimo di debiti per chiedere di accedere a una procedura di sovraindebitamento.

Lo so, è la risposta che spiazza di più. Molti arrivano convinti che servano “almeno 30 mila euro”, altri “almeno 50 mila”, qualcuno ha letto su un forum che “sotto i 100 mila non conviene”. Sono numeri che circolano ma che, riferiti alla domanda presentata dal debitore, non hanno fondamento normativo.

Ciò che la legge chiede non è una quantità, ma una condizione: essere in stato di sovraindebitamento, cioè in crisi o in insolvenza. Tradotto: i debiti che hai devono essere sproporzionati rispetto a ciò che possiedi e a ciò che riesci a incassare, al punto che non riesci più — o non riuscirai a breve — a pagarli regolarmente. Una ditta individuale con 18.000 euro di debiti e un fatturato crollato può essere sovraindebitata; una con 300.000 euro di debiti ma un magazzino, un immobile e incassi solidi può non esserlo affatto.

Da dove nascono allora le cifre che si leggono in giro? Da due soglie che esistono davvero, ma che servono ad altro:

  • 50.000 euro è la soglia sotto la quale un creditore non può ottenere l’apertura della liquidazione controllata contro di te (art. 268, comma 2, CCII). È un limite all’iniziativa altrui, non un requisito per la tua.
  • 30.000 euro è la soglia sotto la quale non si apre la liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) di un’impresa sopra soglia (art. 49, comma 5, CCII). Riguarda le imprese “grandi”, non il sovraindebitamento.

Le vedremo entrambe più avanti. Per ora fissa questo: la domanda giusta non è “ho abbastanza debiti?”, ma “ne ho troppi rispetto a quello che riesco a pagare, e sono ancora dentro i limiti dell’impresa minore?”.

Quindi esiste un tetto? Se ho troppi debiti rischio di restare fuori?

Sì, un tetto esiste: per restare nell’area del sovraindebitamento, la ditta individuale non deve superare i 500.000 euro di debiti, anche non scaduti — e deve rispettare contemporaneamente altri due limiti.

Qui sta il vero punto della questione. La ditta individuale è un’impresa commerciale e, in linea di principio, un’impresa commerciale in insolvenza finisce in liquidazione giudiziale. Ne resta fuori solo se è una “impresa minore” secondo l’art. 2, comma 1, lettera d), del Codice. E impresa minore significa rispettare tutti insieme questi tre parametri:

  1. attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro annui nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se dura da meno);
  2. ricavi, in qualunque modo risultanti, non superiori a 200.000 euro annui nello stesso periodo;
  3. debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.

Basta sforarne uno. Il superamento di una sola delle soglie è sufficiente a far perdere la qualifica di impresa minore: la Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 34099/2024, precisando che, accertato lo sforamento di un parametro, diventa superfluo discutere degli altri.

Quindi sì: una ditta individuale con 520.000 euro di debiti non accede al concordato minore né alla liquidazione controllata, anche se fattura 90.000 euro l’anno e non possiede nulla. Il suo binario è quello delle procedure “maggiori”: liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, oppure — prima ancora — la composizione negoziata della crisi.

Attenzione anche al verso opposto: una ditta con soli 140.000 euro di debiti, ma che nel secondo dei tre esercizi ha registrato ricavi per 211.000 euro, è fuori dal sovraindebitamento per via dei ricavi, non dei debiti. Il limite dei debiti è uno dei tre cancelli, non l’unico.

Chi controlla che io sia sotto le soglie? Basta che lo dica io?

No, non basta dichiararlo: la prova di essere impresa minore spetta a te, e va data con documenti.

È un punto che la giurisprudenza ripete con insistenza. L’art. 121 del Codice sottopone alla liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali che non dimostrino di possedere congiuntamente i requisiti di impresa minore. La parola chiave è “dimostrino”: la legge presume che tu sia assoggettabile, e sei tu a dover provare il contrario.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 30962/2025, ha confermato che l’onere grava interamente sul debitore e che la mancata produzione dei bilanci per più esercizi è un vuoto probatorio che si risolve contro di lui. Nella stessa direzione la Corte d’Appello di Trento (sentenza n. 1/2025 del 16 luglio 2025): se il debitore non si costituisce e non deposita nulla, il giudice non può presumere che le soglie siano rispettate, e l’onere non si sposta sul creditore.

C’è però una buona notizia per chi ha una contabilità semplificata, come la maggior parte delle ditte individuali. I bilanci non sono l’unico mezzo di prova. La Cassazione ha chiarito da tempo (Cass. 26 novembre 2018, n. 30541; Cass. 1° dicembre 2022, n. 35381) che si possono usare strumenti alternativi: scritture contabili, dichiarazioni fiscali, registri IVA, estratti conto, qualsiasi documento capace di rappresentare in modo attendibile la situazione economica e patrimoniale dell’impresa.

In pratica, per una ditta individuale questo significa preparare: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni con i quadri d’impresa, registri IVA, un prospetto dei beni strumentali e del loro valore, l’elenco completo dei debiti con le relative scadenze. È il materiale che l’OCC esaminerà comunque; averlo in ordine prima di depositare la domanda è ciò che separa una pratica solida da una contestabile.

Entro quando devo muovermi? C’è una scadenza?

Una scadenza vera e propria non c’è, ma ci sono due momenti che possono chiuderti delle porte: la cancellazione della ditta e l’iniziativa di un creditore.

Il sovraindebitamento non ha un “termine di decadenza” come un ricorso: puoi chiedere l’accesso finché sei in crisi o in insolvenza. Però il tempo lavora contro di te in modi precisi.

Il primo è la cancellazione dal registro delle imprese. Se chiudi la partita IVA e cancelli la ditta, perdi definitivamente l’accesso al concordato minore. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, confermata poco dopo dall’ordinanza n. 20961/2026: la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche se si tratta di ditta individuale e anche se il concordato è liquidatorio. Ne parliamo nel dettaglio più avanti.

Il secondo è l’iniziativa del creditore. Se sei insolvente e hai debiti scaduti e non pagati per almeno 50.000 euro, un creditore può chiedere al tribunale di aprire la liquidazione controllata del tuo patrimonio. A quel punto non sei più tu a scegliere la procedura: puoi ancora chiedere di accedere a uno strumento alternativo (l’art. 271 CCII lo consente), ma lo fai sotto pressione e con tempi stretti.

Il terzo, meno visibile, è il deterioramento dei numeri. Ogni mese in più di interessi, sanzioni e nuovi debiti può spingerti oltre la soglia dei 500.000 euro o rendere impraticabile una proposta ai creditori. Chi si muove quando la ditta è ancora attiva ha più strumenti; chi aspetta, ne ha meno.


Da dove si comincia, concretamente? Devo andare in tribunale?

No, il primo passo non è il tribunale. Il primo passo è l’OCC, l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.

Tutte le procedure di sovraindebitamento passano per l’OCC. Funziona così: presenti un’istanza all’Organismo competente (di regola quello del circondario del tribunale dove hai il centro degli interessi principali), che nomina un Gestore della crisi. Il Gestore è il professionista che ricostruisce la tua situazione, verifica i documenti, controlla le banche dati e, alla fine, redige una relazione che accompagnerà la tua domanda davanti al giudice.

Nel caso di una ditta individuale, la primissima cosa che il Gestore guarda è proprio quella di cui stiamo parlando: sei impresa minore oppure no? Perché da questa risposta dipende tutto. Se sei sopra soglia, l’OCC non è la porta giusta e bisogna ragionare con gli strumenti delle imprese maggiori. Se sei sotto soglia, si passa a scegliere tra le procedure disponibili.

In parallelo — e questo è un punto su cui insistiamo — conviene fare con un avvocato una verifica preliminare sui numeri, prima ancora di depositare l’istanza all’OCC. Il motivo è semplice: se emerge che nel terzo esercizio precedente i ricavi hanno sfiorato i 200.000 euro, o che il debito verso la banca per il mutuo sul laboratorio porta il totale a ridosso dei 500.000, è meglio saperlo subito e costruire la strategia di conseguenza, piuttosto che scoprirlo quando il Gestore ha già avviato il lavoro.

Il deposito vero e proprio in tribunale arriva dopo, con il ricorso, la documentazione e la relazione dell’OCC. Nella tabella che trovi più sotto abbiamo messo in fila i passaggi, gli atti e i termini delle due procedure che interessano più da vicino una ditta individuale: il concordato minore e la liquidazione controllata. La regola pratica è questa: niente tribunale senza OCC, niente OCC senza aver prima verificato le soglie.

Quali documenti mi chiederanno per calcolare le soglie?

Te ne chiederanno molti, e conviene prepararli prima. Il principio, come detto, è che la qualità di impresa minore non si afferma: si documenta.

Per i tre parametri dell’art. 2, lettera d), servono documenti diversi.

Per l’attivo patrimoniale (limite 300.000 euro annui nel triennio): l’elenco dei beni dell’impresa — attrezzature, macchinari, automezzi, eventuale immobile strumentale, rimanenze di magazzino, crediti verso clienti — con i valori risultanti dalle scritture contabili per ciascuno dei tre esercizi. Nelle ditte in contabilità semplificata questi dati vanno spesso ricostruiti dal registro dei beni ammortizzabili e dalle dichiarazioni.

Per i ricavi (limite 200.000 euro annui nel triennio): dichiarazioni dei redditi con i quadri relativi all’attività d’impresa, registri IVA delle vendite, liquidazioni periodiche. La legge dice “in qualunque modo risultanti”: conta la realtà, non solo ciò che è stato dichiarato.

Per i debiti (limite 500.000 euro): qui l’elenco deve essere completo, e include anche i debiti non ancora scaduti. Estratti conto bancari, piani di ammortamento di mutui e finanziamenti, leasing, fatture non pagate dei fornitori, estratti di ruolo e posizioni debitorie verso enti, contributi, eventuali decreti ingiuntivi e precetti già notificati.

A questi si aggiungono i documenti richiesti dalla procedura in sé: per il concordato minore l’art. 75 CCII elenca, tra l’altro, il piano, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi e le scritture contabili; per la liquidazione controllata la domanda va corredata dalla relazione dell’OCC prevista dall’art. 269.

Un consiglio pratico: non “ottimizzare” nulla. La tentazione di omettere un debito, per restare sotto soglia, o di dimenticare un conto, è comprensibile ma pericolosa. La Cassazione (ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025) ha chiarito che il giudice verifica la relazione dell’OCC nella sostanza, non solo nella forma: un’omissione scoperta dopo non solo fa cadere la domanda, ma può compromettere l’esdebitazione futura.

Una volta accertato che sono sotto soglia, quale procedura scelgo?

Dipende soprattutto da una domanda: vuoi continuare a lavorare con la tua ditta, oppure hai già chiuso o intendi chiudere?

Per la ditta individuale attiva e sotto soglia, le strade sono due.

Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è la procedura negoziale: proponi ai creditori un piano di pagamento, anche parziale, con tempi e modalità definite. Può essere in continuità (continui l’attività e paghi con i flussi che produci) o, a determinate condizioni, liquidatorio con apporto di risorse esterne. I creditori votano: il piano deve raccogliere il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il grande vantaggio è che puoi conservare l’azienda e, in molti casi, anche beni a cui tieni.

La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è la procedura liquidatoria: il tuo patrimonio viene affidato a un liquidatore, venduto, e il ricavato distribuito ai creditori. Al termine — e comunque decorsi tre anni dall’apertura — arriva l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui (art. 282 CCII). Non c’è voto dei creditori.

Resta esclusa, per la ditta individuale, la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), la procedura in cui i creditori non votano e decide il giudice. È riservata a chi ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività d’impresa. Se la tua esposizione nasce, anche solo in parte significativa, dall’attività, questa strada è chiusa: lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, confermando l’orientamento restrittivo sui debiti “misti”.

C’è infine una quarta possibilità, per chi non ha nulla: l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), di cui parliamo nel blocco sulle paure finali.

La scelta non è mai solo tecnica: è la risposta a cosa vuoi che resti in piedi quando la procedura sarà finita.

Quanto dura tutto, dall’inizio alla fine? Mi fa uno schema dei passaggi?

Certo. La durata dipende molto dalla procedura, dal tribunale e dalla complessità della tua posizione, ma i passaggi sono scanditi dalla legge. Ecco lo schema che usiamo anche nei colloqui.

FaseAttoTermineDavanti a chi
Verifica preliminareRicostruzione di attivo, ricavi e debiti del triennioPrima di qualsiasi depositoAvvocato e commercialista
Accesso all’OCCIstanza di nomina del Gestore della crisiNessun termine di legge; tempi dell’OrganismoOCC competente
Istruttoria del GestoreRaccolta documenti, verifica banche dati, relazioneVariabile secondo la complessitàGestore della crisi
Concordato minore – depositoRicorso con piano, proposta e relazione OCC (artt. 75-76 CCII)Quando la documentazione è completaTribunale
Concordato minore – aperturaDecreto di apertura; eventuali misure protettive su richiesta (art. 78 CCII)Dopo la verifica di ammissibilitàTribunale
Concordato minore – votoDichiarazioni di adesione o mancata adesione dei creditoriTermine fissato dal giudice, non superiore a 30 giorni (art. 78 CCII)Creditori, tramite l’OCC
Concordato minore – omologaSentenza di omologazione (art. 80 CCII)Dopo il voto e le eventuali contestazioniTribunale
Liquidazione controllata – depositoRicorso con relazione OCC (artt. 268-269 CCII)Quando la documentazione è completaTribunale
Liquidazione controllata – aperturaSentenza che nomina il liquidatore (art. 270 CCII)Dopo la verifica dei presuppostiTribunale
Programma di liquidazioneProgramma del liquidatore (art. 272 CCII)Entro 90 giorni dall’aperturaLiquidatore, approvazione del giudice delegato
EsdebitazioneEsdebitazione di diritto (art. 282 CCII)Alla chiusura o decorsi 3 anni dall’aperturaTribunale
ImpugnazioniReclamo contro le sentenze (art. 51 CCII)30 giorniCorte d’Appello

Due osservazioni su questa tabella. La prima: la fase che pesa di più, in termini di tempo, è spesso quella che precede il deposito — la ricostruzione dei dati e l’istruttoria del Gestore. Una ditta con contabilità ordinata la attraversa in fretta; una con anni di dichiarazioni incomplete e debiti sparsi tra più banche e fornitori ci resta a lungo. La seconda: i termini per impugnare sono brevi e perentori. Nel reclamo e nel successivo ricorso per cassazione, un giorno di ritardo chiude la partita.

Nella pratica, la tabella si percorre tanto più velocemente quanto più completa è la documentazione del primo giorno.

Nel frattempo i creditori possono continuare a pignorarmi?

Dipende dalla procedura e dal momento, ma la risposta breve è: sì fino a quando non intervengono le misure protettive o l’apertura della procedura; dopo, di regola, no.

Nel concordato minore, con il decreto di apertura il giudice, su tua richiesta, può disporre che per un certo periodo non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né acquisiti diritti di prelazione sul tuo patrimonio (art. 78, comma 2, CCII). È la protezione che consente alla trattativa di svolgersi senza che un creditore più rapido degli altri si porti via i beni su cui si regge il piano. Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 5 maggio 2025, ha ritenuto che queste misure possano essere concesse anche senza sentire prima i creditori, proprio per garantirne l’efficacia.

Nella liquidazione controllata, la sentenza di apertura produce l’effetto tipico delle procedure concorsuali: dal giorno della sua pubblicazione nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 270, comma 5, che richiama l’art. 150 CCII). I pignoramenti in corso si arrestano e i beni passano sotto la gestione del liquidatore.

Prima di tutto questo, però, sei scoperto. Se nel mese che ti serve per preparare la domanda un fornitore ti pignora il conto corrente dell’attività, il pignoramento va avanti. Ecco perché, quando ci sono esecuzioni già avviate o imminenti, i tempi di preparazione vanno compressi al massimo e la domanda va costruita avendo in mente fin da subito quale protezione chiedere.

C’è poi un aspetto che molti sottovalutano: l’esecuzione immobiliare già avanzata. Se l’immobile è in vendita e l’asta è fissata tra poche settimane, la procedura di sovraindebitamento va impostata tenendo conto dei tempi concreti di quel fascicolo. La protezione esiste, ma non è retroattiva: arriva solo con il deposito e con il provvedimento del giudice.


E se la ditta l’ho già chiusa? Posso ancora fare il sovraindebitamento?

Sì, ma con una porta in meno. Questa è la domanda su cui la giurisprudenza è cambiata di più negli ultimi mesi, quindi le rispondo con precisione.

Per anni i tribunali si sono divisi. Molti giudici di merito (tra cui la Corte d’Appello di Napoli il 14 luglio 2025 e il Tribunale di Vicenza il 13 marzo 2025) ammettevano che l’ex titolare di ditta individuale cancellata potesse proporre un concordato minore, almeno liquidatorio e con finanza esterna, valorizzando il fatto che la persona fisica sopravvive alla cancellazione dell’impresa. Altri tribunali lo negavano.

La Cassazione ha chiuso il contrasto. Con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026 ha affermato che la domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato è sempre inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII: non conta che l’impresa fosse individuale, non conta che il concordato sia liquidatorio, non conta l’apporto di risorse esterne. La Corte ha valorizzato il dato letterale della norma, osservando che quando il legislatore ha voluto distinguere tra impresa individuale e collettiva lo ha fatto espressamente. L’ordinanza n. 20961/2026 ha confermato l’indirizzo in un caso analogo.

Cosa resta, allora? Resta la liquidazione controllata, con la successiva esdebitazione. Il correttivo del 2024 ha introdotto all’art. 33 il comma 1-bis, che consente all’imprenditore individuale di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione. E resta, se non hai nulla da liquidare, l’esdebitazione dell’incapiente.

Per l’ex titolare di ditta cancellata la strada del sovraindebitamento resta aperta, ma è solo quella liquidatoria. Ed è per questo che, a chi ci scrive con la ditta ancora attiva e l’intenzione di chiuderla “per pulizia”, diciamo sempre la stessa cosa: prima di cancellarti, fai valutare se il concordato minore è la soluzione migliore per te. Dopo, non potrai più sceglierlo.

Quanto alle soglie: per l’imprenditore cancellato la verifica dei parametri di impresa minore si fa guardando ai tre esercizi precedenti, e vale lo stesso onere di prova. Il fatto di aver chiuso non ti esonera dal dimostrare di essere stato sotto i limiti.

Ho firmato fideiussioni e ho debiti personali oltre a quelli della ditta: si sommano?

Nella ditta individuale non esiste un patrimonio separato: tu e l’impresa siete la stessa persona, e i tuoi creditori — personali e aziendali — concorrono sullo stesso patrimonio. È la differenza fondamentale rispetto a una società a responsabilità limitata.

Questo ha due conseguenze pratiche.

La prima riguarda la procedura: siccome l’esposizione è “mista” (una parte nasce dall’attività, una parte dalla vita privata), la ristrutturazione dei debiti del consumatore è preclusa quando la componente d’impresa è significativa. La Cassazione, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha escluso la qualifica di consumatore per una debitrice i cui debiti principali derivavano da fideiussioni rilasciate a favore di società di cui era stata socia di maggioranza e amministratrice. Lo stesso ragionamento vale, a maggior ragione, per il titolare di una ditta individuale. Le procedure corrette per chi ha debiti misti sono il concordato minore e la liquidazione controllata, che accolgono l’intera esposizione.

La seconda riguarda il calcolo della soglia dei 500.000 euro. La norma parla di “ammontare di debiti, anche non scaduti”, senza distinguere. Esistono letture diverse su quali debiti personali vadano computati, ma l’approccio prudente — quello che adottiamo nelle verifiche preliminari — è considerare l’intera esposizione del titolare, comprese le garanzie prestate quando sono state escusse o sono prossime a esserlo. Meglio scoprire in anticipo di essere a 470.000 euro con un margine sottile, che sentirselo contestare in udienza.

Le fideiussioni meritano un discorso a parte. Finché la garanzia non è escussa, il debito è potenziale; ma se il debitore principale è già inadempiente, la banca può attivarla in qualsiasi momento, e a quel punto la tua esposizione cambia improvvisamente di scala. Nei conteggi, una fideiussione a rischio va trattata come un debito, non come una nota a margine.

Un’ultima precisazione, utile a chi ha famiglia: se il coniuge o un convivente ha a sua volta debiti, l’art. 66 CCII consente, a certe condizioni, di presentare un’unica procedura familiare. È un’opzione da valutare quando le esposizioni si intrecciano.

Vale anche se sono un artigiano, un agricoltore o un libero professionista con partita IVA?

Dipende da quale “partita IVA” hai, perché per la legge non siete tutti uguali.

L’artigiano titolare di ditta individuale è un imprenditore commerciale a tutti gli effetti ai fini del Codice della crisi: valgono per lui esattamente le tre soglie di cui abbiamo parlato. Se le rispetta è impresa minore e accede al sovraindebitamento; se ne supera anche una, è assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

L’imprenditore agricolo è in una posizione diversa: il Codice lo include espressamente tra i soggetti sovraindebitabili, senza legarlo alle soglie dimensionali dell’impresa minore. Un’azienda agricola individuale con 700.000 euro di debiti resta comunque nell’area del sovraindebitamento, purché sia davvero agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. Il problema, in questi casi, si sposta sulla qualificazione: se accanto all’attività agricola c’è un’attività commerciale prevalente (un agriturismo con ristorazione dominante, una rivendita che acquista da terzi più di quanto produce), il discorso può cambiare.

Il libero professionista — avvocato, ingegnere, geometra, medico, consulente — non è imprenditore, e quindi non è mai assoggettabile alla liquidazione giudiziale, qualunque sia l’ammontare dei debiti. Per lui la soglia dei 500.000 euro semplicemente non esiste: è sempre nell’area del sovraindebitamento. Può proporre il concordato minore (che l’art. 74 apre anche al professionista) oppure chiedere la liquidazione controllata.

Qui la valutazione diventa davvero di confine, ed è il terreno su cui lavoriamo ogni giorno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, conosce dall’interno i criteri con cui gli Organismi qualificano il debitore: è questa esperienza che consente di impostare la domanda sulla categoria giusta fin dal primo atto.

Una nota per chi svolge due attività, per esempio un professionista che ha anche una ditta individuale commerciale: in questi casi conta l’attività d’impresa, e le soglie vanno verificate su di essa.

E se ho superato la soglia solo per poco, magari in un solo anno?

Purtroppo, anche un solo sforamento in un solo esercizio basta a far perdere la qualifica di impresa minore.

La norma parla di attivo e ricavi “annui” nei tre esercizi antecedenti: il limite va rispettato in ciascuno di essi. Se nel 2023 i ricavi sono stati 186.000 euro, nel 2024 204.500 e nel 2025 171.000, la ditta non è impresa minore, anche se la media è sotto i 200.000. E la Cassazione (ordinanza n. 34099/2024) ha ribadito che lo sforamento di un solo parametro rende superflua ogni discussione sugli altri.

Questo però non significa che la partita sia chiusa senza discussione. Ci sono almeno tre aspetti che vale la pena verificare.

Il primo è la correttezza del dato. Nei ricavi di una ditta individuale finiscono a volte voci che, a un esame attento, non sono ricavi dell’attività caratteristica o sono state contabilizzate in modo errato. Nell’attivo patrimoniale possono comparire beni a valori non più attuali. Una ricostruzione tecnica accurata, fatta insieme al commercialista, può cambiare il quadro.

Il secondo è il periodo di riferimento. I tre esercizi si contano a ritroso dalla data della domanda (o dell’istanza del creditore). Col passare del tempo, l’esercizio “sforato” esce dalla finestra triennale. In certi casi la differenza tra depositare oggi o fra qualche mese è decisiva — ma va valutata con attenzione, perché nel frattempo un creditore può muoversi e la posizione può peggiorare.

Il terzo è l’alternativa. Essere sopra soglia non significa “fallire” automaticamente. Esistono la composizione negoziata della crisi, gli accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo: strumenti pensati per le imprese maggiori e utilizzabili anche da una ditta individuale che ha superato i limiti. Sopra soglia cambia il binario, non finisce il viaggio.


Rischio di perdere la casa?

Dipende dalla procedura che scegli, ed è proprio questa la ragione per cui la scelta va fatta con calma e non sotto la pressione di un pignoramento.

Nella liquidazione controllata la risposta onesta è: sì, se la casa è di tua proprietà, di regola entra nella procedura e viene venduta. La liquidazione riguarda tutti i beni del debitore, salvo quelli che la legge esclude (i beni impignorabili, la parte di reddito necessaria al mantenimento tuo e della famiglia, che il giudice determina). Il ricavato va ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni: se sull’immobile grava un’ipoteca, la banca ipotecaria viene soddisfatta per prima su quel valore.

Nel concordato minore il quadro è diverso. Il piano è tuo: puoi proporre di pagare i creditori con i flussi dell’attività o con risorse di terzi e conservare l’immobile, a condizione che la proposta sia conveniente per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria e che raccolga il loro voto. Salvare la casa, in altre parole, è possibile, ma solo se il piano regge i numeri e convince i creditori.

C’è poi un limite reale che è giusto dire: se la casa è ipotecata per un importo vicino al suo valore e non hai risorse per pagare almeno quanto la banca otterrebbe dalla vendita, conservarla è molto difficile in qualsiasi procedura. In questi casi il vero obiettivo diventa un altro: chiudere la partita con tutti i creditori, liberarti dei debiti residui con l’esdebitazione e ripartire.

Una cosa, però, va detta con chiarezza per rassicurare chi legge in un momento di angoscia: nella liquidazione controllata la parte di reddito necessaria a te e alla tua famiglia resta a tua disposizione, e una volta ottenuta l’esdebitazione i debiti non soddisfatti non potranno più essere pretesi. Perdere un bene è doloroso; restare per sempre sotto il peso di debiti che non potrai mai pagare, di solito, lo è di più.

E se non ho niente? Né beni né soldi da offrire?

Allora esiste uno strumento pensato esattamente per te: l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, prevista dall’art. 283 del Codice.

È la procedura per la persona fisica che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, né immediata né futura, nemmeno in prospettiva. Si presenta tramite l’OCC, che redige una relazione sulla situazione del debitore e sulle cause dell’indebitamento; il giudice, verificata la meritevolezza, concede la liberazione dai debiti. La contropartita è un impegno: se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti, una parte andrà ai creditori.

Due limiti reali, che non voglio nasconderle. Il primo: l’esdebitazione dell’incapiente si può ottenere una sola volta nella vita. Il secondo: qui la meritevolezza conta davvero. Se l’indebitamento è stato causato con dolo o colpa grave — spese sproporzionate, finanziamenti presi sapendo di non poterli restituire, atti fatti per sottrarre beni ai creditori — la domanda può essere respinta.

Un’altra precisazione, che riguarda chi ha alle spalle una vecchia procedura fallimentare. La Cassazione, con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, ha escluso che chi è stato dichiarato fallito sotto la vecchia legge fallimentare, e non ha ottenuto allora l’esdebitazione, possa usare l’art. 283 per liberarsi degli stessi debiti che erano coinvolti in quel fallimento.

Attenzione anche a non confondere l’incapiente con chi “ha poco”. Se hai un reddito, anche modesto, con una parte eccedente il fabbisogno familiare, oppure un bene di qualche valore, la strada corretta è la liquidazione controllata. Dopo il correttivo del 2024, infatti, quando la domanda di liquidazione è proposta dal debitore persona fisica, l’OCC deve attestare che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Chi ha qualcosa va in liquidazione; chi non ha davvero nulla può chiedere l’esdebitazione da incapiente.

Possono i creditori farmi aprire la procedura contro la mia volontà?

Sì, ma solo in presenza di due condizioni: devi essere insolvente e i debiti scaduti e non pagati devono raggiungere almeno 50.000 euro.

È una delle novità più rilevanti del Codice della crisi rispetto alla vecchia legge 3/2012. Prima il sovraindebitamento era solo “volontario”; oggi l’art. 268, comma 2, consente a un creditore di chiedere la liquidazione controllata di un debitore non fallibile, anche mentre sono in corso procedure esecutive individuali. La stessa norma, però, prevede che non si fa luogo all’apertura se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro.

Ecco allora il senso della cifra che circola: 50.000 euro non è la soglia per accedere tu, è la soglia sotto la quale nessun creditore può trascinarti in liquidazione. E si calcola sul totale dei tuoi debiti scaduti e non pagati, non sul solo credito di chi fa la domanda: un fornitore che vanta 12.000 euro può chiedere la liquidazione se la tua esposizione scaduta complessiva supera i 50.000.

C’è anche una protezione ulteriore per la persona fisica: se la domanda è del creditore, la liquidazione non si apre quando l’OCC, su tua richiesta, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire neppure con azioni giudiziarie.

E se sei sopra soglia di impresa minore? Allora il creditore non chiederà la liquidazione controllata ma la liquidazione giudiziale, che l’art. 49, comma 5, esclude solo se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 30.000 euro.

Il limite reale è questo: quando un creditore si muove, i tempi si stringono e le tue scelte si riducono. Il rimedio c’è — l’art. 271 ti consente di chiedere l’accesso a uno strumento alternativo, come il concordato minore se sei ancora attivo — ma va esercitato subito.

Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?

Nessuno può darle una data, ma posso dirle con certezza quali eventi segnano il “troppo tardi”.

Il primo è la cancellazione della ditta: da quel momento il concordato minore non è più percorribile, come ha stabilito la Cassazione nel giugno 2026. Il secondo è il superamento dei 500.000 euro di debiti o di una delle altre soglie: da quel momento sei fuori dal sovraindebitamento e i tuoi strumenti cambiano. Il terzo è la domanda di un creditore: da quel momento giochi in difesa. Il quarto, più silenzioso, è l’asta del bene a cui tieni: una volta aggiudicato, nessuna procedura te lo restituisce.

Dall’altra parte c’è una rassicurazione fondata: finché la ditta è attiva, sotto soglia e nessun creditore ha ancora chiesto la liquidazione, tutte le opzioni sono ancora sul tavolo. Molte delle persone che ci scrivono sono esattamente in questa condizione, anche se non lo sanno.

Il consiglio pratico è semplice: se nelle risposte precedenti hai riconosciuto la tua situazione, il momento per fare la verifica delle soglie e scegliere la procedura è adesso, non al primo atto di precetto.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni. Sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici per mostrare come si ragiona: non sono casi reali.

Simulazione 1 — La verifica delle tre soglie (ditta individuale di ristorazione, ancora attiva).

Ipotesi: domanda da presentare a ottobre 2026; esercizi di riferimento 2023, 2024, 2025.

  • Attivo patrimoniale: 2023 → 138.700 €; 2024 → 131.200 €; 2025 → 124.900 € (attrezzature di cucina, arredi, furgone, rimanenze). Tutti sotto 300.000 € ✔
  • Ricavi: 2023 → 176.400 €; 2024 → 192.950 €; 2025 → 188.300 €. Tutti sotto 200.000 € ✔
  • Debiti (anche non scaduti): mutuo residuo sul locale 146.200 € (in gran parte non scaduto) + fornitori 63.480 € + finanziamento chirografario 88.750 € + contributi e altri debiti verso enti 71.920 € + fideiussione escussa 42.300 € = 412.650 €. Sotto 500.000 € ✔

Esito: la ditta è impresa minore e può accedere al concordato minore. Ma nota due cose. La prima: senza il mutuo non scaduto il totale sarebbe 266.450 €; chi lo avesse dimenticato avrebbe creduto di avere un margine enorme, che invece è di 87.350 €. La seconda: se i ricavi del 2024 fossero stati 203.100 € invece di 192.950 €, la ditta sarebbe fuori dal sovraindebitamento per un solo parametro in un solo anno, con debiti ben sotto i 500.000 €. La verifica si fa su tutti e tre i valori, anno per anno.

Simulazione 2 — Il creditore che vuole la liquidazione (ditta individuale artigiana di impiantistica).

Ipotesi: un fornitore di materiali vanta un credito di 21.300 € e deposita domanda di liquidazione controllata.

  • Debiti scaduti e non pagati del titolare: fornitore 21.300 € + altri fornitori 9.870 € + rate scadute di finanziamento 6.680 € = 37.850 €.
  • Debiti non ancora scaduti (residuo finanziamento): 24.400 €.

Esito: il fornitore è legittimato a chiedere, ma la liquidazione non può essere aperta, perché i debiti scaduti e non pagati (37.850 €) sono sotto i 50.000 € dell’art. 268, comma 2. Il residuo non scaduto non si somma a questo fine.

Variante: sei mesi dopo, altre rate scadono e un secondo fornitore non viene pagato; i debiti scaduti salgono a 51.920 €. Ora, se risulta l’insolvenza, il tribunale può aprire la liquidazione su domanda del creditore. Il titolare, se la ditta è ancora attiva, può però chiedere tempestivamente l’accesso al concordato minore (art. 271).

Morale di entrambe le simulazioni: i numeri decidono la procedura, e un solo dato sbagliato può portarti sul binario sbagliato.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“I debiti che ho oggi mi fanno entrare nel sovraindebitamento, ma i debiti che avrò domani mi faranno restare?”

Tutti chiedono quanti debiti servono per entrare. Quasi nessuno si chiede come quei debiti si muoveranno nei mesi in cui la procedura viene preparata, e cosa succede al calcolo delle soglie nel frattempo.

Pensa a una ditta individuale con 468.000 euro di debiti complessivi. Oggi è sotto soglia. Ma su quei debiti corrono interessi, anche moratori; i contributi non versati generano sanzioni; il fornitore che ha ottenuto un decreto ingiuntivo aggiunge spese legali; la banca, dopo la revoca degli affidamenti, può escutere una fideiussione dimenticata. Nel giro di qualche mese quei 468.000 euro possono diventare 505.000. E a quel punto la stessa persona, con la stessa ditta e lo stesso fatturato, si ritrova fuori dal sovraindebitamento e dentro l’area della liquidazione giudiziale.

Lo stesso vale, in senso inverso, per l’esercizio che ha fatto sforare i ricavi: col passare del tempo esce dal triennio, e una ditta oggi sopra soglia potrebbe rientrare. Ma nel frattempo i creditori non restano fermi.

Ecco perché la verifica delle soglie non è una fotografia, è una proiezione. Quando la facciamo, non guardiamo solo il dato di oggi: stimiamo come evolverà l’esposizione nei mesi necessari a completare l’istruttoria dell’OCC e a depositare la domanda, e scegliamo il momento del deposito tenendo conto di entrambe le direzioni.

C’è un secondo aspetto collegato: la qualifica di impresa minore va dimostrata al momento in cui il giudice decide, non al momento in cui ti sei rivolto all’OCC. La Cassazione ha ammesso in passato che elementi rilevanti sulle soglie possano emergere anche in sede di reclamo. Una ditta ai margini deve quindi presentarsi con una documentazione capace di reggere anche a distanza di mesi.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che contano di più per chi ha una ditta individuale e si chiede se e come accedere al sovraindebitamento. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui ti riguarda.

1. Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza 16 giugno 2026, n. 20141. Principio: l’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese non può chiedere il concordato minore; la preclusione dell’art. 33, comma 4, CCII vale anche per la ditta individuale e anche per il concordato liquidatorio con finanza esterna, mentre resta aperta la liquidazione controllata. Rilevanza: è la pronuncia che più di ogni altra impone di decidere prima di cancellare la ditta.

2. Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 20961/2026. Principio: conferma, in una vicenda analoga, l’inammissibilità del concordato minore proposto dall’imprenditore cancellato. Rilevanza: consolida l’indirizzo e rende improbabile un ritorno all’orientamento favorevole dei giudici di merito.

3. Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza 11 novembre 2025, n. 29746. Principio: la ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata a esposizioni di natura consumeristica; quando i debiti derivano in misura significativa da un’attività imprenditoriale, anche tramite fideiussioni per società di cui si è stati soci e amministratori, la qualifica di consumatore va esclusa. Rilevanza: chiude la porta del “piano del consumatore” al titolare di ditta individuale con debiti d’impresa.

4. Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: l’apertura della liquidazione controllata non è un premio per il debitore e non può essere negata per un giudizio di scarsa meritevolezza sulle cause dell’indebitamento; questi profili rilevano semmai al momento dell’esdebitazione (art. 280 CCII). Rilevanza: la ditta individuale indebitata per scelte imprudenti non è per questo esclusa dalla liquidazione.

5. Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28576. Principio: ai fini dell’apertura della liquidazione controllata, la relazione dell’OCC va verificata nella sostanza e non solo nella forma. Rilevanza: l’assenza di un filtro di meritevolezza in ingresso non significa assenza di controllo sui dati; una relazione lacunosa sulle soglie non passa.

6. Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 28 aprile 2026, n. 11603. Principio: dopo il correttivo del 2024, la relazione dell’OCC che accompagna la domanda di liquidazione controllata del debitore deve dare conto delle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni. Rilevanza: la ricostruzione della storia debitoria della ditta diventa parte essenziale della domanda.

7. Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 30962/2025. Principio: grava sul debitore la prova di possedere congiuntamente i requisiti dimensionali che lo sottraggono alla liquidazione giudiziale; la mancata produzione dei bilanci per più esercizi va a suo sfavore. Rilevanza: il titolare di ditta non può limitarsi ad affermare di essere sotto soglia.

8. Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 34099/2024. Principio: il superamento anche di uno solo dei parametri dimensionali basta a rendere l’impresa assoggettabile alla procedura maggiore, e rende superfluo l’esame degli altri. Rilevanza: stare sotto i 500.000 euro di debiti non basta se si sforano ricavi o attivo.

9. Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: chi è stato dichiarato fallito sotto la legge fallimentare e non ha ottenuto l’esdebitazione di allora non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) per gli stessi debiti. Rilevanza: riguarda gli ex titolari di ditte già fallite che sperano in una seconda possibilità per la vecchia esposizione.

10. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018, n. 30541. Principio: la prova della non assoggettabilità alla procedura maggiore può essere fornita anche con strumenti diversi dai bilanci, fermo restando che l’onere resta a carico dell’imprenditore. Rilevanza: fondamentale per le ditte individuali in contabilità semplificata, che bilanci veri e propri spesso non ne hanno.

11. Corte di Cassazione, 1° dicembre 2022, n. 35381. Principio: in mancanza di bilanci depositati, il debitore può assolvere l’onere probatorio con scritture contabili o altri documenti idonei a rappresentare i dati economici e patrimoniali dell’impresa. Rilevanza: conferma che dichiarazioni fiscali, registri e documenti contabili possono bastare, se attendibili.

12. Corte d’Appello di Trento, sentenza 16 luglio 2025, n. 1/2025. Principio: la mancata costituzione del debitore e l’omesso deposito della documentazione contabile non permettono di presumere il rispetto delle soglie, né trasferiscono l’onere della prova sul creditore o sul giudice. Rilevanza: chi non si difende nell’istruttoria viene trattato come impresa sopra soglia.

13. Corte d’Appello di Catania, sentenza 27 giugno 2025, n. 966. Principio: in assenza di prova del debitore sui requisiti dimensionali, e salvo che il tribunale acquisisca d’ufficio elementi certi di segno contrario, la domanda del creditore di liquidazione giudiziale va accolta. Rilevanza: altra conferma, dal merito, che il silenzio documentale non protegge la ditta.

14. Tribunale di Verona, ordinanza 5 maggio 2025. Principio: nel concordato minore le misure protettive possono essere concesse senza previa audizione dei creditori, per garantirne l’efficacia. Rilevanza: la protezione dai pignoramenti può arrivare rapidamente, ma solo se la domanda è pronta.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco cosa facciamo, passo per passo, quando una ditta individuale ci chiede se può accedere al sovraindebitamento.

  1. Ricostruiamo i tre parametri dell’art. 2, lett. d), CCII anno per anno, lavorando con il commercialista su dichiarazioni, registri IVA, registro dei beni ammortizzabili ed estratti conto, per stabilire se la ditta è impresa minore.
  2. Censiamo l’intera esposizione debitoria, compresi i debiti non scaduti, le fideiussioni escusse o a rischio di escussione e i debiti personali del titolare, per verificare il margine reale rispetto ai 500.000 euro.
  3. Proiettiamo l’evoluzione dei debiti nei mesi necessari all’istruttoria, calcolando interessi, sanzioni e spese, per individuare il momento corretto del deposito.
  4. Verifichiamo lo stato della ditta al registro delle imprese e, se il titolare intende chiuderla, valutiamo prima della cancellazione se il concordato minore sia la soluzione più adatta, alla luce di Cass. n. 20141/2026.
  5. Scegliamo la procedura: concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente o, se la ditta è sopra soglia, gli strumenti delle imprese maggiori, compresa la composizione negoziata.
  6. Predisponiamo l’istanza all’OCC e il fascicolo documentale completo richiesto dagli artt. 75-76 o 269 CCII, così che la relazione del Gestore possa reggere il controllo sostanziale del tribunale.
  7. Redigiamo il piano e la proposta di concordato minore, dimostrando la convenienza per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.
  8. Chiediamo le misure protettive quando ci sono esecuzioni in corso o imminenti, e ne curiamo l’eventuale proroga.
  9. Assistiamo il debitore quando è un creditore a chiedere la liquidazione, contestando la soglia dei 50.000 euro o l’insolvenza e, se la ditta è attiva, attivando l’art. 271 CCII.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli davanti alla Corte d’Appello e, se necessario, in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi: chi ha svolto quel ruolo sa quali documenti un OCC chiede per attestare le soglie di impresa minore, dove una relazione rischia di essere giudicata incompleta e come si costruisce una domanda che il tribunale possa verificare nella sostanza. E quando la ditta è a ridosso dei limiti, la qualifica di Esperto Negoziatore permette di valutare nello stesso momento anche la composizione negoziata.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna eccezione dispersa tra un grado e l’altro. In una materia in cui i principi decisivi — dalla cancellazione della ditta all’onere della prova delle soglie — sono arrivati proprio dalla Suprema Corte, questa continuità ha un peso concreto.

Lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono i dati contabili e fiscali del triennio, gli avvocati li traducono in una domanda giuridicamente solida. Per una ditta individuale, dove contabilità e patrimonio personale si intrecciano, è il modo più affidabile per non lasciare zone d’ombra.


In sintesi

Tre messaggi da portare via da questa intervista.

Il primo: per accedere al sovraindebitamento non esiste un minimo di debiti. Serve essere in crisi o in insolvenza. I 50.000 euro di cui si parla riguardano solo la domanda dei creditori.

Il secondo: esiste invece un massimo. La ditta individuale deve essere impresa minore: debiti non oltre 500.000 euro (anche non scaduti), attivo non oltre 300.000 euro e ricavi non oltre 200.000 euro annui nei tre esercizi precedenti. Basta sforarne uno, e la prova spetta a te.

Il terzo: il tempo conta. Cancellare la ditta chiude per sempre il concordato minore; l’iniziativa di un creditore restringe le tue scelte; l’aumento dei debiti può farti uscire dalla soglia.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il percorso che la tua domanda dovrà compiere, dalla verifica delle soglie alla relazione per il tribunale. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente inoltre di valutare le alternative quando la ditta è vicina o oltre i limiti. Analizzeremo i tuoi numeri, verificheremo la procedura più adatta e costruiremo con te la strategia.

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