Perché, su questo tema, contano più le sentenze che la lettera della legge
Chi ha ottenuto dalla propria banca una sospensione delle rate, un allungamento delle scadenze o ha sottoscritto una vera e propria convenzione di moratoria con i creditori finanziari si pone, prima o poi, una domanda che la legge non risolve in una riga: se quel credito viene ceduto a una società di factoring, a una società veicolo di cartolarizzazione o a un altro intermediario, il nuovo titolare deve rispettare la moratoria oppure può pretendere subito tutto?
Il codice civile disciplina la cessione del credito in pochi articoli (1260-1267), il Testo Unico Bancario aggiunge la cessione in blocco (art. 58 TUB), la legge sul factoring (L. 52/1991) e quella sulla cartolarizzazione (L. 130/1999) introducono regole speciali, e il Codice della crisi d’impresa (art. 62 CCII) disciplina la convenzione di moratoria con efficacia estesa ai creditori non aderenti. Nessuna di queste norme, però, contiene una disposizione che dica testualmente «il cessionario è vincolato dalla moratoria». La risposta va quindi ricostruita incrociando i principi che la giurisprudenza ha elaborato sulla cessione, sulle eccezioni opponibili al cessionario, sul patrimonio separato delle cartolarizzazioni e sulla prova della titolarità del credito. È precisamente il terreno in cui le decisioni dei giudici spostano l’esito delle controversie più di quanto faccia il testo normativo.
In questa analisi troverai le decisioni che devi conoscere, tradotte una per una in conseguenze pratiche per chi ha concordato una moratoria e si trova davanti un nuovo creditore. Dichiariamo subito un dato di metodo: nella nostra ricerca non è emersa una pronuncia di legittimità che abbia deciso espressamente se un factor subentrato nel credito sia vincolato da una convenzione ex art. 62 CCII. Per questo ogni conclusione sarà ancorata a principi giurisprudenziali verificati, e distingueremo sempre ciò che è orientamento consolidato da ciò che è ricostruzione argomentata.
Il tema si colloca all’incrocio tra diritto bancario e diritto della crisi d’impresa, ed è la ragione per cui lo Studio Monardo lo tratta come materia propria: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che analizza contratti di finanziamento, cessioni in blocco e operazioni di cartolarizzazione; è inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno la costruzione delle moratorie negoziate con il ceto bancario; ed è avvocato cassazionista, il che consente di difendere le eccezioni del debitore ceduto fino all’ultimo grado di giudizio.
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Il quadro normativo in breve: le norme su cui i giudici si sono pronunciati
Per capire le sentenze che esamineremo servono cinque tasselli normativi, ciascuno dei quali risponde a una domanda diversa.
Primo tassello: la cessione del credito nel codice civile. L’art. 1260 c.c. consente al creditore di trasferire il credito anche senza il consenso del debitore; l’art. 1263 c.c. stabilisce che il credito passa al cessionario con i privilegi, le garanzie e gli altri accessori; l’art. 1264 c.c. fissa il momento dal quale la cessione ha effetto verso il debitore ceduto, cioè la notificazione o l’accettazione. Da queste norme la giurisprudenza ricava la regola cardine: il cessionario acquista il credito così com’è, con i suoi pregi e con i suoi limiti, e il debitore conserva verso di lui le difese che aveva verso il cedente, entro i confini temporali della notifica.
Secondo tassello: la cessione in blocco (art. 58 TUB). Quando una banca cede interi portafogli di crediti individuabili in blocco, la notifica individuale è sostituita dalla pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale e dall’iscrizione nel registro delle imprese. Questa pubblicità produce verso i debitori ceduti gli effetti della notificazione dell’art. 1264 c.c. È un dato decisivo, perché sposta il “momento spartiacque” per l’opponibilità delle eccezioni alla data della pubblicazione.
Terzo tassello: il factoring (L. 52/1991). La legge sul factoring disciplina la cessione, anche in massa e anche di crediti futuri, dei crediti d’impresa a un cessionario professionale. L’art. 5 della legge introduce, per l’opponibilità ai terzi, un criterio aggiuntivo rispetto a quelli ordinari: il pagamento del corrispettivo con data certa.
Quarto tassello: la cartolarizzazione (L. 130/1999). I crediti acquistati dalla società veicolo formano un patrimonio separato, destinato in via esclusiva a soddisfare i portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto e a coprire i costi dell’operazione. Questo vincolo di destinazione, come vedremo, ha indotto la Cassazione a limitare alcune difese del debitore ceduto.
Quinto tassello: la convenzione di moratoria (art. 62 CCII). L’istituto nasce con l’art. 182-septies della legge fallimentare, introdotto dal D.L. 83/2015 e originariamente riservato ai rapporti tra impresa e banche o intermediari finanziari. Oggi l’art. 62 CCII consente all’imprenditore, anche non commerciale, di concludere con i creditori una convenzione diretta a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, avente ad oggetto la dilazione delle scadenze, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. La convenzione, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., si estende ai creditori non aderenti della medesima categoria se: tutti sono stati informati delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede; hanno aderito almeno il 75% dei crediti della categoria; vi è ragionevole prospettiva che i non aderenti siano soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati e l’idoneità della convenzione. Il non aderente può opporsi entro 30 giorni dalla comunicazione e, in nessun caso, gli si possono imporre nuove prestazioni o nuovi finanziamenti.
A questi strumenti “strutturati” si affiancano due forme di moratoria di uso frequentissimo: le sospensioni concesse dalle banche aderenti agli Accordi per il credito promossi dall’ABI con le associazioni d’impresa, e la moratoria straordinaria di legge prevista dall’art. 56 del D.L. 18/2020 per le PMI nel periodo Covid.
| Tipo di moratoria | Fonte | Chi è vincolato in origine | Punto critico in caso di cessione |
|---|---|---|---|
| Sospensione o dilazione bilaterale | Accordo tra banca e debitore | Solo le parti | Data certa anteriore alla notifica/pubblicazione della cessione |
| Accordo per il credito ABI | Adesione volontaria della banca | Banche aderenti | Il cessionario non aderente non è tenuto a concedere nuove sospensioni |
| Moratoria ex art. 56 D.L. 18/2020 | Legge | Banche e intermediari art. 106 TUB | Efficacia legale sul rapporto nel periodo di vigenza |
| Convenzione ex art. 62 CCII | Contratto con efficacia estesa per legge | Aderenti e non aderenti della categoria | Informazione, soglia del 75%, opposizione nei 30 giorni |
L’orientamento consolidato: il cessionario subentra nel credito “così com’è”
Il punto di partenza di qualsiasi ragionamento sulla moratoria è un principio che la Cassazione ripete da decenni e che nel triennio 2023-2025 ha ulteriormente affinato: la cessione ha efficacia derivativa. Il cessionario non acquista un credito “nuovo” e ripulito, ma lo stesso identico credito del cedente, nello stato giuridico in cui si trovava.
La vicenda di Cass. civ. n. 9842/2018. La controversia riguardava un credito ceduto il cui debitore era l’amministrazione finanziaria; il cessionario sosteneva di poter pretendere il pagamento senza subire le difese che il debitore avrebbe potuto sollevare contro il cedente. La Suprema Corte ha chiarito che il debitore ceduto può opporre al cessionario tanto le eccezioni relative alla validità del titolo da cui nasce il credito quanto quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto, purché anteriori alla cessione oppure successivi ad essa ma anteriori alla notifica, all’accettazione o alla conoscenza certa della cessione. Il principio, calato nella pratica, significa che una dilazione di pagamento è esattamente un “fatto modificativo” del rapporto: se è stata concordata prima che il debitore ricevesse notizia della cessione, il nuovo creditore la eredita insieme al credito.
La vicenda di Cass. civ., sez. III, sent. 13 ottobre 2023, n. 28625. Qui il conflitto non era tra debitore e cessionario, ma tra un cessionario e un creditore che aveva pignorato lo stesso credito. La Corte ha affermato che al creditore pignorante sono opponibili solo le cessioni anteriori al pignoramento che siano state notificate al debitore ceduto o da lui accettate prima dell’iniziativa esecutiva, mentre non lo sono accordi privati privi di questi requisiti. In altre parole, la giurisprudenza di legittimità tratta con rigore il tema della data e della forma: gli accordi tra privati producono effetti verso i terzi solo se rispettano i meccanismi di opponibilità previsti dall’ordinamento. Per il debitore che ha ottenuto una moratoria, la lezione è chiarissima: la moratoria deve avere una data certa dimostrabile, perché sarà quella data a decidere se il nuovo creditore ne è vincolato.
La vicenda di Cass. civ., sez. III, ord. 17 settembre 2025, n. 25547. La Corte è tornata sulla legittimazione di una società cessionaria di crediti in blocco nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, ricordando che a queste operazioni si applica il regime pubblicitario dell’art. 58 TUB. La pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel registro delle imprese producono, nei confronti dei debitori ceduti, gli stessi effetti che la notificazione produce ai sensi dell’art. 1264 c.c. Il principio, calato nella pratica, significa che nelle cessioni bancarie in blocco il “momento spartiacque” non è la lettera che il debitore riceve dal servicer (spesso settimane o mesi dopo), ma la data della Gazzetta Ufficiale. Una moratoria concordata con la banca dopo quella data rischia di non valere nulla verso il cessionario, anche se il debitore non sapeva ancora nulla della cessione.
La vicenda di Cass. civ., sez. III, ord. n. 25328/2025. È la pronuncia più vicina al nostro tema, perché riguarda specificamente il factoring; la esamineremo in dettaglio più avanti. Qui basta anticipare il principio: il debitore ceduto può opporre al factor le eccezioni che attengono all’esistenza, alla validità e all’esatta esecuzione del contratto da cui nasce il credito, mentre quelle fondate su fatti estintivi o modificativi sono opponibili solo se anteriori alla notizia della cessione.
L’orientamento si è consolidato nel senso che il credito ceduto conserva la propria identità, e il debitore non può essere messo in una posizione peggiore per effetto di un negozio (la cessione) al quale è rimasto estraneo; ma, correlativamente, dopo aver ricevuto notizia della cessione, il debitore non può più modificare il rapporto accordandosi con il vecchio creditore, che del credito non dispone più.
Per chi ha una moratoria in corso, questo orientamento consolidato si traduce in una regola operativa semplice nella formulazione e delicatissima nell’applicazione: tutto dipende dall’ordine cronologico tra la moratoria e la notizia (o la pubblicazione) della cessione, e dalla capacità di provarlo con documenti aventi data certa.
Prima questione aperta: la moratoria concordata con la banca prima della cessione vale contro il factor?
La questione
«Ho sottoscritto con la banca una sospensione di dodici mesi della quota capitale del mutuo. Tre mesi dopo mi scrive una società che si presenta come nuova titolare del credito e mi chiede il pagamento di tutte le rate, comprese quelle sospese. Deve rispettare l’accordo che ho fatto con la banca?» È la domanda più frequente, e la risposta cambia a seconda di tre variabili: la data della moratoria, la data della cessione (o della sua pubblicazione) e la conoscenza che il cessionario aveva dell’accordo.
Cosa hanno deciso i giudici
Sulla regola generale, la Suprema Corte è netta: come visto con Cass. n. 9842/2018 e Cass. ord. n. 25328/2025, i fatti modificativi del rapporto anteriori alla notizia della cessione sono opponibili al cessionario. Una moratoria bilaterale, che sposta in avanti le scadenze senza ridurre il debito, è un fatto modificativo per eccellenza: incide sull’esigibilità del credito, non sulla sua esistenza.
Un argomento di grande interesse viene poi dalla giurisprudenza sul patto di incedibilità, che è il “cugino” della moratoria perché si tratta anch’esso di un accordo tra creditore originario e debitore capace di condizionare il cessionario. Cass. civ. n. 4543/2024 ha affermato che il patto con cui le parti escludono la cedibilità del credito è opponibile al terzo acquirente solo se si dimostra che questi ne aveva effettiva conoscenza al momento della cessione. In linea con questa impostazione, Cass. civ., sez. III, n. 25318 del 16 settembre 2025 ha ribadito che quel patto non può essere fatto valere contro il cessionario senza la prova della sua conoscenza al tempo della cessione.
Attenzione a non sovrapporre le due figure. Il patto di incedibilità è disciplinato da una norma specifica (art. 1260, secondo comma, c.c.) che richiede la conoscenza del cessionario; la dilazione di pagamento, invece, segue la regola generale dell’art. 1264 c.c., che guarda alla notificazione o all’accettazione della cessione da parte del debitore. Per la moratoria, quindi, non è necessario provare che il cessionario conoscesse la sospensione: è sufficiente che la moratoria sia anteriore alla notifica o alla pubblicazione della cessione. La giurisprudenza sul patto di incedibilità resta tuttavia utile per un aspetto: mostra che la Cassazione, quando un accordo tra le parti originarie deve pesare sul terzo, pretende una prova rigorosa, e il debitore deve essere in grado di fornirla.
Se c’è contrasto
Sul principio non c’è contrasto. Le incertezze riguardano l’individuazione del momento spartiacque nelle cessioni in blocco e nel factoring. Nelle cessioni in blocco vale la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Cass. ord. n. 25547/2025). Nel factoring, Cass. civ., sez. III, ord. 16 febbraio 2023, n. 4927 ha chiarito che, ai fini dell’opponibilità ai terzi della cessione in massa, il pagamento del corrispettivo con data certa previsto dall’art. 5 della L. 52/1991 è un criterio alternativo, e non sostitutivo, rispetto alla notifica o all’accettazione con data certa. Questa pronuncia riguarda i rapporti con i terzi (altri cessionari, creditori pignoranti, procedure concorsuali), non il rapporto con il debitore ceduto, per il quale continua a valere l’art. 1264 c.c. L’assunzione prudenziale è dunque questa: nei confronti del debitore, conta la data in cui la cessione gli è stata notificata o pubblicata; il debitore che ha concordato la moratoria prima di quella data può opporla al factor, ma deve provarla con un documento di data certa.
Cosa significa per te
Se la tua moratoria è anteriore alla cessione, il nuovo creditore non può pretendere le rate sospese prima della nuova scadenza: se lo fa con un precetto o un pignoramento, l’inesigibilità del credito è un motivo di opposizione all’esecuzione. Ma la difesa regge solo con una documentazione ordinata. La domanda decisiva non è “ho fatto una moratoria?”, ma “posso dimostrare con una data certa di averla fatta prima che la cessione mi fosse notificata o pubblicata in Gazzetta?”. Le PEC della banca, le comunicazioni di accoglimento dell’istanza, il piano di ammortamento rimodulato e gli estratti conto che registrano la sospensione sono i documenti su cui si costruisce questa prova.
C’è poi un secondo effetto pratico, meno evidente: se la moratoria era in corso al momento della cessione, gli eventuali interessi e le scadenze devono essere ricalcolati secondo il piano rimodulato. Una richiesta del cessionario che ignori la rimodulazione non è soltanto prematura, ma spesso anche sbagliata negli importi.
Seconda questione aperta: la società veicolo può invocare il “patrimonio separato” per sottrarsi alla moratoria?
La questione
«Il mio credito è stato ceduto a una società veicolo in un’operazione di cartolarizzazione. Il servicer sostiene che, per legge, io non posso opporre alla società veicolo le vicende del mio rapporto con la banca, perché i crediti cartolarizzati sono un patrimonio separato. È vero anche per la moratoria?» È un’obiezione che si incontra spesso nelle difese dei cessionari, e merita un’analisi accurata perché si fonda su un orientamento di legittimità reale, ma dal perimetro preciso.
Cosa hanno deciso i giudici
Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2019, n. 21843 è la sentenza capostipite. Un debitore ceduto aveva opposto alla società veicolo, in compensazione, un controcredito verso la banca cedente nato dal rapporto bancario e ancora da accertare giudizialmente. La Suprema Corte ha chiarito che nelle cartolarizzazioni il debitore ceduto può opporre in compensazione alla società veicolo solo i controcrediti suscettibili di compensazione legale, cioè certi, liquidi ed esigibili, e non quelli il cui importo, ignoto al cessionario al momento dell’acquisto, deve essere accertato in giudizio. La ragione sta nella destinazione vincolata del patrimonio separato: consentire compensazioni imprevedibili significherebbe scaricare sugli investitori un rischio diverso da quello, l’unico accettato, del mancato incasso dei crediti.
Cass. civ., ord. 2 maggio 2022, n. 13735 ha confermato e ampliato il principio. Nella vicenda, il debitore di un contratto di leasing aveva proposto una domanda riconvenzionale fondata sul rapporto con la banca, ottenendo in appello una condanna della cessionaria. La Corte ha affermato che non è consentito al debitore ceduto proporre verso la società veicolo né eccezioni di compensazione né domande giudiziali fondate su crediti verso il cedente derivanti dal rapporto con quest’ultimo, il cui importo debba essere accertato giudizialmente.
Nella giurisprudenza di merito più recente, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 10 febbraio 2026, n. 991, ha applicato questi principi escludendo che il debitore ceduto potesse opporre alla società veicolo controcrediti verso la banca cedente accertati solo dopo la cessione, in quanto ciò inciderebbe sulla segregazione patrimoniale posta a tutela degli investitori.
Se c’è contrasto
Non c’è contrasto sul principio del patrimonio separato; la questione è se esso si estenda alla moratoria. La nostra lettura, che dichiariamo come ricostruzione argomentata e non come principio già affermato dalla Cassazione, è che la limitazione riguarda i controcrediti e le domande restitutorie, non le modifiche del termine di esigibilità del credito ceduto. Le ragioni sono tre.
La prima è strutturale: la moratoria non è un credito del debitore verso il cedente da “sottrarre” al patrimonio separato, ma una caratteristica del credito ceduto stesso. La società veicolo acquista un credito già dilazionato; non subisce alcuna sottrazione imprevedibile, ma riceve esattamente ciò che la banca poteva trasferirle.
La seconda è di prevedibilità: la ratio di Cass. n. 21843/2019 è impedire che pesino sugli investitori importi ignoti al momento della cessione. Una moratoria risultante dai sistemi informativi della banca, dal piano di ammortamento rimodulato e dalle segnalazioni di vigilanza è invece un dato conoscibile, anzi normalmente rilevato nella due diligence che precede l’acquisto di un portafoglio.
La terza è sistematica: la regola generale sull’efficacia derivativa della cessione (Cass. n. 9842/2018) non è derogata dalla L. 130/1999 per ciò che attiene alle eccezioni relative all’esigibilità del credito, e la stessa Cassazione, nel factoring, ha tenuto distinte le eccezioni che incidono sull’esigibilità del credito da quelle fondate su vicende estintive successive (Cass. ord. n. 25328/2025).
L’assunzione prudenziale è quindi la seguente: la moratoria anteriore alla pubblicazione della cessione dovrebbe essere opponibile anche alla società veicolo, ma il debitore deve aspettarsi che il cessionario invochi il patrimonio separato, e deve impostare la difesa come eccezione di inesigibilità del credito ceduto, non come domanda o controcredito verso la banca. La formulazione dell’eccezione, in questi casi, è già metà del risultato.
Cosa significa per te
In concreto, occorre distinguere con precisione ciò che si oppone alla società veicolo. Se si sostiene che la rata non è ancora scaduta perché la moratoria ne ha differito la scadenza, si fa valere una caratteristica del credito ceduto; se invece si pretende la restituzione di interessi indebitamente addebitati dalla banca prima della cessione, si fa valere un controcredito verso il cedente, che secondo l’orientamento di Cass. n. 13735/2022 non può essere fatto valere contro la società veicolo, ma va eventualmente rivolto alla banca cedente. Confondere i due piani, magari chiedendo nello stesso atto sia l’accertamento della moratoria sia la restituzione degli indebiti, espone la difesa all’obiezione del patrimonio separato anche sulla parte che ne sarebbe immune. Per questo è essenziale costruire l’atto separando nettamente le eccezioni sul credito dalle domande verso il cedente.
Terza questione aperta: la convenzione ex art. 62 CCII, le moratorie ABI e quella di legge vincolano il factor che non le ha firmate? E chi deve provare cosa?
La questione
«La mia impresa ha concluso una convenzione di moratoria con i creditori finanziari. Uno dei crediti, però, era già stato ceduto a una società di factoring che non ha partecipato alle trattative. Oppure: un credito della banca aderente è stato ceduto dopo la convenzione. Il factor è vincolato?» Qui la questione si complica, perché entra in gioco un istituto che per sua natura deroga al principio di relatività del contratto.
Occorre anzitutto una precisazione terminologica, perché nel linguaggio comune la parola “factor” copre due situazioni diverse. In senso tecnico, il factor è il cessionario professionale dei crediti commerciali di un’impresa fornitrice: in questo caso il debitore ceduto è il cliente del fornitore. Nel linguaggio corrente, “factor” è spesso usato anche per indicare gli acquirenti di crediti bancari deteriorati e le società veicolo. La domanda del titolo si pone in entrambi i casi, ma con esiti diversi.
Cosa hanno deciso i giudici
Sull’estensione della convenzione di moratoria ai cessionari non constano, allo stato della nostra ricerca, pronunce di legittimità specifiche; la giurisprudenza di merito formatasi sull’art. 182-septies l.f. si è occupata soprattutto dei requisiti di omologazione e di estensione nei confronti di banche non aderenti, individuando nell’informazione tempestiva e nella possibilità di partecipare alle trattative in buona fede i presupposti indispensabili perché il non aderente possa essere vincolato. Il principio si ricava oggi direttamente dal testo dell’art. 62 CCII, e la dottrina specialistica ha precisato che l’accoglimento dell’opposizione del creditore non aderente comporta l’inefficacia della convenzione solo nei suoi confronti, senza travolgerla per gli altri, e che la decisione è impugnabile davanti alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII.
Dove invece la Cassazione è intervenuta con continuità è sul versante, decisivo in pratica, della prova della titolarità del credito da parte del cessionario. È un profilo che incide direttamente sulla convenzione di moratoria, perché il debitore deve sapere chi è il creditore da informare e da coinvolgere.
Cass. civ., sez. I, ord. 24 giugno 2024, n. 17262 ha chiarito che la prova dell’esistenza della cessione e del suo contenuto è cosa diversa dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale: se il debitore contesta, spetta al cessionario dimostrare che quel credito rientrava tra quelli ceduti in blocco.
Cass. civ., sez. I, ord. 2 luglio 2024, n. 18144 ne ha tratto la conseguenza processuale: in mancanza di questa prova, la costituzione in giudizio del cessionario è inammissibile per difetto di legittimazione.
Cass. civ., sez. I, ord. 5 giugno 2025, n. 15088 ha sistematizzato la materia distinguendo tra legittimazione processuale, che basta affermare, e titolarità sostanziale del credito, che attiene al merito e va provata; se è contestata solo l’inclusione del credito nella cessione, l’avviso in Gazzetta può bastare purché consenta di individuarlo con certezza, mentre se è contestata l’esistenza stessa del contratto di cessione serve una prova ulteriore.
Cass. civ., ord. n. 34641/2025 ha ribadito che la pubblicazione in Gazzetta ha funzione pubblicitaria e non costitutiva, e che di fronte a una contestazione specifica il cessionario deve provare sia la conclusione del contratto di cessione sia l’inclusione del credito nell’operazione.
Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2026, n. 2290, richiamando Cass. civ., sez. I, n. 16668/2025, ha applicato lo stesso rigore in sede concorsuale: la sola produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale non basta a provare la cessione in blocco quando il curatore sollevi eccezioni specifiche sulla mancata individuazione del credito. Nella stessa direzione si colloca Cass. civ., sez. I, ord. 26 maggio 2026, n. 16360, che ha nuovamente separato la prova dell’esistenza del contratto di cessione dalla prova dell’inclusione del singolo credito.
Il rigore si ritrova anche nel merito: il Tribunale di Brindisi, con sentenza 20 novembre 2025, ha escluso che la sola pubblicazione in Gazzetta basti a dimostrare l’inclusione del credito, qualificandola come adempimento pubblicitario idoneo all’opponibilità ma non alla prova dell’effetto traslativo, e la Corte d’Appello di Messina, con sentenza 14 novembre 2025, ha analizzato con attenzione gli oneri probatori della società veicolo e il rilievo delle contestazioni del debitore ceduto.
Se c’è contrasto
Sul piano della prova della titolarità l’orientamento della Cassazione è ormai allineato; le oscillazioni riguardano il grado di precisione richiesto all’avviso in Gazzetta e il valore delle presunzioni. Sul piano dell’estensione della convenzione al cessionario, invece, la questione resta aperta, e la ricostruzione più solida distingue tre ipotesi.
Nella prima, il credito era già stato ceduto (e la cessione notificata o pubblicata) prima dell’avvio delle trattative: il creditore della categoria è il factor, non il cedente. È al factor che vanno date le informazioni e che va offerta la partecipazione in buona fede; se il debitore ha trattato solo con il cedente, il requisito informativo dell’art. 62 manca rispetto al titolare effettivo, e l’estensione della convenzione nei suoi confronti è esposta a contestazione. Se invece il factor è stato correttamente informato, rientra nella categoria, e la soglia del 75% è raggiunta, egli è vincolato come qualunque non aderente, salvo opposizione nei 30 giorni.
Nella seconda, il credito è ceduto dopo che la convenzione è divenuta efficace: la dilazione è già una caratteristica del credito, e il cessionario la acquista con esso in base all’efficacia derivativa della cessione. Se l’opposizione del cedente non aderente è pendente, il cessionario vi subentra come successore a titolo particolare nel diritto controverso.
Nella terza, la cessione si colloca durante le trattative: è l’ipotesi più delicata, perché il debitore rischia di informare il soggetto sbagliato. L’assunzione prudenziale è che, quando il debitore riceve notizia di una cessione (anche solo tramite pubblicazione in Gazzetta), debba estendere immediatamente l’informativa e la documentazione al cessionario, senza attendere che quest’ultimo si faccia vivo.
Per le moratorie diverse dalla convenzione ex art. 62 valgono regole più semplici. Le sospensioni già concesse in base agli Accordi per il credito ABI sono accordi bilaterali, e quindi fatti modificativi opponibili al cessionario se anteriori alla notifica o alla pubblicazione; ma l’impegno a concedere nuove sospensioni grava solo sulle banche e sugli intermediari aderenti, sicché un cessionario non aderente non è tenuto ad accogliere istanze presentate dopo la cessione. La moratoria dell’art. 56 del D.L. 18/2020, infine, operava per legge sulle esposizioni verso banche e intermediari nel periodo di vigenza: il suo effetto di differimento si è prodotto sul rapporto, e il credito è passato al cessionario già con le scadenze così modificate.
Cosa significa per te
Se stai preparando una convenzione di moratoria, il primo lavoro non è giuridico ma ricognitivo: verificare, credito per credito, chi ne è oggi il titolare, consultando gli avvisi di cessione in blocco e le comunicazioni ricevute. Una convenzione costruita sul creditore sbagliato è una convenzione che il vero titolare del credito potrà contestare. Se invece sei il debitore di un factor che non ha partecipato alle trattative, la domanda chiave è se tu lo abbia informato quando già sapevi (o avresti dovuto sapere, per effetto della pubblicazione) che era lui il creditore.
È su questa doppia verifica, contrattuale e concorsuale, che si misura la competenza di chi assiste l’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, legge insieme la catena delle cessioni e i requisiti dell’art. 62 CCII.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., sez. III, ord. n. 25328/2025 sulle eccezioni opponibili al factor
Il contesto
La vicenda nasce da un appalto di opere edili. L’impresa appaltatrice aveva ceduto a una società di factoring il credito per il saldo dei lavori. Il contratto di appalto prevedeva a carico dell’appaltatrice l’obbligo di stipulare una polizza indennitaria decennale a garanzia della buona esecuzione delle opere, ma la polizza non era stata consegnata. Il committente, debitore ceduto, rifiutava quindi di pagare la fattura di saldo al factor, eccependo l’inadempimento del cedente. Nel frattempo l’appaltatrice era stata ammessa all’amministrazione straordinaria. Tribunale e Corte d’appello avevano dato ragione al committente; il factor ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’obbligo di consegnare la polizza fosse divenuto attuale dopo la cessione e che l’eccezione, quindi, non gli fosse opponibile.
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ricostruendo il regime delle eccezioni nel factoring su due binari. Sul primo binario stanno le eccezioni che riguardano il rapporto originario, cioè l’esistenza, la validità e la corretta esecuzione del contratto da cui nasce il credito: queste eccezioni sono opponibili al factor perché la cessione non può peggiorare la posizione del debitore, e il credito ceduto porta con sé tutte le debolezze del contratto che lo ha generato. Sul secondo binario stanno le eccezioni fondate su fatti estintivi o modificativi (un pagamento, una compensazione, una rinegoziazione): queste sono opponibili solo se anteriori alla notizia della cessione.
Il passaggio più significativo è la qualificazione della mancata consegna della polizza: non un fatto sopravvenuto che modifica il credito, ma un inesatto adempimento che ne condiziona l’esigibilità ex contractu. Secondo la Corte, è irrilevante che il termine per stipulare la polizza scadesse dopo la cessione, perché l’obbligo era già scritto nel contratto originario. La Corte ha inoltre precisato che, con l’apertura della procedura concorsuale a carico dell’appaltatrice, i meccanismi di tutela diretta dei subappaltatori cedono il passo alla parità di trattamento tra creditori.
Cosa cambia rispetto a prima
La pronuncia non introduce un principio nuovo, ma lo applica con una chiarezza che ha ricadute dirette sul nostro tema. Il criterio decisivo è dove si trova la fonte della limitazione all’esigibilità. Se la limitazione nasce da una clausola già presente nel contratto originario, il factor la subisce anche se si manifesta dopo la cessione; se nasce da un accordo successivo, conta la data.
Applicato alle moratorie, il criterio produce una distinzione utile. Una moratoria prevista già nel contratto di finanziamento (per esempio una clausola che attribuisce al debitore il diritto di sospendere le rate al verificarsi di certi eventi) segue la logica del primo binario: il cessionario la subisce anche se il debitore la esercita dopo la cessione. Una moratoria concordata successivamente segue la logica del secondo binario: è opponibile se anteriore alla notifica o alla pubblicazione. La convenzione ex art. 62 CCII, infine, ha una fonte ulteriore, la legge, che ne estende l’efficacia ai non aderenti in presenza dei requisiti: è il motivo per cui, come visto, ciò che conta è che il vero titolare del credito sia stato coinvolto nella procedura.
Per le società di factoring, la pronuncia è un richiamo alla due diligence sul rapporto sottostante; per il debitore ceduto, è la conferma che il contratto originario è il primo documento da esaminare quando un factor chiede il pagamento, perché proprio lì possono trovarsi le clausole che rendono il credito, in tutto o in parte, non ancora esigibile.
I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare come i principi giurisprudenziali esaminati operano su situazioni-tipo. Non riguardano casi reali.
Simulazione 1 — Moratoria bilaterale anteriore alla cessione in blocco. Ipotesi: una PMI ha un mutuo chirografario con debito residuo di 187.430,62 €. Il 14 marzo 2025 la banca accoglie via PEC l’istanza di sospensione della quota capitale per dodici mesi, con nuovo piano di ammortamento allegato. Il 22 luglio 2025 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso di cessione in blocco del portafoglio a una società veicolo. Il 9 settembre 2025 la società veicolo, tramite servicer, notifica un precetto per 41.276,18 €, corrispondenti alle quote capitale sospese più interessi di mora calcolati sul piano originario. Applicazione dei principi: la moratoria (14 marzo) è anteriore alla pubblicazione (22 luglio), che vale come notifica secondo Cass. ord. n. 25547/2025; è un fatto modificativo opponibile secondo Cass. n. 9842/2018. Le quote sospese scadranno solo dal marzo 2026; gli interessi di mora calcolati sul piano originario non sono dovuti. Esito: l’impresa può proporre opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., eccependo l’inesigibilità, e dovrà produrre la PEC del 14 marzo e il piano rimodulato. L’eventuale richiamo della società veicolo al patrimonio separato non dovrebbe incidere, perché non si oppone un controcredito verso la banca ma un limite del credito ceduto (ricostruzione illustrata nella seconda questione).
Simulazione 2 — Convenzione ex art. 62 CCII e factor non informato. Ipotesi: un’impresa di distribuzione ha debiti commerciali per 1.284.560,30 €, di cui 63.918,40 € verso un fornitore che il 3 febbraio 2026 ha ceduto i propri crediti a un factor, notificando la cessione con PEC. Il 20 aprile 2026 l’impresa, dopo trattative condotte con i fornitori della categoria “creditori commerciali strategici”, conclude una convenzione di moratoria di nove mesi con aderenti che rappresentano il 78% dei crediti della categoria, comunicandola anche al fornitore cedente ma non al factor. Applicazione dei principi: dal 3 febbraio il creditore della categoria è il factor; il requisito dell’informazione e della partecipazione alle trattative non risulta soddisfatto nei suoi confronti. Esito: il factor potrà contestare l’estensione della convenzione nei propri confronti e, in difetto di vincolo, agire per il pagamento. Se l’impresa avesse informato il factor e gli avesse comunicato la convenzione con l’attestazione, questi avrebbe avuto 30 giorni dalla comunicazione per opporsi; in mancanza di opposizione accolta, la moratoria lo avrebbe vincolato.
Simulazione 3 — Moratoria concordata dopo la pubblicazione della cessione. Ipotesi: la Gazzetta Ufficiale pubblica il 18 settembre 2025 l’avviso di cessione in blocco dei crediti di una banca. Il debitore, ignaro, il 5 novembre 2025 concorda con la filiale della vecchia banca una sospensione di sei mesi e, il 12 dicembre 2025, le versa 2.318,74 € a titolo di rata ridotta. A gennaio 2026 il servicer della cessionaria chiede il pagamento delle rate ordinarie scadute, pari a 28.742,55 €. Applicazione dei principi: la pubblicazione del 18 settembre vale come notifica; dopo quella data il cedente non disponeva più del credito e non poteva concedere moratorie opponibili alla cessionaria (principio ricavabile da Cass. n. 9842/2018 e Cass. ord. n. 25328/2025 sul secondo binario delle eccezioni). Esito: la sospensione non è opponibile alla cessionaria; il versamento alla banca cedente, eseguito dopo la pubblicazione, non libera il debitore verso la cessionaria, salvo recupero verso la banca che ha ricevuto una somma non più dovuta a lei. Resta però aperta la verifica della titolarità: se il debitore contesta specificamente l’inclusione del credito, la cessionaria dovrà provarla secondo Cass. ord. n. 15088/2025 e Cass. ord. n. 34641/2025.
La giurisprudenza in tabella
La tabella riepiloga tutte le pronunce utilizzate in questa analisi. Si leggono in tre gruppi. Il primo fonda la regola dell’efficacia derivativa e del momento spartiacque (notifica o pubblicazione). Il secondo riguarda il limite del patrimonio separato nelle cartolarizzazioni, da maneggiare con precisione perché tocca i controcrediti e non l’esigibilità del credito ceduto. Il terzo, il più recente e il più nutrito, riguarda la prova della titolarità del credito da parte del cessionario, che è il presupposto di qualsiasi discussione sulla moratoria: prima di chiedersi se il nuovo creditore sia vincolato, occorre accertare che sia davvero il creditore. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ. n. 9842/2018 | Eccezioni opponibili al cessionario | Opponibili i fatti modificativi anteriori alla notifica o conoscenza della cessione | La moratoria anteriore segue il credito |
| Cass. civ., sez. III, sent. 13/10/2023 n. 28625 | Opponibilità della cessione al pignorante | Contano solo cessioni notificate o accettate prima del pignoramento | La data certa decide l’opponibilità |
| Cass. civ., sez. III, ord. 17/09/2025 n. 25547 | Cessione in blocco ex art. 58 TUB | La pubblicazione in G.U. vale come notifica ex art. 1264 c.c. | Il momento spartiacque è la Gazzetta |
| Cass. civ., sez. III, ord. n. 25328/2025 | Eccezioni opponibili al factor | Sempre opponibili le eccezioni sul contratto originario; quelle modificative solo se anteriori | Distingue moratoria contrattuale da moratoria successiva |
| Cass. civ., sez. III, ord. 16/02/2023 n. 4927 | Opponibilità ai terzi nel factoring | Il pagamento con data certa è criterio alternativo alla notifica | Rilevante nei conflitti con terzi |
| Cass. civ. n. 4543/2024 | Patto di incedibilità | Opponibile al cessionario solo se ne conosceva l’esistenza | Rigore probatorio sugli accordi tra parti originarie |
| Cass. civ., sez. III, n. 25318 del 16/09/2025 | Patto di incedibilità | Non opponibile senza prova della conoscenza al tempo della cessione | Conferma la linea di Cass. 4543/2024 |
| Cass. civ., sez. III, 30/08/2019 n. 21843 | Compensazione nelle cartolarizzazioni | Opponibili alla SPV solo controcrediti compensabili legalmente | Limite ai controcrediti, non alla moratoria |
| Cass. civ., ord. 02/05/2022 n. 13735 | Domande del ceduto verso la SPV | No a compensazioni e domande fondate su crediti verso il cedente da accertare | Separare eccezioni e domande restitutorie |
| App. Napoli 10/02/2026 n. 991 | Controcrediti accertati dopo la cessione | Non opponibili alla SPV per la segregazione patrimoniale | Applicazione recente nel merito |
| Cass. civ., sez. I, ord. 24/06/2024 n. 17262 | Prova della cessione in blocco | Pubblicazione e prova della cessione sono piani distinti | Il cessionario deve provare l’inclusione |
| Cass. civ., sez. I, ord. 02/07/2024 n. 18144 | Legittimazione del cessionario | Senza prova, costituzione inammissibile | Contestare la titolarità è una difesa concreta |
| Cass. civ., sez. I, ord. 05/06/2025 n. 15088 | Legittimazione e titolarità | La titolarità sostanziale va provata; la G.U. basta solo se individua il credito | Contestazione specifica e mirata |
| Cass. civ., ord. n. 34641/2025 | Onere della prova in caso di contestazione | La G.U. non è costitutiva; va provato contratto e inclusione | Nessun automatismo probatorio |
| Cass. civ., sez. I, 04/02/2026 n. 2290 (richiama Cass. n. 16668/2025) | Prova in sede concorsuale | L’estratto G.U. non basta di fronte a eccezioni specifiche | Stesso rigore nelle procedure |
| Cass. civ., sez. I, ord. 26/05/2026 n. 16360 | Prova della cessione in blocco | Distinte prova del contratto e prova dell’inclusione | Orientamento confermato nel 2026 |
| Trib. Brindisi 20/11/2025 | Legittimazione delle cessionarie | La G.U. rende opponibile ma non prova il trasferimento | Applicazione nel merito esecutivo |
| App. Messina 14/11/2025 | Oneri probatori della SPV | Rigore sulla prova della titolarità del credito | Conferma nel merito d’appello |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce esaminate si ricavano alcuni principi pratici che valgono come bussola per chi ha una moratoria in corso e si trova di fronte un nuovo creditore.
- Il cessionario acquista il credito nello stato in cui si trova: una moratoria anteriore alla notifica o alla pubblicazione della cessione lo vincola.
- Nelle cessioni in blocco il momento spartiacque è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non la lettera del servicer.
- La moratoria va provata con documenti di data certa: PEC, comunicazioni di accoglimento, piani di ammortamento rimodulati.
- Una moratoria concordata con il vecchio creditore dopo la notifica o la pubblicazione della cessione non è opponibile al cessionario.
- Le clausole di sospensione già contenute nel contratto originario seguono il credito anche se esercitate dopo la cessione, secondo la logica di Cass. ord. n. 25328/2025.
- Il patrimonio separato delle cartolarizzazioni limita i controcrediti e le domande verso il cedente, non dovrebbe limitare l’eccezione di inesigibilità fondata su una moratoria anteriore.
- Nella convenzione ex art. 62 CCII va coinvolto il titolare attuale del credito: se è un factor, è lui che va informato e messo in condizione di partecipare.
- Il creditore non aderente ha 30 giorni dalla comunicazione per opporsi: in via prudenziale, questo termine va trattato come non soggetto alla sospensione feriale dall’1 al 31 agosto.
- Le sospensioni ABI già concesse seguono il credito; l’impegno a concederne di nuove vincola solo gli aderenti.
- Prima di discutere della moratoria, verifica che chi ti chiede il pagamento abbia provato di essere il titolare del credito.
Le domande sul “quindi, in pratica?”
Il factor mi ha scritto che la moratoria concordata con la banca “non lo riguarda”. Ha ragione? Dipende dalla cronologia. Se la moratoria ha data certa anteriore alla notifica o alla pubblicazione in Gazzetta della cessione, secondo l’orientamento espresso da Cass. n. 9842/2018 e ribadito da Cass. ord. n. 25328/2025 il factor subentra nel credito con le scadenze già modificate. Se invece la moratoria è successiva, il factor non è vincolato.
Ho ricevuto un precetto per rate che erano sospese: cosa posso fare? L’inesigibilità del credito è un motivo di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Prima del pignoramento l’opposizione a precetto non è soggetta a un termine perentorio, ma agire rapidamente è essenziale per chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva ed evitare il pignoramento. Nello stesso atto conviene contestare, se ve ne sono i presupposti, anche la prova della titolarità del credito secondo Cass. ord. n. 15088/2025 e Cass. ord. n. 34641/2025.
La società veicolo dice che, per il patrimonio separato, non posso opporle nulla del mio rapporto con la banca. È così? Non in termini così generali. Cass. n. 21843/2019 e Cass. ord. n. 13735/2022 escludono i controcrediti non compensabili legalmente e le domande fondate su crediti verso il cedente; non riguardano, per quanto risulta, le eccezioni che contestano l’esigibilità del credito ceduto. La moratoria anteriore va quindi fatta valere come limite del credito, non come controcredito.
Sto negoziando una convenzione di moratoria: devo coinvolgere anche il factor a cui un mio fornitore ha ceduto le fatture? Sì, se la cessione ti è stata notificata o ne hai avuto conoscenza: è il factor il creditore della categoria, e l’art. 62 CCII richiede che tutti i creditori della categoria siano informati e messi in condizione di partecipare. Trattare solo con il fornitore cedente espone la convenzione alla contestazione del factor.
Posso chiedere una nuova sospensione ABI al cessionario del mio mutuo? Puoi chiederla, ma il cessionario è tenuto a valutarla secondo l’Accordo per il credito solo se vi ha aderito. Le sospensioni già concesse dalla banca prima della cessione, invece, restano opponibili se anteriori alla notifica o alla pubblicazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo gli orientamenti esaminati al tuo fascicolo con un metodo che parte dai documenti e arriva, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio. Questi sono gli strumenti concreti che mettiamo in campo.
- Ricostruiamo la cronologia certa: mettiamo in fila, con i documenti di data certa, la moratoria, la cessione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ogni comunicazione del servicer, per stabilire se la moratoria è opponibile al cessionario.
- Verifichiamo la titolarità del credito: confrontiamo l’avviso in Gazzetta, il contratto di cessione o di factoring e gli elenchi dei crediti con le caratteristiche del tuo rapporto, ed eccepiamo in modo specifico il difetto di prova quando l’inclusione è solo affermata.
- Esaminiamo il contratto di finanziamento originario: individuiamo clausole di sospensione, rimodulazione o limitazione dell’esigibilità che, secondo la logica di Cass. ord. n. 25328/2025, seguono il credito anche dopo la cessione.
- Ricalcoliamo gli importi pretesi: con lo staff di commercialisti verifichiamo il piano di ammortamento rimodulato, gli interessi e le eventuali more calcolate sul piano originario.
- Proponiamo opposizione a precetto o all’esecuzione: formuliamo l’eccezione di inesigibilità come limite del credito ceduto, tenendola distinta da eventuali domande verso la banca cedente, per non esporla all’obiezione del patrimonio separato.
- Chiediamo la sospensione dell’efficacia esecutiva quando la moratoria anteriore è documentata e il pignoramento è imminente.
- Costruiamo la convenzione di moratoria ex art. 62 CCII: identifichiamo il titolare attuale di ogni credito, curiamo l’informativa a tutti i creditori della categoria, compresi factor e cessionari, e coordiniamo i rapporti con il professionista attestatore.
- Gestiamo le opposizioni dei creditori non aderenti o, se sei un creditore, valutiamo e proponiamo l’opposizione nei 30 giorni dalla comunicazione.
- Indirizziamo le domande restitutorie verso il soggetto corretto: se emergono indebiti maturati prima della cessione, valutiamo l’azione verso la banca cedente anziché verso la società veicolo.
- Seguiamo la controversia in ogni grado, dal merito all’appello fino al ricorso per cassazione, senza cambi di difensore né di strategia.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema costruito quasi interamente sulla giurisprudenza di legittimità, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione ha un peso specifico: gli orientamenti che abbiamo esaminato, dall’efficacia derivativa della cessione ai limiti del patrimonio separato, si difendono fino alla Suprema Corte con lo stesso difensore e la stessa linea impostata sin dal primo atto. Questo significa che le eccezioni sollevate nell’opposizione di primo grado vengono formulate già pensando al loro possibile esame in sede di legittimità, senza dispersioni tra un grado e l’altro.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati costruiscono le eccezioni sulla cessione e sulla moratoria, i commercialisti verificano piani di ammortamento, interessi e dati economici della convenzione. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo documenti e date, costruiremo la strategia: sono impegni di metodo, perché l’esito di ogni controversia dipende dai fatti e dalle prove del singolo caso.
Chiusura
La domanda del titolo non ha una risposta unica, e proprio per questo richiede un’analisi caso per caso: il factor è vincolato dalla moratoria anteriore alla notifica o alla pubblicazione della cessione, non lo è da quella concordata dopo con il vecchio creditore, ed è vincolato dalla convenzione ex art. 62 CCII solo se, come titolare del credito, è stato messo nelle condizioni previste dalla legge. Tra questi punti fermi si aprono le zone grigie del patrimonio separato e della prova della titolarità, dove la qualità della difesa fa la differenza.
Lo Studio Monardo affronta questa materia come propria perché si colloca esattamente dove si incontrano le competenze dell’Avv. Monardo: il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario per leggere cessioni, cartolarizzazioni e piani di ammortamento; la qualifica di Esperto Negoziatore ex D.L. 118/2021 per costruire e difendere le moratorie negoziate con i creditori; l’abilitazione di cassazionista per sostenere le eccezioni del debitore ceduto fino all’ultimo grado.
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