La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: quando la società è già in difficoltà, le banche hanno smesso di rispondere al telefono e qualcuno, in famiglia, chiede se i risparmi sul conto personale rischiano di sparire insieme all’azienda. La risposta onesta è che dipende da che cosa è successo prima e da che cosa farai nei mesi successivi: il conto personale non viene travolto automaticamente, ma esistono momenti precisi in cui può essere raggiunto, e chi li conosce in anticipo agisce al momento giusto invece di subire.
Questa guida ricostruisce la vicenda come un’inchiesta ricostruisce un fatto: in ordine di tempo. Si parte dagli anni in cui la società era sana e si firmavano garanzie senza pensarci; si passa ai mesi della crisi, quando le scelte degli amministratori e dei soci lasciano tracce; si arriva al giorno della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (il vecchio “fallimento”), poi alle settimane in cui la banca escute i garanti, ai mesi in cui il curatore scrive la sua relazione e agli anni in cui può promuovere revocatorie e azioni di responsabilità. L’ultima tappa è la via d’uscita: l’esdebitazione e le procedure di sovraindebitamento.
Il tema tocca quattro materie insieme, ed è per questo che lo Studio Monardo lo tratta come proprio. Le garanzie bancarie dei soci si analizzano con lo staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo; la crisi della società si governa, prima che diventi insolvenza, con gli strumenti della composizione negoziata, per i quali l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; il garante persona fisica travolto dai debiti sociali trova sbocco nelle procedure da sovraindebitamento, che l’Avvocato conosce dall’interno come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; e le opposizioni ai decreti ingiuntivi e alle esecuzioni sul conto possono essere seguite fino all’ultimo grado grazie alla qualifica di avvocato cassazionista.
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La mappa temporale: dove si trova il pericolo e quando
Prima di entrare nelle singole tappe conviene guardare l’intera linea del tempo dall’alto. Il principio di partenza è scritto nell’art. 2740 del codice civile: ciascuno risponde dei propri debiti con tutti i propri beni presenti e futuri. La società di capitali è un soggetto diverso da chi la possiede e da chi la amministra, e i suoi debiti restano suoi. Il conto personale del socio di una S.r.l. o di una S.p.A., quindi, non entra nella liquidazione giudiziale della società.
Il problema è che questo scudo ha delle giunture. Alcune si aprono prima del fallimento (le fideiussioni firmate, il socio unico che non ha completato i conferimenti, la società di persone), altre si aprono dopo (le azioni del curatore, i sequestri, i pignoramenti delle banche). Ogni giuntura ha una data di apertura e, spesso, una data di chiusura. La tabella che segue le allinea tutte.
| Tappa | Quando | Che cosa succede | Rischio per il conto personale | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni prima | Firma di fideiussioni, scelta del tipo societario, conferimenti, uso promiscuo dei conti | Si creano (o no) i canali attraverso cui i debiti sociali potranno raggiungerti | Anni prima |
| 2 | Mesi della crisi | Perdite, causa di scioglimento, rimborsi ai soci, prelievi | Nascono le condotte che il curatore contesterà | I mesi della crisi |
| 3 | Giorno 0 | Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale | Nessuno per il socio di S.r.l.; totale per il socio illimitatamente responsabile | Giorno 0 |
| 4 | Giorni 1-180 | La banca revoca i fidi e si rivolge ai garanti | Decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento del conto del fideiussore | Dal giorno 1 al giorno 180 |
| 5 | Giorno 30 e oltre | Informativa del curatore, stato passivo, relazione particolareggiata | Individuazione formale di responsabilità | Entro 30 giorni |
| 6 | Dal mese 6 al terzo anno | Azioni di inefficacia e revocatoria | Restituzione di somme ricevute dalla società | Dal sesto mese al terzo anno |
| 7 | Fino a cinque anni | Azione di responsabilità, sequestro conservativo | Blocco del conto personale dell’amministratore o del socio | Dal primo al quinto anno |
| 8 | Chiusura e oltre | Esdebitazione, sovraindebitamento | Liberazione dai debiti residui | Alla chiusura e oltre |
Letta così, la mappa rivela subito una verità che raramente viene detta: per il socio di una società di capitali il giorno della sentenza è il meno pericoloso; i rischi veri si concentrano prima, nei mesi della crisi, e dopo, nei cinque anni in cui garanti e amministratori restano esposti. Da questo momento in poi seguiamo il calendario tappa per tappa.
Anni prima: come si è costruito lo scudo (o la crepa)
Cosa succede
Siamo molto indietro nel tempo, quando la società funzionava. È il momento in cui si decide la forma giuridica, si versano i conferimenti, si aprono i conti correnti aziendali e, quasi sempre, si firmano le prime garanzie personali per ottenere affidamenti, mutui chirografari, leasing. Nessuno pensa al fallimento, ed è proprio per questo che in questa fase si commettono le scelte che, anni dopo, decideranno il destino del conto personale.
La norma
Il sistema distingue nettamente due famiglie di società. Nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a. per gli accomandanti) opera l’autonomia patrimoniale perfetta: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, come dispongono l’art. 2325 c.c. per la S.p.A. e l’art. 2462 c.c. per la S.r.l. Nelle società di persone la regola è rovesciata: nella S.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), nella S.a.s. rispondono così gli accomandatari (art. 2313 c.c.), mentre l’accomandante che si ingerisce nell’amministrazione perde la limitazione (art. 2320 c.c.). Il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.) rallenta il creditore, ma non lo ferma.
Anche nella S.r.l. lo scudo ha un’eccezione scritta: l’art. 2462, secondo comma, c.c. prevede che, in caso di insolvenza, per le obbligazioni sorte mentre la società aveva un unico socio questi risponda illimitatamente se i conferimenti non sono stati eseguiti secondo l’art. 2464 c.c. o finché non è stata attuata la pubblicità richiesta dall’art. 2470 c.c.
La crepa più larga, però, non nasce dalla legge societaria ma da un contratto: la fideiussione. Chi garantisce personalmente un debito della società assume un’obbligazione propria, che vive accanto a quella sociale e che il fallimento della società non cancella.
I termini che si attivano
In questa fase non corre ancora nessun termine difensivo. Corrono però due orologi silenziosi. Il primo è quello della garanzia: una fideiussione omnibus copre le esposizioni future fino all’importo massimo garantito, e ogni nuova operazione bancaria della società amplia il rischio del garante senza che questi firmi nulla di nuovo. Il secondo è quello dell’uso dei conti: ogni pagamento aziendale fatto dal conto personale, ogni incasso societario transitato sul conto privato, lascia una traccia che un curatore potrà leggere anni dopo.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra difensiva più ampia di tutta la cronologia, perché nulla è ancora successo. Il socio può verificare il testo delle fideiussioni firmate (importo massimo, clausola di pagamento a prima richiesta, deroga all’art. 1957 c.c., clausole di reviviscenza e sopravvivenza); può chiedere la limitazione dell’importo garantito o il recesso dalla fideiussione omnibus per le obbligazioni future, nei limiti previsti dal contratto; nella S.r.l. unipersonale può controllare che i conferimenti risultino interamente versati e che la pubblicità sull’unico socio sia stata eseguita al registro delle imprese; può, soprattutto, separare rigorosamente i conti personali da quelli societari.
Chi è socio di una S.n.c. deve sapere che non esiste alcuna tecnica per rendere “al sicuro” il conto personale dai debiti sociali: la responsabilità illimitata è la natura del tipo. L’unica difesa è la trasformazione in società di capitali, con il limite (che ritroveremo al Giorno 0) che la responsabilità illimitata per le obbligazioni anteriori sopravvive per un certo tempo.
L’errore tipico di questa fase
Pagare fornitori, stipendi o rate di leasing della società con il proprio conto personale “per fare prima”, e viceversa incassare sul conto privato somme destinate alla società. Oltre al rischio contabile, questa commistione è uno degli indici che la giurisprudenza utilizza per ricostruire l’esistenza di una società di fatto o di una “supersocietà” occulta: la Cassazione, con la sentenza n. 4784 del 15 febbraio 2023, ha chiarito che per ritenere esistente una supersocietà di fatto occorre accertare un comune intento sociale tra i partecipanti, distinto da quello che caratterizza una semplice direzione di gruppo, e la commistione dei patrimoni è uno degli elementi su cui quell’intento viene ricostruito. Se il giudice arriva a quella conclusione, chi credeva di essere protetto dallo schermo della S.r.l. si scopre socio illimitatamente responsabile di una società di persone mai dichiarata.
Quanto dura realmente
Questa fase coincide con l’intera vita della società e può durare decenni. La sua importanza non dipende dalla durata ma dal fatto che tutto ciò che viene firmato o eseguito qui produrrà effetti a distanza di anni, quando le persone coinvolte avranno spesso dimenticato di averlo fatto.
I mesi della crisi: il momento in cui l’amministratore diventa bersaglio
Cosa succede
Il calendario ora accelera. I bilanci chiudono in perdita, il capitale si erode, i fornitori concedono dilazioni sempre più brevi, la Centrale Rischi mostra sconfinamenti. È la fase che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, CCII) chiama “crisi”: lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (art. 2 CCII).
In questi mesi accadono spesso tre cose che torneranno, anni dopo, come capi d’accusa civili: la società continua a operare come se nulla fosse anche dopo aver perso il capitale; i soci si fanno restituire i finanziamenti che avevano versato; amministratori e familiari ricevono compensi, rimborsi o beni.
La norma
Dal 2019 l’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche alla rilevazione tempestiva della crisi, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Quando le perdite riducono il capitale della S.r.l. sotto il minimo legale, l’art. 2482-ter c.c. impone di convocare l’assemblea per ricapitalizzare o trasformare la società; in mancanza si verifica una causa di scioglimento (art. 2484, n. 4, c.c.), che gli amministratori devono accertare senza indugio (art. 2485 c.c.). Da quel momento l’art. 2486 c.c. consente soltanto una gestione conservativa del patrimonio.
La stessa norma, al terzo comma, stabilisce come si calcola il danno se gli amministratori proseguono l’attività: si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data della cessazione dalla carica o dell’apertura della procedura e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, dedotti i costi sostenuti e da sostenere per la liquidazione; se le scritture contabili mancano o sono inattendibili, il danno si presume pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
Sui rimborsi ai soci interviene l’art. 2467 c.c.: i finanziamenti erogati quando la società era in eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, sono postergati rispetto agli altri creditori. La Cassazione, con l’ordinanza n. 15196 del 30 maggio 2024, ha affermato che la postergazione opera già durante la vita della società e non soltanto quando si apre il concorso: il diritto del socio alla restituzione resta temporaneamente inesigibile finché la difficoltà non è superata, e gli amministratori che rimborsano in violazione della regola ne rispondono.
I termini che si attivano
In questa fase nascono i “periodi sospetti” che il curatore guarderà a ritroso. Sono calcolati dalla data di deposito della domanda cui segue l’apertura della liquidazione giudiziale, e quindi il debitore non sa, mentre li vive, che li sta vivendo. Il rimborso di un finanziamento soci eseguito nell’anno anteriore alla domanda è privo di effetto verso i creditori (art. 164, comma 2, CCII); gli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori subiscono la stessa sorte (art. 164, comma 1, CCII). Per le revocatorie ordinarie dei pagamenti e degli atti onerosi i periodi sono di sei mesi e di un anno (art. 166 CCII), con i presupposti che vedremo nella tappa dedicata.
Cosa può fare il debitore ora
È la seconda finestra difensiva, e forse la più sottovalutata: finché l’insolvenza non è conclamata, la società può ancora scegliere lo strumento con cui affrontare la crisi. La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII, che hanno assorbito l’istituto introdotto dal D.L. 118/2021) permette all’impresa di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente. Per il socio garante il vantaggio è indiretto ma concreto: ogni euro di debito bancario che la società riesce a ristrutturare o a pagare è un euro che la banca non chiederà più al fideiussore.
Sul piano personale, l’amministratore può documentare con verbali e relazioni le ragioni delle proprie scelte, sospendere immediatamente qualunque rimborso ai soci e qualunque pagamento preferenziale, verificare se sia già intervenuta una causa di scioglimento e, in quel caso, limitare la gestione ad atti conservativi. Il socio non amministratore deve sapere che anche il suo voto in assemblea conta: la Cassazione, con l’ordinanza n. 22169 del 1° agosto 2025, ha ritenuto responsabili in solido con gli amministratori, ai sensi dell’art. 2476, ottavo comma, c.c., i soci di una S.r.l. che avevano consapevolmente scelto di rinviare la messa in liquidazione dopo la perdita del capitale, indipendentemente dall’entità della loro quota.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che “tanto la S.r.l. è a responsabilità limitata” e quindi che rinviare di qualche mese la decisione non costi nulla. Ogni mese di prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale può aumentare il differenziale dei netti patrimoniali che l’art. 2486 c.c. trasforma in danno presunto, e ogni rimborso a un socio o a un familiare diventa un atto che il curatore potrà colpire. È in questi mesi che il conto personale dell’amministratore comincia, senza che se ne accorga, a entrare nel perimetro della futura azione di responsabilità.
Quanto dura realmente
Dipende dalla resistenza finanziaria della società e dalla pazienza dei creditori. Può trattarsi di pochi mesi, quando un creditore forte deposita subito il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, o di anni, quando la società sopravvive grazie a dilazioni e nuova finanza. Più la fase si allunga senza interventi strutturali, più si accumulano gli atti che il curatore esaminerà.
Giorno 0: la sentenza che apre la liquidazione giudiziale
Cosa succede
Siamo al giorno zero. Il tribunale, su ricorso di un creditore, del pubblico ministero o della stessa società, pronuncia la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della crisi, la parola “fallimento” è scomparsa dal lessico legislativo, ma nel linguaggio comune continua a indicare esattamente questo momento.
La sentenza nomina il giudice delegato e il curatore, ordina il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo e il termine per le domande dei creditori (art. 49 CCII). Da quel momento la società perde l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, che passano al curatore (art. 142 CCII), e nessun creditore può più iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura (art. 150 CCII).
La norma
Qui la cronologia si divide in due binari, e la differenza è radicale.
Se la società è una S.r.l. o una S.p.A., la sentenza colpisce soltanto il patrimonio sociale. Il conto personale del socio e dell’amministratore non viene toccato dalla sentenza: non viene bloccato, non passa al curatore, non entra nell’inventario. I conti intestati alla società, invece, sono acquisiti alla procedura.
Se la società è una S.n.c., una S.a.s. o una S.a.p.a., l’art. 256 CCII dispone che la sentenza produca l’apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, pur se non persone fisiche. In quel caso il socio subisce lo stesso spossessamento della società: i suoi beni personali, compreso il saldo del conto, entrano nella procedura, salvo i beni che la legge esclude (tra cui, nei limiti fissati dal giudice delegato, ciò che guadagna con la propria attività per il mantenimento suo e della famiglia, secondo l’art. 146 CCII).
| Profilo | Socio di S.r.l./S.p.A. | Socio illimitatamente responsabile (S.n.c., accomandatario) |
|---|---|---|
| Effetto della sentenza sul conto personale | Nessuno | Il saldo entra nella liquidazione |
| Chi gestisce il conto | Il titolare | Il curatore, salvo beni esclusi |
| Azioni esecutive dei creditori personali | Restano possibili | Bloccate: il concorso è unico |
| Fideiussioni prestate alla banca | Restano pienamente efficaci | Il credito si insinua nella procedura del socio |
| Via d’uscita | Ordinaria o sovraindebitamento per i debiti personali | Esdebitazione nella liquidazione giudiziale |
I termini che si attivano
La sentenza può essere impugnata con reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII): è un termine perentorio e riguarda anche il socio coinvolto in estensione, che può contestare di essere illimitatamente responsabile.
Per l’ex socio illimitatamente responsabile esiste un termine a proprio favore: l’estensione non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche per trasformazione, fusione o scissione, purché siano state osservate le formalità pubblicitarie (art. 256, comma 2, CCII). Chi è uscito dalla S.n.c. da più di un anno, con regolare iscrizione al registro delle imprese, è fuori dal perimetro dell’estensione; chi è uscito da sei mesi, no.
Questo termine annuale, però, non protegge il socio occulto. La giurisprudenza di merito lo ha ribadito anche dopo il Codice della crisi, e la Cassazione, con la sentenza n. 27404 del 22 ottobre 2024, ha precisato che per estendere il fallimento a una società occulta di cui l’imprenditore individuale fallito faceva parte occorre che l’attività esercitata sia la stessa. Con la sentenza n. 35942 del 27 dicembre 2023 la Suprema Corte ha aggiunto che, per la supersocietà di fatto, il giudice deve accertare sia l’esistenza della società occulta sia la sua insolvenza, perché l’insolvenza del socio già fallito non coincide necessariamente con quella della supersocietà.
Cosa può fare il debitore ora
Il socio di S.r.l. deve compiere un’operazione mentale decisiva: smettere di chiedersi se la sentenza tocchi il suo conto (non lo tocca) e iniziare a chiedersi quali delle giunture viste nella prima tappa siano aperte. Le finestre difensive di questo giorno sono il reclamo contro la sentenza, se esistono vizi nel presupposto dell’insolvenza, e la verifica immediata della propria posizione di garante, perché è da qui che partono i termini della banca.
Il socio di S.n.c. coinvolto in estensione deve invece valutare subito il reclamo, soprattutto se ha ragioni per sostenere di essere uscito dalla società da oltre un anno, e collaborare con il curatore sull’individuazione dei beni esclusi, per non vedere acquisite somme che la legge gli lascia.
L’errore tipico di questa fase
Svuotare il conto personale il giorno dopo la sentenza, trasferendo le somme al coniuge o ai figli “per metterle al sicuro”. Per il socio di S.r.l. è un gesto inutile, perché la sentenza non tocca quel conto; ed è un gesto pericoloso, perché trasforma un patrimonio lecito in un atto dispositivo che i creditori personali (a cominciare dalla banca garantita) potranno aggredire con la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c., e che nel caso del socio illimitatamente responsabile può avere anche rilievo penale.
Quanto dura realmente
La sentenza è un atto istantaneo, ma i suoi effetti si dispiegano per tutta la durata della procedura, che nella pratica dei tribunali italiani si misura spesso in anni. Il termine per il reclamo si consuma invece in un mese, ed è quello da presidiare subito.
Dal giorno 1 al giorno 180: la banca bussa al garante
Cosa succede
Da questo momento in poi il calendario cambia protagonista. Il curatore si occupa della società; la banca, che sa di poter recuperare nel concorso soltanto una percentuale incerta e lontana nel tempo, si rivolge ai fideiussori. È in questa tappa che, nella grande maggioranza dei casi concreti, il conto personale del socio viene davvero raggiunto.
La sequenza tipica è questa: la banca comunica il recesso dagli affidamenti e intima il rientro; poiché l’apertura della liquidazione giudiziale fa decadere la società dal beneficio del termine, tutti i debiti diventano esigibili; la banca invia al fideiussore una richiesta di pagamento; se il pagamento non arriva, deposita un ricorso per decreto ingiuntivo, spesso provvisoriamente esecutivo; notifica il decreto e poi l’atto di precetto; infine procede al pignoramento presso terzi del conto corrente del garante.
La norma
Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944 c.c.) e, salvo patto contrario, non può pretendere che la banca escuta prima la società. L’art. 150 CCII, che vieta le azioni esecutive individuali, protegge soltanto i beni compresi nella liquidazione: il divieto non si estende al patrimonio personale del garante, che resta aggredibile come se la società non fosse mai fallita.
L’art. 1957 c.c. offre al fideiussore una protezione temporale: il garante resta obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza. Nella modulistica bancaria questa protezione è spesso esclusa da una clausola di deroga, che proviene dallo schema ABI del 2002 censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Il quadro giurisprudenziale su queste clausole è cambiato nelle ultime settimane. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, avevano stabilito che le fideiussioni omnibus riproduttive delle clausole censurate sono nulle soltanto in quelle clausole, e non per intero, salvo prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse. Negli anni successivi le sezioni semplici si erano divise: la sentenza della Terza Sezione n. 27243 del 21 ottobre 2024 aveva esteso quei principi alle fideiussioni specifiche, mentre la Prima Sezione, con la sentenza n. 30383 del 25 novembre 2024, aveva ritenuto che per le garanzie stipulate dopo il 2005 la sola coincidenza testuale con lo schema ABI non bastasse.
Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026. Il provvedimento della Banca d’Italia vale come prova privilegiata dell’intesa soltanto per le fideiussioni omnibus del periodo 2002-2005; fuori da quel perimetro (garanzie anteriori, posteriori o specifiche) la nullità resta possibile, ma il garante deve dimostrare l’intesa anticoncorrenziale con ulteriori elementi, anche chiedendo l’ordine di esibizione dei documenti alla banca. Soprattutto, le Sezioni Unite hanno stabilito che, se la fideiussione contiene la clausola di pagamento “a prima richiesta”, la banca evita la decadenza dell’art. 1957 c.c. anche con una semplice richiesta stragiudiziale inviata al garante nei sei mesi, pur quando la clausola di deroga sia stata dichiarata nulla.
I termini che si attivano
Il termine semestrale dell’art. 1957 c.c. è un termine sostanziale di decadenza a carico della banca: decorre dalla scadenza dell’obbligazione principale (che, con l’apertura della liquidazione giudiziale, coincide di regola con la decadenza dal beneficio del termine) e non è soggetto alla sospensione feriale dall’1 al 31 agosto, che riguarda i soli termini processuali. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 2026, in presenza della clausola a prima richiesta basta una lettera della banca al garante entro i sei mesi.
Notificato il decreto ingiuntivo, il garante ha quaranta giorni per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.); il termine è processuale e rimane sospeso dall’1 al 31 agosto. Scaduto il termine senza opposizione, il decreto diventa definitivo e con esso diventano definitive le eccezioni che il garante non ha sollevato.
Notificato il precetto, il debitore ha dieci giorni per pagare prima che il creditore possa procedere al pignoramento (art. 480 c.p.c.). Dopo il pignoramento del conto, le contestazioni sulla regolarità formale degli atti esecutivi vanno proposte entro venti giorni con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), mentre quelle sul diritto di procedere passano per l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.).
Quanto al conto stesso, il pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) blocca il saldo fino all’importo del credito aumentato della metà. Se sul conto vengono accreditati stipendio o pensione, l’art. 545, ottavo comma, c.p.c. protegge le somme già accreditate prima del pignoramento fino al triplo dell’assegno sociale (importo aggiornato annualmente), mentre per gli accrediti successivi valgono i limiti del quinto previsti per le retribuzioni. Se il conto è cointestato con il coniuge, il creditore del solo garante può aggredire soltanto la quota di quest’ultimo, che si presume pari alla metà salvo prova contraria.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la finestra difensiva in cui si gioca, per la maggior parte dei soci di S.r.l., la sorte del conto personale. Le mosse possibili sono molte e vanno scelte in base al testo della garanzia: verificare la data e la natura (omnibus o specifica) della fideiussione, che dopo il 2026 determinano l’onere della prova; controllare se e quando la banca ha inviato una richiesta scritta entro i sei mesi; verificare che l’importo richiesto non superi il massimale e che sia depurato di interessi e oneri non dovuti; opporsi al decreto ingiuntivo entro quaranta giorni sollevando tutte le eccezioni del debitore principale che il fideiussore può opporre (art. 1945 c.c.); chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione; valutare una proposta di saldo e stralcio prima che il pignoramento blocchi il conto.
Il garante che ha pagato non è senza tutela: si surroga nei diritti della banca (art. 1949 c.c.) e può insinuare il proprio credito di regresso nella liquidazione giudiziale della società, con le regole di concorso previste dal Codice.
L’errore tipico di questa fase
Ignorare la prima lettera della banca pensando che “tanto la società è fallita e se ne occupa il curatore”. Nel 2026 questo errore è diventato più costoso: se la fideiussione contiene la clausola a prima richiesta, quella lettera, ricevuta entro i sei mesi, è sufficiente a mantenere viva la garanzia, e l’argomento difensivo della decadenza che molti garanti contavano di usare non è più disponibile. Il secondo errore tipico è lasciar scadere i quaranta giorni per l’opposizione in attesa di “capire come va la procedura”.
Quanto dura realmente
Il recesso dai fidi arriva spesso nelle settimane immediatamente successive alla sentenza, talvolta anche prima. I tempi del decreto ingiuntivo dipendono dal carico del tribunale: la fase monitoria può chiudersi in poche settimane, mentre un giudizio di opposizione di primo grado dura, nella prassi, uno o più anni. Il pignoramento del conto, una volta notificato il precetto e decorso il termine, può essere eseguito in tempi molto brevi, e produce il blocco del saldo dal momento in cui la banca terza riceve l’atto.
Entro 30 giorni e dopo lo stato passivo: la relazione del curatore
Cosa succede
Mentre la banca lavora sul garante, il curatore lavora sui documenti. Siamo al giorno 30 dalla sentenza: è la prima scadenza che la legge gli impone. Il curatore deve depositare un’informativa sulle cause dell’insolvenza e sulle responsabilità del debitore, degli amministratori e degli organi di controllo. Più avanti, formato lo stato passivo, arriverà la relazione particolareggiata, il documento che contiene la vera istruttoria su come la società è arrivata all’insolvenza e su chi ne porta il peso.
Per il socio e l’amministratore, questa è la tappa in cui la vicenda cambia natura: fino a qui era una questione di debiti della società; da qui può diventare una questione di responsabilità personali.
La norma
L’art. 130 CCII scandisce i passaggi. Entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura, il curatore presenta al giudice delegato un’informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi acquisiti in ordine alle cause dell’insolvenza e alla responsabilità del debitore, degli amministratori e degli organi di controllo. Se gli amministratori non hanno depositato bilanci e scritture contabili come richiesto dalla sentenza, il curatore ne informa senza indugio il pubblico ministero; quando le scritture mancano o sono inattendibili, può essere autorizzato ad accedere a banche dati ulteriori per ricostruire le operazioni dei cinque anni anteriori alla domanda.
Entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore deposita la relazione particolareggiata sul tempo e sulle cause della crisi e dell’insolvenza, sulla diligenza del debitore nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare le indagini penali. Alla relazione vanno allegati il bilancio dell’ultimo esercizio e il rendiconto di gestione. Le parti relative alle azioni che il curatore intende promuovere, quando possano comportare provvedimenti cautelari, sono secretate: in altre parole, l’amministratore può non sapere che il curatore sta preparando una richiesta di sequestro sul suo conto.
I termini che si attivano
La sequenza è questa: sentenza (giorno 0); informativa entro il giorno 30; udienza di verifica dello stato passivo, che la sentenza fissa entro un termine ordinario di centoventi giorni; deposito delle domande dei creditori almeno trenta giorni prima dell’udienza; decreto di esecutività dello stato passivo; relazione particolareggiata entro sessanta giorni da quel decreto. Quando la procedura non prevede l’accertamento del passivo, la relazione va depositata entro centottanta giorni dall’apertura.
Per gli amministratori il termine che conta, in questa fase, è l’obbligo di depositare bilanci, scritture contabili e fiscali ed elenco dei creditori nei tre giorni previsti dalla sentenza (art. 49, comma 3, lett. c, CCII): l’inadempimento viene segnalato al pubblico ministero e rende più facile, per il curatore, invocare il criterio del deficit patrimoniale nel calcolo del danno.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa è la collaborazione documentata. L’amministratore che consegna al curatore tutta la documentazione, che spiega per iscritto le scelte compiute nei mesi della crisi e che produce verbali, piani, corrispondenza con consulenti e banche, contribuisce a costruire una relazione che non si limiti a registrare il passivo, ma racconti anche le ragioni della gestione. Il socio che ha finanziato la società può documentare la natura dei versamenti e le condizioni della società al momento della concessione e dell’eventuale restituzione, elemento che la Cassazione considera decisivo (ordinanza n. 18680 dell’8 luglio 2025, secondo cui la situazione di squilibrio va verificata anche al momento in cui il rimborso viene chiesto o eseguito).
È in questa fase che la qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il lavoro congiunto con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti diventano concreti: la ricostruzione contabile che si prepara oggi per dialogare con il curatore è la stessa base su cui si difenderà, se necessario, un giudizio di responsabilità fino all’ultimo grado.
L’amministratore può anche verificare, con il proprio consulente, se l’eventuale causa di scioglimento sia davvero collocabile nella data che il curatore indicherà: nel calcolo del differenziale dei netti patrimoniali, spostare quella data di qualche mese può cambiare in modo sensibile l’importo del danno presunto.
L’errore tipico di questa fase
Non consegnare le scritture, o consegnarle incomplete, sperando che la mancanza di documenti renda più difficile provare le responsabilità. Accade il contrario: l’art. 2486, terzo comma, c.c. prevede che, quando le scritture mancano o sono inattendibili, il danno si presuma pari all’intera differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, un criterio normalmente molto più gravoso di quello dei netti patrimoniali. Il silenzio documentale è la via più breve verso una condanna calcolata sull’intero buco.
Quanto dura realmente
L’informativa dei trenta giorni viene di regola depositata nel termine, ma è per sua natura provvisoria. La relazione particolareggiata arriva dopo lo stato passivo, quindi a diversi mesi dalla sentenza; nelle procedure con molti creditori o con contabilità disordinata la formazione del passivo può richiedere più udienze e i tempi si allungano. Dal punto di vista dell’amministratore, conviene considerare i primi sei-dodici mesi come il periodo in cui il curatore forma il proprio convincimento.
Dal sesto mese al terzo anno: le azioni di inefficacia e revocatoria contro soci e amministratori
Cosa succede
Sono passati sei mesi dalla sentenza. Lo stato passivo è stato formato o sta per esserlo, la relazione del curatore ha individuato gli atti sospetti e il comitato dei creditori (o, in sua assenza, il giudice delegato) autorizza le prime azioni. Il curatore non chiede ancora un risarcimento: chiede indietro somme o beni che sono usciti dal patrimonio sociale in un momento in cui la società era già insolvente o si stava avviando a esserlo.
Per il socio e per l’amministratore questa tappa ha un effetto molto concreto: il curatore non contesta una colpa, contesta un trasferimento. Se sul conto personale sono transitati rimborsi di finanziamenti, compensi, pagamenti a titolo gratuito o denaro della società per spese private, è da qui che arriva la richiesta di restituzione.
La norma
Il Codice della crisi distingue due famiglie di strumenti.
La prima è quella dell’inefficacia di diritto, che non richiede la prova della conoscenza dell’insolvenza. L’art. 164, comma 1, CCII rende privi di effetto verso i creditori gli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei due anni anteriori al deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura; il comma 2 fa lo stesso con i rimborsi dei finanziamenti dei soci eseguiti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore, quando si tratta di finanziamenti postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. L’art. 163 CCII colpisce inoltre i pagamenti di debiti non ancora scaduti eseguiti nei due anni anteriori.
La seconda famiglia è quella della revocatoria. L’art. 166 CCII consente al curatore di revocare gli atti anomali (per esempio pagamenti con mezzi non normali o prestazioni sproporzionate) compiuti nell’anno anteriore, con presunzione della conoscenza dello stato d’insolvenza a carico del terzo, e i pagamenti e gli atti a titolo oneroso compiuti nei sei mesi anteriori, se il curatore prova che il terzo conosceva lo stato d’insolvenza. Quando il terzo è l’amministratore o un socio di riferimento, quella prova è spesso agevole. Accanto a questi strumenti il curatore può esercitare la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c. (art. 165 CCII), che guarda anche più indietro nel tempo ma richiede la prova del pregiudizio e della consapevolezza del debitore.
Sui rimborsi dei finanziamenti soci la giurisprudenza ha tracciato un quadro coerente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 15196 del 30 maggio 2024, ha chiarito che la postergazione opera durante tutta la vita della società e che gli amministratori che rimborsano in violazione della regola ne rispondono verso i creditori; con l’ordinanza n. 18680 dell’8 luglio 2025 ha aggiunto che lo squilibrio va valutato anche al momento della restituzione e che il giudice può rilevarlo d’ufficio. La giurisprudenza di merito ha precisato che, una volta eseguito il rimborso, il curatore non agisce con una normale azione di ripetizione, ma con lo strumento dell’inefficacia dei rimborsi dell’anno anteriore, oltre che con l’azione di responsabilità verso chi ha pagato.
I termini che si attivano
Le azioni di inefficacia e revocatoria del curatore non possono essere promosse decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170 CCII): vale il primo dei due limiti che scade. La revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c. si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.).
Un esempio chiarisce il meccanismo. Ipotesi: la domanda di apertura della liquidazione giudiziale viene depositata il 9 gennaio 2026 e la sentenza è pronunciata il 3 febbraio 2026. Il 12 maggio 2025 la società aveva restituito a un socio 38.740 € di finanziamento, versati in un periodo di forte squilibrio patrimoniale. Il rimborso cade nell’anno anteriore al deposito della domanda (dal 9 gennaio 2025 al 9 gennaio 2026), quindi è privo di effetto verso i creditori ai sensi dell’art. 164, comma 2, CCII. Il limite dei tre anni dall’apertura scade il 3 febbraio 2029; quello dei cinque anni dall’atto scadrebbe il 12 maggio 2030: il curatore deve agire entro il 3 febbraio 2029. Nella stessa ipotesi, un pagamento di 14.380 € eseguito dalla società il 2 ottobre 2024 per spese personali dell’amministratore, senza alcuna controprestazione, rientra nei due anni anteriori alla domanda ed è inefficace ai sensi dell’art. 164, comma 1, CCII.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa sta nella qualificazione dell’operazione. Il socio che riceve la domanda del curatore può dimostrare che il versamento originario non era un finanziamento postergato, perché concesso in un momento in cui la società non era in squilibrio; che la restituzione è avvenuta quando lo squilibrio era superato; che la somma ricevuta era il corrispettivo di una prestazione effettiva e non un atto gratuito; che il pagamento cade fuori dal periodo sospetto, calcolando con precisione la data di deposito della domanda. Può verificare, infine, che il curatore abbia agito nei termini dell’art. 170 CCII.
Se la pretesa è fondata, la trattativa con il curatore è un’opzione concreta: le transazioni sono atti di straordinaria amministrazione che il curatore può concludere con le autorizzazioni previste dal Codice, e una restituzione negoziata può evitare un giudizio lungo e, soprattutto, un sequestro cautelare sul conto personale.
L’errore tipico di questa fase
Confondere il periodo sospetto con la data della sentenza. I periodi dell’art. 164 e dell’art. 166 CCII si calcolano a ritroso dalla data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura, non dalla data della sentenza. Chi fa il conto partendo dal giorno della sentenza si crede fuori dal periodo sospetto quando ne è dentro, e magari rinuncia a difese utili sulla base di un calcolo sbagliato.
Quanto dura realmente
Il curatore dispone di un arco di tre anni dall’apertura, ma di norma promuove le azioni più evidenti nel primo o nel secondo anno, dopo la relazione particolareggiata. I giudizi di revocatoria hanno tempi di cognizione ordinaria: il primo grado può durare anni, e in pendenza di giudizio il curatore può chiedere misure cautelari, che portano il rischio per il conto personale molto più vicino nel tempo.
Dal primo al quinto anno: l’azione di responsabilità e il rischio di sequestro sul conto
Cosa succede
A questo punto la procedura entra nella fase più delicata per chi ha amministrato la società. Il curatore, sulla base della relazione particolareggiata, promuove l’azione di responsabilità contro amministratori, sindaci e, quando ne ricorrono i presupposti, soci. Spesso la fa precedere da una richiesta di sequestro conservativo sui beni personali dei convenuti, compresi i conti correnti. È il momento in cui la domanda del titolo di questa guida riceve la risposta più dura: il conto personale dell’amministratore non è toccato dal fallimento della società, ma può essere bloccato dal sequestro chiesto dal curatore per garantire il futuro risarcimento.
La norma
L’art. 255 CCII attribuisce al curatore l’esercizio delle azioni di responsabilità previste dal codice civile: l’azione sociale di responsabilità, l’azione dei creditori sociali (artt. 2394 e 2476, sesto comma, c.c.), l’azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi (art. 2476, ottavo comma, c.c.) e quella verso chi esercita attività di direzione e coordinamento. Il d.lgs. 136/2024 ha inserito il comma 1-bis, che estende espressamente la legittimazione del curatore alle azioni verso gli eventuali coobbligati.
Sul quantum, la Cassazione, con l’ordinanza n. 8069 del 25 marzo 2024, ha affermato che i criteri dell’art. 2486, terzo comma, c.c. (differenza dei netti patrimoniali e deficit patrimoniale) sono criteri di liquidazione equitativa del danno, applicabili anche ai giudizi già in corso quando la norma è entrata in vigore, salvo che nel processo emergano elementi che giustifichino un criterio diverso e più aderente al caso concreto.
Sulla responsabilità dei soci non amministratori la giurisprudenza richiede un presupposto soggettivo rigoroso. Dopo l’ordinanza n. 22169 del 1° agosto 2025, che ha ritenuto sufficiente la consapevole adesione a una linea gestoria contraria alla legge anche da parte di un socio di minoranza, la Cassazione è intervenuta con l’ordinanza n. 32545 del 13 dicembre 2025, che ha delimitato con precisione il perimetro della responsabilità solidale del socio non amministratore, e con l’ordinanza n. 1358 del 21 gennaio 2026, secondo cui il socio risponde solo se ha deciso o autorizzato l’atto dannoso con consapevolezza e volontà del comportamento lesivo.
Lo strumento cautelare è il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c. e art. 2905 c.c.): il giudice può autorizzarlo quando il credito appare probabile e vi è il fondato timore che il debitore disperda le garanzie patrimoniali. Il sequestro può colpire il conto personale fino all’importo indicato nel provvedimento.
I termini che si attivano
L’azione di responsabilità dei creditori sociali, anche quando è promossa dal curatore, si prescrive in cinque anni (art. 2949 c.c.), che decorrono dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti è diventata oggettivamente percepibile dai creditori, e non da quando essi ne hanno avuto effettiva conoscenza. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 8553 del 29 marzo 2024. Il momento di percepibilità spesso precede la sentenza di apertura, e l’individuazione di quella data è uno dei terreni principali della difesa.
Se il sequestro è concesso prima della causa, il giudizio di merito deve essere iniziato entro il termine perentorio fissato dal giudice e, in mancanza, entro sessanta giorni (art. 669-octies c.p.c.); contro l’ordinanza cautelare il destinatario può proporre reclamo entro quindici giorni (art. 669-terdecies c.p.c.). I procedimenti cautelari non beneficiano della sospensione feriale dall’1 al 31 agosto: un sequestro notificato il 5 agosto va reclamato a ferragosto, non a settembre.
Un’ipotesi numerica mostra come si arriva alla cifra che il sequestro può bloccare. La causa di scioglimento (perdita del capitale sotto il minimo) si colloca al 31 dicembre 2023, quando il patrimonio netto era di -12.430 €. L’amministratore prosegue l’attività senza convocare l’assemblea; alla data di apertura della procedura il patrimonio netto è sceso a -219.870 €. I costi che la società avrebbe comunque sostenuto per la liquidazione vengono stimati in 31.600 €. Il danno presunto secondo l’art. 2486, terzo comma, c.c. è pari a 219.870 – 12.430 – 31.600 = 175.840 €. È questa, salvo prova di un diverso ammontare, la somma che il curatore può chiedere di garantire con il sequestro sul conto e sugli altri beni dell’amministratore.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva più importante è quella del reclamo cautelare e della difesa sul periculum: il sequestro presuppone un pericolo concreto di dispersione, e l’amministratore che ha conservato il proprio patrimonio in modo trasparente ha argomenti per contestarlo. Nel merito, le difese riguardano la data della causa di scioglimento, la natura conservativa o meno degli atti compiuti dopo, la presenza di elementi che rendono il criterio dei netti patrimoniali inadatto al caso concreto, la prescrizione, il nesso tra condotta e danno. Il socio non amministratore può contestare la sussistenza del presupposto soggettivo richiesto dall’art. 2476, ottavo comma, c.c.
Esistono poi due strade negoziali: la transazione con la procedura, che il curatore può concludere previa autorizzazione, e la verifica della copertura assicurativa per la responsabilità degli amministratori, se la società l’aveva stipulata.
L’errore tipico di questa fase
Trasferire le somme dal proprio conto non appena si intuisce che il curatore sta preparando un’azione. È esattamente la condotta che il giudice valuta per ritenere sussistente il pericolo di dispersione, e che può rendere revocabile il trasferimento stesso. L’amministratore che svuota il conto finisce per consegnare al curatore la prova del periculum.
Quanto dura realmente
Il sequestro conservativo, quando è chiesto con urgenza, può essere concesso in tempi brevi, talvolta senza contraddittorio preventivo. Il giudizio di merito sulla responsabilità segue invece i tempi della cognizione ordinaria davanti alla sezione specializzata in materia di impresa, e con le impugnazioni può protrarsi per molti anni. Per tutta questa durata, se il sequestro è stato concesso, le somme restano vincolate.
Alla chiusura e oltre: esdebitazione e sovraindebitamento, la via d’uscita
Cosa succede
Siamo all’ultima tappa della cronologia. La liquidazione della società si chiude, o si avvia a chiudersi, e il curatore ripartisce il ricavato tra i creditori. La società di capitali viene cancellata e i suoi debiti residui restano senza un debitore. Chi però ha garantito personalmente quei debiti, o chi è socio illimitatamente responsabile, può trovarsi con un passivo personale che da solo non riuscirà mai a pagare, e con il conto pignorato di mese in mese.
Il sistema non lascia queste persone senza uscita. Esistono due strade, diverse a seconda di come si è arrivati fin qui.
La norma
Il socio illimitatamente responsabile coinvolto nella liquidazione giudiziale della società può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti nella procedura (artt. 278 e seguenti CCII), se ha tenuto una condotta collaborativa e non ricorrono le cause ostative previste dal Codice. L’esdebitazione può essere conseguita alla chiusura della procedura o, se anteriore, decorsi tre anni dalla sua apertura.
Il socio di S.r.l. che ha prestato fideiussioni non è coinvolto nella liquidazione della società: i suoi debiti di garanzia sono debiti personali, e il suo strumento di uscita è il sovraindebitamento. Le procedure disponibili sono il concordato minore (art. 74 CCII), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) e la liquidazione controllata (art. 268 CCII), che si accede tramite l’Organismo di Composizione della Crisi e che consente, di regola, l’esdebitazione di diritto dopo tre anni dall’apertura o alla chiusura se anteriore (art. 282 CCII). Aperta la liquidazione controllata, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali: anche il pignoramento del conto viene arrestato.
Non tutte le porte sono però aperte al garante. La Cassazione, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha escluso che possa accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore il socio fideiussore che deteneva una partecipazione non trascurabile e aveva ricoperto cariche sociali, perché in quel caso la garanzia è funzionalmente collegata all’attività d’impresa. Per questi soggetti restano il concordato minore e la liquidazione controllata.
I termini che si attivano
La domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento non ha un termine di decadenza, ma ha un tempo utile: più tardi viene presentata, più il patrimonio personale si è già consumato nei pignoramenti. Una volta aperta la liquidazione controllata, i tre anni per l’esdebitazione di diritto iniziano a correre. Il reclamo contro i provvedimenti del tribunale nelle procedure regolate dal Codice segue termini propri, che di regola non beneficiano della sospensione feriale (art. 9 CCII).
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa è la scelta dello strumento giusto nel momento in cui il patrimonio residuo consente ancora una proposta seria. Il garante che ha un reddito stabile e un patrimonio modesto può valutare un concordato minore che offra ai creditori una percentuale sostenibile; chi non ha risorse per una proposta può chiedere la liquidazione controllata, mettendo a disposizione i beni pignorabili in cambio della liberazione finale. Il socio di S.n.c. deve curare fin dall’inizio della liquidazione giudiziale la condotta collaborativa che l’esdebitazione richiede.
L’errore tipico di questa fase
Accettare anni di pignoramenti successivi sul conto e sullo stipendio senza valutare il sovraindebitamento, oppure presentare una domanda da consumatore quando la garanzia era chiaramente collegata all’attività della società: dopo la sentenza della Cassazione del 2025, una domanda impostata sullo strumento sbagliato rischia di essere dichiarata inammissibile e di far perdere mesi preziosi.
Quanto dura realmente
La liquidazione giudiziale della società può durare molti anni. Le procedure di sovraindebitamento hanno tempi variabili a seconda del tribunale e della complessità del patrimonio; il riferimento normativo per l’esdebitazione di diritto nella liquidazione controllata è di tre anni. È il tempo che separa il garante da una ripartenza senza debiti residui, e che comincia a correre soltanto dal giorno in cui la procedura viene aperta.
La stessa procedura, due calendari
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su date coerenti con i termini di legge, per mostrare come la stessa situazione di partenza produca esiti opposti a seconda di quando il garante agisce.
Situazione di partenza comune. Una S.r.l. ha un’esposizione bancaria di 187.350 €, garantita da una fideiussione omnibus rilasciata nel 2019 dal socio amministratore, con massimale di 250.000 €, clausola di pagamento a prima richiesta e deroga all’art. 1957 c.c. Il socio ha sul proprio conto personale un saldo di 41.620 €, alimentato anche dallo stipendio da lavoro dipendente di 1.870 € mensili ottenuto dopo la cessazione dell’attività. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è depositata il 9 gennaio 2026; la sentenza è del 3 febbraio 2026.
Calendario A: il garante che lascia correre
- 3 febbraio 2026. Sentenza di apertura. Il socio considera chiusa la vicenda: “la società è fallita, se ne occupa il curatore”.
- 17 marzo 2026. La banca invia al garante una richiesta scritta di pagamento. Il socio non risponde. Il semestre dell’art. 1957 c.c. scadrebbe il 3 agosto 2026, ma la lettera, in presenza della clausola a prima richiesta, basta a evitare la decadenza secondo le Sezioni Unite del 28 agosto 2026.
- 10 luglio 2026. Notifica del decreto ingiuntivo per 187.350 € oltre interessi. Il termine di quaranta giorni corre dall’11 al 31 luglio (21 giorni), resta sospeso dall’1 al 31 agosto e riprende l’1 settembre per i restanti 19 giorni: scadrebbe sabato 19 settembre e slitta a lunedì 21 settembre 2026.
- 21 settembre 2026. Nessuna opposizione. Il decreto diventa definitivo; le eccezioni sulla fideiussione non sollevate sono perse.
- 6 ottobre 2026. Notifica del precetto. Il termine di dieci giorni scade il 16 ottobre.
- 20 ottobre 2026. Pignoramento presso terzi del conto. Il saldo di 41.620 € viene vincolato; delle somme accreditate come stipendio prima del pignoramento resta protetta soltanto la parte entro il triplo dell’assegno sociale; dagli stipendi successivi viene trattenuto fino a un quinto.
- Nei mesi successivi. Il credito residuo della banca supera ampiamente quanto recuperato. Il socio subisce ulteriori pignoramenti fino a quando decide di informarsi sul sovraindebitamento, con un patrimonio ormai eroso.
Calendario B: il garante che agisce alle finestre giuste
- 3 febbraio 2026. Sentenza di apertura. Entro la settimana il socio fa analizzare il testo della fideiussione, gli estratti conto della società e la data di rilascio della garanzia.
- Entro il 5 marzo 2026. Scade il termine di trenta giorni per il reclamo contro la sentenza (i termini dei procedimenti regolati dal Codice, di regola, non si sospendono): la verifica sui presupposti dell’insolvenza viene fatta prima di questa data.
- 17 marzo 2026. Arriva la lettera della banca. Il garante risponde contestando l’importo, chiedendo la documentazione del rapporto e l’estratto analitico degli addebiti.
- Aprile-giugno 2026. Dall’analisi emergono addebiti contestabili sul conto societario e una fideiussione riproduttiva dello schema ABI, stipulata fuori dal triennio 2002-2005: dopo la sentenza delle Sezioni Unite la nullità delle clausole richiede prove ulteriori, da chiedere anche con l’ordine di esibizione. Il garante presenta alla banca una proposta di definizione.
- 10 luglio 2026. Notifica del decreto ingiuntivo. Il garante deposita l’opposizione ben prima del 21 settembre 2026, con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, se concessa, e con tutte le eccezioni sul quantum e sulle clausole.
- Autunno 2026. In pendenza del giudizio, la trattativa prosegue su basi documentate. Se l’accordo non si raggiunge, il socio, che non può qualificarsi consumatore perché socio di maggioranza e amministratore, valuta con l’OCC un concordato minore o una liquidazione controllata, prima che i pignoramenti erodano il saldo di 41.620 €.
La differenza tra i due calendari non sta nell’esito, che nessuno può garantire, ma nel fatto che nel calendario B ogni finestra viene utilizzata mentre è aperta. Nel calendario A il garante arriva al primo contatto con un professionista quando tutte le finestre si sono chiuse, e le sole opzioni rimaste sono quelle che presuppongono un patrimonio già consumato.
I binari paralleli: come cambia la timeline quando il debitore attiva un rimedio
La cronologia descritta finora è quella che si produce se nessuno interviene. Ogni rimedio attivato apre un binario parallelo, con tempi e regole propri, che modifica il percorso principale.
Primo binario: la composizione negoziata prima dell’insolvenza. Se la società, nei mesi della crisi, chiede la nomina di un esperto e avvia la composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII), la timeline si sposta indietro. La società può chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di agire sul suo patrimonio durante le trattative; l’accordo raggiunto con le banche riduce l’esposizione che, in caso di insuccesso, ricadrebbe sui garanti. Le misure protettive riguardano la società e non si estendono automaticamente ai fideiussori, ma una trattativa ben condotta permette spesso di negoziare anche la posizione dei garanti.
Secondo binario: il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione. Se la società accede a uno di questi strumenti, la sentenza di liquidazione giudiziale può non arrivare mai. Attenzione però: il concordato preventivo della società non libera i fideiussori, perché i creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati e i garanti (art. 117 CCII); libera invece, salvo patto contrario, i soci illimitatamente responsabili. Anche negli accordi di ristrutturazione i creditori conservano, salvo patto contrario, i diritti verso i garanti (art. 59 CCII). Per il socio fideiussore il vantaggio è quindi soltanto quello della riduzione del debito sociale attraverso i pagamenti concordatari.
Terzo binario: l’opposizione del garante. L’opposizione al decreto ingiuntivo apre un giudizio che può durare anni, durante il quale, se la provvisoria esecuzione non è stata concessa o è stata sospesa, il conto non può essere pignorato in base a quel titolo. È il binario che più direttamente allontana nel tempo il rischio sul conto, ma presuppone argomenti seri: dopo il 2026 le difese fondate soltanto sulla decadenza dell’art. 1957 c.c. hanno perso molta forza quando la garanzia contiene la clausola a prima richiesta.
Quarto binario: la transazione. Con la banca, il garante può concordare un saldo e stralcio; con il curatore, l’amministratore o il socio convenuti in revocatoria o in responsabilità possono concordare una restituzione o un risarcimento ridotto, previa autorizzazione degli organi della procedura. La transazione chiude il binario principale e sostituisce ai tempi incerti del giudizio una data certa di pagamento.
Quinto binario: il sovraindebitamento del garante. L’apertura di una liquidazione controllata o l’omologazione di un concordato minore sposta il garante fuori dal circuito delle esecuzioni individuali. Il pignoramento del conto si arresta, le somme vengono gestite nella procedura e, al termine, il debitore meritevole ottiene l’esdebitazione. Il costo è la messa a disposizione del patrimonio pignorabile, al netto di quanto necessario per il mantenimento proprio e della famiglia.
I binari possono anche combinarsi: un’opposizione ben impostata può creare il tempo per una transazione; una transazione non riuscita può essere seguita da un concordato minore; la composizione negoziata della società può svolgersi mentre i soci preparano la propria posizione personale.
Le 5 finestre critiche
- Prima della crisi, quando si firma o si rinnova una fideiussione e si organizzano i conti: è l’unico momento in cui si può scegliere l’ampiezza della propria esposizione personale. Leggere le clausole, limitare il massimale, separare i conti personali da quelli sociali costa poco e vale moltissimo anni dopo.
- Alla perdita del capitale, quando l’assemblea deve decidere se ricapitalizzare, trasformare o liquidare: ogni mese di rinvio aumenta il danno presunto che il curatore potrà chiedere agli amministratori e, se hanno consapevolmente avallato il rinvio, ai soci. È anche il momento utile per la composizione negoziata.
- Nei trenta giorni successivi alla sentenza di apertura: si decide se proporre reclamo e si mette in sicurezza la propria posizione di garante, verificando testo, data e natura della fideiussione. Per il socio illimitatamente responsabile è la finestra in cui far valere l’uscita dalla società da oltre un anno.
- Nei sei mesi dell’art. 1957 c.c. e nei quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo: sono i due orologi che decidono se il conto del garante verrà pignorato sulla base di un titolo definitivo o se la pretesa della banca potrà essere discussa nel merito. Il primo corre per la banca, il secondo per il garante, e soltanto il secondo si ferma in agosto.
- Al primo segnale di un’iniziativa del curatore o di un sequestro: il reclamo cautelare va proposto entro quindici giorni, senza sospensione feriale, e la scelta tra difesa, transazione e sovraindebitamento va fatta prima che il patrimonio personale sia vincolato o consumato. È l’ultima finestra in cui il debitore può ancora scegliere, invece di subire.
Le domande sul tempo
La società è in liquidazione giudiziale da otto mesi e la banca non mi ha mai chiesto nulla: sono liberato dalla fideiussione? Non necessariamente. Se la tua garanzia contiene una deroga valida all’art. 1957 c.c., la decadenza non opera; se la deroga è nulla ma la fideiussione ha la clausola a prima richiesta, basta che la banca ti abbia inviato una richiesta scritta entro i sei mesi. Occorre verificare quali lettere hai ricevuto e quando, e conservare le buste e le ricevute: la data è tutto.
Ho ricevuto il rimborso del mio finanziamento quattordici mesi prima del deposito della domanda: il curatore può chiedermelo indietro? Il rimborso è fuori dall’anno previsto dall’art. 164, comma 2, CCII, quindi non è automaticamente inefficace. Restano però altri strumenti: la revocatoria ordinaria, se ne ricorrono i presupposti, e l’azione di responsabilità contro gli amministratori che hanno rimborsato un finanziamento postergato. Se eri anche amministratore, il rischio si sposta su quel versante.
Sono uscito dalla S.n.c. dieci mesi prima della sentenza: sarò coinvolto nella liquidazione? L’art. 256, comma 2, CCII preclude l’estensione soltanto dopo un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, purché l’uscita sia stata resa nota ai terzi con le formalità pubblicitarie. A dieci mesi l’estensione è possibile; e resti comunque responsabile per le obbligazioni sociali sorte mentre eri socio.
Per quanto tempo il curatore può farmi causa come ex amministratore? Per le revocatorie e le azioni di inefficacia, tre anni dall’apertura della procedura e comunque cinque anni dall’atto. Per l’azione di responsabilità verso i creditori sociali, cinque anni dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale è diventata oggettivamente percepibile, che può essere anteriore alla sentenza. Individuare quella data è parte essenziale della difesa.
Il conto è già stato pignorato: è troppo tardi per fare qualcosa? No, ma le opzioni cambiano. Si possono proporre le opposizioni esecutive nei rispettivi termini (venti giorni per quella agli atti esecutivi), contestare l’estensione del pignoramento alle somme protette dall’art. 545 c.p.c. e, se il debito complessivo non è sostenibile, valutare l’accesso a una procedura di sovraindebitamento, che arresta le esecuzioni individuali.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I provvedimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della cronologia cui si riferiscono. Per ciascuno è indicato il principio, riformulato, e la ragione per cui conta per il conto personale del socio o dell’amministratore.
Tappa “Anni prima” e “Giorno 0”: società di fatto ed estensione
Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2023, n. 4784. Per ritenere esistente una supersocietà di fatto tra più soggetti occorre accertare un comune intento sociale, che non si confonde con la semplice direzione unitaria di un gruppo; le conseguenze sono diverse nei due casi. Rilevanza: la commistione di patrimoni e conti può portare a qualificare come socio illimitatamente responsabile chi si credeva protetto dalla S.r.l.
Cass. civ., Sez. I, 27 dicembre 2023, n. 35942. L’estensione alla supersocietà di fatto richiede di accertare sia l’esistenza della società occulta sia la sua insolvenza, che non coincide automaticamente con quella del socio già fallito. Rilevanza: offre al socio coinvolto in estensione un doppio terreno di contestazione.
Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2024, n. 27404. L’estensione del fallimento dell’imprenditore individuale alla società occulta di cui faceva parte presuppone la coincidenza dell’attività esercitata. Rilevanza: delimita il rischio di estensione per chi partecipava ad attività diverse.
Tappa “I mesi della crisi” e “Dal sesto mese al terzo anno”: finanziamenti soci e responsabilità dei soci
Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196. La postergazione dei finanziamenti dei soci opera durante la vita della società e rende temporaneamente inesigibile il diritto alla restituzione finché lo squilibrio non è superato; gli amministratori che rimborsano violando la regola rispondono verso i creditori. Rilevanza: il rimborso ricevuto sul conto personale espone il socio all’inefficacia e l’amministratore all’azione di responsabilità.
Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2025, n. 18680. Lo squilibrio che giustifica la postergazione va verificato anche al momento in cui la restituzione è chiesta, ed è un fatto impeditivo rilevabile d’ufficio. Rilevanza: il socio può difendersi dimostrando che al momento del rimborso la crisi era superata.
Cass. civ., Sez. I, 1° agosto 2025, n. 22169. I soci di S.r.l. che consapevolmente orientano gli amministratori a rinviare la liquidazione dopo la perdita del capitale rispondono in solido dei danni della prosecuzione, a prescindere dalla quota posseduta. Rilevanza: anche il socio non amministratore può vedere coinvolto il proprio patrimonio.
Tappa “Dal giorno 1 al giorno 180”: la fideiussione
Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994. Le fideiussioni omnibus che riproducono le clausole dello schema ABI dichiarate anticoncorrenziali sono nulle limitatamente a quelle clausole, salvo prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse. Rilevanza: è il punto di partenza di ogni difesa del garante basata sulle clausole ABI.
Cass. civ., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243. Ha esteso alle fideiussioni specifiche i principi delle Sezioni Unite del 2021. Rilevanza: documenta uno dei due orientamenti in contrasto prima dell’intervento del 2026.
Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383. Per le fideiussioni successive al 2005 la sola corrispondenza testuale con lo schema ABI non dimostra la nullità. Rilevanza: rappresenta l’orientamento restrittivo che le Sezioni Unite del 2026 hanno in parte recepito e in parte superato.
Cass. civ., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825. Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 è prova privilegiata soltanto per le fideiussioni omnibus del periodo 2002-2005; fuori da quel perimetro la nullità resta possibile, ma il garante deve provare l’intesa con ulteriori elementi, anche tramite ordine di esibizione. In presenza della clausola a prima richiesta, la banca evita la decadenza dell’art. 1957 c.c. con una richiesta stragiudiziale nei sei mesi. Rilevanza: è la pronuncia che oggi decide la strategia di difesa del conto del garante.
Tappa “Dal primo al quinto anno”: azione di responsabilità
Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069. I criteri della differenza dei netti patrimoniali e del deficit patrimoniale dell’art. 2486, terzo comma, c.c. sono criteri di liquidazione equitativa, applicabili anche ai giudizi pendenti, salvo elementi che giustifichino un criterio più aderente al caso. Rilevanza: determina la cifra che il curatore può chiedere e far garantire con il sequestro.
Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2024, n. 8553. L’azione dei creditori sociali esercitata dal curatore si prescrive in cinque anni dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienza patrimoniale, non dalla sua effettiva conoscenza. Rilevanza: fissa l’orologio della prescrizione che protegge l’ex amministratore.
Cass. civ., Sez. I, 13 dicembre 2025, n. 32545. Ha delimitato in modo sistematico i presupposti della responsabilità solidale del socio non amministratore di S.r.l. per atti gestori dannosi. Rilevanza: circoscrive i casi in cui il curatore può rivolgersi al patrimonio del socio estraneo alla gestione.
Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2026, n. 1358. Il socio non amministratore risponde con gli amministratori soltanto se ha deciso o autorizzato l’atto dannoso con consapevolezza e volontà del comportamento lesivo. Rilevanza: rafforza la difesa del socio che si è limitato a subire le scelte gestorie.
Tappa “Alla chiusura e oltre”: sovraindebitamento del garante
Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Il socio fideiussore con partecipazione non trascurabile e cariche sociali non è consumatore per i debiti di garanzia e non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Rilevanza: orienta il garante verso il concordato minore o la liquidazione controllata.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene alla tappa in cui ti trovi. Non esiste un unico percorso: se sei ancora nei mesi della crisi lavoriamo per evitare la sentenza; se la sentenza è già arrivata presidiamo i termini che corrono contro di te; se il conto è già stato pignorato attiviamo gli strumenti che restano disponibili.
- Analizziamo il testo di ogni fideiussione firmata, ne ricostruiamo data, natura omnibus o specifica, massimale e clausole, e stabiliamo quale onere probatorio si applica dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 28 agosto 2026.
- Ricostruiamo la cronologia delle comunicazioni della banca e verifichiamo se una richiesta idonea è stata inviata entro i sei mesi dell’art. 1957 c.c.
- Redigiamo e depositiamo l’opposizione al decreto ingiuntivo entro i quaranta giorni, calcolando la sospensione feriale dall’1 al 31 agosto, con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e richiesta di ordine di esibizione quando serve.
- Esaminiamo con i commercialisti dello staff gli estratti conto societari per individuare addebiti contestabili che riducono il debito garantito.
- Verifichiamo i pignoramenti sul conto personale, controllando i limiti dell’art. 545 c.p.c. sulle somme da stipendio o pensione e la quota del conto cointestato, e proponiamo le opposizioni esecutive nei termini.
- Predisponiamo la documentazione per il curatore nei primi mesi della procedura, ricostruendo le scelte gestorie e le date rilevanti per il calcolo del danno.
- Difendiamo amministratori e soci nelle azioni di inefficacia, revocatoria e responsabilità, contestando periodo sospetto, qualificazione dei finanziamenti, data della causa di scioglimento e prescrizione.
- Proponiamo reclamo contro i sequestri conservativi entro i quindici giorni, anche nel mese di agosto.
- Assistiamo la società nella composizione negoziata della crisi quando l’insolvenza non è ancora conclamata, per ridurre l’esposizione che ricadrebbe sui garanti.
- Valutiamo e impostiamo, con l’OCC, la procedura di sovraindebitamento più adatta al garante (concordato minore o liquidazione controllata), tenendo conto dei limiti fissati dalla Cassazione per la qualifica di consumatore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC: il garante persona fisica che non riesce a sostenere i debiti della società trova la propria via d’uscita proprio nelle procedure che l’Avvocato conosce dall’interno, dalla predisposizione della domanda al percorso verso l’esdebitazione. Accanto a essa, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario consente di analizzare fideiussioni ed estratti conto con la competenza tecnica che la sentenza delle Sezioni Unite del 2026 rende oggi indispensabile.
La continuità della strategia è garantita dal fatto che lo stesso difensore segue la vicenda dall’analisi iniziale della garanzia fino, se necessario, al giudizio in Cassazione: la linea difensiva impostata nell’opposizione al decreto ingiuntivo o nella risposta al curatore è la stessa che verrà sostenuta nei gradi successivi, senza ripartenze e senza contraddizioni. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile e l’argomentazione giuridica nascono insieme.
Chiusura
La domanda da cui siamo partiti ha una risposta meno rassicurante di quanto molti sperano, ma molto più utile: il fallimento della società di capitali non tocca, da solo, il conto personale del socio; lo raggiungono le fideiussioni, le condotte dei mesi della crisi, le azioni del curatore, la responsabilità illimitata nelle società di persone. Ognuno di questi canali ha una data di apertura e una finestra in cui si può agire. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche quella che viene sprecata più spesso.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché ne presidia tutti i fronti con competenze certificate: il diritto bancario delle garanzie attraverso lo staff multidisciplinare coordinato dall’Avv. Monardo; la crisi della società attraverso la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la via d’uscita del garante attraverso l’iscrizione come Gestore della crisi da sovraindebitamento e l’incarico di fiduciario di un OCC; il contenzioso fino all’ultimo grado attraverso la qualifica di cassazionista.
📩 Non aspettare che si chiuda anche l’ultima finestra: raccontaci a che punto del calendario ti trovi, i contatti dello Studio Monardo sono qui sotto, in fondo alla pagina.
