Ottici Con Debiti Verso I Fornitori Di Montature E Lenti: Quale Strumento Per Uscire Dalla Crisi?

Quasi mai un centro ottico chiude perché i debiti erano troppi in assoluto: chiude, più spesso, perché nei mesi in cui la crisi era ancora gestibile il titolare ha fatto le mosse sbagliate, nell’ordine sbagliato.

Il negozio di ottica ha una fisionomia economica particolare. Da un lato c’è un magazzino costoso e a lenta rotazione: montature da vista e da sole, lenti a contatto, liquidi, strumentazione per l’esame della vista e per il montaggio. Dall’altro ci sono pochi fornitori, spesso grandi gruppi o loro distributori, che concedono dilazioni, conti deposito, premi di fine anno e condizioni legate agli acquisti minimi. Quando il fatturato cala, la concorrenza delle catene e dell’online morde e le rate del finanziamento per il rinnovo del laboratorio continuano a scadere, l’esposizione verso chi fornisce montature e lenti diventa in poco tempo la voce più pesante del passivo. È in quel momento che si commettono gli errori che poi pesano anche per anni.

Questa guida li mette in fila, dal più grave e frequente al più sottovalutato:

  1. Pagare solo i fornitori “indispensabili” e lasciare indietro tutti gli altri.
  2. Firmare piani di rientro, cambiali e nuove garanzie personali senza un piano complessivo.
  3. Ignorare solleciti, diffide e decreti ingiuntivi sperando che il fornitore “aspetti”.
  4. Scegliere lo strumento sbagliato perché non si conosce la propria dimensione giuridica.
  5. Aspettare troppo prima di chiedere la composizione negoziata o il concordato minore.
  6. Svuotare il negozio: cedere l’azienda a un familiare, a una nuova società o spostare i beni.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché le vie d’uscita per un ottico indebitato passano da due strade che coincidono con le abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Se l’attività ha una prospettiva di risanamento, lo strumento naturale è la composizione negoziata della crisi, nata con il D.L. 118/2021, di cui l’Avvocato è Esperto Negoziatore. Se l’ottica rientra tra le imprese minori, gli strumenti sono quelli del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione), materia nella quale l’Avvocato è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Quando invece il fornitore ha già agito in giudizio, conta poter difendere la posizione fino all’ultimo grado: e l’Avvocato è cassazionista.

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Errore n. 1 — Pagare solo i fornitori “che servono” e lasciare indietro gli altri

L’errore

Il titolare di un centro ottico ha 41.000 euro di debiti scaduti. Il gruppo che gli fornisce le lenti oftalmiche minaccia di bloccare le consegne, e senza lenti il laboratorio si ferma. Il distributore delle montature di una linea minore, invece, si limita a mandare mail. Con le poche risorse disponibili, il titolare salda per intero il fornitore delle lenti, paga una parte del finanziamento del banco di refrazione e smette del tutto di pagare gli altri. Gli sembra buon senso imprenditoriale: tenere in piedi ciò che fa lavorare il negozio.

Perché è un errore

Il principio che il titolare sta violando si chiama par condicio creditorum: quando l’impresa è ormai insolvente, cioè non riesce più a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, i creditori devono essere trattati secondo le regole di legge e non secondo la preferenza del debitore. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) presidia questo principio su più fronti.

Se l’ottica non è un’impresa minore e finisce in liquidazione giudiziale, il curatore può chiedere la revoca dei pagamenti di debiti scaduti eseguiti nei sei mesi precedenti il deposito della domanda di apertura, provando che il fornitore conosceva lo stato di insolvenza (art. 166, comma 2, CCII). Per i pagamenti eseguiti con mezzi anomali (ad esempio restituendo merce anziché pagando in denaro) il periodo “sospetto” si allunga a un anno e la conoscenza dell’insolvenza si presume (art. 166, comma 1, CCII). A questo si aggiunge il profilo penale: la bancarotta preferenziale, oggi prevista dall’art. 322, comma 3, CCII, punisce l’imprenditore che, prima o durante la procedura, esegue pagamenti allo scopo di favorire alcuni creditori a danno degli altri.

Se invece l’ottica è un’impresa minore, il rischio penale della bancarotta non opera nei termini della liquidazione giudiziale, ma il problema non sparisce: i pagamenti selettivi vengono esaminati dall’Organismo di Composizione della Crisi e dal tribunale quando si chiede il concordato minore, perché l’OCC deve riferire sulla diligenza del debitore e sugli atti compiuti negli anni precedenti (art. 76 CCII).

Le conseguenze

Il punto che sfugge quasi sempre è che il fornitore “salvato” potrebbe dover restituire ciò che ha incassato, e il titolare potrebbe essere chiamato a risponderne. La Cassazione penale ha tracciato il confine con precisione. Con la sentenza della Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 4814, ha chiarito che non ogni pagamento anteriore alla procedura è preferenziale: lo diventa quando è eseguito con lo scopo di avvantaggiare un creditore, nella consapevolezza del dissesto. Con la sentenza n. 17219/2025 la stessa Sezione ha escluso che la volontà dichiarata di garantire la continuità aziendale possa giustificare pagamenti che favoriscono alcuni creditori quando l’insolvenza è già conclamata. E con la sentenza n. 25506 del 2025 (depositata il 10 luglio 2025) ha affermato che del reato può rispondere anche il creditore che, consapevole del dissesto, contribuisce a ottenere il vantaggio: un dato che i fornitori più strutturati conoscono bene, e che spiega perché alcuni, quando capiscono la situazione, preferiscono non incassare “sotto banco”.

Sul versante del sovraindebitamento, la Corte d’Appello di Genova, con il decreto del 23 luglio 2025, ha negato l’accesso al concordato minore a un debitore che aveva scientemente pagato alcuni creditori privati lasciando indietro altri, ritenendo che, pur non essendo prevista in modo espresso una verifica di meritevolezza, la condotta gravemente colposa o fraudolenta precluda la procedura. La conseguenza più grave, dunque, è che il pagamento selettivo può chiudere proprio la porta dello strumento che avrebbe salvato il negozio.

Cosa fare invece

Quando le risorse non bastano per tutti, la scelta di chi pagare non va fatta da soli e a intuito. La strada corretta è documentare subito la situazione (scadenziario fornitori, estratti conto, stato del magazzino) e verificare se sussistono i presupposti per uno strumento di regolazione della crisi. Nella composizione negoziata, i pagamenti ai fornitori strategici possono essere eseguiti in modo trasparente, sotto la vigilanza dell’esperto e, per gli atti di straordinaria amministrazione o i pagamenti non coerenti con le trattative, previa informazione all’esperto stesso (art. 21 CCII). È la differenza tra una preferenza occulta e una gestione della crisi dichiarata.

Nel frattempo, la regola pratica è: pagare i fornitori correnti per le forniture nuove, necessarie a lavorare, nei termini abituali; non saldare debiti vecchi di un singolo fornitore a scapito degli altri; non compensare crediti e debiti con un fornitore in modo anomalo.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il pagamento delle forniture correnti, se eseguito nei termini d’uso, è esente da revocatoria (art. 166, comma 3, lett. a, CCII). Ma “termini d’uso” non significa “come si è sempre fatto quando si pagava in ritardo”. La Cassazione, con l’ordinanza del 5 maggio 2026, n. 12638, ha precisato che il ritardo sistematico non crea di per sé una nuova prassi tutelata: occorre una modifica effettivamente condivisa del rapporto commerciale. Per un ottico che da mesi paga le fatture a 150 giorni invece che a 60, questo significa che l’esenzione potrebbe non coprire proprio i pagamenti su cui contava.


Errore n. 2 — Firmare piani di rientro, cambiali e nuove garanzie senza una visione d’insieme

L’errore

Il distributore delle montature propone all’ottico di trasformare 18.600 euro di fatture scadute in dodici effetti cambiari mensili, con la firma “per garanzia” anche della moglie, che non ha alcun ruolo nel negozio. In cambio sblocca il riassortimento della collezione primavera-estate. Il titolare firma di corsa, sollevato. Nel giro di sei mesi fa lo stesso con altri due fornitori. Nessuno di questi piani tiene conto degli altri.

Perché è un errore

Un piano di rientro non è di per sé un errore: è un normale strumento di gestione dei rapporti commerciali. Lo diventa quando è firmato in una fase di insolvenza, senza un piano che dimostri che l’impresa potrà davvero sostenere tutte le rate, e con garanzie che trasferiscono il rischio dal patrimonio dell’impresa a quello personale e familiare.

Sul piano giuridico i problemi sono tre. Il primo: la cambiale è titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.), quindi alla prima rata saltata il fornitore può notificare il precetto e procedere al pignoramento senza passare dal giudice. Il secondo: la fideiussione o l’avallo del familiare espone il suo patrimonio (casa, stipendio, conto) a un’azione diretta del fornitore, del tutto indipendente dalle sorti del negozio. Il terzo: se poi si apre una procedura, i pagamenti eseguiti in esecuzione del piano di rientro possono essere revocati.

Le conseguenze

La Cassazione, con l’ordinanza n. 8384/2025, ha stabilito che i pagamenti eseguiti sulla base di un piano di rientro per debiti pregressi non godono dell’esenzione prevista per i pagamenti nei termini d’uso, perché non pagano forniture correnti ma sanano un inadempimento già verificatosi. Tradotto: quel piano firmato per “respirare” è proprio il tipo di pagamento che un curatore guarda per primo.

La conseguenza più grave, però, è un’altra: la crisi del negozio diventa la crisi della famiglia. Il familiare che ha firmato l’avallo non è parte della procedura dell’impresa: se il negozio accede a uno strumento di regolazione della crisi, il garante resta esposto e deve cercare una propria soluzione, con un proprio percorso.

Cosa fare invece

Prima di firmare qualsiasi piano di rientro, bisogna rispondere a una domanda semplice: con i flussi prevedibili dei prossimi dodici mesi, l’ottica riesce a pagare tutti i piani di rientro, gli affitti, i dipendenti, le rate e le forniture nuove? Se la risposta onesta è no, il piano di rientro con un solo fornitore non è una soluzione, è un rinvio che peggiora il quadro. La scelta corretta è costruire un piano complessivo, fondato su numeri verificati, e portarlo davanti a tutti i creditori insieme, dentro uno strumento che dia protezione e regole.

Se un fornitore insiste per le cambiali, è preferibile proporre modalità di pagamento non cambiarie e rifiutare garanzie di terzi estranei all’attività, spiegando che la regolazione della posizione avverrà in un quadro organico.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nel concordato minore, la proposta del debitore può coinvolgere anche i garanti? Le procedure familiari previste dal Codice (art. 66 CCII) consentono di presentare un progetto unitario quando i membri della stessa famiglia sono conviventi o il sovraindebitamento ha origine comune; il Tribunale di Ivrea, con la sentenza n. 52 del 18 giugno 2025, ha omologato un concordato minore familiare proposto da due coniugi, di cui uno imprenditore minore. È una possibilità da verificare con attenzione caso per caso, ma dimostra che il garante familiare non è necessariamente destinato a restare fuori.


Errore n. 3 — Ignorare solleciti, diffide e decreti ingiuntivi

L’errore

L’ottico riceve una PEC con un decreto ingiuntivo per 23.470 euro più interessi e spese, chiesto dal fornitore di lenti a contatto. È un periodo pesante: il titolare la apre, la mette da parte, pensa di telefonare al commerciale della ditta “per trovare un accordo”. Passano due mesi. Poi arriva il precetto, e dieci giorni dopo il pignoramento del conto corrente del negozio, sul quale transitano gli incassi del POS.

Perché è un errore

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal giudice senza contraddittorio, sulla base della documentazione del creditore (tipicamente le fatture e gli estratti delle scritture contabili). Il debitore può contestarlo con l’opposizione, da proporre entro quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). Se il termine scade senza opposizione, il decreto diventa definitivo ed esecutivo: acquista una stabilità simile a quella di una sentenza passata in giudicato. Il termine è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto: è l’unica “finestra” che la legge concede, e non va confusa con periodi più lunghi.

Esiste l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.), ma è un rimedio eccezionale: richiede la prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore, ed è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

Le conseguenze

La Cassazione è rigorosa. Con l’ordinanza del 10 novembre 2025, n. 29694, ha confermato l’inammissibilità di un’opposizione tardiva ribadendo che non basta allegare la nullità della notifica: occorre dimostrare che proprio a causa di quel vizio non si è avuta conoscenza del decreto in tempo utile. Con l’ordinanza del 9 aprile 2026, n. 8989, ha precisato che il termine per l’opposizione tardiva è di quaranta giorni dalla conoscenza comunque acquisita, e ha confermato la regolarità di una notifica per compiuta giacenza con avviso consegnato a un familiare.

La conseguenza più grave del silenzio è che le eccezioni sul merito del debito (merce difettosa, resi non accreditati, premi di fine anno non riconosciuti, interessi moratori non dovuti) vanno perse per sempre. E sono eccezioni tutt’altro che rare nel settore ottico, dove i rapporti con i fornitori sono pieni di note di credito, conti deposito e condizioni commerciali legate ai volumi.

Cosa fare invece

Ogni decreto ingiuntivo va letto il giorno stesso in cui arriva, con tre verifiche immediate: data della notifica e calcolo del termine di quaranta giorni; presenza o meno della provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.), che consente al creditore di agire subito; corrispondenza tra l’importo ingiunto e il saldo reale del rapporto, al netto di resi, note di credito e premi. Se esistono contestazioni fondate, l’opposizione va proposta nei termini; se non ne esistono, il decreto va comunque inserito immediatamente nella strategia complessiva, perché è il segnale che la fase stragiudiziale è finita.

Le contestazioni che nel settore ottico ricorrono più spesso

Il punto che sfugge quasi sempre è che il decreto ingiuntivo del fornitore si fonda su un saldo contabile unilaterale. Nei rapporti tra centri ottici e fornitori, quel saldo è spesso discutibile per ragioni tipiche del settore, che vanno verificate una per una prima che il termine scada.

La prima riguarda i resi: montature invendute restituite a fine stagione, lenti oftalmiche non conformi alla prescrizione, lenti a contatto scadute o difettose. Se il reso è stato accettato ma la nota di credito non è mai stata emessa, il saldo ingiunto è gonfiato. La seconda riguarda i premi e gli sconti di fine anno legati al raggiungimento di obiettivi di acquisto: se il contratto li prevede e l’obiettivo è stato raggiunto, il relativo importo va detratto. La terza riguarda il conto deposito: la merce in deposito diventa debito solo quando viene venduta; se il fornitore fattura l’intero deposito, magari dopo aver interrotto il rapporto, occorre verificare cosa sia stato effettivamente venduto e cosa sia stato restituito. La quarta riguarda gli interessi moratori: nelle transazioni commerciali la legge prevede un tasso specifico, ma il calcolo va controllato quanto a decorrenza e base di computo. La quinta riguarda la strumentazione in comodato o in noleggio (ad esempio mole, frontifocometri, autorefrattometri) collegata agli acquisti minimi: canoni e penali per mancato raggiungimento dei volumi vanno letti alla luce del contratto effettivamente sottoscritto.

Ognuna di queste contestazioni, se fondata e documentata, può ridurre in modo sensibile l’importo dovuto. Ma tutte hanno una caratteristica comune: vanno sollevate nell’opposizione, e solo lì. Dopo, non contano più.

Il dettaglio che pochi conoscono

Le misure protettive della composizione negoziata bloccano le azioni esecutive e cautelari, ma non impediscono al fornitore di procurarsi un titolo. Il Tribunale di Pavia, in un provvedimento segnalato dall’Osservatorio Unijuris nel settembre 2025, ha affermato che la protezione non inibisce al creditore di agire per ottenere un titolo esecutivo, ad esempio con il decreto ingiuntivo. Chi entra in composizione negoziata, quindi, non può smettere di presidiare i contenziosi: deve continuare a opporsi, quando ci sono ragioni, anche mentre tratta.


Errore n. 4 — Scegliere lo strumento sbagliato perché non si conosce la propria “taglia”

L’errore

Il titolare di un’ottica organizzata in s.r.l. legge online del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Chiede a un conoscente di preparargli “un concordato”. Nel frattempo un fornitore deposita un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Scopre solo allora che, con i suoi numeri, alcune strade non erano mai state percorribili, e che altre, più adatte, richiedevano requisiti diversi.

Perché è un errore

Il Codice della crisi distingue gli strumenti in base alla dimensione dell’impresa, e il primo passo è sapere se il centro ottico è un’impresa minore. Secondo l’art. 2, comma 1, lett. d), CCII è minore l’impresa che, congiuntamente, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se inferiore) ha avuto un attivo patrimoniale annuo complessivo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, e un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. Basta superare una sola soglia per non essere minori.

La distinzione cambia tutto:

AspettoOttica “impresa minore”Ottica sopra le soglie
Procedura liquidatoria in caso di insolvenzaLiquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII)Liquidazione giudiziale (artt. 121 ss. CCII)
Strumento concordatarioConcordato minore (artt. 74 ss. CCII)Concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII)
Accordi di ristrutturazione dei debitiNon accessibiliAccessibili (artt. 57 ss. CCII)
Composizione negoziataAccessibile, con disciplina per le imprese sotto soglia (art. 25-quater CCII)Accessibile (artt. 12 ss. CCII)
Organo che assiste nella proceduraOCC (Organismo di Composizione della Crisi)Professionista attestatore, commissario, curatore
Esposizione alla bancarottaNon nei termini della liquidazione giudiziale; restano le sanzioni specifiche del sovraindebitamento (art. 344 CCII)Sì, in caso di liquidazione giudiziale

Le conseguenze

L’errore di inquadramento fa perdere tempo prezioso e, soprattutto, espone l’impresa sopra soglia al rischio che un fornitore chieda e ottenga la liquidazione giudiziale, che può essere aperta quando i debiti scaduti e non pagati superano complessivamente i 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII). Per l’impresa minore, invece, l’errore opposto è altrettanto dannoso: cercare professionisti e strumenti pensati per le imprese maggiori, anziché rivolgersi all’OCC, allunga i tempi e fa arrivare alla procedura quando i margini per la continuità si sono ridotti. La conseguenza più grave è presentare una domanda inammissibile mentre i creditori avanzano: una domanda sbagliata non protegge il negozio e brucia settimane che non tornano.

Va detto anche che l’onere di dimostrare di essere impresa minore grava sul debitore che vuole sottrarsi alla liquidazione giudiziale: se i bilanci non sono stati depositati o la contabilità è lacunosa, provare il possesso dei requisiti diventa difficile.

Cosa fare invece

Prima di scegliere lo strumento, si ricostruiscono con precisione i dati dei tre esercizi precedenti: attivo, ricavi, debiti complessivi, compresi quelli non ancora scaduti (rate future dei finanziamenti, TFR, canoni residui di leasing della strumentazione). Solo dopo si decide. Per l’ottica minore con prospettive di continuità, la scelta tipica si gioca tra composizione negoziata e concordato minore in continuità; per quella senza prospettive, tra concordato minore liquidatorio e liquidazione controllata. Per l’ottica sopra soglia, la scelta si allarga agli accordi di ristrutturazione, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e al concordato preventivo, con la composizione negoziata come porta d’ingresso quando la crisi è ancora reversibile.

Come funzionano, in concreto, gli strumenti per un’ottica in difficoltà

È qui che molti compromettono la propria posizione: scelgono lo strumento sulla base del nome, senza sapere cosa comporta nella vita quotidiana del negozio. Conviene quindi vedere, per ciascuna strada, cosa succede davvero.

La composizione negoziata. L’impresa deposita l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale, allegando i documenti richiesti dall’art. 17 CCII: i bilanci degli ultimi esercizi, una situazione economico-patrimoniale aggiornata, un progetto di piano di risanamento con le iniziative che si intendono adottare, l’elenco dei creditori con i relativi crediti scaduti e a scadere, le certificazioni sui debiti verso gli enti. Viene nominato un esperto indipendente, che non rappresenta né l’imprenditore né i creditori: convoca l’ottico, verifica se ci sono concrete prospettive di risanamento e, se le ritiene esistenti, apre il confronto con i fornitori. Durante le trattative l’impresa resta nella gestione ordinaria del negozio: continua a vendere, a montare lenti, a fare esami della vista. Deve però informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento (art. 21 CCII). Le trattative possono chiudersi in modi diversi (art. 23 CCII): un contratto con uno o più creditori che garantisca la continuità per almeno due anni secondo la relazione dell’esperto; una convenzione di moratoria; un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto; oppure l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi. Per un ottico, l’esito tipico è un accordo con i due o tre fornitori principali che consolida il debito pregresso, lo riscadenzia, talvolta lo riduce in cambio del mantenimento dei volumi di acquisto futuri.

Il concordato minore. È riservato, tra gli altri, all’imprenditore minore e al professionista (art. 74 CCII). Può essere in continuità, quando consente di proseguire l’attività, oppure liquidatorio, ma in questo secondo caso solo se è previsto un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La domanda si presenta tramite un OCC, che redige una relazione sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza del debitore, sulla completezza della documentazione e sulla convenienza della proposta (art. 76 CCII). Il piano può prevedere che i creditori privilegiati non siano pagati per intero, purché ricevano non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione (art. 75 CCII). Aperta la procedura, il giudice può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; i creditori votano secondo le maggioranze e le regole sul voto dell’art. 79 CCII; il tribunale verifica la fattibilità del piano e omologa. Per l’ottico, il concordato minore in continuità significa pagare ai fornitori una percentuale del debito pregresso, con rate sostenibili, continuando a lavorare.

La liquidazione controllata. È la procedura liquidatoria del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCII). Il debitore, tramite l’OCC, chiede che il suo patrimonio sia liquidato da un liquidatore nominato dal tribunale e ripartito tra i creditori secondo le regole di legge. Con l’apertura cessano le azioni esecutive individuali: i fornitori non possono più pignorare il conto o i beni, ma devono presentare domanda di ammissione al passivo. Sono esclusi dalla liquidazione, tra l’altro, i guadagni necessari al mantenimento del debitore e della famiglia nei limiti fissati dal giudice. Al termine, o comunque decorsi tre anni dall’apertura, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti, salvo le cause ostative. Per l’ottico che non ha più margini, è la strada per chiudere il negozio in modo ordinato e poter ricominciare, anche come dipendente di un altro centro ottico o con una nuova attività.

Gli strumenti dell’impresa sopra soglia. Per la s.r.l. che supera anche uno solo dei parametri dimensionali, gli accordi di ristrutturazione dei debiti richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (art. 57 CCII), con varianti agevolate; il concordato preventivo richiede un piano attestato da un professionista indipendente e l’approvazione dei creditori. Sono strumenti più complessi e più costosi in termini di adempimenti, ed è per questo che la composizione negoziata, quando la crisi è ancora reversibile, rappresenta spesso la porta d’ingresso più ragionevole anche per queste imprese.

La scelta tra queste strade non dipende dal gradimento del titolare, ma da tre dati oggettivi: la dimensione giuridica dell’impresa, l’esistenza di un margine prevedibile destinabile ai creditori, e il comportamento tenuto finora. È su questi tre dati che si costruisce la decisione.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il concordato minore non è riservato a chi ha un patrimonio da offrire. La Cassazione, con la sentenza del 27 febbraio 2025, n. 5157, ha ammesso l’omologazione di un concordato minore liquidatorio fondato anche sulla sola finanza esterna, in assenza di attivo distribuibile. Per un ottico il cui magazzino vale poco a stralcio, ma che può contare sull’apporto di un familiare o di terzi, è un’indicazione di grande rilievo.


Errore n. 5 — Aspettare troppo prima di chiedere la composizione negoziata o il concordato minore

L’errore

Per due anni il titolare dell’ottica “tira avanti”: usa il fido bancario per pagare le fatture più urgenti, rinvia il riassortimento, riduce l’orario del dipendente. Si convince che la stagione degli occhiali da sole, o un cliente convenzionato, rimetteranno le cose a posto. Quando si decide a chiedere aiuto, i fornitori hanno già revocato le condizioni di pagamento, la banca ha segnalato lo sconfinamento e un creditore ha depositato il ricorso per la liquidazione.

Perché è un errore

Gli strumenti di regolazione della crisi funzionano tanto meglio quanto prima vengono attivati. La composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) è accessibile all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché sia ragionevolmente perseguibile il risanamento. L’impresa presenta istanza sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio; viene nominato un esperto indipendente che agevola le trattative con i creditori; l’incarico dura di regola 180 giorni, prorogabili. Anche le imprese sotto soglia possono accedervi, secondo la disciplina dell’art. 25-quater CCII.

Il vero cuore della composizione negoziata, per un ottico stretto dai fornitori, sono le misure protettive (art. 18 CCII). Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa; e, soprattutto, i creditori interessati dalle misure non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori (art. 18, comma 5, CCII). Il tribunale conferma le misure per una durata compresa tra 30 e 120 giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di 240 giorni (art. 19 CCII).

Le conseguenze

Chi arriva tardi trova le porte socchiuse. La Cassazione, con l’ordinanza del 12 febbraio 2025, n. 3634, ha affermato che la pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non obbliga il giudice a rinviare l’udienza sulla dichiarazione di insolvenza. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza del 22 aprile 2025, n. 356, ha confermato che, una volta revocate le misure protettive per assenza di prospettive di risanamento, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale senza attendere la relazione finale dell’esperto. La Cassazione, con la sentenza del 5 gennaio 2026, n. 241, ha poi ribadito l’autonomia tra il procedimento di conferma delle misure protettive e quello per l’apertura della liquidazione.

La conseguenza più grave del ritardo è che la composizione negoziata, chiesta quando il risanamento non è più credibile, non protegge: può anzi accelerare l’accertamento dell’insolvenza.

Sul versante del sovraindebitamento il ritardo produce un effetto diverso ma altrettanto concreto: più passa il tempo, più il patrimonio si erode (magazzino obsoleto, strumentazione svalutata, avviamento che si disperde) e meno risorse ci sono da offrire ai creditori in un concordato minore.

Cosa fare invece

I segnali di allarme vanno letti per tempo: fatture fornitori scadute da oltre 90 giorni in misura rilevante, sconfinamenti bancari ripetuti, ritardi negli stipendi, rate dei finanziamenti saltate. Il Codice stesso richiama questi indicatori quando disciplina gli strumenti di allerta. Appena i segnali compaiono, l’ottico deve far eseguire il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma della composizione negoziata, e decidere con i numeri se esiste ancora una strada di continuità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, conosce dall’interno il funzionamento di entrambe le strade: è questo che consente di scegliere quella giusta prima che il tempo la chiuda.

Se la continuità è possibile, la composizione negoziata consente di rinegoziare con i fornitori di montature e lenti il debito pregresso mentre si continua a ricevere merce. Se non lo è, per l’impresa minore la via diventa il concordato minore (in continuità o liquidatorio) oppure la liquidazione controllata, con successiva esdebitazione.

Il dettaglio che pochi conoscono

La composizione negoziata non è solo uno strumento civilistico: la Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 30109 del 2025 (udienza del 9 luglio, deposito del 2 settembre 2025), ha valorizzato la pendenza di un percorso di composizione negoziata come elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo. È un segnale di come la giurisprudenza consideri questo percorso una gestione seria della crisi, non un espediente dilatorio, a patto che l’impresa lo utilizzi con trasparenza.


Errore n. 6 — Svuotare il negozio: cedere l’azienda o spostare i beni

L’errore

Con i fornitori alle calcagna, il titolare dell’ottica individuale decide di “ripartire pulito”. Il figlio, anche lui ottico abilitato, costituisce una nuova s.r.l.; il padre gli cede l’azienda (insegna, arredi, strumentazione, magazzino, clientela) per un prezzo simbolico, e chiude la partita IVA. I debiti verso i fornitori, nelle intenzioni, restano “nella vecchia ditta”, che non ha più nulla.

Perché è un errore

L’operazione tocca almeno tre fronti. Il primo è l’art. 2560 c.c.: nella cessione d’azienda l’alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento se non risulta che i creditori vi hanno consentito, e l’acquirente risponde dei debiti che risultano dai libri contabili obbligatori. Il secondo è l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.): il fornitore può far dichiarare inefficace nei propri confronti l’atto di disposizione che pregiudica le sue ragioni, se ricorrono i presupposti di legge. Il terzo è l’accesso alle procedure: il concordato minore è inammissibile se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 77 CCII), e l’OCC deve riferire sugli atti del debitore impugnati dai creditori (art. 76 CCII).

Le conseguenze

Sul primo fronte la Cassazione ha una linea precisa. Con la sentenza del 26 maggio 2025, n. 14020, e con l’ordinanza del 16 giugno 2026, n. 20054, ha ribadito che l’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente, non sostituibile dalla prova che questi conoscesse comunque il debito; e ha chiarito che, quando la cessione è fraudolenta, i creditori sono tutelati dai rimedi generali, come la revocatoria e l’azione di risarcimento. Qualcuno ne deduce che “basta che i debiti non risultino dai libri”. È il ragionamento più pericoloso: il cedente resta comunque obbligato, la cessione a prezzo vile a un familiare è il terreno ideale per la revocatoria, e la condotta preclude l’accesso agli strumenti che avrebbero offerto una vera ripartenza.

Sul fronte delle procedure, la già citata Corte d’Appello di Genova (decreto del 23 luglio 2025) ha negato il concordato minore a un imprenditore individuale che aveva occultato attivo e aggravato consapevolmente l’esposizione. Il titolare che “svuota” il negozio si ritrova quindi con i debiti intatti, la cessione sotto attacco e le porte del sovraindebitamento chiuse.

Cosa fare invece

Il passaggio generazionale o la cessione dell’attività non sono vietati in una fase di crisi: devono però essere trasparenti, a valori congrui, e preferibilmente inseriti in uno strumento di regolazione. Nella composizione negoziata e nel concordato minore la cessione dell’azienda a un terzo, anche familiare, può diventare proprio il modo per pagare i fornitori, con un prezzo verificato e con effetti protetti dalla procedura. La perizia sul valore del magazzino e dell’avviamento, la trasparenza verso i creditori e la destinazione del prezzo a loro favore trasformano un atto potenzialmente fraudolento in una soluzione.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nel settore ottico una parte del magazzino può non essere di proprietà del negozio. Le montature ricevute in conto deposito o in conto visione restano del fornitore fino alla vendita, e le forniture con patto di riservato dominio rimangono di proprietà del venditore fino al pagamento dell’ultima rata; il patto è opponibile ai creditori del compratore se risulta da atto scritto con data certa anteriore (art. 1524 c.c.). Inserire questi beni nella cessione, o venderli trattenendo il ricavato in modo difforme dagli accordi, può esporre a contestazioni anche serie. Prima di qualunque operazione sul magazzino, occorre separare ciò che è davvero dell’ottica da ciò che appartiene ai fornitori.


Quanto costa sbagliare: gli errori tradotti in numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati ipotetici, per mostrare l’effetto concreto degli errori descritti. Non riguardano casi reali.

Simulazione A — Il decreto ingiuntivo lasciato scadere. Ipotesi: decreto ingiuntivo per 23.470 euro in linea capitale, notificato via PEC il 14 luglio, per forniture di lenti. Il saldo reale del rapporto, al netto di resi non accreditati per 3.180 euro e di un premio di fine anno contrattualmente dovuto di 1.960 euro, sarebbe di 18.330 euro. Il termine di quaranta giorni si calcola escludendo il periodo dal 1° al 31 agosto: i giorni dal 15 al 31 luglio sono 17; ne restano 23 a partire dal 1° settembre, per una scadenza al 23 settembre. → Se l’ottico propone opposizione entro il 23 settembre, può far valere resi e premio: la differenza contestabile è di 5.140 euro, oltre agli interessi calcolati sulla quota non dovuta. → Se lascia scadere il termine, il decreto diventa definitivo per 23.470 euro più interessi e spese, e i 5.140 euro di contestazioni fondate non potranno più essere fatti valere. Se il fornitore pignora il conto il 20 ottobre, l’opposizione tardiva sarebbe comunque ammissibile solo provando un vizio di notifica che abbia impedito la conoscenza, ed entro dieci giorni dal pignoramento.

Simulazione B — Il pagamento selettivo in un’ottica sopra soglia. Ipotesi: s.r.l. con ricavi di 412.000 euro, debiti scaduti verso fornitori per 96.700 euro. A marzo l’amministratore salda integralmente il vecchio debito verso il fornitore di lenti (27.850 euro) con un bonifico unico, dopo mesi di solleciti e minacce di interrompere le consegne. Il 12 luglio un altro fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, poi aperta. → Il pagamento cade nei sei mesi anteriori al deposito della domanda: il curatore può agire in revocatoria (art. 166, comma 2, CCII) provando che il fornitore conosceva l’insolvenza, circostanza che solleciti e minacce di sospensione rendono plausibile. Il pagamento non riguarda forniture correnti ma debiti vecchi, quindi l’esenzione dei termini d’uso difficilmente opera. → Se la revocatoria viene accolta, il fornitore restituisce 27.850 euro alla massa e si insinua al passivo come chirografario. Il pagamento non ha “salvato” nessuno e, sul piano penale, andrà valutato alla luce dei principi della Cassazione sulla bancarotta preferenziale. → Se invece, a marzo, la società avesse depositato istanza di composizione negoziata con misure protettive, il fornitore di lenti non avrebbe potuto interrompere le consegne per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori (art. 18, comma 5, CCII), e il debito vecchio sarebbe stato oggetto di trattativa trasparente insieme agli altri.

Simulazione C — Concordato minore chiesto per tempo o in ritardo. Ipotesi: ottica individuale, impresa minore, debiti complessivi 138.400 euro, di cui 104.900 verso fornitori di montature e lenti, 21.300 verso banca e 12.200 per canoni di locazione arretrati. Magazzino di proprietà valutato a stralcio 19.600 euro; margine operativo prevedibile destinabile ai creditori, in continuità, di 1.150 euro al mese per quattro anni (55.200 euro). Un familiare offre un apporto di 11.000 euro. → Chiedendo il concordato minore in continuità subito, le risorse disponibili sono 55.200 + 11.000 = 66.200 euro, più il valore del magazzino che resta funzionale all’attività: una proposta al 47,8% dei crediti è sostenibile, a fronte di un’alternativa liquidatoria che, calcolate le spese di procedura, offrirebbe molto meno. → Chiedendo lo stesso concordato diciotto mesi dopo, con il magazzino svalutato a 8.900 euro, due fornitori che hanno interrotto le consegne e un margine destinabile ridotto a 610 euro al mese (29.280 euro in quattro anni), le risorse scendono a 40.280 euro, pari al 29,1% dei crediti, e il piano in continuità diventa difficile da attestare come fattibile. La differenza, per i creditori, è di circa 25.900 euro; per l’ottico, spesso, è la differenza tra continuare a lavorare e chiudere.


La mappa degli errori

Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono nella fase in cui la crisi è ancora solo probabile, quando le scelte sembrano innocue e sono invece decisive. Altri si consumano quando il creditore ha già agito e il margine di manovra è ristretto. Altri ancora arrivano alla fine, quando il titolare pensa di “chiudere e ripartire”. La tabella riassume il quadro: per ciascun errore indica il momento in cui tipicamente si commette, la conseguenza principale e se esiste un rimedio successivo. Un rimedio “parziale” significa che qualcosa si può recuperare, ma non tutto; un rimedio “no” significa che la preclusione, di regola, è definitiva per quel profilo.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenza principaleRimedio possibile
Pagamenti selettivi ai fornitoriCrisi conclamata, prima della proceduraRevocatoria; rilievo penale sopra soglia; ostacolo al concordato minoreParziale
Piani di rientro e garanzie senza pianoPrimi solleciti dei fornitoriTitoli esecutivi immediati; esposizione dei familiari; pagamenti revocabiliParziale
Silenzio sul decreto ingiuntivoFase giudizialeDecreto definitivo; perdita delle contestazioni sul meritoNo (salvo art. 650 c.p.c.)
Strumento sbagliatoScelta della proceduraDomanda inammissibile; tempo perso; liquidazione su istanza dei creditoriSì, se si agisce subito
Ritardo nell’attivare gli strumentiFase di pre-crisi e crisiMisure protettive negate o revocate; risorse ridotteParziale
Svuotamento del negozioFase finaleRevocatoria; debiti intatti; accesso alle procedure preclusoParziale

La checklist preventiva: prima di fare qualsiasi mossa, verifica che…

Questa lista è pensata per essere stampata o salvata e usata come controllo prima di ogni decisione rilevante. Ogni voce è un’azione concreta.

  • [ ] Hai ricostruito lo scadenziario completo dei fornitori, distinguendo debiti scaduti, debiti a scadere, note di credito da ricevere, resi non accreditati e premi di fine anno maturati.
  • [ ] Hai separato la merce di proprietà da quella in conto deposito, conto visione o con riservato dominio, con l’elenco dei documenti che provano ciascuna situazione.
  • [ ] Hai verificato se la tua ottica è un’impresa minore, controllando attivo, ricavi e debiti complessivi degli ultimi tre esercizi.
  • [ ] Hai calcolato il margine mensile realmente disponibile dopo affitto, personale, rate e forniture nuove indispensabili.
  • [ ] Non hai saldato debiti vecchi di un solo fornitore a scapito degli altri negli ultimi mesi, oppure hai documentato le ragioni di ogni pagamento anomalo.
  • [ ] Non hai firmato cambiali, avalli o fideiussioni di familiari per ottenere dilazioni; se l’hai fatto, hai l’elenco completo con importi e scadenze.
  • [ ] Hai controllato la PEC e la posta raccomandata degli ultimi sei mesi, individuando decreti ingiuntivi, precetti, diffide e ricorsi per liquidazione.
  • [ ] Per ogni decreto ingiuntivo hai calcolato il termine di quaranta giorni, tenendo conto della sospensione dal 1° al 31 agosto, e verificato la presenza della provvisoria esecuzione.
  • [ ] Hai eseguito il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile sulla piattaforma della composizione negoziata.
  • [ ] Non hai ceduto, affittato o donato l’azienda, l’immobile o i beni strumentali a familiari o società collegate; e non hai intenzione di farlo fuori da uno strumento di regolazione.
  • [ ] Hai raccolto bilanci, dichiarazioni, estratti conto e contratti di fornitura degli ultimi tre anni, perché saranno la base di qualunque procedura.
  • [ ] Hai individuato chi, tra i fornitori, è davvero strategico per la continuità e quale fornitura alternativa esisterebbe in caso di interruzione.

E se l’errore l’ho già fatto?

L’esperienza insegna che la maggior parte delle persone arriva a leggere una guida come questa dopo aver commesso almeno uno degli errori descritti. Non è una colpa: la crisi di un piccolo negozio si vive in solitudine, sotto pressione, con i fornitori al telefono e i clienti in sala. La domanda utile non è “perché l’ho fatto”, ma “cosa si può ancora recuperare”.

Se hai pagato alcuni fornitori e non altri, la situazione va ricostruita con esattezza: date, importi, ragioni, natura del debito (fornitura corrente o debito vecchio). Non tutti i pagamenti sono revocabili e non tutti sono preferenziali: la Cassazione (Sez. V pen., n. 4814/2024) richiede lo scopo di favorire e la consapevolezza del dissesto. La via d’uscita, qui, è la trasparenza: nel concordato minore e nella composizione negoziata ciò che è stato fatto va dichiarato e spiegato, non nascosto. L’occultamento, non l’errore in sé, è ciò che tende a chiudere le porte, come mostra la vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Genova.

Se hai firmato cambiali o fatto firmare garanzie ai familiari, la posizione del garante va affrontata in parallelo. La via d’uscita è valutare subito un percorso che coinvolga anche il garante, se ne ricorrono i presupposti, ad esempio con una procedura familiare ai sensi dell’art. 66 CCII, oppure uno strumento autonomo per la sua esposizione personale.

Se il decreto ingiuntivo è diventato definitivo, le contestazioni sul merito non sono più proponibili, salvo i casi eccezionali dell’opposizione tardiva. Ma il credito, pur definitivo, entra in una procedura concorsuale come tutti gli altri: nel concordato minore o nella liquidazione controllata anche il fornitore munito di decreto definitivo concorre secondo le regole della procedura, e le azioni esecutive individuali sono bloccate dall’apertura.

Se hai scelto lo strumento sbagliato o una domanda è stata respinta, si può ripartire con lo strumento corretto, a patto di farlo subito e con i numeri giusti.

Se sei arrivato tardi e il risanamento non è più credibile, la liquidazione controllata non va vissuta come una sconfitta. La Cassazione, con la sentenza del 31 luglio 2025, n. 22074, ha affermato che per aprire la liquidazione controllata chiesta dal debitore non rilevano le condotte che hanno causato il sovraindebitamento, perché la procedura non ha carattere premiale; con la sentenza del 28 aprile 2026, n. 11603, la Corte ha confermato questa impostazione. Le condotte pregresse vengono in rilievo semmai al momento dell’esdebitazione, cioè della liberazione dai debiti residui, che per il sovraindebitato opera di regola decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura della procedura, salvo le condizioni ostative previste dal Codice (artt. 280 e 282 CCII).

Se hai già ceduto l’azienda o spostato beni, l’atto non è automaticamente perduto né automaticamente fraudolento: va valutato il prezzo, la destinazione delle somme, la presenza dei debiti nelle scritture contabili. In alcuni casi è possibile ricondurre l’operazione dentro una procedura, mettendo a disposizione dei creditori il valore effettivo di ciò che è stato trasferito.

Se hai smesso di tenere in ordine la contabilità, il recupero passa prima di tutto dalla ricostruzione delle scritture. Senza bilanci, registri e documentazione dei rapporti con i fornitori, nessun OCC può attestare la completezza dei dati e nessun esperto può valutare le prospettive di risanamento; inoltre, per l’impresa che vuole dimostrare di essere minore, la mancanza dei documenti rende difficile provare i requisiti dimensionali. La via d’uscita è rimettere ordine subito, con l’aiuto di un commercialista, ricostruendo almeno gli ultimi tre esercizi: è un lavoro che richiede qualche settimana, ma senza il quale ogni strumento resta sulla carta.

C’è un solo caso in cui la preclusione è davvero più rigida: quello del debitore già dichiarato fallito in passato che non abbia ottenuto l’esdebitazione. La Cassazione, con l’ordinanza del 14 novembre 2025, n. 30108, ha escluso che costui possa ottenere l’esdebitazione dell’incapiente per i medesimi debiti. Anche qui, però, i debiti sorti dopo restano regolabili.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho lasciato passare i quaranta giorni per opporre il decreto ingiuntivo del fornitore: è finita?” Per le contestazioni sul merito del debito, quasi sempre sì. Resta l’opposizione tardiva solo se la notifica era irregolare e questo ti ha impedito di conoscere il decreto, o in caso di forza maggiore, ed entro dieci giorni dal primo atto esecutivo. Ma il debito, anche definitivo, può essere regolato in una procedura di crisi insieme agli altri.

“Ho pagato per intero il fornitore delle lenti perché altrimenti mi bloccava: rischio il penale?” Dipende da due fattori: se la tua ottica è sopra le soglie dell’impresa minore e finisce in liquidazione giudiziale, e se il pagamento è stato eseguito con lo scopo di favorire quel creditore in piena consapevolezza del dissesto. Per l’impresa minore il rischio penale della bancarotta non opera negli stessi termini, ma il pagamento va comunque dichiarato all’OCC.

“Mia moglie ha avallato le cambiali del distributore: se chiedo il concordato minore è al sicuro?” Non automaticamente. Il concordato dell’impresa non libera il garante. Occorre valutare se esistono i presupposti per una procedura familiare unitaria o per un percorso autonomo del garante.

“Sono un’ottica individuale, ho debiti per 160.000 euro e non guadagno più abbastanza: posso ancora salvare il negozio?” Se sei un’impresa minore e c’è un margine prevedibile, anche ridotto, il concordato minore in continuità o la composizione negoziata possono essere percorribili. Se il margine non c’è, la liquidazione controllata con esdebitazione consente comunque di chiudere e ripartire senza il peso dei debiti residui, salvo le cause ostative.

“Ho già dato l’azienda a mio figlio: devo annullare tutto?” Non necessariamente, ma l’operazione va esaminata subito. Se il prezzo era congruo e le somme sono servite a pagare i creditori, la situazione è molto diversa da una cessione simbolica. Nascondere l’operazione all’OCC o al tribunale sarebbe l’errore peggiore.

“Ho chiesto la composizione negoziata ma le misure protettive non sono state confermate: posso fare altro?” Sì. La mancata conferma non preclude di per sé altri strumenti: per l’impresa minore restano il concordato minore e la liquidazione controllata; per quella sopra soglia gli strumenti della crisi d’impresa, valutando con urgenza la situazione, perché i creditori potrebbero riprendere le azioni.


Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi ha sbagliato

Le pronunce che seguono sono state selezionate perché mostrano le conseguenze concrete degli errori descritti, o i margini di recupero che la giurisprudenza riconosce. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio espresso con parole nostre e la ragione per cui interessa un ottico indebitato con i fornitori.

1. Cass. pen., Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 4814. Principio: un pagamento eseguito prima della procedura non è preferenziale per il solo fatto di avvantaggiare un creditore; lo diventa quando è compiuto con quello scopo e nella consapevolezza del dissesto; la prosecuzione dell’attività dopo il fallimento non incide sul reato. Rilevanza: riguarda chi ha pagato il fornitore “strategico” in piena crisi (errore n. 1).

2. Cass. pen., Sez. V, sentenza depositata il 10 luglio 2025, n. 25506. Principio: anche il creditore estraneo alla gestione può concorrere nella bancarotta preferenziale se, consapevole del dissesto, contribuisce in modo determinante a ottenere il vantaggio, pure tramite operazioni in apparenza lecite come la compensazione. Rilevanza: spiega perché i fornitori più avveduti diffidano dei pagamenti anomali e delle compensazioni proposte in crisi (errore n. 1).

3. Cass. civ., ordinanza 5 maggio 2026, n. 12638. Principio: l’esenzione da revocatoria per i pagamenti nei termini d’uso richiede una prassi effettivamente condivisa; il ritardo sistematico non genera da solo nuovi termini d’uso. Rilevanza: chi pagava i fornitori sempre in ritardo non può contare automaticamente sull’esenzione (errore n. 1).

4. Cass. civ., ordinanza n. 8384/2025. Principio: i pagamenti eseguiti in attuazione di un piano di rientro per debiti pregressi non rientrano nell’esenzione dei termini d’uso, perché sanano un inadempimento anziché pagare forniture correnti. Rilevanza: colpisce direttamente il piano di rientro firmato con il distributore (errore n. 2).

5. Cass. civ., Sez. III, ordinanza 10 novembre 2025, n. 29694. Principio: per l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non basta la nullità della notifica: l’ingiunto deve provare che il vizio gli ha impedito di conoscere il decreto in tempo utile. Rilevanza: chi ha ignorato il decreto non può facilmente rimediare dopo (errore n. 3).

6. Cass. civ., Sez. II, ordinanza 9 aprile 2026, n. 8989. Principio: il termine per l’opposizione tardiva decorre dalla conoscenza del decreto comunque acquisita, fermo il limite dei dieci giorni dal primo atto esecutivo; la notifica per compiuta giacenza con avviso ricevuto da un familiare si perfeziona. Rilevanza: la raccomandata non ritirata non salva dal decreto (errore n. 3).

7. Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157. Principio: è omologabile un concordato minore liquidatorio basato anche soltanto sulla finanza esterna, quando non c’è attivo da distribuire. Rilevanza: l’ottica con magazzino di scarso valore non è esclusa dal concordato minore (errore n. 4).

8. Cass. civ., ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3634. Principio: la pendenza della composizione negoziata o di misure protettive non impone al giudice di rinviare la decisione sull’insolvenza. Rilevanza: chi attiva la composizione negoziata all’ultimo momento non ottiene automaticamente tempo (errore n. 5).

9. Corte d’Appello di Torino, 22 aprile 2025, n. 356. Principio: revocate le misure protettive per assenza di prospettive di risanamento, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale senza attendere la relazione finale dell’esperto. Rilevanza: la composizione negoziata tardiva può accelerare la liquidazione (errore n. 5).

10. Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Principio: il procedimento di conferma delle misure protettive e quello per l’apertura della liquidazione giudiziale restano autonomi, e il primo è soggetto a reclamo secondo le regole cautelari. Rilevanza: chiarisce che la protezione va chiesta e difesa con tempestività, non data per scontata (errore n. 5).

11. Cass. pen., Sez. III, udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025, n. 30109. Principio: la pendenza di un percorso di composizione negoziata può essere valutata come elemento che esclude il pericolo necessario per mantenere un sequestro preventivo. Rilevanza: chi usa la composizione negoziata con serietà ottiene riconoscimento anche fuori dal diritto concorsuale (errore n. 5).

12. Cass. civ., Sez. I, 26 maggio 2025, n. 14020. Principio: l’acquirente dell’azienda risponde dei debiti anteriori solo se risultano dalle scritture contabili obbligatorie; la conoscenza aliunde non basta, e contro le cessioni fraudolente i creditori dispongono dei rimedi generali. Rilevanza: la cessione “al figlio” non cancella i debiti del cedente ed espone l’atto alla revocatoria (errore n. 6).

13. Cass. civ., ordinanza 16 giugno 2026, n. 20054. Principio: conferma che l’iscrizione nei libri contabili è requisito costitutivo della responsabilità del cessionario e che la norma, eccezionale, non si estende per analogia. Rilevanza: è l’orientamento più recente sulle cessioni d’azienda nelle fasi di crisi (errore n. 6).

14. Corte d’Appello di Genova, decreto 23 luglio 2025. Principio: anche se il concordato minore non prevede espressamente la meritevolezza, non vi accede il debitore che ha aggravato la crisi con condotte gravemente colpose o fraudolente, come pagamenti selettivi e occultamento di attivo. Rilevanza: collega gli errori n. 1 e n. 6 alla perdita dello strumento di salvataggio.

15. Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074, e Cass. civ., 28 aprile 2026, n. 11603. Principio: l’apertura della liquidazione controllata chiesta dal debitore non dipende dalle ragioni o dalle condotte che hanno generato il sovraindebitamento. Rilevanza: chi ha sbagliato conserva comunque una via d’uscita liquidatoria.

16. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti. Rilevanza: mostra dove la preclusione è più rigida, e perché la storia pregressa dell’imprenditore va ricostruita prima di scegliere.


Cosa può fare lo Studio Monardo per l’ottico indebitato con i fornitori

Il nostro lavoro ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare cosa si può ancora recuperare.

  1. Ricostruiamo la posizione verso ciascun fornitore, confrontando fatture, note di credito, resi, conti deposito e premi di fine anno, per individuare il debito effettivamente dovuto e le contestazioni fondate.
  2. Verifichiamo se l’ottica è impresa minore, esaminando con i commercialisti dello staff attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi rilevanti, e scegliamo di conseguenza gli strumenti percorribili.
  3. Esaminiamo ogni decreto ingiuntivo e ogni precetto il giorno stesso, calcoliamo i termini e, quando esistono ragioni, predisponiamo l’opposizione; quando il termine è scaduto, verifichiamo se ricorrono i presupposti dell’opposizione tardiva.
  4. Analizziamo i pagamenti eseguiti negli ultimi dodici mesi, individuando quelli esposti a revocatoria o a contestazioni, per dichiararli e gestirli correttamente nella procedura.
  5. Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e la richiesta di misure protettive, costruendo il piano di risanamento e la documentazione richiesta dalla piattaforma.
  6. Conduciamo le trattative con i fornitori di montature e lenti, proponendo soluzioni organiche per il debito pregresso e la prosecuzione delle forniture.
  7. Predisponiamo la domanda di concordato minore, in continuità o liquidatorio, lavorando con l’OCC sulla relazione e sulla fattibilità del piano.
  8. Valutiamo la liquidazione controllata e il successivo percorso di esdebitazione quando la continuità non è più sostenibile.
  9. Esaminiamo cessioni d’azienda, affitti di ramo e trasferimenti di beni già compiuti o progettati, per ricondurli, ove possibile, dentro uno strumento trasparente.
  10. Valutiamo la posizione dei familiari garanti, verificando la praticabilità di una procedura familiare o di un percorso autonomo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un ottico con debiti verso i fornitori, l’abilitazione di Esperto Negoziatore significa conoscere dall’interno la composizione negoziata, dalla costruzione del piano alla gestione delle trattative; quella di Gestore della crisi e di fiduciario OCC significa padroneggiare concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione. Quando poi un errore va riparato nei gradi successivi, ad esempio in un’opposizione a decreto ingiuntivo o in un reclamo contro il diniego di una procedura, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.

Su ogni posizione lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff multidisciplinare: i numeri del piano e le scelte giuridiche vengono costruiti nello stesso momento, non in sequenza.


Chiusura

La crisi di un centro ottico con debiti verso i fornitori di montature e lenti non si risolve con un’unica mossa brillante, ma evitando quelle sbagliate e scegliendo lo strumento giusto nel momento giusto. Pagamenti selettivi, cambiali firmate in fretta, decreti ingiuntivi ignorati, procedure scelte a caso, ritardi e cessioni improvvisate sono errori comprensibili, ma hanno conseguenze precise, e in molti casi ancora rimediabili.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché le sue due vie d’uscita coincidono con le abilitazioni dell’Avv. Monardo: la composizione negoziata, di cui è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e le procedure di sovraindebitamento per le imprese minori, nelle quali opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario OCC. La difesa nei contenziosi con i fornitori, fino all’ultimo grado, è presidiata dalla sua qualifica di cassazionista. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo quale strumento è davvero percorribile e costruiremo con te la strategia.

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