Un’impresa che accumula debiti con l’Erario arriva presto a un punto preciso: le cartelle si sommano, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avvia pignoramenti presso terzi, i conti vengono bloccati e i fornitori chiedono pagamenti anticipati. A quel punto la rateizzazione ordinaria non basta più, perché il debito fiscale è cresciuto oltre la capacità di pagamento dell’azienda.
Il concordato preventivo è lo strumento con cui l’imprenditore propone ai creditori, Fisco compreso, un pagamento parziale o dilazionato, sotto il controllo del tribunale. Con la cosiddetta transazione fiscale il debito tributario può essere ridotto anche in modo significativo, e il tribunale può omologare il piano perfino contro il voto dell’Agenzia delle Entrate, se la proposta è più conveniente della liquidazione.
Il rischio principale è il tempo: ogni mese di attesa erode l’attivo, e un attivo più povero rende più difficile dimostrare che il piano conviene al Fisco. Quando l’impresa arriva al tribunale con i conti già svuotati dalle esecuzioni, lo spazio per una proposta credibile si riduce drasticamente.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato con debiti fiscali richiede, insieme, due competenze che raramente convivono: la gestione di una procedura di crisi d’impresa e la ricostruzione tecnica del debito tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: il primo profilo presidia la procedura, il secondo la quantificazione e la difesa della posizione verso Erario ed enti previdenziali. Essendo anche cassazionista, può seguire l’eventuale contenzioso sull’omologazione fino all’ultimo grado.
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Che cos’è il concordato preventivo con transazione fiscale: definizione e norme
Sul piano normativo, il concordato preventivo è disciplinato dagli articoli 84 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII). È lo strumento con cui l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza propone ai creditori, sulla base di un piano, una soddisfazione dei loro crediti che, se approvata e omologata dal tribunale, vincola tutti i creditori anteriori, anche quelli dissenzienti.
L’art. 84 CCII distingue due modelli:
- concordato in continuità aziendale: l’impresa prosegue l’attività, direttamente o tramite un terzo, e i creditori vengono pagati in tutto o in parte con i flussi generati dall’attività stessa;
- concordato liquidatorio: il patrimonio viene liquidato, ma la legge richiede un apporto di risorse esterne che incrementi l’attivo e una soglia minima di soddisfazione per i creditori chirografari.
Il trattamento dei debiti fiscali è regolato dall’art. 88 CCII. La disciplina prevede che il debitore, esclusivamente mediante una proposta presentata ai sensi di quell’articolo, possa offrire il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali. È questa la transazione fiscale: non un procedimento autonomo, ma un sub-procedimento interno al concordato.
Va precisato che la disciplina è stata riscritta dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il c.d. “correttivo-ter”), che ha chiarito la compatibilità della transazione fiscale con il concordato in continuità e ha distinto le regole di omologazione forzosa per il concordato liquidatorio (art. 88, comma 3) e per quello in continuità (art. 88, comma 4, con richiamo all’art. 112, comma 2). Le nuove regole si applicano alle proposte formulate dopo l’entrata in vigore del correttivo, avvenuta a fine settembre 2024.
Un ulteriore passaggio è recentissimo: dal 12 agosto 2026, con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 (art. 4), la transazione fiscale è stata estesa ai tributi di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, quindi anche a IMU e TARI. In precedenza il concordato consentiva già di falcidiare i tributi locali secondo le regole ordinarie, ma senza lo specifico meccanismo di omologazione forzosa riservato ad Agenzia delle Entrate ed enti previdenziali.
La ratio della norma
La ratio è pragmatica. Il credito fiscale è indisponibile in via di principio, ma lo Stato ha interesse a incassare il più possibile. Se la liquidazione giudiziale garantirebbe all’Erario, ad esempio, il 18% del dovuto, un piano che ne offre il 27% è semplicemente più vantaggioso per la finanza pubblica. Per questo l’art. 88 subordina la falcidia a un confronto con l’alternativa liquidatoria: il Fisco non deve ricevere meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale.
Sul piano europeo, la Corte di Giustizia (sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti) ha chiarito che il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale non contrasta con il diritto dell’Unione, a condizione che un esperto indipendente attesti che l’Erario non riceverebbe di più in caso di fallimento. Da quella pronuncia deriva l’attuale possibilità di falcidiare anche IVA e ritenute, un tempo soggette soltanto a dilazione.
Distinzione da istituti affini
In termini operativi, occorre non confondere il concordato preventivo con tre strumenti che hanno nomi o funzioni simili.
| Istituto | A chi si rivolge | Cosa fa sui debiti fiscali |
|---|---|---|
| Concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII) | Imprenditore commerciale sopra soglia, in crisi o insolvente | Falcidia e dilazione dei debiti, anche fiscali, con voto dei creditori e omologazione |
| Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024) | Contribuenti soggetti a ISA e forfetari | Nessuna riduzione dei debiti pregressi: fissa in anticipo il reddito imponibile per due anni |
| Concordato minore (artt. 74 ss. CCII) | Imprenditori sotto soglia, professionisti, imprenditori agricoli | Falcidia con l’intervento dell’OCC, senza il sub-procedimento dell’art. 88 |
| Accordo di ristrutturazione (artt. 57 ss. e 63 CCII) | Imprenditore in crisi | Accordo con almeno il 60% dei creditori; transazione fiscale con regole proprie |
Un esempio concreto chiarisce la differenza più frequente. Un’impresa di trasporti con 380.000 € di IVA non versata che aderisce al concordato preventivo biennale non riduce di un euro quel debito: si limita a concordare con l’Agenzia il reddito dei due anni successivi. Per tagliare l’IVA arretrata serve il concordato preventivo con transazione fiscale, oppure, se l’impresa è sotto soglia, il concordato minore.
Il Fisco nelle classi: come si colloca il credito tributario
La disciplina prevede che nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi sia obbligatoria, mentre nel liquidatorio è facoltativa salvo casi specifici (art. 85 CCII). Per il debito fiscale questo passaggio è decisivo. La parte del credito tributario coperta da privilegio e soddisfatta integralmente non vota; la parte privilegiata falcidiata vota per la quota degradata al chirografo; sanzioni e interessi chirografari votano per intero. In termini operativi, l’Erario può trovarsi in più classi contemporaneamente, e il peso del suo voto dipende da come il piano ha costruito la classazione. Una classazione disegnata male può rendere il voto dell’Agenzia decisivo in una classe dove non lo sarebbe stato altrove, o al contrario far mancare il presupposto del cram down, che richiede proprio che l’adesione pubblica sia determinante.
Requisiti e termini
La disciplina prevede requisiti soggettivi, oggettivi e di contenuto. Vanno verificati uno per uno, perché la mancanza di uno solo porta all’inammissibilità.
1. Requisito soggettivo
Può accedere l’imprenditore commerciale che non sia “impresa minore” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: in sostanza, l’impresa che nei tre esercizi precedenti ha superato almeno una delle soglie di attivo patrimoniale, ricavi o debiti. Chi resta sotto soglia deve rivolgersi al concordato minore. Sono escluse le imprese pubbliche e quelle soggette a liquidazione coatta amministrativa, salvo specifiche eccezioni.
2. Requisito oggettivo
Serve lo stato di crisi o di insolvenza (art. 85 CCII). La crisi è lo squilibrio che rende probabile l’insolvenza nei dodici mesi successivi; l’insolvenza è l’incapacità attuale di adempiere regolarmente. Un debito fiscale scaduto e non rateizzabile è spesso il primo segnale oggettivo.
3. Requisiti della proposta fiscale
La proposta sui crediti tributari deve rispettare tre vincoli sostanziali:
- trattamento non deteriore: per i crediti tributari privilegiati, la soddisfazione offerta non può essere inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul valore dei beni su cui grava il privilegio, come attestato dal professionista indipendente;
- coerenza con l’ordine delle prelazioni: nel concordato liquidatorio vale la regola di priorità assoluta; nel concordato in continuità il valore di liquidazione segue la priorità assoluta, mentre l’eccedenza generata dal piano può essere distribuita secondo la regola di priorità relativa (art. 84, commi 6 e 7, CCII);
- attestazione: un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, e, per i crediti fiscali, la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
4. I termini
Sul piano procedurale, i termini sono numerosi e non tutti hanno la stessa natura. Va precisato un punto spesso ignorato: ai procedimenti disciplinati dal CCII la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica, salvo che il codice disponga diversamente (art. 9 CCII). Chi conta sulla pausa estiva per preparare un reclamo rischia di perderlo.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito di piano e proposta dopo domanda con riserva: 30-60 giorni, prorogabili fino a ulteriori 60 (art. 44 CCII) | Dal decreto del tribunale | Perentorio per il debitore | Improcedibilità; possibile apertura della liquidazione giudiziale |
| Certificazione del debito da parte dell’agente della riscossione: 30 giorni (art. 88, comma 5, CCII) | Dalla presentazione della proposta agli uffici | Ordinatorio per l’ente | Il debitore sollecita; il commissario verifica il passivo su basi documentali |
| Durata massima delle misure protettive: 12 mesi complessivi (art. 8 CCII) | Dalla pubblicazione della domanda | Limite legale inderogabile | Le esecuzioni possono riprendere |
| Relazione del commissario giudiziale (art. 105 CCII) | Prima delle operazioni di voto, secondo il termine di legge | Ordinatorio | Rinvio delle operazioni di voto |
| Proposte concorrenti: fino a 30 giorni prima del voto (art. 90 CCII) | Dalla data iniziale del voto, a ritroso | Perentorio per i proponenti | Inammissibilità della proposta concorrente |
| Reclamo contro la sentenza sull’omologazione: 30 giorni (art. 51 CCII) | Dalla notificazione della sentenza | Perentorio | Sentenza definitiva |
| Ricorso per cassazione: 30 giorni (art. 51 CCII) | Dalla notificazione della sentenza d’appello | Perentorio | Giudicato |
| Ricorso per risoluzione per inadempimento: 1 anno (art. 119 CCII) | Dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto | Decadenziale | Il creditore perde l’azione di risoluzione |
Il termine più critico è quello concesso dal tribunale dopo la domanda con riserva: se il piano non arriva in tempo, la protezione cade e il debitore resta esposto sia alle esecuzioni sia a una domanda di liquidazione giudiziale.
La procedura passo dopo passo
In termini operativi, la sequenza è la seguente. Ogni passaggio ha un organo competente, un atto e una scadenza.
Passo 1 — Ricostruzione del debito fiscale. Prima di qualsiasi deposito, il debito verso Erario, enti previdenziali e, ora, enti locali va ricostruito per natura: imposta, sanzioni, interessi, oneri di riscossione. Ogni componente ha un grado di privilegio diverso. L’IVA e le ritenute godono di privilegio generale mobiliare; le sanzioni tributarie sono di regola chirografarie. Si estraggono l’estratto di ruolo, il cassetto fiscale, le posizioni INPS e le comunicazioni di irregolarità pendenti. L’errore più frequente è aggregare tutto in un’unica cifra “debito con il Fisco”: il piano diventa inverificabile e l’ufficio ha buon gioco a votare contro.
Passo 2 — Scelta dello strumento e del modello. Si valuta se l’impresa ha un valore in continuità superiore al valore di liquidazione. In caso affermativo si imposta un concordato in continuità; altrimenti un liquidatorio con apporto esterno. Se la situazione è ancora di crisi e non di insolvenza conclamata, può essere preferibile iniziare dalla composizione negoziata con l’esperto (artt. 12 ss. CCII).
Passo 3 — Eventuale domanda con riserva. Se il piano non è pronto e le esecuzioni incombono, il debitore deposita una domanda “prenotativa” ai sensi dell’art. 44 CCII, con i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco dei creditori, chiedendo le misure protettive. Il tribunale fissa un termine tra 30 e 60 giorni per il deposito di piano, proposta e attestazione, e nomina un commissario giudiziale.
Passo 4 — Individuazione del tribunale competente. È competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Per le società, il centro si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, ma lo spostamento avvenuto nell’anno anteriore alla domanda non rileva. La Cassazione ha precisato che il giudice può dichiararsi incompetente fino alla decisione sull’ammissione, a nulla rilevando la precedente concessione del termine ex art. 44 o la decisione sulle misure protettive (Cass. n. 9371/2025).
Passo 5 — Deposito di piano, proposta e attestazione. Il ricorso deve contenere: la proposta ai creditori, con l’eventuale suddivisione in classi; il piano con le modalità, i tempi e le fonti di pagamento; l’attestazione del professionista indipendente; la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 88; per il concordato in continuità, il confronto tra valore di liquidazione e valore in continuità.
Passo 6 — Presentazione della proposta fiscale agli uffici. Contestualmente al deposito in tribunale, copia della proposta e della documentazione va presentata all’agente della riscossione e agli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, oltre che alla direzione che gestisce i crediti e, per i contributi, alla competente struttura dell’ente previdenziale (art. 88, comma 5, CCII). Entro trenta giorni l’agente della riscossione trasmette al debitore la certificazione del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso; nello stesso termine gli uffici liquidano i tributi risultanti dalle dichiarazioni e certificano il debito derivante da accertamenti, anche non definitivi.
Passo 7 — Apertura della procedura. Con decreto il tribunale ammette il debitore al concordato, conferma il commissario, fissa le date delle operazioni di voto e il termine per la comunicazione ai creditori (art. 47 CCII). Da qui il debitore conserva la gestione dell’impresa, ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale.
Passo 8 — Relazione del commissario e voto. Il commissario verifica il passivo, redige la relazione particolareggiata e la comunica ai creditori. Il voto si esprime con modalità telematiche (art. 107 CCII). Per i crediti tributari, il voto è espresso dall’ufficio previo parere conforme della competente direzione; sugli oneri di riscossione vota l’agente della riscossione (art. 88, commi 6 e 7, CCII).
Passo 9 — Omologazione, anche forzosa. Se le maggioranze sono raggiunte, il tribunale fissa l’udienza di omologazione. Se non lo sono a causa del voto contrario o dell’astensione dell’Amministrazione finanziaria, entra in gioco il cram down fiscale:
- nel concordato liquidatorio (art. 88, comma 3), il tribunale omologa quando l’adesione del Fisco è determinante per raggiungere le maggioranze e la proposta è più conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale;
- nel concordato in continuità (art. 88, comma 4), la conversione del voto opera nel quadro della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII, con le relative condizioni sulle classi.
Un’avvertenza decisiva: per le proposte anteriori al correttivo-ter, la Cassazione ha escluso il cram down fiscale nel concordato in continuità (Cass. ord. n. 19790/2026). Chi ha un procedimento avviato secondo le vecchie regole deve verificare con precisione quale disciplina gli si applica.
Passo 10 — Esecuzione e sorveglianza. Omologato il concordato, il commissario sorveglia l’adempimento. Il debitore paga secondo il piano; se non adempie, ciascun creditore, Fisco incluso, può chiedere la risoluzione entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento.
Un piano fiscale sostenibile: i controlli preliminari
Prima di depositare, conviene sottoporre la proposta a quattro controlli interni. Primo: il debito certificato dall’agente della riscossione coincide con quello ricostruito dall’impresa? Le differenze vanno spiegate prima che le rilevi il commissario. Secondo: le dichiarazioni fiscali degli ultimi anni sono state tutte presentate? Un’omissione espone a liquidazioni e accertamenti successivi che alterano il passivo durante la procedura. Terzo: i flussi della continuità tengono conto dei debiti fiscali correnti, che maturano durante la procedura e vanno pagati regolarmente? Un piano che ignora l’IVA corrente è destinato alla risoluzione. Quarto: la percentuale offerta all’Erario regge anche nello scenario prudenziale dell’attestatore, non solo in quello base? Un margine di convenienza di pochi decimali è fragile: basta una revisione della stima di liquidazione per farlo scomparire.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per illustrare la meccanica delle norme. Non riproducono pratiche reali.
Esempio di calcolo 1 — Concordato liquidatorio e voto determinante dell’Erario
Dati di partenza. Una società di distribuzione ha debiti per 1.847.300 €. La componente fiscale è così composta: IVA 412.600 € e ritenute 96.450 € (privilegiate), sanzioni e interessi 138.210 € (chirografari). Verso l’INPS ci sono 187.900 € di contributi privilegiati. Le banche chirografarie vantano 624.300 €, i fornitori 387.840 €.
Alternativa liquidatoria. L’attestatore stima che, in liquidazione giudiziale, l’attivo netto disponibile per i privilegiati generali sarebbe pari a 108.900 €: all’IVA e alle ritenute andrebbe circa il 21,4% (108.900 / 509.050). I chirografari non riceverebbero nulla.
Proposta. Grazie all’apporto di un socio pari a 96.000 €, il piano offre all’Erario il 29,3% sulla parte privilegiata e il 4% sulla parte chirografaria; ai chirografari il 20%.
Voto. I crediti ammessi al voto ammontano a 1.412.580 €. La quota riferibile all’Erario (parte degradata al chirografo più crediti chirografari) è di 318.760 €, pari al 22,6%. Senza il Fisco, i voti favorevoli sommano 612.410 €, cioè il 43,4%: sotto la maggioranza. Con il voto favorevole dell’Erario si salirebbe al 65,9%.
Esito. L’ufficio vota contro. Poiché il suo voto è determinante e il 29,3% offerto supera il 21,4% realizzabile in liquidazione, ricorrono i presupposti dell’art. 88, comma 3, CCII: il tribunale può omologare il concordato nonostante il dissenso. Sul piano temporale: proposta depositata e presentata agli uffici il 14 gennaio 2026, certificazione dell’agente della riscossione attesa entro il 13 febbraio 2026.
Esempio di calcolo 2 — Concordato in continuità e soglia di convenienza sull’IVA
Dati di partenza. Un’impresa manifatturiera ha 268.340 € di IVA non versata, 74.180 € di sanzioni e 1.103.500 € di altri debiti. L’impresa genera un flusso di cassa operativo annuo stimato in 186.700 €.
Alternativa liquidatoria. L’attestatore stima per l’IVA una soddisfazione in liquidazione del 41,2%, pari a 110.556 €.
Proposta A. Il piano offre il 47% dell’IVA (126.120 €), pagato in 60 rate mensili da 2.102 € a partire dal mese successivo all’omologazione, finanziato dai flussi della continuità. La soglia di convenienza è rispettata: 126.120 € contro 110.556 €.
Proposta B (variante errata). Se il piano offrisse invece il 38% (101.969 €), l’Erario riceverebbe meno di quanto otterrebbe in liquidazione. In questo caso il cram down è precluso in radice, perché manca il presupposto della convenienza, qualunque sia l’esito del voto delle altre classi.
Esito. Con la proposta A, il tribunale verifica la convenienza, la corretta collocazione del credito IVA secondo la priorità assoluta sul valore di liquidazione, e l’applicazione della priorità relativa sull’eccedenza. Una differenza di nove punti percentuali separa un piano omologabile da uno destinato al rigetto.
Verifica di sostenibilità. Le 60 rate da 2.102 € assorbono 25.224 € all’anno, pari al 13,5% del flusso operativo stimato di 186.700 €. Il residuo deve coprire gli altri creditori del piano, le imposte correnti e gli investimenti minimi per mantenere la continuità. Se l’attestatore, nello scenario prudenziale, riduce il flusso del 30% (130.690 €), l’incidenza delle sole rate IVA sale al 19,3%: ancora sostenibile, ma con un margine che va dichiarato nel piano e motivato, perché è su questo dato che il commissario e l’Ufficio concentreranno le loro osservazioni.
Casi particolari
La regola generale non copre tutte le situazioni. Le seguenti sono quelle che più spesso richiedono un’analisi dedicata.
1. L’imprenditore sotto soglia o il professionista
Chi non supera le soglie dell’impresa minore non può accedere al concordato preventivo. Deve utilizzare il concordato minore, dove la falcidia dei debiti fiscali segue regole diverse. La Cassazione ha chiarito che nel concordato minore la riduzione o dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede la proposta di transazione fiscale dell’art. 88: la disciplina è autonoma e ruota attorno alla relazione dell’OCC sulla convenienza, con esclusione delle modalità di voto previste per il concordato preventivo (Cass. n. 14555/2026). È un vantaggio concreto: niente parere conforme della direzione regionale, ma una valutazione del giudice fondata sulla relazione dell’organismo.
2. Il debitore che ha commesso violazioni fiscali ripetute
L’Agenzia delle Entrate eccepisce spesso che l’imprenditore non merita il concordato perché ha omesso sistematicamente i versamenti. Va precisato che, nel concordato preventivo, questa obiezione non basta. La Cassazione ha stabilito che, ai fini del cram down fiscale, il tribunale verifica la convenienza della proposta per l’Erario e non un’autonoma “meritevolezza” del debitore (Cass. ord. n. 10723/2026). Resta diverso il discorso negli accordi di ristrutturazione, dove l’art. 63 CCII prevede specifiche cause ostative legate a condotte fraudolente.
3. I profili penali: il concordato non cancella il reato già consumato
Chi ha omesso il versamento dell’IVA oltre le soglie di punibilità del D.Lgs. 74/2000 spesso spera che la domanda di concordato lo metta al riparo. La Cassazione penale ha escluso questo effetto: la domanda o l’ammissione alla procedura non escludono la punibilità se il provvedimento che vieta i pagamenti interviene dopo la scadenza del versamento (Cass. pen., sez. III, n. 35938/2025). Esiste però un rovescio favorevole: quando la transazione fiscale è stata integralmente eseguita, mantenere la confisca sui beni del debitore diventa sproporzionato (Cass. pen., sez. III, n. 35840/2025). Il concordato, dunque, non è uno scudo penale automatico, ma il suo adempimento incide sulle misure patrimoniali.
4. I tributi locali prima e dopo il 12 agosto 2026
Per le proposte depositate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 147/2026, IMU e TARI potevano essere falcidiate secondo le regole ordinarie del concordato, ma senza il meccanismo di omologazione forzosa proprio dell’art. 88. Per le proposte successive, gli enti territoriali rientrano nel perimetro della transazione fiscale. In termini operativi, un’impresa con capannoni e ingenti arretrati IMU deve oggi considerare anche il Comune come interlocutore del sub-procedimento fiscale, con la relativa documentazione. Trattandosi di una novità senza regime transitorio e ancora priva di prassi applicativa consolidata, la disciplina concreta va verificata alla data del deposito.
5. L’Agenzia che continua a chiedere l’importo pieno dopo l’omologazione
Dopo l’omologazione, l’Erario non può pretendere l’importo originario dei crediti falcidiati. Una recente pronuncia di merito ha annullato le intimazioni con cui l’Ufficio chiedeva il pagamento integrale di accertamenti già ricompresi nella transazione eseguita, affermando che l’omologazione ha sostituito la pretesa originaria (CGT I grado Milano, sez. 3, n. 2881/2026).
6. Concordato o accordo di ristrutturazione: quando il Fisco pesa troppo
Quando il debito tributario rappresenta la quota largamente prevalente del passivo, la scelta dello strumento cambia. Negli accordi di ristrutturazione l’omologazione forzosa contro il dissenso dell’Erario è soggetta a condizioni più rigide rispetto al concordato: l’art. 63 CCII richiede, tra l’altro, soglie minime di soddisfazione dei crediti pubblici e un’adesione significativa degli altri creditori, ed esclude il cram down in presenza di condotte fraudolente o quando i debiti fiscali costituiscono una parte preponderante dell’indebitamento. Il concordato preventivo, dove la verifica si concentra sulla convenienza, può risultare più praticabile proprio nei casi in cui il Fisco è il creditore dominante. La valutazione va fatta sui numeri reali dell’impresa, non in astratto.
7. Soci, amministratori e garanti
Il concordato della società produce effetti sui debiti della società. Va precisato che non libera automaticamente chi ne risponde a titolo personale. L’amministratore che ha ricevuto un avviso di responsabilità per imposte non versate, il liquidatore chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973, il fideiussore che ha garantito una rateizzazione restano esposti secondo le regole loro proprie. Nelle società di persone, invece, il concordato omologato produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario (art. 117 CCII). Per questo, nella pianificazione, la posizione personale di soci e amministratori va analizzata insieme a quella dell’impresa: in alcuni casi occorre affiancare al concordato societario uno strumento di sovraindebitamento per la persona fisica.
Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario: nel concordato con debiti fiscali la partita si gioca sui numeri dell’attestazione, perché il giudice omologa ciò che è dimostrato conveniente, non ciò che è semplicemente auspicato.
Domande frequenti
Con il concordato preventivo posso non pagare tutta l’IVA?
Sì. Nel concordato con transazione fiscale anche l’IVA e le ritenute possono essere pagate solo in parte, oltre che dilazionate. Il limite è la convenienza: la percentuale offerta non può essere inferiore a quella che l’Erario otterrebbe dalla liquidazione giudiziale, in base alla collocazione del credito e al valore dei beni su cui grava il privilegio. Un professionista indipendente deve attestarlo. Il principio discende dalla sentenza Degano Trasporti della Corte di Giustizia UE, che ha ritenuto compatibile con il diritto europeo il pagamento parziale dell’IVA a queste condizioni.
Se l’Agenzia delle Entrate vota contro, il concordato salta?
Non necessariamente. Se il voto dell’Amministrazione è determinante per raggiungere le maggioranze e la proposta è più conveniente della liquidazione, il tribunale può omologare comunque (cram down fiscale, art. 88, commi 3 e 4, CCII). La Cassazione ha ritenuto che l’omologazione forzosa sia possibile non solo in caso di silenzio dell’Ufficio, ma anche di voto espressamente negativo (Cass. n. 27782/2024). Nel concordato in continuità le condizioni dipendono dalla data della proposta: per quelle anteriori al correttivo-ter il cram down è escluso.
Il concordato blocca le cartelle e i pignoramenti di Agenzia Entrate-Riscossione?
Sì, se il debitore chiede le misure protettive con la domanda di accesso. Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori, compresa l’Agenzia Entrate-Riscossione, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa (art. 54 CCII). Le misure vanno confermate dal tribunale e hanno una durata complessiva massima di dodici mesi. Non coprono automaticamente i beni personali dei soci o dei garanti.
Posso usare il concordato preventivo biennale per ridurre i debiti fiscali arretrati?
No. Il concordato preventivo biennale, introdotto dal D.Lgs. 13/2024, è un accordo con l’Agenzia delle Entrate sul reddito imponibile dei due anni successivi. Non incide sui debiti già maturati, non prevede falcidie e non passa dal tribunale. Il nome simile genera confusione frequente. Per ridurre IVA, IRES, ritenute o contributi arretrati servono gli strumenti del Codice della crisi: concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o, per chi è sotto soglia, concordato minore.
Cosa succede se, dopo l’omologazione, non riesco a pagare le rate al Fisco?
L’Amministrazione finanziaria, come ogni altro creditore, può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento non di scarsa importanza, con ricorso da proporre entro un anno dalla scadenza dell’ultimo pagamento previsto (art. 119 CCII). Con la risoluzione il debito torna esigibile nella misura originaria, detratto quanto già pagato, e si apre la strada alla liquidazione giudiziale. Per questo il piano va costruito su flussi prudenti: una rata sostenibile vale più di una percentuale alta e irrealizzabile.
Caso limite: la mia società è in liquidazione volontaria. Posso ancora chiedere il concordato?
Sì. La liquidazione volontaria non preclude l’accesso al concordato preventivo, in particolare nella forma liquidatoria. Proprio in un caso di società in liquidazione volontaria la Cassazione ha confermato l’omologazione con cram down fiscale, valorizzando la convenienza della proposta per l’Erario (Cass. ord. n. 10723/2026). Occorre però che il piano preveda l’apporto di risorse esterne richiesto dall’art. 84 CCII e la soglia minima per i chirografari.
Il quadro giurisprudenziale
Di seguito i provvedimenti di riferimento, con il principio riformulato e la rilevanza per chi ha debiti con il Fisco.
1. Corte di Giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Il pagamento parziale di un credito IVA nel concordato preventivo è compatibile con il diritto dell’Unione se un esperto indipendente accerta che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione. Rilevanza: è il fondamento della falcidiabilità dell’IVA oggi recepita nell’art. 88 CCII.
2. Corte costituzionale, 25 luglio 2014, n. 225. La Consulta ha qualificato la transazione fiscale come un peculiare procedimento transattivo tra contribuente e Fisco che si innesta nel piano concordatario. Rilevanza: spiega perché la proposta fiscale segue regole proprie pur restando interna al concordato.
3. Cass., Sezioni Unite, ord. 22 luglio 2024, n. 20036. La domanda di risarcimento dei danni proposta dall’imprenditore per il voto contrario espresso dall’Agenzia delle Entrate sul concordato spetta al giudice ordinario, non a quello amministrativo. Rilevanza: il voto dell’Ufficio non è insindacabile e le sue conseguenze dannose possono essere fatte valere.
4. Cass., sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782. L’omologazione forzosa opera non solo in caso di mancata espressione del voto da parte dell’Amministrazione, ma anche a fronte di un voto esplicitamente contrario, purché la proposta sia più vantaggiosa della liquidazione. Rilevanza: il dissenso espresso dell’Ufficio non chiude la partita.
5. Cass., sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. In materia di accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, la Corte ha affrontato il trattamento dei crediti tributari e contributivi alla luce della regola di priorità relativa, richiedendone il rispetto. Rilevanza: la distribuzione del valore tra creditori pubblici e privati deve seguire criteri di priorità verificabili.
6. Cass., n. 9371/2025. Il giudice può rilevare la propria incompetenza territoriale fino alla decisione sull’ammissione alla procedura, senza che rilevino la concessione del termine ex art. 44 o la pronuncia sulle misure protettive. Rilevanza: sbagliare tribunale può costare mesi e far perdere la protezione dalle esecuzioni.
7. Cass., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19810. Nel concordato misto, può proporre reclamo contro l’omologazione il creditore dissenziente che si sia costituito tempestivamente nel giudizio di omologazione, assumendo formalmente la qualità di parte. Rilevanza: per ogni parte, Erario compreso, la costituzione tempestiva è condizione per impugnare.
8. Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2025, n. 35840. Una volta adempiuta in sede concordataria la pretesa tributaria oggetto di transazione fiscale, il mantenimento della confisca sui beni del debitore viola il principio di proporzionalità. Rilevanza: l’esecuzione del concordato produce effetti anche sulle misure patrimoniali penali.
9. Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938. La domanda o l’ammissione al concordato non esclude il reato di omesso versamento IVA se il divieto di pagamento interviene dopo la scadenza del debito d’imposta. Rilevanza: la tempestività della domanda conta anche sul piano penale.
10. Cass., 25 novembre 2025, n. 30903. La Corte ha tracciato una distinzione netta tra la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: chiarisce il rapporto tra l’iniziativa del debitore e l’istanza di liquidazione che l’Erario o altri creditori possono proporre.
11. Cass., sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte ha interpretato l’espressione “in mancanza” dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII, in materia di ristrutturazione trasversale, ammettendo l’omologazione del concordato in continuità anche sulla base dell’approvazione di una sola classe dotata dei requisiti di legge. Rilevanza: amplia gli spazi di omologazione nel concordato in continuità con creditori pubblici dissenzienti.
12. Cass., sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723. Nel cram down fiscale del concordato preventivo conta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; pregresse violazioni fiscali, anche sistematiche, non bastano da sole a negare l’omologazione. Rilevanza: neutralizza una delle obiezioni più frequenti dell’Ufficio.
13. Cass., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari e previdenziali non richiede la transazione fiscale dell’art. 88; il procedimento del concordato preventivo, incluso il parere della direzione regionale, è incompatibile con quella procedura. Rilevanza: per le imprese sotto soglia la strada è più snella.
14. Cass., sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790. Il vecchio art. 88, comma 2-bis, CCII, anteriore al correttivo-ter, non consentiva il cram down fiscale e previdenziale nel concordato in continuità, perché la conversione del voto era prevista solo per le maggioranze del concordato liquidatorio. Rilevanza: decisiva per le procedure avviate con proposte anteriori a fine settembre 2024.
15. Cass., n. 5918/2026. La Corte si è pronunciata sul presupposto per l’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: conferma che la disciplina applicabile dipende dalla data della proposta.
16. Trib. Vicenza, 29 ottobre 2024. Nel regime anteriore al correttivo, il cram down fiscale e previdenziale non era ammissibile nel concordato in continuità. Rilevanza: anticipa, nel merito, l’orientamento poi fatto proprio dalla Cassazione.
17. CGT I grado Milano, sez. 3, n. 2881/2026. Omologata ed eseguita la transazione fiscale, l’Ufficio non può chiedere l’importo pieno degli accertamenti originari: l’omologazione sostituisce la pretesa tributaria. Rilevanza: offre una difesa concreta contro le intimazioni successive alla procedura.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nel concordato preventivo con debiti fiscali il lavoro dello studio si concentra sui punti in cui la procedura si decide davvero. In concreto:
- Ricostruiamo il debito fiscale e previdenziale voce per voce, separando imposta, sanzioni, interessi e oneri di riscossione e attribuendo a ciascuna il corretto grado di privilegio, a partire da estratti di ruolo, cassetto fiscale e posizioni INPS.
- Verifichiamo la legittimità delle pretese iscritte a ruolo prima di inserirle nel piano, individuando cartelle prescritte, notifiche viziate o accertamenti impugnabili che possono ridurre il passivo.
- Valutiamo lo strumento più adatto: concordato in continuità, liquidatorio, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata o, per chi è sotto soglia, concordato minore.
- Predisponiamo la domanda con riserva e l’istanza di misure protettive quando le esecuzioni di Agenzia Entrate-Riscossione sono imminenti, individuando il tribunale competente.
- Costruiamo la proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII con il confronto analitico tra soddisfazione offerta e valore di liquidazione, coordinandoci con l’attestatore.
- Presentiamo la proposta agli uffici competenti e seguiamo la fase di certificazione del debito, sollecitando gli adempimenti dell’agente della riscossione e degli enti.
- Interloquiamo con l’Ufficio e con il commissario giudiziale per rappresentare la convenienza del piano prima del voto.
- Chiediamo l’omologazione forzosa quando il voto dell’Amministrazione è determinante e la proposta è più conveniente, verificando la disciplina applicabile alla data della proposta.
- Difendiamo l’omologazione nei gradi successivi, dal reclamo in Corte d’appello fino al ricorso in Cassazione.
- Contestiamo le pretese post-omologazione con cui l’Erario chiede importi eccedenti quelli concordati.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno i percorsi di risanamento del Codice della crisi, dalla composizione negoziata al concordato, e saper valutare quando un’impresa ha ancora un valore in continuità da difendere. A questa si affianca il coordinamento dello staff in diritto tributario, indispensabile per quantificare e difendere il debito fiscale. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC diventano centrali quando l’impresa è sotto soglia e la strada corretta è il concordato minore.
La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta il piano segue il reclamo contro l’omologazione e l’eventuale ricorso per cassazione, senza cambi di linea e senza dispersione di informazioni. In una materia in cui la Suprema Corte è intervenuta più volte nel 2026, questa continuità è un valore concreto.
Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi presidiano la procedura e il contenzioso, i secondi ricostruiscono i flussi, verificano il piano e dialogano con l’attestatore.
Conclusione
Il concordato preventivo con transazione fiscale permette di ridurre e dilazionare i debiti con Erario, enti previdenziali e, dal 12 agosto 2026, anche con gli enti territoriali. La leva decisiva è la convenienza: se il piano dà al Fisco più della liquidazione, il tribunale può omologarlo anche contro il suo voto. La disciplina applicabile dipende dalla data della proposta, e ai termini delle procedure del Codice della crisi non si applica la sospensione feriale. Il momento migliore per agire è prima che le esecuzioni riducano l’attivo.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la gestione della crisi d’impresa, propria dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e la difesa tributaria, affidata allo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che egli coordina. La qualifica di cassazionista consente di sostenere la stessa strategia dal deposito del piano fino all’ultimo grado di giudizio.
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