Prima di tutto: questo è un piano da eseguire, non un articolo da leggere
Se sei un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito che ha firmato asseverazioni per il superbonus, è probabile che oggi ti trovi in una posizione che fino a pochi anni fa non avresti immaginato. Da una parte arrivano le contestazioni: una PEC del Ministero che ti addebita un’asseverazione infedele, un committente che ha perso il bonus e ti chiede di restituirgli il 110% delle spese, un sequestro sul conto corrente disposto in un’indagine per truffa aggravata. Dall’altra parte si accumulano i debiti: parcelle mai incassate perché i clienti “aspettano l’esito dei controlli”, contributi previdenziali arretrati, un fido bancario che non riesci più a rientrare, fornitori e collaboratori da pagare.
Questa guida ti dà una sequenza precisa di otto mosse, ciascuna con il suo obiettivo, i suoi termini e il suo controllo di completamento: se le esegui nell’ordine giusto e nei tempi giusti, conservi ogni difesa che la legge ti riconosce. Non troverai promesse facili. Troverai, invece, il metodo per separare i fronti, capire quale debito si può ridurre e quale no, e scegliere lo strumento giusto per ciascuno.
Perché lo Studio Monardo ha costruito questo piano? Perché la situazione del tecnico asseveratore in difficoltà sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Le contestazioni si difendono in giudizio e, spesso, fino in Cassazione: l’Avvocato è cassazionista e può seguire la stessa linea difensiva dal primo atto all’ultimo grado. Il superbonus è un credito d’imposta che circola tra contribuenti, imprese e banche cessionarie: per questo serve lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina. E quando i debiti superano la capacità di pagarli, entrano in gioco la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC, cioè proprio l’organismo attraverso cui passano le procedure di sovraindebitamento dei professionisti.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di eseguire qualunque mossa, devi sapere dove ti trovi. Il tecnico asseveratore in difficoltà non ha mai un solo problema: ne ha tre o quattro che si alimentano a vicenda. La contestazione del Ministero rende più credibile la richiesta di risarcimento del committente; la richiesta di risarcimento spinge il cliente a non pagarti la parcella; la parcella non incassata ti fa accumulare debiti; i debiti ti spingono a fare scelte affrettate sul patrimonio, che a loro volta possono pesare in un eventuale procedimento penale. Il primo passo è rompere questo circolo, guardando ogni fronte separatamente.
Rispondi con onestà a queste quattro domande.
Domanda 1 — Hai ricevuto un atto con un termine che scade? Pensa a una PEC di contestazione ai sensi della legge n. 689/1981, a un’ordinanza-ingiunzione, a un decreto di sequestro, a un decreto ingiuntivo, a un atto di citazione, a un avviso di garanzia. Se la risposta è sì, quel termine è la tua priorità assoluta e detta l’ordine delle mosse.
Domanda 2 — La contestazione riguarda un errore o una falsità? È la distinzione che cambia tutto. Un’asseverazione sbagliata per negligenza (un computo metrico gonfiato per errore, un requisito verificato male, un SAL calcolato su una percentuale sbagliata) apre il fronte amministrativo e civile. Un’asseverazione che attesta lavori mai eseguiti o eseguiti in misura minima apre il fronte penale, con conseguenze molto più pesanti. Non devi giudicarti da solo: devi però sapere che la qualificazione del fatto sarà la prima battaglia.
Domanda 3 — La tua polizza è stata attivata? L’art. 119, comma 14, del D.L. n. 34/2020 ti ha imposto una polizza di responsabilità civile specifica per le asseverazioni superbonus. Se non hai ancora denunciato il sinistro alla compagnia, o non sai nemmeno se la polizza è ancora operativa, sei scoperto su uno dei fronti più costosi.
Domanda 4 — I tuoi debiti sono ancora gestibili con le entrate correnti? Somma tutto: fornitori, banca, cassa di previdenza, fisco, eventuali sanzioni, eventuali risarcimenti già liquidati. Confronta il totale con quello che realisticamente riesci a pagare in 36-60 mesi. Se il rapporto è fuori scala, sei in sovraindebitamento, e la legge ti offre strumenti specifici — ma solo se li usi prima che il patrimonio venga disperso.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Hai ricevuto un decreto di sequestro o un avviso di garanzia | Mossa 4 | Il riesame ha un termine di 10 giorni che non puoi perdere |
| Hai ricevuto una PEC di contestazione dal Ministero | Mossa 3 | Hai 30 giorni per gli scritti difensivi e 60 per il pagamento in misura ridotta |
| Hai ricevuto un’ordinanza-ingiunzione | Mossa 3 (sezione opposizione) | L’opposizione va proposta entro 30 giorni dalla notifica |
| Il committente ti ha scritto chiedendo il risarcimento | Mossa 2, poi Mossa 5 | Prima attivi la polizza, poi imposti la difesa |
| Nessun atto formale, ma voci di controlli in corso | Mossa 1 | Devi costruire il fascicolo prima che arrivi la contestazione |
| I clienti non ti pagano citando i controlli | Mossa 6 | Il recupero dei compensi va calibrato per non darti la zappa sui piedi |
| I debiti hanno superato la capacità di rimborso | Mossa 7, poi Mossa 8 | Prima metti in sicurezza il patrimonio, poi scegli la procedura |
| Hai già un pignoramento in corso | Mossa 8 | Le misure protettive delle procedure di crisi possono fermare le esecuzioni |
Non passare oltre finché non hai individuato la tua mossa di partenza. Se ti riconosci in più righe — ed è la norma — segui questo criterio: prima i termini penali, poi quelli amministrativi, poi quelli civili, e solo alla fine la procedura di sovraindebitamento, che però va progettata fin dall’inizio perché ogni scelta fatta sugli altri fronti ne condiziona l’esito.
Mossa 1 — Costruisci il fascicolo di ogni pratica prima che lo faccia qualcun altro
Obiettivo della mossa: avere, per ogni asseverazione firmata, un fascicolo completo e ordinato che ti permetta di rispondere a qualunque contestazione con documenti, non con ricordi.
Quando va fatta
Subito, anche se non hai ancora ricevuto nessun atto. I controlli sul superbonus proseguono per anni dopo la chiusura dei lavori: la sanzione amministrativa si prescrive in cinque anni dalla violazione (art. 28 della legge n. 689/1981), mentre la prescrizione ordinaria della responsabilità contrattuale verso il committente è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Chi aspetta la contestazione per cercare i documenti li trova incompleti, sparsi tra caselle PEC dismesse, collaboratori che non lavorano più con lui, imprese fallite.
Come si esegue
Il primo passo è fare l’elenco completo delle pratiche superbonus in cui hai firmato asseverazioni, attestazioni o SAL. Per ciascuna, raccogli in una cartella dedicata:
- L’incarico professionale scritto, con il perimetro esatto delle tue prestazioni. Verifica se eri anche direttore dei lavori, progettista, redattore dell’APE, oppure soltanto asseveratore. La differenza pesa moltissimo quando si discute di chi doveva controllare cosa.
- Le asseverazioni trasmesse (ENEA per l’ecobonus, allegati del decreto ministeriale n. 329/2020 per il sismabonus) con le ricevute di trasmissione.
- I computi metrici e i prezzari utilizzati per l’asseverazione di congruità delle spese.
- La documentazione fotografica datata dello stato dei lavori al momento di ciascun SAL e della fine lavori. Nel contenzioso penale la data è tutto: la giurisprudenza più recente ha chiarito che il completamento successivo dei lavori non sana un’attestazione che al momento della firma non corrispondeva al vero.
- La polizza assicurativa collegata a quella pratica, con il massimale, la franchigia, il periodo di validità e l’eventuale garanzia postuma.
- La corrispondenza con committente, impresa, general contractor e amministratore di condominio, in particolare le comunicazioni in cui hai segnalato criticità o chiesto documenti.
- I pagamenti ricevuti: chi ti ha pagato, quando, su quale conto. Se il premio della polizza o la tua parcella sono stati pagati dall’impresa o dal general contractor anziché dal committente, annotalo: è un elemento che gli inquirenti valutano.
La base giuridica
Il fascicolo serve a dimostrare che hai adempiuto con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. e, nelle questioni tecniche di speciale difficoltà, a far valere il limite di responsabilità dell’art. 2236 c.c., che circoscrive la responsabilità del professionista ai casi di dolo o colpa grave. Serve anche, sul fronte amministrativo, a sostenere gli scritti difensivi previsti dall’art. 18 della legge n. 689/1981.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il documento irreperibile: l’impresa è fallita, il general contractor non risponde, la PEC dell’epoca è stata chiusa. In questi casi non ricostruire documenti a posteriori e non retrodatare nulla: sarebbe un errore gravissimo, che trasformerebbe un problema civile in un problema penale. Richiedi invece copia degli atti agli enti che li custodiscono (ENEA, Comune per la CILAS, portale dell’Agenzia delle Entrate per le comunicazioni di cessione) e annota per iscritto quali documenti non riesci a recuperare e perché.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva, verifica che:
- esista un elenco completo delle pratiche con, per ciascuna, la data di ogni asseverazione e l’importo dell’intervento;
- per ogni pratica sia identificata la polizza di riferimento;
- sia chiaro, pratica per pratica, se ci sono già atti di contestazione e con quale termine.
Mossa 2 — Metti in sicurezza la polizza prima di rispondere a chiunque
Obiettivo della mossa: attivare correttamente la copertura assicurativa, in modo che la compagnia non possa opporti ritardi, omissioni o dichiarazioni che la liberino dall’obbligo di tenerti indenne.
Quando va fatta
Appena ricevi una richiesta di risarcimento, anche informale, o un atto da cui possa derivare una richiesta di risarcimento. Le polizze per asseveratori sono quasi sempre in regime “claims made”: coprono le richieste che ti arrivano mentre la polizza è in vigore (o nel periodo di garanzia postuma), non i fatti accaduti nel periodo di copertura. Se la richiesta arriva e tu la tieni nel cassetto finché la polizza scade, rischi di restare scoperto. L’art. 1913 c.c. impone inoltre di dare avviso del sinistro nei termini indicati dalla polizza (in mancanza, tre giorni), e l’art. 1915 c.c. consente alla compagnia di ridurre l’indennizzo se l’omissione dell’avviso le ha causato un pregiudizio.
Come si esegue
Il primo passo è leggere la polizza con attenzione, non affidandoti alla memoria. Cerca:
- il massimale: dopo le modifiche introdotte dall’art. 28-bis del D.L. n. 4/2022 (Sostegni-ter), per le asseverazioni sottoscritte dal 26 febbraio 2022 la polizza deve essere stipulata per ogni intervento, con massimale pari all’importo dell’intervento asseverato; per le asseverazioni precedenti valeva il criterio del massimale adeguato al numero e all’importo delle asseverazioni, con soglia minima di 500.000 euro;
- la franchigia o lo scoperto che resta a tuo carico;
- le esclusioni, in particolare quella per i fatti dolosi, che l’art. 1917 c.c. esclude comunque dalla copertura;
- la retroattività e la garanzia postuma, che determinano se una richiesta tardiva è coperta;
- l’obbligo di non riconoscere responsabilità senza il consenso della compagnia.
Poi invia la denuncia del sinistro per iscritto, con PEC, allegando la richiesta ricevuta e una descrizione sintetica e neutra dei fatti. Neutra significa: descrivi cosa ti viene contestato, non ammettere colpe e non formulare difese complesse. Sarà la compagnia, con il suo legale fiduciario, a valutare la posizione — e tu dovrai coordinare quella valutazione con la tua strategia complessiva.
Più pratiche, più polizze: quale devi attivare
Se hai firmato asseverazioni in periodi diversi, è probabile che tu abbia più coperture: una polizza professionale generale con un’appendice per le asseverazioni, una polizza “stand alone” dedicata, e per le pratiche successive al 26 febbraio 2022 una polizza per singolo intervento. Prima di procedere, assicurati di aver individuato per ogni richiesta la polizza giusta. Il criterio è quello del regime claims made: conta la polizza in vigore quando ricevi la richiesta, non quella in vigore quando hai firmato l’asseverazione, salvo che la polizza per singolo intervento preveda regole proprie di durata e di postuma. Se due polizze possono coprire lo stesso sinistro, denuncialo a entrambe le compagnie, dichiarando a ciascuna l’esistenza dell’altra: l’art. 1910 c.c. impone di dare avviso di tutte le assicurazioni esistenti sullo stesso rischio, e l’omissione dolosa di questo avviso può far perdere l’indennizzo.
Verifica anche chi è il contraente e chi ha pagato il premio. La polizza deve essere intestata a te e riferita alle tue asseverazioni. Se il general contractor ha stipulato una polizza “collettiva” per tutti i tecnici della filiera, leggi con attenzione le condizioni: le coperture collettive hanno spesso massimali condivisi, che possono essere già stati erosi da sinistri di altri professionisti.
Infine, non sottovalutare la franchigia. Negli interventi condominiali di importo elevato, uno scoperto percentuale può tradursi in decine di migliaia di euro che restano a tuo carico. Quell’importo va inserito subito nell’elenco del passivo che costruirai con la mossa 7, perché è uno dei debiti che potresti dover affrontare con una procedura di sovraindebitamento.
La base giuridica
L’art. 119, comma 14, del D.L. n. 34/2020 stabilisce che la polizza è stipulata per garantire ai clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività di asseverazione. La disciplina del contratto è quella degli artt. 1913, 1915 e 1917 c.c. Nel giudizio promosso dal committente puoi chiamare in causa la compagnia per essere tenuto indenne (art. 1917 c.c. e art. 106 c.p.c.).
Se qualcosa va storto
Tre imprevisti ricorrono spesso. Primo: la compagnia contesta la tardività della denuncia. In questo caso verifica se il ritardo le ha causato un pregiudizio concreto, perché senza pregiudizio la riduzione dell’indennizzo non opera. Secondo: la compagnia si riserva di non pagare perché c’è un procedimento penale per truffa, cioè per un fatto doloso. Qui la partita si gioca sulla qualificazione: finché non c’è un accertamento definitivo del dolo, la compagnia non può darlo per scontato, e la tua difesa penale diventa anche la tua difesa assicurativa. Terzo: la polizza è stata stipulata ma il premio è stato pagato dall’impresa. Non è di per sé una causa di inoperatività, ma è un’anomalia che in sede penale è stata valorizzata come indizio: tienine conto nella tua strategia.
Check di completamento
- La denuncia di sinistro è stata inviata con prova della ricezione.
- Hai chiaro quanto copre la polizza e quanto resta a tuo carico (franchigia, eccedenza sul massimale).
- Non hai rilasciato dichiarazioni al committente o all’impresa che possano essere lette come ammissione di responsabilità.
Mossa 3 — Rispondi alla contestazione ministeriale nei termini della legge n. 689/1981
Obiettivo della mossa: evitare che la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna asseverazione infedele diventi definitiva senza che tu abbia usato tutte le difese disponibili.
Quando va fatta
Dal giorno in cui ricevi la PEC di contestazione. I termini sono tre e vanno segnati subito:
- 30 giorni per inviare scritti difensivi e documenti e per chiedere di essere sentito (art. 18 della legge n. 689/1981);
- 60 giorni per il pagamento in misura ridotta, che estingue il procedimento (art. 16 della legge n. 689/1981);
- 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione, se arriva, per proporre opposizione davanti al giudice (art. 6 del d.lgs. n. 150/2011). Su questo termine giudiziale opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Come si esegue
La procedura è disciplinata dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 sui requisiti delle asseverazioni. Il Ministero competente (all’epoca dello Sviluppo economico, oggi delle Imprese e del made in Italy), ricevuta la segnalazione dell’esito negativo dei controlli, contesta la violazione al tecnico via PEC secondo l’art. 14 della legge n. 689/1981. Se ritiene fondato l’accertamento anche dopo le tue difese, emette l’ordinanza-ingiunzione e trasmette all’Agenzia delle Entrate e al Ministero dell’Economia l’elenco delle asseverazioni infedeli, con le conseguenze che ne derivano per i committenti (decadenza dal beneficio) e, indirettamente, per te (azioni risarcitorie).
Prima di procedere, assicurati di aver verificato questi punti:
- La tempestività della contestazione. L’art. 14 della legge n. 689/1981 impone di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni dall’accertamento. Il punto delicato è individuare quando l’accertamento si è concluso: non coincide con la data dei lavori, ma con il momento in cui l’amministrazione ha acquisito gli elementi necessari per valutare la violazione. Se i 90 giorni sono decorsi, l’obbligazione di pagare la sanzione si estingue.
- La prescrizione. Cinque anni dal giorno della violazione, cioè dalla data dell’asseverazione contestata (art. 28 della legge n. 689/1981).
- La specificità della contestazione. Devi poter capire esattamente quale dato dell’asseverazione è ritenuto infedele e perché. Una contestazione generica compromette il tuo diritto di difesa.
- Il numero delle sanzioni. La sanzione si applica per ciascuna asseverazione infedele. Verifica che non ti vengano contestate come distinte asseverazioni che sono in realtà la stessa, trasmessa più volte o rettificata.
A questo punto devi scegliere tra due strade.
Strada A — Pagamento in misura ridotta. L’art. 16 della legge n. 689/1981 consente di pagare, entro 60 giorni, la somma più favorevole tra un terzo del massimo e il doppio del minimo. Per una sanzione da 2.000 a 15.000 euro, il terzo del massimo è 5.000 euro e il doppio del minimo è 4.000 euro: paghi quindi 4.000 euro per ciascuna asseverazione contestata e il procedimento si chiude. È la strada da valutare quando le difese sono deboli e il rischio di una sanzione piena (fino a 15.000 euro ciascuna) è concreto.
Strada B — Scritti difensivi e, se serve, opposizione. Se l’infedeltà non sussiste o è contestabile, invia gli scritti difensivi entro 30 giorni allegando il fascicolo che hai costruito con la mossa 1. Chiedi di essere sentito: l’audizione ti permette di spiegare aspetti tecnici che sulla carta non emergono. Se arriva comunque l’ordinanza-ingiunzione, puoi proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica. Per le sanzioni con massimo edittale non superiore a 15.493 euro la competenza è di regola del giudice di pace del luogo della violazione, salve le materie che l’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 riserva al tribunale: la verifica del giudice competente va fatta caso per caso.
Come si costruiscono gli scritti difensivi
Gli scritti difensivi non sono una lettera di scuse né una protesta generica. Sono un atto tecnico-giuridico che deve rispondere punto per punto alla contestazione. Il primo passo è isolare il dato che il Ministero ritiene infedele: un requisito di accesso (ad esempio il doppio salto di classe energetica), un valore dell’APE convenzionale, un computo di congruità, un SAL. Per ciascun dato contestato, lo scritto deve contenere tre elementi.
- La ricostruzione di cosa hai verificato e con quali strumenti: sopralluoghi, rilievi, software di calcolo, prezzari utilizzati, documenti ricevuti dall’impresa.
- Il riferimento normativo e tecnico applicabile all’epoca della firma: la disciplina del superbonus è stata modificata decine di volte, e un’asseverazione va valutata con le regole in vigore quando è stata resa, non con quelle successive.
- La distinzione tra errore e infedeltà: se c’è stato un errore, spiega perché era scusabile o irrilevante ai fini del beneficio (ad esempio perché, anche correggendolo, i requisiti restavano soddisfatti).
Allega il fascicolo della mossa 1 in forma ordinata, con un indice. E chiedi l’audizione: un funzionario che ti ascolta per venti minuti comprende aspetti che in venti pagine si perdono. Non allegare dichiarazioni di terzi costruite per l’occasione e non accusare genericamente l’impresa: se l’infedeltà dipende da dati falsi che ti sono stati forniti, documenta quali dati hai ricevuto, da chi e quando, e quali verifiche hai fatto su di essi.
Ricorda infine che tutto ciò che scrivi al Ministero potrà essere letto dal pubblico ministero e dal committente. Gli scritti difensivi vanno quindi coordinati con la difesa penale e civile: una frase imprudente sulla tua “fiducia nell’impresa” può diventare, in un altro fascicolo, l’ammissione di non aver controllato.
La base giuridica
Art. 119, comma 14, D.L. n. 34/2020 (sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna asseverazione infedele, ferma l’applicazione delle sanzioni penali); D.M. 6 agosto 2020, artt. 6 e 7 (contestazione via PEC e trasmissione all’Agenzia delle Entrate); legge n. 689/1981, artt. 14, 16, 18, 22 e 28; d.lgs. n. 150/2011, art. 6.
Se qualcosa va storto
Il rischio più serio è che il pagamento in misura ridotta venga letto dal committente come ammissione. Giuridicamente non lo è: il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio ma non accerta nulla nel rapporto con il cliente. Nella causa civile, però, il committente proverà comunque a usarlo. Per questo la scelta tra strada A e strada B va fatta tenendo conto del fronte civile (mossa 5) e di quello penale (mossa 4), non guardando solo i 4.000 euro. C’è poi un aspetto che molti trascurano: la sanzione amministrativa autonoma non si cancella con l’esdebitazione (art. 278, comma 7, lett. b, del Codice della crisi). Se sei già in difficoltà finanziaria, una sanzione piena da 15.000 euro ti seguirà anche dopo una procedura di sovraindebitamento, mentre la misura ridotta pagata oggi chiude definitivamente la partita.
Check di completamento
- Hai annotato le tre scadenze (30, 60 giorni e, se arriva l’ordinanza, 30 giorni per l’opposizione).
- Hai verificato tempestività della contestazione e prescrizione.
- Hai scelto consapevolmente tra misura ridotta e difesa, sapendo che la sanzione non è esdebitabile.
Mossa 4 — Gestisci il fronte penale e i sequestri senza perdere un giorno
Obiettivo della mossa: impugnare nei termini ogni misura cautelare reale e impostare fin dall’inizio la distinzione tra colpa e dolo, perché da quella distinzione dipendono la responsabilità penale, la copertura assicurativa e la cancellabilità dei debiti.
Quando va fatta
Il giorno stesso in cui ricevi un decreto di sequestro, un’informazione di garanzia o un invito a comparire. Il termine per la richiesta di riesame contro il sequestro preventivo è di 10 giorni dall’esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui ne hai avuto conoscenza (art. 324 c.p.p.). Tratta questo termine come se corresse sempre, senza contare su pause o sospensioni.
Come si esegue
Il primo passo è nominare un difensore penale di fiducia. Il fronte penale richiede una difesa specialistica e dedicata; il compito di questa mossa, nel tuo piano complessivo, è far sì che le scelte penali siano coerenti con quelle amministrative, civili e patrimoniali. Le contestazioni tipiche per il tecnico sono due. La prima è il reato proprio dell’art. 119, comma 13-bis.1, del D.L. n. 34/2020: il tecnico che nelle asseverazioni espone informazioni false, omette informazioni rilevanti sui requisiti tecnici o sull’effettiva realizzazione dell’intervento, o attesta falsamente la congruità delle spese, rischia la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro, con pena aumentata se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. La seconda è il concorso nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), che è la contestazione più frequente nelle indagini sulle frodi del superbonus.
Su questo secondo punto il quadro è cambiato nel 2026. Per anni la giurisprudenza si è divisa su due questioni: se la creazione di crediti fittizi fosse truffa o semplice indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), e se la truffa si consumasse con la creazione del credito o solo quando il credito veniva incassato o compensato. Nel 2024 la Terza Sezione aveva ritenuto che, finché i crediti non erano riscossi, poteva configurarsi solo il tentativo, con conseguenze importanti sui limiti della confisca per equivalente. Con l’informazione provvisoria diffusa dopo l’udienza del 27 febbraio 2026, le Sezioni Unite hanno invece stabilito che la condotta integra la truffa aggravata ai sensi degli artt. 640 e 640-bis c.p. e che il reato è consumato. In pratica: l’area del sequestro e della confisca si è allargata, e la difesa che puntava sul “credito non ancora incassato” ha perso gran parte della sua forza.
Cosa puoi fare, allora, sul piano penale e cautelare? Concentrati su tre linee.
- Il fumus del concorso. La Cassazione ha ritenuto sussistente il fumus del concorso del tecnico nella truffa quando emergevano anomalie evidenti: dati incoerenti, assenza di relazioni tecniche e APE, premi assicurativi pagati dall’impresa, numero anomalo di asseverazioni. Il tuo fascicolo (mossa 1) serve proprio a dimostrare che quelle anomalie, nel tuo caso, non ci sono, o hanno una spiegazione documentata.
- L’elemento soggettivo. Il reato richiede il dolo; la negligenza o l’imperizia portano semmai alla sanzione amministrativa e alla responsabilità civile. La giurisprudenza, però, utilizza spesso la figura del dolo eventuale: il tecnico che accetta il rischio che la sua asseverazione superficiale venga usata per generare crediti fittizi. La difesa deve quindi dimostrare non solo che non volevi la frode, ma che non avevi elementi per rappresentartela.
- Il perimetro del sequestro. La Cassazione ha chiarito che, quando la frode inquina l’intera procedura, il profitto confiscabile è l’intero credito e non solo la parte eccedente. Ha anche affermato che i crediti possono essere sequestrati presso cessionari terzi, comprese le banche, a prescindere dalla loro buona fede. Per te, però, il punto rilevante è diverso: verifica che il sequestro sul tuo conto sia proporzionato al profitto che ti viene attribuito, cioè di regola ai compensi percepiti, e non all’intero credito generato da altri.
Il comportamento da tenere durante le indagini
Non passare oltre finché non hai chiaro come comportarti con gli inquirenti e con gli altri soggetti coinvolti. Tre regole valgono in quasi tutti i casi.
Prima regola: non rendere dichiarazioni senza il difensore. Se vieni convocato come persona sottoposta a indagini, hai la facoltà di non rispondere (art. 64 c.p.p.), e il difensore valuterà se e quando è utile rendere interrogatorio o depositare una memoria. Se vieni convocato come persona informata sui fatti, ma dalle domande emergono indizi a tuo carico, l’interrogatorio va interrotto e ti devono essere dati gli avvisi di legge (art. 63 c.p.p.): segnala subito la situazione al difensore.
Seconda regola: non concordare versioni con impresa, general contractor o committente. Anche un semplice scambio di messaggi per “allinearsi” può essere letto come tentativo di inquinare le prove. Se hai bisogno di documenti che sono in mano ad altri, chiedili per iscritto, tramite il tuo legale.
Terza regola: conserva tutto, non cancellare nulla. Email, chat, file di calcolo e versioni intermedie delle asseverazioni sono spesso la prova migliore della tua buona fede, perché mostrano le verifiche che hai fatto e i dubbi che hai sollevato. Cancellarli significa perdere la tua difesa e, in più, esporti al sospetto.
C’è poi una scelta strategica da valutare con il difensore: se hai elementi concreti per dimostrare di essere stato ingannato da impresa o general contractor, puoi valutare di presentare tu stesso una denuncia o una memoria che ricostruisca i fatti. È una scelta delicata, che va fatta solo con un quadro documentale solido, ma in alcuni casi sposta la tua posizione da quella di concorrente a quella di persona offesa.
La base giuridica
Art. 119, comma 13-bis.1, D.L. n. 34/2020; artt. 640, 640-bis e 640-quater c.p.; artt. 321, 324 e 325 c.p.p. Contro l’ordinanza del riesame il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.), come ha ribadito la Terza Sezione anche nel 2026: è un limite che rende decisivo impostare bene il riesame.
Se qualcosa va storto
Se il termine per il riesame è scaduto, non tutto è perduto: puoi chiedere al pubblico ministero o al giudice la revoca del sequestro quando emergono fatti nuovi o vengono meno i presupposti (art. 321, comma 3, c.p.p.), ad esempio perché il fascicolo documenta che la parcella sequestrata non ha alcun legame con le pratiche contestate. Se invece il sequestro ti blocca l’unico conto su cui ricevi i compensi, segnala la situazione al difensore penale: la tua capacità di pagare i creditori e di proporre un piano di sovraindebitamento dipende anche da questo.
C’è un ultimo aspetto da non trascurare: non spostare denaro o beni dopo aver saputo dell’indagine. Oltre a essere inutile — il sequestro può colpire anche beni per un valore equivalente — sarebbe letto come un indizio di colpevolezza, potrebbe integrare ulteriori reati e ti precluderebbe l’esdebitazione, che richiede l’assenza di atti in frode ai creditori.
Check di completamento
- Il difensore penale è nominato e ha ricevuto il fascicolo tecnico della pratica contestata.
- La richiesta di riesame è stata depositata nei 10 giorni, oppure hai una strategia motivata per non proporla.
- Hai un quadro chiaro di quali somme e beni sono vincolati e per quale importo.
- Hai comunicato alla compagnia assicurativa l’esistenza del procedimento, coordinando i contenuti della comunicazione con il difensore.
Mossa 5 — Imposta la difesa contro il committente che ti chiede il bonus perduto
Obiettivo della mossa: ridurre la pretesa risarcitoria del committente a ciò che dipende davvero da te, spostando il confronto sul nesso causale e sul concorso degli altri soggetti, e facendo entrare nel giudizio la compagnia assicurativa.
Quando va fatta
Appena ricevi la prima richiesta formale: una lettera di diffida, una domanda di mediazione, un ricorso per accertamento tecnico preventivo, un atto di citazione. Nel giudizio ordinario, dopo la riforma Cartabia, le difese vanno articolate già nella comparsa di risposta, da depositare almeno 70 giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione (art. 166 c.p.c.): è lì che devi chiamare in causa la compagnia e gli altri soggetti corresponsabili, a pena di decadenza. Su questi termini processuali opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Come si esegue
Il primo passo è capire quale danno ti viene chiesto e a quale titolo. Il committente di solito chiede una somma pari al valore del bonus perduto, cioè il 110% (o la diversa percentuale spettante) delle spese sostenute, oppure la differenza tra il bonus pieno e quello minore a cui ha dovuto ripiegare, più le sanzioni e gli interessi che l’Agenzia delle Entrate gli ha applicato. La giurisprudenza di merito ha riconosciuto in più occasioni che il danno risarcibile corrisponde, in linea di massima, al beneficio fiscale perduto: il Tribunale di Firenze, nel 2026, ha condannato un tecnico a risarcire oltre 100.000 euro per un’asseverazione firmata senza i requisiti richiesti. Non illuderti quindi che il danno sia “solo teorico”.
Detto questo, le difese concrete sono quattro.
- Il nesso causale. Il committente deve dimostrare che il bonus è stato perso proprio a causa della tua condotta. Il Tribunale di Massa, con una sentenza del settembre 2026, ha respinto la domanda risarcitoria per il bonus perduto proprio perché le irregolarità erano riconducibili a una pluralità di soggetti e mancava la prova che quella specifica condotta avesse determinato la perdita dell’agevolazione. Se il bonus è saltato per lavori non eseguiti dall’impresa, per la mancanza di un titolo edilizio di competenza del progettista, per un ritardo dell’amministratore di condominio, la tua asseverazione può non essere la causa del danno.
- Il perimetro dell’incarico. Se eri solo asseveratore, non puoi rispondere per omissioni che spettavano al direttore dei lavori o al progettista. Il Tribunale di Arezzo, nel 2025, ha esaminato le responsabilità dei diversi tecnici incaricati in relazione alla tardiva redazione dell’asseverazione sismica: la lettura attenta dei singoli incarichi è decisiva.
- La corresponsabilità solidale e il regresso. Il Tribunale di Rieti, nel 2025, ha affermato la responsabilità contrattuale solidale di appaltatore e tecnico quando entrambi, con i rispettivi inadempimenti, hanno impedito al committente di ottenere la detrazione. Solidale significa che il committente può chiedere tutto a te, ma tu puoi rivalerti sugli altri per la loro quota: chiamali in causa.
- Il concorso del committente. Se il committente ha scelto lui l’impresa, ha taciuto circostanze rilevanti o non ha fornito la documentazione richiesta, il risarcimento si riduce ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Per questo lo Studio, guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, imposta la difesa civile del tecnico pensando fin dal primo atto a come quelle stesse eccezioni reggeranno in appello e in Cassazione.
Come si contesta la quantificazione del danno
Anche quando una responsabilità c’è, la cifra chiesta dal committente raramente corrisponde al danno effettivamente risarcibile. Prima di procedere, assicurati di aver verificato questi punti.
- Il bonus minore comunque ottenuto. Se il committente ha potuto ricondurre i lavori a un’agevolazione ordinaria (ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni), il danno è la differenza tra il beneficio perduto e quello conseguito, non l’intero 110%.
- Le spese che non sarebbero state sostenute. Una parte dei costi dell’intervento, compresi i compensi dei tecnici, era finanziata dallo stesso bonus: se il committente chiede il rimborso del 110% di tutte le spese, verifica che non stia chiedendo due volte la stessa voce.
- Il valore dell’opera realizzata. Se i lavori sono stati eseguiti e l’immobile ne ha tratto un incremento di valore, questo vantaggio può essere considerato nella valutazione del danno complessivo, secondo i criteri che il giudice applica al caso concreto.
- Le sanzioni e gli interessi fiscali. Il committente che ha subito il recupero del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate chiede spesso anche le sanzioni. Verifica se quel recupero è stato impugnato: se il committente ha rinunciato a difendersi davanti al giudice tributario, pur avendo buone ragioni, può aver concorso ad aggravare il danno (art. 1227, comma 2, c.c.).
- La prevedibilità del danno. Nella responsabilità contrattuale, salvo il dolo, il risarcimento è limitato al danno prevedibile al momento in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c.).
Questi argomenti non sono cavilli: sono la differenza tra una condanna che la tua polizza assorbe e una condanna che eccede il massimale e ti costringe a una procedura di sovraindebitamento.
La base giuridica
Artt. 1176, 1218, 1227, 1917, 2229 e 2236 c.c.; art. 166 c.p.c. (termine per la comparsa di risposta); artt. 106 e 269 c.p.c. (chiamata in causa del terzo); art. 696-bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite); art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 (mediazione come condizione di procedibilità nelle materie indicate, tra cui i contratti assicurativi e, dopo la riforma Cartabia, il contratto d’opera).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più frequente è la consulenza tecnica preventiva promossa dal committente senza che tu abbia coinvolto la compagnia: le risultanze di quella consulenza entreranno nel giudizio di merito e la compagnia potrebbe sostenere di non avervi partecipato. Rimedio: appena ricevi il ricorso per ATP, comunica immediatamente alla compagnia la data dell’udienza e nomina un consulente tecnico di parte. Un secondo imprevisto è la condanna in primo grado: la sentenza è provvisoriamente esecutiva, e il committente può pignorarti. In appello puoi chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva (art. 283 c.p.c.), ma nel frattempo la tua mossa 8 deve essere già progettata.
Check di completamento
- Hai individuato con precisione quale somma ti viene chiesta e a quale titolo (contrattuale o extracontrattuale).
- La compagnia assicurativa è stata chiamata in causa o ha già assunto la gestione della lite.
- Gli altri soggetti potenzialmente corresponsabili (impresa, progettista, direttore dei lavori, general contractor) sono stati individuati e, dove utile, chiamati in causa.
Mossa 6 — Recupera i tuoi compensi senza trasformarli in un boomerang
Obiettivo della mossa: incassare le parcelle che ti spettano, calibrando il recupero in modo che non provochi domande riconvenzionali più pesanti del credito che vuoi riscuotere.
Quando va fatta
Dopo aver completato le mosse 2 e 5 per la pratica interessata, oppure subito se la pratica non presenta alcuna contestazione. Tieni presente la prescrizione presuntiva di tre anni per i compensi dei professionisti (art. 2956, n. 2, c.c.), che decorre dalla conclusione della prestazione: il cliente che la eccepisce non deve però aver ammesso di non aver pagato, e la prescrizione ordinaria resta di dieci anni.
Come si esegue
Il primo passo è classificare i tuoi crediti in tre gruppi.
- Crediti “puliti”: pratiche concluse senza contestazioni, con bonus regolarmente fruito. Qui puoi procedere con decisione: diffida, poi ricorso per decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.), eventualmente accompagnato dal parere di congruità dell’Ordine sulla parcella (art. 636 c.p.c.).
- Crediti “a rischio”: pratiche in cui il cliente non ti ha ancora contestato nulla, ma i controlli sono in corso. Un decreto ingiuntivo può spingere il cliente a cercare difetti nel tuo lavoro per opporsi. Valuta un accordo transattivo o una rateizzazione.
- Crediti “contesi”: pratiche già oggetto di contestazione. Il cliente opporrà l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) e chiederà in via riconvenzionale il risarcimento. Qui il recupero dei compensi deve essere inserito nella strategia della mossa 5, non gestito separatamente.
Per i crediti puliti, verifica anche a chi devi chiedere il pagamento: in alcune operazioni il compenso del tecnico era previsto come parte dello sconto in fattura praticato dall’impresa o dal general contractor. Se l’impresa è in liquidazione giudiziale, dovrai insinuare il credito nel passivo della procedura (e controllare i termini dell’insinuazione).
La base giuridica
Artt. 1460, 2233 e 2956 c.c.; artt. 633, 636 e 645 c.p.c. Nel concordato minore, i crediti per compensi che riesci a recuperare possono diventare una delle risorse del piano che proponi ai tuoi creditori (mossa 8).
Se qualcosa va storto
Se il cliente si oppone al decreto ingiuntivo con una domanda riconvenzionale di risarcimento superiore al tuo credito, non abbandonare il giudizio: coinvolgi la compagnia come faresti nella mossa 5 e chiedi che le due domande siano valutate insieme. Se invece i compensi incassati sono sottoposti a sequestro penale (mossa 4), non potrai disporne fino alla revoca: segnalalo al difensore e tienine conto nel piano dei debiti.
Check di completamento
- Ogni credito per compensi è classificato come pulito, a rischio o conteso.
- Per i crediti puliti è partita almeno una diffida con prova di ricezione.
- Hai verificato che nessun credito sia prossimo alla prescrizione.
Mossa 7 — Metti in sicurezza il patrimonio nel solo modo che la legge ammette
Obiettivo della mossa: fotografare esattamente il tuo attivo e il tuo passivo, separare i debiti che una procedura di sovraindebitamento può cancellare da quelli che resteranno, ed evitare qualsiasi atto che possa essere revocato o compromettere l’esdebitazione.
Quando va fatta
Prima di qualunque atto dispositivo del patrimonio e, in ogni caso, prima di rivolgerti all’Organismo di composizione della crisi. Più aspetti, più il quadro si complica: nuovi pignoramenti, nuove sanzioni, nuovi interessi.
Come si esegue
Il primo passo è redigere due elenchi.
L’elenco dell’attivo: immobili (con eventuali ipoteche), conti correnti (con eventuali vincoli), crediti per compensi (classificati come nella mossa 6), veicoli, partecipazioni, polizze vita, redditi mensili netti e spese necessarie per te e per la tua famiglia.
L’elenco del passivo, diviso per categoria. Questa divisione è la parte più importante dell’intera mossa, perché l’art. 278, comma 7, del Codice della crisi esclude dall’esdebitazione tre categorie di debiti: gli obblighi di mantenimento e alimentari; i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale; le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Per te questo significa:
- esdebitabili: debiti verso banche, fornitori, collaboratori, cassa di previdenza, fisco (compresi, secondo la Cassazione, i debiti tributari con le relative sanzioni accessorie), e i debiti risarcitori verso il committente di natura contrattuale, cioè nati dall’inadempimento del contratto d’opera;
- non esdebitabili: la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro per asseverazione infedele (è una sanzione autonoma, non accessoria a un debito che si estingue), le multe penali, e i risarcimenti di natura extracontrattuale, come quelli che potrebbero chiederti cessionari del credito, banche o lo Stato costituito parte civile in un processo penale.
Questa distinzione ti dice dove concentrare le energie difensive: vale di più impedire una sanzione amministrativa o una condanna extracontrattuale da 15.000 euro, che nessuna procedura potrà cancellare, che ridurre un debito bancario di pari importo, che una procedura di sovraindebitamento può invece falcidiare.
Il secondo passo è evitare gli errori che bruciano le tue difese:
- Non costituire fondi patrimoniali o trust e non donare beni ai familiari ora che i debiti sono sorti. Gli atti a titolo gratuito compiuti dopo il sorgere del credito possono essere aggrediti dal creditore senza nemmeno una causa di revocatoria, se trascrive il pignoramento entro un anno (art. 2929-bis c.c.); in ogni caso resta l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), che si prescrive in cinque anni.
- Non pagare alcuni creditori a danno di altri in modo selettivo e consistente appena prima della procedura: il liquidatore potrebbe contestarlo, e l’OCC deve riferire sulla diligenza con cui hai gestito le tue obbligazioni.
- Non occultare beni o redditi: la distrazione dell’attivo impedisce l’esdebitazione (art. 280 del Codice della crisi) e può avere rilievo penale.
Il reddito professionale durante la crisi
Un aspetto che i tecnici spesso trascurano riguarda la gestione quotidiana dell’attività mentre i debiti crescono. Continuare a lavorare è essenziale, perché il tuo reddito futuro è la risorsa principale di qualunque piano di rientro. Ma devi farlo in modo ordinato.
Il primo passo è separare le entrate: se il conto su cui ricevi i compensi è esposto a pignoramenti presso terzi o a sequestri, i tuoi clienti rischiano di ricevere atti di pignoramento che danneggiano la tua reputazione professionale. Valuta con il tuo legale come gestire i flussi in modo trasparente, senza intestazioni fittizie e senza schermi che verrebbero letti come atti in frode.
Il secondo passo è non accumulare nuovi debiti mentre cerchi di risolvere i vecchi. I contributi previdenziali correnti e le imposte dell’anno in corso vanno pagati regolarmente, per quanto possibile: nel concordato minore i debiti successivi al deposito della domanda non sono regolati dal piano, e un nuovo arretrato può compromettere l’esecuzione della procedura.
Il terzo passo riguarda gli incarichi in corso: non accettare nuove asseverazioni superbonus su pratiche che presentano anomalie, e documenta con cura ogni verifica sugli incarichi ancora aperti. Il tuo comportamento dopo le prime contestazioni sarà valutato con particolare attenzione, sia dagli inquirenti sia dall’OCC che dovrà riferire sulla tua diligenza.
La base giuridica
Artt. 2740, 2901 e 2929-bis c.c.; artt. 278 e 280 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Se qualcosa va storto
Se hai già compiuto un atto dispositivo (ad esempio hai intestato la casa al coniuge dopo la prima contestazione), non cercare di nasconderlo: l’OCC lo scoprirà dalle visure. È molto meglio dichiararlo e valutare con il tuo legale se e come rimediare, ad esempio riportando il bene nel patrimonio o mettendolo a disposizione dei creditori nel piano. La trasparenza è la condizione per accedere alle procedure; l’occultamento la esclude.
Check di completamento
- Esistono i due elenchi completi, con i documenti a supporto (visure, estratti conto, certificati dei carichi pendenti fiscali e previdenziali).
- Ogni debito è marcato come esdebitabile o non esdebitabile.
- Nessun atto dispositivo è stato compiuto dopo il sorgere dei debiti, oppure quelli compiuti sono stati individuati e dichiarati.
Mossa 8 — Scegli lo strumento di sovraindebitamento adatto al tecnico che vuole continuare a lavorare
Obiettivo della mossa: individuare la procedura del Codice della crisi che ti permette di pagare ai creditori quanto puoi davvero pagare, fermare pignoramenti ed esecuzioni, e ottenere la liberazione dai debiti residui esdebitabili.
Quando va fatta
Quando la mossa 7 ha confermato che i debiti non sono sostenibili con le entrate correnti. Prima del deposito, verifica lo stato del fronte penale (mossa 4): un sequestro finalizzato alla confisca può sottrarre beni alla procedura, e il rapporto tra misure cautelari penali e procedure di crisi va valutato caso per caso.
Come si esegue
Il primo passo è capire che, come professionista, non puoi usare la ristrutturazione dei debiti del consumatore per i debiti nati dalla tua attività: quella procedura è riservata a chi ha contratto debiti per scopi estranei all’attività professionale. Gli strumenti a tua disposizione sono tre, tutti gestiti con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC).
1. Il concordato minore (artt. 74-83 del Codice della crisi). È lo strumento pensato per professionisti, piccoli imprenditori e altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Ti permette di proporre ai creditori un piano che può prevedere la prosecuzione della tua attività professionale: paghi una percentuale dei debiti con i redditi futuri, con i compensi recuperati, con la vendita di alcuni beni o con l’apporto di terzi. Il piano deve essere approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Con il deposito della domanda puoi chiedere al giudice di disporre che non siano iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio. Se l’Agenzia delle Entrate o l’ente previdenziale non aderiscono, il tribunale può omologare ugualmente quando la loro adesione è decisiva e la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria (art. 80 del Codice della crisi).
2. La liquidazione controllata (artt. 268-277 del Codice della crisi). Metti a disposizione dei creditori il tuo patrimonio liquidabile e la parte di reddito che eccede quanto serve al mantenimento tuo e della tua famiglia, determinata dal giudice. Con l’apertura, i creditori non possono iniziare o proseguire esecuzioni individuali sui beni compresi nella procedura. Alla chiusura, o comunque decorsi tre anni dall’apertura, ottieni l’esdebitazione dei debiti residui esdebitabili, se non ci sono atti in frode o altre cause ostative (artt. 280 e 282). La Cassazione, con la sentenza n. 22074 del 31 luglio 2025, ha chiarito che la meritevolezza del debitore non è un presupposto per l’apertura della liquidazione controllata: le cause dell’indebitamento contano in sede di esdebitazione, non per accedere alla procedura. È un principio importante per il tecnico sotto indagine, che teme di essere escluso “a priori”.
3. L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 del Codice della crisi). Se non hai alcun patrimonio né reddito da offrire ai creditori, puoi ottenere una volta nella vita la liberazione dai debiti, a condizione di essere meritevole, con l’obbligo di destinare ai creditori le eventuali utilità rilevanti che sopravvengano nei tre anni successivi.
Per scegliere tra concordato minore e liquidazione controllata, applica questo criterio: se hai ancora un’attività professionale avviata e un reddito regolare, il concordato minore ti permette di proseguirla con un piano sostenibile; se l’attività è ferma e il patrimonio è modesto, la liquidazione controllata ti porta all’esdebitazione in un tempo certo.
Come si prepara la domanda insieme all’OCC
Prima di procedere, assicurati di avere pronto il materiale che l’Organismo di composizione della crisi ti chiederà. La domanda di concordato minore va corredata, tra l’altro, dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dall’elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle eventuali cause di prelazione, dall’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, dall’indicazione dei redditi percepiti e delle spese necessarie al mantenimento della famiglia (art. 75 del Codice della crisi). Per la liquidazione controllata la domanda è accompagnata dalla relazione dell’OCC, che deve illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e, secondo la giurisprudenza più recente, indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni.
Per il tecnico asseveratore, la relazione dell’OCC ha un contenuto peculiare: deve spiegare come sono nati i debiti legati al superbonus, distinguendo quelli derivanti dal mancato pagamento dei compensi (per i quali sei tu il creditore), quelli derivanti da risarcimenti e sanzioni, e quelli ordinari. Una ricostruzione ordinata, basata sul fascicolo della mossa 1 e sugli elenchi della mossa 7, rende la relazione più solida e la domanda più credibile agli occhi del giudice e dei creditori.
Un’ultima avvertenza riguarda i procedimenti ancora aperti. Se hai un giudizio civile pendente con il committente, il suo credito è contestato: il piano dovrà indicare come verrà trattato, ad esempio prevedendo un accantonamento che sarà distribuito solo se e nella misura in cui il credito verrà accertato. Allo stesso modo, i crediti per compensi che stai cercando di recuperare vanno inseriti nell’attivo con una valutazione prudente del loro realizzo.
La base giuridica
D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), artt. 2, 74-83, 268-277, 278-283, come modificati dal d.lgs. n. 136/2024.
Se qualcosa va storto
Il concordato minore può non essere approvato dai creditori. In questo caso, su tua richiesta, la procedura può essere convertita in liquidazione controllata: il lavoro fatto non va perso, perché la documentazione e la relazione dell’OCC restano la base della nuova procedura. Un secondo rischio riguarda i debiti non esdebitabili: anche dopo la procedura, la sanzione ministeriale e gli eventuali risarcimenti extracontrattuali resteranno. Per questo la mossa 3 e la mossa 5 non sono alternative alla mossa 8, ma la preparano.
Check di completamento
- Hai scelto lo strumento con un confronto numerico tra concordato minore e liquidazione controllata (vedi le simulazioni).
- L’OCC è stato incaricato e ha ricevuto la documentazione della mossa 7.
- Sai esattamente quali debiti resteranno anche dopo l’esdebitazione e hai un piano per affrontarli.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, costruiti per mostrare come cambia l’esito a seconda di quando e come esegui le mosse. Non sono casi reali.
Simulazione 1 — La contestazione ministeriale su tre asseverazioni
Ipotesi: il tecnico riceve il 14 ottobre 2026 una PEC di contestazione relativa a tre asseverazioni infedeli, firmate tra marzo e settembre 2022. Scadenze: scritti difensivi entro il 13 novembre 2026; pagamento in misura ridotta entro il 13 dicembre 2026.
- Esito A (misura ridotta): il tecnico paga 4.000 euro per ciascuna asseverazione, cioè 12.000 euro, entro il 13 dicembre. Il procedimento si estingue. Nessuna sanzione non esdebitabile resta pendente.
- Esito B (difesa nel merito): il tecnico deposita gli scritti difensivi il 10 novembre dimostrando che, per una delle tre asseverazioni, la contestazione è stata notificata oltre 90 giorni dalla conclusione dell’accertamento. Il Ministero archivia quella posizione e ingiunge 6.700 euro per ciascuna delle altre due: 13.400 euro. Il tecnico valuta se proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza.
- Esito C (inerzia): il tecnico non risponde. Arriva un’ordinanza-ingiunzione da 9.850 euro per ciascuna asseverazione, cioè 29.550 euro. Il termine di opposizione scade senza impugnazione e il debito diventa definitivo. È un debito che, in caso di successiva liquidazione controllata, non verrà cancellato.
La differenza tra l’esito A e l’esito C è di 17.550 euro di debito non esdebitabile, prodotta esclusivamente dalla gestione dei termini.
Simulazione 2 — Il committente che chiede il bonus perduto
Ipotesi: spese sostenute dal committente 174.630 euro; bonus perduto al 110%, pari a 192.093 euro. La polizza dell’asseveratore, stipulata dopo il 26 febbraio 2022, ha massimale pari all’importo dell’intervento (174.630 euro) e franchigia di 7.500 euro. Il giudice accerta che la perdita del bonus è dovuta per il 60% all’impresa (lavori non eseguiti) e per il 40% al tecnico (asseverazione di SAL senza adeguata verifica).
- Tecnico che ha eseguito le mosse 2 e 5: la condanna è solidale verso il committente, ma il tecnico ha chiamato in causa impresa e compagnia. La sua quota interna è di 76.837 euro (il 40% di 192.093); la compagnia la copre al netto della franchigia. Il tecnico sopporta 7.500 euro, oltre al rischio di dover anticipare somme se l’impresa è insolvente e il committente sceglie di agire contro di lui per l’intero.
- Tecnico che non ha denunciato il sinistro: la compagnia dimostra che l’omissione le ha impedito di partecipare alla consulenza tecnica preventiva e ottiene una riduzione dell’indennizzo. Il tecnico sopporta una parte molto più ampia dei 76.837 euro.
- Tecnico che ha convinto il giudice sul nesso causale: se emerge che il bonus sarebbe stato perso comunque per l’assenza del titolo edilizio, di competenza di altro professionista, la domanda contro l’asseveratore viene respinta.
Simulazione 3 — Il sequestro sul conto dei compensi
Ipotesi: il 5 novembre 2026 viene eseguito un sequestro preventivo di 94.615 euro sul conto del tecnico, pari alla quota di credito attribuita alla pratica contestata. I compensi effettivamente percepiti dal tecnico per quella pratica ammontano a 23.180 euro. Termine per il riesame: 15 novembre 2026.
- Riesame depositato il 13 novembre: il difensore documenta che il tecnico non ha ricevuto alcuna quota del credito ceduto, ma solo i compensi professionali. Se il tribunale del riesame accoglie la ricostruzione, riduce il vincolo a 23.180 euro e libera 71.435 euro, che il tecnico può destinare al piano di sovraindebitamento.
- Riesame depositato il 17 novembre: la richiesta è inammissibile per tardività. Resta solo la via della richiesta di revoca per fatti sopravvenuti, più lenta e incerta; nel frattempo le somme restano bloccate e i creditori avviano pignoramenti.
Simulazione 4 — Concordato minore o liquidazione controllata
Ipotesi: debiti complessivi 142.885 euro, così composti: fornitori e collaboratori 19.460; banca 43.870; cassa di previdenza 27.315; fisco 31.240; ordinanza-ingiunzione ministeriale 13.500; franchigia rimasta a carico nel risarcimento al committente 7.500. Reddito netto mensile 2.740 euro; spese necessarie per la famiglia 1.910 euro; disponibilità mensile 830 euro. Crediti per compensi recuperabili: 11.290 euro. Nessun immobile.
- Concordato minore in continuità: il tecnico offre 830 euro al mese per 36 mesi (29.880 euro) più i compensi recuperati (11.290 euro), per un totale di 41.170 euro, pari a circa il 28,8% dei debiti. Continua a lavorare. Se il piano è omologato ed eseguito, i debiti sono regolati secondo il piano; l’ordinanza-ingiunzione da 13.500 euro, sanzione autonoma, va affrontata a parte.
- Liquidazione controllata: il liquidatore acquisisce la quota di reddito eccedente il mantenimento (circa 830 euro al mese) per tre anni e i crediti per compensi. L’attivo distribuito è simile, ma senza la necessità del voto favorevole dei creditori. Alla chiusura, esdebitazione dei debiti residui esdebitabili. Anche qui la sanzione di 13.500 euro resta.
- Tecnico che aveva pagato la misura ridotta nei 60 giorni (simulazione 1, esito A): entra nella procedura senza debiti non esdebitabili, e alla fine del percorso ricomincia davvero da zero.
Il piano in una pagina
Se devi ricordare una sola cosa di questa guida, ricorda l’ordine: termini penali, termini amministrativi, termini civili, patrimonio, procedura. Ogni fronte ha i suoi tempi, ma tutti confluiscono nell’ultima mossa, perché la procedura di sovraindebitamento raccoglie i risultati — buoni o cattivi — di tutte le mosse precedenti.
Il tecnico asseveratore che si trova oggi con contestazioni e debiti non deve scegliere tra “difendersi” e “chiudere con i debiti”. Deve fare entrambe le cose, nell’ordine giusto. Difendersi bene sulle contestazioni riduce i debiti non cancellabili; progettare per tempo la procedura di crisi ti permette di non subire pignoramenti mentre ti difendi. La tabella che segue è la pagina da stampare e da tenere sul tavolo.
| Mossa | Obiettivo | Termine chiave | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Fascicolo delle pratiche | Documentare ogni asseverazione | Subito; prescrizione sanzione 5 anni | Difese basate su ricordi, documenti persi |
| 2. Polizza | Attivare la copertura | Avviso del sinistro nei termini di polizza (in mancanza 3 giorni) | Riduzione o perdita dell’indennizzo |
| 3. Contestazione ministeriale | Evitare sanzioni non esdebitabili | 30 gg scritti; 60 gg misura ridotta; 30 gg opposizione | Sanzione fino a 15.000 € per asseverazione, definitiva |
| 4. Fronte penale e sequestri | Impugnare le misure reali e qualificare il fatto | 10 gg per il riesame | Beni bloccati, sequestro sproporzionato |
| 5. Difesa contro il committente | Ridurre il risarcimento alla tua quota | Comparsa di risposta 70 gg prima dell’udienza | Condanna per l’intero, senza regresso né copertura |
| 6. Recupero compensi | Incassare senza provocare riconvenzionali | Prescrizione presuntiva 3 anni | Crediti persi o trasformati in contro-domande |
| 7. Patrimonio | Separare debiti esdebitabili e non; evitare atti revocabili | Prima di qualsiasi atto dispositivo | Revocatoria, preclusione dell’esdebitazione |
| 8. Procedura di sovraindebitamento | Fermare le esecuzioni e ottenere l’esdebitazione | Prima che il patrimonio si disperda | Pignoramenti a catena, debito che non si chiude mai |
Gli scenari di deviazione: quando il piano incontra un imprevisto
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Questi sono i tre imprevisti più frequenti per il tecnico asseveratore, con il piano B per ciascuno.
Scenario 1 — La controparte accelera
Il committente, invece di mandarti una diffida, deposita direttamente un ricorso per decreto ingiuntivo fondato su una scrittura in cui avevi riconosciuto un debito, oppure avvia un accertamento tecnico preventivo con udienza fissata tra tre settimane. Nel frattempo una banca cessionaria del credito ti scrive chiedendo il risarcimento del danno per il credito sequestrato.
Piano B. Contro il decreto ingiuntivo hai 40 giorni dalla notifica per l’opposizione (art. 641 c.p.c.), con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Contro l’ATP hai il tempo di nominare un consulente di parte e, soprattutto, di avvisare la compagnia, che deve partecipare. Quanto alla banca cessionaria, valuta con attenzione la natura della sua pretesa: non avendo un contratto con te, la banca agisce di regola a titolo extracontrattuale, e un eventuale debito di questo tipo non sarebbe esdebitabile. Per questo va contrastato con la massima energia già nella fase stragiudiziale, facendo valere il nesso causale e la diligenza che la stessa banca avrebbe dovuto usare nell’acquisto del credito. Se le esecuzioni partono prima che tu abbia completato la mossa 7, valuta di anticipare il deposito della domanda di concordato minore con richiesta di misure protettive.
Scenario 2 — Un termine è già scaduto
Hai lasciato decorrere i 30 giorni per opporti all’ordinanza-ingiunzione, oppure i 10 giorni per il riesame.
Piano B. Per l’ordinanza-ingiunzione, verifica prima di tutto la regolarità della notifica: se la PEC è stata inviata a un indirizzo non più attivo o non riferibile a te, il termine potrebbe non essere mai iniziato a decorrere. Se la notifica è regolare, la sanzione è definitiva, ma quando l’agente della riscossione ti notificherà la cartella potrai contestare i vizi propri della cartella e far valere l’eventuale prescrizione maturata dopo l’ordinanza. Chiedi comunque la rateizzazione, per evitare misure esecutive e cautelari. Per il sequestro, come visto nella mossa 4, resta la richiesta di revoca per fatti nuovi. In entrambi i casi, aggiorna subito l’elenco del passivo (mossa 7): il debito che non hai potuto contestare è ora una voce certa del piano.
Scenario 3 — Il documento decisivo non si trova
L’impresa è in liquidazione giudiziale, il general contractor è irreperibile, la documentazione fotografica del SAL è andata persa con il vecchio computer.
Piano B. Ricostruisci la prova in modo lecito, attraverso fonti terze: il curatore della procedura dell’impresa custodisce la contabilità e la documentazione di cantiere, e puoi chiedergli l’accesso; il Comune conserva la CILAS e le eventuali varianti; l’ENEA conserva le asseverazioni trasmesse; i fornitori di materiali possono avere documenti di trasporto datati che provano quando i materiali sono arrivati in cantiere; i condòmini o i vicini possono essere testimoni dello stato dei lavori. Nel giudizio civile puoi chiedere al giudice un ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.) dei documenti in possesso della controparte o di terzi. Mai, in nessun caso, creare o retrodatare documenti.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la mossa 8 prima delle mosse 3, 4 e 5? Sì, se le esecuzioni sono già partite e rischi di perdere il patrimonio: il deposito della domanda con richiesta di misure protettive ha la priorità. Ma devi continuare a eseguire le mosse difensive in parallelo, perché l’esito delle contestazioni determina quanti debiti non esdebitabili ti porterai dietro.
Se pago la misura ridotta al Ministero, sto ammettendo di aver sbagliato? No, sul piano giuridico. Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio ma non costituisce un accertamento della tua responsabilità verso il committente né una prova nel processo penale. Valuta però il contesto: se nel penale la tua linea è che l’asseverazione era corretta, la scelta va concordata con il difensore.
La polizza paga anche se sono indagato per truffa? La polizza non copre i fatti dolosi (art. 1917 c.c.), ma finché il dolo non è accertato la compagnia non può darlo per presupposto. Spesso la compagnia gestisce la lite con riserva. Per questo è essenziale che la denuncia di sinistro sia tempestiva e che la difesa penale e quella civile siano coerenti.
Il risarcimento che devo al committente si cancella con la procedura di sovraindebitamento? Se nasce dall’inadempimento del contratto d’opera che avevi con lui, è un debito contrattuale e rientra nell’esdebitazione. Se invece ti viene chiesto da soggetti con cui non avevi un contratto (banche cessionarie, Stato parte civile), è di regola extracontrattuale e resta escluso (art. 278, comma 7, del Codice della crisi).
Posso continuare a lavorare durante il concordato minore? Sì: il concordato minore può essere costruito proprio sulla prosecuzione dell’attività professionale, con i redditi futuri come principale risorsa del piano. Durante la procedura devi però gestire la tua attività con trasparenza e rispettare gli impegni assunti con il piano.
L’Ordine professionale viene informato della contestazione? Il procedimento ministeriale prevede la comunicazione all’Ordine o al Collegio di appartenenza quando l’accertamento è ritenuto fondato, con possibili conseguenze disciplinari. Anche per questo la difesa nella fase degli scritti difensivi (mossa 3) ha un valore che va oltre l’importo della sanzione.
Il committente può agire direttamente contro la mia compagnia assicurativa? Di regola, nella responsabilità civile professionale, il danneggiato non ha azione diretta contro l’assicuratore del professionista: agisce contro di te, e sei tu a chiamare in causa la compagnia per essere tenuto indenne (art. 1917 c.c.). L’assicuratore può però pagare direttamente il danneggiato, previa comunicazione all’assicurato. Per questo è importante che la compagnia sia coinvolta fin dall’inizio.
Se la contestazione ministeriale riguarda asseverazioni vecchie di più di cinque anni, devo comunque rispondere? Sì, sempre. La prescrizione va eccepita negli scritti difensivi e, se serve, nel giudizio di opposizione: non opera da sola. Inoltre la decorrenza dei cinque anni va verificata con attenzione, individuando con precisione la data della violazione e gli eventuali atti interruttivi.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio espresso in parole nostre e il motivo per cui conta per te.
A sostegno della mossa 4 (fronte penale e sequestri)
- Cass. pen., 8 novembre 2022, n. 42010. La Corte ha confermato il sequestro delle somme di un asseveratore ritenendo sussistente il fumus del concorso nella truffa per la presenza di anomalie gravi e numerose (dati incoerenti, assenza di relazioni tecniche e APE, premi assicurativi pagati dal committente del tecnico, volume anomalo di asseverazioni). Rilevanza: ti dice quali indizi gli inquirenti cercano, e quindi cosa il tuo fascicolo deve smentire.
- Cass. pen., Sez. II, 24 gennaio 2024, n. 3108. I crediti derivanti da una frode superbonus possono essere sequestrati anche quando sono nelle mani di un istituto di credito cessionario in buona fede, perché conta il legame tra il credito e il reato. Rilevanza: spiega perché le banche cessionarie colpite dal sequestro possono cercare di rivalersi sui tecnici.
- Cass. pen., Sez. II, 7 marzo 2024, n. 9833. I crediti superbonus in possesso di terzi cessionari possono essere oggetto di sequestro impeditivo. Rilevanza: conferma l’ampiezza delle misure cautelari nella filiera delle cessioni.
- Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2024, n. 23402. In un caso relativo a un asseveratore, la Corte aveva annullato un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ritenendo che, prima della riscossione o compensazione dei crediti, potesse configurarsi solo il tentativo. Rilevanza: è l’orientamento superato dalle Sezioni Unite del 2026, utile per capire perché le difese impostate su quella linea vanno riviste.
- Cass. pen., Sez. II, 17 ottobre 2024, n. 38161. La Corte ha ritenuto legittimi, in una frode superbonus, sia il sequestro finalizzato alla confisca sia quello impeditivo, delimitando il controllo del riesame alla compatibilità tra fatto concreto e fattispecie astratta. Rilevanza: mostra i limiti del sindacato in sede cautelare, da tenere presenti quando imposti il riesame.
- Cass. pen., Sez. II, 30 ottobre 2024, n. 39997. Quando la condotta fraudolenta inquina l’intera procedura di riconoscimento dell’agevolazione, il profitto confiscabile coincide con l’intero credito e non solo con la parte eccedente quella spettante. Rilevanza: rende decisivo contestare, per la tua posizione, l’attribuzione del profitto, che per il tecnico coincide di regola con i compensi.
- Cass. pen., Sez. II, 18 agosto 2025, n. 29549. Il delitto tentato è autonomo rispetto a quello consumato, e gli effetti sfavorevoli previsti per la confisca non si estendono al tentativo senza espressa previsione. Rilevanza: resta utile nei casi in cui il fatto contestato non raggiunga la consumazione secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite.
- Cass. pen., Sezioni Unite, udienza del 27 febbraio 2026 (informazione provvisoria). La creazione fraudolenta di crediti superbonus integra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e il reato è consumato. Rilevanza: amplia l’area del sequestro e della confisca e impone di spostare la difesa sul concorso e sull’elemento soggettivo.
- Cass. pen., Sez. II, 4 marzo 2026, n. 8573. La falsa attestazione dell’avvio dei lavori integra la truffa aggravata quando serve a indurre in errore l’amministrazione finanziaria sui presupposti del beneficio, a prescindere dai rapporti privatistici tra impresa e committenti. Rilevanza: anche attestazioni “preliminari” possono fondare la contestazione penale.
- Cass. pen., Sez. III, 30 aprile 2026, n. 15710. Il sequestro dei crediti è legittimo in presenza di indizi di frode desumibili anche da carenze tecniche degli interventi, come l’assenza del cappotto termico; il ricorso per cassazione in materia cautelare reale è ammesso solo per violazione di legge. Rilevanza: il dato tecnico documentato è centrale, e il riesame va costruito bene perché in Cassazione i margini si restringono.
- Cass. pen., Sez. VI, n. 21670 del 2026. Se l’asseverazione non è veritiera alla data in cui è resa, il credito è viziato per intero e l’esecuzione successiva dei lavori non sana l’illecito né riduce il profitto confiscabile. Rilevanza: la data dell’asseverazione e la prova dello stato dei lavori a quella data sono il cuore della tua difesa.
- Cass. pen., Sez. III, 10 settembre 2026, n. 33224. Le spese documentate ai fini della cessione e dello sconto in fattura devono corrispondere a lavori effettivamente eseguiti, e i SAL devono rappresentare un avanzamento reale. Rilevanza: chiarisce che il SAL asseverato è un atto sostanziale, non un adempimento formale.
A sostegno della mossa 5 (difesa contro il committente)
- Trib. Arezzo, 13 giugno 2025, n. 416. Il tribunale ha esaminato la responsabilità dei professionisti incaricati per la tardiva redazione dell’asseverazione della classe di rischio sismico, che aveva impedito l’accesso al superbonus. Rilevanza: mostra l’importanza di distinguere gli incarichi dei diversi tecnici.
- Trib. Rieti, 28 luglio 2025, n. 228. Appaltatore e tecnico incaricato delle pratiche rispondono in solido, a titolo contrattuale, quando i rispettivi inadempimenti impediscono la detrazione e la cessione del credito. Rilevanza: fonda la tua azione di regresso verso l’impresa.
- Trib. Firenze, n. 2395 del 2026. Il tecnico che ha firmato un’asseverazione priva dei requisiti è stato condannato a risarcire oltre 100.000 euro, ricostruendo il danno come perdita del beneficio e maggiori costi del ripiego su bonus minori. Rilevanza: misura concreta dell’esposizione e della necessità di attivare la polizza.
- Trib. Massa, n. 737 del 2026 (pubblicata il 3 settembre 2026). La responsabilità dell’impresa per vizi non comporta automaticamente il risarcimento del bonus perduto: il committente deve provare che proprio quella condotta ha causato la perdita dell’agevolazione, specie quando le irregolarità sono imputabili a più soggetti. Rilevanza: è il precedente di riferimento per la tua difesa sul nesso causale.
- Trib. Venezia, 5 marzo 2025, n. 1126. La clausola con cui il cedente garantisce al cessionario di essere beneficiario legittimo e incontestato del credito lo obbliga a garantire l’assenza di contestazioni per l’intero periodo rilevante. Rilevanza: spiega la pressione che committenti e cessionari scaricano a valle, anche sul tecnico.
A sostegno della mossa 8 (sovraindebitamento)
- Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. La meritevolezza del debitore non è un presupposto per l’accesso alla liquidazione controllata; le cause dell’indebitamento rilevano in sede di esdebitazione. Rilevanza: il tecnico coinvolto in contestazioni non è escluso a priori dalla procedura.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il tecnico asseveratore con contestazioni e debiti ha bisogno di una regia unica, che tenga insieme i fronti amministrativo, civile e patrimoniale e dialoghi con la difesa penale. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Ricostruiamo il fascicolo di ogni pratica, individuando per ciascuna asseverazione date, importi, polizza di riferimento, incarichi degli altri tecnici e atti di contestazione ricevuti.
- Esaminiamo la polizza e redigiamo la denuncia di sinistro, verificando massimale, franchigia, regime claims made, garanzia postuma ed esclusioni.
- Verifichiamo la contestazione ministeriale sotto i profili della tempestività, della prescrizione e della specificità, e redigiamo gli scritti difensivi entro i 30 giorni.
- Calcoliamo la convenienza della misura ridotta confrontandola con il rischio della sanzione piena e con la sua non esdebitabilità, e se serve proponiamo opposizione all’ordinanza-ingiunzione.
- Ci coordiniamo con il tuo difensore penale perché la linea sul sequestro e sull’elemento soggettivo sia coerente con quella civile e assicurativa.
- Difendiamo la tua posizione nella causa del committente, chiamando in causa compagnia e corresponsabili e concentrando la difesa sul nesso causale e sul perimetro dell’incarico.
- Classifichiamo e recuperiamo i tuoi crediti per compensi, scegliendo per ciascuno tra diffida, decreto ingiuntivo, transazione o inserimento nel piano.
- Separiamo il passivo tra debiti esdebitabili e non esdebitabili e individuiamo gli atti patrimoniali da evitare o da rimediare.
- Costruiamo la domanda di concordato minore o di liquidazione controllata con l’OCC, con la richiesta di misure protettive contro pignoramenti ed esecuzioni.
- Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, con la stessa strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un tecnico schiacciato tra contestazioni e debiti, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario di un OCC sono decisivi: significano conoscere dall’interno come l’Organismo valuta la domanda, quali documenti chiede e come redige la relazione che il giudice esaminerà. Allo stesso tempo, la qualifica di cassazionista garantisce che le contestazioni civili e amministrative siano impostate fin dall’inizio in vista di tutti i gradi di giudizio.
La continuità è il nostro metodo: stesso difensore, stessa linea, dall’analisi della prima PEC fino all’ultimo grado. E poiché il superbonus è insieme una questione tecnica, fiscale e finanziaria, sulla tua pratica lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff, così che le scelte difensive e quelle sulla procedura di crisi siano verificate anche nei loro effetti fiscali e contabili.
Chiusura: ogni termine rispettato è una difesa che resta in piedi
Il tecnico asseveratore che oggi affronta contestazioni e debiti non è condannato in partenza. È una persona che deve eseguire, nell’ordine giusto, una serie di mosse che la legge gli mette a disposizione, e che si chiudono una dopo l’altra se non vengono fatte in tempo. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude, e a volte si trasforma in un debito che nessuna procedura potrà più cancellare.
Lo Studio Monardo ha costruito questo piano perché la materia coincide con le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: le contestazioni si difendono con un avvocato cassazionista che può seguirle fino all’ultimo grado; il superbonus, credito d’imposta ceduto a imprese e banche, richiede il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; e i debiti del professionista si affrontano con le procedure di sovraindebitamento, che l’Avvocato conosce come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e come fiduciario di un OCC. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i termini aperti e costruiremo con te la sequenza delle mosse.
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