Quali Errori Fanno Perdere I Macchinari In Leasing Alla Mia Azienda In Crisi?

Sul leasing dei beni strumentali circola più disinformazione che su quasi ogni altro contratto d’impresa. Il motivo è comprensibile: per anni il leasing è stato un contratto senza una disciplina di legge propria, regolato da clausole scritte dalle società concedenti e da un orientamento giurisprudenziale che distingueva tra leasing “di godimento” e leasing “traslativo”. Nel 2017 il legislatore ha cambiato le regole con la legge n. 124, poi è arrivato il Codice della crisi d’impresa con la composizione negoziata e la nuova disciplina dei contratti pendenti nel concordato e nella liquidazione giudiziale. Il risultato è che molti imprenditori ragionano ancora con regole che non valgono più, o con regole vere ma a metà, a cui il passaparola ha tolto le condizioni.

Il prezzo di questi equivoci è altissimo. Il tornio a controllo numerico, la linea di confezionamento, l’escavatore, il parco automezzi: quando un’azienda in crisi perde i macchinari in leasing, spesso perde la capacità stessa di produrre il fatturato con cui dovrebbe risanarsi. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si consumano tempo e margini di trattativa proprio nel momento in cui servirebbero di più.

In questa guida mettiamo alla prova sette miti ricorrenti:

  1. “Finché pago qualcosa, il leasing non può essere risolto”
  2. “Se restituisco il macchinario, il debito è chiuso”
  3. “In caso di risoluzione mi restituiscono i canoni già pagati”
  4. “Tenermi il macchinario finché non mi fanno causa è un problema solo civile”
  5. “Con la composizione negoziata posso smettere di pagare i canoni”
  6. “Nel concordato preventivo restituisco i macchinari inutili e non devo più nulla”
  7. “Se l’azienda finisce in liquidazione giudiziale, i macchinari restano in azienda”

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il leasing di un’impresa in crisi sta all’incrocio di tre competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede per certificazione: il leasing è un contratto di intermediazione finanziaria, e lo Studio coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario; la sorte dei contratti pendenti si decide oggi nella composizione negoziata, dove l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; e i contenziosi sul conteggio post-risoluzione arrivano spesso fino in Cassazione, dove l’Avvocato è abilitato a patrocinare come cassazionista.

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Mito n. 1 — “Finché pago almeno qualche canone, il leasing non può essere risolto”

Il mito: “Se verso ogni tanto qualcosa, anche un acconto, la società di leasing non può dichiarare risolto il contratto: dimostro buona fede e il contratto resta in piedi.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci. Nella cultura d’impresa italiana il pagamento parziale ha sempre avuto un valore quasi simbolico: “tengo aperto il rapporto”, “non sono sparito”. E nel diritto civile generale esiste davvero un principio che protegge il debitore dagli inadempimenti di scarsa importanza: l’art. 1455 c.c. esclude la risoluzione quando l’inadempimento ha scarsa importanza rispetto all’interesse dell’altra parte. Molti imprenditori, poi, ricordano di aver saltato in passato una o due rate senza conseguenze, perché la società concedente ha preferito sollecitare anziché risolvere. Il passaparola ha trasformato una tolleranza di fatto in un presunto diritto.

La realtà

In realtà, per il leasing finanziario il legislatore ha deciso di non lasciare la “gravità” dell’inadempimento alla valutazione caso per caso. L’art. 1, comma 137, della legge 4 agosto 2017, n. 124 fissa una soglia numerica: costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due trimestrali, anche non consecutivi, o di un importo equivalente, per i leasing immobiliari; per tutti gli altri leasing, compresi quelli su macchinari, impianti e automezzi, la soglia scende a quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente.

Tre dettagli che il mito cancella:

  • “Anche non consecutivi”: saltare un canone a febbraio, uno a maggio, uno a luglio e uno a ottobre produce lo stesso effetto di saltarne quattro di fila. Pagare quelli intermedi non “azzera il contatore”.
  • “Importo equivalente”: i pagamenti parziali non salvano. Se il canone è di 2.860 € e per otto mesi l’azienda ne versa 1.430, l’insoluto accumulato è pari a quattro canoni pieni, e la soglia è raggiunta anche senza aver mai “saltato” un mese.
  • La soglia riguarda i canoni, non gli altri obblighi: il contratto può prevedere altre cause di risoluzione (mancato rinnovo della polizza assicurativa, cessione o spostamento non autorizzato del bene, mancata manutenzione), valutate secondo le regole generali.

La correzione essenziale: per un macchinario in leasing bastano quattro canoni mensili non pagati, anche sparsi nel tempo o accumulati a pezzi, perché la società concedente possa risolvere il contratto.

La prova

La norma di riferimento è il comma 137 citato, applicabile ai contratti in cui i presupposti della risoluzione si sono verificati dopo l’entrata in vigore della legge (29 agosto 2017). Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, hanno chiarito che la disciplina dei commi 136-140 non ha effetti retroattivi e si applica alle risoluzioni i cui presupposti sono maturati dopo quella data: per un contratto in corso oggi, dunque, la soglia dei quattro canoni è il parametro. La dottrina ha anche osservato che una clausola contrattuale che consentisse la risoluzione con un numero di insoluti inferiore alla soglia legale risulterebbe in contrasto con la norma: il comma 137 fissa, al tempo stesso, un tetto per il concedente e una linea rossa per l’utilizzatore.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto di essere al sicuro “perché paga qualcosa” smette di contare. Continua a versare acconti, magari privilegia altri fornitori, e un giorno riceve una PEC con la dichiarazione di risoluzione e l’invito a riconsegnare il bene entro pochi giorni. A quel punto il contratto è sciolto, i canoni a scadere diventano parte del conteggio finale (vedremo come nel mito n. 2) e il macchinario deve tornare alla concedente. Il danno ulteriore è strategico: una trattativa condotta prima di superare la soglia si fa da una posizione di forza (proposta di rimodulazione, moratoria, consolidamento dell’insoluto); dopo la risoluzione, si tratta da una posizione di debolezza, con il bene già da restituire. Il momento giusto per muoversi è quando mancano ancora uno o due canoni alla soglia, non quando la soglia è superata.


Mito n. 2 — “Se restituisco il macchinario, il debito è chiuso”

Il mito: “Se non ce la faccio più, riconsegno la macchina e siamo pari: loro si riprendono il bene, io smetto di pagare.”

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da un’intuizione ragionevole: nel leasing il bene resta di proprietà della società concedente, quindi sembra logico che, restituendolo, il rapporto si chiuda come si chiude un noleggio. E c’è di più: per molti anni la prassi dei cosiddetti “leasing di godimento” ha abituato gli imprenditori a pensare al canone come a un semplice prezzo d’uso. Chi ha avuto esperienza di noleggi operativi o di contratti di locazione tende a trasferire quella logica al leasing finanziario.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Con la risoluzione il concedente ha diritto alla restituzione del bene, ma la restituzione non chiude i conti: li apre. L’art. 1, comma 138, della legge 124/2017 disciplina un vero e proprio conteggio di liquidazione. Il concedente vende o ricolloca il bene a valori di mercato e da quanto ricavato deduce:

  • i canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione;
  • i canoni a scadere, solo in linea capitale (cioè senza la componente di interessi);
  • il prezzo pattuito per l’opzione finale di acquisto;
  • le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Se il ricavato supera queste voci, la differenza positiva spetta all’utilizzatore. Se è inferiore, la differenza negativa deve essere pagata dall’utilizzatore alla concedente. E se il contratto è assistito da fideiussioni personali dei soci o dell’amministratore, quel residuo sarà richiesto anche ai garanti.

La correzione essenziale: restituire il macchinario non estingue il debito; il debito residuo si calcola dopo la vendita, e può essere anche molto consistente se il bene si è svalutato.

C’è però un fondo di tutela che il mito ignora e che l’imprenditore deve conoscere: il comma 139 impone al concedente di vendere o ricollocare il bene seguendo criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, sulla base dei valori risultanti da pubblicazioni di mercato generalmente riconosciute o, in mancanza, della stima di un perito scelto di comune accordo o individuato secondo una procedura che coinvolge l’utilizzatore. Una vendita a prezzo vile, fatta in fretta a un operatore compiacente, può essere contestata, perché altera proprio il saldo che poi si chiede all’impresa.

La prova

La struttura del conteggio è scritta nei commi 138 e 139 della legge 124/2017. Il Tribunale di Pescara, con decreto del 21 novembre 2025, ha ribadito in sede di liquidazione giudiziale che, per un leasing risolto sotto la legge 124/2017, il concedente vanta un credito residuo solo se il valore di realizzo del bene restituito è inferiore al debito residuo dell’utilizzatore: il ricavato della vendita è dunque la variabile decisiva del conteggio, non un dettaglio.

Cosa rischia chi ci crede

Chi riconsegna il bene “per chiudere” e poi smette di occuparsene rischia di ricevere, mesi dopo, un decreto ingiuntivo per una differenza che non si aspettava, calcolata su una vendita di cui non ha mai visto la perizia. In quel momento ha 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione (termine soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto), e deve ricostruire in fretta valori di mercato, spese addebitate e canoni conteggiati. Chi invece segue la fase di vendita, chiede la documentazione, partecipa alla scelta del perito e segnala offerte migliori, spesso riduce in modo significativo il residuo o, nei casi di beni ben mantenuti, recupera una differenza positiva. La riconsegna è l’inizio del conteggio: è lì che si difende il patrimonio dell’impresa e dei garanti.

Un ultimo aspetto che il passaparola trascura riguarda la data da cui decorre il conteggio. I canoni scaduti si calcolano fino alla data della risoluzione, mentre i canoni a scadere vengono considerati solo per la quota capitale: per questo è importante sapere con esattezza quando la risoluzione è diventata efficace (ricezione della PEC, scadenza della diffida, comunicazione della clausola risolutiva espressa). Uno slittamento di due o tre mesi nella data di riferimento può spostare migliaia di euro da una colonna all’altra del conteggio, e trasformare in “scaduti” canoni che avrebbero dovuto essere trattati come “a scadere” senza interessi. Anche le spese di recupero, stima e custodia vanno documentate: la legge ammette solo quelle anticipate e necessarie per il tempo occorrente alla vendita, non costi forfettari o giacenze prolungate per inerzia della concedente.


Mito n. 3 — “Se il contratto viene risolto, mi devono restituire i canoni già pagati”

Il mito: “C’è una norma del codice civile che obbliga la società di leasing a restituirmi le rate pagate, trattenendo solo un compenso per l’uso.”

Perché ci credono in tanti

Qui il fondo di verità è robusto, ed è per questo che il mito resiste. Per circa trent’anni la Cassazione ha applicato ai cosiddetti leasing “traslativi” (quelli in cui il bene, a fine contratto, ha un valore residuo superiore al prezzo di riscatto, e i canoni sono in parte un anticipo sul prezzo) l’art. 1526 c.c., dettato per la vendita con riserva di proprietà. Quella norma prevede che, in caso di risoluzione per inadempimento del compratore, il venditore restituisca le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa e al risarcimento del danno. Chi ha letto articoli o sentenze degli anni passati trova ancora oggi questo principio citato ovunque, spesso senza la data di riferimento.

La realtà

In realtà la norma dice qualcosa di più preciso: l’art. 1526 c.c. si applica per analogia solo ai leasing traslativi risolti prima dell’entrata in vigore della legge 124/2017, cioè prima del 29 agosto 2017. Per tutti i contratti i cui presupposti di risoluzione (il superamento della soglia del comma 137) si sono verificati dopo, vale il meccanismo del comma 138: nessuna restituzione dei canoni pagati, ma vendita del bene e conteggio delle differenze. La legge ha infatti superato la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, dando al contratto una disciplina unitaria.

La correzione essenziale: per un’impresa che oggi rischia la risoluzione di un leasing su macchinari, l’art. 1526 c.c. non è un’ancora di salvezza; i canoni pagati restano alla concedente e la tutela passa per il controllo della vendita del bene.

Resta un margine di verità da non buttare: per i contratti risolti prima del 2017 e ancora oggetto di contenzioso, il principio è pienamente vivo, e la Cassazione continua ad applicarlo con rigore, anche correggendo d’ufficio le penali eccessive. Ed esiste un orientamento minoritario di merito che ha provato a estendere la legge 124 anche ai contratti risolti prima, se gli effetti non erano esauriti: un segnale che la materia, per i vecchi contratti, non è del tutto cristallizzata.

La prova

La questione è stata chiusa dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021: la legge 124/2017 non è retroattiva; per i leasing traslativi risolti in precedenza si applica in via analogica l’art. 1526 c.c. e non l’art. 72-quater della legge fallimentare. La Terza Sezione lo ha confermato con la sentenza n. 3930 del 13 febbraio 2024, cassando una decisione di merito che aveva dato prevalenza alla clausola contrattuale sulla norma; la Prima Sezione con l’ordinanza n. 20671 del 25 luglio 2024, precisando che nel calcolo va considerato il valore di realizzo del bene venduto; la Terza Sezione con l’ordinanza n. 5362 del 28 febbraio 2025, secondo cui le clausole che attribuiscono al concedente canoni scaduti, canoni futuri e prezzo di riscatto vanno vagliate alla luce dell’art. 1526 c.c. Di segno diverso, isolata, la Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 1999 del 1° aprile 2025.

Cosa rischia chi ci crede

Chi imposta la propria difesa sull’aspettativa di “riavere indietro i canoni” per un contratto recente costruisce una trattativa su una pretesa infondata, perde credibilità con la controparte e, in giudizio, rischia la soccombenza con condanna alle spese. Nel frattempo trascura le contestazioni davvero utili: la verifica del valore di vendita, delle spese addebitate, del calcolo in linea capitale dei canoni a scadere, degli interessi di mora. Prima di scegliere la strategia bisogna stabilire con precisione quando si è verificato il presupposto della risoluzione: da quella data dipende quale regola si applica.


Mito n. 4 — “Tenermi il macchinario finché non mi fanno causa è una questione solo civile”

Il mito: “Il contratto è risolto? Pazienza. Intanto continuo a lavorare con la macchina: se la vogliono, mi facciano causa. Al massimo pagherò qualcosa in più.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste: non ogni ritardo nella riconsegna è un reato. L’inadempimento contrattuale, di per sé, è una questione civile, e la giurisprudenza penale lo ha affermato più volte: chi non restituisce immediatamente il bene nel luogo indicato dal concedente, senza manifestare la volontà di tenerlo per sé, può rispondere al più sul piano civile. Molti imprenditori, poi, sanno che i tempi della giustizia civile sono lunghi e contano su quei tempi per “guadagnare qualche mese di produzione”.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada è la differenza tra ritardo e appropriazione. Quando, dopo l’inadempimento e una richiesta formale di restituzione, l’utilizzatore continua a trattenere e usare il bene come se fosse suo, senza alcuna giustificazione, la condotta può integrare il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.): il possesso si “interverte”, cioè da detenzione per conto altrui diventa disposizione del bene da proprietario. Secondo la Cassazione penale, questo può accadere anche se la società di leasing non ha formalmente esercitato la clausola risolutiva espressa, quando all’utilizzatore è stato intimato di adempiere entro un termine perentorio e il termine è scaduto senza restituzione.

E c’è un secondo livello di rischio, ancora più grave, per l’amministratore: se la società viene poi sottoposta a liquidazione giudiziale e il bene in leasing non si trova, o è stato ceduto, smontato o trasferito altrove, la condotta può essere ricondotta alla bancarotta fraudolenta, reato ben più severo, che assorbe l’appropriazione indebita.

La correzione essenziale: trattenere il macchinario dopo una richiesta formale di restituzione, comportandosi come proprietario, può diventare un problema penale personale per chi amministra l’azienda, non solo un debito della società.

Sul piano civile, inoltre, i tempi non sono quelli che il mito immagina: la concedente, proprietaria del bene, può chiederne la consegna con procedimento monitorio o, se ricorrono i presupposti, con un provvedimento d’urgenza, e nel frattempo matura il diritto a un’indennità per l’occupazione senza titolo.

La prova

La Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza n. 4983 del 29 novembre 2022 (depositata il 6 febbraio 2023), ha ritenuto configurabile l’appropriazione indebita nella mancata restituzione di un bene in leasing dopo una diffida con termine perentorio, anche senza attivazione espressa della clausola risolutiva. La stessa Sezione, con la sentenza n. 6798 del 30 gennaio 2025, ha ribadito che la mancata restituzione dopo reiterati solleciti formali esprime la volontà di tenere la cosa come propria. Sul versante opposto, la sentenza n. 28875 del 20 luglio 2011 ha escluso il reato per la semplice mancata riconsegna immediata, in assenza di prova del dolo. Per le imprese in liquidazione giudiziale, la Sez. V con la sentenza n. 17325 del 2024 ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta di un amministratore che non aveva restituito un bene in leasing.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è duplice. Sul piano personale: una querela per appropriazione indebita (il termine per proporla, secondo la giurisprudenza, decorre da quando il concedente ha la certezza della volontà di non restituire), il possibile sequestro preventivo del bene e, se l’azienda fallisce, un’imputazione per bancarotta. Sul piano aziendale: l’indennità di occupazione e le spese di recupero si aggiungono al conteggio finale, peggiorando il saldo. Se il macchinario è indispensabile, la strada non è trattenerlo in silenzio, ma negoziarne formalmente l’uso o attivare gli strumenti della crisi che consentono di proteggerlo.


Mito n. 5 — “Con la composizione negoziata posso smettere di pagare i canoni”

Il mito: “Appena apro la composizione negoziata della crisi, la società di leasing non può più fare niente: posso sospendere i pagamenti finché dura la trattativa.”

Perché ci credono in tanti

La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), è stata presentata come uno “scudo” per le imprese in difficoltà. E in parte lo è davvero: l’art. 18 CCII consente di chiedere misure protettive che bloccano le azioni esecutive e cautelari dei creditori, e il comma 5 contiene una regola pensata proprio per i contratti in corso come il leasing. Il passaparola ha però trasformato uno scudo condizionato in un’immunità generale.

La realtà

In realtà la norma dice tre cose, e tutte e tre hanno condizioni precise.

Primo: la protezione non è automatica. Le misure protettive devono essere richieste con l’istanza di nomina dell’esperto (o successivamente), pubblicate nel Registro delle imprese e poi confermate dal tribunale con un apposito procedimento, da avviare nei termini stretti previsti dall’art. 19 CCII. Se la conferma non viene chiesta nei tempi, o viene negata, la protezione cade.

Secondo: la protezione riguarda i debiti anteriori, non quelli futuri. L’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Tradotto: i canoni già scaduti e non pagati prima dell’istanza non possono essere usati per risolvere il leasing; ma i canoni che scadono durante la trattativa vanno pagati, e un nuovo inadempimento può fondare una legittima risoluzione.

Terzo: il tribunale verifica la funzionalità delle misure. Le misure vengono confermate solo se servono davvero a condurre trattative con concrete prospettive di risanamento; in mancanza, possono essere negate o revocate.

La correzione essenziale: la composizione negoziata protegge il leasing dai canoni arretrati, non autorizza a smettere di pagare quelli correnti; ed è una protezione che va chiesta, pubblicata e fatta confermare dal tribunale.

Proprio in questo terreno opera l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conoscere dall’interno come si conduce una composizione negoziata consente di impostare fin dall’istanza la tutela dei contratti di leasing essenziali.

Esiste poi uno spazio ulteriore che il mito, paradossalmente, sottovaluta: in alcuni casi i tribunali hanno disposto, come misura cautelare nell’ambito della composizione, la sospensione dell’obbligo di pagamento di specifici finanziamenti per la durata delle trattative, con il divieto per le controparti di risolvere o segnalare. Ma si tratta di provvedimenti richiesti e motivati caso per caso, non di un effetto automatico.

La prova

Il Tribunale di Trento, con provvedimento del 23 settembre 2022, ha riconosciuto che il leasing con rate ancora da pagare è un contratto pendente protetto dall’art. 18, comma 5, per le rate maturate prima della pubblicazione dell’istanza, ma ha negato la sospensione delle rate successive. Il Tribunale di Padova, il 25 settembre 2023, ha esteso il divieto di risoluzione anche ai contratti bancari autoliquidanti, precisando che resta salva la reazione del creditore a inadempimenti successivi all’avvio della procedura. Il Tribunale di Cagliari, il 4 dicembre 2024, ha invece disposto la sospensione dei ratei di determinati finanziamenti per la durata delle trattative, con divieto di risoluzione e segnalazione: un esempio di tutela ulteriore, ottenuta su domanda specifica. Il Tribunale di Rovigo, con decreto del 6 maggio 2025, ha rigettato la conferma delle misure in un caso in cui mancavano prospettive concrete di accordo.

Cosa rischia chi ci crede

Chi apre la composizione negoziata e smette di pagare tutto rischia di trovarsi, dopo qualche mese, con un nuovo insoluto “post-istanza” che la società concedente può legittimamente far valere per risolvere il contratto, e con un esperto e un tribunale che guardano con sfavore un’impresa che usa la procedura come moratoria unilaterale. Peggio ancora: il comportamento può compromettere la conferma delle misure per tutti gli altri creditori. La composizione negoziata funziona quando l’impresa dimostra di sostenere la gestione corrente: i canoni dei macchinari essenziali sono spesso il primo banco di prova.


Mito n. 6 — “Nel concordato preventivo restituisco i macchinari inutili e non devo più nulla”

Il mito: “Col concordato posso sciogliere i leasing dei macchinari che non mi servono più: li riconsegno e il debito sparisce nella procedura.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che il concordato preventivo offre davvero uno strumento potente: l’art. 97 CCII consente al debitore di chiedere lo scioglimento (o la sospensione) dei contratti pendenti non coerenti con il piano. Per un’impresa di trasporti che deve ridurre la flotta, o per un’officina che dismette una linea produttiva, è una leva preziosa. Il passaparola, però, ha trasformato una facoltà sottoposta ad autorizzazione in una “cancellazione” del debito.

La realtà

La regola di partenza è opposta al mito: i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti proseguono anche durante il concordato, e gli eventuali patti contrari sono inefficaci. Il leasing con canoni ancora da pagare rientra in questa categoria. Lo scioglimento non è automatico:

  • va chiesto con autonoma istanza e autorizzato, dimostrando che la prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione;
  • l’istanza va notificata alla società concedente, che può interloquire;
  • la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta (con la domanda “in bianco” si può chiedere solo la sospensione);
  • il debitore deve proporre una quantificazione dell’indennizzo dovuto alla controparte, che entra nel fabbisogno concordatario.

Per il leasing, l’art. 97 CCII prevede una disciplina specifica: in caso di scioglimento il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve versare al debitore l’eventuale eccedenza tra quanto ricava dalla vendita o ricollocazione a valori di mercato e il proprio credito residuo in linea capitale; per la parte non coperta, il concedente diventa creditore concorsuale e sarà soddisfatto secondo il piano.

La correzione essenziale: il concordato non cancella il debito del leasing sciolto; lo trasforma in un credito da soddisfare secondo il piano, dopo aver tenuto conto del valore del bene restituito. E i contratti non sciolti proseguono, con canoni da pagare regolarmente.

La prova

Il testo dell’art. 97 CCII è la prova: prosecuzione come regola, scioglimento come eccezione autorizzata, indennizzo come costo che il piano deve sostenere. La giurisprudenza di merito, a partire dal Tribunale di Trento del 23 settembre 2022 già citato, ha sottolineato che proprio la disciplina specifica del leasing nell’art. 97 conferma che questo contratto è pendente e prosegue salvo sospensione o scioglimento. Per le imprese in continuità, l’art. 94-bis CCII rafforza la tutela dei contratti essenziali, impedendo alle controparti di risolverli per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori quando operano le misure protettive.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio principale è un piano sbagliato. Chi non prevede nel fabbisogno concordatario l’indennizzo e il credito residuo delle concedenti presenta una proposta che non regge al vaglio del commissario e del tribunale. Chi smette di pagare i canoni dei leasing che proseguono accumula debiti che non godono della falcidia concordataria. E chi riconsegna di sua iniziativa i beni senza l’autorizzazione rischia di perdere il controllo del conteggio di vendita. Il concordato è uno strumento chirurgico: si scelgono i contratti da sciogliere, si quantifica il costo, lo si inserisce nel piano.


Mito n. 7 — “Se l’azienda finisce in liquidazione giudiziale, i macchinari restano in azienda”

Il mito: “Se proprio va male e la società fallisce, i macchinari restano lì, li gestirà il curatore; per la società di leasing è un problema suo, e io ne sono fuori.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci, perché con la liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) l’amministrazione dei beni passa davvero al curatore, e l’imprenditore perde la disponibilità del patrimonio aziendale. Inoltre è vero che, se l’attività prosegue in esercizio dell’impresa, il contratto di leasing può continuare. Il mito unisce questi frammenti in una conclusione sbagliata: che i macchinari “restino” a disposizione della procedura come se fossero beni dell’azienda.

La realtà

I macchinari in leasing non sono dell’azienda: appartengono alla società concedente. L’art. 177 CCII (che riprende l’art. 72-quater della vecchia legge fallimentare) stabilisce che, in caso di liquidazione giudiziale dell’utilizzatore, al leasing si applica la regola generale dei rapporti pendenti (art. 172 CCII): il contratto resta sospeso finché il curatore sceglie se subentrare, assumendone tutti gli obblighi, o sciogliersi. Se è disposto l’esercizio dell’impresa, il contratto continua, salvo che il curatore dichiari di sciogliersi.

In caso di scioglimento, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve versare alla curatela l’eventuale eccedenza della vendita a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per la differenza non coperta si insinua al passivo. Se invece il leasing era già stato risolto per inadempimento prima dell’apertura della procedura, il bene va restituito e il conteggio segue la legge 124/2017 (o l’art. 1526 c.c. per i contratti risolti prima del 2017).

La correzione essenziale: in liquidazione giudiziale i macchinari in leasing tornano alla concedente, a meno che il curatore non decida di subentrare pagando; e l’amministratore non ne è affatto “fuori”, perché risponde della sorte di quei beni.

La prova

Il Tribunale di Pescara, 21 novembre 2025, ha applicato la legge 124/2017 a un leasing risolto prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, collegando il comma 138 alla disciplina dell’art. 177, comma 2, CCII. Il Tribunale di Milano, 21 novembre 2025, ha invece applicato per analogia l’art. 1526 c.c. a un leasing traslativo risolto prima della legge 124 e prima del fallimento, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 2061/2021, che impone al concedente una domanda di insinuazione completa, con l’indicazione di quanto ricavato dalla ricollocazione del bene.

Cosa rischia chi ci crede

L’amministratore che, nell’imminenza della procedura, lascia che i macchinari in leasing vengano spostati, ceduti a terzi, cannibalizzati per pezzi di ricambio o semplicemente “persi”, si espone alla contestazione di bancarotta fraudolenta, come visto nel mito n. 4. Chi ha firmato fideiussioni personali, inoltre, resta esposto per il credito residuo della concedente anche se la società è in liquidazione. La liquidazione giudiziale non chiude la partita dei macchinari in leasing: la sposta davanti al curatore e, per l’amministratore e i garanti, davanti a nuove responsabilità.

C’è poi un aspetto che spesso sfugge a chi crede al mito: la scelta del curatore non è neutra per i creditori. Se il macchinario ha un valore di mercato superiore al debito residuo, lo scioglimento può produrre un’eccedenza a favore della massa; se invece il valore è basso, il curatore tenderà a sciogliersi e la concedente si insinuerà al passivo per la differenza. In entrambi i casi il valore del bene torna a essere la variabile decisiva, esattamente come nella risoluzione ordinaria. Per l’imprenditore che valuta, prima della crisi conclamata, se chiedere un concordato o una composizione negoziata, questa è un’informazione preziosa: conoscere in anticipo il rapporto tra valore di mercato e debito residuo di ciascun leasing permette di capire quali contratti conviene difendere, quali rinegoziare e quali lasciare andare, prima che la decisione passi nelle mani di altri.


Il mito alla prova dei numeri

Tre simulazioni dimostrative (ipotesi di scuola, non casi reali) mostrano cosa accade davvero a chi agisce credendo ai miti.

Simulazione 1 — L’acconto che non salva (mito n. 1)

Ipotesi: leasing su centro di lavoro CNC, canone mensile 2.860 €. Da gennaio l’impresa, per tensioni di cassa, versa ogni mese solo 1.430 €, convinta che “pagare qualcosa” basti.

Sviluppo: ogni mese l’insoluto cresce di 1.430 €. A fine agosto, dopo otto mesi, l’arretrato è di 11.440 €, pari esattamente a quattro canoni mensili. La soglia del comma 137 (“importo equivalente” a quattro canoni) è raggiunta.

Esito: a settembre la concedente comunica via PEC la risoluzione e chiede la riconsegna entro 15 giorni. L’impresa, che non ha mai “saltato” un mese, scopre di essere in grave inadempimento. Se si fosse mossa a maggio (arretrato 7.150 €, due canoni e mezzo), avrebbe potuto negoziare una rimodulazione o attivare una composizione negoziata con gli arretrati protetti.

Simulazione 2 — La riconsegna che non chiude (mito n. 2)

Ipotesi: dopo la risoluzione, il conteggio della concedente è il seguente:

VoceImporto
Canoni scaduti e non pagati11.440 €
Canoni a scadere (solo quota capitale)63.215 €
Prezzo di opzione finale1.487 €
Spese di recupero, stima e custodia3.920 €
Totale da dedurre80.062 €

Sviluppo A: il bene viene venduto a 58.300 €. Differenza negativa: 80.062 − 58.300 = 21.762 €, a carico dell’impresa e dei fideiussori.

Sviluppo B: l’impresa verifica che listini e perizie indicano un valore di mercato di 71.900 € e contesta la vendita a 58.300 € come non conforme ai criteri del comma 139. Se il valore riconosciuto fosse 71.900 €, il residuo scenderebbe a 8.162 €.

Esito: tra chi riconsegna e “dimentica” e chi presidia la vendita ci sono, in questa ipotesi, oltre 13.600 € di differenza.

Simulazione 3 — La composizione negoziata usata come moratoria (mito n. 5)

Ipotesi: stesso canone di 2.860 €. Al momento della pubblicazione dell’istanza con misure protettive, l’impresa ha tre canoni arretrati (8.580 €). Convinta di essere “protetta”, smette di pagare anche i canoni successivi.

Sviluppo: i tre canoni anteriori non possono fondare la risoluzione (art. 18, comma 5, CCII). Ma dopo la pubblicazione maturano altri quattro canoni non pagati (11.440 €): è un inadempimento nuovo, successivo all’istanza.

Esito: la concedente può invocare la risoluzione per l’insoluto successivo. Se invece l’impresa avesse pagato i canoni correnti, gli 8.580 € arretrati sarebbero rimasti “congelati” come oggetto della trattativa, e il macchinario sarebbe rimasto in produzione.


Il fondo di verità

Ogni mito smontato in questa guida nasce da un frammento vero. Ricomporli nel quadro corretto è il modo migliore per non ripetere l’errore.

È vero che esiste una soglia di tolleranza. Ma non è la buona fede dimostrata con gli acconti: è un numero di canoni fissato dalla legge (quattro mensili per i beni strumentali, anche non consecutivi o in importo equivalente). Sotto la soglia, la concedente non può risolvere per il solo mancato pagamento dei canoni; sopra, sì.

È vero che la restituzione del bene conta. Ma non come chiusura: come punto di partenza di un conteggio in cui il valore di vendita è la variabile decisiva. La legge impone alla concedente criteri di trasparenza, pubblicità e valori di mercato, e questo dà all’utilizzatore uno strumento concreto di controllo.

È vero che i canoni possono essere restituiti. Ma solo per i leasing traslativi risolti prima del 29 agosto 2017, dove l’art. 1526 c.c. continua a operare e il giudice può ridurre d’ufficio penali eccessive.

È vero che non ogni ritardo nella riconsegna è reato. Ma il confine si supera quando, dopo richieste formali, l’utilizzatore si comporta da proprietario. E in caso di liquidazione giudiziale il rischio penale cambia natura e gravità.

È vero che la composizione negoziata protegge i contratti pendenti. Ma la protezione riguarda i crediti anteriori, deve essere confermata dal tribunale e presuppone che l’impresa sostenga la gestione corrente.

È vero che il concordato consente di sciogliere i leasing. Ma con autorizzazione, con indennizzo, con il credito residuo della concedente trattato nel piano.

È vero che in liquidazione giudiziale decide il curatore. Ma decide tra subentrare pagando o sciogliersi restituendo; non esiste una terza via in cui i beni restano gratuitamente all’azienda.

Un ultimo frammento merita attenzione, perché riguarda un’operazione che molte imprese in crisi valutano per fare cassa: il sale and lease back, cioè la vendita di un bene proprio a una società di leasing che lo riconcede in locazione finanziaria. È un contratto lecito e utile, ma se la sua causa concreta non è finanziare l’impresa bensì garantire un debito preesistente, può essere nullo per violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.). La Cassazione, con l’ordinanza n. 28553 del 6 novembre 2024, ha precisato che per ravvisare la frode al divieto non è indispensabile la compresenza di tutti e tre gli indici tradizionali (rapporto di debito preesistente, difficoltà economiche del venditore, sproporzione tra valore del bene e prezzo), bastando una valutazione complessiva dell’operazione. Per l’imprenditore in difficoltà, questo significa due cose: un lease back mal costruito può essere contestato, ma può anche rivelarsi un’operazione fragile su cui non conviene fondare un piano di risanamento.

Resta infine un frammento spesso dimenticato: la distinzione tra leasing finanziario e noleggio operativo. Molti contratti presentati commercialmente come “leasing” sono in realtà noleggi a lungo termine, senza opzione di acquisto e con servizi inclusi. A questi contratti non si applicano i commi 136-140 della legge 124/2017, ma le regole generali della locazione e le clausole del contratto. Prima di impostare qualsiasi difesa, dunque, occorre leggere il contratto e qualificarlo correttamente: la soglia dei quattro canoni, il conteggio di vendita e la tutela dell’art. 97 CCII per il leasing presuppongono che si tratti davvero di locazione finanziaria.


Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue riassume, riga per riga, la distanza tra ciò che si sente dire e ciò che dicono la legge e le sentenze. È pensata per essere consultata rapidamente quando arriva una comunicazione dalla società di leasing o quando si deve decidere se e come attivare uno strumento della crisi. La colonna di destra non sostituisce l’analisi del singolo contratto, ma indica il punto normativo da cui partire.

Il mitoCome stanno le cose
Finché pago qualcosa, non possono risolverePer i beni strumentali bastano 4 canoni mensili non pagati, anche non consecutivi o come importo equivalente (L. 124/2017, c. 137)
Restituisco il bene e il debito è chiusoIl bene viene venduto a valori di mercato; se il ricavato non copre canoni scaduti, canoni a scadere in quota capitale, riscatto e spese, la differenza è dovuta (c. 138-139)
Mi restituiscono i canoni pagatiSolo per i leasing traslativi risolti prima del 29 agosto 2017 (art. 1526 c.c., SU 2061/2021)
Trattenere il bene è solo un problema civileDopo richiesta formale e condotta da proprietario può essere appropriazione indebita; in liquidazione giudiziale, bancarotta fraudolenta
In composizione negoziata posso smettere di pagareProtetti solo i canoni anteriori all’istanza, con misure confermate dal tribunale; i canoni correnti vanno pagati (art. 18, c. 5, CCII)
Nel concordato restituisco e non devo nullaLo scioglimento va autorizzato, con indennizzo; il residuo della concedente è credito da soddisfare nel piano (art. 97 CCII)
In liquidazione giudiziale i macchinari restanoIl curatore subentra pagando o si scioglie restituendo il bene (art. 177 CCII)

Le domande di verifica

Quindi è vero che quattro canoni non pagati bastano sempre per perdere il macchinario? Dipende. Bastano perché la concedente possa risolvere, ma la risoluzione deve essere comunicata secondo il contratto, e il conteggio deve rispettare la legge. Inoltre, se prima della risoluzione sono state chieste e ottenute misure protettive, gli arretrati anteriori non possono essere usati per risolvere. Per i contratti con presupposti maturati prima del 29 agosto 2017 valgono regole diverse.

Quindi è vero che posso contestare il prezzo a cui la società di leasing ha venduto il mio macchinario? Sì, se la vendita non è avvenuta a valori di mercato secondo i criteri di celerità, trasparenza e pubblicità previsti dal comma 139. Serve però documentazione: listini, perizie, offerte alternative, stato di manutenzione del bene al momento della riconsegna. Più è tempestiva la contestazione, più è efficace.

Quindi è vero che il fideiussore paga anche se la società va in liquidazione giudiziale? Sì. La procedura riguarda la società; la garanzia personale del socio o dell’amministratore resta, e la concedente può chiedere al garante il credito residuo nei limiti della fideiussione. È un motivo in più per presidiare il conteggio post-risoluzione.

Quindi è vero che, se apro la composizione negoziata, la società di leasing non può riprendersi il bene? No, non in assoluto. Non può risolvere né anticipare la scadenza per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori, se le misure protettive operano e vengono confermate. Se però maturano nuovi insoluti dopo l’istanza, o le misure non vengono confermate, la tutela viene meno.

Quindi è vero che è sempre reato non restituire subito il bene? No. Il semplice ritardo, senza volontà di tenere il bene come proprio, resta un inadempimento civile. Il rischio penale nasce quando, dopo richieste formali e scadenze perentorie, si continua a usare o disporre del bene come proprietari, o quando il bene sparisce nell’imminenza della liquidazione giudiziale.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati in questa guida, ciascuno collegato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riassunti con parole nostre.

1. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021 Principio: la disciplina del leasing della legge 124/2017 non ha effetti retroattivi; per i leasing traslativi risolti prima si applica per analogia l’art. 1526 c.c., non l’art. 72-quater l. fall.; in caso di fallimento, il concedente deve presentare una domanda di ammissione completa, che tenga conto del valore ricavato dal bene. Rilevanza: smonta i miti n. 1 e n. 3, fissando lo spartiacque temporale tra le due discipline.

2. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 3930 del 13 febbraio 2024 Principio: per un leasing traslativo risolto prima della legge 124/2017 il giudice deve applicare l’art. 1526 c.c. e verificare l’equilibrio delle prestazioni, senza dare prevalenza automatica alla clausola contrattuale. Rilevanza: conferma il fondo di verità del mito n. 3, limitandolo ai contratti “vecchi”.

3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 20671 del 25 luglio 2024 Principio: nei leasing traslativi risolti prima della legge 124/2017, il concedente ha diritto a un equo compenso per l’uso e al risarcimento, ma nel calcolo del debito complessivo va considerato il valore di realizzo del bene venduto. Rilevanza: rafforza la centralità del valore di vendita (miti n. 2 e n. 3).

4. Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 5362 del 28 febbraio 2025 Principio: la clausola che attribuisce al concedente canoni scaduti, canoni futuri e prezzo di riscatto va vagliata alla luce dell’art. 1526 c.c., con possibili riduzioni e compensazioni. Rilevanza: mostra che, per i contratti soggetti al vecchio regime, le clausole “tutto al concedente” sono sindacabili (mito n. 3).

5. Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 7367 del 14 marzo 2023 Principio: per il leasing traslativo risolto prima del 2017, se le parti hanno pattuito che le rate riscosse restino al concedente, il giudice può ridurre d’ufficio l’indennità convenuta. Rilevanza: precisa il potere correttivo del giudice (mito n. 3).

6. Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 1999 del 1° aprile 2025 Principio: orientamento minoritario secondo cui la legge 124/2017 si applicherebbe anche ai leasing risolti prima della sua entrata in vigore, se gli effetti non si sono esauriti. Rilevanza: segnala che, per i vecchi contratti, esiste ancora un dibattito di merito, pur a fronte del principio delle Sezioni Unite (mito n. 3).

7. Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 4983 del 29 novembre 2022 (dep. 6 febbraio 2023) Principio: la mancata restituzione del bene in leasing dopo una diffida ad adempiere con termine perentorio può integrare l’appropriazione indebita, anche senza attivazione espressa della clausola risolutiva. Rilevanza: demolisce il mito n. 4.

8. Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 6798 del 30 gennaio 2025 Principio: la ritenzione di un bene dato in godimento, nonostante solleciti formali di restituzione, può esprimere la volontà di tenerlo come proprio e integrare l’art. 646 c.p. Rilevanza: conferma il confine tra inadempimento e reato (mito n. 4).

9. Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 28875 del 20 luglio 2011 Principio: la mera mancata restituzione immediata del bene dopo la risoluzione del leasing, senza prova dell’intento appropriativo, può dar luogo solo a responsabilità civile. Rilevanza: è il fondo di verità del mito n. 4, da leggere insieme alle pronunce più recenti.

10. Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 17325 del 2024 Principio: la mancata restituzione di un bene in leasing da parte dell’amministratore di una società fallita è stata ricondotta alla bancarotta fraudolenta, che assorbe l’appropriazione indebita. Rilevanza: smonta i miti n. 4 e n. 7 sul piano della responsabilità personale.

11. Tribunale di Trento, provvedimento del 23 settembre 2022 Principio: il leasing con rate ancora da pagare è un contratto pendente ai fini dell’art. 18, comma 5, CCII; le rate anteriori all’istanza sono protette, ma non è stata concessa la sospensione delle rate successive. Rilevanza: smonta i miti n. 5 e n. 6.

12. Tribunale di Padova, provvedimento del 25 settembre 2023 Principio: il divieto di risoluzione dell’art. 18, comma 5, CCII si estende anche ai contratti bancari autoliquidanti, fermo il diritto del creditore di reagire a inadempimenti successivi all’avvio della procedura. Rilevanza: chiarisce il perimetro della protezione (mito n. 5).

13. Tribunale di Cagliari, provvedimento del 4 dicembre 2024 Principio: nell’ambito della composizione negoziata, il tribunale può disporre, su domanda specifica, la sospensione del pagamento di determinati finanziamenti per la durata delle trattative, con divieto di risoluzione e segnalazione. Rilevanza: mostra che la tutela ulteriore esiste, ma va chiesta e motivata (mito n. 5).

14. Tribunale di Rovigo, decreto del 6 maggio 2025 Principio: la conferma delle misure protettive va negata quando manca un rapporto di funzionalità con concrete prospettive di risanamento. Rilevanza: ricorda che la protezione non è automatica (mito n. 5).

15. Tribunale di Pescara, decreto del 21 novembre 2025 Principio: per un leasing risolto sotto la legge 124/2017 prima della liquidazione giudiziale, il credito del concedente esiste solo se il valore di realizzo del bene è inferiore al debito residuo, in coerenza con l’art. 177, comma 2, CCII. Rilevanza: smonta i miti n. 2 e n. 7.

16. Tribunale di Milano, Sez. VI civ., provvedimento del 21 novembre 2025 Principio: per un leasing traslativo risolto prima della legge 124/2017 e prima del fallimento, si applica per analogia l’art. 1526, comma 2, c.c., con potere correttivo del giudice sulle penali. Rilevanza: conferma la persistenza del vecchio regime per i contratti anteriori (miti n. 3 e n. 7).

17. Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 28553 del 6 novembre 2024 Principio: il sale and lease back può violare il divieto di patto commissorio anche senza la compresenza di tutti gli indici sintomatici tradizionali, sulla base di una valutazione complessiva. Rilevanza: completa il quadro dei rischi per l’impresa in crisi che usa il leasing per fare cassa.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e trasformiamo le regole corrette in mosse concrete per tenere in produzione i macchinari che servono.

  1. Verifichiamo la soglia di inadempimento: ricostruiamo canone per canone gli insoluti, i pagamenti parziali e le imputazioni, per stabilire quanto manca alla soglia del comma 137 o se la risoluzione comunicata è stata dichiarata prima del tempo.
  2. Accertiamo la disciplina applicabile: individuiamo la data in cui si sono verificati i presupposti della risoluzione, per stabilire se si applica la legge 124/2017 o l’art. 1526 c.c.
  3. Contestiamo il conteggio post-risoluzione: controlliamo canoni a scadere in quota capitale, prezzo di riscatto, spese di recupero e custodia, interessi di mora addebitati.
  4. Presidiamo la vendita del bene: chiediamo la documentazione sulla ricollocazione, interveniamo nella scelta del perito, contestiamo vendite non conformi ai valori di mercato.
  5. Gestiamo la riconsegna in sicurezza: formalizziamo tempi e modalità di restituzione o di uso concordato, per evitare contestazioni di appropriazione indebita e l’aggravio dell’indennità di occupazione.
  6. Impostiamo la composizione negoziata: redigiamo l’istanza con richiesta di misure protettive, individuiamo i leasing essenziali e curiamo il procedimento di conferma davanti al tribunale.
  7. Selezioniamo i contratti nel concordato: analizziamo quali leasing proseguire, sospendere o sciogliere ex art. 97 CCII e quantifichiamo l’indennizzo da inserire nel piano.
  8. Valutiamo la validità del sale and lease back: esaminiamo le operazioni già concluse o proposte alla luce del divieto di patto commissorio.
  9. Difendiamo i fideiussori: verifichiamo i limiti della garanzia e opponiamo i decreti ingiuntivi per il credito residuo, nei termini di legge.
  10. Proteggiamo l’amministratore: ricostruiamo la sorte di ogni bene in leasing prima di un’eventuale liquidazione giudiziale, per prevenire contestazioni di bancarotta.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la tutela dei macchinari in leasing si gioca sempre più spesso nella composizione negoziata, dove conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto e la logica delle trattative permette di costruire un’istanza credibile e di far valere l’art. 18, comma 5, CCII nel momento giusto. Per le imprese minori che non accedono al concordato preventivo, le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC aprono inoltre la strada degli strumenti previsti per il sovraindebitamento.

Garantiamo continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: la stessa linea difensiva, impostata fin dalla prima lettura del contratto, viene mantenuta in ogni grado, senza passaggi di mano.

Lavoriamo con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i legali sul contratto, sulle procedure e sul contenzioso; i commercialisti sui conteggi, sul piano di risanamento e sulla sostenibilità dei canoni.


Chiusura

Sui macchinari in leasing di un’azienda in crisi, gli errori più costosi non nascono dalla mancanza di soldi, ma da convinzioni sbagliate che fanno perdere il momento giusto per agire. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere dov’è la soglia, come si calcola il residuo e quali strumenti della crisi proteggono davvero i contratti cambia l’esito della partita.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio: il leasing come contratto finanziario, presidiato dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario coordinato dall’Avv. Monardo; la crisi d’impresa, affrontata con la competenza di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il contenzioso sul conteggio e sulla risoluzione, seguito fino in Cassazione da un avvocato cassazionista. Non promettiamo risultati: analizzeremo il tuo contratto, verificheremo i conteggi e costruiremo la strategia più adatta alla tua impresa.

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