È Vero Che Con La Composizione Negoziata Perdo Il Controllo Della Mia Azienda?

Questa guida raccoglie le domande che gli imprenditori ci fanno più spesso quando sentono parlare per la prima volta di composizione negoziata della crisi: le abbiamo lasciate così come arrivano, con le parole di chi le pone, e abbiamo risposto come risponderemmo seduti allo stesso tavolo. La paura più diffusa è sempre la stessa: “se chiedo l’esperto, l’azienda non è più mia”. È una paura comprensibile, ma nella gran parte dei casi è sbagliata.

Il quadro normativo, in breve. La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), nella versione riscritta dal d.lgs. 83/2022 e poi ritoccata dal cosiddetto correttivo-ter, il d.lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024. Non è una procedura concorsuale: è un percorso volontario e riservato, nel quale un esperto indipendente, nominato tramite la Camera di Commercio, affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori. La norma chiave per la nostra domanda è l’art. 21 CCII, che regola proprio la gestione dell’impresa mentre le trattative sono in corso.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, e sa quindi cosa l’esperto può chiedere, cosa può segnalare e dove finiscono i suoi poteri. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, decisiva quando la partita si sposta in tribunale sulle misure protettive e, se serve, fino all’ultimo grado; e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento, utile per le imprese minori e per le posizioni personali di soci e garanti.

📩 Hai un dubbio sulla tua azienda che qui non trovi? Contattaci adesso: tutti i riferimenti dello studio sono in fondo a questa pagina.


LE BASI

“Ma è vero che se entro in composizione negoziata arriva qualcuno a comandare al posto mio?”

No. Resta lei al comando, e lo dice la legge con parole molto chiare.

L’art. 21, comma 1, CCII stabilisce che nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Non “una parte” della gestione, non la sola ordinaria amministrazione: entrambe. È una scelta precisa del legislatore, che ha voluto costruire uno strumento al quale l’imprenditore si avvicini senza il timore di essere estromesso.

Per capire la differenza basta confrontarla con ciò che accade nelle procedure vere e proprie. Nella liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) l’imprenditore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore: si parla infatti di “spossessamento”. Nel concordato preventivo il debitore conserva l’amministrazione, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale e con gli atti di straordinaria amministrazione soggetti ad autorizzazione del tribunale. Nella composizione negoziata, invece, non c’è né curatore né commissario, e non c’è un giudice che autorizza la sua gestione quotidiana.

L’esperto non firma nulla al posto suo, non entra nei suoi conti correnti, non assume i dipendenti né li licenzia, non tratta con i clienti. Il suo compito è agevolare le trattative con i creditori e verificare che ci siano concrete prospettive di risanamento. È un facilitatore, non un amministratore.

Detto questo, sarebbe scorretto raccontarle che “non cambia niente”. Qualcosa cambia, ed è bene saperlo subito: la gestione deve essere orientata a non pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, alcuni atti vanno comunicati prima all’esperto, e se lei decide di andare contro il parere dell’esperto quella scelta può diventare pubblica. Ne parliamo nel dettaglio più avanti. Il controllo resta suo; ciò che si aggiunge è un obbligo di trasparenza.

“Chi è questo esperto e chi lo sceglie? Me lo trovo in azienda tutti i giorni?”

Lo sceglie una commissione, non lei e non i creditori. E no, non se lo trova in azienda tutti i giorni.

L’esperto è un professionista iscritto in un apposito elenco tenuto presso la Camera di Commercio del capoluogo di regione (più Trento e Bolzano). Può essere un commercialista, un avvocato, un consulente del lavoro con specifici requisiti, oppure un soggetto con esperienza documentata nella ristrutturazione di imprese. Per iscriversi occorre una formazione specifica.

La nomina avviene tramite una commissione istituita presso la Camera di Commercio, composta da membri designati da diverse istituzioni (tra cui un magistrato). L’imprenditore presenta l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale e la commissione individua l’esperto. Lei non può “sceglierselo”, proprio per garantirne l’indipendenza.

L’indipendenza è il punto centrale. L’esperto non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate da rapporti che ne compromettano l’imparzialità, e non può aver prestato attività professionale a favore dell’impresa in un periodo precedente.

Quanto alla presenza fisica: l’esperto la convoca, esamina i documenti, parla con i creditori, organizza gli incontri. Può chiederle informazioni e documenti e ha diritto di riceverli in modo completo. Ma non si installa in un ufficio accanto al suo, e il lavoro si svolge con una scansione di incontri e comunicazioni scritte.

Un consiglio pratico: il rapporto con l’esperto va impostato bene dal primo giorno. L’art. 16 CCII impone alle parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza, e all’imprenditore di rappresentare la propria situazione all’esperto e ai creditori in modo completo e trasparente. Un rapporto collaborativo non le toglie il controllo: le dà credibilità, che nelle trattative vale più di quasi ogni altra cosa.

“Quindi posso continuare a firmare contratti, pagare fornitori e decidere io?”

Sì, per tutta l’attività normale non deve chiedere niente a nessuno.

Pagare lo stipendio ai dipendenti, acquistare materie prime, fatturare, emettere ordini, rinnovare un contratto di fornitura alle stesse condizioni: tutto questo rientra nella gestione ordinaria e resta esattamente come prima.

C’è però una distinzione che conviene imparare subito, perché è la chiave dell’intero articolo. L’art. 21, comma 2, CCII individua due categorie di atti che vanno comunicati preventivamente e per iscritto all’esperto:

  1. gli atti di straordinaria amministrazione;
  2. i pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento.

Attenzione alla seconda categoria, che è quella su cui si inciampa più spesso. Non si tratta di tutti i pagamenti, ma di quelli che “stonano” rispetto al percorso: saldare per intero un fornitore mentre si chiede a tutti gli altri uno stralcio, rimborsare un finanziamento soci mentre si propone alla banca una moratoria, pagare un creditore “amico” prima degli altri. Sono i pagamenti che, a posteriori, potrebbero sembrare una preferenza.

Comunicare non significa chiedere permesso. Lei informa, l’esperto valuta e, se ritiene che l’atto possa danneggiare creditori, trattative o risanamento, glielo segnala per iscritto. La decisione finale resta sua (vedremo cosa accade se decide di andare avanti comunque).

Ricapitolando: per la vita quotidiana dell’impresa nulla cambia; per gli atti che incidono sulla struttura patrimoniale o che possono alterare la parità tra creditori, si aggiunge un passaggio di informazione preventiva. È una forma di trasparenza, non una richiesta di autorizzazione.

“Posso entrarci anche se sono già insolvente? E in quel caso cambia qualcosa sui miei poteri?”

Può entrarci, ma sì: in quel caso cambia il criterio con cui deve gestire.

Il correttivo-ter ha chiarito che la composizione negoziata è accessibile sia all’impresa in mero squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, sia a quella già in stato di crisi o di insolvenza, purché esista una ragionevole prospettiva di risanamento. Questa condizione non è un dettaglio formale: i tribunali la verificano con attenzione. Il Tribunale di Milano, con un provvedimento del 14 dicembre 2025, ha ritenuto inammissibile l’accesso e ha negato le misure protettive a un’impresa che puntava in realtà a una pura liquidazione dei beni e a neutralizzare esecuzioni già avviate. La composizione serve a risanare, non a prendere tempo.

Sul piano dei poteri, l’art. 21, comma 1, disegna una scala a tre gradini:

  • impresa in squilibrio o in crisi: gestisce in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività;
  • impresa insolvente ma con concrete prospettive di risanamento: gestisce nel prevalente interesse dei creditori;
  • in ogni caso: restano ferme le responsabilità dell’imprenditore.

Il secondo gradino è quello che spaventa, e va spiegato bene. “Prevalente interesse dei creditori” non significa che i creditori decidono al posto suo. Significa che, quando deve scegliere tra due strade, deve preferire quella che preserva meglio il valore destinato a soddisfarli. Esempio: rinunciare a un investimento rischioso e speculativo che, se va male, brucerebbe la cassa disponibile per i creditori. È un criterio di orientamento delle decisioni, non un trasferimento del potere decisionale.

La firma resta sua anche da insolvente; cambia la bussola con cui orientare le scelte.


LA PROCEDURA

“Come si comincia, concretamente? Devo andare in tribunale?”

No, all’inizio il tribunale non c’entra. Si comincia online.

L’istanza di nomina dell’esperto si presenta sulla piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle Camere di Commercio. Il correttivo del 2024 ha precisato quali documenti servono: tra questi, i bilanci approvati degli ultimi esercizi oppure, se mancano, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima dell’istanza; un progetto di piano di risanamento con le iniziative che si intende adottare; l’elenco dei creditori con i relativi crediti scaduti e a scadere; i certificati sui debiti fiscali, contributivi e assicurativi; la dichiarazione sull’assenza di procedure pendenti.

Il tribunale entra in gioco solo se lei lo chiede. Le ipotesi sono due, e le vediamo tra poco: la conferma delle misure protettive (per bloccare le azioni dei creditori) e le autorizzazioni per alcuni atti particolari.

Un punto spesso sottovalutato: la composizione è riservata. Se non chiede misure protettive, i creditori che non vengono coinvolti nelle trattative possono anche non sapere che è in corso. Se invece chiede le misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese e la notizia diventa accessibile a tutti.

Nella tabella qui sotto trova i passaggi principali, con i termini che contano e l’organo davanti al quale si svolgono. Ci torneremo più volte nelle risposte successive.

FaseAttoTermineDavanti a chi
AccessoIstanza di nomina dell’esperto con i documenti richiestiIn qualunque momento, se ricorrono i presuppostiPiattaforma telematica / Camera di Commercio
NominaIndividuazione dell’esperto indipendenteDopo l’istanza, a cura della commissioneCommissione presso la CCIAA
Protezione (eventuale)Richiesta di misure protettive, pubblicata nel registro delle impreseCon l’istanza o successivamenteRegistro delle imprese
Conferma protezioneRicorso al tribunale per la conferma delle misureLo stesso giorno della pubblicazione dell’istanzaTribunale competente
Durata protezioneMisure fissate dal giudiceDa 30 a 120 giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di 240Tribunale
Atti straordinariInformativa scritta preventiva all’espertoPrima del compimento dell’attoEsperto
Dissenso dell’espertoIscrizione del dissenso nel registro delle impreseEntro 10 giorni dalla comunicazione dell’atto compiutoRegistro delle imprese
Autorizzazioni specialiRicorso per finanziamenti prededucibili o cessione d’aziendaDurante le trattativeTribunale
Durata dell’incaricoConclusione delle trattative180 giorni dall’accettazione, con possibile prosecuzioneEsperto / parti
UscitaRelazione finale dell’esperto; eventuale concordato semplificatoDomanda entro 60 giorni dalla comunicazione della relazioneTribunale

“Se voglio vendere un capannone o un ramo d’azienda, devo chiedere il permesso all’esperto?”

Non deve chiedere il permesso. Deve informarlo prima, per iscritto. E la differenza non è di poco conto.

Vendere un immobile strumentale, cedere un ramo d’azienda, concedere un’ipoteca su un bene, stipulare un finanziamento importante, conferire beni in un’altra società: sono tutti atti di straordinaria amministrazione. In composizione negoziata la regola dell’art. 21 prevede una sequenza precisa.

Primo passo: l’informativa. Lei comunica all’esperto, per iscritto e prima di compiere l’atto, cosa intende fare. Conviene non limitarsi a due righe: spieghi l’operazione, il prezzo, le ragioni, l’effetto sulla cassa e su come il ricavato verrà utilizzato nel piano. Più l’informativa è completa, meno spazio c’è per un dissenso motivato dall’incertezza.

Secondo passo: la valutazione. Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto a lei e all’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico, se presente).

Terzo passo: la sua decisione. Se l’esperto non solleva obiezioni, lei procede. Se le solleva, lei può comunque procedere: la legge non glielo impedisce. Ma, come vedremo nella risposta successiva, quella scelta ha delle conseguenze.

Una precisazione importante: per la cessione dell’azienda o di un suo ramo esiste anche una strada diversa e più “blindata”, cioè l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII. È una strada facoltativa, che serve quando si vuole trasferire l’azienda con effetti particolari (in sostanza, senza che l’acquirente risponda dei debiti pregressi secondo la regola ordinaria del codice civile). Ne parliamo più avanti.

In sintesi: la vendita la decide lei; l’esperto deve saperlo prima, e il suo parere pesa sul piano della responsabilità e della credibilità, non su quello della validità dell’atto.

“E se l’esperto non è d’accordo e io vado avanti lo stesso? L’atto è nullo?”

L’atto non è nullo. Ma il suo dissenso può finire nel registro delle imprese, e questo ha un peso.

È il meccanismo dei commi 4 e 5 dell’art. 21, ed è la vera risposta alla domanda del titolo. Vediamolo passo per passo.

Se, nonostante la segnalazione scritta dell’esperto, lei compie ugualmente l’atto, deve informarlo immediatamente. A quel punto l’esperto, nei dieci giorni successivi, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Se l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l’iscrizione è obbligatoria.

Cosa significa, in pratica, un dissenso iscritto? Tre cose.

La prima è la pubblicità. Il registro delle imprese è consultabile da chiunque: banche, fornitori, clienti, concorrenti. Un dissenso iscritto dice al mercato che l’esperto indipendente ha ritenuto quell’operazione dannosa. Per un’impresa che sta chiedendo fiducia ai creditori, è un segnale pesante.

La seconda riguarda le misure protettive. Se lei ha ottenuto misure protettive o cautelari, l’esperto, dopo aver iscritto il dissenso, deve segnalarlo al tribunale secondo l’art. 19, comma 6. Il tribunale può revocare le misure o abbreviarne la durata. In altre parole: lo scudo contro le azioni dei creditori può cadere.

La terza riguarda le tutele successive. Molti dei vantaggi della composizione negoziata (ad esempio la stabilità di atti e pagamenti rispetto a future azioni revocatorie, secondo l’art. 24 CCII) sono legati alla coerenza degli atti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento. Un atto compiuto contro il parere espresso dell’esperto parte da una posizione molto più debole se, un domani, dovesse essere contestato.

Ecco dunque il vero equilibrio: nessuno le impedisce di decidere, ma decidere contro l’esperto costa in trasparenza, in protezione e in tutela futura. Il modo più efficace per non trovarsi in questa situazione è preparare l’informativa con cura e discutere l’operazione con l’esperto prima di formalizzarla.

“Quando mi serve davvero il tribunale? E il giudice può dirmi cosa fare?”

Le serve in due situazioni, entrambe su sua iniziativa. E no, il giudice non gestisce l’impresa: decide solo su ciò che gli viene chiesto.

Prima situazione: le misure protettive. Se lei ha bisogno di fermare i creditori (pignoramenti, sequestri, istanze di liquidazione giudiziale), può chiedere le misure protettive con l’istanza di nomina o anche dopo. Dal giorno della pubblicazione della richiesta nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività. Ma la protezione va confermata: lo stesso giorno della pubblicazione occorre depositare il ricorso al tribunale competente, che fissa l’udienza e decide se confermare, con quale durata e verso quali creditori. La durata fissata dal giudice va da 30 a 120 giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di 240 giorni.

Il tribunale qui valuta la serietà del percorso, non le sue scelte gestionali. E i confini sono precisi. Il Tribunale di Milano, con un provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha chiarito che il divieto di escutere le garanzie concesse da terzi può essere accordato solo se non deteriora il patrimonio del garante al punto da alterare l’equilibrio del rapporto con il creditore. Lo stesso tribunale, il 4 luglio 2025, ha ammesso che, scaduto il tetto massimo di 240 giorni delle misure protettive, possano essere concesse misure cautelari mirate verso singoli creditori, ma solo per esigenze sopravvenute, se le trattative hanno serie prospettive e se i diritti dei creditori inibiti non sono gravemente sacrificati.

Seconda situazione: le autorizzazioni dell’art. 22. Il tribunale, su richiesta dell’imprenditore, può autorizzarlo a contrarre finanziamenti prededucibili, anche da parte dei soci, e a trasferire in qualunque forma l’azienda o suoi rami con effetti particolari rispetto ai debiti pregressi. Il correttivo del 2024 ha precisato, tra l’altro, che tra i finanziamenti autorizzabili rientra anche l’emissione di garanzie e l’accordo con la banca per riattivare linee di credito sospese, e che le autorizzazioni possono essere attuate anche dopo la chiusura della composizione, se previsto.

Anche qui, attenzione al punto di vista: non è il tribunale che le impone un finanziamento o una cessione. È lei che chiede al giudice un “timbro” che rende l’operazione più sicura per chi presta denaro o acquista. Gli atti autorizzati, inoltre, conservano i loro effetti anche se in seguito si arriva a una procedura concorsuale.

“Quanto dura tutto questo? E chi decide quando finisce?”

In linea di principio 180 giorni, ma con margini di flessibilità. E l’uscita dipende in buona parte da lei.

L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata. Il percorso può proseguire per un ulteriore periodo quando tutte le parti lo chiedono e l’esperto è d’accordo, oppure quando la prosecuzione è necessaria per i procedimenti davanti al tribunale su misure protettive o autorizzazioni. Un provvedimento del Tribunale di Lanciano, segnalato dalle riviste di settore a inizio 2026, si è occupato proprio dei presupposti per consentire all’esperto di svolgere attività conclusive oltre il termine ordinario.

Chi può chiudere il percorso?

  • Lei, rinunciando: la composizione è volontaria e non c’è un obbligo di restarvi. Ma attenzione, perché rinunciare ha effetti su ciò che potrà fare dopo (lo vediamo nella risposta sull’archiviazione).
  • L’esperto, quando ritiene che non vi siano concrete prospettive di risanamento, o al termine dell’incarico: in questi casi redige la relazione finale e la Camera di Commercio dispone l’archiviazione.
  • Le parti, quando si arriva a un esito: contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto, piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, oppure l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi.

Il dato che interessa ai fini della sua domanda è questo: per tutta la durata del percorso lei resta amministratore della sua impresa, e la scelta della soluzione finale è sua. L’esperto può non condividerla, i creditori possono non aderire, ma non c’è nessuno che possa imporle una soluzione dall’esterno all’interno della composizione negoziata.


I CASI PARTICOLARI

“Ho una Srl con soci: l’assemblea e il consiglio di amministrazione restano in piedi? E se le perdite hanno mangiato il capitale?”

Gli organi sociali restano tutti al loro posto. Sulle perdite, invece, la legge le offre una tutela che molti non conoscono.

Nella composizione negoziata la società resta in bonis: l’assemblea dei soci continua a nominare e revocare gli amministratori, ad approvare il bilancio, a deliberare sulle materie di sua competenza. Il consiglio di amministrazione o l’amministratore unico continuano a gestire. Il collegio sindacale o il revisore, se presenti, continuano a vigilare, e anzi ricevono direttamente le eventuali segnalazioni scritte dell’esperto sugli atti ritenuti pregiudizievoli. Non esiste alcuna norma che trasferisca all’esperto i poteri dell’assemblea o dell’organo amministrativo.

Il problema delle perdite è diverso, ed è molto concreto. Nelle società di capitali, quando le perdite riducono il capitale oltre certe soglie, il codice civile impone di ricapitalizzare o di trasformare la società, e in mancanza scatta una causa di scioglimento. Per un’impresa in difficoltà, questi obblighi possono diventare il colpo di grazia proprio mentre si tenta di salvarla.

L’art. 20 CCII prevede che l’imprenditore, con l’istanza di nomina dell’esperto o con una dichiarazione successiva, possa dichiarare che, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non si applicano gli obblighi e le cause di scioglimento collegati alla riduzione del capitale per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies c.c., nei limiti indicati dalla norma). È un vantaggio che rafforza il controllo, non lo riduce: evita che la società venga “messa in liquidazione” per legge mentre si cerca l’accordo.

Resta fermo un punto: gli amministratori devono continuare a gestire con diligenza e nel rispetto dei criteri dell’art. 21. La sospensione degli obblighi sul capitale non è una licenza a proseguire senza prospettive.

“Le banche possono chiudermi i fidi solo perché sono entrato in composizione negoziata?”

No, non solo per questo. Ma possono farlo se ci sono altre ragioni, e devono spiegarle.

L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore. Il correttivo-ter ha rafforzato questa regola: la decisione di sospendere o revocare le linee di credito deve essere motivata e comunicata anche agli organi di controllo della società. È stato inoltre precisato che la prosecuzione dei rapporti con l’impresa in composizione non è, di per sé, fonte di responsabilità per la banca o l’intermediario.

Questo non significa che la banca non possa mai intervenire. Se ci sono ragioni oggettive legate alla disciplina di vigilanza prudenziale, la sospensione o la revoca sono ancora possibili. Ma la banca deve motivarle, e una revoca “automatica” per il solo fatto dell’accesso è contraria alla legge.

C’è poi un aspetto che riguarda i garanti. Spesso i soci o gli amministratori hanno firmato fideiussioni personali, e la loro paura è che, entrando in composizione, la banca vada a prendersi il dovuto da loro. Le misure protettive riguardano in linea generale il patrimonio dell’impresa; estenderle ai garanti richiede misure cautelari specifiche, che i tribunali concedono con prudenza. Come abbiamo visto, il Tribunale di Milano (8 febbraio 2025) ha subordinato il divieto di escussione a una verifica attenta dell’equilibrio tra impresa, garante e creditore.

Per questo, quando il rapporto con le banche è il nodo principale della crisi, serve un lavoro congiunto sul piano legale e finanziario. È la ragione per cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, oltre a essere Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: nella composizione negoziata la trattativa con gli istituti di credito si gioca sui numeri, e i numeri vanno letti da avvocati e commercialisti insieme.

“Faccio parte di un gruppo di società: la composizione vale per tutte? E chi la gestisce?”

Può valere per tutte, se lo si chiede. E anche in quel caso ogni società resta gestita dai propri organi.

L’art. 25 CCII consente alle imprese appartenenti a uno stesso gruppo di presentare un’istanza unitaria di composizione negoziata, in presenza di determinati presupposti, e affida a un unico esperto il compito di condurre le trattative in modo coordinato. Le singole società, però, non vengono fuse né “commissariate”: ciascuna mantiene i propri amministratori, i propri bilanci, i propri creditori.

C’è un profilo pratico da non trascurare: la competenza del tribunale per le misure protettive. In un caso esaminato nel 2025, il Tribunale di Lucca si è dichiarato incompetente a favore del Tribunale di Firenze sul ricorso per la conferma delle misure protettive presentato da un gruppo di imprese, applicando le regole sulla competenza per i gruppi di rilevanti dimensioni. Sbagliare il tribunale significa perdere tempo proprio quando il tempo è la risorsa più scarsa.

Un’avvertenza sui gruppi: le operazioni infragruppo (finanziamenti tra società sorelle, cessioni di crediti, garanzie incrociate) sono tipicamente atti che l’esperto guarda con attenzione, perché possono spostare valore da una società all’altra a danno dei creditori di una delle due. Anche qui valgono le regole dell’art. 21: informativa preventiva, possibile dissenso, possibile iscrizione nel registro delle imprese. Il controllo del gruppo resta nelle mani della capogruppo e degli amministratori delle controllate, ma ogni spostamento di risorse va motivato in funzione del risanamento complessivo.

“E se un creditore ha già chiesto il mio fallimento? Entrare in composizione mi salva?”

Può proteggerla, ma non in automatico e non per sempre. Qui la giurisprudenza recente è molto netta.

Dal giorno della pubblicazione dell’istanza di misure protettive, e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 18, comma 4, CCII). La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 4 del 29 maggio 2024, ha ritenuto ammissibile la composizione anche in pendenza di ricorsi dei creditori e ha considerato inderogabile questo divieto finché le misure non vengono formalmente revocate.

Ma lo scudo cade quando cadono le misure. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha affermato che la revoca delle misure protettive per mancanza di prospettive di risanamento rimuove il divieto e consente di aprire la liquidazione giudiziale senza attendere la relazione finale dell’esperto.

La Cassazione è intervenuta più volte. Con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 ha escluso che la mera pendenza della composizione negoziata o di misure protettive obblighi il giudice a rinviare l’udienza sul fallimento (nel caso deciso, ancora nel regime della legge fallimentare). Con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 ha chiarito che il procedimento per l’apertura della liquidazione e quello per la conferma delle misure protettive sono autonomi: se il giudice nega o revoca le misure, l’impresa deve reclamare nei termini, senza poter contare su un rinvio nell’altro procedimento. E con la sentenza n. 20846 del 19 giugno 2026 ha stabilito che, una volta aperta la liquidazione giudiziale, il reclamo cautelare pendente contro la revoca delle misure protettive diventa improseguibile.

La lezione è semplice: la composizione negoziata funziona come riparo solo se è seria, tempestiva e difesa bene in tribunale. E ogni provvedimento sulle misure va seguito con il calendario in mano.


LE PAURE FINALI

“Rischio di perdere l’azienda alla fine del percorso?”

Non per effetto della composizione negoziata in sé. Il rischio vero è non fare nulla.

La composizione negoziata non ha, tra i suoi esiti, la perdita forzata dell’azienda. Non c’è un giudice che la toglie all’imprenditore, non c’è un curatore che la vende. Gli esiti possibili sono tutti negoziati o scelti dall’imprenditore: accordi con i creditori, moratorie, piani attestati, accordi di ristrutturazione, oppure l’accesso a strumenti come il concordato preventivo o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Può darsi, certo, che il piano di risanamento preveda la cessione dell’azienda o di un ramo a un terzo, magari con l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 22. Ma in quel caso è una scelta dell’imprenditore, spesso la migliore per salvare occupazione e valore, e non un esproprio.

Il rischio di perdere l’azienda esiste, ma nasce altrove: dalla crisi non affrontata, dalle esecuzioni dei creditori, dalla liquidazione giudiziale richiesta da un creditore o dal pubblico ministero. Sotto questo profilo la composizione negoziata non è la causa della perdita di controllo: è uno degli strumenti per evitarla.

Il limite reale va però detto con onestà. Se le prospettive di risanamento non ci sono, la composizione non le crea. L’esperto archivierà, e l’impresa si troverà ad affrontare la crisi con gli strumenti che restano. Per questo la diagnosi iniziale, fatta prima di presentare l’istanza, è decisiva.

“Se l’esperto archivia, finisce tutto? Posso ancora fare qualcosa?”

Non finisce tutto, ma da quel momento i termini diventano stretti e non perdonano.

Quando l’esperto ritiene che non ci siano concrete prospettive di risanamento, lo comunica all’imprenditore e al segretario generale della Camera di Commercio, che dispone l’archiviazione. Se l’esperto conclude che le trattative non hanno avuto esito positivo ma che sono state condotte secondo correttezza e buona fede, l’imprenditore può chiedere il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale (art. 25-sexies CCII).

Due recenti pronunce mostrano quanto conti la sequenza temporale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026, ha affermato che la deroga al termine di decadenza per chi presenta una domanda di accesso a uno strumento di regolazione dopo la composizione (art. 40, comma 10, CCII) presuppone che le trattative siano giunte a conclusione: non si applica se il debitore si è limitato a rinunciare alla composizione. E il Tribunale di Milano, il 19 dicembre 2025, ha dichiarato tardiva una domanda di concordato con riserva presentata dopo l’archiviazione, in pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale.

C’è anche un tema di condotta. Con un’ordinanza del 19 febbraio 2025, il Tribunale di Milano, di fronte a un’archiviazione disposta dall’esperto per mancanza di buona fede e correttezza dell’imprenditore nelle trattative, ha ritenuto di non potersi più pronunciare sulla conferma delle misure protettive chieste successivamente. E il Tribunale di Mantova, il 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo che la conferma delle misure era stata negata.

Rassicurazione fondata: un’archiviazione non è la fine se l’imprenditore si è comportato correttamente e si muove subito. Limite reale: chi ha perso la fiducia dell’esperto o lascia scorrere i sessanta giorni perde anche le vie d’uscita più favorevoli.

“Come amministratore rischio qualcosa personalmente?”

Rischia quello che rischierebbe comunque, e in alcuni casi qualcosa di meno. Ma le responsabilità non spariscono.

L’art. 21, comma 1, ultimo periodo, è chiaro: restano ferme le responsabilità dell’imprenditore. La composizione negoziata non è un’assicurazione contro le azioni di responsabilità verso gli amministratori, né contro le conseguenze penali di condotte distrattive o preferenziali.

Detto questo, il percorso offre alcune tutele significative a chi lo segue correttamente. Gli atti autorizzati dal tribunale conservano i loro effetti anche se si arriva a una procedura concorsuale. E l’art. 24 CCII sottrae in larga parte alla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie compiuti dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

Ed ecco perché il meccanismo dell’informativa e del dissenso è così importante anche per lei personalmente: un atto comunicato all’esperto e da lui non contestato è un atto che parte da una posizione solida; un atto compiuto contro il suo dissenso iscritto è un atto che, un domani, qualcuno potrebbe usare contro di lei.

Rassicurazione fondata: la trasparenza con l’esperto la protegge. Limite reale: nessuno strumento protegge chi usa la composizione per favorire alcuni creditori o sottrarre beni.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due ipotesi dimostrative, costruite su numeri verosimili ma inventate a scopo esplicativo: non sono casi seguiti dallo studio.

Simulazione 1 – La vendita del capannone. Ipotesi: Srl manifatturiera, debiti complessivi per 1.284.600 €, di cui 612.300 € verso banche, 438.900 € verso fornitori e 233.400 € verso altri creditori. Esperto nominato, accettazione dell’incarico il 3 marzo. Misure protettive pubblicate e confermate dal tribunale per 90 giorni.

  • Il 14 aprile l’amministratore riceve un’offerta di 376.500 € per un capannone non più utilizzato, gravato da ipoteca bancaria per 214.800 €.
  • Strada corretta: il 15 aprile invia all’esperto un’informativa scritta con perizia di stima (valore 389.000 €), bozza del contratto e destinazione del ricavato: 214.800 € alla banca ipotecaria (che libera il bene), 161.700 € alla cassa del piano per pagare i fornitori strategici con la percentuale proposta a tutti. L’esperto non rileva pregiudizi; la vendita si fa il 29 aprile. Nessun dissenso, misure protettive intatte, atto coerente con le trattative.
  • Strada sbagliata: l’amministratore firma la vendita senza informare l’esperto e usa 97.200 € del ricavato per saldare per intero un unico fornitore. Comunicato l’atto, l’esperto ritiene che il pagamento pregiudichi gli altri creditori: il dissenso diventa obbligatorio, viene iscritto nel registro delle imprese e segnalato al tribunale, che può revocare le misure protettive. Da quel momento i creditori possono tornare ad agire.

In entrambi i casi il capannone lo ha venduto l’amministratore. Il “controllo” non è mai stato in discussione: sono cambiate le conseguenze.

Simulazione 2 – Le perdite sul capitale. Ipotesi: Srl con capitale sociale di 50.000 €; il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre evidenzia una perdita di 83.700 €, con patrimonio netto negativo per 21.450 €. Il capitale scende sotto il minimo legale: in condizioni ordinarie scatterebbe l’obbligo di ricapitalizzare o trasformare la società, pena lo scioglimento.

  • L’amministratore presenta l’istanza di composizione il 10 febbraio e dichiara, ai sensi dell’art. 20 CCII, che fino alla conclusione delle trattative non si applicano gli obblighi e la causa di scioglimento per riduzione del capitale.
  • Esperto nominato; incarico accettato il 17 febbraio; termine ordinario di 180 giorni che scade a metà agosto.
  • Il piano prevede un aumento di capitale di 65.000 € da parte di un nuovo socio, condizionato alla firma di un accordo con i due principali creditori bancari. L’accordo viene sottoscritto a luglio.
  • Risultato: la società non è stata messa in liquidazione per le perdite mentre trattava, l’assemblea ha deliberato l’aumento di capitale nel pieno dei suoi poteri, l’amministratore non ha mai perso la gestione.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Se il controllo resta mio, qual è la cosa che rischio davvero di perdere?”

La credibilità. È questa la risorsa che, in una composizione negoziata, può sfuggire di mano all’imprenditore, molto più del controllo formale dell’impresa.

Il percorso si regge su un presupposto dichiarato dalla legge: le parti devono comportarsi secondo buona fede e correttezza, e l’imprenditore deve rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente. Questo significa che ogni informazione omessa, ogni pagamento “fuori piano” non comunicato, ogni documento fornito in ritardo non fa perdere il controllo dell’azienda, ma consuma la fiducia dell’esperto e dei creditori.

E quando la fiducia si esaurisce, le conseguenze sono concrete: l’esperto può archiviare per mancanza di buona fede, il tribunale può revocare le misure protettive, i creditori tornano liberi di agire. Il caso deciso dal Tribunale di Milano il 19 febbraio 2025, che abbiamo citato sopra, nasce proprio da un’archiviazione motivata dalla condotta dell’imprenditore nelle trattative.

C’è anche un aspetto più sottile. I creditori, in composizione, non sono obbligati ad accettare nulla. Aderiscono se si convincono che la proposta sia per loro più conveniente dell’alternativa. E si convincono solo se si fidano dei numeri e di chi li presenta. Un imprenditore che conserva tutti i poteri ma ha perso credibilità si trova con un’azienda “sua” e nessun accordo possibile.

Per questo, la domanda giusta non è “chi comanda?”, ma “come comando in modo che i creditori si fidino?”. La risposta passa da tre scelte: un piano sostenibile e documentato, un’informativa puntuale all’esperto su ogni atto sensibile, e una difesa preparata in tribunale quando si chiedono le misure protettive.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce più rilevanti per capire come i giudici leggono il rapporto tra imprenditore, esperto, creditori e tribunale. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui interessa chi si chiede se “perde il controllo”.

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. La sola pendenza della composizione negoziata o di misure protettive non costringe il giudice a rinviare la decisione sulla dichiarazione di fallimento. Rilevanza: la composizione non è uno scudo automatico; lo diventa solo con misure protettive operanti e ben difese.
  2. Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale e quello di conferma delle misure protettive restano distinti; i provvedimenti sulle misure si impugnano con il reclamo cautelare, da proporre nei termini. Rilevanza: l’imprenditore conserva il controllo anche delle proprie difese, ma deve esercitarlo in tempo.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 19 gennaio 2026, n. 500. Le misure protettive hanno natura cautelare e interinale; contro il decreto che respinge il reclamo sul loro mancato riconoscimento non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: la partita sulle misure si gioca davanti al tribunale e al collegio del reclamo: arrivarci preparati è indispensabile.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13997. La finestra per accedere a uno strumento di regolazione dopo la composizione, in deroga alla decadenza dell’art. 40, comma 10, presuppone trattative arrivate a conclusione, non la semplice rinuncia del debitore. Rilevanza: la libertà di uscire dal percorso esiste, ma uscire nel modo sbagliato chiude porte importanti.
  5. Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846. Aperta la liquidazione giudiziale, il reclamo contro la revoca delle misure protettive disposta nella composizione diventa improseguibile. Rilevanza: una volta perse le misure, i tempi del creditore possono superare quelli della difesa.
  6. App. Trieste, 29 maggio 2024, n. 4. La composizione è ammissibile anche in pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale, e finché le misure protettive non vengono formalmente revocate la liquidazione non può essere aperta. Rilevanza: conferma la forza protettiva del percorso quando è avviato correttamente.
  7. App. Torino, 22 aprile 2025, n. 356. Se le misure protettive vengono revocate per assenza di prospettive di risanamento, il divieto di aprire la liquidazione giudiziale viene meno senza attendere la relazione finale dell’esperto. Rilevanza: le prospettive di risanamento sono il presupposto di tutto.
  8. Trib. Milano, 8 febbraio 2025. Il divieto di escutere le garanzie di terzi può essere concesso solo se non compromette in modo eccessivo il patrimonio del garante e l’equilibrio con il creditore. Rilevanza: per soci e garanti la protezione non è automatica e va chiesta in modo mirato.
  9. Trib. Mantova, 13 febbraio 2025. Dopo il diniego di conferma delle misure protettive, anche per assenza di prospettive di risanamento, il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. Rilevanza: mostra le conseguenze di un percorso non sostenuto da un piano credibile.
  10. Trib. Milano, ord. 19 febbraio 2025. Archiviata la composizione dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza dell’imprenditore, il tribunale non ha più potuto pronunciarsi sulla conferma delle misure richiesta in seguito. Rilevanza: il vero rischio non è perdere la gestione, ma perdere la fiducia dell’esperto.
  11. Trib. Milano, 4 luglio 2025. Superato il limite massimo di 240 giorni delle misure protettive, possono essere concesse misure cautelari mirate verso singoli creditori solo per esigenze sopravvenute e senza sacrificare gravemente i loro diritti. Rilevanza: la protezione ha confini temporali precisi, che vanno pianificati.
  12. Trib. Milano, 14 dicembre 2025. È inammissibile l’accesso, e vanno negate le misure protettive, quando la composizione mira soltanto a liquidare beni e a paralizzare esecuzioni già avviate. Rilevanza: lo strumento tutela chi vuole risanare, non chi vuole prendere tempo.
  13. Trib. Milano, 19 dicembre 2025. Dopo l’archiviazione della composizione, e in pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale, la domanda di concordato con riserva presentata fuori dai termini è stata dichiarata inammissibile. Rilevanza: i termini dopo la composizione sono decadenziali e vanno rispettati con precisione.
  14. Trib. Monza, 31 dicembre 2025. In presenza di un accordo transattivo con il Fisco concluso nella composizione (art. 23, comma 2-bis, CCII), il tribunale ne autorizza l’esecuzione verificandone la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: anche quando interviene il giudice, lo fa per controllare un accordo voluto dall’imprenditore, non per sostituirsi a lui.

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti con cui lo Studio Monardo affianca l’imprenditore che valuta o ha già avviato una composizione negoziata, con l’obiettivo di tenere saldo il controllo dell’impresa e di usare il percorso nel modo più efficace.

  1. Analizziamo i presupposti prima dell’istanza: esaminiamo bilanci, situazione debitoria e flussi di cassa per verificare se esiste una ragionevole prospettiva di risanamento, il requisito che i tribunali controllano per primo.
  2. Prepariamo l’istanza e la documentazione richiesta dalla piattaforma telematica, compresi il progetto di piano di risanamento e l’elenco dei creditori, con i commercialisti dello staff.
  3. Redigiamo le informative all’esperto sugli atti di straordinaria amministrazione e sui pagamenti sensibili, in modo che siano complete, motivate e documentate, riducendo il rischio di dissenso.
  4. Gestiamo il confronto con l’esperto quando segnala un possibile pregiudizio, valutando se modificare l’operazione o sostenerne la coerenza con il piano.
  5. Predisponiamo e depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive nei tempi di legge, individuando con precisione creditori e beni da proteggere, e lo sosteniamo in udienza.
  6. Proponiamo i reclami contro i provvedimenti sfavorevoli sulle misure protettive e cautelari, rispettando i termini che la Cassazione ha chiarito essere autonomi rispetto al procedimento di liquidazione.
  7. Chiediamo le autorizzazioni dell’art. 22 CCII per finanziamenti prededucibili o per la cessione dell’azienda o di rami, quando servono a rendere più sicuro il risanamento.
  8. Conduciamo le trattative con banche e fornitori, costruendo proposte di moratoria, stralcio o riscadenzamento sostenute da numeri verificati.
  9. Curiamo la dichiarazione dell’art. 20 CCII sulla sospensione degli obblighi per perdite sul capitale, coordinandola con le decisioni degli organi sociali.
  10. Pianifichiamo l’uscita dal percorso: accordo, piano attestato, accordo di ristrutturazione o concordato semplificato, monitorando i termini decadenziali che seguono la relazione finale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: conoscere la composizione negoziata dall’interno significa sapere come l’esperto legge un’informativa, quando un pagamento gli appare incoerente, cosa lo porta a iscrivere un dissenso o a proporre l’archiviazione. Questa conoscenza consente di preparare ogni passaggio anticipando le sue valutazioni, anziché subirle.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino, se necessario, alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta l’istanza segue le udienze sulle misure protettive, i reclami e gli eventuali giudizi successivi, senza cambi di linea e senza dispersione di informazioni.

Il lavoro è svolto da avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: il piano di risanamento, le proiezioni di cassa e le trattative con le banche richiedono competenze giuridiche e contabili nello stesso momento, non in sequenza.


In chiusura

Le risposte di questa guida portano a tre messaggi. Primo: nella composizione negoziata lei conserva la gestione ordinaria e straordinaria della sua impresa, e nessun esperto o giudice la sostituisce. Secondo: ciò che si aggiunge è un obbligo di trasparenza, cioè informare prima l’esperto degli atti straordinari e dei pagamenti incoerenti, con il rischio, se si va contro il suo parere, di un dissenso pubblico e della perdita delle misure protettive. Terzo: il bene da proteggere davvero è la credibilità, perché è su quella che si reggono le trattative, la protezione del tribunale e le vie d’uscita successive.

Lo Studio Monardo segue questi percorsi perché la materia coincide con le competenze certificate del suo titolare: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 permette di impostare il rapporto con l’esperto conoscendone il punto di vista; quella di avvocato cassazionista consente di difendere le misure protettive fino all’ultimo grado; il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario porta al tavolo delle trattative i numeri che le banche chiedono di vedere.

📩 Stai pensando alla composizione negoziata e vuoi capire come restare davvero al timone della tua azienda? Scrivici oggi stesso: i contatti dello studio ti aspettano in fondo a questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata