Chi ci scrive dopo essere finito nelle mani di un usuraio fa quasi sempre la stessa domanda, con parole diverse: «Posso chiedere l’esdebitazione anche se non ho ancora denunciato? E se denuncio, cosa succede ai miei debiti?». Abbiamo raccolto qui le domande che riceviamo più spesso su questo tema, e abbiamo provato a rispondere come faremmo a voce, in studio: con franchezza, anche quando la risposta non è quella che si spera.
Il quadro normativo, in estrema sintesi, è questo. Le procedure di sovraindebitamento oggi stanno nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”): ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti), concordato minore (artt. 74 e seguenti), liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti) ed esdebitazione dell’incapiente (art. 283). Accanto a queste, esistono gli strumenti “antiusura” veri e propri: il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14 della legge 108/1996), il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura (art. 15 della stessa legge) e la sospensione dei termini e delle esecuzioni prevista dall’art. 20 della legge 44/1999. Sono due binari diversi, con requisiti diversi: ed è proprio sulla denuncia che i due binari si separano.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il modo in cui l’Organismo esamina la posizione del debitore, verifica i crediti e valuta l’eventuale colpa grave. E perché le vicende di usura portano quasi sempre con sé contratti bancari e finanziari da ricalcolare, terreno su cui opera lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina.
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Blocco A — Le basi
“Ma per fare il sovraindebitamento devo per forza denunciare l’usuraio?”
No: la denuncia non è un requisito di accesso alle procedure di sovraindebitamento. Nessuna norma del Codice della crisi subordina la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore o la liquidazione controllata alla presentazione di una denuncia penale.
Quello che la legge chiede è diverso. Serve anzitutto lo stato di sovraindebitamento, cioè una situazione di crisi o di insolvenza di un soggetto che non può accedere alle procedure riservate alle imprese maggiori (art. 2 CCII). Servono poi, a seconda della procedura, alcune condizioni “negative”: per la ristrutturazione del consumatore, ad esempio, l’art. 69 CCII esclude chi ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, chi ha già ottenuto un’esdebitazione nei cinque anni precedenti o chi ne ha già beneficiato due volte.
Detto questo, sarebbe scorretto fermarsi al “no”. La denuncia, pur non essendo richiesta, cambia moltissimo le carte in tavola, per tre ragioni che vedremo nelle risposte successive:
- è indispensabile per chiedere il mutuo senza interessi del Fondo di solidarietà, riservato a chi è parte offesa in un procedimento penale per usura;
- è il presupposto pratico della sospensione delle esecuzioni prevista dall’art. 20 della legge 44/1999, che passa da un provvedimento del Procuratore della Repubblica;
- può incidere sulla valutazione della colpa grave, perché documenta che il ricorso all’usuraio è stato subìto e non scelto con leggerezza.
C’è poi un aspetto che quasi nessuno considera e che affrontiamo più avanti, nella domanda “che nessuno fa”: depositare una procedura di sovraindebitamento in cui compare un usuraio tra i creditori significa portare quella vicenda davanti a un giudice. E un giudice è un pubblico ufficiale.
In sintesi: si può partire senza denuncia, ma bisogna sapere a cosa si rinuncia e cosa può accadere comunque.
“Chi è considerato ‘vittima di usura’ per la legge?”
Chi ha ricevuto un prestito a fronte del quale gli sono stati fatti dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari. La definizione viene dal codice penale (art. 644 c.p.), che distingue due forme di usura.
La prima è l’usura “oggettiva”: il tasso pattuito supera la soglia fissata trimestralmente sulla base delle rilevazioni della Banca d’Italia e dei decreti del Ministero dell’Economia. Qui non conta lo stato d’animo del debitore né quello del prestatore: se il tasso supera la soglia, l’usura c’è. La seconda è l’usura “soggettiva” o “in concreto”: interessi sotto soglia ma comunque sproporzionati rispetto alla prestazione, pattuiti con chi si trovava in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Nella pratica, chi ci contatta rientra quasi sempre in una di queste due situazioni:
- usura “di strada”: un prestatore privato, spesso conosciuto nel quartiere o sul lavoro, che chiede il 10 o il 20% al mese, magari con assegni in garanzia;
- usura “contrattuale”: un finanziamento bancario o di una società finanziaria in cui il costo complessivo, calcolato correttamente, supera la soglia di legge.
La distinzione è decisiva per il nostro tema. Nel primo caso c’è quasi sempre un reato da denunciare, con tutti i timori che ne derivano. Nel secondo caso la questione si gioca soprattutto sul piano civile: la clausola sugli interessi usurari è nulla e gli interessi non sono dovuti (art. 1815, secondo comma, c.c.), e questo si fa valere anche all’interno della procedura di sovraindebitamento, contestando il credito della banca o della finanziaria. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la verifica va fatta sul tasso pattuito all’origine (Cass. SU n. 24675/2017) e che la disciplina antiusura riguarda anche gli interessi di mora (Cass. SU n. 19597/2020).
“Entro quando devo denunciare, se voglio i benefici del Fondo?”
La denuncia di per sé non ha un termine di decadenza per i benefici; il termine corre dopo, per la domanda al Fondo. È un equivoco frequente, e conviene chiarirlo bene.
L’usura è un reato procedibile d’ufficio: non serve una querela entro tre mesi, e la notizia di reato può arrivare alla Procura anche da altre fonti. Quello che ha un termine preciso è la domanda di mutuo al Fondo di solidarietà: va presentata, tramite la Prefettura della provincia in cui il reato si è consumato, entro ventiquattro mesi dalla data della denuncia oppure dalla data in cui la persona offesa ha saputo dell’inizio delle indagini (art. 14, comma 5, legge 108/1996, come modificato dal D.L. 113/2018). In passato il termine era di sei mesi, e alcune pagine informative non aggiornate lo riportano ancora: attenzione.
Questo ha due conseguenze pratiche.
La prima: chi denuncia oggi ha due anni per organizzare la domanda, ma non conviene aspettare. Il mutuo viene commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati, e per dimostrarli servono ricevute, assegni, estratti conto, messaggi: materiale che col tempo si disperde.
La seconda: chi è già persona offesa in un procedimento avviato da altri (ad esempio perché l’usuraio è stato arrestato per altre vicende) deve fare attenzione alla data in cui ha avuto notizia delle indagini. Da lì partono i ventiquattro mesi, anche se la denuncia non l’ha mai presentata personalmente.
Quanto alle procedure di sovraindebitamento, non esiste un “termine” per accedervi: si può depositare la domanda finché dura la situazione di crisi o di insolvenza. Esistono però termini interni alla procedura, che riassumiamo nella tabella del blocco successivo.
“Il Fondo antiusura vale anche per me che sono un dipendente?”
Il mutuo del Fondo di solidarietà no, ma il Fondo di prevenzione sì, e senza denuncia. Qui c’è la distinzione più importante di tutto l’articolo, e merita qualche riga in più.
Il Fondo di solidarietà (art. 14, legge 108/1996) eroga mutui senza interessi, di durata non superiore a dieci anni, a chi esercita un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, oppure una libera professione, e dichiara di essere vittima di usura risultando parte offesa nel relativo procedimento penale. Due requisiti, dunque: un’attività economica e un procedimento penale in corso. Il dipendente o il pensionato che ha subìto usura per pagare spese familiari resta fuori da questo strumento, anche se denuncia.
Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura (art. 15, legge 108/1996) funziona in modo completamente diverso. Non eroga prestiti direttamente: finanzia fondi speciali gestiti dai Confidi (per le piccole imprese) e da associazioni e fondazioni antiusura riconosciute (per famiglie e privati), che rilasciano garanzie alle banche per ottenere un prestito legale. Non richiede alcuna denuncia, perché nasce per evitare che chi è in difficoltà finisca dall’usuraio, o per tirarlo fuori prima che la situazione precipiti. Le associazioni valutano la sostenibilità del bilancio familiare e la capacità di rimborso.
Il Fondo di prevenzione è stato riformato con la legge di Bilancio 2025 e con il D.M. 27 febbraio 2026, che ne hanno ampliato la funzione verso la consulenza sul debito e la prevenzione del sovraindebitamento, oltre al rilascio di garanzie.
Per un consumatore vittima di usura, quindi, la strada tipica non è il Fondo di solidarietà ma la combinazione tra procedura di sovraindebitamento ed eventuale prestito garantito dal Fondo di prevenzione. Con un limite onesto: il Fondo di prevenzione presuppone che il debito sia ancora sostenibile con un prestito; quando non lo è più, resta la procedura concorsuale.
Blocco B — La procedura
“Da dove comincio concretamente? Devo andare prima dai carabinieri o prima dall’OCC?”
Dipende da cosa vuole ottenere, e dall’urgenza. Non esiste un ordine imposto dalla legge, ma esiste un ordine conveniente, che cambia da caso a caso.
Se il problema principale è un’esecuzione imminente (un’asta fissata, un pignoramento dello stipendio appena notificato) e lei esercita un’attività economica, la denuncia seguita dalla domanda al Fondo e dall’istanza di sospensione ex art. 20 della legge 44/1999 è spesso lo strumento più rapido per fermare il tempo. In quel caso conviene partire dalla denuncia.
Se invece è un consumatore, e il problema è l’insieme dei debiti (banca, finanziaria, magari qualche cartella, più il debito con l’usuraio), il punto di partenza è una ricognizione completa della situazione: elenco dei creditori, importi, contratti, pagamenti già fatti. Questa ricognizione serve comunque, sia che poi si denunci sia che non si denunci, ed è la base della domanda all’Organismo di composizione della crisi (OCC).
In ogni caso, prima di fare qualunque passo, conviene rispondere a tre domande:
- L’usuraio è ancora “attivo” su di lei? Minacce, pretese in corso, contatti con familiari. Se sì, la sicurezza viene prima di ogni strategia processuale, e la denuncia diventa anche uno strumento di protezione.
- Ha prove dei pagamenti? Assegni, bonifici, messaggi, registrazioni di conversazioni a cui ha partecipato. Senza prove, né il Fondo né la contestazione civile degli interessi hanno basi solide.
- Ci sono anche contratti bancari o finanziari potenzialmente usurari? In quel caso, prima di depositare qualunque procedura, va fatto il ricalcolo: ridurre i crediti significa rendere più sostenibile il piano.
Solo dopo aver risposto a queste domande si sceglie la sequenza. Nella tabella che segue abbiamo messo in fila i passaggi principali dei due binari.
Tabella dei passaggi e dei termini
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Denuncia (facoltativa per il sovraindebitamento) | Denuncia-querela per usura (art. 644 c.p.) | Nessun termine di decadenza: reato procedibile d’ufficio | Procura della Repubblica, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza |
| Mutuo antiusura (solo attività economiche) | Domanda al Fondo di solidarietà (art. 14 L. 108/1996) | Entro 24 mesi dalla denuncia o dalla notizia dell’inizio delle indagini | Prefettura della provincia del reato; decide il Commissario straordinario antiracket e antiusura |
| Sospensione esecuzioni | Provvedimento ex art. 20 L. 44/1999 | Sospensione fino a 2 anni dal provvedimento | Procuratore della Repubblica competente per le indagini; poi giudice dell’esecuzione |
| Prestito garantito (anche consumatori) | Richiesta al Fondo di prevenzione (art. 15 L. 108/1996) | Nessun termine legale | Associazioni e fondazioni antiusura; Confidi per le imprese |
| Avvio sovraindebitamento | Istanza di nomina del gestore | Nessun termine | OCC territorialmente competente |
| Deposito della proposta | Ricorso con piano e relazione dell’OCC (artt. 67-68 CCII) | Nessun termine | Tribunale del luogo di residenza o sede |
| Comunicazione ai creditori | Pubblicazione e comunicazione di proposta e piano | Entro 30 giorni dal decreto, a cura dell’OCC (art. 70 CCII) | OCC |
| Osservazioni dei creditori | Osservazioni scritte | Entro 20 giorni dalla comunicazione (art. 70 CCII) | Tribunale, tramite OCC |
| Impugnazione | Reclamo contro il provvedimento sull’omologa | 30 giorni (art. 50 CCII, richiamato) | Corte d’appello |
Una precisazione sui termini: la sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto) in linea generale non si applica ai procedimenti regolati dal Codice della crisi (art. 9 CCII). Chi conta sull’estate per “guadagnare un mese” nel reclamo contro un provvedimento di sovraindebitamento rischia di perdere l’impugnazione.
“Cosa devo portare all’OCC? Devo dire che c’è di mezzo un usuraio?”
Sì, e non c’è alternativa: l’elenco dei creditori deve essere completo e veritiero. Nelle procedure di sovraindebitamento il debitore deposita l’elenco di tutti i creditori, con le somme dovute e le cause di prelazione (art. 67 CCII per il consumatore; norme analoghe per il concordato minore e la liquidazione controllata). L’OCC, nella sua relazione, deve ricostruire le cause dell’indebitamento e verificare la completezza e l’attendibilità della documentazione.
Tacere un debito, qualunque sia la sua natura, espone a conseguenze serie: l’omissione può essere letta come atto in frode ai creditori, con il rischio di revoca dell’omologa o di diniego dell’esdebitazione. E un debito “nascosto” con l’usuraio resterebbe comunque lì, fuori dalla procedura, a pesare su di lei anche dopo.
Cosa portare, concretamente:
- documenti d’identità, stato di famiglia, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, buste paga o certificazione pensionistica;
- contratti di finanziamento, mutui, carte revolving, estratti conto degli ultimi anni;
- atti ricevuti dai creditori: decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, cartelle;
- per il debito usurario: tutto ciò che documenta la somma ricevuta e i pagamenti fatti (assegni, bonifici, contanti annotati, chat, messaggi vocali);
- l’eventuale denuncia e il numero del procedimento penale, se già esistono.
Nella relazione, il gestore dovrà descrivere come si è formato il debito. Qui la presenza dell’usura, se documentata, gioca a favore del debitore: spiega la spirale, mostra che il debito è cresciuto per effetto di interessi illeciti, e prepara il terreno alla contestazione di quegli interessi. Come diciamo spesso, la trasparenza nella procedura non è solo un obbligo: è la base della credibilità del piano.
“Il debito con l’usuraio lo devo pagare nel piano? Tutto?”
No, non tutto. E in alcuni casi, molto poco.
Il punto di partenza è l’art. 1815, secondo comma, del codice civile: se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Il prestito diventa, in pratica, gratuito. Quello che resta, in linea di principio, è l’obbligo di restituire il capitale effettivamente ricevuto. E gli interessi usurari già pagati possono essere fatti valere per ridurre quanto ancora dovuto o per chiederne la restituzione.
Nella procedura di sovraindebitamento questo significa che il credito dell’usuraio va ricostruito, non recepito per come lui lo pretende. L’usuraio che dice «mi deve ancora 15.000 euro» su un prestito originario di 6.000 euro, dopo aver incassato mesi di interessi al 10% mensile, avanza una pretesa che, sul piano civile, va ridimensionata drasticamente. La sequenza tipica è:
- individuare il capitale effettivamente consegnato;
- sommare tutti i pagamenti documentati;
- imputare quei pagamenti al capitale, visto che gli interessi non erano dovuti;
- determinare l’eventuale residuo, che entra nel piano come credito chirografario.
C’è poi un secondo livello. Un soggetto che ha prestato a tassi usurari è, per definizione, un creditore che ha contribuito a determinare il sovraindebitamento. L’art. 69, comma 2, CCII stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento, o l’ha aggravata, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa contestando la convenienza della proposta. La Cassazione ha precisato che quel creditore conserva la possibilità di contestare i requisiti di legittimità del piano, mentre gli è preclusa la sola contestazione sulla convenienza (Cass. n. 20672/2025).
Va detto con onestà: nella realtà, l’usuraio “di strada” raramente si presenta nella procedura a far valere il proprio credito, perché dovrebbe esporsi. Ma il fatto che non si presenti non significa che il debito sparisca da solo: significa che la procedura, con l’esdebitazione finale, lo può neutralizzare.
“Se denuncio, le esecuzioni si fermano davvero?”
Possono fermarsi, ma non automaticamente, e non per tutti. L’art. 20 della legge 44/1999 prevede, a favore di chi ha chiesto l’elargizione (per l’estorsione) o il mutuo (per l’usura), la sospensione dei termini di scadenza di adempimenti, dei termini di prescrizione e decadenza e dei termini delle procedure esecutive mobiliari e immobiliari, compresi i rilasci di immobili. Il D.L. 113/2018 ha portato la durata massima della sospensione dagli originari trecento giorni a due anni dal provvedimento.
I passaggi sono tre: la domanda di accesso al Fondo, la richiesta di sospensione, e il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini sul reato. Dal 2012 (legge 3/2012) è il Procuratore, e non più il Prefetto, a valutare se concedere la sospensione. Il provvedimento viene poi trasmesso al giudice dell’esecuzione.
Qui le Sezioni Unite hanno fissato un principio molto utile per il debitore: il giudice dell’esecuzione non può sindacare la valutazione con cui il pubblico ministero ha ritenuto esistenti i presupposti della sospensione, né l’idoneità della procedura esecutiva a compromettere l’efficacia del beneficio richiesto; deve limitarsi a verificare che il provvedimento sia riconducibile alla norma, che riguardi processi pendenti davanti a lui e che nel processo decorra un termine su cui la sospensione possa incidere (Cass. SU n. 21854/2017, sulla scia di Corte cost. n. 192/2014).
I limiti, però, vanno conosciuti:
- la sospensione è legata al beneficio antiusura, quindi presuppone la domanda al Fondo, e dunque un’attività economica e un procedimento penale;
- ha carattere eccezionale e non può essere prorogata oltre quanto previsto dalla legge (Cass. n. 8940/2012);
- riguarda singoli crediti e singole procedure, e non impedisce l’apertura di una procedura concorsuale se l’insolvenza emerge rispetto alla generalità dei debiti (Cass. n. 22756/2012);
- se una sentenza accerta che i presupposti non c’erano, gli effetti dell’inadempimento tornano a essere regolati dalle norme ordinarie.
Per il consumatore che non ha accesso al Fondo, lo strumento per fermare le esecuzioni è un altro: le misure protettive del Codice della crisi, che vediamo nella prossima risposta.
“E se non denuncio, come fermo il pignoramento dello stipendio?”
Con gli strumenti propri della procedura di sovraindebitamento, che non richiedono alcuna denuncia.
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, il debitore può chiedere al giudice che, con il decreto che dispone la pubblicazione e la comunicazione della proposta, sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio e la sospensione di quelle in corso (art. 70, comma 4, CCII). Nel concordato minore esiste una misura analoga, richiesta con la domanda (art. 78 CCII). Nella liquidazione controllata, dall’apertura della procedura le azioni esecutive individuali non possono essere iniziate né proseguite, secondo il meccanismo proprio delle procedure liquidatorie.
Rispetto alla sospensione dell’art. 20, queste misure hanno un vantaggio e uno svantaggio.
Il vantaggio: valgono per tutti, consumatori compresi, e riguardano l’intero patrimonio del debitore, non singoli crediti.
Lo svantaggio: arrivano solo dopo il deposito della domanda e dopo che il giudice l’ha esaminata. Serve quindi un lavoro preparatorio con l’OCC, che richiede tempo. Se il pignoramento dello stipendio è già in corso, per qualche mese le trattenute continueranno.
Un avvertimento pratico, che vale per qualunque sospensione: la sospensione non cancella gli atti già compiuti. Nelle esecuzioni immobiliari, ad esempio, la Cassazione ha ricordato che il creditore procedente deve comunque rinnovare la trascrizione del pignoramento entro vent’anni, anche se il processo è sospeso (Cass. ord. n. 15241/2025). Il principio opera anche a vantaggio del debitore: un pignoramento non rinnovato perde efficacia, e va verificato.
Blocco C — I casi particolari
“Mi hanno negato il piano perché avrei ‘fatto debiti con colpa grave’. Ma io ero vittima di usura: conta qualcosa?”
Conta, e parecchio. Ma va dimostrato, non solo dichiarato.
Il requisito da superare, per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, non è più la vecchia “meritevolezza” della legge 3/2012. Oggi l’art. 69 CCII esclude solo chi ha causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La Cassazione ha chiarito che i requisiti vanno valutati alla luce di questo nuovo criterio e non con i parametri previgenti, più severi (Cass. n. 22890/2023). La giurisprudenza di merito ha seguito la stessa linea: il giudice deve verificare l’assenza delle condizioni ostative, non compiere un giudizio morale sul debitore (App. Bologna, decreto 9 febbraio 2024; Trib. Nola 8 maggio 2024 n. 41).
Perché l’usura aiuta a escludere la colpa grave? Perché chi si rivolge a un usuraio lo fa, di regola, quando i canali legali gli sono già preclusi, e resta poi intrappolato in un meccanismo che non controlla. Alcuni tribunali hanno riconosciuto che una condizione di sudditanza psicologica nella quale il debito si è formato esclude la colpa grave (Trib. Torino, 27 febbraio 2024), e che la condotta scorretta dell’ultimo finanziatore, che ha erogato senza verificare il merito creditizio, può attenuare da grave a lieve la colpa del debitore (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 19 gennaio 2024).
Le parole oneste, però, sono queste: essere vittima di usura non è un lasciapassare automatico. Se l’indebitamento con banche e finanziarie era già evidentemente sproporzionato prima dell’usura, o se il ricorso all’usuraio è stato alimentato da scelte gravemente imprudenti, il giudice può ancora ravvisare la colpa grave. Qui la denuncia torna utile anche se non è richiesta: un procedimento penale in cui lei è persona offesa è la prova più forte della natura subìta del debito.
Come sintetizza l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi e fiduciario OCC: “nella relazione dell’Organismo la storia del debito pesa quanto i numeri; una vicenda di usura documentata cambia la lettura di tutto il resto”.
“Sono una ditta individuale, ho denunciato: posso avere il mutuo del Fondo e anche fare il concordato minore?”
In linea di principio i due strumenti non si escludono, ma vanno coordinati con attenzione, perché hanno logiche diverse.
Il mutuo del Fondo di solidarietà è un finanziamento senza interessi, fino a dieci anni, commisurato al danno subìto per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato; in casi particolari può tener conto di ulteriori danni. Non è un “regalo”: va restituito, ed è destinato al reinserimento nell’economia legale secondo un piano di investimento allegato alla domanda. Due vincoli sono decisivi:
- le somme erogate non possono mai essere usate per pagare l’usuraio, né a titolo di interessi né di capitale (art. 14, comma 5, legge 108/1996);
- il mutuo è revocato se il procedimento penale si chiude con archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o assoluzione, e se le somme non vengono impiegate secondo il piano presentato.
Il concordato minore, dal canto suo, è la procedura per l’imprenditore “minore” che vuole proseguire l’attività pagando i creditori in misura sostenibile. Il coordinamento tra i due strumenti richiede di rispondere a domande molto concrete: il mutuo del Fondo entra nel piano come risorsa per rilanciare l’attività? La sua rata decennale è compatibile con i pagamenti promessi ai creditori concordatari? Il Fondo stesso diventerà un creditore da considerare nelle previsioni future?
Un dettaglio ulteriore: per l’imprenditore già dichiarato fallito la legge (art. 14 legge 108/1996, come integrato nel 2012) consente l’accesso al mutuo previo parere favorevole del giudice delegato. La norma è nata nel sistema della legge fallimentare; il suo adattamento alle procedure del Codice della crisi, e in particolare alla liquidazione controllata, va verificato caso per caso con il giudice della procedura.
“L’usura me l’ha fatta la banca, non uno strozzino. Devo denunciare la banca?”
Non è necessario, e spesso non è neppure la strada giusta. Quando il superamento del tasso soglia emerge da un contratto bancario o di una finanziaria, la questione si gioca prevalentemente sul piano civile, e la procedura di sovraindebitamento è una sede in cui farla valere.
Le regole principali, fissate dalle Sezioni Unite, sono tre:
- l’usura va verificata al momento della pattuizione: se un tasso lecito all’origine supera la soglia solo in seguito, per effetto della discesa dei tassi medi, non diventa usurario (Cass. SU n. 24675/2017);
- nel calcolo del tasso effettivo globale vanno considerate tutte le voci collegate all’erogazione del credito, con il principio di simmetria tra ciò che si include nel tasso concreto e ciò che è stato rilevato per fissare la soglia (Cass. SU n. 16303/2018, in tema di commissione di massimo scoperto);
- la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; se sono usurari, cadono solo quelli, e restano dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (Cass. SU n. 19597/2020).
Nella procedura di sovraindebitamento, il credito della banca viene quindi rideterminato: se la clausola sugli interessi corrispettivi è usuraria, quegli interessi non sono dovuti; se è usuraria solo la mora, viene meno la mora. La contestazione si porta nella proposta e nella relazione dell’OCC, con una perizia di ricalcolo.
Diverso è il caso in cui emergano condotte penalmente rilevanti, come l’approfittamento consapevole dello stato di bisogno. Ma per ridurre i debiti nella procedura concorsuale basta il piano civile, e non serve alcuna denuncia.
“E se i soldi dall’usuraio li ha presi mio marito, ma io ho firmato qualcosa?”
Qui bisogna distinguere cosa ha firmato, e in che veste.
Se ha firmato una garanzia (una fideiussione, un assegno di garanzia, una cambiale) per un prestito usurario, anche il suo impegno è travolto dalla nullità degli interessi: la garanzia non può coprire più di quanto il debitore principale debba legittimamente. Se ha firmato un finanziamento cointestato con una banca, lei è debitrice solidale e quel debito entra nella sua situazione personale.
Il Codice della crisi prevede la possibilità di procedure familiari (art. 66 CCII): i membri della stessa famiglia conviventi, o i cui debiti hanno un’origine comune, possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi. È una soluzione molto utile quando l’usura ha coinvolto l’intero nucleo, perché consente di trattare insieme debiti intrecciati e di contenere i costi della procedura.
Quanto alla qualifica di consumatore, la Cassazione ha recentemente ribadito che si guarda alla natura dell’obbligazione assunta e allo scopo per cui è stata contratta, non alla generica “persona fisica” del debitore (Cass. n. 29746/2025, in tema di fideiussione). Se la garanzia prestata a favore del coniuge imprenditore rientra in un’attività professionale, l’inquadramento cambia e con esso la procedura.
E sulla denuncia: la persona offesa dal reato di usura è chi ha ricevuto il prestito e pagato gli interessi, ma anche chi ha subìto direttamente un danno dal meccanismo usurario può avere un ruolo nel procedimento. Chi ha solo firmato una garanzia valuta la propria posizione con il difensore, senza sentirsi obbligato a nulla.
Blocco D — Le paure
“Se faccio il sovraindebitamento l’usuraio lo viene a sapere?”
Sì, con ogni probabilità. Ed è giusto saperlo prima. Nella ristrutturazione dei debiti e nel concordato minore, la proposta e il piano vengono comunicati a tutti i creditori a cura dell’OCC. Se l’usuraio è nell’elenco, riceverà la comunicazione. Nella liquidazione controllata, i creditori vengono invitati a presentare le proprie domande.
Questo non significa che la procedura sia pericolosa, ma che la sua organizzazione va pensata anche dal punto di vista della sicurezza. Nei casi in cui l’usuraio è ancora in grado di esercitare pressioni o minacce, la denuncia prima del deposito della procedura non è una scelta tecnica: è una misura di tutela personale. Portare il reato all’attenzione della Procura significa che eventuali intimidazioni successive si inseriscono in un procedimento già aperto.
Il limite reale: nessuno può garantire che l’usuraio non reagisca. La rassicurazione fondata è un’altra: una volta aperta la procedura, lui non può più agire da solo contro il suo patrimonio, e ogni pretesa passa per il giudice.
“Rischio di perdere la casa?”
Dipende dalla procedura, non dall’usura.
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore la casa non è necessariamente liquidata: il piano può prevedere che resti al debitore, a condizione che i creditori, e in particolare la banca con ipoteca, ricevano un trattamento compatibile con la legge. È possibile anche prevedere il pagamento regolare delle rate del mutuo prima casa, alle condizioni dell’art. 67 CCII.
Nella liquidazione controllata invece, di regola, i beni del debitore, casa compresa, vengono liquidati, salvo quelli esclusi dalla legge. In cambio il debitore ottiene l’esdebitazione, di diritto, decorsi tre anni dall’apertura, se ne ricorrono le condizioni.
Una rassicurazione fondata: l’usuraio, anche se ha fatto firmare scritture o promesse di vendita, non acquista un diritto di prelazione sulla casa. Se il suo credito è privo di garanzie reali validamente iscritte, entra nella procedura come chirografario, dopo i creditori privilegiati e ipotecari, e per l’importo rideterminato.
Un limite reale: se la casa è già pignorata da una banca e l’asta è imminente, i tempi della procedura possono non bastare; in questi casi si ragiona su misure protettive immediate o, per chi ha i requisiti, sulla sospensione dell’art. 20.
“Quanto tempo ho, davvero?”
Meno di quanto si pensi, in due situazioni precise. Negli altri casi, abbastanza per fare le cose bene.
Il tempo stringe quando c’è un’asta già fissata (le misure protettive vanno chieste prima della vendita, non dopo l’aggiudicazione) e quando c’è già una denuncia presentata da oltre un anno da parte di chi esercita un’attività economica: i ventiquattro mesi per la domanda al Fondo scorrono, e con loro la possibilità di ottenere anche la sospensione dell’art. 20.
C’è margine quando le pretese dell’usuraio sono ormai ferme e i creditori istituzionali non hanno ancora avviato esecuzioni: è il momento migliore per ricostruire la situazione, raccogliere prove, fare il ricalcolo dei contratti bancari e depositare una procedura solida.
Un errore frequente è pensare che il tempo “lavori per noi” perché il debito verso l’usuraio non è documentato da contratti. È il contrario: col tempo le prove si disperdono, i testimoni dimenticano, e la possibilità di contestare efficacemente quel credito si indebolisce.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con dati ipotetici. Non sono casi reali: servono a mostrare come ragioniamo.
Simulazione 1 — Consumatore dipendente, senza denuncia. Ipotesi: dipendente con stipendio netto di 1.640 € e spese familiari documentate di 1.185 €. Debiti: finanziamento bancario residuo 18.740 €, prestito finalizzato 9.315 €, debito con un prestatore privato. Quest’ultimo ha consegnato 7.000 € a gennaio 2025, chiedendo 700 € al mese di soli interessi (10% mensile); il debitore ha pagato 8 mensilità documentate, cioè 5.600 €, e il prestatore pretende ancora 7.000 € di capitale più 2.100 € di interessi arretrati, totale 9.100 €.
Sviluppo: gli interessi pattuiti sono usurari, quindi non dovuti (art. 1815, secondo comma, c.c.). Imputando i 5.600 € pagati al capitale, il residuo astrattamente dovuto è 7.000 − 5.600 = 1.400 €, non 9.100 €. Il passivo complessivo scende da 37.155 € a 29.455 €. Disponibilità mensile: 1.640 − 1.185 = 455 €. Un piano di ristrutturazione a 60 mesi mette a disposizione circa 27.300 €, pari a circa il 92,7% del passivo rideterminato, prima dei costi della procedura.
Esito: la procedura è percorribile senza denuncia. Il Fondo di solidarietà resta comunque escluso (manca l’attività economica). La denuncia resta una scelta, utile soprattutto se il prestatore continua a pretendere i 9.100 €.
Simulazione 2 — Artigiano, con denuncia e asta fissata. Ipotesi: artigiano che ha ricevuto 22.000 € da un usuraio nel 2023 e ha pagato, in trenta mesi, 31.400 € di interessi documentati. Ha anche un’esecuzione immobiliare di una banca sul laboratorio, con asta fissata al 10 giugno 2026. Denuncia presentata il 14 marzo 2026.
Sviluppo: dalla denuncia decorre il termine di ventiquattro mesi per la domanda al Fondo, quindi fino al 14 marzo 2028; ma per ottenere la sospensione prima dell’asta la domanda va presentata subito, ad esempio il 30 marzo 2026, insieme all’istanza di sospensione. Se il Procuratore adotta il provvedimento favorevole il 20 aprile 2026 e lo trasmette al giudice dell’esecuzione, i termini dell’esecuzione restano sospesi fino a un massimo di due anni, cioè fino al 20 aprile 2028, e l’asta del 10 giugno non si tiene. Il mutuo sarà commisurato al danno da interessi usurari (31.400 €), non potrà essere usato per pagare l’usuraio, e dovrà servire a un piano di investimento. Nel frattempo si prepara un concordato minore per regolare i debiti bancari e fiscali.
Esito: in questa ipotesi la denuncia è lo strumento che consente di fermare l’asta in tempo; senza di essa, l’unica alternativa sarebbe stata una misura protettiva nel concordato minore, con tempi di preparazione più lunghi.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“Se non denuncio ma deposito la procedura, la vicenda dell’usura resta davvero privata?”
Quasi mai. Ed è importante capirlo prima di decidere.
La procedura di sovraindebitamento si svolge davanti a un tribunale. La relazione dell’OCC descrive le cause dell’indebitamento; se tra queste c’è un prestito a tassi usurari, il giudice lo legge. L’usura è un reato procedibile d’ufficio, e il giudice, in quanto pubblico ufficiale, ha l’obbligo di trasmettere alla Procura le notizie di reato di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni (art. 331 c.p.p.).
In altre parole: scegliere di “non denunciare” non equivale a scegliere che la vicenda non arrivi mai a un pubblico ministero. Può arrivarci lo stesso, con tempi e modalità che lei non controlla, e senza che lei abbia ottenuto nel frattempo i benefici collegati alla qualità di persona offesa: il mutuo del Fondo (se ha un’attività economica), la sospensione dell’art. 20, la possibilità di costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento.
Questo non vuol dire che la denuncia sia sempre la scelta giusta. Ci sono casi in cui la paura, i legami familiari con il prestatore o l’assenza di prove rendono prudente procedere per gradi. Ma la decisione va presa sapendo che il silenzio non è un’opzione davvero disponibile, una volta che si porta la propria situazione davanti a un giudice.
La conseguenza pratica: conviene decidere la strategia sulla denuncia prima di depositare la procedura, non dopo. Chi deposita e poi scopre che il procedimento penale è stato avviato d’ufficio si trova a inseguire gli eventi, invece di governarli.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali che orientano le risposte date sopra. Per ognuno indichiamo gli estremi, il principio in parole nostre e il motivo per cui interessa a chi è vittima di usura e sovraindebitato.
| Pronuncia | Principio (riformulato) | Perché conta qui |
|---|---|---|
| Cass. SU, 20 settembre 2017, n. 21854 | Il giudice dell’esecuzione che riceve il provvedimento del PM di sospensione ex art. 20 L. 44/1999 non può rivalutarne i presupposti; controlla solo la riconducibilità alla norma e l’incidenza su termini pendenti | Rende effettiva la sospensione ottenuta grazie alla denuncia |
| Corte cost., sentenza n. 192 del 2014 | La valutazione sui presupposti della sospensione spetta all’autorità giudiziaria penale | Fonda la competenza del Procuratore sulla sospensione |
| Cass. civ., 4 giugno 2012, n. 8940 | La sospensione dell’art. 20 è eccezionale e non può essere estesa oltre i limiti di legge | Chiarisce che il beneficio ha un termine rigido |
| Cass. civ., 12 dicembre 2012, n. 22756 | La sospensione riguarda singoli crediti e non impedisce di accertare l’insolvenza rispetto alla generalità dei debiti | Mostra che la sospensione non sostituisce una procedura concorsuale |
| Cass. SU, 19 ottobre 2017, n. 24675 | L’usura si verifica al momento della pattuizione; il superamento sopravvenuto della soglia non rende usurario il tasso | Delimita quali crediti bancari si possono contestare nel piano |
| Cass. SU, n. 16303 del 2018 | Nella verifica dell’usura va rispettata la simmetria tra le voci considerate nel tasso concreto e quelle rilevate per la soglia | Guida il ricalcolo dei contratti di conto corrente |
| Cass. SU, 18 settembre 2020, n. 19597 | La normativa antiusura si applica anche agli interessi di mora; se usurari, cadono solo quelli | Consente di ridurre i crediti per interessi moratori nella procedura |
| Cass. civ., sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890 | L’accesso del consumatore va valutato con il criterio dell’art. 69 CCII, non con la vecchia meritevolezza | Rende più accessibile la procedura a chi è stato vittima di usura |
| Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672 | Il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato il sovraindebitamento può contestare la legittimità del piano, ma non la sua convenienza | Limita le difese del creditore usurario o scorretto |
| Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746 | La qualifica di consumatore dipende dalla natura e dallo scopo dell’obbligazione, anche per il garante | Decisiva per chi ha firmato garanzie a favore di familiari |
| Cass. civ., ord. n. 15241 del 2025 | L’obbligo di rinnovare la trascrizione del pignoramento resta anche durante la sospensione | Utile per verificare l’efficacia dei pignoramenti sospesi |
| App. Bologna, decreto 9 febbraio 2024 | Il giudice verifica solo l’assenza di colpa grave, malafede o frode, senza un giudizio di meritevolezza in senso ampio | Conferma l’approccio meno severo sull’accesso |
| Trib. Torino, 27 febbraio 2024 | Il sovraindebitamento maturato in condizione di sudditanza psicologica esclude la colpa grave | Argomento utilizzabile quando l’usura ha agito per pressione |
| Trib. Santa Maria Capua Vetere, 19 gennaio 2024 | La violazione del dovere di verifica del merito creditizio da parte del finanziatore attenua la colpa del debitore | Utile quando all’usura si somma credito concesso con leggerezza |
| Trib. Nola, 8 maggio 2024, n. 41 | L’art. 69 CCII si inserisce nella logica della seconda opportunità con criteri di accesso meno rigidi | Rafforza la lettura favorevole al debitore |
Leggendo insieme queste pronunce emerge un quadro coerente. Sul versante antiusura, la denuncia apre strumenti forti ma selettivi: la sospensione funziona ed è difficile da contestare, ma è legata al Fondo, ha durata limitata e non risolve l’insolvenza complessiva. Sul versante concorsuale, la giurisprudenza ha abbassato l’asticella dell’accesso, e la condizione di vittima di usura è un argomento concreto per escludere la colpa grave. Sul versante civile, le Sezioni Unite offrono gli strumenti per ridurre i crediti, bancari e non, colpiti da tassi usurari.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Questo è quello che lo Studio Monardo fa quando una persona ci porta una situazione di sovraindebitamento con una vicenda di usura dentro:
- Ricostruiamo per intero la posizione debitoria, creditore per creditore, distinguendo i debiti legali da quelli usurari e raccogliendo contratti, estratti, atti esecutivi.
- Ricalcoliamo il debito verso il prestatore usurario, imputando al capitale i pagamenti documentati e determinando l’eventuale residuo effettivamente dovuto.
- Facciamo verificare dallo staff i contratti bancari e finanziari, con il ricalcolo del tasso effettivo secondo i criteri delle Sezioni Unite, per individuare interessi corrispettivi o moratori non dovuti.
- Valutiamo con lei la strategia sulla denuncia prima del deposito, spiegando cosa comporta, quali benefici apre e quali rischi di sicurezza vanno gestiti.
- Prepariamo la domanda al Fondo di solidarietà e l’istanza di sospensione ex art. 20 L. 44/1999, per chi esercita un’attività economica, rispettando il termine dei ventiquattro mesi.
- Individuiamo la procedura di sovraindebitamento più adatta (ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente) e costruiamo il piano sostenibile.
- Curiamo il rapporto con l’OCC, fornendo documentazione completa e una ricostruzione delle cause dell’indebitamento che dia peso probatorio alla vicenda usuraria.
- Chiediamo le misure protettive per bloccare pignoramenti e aste, coordinandole con l’eventuale sospensione dell’art. 20.
- Rispondiamo alle opposizioni dei creditori e, se necessario, proponiamo reclamo contro i provvedimenti sfavorevoli, rispettando i termini che non godono della sospensione feriale.
- Verifichiamo l’accesso ai prestiti garantiti dal Fondo di prevenzione tramite associazioni e fondazioni antiusura, quando il debito è ancora sostenibile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi è vittima di usura, la competenza che conta di più è quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC: conoscere dall’interno il modo in cui l’Organismo redige la relazione, valuta la colpa grave e verifica i crediti permette di presentare fin dall’inizio una domanda che dia il giusto peso alla vicenda usuraria. Quando l’usura ha colpito un’impresa, entra in gioco anche l’esperienza di Esperto Negoziatore per le trattative con i creditori.
Stesso difensore, stessa linea, dall’analisi iniziale fino in Cassazione: se il piano viene impugnato, la strategia non si interrompe. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in queste vicende i numeri e le norme non si separano.
In chiusura
Tre messaggi da portare via.
Primo: per accedere al sovraindebitamento la denuncia non serve. La ristrutturazione, il concordato minore e la liquidazione controllata hanno requisiti propri, e la condizione di vittima di usura, se documentata, aiuta a superare il filtro della colpa grave.
Secondo: la denuncia serve per altro. Per il mutuo del Fondo di solidarietà (solo a chi ha un’attività economica, entro ventiquattro mesi) e per la sospensione delle esecuzioni fino a due anni. Per i consumatori, lo strumento antiusura accessibile senza denuncia è il Fondo di prevenzione.
Terzo: il silenzio raramente è davvero possibile. Portando la propria situazione davanti a un giudice, l’usura emerge. Meglio decidere prima come gestirla.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e coordina uno staff che ricalcola i contratti bancari e finanziari: le due competenze che, in una vicenda di usura, decidono la solidità del piano.
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