Un’impresa ha firmato una convenzione di moratoria con le proprie banche, la crisi è congelata per diciotto mesi, e intanto esce il bando che vale metà del fatturato dell’anno prossimo: si può presentare l’offerta, oppure quella firma ha chiuso la porta delle commesse pubbliche? La domanda non ammette una risposta buona per tutti, ed è proprio questo il punto: la convenzione di moratoria non compare tra le cause di esclusione tipizzate dal Codice dei contratti pubblici, ma il fatto di non essere esclusi per legge non coincide con l’essere giudicati affidabili dalla stazione appaltante. Tra questi due piani — la tassatività delle cause di esclusione da un lato, la valutazione discrezionale sull’affidabilità dall’altro — si apre uno spazio decisionale reale, dove strade diverse portano a esiti diversi.
È esattamente lo spazio in cui lo Studio Monardo lavora quotidianamente. La materia sta a cavallo tra il diritto della crisi d’impresa e la disciplina dell’evidenza pubblica, e richiede due competenze che raramente convivono nello stesso professionista: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ossia la figura che il legislatore ha incaricato di condurre proprio le trattative da cui la convenzione di moratoria nasce, ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè della squadra che deve tenere insieme il rapporto con le banche aderenti alla moratoria, la posizione contributiva e fiscale che il DURC fotografa e la documentazione da produrre in gara. Chi conosce solo l’uno o solo l’altro versante rischia di risolvere un problema creandone un altro.
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Il quadro di partenza: che cosa è (e che cosa non è) una convenzione di moratoria
Prima di soppesare le strade, conviene mettere a fuoco la natura giuridica dello strumento, perché da lì discende quasi tutto il resto.
La convenzione di moratoria è disciplinata dall’articolo 62 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). È l’accordo concluso tra un imprenditore — anche non commerciale — e i suoi creditori, diretto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi. Il suo oggetto è tipizzato: dilazione delle scadenze dei crediti, rinuncia agli atti, sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. In deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, i suoi effetti si estendono anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.
Questa estensione non è gratuita. L’articolo 62 la subordina a condizioni precise: tutti i creditori della categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi; l’adesione deve raggiungere almeno il settantacinque per cento dei crediti della categoria; un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi. E c’è un limite invalicabile: ai non aderenti non possono mai essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuova finanza. Chi non ha firmato subisce lo standstill, non il finanziamento forzoso.
Il rovescio della medaglia, per chi guarda alla gara, sta in ciò che la convenzione non è. Non è una procedura concorsuale. Non prevede un ricorso al tribunale, né un decreto di apertura, né la nomina di organi della procedura. Il tribunale entra in scena solo in via eventuale, sull’opposizione del creditore non aderente, che può contestare — entro trenta giorni dalla comunicazione dell’accordo — l’appartenenza alla categoria, l’omogeneità giuridica ed economica di quest’ultima o la ricorrenza delle condizioni di legge. Non è previsto, dalla norma, alcun obbligo di iscrizione al Registro delle imprese. È, in sintesi, uno strumento di regolazione della crisi ai sensi dell’articolo 2, lettera m-bis, del Codice della crisi, ma di natura negoziale ed extraprocessuale.
Dall’altro lato del tavolo c’è il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), che si regge, in materia di requisiti, su un principio esplicito: l’articolo 10 stabilisce che le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 sono tassative, integrano di diritto bandi e lettere di invito, e che le clausole che ne prevedono di ulteriori sono nulle e si considerano non apposte. La tassatività non è un’affermazione di stile: è la ragione per cui la stazione appaltante non può inventare un motivo espulsivo che il legislatore non ha scritto.
Il catalogo che qui interessa è l’articolo 94, comma 5, lettera d), che riguarda l’operatore economico sottoposto a liquidazione giudiziale, o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure — fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del Codice della crisi e dall’articolo 186-bis, comma 4, della vecchia legge fallimentare per i procedimenti ancora regolati da quella disciplina. La convenzione di moratoria non compare in questo elenco, e non vi compare per una ragione sistematica prima che testuale: le situazioni tipizzate presuppongono tutte l’apertura di una procedura concorsuale o la pendenza di un procedimento diretto ad aprirla, mentre la moratoria vive interamente fuori da quel perimetro.
Ne discende un secondo corollario, spesso trascurato. L’articolo 95 del Codice della crisi — quello che impone l’autorizzazione del tribunale, o del giudice delegato dopo il decreto di apertura, per partecipare alle gare, previo deposito della relazione di un professionista indipendente sulla conformità al piano e sulla ragionevole capacità di adempimento del contratto — si innesta sul deposito della domanda di cui all’articolo 40 del medesimo Codice. Nessuna domanda ex articolo 40, nessuna autorizzazione da chiedere. Chi ha soltanto una convenzione di moratoria non ha nulla da far autorizzare, perché non c’è un giudice della crisi investito del caso.
Sul piano formale, dunque, la risposta alla domanda del titolo è affermativa: la convenzione di moratoria non preclude la partecipazione e non richiede autorizzazioni giudiziali. L’elemento dirimente, però, si sposta altrove: sulla capacità dell’impresa di superare i controlli che il Codice dei contratti affida alla valutazione della stazione appaltante — l’affidabilità professionale dell’articolo 98, la regolarità contributiva e fiscale, i requisiti di ordine speciale dell’articolo 100 — in una fase in cui la crisi, per definizione, esiste. È qui che il bivio diventa reale.
Opzione 1 — Restare nella moratoria e partecipare in regime ordinario
In cosa consiste
È la strada della continuità: l’impresa mantiene la convenzione di moratoria come unico strumento di gestione della crisi, si presenta in gara come qualsiasi altro operatore economico, compila il documento di gara unico europeo e dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni degli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti — il che, se la moratoria è l’unico elemento sul tavolo, corrisponde al vero.
La base normativa è duplice: la tassatività dell’articolo 10 del Codice dei contratti, che impedisce di costruire cause espulsive atipiche, e l’articolo 62 del Codice della crisi, che colloca la convenzione fuori dal perimetro concorsuale. Non serve alcuna autorizzazione preventiva, non serve la relazione ex articolo 95, commi 3 e 4, del Codice della crisi, non esiste un commissario giudiziale da interpellare.
Quando ha senso
Tre situazioni ricorrenti in cui questa strada regge meglio delle altre.
La prima: la moratoria coinvolge esclusivamente creditori finanziari — banche, intermediari, società di leasing — mentre la posizione previdenziale e fiscale dell’impresa è regolare o comunque sanabile prima della scadenza dell’offerta. In questo scenario il DURC non è un problema e il perimetro della crisi resta invisibile ai controlli tipici della gara.
La seconda: l’impresa deve necessariamente rivestire il ruolo di mandataria in un raggruppamento temporaneo già costituito, o è titolare in via esclusiva della qualificazione SOA nella categoria prevalente. Come si vedrà, è un punto su cui le opzioni divergono nettamente.
La terza: il cronoprogramma è stretto. Fra la pubblicazione del bando e il termine per l’offerta passano spesso trenta o quaranta giorni, e nessun passaggio giudiziale si consuma in quel lasso di tempo.
Come si esegue in sintesi
L’impresa verifica anzitutto la tenuta dei requisiti di ordine generale: casellario, regolarità contributiva, posizione fiscale, assenza di annotazioni ANAC. Poi verifica i requisiti di ordine speciale richiesti dalla lex specialis — fatturato globale e specifico, referenze bancarie, attestazione SOA, certificazioni di qualità — e valuta se la moratoria abbia inciso su qualcuno di essi, tipicamente sulle referenze bancarie, che le banche aderenti potrebbero rilasciare in termini meno favorevoli. Infine decide, caso per caso, se e come rappresentare la situazione alla stazione appaltante.
Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa con crisi finanziaria circoscritta al debito bancario, posizione contributiva pulita, portafoglio ordini in continuità e necessità di mantenere la titolarità piena della propria qualificazione.
Vantaggi
Il vantaggio principale è la neutralità procedurale: non si aggiunge alla gara alcun passaggio che possa ritardarla o interromperla. Non c’è autorizzazione da attendere, quindi non c’è il rischio, che vedremo nell’Opzione 3, di un provvedimento giudiziale che arriva dopo l’aggiudicazione.
Il secondo vantaggio è la riservatezza relativa. L’articolo 62 non prevede pubblicità nel Registro delle imprese: la convenzione non produce, di per sé, un’informazione pubblica che la stazione appaltante intercetti automaticamente. Va detto subito, per onestà, che questo non equivale a un diritto di tacere, come si chiarirà tra poco.
Il terzo vantaggio riguarda i raggruppamenti: nessuna norma vieta all’impresa in moratoria di assumere il ruolo di mandataria, né di partecipare insieme ad altre imprese nella medesima condizione. È un’asimmetria rilevante rispetto al concordato preventivo.
Rischi e svantaggi
A fronte di questi vantaggi, tre debolezze vanno soppesate con altrettanta franchezza.
La prima: l’assenza di una causa di esclusione tipizzata non mette al riparo dalla valutazione di affidabilità. Gli articoli 95, comma 1, lettera e), e 98 del Codice dei contratti consegnano alla stazione appaltante il potere di escludere per illecito professionale grave, sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore. Non è una causa automatica e non può fondarsi su un giudizio generico di debolezza patrimoniale, ma è un varco attraverso cui la crisi può rientrare dalla finestra se si accompagna a inadempimenti contrattuali pregressi, risoluzioni, penali o contenziosi esecutivi.
La seconda: la moratoria non porta in dote alcun documento che certifichi la sostenibilità della commessa. L’attestazione ex articolo 62 riguarda la veridicità dei dati e l’idoneità della convenzione a governare provvisoriamente la crisi, non la ragionevole capacità di adempiere quello specifico appalto. Chi sceglie l’Opzione 3, invece, si presenta con una relazione che dice esattamente quello.
La terza, spesso la più insidiosa: la moratoria dell’articolo 62 non risolve il problema del DURC. Secondo l’orientamento prevalente, lo strumento non è opponibile agli enti previdenziali e all’Agente della riscossione, che restano estranei alla logica degli articoli 1372 e 1411 del codice civile richiamati dalla norma. Se il debito contributivo esiste, l’unico rimedio resta la rateizzazione, con le regole rigorose che la giurisprudenza amministrativa ha consolidato.
Opzione 2 — La composizione negoziata come cornice della moratoria
In cosa consiste
La seconda strada non abbandona la moratoria: la inserisce dentro un percorso più strutturato. La composizione negoziata della crisi, oggi disciplinata dagli articoli da 12 a 25-undecies del Codice della crisi, è un procedimento volontario e stragiudiziale in cui un esperto indipendente, nominato attraverso il sistema delle Camere di commercio, affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori. Non è una procedura concorsuale, non comporta spossessamento, non produce un decreto di apertura.
Il collegamento con il tema è diretto: la convenzione di moratoria è uno degli esiti che l’articolo 23 del Codice della crisi contempla espressamente al termine delle trattative. Un’impresa può quindi arrivare alla moratoria dentro la composizione negoziata, oppure — se la moratoria è già stata firmata — aprire la composizione negoziata per costruirci sopra la soluzione definitiva.
Quando ha senso
Ha senso, anzitutto, quando i creditori che contano non sono solo le banche. La composizione negoziata consente di affrontare il debito fiscale e contributivo con strumenti che la moratoria pura non offre, e apre la strada a soluzioni che incidono sulla posizione verso l’erario.
Ha senso, in secondo luogo, quando esistono azioni esecutive o cautelari già avviate da creditori estranei alla moratoria: le misure protettive richiedibili nell’ambito della composizione negoziata, e confermate dal tribunale, offrono una copertura che la convenzione dell’articolo 62 garantisce solo verso i creditori della categoria coinvolta.
Ha senso, infine, quando l’impresa ha bisogno di un interlocutore terzo e qualificato che validi la coerenza delle scelte gestionali — e la partecipazione a un appalto rilevante è, sotto ogni profilo, una scelta gestionale.
Come si esegue in sintesi
L’imprenditore presenta l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale, allegando la documentazione contabile e il piano di risanamento in bozza. L’esperto viene nominato e, accettato l’incarico, convoca l’imprenditore e avvia le trattative. Se l’impresa chiede misure protettive, il ricorso va al tribunale competente, che le conferma o le revoca. Durante il percorso, l’articolo 21 del Codice della crisi impone all’imprenditore di gestire l’impresa evitando pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria e gli atti di straordinaria amministrazione vanno comunicati all’esperto, che può iscrivere il proprio dissenso.
Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa con esposizione mista — banche, fornitori, erario, enti previdenziali — che ha bisogno di protezione dalle iniziative dei creditori estranei e di un percorso tracciabile da esibire, se necessario, alla stazione appaltante.
Vantaggi
Il primo vantaggio è che la composizione negoziata, come la moratoria, non rientra in alcuna delle ipotesi tassative dell’articolo 94, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti: non è una procedura concorsuale né un procedimento per l’accesso a una di esse. La partecipazione alle gare resta quindi possibile senza autorizzazione del giudice della crisi.
Il secondo vantaggio è di natura probatoria. Davanti a una stazione appaltante che chieda chiarimenti sull’affidabilità economico-finanziaria, la presenza di un esperto indipendente nominato istituzionalmente, di un piano in corso di elaborazione e — se l’esperto non ha manifestato dissenso — di una gestione coerente, costituisce un elemento di valutazione ben più solido della sola dichiarazione dell’imprenditore.
Il terzo vantaggio è la flessibilità dell’uscita: la composizione negoziata può sfociare in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure nell’accesso a uno degli strumenti giudiziali di regolazione della crisi. Nessuna di queste porte viene chiusa in anticipo.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia si chiama visibilità. La richiesta di misure protettive comporta la pubblicazione nel Registro delle imprese, e da quel momento la condizione di crisi diventa un dato conoscibile da chiunque — compresa la stazione appaltante e, cosa che conta almeno altrettanto, i concorrenti che potrebbero avere interesse a sollecitare verifiche.
Il secondo rischio riguarda il rapporto con l’esperto. Se la partecipazione a un appalto di dimensioni significative appare incoerente rispetto alle trattative in corso — perché assorbe liquidità, perché richiede fideiussioni che le banche aderenti alla moratoria non sono disposte a rilasciare, perché espone a penali — l’esperto può segnalarlo. Un dissenso iscritto non impedisce la partecipazione, ma è un documento che esiste.
Il terzo: la composizione negoziata ha una durata definita, con proroghe limitate. Non è una condizione in cui si possa restare indefinitamente in attesa che maturi il contesto giusto per una gara.
Opzione 3 — Il passaggio a uno strumento giudiziale con autorizzazione ex art. 95 CCII
In cosa consiste
La terza strada è quella che l’impresa sceglie quando la moratoria non basta più: il deposito della domanda di accesso di cui all’articolo 40 del Codice della crisi, diretta al concordato preventivo — tipicamente in continuità aziendale — o all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 57.
Il deposito di quella domanda cambia radicalmente il quadro rispetto alla gara. Da un lato fa scattare l’articolo 94, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, che contempla espressamente il concordato preventivo e la pendenza di un procedimento per l’accesso. Dall’altro apre l’accesso al regime speciale dell’articolo 95 del Codice della crisi: successivamente al deposito della domanda, la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. L’autorizzazione consente la partecipazione previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Quando ha senso
Ha senso quando la crisi ha superato la soglia che una dilazione può governare, e il risanamento richiede una ristrutturazione del debito e non solo un rinvio delle scadenze.
Ha senso quando l’impresa ha contratti pubblici già in esecuzione e teme la reazione delle stazioni appaltanti: l’articolo 95, comma 1, del Codice della crisi stabilisce che i contratti in corso di esecuzione stipulati con pubbliche amministrazioni non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato, dichiarando inefficaci gli eventuali patti contrari. È una protezione che nessuna moratoria negoziale può offrire.
Ha senso, infine, quando l’impresa ha bisogno di presentarsi alla gara con un documento forte: la relazione del professionista indipendente sulla ragionevole capacità di adempimento è, in sostanza, una certificazione di sostenibilità dell’appalto rilasciata da un terzo e vagliata dal tribunale.
Come si esegue in sintesi
Depositata la domanda ai sensi dell’articolo 40, l’impresa individua la gara a cui intende partecipare e presenta istanza di autorizzazione, corredata dalla relazione del professionista indipendente. Prima del decreto di apertura provvede il tribunale; dopo, il giudice delegato, sentito il commissario giudiziale se nominato. L’autorizzazione deve intervenire entro l’aggiudicazione: è il punto che la giurisprudenza amministrativa ha fissato con chiarezza e che il legislatore ha poi recepito.
Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa con crisi strutturata, contratti pubblici in corso da proteggere, un piano di continuità già credibile e la disponibilità ad accettare i vincoli procedurali in cambio di una protezione normativa espressa.
Vantaggi
Il primo è la certezza del quadro: chi opera con l’autorizzazione dell’articolo 95 non discute se sia o non sia escludibile, perché la norma stessa disegna il percorso che consente la partecipazione.
Il secondo è la tutela dei rapporti in essere, già richiamata.
Il terzo è la qualità della documentazione prodotta: relazione attestativa, autorizzazione giudiziale, eventuale parere del commissario. Una stazione appaltante che voglia contestare l’affidabilità dell’operatore deve confrontarsi con un fascicolo costruito sotto il controllo del tribunale.
Rischi e svantaggi
Il primo rischio è procedurale ed è severo: se l’autorizzazione non interviene entro l’aggiudicazione, la causa di esclusione dell’articolo 94, comma 5, lettera d), torna a operare in tutta la sua efficacia. La tempistica non è un dettaglio organizzativo, è un elemento costitutivo.
Il secondo riguarda i raggruppamenti. L’articolo 95 del Codice della crisi consente all’impresa in concordato di concorrere riunita in raggruppamento temporaneo, ma a due condizioni: che non rivesta la qualità di mandataria e che sia l’unica del raggruppamento assoggettata a procedura concorsuale. Per un’impresa che oggi è capofila di un’aggregazione stabile, è un costo strategico di rilievo.
Il terzo è la pubblicità piena: il deposito della domanda, il decreto di apertura, la nomina del commissario sono tutti dati pubblici, e il mercato li legge.
Il quarto è la reversibilità limitata. Si può uscire da un concordato, ma non si torna alla situazione di partenza come se nulla fosse: il percorso lascia tracce documentali che accompagneranno l’impresa nelle gare successive.
Le opzioni alla prova dei conti
Le differenze tra le tre strade si apprezzano meglio applicando gli stessi dati di partenza a scenari diversi. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili a solo scopo illustrativo.
Prima simulazione — L’appalto di lavori e il fattore tempo
Ipotesi di partenza. Impresa edile con attestazione SOA nelle categorie OG1 classifica IV e OG3 classifica III. Convenzione di moratoria ex art. 62 CCII sottoscritta il 14 gennaio con quattro istituti di credito, adesione pari all’81,4% dei crediti della categoria “creditori finanziari”, durata dello standstill diciotto mesi, esposizione bancaria complessiva 2.847.000 €. Bando per lavori di manutenzione stradale pubblicato il 9 marzo, importo a base d’asta 1.284.500 €, termine per le offerte 27 aprile, aggiudicazione prevista entro fine giugno.
Con l’Opzione 1: l’impresa presenta l’offerta il 22 aprile. Nessuna autorizzazione da chiedere, nessun termine intermedio da rispettare. La verifica critica è una sola: la posizione contributiva alla data del 27 aprile. Se il DURC è regolare, il percorso si chiude senza passaggi ulteriori.
Con l’Opzione 2: istanza di composizione negoziata depositata il 16 marzo, esperto nominato entro i giorni successivi. L’impresa partecipa comunque il 22 aprile, senza autorizzazioni. Se però chiede misure protettive, la pubblicazione nel Registro delle imprese rende la crisi conoscibile prima dell’apertura delle buste: un dato che va messo in conto, non un ostacolo giuridico.
Con l’Opzione 3: domanda ex art. 40 CCII depositata il 12 marzo. L’istanza di autorizzazione alla partecipazione va presentata insieme alla relazione del professionista indipendente. Il termine ad quem non è il 27 aprile, ma la data dell’aggiudicazione: l’impresa può quindi offrire il 22 aprile e ottenere l’autorizzazione, ad esempio, il 5 giugno. Se il provvedimento slitta a luglio, però, l’esclusione diventa difficilmente contestabile.
Esito del confronto: sul solo parametro della compatibilità con il calendario di gara, l’Opzione 1 è la più lineare, l’Opzione 3 la più esposta al rischio di tempistica.
Seconda simulazione — Il debito contributivo che la moratoria non copre
Ipotesi di partenza. Stessa impresa, stessa moratoria. Emerge però un debito INPS di 63.700 €, maturato tra ottobre e febbraio, non incluso nella convenzione perché l’ente previdenziale non rientra tra i creditori della categoria finanziaria coinvolta. Termine per le offerte: 27 aprile.
Scenario A: l’impresa presenta istanza di rateizzazione il 3 aprile, accolta con provvedimento del 17 aprile. Alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il piano di dilazione è già costitutivamente in essere: secondo l’orientamento consolidato del giudice amministrativo, la regolarità sussiste.
Scenario B: l’impresa presenta la medesima istanza il 24 aprile e ottiene l’accoglimento il 9 maggio. Il provvedimento è successivo alla scadenza del termine: il requisito non può dirsi posseduto al momento rilevante, e la regolarizzazione postuma non recupera la posizione.
Scenario C: il debito è integralmente versato il 20 aprile, ma l’aggiornamento degli archivi previdenziali genera un DURC con esito “in verifica” al momento del controllo. Se il rinnovo è stato richiesto tempestivamente e il documento successivo conferma la regolarità a partire dalla data della richiesta, l’esito interlocutorio non equivale a irregolarità.
Esito del confronto: nella grande maggioranza dei casi concreti il vero ostacolo alla gara non è la moratoria in sé, ma il debito contributivo che la moratoria non ha assorbito. È un punto che sposta l’attenzione dal diritto della crisi alla gestione tempestiva della posizione previdenziale.
Terza simulazione — Il ruolo nel raggruppamento
Ipotesi di partenza. Appalto di servizi, importo 946.300 €, requisito di fatturato specifico triennale pari a 1.400.000 €. L’impresa in moratoria possiede fatturato specifico per 1.120.000 € e intende raggrupparsi con una seconda impresa, priva di crisi, che apporta i restanti 380.000 €. L’impresa in moratoria è titolare della certificazione di qualità e delle referenze tecniche prevalenti, e nell’aggregazione dovrebbe assumere il ruolo di mandataria.
Con l’Opzione 1 o l’Opzione 2: nessuna norma impedisce all’impresa di essere mandataria. Il raggruppamento si costituisce nell’assetto naturale, con la capofila che apporta la quota maggioritaria dei requisiti.
Con l’Opzione 3: l’articolo 95 del Codice della crisi consente la partecipazione in raggruppamento, ma vieta il ruolo di mandataria all’impresa assoggettata alla procedura. L’assetto va ribaltato: la seconda impresa diventa capofila pur apportando la quota minore, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità verso la stazione appaltante e di equilibri interni all’aggregazione.
Variante: se l’impresa in moratoria preferisse non esporsi affatto, potrebbe ricorrere all’avvalimento di garanzia, facendosi prestare da un’ausiliaria la solidità economico-finanziaria richiesta. È una strada praticabile a condizione che il contratto di avvalimento esprima un impegno chiaro, concreto e non condizionato: la giurisprudenza amministrativa sanziona l’avvalimento meramente cartolare.
Esito del confronto: quando l’impresa in crisi è la locomotiva tecnica dell’aggregazione, il passaggio a uno strumento giudiziale ha un costo organizzativo che va messo sul piatto insieme ai suoi benefici.
Il confronto in tabella
La tabella che segue riassume i parametri su cui le tre strade si differenziano davvero. Va letta con un’avvertenza: nessuna delle colonne descrive un percorso “migliore” in assoluto, perché ciascuna risponde a un grado diverso di gravità della crisi. Quanto ai costi, sono indicati soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge: il contributo unificato per i ricorsi in materia di appalti davanti al giudice amministrativo è determinato per scaglioni di valore ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis, del d.P.R. 115/2002, e si applica soltanto in caso di contenzioso, non alla partecipazione alla gara in quanto tale.
| Parametro | Opzione 1 — Moratoria “pura” | Opzione 2 — Composizione negoziata | Opzione 3 — Domanda ex art. 40 CCII |
|---|---|---|---|
| Base normativa | Art. 62 CCII + art. 10 d.lgs. 36/2023 | Artt. 12-25-undecies CCII | Artt. 40, 84, 57 e 95 CCII |
| Rientra nell’art. 94, c. 5, lett. d) | No | No | Sì, salvo autorizzazione |
| Autorizzazione giudiziale per la gara | Non richiesta | Non richiesta | Richiesta, entro l’aggiudicazione |
| Attestazione di terzo sulla commessa | Assente | Indiretta (esperto indipendente) | Relazione ex art. 95, c. 4 CCII |
| Tempi di attivazione | Immediati | Settimane (nomina esperto) | Settimane/mesi (istanza + provvedimento) |
| Pubblicità della crisi | Nessuna pubblicità tipizzata | Solo con misure protettive | Piena |
| Ruolo di mandataria in RTI | Ammesso | Ammesso | Precluso |
| Contratti pubblici in corso | Nessuna tutela specifica | Nessuna tutela specifica | Non si risolvono; patti contrari inefficaci |
| Protezione da azioni esecutive | Solo verso la categoria aderente | Misure protettive su richiesta | Effetti protettivi della procedura |
| Rischio in caso di esito negativo | Escalation non governata della crisi | Chiusura trattative senza accordo | Conversione in liquidazione giudiziale |
| Reversibilità | Alta | Alta | Bassa |
| Costi di giustizia | Nessuno, salvo opposizione ex art. 62 | Contributo per il ricorso sulle misure protettive | Contributo per la domanda di accesso |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre strade è, in astratto, la risposta giusta. Esistono però criteri che, applicati alla situazione concreta, orientano la decisione in modo abbastanza affidabile.
Il primo criterio è la composizione del passivo che pesa davvero. Se l’esposizione problematica è sostanzialmente bancaria e la posizione verso INPS, INAIL e Agenzia delle entrate-Riscossione è regolare o rateizzata, la moratoria pura assolve la sua funzione e la partecipazione alle gare resta tecnicamente semplice. Se invece il debito contributivo o fiscale è significativo, la moratoria dell’articolo 62 lascia scoperto proprio il fianco che il Codice dei contratti presidia con maggiore rigore, e le strade che consentono di aggredire quel debito diventano più interessanti.
Il secondo criterio è il ruolo che l’impresa deve giocare nella gara. Mandataria di un raggruppamento, unica titolare della qualificazione nella categoria prevalente, soggetto che deve rilasciare garanzie: sono posizioni che il passaggio a uno strumento giudiziale complica o preclude. Concorrente singolo su un appalto proporzionato alla propria dimensione, o mandante con quota contenuta: sono posizioni molto più compatibili con l’Opzione 3.
Il terzo criterio è la distanza temporale dai due momenti che contano — la scadenza dell’offerta e l’aggiudicazione. L’autorizzazione dell’articolo 95 del Codice della crisi deve intervenire entro l’aggiudicazione, non entro il termine per offrire: è una finestra più larga di quanto comunemente si creda, ma resta una finestra. Quando il calendario di gara è compresso e imprevedibile, le strade che non richiedono provvedimenti giudiziali riducono l’alea.
Il quarto criterio è la dimostrabilità della sostenibilità della commessa. La domanda che una stazione appaltante attenta si pone non è “questa impresa ha debiti?”, ma “questa impresa porterà a termine il contratto?”. Chi può rispondere con una relazione di un professionista indipendente vagliata dal tribunale parte da una posizione diversa rispetto a chi può offrire soltanto la propria dichiarazione.
Il quinto criterio è il valore relativo che l’impresa attribuisce alla riservatezza rispetto alla protezione. Sono beni in tensione: la moratoria pura è discreta ma poco protettiva verso i creditori estranei; il concordato è pubblico ma costruisce uno scudo. Non esiste una combinazione che offra entrambe le cose al massimo grado.
A questi cinque criteri se ne aggiunge uno che riguarda il metodo prima che il merito: la valutazione richiede una lettura simultanea di due corpi normativi che parlano linguaggi diversi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la combinazione consente di impostare la scelta guardando insieme alla tenuta dello strumento di crisi e alla sua difendibilità davanti al giudice amministrativo, invece di ottimizzare un fronte a spese dell’altro.
Le domande di chi è indeciso
Devo dichiarare la convenzione di moratoria nel documento di gara? La risposta richiede una distinzione. Gli obblighi dichiarativi non hanno un’estensione illimitata: rilevano in relazione ai fatti e alle circostanze che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95. La convenzione di moratoria, di per sé, non integra alcuna di quelle cause. Diverso è il caso in cui la lex specialis ponga domande specifiche sulla situazione economico-finanziaria, o in cui la moratoria si accompagni a fatti autonomamente rilevanti — risoluzioni contrattuali, penali, contenziosi con committenti pubblici. In quei casi il silenzio può essere letto come informazione fuorviante, che è tutt’altra fattispecie. Il criterio pratico è semplice: la reticenza selettiva è molto più pericolosa della trasparenza.
Posso cambiare strada a metà? Sì, e in una direzione più facilmente che nell’altra. Dalla moratoria si può passare alla composizione negoziata, e da entrambe si può accedere a uno strumento giudiziale: il Codice della crisi è costruito proprio per consentire questa progressione. Il percorso inverso, invece, non è praticabile con la stessa fluidità. Va poi considerato l’effetto sulle gare già in corso: un’impresa che deposita la domanda ex articolo 40 mentre una procedura di affidamento è pendente entra nel perimetro dell’articolo 94, comma 5, lettera d), e da quel momento ha bisogno dell’autorizzazione, che deve arrivare prima dell’aggiudicazione.
E se scelgo l’opzione sbagliata? Il danno dipende dalla direzione dell’errore. Aver scelto una strada troppo leggera per una crisi troppo grave si traduce, di regola, in una moratoria che non regge e in una situazione che peggiora senza protezioni. Aver scelto una strada troppo pesante per una crisi gestibile si traduce in costi organizzativi, perdita del ruolo di mandataria e visibilità pubblica che sarebbe stato possibile evitare. Il secondo errore è recuperabile; il primo, spesso, no.
La stazione appaltante può escludermi lo stesso? Può tentare di farlo sul terreno dell’articolo 98, valutando l’affidabilità complessiva dell’operatore. Non può farlo invocando la moratoria come causa autonoma di esclusione, perché il principio di tassatività lo impedisce e le clausole di bando che introducono motivi ulteriori sono nulle. Un provvedimento espulsivo fondato sulla sola esistenza della convenzione, senza l’indicazione di fatti concreti incidenti sull’affidabilità e senza un’istruttoria adeguata, è un provvedimento fragile.
Cosa succede ai contratti pubblici che sto già eseguendo? Con la sola moratoria, nulla di automatico: i rapporti proseguono secondo le rispettive discipline contrattuali, e i problemi eventualmente emergono sul piano dell’inadempimento, non su quello dei requisiti. Con il deposito della domanda di concordato, interviene invece la protezione espressa dell’articolo 95, comma 1, del Codice della crisi, che impedisce la risoluzione per effetto del deposito e rende inefficaci i patti contrari.
Le banche aderenti alla moratoria mi rilasceranno le garanzie che la gara richiede? È la domanda che, nella pratica, decide più gare di quante ne decida il diritto della crisi. Il Codice dei contratti richiede la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta e, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva a tutela dell’esecuzione; per i lavori si aggiungono le coperture assicurative. La convenzione di moratoria, per espressa previsione dell’articolo 62, non può imporre ai creditori non aderenti né la concessione di affidamenti né il mantenimento di quelli esistenti, e lo stesso vale, per definizione, per ciò che gli aderenti non hanno accettato di concedere. Ne deriva un’indicazione operativa che precede ogni valutazione giuridica: prima di decidere se partecipare, conviene verificare la disponibilità concreta a rilasciare le garanzie, perché una moratoria che congela il debito ma blocca anche l’accesso alle fideiussioni rende la gara irraggiungibile per una ragione che nessuna norma sulle cause di esclusione può risolvere. In quello scenario le strade percorribili diventano il raggruppamento con un operatore che disponga della capacità di garanzia, o l’avvalimento, con i limiti visti sopra.
La moratoria incide sulla mia attestazione SOA? Non direttamente. L’attestazione si fonda su requisiti di ordine speciale — cifra d’affari, adeguata dotazione di attrezzature, organico medio annuo, lavori eseguiti — che la convenzione di moratoria non tocca in quanto tale. Il punto di attenzione sta altrove: in sede di verifica triennale, o di rinnovo, la società organismo di attestazione valuta anche la solidità economico-finanziaria dell’impresa attraverso indici di bilancio. Una moratoria che riscadenza il debito bancario può migliorare quegli indici, non peggiorarli, perché sposta in avanti le esigibilità. Ciò che li peggiora è la crisi non governata, non lo strumento con cui la si governa.
Quanto tempo ho per impugnare un’esclusione che ritengo illegittima? I termini del processo amministrativo in materia di appalti sono compressi e vanno calcolati sulla comunicazione del provvedimento. L’unico periodo di sospensione dei termini processuali previsto dall’ordinamento va dal 1° al 31 agosto: non esistono altre finestre di sospensione, ed è un dato da tenere presente quando un’esclusione arriva nei mesi in cui l’attenzione è più bassa.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati per profilo, in modo da rendere immediato il collegamento tra ciascuna decisione e la strada che contribuisce a illuminare.
Sul perimetro dell’esclusione per crisi e sull’autorizzazione giudiziale
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 maggio 2021, n. 9. La presentazione di una domanda di concordato con riserva non determina di per sé la perdita dei requisiti generali di partecipazione né impedisce di concorrere all’affidamento di contratti pubblici; l’autorizzazione del giudice della crisi deve intervenire entro l’aggiudicazione. È la decisione che ha spostato l’attenzione dal momento della domanda al momento dell’aggiudicazione, ed è la ragione per cui l’Opzione 3 resta praticabile anche quando la gara è già avviata.
Corte di giustizia dell’Unione europea, 28 marzo 2019, causa C-101/18. Il diritto dell’Unione non impone un’applicazione uniforme delle cause di esclusione connesse all’insolvenza: gli Stati membri possono non applicarle affatto o modularne il rigore in funzione di considerazioni giuridiche, economiche e sociali interne. La pronuncia legittima la scelta italiana di un regime flessibile e fornisce l’argomento di fondo contro ogni lettura espansiva delle ipotesi escludenti.
Consiglio di Stato, Sez. V, 6 ottobre 2023, n. 8715. Ha applicato i principi dell’Adunanza Plenaria al regime previgente, osservando che il legislatore li ha poi recepiti nell’articolo 94, comma 5, lettera d), del nuovo Codice dei contratti, e ha chiarito che l’impresa la quale abbandoni il concordato con riserva per un accordo di ristrutturazione dei debiti fuoriesce dalla situazione che richiedeva l’autorizzazione. È il precedente che consente di ragionare sulla transizione tra strumenti diversi senza perdere la gara.
Consiglio di Stato, Sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418. Ha ricostruito i confini della causa escludente per gli operatori in crisi, valorizzando la distinzione tra affidabilità soggettiva del concorrente e continuità del rapporto contrattuale, in una prospettiva attenta sia all’interesse pubblico sia alla promozione del risanamento d’impresa. È il riferimento più recente a sostegno di una lettura non presuntiva della crisi.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 agosto 2024, n. 6936, e Sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7022. In tema di affitto d’azienda da soggetto in difficoltà, quando i rapporti tra concedente e affittuaria evidenzino una sostanziale continuità imprenditoriale tale da far sospettare una finalità elusiva, la stazione appaltante deve verificare i requisiti generali anche in capo all’affittante. È il limite alle operazioni costruite per “ripulire” formalmente la posizione dell’impresa in crisi.
Sull’affidabilità professionale e sugli obblighi dichiarativi
Consiglio di Stato, Sez. V, 8 giugno 2026, n. 4594. Ha ricostruito gli articoli 95, 96 e 98 del Codice dei contratti come sistema integrato: l’illecito professionale grave è causa di esclusione non automatica, che non discende meccanicamente dall’esistenza di un fatto astrattamente rilevante ma richiede una valutazione tecnico-discrezionale sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore. È il principio che protegge l’impresa in moratoria da esclusioni fondate sulla mera esistenza della crisi.
Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2026, n. 1965. L’omissione dichiarativa non costituisce di per sé causa di esclusione, salvo che integri la specifica ipotesi delle informazioni false o fuorvianti idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante; e gli articoli di stampa non costituiscono mezzi di prova adeguati per fondare un giudizio di grave illecito professionale. Doppio profilo utile: circoscrive il rischio dichiarativo e alza l’asticella probatoria per la stazione appaltante.
Consiglio di Stato, Sez. V, 16 luglio 2026, n. 5818. Il silenzio dell’operatore non produce, da solo, l’automatica estromissione dalla procedura: l’omissione va esaminata insieme al fatto non comunicato, alla sua riferibilità all’impresa, al momento in cui l’impresa ne ha avuto conoscenza e alle eventuali misure di self-cleaning. È la pronuncia più recente sul punto e la più rilevante per chi deve decidere che cosa scrivere nel documento di gara.
Consiglio di Stato, Sez. V, 27 febbraio 2026, n. 1558. Trattandosi di causa di esclusione non automatica, la valutazione della stazione appaltante è contestabile soltanto per illogicità, contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti su cui si fonda la motivazione. Il rovescio del principio precedente: dove l’amministrazione motiva in modo approfondito su gravità e incidenza sull’affidabilità, il sindacato del giudice si restringe.
Consiglio di Stato, Sez. V, 24 maggio 2025, n. 3537. Ha collegato il principio della fiducia introdotto dal nuovo Codice alla valutazione delle cause di esclusione, ribadendo il divieto di sindacato sostitutivo del giudice amministrativo sulle scelte discrezionali della stazione appaltante. Conferma che la partita si gioca soprattutto sulla qualità dell’istruttoria, non sull’astratta bontà delle tesi.
Consiglio di Stato, Sez. V, 29 gennaio 2026, n. 756. L’eventuale inottemperanza alle prescrizioni dettate per la fase esecutiva, quando l’aggiudicatario non risulti in grado di garantire i requisiti particolari da lui stesso accettati, rileva ai soli fini esecutivi come inadempimento contrattuale, con le conseguenze convenzionali e, se grave, la risoluzione. Distingue nettamente il piano della partecipazione da quello dell’esecuzione: un punto decisivo per l’impresa in moratoria che teme che ogni difficoltà futura si riverberi all’indietro sui requisiti.
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 25 marzo 2025, n. 6030. L’iscrizione nel casellario informatico presuppone che la falsa dichiarazione o la falsa documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti. È il presidio contro l’automatismo sanzionatorio in caso di dichiarazioni incomplete.
Sulla regolarità contributiva e fiscale
Consiglio di Stato, n. 4374 del 2023 (in continuità con n. 6001 del 2018 e n. 4382 del 2014). Il requisito di regolarità sussiste quando, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, l’istanza di rateazione sia stata accolta con il relativo provvedimento costitutivo, poiché la dilazione sostituisce l’obbligazione originaria con una nuova. È il principio che governa la seconda simulazione e, nella pratica, il vero snodo per l’impresa in moratoria.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 febbraio 2016, nn. 5 e 6. La regolarità contributiva deve permanere per l’intera durata della procedura, senza possibilità di regolarizzazioni postume, e la validità formale del DURC non può essere utilizzata per legittimare la partecipazione di chi, al momento della domanda, non era più in regola. Resta il riferimento sul rigore temporale del requisito.
Consiglio di Stato, Sez. V, 9 aprile 2024, n. 3234. Ha ribadito che la gravità della violazione contributiva può considerarsi definitivamente accertata in funzione delle risultanze del DURC. Chiarisce quale documento fa fede e con quale efficacia.
T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 580/2026. Un’irregolarità contributiva di durata limitata, sanata prima dell’adozione del provvedimento, non giustifica l’esclusione automatica: il principio di continuità nel possesso dei requisiti va coordinato con ragionevolezza e proporzionalità, richiamando l’orientamento già espresso da Cons. Stato, Sez. III, n. 4844/2021 e Sez. III, 19 dicembre 2023, n. 10994. È la pronuncia che tempera il rigore del principio precedente.
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, n. 1793/2026. L’esito “in verifica” del DURC non equivale a irregolarità contributiva quando l’impresa abbia richiesto tempestivamente il rinnovo e il nuovo documento confermi la regolarità dalla data della richiesta. Chiude la terza variante della seconda simulazione.
Consiglio di Stato, Sez. V, 6 agosto 2026, n. 6417. In tema di esclusione fondata su violazioni tributarie non definitivamente accertate, ha ribadito che si tratta di esercizio di discrezionalità tecnica, subordinato al superamento delle soglie dell’Allegato II.10 e a una motivazione adeguata sull’incidenza della violazione rispetto all’affidabilità dell’impresa. È la decisione più recente sul confine tra debito fiscale e giudizio di affidabilità.
Sui requisiti di ordine speciale e sull’avvalimento
Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2026, n. 4508. Quando l’ausiliaria mette a disposizione la propria solidità economico-finanziaria si è in presenza di avvalimento di garanzia, per il quale non occorre la fornitura di risorse materiali o tecniche; il contratto va interpretato in concreto e non può dirsi condizionato quando esprime un impegno chiaro a prestare i requisiti di capacità economico-finanziaria. È il riferimento per la variante della terza simulazione.
Consiglio di Stato, Sez. III, 25 luglio 2023, n. 7293. Se la lex specialis configura il fatturato specifico come espressione di capacità tecnica e non di solidità economico-finanziaria, l’avvalimento diventa operativo e richiede la messa a disposizione concreta di risorse determinate. Avverte che la qualificazione dell’avvalimento dipende da come il bando costruisce il requisito, non dall’etichetta scelta dalle parti.
Consiglio di Stato, Sez. V, 9 marzo 2023, n. 2515. L’avvalimento interno al raggruppamento è ammissibile solo se l’ausiliaria possiede il requisito in misura sovrabbondante, sufficiente a soddisfare la qualificazione di entrambi gli operatori. Delimita la praticabilità delle soluzioni aggregative per l’impresa in crisi.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un bivio di questo tipo, l’assistenza utile non è un parere astratto sulla compatibilità tra crisi e appalti: è la costruzione documentale che rende difendibile la strada scelta. Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo.
- Analizziamo la convenzione di moratoria già sottoscritta verificando categorie, percentuali di adesione, contenuto delle rinunce e perimetro dei creditori coinvolti, per stabilire quali esposizioni restino scoperte e possano emergere nei controlli di gara.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, confrontando la situazione concreta con gli orientamenti più recenti del Consiglio di Stato e non con lo schema generale applicabile a tutti.
- Ricostruiamo la posizione contributiva e fiscale dell’impresa, confrontando estratti INPS, situazione presso l’Agente della riscossione e soglie dell’Allegato II.10, e calcoliamo se e quando una rateizzazione produce effetti utili rispetto al termine di presentazione dell’offerta.
- Redigiamo le dichiarazioni di gara sui requisiti generali, calibrando il contenuto informativo sul confine tracciato dalla giurisprudenza tra obbligo dichiarativo e informazione fuorviante.
- Prepariamo l’istanza di autorizzazione ex art. 95 CCII, coordinandola con la relazione del professionista indipendente sulla conformità al piano e sulla ragionevole capacità di adempimento del contratto, e ne governiamo i tempi rispetto alla data prevista di aggiudicazione.
- Impostiamo l’accesso alla composizione negoziata e curiamo i rapporti con l’esperto nominato, incluso il profilo degli atti di gestione da comunicare quando la partecipazione a una commessa rilevante incide sul percorso di risanamento.
- Costruiamo l’assetto dell’aggregazione — raggruppamento temporaneo, consorzio, avvalimento di garanzia — verificando che i contratti di avvalimento esprimano l’impegno concreto e non condizionato che la giurisprudenza richiede.
- Predisponiamo le risposte alle richieste di chiarimenti della stazione appaltante, documentando la sostenibilità dell’appalto invece di limitarci a contestare il potere di verifica.
- Impugniamo davanti al TAR i provvedimenti di esclusione fondati sulla crisi, contestando la violazione del principio di tassatività, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione sull’incidenza concreta dei fatti rispetto all’affidabilità.
- Assistiamo l’impresa nella fase esecutiva, distinguendo con rigore ciò che rileva come inadempimento contrattuale da ciò che tocca i requisiti di partecipazione.
Questi strumenti poggiano su un profilo professionale preciso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Tra queste abilitazioni, quella che pesa di più in un bivio come questo è la qualifica di cassazionista, perché garantisce continuità di strategia fino all’ultimo grado di giudizio: la scelta compiuta oggi davanti alla stazione appaltante è la stessa che dovrà essere difesa domani davanti al TAR, al Consiglio di Stato e, sui profili civilistici della crisi, fino alla Corte di cassazione, senza che l’impostazione cambi passando di mano in mano. Chi ha costruito la linea difensiva la porta fino in fondo, e questo evita il problema più frequente nelle controversie lunghe: un’argomentazione impostata da un professionista e ripresa, anni dopo, da un altro che non conosce le ragioni delle scelte iniziali.
A questo si aggiunge la struttura dello staff, che riunisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso: la posizione contributiva e fiscale, il piano di risanamento, la documentazione di gara e la strategia processuale vengono lavorati insieme, non in sequenza da interlocutori diversi che si scambiano documenti.
In conclusione
La convenzione di moratoria non chiude la porta delle gare pubbliche: non compare nel catalogo tassativo dell’articolo 94 del Codice dei contratti, non attiva il meccanismo autorizzatorio dell’articolo 95 del Codice della crisi, non impone di rinunciare al ruolo di mandataria. Ma la vera domanda non è se si possa partecipare — si può — bensì quale delle strade disponibili protegga meglio l’impresa nel punto in cui la sua crisi è concretamente più esposta, che nella maggior parte dei casi non è il rapporto con le banche, bensì la posizione contributiva, la sostenibilità documentabile della commessa e la tenuta del giudizio di affidabilità davanti alla stazione appaltante. Sbagliare questa valutazione non produce soltanto la perdita di una gara: produce la perdita della gara e, insieme, di mesi preziosi del percorso di risanamento.
È proprio per questa doppia esposizione che la materia richiede un presidio specialistico. Lo Studio Monardo opera esattamente sull’intersezione tra i due mondi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno la costruzione degli strumenti di regolazione della crisi da cui la moratoria discende; è avvocato cassazionista, quindi può accompagnare la scelta fino all’ultimo grado se la stazione appaltante la contesta; coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, quindi affronta insieme il fronte delle banche aderenti alla moratoria e quello della regolarità fiscale e contributiva che il DURC certifica. Sono i tre versanti su cui la partecipazione di un’impresa in crisi a una gara pubblica si vince o si perde.
📩 Hai una convenzione di moratoria in corso e una gara da valutare? Scrivici oggi stesso: analizzeremo la tua posizione e costruiremo insieme la strategia più solida — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
