Meglio Aderire All’atto Di Recupero Del Credito R&S O Impugnarlo In Corte Di Giustizia Tributaria?

Questa pagina raccoglie, nel formato domanda e risposta, i dubbi che le imprese pongono più spesso quando ricevono un atto di recupero del credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Le domande sono riportate come ce le fanno davvero, con le parole di chi si trova l’atto sulla scrivania; le risposte sono complete, ma provano a restare comprensibili anche per chi non mastica diritto tributario.

Il contesto, in breve. Il credito R&S degli anni 2015-2019 nasce dall’art. 3 del D.L. 145/2013; dal 2020 la disciplina è cambiata con la legge di bilancio 2020. Quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che il credito compensato in F24 non fosse dovuto, lo recupera con l’atto previsto dall’art. 38-bis del D.P.R. 600/1973, introdotto dal D.Lgs. 13/2024 per gli atti emessi dal 30 aprile 2024. Su tutto questo pesano la distinzione tra credito “inesistente” e “non spettante”, fissata dalle Sezioni Unite nel 2023 e poi codificata dal D.Lgs. 87/2024, e un’ondata di pronunce recenti sul Manuale di Frascati.

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Perché proprio questo tema è nel cuore del lavoro dello Studio Monardo? Perché la scelta tra aderire e impugnare un recupero R&S richiede insieme la lettura tecnica e contabile dei progetti e la strategia processuale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, in cui avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo. Ed essendo avvocato cassazionista, può seguire la stessa linea difensiva dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado fino alla Corte di Cassazione, dove molte liti sul credito R&S finiscono per essere decise.

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Ho ricevuto un atto di recupero sul credito ricerca e sviluppo: è una semplice richiesta o è già una cosa seria?

È una cosa seria, e più seria di un normale avviso di accertamento. L’atto di recupero è il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate si riprende un credito d’imposta che, secondo lei, lei ha compensato in F24 senza averne diritto. Dal 30 aprile 2024 la sua disciplina è concentrata nell’art. 38-bis del D.P.R. 600/1973: prima era sparsa nell’art. 1, commi 421-423, della legge 311/2004.

Perché dico “più seria”? Per una ragione molto concreta. Con un avviso di accertamento ordinario, se fa ricorso, in pendenza del primo grado paga di regola una quota provvisoria. Con l’atto di recupero no: la norma prevede che le somme richieste vadano pagate per intero entro il termine per presentare ricorso, senza poterle compensare con altri crediti. Se non paga, le somme vengono iscritte a ruolo straordinario anche se l’atto non è definitivo, cioè anche se lei lo ha impugnato. In altre parole, il ricorso da solo non ferma la riscossione: serve anche chiedere la sospensione al giudice, e ne parliamo più avanti.

Dentro l’atto trova tre voci: il credito da restituire (che funziona come un’imposta non versata), gli interessi e le sanzioni. L’atto deve essere motivato: deve dire perché l’Agenzia ritiene il credito non dovuto, su quali documenti si basa e come ha calcolato le sanzioni. Dal 2024, inoltre, di norma deve essere preceduto da uno “schema d’atto” su cui lei ha avuto sessanta giorni per presentare osservazioni: è il contraddittorio preventivo dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente.

Una cosa da tenere a mente fin da subito: se non fa nulla entro il termine, l’atto diventa definitivo e le contestazioni sul merito del credito non potranno più essere sollevate impugnando la cartella che arriverà dopo. Il momento per decidere è adesso.

Che differenza fa se nell’atto c’è scritto “credito inesistente” invece di “non spettante”?

Una differenza enorme: cambia il tempo che il Fisco aveva per contestarglielo, cambia la sanzione, e può cambiare perfino il rischio penale.

Partiamo dai tempi. Per un credito non spettante l’atto di recupero va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il credito è stato usato in compensazione; per un credito inesistente il termine si allunga all’ottavo anno. Per alcuni crediti R&S compensati nel 2016 e nel 2017, il D.L. 25/2025 ha inoltre prorogato di due anni i termini di notifica: è un dettaglio da verificare caso per caso.

Poi le sanzioni. Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, il credito non spettante costava il 30% del credito compensato, quello inesistente dal 100% al 200%. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, dopo il D.Lgs. 87/2024, si passa al 25% per il non spettante e al 70% per l’inesistente, con aumento dalla metà al doppio se ci sono documenti falsi, simulazioni o artifici.

Ma che cosa distingue davvero le due categorie? Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 34419 dell’11 dicembre 2023, hanno chiarito che un credito è inesistente solo se mancano i suoi presupposti costitutivi, oppure se è frutto di una rappresentazione artificiosa, e se questa mancanza non emerge dai controlli automatizzati o formali. Negli altri casi il credito esiste, magari in misura minore o usato male, ed è semplicemente non spettante. Il D.Lgs. 87/2024 ha poi scritto nero su bianco queste definizioni nell’art. 1 del D.Lgs. 74/2000.

Nel mondo R&S la conseguenza pratica è questa: se l’impresa ha davvero svolto i progetti e sostenuto i costi, e l’Agenzia contesta solo che quelle attività non fossero “abbastanza innovative”, il credito difficilmente può dirsi inesistente. E se non è inesistente, spesso il termine di cinque anni è già scaduto quando arriva l’atto. Su questo torniamo nella domanda che nessuno fa, più sotto.

Entro quando devo decidere se aderire o fare ricorso?

Il termine base è di sessanta giorni dalla notifica dell’atto. Entro quei sessanta giorni deve scegliere la strada: accertamento con adesione, definizione agevolata delle sole sanzioni, ricorso, oppure una combinazione di queste.

Ci sono però tre variabili che spostano i conti.

La prima è la sospensione feriale: nel processo tributario i termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Se l’atto le è stato notificato a luglio, il conteggio si ferma per tutto il mese di agosto e riparte a settembre.

La seconda è l’istanza di accertamento con adesione presentata dopo la notifica dell’atto: se la presenta nei termini, il termine per il ricorso resta sospeso per novanta giorni. Attenzione però a un dettaglio introdotto dalla riforma: se aveva già chiesto l’adesione sullo schema d’atto, durante il contraddittorio preventivo, non può chiederla di nuovo dopo la notifica dell’atto definitivo. In quel caso i sessanta giorni corrono pieni.

La terza variabile è il pagamento. Ricorda quanto detto sopra? Entro lo stesso termine per ricorrere, la legge si aspetta il pagamento integrale. Quindi la scadenza dei sessanta giorni non è solo processuale: è anche la data dopo la quale le somme finiscono a ruolo e parte la riscossione.

Il consiglio pratico è semplice: segni sul calendario il giorno della notifica, calcoli la scadenza tenendo conto di agosto, e non arrivi alla settimana finale per decidere. La scelta tra adesione e ricorso richiede di aver già letto il fascicolo, e il fascicolo R&S non si legge in una sera.

Se aderisco, è come ammettere di aver sbagliato?

No, e le spiego perché. L’accertamento con adesione non è una confessione: è un accordo. Lei e l’ufficio vi sedete, discutete gli elementi, e se trovate un punto d’incontro firmate un atto che definisce la pretesa. Può essere un accordo sull’intero importo, ma molto più spesso è un accordo su un importo ridotto, perché l’ufficio riconosce che una parte dei costi era ammissibile o che una parte della contestazione non regge.

Il vantaggio concreto è sulle sanzioni: in adesione si pagano un terzo del minimo previsto dalla legge. Il limite concreto, per gli atti di recupero, è che le somme definite non si possono rateizzare: le norme vigenti, come ha segnalato la stampa specializzata anche nel 2026, escludono la dilazione degli importi concordati in adesione e in conciliazione per questa categoria di atti. Chi aderisce deve quindi essere pronto a pagare tutto in un’unica soluzione.

Il punto che molti sottovalutano è un altro: l’adesione chiude la partita. Una volta firmato e pagato, non potrà più sostenere in giudizio che l’atto era tardivo, che il credito non poteva dirsi inesistente o che il Manuale di Frascati non si applicava ai suoi progetti. Quindi non è un’ammissione di colpa, ma è una rinuncia a tutte le difese che non ha fatto valere al tavolo.


Come funziona in pratica l’accertamento con adesione su un atto di recupero R&S?

Funziona in quattro passaggi, ma il vero lavoro sta prima del primo.

Il primo passaggio è l’istanza. La presenta all’ufficio che ha emesso l’atto, entro il termine per ricorrere, oppure già in fase di schema d’atto. Nell’istanza bastano i dati essenziali, ma conviene indicare fin da subito i punti su cui intende discutere.

Il secondo è la convocazione. L’ufficio la invita a un incontro, in presenza o a distanza. Qui si porta la documentazione: relazioni tecniche dei progetti, fogli presenze del personale, contratti con i commissionari, calcolo della media storica dove rilevante, eventuali certificazioni.

Il terzo è il confronto vero e proprio. È una trattativa tecnica, non una formalità. L’ufficio ha un margine per riconoscere che alcune spese erano ammissibili o che alcuni progetti presentavano il requisito di novità secondo la normativa dell’epoca. Ha invece pochissimo margine su un punto: difficilmente accetterà in adesione di riqualificare il credito da inesistente a non spettante se questo significa ammettere che l’atto è stato notificato fuori termine. Un funzionario non firma un accordo che certifica la decadenza del proprio ufficio.

Il quarto passaggio è l’atto di adesione e il pagamento, entro venti giorni dalla firma, in unica soluzione per le ragioni viste sopra.

Se l’accordo non si trova, non ha perso nulla: il termine per il ricorso è rimasto sospeso e può ancora impugnare. Per questo l’adesione ha senso anche come “prova” del terreno, purché l’istanza sia presentata nei tempi giusti e con una strategia già chiara su cosa fare in caso di esito negativo.

Un consiglio che diamo sempre: prima di sedersi al tavolo, si faccia fare il conto di cosa pagherebbe con l’accordo più probabile e di cosa rischia in giudizio nello scenario migliore e peggiore. La tabella più sotto aiuta a orientarsi sui passaggi; gli esempi numerici arrivano nella sezione “Mi fa vedere un esempio concreto?”.

Se faccio ricorso, nel frattempo devo pagare comunque?

Sì, a meno che il giudice non sospenda l’atto. È il punto che più spesso sorprende le imprese.

L’art. 38-bis del D.P.R. 600/1973 prevede che le somme dell’atto di recupero siano pagate per intero entro il termine per ricorrere. Se lei presenta ricorso ma non paga, l’Agenzia iscrive a ruolo straordinario l’intero importo, anche se la causa è appena iniziata. Non c’è la regola del “terzo provvisorio” che vale per gli avvisi di accertamento ordinari.

Lo strumento per evitarlo è l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto, prevista dall’art. 47 del D.Lgs. 546/1992. Si presenta alla Corte di giustizia tributaria, di solito insieme al ricorso o subito dopo, e deve dimostrare due cose: che il ricorso ha fondamento (il cosiddetto fumus) e che il pagamento immediato le causerebbe un danno grave e irreparabile (il periculum). Nel caso di un’impresa, il danno si documenta con numeri: bilanci, flussi di cassa, esposizione bancaria, effetti sulla continuità.

Il giudice decide con ordinanza. Può concedere la sospensione per intero, in parte, oppure subordinarla alla prestazione di una garanzia. Nel frattempo, e prima che la Corte si pronunci, è possibile chiedere anche all’ufficio una sospensione amministrativa, ma non è un diritto.

Tenga presente che il ruolo si traduce in una cartella di pagamento, e dalla cartella l’Agente della riscossione può procedere con fermi, ipoteche e pignoramenti. Un ricorso senza istanza di sospensione, in un recupero R&S di importo rilevante, è quasi sempre una difesa a metà.

Come si presenta il ricorso alla Corte di giustizia tributaria e cosa mi serve?

Il ricorso si notifica all’ufficio dell’Agenzia che ha emesso l’atto, a mezzo PEC, entro sessanta giorni dalla notifica (più l’eventuale sospensione feriale di agosto e quella di novanta giorni se ha presentato istanza di adesione). Entro trenta giorni dalla notifica il ricorso va poi depositato telematicamente presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado competente, insieme all’atto impugnato e ai documenti.

Per controversie di valore superiore a 3.000 euro serve l’assistenza di un difensore abilitato. Si paga il contributo unificato, calcolato a scaglioni sul valore della lite, cioè sull’importo del tributo contestato al netto di interessi e sanzioni (o sulle sole sanzioni, se si contestano solo quelle).

Dal 2024 non esiste più il reclamo-mediazione come fase obbligatoria prima del giudizio per le liti minori: il ricorso produce subito i suoi effetti.

Cosa le serve, in concreto? L’atto con la relata di notifica, lo schema d’atto e le osservazioni presentate in contraddittorio, il processo verbale di constatazione se c’è stato, i modelli F24 con cui ha compensato il credito, le dichiarazioni con il quadro RU, e tutta la documentazione tecnica e contabile dei progetti. Nel processo tributario la prova documentale è regina: ciò che non deposita in primo grado diventa molto più difficile da far valere dopo.

Ecco la mappa dei passaggi e dei termini.

FaseAttoTermineDavanti a chi
Contraddittorio preventivoOsservazioni allo schema d’atto (ed eventuale istanza di adesione)60 giorni dalla notifica dello schemaUfficio dell’Agenzia delle Entrate
Notifica dell’attoAtto di recupero ex art. 38-bis D.P.R. 600/197331 dicembre del 5° anno (non spettante) o dell’8° anno (inesistente) dopo l’utilizzoAgenzia delle Entrate
Scelta deflativaIstanza di adesione (se non già presentata sullo schema)Entro il termine per ricorrere; sospende il termine per 90 giorniUfficio dell’Agenzia delle Entrate
Definizione sanzioniPagamento di un terzo della sanzione indicataEntro il termine per ricorrereVersamento F24
Pagamento/ruoloPagamento integrale senza compensazione, altrimenti ruolo straordinarioEntro il termine per ricorrereAgenzia / Agente della riscossione
RicorsoNotifica via PEC all’ufficio60 giorni dalla notifica dell’atto (sospensione feriale 1-31 agosto)Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
CostituzioneDeposito telematico del ricorso30 giorni dalla notifica del ricorsoCorte di giustizia tributaria di primo grado
Tutela cautelareIstanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992Con il ricorso o successivamenteCorte di giustizia tributaria di primo grado
Accordo in giudizioConciliazione giudizialeFino alla decisioneCorte di giustizia tributaria (primo o secondo grado)
ImpugnazioniAppello, poi ricorso per CassazioneTermini ordinari di impugnazioneCorte di giustizia tributaria di secondo grado; Corte di Cassazione

Posso pagare solo le sanzioni ridotte e continuare a litigare sul credito?

Sì, ed è una strada che molti non conoscono. L’art. 38-bis richiama la definizione agevolata delle sanzioni prevista dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997. In pratica, entro il termine per ricorrere, può pagare un terzo della sanzione indicata nell’atto e chiudere così la partita sanzionatoria, lasciando aperta la lite sul credito e sugli interessi.

Quando conviene? Soprattutto quando la sanzione è molto pesante rispetto al credito, come accade con i crediti qualificati inesistenti per violazioni anteriori al 1° settembre 2024, puniti con una sanzione dal 100% al 200%. Pagare un terzo della sanzione irrogata può ridurre drasticamente l’esposizione nello scenario peggiore.

Quando non conviene? Quando il motivo di ricorso più forte è la decadenza dell’Agenzia. Se l’atto è tardivo, cade tutto, sanzioni comprese: in quel caso aver pagato un terzo delle sanzioni significa aver versato una somma che, vincendo, non avrebbe dovuto pagare. Recuperarla non è impossibile, ma è una complicazione evitabile.

C’è poi un secondo aspetto da non dimenticare. La definizione agevolata riguarda le sanzioni, non il credito. Il credito resta soggetto alla regola del pagamento integrale entro il termine per ricorrere, e quindi, se vuole contestarlo in giudizio senza pagarlo, serve comunque l’istanza di sospensione di cui abbiamo parlato.

La scelta tra le due strade, quindi, dipende da una valutazione precisa: quanto è solido il motivo di decadenza? quanto pesa la sanzione rispetto al credito? quale liquidità ha l’impresa nei prossimi mesi? Senza queste tre risposte, qualunque scelta è un salto nel buio.

Una volta iniziata la causa, posso ancora chiudere con un accordo?

Sì. Il processo tributario prevede la conciliazione giudiziale, e per gli atti di recupero emessi dal 30 aprile 2024 l’Agenzia ne ha riconosciuto l’ammissibilità, così come quella dell’adesione.

La conciliazione può essere proposta da una parte all’altra fuori udienza oppure raggiunta in udienza davanti al giudice. Il vantaggio è sulle sanzioni: se si concilia in primo grado si paga il 40% del minimo previsto, in secondo grado il 50%. È meno dell’adesione, dove si paga un terzo del minimo, ma c’è una differenza sostanziale: in conciliazione lei tratta dopo aver depositato il ricorso e i documenti, spesso dopo aver già visto le controdeduzioni dell’Agenzia e magari l’ordinanza sulla sospensione. Tratta cioè con informazioni migliori e con il peso di un giudizio pendente.

Anche qui vale il limite già visto: per gli atti di recupero le somme conciliate non si possono rateizzare. Se l’accordo viene firmato, il pagamento va fatto nei termini previsti, in unica soluzione.

Quando ha senso puntare sulla conciliazione anziché sull’adesione? Tipicamente quando l’ufficio, in adesione, ha tenuto una posizione rigida, ma il fascicolo contiene argomenti forti che in udienza possono far cambiare prospettiva: una certificazione del credito, una perizia tecnica solida, o una giurisprudenza favorevole sopravvenuta, come quella degli ultimi mesi sul Manuale di Frascati. In quei casi l’ufficio, davanti al rischio concreto di soccombere, può essere più disponibile.


I miei progetti sono del 2015-2019 e l’Agenzia li boccia citando il Manuale di Frascati: ho qualche possibilità?

Oggi più che in passato. Il Manuale di Frascati è un documento tecnico dell’OCSE che definisce la ricerca e sviluppo attraverso cinque criteri, tra cui la novità e l’incertezza. Per anni l’Agenzia lo ha usato per contestare crediti maturati tra il 2015 e il 2019, anche se la normativa di quegli anni (il D.L. 145/2013 e il D.M. 27 maggio 2015) non lo richiamava.

La svolta è arrivata dalla giustizia amministrativa. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 15039 del 29 luglio 2025, ha escluso l’applicazione retroattiva di quei criteri ai progetti del periodo 2015-2019. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026, ha confermato: per le annualità anteriori al 2020, l’ammissibilità si valuta solo con le regole vigenti all’epoca, e i cinque requisiti di Frascati sono diventati vincolanti solo con la riforma della legge di bilancio 2020, che ha carattere innovativo e non interpretativo. Per quel periodo bastava un progresso tecnologico reale per la singola impresa, anche se le conoscenze erano già note all’esterno.

Anche la giustizia tributaria di merito va in questa direzione. La CGT di primo grado di Campobasso, con la sentenza n. 57 del 13 febbraio 2026, ha ricostruito le ragioni per cui Frascati non può essere applicato a ritroso; la CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1482/25/2025 del 16 giugno 2025, ha stabilito che un progetto realmente eseguito ma privo di innovatività genera al più un credito non spettante, non inesistente.

Qui entra in gioco il lavoro dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: una difesa su Frascati non si costruisce solo con le sentenze, ma con avvocati e commercialisti che leggono insieme le relazioni tecniche e i costi del progetto.

Un limite onesto, però, va detto. Togliere di mezzo Frascati non equivale a dimostrare che il credito spettava. Anche prima del 2020 erano escluse le modifiche ordinarie o periodiche a prodotti e processi esistenti. Se il suo “progetto” era un normale aggiornamento del software gestionale, la sentenza del Consiglio di Stato non basta: serve provare che si trattava di vera ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.

Avevo fatto certificare il credito: serve a qualcosa davanti all’Agenzia?

Serve, e molto, se la certificazione è stata rilasciata secondo le regole. L’art. 23 del D.L. 73/2022 ha introdotto la certificazione facoltativa dei crediti per ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica: un soggetto iscritto all’apposito albo attesta la qualificazione tecnica delle attività, e quella certificazione ha effetti vincolanti per l’Amministrazione finanziaria sulla qualificazione delle attività, salvo che si basi su una rappresentazione non veritiera dei fatti.

In pratica, se l’Agenzia contesta proprio la natura di ricerca e sviluppo di attività coperte da certificazione valida, la contestazione nasce su un terreno molto fragile. La certificazione non copre però tutto: non riguarda, per esempio, la corretta quantificazione dei costi, l’effettivo sostenimento delle spese o gli adempimenti documentali. Su questi aspetti l’Agenzia mantiene i suoi poteri di controllo.

Cosa fare, se ha una certificazione? Anzitutto verificare che sia stata rilasciata prima della constatazione della violazione: se è arrivata dopo l’inizio del controllo, il suo peso cambia. Poi confrontare con precisione il perimetro della certificazione con il perimetro della contestazione: spesso l’atto di recupero contesta insieme la qualificazione e i costi, e la difesa va costruita separando le due cose.

Sul piano della scelta tra adesione e ricorso, una certificazione solida sposta l’ago verso il ricorso, o quantomeno verso un’adesione in cui lei tratta da una posizione di forza. Se invece la certificazione copre solo una parte dei progetti, può essere ragionevole un accordo che salvi la parte certificata e definisca il resto.

Una curiosità utile: la Cassazione penale, con la sentenza n. 16532 del 5 maggio 2025, si è occupata dei limiti della responsabilità dei professionisti che certificano i crediti R&S. Il tema non riguarda direttamente lei, ma conferma quanto la certificazione sia diventata un elemento centrale di tutta la materia.

Non ho fatto il riversamento spontaneo quando si poteva: è troppo tardi per rimediare?

Per la sanatoria, con ogni probabilità sì; per difendersi, no.

Il riversamento spontaneo previsto dall’art. 5, commi 7-12, del D.L. 146/2021 permetteva di restituire, senza sanzioni e interessi, i crediti R&S maturati tra il 2015 e il 2019 e compensati fino al 22 ottobre 2021. È stato riaperto più volte: l’ultima finestra, prevista dal D.L. 25/2025, si è chiusa il 3 giugno 2025, con pagamento in un’unica soluzione o in tre rate (3 giugno 2025, 16 dicembre 2025, 16 dicembre 2026). Nel giugno 2025 il Governo aveva escluso ulteriori proroghe; è sempre bene verificare l’eventuale arrivo di nuove riaperture, ma oggi non si può fare affidamento su una nuova finestra.

Chi non ha aderito ha oggi davanti le strade ordinarie: adesione, definizione delle sanzioni, ricorso, conciliazione. E non è detto che sia in una posizione peggiore. Il riversamento richiedeva di restituire l’intero credito rinunciando al contenzioso; chi invece ha conservato la possibilità di difendersi può oggi valorizzare la giurisprudenza del 2025-2026 su Frascati e sulla distinzione tra inesistente e non spettante.

C’è anche un risvolto per chi il riversamento lo ha fatto. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5627/2026, alcuni commentatori ritengono che chi ha restituito crediti in realtà spettanti possa valutare un’istanza di rimborso; è una strada da esaminare con prudenza e nei termini di legge, non un diritto automatico.

Il punto per lei, se ha appena ricevuto l’atto, è non farsi paralizzare dal rimpianto. La domanda giusta non è “avrei dovuto riversare?”, ma “cosa mi conviene fare adesso, con i documenti che ho e con la giurisprudenza di oggi?”.

Con un recupero R&S rischio anche una denuncia penale?

Dipende da importi e qualificazione. L’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 punisce l’indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti quando l’importo supera i 50.000 euro per periodo d’imposta, con pene diverse e più gravi per i crediti inesistenti.

Qui la distinzione torna decisiva. La Cassazione penale, sezione III, con la sentenza n. 19868 del 28 maggio 2025, ha affermato che la definizione di credito non spettante introdotta dal D.Lgs. 87/2024 ha recepito l’elaborazione giurisprudenziale precedente e ha natura tale da poter operare anche per i fatti anteriori. Secondo i commenti alla pronuncia, una contestazione che riguarda solo l’innovatività del progetto, senza elementi fraudolenti, difficilmente può integrare il reato più grave di compensazione di crediti inesistenti. Già con la sentenza n. 25018/2024 la Corte aveva osservato che la nuova distinzione ripercorre i criteri delle Sezioni Unite.

Il D.Lgs. 87/2024 ha inoltre introdotto una causa di non punibilità per i crediti non spettanti quando ricorrono condizioni di obiettiva incertezza sugli elementi che fondano la spettanza. Ma la Cassazione, nella stessa sentenza 19868/2025, ha precisato che non si applica quando l’eccedenza utilizzata risulta con evidenza dai documenti.

Cosa c’entra con la scelta tra adesione e ricorso? C’entra, perché le due strade possono avere riflessi anche sul versante penale. Il pagamento del debito tributario, per la fattispecie dei crediti non spettanti, ha effetti favorevoli previsti dalla legge se avviene prima dell’apertura del dibattimento. Un’adesione che definisce il debito può quindi avere un peso anche lì. Al contrario, se la qualificazione come inesistente è sbagliata, contestarla in sede tributaria può servire anche a smontare il presupposto dell’accusa. La strategia tributaria e quella penale vanno pensate insieme, non una dopo l’altra.


Se faccio ricorso e perdo, finisce che pago molto di più?

Può succedere, ed è giusto saperlo prima. Se perde, paga il credito, gli interessi maturati fino al pagamento e le sanzioni per intero, cioè senza le riduzioni che avrebbe ottenuto con adesione, definizione agevolata o conciliazione. A questo si aggiunge, di regola, la condanna alle spese di giudizio in favore dell’Agenzia.

La differenza tra lo scenario “accordo” e lo scenario “sconfitta” sta quasi tutta nelle sanzioni. Con un credito qualificato inesistente per violazioni anteriori al settembre 2024, la sanzione minima è pari al 100% del credito: in adesione ne pagherebbe un terzo, in conciliazione di primo grado il 40%, con la sconfitta tutta.

Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia. Se vince, non paga nulla: né credito, né sanzioni, né interessi. E se vince sulla decadenza, vince senza nemmeno entrare nel merito dei progetti. Con la giurisprudenza di merito degli ultimi due anni sulla distinzione tra inesistente e non spettante, questo scenario è molto meno teorico di qualche anno fa.

Come ci si orienta? Con un calcolo onesto dei tre scenari (accordo, vittoria, sconfitta) e con una stima altrettanto onesta della solidità dei motivi. C’è anche un modo per ridurre il rischio senza rinunciare alla causa: pagare un terzo delle sanzioni con la definizione agevolata e litigare solo sul credito, oppure puntare a una conciliazione se il giudizio prende una piega incerta. Nessuno serio può garantirle l’esito; quello che si può fare è sapere in anticipo quanto rischia in ciascuno scenario.

Mentre aspetto la sentenza, possono pignorarmi il conto dell’azienda?

In teoria sì, in pratica dipende da cosa fa nei primi sessanta giorni.

Abbiamo visto che, se non paga entro il termine per ricorrere, l’importo dell’atto di recupero va a ruolo straordinario anche se l’atto è impugnato. Dal ruolo nasce la cartella, e dalla cartella l’Agente della riscossione può avviare le procedure esecutive: pignoramento dei conti presso le banche, pignoramento dei crediti verso i clienti, fermo dei veicoli, ipoteca sugli immobili, entro i limiti di legge.

Lo strumento per evitarlo è la sospensione cautelare chiesta alla Corte di giustizia tributaria. Se la sospensione viene concessa, la riscossione si ferma fino alla decisione di primo grado, nei limiti fissati dall’ordinanza. Il giudice può però chiedere una garanzia, per esempio una fideiussione, e per un’impresa ottenerla non è sempre semplice.

Un secondo livello di tutela riguarda la riscossione stessa: la cartella può avere vizi propri, e contro gli atti dell’Agente della riscossione esistono rimedi specifici. Attenzione però: le contestazioni sul merito del credito R&S vanno fatte contro l’atto di recupero, non contro la cartella.

Il limite reale è questo: nessuna sospensione è automatica, e i tempi della Corte per decidere sull’istanza non sono sempre compatibili con i tempi della riscossione. Per questo l’istanza va preparata con cura fin dal ricorso, con documentazione finanziaria completa, e non aggiunta all’ultimo momento.

Questa storia può far chiudere la mia azienda?

È la domanda che molti imprenditori non fanno ad alta voce, ma pensano. La risposta onesta è che un recupero R&S di importo rilevante può mettere sotto pressione la liquidità di un’impresa, ma raramente è da solo una condanna, se viene gestito presto e con gli strumenti giusti.

Gli strumenti sono di due livelli. Il primo è tributario: sospensione cautelare, definizione delle sanzioni, adesione o conciliazione con importi ridotti. Il secondo livello entra in gioco quando il recupero si somma ad altri debiti e l’impresa rischia di non riuscire a far fronte alle obbligazioni nei prossimi mesi: è il campo del Codice della crisi d’impresa.

Qui c’è la composizione negoziata della crisi, nata con il D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal Codice della crisi: con l’aiuto di un Esperto indipendente, l’imprenditore cerca un accordo con i creditori, e può chiedere misure protettive che impediscono temporaneamente ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive. Esistono poi strumenti di regolazione della crisi che consentono anche di trattare i debiti tributari, con le procedure e i limiti previsti dalla legge.

Non è una scelta da fare a cuor leggero: ha costi, obblighi di trasparenza e conseguenze sulla gestione. Ma sapere che esiste cambia il modo in cui si affronta la trattativa con il Fisco. Il limite reale è il tempo: questi strumenti funzionano quando si attivano prima che i conti siano bloccati, non dopo.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con dati ipotetici, che mostrano come cambiano i numeri nelle diverse strade. Non sono casi reali: servono solo a far vedere il meccanismo.

Ipotesi 1 — Credito 2019 qualificato “inesistente”, atto notificato nel 2026.

Dati di partenza: credito R&S maturato su progetti del 2018 e compensato in F24 nel corso del 2019 per 187.340 euro. L’Agenzia contesta che i progetti non abbiano i requisiti di novità secondo il Manuale di Frascati, qualifica il credito come inesistente e notifica l’atto di recupero il 14 aprile 2026, nel termine dell’ottavo anno (31 dicembre 2027). Trattandosi di violazione anteriore al 1° settembre 2024, la sanzione minima è il 100%: 187.340 euro. Ipotizziamo interessi per 21.587 euro. Totale richiesto: 396.267 euro, da pagare per intero entro il 13 giugno 2026 per evitare il ruolo straordinario.

Strada A, adesione. Ipotizziamo che in contraddittorio l’ufficio riconosca ammissibili i costi di un progetto e riduca il credito contestato a 121.905 euro, mantenendo però la qualificazione di inesistente. Sanzione in adesione: un terzo del minimo, cioè 40.635 euro. Con interessi proporzionalmente ridotti (circa 14.047 euro), il totale è di circa 176.587 euro, da versare in unica soluzione.

Strada B, definizione delle sanzioni e ricorso sul credito. Pagamento entro il termine di un terzo della sanzione irrogata: 62.447 euro. Ricorso sul credito, con istanza di sospensione per i 187.340 euro più interessi.

Strada C, ricorso pieno con istanza di sospensione, motivo principale: il credito, se esiste, è al più non spettante; quindi il termine era il 31 dicembre 2024 e l’atto è tardivo. Se il giudice accoglie, l’esborso è zero. Se respinge, l’esposizione è l’intero importo di 396.267 euro più interessi ulteriori e spese. Se in corso di giudizio si concilia in primo grado sul credito pieno, la sanzione scende al 40% del minimo: 74.936 euro.

Cosa insegna questa ipotesi? Che la strada A, pur “sicura”, rinuncia all’argomento della decadenza, che nella strada C vale da solo l’intero importo. Il peso di quell’argomento dipende dai fatti: se l’Agenzia contesta solo l’innovatività di progetti realmente svolti, la giurisprudenza recente lo rende forte; se invece ci sono costi mai sostenuti o documenti falsi, è debole e l’adesione torna competitiva.

Ipotesi 2 — Credito del nuovo regime, errore di calcolo, violazione successiva al settembre 2024.

Dati di partenza: credito R&S maturato nel 2024 e compensato tra ottobre 2024 e febbraio 2025 per 46.780 euro. L’Agenzia non contesta i progetti, ma ritiene non ammissibili 12.315 euro di costi del personale imputati per errore, e li recupera come credito non spettante. Violazione successiva al 1° settembre 2024: sanzione del 25%, cioè 3.078,75 euro.

Strada A, adesione sull’importo pieno: sanzione pari a un terzo del minimo, 1.026,25 euro, più credito e interessi.

Strada B, definizione agevolata delle sanzioni: un terzo della sanzione indicata, anche qui 1.026,25 euro, perché con una sanzione fissa al 25% minimo e irrogato coincidono.

Strada C, ricorso: contributo unificato calcolato sul valore della lite (12.315 euro), secondo lo scaglione previsto dalla legge per questa fascia, cioè 120 euro, più l’impegno di un giudizio.

Qui la risposta è quasi sempre diversa: se l’errore è reale e documentato, l’adesione o la definizione chiudono la questione a un costo contenuto e liberano l’impresa da un contenzioso sproporzionato. Il ricorso ha senso solo se quei 12.315 euro di costi erano in realtà ammissibili e lo si può provare.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“Se il termine per contestarmi il credito come non spettante è già scaduto, l’Agenzia me lo dirà mai?”

No. Ed è per questo che la domanda andrebbe fatta prima di qualunque altra.

Pensi a come ragiona l’ufficio. Se un credito R&S compensato nel 2018 o nel 2019 venisse qualificato come non spettante, il termine per notificare l’atto sarebbe scaduto al 31 dicembre del quinto anno successivo. Molti atti di recupero sui crediti 2015-2019 arrivano invece negli anni 2025 e 2026. L’unico modo per notificarli validamente è qualificare il credito come inesistente, così da poter usare il termine di otto anni.

Questo significa che, in molti fascicoli R&S, la qualificazione del credito non è solo una questione di sanzione: è la condizione stessa di validità dell’atto. Se il giudice riqualifica il credito da inesistente a non spettante, l’atto cade per decadenza, a prescindere da quanto fossero innovativi i progetti. È esattamente ciò che hanno fatto, per esempio, la CGT di primo grado di Reggio Calabria con la sentenza n. 1528 dell’8 marzo 2026 e la CGT di primo grado di Taranto con la sentenza n. 633 del 5 maggio 2026.

E qui torna il punto dell’adesione. Al tavolo dell’accertamento con adesione nessun funzionario le riconoscerà che il suo stesso atto è tardivo. Se accetta un accordo, accetta anche implicitamente che l’atto fosse notificato in tempo. Per questo, prima di scegliere, il primo controllo da fare è sempre lo stesso: in che anno è stato compensato il credito, quando è stato notificato l’atto, e se l’Agenzia contesta davvero l’assenza dei presupposti costitutivi o solo la loro interpretazione.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 8287 del 29 marzo 2025, ha mostrato quanto la qualificazione incida sul termine anche in casi dichiarativi: un credito regolarmente indicato nel quadro RU dell’anno di maturazione, e non indicato solo negli anni di utilizzo, è stato considerato non spettante, e quindi recuperabile nel termine ordinario, non inesistente.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce di riferimento, con il principio riformulato e il motivo per cui contano per chi deve scegliere tra adesione e ricorso.

1. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 34419 dell’11 dicembre 2023. Il termine lungo di otto anni vale solo per i crediti inesistenti; lo sono quelli privi dei presupposti costitutivi o frutto di rappresentazione artificiosa, quando l’irregolarità non emerge dai controlli automatizzati. Rilevanza: è la base di ogni eccezione di decadenza contro un atto di recupero R&S notificato oltre il quinto anno.

2. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 34452 dell’11 dicembre 2023. Credito inesistente e non spettante sono categorie distinte e alternative, anche ai fini delle sanzioni dell’art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. 471/1997. Rilevanza: la qualificazione determina la misura della sanzione, e quindi il peso economico di ogni scenario.

3. Cass., ordinanza n. 8287 del 29 marzo 2025. Il credito R&S indicato nella dichiarazione dell’anno di maturazione, ma non in quelle degli anni di utilizzo, non è inesistente ma al più non spettante, con applicazione del termine ordinario. Rilevanza: conferma che irregolarità dichiarative non trasformano un credito esistente in inesistente.

4. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 19868 del 28 maggio 2025. La definizione di credito non spettante del D.Lgs. 87/2024 recepisce l’elaborazione giurisprudenziale precedente; la non punibilità per obiettiva incertezza non opera quando l’eccedenza è documentalmente evidente. Rilevanza: incide sul rischio penale e rafforza, per coerenza, la lettura restrittiva dell’inesistenza.

5. Cass. pen., sentenza n. 25018/2024. La distinzione introdotta dal D.Lgs. 87/2024 ripercorre sostanzialmente i criteri enunciati dalle Sezioni Unite. Rilevanza: conferma la continuità tra il quadro precedente e quello attuale, utile per i contenziosi su annualità anteriori al 2024.

6. Cass., sentenza n. 1757/2025. Secondo i commenti, la Corte ha qualificato come inesistente un credito privo in parte di riscontro formale e dei presupposti costitutivi, in continuità tra vecchia e nuova normativa. Rilevanza: ricorda che l’inesistenza resta una qualificazione possibile quando mancano davvero i presupposti, e che l’esito dipende dai fatti.

7. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026. I criteri del Manuale di Frascati non si applicano retroattivamente ai progetti anteriori al 2020, da valutare con il D.L. 145/2013 e il D.M. 27 maggio 2015. Rilevanza: è l’argomento più forte oggi disponibile contro i recuperi fondati sulla mancanza di novità “assoluta”.

8. TAR Lazio, sentenza n. 15039 del 29 luglio 2025. Primo grado della vicenda poi decisa dal Consiglio di Stato: esclusa l’applicazione a ritroso di Frascati alle attività 2015-2019. Rilevanza: segna l’inizio dell’orientamento consolidato nel 2026.

9. CGT di secondo grado della Lombardia, sentenza n. 1482/25/2025 del 16 giugno 2025. Un progetto effettivamente realizzato ma privo di innovatività produce un credito non spettante, non inesistente, recuperabile nei cinque anni. Rilevanza: applica direttamente al credito R&S la distinzione che decide sulla decadenza.

10. CGT di secondo grado del Lazio, sentenza n. 7215/4/2024, depositata il 28 novembre 2024. Confermato l’annullamento del recupero in un caso in cui il contribuente aveva seguito la prassi amministrativa coeva alla nascita del credito, valorizzando la tutela del legittimo affidamento. Rilevanza: apre un secondo fronte difensivo, accanto a quello sulla qualificazione.

11. CGT di primo grado di Reggio Calabria, sentenza n. 1528 dell’8 marzo 2026. Il credito è inesistente solo in presenza congiunta dei requisiti indicati dalle Sezioni Unite; in mancanza, l’azione di recupero oltre il termine ordinario è decaduta. Rilevanza: esempio concreto di atto annullato per tardività senza bisogno di entrare nel merito dei progetti.

12. CGT di primo grado di Taranto, sentenza n. 633 del 5 maggio 2026. Se l’Agenzia contesta solo la riconducibilità delle attività ai requisiti sulla base di Frascati o della prassi, senza negare la realizzazione dei progetti e i costi, il credito non è inesistente e si applica il termine ordinario. Rilevanza: fotografa lo schema tipico degli atti R&S degli ultimi anni.

13. CGT di primo grado di Campobasso, sentenza n. 57 del 13 febbraio 2026. Ricostruisce in modo compiuto le ragioni che impediscono di applicare Frascati alle annualità precedenti al 2020. Rilevanza: mostra che l’orientamento del giudice amministrativo è condiviso anche da quello tributario.

14. Cass. pen., sentenza n. 16532 del 5 maggio 2025. Chiarisce i limiti della responsabilità penale dei professionisti che certificano i crediti R&S. Rilevanza: conferma la centralità della certificazione, utile quando l’impresa ne dispone.

Un avvertimento di metodo. Molte di queste pronunce sono di merito e il quadro può evolvere, in particolare in Cassazione. Nessuna sentenza vale automaticamente per il suo caso: vale nella misura in cui i fatti del suo fascicolo somigliano a quelli decisi.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco cosa facciamo, passo per passo, quando un’impresa ci porta un atto di recupero del credito R&S.

1. Calcoliamo subito le scadenze reali: data di notifica, sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, effetto dell’eventuale istanza di adesione, termine di pagamento per evitare il ruolo straordinario.

2. Verifichiamo la tempestività dell’atto, confrontando anno di utilizzo del credito, anno di notifica e qualificazione adottata dall’Agenzia, comprese le eventuali proroghe speciali per le annualità 2016 e 2017.

3. Analizziamo la qualificazione “inesistente”, leggendo la motivazione alla luce delle Sezioni Unite del 2023, del D.Lgs. 87/2024 e dell’atto di indirizzo del MEF del 1° luglio 2025, per capire se l’Agenzia contesta i presupposti costitutivi o solo la loro interpretazione.

4. Esaminiamo il fascicolo tecnico dei progetti insieme ai commercialisti dello staff: relazioni, costi del personale, contratti, quadro RU, eventuali certificazioni ex art. 23 D.L. 73/2022.

5. Costruiamo il confronto numerico tra gli scenari: adesione, definizione agevolata delle sanzioni, ricorso con sospensione, conciliazione, con gli importi concreti di ciascuna strada.

6. Gestiamo il contraddittorio e l’adesione, redigendo le osservazioni allo schema d’atto e conducendo il confronto con l’ufficio senza compromettere le difese che conviene riservare al giudizio.

7. Redigiamo il ricorso e l’istanza di sospensione, documentando il danno grave e irreparabile con dati di bilancio e di cassa.

8. Coordiniamo il profilo penale, quando gli importi superano le soglie dell’art. 10-quater D.Lgs. 74/2000, perché la linea tributaria non contraddica quella penale.

9. Valutiamo gli strumenti della crisi d’impresa quando il recupero si somma ad altri debiti e mette a rischio la continuità aziendale.

10. Seguiamo la causa in tutti i gradi, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado all’appello e, se necessario, fino alla Corte di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una lite sul credito R&S pesa soprattutto il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto tributario: la difesa nasce dall’incontro tra la lettura contabile dei progetti e l’impostazione giuridica del ricorso, ed è per questo che avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo fin dal primo giorno. Quando il recupero minaccia la tenuta dell’impresa, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare in modo integrato gli strumenti della composizione negoziata.

Il valore aggiunto è la continuità: la strategia impostata al momento della scelta tra adesione e ricorso resta la stessa, con lo stesso difensore, dal contraddittorio con l’ufficio fino all’eventuale giudizio in Cassazione. Non ci sono passaggi di mano tra un grado e l’altro, né linee difensive da ricostruire da capo.


In chiusura: i tre messaggi da portare via

Il primo: aderire o impugnare non è una scelta di carattere, è un calcolo. Si fa confrontando, con numeri veri, il costo dell’accordo con i rischi e le possibilità del giudizio.

Il secondo: nei recuperi R&S degli anni 2015-2019 la qualificazione del credito come inesistente è spesso l’unico appiglio che rende tempestivo l’atto, e quell’argomento si può far valere solo davanti al giudice, non al tavolo dell’adesione.

Il terzo: il ricorso da solo non ferma la riscossione. Per gli atti di recupero serve l’istanza di sospensione, preparata con cura fin dall’inizio.

Lo Studio Monardo affronta questa materia con gli strumenti che essa richiede: lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per leggere insieme progetti, costi e motivazione dell’atto; la qualifica di avvocato cassazionista per garantire una sola linea difensiva fino all’ultimo grado; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa quando il recupero mette a rischio la continuità aziendale. Non promettiamo esiti: analizziamo il fascicolo, verifichiamo i termini e costruiamo la strategia più adatta al suo caso.

📩 I sessanta giorni non aspettano: ci scriva oggi stesso per esaminare il suo atto di recupero R&S, trova tutti i contatti dello studio qui sotto, in fondo alla pagina.

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