La convenzione di moratoria sospende le pretese dei creditori verso la società, ma non sospende nessuno dei doveri dell’amministratore: chi la vive come un “periodo franco” rischia di uscirne con un debito personale più pesante di quello aziendale.
La domanda che dà il titolo a questa guida ha una risposta netta. In una società di capitali, i debiti della società restano della società anche durante la moratoria: l’amministratore non ne diventa debitore per il solo fatto di aver firmato la convenzione. Ma esistono almeno cinque canali attraverso cui l’amministratore finisce per pagare di tasca propria, e quasi tutti si aprono proprio nei mesi della tregua: le garanzie personali prestate alle banche, l’azione dei creditori sociali, la responsabilità per gestione non conservativa dopo la perdita del capitale, il danno diretto a singoli creditori e, sul versante penale, le condotte di bancarotta. L’esperienza insegna che non è la crisi in sé a esporre l’amministratore, ma il modo in cui la gestisce mentre i creditori stanno fermi.
Questi sono gli errori più ricorrenti, ordinati dal più grave al più insidioso:
- Credere che la moratoria “congeli” anche gli obblighi sul capitale e la causa di scioglimento
- Continuare a indebitare la società come se il tempo della moratoria fosse gratuito
- Pagare in modo selettivo: sé stessi, i soci, i fornitori “amici”
- Dimenticare le proprie fideiussioni e la posizione dei garanti
- Informare i creditori in modo incompleto o ottimistico
- Lasciar scadere la moratoria senza un piano per il “dopo”
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra gli strumenti di regolazione della crisi e il contenzioso di responsabilità. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la convenzione di moratoria è uno degli sbocchi tipici della composizione negoziata, e conoscerla dall’interno delle trattative significa sapere dove l’amministratore si espone. È inoltre avvocato cassazionista, il che consente di seguire le azioni di responsabilità che nascono da questi errori fino all’ultimo grado, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando la moratoria coinvolge banche e garanzie personali.
📩 Hai firmato, o stai per firmare, una convenzione di moratoria e vuoi capire quanto sei esposto personalmente? Contattaci adesso: tutti i recapiti dello studio sono riportati in fondo a questo articolo.
Errore n. 1 — Credere che la moratoria “congeli” anche gli obblighi sul capitale e la causa di scioglimento
L’errore
La società ha chiuso l’esercizio con una perdita che ha azzerato il capitale sociale. Le banche hanno appena aderito a una convenzione di moratoria di dodici mesi e l’amministratore ragiona così: “i creditori sono fermi, abbiamo un anno di respiro, la ricapitalizzazione la vediamo più avanti”. Nel frattempo l’attività prosegue come prima, con nuovi ordini, nuovi contratti e nuove assunzioni di rischio.
Perché è un errore
La convenzione di moratoria disciplinata dall’art. 62 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) è un accordo tra l’imprenditore e i creditori che ha un oggetto preciso e limitato: dilazione delle scadenze, rinuncia agli atti o sospensione delle azioni esecutive e conservative, ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. È un contratto che regola il rapporto tra debitore e creditori. Non tocca, e non può toccare, le norme imperative del diritto societario.
Il Codice prevede espressamente la sospensione degli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter c.c.) e della causa di scioglimento per perdita del capitale (art. 2484, n. 4, c.c.) in tre sole ipotesi: nella composizione negoziata, su dichiarazione dell’imprenditore (art. 20 CCII); negli accordi di ristrutturazione, dal deposito della domanda di omologazione o della richiesta di misure protettive (art. 64 CCII); nel concordato preventivo, dal deposito della domanda (art. 89 CCII). La convenzione di moratoria stipulata “da sola”, al di fuori di questi percorsi, non figura in questo elenco.
Conseguenza: se il capitale è perso, la causa di scioglimento opera anche durante la moratoria. E dal momento in cui opera, l’art. 2486 c.c. consente agli amministratori soltanto una gestione finalizzata a conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale.
Le conseguenze
Ogni atto che esce dal perimetro conservativo espone l’amministratore a responsabilità personale e solidale verso la società, i soci, i creditori sociali e i terzi. Il terzo comma dell’art. 2486 c.c., riscritto dall’art. 378 CCII, ha introdotto un criterio presuntivo di quantificazione: il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica (o di apertura della procedura concorsuale) e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi che si sarebbero comunque sostenuti per liquidare secondo un criterio di normalità. Se le scritture contabili mancano o sono inattendibili, si passa alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
La Cassazione ha chiarito che la prova della natura conservativa degli atti compiuti dopo la causa di scioglimento grava sull’amministratore (Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069) e che il criterio dei netti patrimoniali si applica anche ai giudizi già pendenti alla sua entrata in vigore (Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252). La conseguenza più grave è che un anno di moratoria vissuto “come prima” può tradursi in una presunzione di danno pari all’intero peggioramento patrimoniale di quell’anno, a carico personale dell’amministratore.
Cosa fare invece
Prima di firmare, o al più tardi appena firmato, l’amministratore deve verificare la situazione patrimoniale aggiornata e chiedersi se si è verificata una perdita rilevante ai sensi degli artt. 2446-2447 o 2482-bis-2482-ter c.c. Se la risposta è sì, le strade corrette sono due: convocare senza indugio l’assemblea per le deliberazioni sul capitale, oppure inserire la moratoria dentro un percorso che preveda la sospensione degli obblighi (tipicamente la composizione negoziata, con la dichiarazione dell’art. 20 CCII, o un accordo di ristrutturazione con richiesta di misure protettive). Se la causa di scioglimento è già maturata, ogni decisione gestoria va documentata con la sua finalità conservativa: per iscritto, con le ragioni, con i numeri.
Il dettaglio che pochi conoscono
La sospensione prevista nella composizione negoziata non è automatica: richiede una dichiarazione dell’imprenditore, da rendere con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, e viene pubblicata nel registro delle imprese. Inoltre, quando la moratoria è concordata come esito della composizione negoziata (art. 23, comma 1, lett. b, CCII), gli effetti sospensivi collegati alla pendenza delle trattative non si prolungano indefinitamente: occorre verificare con precisione fino a quando la sospensione copre la società. Il punto che sfugge quasi sempre è che la “protezione” dai creditori e la “protezione” dagli obblighi societari sono due cose distinte, con presupposti e durate diversi.
Un secondo dettaglio: la Cassazione ha precisato che, in presenza di una causa di scioglimento, gli amministratori sono esposti a due responsabilità distinte, una per il ritardo o l’omissione nell’accertarla e iscriverla nel registro delle imprese, l’altra per gli atti compiuti in violazione del vincolo conservativo (Cass. civ., Sez. I, ord. 17 aprile 2024, n. 10413). Aver “sanato” la seconda non cancella la prima.
Un terzo aspetto riguarda la natura dell’amministratore: le regole appena descritte valgono per l’amministratore di diritto, ma la giurisprudenza le applica anche a chi gestisce di fatto la società, pur senza una nomina formale. Nelle PMI in crisi capita spesso che il socio di riferimento continui a decidere pagamenti e strategie mentre la carica è intestata ad altri. Durante una moratoria questa situazione è particolarmente pericolosa: chi firma formalmente risponde per ciò che non ha controllato, chi decide davvero risponde come amministratore di fatto, e nessuno dei due può invocare l’altro come scudo. Il consiglio pratico è allineare, prima della firma della convenzione, la titolarità formale della carica con l’effettivo esercizio dei poteri gestori, e documentare con deleghe scritte la ripartizione delle competenze nei consigli di amministrazione. Anche l’amministratore privo di deleghe, infatti, conserva un dovere di agire informato e di intervenire quando conosce fatti pregiudizievoli: non può limitarsi a ratificare le scelte di chi gestisce la tesoreria durante la tregua.
Errore n. 2 — Continuare a indebitare la società come se il tempo della moratoria fosse gratuito
L’errore
La moratoria ha fermato le banche. L’amministratore, alleggerito dalle rate, usa la liquidità liberata per sostenere l’operatività, ma nel frattempo accumula nuovi debiti verso fornitori, lascia crescere gli scaduti verso enti e professionisti, sottoscrive nuovi contratti di fornitura con pagamenti differiti. A fine moratoria il vecchio debito è intatto e se ne è aggiunto uno nuovo.
Perché è un errore
Durante gli strumenti di regolazione della crisi, e la convenzione di moratoria è collocata dal Codice proprio tra questi strumenti, l’art. 4, comma 2, CCII impone al debitore di gestire il patrimonio e l’impresa nell’interesse prioritario dei creditori. Non è una formula di stile: significa che ogni scelta gestoria va valutata chiedendosi se migliora o peggiora le prospettive di soddisfacimento del ceto creditorio nel suo complesso.
A questo si aggiungono i doveri generali dell’amministratore: diligenza richiesta dalla natura dell’incarico (art. 2392 c.c. per la S.p.A., art. 2476 c.c. per la S.r.l.) e obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale, la cui violazione fonda l’azione dei creditori sociali quando il patrimonio diventa insufficiente a soddisfarli (art. 2394 c.c.; art. 2476, comma 6, c.c.).
Le conseguenze
Sul piano civile, la Cassazione ha ammesso che il danno risarcibile possa essere determinato proprio in base ai debiti assunti indebitamente nel periodo in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivarsi e non lo ha fatto, a prescindere dal criterio dei netti patrimoniali (Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150). In altre parole, il nuovo debito accumulato durante la tregua può diventare la misura esatta del risarcimento chiesto all’amministratore.
Sul piano penale, se la crisi sfocia nella liquidazione giudiziale, l’aver aggravato il dissesto con grave colpa, ad esempio proseguendo l’attività in perdita senza alcuna prospettiva, è una delle condotte descritte dalla bancarotta semplice (artt. 323 e 330 CCII). E se l’amministratore ha continuato a ottenere credito dissimulando lo stato di dissesto o di insolvenza, può venire in rilievo il ricorso abusivo al credito (art. 325 CCII). La conseguenza più grave è la sovrapposizione: lo stesso debito nuovo può essere contestato come danno civile e come condotta penalmente rilevante.
Cosa fare invece
La liquidità liberata dalla moratoria va trattata come una risorsa vincolata al piano, non come margine di manovra. In concreto: un piano di tesoreria mensile approvato dall’organo amministrativo, che indichi quali pagamenti correnti sono necessari alla continuità e quali nuovi impegni sono ammessi; un monitoraggio degli scaduti verso i creditori non coinvolti nella moratoria; una soglia oltre la quale ogni nuovo impegno richiede una deliberazione motivata. Ogni nuovo debito assunto durante la moratoria deve poter essere giustificato, a posteriori, come funzionale al risanamento e sostenibile secondo il piano.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 62, comma 3, CCII vieta di imporre ai creditori non aderenti nuove prestazioni, nuovi affidamenti o il mantenimento degli affidamenti esistenti. Questo significa che una banca “trascinata” nella moratoria per effetto dell’estensione può legittimamente rifiutare di mantenere le linee di credito autoliquidanti. Chi costruisce il piano di tesoreria contando su quelle linee commette un errore di previsione che si trasforma rapidamente in nuovo scaduto verso fornitori e dipendenti. L’unica eccezione espressa riguarda il leasing: la prosecuzione del godimento dei beni oggetto di contratti già stipulati non è considerata nuova prestazione.
C’è poi un aspetto temporale che l’esperienza mostra essere decisivo: l’azione dei creditori sociali si prescrive in cinque anni che decorrono da quando l’insufficienza del patrimonio è diventata oggettivamente percepibile, e il nuovo indebitamento accumulato durante la moratoria è spesso proprio il fatto che la rende percepibile. È qui che molti compromettono la propria posizione: i bilanci depositati durante la tregua diventano, anni dopo, il documento su cui si misura la responsabilità.
Va considerato, infine, il ruolo dell’organo di controllo. Dove esiste un collegio sindacale o un sindaco unico, il Codice gli attribuisce il dovere di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata (art. 25-octies CCII). Una moratoria gestita senza piano di tesoreria, con indebitamento crescente, è esattamente il tipo di situazione che fa scattare quella segnalazione. L’amministratore che riceve una segnalazione e non risponde, o risponde in modo generico, si priva della possibilità di dimostrare in futuro di essersi attivato tempestivamente; e al tempo stesso rende più probabile che i sindaci, per tutelare la propria posizione, prendano iniziative autonome. È molto più efficace trattare l’organo di controllo come un alleato nella gestione della tregua: condividere mensilmente il piano di tesoreria, verbalizzare le osservazioni ricevute e le risposte fornite. Questa documentazione, in un eventuale giudizio di responsabilità, dimostra che le scelte gestorie sono state prese con consapevolezza e sottoposte a verifica, e non nel chiuso di una gestione solitaria della crisi.
Errore n. 3 — Pagare in modo selettivo: sé stessi, i soci, i fornitori “amici”
L’errore
Le banche aderenti sono ferme, quindi “la cassa c’è”. L’amministratore, che anni prima ha finanziato la società con un prestito personale, decide di rientrare almeno in parte; nello stesso periodo salda integralmente un fornitore storico con cui ha un rapporto personale, mentre gli altri fornitori restano scaduti. Si liquida inoltre compensi arretrati mai deliberati dall’assemblea.
Perché è un errore
La convenzione di moratoria non autorizza pagamenti preferenziali: al contrario, presuppone che i creditori della stessa categoria siano trattati in modo omogeneo e informati in buona fede. I finanziamenti dei soci sono postergati rispetto agli altri creditori quando sono stati concessi in presenza di squilibrio o di situazione finanziaria che avrebbe reso ragionevole un conferimento (art. 2467 c.c.), e l’art. 164, comma 2, CCII rende privi di effetto verso i creditori i rimborsi eseguiti nell’anno anteriore alla domanda cui segue l’apertura della procedura concorsuale.
Soprattutto, la convenzione di moratoria in quanto tale non rientra tra gli strumenti che l’art. 166, comma 3, CCII (esenzione da revocatoria) e l’art. 324 CCII (esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice) richiamano espressamente. Quelle esenzioni coprono pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di strumenti come il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione omologati, il concordato preventivo o l’accordo sottoscritto con l’esperto in composizione negoziata.
Le conseguenze
In caso di successiva liquidazione giudiziale, i pagamenti selettivi possono essere revocati e l’amministratore può essere chiamato a rispondere del danno cagionato alla massa. Sul piano penale, la giurisprudenza distingue con attenzione: la restituzione di un finanziamento effettivamente concesso a titolo di mutuo è inquadrata di norma nella bancarotta preferenziale (Cass. pen., Sez. V, 8 marzo 2024, n. 27446), mentre la restituzione di somme che, per le condizioni della società al momento del versamento, avevano natura sostanziale di conferimento può integrare la più grave bancarotta fraudolenta per distrazione (Cass. pen., Sez. V, 24 luglio 2025, n. 27259). Quanto ai compensi, il prelievo di importi legati a un’attività gestoria effettiva può ricadere nella preferenziale, ma quello privo di giustificazione o sproporzionato rispetto all’attività prestata può assumere natura distrattiva (Cass. pen., Sez. V, 13 giugno 2024, n. 32161).
La conseguenza più grave è che l’amministratore-creditore che si paga durante la moratoria rischia di vedere il proprio rimborso riqualificato come distrazione, con pene e conseguenze patrimoniali ben più pesanti.
Cosa fare invece
Durante la moratoria, i crediti dell’amministratore e dei soci vanno “congelati” come e più di quelli dei creditori aderenti. Se esiste un’esigenza reale di pagare un creditore fuori dal perimetro della convenzione, perché essenziale alla continuità, la scelta va motivata per iscritto, collegata al piano e, dove possibile, ricondotta dentro uno strumento che offra copertura: un piano attestato, un accordo in composizione negoziata o un’autorizzazione del tribunale nei casi previsti. La regola pratica è semplice: nessun pagamento a parti correlate durante la moratoria senza una valutazione legale preventiva e scritta.
Il dettaglio che pochi conoscono
La distinzione tra finanziamento e conferimento non dipende dall’etichetta contabile (“finanziamento soci” nel bilancio), ma dalla causa concreta dell’apporto e dalle condizioni della società nel momento in cui è stato eseguito. Un prestito erogato quando la società era già in forte squilibrio può essere trattato come capitale di rischio. Il punto che sfugge quasi sempre è che la valutazione viene fatta a posteriori, dal curatore e dal giudice penale, sulla base dei bilanci dell’epoca: se quei bilanci mostravano una crisi già evidente, la “restituzione del prestito” parte in salita.
C’è poi un profilo di responsabilità civile autonomo: la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale e la percezione di compensi non deliberati dall’assemblea sono state considerate dalla Cassazione violazioni di specifici obblighi di legge, sufficienti a fondare la responsabilità dell’amministratore. Anche quando non c’è reato, il compenso “auto-liquidato” durante la crisi va restituito.
Il tema dei pagamenti selettivi ha anche un risvolto negoziale che l’esperienza insegna a non sottovalutare. I creditori aderenti alla convenzione, e in particolare le banche, monitorano i movimenti dei conti della società durante la moratoria. Un pagamento a favore dell’amministratore o di una società a lui collegata, scoperto dai creditori durante la tregua, è spesso sufficiente a far venire meno la fiducia su cui la convenzione si regge: molte convenzioni contengono clausole di decadenza collegate proprio a pagamenti non consentiti o a violazioni degli obblighi informativi. In quel caso la società perde la protezione, le azioni riprendono, e l’amministratore si ritrova con la duplice esposizione di aver compiuto un atto potenzialmente revocabile e di aver provocato la fine anticipata della moratoria. Prima di firmare, quindi, è indispensabile leggere con attenzione gli eventi di decadenza previsti dalla convenzione e verificare che il piano di tesoreria sia compatibile con essi. Un pagamento lecito in astratto può essere comunque vietato dal contratto, e la violazione contrattuale ha conseguenze immediate.
Errore n. 4 — Dimenticare le proprie fideiussioni e la posizione dei garanti
L’errore
L’amministratore, che è anche socio, ha firmato anni prima una fideiussione omnibus a favore della banca principale della società. Durante le trattative si concentra sulla dilazione del debito sociale e firma la convenzione senza leggere se e come essa si applica ai garanti. Qualche mese dopo riceve una richiesta di pagamento personale.
Perché è un errore
La fideiussione è un’obbligazione personale del garante, distinta da quella della società. La convenzione di moratoria è conclusa tra l’impresa e i suoi creditori: i garanti, di regola, non ne sono parte. Il Codice non contiene, per la convenzione di moratoria, una disciplina specifica sui coobbligati paragonabile a quella dettata per gli accordi di ristrutturazione dall’art. 59 CCII, secondo cui i creditori non aderenti ai quali vengono estesi gli effetti dell’accordo conservano i propri diritti verso coobbligati e fideiussori. La Cassazione, sul terreno degli accordi ad efficacia estesa, ha confermato che gli effetti dell’accordo non si estendono ai garanti dei creditori estranei (Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662).
In assenza di una clausola espressa, quindi, la posizione del garante durante la moratoria dipende dal contenuto della garanzia. Se si tratta di una fideiussione “classica”, il garante può in linea di principio opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.), inclusa la dilazione concessa. Se invece la garanzia contiene clausole di pagamento “a prima richiesta” e rinuncia alle eccezioni, il garante può essere chiamato a pagare a prescindere dalle vicende del rapporto principale.
Le conseguenze
L’amministratore-garante può trovarsi a rispondere personalmente dell’intero debito garantito proprio nel periodo in cui la società non paga, con pignoramenti sul proprio patrimonio mentre quello della società è protetto. Per i creditori non aderenti a cui la moratoria viene estesa, il rischio è ancora maggiore, perché la loro adesione non c’è mai stata e non possono aver rinunciato a nulla nei confronti dei garanti. La conseguenza più grave è il rovesciamento della protezione: la società è al riparo, l’amministratore no.
Cosa fare invece
Il primo passo è mappare tutte le garanzie personali prestate dall’amministratore e dai soci: fideiussioni specifiche e omnibus, garanzie autonome, lettere di patronage, pegni e ipoteche su beni personali. Il secondo è negoziare, dentro la convenzione, una clausola espressa di estensione della moratoria ai garanti, almeno nei confronti dei creditori aderenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario, esamina i testi delle garanzie prima della firma della convenzione, perché è in quella fase, e non dopo, che la posizione dei garanti si può ancora negoziare. Il terzo passo è verificare la validità stessa delle garanzie: contratti omnibus conformi a schemi censurati in materia antitrust, clausole di deroga all’art. 1957 c.c. o importi massimi mal determinati possono offrire margini di difesa concreti.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore resti obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore ha proposto le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi e le ha continuate con diligenza. Una moratoria che sposta le scadenze incide sul computo di questo termine, ed è frequente che le fideiussioni bancarie contengano una rinuncia espressa a questa tutela. Il punto che sfugge quasi sempre è che la rinuncia, se contenuta in moduli conformi a schemi uniformi dichiarati lesivi della concorrenza, è stata in più occasioni ritenuta nulla dalla giurisprudenza: la verifica del testo può cambiare radicalmente l’esito di una richiesta di pagamento.
Nelle società di persone il discorso cambia ancora: l’amministratore che è socio illimitatamente responsabile risponde dei debiti sociali per legge, con il solo beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Se la convenzione non chiarisce la propria efficacia verso i soci, la loro posizione resta affidata a un’interpretazione incerta. Meglio scriverlo.
Un ultimo profilo riguarda la successione nella carica. Non è raro che, durante la moratoria, l’amministratore che ha firmato le garanzie si dimetta, convinto che l’uscita dalla società chiuda anche la propria esposizione. Non è così: la fideiussione prestata a titolo personale sopravvive alle dimissioni, salvo che il contratto preveda diversamente o che il garante ottenga una liberazione espressa dal creditore. Nelle fideiussioni omnibus, inoltre, la garanzia può coprire anche i debiti sorti dopo le dimissioni, quando la società è gestita da altri e il garante non ha più alcun controllo sulle scelte che fanno crescere l’esposizione. Chi lascia la carica durante una crisi deve quindi negoziare contestualmente la propria liberazione, o almeno la limitazione della garanzia ai debiti esistenti alla data delle dimissioni, e comunicare formalmente al creditore la revoca per le obbligazioni future, nei limiti consentiti dal contratto. Le dimissioni, inoltre, non cancellano la responsabilità per gli atti compiuti durante il mandato: il criterio dei netti patrimoniali prende come riferimento proprio la data di cessazione dalla carica.
Errore n. 5 — Informare i creditori in modo incompleto o ottimistico
L’errore
Per ottenere l’adesione delle banche, l’amministratore presenta una situazione “ripulita”: omette un contenzioso in corso, sottostima gli scaduti verso i fornitori, presenta un budget che dà per acquisite commesse ancora in trattativa. La convenzione viene firmata, il professionista attesta sulla base dei dati ricevuti, e i creditori non aderenti vengono vincolati.
Perché è un errore
L’estensione degli effetti della convenzione ai creditori non aderenti è ammessa solo se ricorrono condizioni precise (art. 62, comma 2, CCII): tutti i creditori della categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e aver ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore; i crediti degli aderenti devono rappresentare il 75% della categoria; i non aderenti non devono risultare pregiudicati rispetto a quanto riceverebbero in una liquidazione giudiziale; un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e l’idoneità della convenzione. A monte, l’art. 4, comma 2, CCII impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente.
Le conseguenze
La prima conseguenza è processuale: la convenzione va comunicata ai non aderenti, insieme alla relazione del professionista, con raccomandata o al domicilio digitale, e ciascuno di essi può proporre opposizione davanti al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione; il provvedimento è poi reclamabile secondo l’art. 51 CCII. Un quadro informativo lacunoso è il motivo di opposizione più naturale e il più difficile da contrastare.
La seconda è patrimoniale: il creditore che dimostri di aver aderito, o di aver subito l’estensione degli effetti, sulla base di informazioni false o reticenti può agire contro l’amministratore per il danno direttamente subito (art. 2395 c.c.; art. 2476, comma 7, c.c.), un’azione diversa da quella dei creditori sociali e che non richiede l’insufficienza del patrimonio della società.
La terza è penale: le dichiarazioni mendaci rese per ottenere credito o dilazioni, se la società finisce in liquidazione giudiziale, possono entrare nel perimetro del ricorso abusivo al credito o della bancarotta. La conseguenza più grave è che l’ottimismo usato per “strappare” la firma diventa, se la crisi precipita, la prova principale contro l’amministratore.
Cosa fare invece
La trasparenza, in una moratoria, è una forma di protezione dell’amministratore, non una concessione ai creditori. Tutto ciò che è noto va messo sul tavolo: contenziosi, scaduti, rischi, ipotesi di piano con i relativi margini di incertezza. Le previsioni vanno presentate come previsioni, con le assunzioni esplicitate. Ogni documento consegnato ai creditori va conservato con data certa: è la miglior difesa futura contro l’accusa di reticenza. E il professionista attestatore va messo in condizione di lavorare su dati integrali, perché un’attestazione fondata su dati incompleti non protegge nessuno.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il requisito della “non peggiorabilità” per i non aderenti è misurato, nel testo vigente dell’art. 62, rispetto a quanto potrebbero ricevere in una liquidazione giudiziale aperta alla data della convenzione. Questo impone di avere, già al momento della firma, una stima credibile dell’attivo realizzabile in scenario liquidatorio. Un amministratore che non dispone di questa stima non è in grado di sapere se la convenzione reggerà a un’opposizione. È qui che molti compromettono la propria posizione: si concentrano sulla percentuale del 75% e trascurano il confronto liquidatorio, che è il vero punto di attacco dei creditori dissenzienti.
Va ricordato anche che la formazione delle categorie non è libera: la Cassazione, in materia di accordi ad efficacia estesa, ha sottolineato l’ampiezza del controllo giudiziale sull’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici dei creditori riuniti in una categoria (Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817). Una categoria costruita “su misura” per raggiungere il quorum è una categoria vulnerabile.
Occorre poi distinguere tra il rischio dell’amministratore e quello del professionista attestatore. Il professionista indipendente attesta la veridicità dei dati e l’idoneità della convenzione, e risponde delle proprie attestazioni secondo le regole che lo riguardano. Ma l’amministratore non può trasferire su di lui la responsabilità dei dati forniti: l’attestazione presuppone che la società abbia consegnato una documentazione integrale e corretta. Se il professionista ha lavorato su dati incompleti perché l’amministratore li ha selezionati, la sua relazione non costituisce una difesa per chi li ha forniti; al contrario, può diventare la prova che la situazione rappresentata ai creditori era diversa da quella reale. Il consiglio pratico è semplice: consegnare all’attestatore tutto ciò che gli occorre, chiedere per iscritto l’elenco della documentazione necessaria, conservare la corrispondenza e le risposte alle sue richieste di chiarimento. In caso di contestazione, questa traccia documentale dimostra la trasparenza dell’amministratore meglio di qualunque dichiarazione successiva.
Errore n. 6 — Lasciar scadere la moratoria senza un piano per il “dopo”
L’errore
La moratoria dura dodici mesi. L’amministratore la vive come una soluzione e non come un ponte: i primi mesi passano nella gestione ordinaria, il piano di risanamento resta una bozza, nessuno strumento successivo viene predisposto. Alla scadenza, tutti i creditori riprendono le azioni contemporaneamente e la società si trova in una situazione peggiore di quella iniziale.
Perché è un errore
La convenzione di moratoria nasce per disciplinare “in via provvisoria” gli effetti della crisi e non può prevedere alcuna falcidia dei crediti: per costruzione, non risolve la crisi, la rinvia. L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche per rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per superarla. L’art. 3 CCII declina lo stesso dovere in termini operativi. Una moratoria non accompagnata da un percorso di uscita è, nei fatti, un rinvio dell’attivazione.
Le conseguenze
Il tempo perso durante la moratoria si misura in peggioramento patrimoniale, e il peggioramento patrimoniale si misura, in sede di responsabilità, con il criterio dei netti patrimoniali o con quello dei debiti indebitamente assunti visti sopra. La giurisprudenza di merito ha qualificato l’assenza di assetti adeguati come grave irregolarità gestoria, idonea anche a giustificare l’intervento del tribunale sull’organo amministrativo (Trib. Catanzaro, 6 febbraio 2024). Sul piano temporale, il momento in cui l’insufficienza patrimoniale diventa oggettivamente percepibile fa decorrere la prescrizione quinquennale dell’azione dei creditori sociali, e in caso di successiva liquidazione giudiziale si presume, salvo prova contraria dell’amministratore, che coincida con l’apertura della procedura (Cass. civ., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23659). La conseguenza più grave è che la scadenza non gestita della moratoria coincide spesso con il momento da cui si misura, e si fa valere, la responsabilità dell’amministratore.
Cosa fare invece
La moratoria va negoziata insieme al suo sbocco. Fin dall’inizio, la convenzione dovrebbe indicare le tappe intermedie: data di presentazione del piano, verifiche periodiche con i creditori, strumento di destinazione (accordo di ristrutturazione, piano attestato, concordato, oppure un percorso di composizione negoziata se non già avviato). L’organo amministrativo deve verbalizzare periodicamente lo stato di avanzamento e le ragioni di ogni scostamento. Una moratoria è difendibile solo se, guardandola a posteriori, si vede che ogni mese è stato usato per avvicinare la soluzione.
Il dettaglio che pochi conoscono
La convenzione di moratoria può essere stipulata sia come strumento autonomo, sia come esito delle trattative condotte con l’esperto nella composizione negoziata (art. 23, comma 1, lett. b, CCII). Le due strade non sono equivalenti per l’amministratore: nella composizione negoziata l’impresa opera sotto il monitoraggio dell’esperto, può ottenere misure protettive, può sospendere gli obblighi sul capitale e, se l’esito è un accordo sottoscritto anche dall’esperto, beneficia delle esenzioni da revocatoria e dai reati di bancarotta. Una moratoria “nuda” non offre nulla di tutto questo. Il punto che sfugge quasi sempre è che la scelta del contenitore conta quanto il contenuto: la stessa dilazione, ottenuta in un quadro o nell’altro, lascia l’amministratore in posizioni di rischio molto diverse.
Va aggiunto che, per analogia con quanto affermato in materia di concordato omologato, la temporanea inesigibilità dei crediti incide sulla disciplina della prescrizione dei crediti stessi (Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175): i creditori sospesi non “perdono” il credito per il decorso del tempo, e alla scadenza della moratoria lo faranno valere per intero, con gli interessi maturati.
C’è infine un aspetto relazionale che incide concretamente sull’esito della tregua. I creditori che hanno concesso la moratoria valutano, alla scadenza, non solo i numeri ma anche il comportamento tenuto dall’amministratore nei mesi precedenti. Chi ha rispettato le tappe concordate, ha informato puntualmente degli scostamenti e ha presentato il piano nei tempi è nella posizione migliore per ottenere una proroga o l’adesione a un accordo di ristrutturazione. Chi invece arriva alla scadenza senza aver mai aggiornato i creditori troverà un ceto creditorio diffidente, pronto a riprendere le azioni esecutive e meno disposto a sostenere qualsiasi strumento successivo. In questo senso, la gestione diligente della moratoria non è solo un modo per evitare responsabilità personali: è la condizione pratica perché il risanamento abbia una possibilità concreta. Per questo conviene fissare fin dalla firma un calendario di incontri periodici con i creditori aderenti, con un ordine del giorno scritto e un verbale condiviso, così che ogni passaggio della tregua resti documentato e verificabile.
Gli errori in cifre
Le ipotesi che seguono sono simulazioni dimostrative, costruite con dati di fantasia per rendere misurabile il costo di ciascun errore. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — La moratoria vissuta “come prima” dopo la perdita del capitale
Ipotesi: S.r.l. con capitale di 10.000 €. Al 30 settembre 2025 la situazione patrimoniale mostra un patrimonio netto negativo di 38.600 €: la causa di scioglimento per perdita del capitale è maturata. Il 14 ottobre 2025 la società firma con le banche una convenzione di moratoria di dodici mesi, fuori da qualsiasi composizione negoziata. Nessuna assemblea viene convocata per la ricapitalizzazione. L’attività prosegue a pieno regime; il 3 dicembre 2026 si apre la liquidazione giudiziale, con un patrimonio netto negativo di 247.300 €.
Calcolo secondo l’art. 2486, comma 3, c.c.: differenza tra i due netti patrimoniali = 247.300 − 38.600 = 208.700 €. Dal dato si detraggono i costi che una liquidazione ordinata avrebbe comunque comportato nel periodo, stimati secondo un criterio di normalità: ipotizziamo 31.450 €. Danno presunto: 177.250 €, di cui l’amministratore è chiamato a rispondere salvo che provi un diverso ammontare o la natura conservativa degli atti compiuti.
Scenario alternativo: se la stessa società avesse avviato la composizione negoziata con la dichiarazione di sospensione dell’art. 20 CCII, concordando la moratoria come esito delle trattative, gli obblighi sul capitale e la causa di scioglimento sarebbero stati sospesi per il periodo coperto dalla norma, e la prosecuzione dell’attività sarebbe avvenuta sotto il monitoraggio dell’esperto. La base di calcolo del danno presunto, per quel periodo, non si sarebbe formata negli stessi termini.
Simulazione 2 — I pagamenti selettivi durante la tregua
Ipotesi: durante la moratoria, tra febbraio e maggio 2026, l’amministratore-socio si rimborsa 42.300 € di un finanziamento erogato alla società nel 2023, quando i bilanci già evidenziavano un forte squilibrio; paga inoltre per intero 18.760 € a un fornitore con cui intrattiene rapporti personali, mentre altri fornitori per 96.400 € restano scaduti. Il 9 marzo 2027 viene depositata la domanda cui segue l’apertura della liquidazione giudiziale.
Esito civile: il rimborso di 42.300 € rientra nell’anno anteriore alla domanda ed è privo di effetto verso i creditori (art. 164, comma 2, CCII): il curatore ne chiede la restituzione. Il pagamento di 18.760 € è esposto a revocatoria, con onere del curatore di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del fornitore. Nessuna esenzione opera, perché la convenzione di moratoria in quanto tale non rientra tra gli strumenti richiamati dall’art. 166, comma 3, CCII.
Esito penale potenziale: per i 42.300 €, a seconda di come verrà qualificata la causa dell’apporto originario, la contestazione può essere di bancarotta preferenziale o, nel caso peggiore, di bancarotta fraudolenta per distrazione. Per i 18.760 €, se si dimostra lo scopo di favorire quel creditore a danno degli altri, bancarotta preferenziale. Totale delle somme “a rischio” per l’amministratore: 61.060 €, oltre alle conseguenze penali.
Simulazione 3 — La fideiussione dimenticata
Ipotesi: l’amministratore ha prestato nel 2021 una fideiussione omnibus fino a 150.000 € a favore della Banca A, con clausola di pagamento a prima richiesta e rinuncia alle eccezioni. Il debito della società verso la Banca A è di 126.900 €. La Banca B, creditrice per 64.300 € e garantita da una fideiussione specifica dello stesso amministratore, non aderisce alla convenzione ma ne subisce l’estensione degli effetti in quanto appartenente alla medesima categoria. La convenzione non dice nulla sui garanti.
Esito: la Banca A, pur avendo aderito alla moratoria verso la società, può sostenere che la garanzia a prima richiesta la autorizza a escutere l’amministratore per 126.900 €, indipendentemente dalla dilazione. La Banca B, che non ha aderito, può far valere a maggior ragione la propria posizione verso il garante. Esposizione personale potenziale: 191.200 €, mentre il patrimonio della società è protetto dalla moratoria.
Con una clausola espressa di estensione ai garanti negoziata con la Banca A, e con una verifica preventiva della validità delle clausole di rinuncia nelle due garanzie, l’esposizione immediata avrebbe potuto essere ridotta in modo significativo o, almeno, resa oggetto di una difesa strutturata già al momento della firma.
La mappa degli errori
Riassumere gli errori in una tabella aiuta a capire due cose: in quale momento vengono commessi, e quanto spazio resta per rimediare. L’esperienza insegna che quasi tutti si consumano nelle prime settimane della moratoria, quando la sensazione di sollievo è più forte e la vigilanza più bassa. La colonna del rimedio va letta con attenzione: “parziale” significa che il danno si può contenere, non annullare.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza principale | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| 1. Ignorare perdita del capitale e causa di scioglimento | Alla firma e nei mesi successivi | Responsabilità ex art. 2486 c.c. con danno presunto sui netti patrimoniali | Parziale: convocazione immediata dell’assemblea, accesso a strumento con sospensione degli obblighi |
| 2. Nuovo indebitamento durante la tregua | Nel corso della moratoria | Danno pari ai debiti indebitamente assunti; rischio di bancarotta semplice | Parziale: blocco immediato dei nuovi impegni e piano di tesoreria |
| 3. Pagamenti selettivi a sé, soci, fornitori vicini | Nel corso della moratoria | Inefficacia o revocatoria dei pagamenti; bancarotta preferenziale o distrattiva | Parziale: restituzione spontanea prima dell’apertura della procedura |
| 4. Fideiussioni non gestite | Nella negoziazione della convenzione | Escussione personale mentre la società è protetta | Sì, se si interviene prima della richiesta di pagamento; parziale dopo |
| 5. Informazioni incomplete ai creditori | Nella fase delle trattative | Opposizione, danno diretto ex art. 2395 c.c., rilievi penali | Parziale: integrazione tempestiva e documentata delle informazioni |
| 6. Nessun piano per il “dopo” | Per tutta la durata della moratoria | Aggravamento del dissesto, avvio della prescrizione, responsabilità per mancata attivazione | Sì, se si attiva uno strumento prima della scadenza; no dopo l’apertura della liquidazione giudiziale |
La checklist preventiva
Questa lista va letta prima di firmare una convenzione di moratoria e riletta almeno ogni mese durante la sua durata. Ogni voce è un’azione concreta, non un principio: se una casella resta vuota, quella è la priorità della settimana.
Prima di agire, verifica che:
- [ ] la situazione patrimoniale aggiornata sia stata redatta e letta dall’organo amministrativo, con particolare attenzione al rapporto tra perdite e capitale sociale;
- [ ] in caso di perdita rilevante, l’assemblea sia stata convocata oppure la moratoria sia inserita in un percorso (composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato) che preveda la sospensione degli obblighi sul capitale;
- [ ] esista un piano di tesoreria mensile approvato, che distingua pagamenti essenziali, pagamenti rinviabili e nuovi impegni ammessi;
- [ ] sia fissata una soglia oltre la quale ogni nuovo debito richiede una deliberazione motivata dell’organo amministrativo;
- [ ] siano sospesi tutti i pagamenti a parti correlate: amministratori, soci, società collegate, familiari;
- [ ] sia stato redatto un elenco completo delle garanzie personali prestate da amministratori e soci, con testo integrale di ciascun contratto;
- [ ] la convenzione contenga una clausola espressa sulla posizione dei garanti e, nelle società di persone, dei soci illimitatamente responsabili;
- [ ] i creditori abbiano ricevuto informazioni complete e aggiornate, inclusi contenziosi, scaduti e rischi, e che la consegna sia documentata con data certa;
- [ ] sia disponibile una stima dell’attivo in scenario liquidatorio, per verificare che i non aderenti non risultino pregiudicati;
- [ ] le categorie di creditori siano costruite su criteri di effettiva omogeneità di posizione giuridica e interessi economici;
- [ ] la convenzione indichi tappe intermedie e strumento di uscita, con date precise;
- [ ] l’organo amministrativo verbalizzi periodicamente lo stato di avanzamento del piano e le ragioni di ogni scostamento.
Questa checklist ha un valore anche difensivo: se un giorno la gestione della moratoria verrà esaminata da un curatore o da un giudice, la documentazione di ciascun passaggio sarà la prova più efficace della diligenza dell’amministratore.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi legge questa sezione probabilmente riconosce uno o più comportamenti descritti sopra. È importante dirlo con chiarezza: nella maggior parte dei casi, finché la società non è entrata in liquidazione giudiziale, esiste ancora uno spazio per rimediare. Ed è uno spazio che si restringe ogni settimana.
Perdita del capitale ignorata. Se la causa di scioglimento è maturata e non è stata gestita, la prima mossa è interrompere immediatamente ogni attività non conservativa e convocare l’assemblea. La via d’uscita più solida è spesso l’accesso alla composizione negoziata con la dichiarazione di sospensione dell’art. 20 CCII, oppure il deposito di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione che produca la sospensione degli obblighi. Il periodo pregresso non viene cancellato, ma si interrompe l’accumulo del danno presunto: e poiché il criterio dei netti patrimoniali confronta due date, fermare il peggioramento oggi riduce la base di calcolo futura.
Nuovi debiti accumulati. Il rimedio è il blocco immediato dei nuovi impegni non essenziali e la ricostruzione documentale delle ragioni per cui quelli già assunti erano funzionali alla continuità. Se esisteva una ragione economica seria per ciascun impegno, va ricostruita e messa per iscritto adesso, con i documenti dell’epoca. Non si tratta di creare giustificazioni a posteriori, ma di raccogliere le prove di valutazioni realmente compiute.
Pagamenti preferenziali già eseguiti. Qui il fattore tempo è decisivo. La restituzione spontanea delle somme alla società, prima dell’apertura di una procedura concorsuale, è la via d’uscita più efficace sia sul piano civile sia, in termini di valutazione complessiva della condotta, su quello penale. Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, le somme verranno comunque richieste dal curatore, e la restituzione non avrà più lo stesso significato.
Fideiussioni non gestite. Se non è ancora arrivata una richiesta di pagamento, si può riaprire la trattativa con i creditori garantiti per ottenere un’estensione della moratoria ai garanti, magari in cambio di impegni informativi aggiuntivi. Se la richiesta è già arrivata, il primo passo è l’esame tecnico della garanzia: validità delle clausole, rispetto dei limiti di importo, eventuali profili di nullità. Un’opposizione ben fondata all’eventuale decreto ingiuntivo può offrire margini significativi, ma i termini processuali vanno rispettati con precisione.
Informazioni incomplete. Integrare le informazioni, in modo formale e documentato, prima che un creditore lo scopra da solo, cambia radicalmente la posizione dell’amministratore. Un aggiornamento spontaneo dimostra buona fede; una scoperta in sede di opposizione dimostra il contrario.
Moratoria in scadenza senza piano. Se mancano settimane alla scadenza, la priorità assoluta è attivare uno strumento: una proroga negoziata della convenzione, se i creditori sono disponibili; la composizione negoziata, se l’impresa ha ancora prospettive di risanamento; un accordo di ristrutturazione o un concordato, se il piano è maturo. Se la moratoria è già scaduta e le azioni sono riprese, resta comunque possibile accedere agli strumenti di regolazione chiedendo misure protettive.
Quando la preclusione è definitiva? Sostanzialmente quando la liquidazione giudiziale è aperta: da quel momento l’azione di responsabilità passa al curatore (art. 255 CCII), gli atti del periodo precedente vengono valutati con gli strumenti della procedura e la difesa si sposta interamente sul terreno processuale. Anche allora, però, la difesa esiste: sull’applicabilità del criterio presuntivo, sulla prova della natura conservativa degli atti, sulla prescrizione, sul nesso causale.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho firmato la convenzione come legale rappresentante: sono diventato debitore personale delle banche?” No. La firma in qualità di amministratore impegna la società, non chi la rappresenta. L’amministratore risponde personalmente solo se ha prestato garanzie proprie o se, nella gestione della crisi, ha violato i propri doveri. È questo secondo profilo che va controllato con attenzione.
“La società ha perso il capitale, ma le banche hanno aderito alla moratoria: devo davvero convocare l’assemblea?” Sì, salvo che la moratoria sia inserita in un percorso che preveda la sospensione degli obblighi sul capitale. La convenzione di moratoria, da sola, non sospende né gli obblighi di ricapitalizzazione né la causa di scioglimento. Ignorarli espone alla responsabilità per gestione non conservativa.
“Mi sono restituito una parte del finanziamento che avevo fatto alla società: è grave?” Dipende dal momento del finanziamento, dalle condizioni della società quando lo hai erogato e da quando lo hai recuperato. Se la società finisce in liquidazione giudiziale entro l’anno successivo al rimborso, questo è privo di effetto verso i creditori; sul piano penale la qualificazione varia dalla preferenziale alla distrazione. La restituzione spontanea, finché è possibile, è la scelta più prudente.
“La banca mi chiede di pagare come fideiussore anche se la società è in moratoria: può farlo?” Può farlo se la garanzia lo consente, ad esempio se contiene una clausola di pagamento a prima richiesta, e se la convenzione non ha esteso la moratoria ai garanti. Prima di pagare o di lasciar scadere i termini per opporsi, fai esaminare il testo della garanzia: la validità di alcune clausole è frequentemente contestabile.
“La moratoria scade tra due mesi e il piano non è pronto: è troppo tardi?” No, ma il margine è stretto. Due mesi sono sufficienti per attivare la composizione negoziata o per negoziare una proroga motivata. Non sono sufficienti per aspettare ancora.
“Ho presentato ai creditori un budget troppo ottimistico: rischio qualcosa?” Una previsione che si rivela sbagliata non è di per sé un illecito, se era fondata su assunzioni ragionevoli ed esplicitate. Diverso è omettere fatti noti. Se hai taciuto qualcosa di rilevante, integrare le informazioni ora, in modo formale, è la mossa più utile.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono documentano che cosa accade a chi commette gli errori descritti. I principi sono riformulati in parole nostre; chi deve utilizzarli in giudizio li verifichi sempre sul testo integrale.
Chi ha proseguito l’attività dopo la causa di scioglimento senza poter provare la finalità conservativa
- Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069. L’amministratore convenuto deve dimostrare che gli atti successivi alla causa di scioglimento erano diretti solo a conservare il patrimonio; i criteri dei netti patrimoniali e del deficit hanno natura equitativa e si applicano salvo che emergano elementi per un criterio più aderente al caso. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per chi ha vissuto la moratoria “come prima” dopo la perdita del capitale.
- Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252. Il criterio del differenziale dei netti patrimoniali introdotto nell’art. 2486 c.c. si applica anche alle cause già in corso alla sua entrata in vigore. Rilevanza: nessun amministratore può contare su un regime “più favorevole” per condotte passate.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 17 aprile 2024, n. 10413. Di fronte a una causa di scioglimento l’amministratore risponde su due fronti autonomi: per il ritardo nell’accertarla e iscriverla, e per gli atti gestori non conservativi. Rilevanza: rimediare a un profilo non elimina l’altro.
Chi ha accumulato nuovi debiti mentre avrebbe dovuto attivarsi
- Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150. Accertata la violazione del dovere di gestione conservativa, il danno può essere commisurato ai debiti assunti indebitamente nel periodo in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivarsi, anche senza ricorrere ai netti patrimoniali. Rilevanza: il nuovo indebitamento durante la tregua può diventare la misura del risarcimento.
Chi ha contato sul decorso del tempo per sottrarsi all’azione dei creditori
- Cass. civ., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23659. La prescrizione quinquennale dell’azione dei creditori sociali decorre dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienza patrimoniale, che si presume coincidere con l’apertura della procedura; la prova di una data anteriore spetta all’amministratore. Rilevanza: la moratoria non “consuma” il tempo a favore dell’amministratore.
- Cass. civ., 6 febbraio 2023, n. 3552. Conferma che il termine decorre dall’esteriorizzazione dell’incapienza e che chi eccepisce la prescrizione deve provare una data anteriore. Rilevanza: l’onere probatorio pesa sull’amministratore convenuto.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 30 luglio 2025, n. 22002. L’insufficienza del patrimonio sociale è presupposto dell’azione dei creditori; nella specie la decorrenza è stata collegata al momento in cui omissioni gestorie dell’amministratore avevano generato aggravi tali da rendere il patrimonio insufficiente. Rilevanza: le omissioni durante la crisi possono segnare esse stesse l’inizio della responsabilità.
Chi si è pagato o ha pagato i soci durante la crisi
- Cass. pen., Sez. V, 8 marzo 2024, n. 27446. La restituzione di un finanziamento soci erogato a titolo di mutuo, in violazione della postergazione, è stata ricondotta alla bancarotta preferenziale. Rilevanza: anche il rimborso di un credito “vero” dell’amministratore è penalmente rischioso.
- Cass. pen., Sez. V, 24 luglio 2025, n. 27259. Se al momento del versamento la società era in grave squilibrio, l’apporto del socio può avere natura sostanziale di conferimento, e la sua restituzione integra distrazione. Rilevanza: la qualificazione più grave dipende dalle condizioni della società quando il socio ha versato.
- Cass. pen., Sez. V, 13 giugno 2024, n. 32161. I prelievi legati a un’attività gestoria effettiva possono configurare preferenziale; quelli ingiustificati o sproporzionati possono essere distrattivi. Rilevanza: i compensi “auto-liquidati” durante la moratoria vanno valutati con estrema prudenza.
Chi ha trascurato la posizione dei garanti e la costruzione delle categorie
- Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. Gli effetti degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa non si estendono ai garanti dei creditori rimasti estranei. Rilevanza: in mancanza di clausole espresse, l’amministratore-fideiussore non può contare sulla protezione concessa alla società.
- Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817. In materia di accordi ad efficacia estesa, il controllo del giudice investe anche la corretta formazione delle categorie di creditori. Rilevanza: le categorie costruite solo per raggiungere il quorum espongono la convenzione all’opposizione.
- Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175. La temporanea inesigibilità dei crediti derivante dall’omologazione del concordato incide sulla prescrizione, sospendendone il decorso. Rilevanza: per analogia, i creditori sospesi conservano integralmente il proprio credito, che tornerà esigibile alla scadenza della tregua.
Chi non ha dotato la società di assetti adeguati
- Trib. Catanzaro, 6 febbraio 2024. La mancanza di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati costituisce grave irregolarità gestoria. Rilevanza: una moratoria gestita senza strumenti di monitoraggio è, di per sé, un indizio di inadeguatezza degli assetti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio su questi temi ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare quali difese restano aperte.
- Verifichiamo la situazione patrimoniale prima della firma della convenzione, insieme ai commercialisti dello staff, per stabilire se è maturata una causa di scioglimento e quale strumento consente di sospendere gli obblighi sul capitale.
- Scegliamo il “contenitore” giusto per la moratoria: convenzione autonoma, esito della composizione negoziata o tappa verso un accordo di ristrutturazione, confrontando per ciascuna opzione le protezioni disponibili per l’amministratore.
- Mappiamo tutte le garanzie personali di amministratori e soci, esaminiamo il testo di ogni fideiussione e negoziamo con le banche clausole espresse di estensione della moratoria ai garanti.
- Esaminiamo la validità delle clausole di garanzia (rinunce alle eccezioni, deroghe all’art. 1957 c.c., importi massimi) e, se arriva una richiesta di pagamento, costruiamo l’opposizione nei termini.
- Impostiamo il protocollo informativo verso i creditori: quali documenti consegnare, come esplicitare le assunzioni del piano, come conservare la prova della consegna.
- Verifichiamo la tenuta della convenzione rispetto alle opposizioni: omogeneità delle categorie, raggiungimento del 75%, confronto con lo scenario liquidatorio.
- Esaminiamo ogni pagamento a parti correlate eseguito o programmato durante la moratoria e, se il pagamento è già avvenuto, valutiamo con l’amministratore l’opportunità di una restituzione spontanea.
- Costruiamo il calendario di uscita: tappe intermedie, verbali periodici, strumento di destinazione, in modo che ogni mese della tregua sia documentabile.
- Quando il termine è scaduto o la procedura è aperta, verifichiamo l’applicabilità del criterio dei netti patrimoniali, la prova della natura conservativa degli atti, la decorrenza della prescrizione e il nesso causale, per costruire la difesa nell’azione di responsabilità.
- Seguiamo il contenzioso di responsabilità in ogni grado, fino alla Corte di Cassazione, senza cambiare difensore né linea strategica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione di cassazionista pesa in modo particolare quando l’errore va riparato nei gradi successivi del giudizio: le azioni di responsabilità contro gli amministratori si decidono spesso su questioni di diritto, come il criterio di liquidazione del danno o la decorrenza della prescrizione, che arrivano fino alla Suprema Corte. Poter contare sullo stesso difensore dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità significa che la linea impostata nel primo grado è già pensata per reggere in Cassazione.
Lo staff lavora sullo stesso caso con avvocati e commercialisti insieme: i numeri della situazione patrimoniale, la lettura dei contratti bancari e la strategia processuale non sono affidati a professionisti che si parlano per corrispondenza, ma a una squadra che condivide lo stesso fascicolo.
Chiusura
La convenzione di moratoria è uno strumento utile, ma è una tregua con i creditori, non una sospensione delle regole che governano l’amministratore. Le responsabilità personali nascono quasi sempre da ciò che si fa, o non si fa, mentre i creditori aspettano: gestione non conservativa dopo la perdita del capitale, nuovi debiti, pagamenti selettivi, garanzie dimenticate, informazioni reticenti, scadenze non preparate.
Lo Studio Monardo affronta questa materia da una posizione specifica: la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) consente di impostare la moratoria dentro il percorso che offre più tutele all’amministratore; il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario permette di negoziare con le banche anche la posizione dei garanti; l’abilitazione di cassazionista assicura la continuità della difesa se la gestione della crisi finisce davanti a un giudice.
📩 Ogni settimana di moratoria conta: scrivici oggi stesso per un esame della tua posizione di amministratore. Trovi tutti i riferimenti per raggiungerci al termine di questa pagina.
