Il ferro per le armature arriva il martedì, il calcestruzzo è prenotato per il getto del giovedì, la gru a noleggio deve restare montata fino alla fine del mese. Poi, un mattino, il fornitore principale telefona: «Finché non saldate le fatture vecchie, non carichiamo più niente». Per un’impresa edile, un cantiere fermo non è un fastidio: è una penale del committente, un SAL che non matura, un subappaltatore che se ne va, una crisi che da gestibile diventa irreversibile.
Questa guida raccoglie le domande che le imprese di costruzioni ci rivolgono più spesso quando stanno valutando la composizione negoziata della crisi, o quando l’hanno già avviata e un fornitore minaccia di chiudere i rubinetti. Le risposte sono complete, ma scritte come le daremmo a voce, seduti a un tavolo con il titolare e il suo commercialista.
Il quadro normativo, in sintesi, è questo. La composizione negoziata è disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), come modificato dai decreti correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024. La regola che interessa ai fornitori sta nell’art. 18, comma 5, CCII: i creditori colpiti dalle misure protettive non possono, da soli, rifiutarsi di eseguire i contratti in corso, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’impresa per il solo fatto che le fatture anteriori non sono state pagate. Accanto a questa regola ci sono eccezioni, tempi e trappole che vanno conosciuti prima, non dopo.
Perché ce ne occupiamo con tanta attenzione? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata, il ruolo dell’esperto, il modo in cui le trattative con i fornitori vengono impostate e il peso che il parere dell’esperto ha davanti al tribunale quando si chiede di confermare le misure protettive. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire l’eventuale contenzioso con un fornitore inadempiente fino all’ultimo grado di giudizio.
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Le basi: cosa succede davvero tra me e i miei fornitori
“Ma la composizione negoziata cos’è, e c’entra davvero con i miei fornitori?”
Sì, c’entra direttamente: è lo strumento pensato proprio per tenere in vita l’attività mentre si tratta con i creditori, e i fornitori sono quasi sempre i primi creditori di un’impresa edile.
La composizione negoziata non è un fallimento e non è nemmeno un concordato. È un percorso volontario e riservato nella fase iniziale, che l’imprenditore avvia presentando un’istanza sulla piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio. Una commissione nomina un esperto indipendente, che ha il compito di facilitare le trattative tra l’impresa e i creditori per trovare una soluzione alla crisi: un accordo con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un piano attestato, un accordo di ristrutturazione, fino ad arrivare, se nulla funziona, al concordato semplificato.
L’impresa, durante le trattative, continua a gestire ordinariamente l’azienda: apre e chiude cantieri, compra materiale, paga i dipendenti. Deve però informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti che non siano coerenti con le trattative (art. 21 CCII).
Il collegamento con i fornitori sta in una facoltà precisa: con l’istanza di nomina dell’esperto, o anche dopo, l’imprenditore può chiedere l’applicazione delle misure protettive (art. 18 CCII). È questa richiesta, e non la semplice apertura della composizione negoziata, che fa scattare lo “scudo” nei confronti dei creditori, compresi quelli che forniscono il materiale ai cantieri. Chi avvia la composizione senza chiedere le misure protettive non gode della regola sui contratti pendenti: il fornitore resta libero di reagire secondo le norme ordinarie del codice civile.
Come vedremo, lo scudo non è assoluto e non è gratuito: richiede una conferma da parte del tribunale, ha una durata limitata e protegge dai debiti del passato, non da quelli che si creano da quel momento in avanti.
“Da quando sono protetto nei confronti dei fornitori?”
Dal giorno in cui l’istanza con la richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese, insieme all’accettazione dell’esperto.
Da quella data scattano gli effetti dell’art. 18 CCII: i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui l’impresa lavora. E, per quel che qui interessa, i creditori coinvolti non possono rifiutarsi unilateralmente di eseguire i contratti pendenti, né risolverli, né anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’impresa per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla pubblicazione.
C’è però un dettaglio che molte imprese scoprono tardi, e che trattiamo a fondo più avanti: la stessa norma consente ai fornitori di sospendere l’esecuzione dei contratti pendenti dalla pubblicazione fino alla conferma delle misure da parte del tribunale. In pratica, il vero “blocco” delle interruzioni di fornitura diventa pieno solo quando il giudice conferma le misure.
Per questo lo stesso giorno della pubblicazione l’imprenditore deve depositare il ricorso al tribunale per chiedere la conferma (art. 19 CCII). Il tribunale fissa l’udienza, sente le parti e l’esperto, e decide con ordinanza. Nelle settimane che separano la pubblicazione dall’ordinanza il cantiere è più esposto: è il periodo da preparare con maggiore cura.
“Quali fornitori sono coinvolti: tutti o solo alcuni?”
Dipende da come è formulata la richiesta: le misure possono riguardare tutti i creditori oppure solo alcuni, o solo determinate categorie.
L’art. 18 CCII consente all’imprenditore di chiedere che le misure siano limitate a determinate iniziative dei creditori, a determinati creditori o a categorie di creditori. È una scelta strategica, non un dettaglio tecnico. Un’impresa edile può avere interesse a coinvolgere i fornitori di materiali strategici (acciaio, calcestruzzo, prefabbricati), i noleggiatori di mezzi e i subappaltatori chiave, lasciando fuori i piccoli fornitori che continuano a lavorare regolarmente e che non hanno alcuna intenzione di interrompere.
Restano comunque esclusi per legge i crediti dei lavoratori (art. 18, comma 3, CCII): lo scudo non può mai essere usato contro i dipendenti.
I tribunali, del resto, vagliano con attenzione il perimetro delle misure. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025 (R.G. 877/2025), ha confermato le misure solo in parte, delimitandone con precisione il contenuto; e già il Tribunale di Modena ha ritenuto percorribile la limitazione delle misure ai soli soggetti effettivamente coinvolti nelle trattative. Una richiesta ben calibrata, che spiega perché proprio quei fornitori sono essenziali per i cantieri, ha più probabilità di essere confermata di una richiesta generica “contro tutti”.
“Quindi il fornitore non può proprio dirmi di no?”
No, non è così semplice: può dirti di no a un nuovo contratto, non può invece usare i vecchi debiti per interrompere un contratto già in corso.
Qui sta il cuore della questione, e vale la pena di chiarirlo subito. L’art. 18, comma 5, CCII protegge i contratti pendenti, cioè i rapporti già in essere al momento della pubblicazione e non ancora interamente eseguiti: un contratto di fornitura continuativa, un accordo quadro con consegne a chiamata, un noleggio di mezzi, un subappalto in corso. Per questi contratti, il fornitore non può bloccare le consegne future invocando le fatture insolute del passato.
La norma non obbliga invece nessuno a stipulare contratti nuovi. Se l’impresa, a composizione negoziata avviata, chiede un preventivo a un fornitore con cui non aveva alcun rapporto, o manda un ordine isolato fuori da qualunque accordo quadro, quel fornitore resta libero di non accettarlo, o di accettarlo solo con pagamento anticipato o garanzie.
Seconda precisazione: il divieto opera “per il solo fatto” del mancato pagamento di crediti anteriori. Se il fornitore interrompe per un motivo diverso e fondato (per esempio perché anche le forniture successive alla pubblicazione non vengono pagate, o per un inadempimento dell’impresa che non ha nulla a che fare con il debito pregresso), la protezione non copre automaticamente quel comportamento: occorre valutarlo alla luce delle regole ordinarie sull’eccezione di inadempimento. Ne parliamo più avanti, a proposito dei pagamenti.
La procedura: come si fa, passo dopo passo
“Cosa devo fare, in pratica, per far scattare la protezione sui fornitori?”
La sequenza, ridotta all’essenziale, è questa.
Primo: preparare la documentazione. L’istanza sulla piattaforma camerale va corredata da bilanci, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con i relativi crediti scaduti e a scadere, un progetto di piano di risanamento e una relazione chiara sull’attività in concreto esercitata, oltre alle certificazioni sui debiti tributari e contributivi previste dalla legge. Per un’impresa edile conviene aggiungere il quadro dei cantieri aperti: commesse, SAL maturati e a maturare, penali potenziali, forniture critiche per ciascun cantiere.
Secondo: formulare la richiesta di misure protettive nell’istanza (o con successiva istanza), indicando se si vogliono misure generali o limitate a determinati creditori. È in questa fase che si decide se inserire esplicitamente i fornitori strategici.
Terzo: depositare lo stesso giorno della pubblicazione il ricorso al tribunale per la conferma delle misure (art. 19 CCII), con i documenti richiesti, tra cui l’elenco dei creditori interessati. È un passaggio che non ammette distrazioni: senza un ricorso tempestivo e completo, gli effetti protettivi rischiano di venire meno.
Quarto: notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza ai creditori nei cui confronti le misure devono operare, secondo le indicazioni del giudice. Il fornitore che deve essere “bloccato” deve essere messo in condizione di difendersi.
Quinto: prepararsi all’udienza, nella quale il tribunale sente le parti e l’esperto. Il parere dell’esperto sulla funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative è spesso decisivo.
La tabella che segue riassume passaggi, atti e termini.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Avvio | Istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive | Quando l’impresa lo decide (presupposto: squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza, con prospettive di risanamento) | Piattaforma telematica nazionale presso le Camere di commercio |
| Protezione provvisoria | Pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese | Dalla pubblicazione: operano i divieti dell’art. 18 CCII; il fornitore può però sospendere i contratti pendenti fino alla conferma | Registro delle imprese |
| Conferma | Ricorso per la conferma o modifica delle misure, eventualmente con richiesta di misure cautelari | Lo stesso giorno della pubblicazione | Tribunale competente |
| Contraddittorio | Notifica del ricorso e del decreto ai creditori interessati; udienza con audizione dell’esperto | Udienza fissata a breve dal deposito, secondo i tempi dell’art. 19 CCII | Tribunale |
| Decisione | Ordinanza di conferma (anche parziale), modifica o revoca | Durata stabilita dal giudice, di regola tra 30 e 120 giorni | Tribunale |
| Proroga | Istanza di proroga motivata dall’andamento delle trattative | Prima della scadenza; durata complessiva massima 240 giorni | Tribunale, sentito l’esperto |
| Tutela rafforzata | Istanza di misure cautelari specifiche (es. ordine di proseguire le consegne) | In qualunque momento delle trattative, se sopravvengono esigenze | Tribunale |
“Il fornitore mi ha bloccato le consegne tra la pubblicazione e l’udienza: è legale?”
Probabilmente sì, e proprio per questo la fase che precede l’udienza va preparata prima di pubblicare l’istanza.
L’art. 18, comma 5, CCII, dopo aver stabilito il divieto di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, precisa che i creditori possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure richieste. Il legislatore ha voluto bilanciare due interessi: da un lato la continuità dell’impresa, dall’altro il diritto del fornitore a non essere costretto a lavorare “al buio” prima che un giudice abbia verificato la serietà della richiesta.
Nella pratica di un’impresa edile, questo significa che nei giorni che separano la pubblicazione dall’ordinanza del tribunale il fornitore di calcestruzzo può legittimamente non caricare le betoniere, e il noleggiatore può sospendere la consegna di un nuovo mezzo previsto dal contratto. Sospendere non significa risolvere: il contratto resta in vita e, una volta confermate le misure, deve riprendere.
Come si gestisce questa finestra? In tre modi, che di solito si combinano:
- programmando i getti e gli approvvigionamenti in modo da avere scorte sufficienti per le settimane critiche, dove possibile;
- anticipando il dialogo con i fornitori strategici, con l’aiuto dell’esperto, spiegando il piano e offrendo, per le sole forniture nuove, modalità di pagamento che li rassicurino;
- chiedendo al tribunale, già nel ricorso, misure cautelari che ordinino ai fornitori essenziali di non sospendere, anche prima dell’udienza. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° aprile 2025, ha inibito inaudita altera parte, cioè senza sentire prima la controparte, a un fornitore energetico strategico di sospendere o risolvere il contratto con l’impresa in crisi, ritenendo urgente tutelare la continuità aziendale.
“Dopo la conferma del tribunale il fornitore continua a non consegnare: come lo obbligo?”
Con un’istanza al tribunale che ordini la prosecuzione del contratto, anche con una somma di denaro per ogni giorno di ritardo.
Una volta confermate le misure, il fornitore che continua a non consegnare, adducendo i crediti anteriori, viola l’art. 18, comma 5, CCII. La violazione, però, non si risolve da sola: se il fornitore non ottempera spontaneamente, l’impresa deve attivarsi.
Lo strumento principale sono le misure cautelari previste dall’art. 19 CCII: l’imprenditore può chiedere al tribunale, anche nel corso delle trattative, i provvedimenti necessari per condurle a termine. I giudici hanno riconosciuto che queste misure possono andare oltre la protezione automatica dell’art. 18: già il Tribunale di Roma, con decreto del 16 dicembre 2022, le ha definite come interventi che superano la protezione di legge ma restano strumentali al buon esito delle trattative.
Quanto al contenuto concreto, il Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024, in un caso riguardante una banca che aveva sospeso le linee di credito, ha ordinato al creditore di dare esecuzione ai contratti pendenti e ha fissato una somma da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine. Il principio si presta a essere applicato, con i dovuti adattamenti, anche a un fornitore che si rifiuta di proseguire le consegne. E il già citato Tribunale di Roma, ordinanza 1° aprile 2025, ha esteso la protezione anche ai fornitori strategici, inibendo loro di risolvere i contratti pendenti.
L’istanza cautelare deve dimostrare tre cose: che il contratto è pendente, che la sospensione dipende dai crediti anteriori e che la fornitura è essenziale per i cantieri e quindi per il piano. Documenti di trasporto, contratto quadro, cronoprogrammi dei lavori e comunicazioni del fornitore sono le prove su cui si costruisce la richiesta.
Accanto alla tutela davanti al tribunale della crisi resta aperta la strada del risarcimento del danno, se l’interruzione illegittima ha causato penali, ritardi o perdita di commesse. È una strada più lunga, che si valuta a trattative concluse.
“Le nuove consegne le devo pagare subito? E i vecchi debiti?”
Le nuove consegne sì, vanno pagate regolarmente; i vecchi debiti entrano nelle trattative.
È la regola che più spesso viene fraintesa. Le misure protettive riguardano i crediti anteriori alla pubblicazione. Il materiale consegnato dopo va pagato secondo le condizioni del contratto. Se l’impresa non paga nemmeno le forniture nuove, il fornitore torna a disporre degli strumenti ordinari del codice civile: l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) e, nei contratti di somministrazione, la sospensione prevista dall’art. 1565 c.c., che richiede un congruo preavviso quando l’inadempimento è di lieve entità.
In altre parole: lo scudo impedisce al fornitore di usare il passato come arma, ma non gli impone di finanziare gratuitamente il futuro. Un piano di cassa che non garantisca il pagamento puntuale delle forniture correnti fa crollare la protezione, e con essa la credibilità dell’impresa davanti all’esperto e al tribunale.
Quanto ai debiti anteriori, l’impresa non è obbligata a pagarli durante le trattative, ma nemmeno le è vietato: può farlo, purché i pagamenti siano coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento, informando l’esperto quando necessario (art. 21 CCII). Un pagamento parziale mirato a un fornitore strategico può essere una leva negoziale legittima, se inserito nella logica del piano e non se favorisce un creditore a danno degli altri senza giustificazione.
Per i fornitori che proseguono le consegne esiste anche un aspetto di tutela del loro credito, legato alla disciplina della prededuzione nelle eventuali procedure successive: lo esamineremo nel blocco delle domande più delicate.
“Posso chiedere al fornitore di rivedere prezzi e condizioni?”
Sì, e in certi casi è l’esperto stesso a invitare le parti a farlo.
L’art. 17, comma 5, CCII attribuisce all’esperto il potere di invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, quando la prestazione è diventata eccessivamente onerosa o è stato alterato l’equilibrio del rapporto per effetto della crisi o di circostanze sopravvenute. Per un’impresa edile che ha firmato contratti di fornitura prima di un’impennata dei prezzi delle materie prime, o che ha accettato condizioni di pagamento incompatibili con i tempi di incasso dei SAL, è uno strumento prezioso.
La rideterminazione è negoziata: il fornitore non è obbligato ad accettare, ma il fatto che l’invito arrivi dall’esperto, soggetto terzo e indipendente, cambia il tono del confronto. E i creditori coinvolti hanno comunque un dovere di collaborare lealmente con l’imprenditore e con l’esperto e di rispettare la riservatezza delle informazioni ricevute (art. 16 CCII): un rifiuto pretestuoso di sedersi al tavolo è un comportamento che l’esperto annota e che il tribunale può considerare.
Nel settore delle costruzioni, gli argomenti tipici sono: diluizione dei tempi di pagamento sulle forniture correnti allineandoli ai SAL, riduzione dei minimi garantiti nei contratti di noleggio, rinegoziazione delle clausole penali per ritardata presa in consegna, conversione di parte del debito pregresso in pagamenti agganciati all’incasso di specifiche commesse.
I casi particolari che capitano nei cantieri
“E se il contratto col fornitore dice che si scioglie appena entro in crisi?”
Quella clausola, durante le misure protettive, non gli consente di interrompere per il solo fatto dei debiti pregressi.
Molti contratti quadro di fornitura, e quasi tutti i contratti di noleggio predisposti dalle grandi società di mezzi, contengono clausole che attribuiscono al fornitore il diritto di risolvere o sospendere il rapporto se il cliente accede a procedure concorsuali, se viene protestato, se il suo merito di credito peggiora. Sono le cosiddette clausole ipso facto.
Nella composizione negoziata, l’art. 18, comma 5, CCII impedisce ai creditori protetti di provocare la risoluzione dei contratti pendenti, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Una clausola contrattuale che consentisse proprio questo si scontra con la norma di legge, finché le misure sono efficaci.
Diverso il caso della clausola che fa scattare la risoluzione per il semplice deposito dell’istanza. Il Codice contiene una disposizione espressa sul punto per il concordato preventivo e per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 94-bis CCII, richiamato dall’art. 64-bis), ma la dottrina osserva che nella composizione negoziata il risultato pratico è analogo, perché la risoluzione avrebbe comunque come motivo reale lo stato di crisi e il debito pregresso. Su questo punto conviene non affidarsi a letture automatiche: la clausola va letta, il contratto va qualificato, e la richiesta al tribunale va costruita in modo da ottenere un provvedimento esplicito su quel fornitore.
“Vale anche per il noleggio della gru, per il subappaltatore, per il calcestruzzo a chiamata?”
Vale per tutti i contratti pendenti, a prescindere dal nome che portano; ma bisogna distinguere un contratto vero da una serie di ordini.
La formula dell’art. 18, comma 5, è ampia: parla di contratti pendenti senza distinguere tra essenziali e non essenziali. Nel mondo dei cantieri, i rapporti più frequenti sono:
- somministrazione di materiali (calcestruzzo, inerti, acciaio): è il caso classico di contratto di durata, e la protezione opera pienamente;
- noleggio di mezzi e attrezzature (gru, piattaforme, ponteggi): è un contratto pendente fino alla riconsegna; il noleggiatore non può ritirare il mezzo per i canoni anteriori non pagati mentre le misure sono efficaci;
- subappalto: è un contratto pendente finché le lavorazioni non sono ultimate; il subappaltatore non può abbandonare il cantiere invocando le fatture pregresse, ma può legittimamente pretendere il pagamento delle lavorazioni successive;
- ordini singoli senza contratto quadro: ciascun ordine è un contratto a sé. Una volta eseguito, non è più pendente; l’ordine successivo è un contratto nuovo che il fornitore può rifiutare.
La distinzione è decisiva e la giurisprudenza ordinaria la conferma. Con l’ordinanza n. 21070 del 27 luglio 2024, la Terza Sezione della Cassazione ha chiarito che il mancato pagamento di un contratto di somministrazione non autorizza il fornitore a sospendere un diverso contratto stipulato successivamente con lo stesso cliente, se tra i due rapporti non esiste un collegamento voluto dalle parti. La logica, trasferita nel nostro tema, lavora in entrambe le direzioni: se i rapporti sono davvero distinti, il fornitore non può usare l’uno contro l’altro; ma se l’impresa lavorava “a ordini” senza un contratto quadro, il nuovo ordine non gode della protezione riservata ai contratti pendenti.
Rispondendo a chi ci chiede come distinguere le due situazioni, lo diciamo con chiarezza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, analizza i contratti di fornitura cantiere per cantiere prima ancora di depositare l’istanza, perché la qualificazione del rapporto decide se lo scudo funziona o no.
“E con le banche e il factoring che mi anticipano i SAL?”
Anche loro sono vincolati, e il correttivo del 2024 ha rafforzato la tutela; ma con un’eccezione precisa.
Per un’impresa edile, il fornitore più importante è spesso la banca o la società di factoring che anticipa le fatture o i SAL. L’art. 18, comma 5, CCII menziona espressamente banche, intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari tra i creditori che non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti. Restano però ferme la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.
Il comma 5-bis, introdotto dal correttivo, aggiunge che dal momento della conferma delle misure le banche e gli intermediari nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate al momento dell’accesso, a meno che dimostrino che la sospensione dipende dalla disciplina di vigilanza prudenziale. L’onere della prova, in altre parole, è a carico della banca.
La giurisprudenza ha dato applicazione concreta a questi principi. Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 1° aprile 2025, ha inibito a banche e a una società di factoring di sospendere gli affidamenti e di risolvere i contratti pendenti, ha autorizzato la sospensione delle rate dei finanziamenti e ha vietato le segnalazioni in Centrale Rischi, osservando che senza gli anticipi sulle fatture l’impresa non avrebbe potuto pagare gli stipendi. Il Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024, ha a sua volta ordinato a una banca di dare esecuzione ai contratti pendenti, con una somma per ogni giorno di ritardo.
Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario è qui determinante: la contestazione dell’eccezione di “vigilanza prudenziale” richiede la lettura dei contratti di affidamento e dei flussi reali sui conti.
“Il committente mi può escludere dalle gare o dall’albo fornitori mentre sono in composizione negoziata?”
Può provarci, ma il tribunale ha il potere di impedirlo, se l’esclusione mette a rischio la continuità dell’impresa.
L’impresa edile non è soltanto cliente dei suoi fornitori: è anche fornitore dei propri committenti. E il committente, soprattutto se è una grande società o un ente con un albo fornitori, può reagire alla notizia della crisi escludendo l’impresa da nuove commesse o chiedendo requisiti, come la regolarità contributiva, che in quel momento l’impresa non riesce a documentare.
Nella citata ordinanza del Tribunale di Roma del 1° aprile 2025, il giudice ha ordinato a un grande operatore, al tempo stesso fornitore strategico e committente dell’impresa, di consentirle la partecipazione alle gare anche in assenza del DURC, rilevando che l’esclusione dall’albo avrebbe precluso commesse essenziali per la sopravvivenza dell’impresa. Sulla richiesta di rilascio del DURC rivolta direttamente all’ente previdenziale, invece, il tribunale ha preferito instaurare prima il contraddittorio.
Il principio è utile per le imprese di costruzioni: le misure cautelari della composizione negoziata possono proteggere non solo l’approvvigionamento dei cantieri, ma anche la capacità dell’impresa di acquisire nuovi lavori. Nei rapporti con le stazioni appaltanti pubbliche, però, entrano in gioco anche le regole del codice dei contratti pubblici sui requisiti di partecipazione, e ogni richiesta va calibrata sul caso concreto.
Le paure che tolgono il sonno
“Rischio che un fornitore mi chieda la liquidazione giudiziale mentre tratto?”
Il ricorso lo può depositare, ma finché le misure sono efficaci la liquidazione non può essere aperta; se però le misure cadono, il rischio torna reale e immediato.
L’art. 18, comma 4, CCII stabilisce che dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale né l’accertamento dello stato di insolvenza, salvo che il tribunale revochi le misure.
È una protezione seria, ma non è un rifugio senza condizioni. La Cassazione ha precisato due limiti importanti, pronunciandosi sulla disciplina del D.L. 118/2021, oggi confluita nel Codice. Con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 ha affermato che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza sull’istanza di fallimento. Con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025 ha stabilito che il tribunale investito della domanda può verificare, in via incidentale, se l’istanza di composizione negoziata era ammissibile, e quindi se l’effetto impeditivo si è davvero prodotto.
Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo che all’impresa era stata negata la conferma delle misure per assenza di prospettive di risanamento. Ecco il limite reale: la composizione negoziata protegge chi ha un piano credibile, non chi cerca solo di guadagnare tempo.
“Se le trattative falliscono, il fornitore che ha continuato a consegnare perde tutto?”
No, e dirlo con chiarezza al fornitore è spesso l’argomento più efficace per convincerlo a proseguire.
Il fornitore che continua a consegnare durante la composizione negoziata ha un credito nuovo, distinto da quello anteriore, che l’impresa deve pagare regolarmente. Se l’impresa lo paga, il problema non si pone. Se invece le trattative falliscono e si apre una procedura concorsuale, la legge riconosce ai crediti sorti durante le trattative, per gli atti legalmente compiuti dall’imprenditore, un trattamento privilegiato nei termini e alle condizioni previsti dal Codice, e l’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili.
Non è una garanzia assoluta: la prededuzione dipende dalla corretta gestione delle trattative, dalla coerenza degli atti con il piano e, in alcuni casi, da autorizzazioni specifiche. Proprio per questo è importante che la prosecuzione delle forniture strategiche sia inserita esplicitamente nel piano e condivisa con l’esperto.
Per il fornitore, la vera alternativa non è “essere pagato o no”: è tra un credito anteriore che, in caso di liquidazione giudiziale, verrebbe soddisfatto in misura spesso modesta, e un rapporto commerciale che prosegue con pagamenti regolari per il futuro e una proposta negoziata sul passato.
“Quanto tempo ho davvero?”
Poco, e va usato bene: la protezione dura di regola da 30 a 120 giorni, prorogabili, ma non oltre 240 giorni complessivi.
Il tribunale, confermando le misure, ne stabilisce la durata; su istanza dell’imprenditore o di un creditore, e sentito l’esperto, può prorogarle per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, senza superare il limite massimo complessivo. Le misure possono inoltre essere revocate o abbreviate se non soddisfano più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (art. 19 CCII).
Per un’impresa edile, 120 giorni sono una stagione di lavori. In quel periodo bisogna: stabilizzare i cantieri in corso, chiudere gli accordi con i fornitori strategici, trattare con banche e factor, e arrivare a una soluzione tra quelle previste dall’art. 23 CCII. Chi usa i primi 30 giorni solo per “respirare” arriva alla scadenza senza accordi, e senza argomenti per la proroga. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 4 aprile 2025, ha peraltro mostrato l’ampiezza degli strumenti disponibili a chi li chiede con ricorsi ben motivati, confermando misure e presidi cautelari mirati alla riuscita del piano.
“Se chiedo la composizione negoziata, i fornitori lo sapranno e mi abbandoneranno?”
Se chiedi le misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese, quindi sì, i fornitori attenti lo sapranno. Ma è molto meglio che lo sappiano da te.
La pubblicità è il prezzo della protezione: senza pubblicazione non ci sono misure. Il rischio reputazionale esiste, ma nella maggior parte dei casi i fornitori sono già consapevoli delle difficoltà, perché hanno fatture scadute da mesi. Ciò che li spaventa non è la composizione negoziata in sé, ma l’incertezza.
L’esperienza dei tribunali insegna che il comportamento dell’impresa durante le trattative pesa quanto il piano. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, si è ritenuto privo del potere di decidere sulla conferma delle misure dopo che l’esperto aveva archiviato la composizione negoziata per mancanza di buona fede e correttezza dell’impresa nella conduzione delle trattative. Trasparenza verso i fornitori e verso l’esperto non è una scelta di stile: è la condizione perché lo scudo regga.
Una comunicazione tempestiva, che spieghi ai fornitori strategici cosa sta succedendo, quali forniture proseguono, come verranno pagate e quando verrà presentata una proposta sul debito pregresso, trasforma quasi sempre una potenziale fuga in un tavolo di trattativa.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, costruite con numeri realistici per mostrare come si applicano le regole viste finora. Non sono casi reali: sono esercizi pensati per rendere visibile il meccanismo.
Simulazione 1 — Il calcestruzzo a chiamata
Situazione di partenza. Un’impresa edile ha un contratto quadro con un fornitore di calcestruzzo, valido fino al 31 dicembre 2026, con consegne a chiamata e pagamento a 60 giorni. Al 9 marzo 2026 ha fatture scadute e non pagate per 38.740 €. Ha due cantieri aperti, con getti programmati per un totale di circa 312 metri cubi nei successivi tre mesi, al prezzo contrattuale di 118 €/mc, pari a 36.816 € di forniture future.
Sviluppo.
- 9 marzo: l’istanza con richiesta di misure protettive e l’accettazione dell’esperto vengono pubblicate nel registro delle imprese. Lo stesso giorno l’impresa deposita il ricorso per la conferma, chiedendo anche una misura cautelare nei confronti del fornitore di calcestruzzo, indicato come strategico.
- 10 marzo: il fornitore comunica che sospende le consegne. È una sospensione consentita dall’art. 18, comma 5, CCII fino alla conferma, salvo che il tribunale non abbia già emesso un provvedimento cautelare urgente.
- 24 marzo: il tribunale, sentito l’esperto, conferma le misure per 90 giorni, fino al 22 giugno, includendo espressamente il fornitore.
- 25 marzo: da questo momento il fornitore non può più rifiutare le consegne invocando i 38.740 € pregressi. Deve riprendere a eseguire il contratto quadro.
Esito. I 36.816 € di nuove forniture vanno pagati regolarmente a 60 giorni: la prima scadenza cade a fine maggio. Se l’impresa rispetta queste scadenze, il fornitore non ha argomenti per sospendere. I 38.740 € restano sul tavolo delle trattative: una proposta potrebbe essere, per esempio, il pagamento del 55% (21.307 €) in sei rate agganciate all’incasso dei SAL, con rinuncia al resto, oppure una diversa ripartizione concordata con l’aiuto dell’esperto. Se invece il fornitore, dopo il 25 marzo, continua a non consegnare, l’impresa torna dal giudice con un’istanza cautelare per ottenere l’ordine di prosecuzione, eventualmente con una somma per ogni giorno di ritardo.
Variante negativa. Se a fine maggio l’impresa non paga le prime forniture nuove, il fornitore può sospendere di nuovo, questa volta per un inadempimento successivo alla pubblicazione: la protezione non lo copre, perché non si tratta più “del solo fatto” dei crediti anteriori.
Simulazione 2 — La gru a noleggio e l’acciaio “a ordini”
Situazione di partenza. La stessa impresa ha:
- un contratto di noleggio di una gru a torre, con canone mensile di 3.820 € e tre canoni insoluti al momento della pubblicazione (11.460 €). Il contratto contiene una clausola che consente al noleggiatore di risolvere e ritirare il mezzo in caso di mancato pagamento di due canoni;
- rapporti con un fornitore di acciaio da armatura senza alcun contratto quadro: ogni fornitura nasce da un ordine separato. Il debito pregresso verso questo fornitore è di 22.370 €.
Sviluppo.
- Gru. Il noleggio è un contratto pendente. Confermate le misure, il noleggiatore non può risolvere il contratto né ritirare la gru per gli 11.460 € anteriori, nonostante la clausola. I canoni successivi alla pubblicazione, però, vanno pagati: se l’impresa salta il canone di aprile e quello di maggio, per un totale di 7.640 €, la clausola torna a essere invocabile per questi inadempimenti nuovi.
- Acciaio. Il 2 aprile l’impresa invia un nuovo ordine di 7.940 €. Non esistendo un contratto quadro, l’ordine è un contratto nuovo: il fornitore può rifiutarlo, oppure accettarlo solo con pagamento alla consegna. La protezione dell’art. 18, comma 5, non si estende a questo caso. Il fornitore resta comunque soggetto al divieto di azioni esecutive e di acquisizione di prelazioni non concordate per i 22.370 € pregressi.
Esito. La gru resta in cantiere; l’acciaio arriva solo pagando alla consegna. Il piano di cassa dell’impresa deve prevedere 7.940 € disponibili subito per questa fornitura, oppure individuare un fornitore alternativo. Il diverso trattamento dipende esclusivamente dalla forma del rapporto preesistente: un contratto quadro firmato prima della crisi avrebbe fatto rientrare anche l’acciaio sotto lo scudo.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“I rapporti con i miei fornitori chiave sono contratti veri o solo abitudini?”
Quasi nessun imprenditore edile se lo chiede prima di avviare la composizione negoziata. Eppure, come mostrano le simulazioni, la risposta decide se lo scudo dell’art. 18, comma 5, CCII funziona oppure no.
Nel settore delle costruzioni, molti rapporti di fornitura durano da anni ma si reggono su ordini telefonici, preventivi accettati via e-mail, documenti di trasporto e fatture. Il rapporto è stabile nei fatti, ma giuridicamente è una catena di contratti singoli, ciascuno dei quali si esaurisce con la consegna e il pagamento. In una situazione del genere, al momento della pubblicazione dell’istanza potrebbe non esserci alcun contratto “pendente” da proteggere: il fornitore, per il futuro, sarebbe libero di non accettare nuovi ordini.
Cosa fare, allora? Prima di tutto verificare: esistono condizioni generali di fornitura firmate, accordi quadro, listini concordati con impegni di durata, contratti di somministrazione? Spesso, rileggendo la corrispondenza, un contratto di durata emerge anche dove l’imprenditore non pensava di averlo. In secondo luogo, ricostruire la prova: documenti di trasporto, programmazione delle consegne, impegni di fornitura per specifici cantieri sono elementi che il tribunale valuta per qualificare il rapporto.
Attenzione, però, a non improvvisare a ridosso dell’istanza. Formalizzare frettolosamente contratti quadro con condizioni sbilanciate, pochi giorni prima di chiedere la protezione, può essere letto come un comportamento non conforme a buona fede, e il rischio concreto è di compromettere la fiducia dell’esperto e dei creditori, oltre che l’efficacia delle misure. La mappatura dei rapporti va fatta per tempo, in modo trasparente, e inserita nel piano.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali richiamati nelle risposte, raccolti in un unico elenco. Per ciascuno trovate gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui interessa a un’impresa edile in composizione negoziata. Alcune pronunce della Cassazione si riferiscono alla disciplina del D.L. 118/2021, oggi confluita nel Codice della crisi: i principi restano utili, ma vanno letti alla luce del testo vigente.
1. Cass. civ., Sez. I, sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: il tribunale chiamato a decidere sull’apertura della procedura di insolvenza può verificare in via incidentale se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive era ammissibile; se era stata presentata mentre pendeva una domanda di concordato preventivo, l’effetto di blocco non si produce. Rilevanza: lo scudo contro le iniziative dei creditori, compresi i fornitori, regge solo se l’accesso alla composizione è regolare.
2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3634. Principio: la pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non impone al giudice di rinviare l’udienza sull’istanza di dichiarazione di insolvenza per attendere l’esito delle trattative. Rilevanza: la composizione negoziata avviata all’ultimo momento, quando un fornitore ha già chiesto la liquidazione, non garantisce di per sé un rinvio.
3. Cass. pen., Sez. III, sentenza 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025), n. 30109. Principio: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito che aveva escluso il pericolo richiesto per un sequestro preventivo valorizzando l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata in continuità, la conferma delle misure protettive e i risultati positivi rilevati dall’esperto. Rilevanza: una composizione negoziata seria e documentata viene riconosciuta come elemento di affidabilità dell’impresa anche fuori dal diritto della crisi.
4. Cass. civ., Sez. III, ordinanza 27 luglio 2024, n. 21070. Principio: il mancato pagamento relativo a un contratto di somministrazione non consente al fornitore di sospendere, in base all’art. 1565 c.c., un contratto diverso stipulato successivamente con lo stesso cliente, salvo che le parti abbiano voluto collegare i due rapporti. Rilevanza: aiuta a qualificare i rapporti di fornitura del cantiere e a capire quando un fornitore sta usando un rapporto contro l’altro senza titolo.
5. Cass. civ., ordinanza n. 36295 del 2023. Principio: l’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c. può essere opposta solo nel rispetto della buona fede, con una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti e della proporzione tra gli inadempimenti. Rilevanza: fuori dall’area coperta dalle misure protettive, per esempio sulle forniture nuove, la sospensione del fornitore resta soggetta al vaglio di buona fede e proporzionalità.
6. Trib. Roma, ordinanza 1° aprile 2025. Principio: nell’ambito di una composizione negoziata il tribunale ha confermato le misure verso tutti i creditori e adottato misure cautelari incisive (sospensione delle rate dei finanziamenti, divieto di segnalazioni in Centrale Rischi, divieto per banche e factor di sospendere gli affidamenti); inoltre, senza sentire prima la controparte, ha inibito a un fornitore strategico di sospendere o risolvere il contratto e gli ha ordinato di consentire la partecipazione alle gare anche senza DURC. Rilevanza: è il precedente più vicino alla situazione di un’impresa che lavora su commesse e dipende da fornitori e committenti strategici.
7. Trib. Roma, decreto 16 dicembre 2022. Principio: rientrano tra le misure cautelari della composizione negoziata gli interventi del giudice che vanno oltre la protezione automatica dell’art. 18 CCII, purché servano a salvaguardare il buon esito delle trattative. Rilevanza: fonda la possibilità di chiedere ordini specifici nei confronti del singolo fornitore di cantiere.
8. Trib. Verona, 22 gennaio 2024. Principio: il creditore bancario che sospende le linee di credito senza rispettare le modalità previste agisce illegittimamente; il giudice può ordinargli di dare esecuzione ai contratti pendenti e fissare una somma da pagare per ogni giorno di ritardo. Rilevanza: mostra lo strumento concreto per rendere effettivo l’obbligo di prosecuzione dei contratti pendenti.
9. Trib. Nola, Sez. II civ., decreto 15 maggio 2025 (R.G. 877/2025). Principio: il tribunale ha confermato solo in parte le misure richieste, tra cui il divieto di revoca unilaterale dei contratti per crediti anteriori, delimitandone con precisione il perimetro. Rilevanza: una richiesta calibrata sui fornitori effettivamente strategici è più solida di una richiesta generica.
10. Trib. Palermo, ordinanza 4 aprile 2025. Principio: il tribunale ha ammesso specifiche misure protettive e cautelari funzionali alla riuscita del piano di risanamento, estendendole anche al socio illimitatamente responsabile. Rilevanza: conferma l’ampiezza degli strumenti disponibili, se la richiesta è motivata rispetto al piano.
11. Trib. Milano, Sez. II civ., ordinanza 19 febbraio 2025. Principio: archiviata la composizione negoziata dall’esperto per mancanza di buona fede e correttezza dell’impresa nelle trattative, il tribunale non può più pronunciarsi sulla conferma delle misure chieste successivamente. Rilevanza: la trasparenza verso esperto e fornitori è la condizione perché la protezione esista.
12. Trib. Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. Principio: dopo il diniego della conferma delle misure per assenza di prospettive di risanamento, il tribunale ha accolto l’istanza di un creditore e aperto la liquidazione giudiziale. Rilevanza: documenta cosa accade quando lo scudo cade: i creditori, fornitori compresi, tornano liberi di agire.
13. Trib. Mantova, 4 dicembre 2024. Principio: le misure protettive possono essere concesse anche in presenza di insolvenza, purché ragionevolmente superabile, alla luce della Direttiva europea 2019/1023. Rilevanza: l’impresa edile con debiti scaduti verso i fornitori non è per ciò solo esclusa dalla protezione, se il piano mostra una via d’uscita concreta.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco che cosa fa lo Studio quando un’impresa di costruzioni ci chiede di proteggere i cantieri durante la composizione negoziata:
- Mappiamo i rapporti con i fornitori, cantiere per cantiere: leggiamo contratti quadro, condizioni generali, contratti di noleggio e di subappalto, e qualifichiamo ciascun rapporto come contratto pendente o come serie di ordini singoli.
- Individuiamo le clausole a rischio: clausole risolutive, clausole di sospensione per peggioramento del merito di credito, penali, riserve di proprietà, e valutiamo come incidono sulla protezione.
- Costruiamo la richiesta di misure protettive con il perimetro giusto, scegliendo se estenderle a tutti i creditori o limitarle ai fornitori, ai noleggiatori, alle banche e ai factor davvero strategici.
- Redigiamo il ricorso per la conferma e le istanze cautelari, allegando le prove dell’essenzialità di ciascuna fornitura: cronoprogrammi, documenti di trasporto, SAL, penali previste dai contratti con i committenti.
- Pianifichiamo la finestra critica tra pubblicazione e udienza, insieme ai commercialisti dello staff, con un piano di approvvigionamento e di cassa che eviti il fermo dei getti.
- Gestiamo le comunicazioni con i fornitori strategici, predisponendo lettere che spieghino la procedura, gli obblighi di legge e le modalità di pagamento delle forniture correnti.
- Contestiamo le sospensioni illegittime: diffidiamo il fornitore che rifiuta le consegne dopo la conferma e, se necessario, chiediamo al tribunale l’ordine di prosecuzione con una somma per ogni giorno di ritardo.
- Verifichiamo i rapporti con banche e factor, analizzando contratti di affidamento, anticipi su fatture e SAL, e contestando le sospensioni motivate con la vigilanza prudenziale senza prova adeguata.
- Impostiamo le proposte sul debito pregresso, con percentuali e tempi coerenti con i flussi dei cantieri, e le sottoponiamo all’esperto come base per gli accordi dell’art. 23 CCII.
- Seguiamo l’eventuale contenzioso con il fornitore inadempiente o con il creditore che agisce fuori dalle regole, fino all’ultimo grado di giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questo articolo, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata significa sapere quali informazioni l’esperto si aspetta, come valuta la funzionalità delle misure richieste e che cosa rende credibile un piano agli occhi dei creditori. Questa conoscenza viene messa al servizio dell’impresa che assistiamo, dalla parte dell’imprenditore.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore che imposta il ricorso per la conferma delle misure può seguire reclami e impugnazioni successive, senza passaggi di consegne e senza cambi di linea.
E il lavoro non è mai del solo avvocato: avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché il piano di cassa dei cantieri, i numeri della proposta ai fornitori e la strategia legale devono parlare la stessa lingua.
In sintesi: tre cose da ricordare
La prima: dopo la conferma delle misure protettive, il fornitore con un contratto in corso non può smettere di consegnare per il solo fatto delle fatture vecchie non pagate; prima della conferma, invece, può sospendere, e quella finestra va preparata.
La seconda: lo scudo protegge dal passato, non dal futuro. Le forniture nuove vanno pagate regolarmente, e i nuovi contratti restano liberi: chi lavora “a ordini” senza un contratto quadro rischia di scoprirsi senza protezione proprio sulle forniture più importanti.
La terza: la protezione vale quanto il piano e la buona fede di chi la chiede. Tribunali e Cassazione concedono strumenti incisivi a chi si presenta con numeri credibili e trasparenza verso l’esperto, e li negano a chi cerca solo tempo.
Seguiamo questa materia con particolare attenzione perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il percorso della composizione negoziata dal punto di vista di chi guida le trattative, e sa come trasformare quella conoscenza in una richiesta di protezione solida per i cantieri. La qualifica di cassazionista consente poi di difendere quella stessa strategia in ogni grado, se un fornitore o un creditore la contesta.
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