Come funzionano le misure protettive per una ditta di impianti termoidraulici che ha già ricevuto uno o più decreti ingiuntivi, e quale strada conviene imboccare per ottenerle? È la domanda che si pone il titolare di un’impresa di installazione e manutenzione di impianti idraulici, termici e di climatizzazione quando il grossista di materiale idraulico, il fornitore di caldaie o la banca che ha concesso lo scoperto passano dalla lettera di sollecito al ricorso monitorio. Le misure protettive esistono, ma non sono un unico interruttore: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024) le prevede in contesti diversi, con presupposti, tempi, durata ed effetti che cambiano sensibilmente a seconda del percorso scelto. Non esiste una risposta valida per tutte le ditte termoidrauliche, ed è proprio questo il punto: la stessa misura protettiva può rivelarsi decisiva in un percorso e quasi inutile in un altro, in funzione delle dimensioni dell’impresa, dello stato dei decreti ingiuntivi e delle garanzie già iscritte dai creditori.
Il tema si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Le misure protettive della composizione negoziata sono lo strumento tipico del percorso governato dall’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che l’Avvocato possiede; quelle del concordato minore, riservato alle imprese sotto soglia come gran parte delle ditte artigiane del settore, passano per un Organismo di Composizione della Crisi, ambito in cui l’Avvocato opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC. I decreti ingiuntivi, infine, vanno comunque presidiati sul piano delle opposizioni, terreno sul quale la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire il contenzioso fino all’ultimo grado.
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Il quadro di partenza: decreti ingiuntivi, titoli esecutivi e patrimonio di una ditta termoidraulica
Prima di confrontare le strade percorribili va fissato un punto che condiziona ogni valutazione successiva: le misure protettive non cancellano i decreti ingiuntivi e, di regola, non impediscono ai creditori di ottenerli; agiscono sul momento successivo, cioè sull’aggressione del patrimonio. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento di cognizione sommaria: il creditore lo chiede al giudice, il debitore lo riceve notificato e dispone di quaranta giorni per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.). Il termine di opposizione, essendo un termine processuale ordinario, soggiace alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Il decreto può trovarsi in condizioni diverse, e l’elemento dirimente per scegliere lo strumento è proprio questo stato:
- il decreto non provvisoriamente esecutivo, che diventa titolo esecutivo solo quando decorre il termine senza opposizione o quando il giudice dell’opposizione ne concede l’esecuzione provvisoria;
- il decreto provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.), che consente al creditore di notificare subito il precetto e, trascorsi dieci giorni, di procedere al pignoramento;
- il decreto esecutivo che ha già consentito l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 655 c.p.c.), sugli immobili dell’impresa o sui beni mobili registrati come i furgoni attrezzati.
Per una ditta di impianti termoidraulici la geografia del rischio è piuttosto tipica. Il bene più esposto non è quasi mai il capannone, spesso assente o in locazione, ma il flusso dei crediti verso i committenti: condomìni che pagano a stati di avanzamento, imprese edili generali che affidano in subappalto la parte impiantistica, privati che saldano a fine lavori, amministratori che gestiscono contratti di manutenzione periodica delle centrali termiche. Un pignoramento presso terzi notificato al condominio o all’impresa appaltatrice congela quelle somme e, nel giro di poche settimane, può impedire di pagare i dipendenti e di acquistare il materiale per i cantieri in corso. Seguono, per esposizione, i veicoli commerciali e le attrezzature, il magazzino (caldaie, pompe di calore, tubazioni, raccorderia), i conti correnti.
Accanto al rischio esecutivo c’è quello contrattuale. Il grossista che ha ottenuto il decreto può smettere di consegnare; la società di noleggio può risolvere il contratto del furgone; la banca può revocare lo scoperto. È per questo che le misure protettive del Codice della crisi non si limitano al divieto di azioni esecutive e cautelari, ma comprendono, in varia misura, anche il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati e, nella composizione negoziata, il divieto per i creditori interessati di risolvere o modificare in danno i contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori.
Un secondo elemento condiziona la scelta: la dimensione dell’impresa. Il Codice distingue l’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII), cioè quella che nei tre esercizi precedenti ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro, dall’impresa che supera anche uno solo di questi parametri. Molte ditte termoidrauliche individuali o a conduzione familiare rientrano nella prima categoria; le imprese strutturate con squadre di installatori, contratti di manutenzione con enti e magazzino importante tendono a superarla. L’impresa minore non può accedere al concordato preventivo, ma può accedere al concordato minore; l’impresa sopra soglia, viceversa, ha a disposizione il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione. La composizione negoziata, invece, è aperta a entrambe.
Ne derivano tre strade realmente percorribili per ottenere misure protettive a fronte di decreti ingiuntivi: la composizione negoziata della crisi con richiesta di misure protettive (artt. 12-19 CCII); il concordato minore con misure protettive disposte nel decreto di apertura (art. 78, comma 2, lett. d, CCII), riservato all’impresa minore; la domanda di concordato preventivo, anche con riserva, con misure protettive (artt. 44, 46, 54 e 55 CCII), riservata all’impresa sopra soglia. In parallelo a ciascuna, e mai in alternativa, resta aperto il fronte dell’opposizione ai singoli decreti. Il fronte dell’opposizione ha una logica propria: serve a contestare il credito nel merito, mentre le misure protettive servono a congelare l’aggressione patrimoniale mentre si costruisce una soluzione complessiva; confondere i due piani è uno degli errori più costosi che si osservano nella pratica.
Opzione 1 — La composizione negoziata con richiesta di misure protettive
In cosa consiste
La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e riservato, nel quale l’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza chiede, tramite la piattaforma telematica delle Camere di commercio, la nomina di un esperto indipendente che lo affianchi nelle trattative con i creditori (art. 12 CCII). Con l’istanza, o con atto successivo, l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, CCII, dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa; dalla stessa data le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano, mentre i pagamenti non sono inibiti. Per l’impresa sopra soglia, dalla pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, salvo revoca delle misure. I crediti dei lavoratori restano esclusi dalla protezione.
L’effetto è immediato ma provvisorio: entro il giorno successivo alla pubblicazione l’imprenditore deve depositare ricorso al tribunale per la conferma (art. 19 CCII); il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito e, se conferma, stabilisce una durata compresa tra trenta e centoventi giorni, prorogabile su istanza e sentito l’esperto, fermo il limite complessivo di duecentoquaranta giorni. Se il ricorso non è depositato nel termine, o se il giudice non fissa l’udienza nei dieci giorni, gli effetti protettivi cessano. Il provvedimento è reclamabile nei quindici giorni previsti dall’art. 669-terdecies c.p.c.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello della ditta che ha ricevuto un decreto provvisoriamente esecutivo dal grossista, ha il precetto in mano e sa che il pignoramento presso terzi sui crediti verso l’impresa edile committente è questione di giorni. Qui la rapidità è tutto: la protezione scatta dalla pubblicazione, senza attendere un provvedimento del giudice.
Il secondo scenario riguarda l’impresa ancora sostanzialmente sana nel suo nucleo operativo — portafoglio di contratti di manutenzione, cantieri in corso con margini positivi — ma schiacciata da un disallineamento di cassa, magari generato dai ritardi di pagamento di uno o due committenti importanti. La composizione negoziata consente di negoziare con banche e fornitori dilazioni e stralci senza l’esposizione pubblica di una procedura concorsuale.
Il terzo scenario è quello del fornitore strategico: il grossista che ha ottenuto il decreto ma da cui la ditta non può prescindere per continuare a lavorare. Le misure protettive, estese ai contratti pendenti, impediscono che la sola esistenza del debito pregresso diventi motivo di interruzione delle forniture, fermo il diritto del fornitore a essere pagato per le consegne nuove.
Come si esegue in sintesi
L’imprenditore compila l’istanza sulla piattaforma con il test pratico di risanabilità, il progetto di piano, la situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori e la dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari e di ricorsi per l’apertura di procedure; chiede le misure protettive, eventualmente limitandole a determinati creditori o iniziative (art. 18, comma 3); ottenuta l’accettazione dell’esperto e la pubblicazione, deposita il ricorso di conferma nel termine e ne notifica il decreto di fissazione ai creditori indicati dal giudice; entro il termine di legge chiede l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo del procedimento.
Vantaggi
Il vantaggio più evidente è la tempestività: nessun’altra strada offre una protezione che decorre dalla pubblicazione di un’istanza compilata dallo stesso imprenditore. Il secondo è la selettività, perché la protezione può essere calibrata sui soli creditori aggressivi, lasciando fuori, ad esempio, i fornitori con cui i rapporti restano regolari. Il terzo è la riservatezza delle trattative e la conservazione della gestione in capo all’imprenditore. Il quarto è la flessibilità degli esiti: contratto con uno o più creditori, accordo con parere dell’esperto, accordo di ristrutturazione, e — se le trattative non vanno in porto — accesso agli strumenti di regolazione della crisi.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è altrettanto netto. In primo luogo, la protezione non opera all’indietro: un’ipoteca giudiziale iscritta sul furgone o sull’immobile prima della pubblicazione resta dov’è, perché il divieto riguarda l’acquisto di prelazioni dopo quella data. In secondo luogo, il divieto di azioni esecutive non impedisce ai creditori di procurarsi il titolo: la giurisprudenza di merito prevalente circoscrive l’inibitoria ai procedimenti esecutivi e cautelari (Trib. Pavia, 29 maggio 2025), e la richiesta di vietare anche i ricorsi monitori, pur accolta in qualche caso (Trib. Vicenza, 26 maggio 2023), è stata respinta da altri tribunali come sproporzionata (Trib. Nola, 15 maggio 2025). In terzo luogo, i termini sono serrati e a pena di inefficacia. In quarto luogo, la durata massima di duecentoquaranta giorni è un tetto rigido. Infine, la protezione riguarda l’impresa, non i fideiussori: le misure non si estendono all’intero patrimonio dei garanti (Trib. Napoli, 4 febbraio 2026), aspetto rilevante per il titolare che ha firmato fideiussioni personali a favore della banca.
Va soppesato anche il rapporto con un eventuale ricorso per liquidazione giudiziale già pendente: la Cassazione ha escluso che la composizione negoziata obblighi il tribunale a rinviare l’udienza sulla dichiarazione di insolvenza (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634), e ha qualificato i provvedimenti sulle misure protettive come interinali e cautelari, non impugnabili con ricorso straordinario per cassazione (Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 500). La partita si gioca quindi davanti al tribunale e in sede di reclamo.
Profilo ideale: la ditta termoidraulica, sopra o sotto soglia, con un nucleo operativo ancora redditizio, minacciata da pochi creditori aggressivi muniti di decreto, che ha bisogno di una protezione immediata e di un tavolo di trattativa riservato, e che non ha ancora subìto iscrizioni ipotecarie rilevanti.
Opzione 2 — Il concordato minore con misure protettive nel decreto di apertura
In cosa consiste
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è lo strumento di regolazione della crisi riservato al debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, e dunque anche all’impresa minore, che intenda proseguire l’attività imprenditoriale o, in forma liquidatoria, mettere a disposizione dei creditori un apporto apprezzabile di risorse esterne. La domanda si presenta tramite un Organismo di Composizione della Crisi, che redige la relazione particolareggiata sulla proposta. Se la domanda è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto e, su istanza del debitore, dispone ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. d), CCII che fino a quando il provvedimento di omologazione non diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni con cui esercita l’impresa, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori con titolo o causa anteriore; le prescrizioni restano sospese, le decadenze non si verificano e non può essere aperta la liquidazione controllata. È la formula che si legge, ad esempio, nel decreto di apertura del Tribunale di Vicenza nel procedimento n. 125/2025.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello della ditta individuale o della piccola s.n.c. termoidraulica sotto soglia, con debiti distribuiti tra fornitori, banca e altri creditori, che ha già tentato accordi informali senza esito e ha bisogno di un’uscita vincolante per tutti, maggioranza compresa. Il concordato minore, una volta omologato, lega anche i creditori dissenzienti secondo le regole di voto previste.
Il secondo scenario è quello in cui i decreti ingiuntivi sono già definitivi e i creditori hanno avviato pignoramenti: la misura dell’art. 78 impedisce la prosecuzione delle esecuzioni per tutta la durata della procedura, fino alla definitività dell’omologa, e non per un periodo contingentato come nella composizione negoziata. Il Tribunale di Udine, con decreto del 15 dicembre 2025, ha concesso misure erga omnes in un concordato minore in continuità anche dopo l’aggiudicazione di un bene in sede esecutiva.
Il terzo scenario riguarda l’impresa minore che ha già sperimentato la composizione negoziata senza raggiungere un accordo: l’art. 25-quater CCII consente all’impresa sotto soglia di accedere alla composizione e, in caso di esito negativo, di proseguire con gli strumenti del sovraindebitamento, tra cui proprio il concordato minore.
Come si esegue in sintesi
Il debitore si rivolge a un OCC, che nomina un gestore della crisi; con il gestore ricostruisce la situazione debitoria, predispone la proposta e il piano, raccoglie la documentazione (dichiarazioni fiscali, elenco creditori con cause di prelazione, atti di disposizione degli ultimi anni). La domanda viene depositata al tribunale con la relazione dell’OCC e l’istanza di misure protettive. Il giudice, verificata l’ammissibilità, apre la procedura, dispone la pubblicazione del decreto anche nel registro delle imprese e la comunicazione ai creditori, che esprimono il voto; segue il giudizio di omologazione.
Vantaggi
Il vantaggio principale è la durata della protezione, ancorata alla definitività dell’omologa anziché a un tetto di giorni. Il secondo è la vincolatività dell’esito anche per i creditori dissenzienti che abbiano ricevuto il trattamento previsto, secondo le regole di maggioranza. Il terzo è la coerenza dimensionale: per una ditta con poche decine di creditori il concordato minore è modellato proprio su numeri e strutture di questo tipo. Il quarto è la presenza dell’OCC, che offre al giudice una verifica terza della fattibilità.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia sta anzitutto nei tempi di attivazione: la protezione decorre dal decreto di apertura, non dal deposito, e prima del deposito serve il lavoro dell’OCC. Nel periodo che separa la decisione di procedere dal decreto, un creditore con decreto provvisoriamente esecutivo può notificare il pignoramento presso terzi; la procedura ne bloccherà la prosecuzione, ma il vincolo sulle somme già pignorate si sarà prodotto. In secondo luogo, la soglia di ammissibilità è stringente: la violazione dell’ordine delle prelazioni può essere rilevata già in fase di apertura, e il piano deve reggere la verifica di convenienza. In terzo luogo, l’inquadramento delle misure non è uniforme: il Tribunale di Torino, con decreti del 25 novembre e del 3 dicembre 2025, ha ritenuto che nel concordato minore esse trovino disciplina solo nell’art. 78, comma 2, lett. d), CCII, mentre il Tribunale di Milano, con decreto del 31 luglio 2025, ha richiamato l’art. 54 CCII; ne derivano differenze sul contenuto delle richieste cautelari ammissibili. Infine, la strada è preclusa all’impresa sopra soglia.
Profilo ideale: la ditta termoidraulica sotto soglia, con decreti ingiuntivi già definitivi o esecuzioni avviate, che ha bisogno di una protezione stabile fino all’omologa e di una soluzione vincolante per tutti i creditori, e che può permettersi alcune settimane di preparazione con l’OCC.
Opzione 3 — La domanda di concordato preventivo, anche con riserva, con misure protettive
In cosa consiste
Per l’impresa che supera anche una sola delle soglie dimensionali, la terza strada è il deposito di una domanda di accesso al concordato preventivo — o agli accordi di ristrutturazione — con richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII. La domanda può essere presentata con riserva di depositare successivamente proposta, piano e documentazione (art. 44 CCII). Gli effetti delle misure decorrono dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, e il tribunale è poi chiamato a confermarle o revocarle con un procedimento a contraddittorio (art. 55 CCII); la durata complessiva della protezione, comprese le proroghe, non può superare i dodici mesi previsti dall’art. 8 CCII.
A questo si aggiunge un effetto che non dipende dalla richiesta di misure e che, per chi ha decreti ingiuntivi alle spalle, pesa moltissimo: ai sensi dell’art. 46, comma 5, CCII, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, e le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. L’art. 44, comma 1-bis, come riformulato dal correttivo del 2024, estende questi effetti anche alla fase della domanda con riserva.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello dell’impresa impiantistica strutturata — più squadre, contratti di manutenzione con enti e condomìni, un magazzino consistente — che ha visto iscrivere ipoteche giudiziali sulla base di decreti ingiuntivi nelle settimane precedenti: la regola dei novanta giorni consente di neutralizzarle nei confronti degli altri creditori anteriori.
Il secondo scenario riguarda l’impresa per cui una soluzione consensuale è irrealistica per il numero o l’atteggiamento dei creditori, e che ha bisogno di uno strumento con voto a maggioranza e, in continuità, dei meccanismi di omologazione anche in presenza di classi dissenzienti.
Il terzo scenario è quello dell’impresa che esce da una composizione negoziata senza accordo e con le misure ormai esaurite: la domanda con riserva consente, a certe condizioni, di chiedere nuova protezione, sapendo però che la giurisprudenza di merito tende a pretendere almeno le linee di un piano aggiornato e plausibile.
Come si esegue in sintesi
Si deposita ricorso al tribunale con i documenti essenziali previsti dall’art. 44 CCII e l’istanza di misure; il tribunale concede il termine per il deposito di proposta e piano, nomina il commissario giudiziale e impone obblighi informativi periodici; nel frattempo si svolge il procedimento di conferma delle misure; entro il termine concesso, si deposita il piano con l’attestazione.
Vantaggi
Il vantaggio distintivo è la retroattività parziale sulle ipoteche giudiziali, che nessun’altra delle strade confrontate offre. Il secondo è la durata potenzialmente più ampia della protezione, entro il tetto dei dodici mesi. Il terzo è la forza dell’esito: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori.
Rischi e svantaggi
A fronte di questi vantaggi, va soppesata la pubblicità della procedura, che può incidere sui rapporti con committenti e fornitori; la complessità documentale e i costi di giustizia connessi alla procedura e all’attestazione; gli obblighi informativi e il controllo del commissario; il rischio che l’inammissibilità o il mancato deposito del piano nei termini aprano la strada alla liquidazione giudiziale. Anche qui, il rapporto tra procedure va governato: dopo l’archiviazione di una composizione negoziata avviata in pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale, la domanda di concordato con riserva depositata oltre il termine dell’art. 40, comma 10, CCII è stata dichiarata inammissibile (Trib. Milano, 19 dicembre 2025). La strada, infine, è preclusa all’impresa minore.
Profilo ideale: la ditta termoidraulica sopra soglia, con ipoteche giudiziali iscritte da poco sulla base di decreti ingiuntivi, un passivo che rende improbabile un accordo con tutti, e un piano — in continuità o liquidatorio — che può essere strutturato in tempi compatibili con il termine concesso dal tribunale.
Le opzioni alla prova dei conti
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti sui principi esaminati: non descrivono casi reali. I dati di partenza sono gli stessi per tutte le opzioni, così da far emergere dove ciascuna strada produce effetti diversi.
Dati comuni. Una s.r.l. di impianti termoidraulici ha debiti complessivi per 187.460 €, così composti: 38.740 € verso il grossista di materiale idraulico, 21.315 € verso il fornitore di caldaie e pompe di calore, 64.280 € di scoperto bancario garantito da fideiussione del socio amministratore, 17.905 € di canoni scaduti del contratto di leasing di un furgone attrezzato, 45.220 € verso altri fornitori. Vanta crediti per 27.930 € verso un condominio (stato di avanzamento del rifacimento della centrale termica) e per 41.600 € verso un’impresa edile per un subappalto impiantistico. Il grossista ha ottenuto un decreto provvisoriamente esecutivo notificato il 3 marzo 2026 e ha notificato il precetto il 9 marzo; il fornitore di caldaie ha ottenuto un decreto non provvisoriamente esecutivo notificato il 10 marzo 2026.
Due conti preliminari valgono per tutte le opzioni. Il termine di opposizione al primo decreto scade il quarantesimo giorno dalla notifica, domenica 12 aprile 2026, e si proroga quindi a lunedì 13 aprile; quello per il secondo decreto scade domenica 19 aprile e si proroga a lunedì 20 aprile. Dal 20 marzo, decorsi i dieci giorni dal precetto, il grossista può pignorare.
Simulazione 1 — Impresa sotto soglia
Ipotesi: ricavi degli ultimi tre esercizi tra 158.000 € e 176.900 €, attivo mai superiore a 142.600 €, debiti 187.460 €. L’impresa è minore: l’opzione 3 non è disponibile.
Con l’opzione 1. L’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive viene pubblicata il 18 marzo 2026; il ricorso di conferma è depositato il 19 marzo. Dal 18 marzo il grossista non può notificare il pignoramento presso terzi al condominio né all’impresa edile: i 69.530 € di crediti verso committenti restano disponibili per pagare i dipendenti e i materiali dei cantieri in corso. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito e, se conferma, stabilisce la durata; anche con proroghe, l’orizzonte massimo di duecentoquaranta giorni si colloca intorno a metà novembre 2026. Le misure, tuttavia, non fermano la cognizione: le opposizioni ai due decreti vanno comunque proposte entro il 13 e il 20 aprile se esistono contestazioni fondate (ad esempio sulla quantità di materiale effettivamente consegnato o su resi non accreditati). Se le trattative falliscono, l’impresa può proseguire verso il concordato minore.
Con l’opzione 2. Il lavoro con l’OCC richiede tempo: ipotizziamo il deposito della domanda il 22 aprile e il decreto di apertura con misure il 6 maggio 2026. Nel frattempo, il 25 marzo, il grossista notifica il pignoramento presso terzi all’impresa edile, vincolando fino a concorrenza i 41.600 € del subappalto. Dal 6 maggio l’esecuzione non può proseguire fino alla definitività dell’omologa, ma per sei settimane la cassa dell’impresa ha perso quella risorsa. A fronte di questo svantaggio iniziale, la protezione dura fino all’omologa definitiva e l’esito, se approvato, vincola anche i creditori dissenzienti.
Lettura. Con questi dati, la combinazione più frequente non è la scelta di una sola opzione, ma la sequenza: opzione 1 per bloccare subito il pignoramento, opzione 2 come sbocco se l’accordo non si chiude. Il rovescio della medaglia è che la sequenza consuma tempo di protezione e va pianificata dall’inizio.
Simulazione 2 — Impresa sopra soglia con ipoteca giudiziale recente
Ipotesi: ricavi dell’ultimo esercizio 412.300 €, stessa struttura del debito ma con un ulteriore elemento: il 16 marzo 2026 il grossista, forte del decreto provvisoriamente esecutivo, ha iscritto ipoteca giudiziale sul piccolo laboratorio-magazzino di proprietà della società, valutato 118.000 €. L’impresa non è minore: l’opzione 2 non è disponibile.
Con l’opzione 1. Istanza pubblicata il 18 marzo. L’ipoteca del 16 marzo è anteriore alla pubblicazione e resta efficace: il divieto di acquisire prelazioni opera solo per il futuro (principio espresso dal Tribunale di Bergamo in una delle prime pronunce sul tema). Nel riparto di un’eventuale vendita del magazzino, il grossista avrebbe prelazione per i suoi 38.740 € oltre accessori. Se invece l’iscrizione fosse avvenuta il 20 marzo, dopo la pubblicazione, sarebbe stata acquisita in violazione del divieto e, secondo il Tribunale di Como (10 maggio 2024), la relativa inefficacia permarrebbe anche dopo la cessazione delle misure.
Con l’opzione 3. Domanda di concordato con riserva pubblicata il 18 marzo. Il novantesimo giorno anteriore cade il 18 dicembre 2025: l’ipoteca del 16 marzo rientra nella finestra e, ai sensi dell’art. 46, comma 5, CCII, è inefficace rispetto ai creditori anteriori. Il credito del grossista viene trattato come chirografario nel concorso. Un’ipoteca iscritta il 2 dicembre 2025, invece, sarebbe fuori finestra e resterebbe opponibile. Il costo di questo vantaggio è l’ingresso in una procedura pubblica, con commissario giudiziale e termine per il deposito del piano.
Lettura. Quando esiste un’ipoteca giudiziale iscritta da poco su un bene di valore, l’elemento dirimente tende a spostarsi verso l’opzione 3; quando le ipoteche mancano o sono risalenti, il vantaggio si ridimensiona e riacquistano peso la rapidità e la riservatezza dell’opzione 1.
Simulazione 3 — Il nuovo ricorso monitorio durante la protezione
Ipotesi: dopo la pubblicazione delle misure, un fornitore di valvolame con un credito di 9.870 € deposita ricorso per decreto ingiuntivo.
Con l’opzione 1. Salvo che la ditta abbia chiesto e ottenuto una misura atipica che inibisca anche le azioni monitorie — soluzione accolta da alcuni tribunali e respinta da altri — il fornitore può ottenere il decreto; non potrà però eseguirlo né iscrivere ipoteca giudiziale finché le misure restano efficaci. Con l’opzione 2 e con l’opzione 3, analogamente, il titolo può formarsi ma resta paralizzato sul piano esecutivo e della prelazione per la durata della protezione; nel concordato preventivo, inoltre, i crediti anteriori concorrono secondo il piano.
Lettura. In nessuna delle tre strade la protezione esonera dalla valutazione, decreto per decreto, dell’opportunità di un’opposizione: il titolo formatosi senza opposizione diventa definitivo e il credito non è più contestabile nel merito.
Simulazione 4 — Il fornitore strategico e il contratto di leasing del furgone
Ipotesi: stessi dati della simulazione 1. Il grossista con decreto provvisoriamente esecutivo comunica che, a causa dei 38.740 € scaduti, sospenderà tutte le consegne; la società di leasing, per i 17.905 € di canoni arretrati, minaccia la risoluzione del contratto e la ripresa del furgone attrezzato con cui opera la squadra addetta alle manutenzioni delle centrali termiche.
Con l’opzione 1. Dal 18 marzo, se i due creditori sono tra quelli interessati dalle misure, non possono risolvere il contratto, anticiparne la scadenza o rifiutare l’adempimento per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. Il grossista può però pretendere il pagamento alla consegna delle nuove forniture: se la ditta ordina materiale per 6.420 € destinato al cantiere condominiale, quella somma andrà pagata secondo le condizioni pattuite. La protezione evita il blocco dell’attività, non trasforma il fornitore in finanziatore.
Con l’opzione 2. Fino al decreto di apertura non esiste alcuna protezione: il 30 marzo la società di leasing potrebbe comunicare la risoluzione e chiedere la restituzione del veicolo. Dopo il decreto, il divieto di azioni esecutive e cautelari impedisce l’esecuzione forzata sui beni con cui si esercita l’impresa, ma la sorte del contratto già risolto va valutata separatamente e non si recupera automaticamente.
Con l’opzione 3 (nella variante sopra soglia della simulazione 2), la disciplina dei contratti pendenti prevista per il concordato consente di chiedere, a determinate condizioni, la sospensione o lo scioglimento dei contratti non convenienti, ma il fornitore resta libero di non concedere nuovo credito.
Lettura. Quando la continuità dipende da uno o due contratti essenziali, la protezione anticipata dei contratti pendenti tipica della composizione negoziata è un elemento che va soppesato con particolare attenzione, perché il danno si produce spesso prima dell’esecuzione vera e propria.
Il confronto in tabella
La tabella che segue sintetizza gli elementi confrontati. Va letta con una cautela: le voci descrivono il funzionamento tipico delle opzioni e non sostituiscono la verifica sul caso concreto, soprattutto per quanto riguarda gli orientamenti del tribunale competente, che su più punti — misure atipiche contro i ricorsi monitori, estensione ai beni dei garanti, disciplina delle misure nel concordato minore — non sono uniformi. Quanto ai costi, sono indicati solo quelli previsti dalla legge per la procedura; nessuna delle voci riguarda i compensi dei professionisti che assistono l’impresa.
Due righe meritano attenzione particolare. La prima è quella sugli effetti sulle ipoteche giudiziali: è la riga in cui le opzioni divergono di più e quella che, in presenza di decreti ingiuntivi esecutivi, più spesso orienta la scelta. La seconda è quella sulla reversibilità: il passaggio dalla composizione negoziata agli strumenti di regolazione è previsto dal sistema, ma i termini che lo governano sono stretti e il tempo di protezione consumato in un percorso incide su quello disponibile nel successivo.
| Criterio | Opzione 1 — Composizione negoziata | Opzione 2 — Concordato minore | Opzione 3 — Concordato preventivo (anche con riserva) |
|---|---|---|---|
| Accesso | Ogni imprenditore, sopra o sotto soglia | Solo impresa minore e debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale | Solo impresa sopra soglia |
| Decorrenza della protezione | Pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese | Decreto di apertura del giudice | Pubblicazione della domanda nel registro delle imprese |
| Durata | 30-120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi | Fino alla definitività dell’omologa | Entro il limite complessivo di 12 mesi (art. 8 CCII) |
| Tempi di attivazione | Brevissimi, ma ricorso di conferma entro il giorno successivo | Più lunghi: serve il lavoro dell’OCC | Brevi con la domanda con riserva |
| Complessità | Media | Media | Elevata |
| Decreti ingiuntivi già emessi | Non eseguibili durante la protezione; opposizioni da proporre nei termini | Non eseguibili fino all’omologa definitiva; opposizioni da valutare | Non eseguibili; credito concorre secondo il piano |
| Ipoteche giudiziali | Vietate solo dopo la pubblicazione | Vietate dal decreto di apertura | Vietate dopo la pubblicazione e inefficaci se iscritte nei 90 giorni anteriori |
| Nuovi ricorsi monitori | Di regola ammessi; divieto solo come misura atipica, con orientamenti contrastanti | Il titolo può formarsi, ma non essere eseguito | Il titolo può formarsi, ma non essere eseguito |
| Rischi in caso di esito negativo | Cessazione della protezione; possibile passaggio agli strumenti di regolazione | Revoca o mancata omologa; esposizione alla liquidazione controllata | Inammissibilità o mancata omologa; esposizione alla liquidazione giudiziale |
| Reversibilità | Alta: sbocco verso altri strumenti | Media | Bassa |
| Costi di giustizia previsti dalla legge | Diritti camerali, oneri del ricorso di conferma, compenso dell’esperto secondo i parametri di legge | Oneri di deposito, compenso dell’OCC secondo i parametri di legge | Contributo unificato e oneri di procedura, compenso del commissario giudiziale, attestazione |
I criteri per scegliere
Non esiste un ordine di preferenza valido in astratto. Esistono, invece, alcune condizioni di fatto che spostano l’equilibrio in un senso o nell’altro.
Primo criterio: la dimensione dell’impresa. Se la ditta rientra nei parametri dell’impresa minore, la scelta si gioca tra composizione negoziata e concordato minore; se li supera anche per un solo indicatore, tra composizione negoziata e concordato preventivo. È un filtro preliminare che va verificato sui bilanci o, per l’impresa individuale, sulle dichiarazioni dei tre esercizi precedenti, perché un errore di inquadramento porta dritto all’inammissibilità.
Secondo criterio: l’imminenza dell’esecuzione. Se la situazione presenta un precetto già notificato su un decreto provvisoriamente esecutivo e il rischio concreto di un pignoramento presso terzi sui crediti verso i committenti, generalmente la rapidità della composizione negoziata ha un peso difficilmente eguagliabile; il concordato minore offre protezione più lunga, ma solo dal decreto di apertura. Se invece l’esecuzione è già in corso da tempo e la ditta ha bisogno di una tregua lunga, il rapporto si inverte.
Terzo criterio: le ipoteche giudiziali già iscritte. Se i decreti ingiuntivi hanno già prodotto iscrizioni ipotecarie negli ultimi tre mesi su beni di valore, l’effetto dell’art. 46, comma 5, CCII rende il concordato preventivo l’unica strada capace di neutralizzarle nei confronti degli altri creditori anteriori. Se le iscrizioni sono più risalenti, o se l’impresa non ha beni ipotecabili di rilievo, il criterio perde forza.
Quarto criterio: il numero e l’atteggiamento dei creditori. Se il debito è concentrato su pochi creditori con cui è realistico un accordo — tipicamente il grossista e la banca — la composizione negoziata offre il contesto più adatto. Se i creditori sono numerosi, frammentati o apertamente ostili, uno strumento con voto a maggioranza e omologazione vincolante diventa più coerente con l’obiettivo.
Quinto criterio: le garanzie personali del titolare. Se lo scoperto bancario è coperto da fideiussione del socio o del titolare, va soppesato che le misure dell’impresa non proteggono l’intero patrimonio del garante; la strategia deve quindi includere la posizione personale del fideiussore, che per una persona fisica può trovare a sua volta risposta negli strumenti del sovraindebitamento.
L’intreccio fra questi criteri spiega perché lo Studio Monardo affronti il tema da più angolazioni certificate: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, e avvocato cassazionista per il contenzioso sui decreti ingiuntivi.
Un’ultima avvertenza di metodo: la scelta non è mai soltanto giuridica. Il test pratico di risanabilità, la tenuta del portafoglio lavori e i flussi di cassa prospettici dei cantieri incidono sulla credibilità del percorso tanto quanto la norma applicabile, ed è su quei numeri che il tribunale, l’esperto o l’OCC misureranno la domanda.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte sì. La composizione negoziata è costruita per sfociare, in caso di mancato accordo, negli strumenti di regolazione della crisi o, per l’impresa minore, in quelli del sovraindebitamento. I passaggi, però, sono governati da termini stretti e da limiti di cumulo della protezione; il cambio di rotta improvvisato, magari per guadagnare tempo, viene letto dai tribunali con diffidenza. È molto più solido un percorso in cui lo sbocco alternativo è predisposto fin dall’inizio.
E se scelgo quella sbagliata? Il rischio principale non è la scelta in sé, ma la perdita della protezione nel momento peggiore: un ricorso di conferma depositato in ritardo, un reclamo non proposto nei quindici giorni, una domanda dichiarata inammissibile. In tutti questi casi i creditori riprendono le loro iniziative e, per l’impresa sopra soglia, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale senza obbligo di rinvio. Per questo ogni opzione va accompagnata da un piano di riserva.
Le misure protettive fermano l’opposizione al decreto ingiuntivo che ho già proposto? No. Il giudizio di opposizione prosegue, perché è un giudizio di cognizione. Le misure incidono sull’esecuzione e sulle prelazioni, non sull’accertamento del credito. Allo stesso modo, la prudenza suggerisce di non affidare alla sospensione delle decadenze prevista dall’art. 18 CCII la sorte del termine di quaranta giorni per opporsi: le opposizioni fondate vanno proposte nei termini.
Il grossista può smettere di fornirmi il materiale? Nella composizione negoziata, i creditori interessati dalle misure non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli o modificarli in danno per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Possono però pretendere il pagamento delle nuove forniture. Negli altri strumenti la disciplina dei contratti pendenti segue regole proprie, da verificare in relazione al tipo di contratto (somministrazione, fornitura a consegne ripartite, leasing).
Le misure proteggono anche la mia casa, visto che ho firmato la fideiussione? In linea generale no: la protezione riguarda il patrimonio dell’impresa e i beni con cui l’impresa esercita l’attività. Alcuni tribunali hanno ammesso tutele su specifici beni del garante quando strumentali all’impresa, ma hanno escluso l’estensione all’intero patrimonio dei fideiussori.
Ad agosto i termini si fermano? Dipende dal termine. Il termine di quaranta giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo è un termine processuale ordinario e resta sospeso dal 1° al 31 agosto. I termini propri del Codice della crisi, invece, non seguono la sospensione feriale salvo diversa previsione (art. 9 CCII): il ricorso di conferma delle misure della composizione negoziata va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione anche se questa avviene in agosto. È una differenza che, per una ditta che chiude i cantieri nelle settimane estive, va calcolata in anticipo.
Posso continuare a incassare dai committenti e pagare i fornitori durante la protezione? Sì. Nella composizione negoziata i pagamenti non sono inibiti e l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa, pur dovendo informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative. Nel concordato minore e nel concordato preventivo, invece, i pagamenti dei crediti anteriori seguono le regole della procedura e del piano: pagare un solo creditore anteriore al di fuori di esse può compromettere l’ammissibilità o l’omologazione.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che ciascuna illumina. I principi sono riformulati e non riproducono le massime ufficiali.
Sulla composizione negoziata (opzione 1)
Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. La pendenza di trattative o di misure protettive non attribuisce al debitore un diritto al rinvio dell’udienza sull’apertura della procedura di insolvenza. Rilevanza: la composizione negoziata non va usata come strumento dilatorio quando pende già un ricorso per liquidazione giudiziale; la protezione deve essere richiesta, pubblicata e confermata per tempo.
Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 500. I provvedimenti sulle misure protettive della composizione negoziata hanno natura interinale e cautelare, non decidono con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, e perciò il ricorso straordinario per cassazione contro di essi è inammissibile. Rilevanza: la sede decisiva è il tribunale e, al più, il reclamo; non esiste un ulteriore grado di revisione su cui contare.
Cass. civ. n. 241/2026. Dopo il diniego di conferma delle misure, la riserva del tribunale sull’istanza di fallimento non impedisce al debitore di proporre reclamo nei quindici giorni, ma non gli attribuisce alcun diritto al rinvio in attesa della scelta. Rilevanza: il termine di reclamo va gestito come un termine autonomo e perentorio.
Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846. Una volta aperta la liquidazione giudiziale dopo la revoca delle misure nella composizione negoziata, il reclamo cautelare contro la revoca non può più proseguire utilmente. Rilevanza: la tempestività della difesa sulle misure è decisiva, perché l’apertura della procedura di insolvenza ne svuota gli effetti.
Trib. Pavia, 29 maggio 2025. L’inibitoria delle azioni esecutive e cautelari conseguente alla pubblicazione dell’istanza riguarda solo quei procedimenti e non impedisce ai creditori di procurarsi un titolo esecutivo. Rilevanza: i decreti ingiuntivi possono continuare a formarsi durante la protezione, e le opposizioni vanno valutate nei termini.
Trib. Vicenza, 26 maggio 2023. Il tribunale ha confermato, oltre alle misure tipiche, il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni monitorie. Rilevanza: la misura atipica contro i ricorsi per ingiunzione è stata ritenuta ammissibile in presenza di esigenze specifiche.
Trib. Nola, 15 maggio 2025. Il tribunale ha confermato le misure tipiche per centoventi giorni ma ha respinto il divieto di azioni monitorie e di segnalazione in Centrale Rischi, ritenendolo una compressione sproporzionata dei diritti dei creditori. Rilevanza: letta accanto alla pronuncia vicentina, mostra che la richiesta di bloccare i monitori dipende molto dal tribunale competente e dalla motivazione.
Trib. Como, 10 maggio 2024. L’ipoteca giudiziale iscritta in violazione del divieto di acquisire prelazioni durante le misure protettive resta inefficace anche dopo la loro cessazione, nel successivo concordato semplificato. Rilevanza: il creditore che iscrive ipoteca sulla base del decreto ingiuntivo dopo la pubblicazione non consolida la propria posizione.
Trib. Napoli, 4 febbraio 2026. Le misure protettive possono tutelare beni, anche di terzi, necessari all’esercizio dell’impresa, ma non l’intero patrimonio dei fideiussori. Rilevanza: per il titolare garante dello scoperto bancario occorre una strategia separata.
Trib. Milano, ord. 19 febbraio 2025. Archiviata la composizione negoziata dall’esperto per difetto di buona fede nella conduzione delle trattative, il tribunale ha ritenuto preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure richiesta successivamente. Rilevanza: la protezione dipende dalla correttezza del comportamento dell’imprenditore durante le trattative.
Sul concordato minore (opzione 2)
Trib. Udine, 15 dicembre 2025. In un concordato minore in continuità, il tribunale ha concesso misure protettive erga omnes ai sensi dell’art. 78 CCII, con divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, anche in presenza di un bene già aggiudicato in sede esecutiva. Rilevanza: per l’impresa minore con esecuzioni avanzate la protezione del concordato minore può ancora incidere.
Trib. Torino, decreti 25 novembre 2025 e 3 dicembre 2025. Nel concordato minore la domanda di misure protettive e cautelari trova disciplina nell’art. 78, comma 2, lett. d), CCII e non nell’art. 54; le misure cautelari devono essere specifiche e sorrette da fumus e periculum (in senso diverso, Trib. Milano, 31 luglio 2025). Rilevanza: il contenuto dell’istanza va costruito tenendo conto dell’orientamento del tribunale competente.
Sul concordato preventivo (opzione 3)
Trib. Milano, 19 dicembre 2025. Dopo l’archiviazione di una composizione negoziata avviata in pendenza di un procedimento di liquidazione giudiziale, la domanda di concordato con riserva depositata oltre il termine dell’art. 40, comma 10, CCII è inammissibile per tardività. Rilevanza: il passaggio dall’opzione 1 all’opzione 3 va pianificato sui termini, non improvvisato.
Cass. civ., Sez. I, 6381/2019. L’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato, prevista dall’allora art. 168 l. fall. e oggi dall’art. 46, comma 5, CCII, opera anche se al concordato segue il fallimento, in virtù della consecuzione delle procedure. Rilevanza: pur resa sulla disciplina previgente, chiarisce la portata della regola che rende l’opzione 3 peculiare rispetto alle ipoteche nate dai decreti ingiuntivi; la giurisprudenza successiva ha precisato i limiti della consecuzione, da verificare caso per caso.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a decreti ingiuntivi e a un’impresa termoidraulica da proteggere, lo Studio interviene con strumenti concreti:
- Verifichiamo la classificazione dell’impresa sui bilanci o sulle dichiarazioni dei tre esercizi precedenti, per stabilire se è impresa minore o sopra soglia e quali strade sono effettivamente aperte.
- Mappiamo ogni decreto ingiuntivo — data di notifica, provvisoria esecutività, scadenza del termine di opposizione, eventuali precetti — e calcoliamo le scadenze, compresa la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto dove applicabile.
- Esaminiamo le visure ipotecarie e dei beni mobili registrati per individuare iscrizioni giudiziali e collocarle rispetto alla finestra dei novanta giorni e alla data di pubblicazione.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontandole sui dati reali dell’impresa e sugli orientamenti del tribunale competente.
- Redigiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive e il ricorso di conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione, curando le notifiche ai creditori indicati dal giudice.
- Predisponiamo con l’OCC la domanda di concordato minore e l’istanza ex art. 78, comma 2, lett. d), CCII, quando l’impresa è sotto soglia.
- Impostiamo la domanda di concordato con riserva e l’istanza di misure ex art. 54 CCII per l’impresa sopra soglia, coordinandola con i termini dell’art. 40, comma 10, CCII.
- Proponiamo le opposizioni ai decreti ingiuntivi fondate su contestazioni documentabili (forniture non conformi, resi non accreditati, importi non dovuti) e chiediamo, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione della provvisoria esecuzione.
- Negoziamo con grossisti, fornitori e banca, anche sulla prosecuzione delle forniture e sulle linee di credito durante la protezione.
- Esaminiamo la posizione personale del titolare fideiussore e valutiamo gli strumenti del sovraindebitamento applicabili alla persona fisica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema in cui la scelta del percorso si decide in pochi giorni ma produce effetti per mesi, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: la strada scelta oggi — la composizione negoziata, il concordato minore o il concordato preventivo, insieme alle opposizioni ai decreti — viene difesa domani dallo stesso difensore, con la stessa linea, in ogni grado. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di impostare le trattative conoscendo dall’interno le valutazioni che l’esperto e il tribunale compiranno sul test di risanabilità e sul piano.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono flussi di cassa dei cantieri, situazione patrimoniale e test di risanabilità; gli avvocati traducono quei numeri in istanze, ricorsi e opposizioni coerenti, senza passaggi di consegne tra studi diversi.
Chiusura
Le misure protettive, per una ditta di impianti termoidraulici con decreti ingiuntivi, sono tre strumenti diversi con un nome in comune. La composizione negoziata offre rapidità e riservatezza ma non tocca le ipoteche già iscritte; il concordato minore offre una protezione lunga ma solo all’impresa sotto soglia e solo dal decreto di apertura; il concordato preventivo neutralizza le ipoteche giudiziali recenti ma richiede un impegno procedurale elevato ed è riservato all’impresa sopra soglia. La scelta dipende dal caso concreto — dimensione dell’impresa, stato dei decreti, ipoteche, creditori, garanzie — e sbagliarla costa tempo di protezione e diritti che difficilmente si recuperano.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio perché ciascuna strada corrisponde a una competenza certificata dell’Avvocato: l’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, il Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC per il concordato minore, l’avvocato cassazionista per le opposizioni ai decreti ingiuntivi e per la difesa della strategia fino all’ultimo grado.
📩 Un precetto notificato lascia solo dieci giorni prima del pignoramento: scrivici oggi stesso, i recapiti dello studio sono riportati al termine di questa pagina.
