Unione Civile E Sovraindebitamento Familiare: Valgono Le Stesse Regole?

Questo articolo raccoglie le domande che ci arrivano più spesso da coppie unite civilmente alle prese con debiti che non riescono più a pagare. Le abbiamo lasciate così come ci vengono poste, con le parole di tutti i giorni, e abbiamo risposto come risponderemmo a voce: con precisione, ma senza giri di parole.

Il quadro normativo, in breve. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, “CCII”) consente ai membri della stessa famiglia di affrontare insieme la crisi da sovraindebitamento con un’unica domanda: è la cosiddetta procedura familiare dell’art. 66 CCII. La norma, ritoccata dal correttivo-ter (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136), elenca espressamente chi fa parte della “famiglia” ai suoi fini, e tra questi compaiono le parti dell’unione civile disciplinata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76. Sul versante patrimoniale, la stessa legge 76/2016 (art. 1, comma 13) applica agli uniti civilmente la comunione legale dei beni come regime di default e rinvia alle norme del codice civile sul fondo patrimoniale. Il risultato è un sistema in gran parte sovrapponibile a quello del matrimonio, con alcune differenze pratiche che però contano, soprattutto quando la coppia è in crisi anche sul piano personale.

Perché ce ne occupiamo con cognizione di causa: la procedura familiare è una procedura di sovraindebitamento a tutti gli effetti, che passa obbligatoriamente per un Organismo di Composizione della Crisi e per la relazione di un gestore. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno i passaggi che il gestore deve compiere su ciascun componente del nucleo, le verifiche sulla separazione delle masse e i punti in cui una domanda congiunta tende a incagliarsi. È questa la ragione per cui il tema dell’articolo coincide con il cuore dell’attività dello Studio.

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Siamo uniti civilmente e pieni di debiti: possiamo fare una procedura di sovraindebitamento insieme, come una coppia sposata?

Sì. La legge vi mette esattamente sullo stesso piano dei coniugi, e lo dice in modo espresso.

L’art. 66, comma 2, CCII, nel definire i “membri della stessa famiglia”, indica prima il coniuge, poi i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, e infine, nominandole testualmente, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto regolati dalla legge 76/2016. Non c’è bisogno, quindi, di invocare interpretazioni estensive o di discutere se l’unione civile “valga come” un matrimonio: per il Codice della crisi la vostra coppia è famiglia, punto.

Questo dato va letto insieme alla cosiddetta clausola di equivalenza contenuta nella stessa legge 76/2016 (art. 1, comma 20), secondo cui le disposizioni di legge che si riferiscono al matrimonio o al “coniuge” si applicano anche alla parte dell’unione civile, con esclusione delle norme del codice civile non richiamate espressamente e della legge sulle adozioni. Il Codice della crisi non è il codice civile: quindi anche le altre regole che, nelle procedure di sovraindebitamento, parlano di “famiglia” o di “coniuge” (pensiamo alla quota di reddito lasciata al debitore per il mantenimento suo e della famiglia nella liquidazione controllata, art. 268, comma 4, lett. b, CCII) si estendono senza sforzo al partner unito civilmente.

Attenzione, però, a non confondere l’appartenenza alla famiglia con il diritto automatico alla procedura unitaria. Essere famiglia è la condizione soggettiva; poi servono le condizioni oggettive (convivenza oppure origine comune del debito, di cui parliamo tra poco) e, soprattutto, ciascuno dei due deve essere in stato di sovraindebitamento e possedere i requisiti per la procedura scelta. La coppia non “somma” i requisiti: li deve avere ognuno.

In sintesi: le regole sono le stesse dei coniugi, e questo vale sia per i vantaggi sia per i limiti.

Cos’è esattamente la “procedura familiare” di cui parla la legge?

È la possibilità di presentare un’unica domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento per più familiari insieme, con un solo gestore della crisi e un solo tribunale, ma tenendo separati i patrimoni e i debiti di ciascuno.

Fino al correttivo-ter la norma parlava di “unico progetto di risoluzione della crisi”; oggi parla di “unica domanda di accesso” a una delle procedure previste dall’art. 65, comma 1, CCII, cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata. Il cambio di parole non è un dettaglio: sposta l’accento dall’idea di un piano “di coppia” all’idea di un ricorso unitario che apre un percorso coordinato.

I vantaggi pratici sono tre, e la giurisprudenza di merito li ha messi in fila con chiarezza (Trib. Pescara 23 luglio 2024): un solo OCC e un solo gestore, con evidente risparmio di attività duplicate; la possibilità di avere un solo liquidatore, se si va verso la liquidazione controllata; la concentrazione della competenza davanti a un unico giudice, anche se i due familiari risiedono in circondari diversi.

Il limite, invece, è uno solo ma pesantissimo: le masse attive e passive restano distinte (art. 66, comma 3, CCII). Questo significa che ciascuno risponde con il proprio patrimonio dei propri debiti personali e di quelli comuni, ma non dei debiti che sono solo dell’altro. La procedura familiare non crea una solidarietà che prima non c’era. Il Tribunale di Modena (31 marzo 2023) lo ha tradotto in termini operativi: anche con ricorso unico si aprono procedure distinte, con stati passivi e programmi di liquidazione separati per ciascun ricorrente, e i creditori comuni si insinuano in ognuna delle procedure che li riguardano.

Ci torneremo più volte, perché è il punto che le coppie capiscono meno.

Dobbiamo per forza vivere insieme per presentare la domanda congiunta?

No. Basta una delle due condizioni: la convivenza oppure l’origine comune del sovraindebitamento.

L’art. 66, comma 1, CCII, pone i due requisiti in alternativa. Quindi:

  • se abitate insieme, potete presentare la domanda unitaria anche se i vostri debiti hanno origini diverse (lui con i finanziamenti per l’auto, lei con un prestito contratto prima dell’unione);
  • se non abitate insieme (succede, per lavoro o per altre ragioni), potete comunque farlo se il sovraindebitamento ha un’origine comune, come il classico mutuo cointestato o una garanzia prestata insieme.

Qui c’è una differenza pratica, a vostro vantaggio, rispetto ai semplici conviventi di fatto. Per gli uniti civilmente la prova dello status è netta: c’è un atto costitutivo registrato nell’archivio dello stato civile, e la coabitazione è addirittura uno degli obblighi reciproci che la legge 76/2016 pone a carico delle parti (comma 11). Per i conviventi di fatto, invece, la stabile convivenza si accerta con riferimento alla dichiarazione anagrafica (comma 37), e nella prassi c’è chi sostiene, con lettura prudente, che senza quella dichiarazione la coppia non rientri tra i “membri della stessa famiglia” ai fini dell’art. 66. L’unione civile, sotto questo profilo, vi toglie un problema.

Un consiglio operativo: anche se siete conviventi, verificate subito se esiste anche l’origine comune. Avere entrambi i requisiti rende la domanda più solida se, nel corso della procedura, la situazione abitativa dovesse cambiare.

Se il debito è solo del mio partner, io rischio qualcosa per il fatto di essere unito civilmente con lui?

Dipende dal regime patrimoniale che avete. Se non avete scelto nulla, siete in comunione legale, e allora qualcosa rischiate, ma entro limiti precisi.

La legge 76/2016 stabilisce che, in mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale dell’unione civile è la comunione dei beni, e richiama le norme del codice civile sulla comunione legale, sulla comunione convenzionale, sulla separazione dei beni, sul fondo patrimoniale e sull’impresa familiare. Valgono quindi, anche per voi, le regole degli artt. 186-190 c.c. sulla responsabilità:

  • i beni in comunione rispondono dei debiti contratti nell’interesse della famiglia e dei pesi della comunione;
  • i creditori personali del solo partner debitore possono soddisfarsi sui beni comuni solo in via sussidiaria, fino al valore corrispondente alla quota del loro debitore, e se i beni personali non bastano (art. 189 c.c.);
  • viceversa, i creditori della comunione possono rivalersi in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno, ma solo nella misura della metà del credito (art. 190 c.c.).

Tradotto: il prestito personale che il tuo partner ha fatto per sé non diventa tuo, ma può toccare la casa comprata insieme in comunione. E se il debito è stato contratto per la famiglia, anche i tuoi beni personali possono essere chiamati in causa, sia pure solo per metà.

Se invece avete scelto la separazione dei beni, ognuno risponde con il proprio patrimonio, e il partner non debitore resta fuori, salvo che abbia firmato qualcosa (garanzie, cointestazioni). È esattamente per questo che la procedura familiare può convenire anche a chi “non ha debiti”: se in comunione c’è un immobile, affrontare insieme la crisi permette di governare la sorte di quel bene invece di subirla.


Da dove si comincia? Chi dobbiamo contattare per primo?

Si comincia dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente, che nomina un gestore unico per entrambi. Nessuna procedura di sovraindebitamento, familiare o individuale, può essere depositata senza la relazione del gestore della crisi.

La sequenza realistica è questa. Prima di tutto, ciascuno dei due raccoglie la propria situazione: debiti (con i relativi contratti ed estratti), redditi, beni, spese necessarie per vivere. Poi si presenta istanza all’OCC, indicando che si intende procedere con domanda unitaria ex art. 66 CCII; l’OCC nomina un gestore che si occuperà di entrambi. Il gestore accede alle banche dati, ricostruisce le posizioni, verifica i requisiti di ciascuno e redige una relazione particolareggiata; nella procedura familiare deve lavorare “a doppio binario”: una sola relazione, ma con analisi distinta per ogni massa. Infine si deposita il ricorso al tribunale, corredato dalla relazione e dalla proposta.

Su quale tribunale: con la domanda unitaria la giurisprudenza ammette che la competenza si concentri davanti a un solo giudice anche se i due ricorrenti hanno residenze in circondari diversi (Trib. Pescara 23 luglio 2024; nello stesso senso Trib. Padova 11 dicembre 2024, che ha aperto una liquidazione controllata familiare con ricorrenti residenti in fori diversi). Per gli uniti civilmente, che di regola hanno la stessa residenza, il problema si pone raramente, ma può emergere quando uno dei due ha trasferito la residenza per lavoro.

Un avvertimento: il lavoro più importante si fa prima di andare all’OCC. Se la documentazione arriva incompleta o se non si è capito in anticipo quale procedura scegliere per ciascuno, il gestore dovrà chiedere integrazioni, e i tempi si allungano proprio mentre i creditori continuano a muoversi.

Quali documenti servono per dimostrare che siamo una famiglia agli occhi del tribunale?

Per voi basta poco: il certificato dell’unione civile, con l’indicazione del regime patrimoniale, e lo stato di famiglia se fate leva sulla convivenza.

Il certificato dell’unione civile ha un vantaggio che spesso sfugge: la legge prevede che nel certificato risulti anche il regime patrimoniale scelto. Se non avete fatto scelte diverse, lì risulterà la comunione dei beni. Questo documento serve due volte: per dimostrare l’appartenenza alla stessa famiglia ex art. 66, comma 2, e per consentire al gestore di capire quali beni sono comuni e quali personali.

Se il requisito che fate valere è l’origine comune del debito, servono i documenti che la provano: il contratto di mutuo cointestato, la fideiussione firmata da entrambi, il contratto di finanziamento in cui figurate come coobbligati.

Accanto a questi, per ciascuno dei due, il gestore chiederà l’elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, l’elenco dei beni e degli atti di disposizione degli ultimi anni, le dichiarazioni dei redditi, l’indicazione delle spese correnti necessarie al sostentamento. Nella ristrutturazione del consumatore la legge chiede anche di indicare gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni: la Cassazione (sent. 11 novembre 2025, n. 29746) ha letto questo requisito come un indice del fatto che il passivo del consumatore deve essere coerente con una gestione ordinaria della vita personale e familiare.

Ogni documento va prodotto per ciascun partner: la domanda è unica, i fascicoli patrimoniali no.

Che procedura scegliamo: ristrutturazione dei debiti, concordato minore o liquidazione controllata?

La scelta dipende da chi siete (consumatori o no) e da cosa avete (redditi, beni). E deve essere la stessa per entrambi, se volete la domanda unitaria.

Le tre strade sono queste. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) è riservata a chi ha debiti di natura personale o familiare; non c’è voto dei creditori, che possono solo formulare osservazioni, e il giudice valuta fattibilità e assenza di colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII). Il concordato minore (art. 74 CCII) è la strada per chi non è consumatore (imprenditore minore, professionista, imprenditore agricolo) ed è soggetto al voto dei creditori. La liquidazione controllata (art. 268 CCII) consiste nel mettere a disposizione dei creditori il patrimonio e la parte di reddito eccedente il mantenimento, per arrivare all’esdebitazione.

Quando uno dei due non è consumatore, l’art. 66 CCII porta il progetto unitario fuori dalla ristrutturazione del consumatore: la coppia potrà presentare un concordato minore familiare oppure chiedere una liquidazione controllata familiare, con la sola eccezione della regola sulla prosecuzione del mutuo sulla prima casa (art. 67, comma 5), che resta utilizzabile.

Quando uno dei due è “incapiente” (niente beni, niente reddito utile), la sua posizione può essere attratta in una liquidazione controllata familiare, purché almeno per l’altro ci sia attivo da distribuire; più tribunali hanno ammesso anche domande congiunte di esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII, per ragioni di economia processuale (Trib. Perugia 3 maggio 2025; Trib. Rimini 24 luglio 2025).

Se invece le strade sono eterogenee (uno chiede la ristrutturazione, l’altro l’esdebitazione dell’incapiente), il ricorso unitario rischia di non reggere: il Tribunale di Bari (8 ottobre 2023) ha separato le domande, istruendo a parte quelle ex art. 283.

Quanto dura e quali sono i termini da rispettare?

Dipende dalla procedura, ma alcuni termini sono fissati dalla legge e conviene averli sott’occhio fin dall’inizio. Ecco una mappa dei passaggi principali, valida sia per la procedura individuale sia per quella familiare.

FaseAttoTermineDavanti a chi
AvvioIstanza di nomina del gestore, con indicazione della domanda unitaria ex art. 66Nessun termine di legge: prima si fa, meglio èOCC competente
IstruttoriaRelazione particolareggiata del gestore, distinta per ciascuna massaTempi dell’OCC, legati alla completezza dei documentiGestore della crisi
DepositoRicorso unitario con proposta (ristrutturazione, concordato minore o liquidazione)Nessun termine, ma i pignoramenti proseguono finché non intervengono misure del giudiceTribunale
Ristrutturazione: comunicazioneL’OCC comunica proposta e decreto ai creditoriEntro 30 giorni dal decreto (art. 70 CCII)OCC → creditori
Ristrutturazione: osservazioniI creditori possono presentare osservazioniEntro 20 giorni dalla comunicazioneCreditori → OCC
Ristrutturazione: replicheL’OCC riferisce al giudice e propone eventuali modificheNei 10 giorni successiviOCC → Giudice
Omologazione / aperturaSentenza di omologazione o di apertura della liquidazioneAll’esito della verificaTribunale
ImpugnazioneReclamo30 giorni dalla notificazioneCorte d’appello
Esecuzione del pianoPagamento dei creditori privilegiatiMoratoria fino a 2 anni dall’omologazione, con interessi legali (art. 67, comma 4)—
Liquidazione: chiusuraEsdebitazioneDi regola decorsi 3 anni dall’apertura (art. 282 CCII)Tribunale

Due precisazioni che valgono oro. La prima: nelle procedure disciplinate dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (quella che normalmente opera dal 1 al 31 agosto) non si applica, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). Chi conta sulla “pausa di agosto” per un reclamo o per delle osservazioni rischia di trovarsi fuori tempo. La seconda: sul reclamo contro l’omologazione di un piano del consumatore la Cassazione (Cass. 23 dicembre 2024, n. 34158) ha chiarito che, se il decreto non è stato né notificato né comunicato, opera il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione. Utile saperlo, ma non va usato come paracadute: il termine breve è quello su cui si ragiona.

Il gestore della crisi lo paghiamo in due? E in che proporzione?

Sì, il compenso dell’OCC è unico e viene ripartito tra voi, ma non a metà: in proporzione all’attivo che ciascuno mette a disposizione.

È una delle modifiche più concrete del correttivo-ter. L’art. 66, comma 5, CCII, oggi chiarisce che il compenso dell’OCC nella procedura familiare si ripartisce tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno, e non in base all’ammontare dei debiti.

La logica è coerente con la separazione delle masse: se il compenso è una spesa della procedura, deve gravare su ciascuna massa in proporzione a ciò che quella massa produce per i creditori. Un partner con un reddito disponibile doppio rispetto all’altro sosterrà, grosso modo, il doppio della quota.

Perché vi interessa? Perché cambia il calcolo di convenienza. Se uno dei due ha molti debiti ma quasi nessun attivo, entrare nella procedura familiare gli costerà in proporzione poco, e gli darà accesso a un percorso che da solo difficilmente avrebbe potuto sostenere. Se invece il partner più “ricco” di attivo ha pochi debiti propri, bisogna valutare con attenzione se gli convenga davvero entrare, o se sia meglio che resti fuori e che il solo partner indebitato presenti una procedura individuale, magari con l’altro che apporta finanza esterna.

Quest’ultima valutazione non è ideologica: è un conto, e va fatto su numeri veri, massa per massa.


E se uno dei due ha una partita IVA?

Si può ancora fare la procedura insieme, ma cambia lo strumento: niente ristrutturazione del consumatore, sì concordato minore o liquidazione controllata familiare.

L’art. 66 CCII lo prevede in modo diretto: se uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le regole del concordato minore. La conseguenza principale è il voto dei creditori. E qui la separazione delle masse torna a farsi sentire: il concordato minore familiare può essere omologato solo se le maggioranze sono raggiunte per ciascuna delle proposte, cioè per ciascun partner. Il Tribunale di Nola (12 giugno 2024) ha respinto l’omologazione di un concordato minore familiare in cui il voto favorevole c’era solo per uno dei coniugi. Il Tribunale di Roma (14 febbraio 2023), all’inverso, ha ammesso un concordato minore familiare proprio perché le masse erano state tenute rigorosamente distinte, con l’attivo di ciascuno destinato ai propri creditori.

C’è poi la questione del requisito di “consumatore”, che la Cassazione tiene stretta. La giurisprudenza di legittimità esclude che possa accedere alla procedura del consumatore chi ha debiti di natura imprenditoriale o a questi strettamente funzionali; il caso tipico è la fideiussione prestata dal socio di maggioranza o dall’amministratore per i debiti della società (Cass. 11 novembre 2025, n. 29746). Ma resta vero il principio opposto: chi ha una partita IVA può essere consumatore per i debiti estranei alla sua attività.

Nella pratica, quando in una coppia unita civilmente uno dei due è professionista o piccolo imprenditore, il lavoro decisivo è classificare ogni singolo debito. In questa fase serve una lettura che tenga insieme il profilo concorsuale e quello bancario: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario proprio per affrontare verifiche di questo tipo. Una classificazione sbagliata all’inizio porta la coppia sulla procedura sbagliata, e da lì è difficile tornare indietro.

E se abbiamo messo la casa in un fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale vale anche per voi, e nella liquidazione controllata i beni del fondo sono esclusi dall’attivo, salvo quanto prevede l’art. 170 c.c. Ma la protezione è meno solida di quanto molti credono.

Il richiamo della legge 76/2016 alle norme del codice civile comprende il fondo patrimoniale: gli uniti civilmente possono costituirlo e destinare beni determinati ai bisogni della famiglia. Nel sovraindebitamento, l’art. 268, comma 4, lett. c, CCII, esclude dalla liquidazione controllata i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, con il limite dell’art. 170 c.c.: l’esecuzione sui beni del fondo non può avvenire per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il punto è chi deve provare cosa. La Cassazione è netta: l’onere di provare sia l’estraneità del debito ai bisogni familiari sia la consapevolezza di tale estraneità in capo al creditore grava su chi invoca la protezione del fondo (Cass. 8 gennaio 2025, n. 344). E ha aggiunto che l’estraneità non si ricava automaticamente dal tipo di contratto o dalla natura imprenditoriale del debito: serve un accertamento concreto del legame tra il fatto che ha generato l’obbligazione e le esigenze della famiglia (stessa pronuncia; nello stesso solco Cass. 12 dicembre 2024, n. 32146, che valorizza la presunzione per cui i proventi dell’attività lavorativa sono ordinariamente destinati alla famiglia). Inoltre la costituzione del fondo è un atto a titolo gratuito, esposto alla revocatoria ordinaria se sussiste la consapevolezza del pregiudizio per i creditori (Cass. 10 ottobre 2025, n. 27178).

C’è poi un risvolto strategico che vale la pena conoscere: in alcuni casi è lo stesso debitore a sciogliere il vincolo per mettere a disposizione dei creditori la propria quota. Il Tribunale di Rimini ha ritenuto ammissibile una liquidazione controllata basata proprio sull’impegno, condizionato all’apertura e con il consenso del coniuge, di sciogliere il fondo e consegnare al liquidatore la metà dell’immobile. È una scelta da ponderare con cura, ma dimostra che il fondo non è solo uno scudo: può diventare anche una leva.

E se il mio partner ha fatto da garante alla società per cui lavorava o di cui era socio?

Allora bisogna capire, prima di tutto, se quella garanzia lo rende “non consumatore”. La risposta cambia la procedura di tutta la coppia.

La Cassazione (sent. 11 novembre 2025, n. 29746) ha confermato un orientamento rigoroso: la persona fisica che presta fideiussione è consumatore solo se la garanzia è estranea alla sua attività professionale e non ne costituisce espressione. Gli indici che la Corte ha considerato decisivi sono la quota di partecipazione rilevante, le cariche amministrative ricoperte, la tempistica delle garanzie e la loro funzione di sostegno alla vita dell’impresa. Nella stessa linea si collocano altre pronunce che escludono la qualifica di consumatore per il fideiussore socio con partecipazione importante, anche se non amministratore.

Il riflesso sulla procedura familiare è diretto. Se la fideiussione del tuo partner è “imprenditoriale”, quel partner non è consumatore per quel debito, e la coppia non potrà presentare una ristrutturazione dei debiti del consumatore unitaria: dovrà valutare il concordato minore familiare o la liquidazione controllata familiare.

Se invece il partner garante era un semplice dipendente senza quote né cariche, o un familiare che ha firmato per affetto senza alcun interesse nell’impresa, la qualifica di consumatore può essere sostenuta, e con essa la ristrutturazione del consumatore per entrambi.

La differenza, come si vede, sta nei documenti: visure storiche, verbali, date delle firme, eventuali compensi percepiti. È lì che si vince o si perde la qualificazione.

Ci stiamo lasciando: possiamo ancora presentare la domanda insieme?

Finché l’unione civile non è sciolta, sì. Dopo lo scioglimento, con ogni probabilità no. E per voi il tempo scorre più veloce che per una coppia sposata.

La giurisprudenza di merito sull’art. 66 è orientata in senso restrittivo quanto all’ambito soggettivo. Il Tribunale di Forlì (19 gennaio 2024) ha ammesso la domanda unitaria di coniugi legalmente separati e non più conviventi: il vincolo coniugale c’era ancora, e il requisito dell’origine comune del debito bastava. Il Tribunale di Bologna (19 novembre 2024), invece, ha dichiarato inammissibile la domanda congiunta di due ex coniugi divorziati, perché mancava proprio la condizione di “membri della stessa famiglia” richiesta dall’art. 66, comma 2.

Applichiamo questi principi all’unione civile. Qui non esiste una fase intermedia di separazione: la legge 76/2016 (comma 24) consente lo scioglimento dopo che le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di sciogliere l’unione davanti all’ufficiale dello stato civile, con domanda di scioglimento proponibile decorsi tre mesi. Non c’è, quindi, quel lungo “limbo” che per i coniugi separati mantiene in vita lo status familiare per anni. Una volta sciolta l’unione, seguendo la linea del Tribunale di Bologna, la domanda unitaria non sarà più percorribile, anche se il mutuo cointestato resta lì.

La dottrina ha auspicato che il legislatore allargasse la procedura familiare agli ex (almeno quando c’è l’origine comune del debito), ma il correttivo-ter non lo ha fatto.

Il consiglio, dunque, è molto pratico: se state per lasciarvi e avete debiti comuni, valutate subito se conviene depositare prima dello scioglimento. Dopo, restano solo le procedure individuali, eventualmente coordinate.


Rischiamo di perdere la casa?

Non necessariamente. Con la ristrutturazione dei debiti del consumatore potete continuare a pagare il mutuo sulla prima casa; con la liquidazione controllata, invece, la casa di norma viene venduta.

La regola che salva la casa è l’art. 67, comma 5, CCII: la proposta può prevedere il rimborso, alle scadenze originarie, delle rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, se alla data del deposito il debitore era in regola con i pagamenti oppure se il giudice lo autorizza a pagare quanto scaduto per capitale e interessi. Questa regola, come abbiamo visto, resta applicabile anche nel progetto unitario in cui uno dei partner non è consumatore. In pratica, il mutuo prosegue e il piano si occupa degli altri debiti.

Per gli altri creditori privilegiati il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione, con interessi legali (art. 67, comma 4). La Cassazione, ragionando sull’analoga moratoria della vecchia legge 3/2012, ha chiarito che quel termine segna il momento entro cui i pagamenti devono iniziare, non quello entro cui devono finire (Cass. 11 aprile 2025, n. 9549; in linea Cass. 23 dicembre 2024, n. 34150).

Il limite reale: il piano deve essere sostenibile. Se la rata del mutuo, sommata al mantenimento della famiglia, assorbe tutto il reddito disponibile, per gli altri creditori non resta nulla, e il piano non regge. In quel caso la liquidazione controllata diventa spesso la strada obbligata. Nella liquidazione la casa viene venduta, ma resta una tutela minima: il debitore conserva quanto serve al mantenimento suo e della famiglia, nei limiti fissati dal giudice.

Se il mio partner non rispetta il piano, salta anche il mio?

Non automaticamente. La tendenza più ragionevole è limitare le conseguenze a chi non ha adempiuto, proprio perché le masse sono distinte. Ma la questione è ancora aperta.

La legge non disciplina espressamente la revoca dell’omologazione per il fatto di uno solo dei familiari. In dottrina si confrontano due letture: chi guarda al carattere unitario della sentenza, e chi valorizza la separazione delle masse e la regola dettata per il concordato di gruppo (art. 286, comma 8, CCII), secondo cui la revoca non colpisce l’intero gruppo se i presupposti riguardano solo alcune imprese, salvo che l’attuazione complessiva risulti seriamente compromessa. La seconda lettura, che tutela chi ha fatto la propria parte, appare la più coerente con il sistema.

Discorso simile per l’ammissibilità iniziale. Se uno dei due partner ha un problema che lo esclude (per esempio, ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti, o ha causato il sovraindebitamento con colpa grave), il Tribunale di Sondrio (21 novembre 2024) ha respinto la domanda solo nei confronti del ricorrente privo dei presupposti, aprendo la procedura per l’altro. Esiste però anche l’orientamento opposto, per cui il vizio di uno travolge la domanda unitaria.

La rassicurazione fondata è questa: il tuo patrimonio non paga i debiti esclusivi del tuo partner. Il limite reale è che un suo errore può comunque rallentare o complicare anche la tua posizione. Per questo, prima di presentare la domanda insieme, bisogna verificare i requisiti soggettivi di entrambi con la stessa severità con cui li verificherà il giudice.

Siamo stati imprudenti con i finanziamenti. Ci diranno che non siamo “meritevoli”?

Probabilmente no, se non c’è colpa grave, malafede o frode. Il criterio di oggi è molto meno severo di quello di qualche anno fa.

La Cassazione (sent. 27 luglio 2023, n. 22890) ha affermato che la meritevolezza del consumatore va valutata secondo il criterio attuale, cioè l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella causazione del sovraindebitamento (oggi art. 69 CCII), e non secondo i vecchi test più rigidi. I giudici di merito hanno poi precisato che non serve un evento imprevedibile che “giustifichi” il debito: basta che l’indebitamento non sia frutto di condotte gravemente colpose.

C’è anche un elemento che gioca a vostro favore: se la banca o la finanziaria vi ha concesso credito senza verificare adeguatamente il vostro merito creditizio, quel creditore incontra limiti nel contestare la proposta (art. 69, comma 2, CCII), e alcuni tribunali valorizzano questa circostanza anche per escludere la colpa grave del consumatore.

Il limite reale: la meritevolezza si valuta su ciascuno di voi, individualmente. Nella procedura familiare non si “compensa” la condotta di uno con quella dell’altro.

Alla fine saremo liberi dai debiti, o ce li porteremo dietro?

Se la procedura va a buon fine, l’obiettivo è proprio l’esdebitazione: la liberazione dai debiti residui. Ma ciascuno ottiene la propria, e ci sono condizioni da rispettare.

Nella ristrutturazione del consumatore e nel concordato minore, l’effetto liberatorio segue l’esecuzione del piano omologato: i creditori ricevono quanto previsto, e il resto non è più esigibile nei confronti del debitore. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera di regola decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII), in presenza dei presupposti di legge. Per il partner incapiente, esiste la via dell’art. 283 CCII, concedibile una sola volta, con l’obbligo di versare ai creditori eventuali utilità sopravvenute di rilievo per alcuni anni.

Rassicurazione fondata: l’esdebitazione è il fine dichiarato del sistema, non un’eccezione. Limite reale: non copre tutti i debiti (restano, per esempio, gli obblighi di mantenimento e alimentari) e non si ottiene se emergono atti in frode ai creditori.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri di fantasia ma realistici. Non sono casi dello Studio: servono solo a vedere come funziona la separazione delle masse.

Simulazione 1: ristrutturazione del consumatore familiare con prosecuzione del mutuo.

Ipotesi: due persone unite civilmente in comunione legale, conviventi, entrambe dipendenti. Mutuo cointestato sulla prima casa con rata mensile di 612 €, in regola con i pagamenti alla data del deposito. Debiti personali di A: 38.470 € (due prestiti e una carta revolving). Debiti personali di B: 16.215 € (un prestito auto). Reddito netto di A: 1.740 €/mese; di B: 1.290 €/mese. Il gestore stima il fabbisogno per il mantenimento in 1.050 € per A e 800 € per B.

Sviluppo, massa per massa. Reddito disponibile di A: 1.740 − 1.050 = 690 €; di B: 1.290 − 800 = 490 €. Il mutuo prosegue ex art. 67, comma 5, ed è debito comune: ciascuno ne sostiene metà, cioè 306 €. Residuo per i creditori personali: A 690 − 306 = 384 €/mese; B 490 − 306 = 184 €/mese. Su un piano di 60 mesi: A mette a disposizione 23.040 €, pari al 59,89% dei suoi 38.470 € di debiti; B mette a disposizione 11.040 €, pari al 68,08% dei suoi 16.215 €.

Esito. Le due percentuali sono diverse, ed è corretto così: B non può “girare” parte del proprio attivo ai creditori di A, perché le masse sono distinte. Il compenso dell’OCC si divide in proporzione all’attivo: A 23.040 su 34.080 complessivi, cioè il 67,6%; B il 32,4%.

Simulazione 2: liquidazione controllata familiare con casa in comunione legale.

Ipotesi: C e D, uniti civilmente in comunione legale, casa comune stimata 164.300 €, mutuo ipotecario comune residuo 71.200 €. Debiti chirografari personali di C: 58.720 €; di D: 47.930 €. Entrambi presentano domanda unitaria di liquidazione controllata. Spese di procedura ipotizzate: 6.140 € per ciascuna massa.

Sviluppo. Il vantaggio della domanda congiunta si vede subito: essendo entrambi in procedura, l’immobile può essere venduto per intero, anziché mettere all’asta una metà indivisa, che nella prassi ha scarsissimo mercato. Dal ricavato di 164.300 € si paga prima il creditore ipotecario comune (71.200 €). Restano 93.100 €, che si dividono in parti uguali tra le due masse: 46.550 € ciascuna. Detratte le spese, ogni massa ha 40.410 € netti. Nella massa di C: 40.410 / 58.720 = 68,82% ai creditori di C. Nella massa di D: 40.410 / 47.930 = 84,31% ai creditori di D.

Esito. I creditori di D ottengono una percentuale più alta perché D ha meno debiti, e i creditori di C non possono pretendere nulla dalla metà di D. Se l’apertura avviene, per esempio, il 14 ottobre 2026, l’esdebitazione di entrambi potrà essere chiesta di regola a partire da ottobre 2029, decorso il triennio previsto dall’art. 282 CCII, in presenza degli altri presupposti.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Se ciascuno di noi presenta una domanda per conto suo, chi decide davanti a quale tribunale finiremo?”

È una domanda che quasi nessuno si pone, perché si dà per scontato che ognuno vada davanti al tribunale del proprio luogo di residenza. Invece l’art. 66, comma 4, CCII, stabilisce che, quando sono presentate più richieste di risoluzione della crisi riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti di coordinamento necessari, e la competenza appartiene al giudice adito per primo.

Il dettaglio decisivo è il momento: conta il deposito del ricorso, non la data in cui il tribunale si pronuncia. La norma, cioè, crea una sorta di “attrazione” verso il foro di chi deposita per primo. Nella lettura più rigorosa, se uno dei due partner deposita per primo la propria domanda individuale, anche la domanda dell’altro dovrà essere proposta lì, magari lontano da casa. E c’è un effetto collaterale che pochi considerano: la relazione del gestore è legata all’OCC che opera nel distretto, sicché uno spostamento di competenza può richiedere un nuovo gestore e una nuova relazione.

Esiste anche una lettura più elastica. Il Tribunale di Ivrea (3 marzo 2022), sotto la disciplina previgente, ha ritenuto ammissibile la procedura del familiare avviata davanti al foro della propria residenza, nonostante gli altri familiari avessero già avviato procedure altrove, osservando che la norma deve agevolare l’accesso e non renderlo più oneroso. Ma non è un orientamento su cui costruire una strategia in sicurezza.

Per una coppia unita civilmente, che magari si sta separando o in cui uno dei due vive altrove per lavoro, la conseguenza è chiara: le mosse vanno coordinate fin dall’inizio. Decidere chi deposita, dove e quando non è burocrazia. È una scelta che può cambiare giudice, gestore e tempi.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce di riferimento su cui si fonda quanto detto sopra, con il principio riassunto in parole nostre e il motivo per cui interessano chi è unito civilmente.

1. Cass. civ., Sez. I, sent. 11 novembre 2025, n. 29746. Il fideiussore persona fisica è consumatore solo se la garanzia è estranea alla sua attività professionale; quote rilevanti, cariche amministrative e funzione di sostegno all’impresa indicano il contrario. Rilevanza: se uno dei partner ha garantito i debiti di una società, cambia la procedura accessibile a tutta la coppia.

2. Cass. civ., Sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890. La meritevolezza del consumatore si valuta con il criterio attuale dell’assenza di colpa grave, malafede o frode, non con i più rigidi test del passato. Rilevanza: fissa il parametro con cui il giudice esaminerà ciascun partner, individualmente.

3. Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549. La moratoria per i creditori privilegiati è un termine iniziale: indica quando devono cominciare i pagamenti, non quando devono concludersi. Rilevanza: amplia i margini per costruire un piano sostenibile senza sacrificare la casa.

4. Cass. civ., Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34150. La dilazione nel pagamento dei privilegiati è una modalità di ristrutturazione del debito, ammissibile purché i creditori possano esprimersi sulla proposta. Rilevanza: sostiene la possibilità di dilazioni nel piano familiare, con il necessario contraddittorio.

5. Cass. civ., Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34158. Se il decreto di omologazione del piano non è stato notificato né comunicato, per il reclamo opera il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione. Rilevanza: incide sulla stabilità dell’omologazione ottenuta dalla coppia e sui tempi di reazione dei creditori.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 gennaio 2025, n. 344. Chi invoca la protezione del fondo patrimoniale deve provare l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore; per le fideiussioni serve un accertamento in concreto. Rilevanza: vale anche per il fondo costituito dagli uniti civilmente e condiziona l’esclusione dei beni dalla liquidazione.

7. Cass. civ., 12 dicembre 2024, n. 32146. Il debito sorto nell’attività d’impresa non dimostra da solo l’estraneità ai bisogni della famiglia, perché i proventi del lavoro si presumono destinati a essa. Rilevanza: ridimensiona le aspettative di chi confida nel fondo per debiti “professionali” del partner.

8. Cass. civ., ord. 10 ottobre 2025, n. 27178. La costituzione del fondo patrimoniale è atto gratuito esposto a revocatoria ordinaria; l’art. 170 c.c. limita l’esecuzione solo per i debiti conosciuti come estranei ai bisogni familiari. Rilevanza: il fondo non è uno scudo assoluto nella gestione della crisi di coppia.

9. Trib. Forlì, 19 gennaio 2024. La domanda unitaria è ammissibile anche per coniugi legalmente separati e non conviventi, se il vincolo persiste e il debito ha origine comune. Rilevanza: mostra che conta lo status, non la convivenza; per gli uniti civilmente, privi di una fase di separazione, la finestra si chiude con lo scioglimento.

10. Trib. Bologna, 19 novembre 2024. È inammissibile la domanda congiunta di ex coniugi divorziati, perché non sono più “membri della stessa famiglia”. Rilevanza: per analogia, dopo lo scioglimento dell’unione civile la via unitaria è preclusa.

11. Trib. Modena, 31 marzo 2023. Anche con ricorso unico si aprono procedure distinte, con stati passivi e programmi di liquidazione separati; l’attivo di un ricorrente non paga i creditori esclusivi dell’altro. Rilevanza: è la traduzione operativa della separazione delle masse.

12. Trib. Pescara, 23 luglio 2024. I vantaggi del ricorso congiunto (unico OCC, possibile unico liquidatore, concentrazione della competenza) convivono con la piena separazione tra le procedure. Rilevanza: spiega perché la domanda unitaria conviene pur senza creare solidarietà.

13. Trib. Nola, 12 giugno 2024. Nel concordato minore familiare le maggioranze vanno raggiunte per ciascun familiare; il voto favorevole per uno solo non basta. Rilevanza: decisivo quando uno dei partner ha partita IVA.

14. Trib. Roma, 14 febbraio 2023. È ammissibile il concordato minore familiare che tiene distinte le masse, destinando l’attivo di ciascuno ai propri creditori e a quelli comuni. Rilevanza: modello di costruzione corretta di un piano di coppia.

15. Trib. Sondrio, 21 novembre 2024. In una domanda unitaria di liquidazione, la posizione del ricorrente privo dei requisiti può essere respinta separatamente, aprendo la procedura per l’altro. Rilevanza: attenua il rischio che il problema di un partner travolga l’altro.

16. Trib. Perugia, 3 maggio 2025, e Trib. Rimini, 24 luglio 2025. È ammissibile la domanda congiunta di esdebitazione dell’incapiente tra familiari, per ragioni di economia processuale, pur senza espresso richiamo normativo. Rilevanza: apre una strada anche alle coppie in cui nessuno dei due ha beni o redditi utili.

17. Trib. Bari, 8 ottobre 2023. Se i familiari chiedono procedure diverse (ristrutturazione per alcuni, esdebitazione dell’incapiente per altri), le domande vanno separate. Rilevanza: la coppia deve convergere sullo stesso strumento per mantenere l’unitarietà.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo per una coppia unita civilmente in crisi da sovraindebitamento.

  1. Ricostruiamo la mappa dei debiti di ciascun partner, separando debiti personali, comuni e di comunione, con l’analisi dei contratti, delle garanzie e delle segnalazioni nelle banche dati.
  2. Verifichiamo il regime patrimoniale risultante dal certificato di unione civile e individuiamo quali beni sono in comunione legale, quali personali e quali eventualmente in fondo patrimoniale.
  3. Qualifichiamo ogni debito come consumeristico o professionale, esaminando visure storiche, cariche e partecipazioni, così da scegliere la procedura corretta per entrambi.
  4. Simuliamo, massa per massa, le alternative (ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente) e confrontiamo la convenienza della domanda unitaria con quella di domande separate.
  5. Prepariamo il fascicolo documentale completo per l’OCC, distinto per ciascun ricorrente, per ridurre richieste di integrazione e tempi morti.
  6. Pianifichiamo tempi e foro di deposito alla luce dell’art. 66, comma 4, CCII, e, se l’unione è in via di scioglimento, valutiamo se e quando depositare prima che venga meno il requisito familiare.
  7. Costruiamo la proposta con la prosecuzione del mutuo sulla prima casa quando i numeri lo consentono, calcolando la moratoria per i privilegiati entro i limiti di legge.
  8. Analizziamo il fondo patrimoniale sotto il profilo dell’art. 170 c.c. e della revocabilità, e valutiamo se conservarlo o se scioglierlo come leva per la procedura.
  9. Seguiamo la fase davanti al tribunale, curando le repliche alle osservazioni dei creditori nei termini (tenendo presente che nel Codice della crisi la sospensione feriale 1-31 agosto, di regola, non opera).
  10. Proseguiamo nei gradi successivi, dal reclamo in Corte d’appello fino al ricorso in Cassazione, se necessario.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario di un OCC: significa conoscere dal lato di chi redige la relazione quali verifiche verranno fatte su ciascun partner, come si documenta la separazione delle masse e dove una domanda familiare rischia di essere contestata. Questa esperienza consente di preparare la domanda anticipando le domande che porrà il gestore, anziché inseguirle.

Un’altra garanzia è la continuità della strategia: lo stesso difensore segue la coppia dall’analisi iniziale alla procedura, fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza cambi di linea tra una fase e l’altra. E il lavoro non è solitario: avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nella procedura familiare il dato giuridico (chi è consumatore, cosa è in comunione) e il dato contabile (quanto rende ogni massa, quanto serve al mantenimento) non si possono separare.


In sintesi

Tre messaggi da portare via. Primo: per il Codice della crisi l’unione civile è famiglia a tutti gli effetti, e la procedura familiare dell’art. 66 CCII vi è accessibile esattamente come ai coniugi, con la convivenza o con l’origine comune del debito. Secondo: la domanda è unica, ma le masse restano distinte: nessuno paga i debiti esclusivi dell’altro, e ogni requisito (consumatore, meritevolezza, maggioranze) si verifica su ciascuno. Terzo: i tempi contano più che per le coppie sposate, perché l’unione civile si scioglie senza una lunga fase di separazione, e con lo scioglimento la strada comune si chiude.

Lo Studio Monardo segue questo tema come materia propria, non per affinità: la procedura familiare vive dentro l’OCC e nella relazione del gestore, e l’Avv. Monardo opera in quel sistema come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC, con l’appoggio dello staff multidisciplinare per l’analisi bancaria e contabile di ciascuna massa.

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