Studio Legale Specializzato In Accordi Ad Efficacia Estesa: Perché Sceglierlo Per La Tua Impresa

Un’impresa in crisi raramente riesce a mettere d’accordo tutti i creditori. Basta che un fornitore o una banca su dieci rifiuti la proposta per bloccare un risanamento che gli altri nove considerano conveniente. L’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, disciplinato dall’art. 61 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), serve esattamente a questo: consente di vincolare anche i creditori dissenzienti, purché appartengano a una categoria omogenea in cui la grande maggioranza abbia aderito.

Il rischio principale è che l’omologazione venga negata per un vizio di costruzione: una categoria disomogenea, un’informativa incompleta, una notifica irregolare. In quel caso l’estensione cade, i creditori dissenzienti riprendono le azioni esecutive e il piano perde la sua base. Dal febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito che il tribunale deve verificare d’ufficio la corretta formazione delle categorie, anche senza opposizioni.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa si colloca all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce dall’interno la composizione negoziata, da cui l’accordo esteso spesso nasce e che consente di abbassare la soglia di adesione al 60%. Come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario gestisce le categorie di creditori finanziari previste dall’art. 61, comma 5. Come avvocato cassazionista presidia il giudizio di omologazione, il reclamo e il ricorso in Cassazione con la stessa linea difensiva.

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Che cos’è l’accordo ad efficacia estesa: l’inquadramento normativo

Sul piano normativo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti è un contratto tra il debitore e i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (art. 57 CCII), sottoposto all’omologazione del tribunale. Di regola vincola solo chi lo firma. I creditori estranei devono essere pagati per intero: entro 120 giorni dall’omologazione se il loro credito è già scaduto, entro 120 giorni dalla scadenza se il credito scade dopo.

L’art. 61 CCII introduce una deroga espressa agli artt. 1372 e 1411 del codice civile, cioè al principio per cui il contratto produce effetti solo tra le parti. L’accordo ad efficacia estesa è l’accordo di ristrutturazione i cui effetti, per decisione del tribunale in sede di omologazione, si applicano anche ai creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria dei creditori aderenti, individuata per omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici.

La disciplina prevede cinque condizioni cumulative, elencate al comma 2:

  • tutti i creditori della categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e aver ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, sull’accordo e sui suoi effetti;
  • l’accordo non deve avere carattere liquidatorio, cioè deve prevedere la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell’art. 84 CCII;
  • i crediti degli aderenti devono rappresentare il 75% di tutti i crediti della categoria; uno stesso creditore può essere titolare di crediti collocati in più categorie;
  • i non aderenti devono poter risultare soddisfatti in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale aperta alla data di deposito della domanda di omologazione;
  • il debitore deve notificare l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori verso i quali chiede l’estensione.

Il comma 4 pone un limite invalicabile: ai creditori vincolati per estensione non possono essere imposte nuove prestazioni, nuovi affidamenti, il mantenimento di linee di credito esistenti o nuovi finanziamenti. La prosecuzione del godimento di beni già concessi in leasing non è considerata nuova prestazione.

Il comma 5 contiene una variante riservata al ceto finanziario. Quando l’impresa ha debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti pari almeno alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo può individuare una o più categorie composte solo da questi soggetti e chiedere l’estensione anche se il piano ha carattere liquidatorio. Restano fermi i diritti degli altri creditori. La formula “cessionari dei loro crediti” è stata aggiunta dal correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che ha inciso anche sulle lettere a) e d) del comma 2 e sul comma 3.

La ratio della norma è impedire che una minoranza di creditori, spesso titolare di posizioni marginali, sfrutti il proprio potere di veto per ottenere un trattamento migliore degli altri o per bloccare un risanamento conveniente per la massa. È il fenomeno del cosiddetto hold-out. Il legislatore lo contrasta con due contrappesi: l’omogeneità della categoria, che impedisce di mescolare posizioni diverse per “diluire” il dissenso, e il confronto con la liquidazione giudiziale, che garantisce al dissenziente un trattamento minimo.

Va precisato che l’istituto va distinto da figure affini. La convenzione di moratoria (art. 62 CCII) vincola anch’essa i non aderenti della stessa categoria con una soglia del 75%, ma ha un oggetto più limitato: regola in via provvisoria gli effetti della crisi, con dilazioni, rinunce agli atti e sospensioni delle azioni, senza ristrutturare stabilmente il debito, e non richiede omologazione ma consente l’opposizione davanti al tribunale. Il concordato preventivo, invece, è una procedura concorsuale con voto per classi, commissario giudiziale necessario e regole distributive proprie. Un esempio chiarisce la differenza. Un’impresa di trasporti che ha bisogno di diciotto mesi di tregua dalle banche per completare la vendita di un ramo d’azienda utilizzerà la moratoria; se invece deve ridurre stabilmente del 40% il debito verso i fornitori e riscadenzare quello bancario in sette anni, lo strumento adeguato è l’accordo ad efficacia estesa.

Requisiti e termini: le condizioni una per una

In termini operativi, ogni condizione dell’art. 61 si traduce in un onere di prova a carico del debitore. Il tribunale non si limita a prendere atto delle firme raccolte.

La categoria. È il presupposto logico dell’intero meccanismo. La legge non dice quante categorie formare né come chiamarle, ma impone il criterio: identica posizione giuridica (per esempio chirografari, privilegiati degradati per incapienza, creditori finanziari garantiti) e interessi economici omogenei (per esempio fornitori strategici che continueranno a lavorare con l’impresa, distinti da fornitori occasionali). La Cassazione, con la sentenza n. 2817 dell’8 febbraio 2026, ha avvicinato questa nozione a quella di “classe” del concordato preventivo (art. 2, comma 1, lett. r), CCII) e ha escluso la legittimità di categorie costruite artificialmente per raggiungere il 75%.

L’informativa. Deve coprire due momenti distinti: la fase delle trattative, in cui tutti i creditori della categoria devono poter partecipare, e la fase dell’omologazione, in cui ricevono l’accordo e i documenti. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 18 dicembre 2024, ha chiarito che le due informative hanno finalità diverse e possono essere assolte con modalità differenti. Conta la tracciabilità: data room, verbali di incontro, comunicazioni PEC.

Il carattere non liquidatorio. L’accordo deve prevedere la continuità diretta (l’impresa prosegue con lo stesso titolare) o indiretta (l’azienda passa a un terzo tramite cessione, affitto, conferimento o fusione). Gli interventi correttivi hanno eliminato l’ulteriore requisito, previsto nel testo originario, della prevalenza dei flussi da continuità. L’eccezione è la categoria bancaria del comma 5.

La soglia del 75%. Si calcola sui crediti, non sulle teste, e all’interno di ciascuna categoria per cui si chiede l’estensione. Se la soglia non è raggiunta in una categoria, l’estensione per quella categoria non opera. Quando l’accordo nasce dalla composizione negoziata, l’art. 23, comma 2, lett. b), CCII riduce la soglia al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto oppure se la domanda di omologazione è proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione all’imprenditore della relazione finale con cui la composizione è archiviata.

Il test della liquidazione giudiziale. Il debitore deve dimostrare, tipicamente con l’attestazione del professionista indipendente e con una stima analitica dell’attivo, che ciascun non aderente riceve almeno quanto riceverebbe dalla liquidazione giudiziale. Il confronto si fa alla data di deposito della domanda e deve considerare tempi, costi della procedura e aleatorietà dei realizzi.

La notifica. L’accordo, la domanda e gli allegati vanno notificati a ogni non aderente cui si vuole estendere l’efficacia. Su istanza del debitore il tribunale può autorizzare forme semplificate ai sensi dell’art. 151 c.p.c., per esempio l’accesso a una virtual data room tramite link.

Sul fronte dei termini, la sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). Chi deposita o riceve atti a luglio deve calcolare le scadenze senza contare su quel mese di pausa.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Opposizione del creditore non aderente alla categoria: 30 giorni (artt. 48, c. 4, e 61, c. 3, CCII)Dalla notificazione dell’accordo e della domandaPerentorioIl creditore perde la possibilità di contestare nel merito e, di regola, anche la legittimazione al reclamo
Opposizione degli altri creditori e interessati: 30 giorni (art. 48, c. 4, CCII)Dall’iscrizione della domanda nel registro delle impresePerentorioDecadenza dall’opposizione
Pagamento integrale dei creditori estranei (art. 57, c. 3, CCII)120 giorni dall’omologazione (crediti scaduti) o dalla scadenza (crediti successivi)Sostanziale, condizione di omologabilitàL’accordo non è omologabile se il pagamento non è plausibile nei tempi
Domanda di omologazione con soglia ridotta al 60% (art. 23, c. 2, lett. b), CCII)60 giorni dalla comunicazione della relazione finale di archiviazione della composizione negoziataPerentorio ai fini della riduzioneTorna a operare la soglia ordinaria del 75%
Risposta dell’amministrazione alla proposta di transazione fiscale (art. 63 CCII)90 giorni dal deposito della proposta presso gli ufficiDilatorio rispetto alla decisioneIl tribunale non può omologare con adesione forzosa prima della scadenza
Reclamo contro la sentenza di omologazione o di rigetto: 30 giorni (art. 51 CCII)Dalla notificazione della sentenzaPerentorioLa sentenza passa in giudicato
Ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello: 30 giorni (art. 51 CCII)Dalla notificazione della sentenza d’appelloPerentorioLa decisione diventa definitiva

Il termine più critico è quello di trenta giorni per l’opposizione del non aderente: per lui decorre dalla notificazione personale, non dalla pubblicazione nel registro delle imprese, e chi lo lascia scadere rischia di non poter più impugnare l’omologazione.

La procedura passo-passo

La disciplina prevede una sequenza che combina una fase stragiudiziale (costruzione del consenso) e una fase giudiziale (omologazione). La sequenza tipica è la seguente.

1. Diagnosi della crisi e scelta dello strumento. L’imprenditore, con i propri consulenti, verifica lo stato di crisi o di insolvenza, la sostenibilità del debito e la struttura del passivo. Se il passivo è frammentato tra molti creditori e un gruppo di essi è prevedibilmente ostile, l’accordo esteso è da valutare accanto al concordato preventivo e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII). Se l’impresa non ha ancora imboccato una procedura, la composizione negoziata è spesso il percorso preliminare più efficace.

2. Redazione del piano e mappatura del passivo. Il piano economico-finanziario deve indicare tempi e modalità della continuità. In parallelo si redige un elenco analitico dei creditori con natura del credito, eventuali cause di prelazione, garanzie di terzi, rapporti commerciali in corso. Da questa mappa nascono le categorie.

3. Formazione delle categorie. Ogni categoria deve essere motivata per iscritto: perché quei creditori condividono posizione giuridica e interessi economici. La categoria va costruita prima di contare le adesioni, non dopo: una categoria disegnata sui numeri anziché sulle posizioni è il primo motivo di rigetto dell’estensione dopo la sentenza di Cassazione n. 2817/2026.

4. Trattative e informativa. Tutti i creditori della categoria sono invitati alle trattative. Si predispone una data room con bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, piano, bozza di accordo e prospetto del trattamento previsto. Ogni invio va conservato con prova di consegna.

5. Raccolta delle adesioni. Le adesioni sono contratti: vanno sottoscritte, datate, riferite a una versione precisa dell’accordo. Se l’accordo viene modificato in modo sostanziale dopo alcune firme, occorre rinnovare il consenso. La Cassazione (n. 2817/2026) ha precisato che la pubblicazione nel registro delle imprese non impedisce al tribunale di verificare, anche d’ufficio, che gli accordi siano stati effettivamente conclusi nelle forme dovute.

6. Attestazione del professionista indipendente. Il professionista attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. Per l’accordo esteso l’attestazione deve coprire anche la condizione del miglior soddisfacimento dei non aderenti rispetto alla liquidazione giudiziale.

7. Eventuale transazione fiscale e contributiva. Se l’accordo coinvolge debiti tributari o contributivi, la proposta va depositata presso gli uffici competenti ai sensi dell’art. 63 CCII. La decisione del tribunale non può intervenire prima della scadenza dei novanta giorni previsti per la risposta dell’amministrazione.

8. Ricorso per l’omologazione. Il ricorso si propone ai sensi dell’art. 40 CCII davanti al tribunale competente, che è quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII); per le imprese in amministrazione straordinaria e per i gruppi di rilevante dimensione la competenza spetta al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa. Il ricorso deve contenere: la domanda di omologazione con l’espressa richiesta di estensione degli effetti alle categorie indicate; l’accordo e le adesioni; il piano; l’attestazione; l’elenco dei creditori con indicazione della categoria di appartenenza e del trattamento; la prova dell’informativa; la dimostrazione del raggiungimento del 75% (o del 60%) in ciascuna categoria; il confronto con la liquidazione giudiziale. Se la società è in liquidazione, occorre la determina dell’organo liquidatorio ai sensi dell’art. 120-bis CCII.

9. Iscrizione e notifica. La domanda è comunicata al pubblico ministero e pubblicata nel registro delle imprese. L’accordo acquista efficacia dal giorno della pubblicazione. Ai non aderenti delle categorie da estendere va fatta la notifica personale dell’art. 61, comma 2, lett. e), con le eventuali forme semplificate autorizzate dal tribunale.

10. Opposizioni e udienza. I creditori e ogni interessato possono opporsi entro trenta giorni. Il tribunale può nominare un commissario giudiziale che riferisca su ogni aspetto del procedimento: la Cassazione, con la sentenza n. 2817/2026, ha riconosciuto a questo organo un ruolo di controllo ampio, i cui rilievi pesano sulla decisione.

11. Sentenza. Il tribunale verifica tutte le condizioni. Il controllo non è formale: secondo la Cassazione (sent. n. 34842 del 29 dicembre 2024) il giudice dell’omologa accerta anche la legalità sostanziale e la plausibilità del pagamento integrale degli estranei nei tempi di legge. Con la sentenza di omologazione il tribunale dispone l’estensione degli effetti.

12. Impugnazioni. Contro la sentenza è ammesso il reclamo alla corte d’appello (art. 51 CCII) e, contro la decisione d’appello, il ricorso per cassazione.

I punti in cui più spesso si sbaglia sono tre: categorie formate a posteriori sulla base delle firme raccolte; informativa limitata agli aderenti o fornita solo in fase di omologa; notifica eseguita ai soli creditori “noti” senza aggiornare l’elenco alla data del deposito. Ogni creditore non aderente escluso dalla notifica resta fuori dall’estensione e può conservare l’azione individuale per l’intero credito.

Il confronto con la liquidazione giudiziale: come si costruisce

Sul piano probatorio, la condizione della lettera d) è quella che più spesso viene sottovalutata. Non basta affermare che l’accordo “conviene”: occorre una comparazione numerica, creditore per creditore o almeno categoria per categoria. In termini operativi la comparazione si articola in quattro passaggi.

Il primo è la stima dell’attivo realizzabile in liquidazione giudiziale, bene per bene, con valori di pronto realizzo e non di funzionamento: magazzino, crediti commerciali al netto delle svalutazioni, immobili e impianti sulla base di perizie, eventuali azioni recuperatorie (revocatorie, azioni di responsabilità) che il curatore potrebbe esercitare. Il secondo è la sottrazione dei costi della procedura: compenso del curatore e dei coadiutori, spese legali, oneri di custodia e vendita. Il terzo è la distribuzione secondo l’ordine delle cause di prelazione, per stabilire quanto resterebbe a ciascuna categoria. Il quarto è l’attualizzazione: un pagamento previsto in liquidazione dopo cinque o sei anni vale meno dello stesso importo pagato in tre anni in esecuzione dell’accordo.

Va precisato che la giurisprudenza di merito, in sede di omologa degli accordi estesi, ha valorizzato proprio le differenze di tempi, costi e aleatorietà tra le due alternative. Un’offerta nominalmente vicina al valore liquidatorio può risultare migliore se garantisce certezza e rapidità; un’offerta nominalmente alta ma distribuita su tempi lunghi e condizionata al successo del piano può invece non superare il confronto.

La comparazione va aggiornata alla data di deposito della domanda di omologazione, come richiede espressamente la norma. Una stima redatta mesi prima, all’inizio delle trattative, deve essere verificata alla luce dei fatti sopravvenuti: incassi, perdite, variazioni del valore degli immobili, nuove esposizioni.

Il ruolo dell’attestazione

La disciplina prevede che all’accordo sia allegata la relazione di un professionista indipendente. Nell’accordo esteso l’attestazione ha una funzione più ampia di quella ordinaria: oltre alla veridicità dei dati e alla fattibilità del piano, deve dare conto della ragionevolezza delle categorie e del rispetto del miglior soddisfacimento dei non aderenti. La Cassazione, con la sentenza n. 2817/2026, ha escluso che l’attestazione produca preclusioni per il tribunale: il giudice, anche sulla base del parere del commissario giudiziale, resta libero di valutare criticamente le conclusioni del professionista. Un’attestazione generica, che si limita a riprendere i numeri del piano senza verificarli, non protegge l’accordo dal rigetto.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici. Servono a mostrare come si applicano i requisiti e i termini, non descrivono casi reali.

Esempio 1 — Categoria “fornitori strategici” e calcolo della soglia.

Ipotesi: un’impresa manifatturiera ha un passivo complessivo di 6.412.900 €. Il piano prevede la continuità diretta. Il debitore individua una categoria di fornitori di materie prime con contratti di fornitura ricorrenti, per complessivi 1.846.300 € di crediti chirografari. Offerta: pagamento del 38% in quattro rate annuali, con prosecuzione dei rapporti di fornitura a condizioni di mercato.

Adesioni raccolte nella categoria: 1.412.700 €. Rapporto: 1.412.700 / 1.846.300 = 76,51%. La soglia del 75% è superata.

Test della liquidazione giudiziale: la stima dell’attivo in ipotesi liquidatoria, al netto delle prededuzioni, dei crediti privilegiati e dei costi della procedura, porta a un soddisfacimento dei chirografari pari all’11,4%, con tempi stimati di cinque anni. L’offerta del 38% in quattro anni supera il valore liquidatorio anche attualizzata.

Termini: la domanda è depositata e iscritta nel registro delle imprese il 14 aprile 2026. Il 17 aprile 2026 il debitore notifica via PEC l’accordo, la domanda e gli allegati ai non aderenti della categoria (433.600 € di crediti). Per costoro il termine di trenta giorni scade domenica 17 maggio 2026 e slitta quindi a lunedì 18 maggio 2026 (art. 155 c.p.c.). Se un non aderente viene notificato solo il 24 aprile per un errore nell’indirizzo PEC, il suo termine scade il 24 maggio 2026 (domenica), quindi il 25 maggio: l’udienza va fissata tenendo conto della scadenza più lontana.

Esito: se il tribunale riconosce l’omogeneità della categoria, l’estensione vincola anche i 433.600 € dei non aderenti, che riceveranno il 38% alle stesse scadenze degli aderenti. Se invece nella categoria fossero stati inseriti, per raggiungere la soglia, anche i crediti di un socio fornitore o di una società del gruppo, con interessi diversi da quelli dei fornitori terzi, la categoria rischierebbe di essere giudicata disomogenea e l’estensione potrebbe cadere per l’intera categoria.

Esempio 2 — Composizione negoziata, categoria finanziaria e soglia del 60%.

Ipotesi: un’impresa di logistica ha un indebitamento complessivo di 5.918.600 €, di cui 3.127.450 € verso banche, società di leasing e un cessionario di crediti deteriorati. Rapporto: 3.127.450 / 5.918.600 = 52,84%. La condizione del comma 5 (almeno la metà dell’indebitamento verso banche, intermediari e cessionari) è soddisfatta: la categoria finanziaria può essere estesa anche se il piano prevedesse la vendita dei beni.

L’impresa ha svolto una composizione negoziata. La relazione finale dell’esperto, che dà atto dell’impossibilità di concludere le intese nella durata dell’incarico, viene comunicata all’imprenditore il 9 giugno 2026. Nella categoria dei creditori finanziari chirografari (crediti per 2.284.900 €) le adesioni raggiungono 1.418.300 €. Rapporto: 1.418.300 / 2.284.900 = 62,07%. La soglia ordinaria del 75% non è raggiunta; quella ridotta del 60% sì.

Termini: per beneficiare della riduzione la domanda di omologazione va proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione, cioè entro l’8 agosto 2026 (9 giugno + 60 giorni). Il mese di agosto non sospende nulla: la sospensione feriale 1-31 agosto non opera nei procedimenti del Codice della crisi. L’impresa deposita il 28 luglio 2026.

Esito: con il deposito tempestivo la categoria finanziaria può essere vincolata al 62,07% di adesioni. Se il deposito slittasse al 10 agosto 2026, tornerebbe a operare la soglia del 75% e l’estensione non potrebbe essere chiesta per quella categoria. In entrambi i casi resta fermo il limite del comma 4: la banca non aderente vincolata dall’accordo non può essere obbligata a mantenere le linee di credito in essere, mentre le società di leasing continuano a concedere il godimento dei beni già in locazione finanziaria.

Casi particolari

La regola generale non copre tutte le situazioni che si presentano nella pratica. Alcune richiedono accorgimenti specifici.

Società in stato di liquidazione. Lo stato di liquidazione non preclude di per sé l’accordo esteso, ma crea un problema di coerenza con il requisito della continuità. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 12 dicembre 2024, ha omologato un accordo ad efficacia estesa proposto da una società in liquidazione che aveva già deliberato la revoca dello stato di liquidazione con effetto condizionato all’omologazione. Lo stesso tribunale ha precisato che il ricorso va supportato dalla determina dell’organo liquidatorio nelle forme dell’art. 120-bis CCII, senza necessità di un preventivo conferimento del potere da parte dell’assemblea. In termini operativi, la delibera di revoca condizionata va predisposta prima del deposito.

Garanti e coobbligati. L’estensione vincola il creditore non aderente nei confronti del debitore, non nei confronti dei terzi. L’art. 59, comma 2, CCII stabilisce che i non aderenti cui è estesa l’efficacia conservano integri i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 6662 del 20 marzo 2026, ha applicato lo stesso principio anche agli accordi estesi introdotti prima dell’entrata in vigore dell’art. 182-decies della legge fallimentare. Per l’imprenditore che ha firmato fideiussioni personali, l’omologazione dell’accordo esteso non chiude l’esposizione: la banca non aderente può escutere la garanzia per la differenza tra credito originario e importo ristrutturato. Il tema va affrontato nella trattativa, per esempio negoziando con i garantiti accordi separati di liberazione.

Crediti tributari e contributivi nella stessa categoria. I crediti pubblici seguono la disciplina della transazione dell’art. 63 CCII, con adesione dell’amministrazione espressa o, a determinate condizioni, sostituita dall’omologazione forzosa. Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 25 luglio 2024, ha omologato un accordo esteso in cui gli effetti della transazione sono stati estesi anche ai tributi locali inseriti nella medesima categoria, autorizzando la notifica mediante accesso a una virtual data room. La Cassazione ha però fissato limiti netti: con la sentenza n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha qualificato come uso distorto la richiesta di omologazione forzosa quando manca un numero congruo di creditori privati aderenti e l’accordo serve solo a imporre la falcidia al fisco; con la sentenza n. 5918 del 16 marzo 2026 ha chiarito che, nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa presupponeva comunque un accordo effettivo con creditori diversi da quelli pubblici.

Leasing e contratti pendenti. Il comma 4 esclude che il creditore vincolato possa essere costretto a nuove prestazioni, ma non considera tale la prosecuzione del godimento di beni già concessi in leasing. Per un’impresa di trasporto o di produzione con flotte e macchinari in locazione finanziaria è un elemento decisivo: la società di leasing non aderente, vincolata dall’estensione, non può revocare il godimento dei beni per il solo fatto della ristrutturazione, fermo il rispetto delle nuove condizioni pattuite.

Accordo che nasce da composizione negoziata con incarico dell’esperto prorogato. Il Tribunale di Bologna, con decisione del 30 gennaio 2024, ha affrontato il caso di creditori non aderenti che contestavano la riduzione della soglia al 60% sostenendo che l’incarico dell’esperto fosse scaduto. Il tribunale ha chiarito che, per applicare la soglia ridotta, occorre verificare che il raggiungimento dell’accordo risulti dalla relazione finale dell’esperto redatta all’esito delle trattative, e che la durata dell’incarico dell’esperto non è necessariamente allineata a quella delle misure protettive. Va precisato che il correttivo del 2024 ha poi aggiunto la seconda ipotesi di riduzione, legata al deposito entro sessanta giorni dalla relazione di archiviazione.

Su questo punto l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, opera sul collegamento tra composizione negoziata e accordo esteso: la relazione finale dell’esperto e il rispetto dei sessanta giorni decidono quale soglia si applica.

Domande frequenti

Un creditore che non ha firmato l’accordo può essere obbligato a rispettarlo? Sì, ma solo se ricorrono tutte le condizioni dell’art. 61 CCII e il tribunale dispone l’estensione con la sentenza di omologazione. Il creditore deve appartenere a una categoria omogenea in cui gli aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti (60% in alcuni casi di composizione negoziata), deve essere stato informato e messo in grado di partecipare alle trattative, deve ricevere almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale e deve aver ricevuto la notifica dell’accordo e della domanda. Senza anche uno solo di questi elementi l’estensione non opera.

Quanto tempo ha il creditore dissenziente per opporsi? Trenta giorni. Per il creditore non aderente appartenente alla categoria da estendere, il termine decorre dalla data in cui gli sono stati notificati l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati, non dalla pubblicazione nel registro delle imprese. La sospensione feriale 1-31 agosto non si applica, perché i procedimenti del Codice della crisi ne sono esclusi. Chi non si oppone nei termini, di regola, non può poi proporre reclamo contro la sentenza di omologazione, salvo provare un vizio procedurale che gli ha impedito di partecipare.

L’accordo esteso si può usare per chiudere l’azienda e vendere tutto? In linea generale no. L’art. 61, comma 2, lett. b), richiede che l’accordo non abbia carattere liquidatorio e preveda la prosecuzione dell’attività in via diretta o indiretta. La continuità indiretta, per esempio con la cessione o l’affitto dell’azienda a un terzo che prosegue l’attività, è ammessa. L’unica eccezione riguarda le categorie di banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti, quando questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento: per loro l’estensione è possibile anche con un piano liquidatorio.

La banca vincolata dall’accordo deve continuare a finanziare l’impresa? No. Il comma 4 dell’art. 61 esclude espressamente che al creditore vincolato per estensione possano essere imposti nuovi finanziamenti, nuovi affidamenti o il mantenimento delle linee di credito esistenti. L’accordo può dilazionare o ridurre il debito della banca non aderente, ma non può trasformarla in finanziatrice forzata. Fa eccezione solo il leasing: la prosecuzione del godimento dei beni già concessi non è considerata nuova prestazione.

Se l’accordo viene omologato, i miei fideiussori sono liberati? No. L’art. 59, comma 2, CCII conserva ai creditori non aderenti i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 6662/2026, ha confermato questa regola anche per gli accordi estesi introdotti nel vigore della legge fallimentare. Il fideiussore può quindi essere chiamato a pagare la parte di credito che l’accordo ha ridotto o dilazionato. È un aspetto da regolare nella negoziazione con i singoli creditori garantiti.

Che cosa succede se il tribunale ritiene la categoria costruita male? Il tribunale nega l’estensione per quella categoria e, se l’estensione era indispensabile per la tenuta del piano, rigetta l’omologazione. La Cassazione, con la sentenza n. 2817/2026, ha stabilito che il giudice deve verificare d’ufficio la corretta formazione delle categorie anche in assenza di opposizioni, e ha escluso le cosiddette “mega categorie” create per diluire il dissenso. Contro il rigetto il debitore può proporre reclamo in trenta giorni. Nel frattempo i creditori riacquistano la libertà di agire, salvo misure protettive.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono delimitano il perimetro operativo dell’istituto. I principi sono riformulati in sintesi; per ciascuna è indicata la rilevanza pratica.

1. Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817 (Pres. Ferro, Rel. Vella). Principio: la formazione di categorie omogenee per posizione giuridica e interessi economici è un presupposto necessario dell’accordo esteso; i criteri dell’art. 61, comma 1, sono contigui a quelli delle classi del concordato, pur restando distinti i due istituti. Il tribunale può verificare d’ufficio l’effettiva conclusione degli accordi nonostante la pubblicazione nel registro delle imprese, e il commissario giudiziale può riferire su ogni aspetto. Rilevanza: è il primo intervento di legittimità sull’istituto. Rende la costruzione delle categorie il punto più esposto dell’intera operazione.

2. Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828 (Pres. Ferro, Rel. Amatore). Principio: il reclamo contro la sentenza sull’omologazione degli accordi spetta alle sole parti formali del giudizio, cioè a chi si è opposto; fa eccezione il creditore che dimostri un vizio procedurale che gli ha impedito di conoscere il procedimento e difendersi. Rilevanza: per il debitore significa stabilità della sentenza se la notifica e la pubblicità sono corrette; per il creditore, che l’opposizione va proposta in primo grado.

3. Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310 (Pres. Ferro, Rel. Vella). Principio: la natura contenziosa del procedimento di omologazione limita la legittimazione al reclamo a chi abbia assunto formalmente la qualità di parte nelle fasi precedenti. Rilevanza: conferma, insieme alla n. 5828/2026, un orientamento ormai consolidato sulla legittimazione.

4. Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34840 (Pres. Ferro, Rel. Fidanzia). Principio: nel regime della legge fallimentare, il creditore pubblico che si era limitato a esprimere un dissenso, peraltro tardivo, senza proporre opposizione formale, non è legittimato a reclamare l’omologazione. Rilevanza: il semplice dissenso stragiudiziale non equivale a opposizione.

5. Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662 (Pres. Pazzi, Rel. Crolla). Principio: anche negli accordi estesi introdotti prima dell’art. 182-decies l.fall., i creditori non aderenti vincolati conservano integri i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso. Rilevanza: l’accordo esteso non protegge i garanti; incide sulla strategia di chi ha prestato garanzie personali.

6. Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842 (Pres. Ferro, Rel. Fidanzia). Principio: in sede di omologazione il giudice verifica la legalità sostanziale dell’accordo, compresa la plausibilità del pagamento integrale dei creditori estranei nei tempi di legge; nella transazione fiscale va rispettata la regola di priorità relativa. Rilevanza: la soglia di adesioni è necessaria ma non sufficiente; il piano deve reggere al vaglio di ragionevolezza.

7. Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: in assenza di un numero congruo di creditori aderenti, la richiesta di omologazione forzosa della transazione fiscale integra un uso distorto dello strumento; l’accertamento spetta al giudice di merito. Rilevanza: un accordo esteso con adesioni private simboliche, costruito per colpire il credito erariale, è esposto al rigetto.

8. Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa presupponeva un accordo effettivamente concluso con creditori diversi da quelli pubblici, anche se insufficiente a raggiungere la soglia. Rilevanza: impone di verificare quale versione della norma si applica alle procedure a cavallo del correttivo.

9. Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34378 (Pres. Ferro, Rel. Terrusi). Principio: nel regime della legge fallimentare, il ricorso per cassazione contro la decisione della corte d’appello sul reclamo avverso l’omologazione va proposto nel termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione del testo integrale effettuata dalla cancelleria via PEC. Rilevanza: il calendario delle impugnazioni è rigido e va gestito dalla prima comunicazione di cancelleria.

10. Trib. Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 18 dicembre 2024 (Pres. De Simone, Rel. Pipicelli). Principio: l’informativa ai creditori non aderenti durante le trattative e quella in sede di omologazione perseguono scopi differenti e possono essere assolte con modalità diverse. Rilevanza: orienta la documentazione dell’informativa, che deve essere provata per entrambe le fasi.

11. Trib. Verona, 12 dicembre 2024 (Pres. Rel. Lanni). Principio: è omologabile l’accordo esteso di una società in liquidazione che ha deliberato la revoca della liquidazione condizionata all’omologazione; il ricorso richiede la determina dell’organo liquidatorio secondo l’art. 120-bis CCII. Rilevanza: apre l’istituto alle società in liquidazione che intendono proseguire l’attività.

12. Trib. Benevento, Sez. II civ., 25 luglio 2024. Principio: omologazione di un accordo esteso con continuità indiretta mediante fusione per incorporazione, con estensione della transazione anche ai tributi locali della stessa categoria e notifica autorizzata ex art. 151 c.p.c. tramite link a una virtual data room. Rilevanza: mostra l’uso concreto delle forme semplificate di notifica e della continuità indiretta.

13. Trib. Bologna, 30 gennaio 2024 (Pres. Guernelli, Rel. Rimondini). Principio: per ridurre la soglia al 60% ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. b), il raggiungimento dell’accordo deve risultare dalla relazione finale dell’esperto; la durata dell’incarico dell’esperto non coincide necessariamente con quella delle misure protettive. Rilevanza: collega direttamente l’esito della composizione negoziata alla soglia di adesione applicabile.

14. App. Ancona, Sez. I civ., 14 gennaio 2026. Principio: nell’accordo con transazione fiscale, se l’amministrazione non ha ancora aderito, il termine di novanta giorni per la sua risposta deve essere già decorso al momento del deposito della domanda di omologazione; in mancanza, l’istanza è respinta. Rilevanza: il calendario della transazione fiscale condiziona la data del ricorso per l’accordo esteso.

15. App. Firenze, Sez. II civ., 7 marzo 2025. Principio: il creditore non aderente regolarmente notiziato che non si è opposto in primo grado non è legittimato a reclamare la sentenza di omologazione. Rilevanza: anticipa a livello di merito l’orientamento poi consolidato dalla Cassazione nel 2026.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua impresa

L’accordo ad efficacia estesa richiede, nello stesso fascicolo, competenze di diritto della crisi, di diritto bancario, di diritto tributario e di processo civile fino al giudizio di legittimità. Lo Studio le mette in campo con strumenti precisi.

1. Analizziamo il passivo e verifichiamo l’idoneità dello strumento. Esaminiamo la composizione dei debiti, le garanzie, i rapporti in corso e confrontiamo l’accordo esteso con il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e la convenzione di moratoria.

2. Costruiamo le categorie con motivazione scritta. Redigiamo per ciascuna categoria una nota che giustifica l’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, secondo i criteri indicati dalla Cassazione nella sentenza n. 2817/2026.

3. Calcoliamo la soglia categoria per categoria. Verifichiamo che le adesioni raggiungano il 75%, o il 60% quando si applica l’art. 23 CCII, e segnaliamo le categorie in cui l’estensione non è sostenibile.

4. Impostiamo e documentiamo l’informativa. Predisponiamo la data room, le comunicazioni PEC e i verbali delle trattative, in modo che la prova dell’informativa regga in entrambe le fasi.

5. Coordiniamo il percorso di composizione negoziata. Gestiamo il passaggio dalla composizione all’accordo, con attenzione alla relazione finale dell’esperto e al termine di sessanta giorni.

6. Trattiamo con banche, intermediari e cessionari. Lo staff bancario verifica le posizioni dei creditori finanziari, la sussistenza della condizione del comma 5 e le garanzie da regolare.

7. Predisponiamo la transazione fiscale e contributiva. Con i commercialisti dello staff redigiamo la proposta ex art. 63 CCII e ne coordiniamo i tempi con il deposito del ricorso.

8. Redigiamo il ricorso e curiamo le notifiche. Depositiamo il ricorso ex art. 40 CCII con la richiesta di estensione, chiediamo se utile l’autorizzazione a forme semplificate ex art. 151 c.p.c. e verifichiamo ogni notifica ai non aderenti.

9. Resistiamo alle opposizioni o le proponiamo. Assistiamo l’impresa contro le opposizioni dei dissenzienti e, sul versante opposto, il creditore che intenda contestare categorie o trattamento.

10. Seguiamo reclamo e ricorso per cassazione. Curiamo il reclamo in corte d’appello e l’eventuale giudizio di legittimità senza cambio di difensore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: l’accordo esteso è uno degli esiti tipici della composizione negoziata, e conoscere dall’interno come si svolgono le trattative e come si redige la relazione finale consente di impostare il percorso fin dall’inizio in funzione dell’omologazione. Accanto a questa, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dal primo incontro con i creditori al giudizio di legittimità. Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo, integrando piano, attestazione, posizioni bancarie e transazione fiscale.

In sintesi

L’accordo ad efficacia estesa consente di superare il veto di una minoranza di creditori, ma solo se ogni condizione dell’art. 61 CCII è costruita e provata con rigore: categorie omogenee motivate, informativa tracciata in due fasi, soglia calcolata categoria per categoria, confronto documentato con la liquidazione giudiziale, notifica completa ai dissenzienti. Dal 2026 la Cassazione ha reso il controllo del tribunale più penetrante, in particolare sulla formazione delle categorie. I termini non conoscono sospensione feriale e l’opposizione non proposta in primo grado, di regola, non si recupera dopo.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché essa richiede insieme le competenze certificate dell’Avv. Monardo: l’esperienza di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per il collegamento con la composizione negoziata e la soglia del 60%, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per le categorie finanziarie e la transazione fiscale, l’abilitazione di cassazionista per difendere l’omologazione fino all’ultimo grado.

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