Segnalazione Per Debiti Iva: Cosa Fare Immediatamente

Questa è una raccolta delle domande che gli imprenditori ci fanno più spesso quando aprono la PEC e trovano una “segnalazione” dell’Agenzia delle Entrate legata all’IVA non versata. Le abbiamo riportate così come ci vengono poste, con risposte complete, senza giri di parole.

Il quadro in breve. L’art. 25-novies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) obbliga quattro “creditori pubblici qualificati” (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione) ad avvisare l’imprenditore quando i debiti scaduti superano determinate soglie. Per l’Agenzia delle Entrate la soglia riguarda l’IVA scaduta e non versata che risulta dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE). La segnalazione arriva insieme alla comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) e contiene l’invito a valutare l’accesso alla composizione negoziata della crisi. Con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 l’Agenzia ha ricostruito l’intera disciplina e ne ha confermato la natura di allerta non coercitiva.

Perché ne parliamo noi. La segnalazione per debiti IVA è, per legge, un invito a entrare nella composizione negoziata: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una delle figure professionali che quel percorso lo conoscono dall’interno. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario, indispensabile per verificare i numeri della LIPE e gestire avviso bonario, rateazione e transazione fiscale, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che garantisce continuità se la questione diventa contenzioso.

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Mi è arrivata una PEC dall’Agenzia delle Entrate che parla di “segnalazione” per l’IVA: che cos’è esattamente?

È un avviso formale che il suo debito IVA non versato ha superato una soglia di allarme fissata dalla legge, accompagnato dall’invito a valutare la composizione negoziata della crisi.

Non è una cartella, non è un pignoramento e non è una sanzione. È uno strumento di “allerta precoce”: il legislatore, attuando la direttiva europea 2019/1023 sull’insolvenza, ha voluto che chi incassa più tributi e contributi di chiunque altro (Fisco e enti previdenziali) avvisasse l’impresa quando i suoi numeri iniziano a indicare difficoltà.

Il meccanismo è semplice. Lei, o il suo commercialista, trasmette ogni trimestre la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. In quella comunicazione dichiara quanta IVA deve versare. Se poi il versamento non arriva, o arriva solo in parte, il sistema dell’Agenzia incrocia il dovuto con il versato. Quando la differenza supera le soglie dell’art. 25-novies, l’Agenzia deve inviarle la segnalazione.

Nella pratica, la segnalazione viaggia nella stessa busta (o nella stessa PEC) della comunicazione di irregolarità prevista dall’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, cioè l’avviso bonario che le chiede di pagare l’IVA non versata con sanzioni ridotte. Per questo molti imprenditori confondono le due cose. In realtà sono due atti con funzioni diverse:

  • l’avviso bonario le chiede di pagare (o di spiegare perché non deve pagare) e ha scadenze precise;
  • la segnalazione la informa che la sua esposizione è da allarme e la invita a riflettere sulla salute complessiva dell’impresa.

Un dettaglio che conta: la segnalazione non viene inviata solo a lei. Se la sua società ha un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), la legge prevede che la riceva anche il sindaco, e se il collegio è plurale la riceve il presidente. Ci torniamo più avanti, perché è uno degli aspetti più sottovalutati.

Perché l’hanno mandata proprio a me? Quale soglia ho superato?

Ha superato una delle due soglie previste per l’IVA: oltre 5.000 euro e, insieme, almeno il 10% del volume d’affari dell’anno prima; oppure, in ogni caso, oltre 20.000 euro.

Le spiego il meccanismo, perché è meno intuitivo di quanto sembri. L’art. 25-novies, comma 1, lettera c), del Codice della crisi prevede due binari.

Primo binario: il debito IVA scaduto e non versato deve superare 5.000 euro e non essere inferiore al 10% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno d’imposta precedente. Servono entrambe le condizioni.

Secondo binario: se il debito supera 20.000 euro, la segnalazione parte comunque, qualunque sia il volume d’affari.

Tradotto in fasce pratiche:

Volume d’affari anno precedenteQuando scatta la segnalazione
Fino a 50.000 €Debito IVA oltre 5.000 €
Tra 50.000 € e 200.000 €Debito IVA pari almeno al 10% del volume d’affari
Oltre 200.000 €Debito IVA oltre 20.000 €

Per un’impresa con 100.000 euro di volume d’affari, quindi, un debito di 7.000 euro non basta: supera i 5.000 ma non arriva ai 10.000 (il 10%). Per un’impresa con 400.000 euro di volume d’affari, invece, contano solo i 20.000 euro, perché il 10% (40.000) sarebbe più alto della soglia assoluta.

Queste soglie sono il risultato di una modifica del 2022 (art. 37-bis del D.L. 73/2022): nella versione precedente bastavano 5.000 euro senza distinzioni, e l’Agenzia aveva inviato una quantità di segnalazioni che colpiva anche imprese sane con un semplice ritardo. Le nuove soglie si applicano dalle LIPE relative al secondo trimestre 2022.

Un consiglio pratico: se ritiene di non aver superato le soglie, prima di tutto controlli quale volume d’affari ha considerato l’Agenzia. Una dichiarazione IVA annuale con un dato errato può spostarla da una fascia all’altra.

La segnalazione è una multa? Devo pagare qualcosa in più?

No. La segnalazione in sé non costa nulla e non comporta alcuna sanzione. Quello che costa è il debito IVA che l’ha fatta scattare.

Questo va chiarito subito, perché la paura di “un’altra multa” spinge molti a mettere la PEC nel cassetto. La circolare 5/E del 2026 lo dice in modo netto: l’obbligo di segnalare pesa sull’ente pubblico, ma non fa nascere per l’imprenditore alcun obbligo di comportamento conseguente. Non deve rispondere alla segnalazione, non deve per forza chiedere la composizione negoziata, non rischia sanzioni se non lo fa.

Diverso è il discorso per l’avviso bonario che accompagna la segnalazione. Lì ci sono delle somme: l’imposta non versata, gli interessi e una sanzione. La sanzione ordinaria per omesso versamento, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, è del 25% (prima era del 30%), per effetto della riforma del D.Lgs. 87/2024. Se lei paga entro il termine indicato nella comunicazione, la sanzione si riduce a un terzo: diventa circa l’8,33% per le violazioni successive al 1° settembre 2024, il 10% per quelle precedenti.

Quindi, riassumendo: la segnalazione è gratuita, l’avviso bonario no, ma è la forma più economica per chiudere il debito. Se lo lascia scadere, la stessa somma le arriverà sotto forma di cartella con la sanzione piena, e da lì in poi entrano in gioco l’Agente della riscossione e i suoi strumenti.

C’è poi un “costo” indiretto, che non compare in nessun modello F24: la segnalazione certifica, anche davanti a un futuro giudice, che da quel giorno lei sapeva. Come vedremo parlando di responsabilità degli amministratori, questo pesa.

Entro quando devo fare qualcosa?

Ha 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario per pagare, chiedere la rateazione o fornire chiarimenti. Per la segnalazione in sé non c’è un termine, ma ogni settimana persa riduce le opzioni.

Il termine dei 60 giorni è recente. Il D.Lgs. 108/2024 ha raddoppiato il termine precedente di 30 giorni per tutte le comunicazioni elaborate a partire dal 1° gennaio 2025. Se la comunicazione è stata trasmessa al suo intermediario (il commercialista abilitato a Entratel) anziché direttamente a lei, il termine complessivo è di 90 giorni.

Entro questo termine lei può:

  1. pagare tutto con la sanzione ridotta;
  2. pagare la prima rata di un piano rateale (di cui parliamo più avanti);
  3. segnalare all’Agenzia che i dati sono sbagliati e chiedere la correzione.

Poi ci sono altri orologi che corrono in parallelo e che nessuno le ricorda:

  • l’orologio dell’Agenzia: la segnalazione deve partire entro 150 giorni dal termine di presentazione della LIPE. Se lei ha ricevuto la segnalazione su una LIPE di primavera, le liquidazioni dei trimestri successivi stanno già maturando e potrebbero generarne altre;
  • l’orologio penale: se l’IVA annuale dovuta supera i 250.000 euro, esiste un termine (il 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione annuale) oltre il quale si configura il reato di omesso versamento. Ne parliamo nella sezione dei casi particolari;
  • l’orologio della crisi: se il debito IVA è il sintomo di una mancanza di liquidità strutturale, la composizione negoziata funziona tanto meglio quanto prima la si chiede.

La regola pratica che diamo è questa: nei primi dieci giorni dalla ricezione va fatta la verifica dei numeri; entro trenta giorni va presa la decisione su come gestire l’avviso bonario; e contestualmente va fatta una valutazione onesta dei flussi di cassa dei prossimi dodici mesi.


Ho la PEC davanti: qual è la prima cosa da fare, in concreto?

Stampare tutto, annotare la data esatta di ricezione e confrontare riga per riga gli importi della comunicazione con le sue LIPE e con gli F24 effettivamente pagati.

Sembra banale, ma è il passaggio in cui si nasconde la maggior parte degli errori. Le sequenze che vediamo più spesso sono tre.

La prima: il versamento c’è stato, ma con un codice tributo o un periodo di riferimento sbagliato. L’Agenzia vede un debito sul secondo trimestre e un credito, non riconosciuto, sul terzo. In questo caso il debito non esiste: va chiesta la correzione.

La seconda: il versamento è stato compensato con un credito che l’Agenzia non ha riconosciuto, per esempio perché la compensazione eccedeva i limiti o mancava il visto di conformità. Qui la questione è più tecnica e va studiata insieme al commercialista.

La terza: la LIPE era sbagliata. Si è indicato un debito maggiore di quello reale, magari per un errore nella registrazione di fatture passive. In questo caso occorre correggere la comunicazione e, se necessario, la dichiarazione annuale.

Il controllo va fatto su quattro documenti:

  1. la comunicazione di irregolarità e la segnalazione (con data di ricezione della PEC);
  2. le LIPE del periodo indicato, così come trasmesse;
  3. gli F24 quietanzati dello stesso periodo;
  4. la dichiarazione IVA annuale da cui l’Agenzia ha preso il volume d’affari.

Se i numeri tornano e il debito è reale, la seconda cosa da fare è altrettanto importante: se esiste un organo di controllo, parlarne subito con il sindaco. Lo ha ricevuto anche lui, e ha obblighi propri. Presentarsi con un’analisi già pronta cambia completamente il tono della conversazione.

La terza cosa, infine, è la meno tecnica e la più difficile: chiedersi perché quell’IVA non è stata versata. Un incidente isolato (un cliente importante che ha pagato in ritardo) si gestisce con l’avviso bonario. Un’abitudine (usare l’IVA incassata per pagare fornitori e stipendi) è un segnale di crisi, e va trattata come tale.

Se i numeri sono sbagliati, come faccio a contestarli?

Entro 60 giorni può inviare i chiarimenti all’Agenzia, anche online tramite il servizio CIVIS, allegando i documenti che dimostrano l’errore. Se la risposta non arriva o è negativa e le notificano una cartella, la strada è il ricorso alla Corte di giustizia tributaria.

L’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 prevede proprio questa fase di dialogo: la comunicazione le spiega cosa è emerso dal controllo automatico e le dà la possibilità di segnalare dati o elementi non considerati. Dal 2025 anche questo termine è di 60 giorni.

La correzione tramite CIVIS è la via più rapida per gli errori materiali: codice tributo, periodo di riferimento, versamenti non abbinati. Per questioni più complesse (compensazioni contestate, crediti non riconosciuti) conviene rivolgersi all’ufficio con un’istanza motivata.

Due precisazioni che le evitano brutte sorprese.

La prima riguarda l’avviso bonario come atto impugnabile. La giurisprudenza più recente considera l’impugnazione dell’avviso bonario una facoltà, non un obbligo: se non lo impugna, non perde il diritto di contestare la successiva cartella. Ma attenzione: impugnare l’avviso bonario non blocca l’iscrizione a ruolo.

La seconda riguarda l’ipotesi, frequente, in cui l’avviso bonario non le sia mai arrivato. Molti pensano che una cartella notificata senza avviso bonario sia automaticamente nulla. Per gli omessi versamenti di IVA dichiarata, non è così. La Cassazione, con l’ordinanza n. 7523/2026 della Sezione tributaria, ha ribadito che nel controllo automatizzato la comunicazione di irregolarità non è sempre un passaggio indispensabile; e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (sez. 15, 29 ottobre 2025, n. 6558) ha escluso la nullità della cartella quando la pretesa nasce dalla semplice liquidazione di un’imposta che il contribuente stesso aveva dichiarato senza pagarla.

La logica è questa: se è lei ad aver dichiarato quel debito nella LIPE, non c’è nulla di incerto da chiarire. Puntare tutto sull’omesso avviso bonario, in un caso del genere, è una difesa debole. Meglio concentrarsi sul calcolo delle sanzioni (è stata applicata l’aliquota corretta del 25% per le violazioni successive a settembre 2024?), sugli interessi e sul rispetto dei termini di decadenza per la notifica della cartella.

Il debito c’è davvero. Posso rateizzarlo?

Sì. Le somme richieste con l’avviso bonario si possono pagare a rate: per gli importi superiori a 5.000 euro fino a 20 rate trimestrali, con la prima rata da versare entro i 60 giorni.

La rateazione dell’avviso bonario è disciplinata dall’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 e ha un vantaggio enorme: conserva la sanzione ridotta a un terzo anche se lei paga in cinque anni. Sulle rate successive alla prima si pagano gli interessi di rateazione.

Per sapere l’importo esatto di ogni rata può usare il servizio di calcolo messo a disposizione dall’Agenzia sul suo sito, oppure affidarsi al commercialista. Attenzione però a tre aspetti.

Primo: la rateazione va sostenuta. Un piano di 20 rate su un debito di 25.000 euro significa circa 1.300 euro ogni tre mesi, più interessi, per cinque anni, a cui si sommano l’IVA corrente da versare regolarmente. Se la sua impresa non ce la fa a pagare l’IVA corrente, non ce la farà nemmeno a pagare quella corrente più le rate.

Secondo: la decadenza. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine, o di una rata successiva entro la scadenza della rata seguente, comporta l’iscrizione a ruolo del residuo con sanzioni. C’è un margine per il lieve ritardo e la possibilità di ravvedersi, ma non va considerato una rete di sicurezza.

Terzo: il collegamento con il penale. Dal 29 giugno 2024, per effetto del D.Lgs. 87/2024, il reato di omesso versamento IVA non è punibile se, alla scadenza, il debito è in corso di estinzione mediante questa rateazione. È un effetto enorme, che trasforma la scelta di rateizzare da decisione amministrativa a scelta difensiva. Ne parliamo più avanti.

Se il debito supera stabilmente la capacità di pagamento, la rateazione da sola non basta. In quel caso vale la pena di guardare con attenzione all’invito contenuto nella segnalazione.

Cos’è questa “composizione negoziata” a cui mi invitano e come si chiede?

È un percorso volontario e riservato in cui un esperto indipendente, nominato dalla Camera di commercio, la aiuta a trattare con i creditori (Fisco compreso) per risanare l’impresa. Si chiede online, tramite la piattaforma telematica nazionale.

La composizione negoziata è stata introdotta dal D.L. 118/2021 e poi inserita negli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi. Può accedervi l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile.

Come si attiva, in sintesi:

  1. si presenta l’istanza sulla piattaforma telematica (art. 17 CCII), con i documenti richiesti: bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, certificati dei debiti fiscali e contributivi, un progetto di piano di risanamento;
  2. una commissione nomina l’esperto, che verifica se ci sono concrete prospettive di risanamento;
  3. se ci sono, iniziano le trattative con i creditori, che durano di norma 180 giorni, prorogabili;
  4. se lo chiede, l’imprenditore può ottenere le misure protettive (art. 18 CCII): dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Il tribunale poi le conferma o le revoca.

Per il debito IVA, due strumenti sono particolarmente rilevanti.

Le misure premiali (art. 25-bis CCII): durante le trattative gli interessi sui debiti tributari maturati si riducono alla misura legale e le sanzioni si abbattono; è prevista anche una rateazione più lunga del normale per i debiti non ancora iscritti a ruolo.

La transazione fiscale (art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal correttivo D.Lgs. 136/2024): durante o al termine delle trattative lei può proporre all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un accordo che preveda il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, sostenuto dall’attestazione di un professionista indipendente sulla convenienza per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale. L’accordo diventa efficace con l’autorizzazione del tribunale. Qui non esiste il cosiddetto “cram down”: se il Fisco non aderisce, il giudice non può imporgli l’accordo.

Detto questo, la composizione negoziata non è adatta a tutti. Serve un’impresa che abbia ancora un’attività in grado di generare valore. Se l’attività è ormai ferma, gli strumenti sono altri.

E se ignoro l’avviso bonario, cosa succede dopo?

Il debito viene iscritto a ruolo con la sanzione piena, affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e le arriva una cartella; da lì, dopo 60 giorni, l’Agente può agire in via esecutiva.

Proviamo a mettere in fila i passaggi, perché è la sequenza che la maggior parte degli imprenditori non ha mai visto per intero.

FaseAttoTermineDavanti a chi
1. Controllo automaticoLIPE trasmessa, confronto dovuto/versatoOgni trimestreAgenzia delle Entrate
2. Segnalazione ex art. 25-noviesPEC all’imprenditore e all’organo di controlloCon l’avviso bonario, e comunque entro 150 giorni dal termine della LIPEAgenzia delle Entrate
3. Avviso bonario ex art. 54-bisPagamento, rateazione o chiarimenti60 giorni dal ricevimento (90 se trasmesso all’intermediario)Agenzia delle Entrate (anche via CIVIS)
4. Istanza di composizione negoziataDomanda sulla piattaforma telematicaNessun termine fisso: prima possibileCamera di commercio / esperto
5. Misure protettivePubblicazione nel registro imprese e ricorso al tribunaleSecondo i termini dell’art. 19 CCIITribunale competente
6. Iscrizione a ruolo e cartellaCartella di pagamento con sanzione pienaDopo lo scadere dei termini dell’avviso bonario, entro i termini di decadenzaAgenzia delle Entrate-Riscossione
7. Ricorso contro la cartellaImpugnazione per vizi propri o della pretesa60 giorni dalla notifica (con sospensione feriale 1-31 agosto)Corte di giustizia tributaria di primo grado
8. Riscossione coattivaPignoramenti, anche presso terzi (art. 72-bis D.P.R. 602/1973), fermi, ipotecheDecorsi 60 giorni dalla notifica della cartellaAgenzia delle Entrate-Riscossione
9. Soglia penaleOmesso versamento IVA annuale oltre 250.000 €31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione annualeAutorità giudiziaria penale

Come vede, tra la fase 3 e la fase 8 può passare più di un anno. Il problema è che, man mano che si scende nella tabella, le opzioni si restringono e i costi salgono: la sanzione passa dall’8,33% al 25%, arrivano gli oneri di riscossione, e un pignoramento presso terzi sui suoi clienti o sul suo conto può paralizzare l’attività in pochi giorni.

C’è però un’eccezione importante all’ultima fase. Secondo una recente ordinanza del Tribunale di Torino (21 luglio 2026), la composizione negoziata e le sue misure protettive possono incidere anche su un pignoramento presso terzi già avviato dall’Agente della riscossione con ordine di pagamento diretto. È una linea difensiva recente, da valutare caso per caso, ma dimostra che la tabella non è una strada a senso unico.


Sono una ditta individuale: la segnalazione vale anche per me? E se sono in regime forfettario?

Vale per ogni imprenditore che trasmette le liquidazioni periodiche IVA, ditte individuali comprese. Chi è in regime forfettario, invece, di norma non trasmette le LIPE e quindi non rientra nel meccanismo della segnalazione IVA.

L’art. 25-novies parla di “imprenditore”, senza distinguere tra società e ditte individuali. La segnalazione dell’Agenzia delle Entrate si basa sui dati della comunicazione delle liquidazioni periodiche prevista dall’art. 21-bis del D.L. 78/2010. Se lei trasmette le LIPE ed è in debito, rientra nel perimetro.

Per il titolare di ditta individuale ci sono due aspetti particolari.

Il primo è che la ditta individuale non ha un organo di controllo: la segnalazione arriva solo a lei. Nessuno, oltre a lei e al suo commercialista, è formalmente informato. Questo può sembrare un vantaggio, ma in realtà toglie un interlocutore che, in una società, obbligherebbe tutti a fermarsi e ragionare.

Il secondo è che per la ditta individuale il patrimonio dell’impresa e quello personale coincidono. Se il debito IVA si trasforma in una cartella e poi in azioni esecutive, l’Agente della riscossione può agire anche sui beni personali, nei limiti delle regole sulla pignorabilità.

Quanto al forfettario: i contribuenti in regime forfettario non applicano l’IVA sulle proprie operazioni e sono esonerati dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche. Quindi, in linea di principio, non ricevono la segnalazione IVA. Può però capitare che un forfettario abbia debiti IVA di anni in cui era in regime ordinario, o che sia uscito dal regime: in questi casi va controllato con precisione a quale periodo si riferisce la comunicazione.

C’è poi un altro caso che vediamo spesso: la ditta individuale che, oltre all’IVA, ha debiti contributivi. La segnalazione INPS segue regole proprie (per le imprese senza dipendenti, ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi superiori a 5.000 euro). Due segnalazioni diverse nello stesso periodo non sono una coincidenza: sono un quadro, e vanno lette insieme.

Se la ditta individuale non ha più prospettive di continuità, la composizione negoziata non è lo strumento giusto: in quel caso si valutano le procedure da sovraindebitamento previste dal Codice della crisi per i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, o gli altri strumenti di regolazione.

Ho una Srl con il sindaco: cosa succede adesso con il collegio sindacale?

Il sindaco ha ricevuto la stessa segnalazione e ha obblighi propri: deve vigilare, chiedere chiarimenti e, se ne ricorrono i presupposti, sollecitare l’organo amministrativo a intervenire. Ignorarlo è il modo peggiore di gestire la situazione.

La legge ha voluto che la segnalazione arrivasse anche all’organo di controllo proprio per evitare che rimanesse chiusa nell’ufficio dell’amministratore. E il Codice della crisi, all’art. 25-octies, prevede che l’organo di controllo segnali per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’istanza di composizione negoziata, assegnando un termine per riferire sulle iniziative intraprese.

In pratica, dopo la segnalazione dell’Agenzia, è molto probabile che il sindaco le scriva, se non lo ha già fatto. E lei deve rispondere con qualcosa di concreto: un’analisi dei flussi di cassa, un piano per il rientro, una decisione motivata sulla composizione negoziata.

Perché è così importante? Perché la segnalazione rientra tra gli indicatori di crisi che l’art. 3, comma 4, lettera d) del Codice della crisi impone di intercettare attraverso assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, secondo l’art. 2086 del codice civile. La circolare 5/E del 2026 dell’Agenzia lo sottolinea: le soglie dell’art. 25-novies funzionano anche come parametro interno di allarme, che gli organi sociali devono monitorare autonomamente, anche prima che arrivi la PEC.

Il rischio, se la situazione peggiora, non è solo civilistico. La Cassazione penale, con diverse pronunce recenti (tra cui la n. 927/2026, la n. 8756 del 5 marzo 2026 e la n. 30791/2026), ha ribadito che il sistematico mancato pagamento di imposte e contributi, quando è una scelta gestionale consapevole che causa o aggrava il dissesto, può integrare la bancarotta impropria da operazioni dolose. Non basta avere debiti con il Fisco per commettere un reato: il problema nasce quando l’omissione diventa metodo.

È qui che la preparazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e come cassazionista pesa in concreto: la risposta al sindaco e la scelta sulla composizione negoziata vanno costruite pensando già a come verranno lette, un domani, da un tribunale.

Una risposta scritta, documentata, datata, che dimostra che l’amministratore ha preso sul serio la segnalazione, vale moltissimo. Il silenzio, al contrario, è il peggior documento che si possa lasciare agli atti.

Il mio debito IVA annuale supera i 250.000 euro: rischio un processo penale?

Il rischio esiste, ma oggi ci sono vie d’uscita concrete. Il reato di omesso versamento IVA scatta solo se, al 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione annuale, il debito oltre 250.000 euro non è in corso di estinzione mediante rateazione.

L’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, riscritto dal D.Lgs. 87/2024 con effetto dal 29 giugno 2024, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per periodo d’imposta. Rispetto al passato sono cambiate tre cose fondamentali.

Il termine si è allungato: non più la scadenza dell’acconto di dicembre, ma il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Lei ha quindi più tempo per rimediare.

La rateazione esclude la punibilità: se a quella data il debito è in corso di estinzione con il piano previsto dall’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, il fatto non è punibile. Se poi lei decade dalla rateazione, la punibilità torna solo se il debito residuo supera i 75.000 euro.

La crisi di liquidità può rilevare: il nuovo comma 3-bis dell’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 prevede la non punibilità quando il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute all’incasso dell’IVA, valutando per esempio la crisi non transitoria di liquidità dovuta all’insolvenza di clienti o al mancato pagamento di crediti verso la pubblica amministrazione.

La giurisprudenza, però, è molto esigente. Con la sentenza n. 16526/2025 (depositata il 2 maggio 2025), la Terza sezione penale ha ammesso che questa causa di non punibilità si applica anche ai fatti anteriori alla riforma, ma solo se l’imputato assolve oneri di allegazione e prova stringenti. E con la n. 35034/2025 ha ribadito che la semplice crisi di liquidità rientra nel rischio d’impresa e non esclude il dolo, salvo che derivi da forza maggiore. L’ordinanza n. 4370/2025 della Settima sezione ha aggiunto che scegliere di pagare gli stipendi invece dell’IVA non salva dalla responsabilità.

Il lato positivo: la sentenza n. 38438/2025 (depositata il 27 novembre 2025) ha riconosciuto che la nuova disciplina più favorevole sulla rateazione si applica anche ai fatti precedenti, a condizione che il contribuente abbia concretamente intrapreso il pagamento rateale.

La conclusione pratica è una sola: se il suo debito IVA annuale si avvicina ai 250.000 euro, la rateazione non è una scelta amministrativa, è la prima linea di difesa penale.

Ho già delle cartelle con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: cambia qualcosa?

Sì, per due ragioni: potrebbe arrivarle una seconda segnalazione, questa volta dall’Agente della riscossione; e le cartelle possono entrare nella stessa strategia complessiva, compresa la transazione fiscale nella composizione negoziata.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha soglie proprie. Deve segnalare l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni, superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società. La segnalazione va inviata entro 60 giorni dal superamento della soglia.

Se ha ricevuto una segnalazione IVA e ha già un carico importante in riscossione, il quadro complessivo è quello di un’impresa che accumula debito fiscale da tempo. È il momento di smettere di gestire gli atti uno per uno e di guardarli tutti insieme.

La transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi riguarda proprio questo: in composizione negoziata, la proposta di pagamento parziale o dilazionato può includere i debiti verso l’Agenzia delle Entrate e quelli affidati all’Agente della riscossione, con un piano che può arrivare a una dilazione molto lunga, fino a 120 rate mensili secondo le ricostruzioni più diffuse della norma. Serve una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale, e l’autorizzazione finale del tribunale.

I primi provvedimenti dei tribunali mostrano che lo strumento funziona, ma pretende serietà. Il Tribunale di Monza (31 dicembre 2025) ha autorizzato l’esecuzione di un accordo transattivo fiscale, sottolineando che l’adesione dell’Erario non è una rinuncia ma una soluzione efficiente di fronte a un credito altrimenti irrecuperabile. Il Tribunale di Prato (ordinanza n. 1105 del 26 ottobre 2025), invece, ha revocato le misure protettive a un’impresa che per anni si era di fatto finanziata non versando IVA e ritenute, e il cui piano dipendeva da un accordo con il Fisco che l’Agenzia aveva già rifiutato.

La lezione è chiara: il creditore pubblico usa la storia dell’impresa per contestare le misure protettive. Chi chiede la composizione negoziata dopo una segnalazione IVA deve dimostrare discontinuità: versamenti correnti regolari dal momento dell’istanza, cause della crisi spiegate, un piano che stia in piedi anche se il Fisco non firma.


Rischio di perdere l’azienda?

Non per effetto della segnalazione. Il rischio concreto nasce se il debito IVA è il sintomo di una crisi che nessuno affronta: lì sì, le conseguenze possono essere gravi.

La segnalazione non apre alcuna procedura, non la iscrive in nessun registro pubblico e non autorizza nessuno a toccare i suoi beni. È un’informazione. Ciò che mette a rischio l’azienda è la catena che parte se la si ignora: cartella, riscossione coattiva, pignoramenti presso terzi sui crediti verso i clienti, blocco dei conti, fino alla possibile iniziativa di un creditore o del pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale.

La buona notizia, fondata, è che la segnalazione arriva di norma quando c’è ancora tempo. Le soglie sono relativamente basse (5.000, 10%, 20.000 euro) proprio perché il sistema è pensato per intercettare la difficoltà all’inizio. Se il suo debito IVA è di 25.000 o 40.000 euro e l’attività è viva, ha a disposizione strumenti ordinari (avviso bonario rateizzato) e straordinari (composizione negoziata) per rimettersi in carreggiata.

Il limite reale, invece, va detto con la stessa chiarezza: nessuno strumento funziona se l’impresa non riesce più a pagare l’IVA corrente. Rateizzare l’arretrato mentre si accumula nuovo debito significa solo spostare il problema di qualche trimestre, e peggiorare la propria posizione anche sul piano della responsabilità.

La segnalazione la vedono le banche? Finisce da qualche parte?

La segnalazione dell’art. 25-novies è indirizzata solo all’imprenditore e, se c’è, all’organo di controllo: la legge non ne prevede la pubblicazione. Diverso è il caso dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive, che viene iscritta nel registro delle imprese.

Questa è una delle domande che ci fanno più spesso, ed è comprensibile: molte imprese vivono di affidamenti bancari e temono che una notizia del genere possa farle revocare.

La norma è precisa: la segnalazione viaggia via PEC, o in mancanza con raccomandata, verso l’imprenditore e l’organo di controllo. Non è previsto che venga comunicata alle banche o ai fornitori.

Ci sono però due avvertenze. La prima: il debito fiscale in sé può emergere da altre fonti, per esempio dai bilanci, dalle richieste di certificazione dei carichi pendenti in occasione di finanziamenti, dai documenti che la banca chiede per rinnovare un fido. La seconda: se lei decide di chiedere le misure protettive nella composizione negoziata, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese. È il prezzo della protezione: i creditori devono sapere di non poter agire.

Per questo la decisione sulle misure protettive va presa con attenzione, valutando anche come comunicare con le banche. La composizione negoziata in sé resta un percorso riservato; sono le misure protettive a renderlo visibile.

Quanto tempo ho davvero, prima che la situazione precipiti?

Sul piano formale ha 60 giorni per l’avviso bonario. Sul piano sostanziale, il tempo lo decidono i suoi flussi di cassa, non l’Agenzia.

Proviamo a essere concreti. Dal ricevimento dell’avviso bonario ha 60 giorni (90 se passa dall’intermediario). Se non fa nulla, prima che arrivi la cartella passano di norma diversi mesi. Dopo la notifica della cartella, l’Agente della riscossione deve attendere 60 giorni prima di procedere in via esecutiva. Sulla carta, quindi, tra la segnalazione e un pignoramento può trascorrere anche più di un anno.

Ma questo calcolo è ingannevole. Nel frattempo maturano nuove LIPE, e se l’IVA corrente non viene pagata arrivano nuove comunicazioni e nuove segnalazioni. Inoltre, se c’è un organo di controllo, il sindaco non può restare inerte per un anno. E se il debito IVA annuale supera i 250.000 euro, il termine penale del 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione diventa il vero punto di non ritorno.

Il nostro consiglio è di ragionare così: i primi 30 giorni sono quelli in cui tutte le opzioni sono aperte. Dopo i 60 giorni si perde la sanzione ridotta. Dopo la cartella si perde il controllo dei tempi.

Se chiedo la composizione negoziata, sto ammettendo di essere fallito?

No. La composizione negoziata presuppone esattamente il contrario: un’impresa che ha difficoltà ma che può essere risanata.

Il requisito di accesso, lo abbiamo visto, è uno squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza, unito alla ragionevole possibilità di risanamento. Non si tratta di una procedura concorsuale: l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, pur con il dovere di gestirla in modo da non pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.

Chiederla nel momento giusto è un segno di responsabilità, non di resa, e può valere molto anche sul piano della sua posizione personale come amministratore: dimostra che, ricevuto l’allarme, si è attivato con lo strumento che la legge stessa le indicava.

Detto questo, non va chiesta “a prescindere”. Se il debito IVA è un incidente isolato, gestibile con la rateazione dell’avviso bonario, la composizione negoziata sarebbe sproporzionata. Se invece l’IVA non versata è solo la punta di un debito più ampio (fornitori, banche, contributi), allora è proprio lo strumento pensato per il suo caso.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri realistici. Non sono casi reali: servono a mostrare come si applicano le regole.

Simulazione 1 — Srl con volume d’affari medio-alto.

Ipotesi: una Srl ha dichiarato per il 2025 un volume d’affari di 318.640 euro. Nella LIPE del primo trimestre 2026 risulta un’IVA a debito di 23.870 euro, non versata.

  • Soglia applicabile: con un volume d’affari oltre 200.000 euro, il 10% (31.864 euro) è superiore a 20.000; conta quindi la soglia assoluta di 20.000 euro.
  • 23.870 > 20.000 → la segnalazione scatta.
  • La segnalazione arriva con l’avviso bonario il 14 settembre 2026, entro i 150 giorni dal termine di presentazione della LIPE.
  • Termine per pagare con sanzione ridotta: 60 giorni → entro il 13 novembre 2026.
  • Sanzione ridotta (un terzo del 25%, violazione successiva al 1° settembre 2024): 23.870 × 8,33% ≈ 1.989 euro, oltre agli interessi.
  • Opzione rateale: circa 25.860 euro complessivi divisi in 20 rate trimestrali ≈ 1.293 euro a rata, più interessi di rateazione, con prima rata entro il 13 novembre 2026.
  • Esito se ignora l’avviso: iscrizione a ruolo con sanzione piena del 25% (circa 5.968 euro) più oneri di riscossione. La differenza di sanzione, circa 3.979 euro, è il prezzo dell’inerzia.

Variante: la stessa Srl scopre che 6.410 euro erano stati versati con codice tributo errato. Il debito reale scende a 17.460 euro. Resta dovuto, ma dopo la correzione tramite CIVIS l’importo si trova sotto la soglia dei 20.000 euro.

Simulazione 2 — due imprese e la soglia del 10%.

Ipotesi A: una ditta individuale con volume d’affari 2025 di 41.300 euro ha un debito IVA non versato di 6.140 euro.

  • 6.140 > 5.000 → prima condizione soddisfatta.
  • 10% del volume d’affari = 4.130 euro; 6.140 ≥ 4.130 → seconda condizione soddisfatta.
  • La segnalazione scatta.

Ipotesi B: una Snc con volume d’affari 2025 di 148.900 euro ha un debito IVA non versato di 12.450 euro.

  • 12.450 > 5.000 → prima condizione soddisfatta.
  • 10% del volume d’affari = 14.890 euro; 12.450 < 14.890 → seconda condizione non soddisfatta.
  • 12.450 < 20.000 → nessuna soglia assoluta superata.
  • Nessuna segnalazione. Ma il debito resta, e l’avviso bonario arriverà comunque.

La simulazione 2 mostra un dettaglio che molti trascurano: non ricevere la segnalazione non significa essere in regola. Significa solo non aver superato la soglia d’allarme.

Una terza ipotesi, sul fronte penale. Una società non versa IVA annuale per 263.410 euro relativa al 2025, dichiarata ad aprile 2026. Il termine penale scade il 31 dicembre 2027. Se prima di quella data il debito è in rateazione regolare secondo l’art. 3-bis, il fatto non è punibile. Se nel 2028 la società decade dal piano con un residuo di 81.200 euro, supera la soglia di 75.000 euro e torna il rischio penale; con un residuo di 68.700 euro, no.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Da quanto tempo la mia impresa avrebbe dovuto accorgersene da sola?”

Quasi tutti gli imprenditori che ricevono la segnalazione ci chiedono come rispondere all’Agenzia. Pochissimi si chiedono perché sia stata l’Agenzia a dirglielo.

Il punto è questo. Le soglie dell’art. 25-novies non sono solo un criterio per l’invio della PEC. L’art. 3, comma 4, lettera d), del Codice della crisi le richiama espressamente tra i segnali che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell’impresa devono essere in grado di intercettare. E l’art. 2086 del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire assetti adeguati anche per rilevare tempestivamente la crisi.

La circolare 5/E del 2026 lo dice senza ambiguità: gli organi sociali devono monitorare queste soglie in autonomia, indipendentemente dal fatto che la segnalazione arrivi davvero.

Tradotto: se la sua società ha superato i 20.000 euro di IVA non versata nel primo trimestre e se ne è accorta a settembre dalla PEC dell’Agenzia, per sei mesi i suoi assetti non hanno funzionato. In una situazione che si risolve con un avviso bonario rateizzato, questo non ha conseguenze. In una situazione che, un domani, dovesse finire davanti a un curatore o a un giudice penale, quei mesi possono diventare il fulcro di una contestazione di responsabilità.

La risposta alla segnalazione, quindi, non dovrebbe fermarsi al pagamento. Dovrebbe includere un controllo, anche semplice, degli strumenti di monitoraggio: un prospetto mensile dei debiti fiscali e contributivi scaduti, un piano di tesoreria a dodici mesi, una verifica periodica delle soglie. Sono gli stessi documenti che servirebbero comunque per chiedere la composizione negoziata.

È la differenza tra chi ha “subito” la segnalazione e chi l’ha usata.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che, a oggi, orientano la gestione di una segnalazione per debiti IVA. I principi sono riformulati in parole nostre.

1. Cass. pen., Sez. III, n. 16526/2025 (udienza 4 aprile 2025, depositata 2 maggio 2025). Principio: la causa di non punibilità per crisi di liquidità introdotta dal D.Lgs. 87/2024 si applica anche ai fatti precedenti, ma chi la invoca deve allegare e provare in modo rigoroso che la crisi dipendeva da cause a lui non imputabili. Rilevanza: chi ha già un debito IVA importante deve documentare fin da ora le cause della crisi.

2. Cass. pen., Sez. III, n. 38438/2025 (depositata 27 novembre 2025). Principio: la nuova disciplina dell’art. 10-ter, che esclude la punibilità se il debito è in corso di rateazione, retroagisce a favore del contribuente che ha effettivamente avviato il pagamento rateale. Rilevanza: la rateazione dell’avviso bonario è anche uno strumento di difesa penale.

3. Cass. pen., Sez. III, n. 35034/2025. Principio: la semplice crisi di liquidità fa parte del normale rischio d’impresa e non esclude il dolo dell’omesso versamento IVA, salvo che derivi da forza maggiore rigorosamente provata. Rilevanza: non basta dire “non avevo soldi” per evitare il penale.

4. Cass. pen., Sez. VII, ord. n. 4370/2025. Principio: la scelta di destinare le risorse disponibili ad altri pagamenti, come gli stipendi, anziché al Fisco non esclude la responsabilità penale. Rilevanza: le priorità di pagamento sono una scelta gestionale di cui si risponde.

5. Cass. pen., Sez. III, n. 6830/2024. Principio: la presentazione della dichiarazione IVA è un elemento chiave per dimostrare che il contribuente conosceva il debito e ha consapevolmente omesso di versarlo. Rilevanza: la LIPE e la dichiarazione trasmesse sono prova della consapevolezza; vanno gestite di conseguenza.

6. Cass. pen., n. 927/2026. Principio: il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta degli amministratori, può costituire operazione dolosa rilevante ai fini della bancarotta impropria. Rilevanza: la segnalazione ignorata può diventare, anni dopo, un tassello di un’accusa di bancarotta.

7. Cass. pen., n. 8756 del 5 marzo 2026. Principio: un’omissione dei versamenti erariali ingente e preordinata può integrare la bancarotta impropria per operazioni dolose. Rilevanza: conferma che il debito fiscale accumulato come metodo di finanziamento è penalmente rischioso.

8. Cass. pen., n. 30791/2026. Principio: ai fini della bancarotta da operazioni dolose rileva il dissesto in senso economico; il mancato pagamento sistematico di imposte e contributi conta se è una scelta gestionale che causa o aggrava quel dissesto. Rilevanza: il tempo che passa tra segnalazione e reazione è valutato come condotta gestionale.

9. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 7523/2026. Principio: nel controllo automatizzato, la comunicazione di irregolarità non è sempre un passaggio obbligato prima della cartella. Rilevanza: non si può contare sull’omesso avviso bonario come difesa automatica.

10. CGT di secondo grado del Lazio, sez. 15, 29 ottobre 2025, n. 6558. Principio: quando la pretesa deriva dalla semplice liquidazione di imposte dichiarate e non versate, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità non rende nulla la cartella e la motivazione può richiamare la dichiarazione stessa. Rilevanza: per l’IVA autodichiarata nella LIPE la difesa va spostata su sanzioni, interessi e termini.

11. Tribunale di Prato, ordinanza n. 1105 del 26 ottobre 2025. Principio: le misure protettive in composizione negoziata possono essere revocate se l’impresa si è finanziata per anni omettendo IVA e ritenute e il piano dipende da un accordo con il Fisco già rifiutato. Rilevanza: chi arriva alla composizione negoziata dopo una segnalazione IVA deve dimostrare discontinuità.

12. Tribunale di Monza, Sez. III civ., 31 dicembre 2025. Principio: l’accordo transattivo con le Agenzie fiscali in composizione negoziata va autorizzato verificandone la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale; l’adesione del Fisco è una soluzione efficiente, non una rinuncia. Rilevanza: la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, è uno strumento concreto e già applicato.

13. Tribunale di Torino, ordinanza 21 luglio 2026. Principio: la disciplina della composizione negoziata può incidere anche sul pignoramento presso terzi avviato dall’Agente della riscossione con ordine di pagamento diretto. Rilevanza: anche quando la riscossione è già partita, la composizione negoziata può ancora cambiare il quadro.

Prassi: Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E del 16 luglio 2026. Contenuto: ricostruisce le segnalazioni dell’art. 25-novies come allerta informativa non coercitiva e collega le soglie agli indicatori di crisi che gli assetti societari devono intercettare. Rilevanza: è la lettura ufficiale dell’Agenzia sul significato della PEC che lei ha ricevuto.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Quando un imprenditore ci porta una segnalazione per debiti IVA, lavoriamo su strumenti precisi:

  1. Verifichiamo la segnalazione e l’avviso bonario riga per riga, confrontando importi, LIPE trasmesse, F24 quietanzati e volume d’affari utilizzato per il calcolo della soglia.
  2. Individuiamo gli errori correggibili (codici tributo, periodi, versamenti non abbinati, compensazioni) e predisponiamo, con i commercialisti dello staff, le richieste di correzione entro i 60 giorni.
  3. Calcoliamo il costo reale di ogni opzione: pagamento immediato, rateazione, iscrizione a ruolo, confrontando sanzioni, interessi e tempi.
  4. Costruiamo il piano di rateazione sostenibile, verificando che le rate siano compatibili con l’IVA corrente e con la tesoreria a dodici mesi.
  5. Valutiamo il profilo penale, confrontando il debito annuale con la soglia dei 250.000 euro, i termini del 31 dicembre e le cause di non punibilità del D.Lgs. 87/2024.
  6. Prepariamo la risposta all’organo di controllo, con una relazione documentata sulle iniziative intraprese.
  7. Analizziamo i presupposti della composizione negoziata, predisponiamo l’istanza sulla piattaforma e il progetto di piano di risanamento.
  8. Gestiamo il ricorso per le misure protettive e ci prepariamo alle obiezioni del creditore pubblico sulla condotta pregressa.
  9. Impostiamo la proposta di transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, coordinandoci con il professionista indipendente per l’attestazione di convenienza.
  10. Impugniamo cartelle e atti della riscossione che presentino vizi, davanti alla Corte di giustizia tributaria e nei gradi successivi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi riceve una segnalazione per debiti IVA, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più: la segnalazione è, per legge, un invito alla composizione negoziata, e conoscere quel percorso dal lato dell’esperto significa sapere cosa verrà verificato, quali documenti saranno decisivi e quali obiezioni solleverà il Fisco. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC diventano centrali quando l’impresa non ha più prospettive di continuità e occorre valutare le procedure da sovraindebitamento.

Continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue la vicenda dalla lettura della PEC fino all’eventuale ultimo grado di giudizio, senza cambi di linea.

Staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, così che i numeri della LIPE e la strategia giuridica restino allineati.


In sintesi

Tre messaggi emergono da tutte le risposte.

Il primo: la segnalazione non è una sanzione, ma è l’ultimo avviso “gratuito”. Dopo, ogni passaggio costa di più.

Il secondo: l’avviso bonario che la accompagna va gestito entro 60 giorni, e la rateazione, oltre a salvare la sanzione ridotta, oggi protegge anche sul piano penale.

Il terzo: se l’IVA non versata è il sintomo di una crisi più ampia, la composizione negoziata e la transazione fiscale sono gli strumenti che la legge stessa le sta indicando, a patto di attivarli presto e con un piano credibile.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente dove si incrociano le competenze dell’Avvocato: la composizione negoziata, per cui è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il debito tributario, gestito con lo staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario; e il contenzioso, fino alla Cassazione, dove l’abilitazione di cassazionista assicura che la strategia impostata all’inizio resti la stessa fino alla fine.

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