Un’impresa di pesca che non riesce più a pagare il gasolio, le rate del mutuo sul peschereccio, i contributi e le retribuzioni dell’equipaggio non è destinata alla liquidazione giudiziale, cioè al vecchio fallimento. L’imprenditore ittico è equiparato dalla legge all’imprenditore agricolo e, per questo, la sua crisi si governa con gli strumenti del sovraindebitamento: concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione, oltre alla composizione negoziata. È una differenza che cambia tutto: chi conosce questo regime può proporre un piano ai creditori e continuare a uscire in mare; chi lo ignora lascia l’iniziativa alle banche e ai fornitori.
Il rischio è concreto e ha tempi precisi. Ogni mese di attesa consente ai creditori di avviare pignoramenti sull’unità da pesca, di iscrivere ipoteche e perfino di chiedere al tribunale l’apertura della liquidazione controllata dell’impresa, sottraendo al titolare la scelta dello strumento.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia per una ragione verificabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC: sono le qualifiche che operano all’interno delle procedure riservate all’imprenditore agricolo e, quindi, all’imprenditore ittico. È inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che conduce la composizione negoziata, strumento aperto anche alle imprese della pesca.
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Il regime giuridico dell’impresa ittica in crisi
Chi è imprenditore ittico
Sul piano normativo, la figura è definita dal D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, che ha riordinato il settore della pesca e dell’acquacoltura. È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente, in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale e le relative attività connesse. Le attività connesse comprendono, tra l’altro, la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione del prodotto pescato, il pescaturismo e l’ittiturismo. L’acquacoltura è disciplinata dall’art. 3 dello stesso decreto, che la definisce come allevamento o coltura di organismi acquatici attraverso la cura di un ciclo biologico, in acque dolci, salmastre o marine.
Il dato decisivo è l’equiparazione. Fatte salve le disposizioni più favorevoli, l’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo. La regola era già presente nel D.Lgs. 226/2001 ed è stata confermata dalla riforma del 2012. La ratio è coerente con il diritto dell’Unione: il Trattato sul funzionamento dell’UE tratta agricoltura e pesca come un unico ambito di competenza e considera prodotti agricoli anche i prodotti della pesca.
Va precisato che l’equiparazione non opera in modo automatico sulla sola base dell’iscrizione camerale. Conta l’attività effettivamente svolta. Un’impresa formalmente ittica che, di fatto, si dedica in via prevalente al commercio all’ingrosso di pesce acquistato da terzi può perdere la qualifica e ricadere nello statuto dell’imprenditore commerciale.
Le conseguenze nel Codice della crisi
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024, definisce all’art. 2, comma 1, lett. c), il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
La liquidazione giudiziale, per l’art. 121 CCII, riguarda solo gli imprenditori commerciali che non siano “minori”. L’imprenditore agricolo, e dunque quello ittico, ne è escluso a prescindere dalle dimensioni. Qui sta la differenza con l’impresa commerciale: una società commerciale che supera le soglie dell’art. 2, lett. d), CCII (attivo patrimoniale superiore a 300.000 euro, ricavi superiori a 200.000 euro, debiti superiori a 500.000 euro) è soggetta alla liquidazione giudiziale; un’impresa di pesca con un peschereccio d’altura e un milione di debiti resta invece nel perimetro del sovraindebitamento.
Distinzione da istituti affini: un esempio
Si considerino due imprese dello stesso porto, entrambe con debiti per 640.000 euro. La prima è una società che armava pescherecci ma da due anni si limita ad acquistare pescato all’asta e a rivenderlo alla grande distribuzione: è un’impresa commerciale sopra soglia, esposta alla liquidazione giudiziale su istanza di un creditore e ammessa al concordato preventivo. La seconda è una società che pesca con due unità di proprietà e vende direttamente il proprio prodotto: è impresa ittica, non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale, può accedere al concordato minore e, in caso di insolvenza irreversibile, alla liquidazione controllata.
La distinzione ha un riflesso pratico immediato: se un creditore deposita ricorso per liquidazione giudiziale contro un’impresa ittica, la difesa passa per la dimostrazione della natura agricola dell’attività.
Presupposti, soglie e termini
Le condizioni di accesso, una per una
1. Qualifica soggettiva. Occorre essere imprenditore ittico nel senso sopra descritto. In termini operativi servono: licenza di pesca, iscrizione dell’unità nei registri, dati contabili che dimostrino la prevalenza del prodotto pescato rispetto a quello acquistato.
2. Stato di sovraindebitamento. È sufficiente la crisi, intesa come probabilità di insolvenza, oppure l’insolvenza vera e propria, cioè l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni.
3. Assenza di condizioni ostative. Per il concordato minore, l’art. 77 CCII esclude chi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti, chi ne ha già beneficiato due volte e chi ha compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Va precisato che nel concordato minore non è richiesto un requisito di “meritevolezza” in senso stretto: la condotta del debitore rileva sotto il profilo della frode, della completezza informativa e della fattibilità.
4. Assistenza dell’OCC. Tutte le procedure di sovraindebitamento passano per l’Organismo di Composizione della Crisi, che attesta la veridicità dei dati e redige la relazione particolareggiata (art. 76 CCII per il concordato minore, art. 269 CCII per la liquidazione controllata).
5. Per la continuità: un piano sostenibile. Il concordato minore in continuità richiede che i flussi dell’attività di pesca, al netto dei costi correnti, siano sufficienti a pagare quanto promesso.
I termini della procedura
La disciplina prevede numerosi termini, alcuni perentori, altri ordinatori. La differenza è sostanziale: il termine perentorio, se non rispettato, determina la decadenza dal potere di compiere l’atto; quello ordinatorio può essere prorogato prima della scadenza e la sua inosservanza non produce di per sé decadenza.
Sul piano delle impugnazioni, il reclamo contro le sentenze in materia di procedure si propone alla Corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII). In tema di sospensione feriale, occorre ricordare che essa copre il periodo dal 1° al 31 agosto; la sua applicabilità ai procedimenti concorsuali va però verificata caso per caso, perché per molti di essi la legge la esclude. La prassi prudente è non fare affidamento sulla sospensione nei procedimenti di crisi.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di adesione o dissenso al concordato minore (non oltre 30 giorni, fissato dal giudice) | Comunicazione del decreto di apertura | Perentorio per i creditori | Il silenzio vale come consenso alla proposta nei termini comunicati |
| Domande di ammissione al passivo nella liquidazione controllata (non oltre 60 giorni, fissato in sentenza) | Sentenza di apertura | Perentorio | Domanda tardiva ammessa solo se il ritardo non è imputabile e se proposta entro 60 giorni dalla cessazione dell’impedimento |
| Programma di liquidazione del liquidatore (90 giorni) | Apertura della liquidazione controllata | Ordinatorio | Il giudice può sollecitare il liquidatore o sostituirlo |
| Reclamo contro le sentenze (30 giorni) | Notificazione o comunicazione | Perentorio | Il provvedimento diventa definitivo |
| Esdebitazione di diritto (3 anni) | Apertura della liquidazione controllata | Legale | I creditori possono opporsi solo per le cause dell’art. 280 CCII |
| Durata iniziale della composizione negoziata (180 giorni) | Accettazione dell’esperto | Ordinatorio, prorogabile | Senza soluzione l’incarico dell’esperto si conclude |
Il termine più critico, per il debitore, è quello che non compare in tabella: il tempo che passa prima di muoversi. Se un creditore con crediti scaduti per oltre 50.000 euro deposita per primo il ricorso per liquidazione controllata, il perimetro delle scelte si restringe.
Il pagamento del mutuo sul peschereccio
Una regola merita un’evidenza autonoma perché è decisiva per le imprese di pesca. L’art. 75, comma 3, CCII consente, quando il concordato minore prevede la continuazione dell’attività, di proseguire il rimborso alle scadenze convenute delle rate del mutuo garantito da ipoteca su beni strumentali all’impresa. La condizione è che, alla data della domanda, il debitore sia in regola con i pagamenti oppure che il giudice lo autorizzi a saldare il debito scaduto per capitale e interessi. Per un armatore, il bene strumentale per eccellenza è l’unità da pesca: questa norma permette di conservarla senza rinegoziare il mutuo.
La procedura, passo per passo
A. Il percorso del concordato minore in continuità
Passo 1 — Ricognizione della qualifica. Prima di ogni altra attività si verifica la natura ittica dell’impresa. Si raccolgono licenza di pesca, documentazione dell’unità, registri di sbarco, fatture di vendita. La finalità è prevenire la contestazione di un creditore che sostenga la natura commerciale.
Passo 2 — Nomina dell’OCC. Il debitore presenta istanza all’Organismo di Composizione della Crisi competente per territorio. L’OCC nomina il gestore, che esamina la documentazione e accede alle banche dati pubbliche.
Passo 3 — Redazione della proposta e del piano. La proposta deve indicare in modo specifico tempi e modalità di soddisfacimento dei creditori, eventuali garanzie, la sorte dei beni. Il piano deve dare conto dei flussi della pesca, delle stagionalità, del fermo biologico, dei costi del carburante. Sul piano normativo, dopo il D.Lgs. 136/2024 l’art. 74 CCII consente il soddisfacimento anche parziale dei crediti “attraverso qualsiasi forma”, ma nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.
Passo 4 — Trattamento dei creditori privilegiati. I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, secondo la stima attestata dall’OCC (art. 75 CCII). Per le imprese di pesca rilevano, in particolare, i crediti dell’equipaggio, che godono di privilegio, e l’ipoteca navale sull’unità.
Passo 5 — Deposito del ricorso. Il ricorso si deposita presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Per l’impresa individuale è normalmente la sede effettiva dell’attività; per le società, la sede legale, salvo prova di un diverso centro effettivo. Al ricorso si allegano la relazione particolareggiata dell’OCC, l’elenco dei creditori con le rispettive cause di prelazione, le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, le scritture contabili.
Passo 6 — Decreto di apertura. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto, dispone la comunicazione della proposta ai creditori e assegna il termine per le adesioni. Su istanza del debitore può disporre che non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali sul patrimonio. Questa protezione va chiesta espressamente e tempestivamente: se il peschereccio è già pignorato, la vendita può precedere l’udienza.
Passo 7 — Voto. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori privilegiati di cui è previsto il pagamento integrale non votano. Chi non si esprime entro il termine si considera consenziente.
Passo 8 — Omologazione. Il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e raggiungimento della maggioranza. L’art. 80, comma 3, CCII consente l’omologazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando l’adesione è decisiva per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Passo 9 — Esecuzione. L’OCC vigila sull’adempimento. Al termine, approvato il rendiconto, i crediti falcidiati sono definitivamente ridotti nei limiti della proposta omologata.
B. Il percorso della liquidazione controllata
Quando la pesca non genera più flussi sufficienti, lo strumento è la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII). Può essere chiesta dal debitore, con l’assistenza dell’OCC, oppure da un creditore. Dopo il D.Lgs. 136/2024, la domanda del creditore contro un debitore non consumatore è ammissibile se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera 50.000 euro.
La sentenza di apertura nomina il liquidatore, confermando l’OCC in caso di domanda del debitore, e fissa il termine per le domande di ammissione al passivo. Il liquidatore inventaria i beni, redige il programma di liquidazione, vende l’unità da pesca e le attrezzature con procedure competitive, forma lo stato passivo e ripartisce il ricavato. In termini operativi, la vendita del peschereccio richiede attenzione ai profili amministrativi: la licenza di pesca è legata all’unità e il suo trasferimento segue la disciplina di settore; un’errata impostazione può deprimere il valore di realizzo.
C. La composizione negoziata
Prima o in alternativa alle procedure giudiziali, l’impresa ittica può accedere alla composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), con istanza sulla piattaforma telematica delle Camere di commercio. Un esperto indipendente agevola le trattative con banche e fornitori. Per le imprese sotto soglia l’art. 25-quater CCII prevede un percorso dedicato, al termine del quale, se non si raggiunge un accordo, il debitore può proporre il concordato minore o chiedere la liquidazione controllata.
I punti in cui più spesso si sbaglia
Gli errori ricorrenti sono tre. Il primo è presentare una proposta che tratta allo stesso modo creditori privilegiati e chirografari: la Cassazione ha chiarito che una simile proposta è inammissibile e il vizio è rilevabile d’ufficio fin dall’ammissione. Il secondo è sottovalutare l’onere di provare la natura ittica dell’attività. Il terzo è impostare il piano su incassi medi annui senza considerare la stagionalità e i periodi di fermo, generando rate che l’impresa non potrà rispettare nei mesi di inattività. Un piano che non regge al primo fermo biologico è un piano destinato alla revoca.
Il giudice competente e il contenuto necessario della domanda
Sul piano della competenza, tutte le domande relative alle procedure di sovraindebitamento si propongono al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Per l’impresa individuale di pesca la presunzione legale collega il centro degli interessi alla sede effettiva dell’attività; per il pescatore che non ha una sede distinta rileva la residenza. Per le società si presume che coincida con la sede legale risultante dal registro delle imprese. Va precisato che il trasferimento della sede nell’anno anteriore alla domanda non incide sulla competenza: la norma mira a impedire spostamenti strumentali verso tribunali ritenuti più favorevoli. Il porto di armamento dell’unità da pesca, di per sé, non determina la competenza, ma può concorrere a individuare il luogo in cui l’impresa è effettivamente gestita.
Il ricorso per concordato minore deve contenere, a pena di inammissibilità, la proposta e il piano, con indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento di ciascuna classe di creditori. Deve essere corredato da: elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi e, per l’impresa, dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni; scritture contabili tenute; indicazione dei redditi della famiglia del debitore. La relazione particolareggiata dell’OCC deve illustrare le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la completezza e attendibilità della documentazione, i costi presumibili della procedura e la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Nel settore della pesca la documentazione presenta specificità che l’OCC deve poter verificare: la licenza e le sue scadenze, le autorizzazioni per i sistemi di pesca utilizzati, i contributi pubblici ricevuti per fermo o ammodernamento con eventuali vincoli di destinazione, i contratti di arruolamento dell’equipaggio e la ripartizione del pescato secondo gli usi di categoria. Una lacuna documentale su questi punti è la causa più frequente di richieste di integrazione, che allungano i tempi mentre le esecuzioni proseguono.
Il ruolo del creditore ipotecario sul peschereccio
La banca che ha finanziato l’acquisto o l’ammodernamento dell’unità è di regola il creditore più rilevante. Nel concordato minore la sua posizione si gestisce in due modi. Con la prosecuzione del mutuo ex art. 75, comma 3, CCII, la banca riceve le rate alle scadenze originarie e non partecipa al voto. In alternativa, il piano può prevederne il soddisfacimento parziale, a condizione che la misura offerta non sia inferiore al valore di realizzo dell’unità, attestato dall’OCC sulla base di una stima tecnica. In termini operativi la stima deve tenere conto dell’età dello scafo, dello stato del motore, delle certificazioni di sicurezza e del valore della licenza associata.
Verifiche sul campo
Le due ipotesi che seguono sono esempi di calcolo e di applicazione, costruiti con dati realistici ma interamente dimostrativi. Non descrivono casi reali.
Esempio di calcolo n. 1 — Concordato minore in continuità per un’impresa individuale di pesca a strascico
Situazione di partenza. Impresa individuale titolare di un peschereccio con licenza. Debito complessivo: 288.640 euro, così composto:
| Creditore | Importo | Natura |
|---|---|---|
| Banca, mutuo con ipoteca navale sul peschereccio | 118.300 € | Ipotecario, rate regolarmente pagate |
| Equipaggio, retribuzioni e TFR | 18.950 € | Privilegiato |
| Ente previdenziale | 37.460 € | Privilegiato |
| Fornitore di gasolio | 41.920 € | Chirografario |
| Cantiere navale | 23.470 € | Chirografario |
| Banca, scoperto di conto | 28.635 € | Chirografario |
| Altri fornitori | 19.905 € | Chirografario |
Sviluppo. Il margine netto annuo dell’attività, al netto di costi correnti, stagionalità e rate del mutuo, è stimato in 15.700 euro. Su cinque anni il piano dispone di 78.500 euro.
La proposta prevede: prosecuzione del mutuo alle scadenze originarie ex art. 75, comma 3, CCII (la banca ipotecaria non vota); pagamento integrale dell’equipaggio (18.950 euro) entro 12 mesi (non vota); pagamento dell’ente previdenziale al 61%, pari a 22.850,60 euro, misura corrispondente a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio secondo la stima dell’OCC; degradazione a chirografo della parte residua, pari a 14.609,40 euro; pagamento dei chirografari al 22%.
Massa chirografaria complessiva: 113.930 + 14.609,40 = 128.539,40 euro. Al 22% corrisponde un pagamento di 28.278,67 euro.
Esborso totale del piano: 18.950 + 22.850,60 + 28.278,67 = 70.079,27 euro. Restano 8.420,73 euro per le spese in prededuzione della procedura e come margine di sicurezza.
Voto. I crediti ammessi al voto sono 128.539,40 euro. La maggioranza richiede più di 64.269,70 euro. Se aderiscono espressamente il fornitore di gasolio e il cantiere (41.920 + 23.470 = 65.390 euro), la maggioranza è raggiunta anche senza computare il silenzio degli altri creditori.
Tempi. Deposito del ricorso il 14 ottobre 2026; decreto di apertura il 5 novembre 2026, con termine di 30 giorni per le adesioni; scadenza del termine il 5 dicembre 2026; udienza di omologazione successiva. Il peschereccio resta nella disponibilità dell’impresa per tutta la durata.
Esito. A fronte di 170.340 euro di debito non ipotecario, l’impresa ne paga 70.079,27 in cinque anni e conserva l’unità da pesca. Senza il concordato, la vendita forzata del peschereccio, stimato 142.000 euro con licenza, avrebbe lasciato ai chirografari un residuo modesto dopo il soddisfacimento dell’ipoteca, e l’attività sarebbe cessata.
Esempio di applicazione n. 2 — Istanza di liquidazione controllata proposta da un creditore
Situazione di partenza. Società di persone che esercita pesca con palangari e vende direttamente il pescato. Un fornitore di attrezzature vanta un credito di 31.214 euro. I debiti scaduti e non pagati risultanti complessivamente dagli atti sono 47.930 euro.
Prima variante. Il fornitore deposita ricorso per liquidazione controllata il 9 febbraio 2027. Poiché i debiti scaduti e non pagati non superano 50.000 euro, la domanda del creditore non ha il presupposto quantitativo richiesto dall’art. 268 CCII e va respinta. Il fornitore resta titolare delle azioni individuali.
Seconda variante. Alla stessa data risultano ulteriori debiti scaduti verso un cantiere per 13.557 euro: il totale sale a 61.487 euro e supera la soglia. Il fornitore deposita ricorso per liquidazione controllata. L’impresa ha due opzioni: contestare lo stato di sovraindebitamento, oppure depositare, nel corso dell’istruttoria, una domanda di concordato minore. In quest’ultimo caso la giurisprudenza di merito tende a trattare le due domande in modo coordinato, dando priorità allo strumento negoziale se ammissibile.
Sviluppo temporale in caso di apertura. Sentenza di apertura il 23 marzo 2027; termine per le domande di ammissione al passivo fissato in 60 giorni, con scadenza il 22 maggio 2027; programma di liquidazione atteso entro 90 giorni dall’apertura, cioè entro il 21 giugno 2027; reclamo contro la sentenza entro 30 giorni dalla sua notificazione.
Esito. La differenza fra 47.930 e 61.487 euro di debiti scaduti determina l’ammissibilità stessa dell’iniziativa del creditore. Tenere sotto controllo lo scaduto complessivo, e intervenire prima che superi la soglia, è una leva difensiva concreta.
Situazioni fuori dalla regola generale
La cooperativa di pescatori
Le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi sono considerati imprenditori ittici quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi per l’attività di pesca. Va precisato, però, che le società cooperative sono soggette anche alla liquidazione coatta amministrativa, sotto la vigilanza ministeriale, e l’art. 2, lett. c), CCII esclude dal sovraindebitamento i debitori assoggettabili a liquidazione coatta. Il coordinamento tra i due regimi richiede un’analisi specifica: la risposta dipende dalla forma, dall’attività effettiva e dagli eventuali provvedimenti dell’autorità di vigilanza.
L’impresa mista: pesca e commercio
Un’impresa che pesca con la propria unità ma acquista anche prodotto da terzi per rivenderlo resta ittica finché il prodotto commercializzato deriva prevalentemente dalla propria attività di pesca. Se la proporzione si inverte, la qualifica può venire meno. La prova si costruisce con numeri: quantitativi sbarcati, fatture di acquisto, fatture di vendita. In questa situazione la qualificazione deve essere accertata prima di scegliere lo strumento, perché un errore apre la strada alla liquidazione giudiziale su istanza di un creditore.
Il pescatore che ha già cessato l’attività
Se l’imprenditore individuale ha venduto l’unità e cancellato l’impresa, il concordato minore in continuità non è più percorribile. Resta la liquidazione controllata o, se la persona non ha alcun patrimonio né prospettive di reddito utili ai creditori, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), concessa una sola volta alla persona fisica meritevole. La giurisprudenza di merito ammette il concordato minore anche per chi ha una situazione debitoria “mista”, in parte d’impresa cessata e in parte personale, quando la proposta ha contenuto liquidatorio o si regge su finanza esterna.
L’acquacoltura
L’impresa di acquacoltura è equiparata all’imprenditore ittico e segue il medesimo regime. Le vasche, gli impianti e le concessioni demaniali sono beni strumentali per i quali vale la tutela del mutuo prevista dall’art. 75, comma 3, CCII, ma la concessione demaniale segue regole amministrative proprie, che condizionano la trasferibilità in caso di liquidazione.
La società agricola o ittica che non esercita più
La Cassazione ha chiarito che l’esenzione dalla procedura maggiore non è incondizionata: cade quando l’attività commerciale diventa prevalente. Una recente pronuncia di merito ha tuttavia ritenuto assoggettabile alla sola liquidazione controllata un’impresa agricola che svolgeva quasi esclusivamente attività di locazione. Il tema è in evoluzione e va valutato sulle circostanze concrete.
I privilegi marittimi sull’unità da pesca
Il peschereccio non è un bene come gli altri. Sul piano normativo, il codice della navigazione disciplina i privilegi sulla nave, che assistono determinati crediti, tra cui quelli derivanti dal contratto di arruolamento dell’equipaggio, e che si collocano in un ordine proprio rispetto all’ipoteca navale. La conseguenza pratica è che la graduazione sul ricavato della vendita dell’unità segue regole specifiche e che il piano concordatario deve tenerne conto nel calcolo del valore di realizzo spettante a ciascun creditore. Un’errata graduazione espone la proposta alla censura di inammissibilità affermata dalla Cassazione per le violazioni dell’ordine delle prelazioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, esamina proprio questi snodi di qualificazione prima di impostare qualunque strumento.
Domande frequenti
La mia impresa di pesca può fallire?
No, nel senso tecnico attuale. L’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo e non è soggetto alla liquidazione giudiziale, che ha sostituito il fallimento. La regola vale indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa. La crisi si gestisce con concordato minore, liquidazione controllata o composizione negoziata. L’eccezione riguarda il caso in cui l’attività commerciale prevalga su quella di pesca: allora un creditore può chiedere la liquidazione giudiziale e l’impresa dovrà dimostrare la propria natura ittica con dati concreti su pescato, acquisti e vendite.
Posso tenere il peschereccio se entro in una procedura?
Nel concordato minore in continuità sì, se il piano lo prevede e se è sostenibile. L’art. 75, comma 3, CCII consente di continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario sui beni strumentali alle scadenze originarie, a condizione che il debitore sia in regola alla data della domanda o che il giudice lo autorizzi a saldare lo scaduto. Nella liquidazione controllata, invece, l’unità da pesca viene venduta dal liquidatore con procedura competitiva.
Quanto tempo ci vuole per liberarmi dai debiti?
Dipende dallo strumento. Nel concordato minore la liberazione dai debiti falcidiati si consolida con l’esecuzione del piano, spesso di durata tra tre e cinque anni. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura, o prima se la procedura si chiude, salvo che ricorrano le condizioni ostative dell’art. 280 CCII, come atti in frode o condotte gravemente colpose. Il giudice può tuttavia rilevare cause che impediscono il beneficio.
Un fornitore mi ha minacciato di chiedere la liquidazione: può farlo?
Sì, ma solo se i debiti scaduti e non pagati complessivamente risultanti superano 50.000 euro. Sotto questa soglia la domanda del creditore contro un debitore non consumatore non è ammissibile. Se la soglia è superata, il tribunale verifica anche lo stato di sovraindebitamento. L’impresa può difendersi contestando i presupposti o presentando una propria proposta di concordato minore. È consigliabile muoversi prima del deposito del ricorso.
Cosa succede ai debiti con l’equipaggio?
I crediti dei marittimi per retribuzioni e trattamento di fine rapporto sono assistiti da privilegio e devono essere soddisfatti nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Nel concordato minore possono essere pagati in misura non integrale solo se la loro soddisfazione non è inferiore a quella ottenibile dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio. Una proposta che li parifichi ai chirografari è inammissibile, come chiarito dalla Cassazione nel 2025.
Se sono socio di una società di pesca, rispondo personalmente?
Dipende dalla forma. Nelle società di persone i soci illimitatamente responsabili rispondono con il proprio patrimonio dei debiti sociali, dopo l’escussione del patrimonio della società. Il socio persona fisica può a sua volta trovarsi in sovraindebitamento e accedere alle procedure. Nelle società di capitali la responsabilità è limitata, ma restano le garanzie personali rilasciate, come le fideiussioni bancarie, che non si estinguono automaticamente con la procedura della società.
Posso usare la composizione negoziata anche se ho già ricevuto un pignoramento?
Sì. La composizione negoziata è accessibile anche quando sono pendenti esecuzioni individuali, purché l’impresa sia in condizioni di squilibrio che rendono probabile la crisi o l’insolvenza e il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile. Con l’istanza si possono chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di proseguire le azioni esecutive sul patrimonio; il tribunale deve confermarle con un procedimento dedicato. Se le trattative falliscono, l’impresa ittica sotto soglia può proporre il concordato minore o chiedere la liquidazione controllata.
Il quadro giurisprudenziale
La giurisprudenza che interessa l’impresa di pesca in crisi si articola su due piani: quello della qualificazione agricola, che determina l’accesso al sovraindebitamento, e quello delle regole delle procedure minori, ridefinite dalla Cassazione tra il 2024 e il 2025.
Qualificazione agricola ed esenzione dalla procedura maggiore
Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2023, n. 32977. La Corte ha affrontato l’applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. 228/2001 alle società agricole, affermando che la disciplina dell’art. 2135 c.c. non è costruita solo sull’imprenditore individuale e che l’esenzione dalla procedura maggiore si estende, in un’ottica di favore per l’attività, anche alla forma societaria. Rilevanza: conferma che la società ittica, al pari di quella agricola, beneficia dell’esclusione dalla liquidazione giudiziale.
Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2021, n. 1049. La pronuncia ripartisce l’onere della prova: chi chiede l’apertura della procedura maggiore deve allegare e provare l’attività commerciale che si affianca a quella agricola; il debitore che invoca l’esenzione deve provare i fatti che la fondano. Rilevanza: l’impresa ittica deve conservare documentazione idonea a dimostrare la propria natura.
Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2016, n. 16614. L’esenzione non è incondizionata e viene meno quando manca in concreto il collegamento con il fattore produttivo o quando le attività connesse assumono rilievo prevalente e sproporzionato. Rilevanza: principio ancora richiamato per valutare le imprese miste pesca-commercio.
Trib. Bologna, 22 luglio 2025. Un’impresa agricola è stata ritenuta assoggettabile a liquidazione controllata, e non a liquidazione giudiziale, pur svolgendo quasi esclusivamente attività di locazione. Rilevanza: indica un orientamento di merito favorevole al mantenimento del regime agricolo anche in situazioni di attività ridotta.
Trib. Matera, 11 marzo 2025. Il tribunale ha ammesso il concordato minore dell’imprenditore agricolo sopra soglia e ha ritenuto irrilevante il requisito della meritevolezza. Rilevanza: conferma che l’impresa ittica di grandi dimensioni può accedere al concordato minore.
Regole del concordato minore
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale generale, la parità di trattamento e l’ordine delle cause di prelazione, secondo le regole del concordato preventivo richiamate dal codice. Il vizio rende la domanda inammissibile ed è rilevabile d’ufficio già in fase di apertura. Rilevanza: i privilegi dell’equipaggio e degli enti non possono essere equiparati ai crediti chirografari.
Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721. Il giudice può imporre al debitore il deposito di un fondo spese, ma il mancato deposito non determina di per sé l’inammissibilità o la revoca dell’apertura; può incidere sulla valutazione di fattibilità. Rilevanza: l’impresa ittica con liquidità stagionale non perde la procedura per un ritardo nel fondo spese, purché il piano resti credibile.
Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157. È omologabile un concordato minore liquidatorio fondato anche sulla sola finanza esterna, in assenza di attivo distribuibile. Rilevanza: il pescatore che ha perso l’unità può proporre ai creditori un pagamento sostenuto da un familiare o da un terzo.
Regole della liquidazione controllata e della liquidazione del patrimonio
Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. Per l’apertura della liquidazione controllata su domanda del sovraindebitato non è richiesto il requisito della meritevolezza, che rileva invece nella successiva fase dell’esdebitazione. Rilevanza: l’impresa ittica non può vedersi respinta la domanda per le cause della crisi.
Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18118. Nella liquidazione dei beni aperta sotto la L. 3/2012 il debitore non può rinunciare alla procedura una volta aperta; la chiusura anticipata è possibile solo se nessun creditore ha chiesto di partecipare e comunque previo pagamento delle prededuzioni. Rilevanza: la scelta liquidatoria va ponderata prima del deposito, perché non è reversibile a discrezione del debitore.
Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2025, n. 14401. Le spese del gestore della crisi, in quanto spese generali della procedura, non possono essere detratte dal ricavato della vendita dei beni gravati da pegno o ipoteca. Rilevanza: nella vendita del peschereccio ipotecato, il creditore ipotecario conserva il ricavato del bene al netto delle sole spese specifiche.
Cass. civ., Sez. I, 12 novembre 2025, n. 29918. Nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato il rito camerale si applica anche alla fase di vendita; i vizi degli atti del giudice vanno fatti valere con reclamo tempestivo e non con l’opposizione agli atti esecutivi, e non possono pregiudicare l’aggiudicatario. Rilevanza: le contestazioni sulla vendita dell’unità da pesca vanno sollevate subito e con lo strumento corretto.
Cass. civ., Sez. I, 23 ottobre 2025, n. 28161. Il liquidatore può impugnare la decisione sull’ammissione di un credito senza bisogno di autorizzazione del giudice delegato, per analogia con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: rafforza il controllo sui crediti gonfiati o non documentati, frequenti nei rapporti di fornitura del settore.
Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108. La Corte ha tracciato un confine tra l’esdebitazione fallimentare non ottenuta a suo tempo e l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, escludendo che la seconda possa rimediare alla prima. Rilevanza: il pescatore già fallito sotto la vecchia legge deve verificare con attenzione quali strumenti restano effettivamente disponibili.
Lettura d’insieme
In termini operativi, il quadro indica tre linee. La qualificazione ittica è una questione di fatto che si prova con documenti. Il concordato minore gode di flessibilità nelle forme di soddisfacimento ma non nell’ordine delle prelazioni. La liquidazione controllata è accessibile senza vaglio di meritevolezza, ma non è rinunciabile e richiede una gestione rigorosa della fase di vendita.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio affronta la crisi dell’impresa di pesca con strumenti specifici, ciascuno legato a un’attività concreta.
1. Verifichiamo la qualifica di imprenditore ittico, esaminando licenza di pesca, documentazione dell’unità, registri di sbarco e fatturazione, per accertare la prevalenza dell’attività di pesca e prevenire contestazioni sulla natura commerciale.
2. Ricostruiamo la mappa completa dei debiti, distinguendo crediti ipotecari sull’unità, privilegi dell’equipaggio, crediti previdenziali, chirografari, e calcolando lo scaduto complessivo rispetto alla soglia di 50.000 euro.
3. Costruiamo il piano economico sulla stagionalità reale, integrando fermo biologico, costi del carburante e periodi di inattività nei flussi disponibili per i creditori.
4. Predisponiamo la proposta di concordato minore, rispettando l’ordine delle cause di prelazione e valorizzando la prosecuzione del mutuo sull’unità da pesca ai sensi dell’art. 75, comma 3, CCII.
5. Chiediamo al giudice le misure di protezione del patrimonio, per impedire l’avvio o la prosecuzione delle esecuzioni sul peschereccio e sulle attrezzature durante la procedura.
6. Gestiamo la fase del voto, curando le comunicazioni ai creditori e valutando i presupposti per l’omologazione anche senza adesione degli enti ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII.
7. Contrastiamo le istanze di liquidazione giudiziale, dimostrando con dati contabili la natura ittica dell’impresa e la sua esclusione dalla procedura maggiore.
8. Difendiamo l’impresa contro le istanze di liquidazione controllata dei creditori, verificando la soglia dello scaduto e lo stato di sovraindebitamento, oppure depositando una proposta alternativa.
9. Accompagniamo l’impresa nella composizione negoziata, predisponendo l’istanza sulla piattaforma telematica e la documentazione per le trattative con banche e fornitori.
10. Seguiamo l’esdebitazione, verificando i presupposti e contrastando eventuali opposizioni dei creditori.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un’impresa di pesca, la qualifica più direttamente pertinente è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita al ruolo di fiduciario di un OCC: sono le competenze che operano dentro il concordato minore e la liquidazione controllata, cioè gli strumenti che il Codice riserva all’imprenditore agricolo e, per equiparazione, all’imprenditore ittico. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di impostare con cognizione il percorso della composizione negoziata, quando la crisi è ancora reversibile.
La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: stesso difensore e stessa linea dal ricorso introduttivo al reclamo in Corte d’appello, fino al giudizio di legittimità, senza dispersione di conoscenza del caso.
Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i profili giuridici della procedura e quelli contabili del piano vengono costruiti in parallelo, perché nella crisi di un’impresa ittica la tenuta dei numeri e quella degli argomenti giuridici sono inseparabili.
Sintesi operativa
L’impresa di pesca in crisi non è soggetta alla liquidazione giudiziale, qualunque sia la sua dimensione, perché l’imprenditore ittico è equiparato a quello agricolo. Gli strumenti disponibili sono il concordato minore, che può salvare l’attività e l’unità da pesca, la liquidazione controllata, che chiude la crisi con l’esdebitazione, e la composizione negoziata, utile quando la situazione è ancora recuperabile. La scelta dipende dalla qualificazione dell’impresa, dall’entità dello scaduto e dalla sostenibilità di un piano costruito sulla stagionalità reale.
Lo Studio Monardo segue questa materia in ragione di competenze certificate: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, qualifiche proprie delle procedure riservate all’impresa ittica, ed è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la qualifica dell’impresa e costruiremo la strategia più adatta.
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