Crisi Di Liquidità Aziendale: Cosa Fare Legalmente Quando L’impresa Non Riesce A Pagare E Come Tutelare La Continuità

L’impresa non riesce più a pagare fornitori, banche e stipendi con regolarità: quale strada legale conviene imboccare per non perdere l’azienda? È la domanda che si pone l’imprenditore quando la cassa non basta più a coprire le scadenze del mese, quando arriva il primo decreto ingiuntivo e quando la banca comunica la revoca degli affidamenti. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal correttivo d.lgs. 136/2024) offre oggi più di un percorso per affrontare la tensione finanziaria senza chiudere: la composizione negoziata della crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il piano attestato, il concordato preventivo in continuità aziendale e, per le imprese sotto soglia, il concordato minore. Ciascuno ha presupposti, tempi, gradi di esposizione pubblica e margini di rischio diversi.

Non esiste uno strumento migliore in assoluto, ed è proprio questo il punto: la scelta giusta dipende dalla composizione del debito, dalla solidità dell’attività che si vuole salvare e da quanto tempo resta prima che i creditori si muovano. Il vantaggio di una strada si paga quasi sempre con un limite che un’altra strada non ha, e l’errore più costoso è scegliere per abitudine o per sentito dire.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo bivio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata, che è la porta d’ingresso di molti percorsi di risanamento. A questa abilitazione si affiancano quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di fiduciario di un OCC, decisive per le imprese minori che accedono al concordato minore, e la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire reclami e impugnazioni sulle omologazioni fino all’ultimo grado.

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Il quadro di partenza: crisi, insolvenza e perché la distinzione orienta la scelta

Prima di mettere a confronto gli strumenti, va chiarito da quale situazione giuridica si parte, perché non tutte le strade sono aperte in ogni momento.

Il Codice distingue due stati. La crisi (art. 2, lett. a, CCII) è lo squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi. L’insolvenza (art. 2, lett. b) è invece lo stato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestato da inadempimenti o da altri fatti esteriori. La crisi di liquidità di cui si parla in questo articolo può collocarsi nell’una o nell’altra condizione: un’impresa che ha ordini, margini positivi e un problema di cassa temporaneo è in una posizione diversa da un’impresa che accumula perdite strutturali e ha già esecuzioni in corso.

L’elemento dirimente, in entrambi i casi, è la reversibilità. La composizione negoziata presuppone che il risanamento sia “ragionevolmente perseguibile” (art. 12 CCII) e resta accessibile anche all’imprenditore insolvente, purché l’insolvenza sia reversibile; il concordato in continuità richiede un piano che preservi, nella misura possibile, i posti di lavoro e i valori aziendali e che non sia manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori; gli accordi di ristrutturazione richiedono il consenso di una quota qualificata dei creditori. Se il risanamento non è plausibile, nessuno di questi strumenti regge, e la scelta si sposta su soluzioni liquidatorie ordinate.

C’è poi un dovere che precede qualunque scelta: l’art. 2086, secondo comma, c.c. e l’art. 3 CCII impongono all’imprenditore collettivo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi, e all’imprenditore individuale di adottare misure idonee allo stesso scopo. L’art. 3, comma 4, CCII indica alcuni segnali d’allarme che rendono doverosa l’attivazione: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, se rappresentano almeno il 5% del totale delle esposizioni. Ignorare questi segnali non è neutro: pesa sulla posizione degli amministratori e restringe il ventaglio delle opzioni disponibili.

Due dati tecnici completano il quadro. Il primo riguarda la dimensione dell’impresa: è “impresa minore” (art. 2, lett. d, CCII) quella che, nei tre esercizi precedenti, ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. L’impresa minore non è soggetta a liquidazione giudiziale né a concordato preventivo, ma può accedere alla composizione negoziata (art. 25-quater CCII) e al concordato minore. Il secondo riguarda i tempi processuali: l’art. 9 CCII esclude l’applicazione della sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. Chi confida nella pausa estiva per guadagnare settimane rischia di trovarsi con i termini scaduti.

C’è poi un’alternativa che spesso viene scelta senza essere dichiarata: non fare nulla e continuare a pagare i creditori più insistenti. È una strada che va valutata con la stessa onestà delle altre, perché ha un’apparente convenienza immediata e costi differiti molto alti. Pagare selettivamente chi minaccia il pignoramento lascia scoperti gli altri creditori, erode la cassa destinata alla gestione corrente e, se la crisi sfocia poi in una liquidazione giudiziale, espone quei pagamenti all’azione revocatoria e la condotta degli amministratori a una verifica severa. Il rovescio della medaglia dell’inerzia è che, quando l’impresa decide finalmente di attivarsi, alcune strade si sono già chiuse: le esecuzioni sono avviate, un’istanza di liquidazione è pendente, i fornitori hanno interrotto le forniture e la fiducia delle banche è compromessa. Il tempo, nella crisi d’impresa, non è una variabile neutra: ogni settimana di attesa riduce il numero di opzioni praticabili.

Va considerato infine il ruolo dei soggetti esterni. Le banche, per effetto delle regole di vigilanza, tendono a classificare con rapidità le posizioni deteriorate, e una volta avviata la classificazione diventa più difficile ottenere nuova finanza. I fornitori strategici, se informati tardi, reagiscono chiedendo pagamenti anticipati. I dipendenti, se le retribuzioni tardano, possono agire per il recupero. Ciascuno di questi comportamenti restringe ulteriormente il margine di scelta, e per questo il confronto tra gli strumenti andrebbe impostato quando i segnali d’allarme compaiono, non quando sono ormai conclamati.

Infine, va soppesato il fattore che più spesso decide tutto: il tempo che resta. Un’impresa che si attiva ai primi segnali può scegliere tra tutte le strade; un’impresa che ha già ricevuto un’istanza di liquidazione giudiziale ha margini più stretti e deve privilegiare strumenti che offrono una protezione immediata del patrimonio. Le opzioni che seguono vanno lette tenendo presente questa variabile.


Opzione 1 — La composizione negoziata della crisi

In cosa consiste

La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12-25-undecies CCII, è un percorso stragiudiziale e volontario. L’imprenditore presenta un’istanza tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio; una commissione nomina un esperto indipendente, terzo rispetto all’impresa e ai creditori, che agevola le trattative con banche, fornitori, soci e, dopo il correttivo del 2024, anche con l’amministrazione finanziaria. L’impresa resta nella piena gestione dell’attività: non c’è un commissario, non c’è un giudice che dirige la procedura, e le trattative sono riservate.

L’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione e può proseguire fino a ulteriori 180 giorni: il correttivo ha reso più agevole la prosecuzione, che oggi può essere chiesta anche dal solo imprenditore o dalle parti in trattativa con il consenso dell’esperto, oppure opera quando pendono misure protettive o cautelari. L’imprenditore può chiedere misure protettive (art. 18 CCII): dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’impresa, e il tribunale non può aprire la liquidazione giudiziale fino alla conclusione delle trattative. Le misure devono essere confermate dal tribunale con ricorso ex art. 19 CCII, depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione; la durata iniziale va da 30 a 120 giorni ed è prorogabile, ma non può superare complessivamente 240 giorni.

La composizione può chiudersi con esiti diversi (art. 23 CCII): un contratto con uno o più creditori idoneo, secondo l’esperto, ad assicurare la continuità per almeno due anni; una convenzione di moratoria; un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto; oppure il passaggio a strumenti più strutturati, come il piano attestato, gli accordi di ristrutturazione (anche ad efficacia estesa con soglia ridotta al 60%), il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o un’altra procedura del Codice.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Il primo scenario è quello dell’impresa con un business sano e un problema di cassa: ordini in portafoglio, margine operativo positivo, ma un credito commerciale incagliato o un investimento finanziato a breve che ha prosciugato la liquidità. Qui la composizione consente di rinegoziare scadenze senza esporsi pubblicamente.

Il secondo scenario è quello dell’impresa con un debito concentrato su pochi interlocutori, tipicamente due o tre banche e alcuni fornitori strategici. Quando il consenso di questi soggetti è sufficiente a riequilibrare la situazione, un tavolo guidato da un esperto terzo tende a produrre accordi più rapidi di una procedura giudiziale.

Il terzo scenario è quello dell’impresa che ha già subito un decreto ingiuntivo o un precetto e ha bisogno di fermare le azioni individuali per il tempo necessario a costruire una soluzione. Le misure protettive bloccano le esecuzioni, ma solo se il percorso è credibile: il tribunale le conferma se sono funzionali al buon esito delle trattative.

Come si esegue in sintesi

Si parte dal test pratico di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma, e dalla predisposizione della documentazione: bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con importi e scadenze, piano di risanamento con le iniziative industriali, dichiarazioni sulle procedure pendenti e sulle posizioni fiscali e previdenziali. L’istanza si presenta alla Camera di commercio competente; se si chiedono misure protettive, contestualmente si deposita il ricorso al tribunale. Le trattative si svolgono sotto la guida dell’esperto, che al termine redige una relazione finale.

Vantaggi motivati

Il primo vantaggio è la riservatezza: le trattative non sono pubbliche e l’impresa conserva la propria reputazione verso clienti e mercato, salvo la pubblicità legata alle misure protettive. Il secondo è la continuità gestionale: l’imprenditore non subisce lo spossessamento, e la gestione ordinaria e straordinaria prosegue, pur dovendo informare l’esperto degli atti rilevanti. Il terzo è la flessibilità degli esiti: la composizione non obbliga a un risultato predeterminato e può trasformarsi, se serve, in uno strumento più incisivo. Il quarto è la possibilità di chiedere al tribunale autorizzazioni per finanziamenti prededucibili (art. 22 CCII), utili per ottenere nuova finanza. Il quinto, sul fronte bancario, è che la sola richiesta della composizione non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è la natura consensuale: la composizione non vincola i creditori che non aderiscono. Se una banca o un grande fornitore decide di non partecipare, l’esito dipende dalla possibilità di passare a uno strumento che impone la soluzione anche ai dissenzienti. In secondo luogo, le misure protettive non sono automatiche né illimitate: il tribunale verifica la serietà del percorso, può revocarle o abbreviarle e, una volta raggiunto il tetto dei 240 giorni, le trattative possono proseguire senza scudo. La giurisprudenza ha chiarito che la revoca delle misure per assenza di prospettive di risanamento riapre immediatamente la possibilità di dichiarare la liquidazione giudiziale (App. Torino, n. 356 del 22 aprile 2025) e che un’istanza con finalità meramente liquidatorie, diretta solo a sottrarsi alle esecuzioni già avviate, non merita né l’accesso né la protezione (Trib. Milano, 14 dicembre 2025). In terzo luogo, la composizione richiede disciplina e trasparenza: la carenza di buona fede nelle trattative porta all’archiviazione.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con un’attività redditizia o recuperabile, un debito concentrato su interlocutori con cui è possibile dialogare e un orizzonte temporale che consente di negoziare prima che le esecuzioni si moltiplichino.

Pronunce a supporto

Sul rapporto tra misure protettive e procedimento di apertura della liquidazione, Cass. civ., sez. I, n. 241 del 5 gennaio 2026 ha affermato l’autonomia tra i due procedimenti e la reclamabilità del provvedimento sulle misure secondo le regole del procedimento cautelare. Cass. civ., ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025, pronunciata in un caso regolato dalla legge fallimentare, ha escluso che la mera pendenza della composizione o delle misure obblighi il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di insolvenza. Il quadro completo è raccolto nella sezione dedicata alle pronunce.


Opzione 2 — Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il piano attestato di risanamento

In cosa consistono

Sotto questa voce si raccolgono due strumenti con un tratto comune: si fondano sul consenso dei creditori ma, a differenza della composizione negoziata, producono effetti giuridici più forti, perché accedono a una protezione di legge o all’omologazione del tribunale.

Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è un piano predisposto dall’imprenditore, idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria, accompagnato dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità economica. Non richiede omologazione, non vincola i creditori che non vi aderiscono, ma protegge gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano dall’azione revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII) sono conclusi con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e sono sottoposti all’omologazione del tribunale. I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione, se i crediti sono già scaduti a quella data, o entro 120 giorni dalla scadenza, se scadono dopo. Esistono due varianti rilevanti: gli accordi agevolati (art. 60 CCII), per i quali la soglia scende al 30% se il debitore non propone moratoria dei creditori estranei e non chiede misure protettive; e gli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII), che consentono di estendere gli effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria omogenea quando hanno aderito almeno il 75% dei crediti di quella categoria, soglia ridotta al 60% se l’accordo nasce dalla composizione negoziata. Con l’accordo può essere proposta una transazione sui crediti tributari e contributivi (art. 63 CCII), con possibilità, a certe condizioni, di omologazione anche senza l’adesione dell’amministrazione.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Il primo scenario è quello dell’impresa il cui debito è prevalentemente bancario, con un sistema di banche in grado di raggiungere da solo o quasi la soglia del 60% e disposto a riscadenzare o consolidare le linee.

Il secondo scenario è quello dell’impresa che ha già raggiunto un’intesa ampia nella composizione negoziata ma deve vincolare una minoranza di creditori omogenei che resiste: l’accordo ad efficacia estesa è il naturale sbocco di trattative quasi riuscite.

Il terzo scenario, per il piano attestato, è quello dell’impresa che ha bisogno di mettere in sicurezza operazioni di rifinanziamento o di cessione di asset senza passare per il tribunale, perché ha un consenso sufficiente dei principali creditori e vuole evitare ogni pubblicità.

Come si esegue in sintesi

Si predispone il piano economico-finanziario, si raccolgono le adesioni dei creditori, si ottiene l’attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità, con particolare riferimento all’idoneità a pagare integralmente gli estranei nei termini. Per gli accordi, il ricorso si deposita al tribunale e l’accordo si pubblica nel registro delle imprese; i creditori e ogni interessato possono proporre opposizione; il tribunale decide con sentenza, reclamabile in Corte d’appello e poi ricorribile in Cassazione. È possibile anticipare la protezione con una domanda “prenotativa” (art. 44 CCII) o con la richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII.

Vantaggi motivati

A fronte di una procedura concorsuale, gli accordi offrono un procedimento più snello, senza commissario giudiziale e senza votazione per classi; l’impresa resta nella gestione. L’omologazione rende l’intesa stabile e protetta dalla revocatoria, e i finanziamenti erogati in esecuzione dell’accordo possono godere della prededuzione. L’efficacia estesa consente di superare il potere di blocco di singoli creditori all’interno di categorie omogenee. Il piano attestato, dal canto suo, ha il vantaggio della massima riservatezza e dei costi di giustizia più contenuti, poiché non passa per il tribunale.

Rischi e svantaggi onesti

Il vincolo più pesante è il pagamento integrale degli estranei entro 120 giorni: se la quota non aderente è composta da crediti già scaduti di importo rilevante, l’impresa deve disporre di risorse che spesso non ha, e l’omologazione può essere negata. In secondo luogo, la soglia del 60% va raggiunta con adesioni reali: la Cassazione ha escluso che possano essere computati tra gli aderenti i creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione (Cass., sez. I, n. 31892/2025) e ha avallato il rigetto di accordi usati in modo distorto, ridotti a strumento per ottenere la sola falcidia del debito pubblico (Cass., sez. I, n. 4365 del 26 febbraio 2026). In terzo luogo, gli effetti dell’accordo ad efficacia estesa non si estendono ai garanti (Cass., sez. I, n. 6662/2026), aspetto da soppesare quando i soci o gli amministratori hanno prestato fideiussioni personali. Il piano attestato, infine, non offre alcuna protezione contro le azioni esecutive dei non aderenti.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con un debito concentrato su creditori finanziari o commerciali disposti ad aderire, una quota di estranei sostenibile nei 120 giorni e l’esigenza di rendere l’intesa stabile senza affrontare una procedura concorsuale.

Pronunce a supporto

Oltre alle pronunce già richiamate, Cass. civ., sez. I, ord. n. 5918 del 16 marzo 2026, relativa al regime anteriore al correttivo del 2024, ha precisato che l’omologazione forzosa presuppone comunque un accordo con creditori diversi da quelli pubblici. La Corte d’appello di Firenze, 7 marzo 2025, ha negato la legittimazione a reclamare al creditore non aderente, regolarmente informato, che non abbia proposto opposizione in primo grado.


Opzione 3 — Il concordato preventivo in continuità aziendale

In cosa consiste

Il concordato preventivo in continuità (artt. 84 ss. CCII) è una procedura concorsuale giudiziale che consente all’imprenditore in crisi o insolvente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti fondato sulla prosecuzione dell’attività, direttamente da parte del debitore (continuità diretta) o tramite un terzo, per esempio con affitto o cessione dell’azienda (continuità indiretta). Il piano deve essere idoneo a preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro e i valori aziendali. I creditori sono suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; il piano è approvato se riceve il voto favorevole di tutte le classi, oppure, in mancanza, può essere omologato con la ristrutturazione trasversale dei debiti (art. 112, comma 2, CCII) se ricorrono le condizioni di legge, tra cui il rispetto delle regole distributive e il voto favorevole di almeno una classe qualificata.

Il debitore può depositare una domanda “con riserva” (art. 44 CCII), ottenendo un termine tra 30 e 60 giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi e in assenza di istanze di liquidazione giudiziale fino a ulteriori 60 giorni, per presentare il piano completo. Dalla pubblicazione della domanda operano le misure protettive (art. 54 CCII). Il tribunale nomina un commissario giudiziale che vigila sulla gestione; gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione. Esiste anche una variante, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (artt. 64-bis ss. CCII), che consente di derogare alle regole distributive a condizione che il piano sia approvato all’unanimità delle classi.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Il primo scenario è quello dell’impresa con un debito diffuso tra moltissimi creditori, commerciali e pubblici, per i quali una negoziazione individuale è impraticabile: il voto per classi e la maggioranza sostituiscono il consenso di ciascuno.

Il secondo scenario è quello dell’impresa che ha già subito un’istanza di liquidazione giudiziale o più pignoramenti, e ha bisogno di una protezione piena e opponibile a tutti, con un giudice che governa la fase delle trattative.

Il terzo scenario è quello dell’impresa che, dopo una composizione negoziata non conclusa, ha individuato un piano industriale credibile ma non ha raccolto le adesioni necessarie per un accordo: il concordato consente di imporre il piano ai dissenzienti, se le maggioranze e le condizioni di legge sono rispettate.

Come si esegue in sintesi

Si deposita il ricorso (eventualmente con riserva), si predispone il piano con relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità, si formano le classi, il tribunale verifica l’ammissibilità e apre la procedura; seguono la relazione del commissario, la votazione dei creditori e il giudizio di omologazione, con possibili opposizioni. La sentenza di omologazione è reclamabile e ricorribile in Cassazione. Dopo l’omologa il piano entra nella fase di esecuzione.

Vantaggi motivati

Il concordato è lo strumento più incisivo: vincola tutti i creditori anteriori, inclusi i dissenzienti, una volta omologato. Offre una protezione ampia del patrimonio fin dalla pubblicazione della domanda. Consente, con autorizzazione, il pagamento di crediti anteriori essenziali per la prosecuzione dell’attività, lo scioglimento o la sospensione di contratti pendenti non funzionali al piano e l’accesso a finanza prededucibile. Permette di trattare i crediti tributari e contributivi secondo l’art. 88 CCII. Per un’impresa con un nucleo produttivo sano ma un passivo troppo frammentato, può essere l’unico strumento che rende il risanamento materialmente possibile.

Rischi e svantaggi onesti

A fronte di questa incisività, il concordato è la strada più esposta e più onerosa sul piano organizzativo: la domanda è pubblica, l’impresa opera sotto la vigilanza del commissario, i tempi fino all’omologa si misurano normalmente in molti mesi. Il controllo del tribunale è penetrante: secondo Cass., sez. I, n. 22960 del 9 luglio 2026, già in fase di ammissione il giudice deve verificare, secondo un criterio di legalità sostanziale, che il piano non sia manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali. La continuità deve essere effettiva: Cass., sez. I, n. 348 dell’8 gennaio 2025 ha precisato che, se parziale, deve riguardare almeno un’articolazione funzionalmente autonoma dell’attività che conservi la propria identità. Se il concordato viene respinto, revocato o risolto, il rischio concreto è l’apertura della liquidazione giudiziale, con una posizione dell’impresa ormai pubblicamente compromessa.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con un’attività che vale più in funzionamento che smembrata, un passivo troppo frammentato o conflittuale per un accordo, e l’esigenza di una protezione giudiziale piena e immediata.

Pronunce a supporto

Oltre alle pronunce citate, Cass., sez. I, n. 10307 del 18 aprile 2025, pronunciata sul regime della legge fallimentare, ha escluso la prededucibilità “funzionale” dei crediti sorti nella fase di esecuzione del concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, in caso di successivo fallimento: un dato che incide sulla disponibilità dei fornitori a continuare a lavorare con l’impresa durante l’esecuzione del piano.


Opzione 4 — Il concordato minore per le imprese sotto soglia

In cosa consiste

Per le imprese minori, per gli imprenditori agricoli e per i professionisti, che non possono accedere al concordato preventivo né essere assoggettati a liquidazione giudiziale, il Codice prevede il concordato minore (artt. 74-83 CCII). Il debitore, assistito dall’Organismo di composizione della crisi (OCC) e dal gestore nominato, propone ai creditori un accordo che consente di proseguire l’attività; il concordato minore con finalità liquidatoria è ammesso solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e viene poi omologata dal giudice. Si applicano, in quanto compatibili e nei limiti del rinvio dell’art. 74, comma 4, le regole del concordato preventivo.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Il primo scenario è quello della ditta individuale o della piccola società sotto soglia con un’attività che genera reddito ma un debito accumulato verso fornitori, banche ed enti che non riesce più a sostenere secondo le scadenze originarie.

Il secondo scenario è quello del professionista che vuole proseguire l’attività e ha bisogno di ristrutturare i debiti maturati.

Il terzo scenario è quello dell’impresa minore che ha tentato una composizione negoziata (accessibile anche sotto soglia, con le regole dell’art. 25-quater CCII) senza ottenere adesioni sufficienti, e cerca uno strumento che vincoli la minoranza dissenziente.

Come si esegue in sintesi

Si presenta la domanda tramite l’OCC, con la relazione del gestore sulla completezza e attendibilità della documentazione e sulla convenienza della proposta; il giudice apre la procedura e dispone la comunicazione ai creditori, che esprimono il voto; raggiunta la maggioranza, segue l’omologazione.

Vantaggi motivati

È uno strumento pensato per la dimensione ridotta dell’impresa, con una struttura procedurale più snella di quella del concordato preventivo e una maggioranza di approvazione calcolata sui crediti. Consente la continuità dell’attività e, in presenza delle condizioni di legge, l’omologazione anche contro il voto contrario dell’amministrazione finanziaria quando la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria.

Rischi e svantaggi onesti

Il contenuto della proposta non è libero come a lungo si è ritenuto: Cass., sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025 ha stabilito che la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause di prelazione, come disciplinate per il concordato preventivo, e che il vizio è rilevabile d’ufficio. Inoltre l’accesso è precluso all’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese, anche individuale e anche per il concordato liquidatorio (Cass., sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026): chi chiude la partita IVA pensando di semplificarsi la vita perde questa strada.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa sotto soglia, ancora iscritta e operativa, con un’attività che produce reddito sufficiente a sostenere un piano di rientro parziale e graduato secondo le prelazioni.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, e servono solo a mostrare come la stessa situazione di partenza produca esiti diversi a seconda dello strumento scelto. Non descrivono casi reali.

Simulazione A — Una S.r.l. con debito misto e un precetto in arrivo

Dati di partenza. Società con ricavi annui di 2.760.000 € e margine operativo lordo prospettico di 214.800 € all’anno. Debito complessivo di 1.184.600 €, così composto: banche 412.300 €, fornitori 398.750 €, dipendenti 46.200 €, debiti verso erario ed enti previdenziali 327.350 €. Un fornitore ha ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo per 87.420 € e ha notificato il precetto il 3 marzo 2026: decorso il termine di dieci giorni, dal 14 marzo può procedere a pignoramento. La cassa prospettica disponibile nei successivi quattro mesi è stimata in 180.000 €.

Con la composizione negoziata. L’istanza viene presentata il 9 marzo con richiesta di misure protettive, pubblicate nel registro delle imprese l’11 marzo; il ricorso per la conferma viene depositato il 12 marzo. Dal giorno della pubblicazione il fornitore non può iniziare il pignoramento. Se il tribunale conferma le misure per 120 giorni, la protezione copre la fase centrale delle trattative; eventuali proroghe non possono comunque superare il tetto complessivo di 240 giorni, che in questo esempio cade intorno alla prima settimana di novembre. Se le banche accettano un consolidamento delle linee su sette anni e i fornitori strategici un piano di rientro, l’esito può essere un contratto o un accordo ex art. 23 CCII. Il punto debole: il fornitore da 87.420 € può restare fuori, e al termine delle trattative il suo credito torna esigibile secondo il titolo.

Con un accordo di ristrutturazione. La soglia del 60% è pari a 1.184.600 × 0,60 = 710.760 €. Se aderiscono tutte le banche (412.300 €) e fornitori per 298.500 €, le adesioni arrivano a 710.800 €: la soglia è raggiunta, ma con un margine di appena 40 €, sufficiente a far saltare tutto se un solo credito aderente viene contestato. I crediti estranei ammontano a 1.184.600 − 710.800 = 473.800 € (fornitori non aderenti 100.250 €, dipendenti 46.200 €, erario ed enti 327.350 €) e vanno pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione. Con 180.000 € di cassa disponibile, lo scoperto è di 473.800 − 180.000 = 293.800 €: così costruito, l’accordo non è attestabile. Diventa sostenibile solo se una transazione sui crediti pubblici ne ridisciplina il pagamento: in quel caso gli estranei da pagare subito scendono a 100.250 + 46.200 = 146.450 €, coperti dalla cassa con un margine di 33.550 €.

Con un concordato in continuità. I creditori chirografari (banche non garantite e fornitori) sommano 811.050 €. Ipotizzando che nello scenario liquidatorio riceverebbero il 27% (218.983,50 €), il piano offre il 41% in cinque anni, pari a 332.530,50 €, con un surplus di 113.547 € rispetto alla liquidazione. I dipendenti (46.200 €) e i crediti pubblici privilegiati (327.350 €) vanno trattati secondo le prelazioni e l’art. 88 CCII. Su cinque anni il margine operativo lordo cumulato è di 1.074.000 €; dedotti i 373.550 € destinati ai privilegiati, restano 700.450 €, sufficienti sulla carta a coprire l’offerta ai chirografari. Il concordato vincolerebbe anche il fornitore del decreto ingiuntivo, ma a fronte di questo vantaggio l’impresa accetta la pubblicità della procedura, la vigilanza del commissario e il vaglio di fattibilità del tribunale fin dall’ammissione.

Simulazione B — Un’impresa individuale sotto soglia

Dati di partenza. Ditta individuale con ricavi di 173.000 €, attivo di 212.000 € e debiti per 186.940 €: fornitori 64.310 €, banca 58.900 €, erario ed enti previdenziali 51.230 €, residuo di un contratto di leasing 12.500 €. Tutti i parametri sono sotto le soglie dell’impresa minore.

Con la composizione negoziata. È accessibile anche all’impresa sotto soglia. Se la banca e i due fornitori principali accettano un riscadenzamento, la soluzione resta riservata e l’impresa prosegue senza procedure; se anche un solo creditore rilevante rifiuta, non esiste un meccanismo per imporgli l’intesa.

Con il concordato minore. La maggioranza richiesta è quella dei crediti ammessi al voto: oltre la metà di 186.940 €, cioè più di 93.470 €. Se votano a favore la banca (58.900 €) e fornitori per 38.200 €, si arriva a 97.100 €, oltre la soglia. Il piano, però, non può offrire ai crediti privilegiati lo stesso trattamento dei chirografari: la graduazione delle prelazioni va rispettata. Una variante decisiva: se il titolare chiudesse la partita IVA e si cancellasse dal registro delle imprese il 30 giugno 2026 per contenere i costi, il concordato minore gli sarebbe precluso, e le strade residue diventerebbero diverse e meno favorevoli alla continuità.

Simulazione C — Il fattore tempo con un’istanza di liquidazione già depositata

Dati di partenza. La stessa S.r.l. della simulazione A riceve la notifica di un’istanza di liquidazione giudiziale depositata da un creditore il 14 aprile 2026; l’udienza è fissata per il 26 maggio.

Con la composizione negoziata. L’accesso resta possibile, e finché le misure protettive sono efficaci il tribunale non può aprire la liquidazione. Ma se all’udienza di conferma le misure vengono revocate per assenza di prospettive, la liquidazione può essere dichiarata subito, senza attendere la relazione finale dell’esperto. Il rischio si concentra tutto sulla credibilità del piano presentato nelle prime settimane.

Con il concordato con riserva. Depositando la domanda il 20 aprile, il tribunale concede un termine tra 30 e 60 giorni per il piano completo; con un’istanza di liquidazione pendente la proroga non è ammessa. Con termine di 60 giorni, la scadenza cade il 19 giugno. Il concordato garantisce una protezione piena, ma il piano, l’attestazione e le classi devono essere pronti in otto settimane. Un’ulteriore variabile: se il termine fosse concesso il 15 luglio per 45 giorni, scadrebbe il 29 agosto, perché la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non si applica ai procedimenti del Codice della crisi.


Il confronto in tabella

La tabella che segue sintetizza le differenze esaminate. Va letta come una mappa di orientamento, non come una classifica: una casella sfavorevole può essere irrilevante nel caso concreto, e una casella favorevole può non bastare se manca il presupposto di fondo. I costi indicati sono solo quelli previsti dalla legge per l’accesso agli strumenti e per gli organi nominati; restano esclusi, per scelta, gli aspetti professionali. La riga sugli effetti verso i garanti è stata aggiunta perché, nelle imprese familiari, è spesso quella che sposta la decisione.

CriterioComposizione negoziataAccordi di ristrutturazione / piano attestatoConcordato in continuitàConcordato minore
Tempi indicativi180 giorni, prorogabili fino a ulteriori 180Da poche settimane (piano attestato) a diversi mesi (omologa)Molti mesi fino all’omologa, poi fase esecutivaAlcuni mesi fino all’omologa
ComplessitàMedia: piano, documenti, trattativeMedia-alta: adesioni, attestazione, omologaAlta: classi, commissario, voto, omologaMedia: OCC, gestore, voto, omologa
Vincolo sui non aderentiNo (salvo passaggio ad altri strumenti)Solo con efficacia estesa per categorie omogenee o transazione su crediti pubbliciSì, dopo l’omologazioneSì, dopo l’omologazione
Effetti sulle esecuzioniMisure protettive se confermate, max 240 giorniMisure protettive su richiesta; nessuna per il piano attestatoProtezione dalla pubblicazione della domandaProtezione su richiesta, disposta dal giudice
Rischio in caso di esito negativoRevoca delle misure, ripresa delle esecuzioniDiniego di omologa, estranei da pagarePossibile apertura della liquidazione giudizialeDiniego di omologa, ripresa delle azioni
RiservatezzaAltaAlta (piano attestato), media (accordi)BassaBassa
ReversibilitàAlta: si può passare ad altri strumentiMediaBassaBassa
Effetti verso i garantiNessuno automaticoNon estesi ai garanti con l’efficacia estesaSecondo le regole del concordatoSecondo le regole del concordato minore
Costi di giustiziaDiritti camerali e compenso dell’esperto per legge (art. 25-ter CCII)Contributo unificato per il ricorso (accordi)Contributo unificato e compenso del commissario per leggeCompenso OCC secondo i parametri di legge

I criteri per scegliere

Le opzioni non si escludono in astratto: spesso si succedono, e la composizione negoziata è il luogo naturale in cui capire quale strumento sarà necessario. Ciò che va soppesato è l’aderenza di ciascuna strada ai dati concreti dell’impresa. Cinque criteri orientano il ragionamento.

Primo criterio: la concentrazione del debito. Se il passivo è concentrato su pochi creditori, in particolare bancari, generalmente gli strumenti consensuali (composizione, accordi) offrono il miglior rapporto tra risultato e esposizione. Se invece il debito è frammentato tra decine o centinaia di fornitori e comprende una quota pubblica rilevante, il consenso individuale diventa irraggiungibile e il peso si sposta verso gli strumenti a maggioranza, cioè il concordato.

Secondo criterio: il grado di urgenza. Se non ci sono ancora esecuzioni in corso, c’è spazio per negoziare con calma. Se il precetto è già notificato, la composizione con misure protettive e la domanda di concordato con riserva sono le strade che offrono uno scudo rapido. Se pende un’istanza di liquidazione giudiziale, l’elemento dirimente è la capacità di presentare in poche settimane un piano credibile: senza, qualunque strumento rischia di essere respinto.

Terzo criterio: la capacità di pagare chi resta fuori. Negli accordi di ristrutturazione gli estranei vanno pagati per intero entro 120 giorni. Se la quota dei non aderenti è elevata e la cassa non basta, l’accordo non regge, e il concordato, che consente di trattare anche i dissenzienti, diventa l’alternativa da valutare.

Quarto criterio: la dimensione dell’impresa. Se l’impresa è sotto le soglie di legge, il concordato preventivo non è accessibile e il confronto si restringe tra composizione negoziata e concordato minore. Se l’impresa sta pensando di cessare l’attività, conviene valutare prima di cancellarsi dal registro delle imprese, perché la cancellazione chiude la strada del concordato minore.

Quinto criterio: la tolleranza alla pubblicità e al controllo esterno. Se la reputazione verso clienti e fornitori è un asset determinante, gli strumenti riservati hanno un valore che va oltre il dato giuridico. Se invece la priorità è neutralizzare un creditore aggressivo e l’impresa può permettersi una procedura pubblica, il concordato offre una protezione più piena.

Un criterio trasversale riguarda le garanzie personali dei soci e degli amministratori: l’effetto dello strumento sulle fideiussioni cambia il bilancio complessivo della scelta per la famiglia imprenditoriale, e va considerato fin dall’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, valuta questo bivio tenendo insieme il tavolo delle trattative e la tenuta dello strumento davanti al giudice.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? Sì, entro certi limiti. La composizione negoziata è pensata proprio come percorso aperto, che può sfociare in un accordo di ristrutturazione, in un concordato o nel concordato semplificato. Anche dal concordato con riserva si può passare a un accordo di ristrutturazione. Il cambio di strada ha però un costo in termini di tempo e credibilità: un tribunale che vede l’impresa saltare da uno strumento all’altro senza un piano coerente tende a leggere il comportamento come dilatorio.

E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio maggiore non è tanto scegliere uno strumento meno efficiente quanto sceglierne uno i cui presupposti non esistono: un accordo con adesioni fragili, una composizione chiesta solo per bloccare le esecuzioni, un concordato con una continuità solo apparente. In questi casi l’esito negativo non si limita a far perdere tempo, ma può accelerare la liquidazione giudiziale.

Le misure protettive fermano anche i decreti ingiuntivi? Le misure protettive impediscono di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Secondo un orientamento di merito, non impediscono al creditore di agire per ottenere un titolo esecutivo: il decreto ingiuntivo può quindi arrivare, ma non può essere eseguito finché le misure sono efficaci.

Gli amministratori rischiano qualcosa se non si attivano? Il dovere di istituire assetti adeguati e di attivarsi tempestivamente è previsto dalla legge. Il ritardo nell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi può incidere sulla valutazione della condotta degli amministratori e aggravare le conseguenze della crisi per la società e per i creditori.

La composizione negoziata è un segnale di debolezza verso le banche? Il timore è comprensibile, ma va soppesato con i dati di legge: la sola richiesta di accesso non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti, e le trattative si svolgono con la mediazione di un esperto indipendente. Va detto con franchezza che la banca valuterà comunque il merito creditizio e il piano presentato: la composizione non neutralizza le regole prudenziali, ma offre un contesto in cui la decisione della banca si basa su informazioni complete anziché su inadempimenti non spiegati. Rispetto a una crisi scoperta attraverso gli sconfinamenti, l’impatto reputazionale di un percorso strutturato è di solito più gestibile.

Cosa accade ai contratti in corso con clienti e fornitori? Dipende dallo strumento. Nella composizione negoziata i contratti proseguono normalmente e l’esperto può invitare le parti a rinegoziarli se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa. Nel concordato il debitore può chiedere l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti non funzionali al piano, mentre i creditori non possono risolvere i contratti in corso per il solo fatto del deposito della domanda o per i soli inadempimenti anteriori.

Posso usare più strumenti contemporaneamente? Non in modo indiscriminato, ma alcune combinazioni sono previste: per esempio, un accordo di ristrutturazione può essere accompagnato da una transazione sui crediti tributari e contributivi, e la composizione negoziata può concludersi con la contestuale adozione di più soluzioni per creditori diversi.


Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo lo strumento che ciascuna aiuta a valutare. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.

Sulla composizione negoziata

Cass. civ., sez. I, n. 241 del 5 gennaio 2026. Il procedimento sulla conferma delle misure protettive e quello per l’apertura della liquidazione giudiziale restano autonomi; il provvedimento sulle misure è impugnabile con il reclamo previsto per i provvedimenti cautelari. Rilevanza: chiarisce come difendersi se le misure vengono negate o revocate.

Cass. civ., ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. La pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di insolvenza (caso regolato dalla legge fallimentare). Rilevanza: la composizione non è uno scudo automatico e va attivata con tempestività.

App. Torino, n. 356 del 22 aprile 2025. Revocate le misure protettive per assenza di prospettive di risanamento, il divieto di aprire la liquidazione giudiziale cade subito, senza attendere la relazione finale dell’esperto. Rilevanza: la credibilità del piano è decisiva fin dalla prima udienza.

Trib. Milano, sez. II civ., 14 dicembre 2025. Se il risanamento non è ragionevolmente perseguibile e l’istanza ha scopo solo liquidatorio o elusivo delle esecuzioni, l’accesso e le misure vanno negati. Rilevanza: segna il confine tra uso corretto e uso strumentale della composizione.

Sugli accordi di ristrutturazione

Cass. civ., sez. I, n. 31892/2025 (dicembre 2025). Non si computano tra gli aderenti i creditori il cui credito nasce dalla stessa operazione di ristrutturazione; senza aderenti anteriori non si può ottenere l’omologazione forzosa. Rilevanza: le maggioranze vanno costruite con adesioni reali.

Cass. civ., sez. I, n. 4365 del 26 febbraio 2026. Stabilire se l’accordo sia usato per finalità deviate è un accertamento di fatto del giudice di merito; legittimo il rigetto di un accordo ridotto a strumento di falcidia del debito pubblico. Rilevanza: l’accordo deve essere una vera ristrutturazione.

Cass. civ., sez. I, ord. n. 5918 del 16 marzo 2026. Nel regime anteriore al correttivo del 2024, l’omologazione forzosa presuppone comunque un accordo con creditori diversi da quelli pubblici. Rilevanza: conferma la necessità di un consenso privato effettivo.

Cass. civ., sez. I, n. 6662/2026. Gli effetti dell’accordo ad efficacia estesa non si estendono ai garanti. Rilevanza: incide sulla posizione di soci e amministratori fideiussori.

App. Firenze, sez. II civ., 7 marzo 2025. Il creditore non aderente, regolarmente informato, che non si oppone in primo grado non può reclamare contro l’omologazione. Rilevanza: stabilità dell’accordo correttamente comunicato.

Sul concordato in continuità

Cass. civ., sez. I, n. 22960 del 9 luglio 2026. Già in fase di ammissione il tribunale verifica il contenuto del piano secondo un criterio di legalità sostanziale, escludendo i progetti manifestamente inidonei. Rilevanza: la continuità va dimostrata con dati verificabili fin dall’inizio.

Cass. civ., sez. I, n. 348 dell’8 gennaio 2025. La continuità presuppone la prosecuzione della pregressa attività; se parziale, deve riguardare almeno un’articolazione funzionalmente autonoma che conservi la propria identità. Rilevanza: distingue la continuità effettiva da quella solo dichiarata.

Cass. civ., sez. I, n. 10307 del 18 aprile 2025. I crediti sorti nella fase esecutiva del concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, non beneficiano della prededuzione funzionale nel successivo fallimento (regime della legge fallimentare). Rilevanza: pesa sulla fiducia dei fornitori durante l’esecuzione del piano.

Sul concordato minore

Cass. civ., sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. La proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale, la par condicio e la graduazione delle prelazioni; il vizio è rilevabile d’ufficio. Rilevanza: limita la libertà di contenuto della proposta.

Cass. civ., sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. La domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile, anche se individuale e anche se il concordato è liquidatorio. Rilevanza: il momento della cessazione dell’attività condiziona le strade disponibili.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un bivio come quello descritto, lo studio lavora su strumenti concreti:

  1. Analizziamo la situazione debitoria e i flussi di cassa prospettici, con i commercialisti dello staff, per stabilire se l’impresa è in crisi o in insolvenza e se il risanamento è ragionevolmente perseguibile.
  2. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando presupposti, soglie di adesione e rischi di ciascuno strumento.
  3. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e la documentazione richiesta dalla piattaforma camerale, curando il piano di risanamento.
  4. Depositiamo e sosteniamo il ricorso per la conferma delle misure protettive e, se necessario, il reclamo contro il loro diniego o la loro revoca.
  5. Conduciamo le trattative con banche e fornitori, costruendo le adesioni necessarie per accordi ad efficacia ordinaria o estesa.
  6. Redigiamo la domanda di concordato, anche con riserva, e strutturiamo le classi dei creditori in coerenza con le regole distributive.
  7. Verifichiamo la sostenibilità del pagamento degli estranei e l’impatto dello strumento sulle garanzie personali di soci e amministratori.
  8. Assistiamo l’impresa minore nel concordato minore, lavorando con l’OCC sulla proposta e sul rispetto delle prelazioni.
  9. Difendiamo l’impresa nelle opposizioni e nei reclami sull’omologazione, fino al ricorso in Cassazione.
  10. Seguiamo la fase esecutiva del piano, monitorando gli adempimenti e i rapporti con i creditori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una scelta comparativa pesa soprattutto la continuità di strategia fino in Cassazione: lo strumento scelto oggi dovrà essere difeso domani, nell’udienza di conferma delle misure, nel giudizio di omologazione e nei reclami. Chi imposta la strategia la sostiene in tutti i gradi, senza cambiare mani e senza cambiare linea. L’abilitazione di Esperto Negoziatore consente di conoscere la composizione negoziata dal punto di vista di chi la guida; quella di Gestore della crisi e di fiduciario OCC è decisiva quando l’impresa è sotto soglia.

Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso caso: i numeri del piano e la sua tenuta giuridica vengono costruiti in parallelo, non in sequenza.


In chiusura

La crisi di liquidità non impone una sola risposta. Composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano attestato, concordato in continuità e concordato minore rispondono a situazioni diverse, e ciascuno offre un vantaggio che si accompagna a un limite. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo prezioso e, a volte, la possibilità stessa di salvare l’azienda.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono l’intero spettro degli strumenti esaminati: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, quelle di Gestore della crisi e fiduciario OCC per le imprese minori, la qualifica di cassazionista per difendere la soluzione scelta fino all’ultimo grado.

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