Introduzione: una procedura che si vince (o si perde) sul calendario
Un’impresa che produce, fattura e paga gli stipendi, ma che si trascina alle spalle tre anni di IVA non versata, ritenute scadute e cartelle rateizzate e poi decadute. È lo scenario tipico di chi arriva a valutare il concordato preventivo in continuità aziendale: l’attività regge, il passato fiscale no. La domanda che segue è sempre la stessa — che cosa succede ai debiti con il Fisco? — e la risposta, a leggere il Codice della crisi, non è una regola sola, ma una sequenza di atti, termini e passaggi che si incastrano l’uno nell’altro nell’arco di mesi, spesso di anni.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nel trattamento dei debiti fiscali il tempo non è un dettaglio procedurale, è la sostanza della difesa. Una certificazione del debito non verificata entro trenta giorni, un avviso di accertamento lasciato diventare definitivo durante le trattative, un’opposizione all’omologa depositata con un giorno di ritardo: ciascuno di questi errori ha una data precisa, e ciascuno può cambiare l’esito.
La timeline che ricostruiamo in questa guida attraversa nove tappe: la ricostruzione preventiva del debito tributario e contributivo; il deposito del ricorso; lo scudo delle misure protettive; il deposito del piano con la proposta di trattamento dei crediti fiscali; le certificazioni che Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione devono rilasciare; il decreto di apertura e il conto alla rovescia verso il voto; il voto dell’Erario; l’udienza di omologazione, con il meccanismo del cosiddetto cram down fiscale; infine l’esecuzione del piano, che può durare anni.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il trattamento dei debiti fiscali nel concordato in continuità si colloca all’incrocio tra diritto della crisi d’impresa e diritto tributario, e su entrambi i fronti lo Studio lavora con competenze certificate: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè professionista abilitato a guidare le imprese nei percorsi di risanamento, ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di ricostruire e contestare la posizione fiscale mentre si costruisce il piano. L’abilitazione da avvocato cassazionista chiude il cerchio: se l’omologa viene contestata, la stessa linea difensiva può essere portata fino all’ultimo grado di giudizio.
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La mappa temporale: le nove tappe in un colpo d’occhio
Prima di entrare nel dettaglio, conviene guardare la procedura dall’alto. Il percorso ha una struttura precisa, disegnata dagli articoli 44, 47, 48, 54, 55, 88, 105, 107, 109 e 112 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII). Alcuni termini sono fissati al giorno, altri sono intervalli entro cui il tribunale sceglie, altri ancora dipendono dalla data che il giudice indica nel decreto di apertura. Il filo conduttore è sempre lo stesso: ogni tappa apre alcune possibilità difensive e ne chiude altre.
Una premessa di regime transitorio, che la Cassazione ha reso decisiva nel 2026: l’attuale art. 88 CCII, nella versione riscritta dall’art. 21 del D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo-ter), è entrato in vigore il 28 settembre 2024 e si applica alle proposte di transazione fiscale presentate dopo quella data. Per le proposte anteriori continua a valere il vecchio testo, con conseguenze molto diverse sul cram down fiscale — ne parliamo nella tappa 8 e nella sezione dedicata alle pronunce.
La tabella che segue riepiloga le tappe con il rinvio alla sezione di dettaglio.
| # | Quando | Che cosa accade | Norma di riferimento | Termine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Da 6 a 3 mesi prima del deposito | Ricostruzione del debito fiscale e contributivo, scelta dello strumento | artt. 84, 87, 88 CCII | Nessun termine legale: è la finestra più ampia |
| 2 | Giorno 0 | Deposito del ricorso (pieno o con riserva) e pubblicazione nel registro delle imprese | artt. 40, 44, 46, 54 CCII | Le misure protettive decorrono dalla pubblicazione |
| 3 | Dal giorno 1 al giorno 30 circa | Conferma giudiziale delle misure protettive contro esecuzioni, anche della Riscossione | artt. 54, 55, 8 CCII | Durata fissata dal giudice; tetto complessivo 12 mesi |
| 4 | Entro 30-60 giorni (più eventuali 60) | Deposito di proposta, piano, attestazione e contestuale presentazione della proposta agli uffici fiscali | artt. 44, 87, 88 co. 1, 2 e 5 CCII | Termine fissato dal tribunale; niente sospensione feriale |
| 5 | Entro 30 giorni dalla presentazione agli uffici | Certificazione di AdER sui ruoli; liquidazione delle dichiarazioni e certificazione degli accertamenti da parte degli uffici | art. 88 co. 5 CCII | 30 giorni per gli uffici |
| 6 | Decreto di apertura e mesi successivi | Nomina del commissario, calendario del voto, relazioni ed elenchi | artt. 47, 105, 107 CCII | 45, 15 e 10 giorni prima della data iniziale del voto |
| 7 | Finestra di voto | Voto delle Direzioni dell’Agenzia e degli enti previdenziali, per classi | artt. 88 co. 6-7, 109 co. 5 CCII | Date indicate nel decreto di apertura |
| 8 | Udienza di omologazione | Opposizioni, parere del commissario, cram down fiscale e ristrutturazione trasversale | artt. 48, 88 co. 4, 112 CCII | Opposizioni almeno 10 giorni prima; parere almeno 5 giorni prima |
| 9 | Da omologa a fine piano | Pagamenti al Fisco secondo il piano, controllo, rischio di risoluzione | artt. 51, 117, 118, 119 CCII | Reclamo entro 30 giorni; risoluzione entro un anno dall’ultimo adempimento previsto |
Da questo momento in poi seguiamo il calendario una tappa alla volta.
Tappa 1 — Da sei a tre mesi prima del deposito: la fotografia del debito fiscale
Cosa succede
Siamo prima dell’inizio formale della procedura. Nessun atto è ancora stato depositato, nessun creditore sa niente. Eppure è qui che si gioca la parte più silenziosa e più determinante della partita con l’Erario. L’impresa, con i suoi consulenti, deve rispondere a una domanda solo in apparenza banale: quanto deve esattamente al Fisco e agli enti previdenziali, a che titolo, con quale grado di privilegio, e in quale stato si trova ogni singola posizione?
Il debito fiscale di un’impresa in crisi raramente è un blocco unico. Una parte è già iscritta a ruolo e affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (cartelle notificate, rateazioni decadute, avvisi di intimazione). Una parte è in accertamento: avvisi notificati e impugnati, oppure in attesa di impugnazione. Una parte emerge dalle dichiarazioni presentate ma non pagate e non ha ancora prodotto un avviso di irregolarità. Una parte, infine, riguarda i contributi INPS e i premi INAIL, che seguono un binario proprio. Ciascuno di questi segmenti ha un privilegio diverso e una diversa possibilità di contestazione.
La norma
La base giuridica del trattamento è l’art. 88, comma 1, CCII: con il piano di concordato il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi e premi degli enti previdenziali e assicurativi, ma esclusivamente attraverso la proposta disciplinata da quella norma. Non esiste, in altre parole, una falcidia del debito fiscale fuori dal canale dell’art. 88.
Il vincolo sostanziale è duplice. Il piano deve garantire ai crediti fiscali privilegiati una soddisfazione non inferiore a quella che otterrebbero, in ragione del loro rango, dal ricavato della liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore dei beni su cui grava la prelazione: il dato lo indica la relazione di un professionista indipendente. Inoltre, per il concordato in continuità, restano fermi i commi 6 e 7 dell’art. 84 CCII — la regola della priorità relativa nella distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione e la tutela rafforzata dei crediti di lavoro.
L’art. 88, comma 1, aggiunge due regole di parità di trattamento. Se il credito tributario o contributivo è privilegiato, percentuale, tempi di pagamento e garanzie non possono essere peggiori di quelli offerti ai creditori con privilegio di grado inferiore o a quelli con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Se il credito è chirografario, anche perché degradato per incapienza, il suo trattamento non può essere differenziato rispetto agli altri chirografari o, se ci sono classi, rispetto a quelle trattate meglio.
Un chiarimento che ancora oggi sorprende molti imprenditori: anche l’IVA e le ritenute operate e non versate rientrano nella falcidia. L’antico divieto di pagamento parziale dell’IVA, che per anni ha frenato i concordati italiani, è venuto meno dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 aprile 2016 (causa C-546/14, Degano Trasporti) ed è oggi del tutto assente dal testo dell’art. 88.
I termini che si attivano
In questa fase nessun termine processuale del concordato è ancora in corsa. Ma altri termini corrono eccome, ed è questo il paradosso della tappa 1: sono quelli del contenzioso tributario. Ogni avviso di accertamento notificato in questi mesi va impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992), con la sola sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Un accertamento non impugnato diventa definitivo e, a quel punto, entra nel passivo del concordato nella sua interezza, senza più possibilità di contestarne l’importo.
Corrono anche i termini delle rateazioni in essere: la decadenza da un piano di dilazione con l’Agente della riscossione riattiva l’intero residuo e rimette in moto le procedure esecutive.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra difensiva più ampia di tutta la procedura, e la meno sfruttata. Qui il debitore può:
- scaricare dal cassetto fiscale e dall’area riservata di AdER la situazione completa di ruoli, rateazioni e carichi, verificando prescrizioni e decadenze maturate sulle singole cartelle;
- impugnare gli accertamenti ancora contestabili, così che al momento del deposito il debito sia qualificato come contestato e non come definitivo;
- presentare eventuali dichiarazioni integrative, che l’art. 88, comma 5, chiede comunque di allegare fino alla data della domanda;
- classificare i crediti pubblici per grado di privilegio (i tributi diretti, l’IVA, le ritenute, i contributi e le sanzioni hanno collocazioni diverse), perché da questa graduazione dipende la misura minima che il piano dovrà offrire;
- scegliere lo strumento: concordato in continuità, accordo di ristrutturazione con transazione ex art. 63, oppure — se la crisi è ancora reversibile — composizione negoziata, che precede e non esclude il concordato.
Resta invece già precluso, in questa fase, qualunque accordo “privato” di stralcio con l’Agenzia al di fuori degli strumenti previsti dalla legge: il Fisco non negozia sconti al di fuori dei canali normativi.
L’errore tipico di questa fase
Arrivare al deposito con un elenco dei debiti fiscali tratto dalla contabilità, senza confronto con i dati degli enti. Quando, trenta giorni dopo il deposito della proposta, arriveranno le certificazioni ufficiali (tappa 5), le differenze emergeranno tutte insieme: tributi dimenticati, sanzioni non stimate, interessi calcolati a una data diversa. Un piano costruito su numeri sbagliati può richiedere modifiche, nuove attestazioni e, nei casi peggiori, perdere la fattibilità.
Quanto dura realmente
La legge non fissa durate per questa fase. Nella pratica, una ricognizione seria del debito fiscale e contributivo di un’impresa di medie dimensioni, con il confronto tra contabilità, cassetto fiscale ed estratti di ruolo, richiede diverse settimane; il business plan e la bozza di attestazione, alcuni mesi. È per questo che il percorso più sicuro inizia prima che il primo pignoramento dell’Agente della riscossione colpisca i conti correnti.
Tappa 2 — Giorno 0: il ricorso e la pubblicazione nel registro delle imprese
Cosa succede
Siamo al giorno zero. L’impresa deposita presso il tribunale competente — quello del luogo in cui ha il centro degli interessi principali — il ricorso per l’accesso al concordato preventivo. Ha due possibilità: depositare subito la domanda completa, con proposta, piano e attestazione, oppure presentare una domanda “con riserva” (il vecchio concordato in bianco), allegando solo i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori, e riservandosi di depositare il resto nel termine che il tribunale concederà.
Il ricorso viene comunicato al registro delle imprese, dove la cancelleria ne cura la pubblicazione. È la pubblicazione, non il deposito, a far scattare la maggior parte degli effetti verso i terzi.
La norma
La domanda con riserva è disciplinata dall’art. 44 CCII; gli effetti del deposito dall’art. 46; le misure protettive dall’art. 54, comma 2. In base a quest’ultima disposizione, se il debitore le ha richieste nel ricorso, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività. Il divieto vale per tutti i creditori, e dunque anche per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Dopo il deposito della domanda e fino al decreto di apertura, l’art. 46 CCII consente al debitore di compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione: gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale. I pagamenti di crediti anteriori sono in linea di principio preclusi, salvo le eccezioni autorizzabili previste dall’art. 100 CCII (ad esempio per beni e servizi essenziali alla prosecuzione dell’attività o per le retribuzioni dei dipendenti).
I termini che si attivano
Il deposito apre il cronometro su più fronti. Le misure protettive non sono automatiche: devono essere richieste espressamente nel ricorso, altrimenti la pubblicazione non produce alcuno scudo contro le esecuzioni. Dal momento della pubblicazione scatta inoltre il periodo entro cui il giudice deve confermarle (tappa 3). Per chi ha scelto la domanda con riserva, il termine per depositare il piano completo verrà fissato dal tribunale con il decreto di concessione dei termini.
Sul fronte fiscale, l’effetto più importante riguarda la cristallizzazione: i crediti dell’Erario per titolo anteriore alla pubblicazione diventano crediti concorsuali, destinati a essere trattati secondo il piano; quelli che maturano dopo, per effetto della prosecuzione dell’attività, sono debiti correnti dell’impresa e vanno pagati alle scadenze ordinarie.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva del giorno zero riguarda la protezione del patrimonio in continuità. Il debitore può:
- chiedere nel ricorso le misure protettive, delimitandone l’ambito in modo coerente con il piano (ad esempio includendo espressamente le azioni della Riscossione);
- chiedere contestualmente, se necessario, misure cautelari mirate, come il divieto di segnalazioni o la sospensione di specifiche procedure;
- predisporre la richiesta di autorizzazione ai pagamenti essenziali ex art. 100 CCII, così da non interrompere l’operatività;
- pianificare la regolarità dei versamenti correnti: da questo momento ogni nuova IVA e ogni nuova ritenuta non pagata alla scadenza non entra nel concordato, e mina la fattibilità del piano.
È invece preclusa, da ora in poi, qualunque iniziativa di pagamento selettivo dei vecchi debiti fiscali per “tenere buono” il Fisco: sarebbe una violazione della parità di trattamento tra creditori.
L’errore tipico di questa fase
Depositare il ricorso senza chiedere le misure protettive, contando su un effetto automatico che il Codice della crisi, a differenza della vecchia legge fallimentare, non riconosce più. Oppure depositare il giorno dopo che l’Agente della riscossione ha già notificato un pignoramento presso terzi sul conto corrente e il terzo ha già assegnato le somme: lo scudo non retroagisce sulle somme già uscite dal patrimonio.
Quanto dura realmente
Il deposito telematico è istantaneo; la pubblicazione nel registro delle imprese avviene normalmente entro pochi giorni, a cura della cancelleria. È un intervallo breve ma pericoloso: in quei giorni l’impresa è già “esposta” come in crisi, senza essere ancora protetta. Per questo il deposito si programma, non si improvvisa.
Tappa 3 — Dal giorno 1 al giorno 30: lo scudo protettivo e la sua conferma
Cosa succede
Il calendario ora corre. Le misure protettive, attivate dalla pubblicazione, vivono una fase precaria: devono essere confermate dal giudice designato, che fissa un’udienza, sente le parti e ne stabilisce la durata. Nel frattempo i creditori — tra cui, con ogni probabilità, l’Agente della riscossione con le sue procedure esecutive pendenti — possono chiedere di essere sentiti o contestare l’ampiezza dello scudo.
La norma
Il procedimento di conferma è regolato dall’art. 55 CCII. Il giudice verifica la funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative o dello strumento prescelto e ne fissa la durata; la protezione può poi essere prorogata su istanza del debitore, previa valutazione del bilanciamento tra il sacrificio imposto ai creditori e il beneficio atteso dal piano. L’art. 8 CCII pone il limite invalicabile: la durata complessiva delle misure protettive, comprese le proroghe e i rinnovi, non può superare i dodici mesi.
Sul computo di questo tetto la giurisprudenza di merito ha dato indicazioni operative: il Tribunale di Modena, con provvedimento del 18 gennaio 2025, ha chiarito che il limite dei dodici mesi va calcolato sommando i soli periodi di protezione effettivamente goduti, escludendo quelli in cui la protezione era venuta meno.
I termini che si attivano
Il termine per la conferma delle misure è breve e la sua mancata osservanza fa venire meno lo scudo: la legge ragiona su un arco di circa trenta giorni dall’iscrizione della domanda, e il debitore deve presidiarlo attivamente. Il tetto dei dodici mesi di protezione complessiva è insuperabile: ogni mese perso in trattative inconcludenti è un mese sottratto alla fase più delicata, quella tra voto e omologa.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa è costruire subito la prova della serietà del piano. Il debitore può:
- depositare, già all’udienza di conferma, un primo schema del piano e una relazione sulla situazione fiscale, per dimostrare che lo scudo serve a un progetto concreto e non a guadagnare tempo;
- documentare le esecuzioni pendenti dell’Agente della riscossione (pignoramenti presso terzi, fermi, ipoteche), chiedendo che le misure si estendano espressamente a esse;
- iniziare il dialogo informale con la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente, per anticipare le linee della futura proposta.
È precluso, invece, contare su proroghe illimitate: la protezione ha un orizzonte finito, e il piano deve essere pronto prima che si esaurisca.
L’errore tipico di questa fase
Usare lo scudo come un tempo di attesa invece che come un tempo di lavoro. Il giudice che conferma o proroga le misure guarda ai progressi reali; chi si presenta alla richiesta di proroga senza aver avanzato il piano rischia di vedersela negare, con la ripresa immediata delle esecuzioni fiscali.
Quanto dura realmente
La conferma interviene di norma entro poche settimane dalla pubblicazione. La prima durata concessa è spesso di alcuni mesi (fino a quattro, secondo la prassi più diffusa), poi prorogabile. Il limite massimo di dodici mesi, però, resta la vera cornice temporale entro cui l’intero percorso — dal deposito all’omologa — dovrebbe idealmente concludersi, o almeno arrivare a una fase in cui la protezione non è più indispensabile.
Tappa 4 — Entro 30-60 giorni (più eventuali 60): piano, proposta al Fisco e attestazione
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Chi ha depositato con riserva deve completare la domanda entro il termine concesso: proposta, piano, attestazione del professionista indipendente e documentazione. Ed è in questo stesso momento che nasce formalmente la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi, la cosiddetta transazione fiscale.
Contestualmente al deposito in tribunale, la proposta e la relativa documentazione devono essere presentate agli uffici fiscali e previdenziali competenti. Da questo momento il Fisco è formalmente informato e il suo iter interno può partire.
La norma
L’art. 44 CCII prevede che il tribunale conceda un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e dell’attestazione, prorogabile su istanza del debitore fino a ulteriori sessanta giorni in presenza di giustificati motivi. Il comma 3 dello stesso articolo esclude che a questo termine si applichi la sospensione feriale.
L’art. 88, comma 5, CCII disciplina la consegna al Fisco: la copia della proposta e della documentazione va presentata, contestualmente al deposito presso il tribunale, agli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. Per l’Agenzia delle Entrate l’interlocutore è la Direzione provinciale o regionale competente; per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli le Direzioni territoriali competenti (o la Direzione centrale per gli atti impositivi emessi direttamente); per gli enti previdenziali e assicurativi la Direzione provinciale. Alla documentazione vanno allegate le copie delle dichiarazioni fiscali per le quali non è ancora pervenuto l’esito dei controlli automatici e le dichiarazioni integrative presentate fino alla data della domanda.
Il cuore tecnico della proposta è l’attestazione. L’art. 88, comma 2, chiede al professionista indipendente di attestare, per i crediti fiscali e contributivi, nel concordato in continuità la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale (nel concordato liquidatorio il parametro è invece la convenienza). La differenza lessicale ha un peso: non si chiede che il Fisco guadagni di più rispetto allo scenario liquidatorio, ma che non ci perda.
Il piano, infine, deve rispettare le regole distributive del concordato in continuità: il valore di liquidazione va distribuito secondo la graduazione delle cause di prelazione, mentre il valore eccedente, generato dalla prosecuzione dell’attività, può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa (art. 84, comma 6, CCII). Una logica che la Cassazione aveva già riconosciuto per i crediti fiscali sotto la legge fallimentare, con l’ordinanza 26 maggio 2022, n. 17155, e che oggi il legislatore ha reso esplicita.
I termini che si attivano
Il termine concesso dal tribunale per il deposito del piano è perentorio e non conosce la pausa di agosto: un decreto ricevuto a luglio impone di lavorare anche nel periodo 1-31 agosto. L’istanza di proroga va depositata prima della scadenza, e deve dimostrare lavori effettivamente avanzati. Il mancato deposito nel termine rende improcedibile la domanda e fa cadere le misure protettive. Dal giorno della presentazione della proposta agli uffici decorrono i trenta giorni per le certificazioni (tappa 5).
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra in cui si scrive il trattamento del Fisco, e ogni scelta fatta qui sarà verificata al voto e all’omologa. Il debitore può:
- articolare la proposta distinguendo per ciascun tributo il grado di privilegio e la quota che, per incapienza, degrada al chirografo;
- modulare percentuali e tempi di pagamento, tenendo conto che la dilazione incide sul confronto con la liquidazione (il valore del pagamento futuro va attualizzato);
- formare le classi: nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria, e la collocazione dei crediti pubblici in classi autonome ha effetti decisivi sulla dinamica del voto e sul possibile cram down;
- chiedere all’attestatore un confronto analitico, voce per voce, tra quanto il Fisco riceverebbe in liquidazione giudiziale e quanto riceve con il piano, perché su quel confronto si reggerà tutto il resto.
Qui si colloca una delle scelte più delicate dell’intero percorso, e lo Studio la affronta con una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, imposta la proposta al Fisco partendo dai numeri dell’alternativa liquidatoria, non da una percentuale scelta a tavolino.
È invece precluso, da questo momento, proporre al Fisco un trattamento peggiore di quello riservato ai creditori con privilegio di grado inferiore: una proposta simile sarebbe inammissibile già in base all’art. 88, comma 1.
L’errore tipico di questa fase
Depositare la proposta in tribunale e dimenticare la consegna contestuale agli uffici fiscali, oppure consegnarla a un ufficio non competente. Senza la presentazione rituale, il termine di trenta giorni per le certificazioni non decorre e l’Erario potrà sostenere di non essere stato messo in condizione di esprimersi.
Quanto dura realmente
Tra domanda con riserva e deposito del piano trascorrono, nella maggior parte dei casi, tra due e quattro mesi, considerando la proroga. Per chi deposita subito la domanda completa, il lavoro si è già svolto nella tappa 1: ecco perché la preparazione preventiva accorcia la procedura.
Tappa 5 — Entro 30 giorni dalla presentazione: le certificazioni del Fisco e della Riscossione
Cosa succede
Il Fisco risponde con i suoi numeri. È la tappa in cui la fotografia del debito costruita dall’impresa si confronta con quella ufficiale. L’Agente della riscossione certifica il debito iscritto a ruolo; gli uffici liquidano i tributi risultanti dalle dichiarazioni, notificano gli avvisi ancora mancanti e certificano i debiti derivanti da atti di accertamento non ancora iscritti a ruolo.
La norma
L’art. 88, comma 5, CCII è puntuale: l’Agente della riscossione deve trasmettere al debitore, non oltre trenta giorni dalla presentazione, una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Nello stesso termine, gli altri uffici devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, insieme a una certificazione del debito derivante da atti di accertamento, anche non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, e dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all’agente. Dopo la nomina del commissario giudiziale, copia degli avvisi e delle certificazioni deve essergli trasmessa per le verifiche sul passivo.
Che cosa succede se il debitore non è d’accordo con quelle cifre? Qui entra in gioco il riparto di giurisdizione tracciato dalle Sezioni Unite. Con l’ordinanza 25 marzo 2021, n. 8504, la Cassazione ha stabilito che le controversie sul diniego della transazione fiscale spettano al giudice della procedura concorsuale; ma quando è contestata l’esistenza o l’ammontare del credito tributario, la giurisdizione resta al giudice tributario, e il tribunale fallimentare si limita a gestire l’accantonamento delle somme contese (art. 90 D.P.R. 602/1973). Lo stesso principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 35954 del 2021.
I termini che si attivano
Il termine di trenta giorni è rivolto agli uffici, ma genera immediatamente termini a carico del debitore. Ogni avviso di accertamento, di liquidazione o di addebito notificato in questa fase deve essere impugnato nei termini ordinari del processo tributario (60 giorni dalla notifica, con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto), altrimenti il credito si consolida. Gli avvisi di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni aprono a loro volta le finestre previste dalla disciplina tributaria per le osservazioni o la regolarizzazione.
C’è poi un profilo spesso trascurato: la compensazione. Con l’ordinanza n. 13881 del 2025, la Sezione tributaria della Cassazione ha ribadito che nel concordato preventivo la compensazione tra un credito d’imposta del contribuente (ad esempio un rimborso IVA) e i debiti tributari è ammessa quando entrambe le posizioni sono sorte prima dell’apertura della procedura, e che il criterio per stabilirlo è il periodo d’imposta in cui si è verificato il fatto generatore, non la data di iscrizione a ruolo o di notifica. Per l’impresa, significa verificare subito se tra i crediti verso l’Erario ve ne siano di compensabili con il debito concorsuale.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa è la riconciliazione dei numeri. Il debitore può:
- confrontare riga per riga la certificazione di AdER con l’elenco dei creditori depositato, segnalando al commissario le cartelle prescritte, i carichi sgravati, le rateazioni già parzialmente pagate;
- impugnare gli avvisi notificati in questa finestra, così da portare in procedura crediti contestati e non definitivi, con il meccanismo dell’accantonamento;
- aggiornare il piano e, se necessario, l’attestazione, per riflettere le cifre certificate: un piano non riconciliato con le certificazioni è il bersaglio più facile per un voto contrario dell’Agenzia;
- verificare crediti d’imposta compensabili, secondo il criterio del fatto generatore.
È invece precluso, a questo punto, sperare che l’eventuale silenzio degli uffici oltre i trenta giorni “congeli” il debito: il termine serve a garantire la tempestività dell’istruttoria, non cancella il credito.
L’errore tipico di questa fase
Considerare le certificazioni un adempimento burocratico dell’Agenzia e non leggerle. Quando la differenza tra debito dichiarato e debito certificato supera una certa soglia, il commissario la segnalerà nella sua relazione ex art. 105 CCII, e i creditori — Erario in testa — voteranno su un piano la cui attendibilità è già stata messa in dubbio.
Quanto dura realmente
Il termine di legge è di trenta giorni, ma nella realtà degli uffici le certificazioni possono arrivare con qualche ritardo, soprattutto per le posizioni previdenziali. Il debitore prudente non aspetta: sollecita, verifica autonomamente e, se serve, integra la documentazione. La tappa 5, nei fatti, si sovrappone spesso con l’avvio della tappa 6.
Tappa 6 — Il decreto di apertura e il conto alla rovescia verso il voto
Cosa succede
Depositato il piano completo, il tribunale esamina la domanda e, se ne ricorrono i presupposti, apre la procedura con decreto. Da questo momento l’impresa non è più soltanto “in attesa”: è formalmente in concordato. Il decreto nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, e soprattutto fissa le date che scandiranno tutto il resto — la data iniziale e la data finale della votazione dei creditori.
A partire da quelle date, la legge costruisce un conto alla rovescia a ritroso: prima del voto il commissario deve depositare la sua relazione particolareggiata, comunicare ai creditori le sue valutazioni e l’elenco dei votanti, raccogliere le repliche.
La norma
L’apertura è disciplinata dall’art. 47 CCII. Nel concordato in continuità il tribunale verifica la ritualità della proposta e apre la procedura salvo che il piano sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali. Con lo stesso decreto il tribunale fissa un termine perentorio, non superiore a quindici giorni, per il versamento della somma destinata a coprire le spese della procedura.
Il conto alla rovescia è scritto negli artt. 105 e 107 CCII. Il commissario redige l’inventario e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte e sulle garanzie, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale del voto. Le relazioni destinate ai creditori, con l’elenco dei creditori ammessi al voto, vanno comunicate almeno quindici giorni prima della stessa data; debitore, creditori e coobbligati possono replicare fino a dieci giorni prima.
Nel frattempo il commissario riceve le certificazioni fiscali e gli avvisi di cui all’art. 88, comma 5, e li usa per verificare l’elenco dei creditori: è lui, di fatto, il primo arbitro tra i numeri dell’impresa e quelli dell’Erario.
I termini che si attivano
Il termine per il versamento delle spese di procedura è perentorio (non oltre quindici giorni): il mancato pagamento porta alla revoca dell’apertura. Le repliche alla relazione del commissario vanno depositate almeno dieci giorni prima della data iniziale del voto: è l’ultima occasione per correggere, prima del voto, una rappresentazione sfavorevole della posizione fiscale. I termini del contenzioso tributario, nel frattempo, continuano a correre per ogni nuovo atto notificato.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra del confronto tecnico con il commissario e, attraverso di lui, con l’Erario. Il debitore può:
- fornire al commissario una riconciliazione documentata tra elenco dei creditori e certificazioni fiscali, spiegando ogni scostamento;
- contestare l’inclusione nell’elenco dei votanti di crediti fiscali prescritti o già estinti, oppure chiedere l’ammissione provvisoria dei crediti contestati;
- presentare alla Direzione provinciale dell’Agenzia una memoria illustrativa della proposta, che accompagni l’istruttoria interna fino al parere della Direzione regionale;
- valutare, finché il voto non si è aperto, eventuali modifiche migliorative della proposta al Fisco, se il dialogo lo suggerisce.
Resta invece precluso qualunque pagamento preferenziale a singoli creditori per assicurarsene il voto: sarebbe un atto in frode, che l’art. 106 CCII sanziona con la revoca della procedura.
L’errore tipico di questa fase
Lasciare che la relazione del commissario sia l’unica voce sulla posizione fiscale. Se il commissario rileva debiti non dichiarati o scostamenti non spiegati, quella valutazione arriverà all’Agenzia prima del voto: e un ufficio che legge di un debito sottostimato difficilmente esprime un voto favorevole.
Quanto dura realmente
Tra decreto di apertura e data iniziale del voto trascorrono di solito tre-quattro mesi, perché il commissario ha bisogno del tempo per l’inventario, per le verifiche sul passivo e per la relazione dei quarantacinque giorni. Nei tribunali più carichi i tempi possono allungarsi; i quarantacinque, quindici e dieci giorni sono però minimi inderogabili.
Tappa 7 — La finestra del voto: il Fisco decide (o non decide)
Cosa succede
Siamo alla finestra di votazione indicata nel decreto di apertura. I creditori esprimono il voto con le modalità telematiche previste dal Codice. Per l’Erario non vota un funzionario qualsiasi: il voto è il risultato di un iter interno, con competenze precise e pareri conformi. Per l’impresa è il momento in cui si capisce se la proposta al Fisco è stata costruita per essere accettata o se bisognerà chiedere al tribunale di superare il dissenso.
La norma
L’art. 88, comma 6, CCII stabilisce chi vota. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il voto è espresso dalla Direzione competente, su parere conforme della Direzione regionale quando la competenza è di una Direzione provinciale. Per i tributi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli votano le Direzioni territoriali competenti, la Direzione territoriale interprovinciale o le Direzioni centrali per gli atti impositivi emessi direttamente. Per i contributi INPS e i premi INAIL vota la Direzione territoriale competente su decisione del Direttore regionale. L’art. 88, comma 7, aggiunge che l’Agente della riscossione vota solo per gli oneri di riscossione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 112/1999.
Le maggioranze del concordato in continuità sono dettate dall’art. 109, comma 5, CCII: la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore, e all’interno di ciascuna classe è approvata se si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se votano favorevolmente i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato i titolari di almeno la metà dei crediti della classe.
Un punto che il correttivo-ter ha reso esplicito: nel lessico dell’art. 88, comma 4, la “mancanza di adesione” dell’amministrazione comprende il voto contrario, e ai fini delle condizioni dell’art. 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. Il silenzio dell’Erario, dunque, non vale come consenso.
I termini che si attivano
Il voto si esprime esclusivamente entro la finestra fissata dal decreto di apertura: fuori da quelle date non si vota. Per il debitore, l’effetto più rilevante è di ordine pratico: l’iter interno dell’Agenzia (istruttoria della Direzione provinciale, parere della Direzione regionale) richiede tempo, e una proposta modificata troppo a ridosso del voto rischia di non essere istruita in tempo.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva, in questa tappa, si restringe al monitoraggio e alla preparazione del passo successivo. Il debitore può:
- verificare che le Direzioni competenti abbiano ricevuto tutta la documentazione e che l’istruttoria sia completa;
- seguire l’andamento del voto per classi, per capire con anticipo se la proposta sarà approvata dalla maggioranza delle classi o se servirà l’omologazione trasversale;
- preparare, in caso di voto contrario o di mancato voto dell’Erario, la richiesta di omologazione anche in mancanza di adesione (art. 88, comma 4) e la documentazione sul confronto con la liquidazione giudiziale.
È ormai preclusa, a voto aperto, la modifica sostanziale della proposta: le regole del Codice fissano la sequenza, e cambiare le carte in tavola durante la votazione esporrebbe l’intera procedura a contestazioni.
L’errore tipico di questa fase
Interpretare il silenzio dell’Agenzia come un via libera implicito. Con l’attuale art. 88 il silenzio è mancata adesione, e se il voto dell’Erario è determinante per le maggioranze, l’unica strada resta la richiesta al tribunale di superare il dissenso. Chi non la prepara per tempo si presenta all’omologa scoperto.
Quanto dura realmente
La finestra di voto dura, di norma, alcuni giorni o poche settimane secondo quanto stabilito dal decreto. Il lavoro vero — l’istruttoria dell’Agenzia — si è svolto nei mesi precedenti: ecco perché il voto dell’Erario si “prepara” nella tappa 4, non nella tappa 7.
Tappa 8 — L’udienza di omologazione: dieci giorni che valgono tutto
Cosa succede
Il calendario si avvicina al suo punto più alto. Se il concordato è stato approvato, o se il debitore chiede comunque l’omologazione superando il dissenso di alcune classi, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio. Il provvedimento viene iscritto nel registro delle imprese e notificato al commissario e ai creditori dissenzienti. Chi vuole opporsi deve farlo per iscritto, entro un termine preciso; il commissario deposita il suo parere motivato; il tribunale decide.
È in questa tappa che si gioca, concretamente, il cram down fiscale: la possibilità per il tribunale di omologare il concordato in continuità anche senza l’adesione dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali.
La norma
Il procedimento è quello dell’art. 48 CCII: le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato vanno proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza; il commissario deve depositare il parere motivato almeno cinque giorni prima.
Il giudizio è regolato dall’art. 112 CCII. Quando non tutte le classi hanno votato a favore, il comma 2 consente al tribunale di omologare ugualmente il concordato in continuità se ricorrono congiuntamente alcune condizioni: il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle prelazioni; il valore eccedente è distribuito in modo che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore; nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito; la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, con almeno una classe di creditori con prelazione, oppure — in mancanza — da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno in parte soddisfatti, rispettando la graduazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione. È la cosiddetta ristrutturazione trasversale dei debiti.
Su questo impianto si innesta l’art. 88, comma 4, CCII nel testo del correttivo-ter. Ferme le altre condizioni dell’art. 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato in continuità anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali se la proposta a loro destinata risulta non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Il secondo periodo della norma precisa quando: se l’adesione dei creditori pubblici è determinante per raggiungere la maggioranza delle classi richiesta dalla lettera d), oppure se quella maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori pubblici. La prima applicazione di merito a una proposta successiva al correttivo si deve al Tribunale di Palermo (decreto del 5 marzo 2025), che ha omologato un concordato in continuità ritenendo necessario il concorso di tutti i presupposti dell’art. 88, comma 4, e dell’art. 112, comma 2.
Il nodo del regime transitorio
Qui la cronologia diventa, letteralmente, questione di date. Il nuovo art. 88 si applica alle proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024. Per quelle anteriori vale il vecchio comma 2-bis, che ammetteva il superamento del dissenso del Fisco quando l’adesione era determinante per raggiungere le percentuali dell’art. 109, comma 1 — cioè le maggioranze del concordato liquidatorio.
Il contrasto tra i tribunali, alcuni favorevoli e altri contrari all’estensione di quel meccanismo al concordato in continuità, è stato risolto dalla Cassazione con l’ordinanza 14 giugno 2026, n. 19790: sotto il vecchio testo il tribunale non poteva omologare il concordato in continuità convertendo in voto favorevole il dissenso delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, perché il rinvio al solo comma 1 dell’art. 109 limitava il meccanismo al concordato liquidatorio. In linea con questa lettura, la Cassazione, con la sentenza 21 maggio 2026, n. 15593, ha escluso che nel regime anteriore il cram down fiscale potesse essere utilizzato per raggiungere le condizioni della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2. Già il Tribunale di Spoleto, con decreto del 17 aprile 2025, aveva ritenuto inapplicabili alle procedure pendenti con proposta anteriore le modifiche dell’art. 88.
Sul contenuto del controllo del giudice, invece, la Suprema Corte, con l’ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723, ha chiarito che nel cram down fiscale del concordato in continuità il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non un’autonoma “meritevolezza” del debitore: il passato fiscale dell’impresa, anche se segnato da violazioni, non basta da solo a negare l’omologa. Sulla disciplina applicabile nel tempo alle condizioni dell’art. 112, comma 2, si è inoltre pronunciata Cass., 30 marzo 2026, n. 7663.
I termini che si attivano
Le opposizioni all’omologa vanno depositate almeno dieci giorni prima dell’udienza: il termine è perentorio. Dopo la decisione si aprono le impugnazioni: il reclamo contro la sentenza di omologazione (o di rigetto) si propone alla corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII), e contro la decisione sul reclamo è ammesso ricorso per cassazione nello stesso termine di trenta giorni. La Cassazione, con la sentenza 17 luglio 2025, n. 19810, ha precisato che il creditore dissenziente è legittimato al reclamo se ha assunto formalmente la qualità di parte nel giudizio di omologazione, costituendosi nei termini e depositando memoria.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa è la costruzione della prova del “non deteriore”. Il debitore può:
- chiedere espressamente al tribunale l’omologazione anche in mancanza di adesione dell’Erario, indicando se l’adesione pubblica era determinante o se la maggioranza delle classi si raggiunge escludendo le classi pubbliche;
- depositare un confronto numerico, attualizzato, tra quanto il Fisco riceve con il piano e quanto riceverebbe in liquidazione giudiziale, supportato dall’attestazione;
- replicare alle opposizioni dell’Agenzia sul terreno dei numeri, perché è su quel confronto — e non sulla condotta fiscale pregressa — che il tribunale decide;
- verificare, per le procedure con proposta anteriore al 28 settembre 2024, quale regime si applica, perché da questo dipende la stessa praticabilità del cram down.
Per le omologhe contestate, la continuità difensiva conta: lo stesso difensore che ha costruito la proposta può sostenerla in reclamo e, se necessario, davanti alla Cassazione.
L’errore tipico di questa fase
Confondere il cram down fiscale con un’autorizzazione generica a “scavalcare” il Fisco. Il meccanismo funziona solo se la proposta all’Erario non è deteriore rispetto alla liquidazione e se ricorrono tutte le condizioni della ristrutturazione trasversale. Un piano che offre al Fisco meno della liquidazione, magari per effetto di una dilazione lunghissima non attualizzata, non si salva neppure con il cram down.
Quanto dura realmente
Dall’approvazione all’udienza trascorrono in genere alcune settimane; la decisione arriva spesso nei giorni o nelle settimane successive. Se la sentenza viene reclamata, il giudizio in corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione possono allungare di molti mesi la stabilizzazione dell’omologa, senza però impedire, di regola, l’avvio dell’esecuzione del piano.
Tappa 9 — Da omologa a fine piano: tre, cinque, talvolta sette anni di pagamenti
Cosa succede
Da questo momento in poi il concordato non è più una promessa, è un obbligo. L’impresa paga il Fisco secondo il piano: rate, percentuali, garanzie. Il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento e riferisce al tribunale. Nel frattempo l’attività continua, e con essa maturano nuove imposte e nuovi contributi, che vanno pagati puntualmente come in qualunque impresa sana.
La norma
L’art. 117 CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda: anche l’Erario che ha votato contro è vincolato al trattamento del piano. L’art. 118 affida al commissario la sorveglianza sull’esecuzione. L’art. 119 disciplina la risoluzione per inadempimento: ciascun creditore può chiederla, ma non se l’inadempimento ha scarsa importanza, e il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
Il versante penale merita attenzione. L’omologa non cancella automaticamente i reati di omesso versamento eventualmente già consumati, ma il pagamento eseguito nel concordato ha effetti concreti: la Cassazione penale, con la sentenza 3 novembre 2025, n. 35840, ha riconosciuto che l’adempimento della pretesa tributaria avvenuto in sede di concordato e di transazione fiscale esplica effetto liberatorio rispetto alla confisca, alla luce del principio di proporzionalità.
I termini che si attivano
Ogni scadenza del piano verso l’Erario è una data critica: un inadempimento non marginale espone alla risoluzione, con il ritorno dei crediti fiscali alla loro misura originaria nei limiti previsti dalla disciplina della risoluzione. I debiti fiscali e contributivi correnti vanno pagati alle scadenze ordinarie: non sono coperti dal concordato e il loro mancato pagamento può generare nuove esecuzioni e, oltre le soglie di legge, nuovi rilievi penali.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva, in fase esecutiva, è la gestione preventiva delle difficoltà. Il debitore può:
- monitorare i flussi di cassa rispetto al piano, segnalando per tempo al commissario eventuali scostamenti;
- valutare, in presenza di difficoltà sopravvenute, le modifiche del piano consentite dalla legge prima che maturi un inadempimento rilevante;
- conservare la documentazione di ogni pagamento al Fisco, anche ai fini dei procedimenti penali eventualmente pendenti per omessi versamenti pregressi;
- difendersi da eventuali ricorsi per risoluzione dimostrando la scarsa importanza dell’inadempimento o l’avvenuta regolarizzazione.
È precluso, invece, rinegoziare separatamente con l’Agenzia il debito concorsuale: il trattamento è quello fissato dal concordato omologato.
L’errore tipico di questa fase
Concentrarsi sulle rate del concordato e trascurare le imposte correnti. Un’impresa che paga puntualmente le rate del piano ma accumula nuova IVA non versata si ritrova, nel giro di pochi anni, con un nuovo debito fiscale fuori dal concordato e senza più l’arma della procedura.
Quanto dura realmente
I piani in continuità prevedono spesso pagamenti al Fisco distribuiti su più anni: tre, cinque, talvolta di più, a seconda dei flussi attesi. Il termine annuale per la risoluzione si aggiunge alla durata del piano: il debitore resta “osservato” fino a un anno dopo l’ultima rata.
Il nodo delle garanzie e delle rate: perché il Fisco guarda ai flussi
C’è un aspetto della fase esecutiva che si decide molto prima, già nella tappa 4, e che torna in primo piano quando i pagamenti iniziano: le garanzie. L’art. 88, comma 1, CCII vieta di offrire al credito tributario privilegiato garanzie meno vantaggiose di quelle riservate ai creditori di grado inferiore o in posizione omogenea. Se il piano prevede, ad esempio, un pegno o una fideiussione a favore di una banca con privilegio inferiore, un presidio analogo va considerato anche per l’Erario. In fase esecutiva, questo si traduce in un obbligo di coerenza: le rate al Fisco non possono slittare mentre si pagano puntualmente creditori di rango inferiore.
Il secondo punto riguarda la sostenibilità dei flussi. In un concordato in continuità le risorse per pagare il Fisco provengono in larga parte dall’attività: margini, incassi, a volte l’apporto di nuova finanza. Ogni scostamento tra i flussi previsti e quelli reali si riflette sulla capacità di rispettare le scadenze verso l’Agenzia. Per questo, nella prassi più attenta, il monitoraggio non è semestrale ma mensile, con un confronto tra budget e consuntivo che consenta di intervenire prima che una rata salti.
Il terzo punto, infine, riguarda la documentazione. Ogni pagamento eseguito in favore dell’Erario in esecuzione del concordato va tracciato con precisione, con l’indicazione dei tributi e dei periodi cui si riferisce: sarà utile nei rapporti con il commissario, nell’eventuale difesa da un ricorso per risoluzione e, come si è visto, anche sul versante penale.
La stessa procedura, due calendari
Due ipotesi dimostrative, costruite sugli stessi dati di partenza, con date reali. Non si tratta di casi seguiti dallo Studio, ma di esercizi che mostrano come le stesse norme producano esiti opposti a seconda di quando si agisce.
Dati comuni. Alfa S.r.l., impresa manifatturiera in continuità diretta. Debito fiscale e contributivo complessivo stimato: 486.730 €, di cui IVA 212.415 €, ritenute non versate 64.380 €, IRES 38.920 €, sanzioni e interessi 103.615 €, contributi INPS 67.400 €. Il 29 maggio 2026 le viene notificato un avviso di accertamento IRES per ulteriori 41.260 €, che l’impresa ritiene infondato.
Calendario A — l’impresa che agisce alle finestre giuste
- 8 giugno 2026: avvio della ricognizione del debito su cassetto fiscale ed estratti di ruolo; emergono due cartelle prescritte per 9.412,37 €, che vengono contestate.
- 27 luglio 2026: impugnazione dell’avviso di accertamento, un giorno prima della scadenza dei 60 giorni (28 luglio); il credito entra in procedura come contestato.
- 13 ottobre 2026: deposito del ricorso con riserva, con richiesta espressa di misure protettive estese alle azioni della Riscossione; pubblicazione il 15 ottobre.
- 16 ottobre 2026: iscrizione del decreto che concede 60 giorni; scadenza 15 dicembre 2026.
- 11 dicembre 2026: deposito di piano, proposta e attestazione; nello stesso giorno consegna della proposta alla Direzione provinciale dell’Agenzia e alla Direzione provinciale INPS.
- Entro il 10 gennaio 2027: arrivano le certificazioni; lo scostamento rispetto all’elenco è di 3.184,55 €, già spiegato nella riconciliazione.
- 22 gennaio 2027: decreto di apertura; voto fissato dal 10 al 20 maggio 2027.
- 26 marzo 2027: ultimo giorno utile per la relazione del commissario (45 giorni prima del 10 maggio); 25 aprile comunicazione ai creditori; 30 aprile termine per le repliche, usato per depositare la memoria sulla posizione fiscale.
- 10-20 maggio 2027: l’Erario vota contro, ma la proposta è costruita per il cram down.
- 6 luglio 2027: udienza di omologazione (opposizioni entro il 26 giugno, parere del commissario entro il 1° luglio). La prova del “non deteriore” è già agli atti.
- Scudo protettivo: attivo dal 15 ottobre 2026, con tetto al 15 ottobre 2027; l’udienza cade oltre tre mesi prima del limite.
Calendario B — l’impresa che lascia correre
- 29 maggio 2026: avviso di accertamento notificato e archiviato; il 28 luglio 2026 scade il termine per impugnarlo, e i 41.260 € diventano definitivi.
- 3 agosto 2026: l’Agente della riscossione notifica un pignoramento presso terzi sul conto corrente; nessuna reazione. Alla scadenza dei sessanta giorni, 2 ottobre 2026, la banca versa 38.214,60 €.
- 19 ottobre 2026: deposito del ricorso con riserva; pubblicazione il 21 ottobre. Le somme pignorate sono ormai uscite dal patrimonio.
- 18 dicembre 2026: istanza di proroga, concessa; nuovo termine a metà febbraio 2027.
- 18 febbraio 2027: deposito del piano, ma la proposta viene consegnata agli uffici fiscali solo il 9 marzo; i trenta giorni per le certificazioni scadono l’8 aprile 2027.
- Aprile 2027: la certificazione rivela 61.870 € in più rispetto all’elenco (accertamento definitivo, sanzioni, interessi); serve integrare piano e attestazione.
- Voto fissato a fine settembre 2027: la Direzione regionale rileva numeri non riconciliati; voto contrario.
- Scudo protettivo: attivo dal 21 ottobre 2026, cessa al più tardi il 21 ottobre 2027. L’udienza di omologa rischia di cadere dopo quella data, con l’impresa esposta alle esecuzioni proprio nella fase finale.
A parità di debito e di norme, il calendario A arriva all’omologa con un credito contestato, una riconciliazione pulita e un margine di tre mesi sul tetto di protezione; il calendario B vi arriva con 41.260 € di debito consolidato, 38.214,60 € di cassa perduta e uno scudo in scadenza.
Un esercizio sul “non deteriore”: quanto vale una dilazione
Ipotesi: in liquidazione giudiziale, dedotte prededuzioni e crediti di rango superiore, al credito tributario privilegiato di Alfa (358.900 €) spetterebbero 197.755 €, pari al 55,1%. Il piano offre il 61,4%, cioè 220.365 €, in cinque rate annuali posticipate da 44.073 €.
In valore nominale il Fisco guadagna oltre 22.000 €. Ma i pagamenti sono differiti: attualizzando le cinque rate a un tasso del 3,5% annuo, il valore attuale scende a circa 198.990 €. Il margine rispetto alla liquidazione si riduce a circa 1.235 €: ancora “non deteriore”, ma di poco. Se il piano avesse diluito gli stessi 220.365 € in sette anni, il valore attuale sarebbe sceso sotto i 197.755 €, e la proposta non avrebbe superato il test dell’art. 88, comma 4. La durata del piano, in altre parole, fa parte del trattamento.
Un esercizio sulle classi: quando l’adesione del Fisco è “determinante”
Ipotesi: piano con cinque classi — (1) lavoratori privilegiati, favorevole; (2) Erario privilegiato, contrario; (3) INPS, contrario; (4) fornitori strategici, favorevole; (5) banche chirografarie, contraria. La maggioranza delle classi richiede tre voti su cinque: ne sono arrivati due. Se l’Erario avesse aderito, le classi favorevoli sarebbero state tre: la sua adesione è dunque determinante. In alternativa, escludendo dal computo le due classi pubbliche, restano tre classi, di cui due favorevoli: la maggioranza è raggiunta. In entrambe le letture dell’art. 88, comma 4, il tribunale può omologare, a condizione che il trattamento di Erario e INPS non sia deteriore rispetto alla liquidazione e che ricorrano le altre condizioni dell’art. 112, comma 2.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un altro rimedio
La cronologia descritta finora è quella del concordato in continuità “puro”. Ma la procedura non corre mai da sola: accanto a essa possono aprirsi binari paralleli che la accorciano, la allungano o la deviano.
Il binario del contenzioso tributario. È il più frequente. Ogni accertamento impugnato apre un processo davanti alla Corte di giustizia tributaria che ha tempi propri, spesso più lunghi dell’intero concordato. La procedura concorsuale non si ferma ad aspettarlo: il credito contestato viene gestito con l’accantonamento e la proposta al Fisco deve prevedere che cosa accade se il contenzioso si chiude a favore dell’Agenzia. Il vantaggio è evidente: il credito non entra nella procedura come definitivo e il piano non ne paga l’intero importo a priori.
Il binario della composizione negoziata. Se l’impresa è in una crisi ancora reversibile, il percorso può iniziare prima, con la composizione negoziata assistita da un esperto indipendente. La timeline cambia: le trattative con i creditori, compreso il Fisco, si svolgono in una sede non giudiziale e più riservata, con possibilità di misure protettive dedicate; il concordato resta disponibile come sbocco, e il lavoro già svolto — la ricognizione del debito, il piano, i rapporti con gli uffici — accorcia sensibilmente le tappe 1-4.
Il binario dell’accordo di ristrutturazione. L’art. 63 CCII prevede una transazione su crediti tributari e contributivi anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la possibilità di omologazione forzosa a condizioni proprie, rese più stringenti dal correttivo-ter. Qui la dinamica è diversa: non ci sono classi e voto, ma adesioni e percentuali; la Cassazione, con numerose pronunce del 2026, ne ha precisato i presupposti nel regime anteriore alle modifiche. Per un’impresa con pochi grandi creditori, oltre al Fisco, il binario dell’accordo può risultare più rapido.
Il binario della mancata approvazione. Se la proposta non raggiunge le maggioranze e non ricorrono le condizioni per l’omologazione trasversale, la procedura si chiude senza omologa. Su istanza dei creditori o del pubblico ministero, e se ne ricorrono i presupposti, può aprirsi la liquidazione giudiziale. È lo scenario da evitare, e anche per questo la proposta al Fisco va costruita, fin dalla tappa 4, per resistere a un voto contrario.
Il binario della modifica. Finché il voto non è aperto, la proposta può essere migliorata, anche su impulso delle interlocuzioni con l’Agenzia. Ogni modifica, però, rimette in moto parte del calendario: nuova attestazione, nuove comunicazioni, a volte nuove date di voto. È una leva utile, a condizione che il tetto dei dodici mesi di protezione lo consenta.
Il binario della procedura per i piccoli. Per le imprese sotto le soglie di fallibilità e per i debitori non fallibili il Codice prevede il concordato minore, con regole proprie. La Cassazione, con l’ordinanza 16 maggio 2026, n. 14555, ha chiarito che in quella procedura la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla proposta di transazione fiscale dell’art. 88 e che non si applicano le regole di omologazione forzosa del concordato preventivo, avendo l’art. 80 CCII una disciplina propria. Chi ha i requisiti dimensionali segue quindi una timeline diversa, e in parte più semplice.
Le 5 finestre critiche
Nella cronologia ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito. Tutti gli altri si possono recuperare; questi, di regola, no.
- I 60 giorni per impugnare gli accertamenti, prima e durante la procedura. Un avviso lasciato consolidare trasforma un credito contestabile in un debito certo, che entra nel concordato per intero. È la finestra più silenziosa e quella con le conseguenze più durature.
- La richiesta di misure protettive nel ricorso, e la loro conferma nel primo mese. Senza domanda espressa non c’è protezione; senza conferma tempestiva la protezione cade. Nel frattempo, le somme pignorate dalla Riscossione che escono dal patrimonio non rientrano più.
- Il deposito del piano con la contestuale consegna della proposta agli uffici fiscali. È il giorno in cui nasce la transazione fiscale e decorrono i trenta giorni per le certificazioni. Un errore di consegna rallenta tutto il resto e offre all’Erario un argomento procedurale.
- I dieci giorni prima del voto per replicare alla relazione del commissario. È l’ultima occasione per spiegare gli scostamenti tra i numeri dell’impresa e quelli del Fisco prima che le Direzioni votino.
- I dieci giorni prima dell’udienza di omologa, e i trenta per l’eventuale reclamo. È la finestra in cui si confrontano le opposizioni e si deposita la prova del “non deteriore”; subito dopo, se la decisione è sfavorevole, i trenta giorni per il reclamo alla corte d’appello.
Le domande sul tempo
Ho ricevuto un avviso di accertamento venti giorni fa e sto per depositare la domanda di concordato: devo comunque impugnarlo? Sì. Il deposito della domanda non sospende i termini del processo tributario. Restano 40 giorni (con l’eventuale sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, se il periodo vi ricade): impugnare consente di portare in procedura un credito contestato, gestito con l’accantonamento, invece di un debito definitivo.
Quanto dura, in tutto, un concordato in continuità con debiti fiscali? Sommando i termini di legge — da 30 a 120 giorni per il deposito del piano, 30 giorni per le certificazioni, almeno 45 giorni tra relazione del commissario e voto, i tempi dell’udienza di omologa — il percorso dal deposito all’omologazione difficilmente scende sotto i sei-sette mesi e spesso supera l’anno. A questo si aggiunge la durata del piano di pagamento, che può essere di diversi anni.
Ho una proposta di transazione fiscale depositata ad agosto 2024: posso chiedere il cram down fiscale nel mio concordato in continuità? Con una proposta presentata prima del 28 settembre 2024 si applica il vecchio art. 88, comma 2-bis, e la Cassazione, con l’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026, ha escluso che quel testo consentisse il cram down fiscale nel concordato in continuità. È un punto da verificare subito, perché cambia la strategia sulle maggioranze.
Il Fisco non ha votato entro la data finale: posso considerarlo favorevole? No. Con l’attuale art. 88, comma 4, la mancata adesione comprende il voto contrario e l’adesione dei creditori pubblici, ai fini delle condizioni dell’omologazione trasversale, deve essere espressa. Occorre chiedere al tribunale l’omologazione anche in mancanza di adesione, se ne ricorrono i presupposti.
Il piano è omologato da due anni e ho saltato una rata al Fisco: è tutto perduto? Non necessariamente. La risoluzione non si pronuncia se l’inadempimento è di scarsa importanza, e il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. Agire subito — regolarizzando e documentando — è ciò che fa la differenza.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le decisioni che seguono sono ordinate secondo la tappa della cronologia cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi, non riportati come massime.
Tappe 1 e 4 — Il perimetro della falcidia e il rango dei crediti fiscali
- Corte di Giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). La direttiva IVA non impedisce a uno Stato membro di ammettere il pagamento parziale del debito IVA in una procedura di concordato, se un esperto indipendente attesta che il Fisco non otterrebbe di più in caso di liquidazione. Rilevanza: è la radice della falcidiabilità dell’IVA, oggi pacifica nell’art. 88 CCII.
- Cass. civ., ord. 26 maggio 2022, n. 17155. Le regole speciali sui crediti tributari e contributivi nel concordato (allora art. 182-ter l. fall.) derogano alla regola della priorità assoluta: i crediti di rango inferiore possono ricevere qualcosa anche se il Fisco non è pagato per intero, purché il Fisco sia trattato meglio di loro. Rilevanza: anticipa la logica oggi scritta nell’art. 88, comma 1, per i crediti fiscali privilegiati.
Tappa 3 — Lo scudo protettivo
- Trib. Modena, 18 gennaio 2025. Il limite massimo di dodici mesi per le misure protettive si calcola sommando i periodi di protezione effettivamente goduti, escludendo quelli di interruzione. Rilevanza: consente di pianificare con precisione il calendario rispetto alle esecuzioni della Riscossione.
Tappa 5 — Certificazioni, contestazioni, compensazioni
- Cass., Sez. Un., ord. 25 marzo 2021, n. 8504. La reazione del debitore al diniego della transazione fiscale spetta al tribunale della procedura; se però si contesta l’esistenza o l’ammontare del tributo, decide il giudice tributario e in sede concorsuale si procede all’accantonamento. Rilevanza: traccia la strada da seguire quando le certificazioni non tornano.
- Cass., Sez. Un., ord. n. 35954 del 2021. Le Sezioni Unite confermano, pochi mesi dopo, la giurisdizione del giudice concorsuale sulle controversie originate dalla condotta dell’Amministrazione rispetto alla proposta di transazione fiscale. Rilevanza: consolida l’orientamento e riduce il rischio di doppi binari processuali.
- Cass. civ., Sez. V, ord. n. 13881 del 2025. Nel concordato preventivo la compensazione tra crediti e debiti tributari è possibile quando entrambe le posizioni sono anteriori all’apertura della procedura, da valutare in base al periodo d’imposta del fatto generatore e non alla data del ruolo o della notifica. Rilevanza: permette di ridurre il debito concorsuale utilizzando crediti d’imposta pregressi.
Tappa 8 — Omologazione e cram down fiscale
- Trib. Palermo, decreto 5 marzo 2025. Per le proposte successive al correttivo-ter, il concordato in continuità può essere omologato nonostante il dissenso dei creditori pubblici solo se concorrono tutti i presupposti dell’art. 88, comma 4, e dell’art. 112, comma 2. Rilevanza: è tra le prime applicazioni del nuovo testo.
- Trib. Spoleto, 17 aprile 2025. Le modifiche dell’art. 88 introdotte dal correttivo-ter, compreso il cram down nel concordato in continuità, non si applicano alle procedure con proposta di transazione presentata in precedenza. Rilevanza: segnala che la data di deposito della proposta decide il regime.
- Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. La Corte si occupa dell’individuazione, ratione temporis, della disciplina dell’omologazione forzosa dell’art. 112, comma 2, dopo le modifiche del D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: conferma che anche per la ristrutturazione trasversale il regime applicabile va verificato in base alla data della procedura.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723. Nel cram down fiscale del concordato in continuità il tribunale confronta la proposta con la liquidazione giudiziale e non valuta la meritevolezza del debitore; le violazioni fiscali pregresse non bastano da sole a negare l’omologa. Rilevanza: sposta il confronto con l’Erario sul terreno dei numeri.
- Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593. Nel regime anteriore al correttivo-ter, l’omologazione forzosa della transazione fiscale non poteva essere utilizzata per soddisfare le condizioni della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2. Rilevanza: decisiva per le procedure ancora regolate dal vecchio testo.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790. Il vecchio art. 88, comma 2-bis, non permetteva di omologare il concordato in continuità trasformando in adesione il voto contrario di Fisco ed enti previdenziali, perché richiamava solo le maggioranze del concordato liquidatorio. Rilevanza: risolve il contrasto dei tribunali di merito e segna il confine netto tra vecchio e nuovo regime.
- Cass. civ., Sez. I, 17 luglio 2025, n. 19810. Il creditore dissenziente può reclamare contro l’omologa solo se ha assunto la qualità di parte nel giudizio di omologazione, costituendosi nel termine e depositando memoria. Rilevanza: chiarisce chi può impugnare e quando, anche rispetto all’Erario.
Tappa 9 — Esecuzione e profili collaterali
- Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2025, n. 35840. L’adempimento della pretesa tributaria avvenuto nel concordato con transazione fiscale produce effetto liberatorio rispetto alla confisca, per il principio di proporzionalità. Rilevanza: collega l’esecuzione del piano alla posizione penale dell’amministratore.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari e previdenziali non richiede la transazione fiscale dell’art. 88 e l’omologazione forzosa segue le regole proprie dell’art. 80 CCII. Rilevanza: segna il confine con la procedura per le imprese minori, che ha una timeline diversa.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo nella tappa in cui ti trovi, con strumenti diversi a seconda del punto del calendario.
- Ricostruiamo il debito fiscale e contributivo (tappa 1): acquisiamo estratti di ruolo e dati del cassetto fiscale, li confrontiamo con la contabilità e individuiamo cartelle prescritte, sgravi e decadenze.
- Impugniamo gli atti impositivi nei termini (tappe 1 e 5): predisponiamo i ricorsi contro accertamenti e avvisi entro i 60 giorni, così che il credito entri in procedura come contestato.
- Scriviamo il ricorso e le misure protettive (tappe 2 e 3): definiamo l’ambito delle misure includendo le azioni della Riscossione e sosteniamo la conferma e le proroghe davanti al giudice.
- Impostiamo la proposta al Fisco (tappa 4): la costruiamo sui numeri dell’alternativa liquidatoria, per grado di privilegio, con percentuali e tempi verificati anche in valore attuale.
- Formiamo le classi in funzione del voto (tappa 4): valutiamo la collocazione dei creditori pubblici e simuliamo gli scenari di maggioranza e di cram down.
- Riconciliamo le certificazioni (tappa 5): confrontiamo riga per riga le certificazioni di AdER e degli uffici con l’elenco dei creditori e segnaliamo al commissario ogni scostamento documentato.
- Presidiamo il dialogo con commissario e Direzioni (tappe 6 e 7): depositiamo repliche e memorie illustrative prima del voto.
- Chiediamo e sosteniamo l’omologazione anche senza adesione dell’Erario (tappa 8): depositiamo la prova del trattamento non deteriore e replichiamo alle opposizioni.
- Seguiamo reclamo e ricorso per cassazione (tappa 8): la stessa linea difensiva, dallo studio del piano fino all’ultimo grado.
- Affianchiamo l’impresa nell’esecuzione (tappa 9): monitoriamo le scadenze verso il Fisco e gestiamo le eventuali istanze di risoluzione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesano in modo particolare due di queste competenze. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere dall’interno i percorsi di risanamento delle imprese e il modo in cui i creditori, Fisco compreso, valutano un piano di continuità. Il coordinamento dello staff nazionale in diritto tributario consente di lavorare contemporaneamente sul piano concorsuale e sul contenzioso fiscale, due binari che in questa procedura corrono sempre in parallelo.
La continuità di strategia è il secondo pilastro: lo stesso difensore segue la pratica dall’analisi iniziale del debito fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza cambi di linea tra una fase e l’altra. E dietro il singolo professionista c’è uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i numeri del piano e gli argomenti giuridici nascono nello stesso tavolo di lavoro.
Chiusura: il tempo come risorsa
Ogni tappa di questa cronologia ha una data, e ogni data apre o chiude una possibilità. Il tempo è la risorsa più preziosa dell’impresa che deve regolare i propri debiti fiscali, ed è anche la più sprecata: si perde prima del deposito, quando gli accertamenti diventano definitivi; si perde durante lo scudo, quando i mesi di protezione scorrono senza un piano; si perde all’omologa, quando manca la prova del “non deteriore”.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente dove si incrociano le competenze certificate dell’Avv. Monardo: la crisi d’impresa, presidiata come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e il diritto tributario, presidiato attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale; con l’abilitazione da cassazionista a garantire che la strategia possa essere difesa fino all’ultimo grado. Analizzeremo il punto del calendario in cui si trova la tua impresa e costruiremo con te le mosse per le tappe che restano.
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