Sovraindebitamento Delle Coppie Di Fatto: Si Può Fare Una Procedura Unica?

La risposta è sì: i conviventi di fatto possono chiedere insieme l’accesso a una procedura di sovraindebitamento, ma la maggior parte delle domande congiunte che si inceppano non cade per mancanza di diritto, bensì per errori di impostazione commessi prima ancora di arrivare davanti al giudice.

L’art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) consente ai “membri della stessa famiglia” di presentare un’unica domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento quando sono conviventi oppure quando i loro debiti hanno un’origine comune. Tra i membri della famiglia la norma include espressamente, accanto al coniuge e alle parti dell’unione civile, i conviventi di fatto disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76. È una possibilità preziosa per le coppie non sposate che hanno firmato insieme un mutuo, un finanziamento per l’auto, un prestito per arredare casa, o che si sono prestate garanzie a vicenda. Ma è anche un terreno dove si sbaglia spesso, e dove l’errore costa mesi di tempo, relazioni dell’OCC da rifare, esecuzioni che nel frattempo proseguono.

Gli errori che si ripetono con maggiore frequenza sono sei:

  1. Dare per scontato di essere “conviventi di fatto” per la legge solo perché si vive insieme.
  2. Aspettare la fine della relazione (o presentare la domanda dopo la separazione) credendo che basti l’origine comune dei debiti.
  3. Pensare che procedura unica significhi patrimonio unico e debiti “in comune” per tutto.
  4. Scegliere la procedura del consumatore quando uno dei due ha debiti d’impresa o garanzie prestate all’attività del partner.
  5. Mettere nella stessa domanda strumenti diversi, uno per ciascun partner.
  6. Muoversi in ordine sparso: due domande separate, in tribunali diversi, senza coordinamento, e senza valutare la posizione individuale di ciascuno.

Perché questo tema rientra esattamente nell’ambito di lavoro dello Studio Monardo? Perché la procedura familiare nasce proprio dentro la legge 3/2012 (con l’art. 7-bis introdotto nel 2020) ed è poi confluita nell’art. 66 CCII: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC, cioè dell’organismo che nomina il gestore unico chiamato a istruire la domanda congiunta e a redigere la relazione su cui il tribunale decide. Conoscere dall’interno come l’OCC esamina due patrimoni distinti in un’unica pratica è ciò che consente di intercettare gli errori prima del deposito.

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Errore n. 1 — “Viviamo insieme da anni, quindi siamo una famiglia per il Codice della crisi”

L’errore

Una coppia vive nello stesso appartamento da sei anni, ha un conto cointestato e un mutuo firmato da entrambi. Uno dei due, però, è ancora sposato con un’altra persona: separato legalmente da tempo, ma mai divorziato. La coppia chiede all’OCC di impostare una domanda unica ex art. 66 CCII, convinta che la convivenza di lunga durata basti.

Perché è un errore

L’art. 66, comma 2, CCII non richiama una generica “coppia”, ma i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. E l’art. 1, comma 36, di quella legge definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Il partner separato ma non divorziato è ancora vincolato da matrimonio: per la legge 76/2016 quella coppia, per quanto stabile, non forma una “convivenza di fatto”.

Il comma 37 della stessa legge aggiunge che, per accertare la stabile convivenza, si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica prevista dagli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b), del D.P.R. 223/1989. L’orientamento prevalente legge questa dichiarazione come strumento di prova privilegiato e non come elemento costitutivo: la convivenza esiste nei fatti, la registrazione serve a dimostrarla. La Cassazione ha anzi chiarito, già con la sentenza n. 9178 del 13 aprile 2018, che ciò che rileva è la stabilità del legame e dell’assistenza reciproca, non un requisito formale isolato come la coabitazione. Ma l’orientamento “sostanzialista” funziona in una sola direzione: può aiutare chi ha una convivenza vera senza registrazione, non può salvare chi manca di un requisito negativo come l’assenza di un matrimonio in essere.

Le conseguenze

Se il requisito soggettivo manca, la domanda congiunta non ha base: i due partner non sono “membri della stessa famiglia” e quindi non possono sfruttare né la domanda unitaria del comma 1 né le regole di coordinamento del comma 4. Il tribunale di norma separa le posizioni o dichiara inammissibile la domanda congiunta, e il partner residente in un altro circondario può vedersi dichiarare l’incompetenza del giudice adito. È esattamente ciò che è accaduto in un caso deciso dal Tribunale di Bologna il 19 novembre 2024, dove la domanda congiunta di due ex coniugi divorziati è stata ritenuta priva del presupposto dell’art. 66, comma 2, con declaratoria di incompetenza per il ricorrente residente altrove. Il danno più grave non è il rigetto in sé, ma il tempo perso: nel frattempo pignoramenti e procedure esecutive vanno avanti, e la relazione dell’OCC va rifatta su due pratiche distinte.

Cosa fare invece

Prima di chiedere all’OCC di impostare la domanda unica, verificate carta alla mano tre elementi: che entrambi siate maggiorenni e liberi da matrimonio o unione civile con terzi (se uno è separato, occorre che il divorzio sia definitivo); che esista una dichiarazione anagrafica di convivenza o, in mancanza, una documentazione solida della stabilità del legame (residenza comune, contratti intestati a entrambi, spese condivise, eventuali figli comuni); e da quanto tempo la convivenza dura. Se la dichiarazione anagrafica manca, conviene renderla prima del deposito, non dopo: non è costitutiva, ma elimina alla radice una contestazione. Se invece uno dei due è ancora sposato, la strada non è la procedura familiare ex art. 66, ma due procedure individuali, costruite in modo coerente fin dall’inizio.

Quanto alla documentazione, è utile pensare a ciò che il gestore della crisi e il giudice devono poter leggere senza ambiguità. Il certificato anagrafico di convivenza di fatto rilasciato dal Comune è il documento più diretto. In sua assenza, o a rafforzamento, servono prove della vita comune che coprano un arco di tempo significativo: contratto di locazione o atto di acquisto intestato a entrambi, utenze domestiche, polizze assicurative sulla casa, estratti del conto cointestato con i movimenti delle spese ordinarie, eventuale contratto di convivenza registrato ai sensi dell’art. 1, commi 50 e seguenti, L. 76/2016, certificati di nascita dei figli comuni. L’esperienza insegna che le domande più solide sono quelle in cui la convivenza emerge da documenti formati prima che i debiti diventassero un problema, e non da dichiarazioni rese a ridosso del deposito.

Occorre anche ricordare che la relazione dell’OCC deve dare conto della composizione del nucleo familiare, perché da essa dipendono la quota di reddito necessaria al mantenimento e la parte che può essere destinata ai creditori. Una convivenza dichiarata nel ricorso ma non coerente con i dati anagrafici e reddituali crea una contraddizione che il giudice rileva immediatamente, e che può riverberarsi anche sulla valutazione di trasparenza dei ricorrenti.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’art. 66 considera membri della famiglia anche i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo. Per le coppie di fatto questo apre una porta laterale spesso ignorata: se il debito comune coinvolge anche il genitore di uno dei due partner (per esempio perché ha garantito il mutuo), il genitore e il figlio sono “famiglia” a prescindere dallo status della coppia. Il partner non ancora divorziato resta però fuori dal perimetro: la sua posizione non può essere agganciata a quella del compagno tramite l’affinità, perché l’affinità nasce solo dal matrimonio e non dalla convivenza.


Errore n. 2 — “Ci siamo lasciati, ma i debiti sono comuni: facciamo comunque la procedura insieme”

L’errore

Una coppia convivente acquista casa con un mutuo cointestato e contrae due finanziamenti per i lavori. Dopo la rottura, entrambi si trovano sovraindebitati per la stessa causa. Decidono di chiedere insieme la liquidazione controllata, pensando che l’origine comune dei debiti basti a giustificare la domanda unica, anche se ormai vivono in città diverse.

Perché è un errore

L’art. 66, comma 1, prevede due presupposti alternativi, la convivenza oppure l’origine comune del sovraindebitamento. Ma entrambi operano all’interno di un requisito che viene prima: essere “membri della stessa famiglia” secondo il comma 2. L’origine comune dei debiti consente di non convivere più (è il caso dei coniugi separati, che restano coniugi), ma non può ricreare un vincolo familiare che non esiste più. La convivenza di fatto, a differenza del matrimonio, cessa nei fatti con il venir meno del legame affettivo e della coabitazione stabile: non c’è un “ex convivente” giuridicamente assimilabile al coniuge separato.

La giurisprudenza, per ora, legge la norma in modo restrittivo. Il Tribunale di Forlì, con decisione del 19 gennaio 2024, ha ammesso la domanda congiunta di coniugi separati legalmente, proprio perché separati ma ancora coniugi. Il Tribunale di Bologna, il 19 novembre 2024, ha invece respinto la domanda di due divorziati per assenza del presupposto familiare. La dottrina ha auspicato che il correttivo del 2024 (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) estendesse la procedura agli ex conviventi quando i debiti hanno origine comune, ma il legislatore non lo ha fatto.

Le conseguenze

Una domanda congiunta presentata dopo la fine della convivenza è esposta al rischio concreto di essere scissa o dichiarata inammissibile, con la necessità di ripartire da due fascicoli, due relazioni e, se i partner risiedono in circondari diversi, due tribunali. Nel frattempo, il creditore ipotecario che ha già pignorato la casa comune prosegue l’esecuzione, e il blocco delle azioni esecutive (che nelle procedure di sovraindebitamento arriva solo con i provvedimenti del giudice) si allontana.

Cosa fare invece

Il momento giusto per valutare la procedura di coppia è quando la convivenza è ancora in essere. Se sapete che la relazione si sta chiudendo ma i debiti sono comuni, valutate con il gestore della crisi se depositare prima della cessazione della convivenza, documentandola in modo inequivocabile. Se la convivenza è già finita, la strada corretta sono due procedure individuali costruite in modo speculare, con lo stesso impianto sui debiti comuni, in modo che il trattamento del mutuo cointestato e dei finanziamenti comuni sia coerente e non contraddittorio.

Il punto che sfugge quasi sempre è che la fine della convivenza di fatto non richiede alcuna formalità: a differenza del matrimonio, che si scioglie solo con il divorzio, la convivenza cessa quando vengono meno il legame affettivo e la vita comune. La dichiarazione anagrafica può restare in piedi per mesi dopo la rottura, ma non dimostra una convivenza che nei fatti non c’è più; al contrario, se uno dei due trasferisce la residenza o comunica la cessazione al Comune, quella circostanza diventa una prova contraria difficile da superare. Se tra i partner esiste un contratto di convivenza, la sua risoluzione (per accordo, recesso unilaterale o matrimonio di uno dei due) è un ulteriore indice della cessazione.

Diverso è il caso della coppia che attraversa una crisi ma continua a vivere insieme e a sostenersi reciprocamente: qui la convivenza esiste ancora, e la domanda unitaria resta percorribile. È qui che molti compromettono la propria posizione, affrettando un trasloco o un cambio di residenza proprio nelle settimane in cui la pratica è in preparazione presso l’OCC. Se la domanda congiunta è la scelta più utile, conviene sincronizzare i tempi: prima il deposito, poi eventuali decisioni sulla residenza.

Il dettaglio che pochi conoscono

Anche con due procedure separate, i creditori comuni non possono prendere due volte: il creditore del mutuo cointestato partecipa a entrambe le procedure, ma il suo credito si riduce man mano che riceve pagamenti dall’una o dall’altra. Due piani scritti senza coordinamento, però, possono trattare lo stesso credito in modo diverso (per esempio uno prevede la vendita della quota di casa, l’altro la prosecuzione del mutuo), rendendo entrambi difficilmente omologabili. La coerenza tra le due pratiche va costruita, non si produce da sola.


Errore n. 3 — “Procedura unica significa che mettiamo insieme tutto: redditi, casa e debiti”

L’errore

Nella coppia, uno dei partner ha un buon reddito e pochi debiti; l’altro ha accumulato finanziamenti al consumo e carte revolving per importi rilevanti. Il ragionamento è: facciamo una procedura unica, così lo stipendio più alto servirà a pagare anche i debiti dell’altro e tutti e due otterremo l’esdebitazione.

Perché è un errore

L’art. 66, comma 3, CCII stabilisce che le masse attive e passive di ciascun debitore restano distinte. La procedura è unica nella forma (un solo ricorso, un solo gestore della crisi, un solo giudice), ma i patrimoni restano separati nella sostanza. È una diretta applicazione degli artt. 2740 e 2741 c.c.: ciascuno risponde dei propri debiti con i propri beni, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.

Per i conviventi di fatto la regola pesa ancora di più che per i coniugi. Tra coniugi può esistere la comunione legale dei beni; tra conviventi, in mancanza di un contratto di convivenza che adotti espressamente il regime della comunione (art. 1, commi 50 e seguenti, L. 76/2016), non esiste alcuna comunione: ci sono solo beni personali di ciascuno e, al più, beni in comproprietà per quote.

Le conseguenze

Il Tribunale di Modena, con decisione del 31 marzo 2023, ha chiarito che il ricavato della liquidazione del patrimonio di un ricorrente non può essere destinato a soddisfare i creditori esclusivamente personali dell’altro, e che il liquidatore deve redigere inventari, stati passivi e programmi di liquidazione distinti per ciascuno. Nello stesso senso, il Tribunale di Pescara (23 luglio 2024) ha ribadito che i vantaggi del ricorso congiunto (un solo OCC, un solo liquidatore, un solo giudice) non intaccano il principio di separazione. Il Tribunale di Roma, il 14 febbraio 2023, ha ammesso un concordato minore familiare proprio perché le masse erano state tenute rigorosamente distinte.

Un piano costruito sull’idea di “cassa comune” è esposto al rigetto, perché sposta risorse di un debitore verso i creditori personali dell’altro in violazione della par condicio. E se anche superasse l’apertura, i creditori personali del partner più solido potrebbero contestarlo in sede di omologazione.

Cosa fare invece

Costruite il piano, fin dalla prima bozza, su tre colonne: debiti e beni solo del partner A, debiti e beni solo del partner B, debiti e beni comuni (tipicamente il mutuo cointestato e la casa in comproprietà). Ogni risorsa messa a disposizione va imputata a chi ne è titolare; l’apporto di un partner ai creditori personali dell’altro è possibile solo come finanza esterna volontaria, dichiarata e separata, oppure quando il primo ha già pagato integralmente i propri creditori e ha un residuo. Per la casa cointestata, occorre valutare la quota di ciascuno e il trattamento del creditore ipotecario, che vanta la garanzia sull’intero immobile.

Il nodo più delicato per le coppie di fatto è quasi sempre la casa. Quando l’immobile è in comproprietà al 50% e il mutuo è cointestato, il creditore ipotecario vanta la garanzia sull’intero bene e un credito verso entrambi i partner in solido. Nella procedura familiare quel creditore è “comune”, ma la sua soddisfazione passa comunque attraverso le due quote: se una delle due masse è incapiente, il piano deve prevedere la sua soddisfazione nei limiti del valore del bene su cui insiste la prelazione, tenendo conto esclusivamente del patrimonio del partner nei cui confronti la garanzia può essere fatta valere. Allo stesso modo, un creditore privilegiato di uno solo dei due partner non può essere preferito ai creditori dell’altro sul ricavato della quota di quest’ultimo.

Un altro errore collegato riguarda i beni intestati a uno solo dei partner ma di fatto usati da entrambi, come l’auto o i risparmi su un conto personale. Nella procedura contano la titolarità e la provenienza delle somme, non l’uso: il conto personale di un partner fa parte della sua massa attiva, anche se da quel conto sono sempre state pagate le spese comuni. Dichiarare questi beni in modo impreciso, o “spostarli” sull’altro partner poco prima del deposito, espone a contestazioni sulla trasparenza e, nei casi più gravi, alla valutazione di atti in frode ai creditori.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nel concordato minore familiare le maggioranze vanno raggiunte per ciascuna massa passiva. Il Tribunale di Nola, il 12 giugno 2024, ha respinto l’omologazione di un concordato minore familiare in cui il voto favorevole era stato raggiunto solo con riferimento a uno dei due coniugi. Per la coppia di fatto questo significa che un creditore personale molto grande di uno dei due partner può, da solo, far saltare la proposta di quel partner e, con essa, compromettere l’intero progetto unitario.


Errore n. 4 — “Siamo due privati: scegliamo la procedura del consumatore”

L’errore

Uno dei due partner ha chiuso da poco una piccola ditta individuale, lasciando qualche debito con fornitori e un finanziamento aziendale. L’altro, che lavorava come dipendente, aveva firmato una fideiussione per quel finanziamento “per aiutare il compagno”. Ora la coppia chiede la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, contando sul fatto che nessuno dei due è più imprenditore.

Perché è un errore

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata a chi ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale (art. 2, comma 1, lett. e, CCII). Con il decreto n. 22699 del 26 luglio 2023, la Cassazione ha ribadito che conta la natura dei debiti da ristrutturare, non lo status attuale del debitore: chi porta con sé debiti dell’impresa cessata ha una debitoria “promiscua” e non accede alla procedura del consumatore. La sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025 ha confermato l’impostazione, negando la qualifica di consumatore alla socia di maggioranza ed ex amministratrice che aveva garantito i debiti delle proprie società.

L’art. 66, comma 1, CCII aggiunge una regola decisiva per le procedure familiari: se anche uno solo dei membri non è consumatore, alla domanda unitaria non si applica la disciplina della ristrutturazione del consumatore ma quella del concordato minore (salva la possibilità di proseguire il mutuo sull’abitazione principale prevista dall’art. 67, comma 5).

Le conseguenze

Il Tribunale di Lecce, con decisione del 3 novembre 2025, ha respinto la domanda unitaria di ristrutturazione del consumatore presentata da una coppia di coniugi perché uno dei due, ex imprenditore individuale cancellato, aveva una debitoria mista; ha però indicato che quel debitore poteva accedere alla liquidazione controllata per ottenere l’esdebitazione. Sbagliare lo strumento significa perdere l’intero deposito, non solo la posizione del partner “non consumatore”.

Cosa fare invece

Prima di scegliere lo strumento, classificate ogni singolo debito di entrambi i partner in base alla sua origine. Per le garanzie prestate all’attività del compagno, la valutazione va fatta caso per caso: le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 5868 del 27 febbraio 2023, hanno chiarito che il fideiussore persona fisica non diventa “professionista di riflesso” solo perché lo è il debitore garantito; conta se la garanzia è funzionalmente collegata a un’attività propria del garante (quote rilevanti, ruoli gestori). Il partner dipendente che ha firmato per affetto, senza quote né cariche, può restare consumatore; il partner che era socio o collaboratore stabile dell’impresa, invece, rischia di non esserlo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta questa classificazione debito per debito prima di scegliere tra ristrutturazione, concordato minore o liquidazione controllata. Se uno dei due è non consumatore, la domanda unitaria va costruita come concordato minore familiare, oppure si valuta la liquidazione controllata familiare.

Il punto che sfugge quasi sempre è che la scelta dello strumento non è una formalità di intestazione del ricorso, ma cambia le regole del gioco. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il piano ha un contenuto libero e non è sottoposto al voto dei creditori; nel concordato minore, invece, la proposta deve essere approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e il piano soggiace a vincoli più rigidi. Anche il filtro di meritevolezza è diverso: nella procedura del consumatore pesa la colpa grave nella formazione del debito (art. 69 CCII), mentre nel concordato minore rilevano soprattutto gli atti in frode ai creditori (art. 77 CCII). Una coppia che passa dal primo al secondo strumento deve quindi ripensare l’intera proposta, non soltanto il titolo del ricorso.

Per i partner che hanno condiviso anche un’attività economica, ad esempio un piccolo esercizio gestito insieme, va inoltre verificato che l’impresa non superi le soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: un imprenditore commerciale sopra soglia è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e non può partecipare alla procedura di sovraindebitamento familiare, mentre l’altro partner potrà procedere per conto proprio.

Il dettaglio che pochi conoscono

Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte costituzionale ha esteso al convivente di fatto la tutela dell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.). È un’importante conquista sul piano dei diritti, ma ha un risvolto da non trascurare nel sovraindebitamento: il convivente che ha prestato in modo continuativo la propria attività nell’impresa del partner, e che magari ha firmato garanzie per quella stessa impresa, difficilmente potrà presentarsi come soggetto del tutto estraneo all’attività. Il suo ruolo effettivo va ricostruito e dichiarato con precisione all’OCC.


Errore n. 5 — “Uno di noi chiede la ristrutturazione, l’altro, che non ha nulla, l’esdebitazione dell’incapiente: tutto nello stesso ricorso”

L’errore

Nella coppia, un partner ha uno stipendio e può proporre un piano di rientro parziale; l’altro è disoccupato, senza beni, con qualche migliaio di euro di debiti. L’idea è di chiedere nello stesso ricorso la ristrutturazione dei debiti per il primo e l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) per il secondo.

Perché è un errore

L’art. 66, comma 1, parla di un’unica domanda di accesso a una delle procedure dell’art. 65, comma 1: lo strumento deve essere lo stesso per tutti i ricorrenti. Il Tribunale di Bari, con decisione dell’8 ottobre 2023, ha ritenuto inammissibile la domanda unitaria di un nucleo familiare in cui due membri chiedevano la ristrutturazione e due l’esdebitazione dell’incapiente, disponendo la separazione delle istanze ex art. 283 in un fascicolo autonomo. La regola che ne deriva è semplice: l’unicità della domanda presuppone l’unicità dello strumento.

Le conseguenze

La procedura non si blocca necessariamente, ma si spezza: il fascicolo va diviso, i professionisti devono separare la documentazione, i tempi si allungano e la trattazione unitaria che giustificava la scelta viene meno. Ancora più grave: l’esdebitazione dell’incapiente si può ottenere una sola volta nella vita, e bruciarla con una domanda mal costruita, quando esisteva uno strumento più adatto, è un errore che non si recupera.

Cosa fare invece

Le strade corrette sono due. La prima: se entrambi i partner sono incapienti, possono chiedere insieme l’esdebitazione ex art. 283; la giurisprudenza prevalente lo ammette (Tribunale di Rimini, 24 luglio 2025, su domanda congiunta di due coniugi conviventi con sovraindebitamento di origine comune), anche se l’art. 283 non richiama espressamente l’art. 66. La seconda: se solo uno è incapiente, la coppia può chiedere insieme la liquidazione controllata familiare. Dopo il correttivo del 2024, la liquidazione controllata familiare può essere aperta anche se uno o più membri si trovano nelle condizioni di incapienza, purché almeno per uno di essi l’OCC attesti che ci sono risorse da distribuire ai creditori; il partner incapiente viene così “attratto” nella liquidazione e perviene all’esdebitazione ordinaria ex art. 282, senza consumare il beneficio dell’art. 283.

Va inoltre considerata la diversa fisionomia dei due strumenti. La liquidazione controllata comporta lo spossessamento dei beni del debitore e la destinazione ai creditori della parte di reddito eccedente quanto necessario al mantenimento del nucleo, con esdebitazione di regola al termine del triennio dall’apertura (art. 282 CCII). L’esdebitazione dell’incapiente, invece, non richiede la liquidazione di beni che non esistono, ma impone un obbligo di pagamento se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti. Per una coppia di fatto in cui un partner è privo di beni e redditi, la scelta tra essere attratto nella liquidazione familiare o chiedere l’esdebitazione ex art. 283 va fatta guardando anche al futuro: chi prevede di tornare a lavorare a breve deve valutare con attenzione quale dei due regimi sia meno gravoso nel tempo.

Un ulteriore profilo riguarda la competenza: la liquidazione controllata è decisa dal tribunale in composizione collegiale, mentre la ristrutturazione dei debiti e il concordato minore dal giudice monocratico. Il Tribunale di Bergamo, il 4 dicembre 2025, ha affermato che la domanda principale di ristrutturazione accompagnata da una subordinata di liquidazione controllata spetta al collegio. Mescolare strumenti diversi nella stessa domanda moltiplica anche questi problemi di coordinamento.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il Tribunale di Avellino, il 26 novembre 2024, ha escluso che nella liquidazione controllata familiare sia necessario che almeno un membro non versi in condizione di incapienza, aprendo di fatto la porta a soluzioni ancora più flessibili. Gli orientamenti, però, non sono uniformi tra i tribunali: la scelta dello strumento va calibrata anche sulla prassi del foro competente, che si individua in base alla residenza di uno dei ricorrenti.


Errore n. 6 — “Ognuno fa la sua domanda, ognuno col suo tribunale, e poi si vedrà”

L’errore

La coppia di fatto ha la residenza anagrafica in due comuni diversi (lui ha mantenuto la residenza nella casa dei genitori, lei nell’appartamento in cui convivono). Ciascuno si rivolge a un OCC diverso, deposita la propria domanda nel proprio tribunale e costruisce il proprio piano, senza sapere cosa scrive l’altro sui debiti comuni. Nessuno dei due, inoltre, si preoccupa del fatto che il partner abbia contratto gli ultimi finanziamenti quando era già in difficoltà.

Perché è un errore

L’art. 66, comma 4, CCII stabilisce che, quando sono presentate più richieste di risoluzione della crisi da parte di membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti necessari per coordinarle e la competenza appartiene al giudice adito per primo. Il riferimento è al deposito del ricorso, non alla prima pronuncia. La seconda domanda, depositata altrove, rischia quindi di dover migrare verso il tribunale del partner, con una relazione dell’OCC che può non essere più utilizzabile, perché l’OCC opera nel proprio ambito territoriale.

C’è poi la questione della posizione individuale. Nella ristrutturazione del consumatore, l’art. 69 CCII esclude chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, o ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti (o per due volte). Nella procedura familiare, il requisito va verificato per ciascun partner.

Le conseguenze

La prassi non è uniforme. Il Tribunale di Ivrea, il 3 marzo 2022, ha letto la regola in modo elastico, ritenendo ammissibile la domanda di un familiare presso il proprio foro anche se gli altri avevano già agito altrove; altri tribunali la considerano una competenza inderogabile. Quanto alla posizione individuale, in dottrina ci si divide tra chi ritiene che l’inammissibilità di un solo ricorrente travolga l’intera domanda unitaria e chi ammette la separazione delle posizioni; il Tribunale di Sondrio, il 21 novembre 2024, ha respinto la domanda del solo familiare privo dei presupposti e aperto la procedura per l’altro. Il rischio concreto è che la condotta di un partner, se non emersa e gestita per tempo, comprometta anche la posizione dell’altro.

Cosa fare invece

Una coppia di fatto con debiti che si intrecciano dovrebbe scegliere consapevolmente: domanda unitaria davanti a un solo tribunale (quello di residenza di uno dei due), oppure due domande coordinate, depositate con cognizione della regola del giudice adito per primo. In entrambi i casi, la meritevolezza di ciascun partner va analizzata prima del deposito, non scoperta dal giudice. La Cassazione, con la sentenza n. 22890 del 27 luglio 2023, ha chiarito che la colpa grave va valutata guardando all’intero percorso che ha generato il sovraindebitamento, compreso il comportamento del finanziatore che ha erogato credito senza un’adeguata verifica: è un argomento che, se ben documentato, può cambiare l’esito per il partner più esposto.

Nel concordato minore familiare esiste un ulteriore aspetto da presidiare: il voto dei creditori comuni. Il creditore che vanta un credito verso entrambi i partner (tipicamente la banca del mutuo o la finanziaria del prestito cointestato) è chiamato a esprimersi sulla proposta di ciascuno, e il suo silenzio vale come consenso su tutte le proposte in cui è creditore; il creditore personale di un solo partner, se silente, si considera favorevole solo alla proposta del proprio debitore. Due domande separate e non coordinate rischiano di trattare lo stesso creditore comune in modo diverso, esponendo entrambe le proposte a un voto contrario o a contestazioni sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

Anche la fase esecutiva conta. Una volta omologato il piano, il mancato adempimento di uno dei partner può portare alla revoca dell’omologazione ai sensi degli artt. 72 e 82 CCII. In dottrina si sostiene che il giudice dovrebbe limitare gli effetti della revoca al solo partner inadempiente, salvaguardando chi ha rispettato gli impegni, ma la questione non è ancora definita. Per questo il piano familiare deve essere sostenibile per ciascuno dei due, non solo nella somma complessiva.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il compenso dell’OCC nella procedura familiare, dopo il correttivo del 2024, è ripartito tra i membri della famiglia in proporzione all’attivo di ciascuno e non più in proporzione ai debiti. Per la coppia in cui un partner ha molti debiti ma poco patrimonio e l’altro il contrario, il criterio sposta sensibilmente il peso delle spese di procedura, e va considerato quando si decide se procedere insieme o separatamente.


Gli errori in cifre

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare il meccanismo delle regole; non descrivono casi reali.

Ipotesi 1 — Masse distinte: chi paga cosa

Coppia di fatto con dichiarazione anagrafica di convivenza. Mutuo cointestato sulla casa in comproprietà al 50%: residuo 118.460 €, immobile stimato 131.000 €. Partner A: stipendio netto 2.140 € al mese, debiti personali 6.870 €. Partner B: stipendio netto 1.290 € al mese, debiti personali per finanziamenti e carte revolving 47.315 €.

Impostazione errata (“cassa comune”): la coppia propone di destinare ai creditori 900 € al mese complessivi per sei anni (64.800 €), ripartendoli proporzionalmente su tutti i debiti personali di entrambi. In questo modo circa 610 € al mese, provenienti in gran parte dallo stipendio di A, finirebbero ai creditori personali di B. Con le masse distinte imposte dall’art. 66, comma 3, questa impostazione è esposta a contestazione e rigetto.

Impostazione corretta: A destina ai propri creditori personali quanto serve a soddisfarli (ad esempio 190 € al mese per 36 mesi, 6.840 €, con uno stralcio minimo), e partecipa al mutuo comune per la propria parte; B propone ai propri creditori una quota sostenibile del proprio reddito (ad esempio 310 € al mese per 60 mesi, 18.600 €, pari a circa il 39% dei suoi debiti personali). Se A vuole aiutare B, il suo contributo va dichiarato come finanza esterna per la massa di B, separato dal proprio piano. Il risultato è un progetto unitario ma leggibile per ciascun creditore, che sa con quale patrimonio verrà soddisfatto.

Ipotesi 2 — La domanda depositata dopo la rottura

Coppia convivente fino al 14 marzo. Debiti comuni: finanziamento per l’auto 21.780 € e prestito per l’arredamento 13.945 €, entrambi cointestati. Il 2 aprile i due ex partner depositano una domanda unitaria di liquidazione controllata presso il tribunale di residenza di uno dei due; l’altro nel frattempo ha trasferito la residenza in un altro circondario.

Esito probabile: il presupposto familiare dell’art. 66, comma 2, non c’è più, perché la convivenza di fatto è cessata; l’origine comune dei debiti non basta a ricrearlo. Il tribunale separa le posizioni e, per il ricorrente residente altrove, si pone un problema di incompetenza territoriale. Il secondo ex partner deve rivolgersi a un OCC del proprio distretto e far redigere una nuova relazione. Tra deposito, rilievo del giudice e nuova istruttoria possono trascorrere diversi mesi, durante i quali i creditori restano liberi di agire, ad esempio con un pignoramento presso terzi dello stipendio.

Se la stessa domanda fosse stata depositata il 3 marzo, con la convivenza ancora in essere e documentata, i due partner avrebbero avuto un unico gestore, un unico giudice e una trattazione coordinata dei due debiti comuni.

Ipotesi 3 — La procedura sbagliata

Partner A, ex titolare di ditta individuale cancellata: debiti verso fornitori 16.420 €, finanziamento aziendale residuo 27.930 €, prestito personale 9.870 €. Partner B, dipendente: prestito personale cointestato 9.870 € (lo stesso di A) e fideiussione sul finanziamento aziendale di A (27.930 €). B non ha mai avuto quote né incarichi nella ditta.

Impostazione errata: domanda unitaria di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Esito prevedibile alla luce del Tribunale di Lecce (3 novembre 2025): inammissibilità dell’intera domanda, perché A ha una debitoria mista. Si perde il deposito e occorre ripartire.

Impostazione corretta: si classifica ogni debito. A non è consumatore; B, fideiussore senza collegamento funzionale con l’impresa, può esserlo secondo i principi delle Sezioni Unite (ord. n. 5868/2023). Ma poiché uno dei due membri non è consumatore, la domanda unitaria deve seguire le regole del concordato minore familiare, oppure la coppia può valutare la liquidazione controllata familiare. In alternativa, B può chiedere individualmente la ristrutturazione del consumatore e A il concordato minore o la liquidazione controllata, con domande coordinate. La scelta tra queste strade dipende dai numeri: reddito disponibile, presenza di beni, maggioranze prevedibili dei creditori di ciascuno.

Ipotesi 4 — Il partner incapiente attratto nella liquidazione familiare

Partner A: nessun bene, disoccupato da quattordici mesi, debiti personali 11.640 €. Partner B: stipendio netto 1.730 € al mese, un’auto del valore di 3.900 €, debiti personali 38.215 €. Debito comune: finanziamento cointestato 8.460 €.

Impostazione errata: B chiede la liquidazione controllata e A, nello stesso ricorso, l’esdebitazione dell’incapiente. Il tribunale separa i fascicoli, e A consuma l’unico accesso all’art. 283 della propria vita.

Impostazione corretta: la coppia chiede insieme la liquidazione controllata familiare. Per B l’OCC attesta che esiste attivo da distribuire (la quota di stipendio eccedente il fabbisogno del nucleo e il valore dell’auto, salvo che il giudice ne consenta l’esclusione in ragione del modesto valore e della necessità per il lavoro). A, pur incapiente, viene attratto nella stessa procedura e perviene all’esdebitazione ordinaria al termine della liquidazione, conservando la possibilità di ricorrere all’art. 283 in futuro. Le masse restano distinte: lo stipendio di B soddisfa i creditori personali di B e il finanziamento comune, non i creditori personali di A.


La mappa degli errori

Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima ancora di rivolgersi all’OCC (la verifica dello status di conviventi), altri nella scelta dello strumento, altri ancora nella costruzione del piano o nella gestione delle domande. Conoscere il momento in cui l’errore si produce aiuta a capire quando è ancora possibile correggerlo. La tabella che segue riassume, per ciascun errore, la fase in cui si commette, la conseguenza tipica e la possibilità di rimedio.

ErroreQuando si commetteConseguenza tipicaRimedio possibile
1. Status di convivente non verificato (matrimonio non sciolto, prova assente)Prima del contatto con l’OCCDomanda congiunta priva di presupposto, separazione o incompetenzaParziale: due procedure individuali coerenti
2. Domanda dopo la fine della convivenzaScelta dei tempiScissione delle posizioni, nuova relazione OCC, tempi più lunghiParziale: procedure speculari e coordinate
3. “Cassa comune” tra i partnerCostruzione del pianoRigetto o contestazione per violazione delle masse distinteSì: modifica del piano con masse separate
4. Procedura del consumatore con debitoria mistaScelta dello strumentoInammissibilità dell’intera domandaSì, con nuova domanda (concordato minore o liquidazione)
5. Strumenti eterogenei nello stesso ricorsoRedazione del ricorsoSeparazione dei fascicoli, perdita della trattazione unitariaSì: liquidazione familiare o domanda congiunta omogenea
6. Domande scoordinate e meritevolezza non verificataDeposito e istruttoriaConflitti di competenza, rischio per la posizione dell’altro partnerParziale: dipende dallo stato della procedura

La checklist preventiva

Prima di depositare una domanda di sovraindebitamento come coppia di fatto, verificate che ciascuna di queste condizioni sia soddisfatta. La lista può essere salvata e utilizzata come promemoria nel confronto con il gestore della crisi.

  • [ ] Avete verificato che entrambi siete maggiorenni e non vincolati da matrimonio o unione civile con altre persone (per chi è separato, il divorzio deve essere definitivo).
  • [ ] Avete la dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto presso il Comune di residenza, oppure documenti che dimostrano la stabilità del legame (residenza comune, contratti cointestati, spese condivise).
  • [ ] La convivenza è ancora in corso alla data in cui intendete depositare la domanda.
  • [ ] Avete individuato quale presupposto invocate: la convivenza, l’origine comune dei debiti o entrambi, con la relativa documentazione.
  • [ ] Avete classificato ogni debito di ciascun partner come personale di A, personale di B o comune, con l’indicazione del contratto da cui nasce.
  • [ ] Avete verificato per ogni debito se ha origine consumeristica o se è legato a un’attività d’impresa o professionale, comprese le fideiussioni prestate all’attività del partner.
  • [ ] Avete scelto un unico strumento per entrambi (ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente) coerente con la qualifica di ciascuno.
  • [ ] Avete costruito il piano su masse distinte, imputando ogni risorsa al partner che ne è titolare.
  • [ ] Avete verificato per ciascun partner l’assenza di cause di inammissibilità (esdebitazioni precedenti, atti in frode, condotte che possano integrare colpa grave).
  • [ ] Avete verificato se esistono procedure già avviate da uno dei due, o da altri familiari, presso un altro tribunale.
  • [ ] Avete individuato il tribunale competente in base alla residenza di uno dei ricorrenti e valutato la prassi di quel foro sulle procedure familiari.
  • [ ] Avete elencato le esecuzioni in corso (pignoramenti di stipendio, immobiliari, presso terzi) per chiedere al giudice le misure protettive opportune.

E se l’errore l’ho già fatto?

Non tutti gli errori sono definitivi. La distinzione principale è tra errori che incidono sul contenuto della domanda, quasi sempre correggibili, ed errori che incidono sui presupposti o su benefici non ripetibili, dove il margine è più stretto.

Se il piano è stato costruito come “cassa comune” (errore n. 3), la via d’uscita più frequente è la modifica: nelle procedure di sovraindebitamento il giudice può assegnare un termine per integrare o modificare la proposta. Se la domanda non è ancora stata respinta, un piano riscritto su masse distinte può ancora essere presentato nella stessa procedura. Se invece è già intervenuto il rigetto, nulla impedisce di ripresentare una domanda corretta, perché il rigetto per ragioni di impostazione non preclude una nuova iniziativa.

Se avete scelto la procedura del consumatore con una debitoria mista (errore n. 4) e la domanda è stata dichiarata inammissibile, il Tribunale di Lecce, nella decisione del 3 novembre 2025, ha indicato esso stesso la strada: la liquidazione controllata resta disponibile ai fini dell’esdebitazione. In alternativa, si può ripresentare la domanda unitaria come concordato minore familiare. La domanda respinta non “brucia” la possibilità di accedere a uno strumento diverso. Contro i provvedimenti sfavorevoli, inoltre, è previsto il reclamo davanti alla Corte d’appello e, nei casi e nei limiti di legge, il ricorso per cassazione: valutare se impugnare o ripartire con una domanda nuova è una scelta strategica, che dipende dal tipo di vizio e dai tempi delle esecuzioni in corso.

Se la domanda congiunta è stata presentata senza il presupposto familiare (errori n. 1 e 2), il recupero passa dalla trasformazione in due procedure individuali. Il lavoro fatto non va perso del tutto: la documentazione raccolta dal primo gestore può essere riutilizzata per le nuove relazioni, anche se l’OCC del nuovo distretto dovrà redigere un proprio elaborato.

Se nello stesso ricorso sono finite istanze eterogenee (errore n. 5), di regola il tribunale separa i fascicoli. Il punto delicato è l’esdebitazione dell’incapiente: se non è stata ancora concessa, si può valutare di rinunciarvi e far confluire il partner nella liquidazione controllata familiare, preservando il beneficio per il futuro. Se invece è già stata concessa, non è più ripetibile.

Il caso più difficile è quello in cui la condotta di un partner (ad esempio finanziamenti ottenuti nascondendo altri debiti) emerge solo in sede di omologazione. Qui il rimedio dipende dall’orientamento del tribunale: separare la posizione del partner “incolpevole” è possibile secondo una parte della giurisprudenza, non secondo un’altra. Per questo è decisivo far emergere e argomentare subito la posizione di ciascuno, valorizzando anche il comportamento dei finanziatori secondo i principi di Cass. n. 22890/2023.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Non abbiamo mai fatto la dichiarazione di convivenza in Comune: la domanda congiunta è persa?” No. La dichiarazione anagrafica è la prova principale, ma non l’unica: la convivenza può essere dimostrata con altri documenti. Rendere la dichiarazione prima del deposito resta comunque la scelta più prudente, perché elimina una contestazione facile.

“Il mio compagno è separato ma non ancora divorziato: possiamo fare la procedura insieme?” Come conviventi di fatto, no: la legge 76/2016 esclude chi è ancora vincolato da matrimonio. Potete però presentare due domande individuali costruite in modo coerente sui debiti comuni. Una volta pronunciato il divorzio e se la convivenza prosegue, il requisito può essere soddisfatto.

“Ci siamo lasciati il mese scorso e la domanda unica è già in preparazione: è finita?” Il rischio è concreto, perché la convivenza di fatto cessa con la fine del legame e della vita comune, e l’origine comune dei debiti non basta a sostituirla. La soluzione più sicura, di norma, è convertire il lavoro in due procedure individuali speculari. Va valutata la situazione precisa: data di cessazione, residenze, stato della pratica presso l’OCC.

“Ho firmato una garanzia per l’attività del mio compagno: sono ancora un consumatore?” Dipende dal legame tra voi e l’impresa. Se non avevate quote, incarichi o un ruolo stabile nell’attività, le Sezioni Unite (ord. n. 5868/2023) consentono di considerarvi consumatore. Se invece partecipavate all’impresa, anche come collaboratore stabile, la qualifica è a rischio. In ogni caso, se il vostro compagno non è consumatore, la domanda unitaria segue le regole del concordato minore.

“Io ho uno stipendio, lui nulla: il mio reddito servirà a pagare i suoi debiti?” No, salvo vostra scelta volontaria dichiarata come finanza esterna. Le masse attive e passive restano distinte: il vostro reddito serve ai vostri creditori e alla vostra parte dei debiti comuni.

“Abbiamo un contratto di convivenza con il regime della comunione dei beni: cambia qualcosa?” Sì, sul piano della ricostruzione del patrimonio. I beni acquistati in comunione durante la convivenza appartengono a entrambi e vanno indicati come comuni, con le regole che ne derivano per i creditori di ciascuno. Resta fermo che, nella procedura, le masse attive e passive di ciascun partner vengono tenute distinte: il contratto di convivenza incide su cosa appartiene a chi, non sulla separazione delle masse imposta dall’art. 66.

“Mio figlio, nato dalla nostra convivenza, ha firmato un prestito con noi: può entrare nella procedura?” Il figlio è parente in primo grado di ciascun genitore e rientra quindi tra i membri della famiglia dell’art. 66. Se vive con voi o se il suo debito ha origine comune con i vostri, può partecipare alla domanda unitaria, purché lo strumento sia lo stesso per tutti e la sua posizione di consumatore sia verificata.

“Abbiamo depositato due domande in due tribunali diversi: cosa succede?” Il giudice deve coordinare le procedure e, secondo l’art. 66, comma 4, la competenza spetta al giudice adito per primo. Alcuni tribunali applicano la regola in modo rigido, altri in modo più elastico. È opportuno verificare subito come si è mosso il tribunale e se conviene concentrare le procedure.


Gli errori davanti ai giudici

Che cosa è successo, nelle aule di giustizia, a chi ha commesso gli errori descritti? Questa è la raccolta delle pronunce di riferimento, con il principio riformulato e la ragione per cui conta per le coppie di fatto.

1. Cass. civ., Sez. III, 13 aprile 2018, n. 9178. La Corte ha chiarito che la convivenza di fatto rilevante per il diritto si fonda sulla stabilità del legame affettivo e dell’assistenza reciproca, e che la coabitazione non ne è un elemento indispensabile. Rilevanza: aiuta la coppia che deve provare una convivenza reale anche senza formalità, ma non supera i requisiti negativi della legge 76/2016.

2. Cass. civ., Sez. Unite, ord. 27 febbraio 2023, n. 5868. Il fideiussore persona fisica non è professionista solo perché lo è il debitore garantito; conta il collegamento funzionale tra garanzia e attività propria del garante. Rilevanza: decisivo per il partner che ha garantito l’impresa del compagno senza parteciparvi.

3. Cass., decreto 26 luglio 2023, n. 22699. La qualifica di consumatore dipende dalla natura delle obbligazioni da ristrutturare: chi conserva debiti dell’impresa cessata ha una debitoria promiscua e non accede alla procedura del consumatore. Rilevanza: fonda l’errore n. 4, quando uno dei partner è ex imprenditore.

4. Cass. civ., Sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890. La meritevolezza del consumatore va valutata considerando l’intero percorso che ha generato il sovraindebitamento, compreso il comportamento del finanziatore. Rilevanza: strumento di difesa del partner la cui condotta rischia di compromettere la domanda comune.

5. Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Non è consumatore chi ha prestato fideiussioni strettamente funzionali all’attività di società in cui aveva quote rilevanti e incarichi gestori. Rilevanza: segna il confine per il partner che era anche socio o amministratore dell’attività di coppia.

6. Corte cost., 25 luglio 2024, n. 148. Il convivente di fatto che presta stabilmente attività nell’impresa del partner deve essere incluso nella tutela dell’impresa familiare. Rilevanza: il ruolo del convivente nell’impresa del compagno incide sulla qualificazione dei suoi debiti e delle sue garanzie.

7. Trib. Lecce, 3 novembre 2025. La domanda unitaria di ristrutturazione del consumatore è stata respinta perché uno dei coniugi, ex imprenditore cancellato, aveva una debitoria mista; resta aperta per lui la liquidazione controllata. Rilevanza: un solo partner non consumatore basta a far cadere la domanda familiare del consumatore.

8. Trib. Bologna, 19 novembre 2024. La domanda congiunta di liquidazione controllata di due divorziati è stata ritenuta priva del presupposto familiare, con declaratoria di incompetenza per il ricorrente residente altrove. Rilevanza: l’indicazione più vicina alla sorte degli ex conviventi che agiscono dopo la rottura.

9. Trib. Forlì, 19 gennaio 2024. La domanda congiunta di coniugi separati legalmente, non più conviventi, è stata ammessa. Rilevanza: mostra la differenza con la coppia di fatto, per cui la fine della convivenza fa venir meno lo stesso vincolo familiare.

10. Trib. Modena, 31 marzo 2023. Pur con ricorso unico, si aprono procedure di liquidazione distinte, con stati passivi e programmi separati; il ricavato dei beni di un ricorrente non paga i creditori personali dell’altro. Rilevanza: base dell’errore n. 3 sulla “cassa comune”.

11. Trib. Pescara, 23 luglio 2024. I vantaggi del ricorso congiunto (unico OCC, unico liquidatore, concentrazione della competenza) convivono con la persistente separazione tra le procedure. Rilevanza: conferma che l’unicità è processuale, non patrimoniale.

12. Trib. Roma, 14 febbraio 2023. Ammesso un concordato minore familiare in cui ogni ricorrente destinava il proprio attivo ai propri creditori e a quelli comuni. Rilevanza: modello di piano correttamente costruito.

13. Trib. Nola, 12 giugno 2024. Respinta l’omologazione di un concordato minore familiare approvato dai creditori di uno solo dei coniugi. Rilevanza: le maggioranze vanno raggiunte per ciascun partner.

14. Trib. Bari, 8 ottobre 2023. Inammissibile la domanda unitaria con strumenti diversi per i vari familiari (ristrutturazione per alcuni, esdebitazione dell’incapiente per altri), con separazione dei fascicoli. Rilevanza: fonda l’errore n. 5.

15. Trib. Rimini, 24 luglio 2025. Ammessa la domanda congiunta di esdebitazione dell’incapiente proposta da due coniugi conviventi con sovraindebitamento di origine comune. Rilevanza: la domanda congiunta è possibile se lo strumento è lo stesso per entrambi.

16. Trib. Avellino, 26 novembre 2024. Nella liquidazione controllata familiare non è stato ritenuto necessario che almeno un membro sia capiente. Rilevanza: apre soluzioni flessibili per coppie in cui entrambi hanno poche risorse.

17. Trib. Sondrio, 21 novembre 2024. Su domanda unitaria, respinta la posizione del solo familiare privo dei presupposti e aperta la procedura per l’altro. Rilevanza: mostra che la posizione di un partner può, in alcuni fori, essere separata senza travolgere l’altro.

18. Trib. Ivrea, 3 marzo 2022. Ammessa la domanda del familiare presso il proprio foro nonostante procedure già avviate altrove dai congiunti. Rilevanza: la regola del giudice adito per primo non è letta ovunque in modo rigido.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora sulle procedure di coppia con un doppio obiettivo: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare se e come rimediare.

  1. Verifichiamo lo status di conviventi di fatto esaminando stato civile, eventuali matrimoni non sciolti, dichiarazioni anagrafiche e documenti di convivenza, prima che la domanda venga impostata.
  2. Classifichiamo ogni debito di entrambi i partner in personale di A, personale di B e comune, ricostruendo il contratto e la finalità di ciascuna obbligazione.
  3. Accertiamo la qualifica di consumatore di ciascun partner, con specifica analisi delle fideiussioni prestate all’attività del compagno alla luce di Cass. SU n. 5868/2023 e Cass. n. 29746/2025.
  4. Scegliamo l’unico strumento coerente per la domanda familiare (ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente) oppure, se la procedura unica non è praticabile, impostiamo due domande coordinate.
  5. Costruiamo il piano su masse distinte, imputando redditi e beni a ciascun titolare e trattando in modo coerente il mutuo cointestato e la casa in comproprietà.
  6. Analizziamo la meritevolezza di ciascun partner prima del deposito, documentando le cause del sovraindebitamento e il comportamento dei finanziatori.
  7. Individuiamo il tribunale competente e verifichiamo l’esistenza di procedure già avviate da familiari altrove, per evitare conflitti sulla regola del giudice adito per primo.
  8. Chiediamo le misure protettive rispetto a pignoramenti di stipendio, immobiliari e presso terzi già in corso.
  9. Quando la domanda è già stata respinta, verifichiamo se sia più utile il reclamo o una nuova domanda con uno strumento diverso, e seguiamo l’eventuale impugnazione fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel sovraindebitamento di coppia, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di conoscere dall’interno il lavoro di istruttoria del gestore unico: come si ricostruiscono due patrimoni in un solo fascicolo, quali documenti servono per provare la convivenza, come si presenta al giudice la separazione delle masse. Quando un errore deve essere riparato nei gradi successivi, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di mantenere la stessa strategia e lo stesso difensore dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di mano e senza ricostruire ogni volta la vicenda da capo.

Accanto all’Avvocato opera uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sulla stessa pratica: i profili giuridici (qualifica dei debitori, scelta dello strumento, competenza) e quelli contabili (ricostruzione dei redditi, ripartizione dei debiti comuni, sostenibilità del piano per ciascun partner) vengono affrontati in modo congiunto, perché in una procedura di coppia l’uno non regge senza l’altro. Per i partner con debiti derivanti da rapporti bancari, come mutui, finanziamenti, carte revolving e fideiussioni, il coordinamento dello staff in diritto bancario consente di verificare anche la correttezza delle posizioni vantate dagli istituti.


In chiusura

La procedura unica per le coppie di fatto esiste ed è uno strumento efficace, ma funziona solo se ogni tassello è al suo posto: lo status di conviventi secondo la legge 76/2016, il momento del deposito, un solo strumento per entrambi, masse rigorosamente distinte, la posizione individuale di ciascuno analizzata prima che lo faccia il giudice. Chi ha già sbagliato non deve considerare chiusa la partita: molti errori si correggono con una domanda riscritta o con uno strumento diverso.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la procedura familiare è figlia diretta della legge 3/2012, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera proprio in quel sistema come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC; l’abilitazione di cassazionista consente poi di seguire la vicenda, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio. Analizzeremo la vostra situazione di coppia, verificheremo i presupposti e costruiremo la strategia più adatta a entrambi.

📩 Prima di depositare, o se temete che la vostra domanda sia già partita col piede sbagliato, contattate lo studio oggi stesso: i recapiti completi sono riportati al termine di questa pagina.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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