Multe stradali iscritte a ruolo, ordinanze-ingiunzione dell’Ispettorato del lavoro, sanzioni tributarie agganciate a imposte non versate: nel concordato minore conviene falcidiarle come qualsiasi altro debito chirografario, riservare loro un trattamento separato e più generoso, oppure valutare se un’altra procedura da sovraindebitamento gestisca meglio proprio questa parte del passivo? È la domanda che si pone quasi ogni piccolo imprenditore, professionista o imprenditore agricolo che, nel momento di preparare la proposta, scopre che nell’elenco dei creditori compaiono anche un Comune, una Prefettura o un ente pubblico titolare di sanzioni pecuniarie.
Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa sanzione può essere trattata in tre modi diversi, ciascuno ragionevole in un contesto e rischioso in un altro. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, CCII) disciplina il concordato minore agli artt. 74-83, mentre le esclusioni dall’esdebitazione compaiono all’art. 278, comma 7, dettato per le procedure liquidatorie. Il rapporto tra queste due discipline non è chiarito da una norma espressa, e da quel silenzio nasce il bivio che questo articolo mette a confronto.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi la procedura anche dal lato dell’Organismo che redige la relazione, attesta la convenienza e dialoga con i creditori pubblici. A ciò si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando accanto alle sanzioni amministrative compaiono debiti con banche e con l’Erario.
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Il quadro di partenza: cosa accomuna le tre strade
Prima di soppesare le alternative, occorre fissare pochi concetti che valgono per tutte e che, se trascurati, falsano qualsiasi confronto.
Chi può accedere al concordato minore. L’art. 74 CCII riserva il concordato minore ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore: imprenditore minore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa, e in generale chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. La proposta può essere in continuità (prosecuzione dell’attività d’impresa o professionale) oppure, a determinate condizioni, liquidatoria con apporto di finanza esterna. Il consumatore puro dispone invece della ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII), che risponde a logiche diverse e che richiamiamo solo dove utile al confronto.
Cosa si intende per sanzione amministrativa. Nel linguaggio della procedura il termine copre situazioni eterogenee: la sanzione pecuniaria prevista dal Codice della strada, che l’art. 194 del d.lgs. 285/1992 riconduce alla disciplina generale della L. 689/1981; l’ordinanza-ingiunzione emessa da un’autorità amministrativa per violazioni in materia di lavoro, ambiente, commercio; la sanzione tributaria irrogata in relazione a un’imposta non versata; le sanzioni civili dovute agli enti previdenziali per omesso o ritardato versamento dei contributi. Queste figure condividono la natura afflittiva, ma differiscono per un elemento che si rivelerà dirimente: alcune sono autonome, cioè non legate a un debito principale, altre sono accessorie a un debito (l’imposta, il contributo) che nella procedura viene a sua volta regolato.
L’art. 278, comma 7, CCII. La norma stabilisce che l’esdebitazione non opera, tra l’altro, per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Il comma 1 dello stesso articolo colloca però la disciplina nell’ambito della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Il concordato minore non è richiamato. Da qui due letture contrapposte, entrambe sostenute nella prassi e nel dibattito tra operatori:
- secondo una prima lettura, nel concordato minore l’effetto liberatorio discende direttamente dall’omologazione, che vincola tutti i creditori anteriori; il debito residuo non pagato diventa inesigibile per effetto della proposta omologata e non per effetto di un’esdebitazione in senso tecnico, sicché le esclusioni dell’art. 278 non troverebbero applicazione;
- secondo una seconda lettura, le esclusioni esprimono un principio generale dell’ordinamento concorsuale (la funzione punitiva della sanzione non può essere neutralizzata da una procedura di regolazione del debito) e andrebbero quindi estese, almeno in via interpretativa, anche al concordato minore.
Allo stato non risulta una pronuncia di legittimità che abbia risolto il contrasto in modo specifico per le sanzioni amministrative nel concordato minore. È un dato che va soppesato con onestà: chi sceglie una strada lo fa sapendo che un creditore pubblico potrebbe, in futuro, sostenere la tesi opposta.
Il vincolo delle cause di prelazione. Qualunque sia la strada, la proposta deve rispettare l’ordine dei privilegi. La Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574, ha chiarito che la libertà di contenuto della proposta non consente di parificare creditori privilegiati e chirografari, e che la violazione delle regole legali di trattamento rende la proposta inammissibile, con un vizio rilevabile d’ufficio già nella fase di apertura. Per le sanzioni questo significa che, prima di decidere come trattarle, occorre stabilire il loro rango: le sanzioni amministrative pecuniarie sono di regola chirografarie, salvo che una norma speciale estenda loro un privilegio, verifica che per le sanzioni tributarie e previdenziali va compiuta titolo per titolo.
Il voto e il cram down. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 CCII); il silenzio del creditore che non vota nei termini vale come adesione. L’art. 80, comma 3, CCII consente l’omologazione forzosa (cram down) quando manca l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, se tale adesione è determinante e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione controllata. Un dettaglio pesa molto nel nostro tema: il meccanismo riguarda l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali, non gli altri creditori pubblici. Un Comune titolare di multe stradali, una Prefettura, un Ispettorato: il loro voto contrario non è superabile con questo strumento. Quando le cartelle sono affidate all’agente della riscossione, inoltre, occorre verificare chi sia legittimato a votare: i provvedimenti di apertura dei tribunali tendono a precisare che l’agente della riscossione esprime il voto per i crediti propri, mentre per i crediti affidati la titolarità del voto resta all’ente impositore.
La verifica preliminare del credito. Una sanzione prescritta o notificata irregolarmente non va né falcidiata né pagata: va contestata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20955/2020, ha ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni non cristallizzate in una sentenza passata in giudicato si prescrive in cinque anni, e che la formazione del ruolo non interrompe la prescrizione perché è un’attività interna all’amministrazione. Prima di scegliere tra le opzioni, dunque, l’elenco delle sanzioni va ripulito da ciò che non è più dovuto: un passaggio che spesso riduce sensibilmente la massa su cui la scelta dovrà operare.
Il fattore tempo sulle sanzioni. Un ultimo elemento comune merita attenzione: le sanzioni amministrative pecuniarie iscritte a ruolo non restano ferme. Le maggiorazioni previste dalla L. 689/1981 per il ritardato pagamento fanno crescere l’importo nel tempo, e l’estratto di ruolo di oggi può non coincidere con la somma che verrà precisata nel corso della procedura. Ogni confronto tra le opzioni va quindi condotto su importi aggiornati alla data di deposito, distinguendo la sanzione originaria dalle maggiorazioni, che ne seguono la sorte come accessori.
Opzione 1 — Includere le sanzioni tra i chirografari e falcidiarle con la stessa percentuale
In cosa consiste
La prima strada tratta le sanzioni amministrative, una volta accertato che sono chirografarie, come qualunque altro credito non assistito da prelazione: ricevono la stessa percentuale offerta a fornitori, banche non garantite e finanziarie, e il residuo non pagato diventa inesigibile per effetto dell’omologazione. La base normativa è l’art. 74 CCII, che consente una proposta di soddisfacimento anche parziale dei crediti, letto insieme all’efficacia vincolante del concordato omologato nei confronti di tutti i creditori anteriori. Le sanzioni accessorie (tributarie, previdenziali) seguono naturalmente il debito principale; le sanzioni autonome vengono equiparate agli altri chirografi senza distinzioni.
Quando ha senso
Tre scenari rendono questa opzione particolarmente coerente:
- Sanzioni di importo contenuto rispetto al passivo complessivo. Se multe e ordinanze-ingiunzione pesano per pochi punti percentuali sul totale, un eventuale contenzioso futuro sulla loro esigibilità avrebbe un valore economico limitato, mentre il loro trattamento uniforme semplifica la proposta.
- Sanzioni prevalentemente accessorie. Quando le sanzioni sono in larga parte tributarie o previdenziali, collegate a imposte e contributi regolati nel piano, la loro falcidia è sorretta anche dalla lettura più restrittiva: se il debito principale viene soddisfatto nei termini della proposta, la sanzione accessoria ne segue la sorte.
- Risorse strettamente limitate. Quando ogni euro destinato a una classe privilegiata sottrae percentuale ai creditori decisivi per il voto, trattare le sanzioni al pari degli altri chirografi è spesso l’unico modo per mantenere la proposta appetibile per la maggioranza.
Come si esegue, in sintesi
La proposta individua le sanzioni nell’elenco dei creditori con indicazione della natura (autonoma o accessoria), del titolo e dell’ente titolare; l’OCC ne verifica la sussistenza e il rango nella relazione; la percentuale offerta ai chirografari si applica anche a esse. È buona prassi motivare espressamente, nel ricorso, perché il debitore ritiene che l’omologazione produca effetto liberatorio anche per il residuo delle sanzioni autonome, così da far emergere la questione nella fase in cui i creditori possono contestare.
Vantaggi motivati
Il primo vantaggio è la massimizzazione della percentuale per tutti i chirografari: nessuna risorsa viene sottratta alla massa comune, e questo si traduce in una proposta più convincente per i creditori il cui voto è determinante. Il secondo è la semplicità strutturale: una proposta senza classi dedicate è meno esposta a censure sulla formazione delle classi e sulla loro omogeneità. Il terzo è la coerenza con l’effetto vincolante dell’omologa, argomento che nel dibattito tra operatori viene valorizzato proprio perché il concordato minore, come quello preventivo, lega anche i creditori dissenzienti.
Rischi e svantaggi, detti con franchezza
Il rovescio della medaglia è l’incertezza sul dopo. Se in futuro prevalesse la lettura estensiva dell’art. 278, comma 7, il residuo delle sanzioni autonome potrebbe essere nuovamente richiesto, e il debitore si troverebbe a doverlo difendere in un giudizio di opposizione alla riscossione. A ciò si aggiunge il profilo del voto: il Comune o l’ente che vede falcidiata la propria sanzione può votare contro, e, come si è detto, il suo dissenso non è superabile con il cram down dell’art. 80, comma 3. Se quel creditore pesa molto sulla massa votante, la proposta rischia di non raggiungere la maggioranza. Infine, in un contesto di sanzioni numerose e ripetute (tipico di chi svolge attività di trasporto), il tribunale potrebbe guardare con attenzione alla genesi dell’indebitamento: nel concordato minore non si richiede la meritevolezza in senso stretto, ma resta la verifica sull’assenza di atti in frode ai sensi dell’art. 77 CCII.
Pronunce a supporto
La sentenza della Cassazione 16 maggio 2026, n. 14555 ha valorizzato l’autonomia del concordato minore rispetto al concordato preventivo, affermando che il rinvio dell’art. 74, comma 4, opera solo nei limiti della compatibilità: un argomento che, per analogia di ragionamento, viene invocato da chi sostiene che anche le esclusioni dell’art. 278 non si trasferiscano automaticamente nella procedura minore. Sul piano del voto, il Tribunale di Oristano (5 dicembre 2025) ha escluso che il sistematico mancato versamento delle imposte integri di per sé un atto in frode, omologando con cram down un concordato minore in continuità: principio che riguarda i debiti fiscali ma che illumina, per coerenza, la valutazione dei debiti “non negoziali” in genere.
Profilo ideale dell’opzione 1: debitore con sanzioni amministrative di peso modesto o prevalentemente accessorie, risorse limitate, creditori decisivi per il voto sensibili alla percentuale, e disposto ad accettare un margine di incertezza interpretativa sul residuo delle sanzioni autonome.
Opzione 2 — Classe dedicata alle sanzioni autonome, con trattamento differenziato
In cosa consiste
La seconda strada isola le sanzioni amministrative autonome (multe stradali, ordinanze-ingiunzione non collegate a debiti principali) in una classe separata, alla quale viene offerto un trattamento diverso da quello degli altri chirografi: pagamento integrale oppure percentuale sensibilmente più alta, eventualmente con tempi più brevi. La base normativa è la facoltà di suddividere i creditori in classi, prevista nel concordato minore e da leggere, per i criteri di formazione, alla luce delle norme sul concordato preventivo richiamate dall’art. 74, comma 4, CCII nei limiti della compatibilità. La logica è neutralizzare, in tutto o in parte, il rischio interpretativo: se la sanzione autonoma viene pagata per intero, la questione della sua esdebitabilità non si pone più.
Quando ha senso
- Sanzioni autonome di importo rilevante. Quando un eventuale riemergere del residuo, anni dopo l’omologa, metterebbe in crisi il debitore appena risanato, l’investimento nella certezza può valere la riduzione della percentuale per gli altri.
- Ente sanzionatorio con peso determinante nel voto. Se il Comune o l’autorità titolare delle sanzioni rappresenta una quota tale da far mancare la maggioranza, e non essendo disponibile il cram down, una proposta che lo soddisfa integralmente può trasformare un voto contrario in un’adesione o in un silenzio-assenso.
- Risorse sufficienti a sostenere il costo della classe senza svuotare la proposta. L’opzione ha senso solo se, dopo il pagamento privilegiato della classe, residua per gli altri chirografi una percentuale ancora appetibile.
Come si esegue, in sintesi
La proposta costituisce la classe delle sanzioni amministrative autonome, ne motiva l’omogeneità (stessa natura giuridica, stesso interesse economico, stesso rischio di non esdebitabilità) e indica il trattamento offerto. Ogni classe vota separatamente ai fini dei calcoli, ma l’approvazione richiede comunque il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto nel suo complesso. L’OCC deve attestare che il trattamento differenziato non altera l’ordine delle cause di prelazione: un chirografo pagato al 100% mentre un privilegiato riceve meno del dovuto rischierebbe di incorrere nel vizio individuato dalla Cassazione nella sentenza n. 28574/2025.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la stabilità del risultato: la parte più discussa del passivo esce dalla zona grigia. Un secondo vantaggio riguarda il dialogo con i creditori pubblici non assoggettabili al cram down: un ente che riceve il pagamento integrale o quasi non ha interesse a votare contro. Un terzo vantaggio, meno evidente, è la trasparenza verso il tribunale: una proposta che affronta apertamente il tema delle sanzioni autonome, invece di lasciarlo implicito, riduce il rischio di osservazioni in sede di omologa.
Rischi e svantaggi, detti con franchezza
A fronte di questo vantaggio, il costo economico ricade su tutti gli altri chirografi, che vedono ridursi la percentuale. L’elemento dirimente è la reazione della banca o della finanziaria che detiene la quota maggiore del passivo: se il suo voto è decisivo e la percentuale scende sotto la soglia che essa considera accettabile rispetto all’alternativa liquidatoria, la classe dedicata finisce per compromettere proprio l’approvazione che doveva favorire. C’è poi un rischio tecnico: la formazione delle classi è sindacabile, e una classe costruita soltanto per favorire un creditore senza una ragione giuridica omogenea può essere censurata. Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 14 gennaio 2026, si è occupato della formazione delle classi in un concordato minore in continuità, con riguardo all’accorpamento di crediti di grado diverso sottoposti alla medesima falcidia: la materia delle classi resta dunque un terreno su cui i tribunali esercitano un controllo effettivo. Infine, pagare integralmente la classe richiede risorse che non tutti i debitori hanno: in molti casi il trattamento differenziato si traduce in una percentuale maggiorata, che riduce ma non elimina il rischio sul residuo.
Pronunce a supporto
Oltre alla sentenza n. 28574/2025 sull’inderogabilità dell’ordine delle prelazioni, rileva la sentenza della Cassazione 30 giugno 2025, n. 17721, secondo cui le questioni relative alla dotazione economica della procedura (nel caso, il fondo spese imposto dal giudice) incidono sul giudizio di fattibilità del piano: principio che richiama l’attenzione sulla sostenibilità concreta di una classe privilegiata di sanzioni, che deve essere finanziata con risorse reali e non solo promesse. Sul versante della distribuzione del valore nel concordato in continuità, il Tribunale di Verbania (20 luglio 2026) ha ritenuto applicabile anche al concordato minore con prosecuzione dell’attività professionale la distinzione tra regola della priorità assoluta e relativa, mentre il Tribunale di Locri (12 luglio 2025) ha affrontato l’applicabilità al concordato minore in continuità delle regole di distribuzione del valore dell’art. 84, comma 6, CCII: elementi che definiscono lo spazio entro cui un trattamento differenziato delle sanzioni può essere legittimamente costruito.
Profilo ideale dell’opzione 2: debitore con sanzioni autonome consistenti o con un ente sanzionatorio decisivo per il voto, risorse sufficienti a finanziare la classe senza scoraggiare il creditore principale, e forte interesse a una chiusura definitiva senza strascichi interpretativi.
Opzione 3 — Rinunciare al concordato minore e percorrere la liquidazione controllata con esdebitazione
In cosa consiste
La terza strada non modifica il trattamento delle sanzioni all’interno del concordato minore: cambia procedura. Con la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) il debitore mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio e i redditi eccedenti quanto necessario al mantenimento, per il periodo previsto; decorsi tre anni dall’apertura, l’esdebitazione opera di diritto alle condizioni dell’art. 282 CCII. Qui l’art. 278, comma 7, si applica senza discussioni: le sanzioni amministrative autonome non vengono esdebitate e restano dovute, mentre quelle accessorie a debiti estinti seguono la sorte del debito principale.
Quando ha senso
- Concordato minore non praticabile. Se il debitore non ha risorse sufficienti per una proposta che superi il vaglio di convenienza, o se l’imprenditore individuale si è cancellato dal registro delle imprese: la Cassazione, con la sentenza 16 giugno 2026, n. 20141, ha ritenuto che la cancellazione sia incompatibile con l’accesso al concordato minore e lasci spazio soltanto alla liquidazione controllata.
- Sanzioni autonome di importo marginale rispetto al passivo liberato. Se su un passivo di centinaia di migliaia di euro le sanzioni che resteranno dovute sono poche migliaia, la liquidazione può comunque rappresentare un bilancio complessivamente favorevole.
- Voto dei creditori sfavorevole e non superabile. Quando la maggioranza è irraggiungibile e il dissenso proviene da creditori non assoggettabili al cram down, la liquidazione controllata non richiede alcun voto.
Come si esegue, in sintesi
Il ricorso è presentato con l’assistenza dell’OCC, che redige la relazione sulla situazione del debitore; il tribunale apre la procedura, nomina il liquidatore, che forma lo stato passivo e liquida i beni. Le sanzioni vengono insinuate e partecipano ai riparti secondo il loro rango; alla scadenza del triennio il debitore ottiene l’esdebitazione, salvo le esclusioni di legge e le condizioni ostative previste.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la certezza del perimetro: si sa in anticipo, senza dover attendere un orientamento giurisprudenziale, che cosa verrà cancellato e che cosa no. Un secondo vantaggio è l’indipendenza dal voto: nessun creditore può bloccare l’accesso alla liberazione, che dipende dal rispetto delle condizioni di legge. Un terzo vantaggio è la disponibilità anche quando il concordato è precluso, come nel caso dell’imprenditore cancellato.
Rischi e svantaggi, detti con franchezza
Il rovescio della medaglia è evidente: le sanzioni autonome sopravvivono per intero, con le maggiorazioni che la L. 689/1981 prevede per il ritardo nel pagamento. A ciò si somma la perdita della continuità: la liquidazione coinvolge il patrimonio del debitore, e per l’imprenditore o il professionista può significare la cessione dei beni strumentali. Anche la durata va soppesata: tre anni di procedura, durante i quali i redditi eccedenti sono destinati ai creditori. Per chi ha un’attività vitale, sacrificare la continuità per ottenere una certezza su una parte minoritaria del passivo raramente è la scelta più efficiente; per chi quella continuità non ce l’ha più, il giudizio cambia.
Pronunce a supporto
Sul piano europeo, la Corte di giustizia UE, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-678/22, ha chiarito che la direttiva 2019/1023 consente agli Stati di escludere dall’esdebitazione categorie di crediti pubblici purché l’esclusione sia prevista dal diritto nazionale e sorretta da una giustificazione adeguata: un principio che conferma la legittimità dell’esclusione dell’art. 278, comma 7, nella liquidazione controllata, e che al tempo stesso fornisce un argomento a chi sostiene che le esclusioni non possano essere estese in via interpretativa a procedure in cui la norma non le prevede. Resta utile, per la distinzione tra debito principale e accessorio, la risalente Cass. 11 marzo 2016, n. 4844, che, in tema di esdebitazione fallimentare, ha escluso che i contributi previdenziali restino fuori dal beneficio solo per la loro natura pubblicistica, poiché la norma sulle esclusioni non li menzionava: un ragionamento di stretta interpretazione delle esclusioni che viene richiamato anche nel dibattito attuale.
Profilo ideale dell’opzione 3: debitore senza continuità aziendale da preservare, o che non può accedere al concordato minore, con sanzioni autonome di importo marginale rispetto al passivo complessivo, e che preferisce la certezza di un perimetro definito alla flessibilità di una proposta soggetta a voto.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, costruiti per mostrare come la stessa situazione produca esiti diversi a seconda della strada scelta. Non riproducono casi reali.
Simulazione A — Artigiano in continuità, stesso passivo, tre strade
Dati di partenza. Imprenditore individuale sotto soglia, attività in continuità. Passivo complessivo 168.290 €, così composto: banca chirografaria 96.200 €; fornitori 31.870 €; Agenzia delle Entrate 19.800 €, di cui imposte e interessi con privilegio 14.620 € e sanzioni tributarie 5.180 € (accessorie, trattate come chirografarie); multe stradali a ruolo per conto di un Comune 6.815 € (sanzione 4.380 € più maggiorazioni 2.435 €); ordinanza-ingiunzione dell’Ispettorato del lavoro 13.605 €. Risorse del piano: 48 rate mensili da 620 € (29.760 €) più finanza esterna di un familiare per 9.400 €, per un totale di 39.160 €; spese di procedura prededucibili stimate in 4.870 €. Risorse nette per i creditori: 34.290 €.
Con l’opzione 1. Il privilegio fiscale (14.620 €) viene pagato integralmente. Restano 19.670 € per i chirografari, pari a 153.670 €: la percentuale uniforme è del 12,8%. Il Comune riceve 872,32 €, l’Ispettorato 1.741,44 €, la quota sanzionatoria dell’Erario 663,04 €. Il residuo non pagato delle sanzioni autonome (multe e ordinanza) ammonta a 17.806,24 €: è questa la cifra esposta al rischio interpretativo. Sul voto: la banca pesa il 62,6% dei crediti chirografari ammessi al voto ed è decisiva; il Comune (4,4%) e l’Ispettorato (8,9%) non lo sono.
Con l’opzione 2, variante “percentuale maggiorata”. Si crea una classe per le sanzioni autonome (20.420 €) con pagamento al 40%: 8.168 €. Per gli altri chirografari (133.250 €) restano 11.502 €, pari all’8,63%. La banca scende da 12,8% a 8,63%: il suo voto, decisivo, diventa meno probabile. Il residuo delle sanzioni autonome esposto al rischio scende a 12.252 €.
Con l’opzione 2, variante “pagamento integrale”. Per pagare al 100% le sanzioni autonome occorre allungare il piano a 60 rate (37.200 € più 9.400 € di finanza esterna, meno 4.870 € di spese: 41.730 €). Dopo il privilegio (14.620 €) e la classe sanzioni (20.420 €), restano 6.690 € per 133.250 € di chirografi: il 5,02%. Il rischio sul residuo si azzera, ma la banca riceverebbe meno della metà rispetto all’opzione 1.
Con l’opzione 3. Ipotizzando un’autovettura del valore di 4.300 € e una quota di reddito eccedente il fabbisogno familiare di 450 € al mese per 36 mesi (16.200 €), l’attivo è di 20.500 €; al netto delle spese stimate in 5.900 €, residuano 14.600 €, assorbiti quasi interamente dal privilegio fiscale. I chirografari non ricevono sostanzialmente nulla. Dopo tre anni l’esdebitazione di diritto libera il debitore dal residuo bancario e verso i fornitori, e dalle sanzioni tributarie accessorie; restano invece dovuti 20.420 € di sanzioni autonome, oltre alle maggiorazioni maturate nel frattempo.
Lettura dell’esercizio. In questo scenario le sanzioni autonome valgono circa il 12% del passivo e il creditore decisivo è la banca. L’opzione 1 massimizza la probabilità di approvazione ma lascia 17.806,24 € in zona grigia; l’opzione 2 riduce o elimina quel rischio al prezzo di una proposta meno appetibile per chi decide il voto; l’opzione 3 dà certezza, ma il debitore esce dalla procedura con oltre 20.000 € ancora dovuti e senza la continuità dell’attività.
Simulazione B — Quando l’ente sanzionatorio pesa sul voto
Dati di partenza. Piccolo autotrasportatore in continuità. Passivo di 92.515 €: multe stradali affidate alla riscossione per conto di un Comune 41.370 €; fornitori 22.845 €; società finanziaria 28.300 €. Tutti chirografari. Risorse nette per i creditori: 18.503 €, pari a una percentuale uniforme del 20%.
Con l’opzione 1. Il Comune rappresenta il 44,7% dei crediti ammessi al voto; fornitori e finanziaria insieme il 55,3%. Se il Comune vota contro ma gli altri aderiscono o tacciono, la maggioranza è raggiunta. Se però anche la finanziaria (30,6%) dissente, i voti favorevoli si fermano al 24,7% e la proposta non è approvata; il cram down dell’art. 80, comma 3, non è utilizzabile, perché il Comune non è amministrazione finanziaria né ente previdenziale.
Con l’opzione 2. Una classe dedicata alle multe con pagamento al 30% (12.411 €) lascia 6.092 € per i restanti 51.145 € di chirografi: l’11,9%. Il Comune ha un incentivo maggiore ad aderire, ma la finanziaria vede quasi dimezzata la propria percentuale. L’esito del voto dipende a questo punto da quale dei due creditori sia più incline all’adesione: è una valutazione che va condotta prima del deposito, non dopo.
Con l’opzione 3. Nessun voto. Ma le multe (41.370 €) sono sanzioni autonome e restano integralmente dovute dopo l’esdebitazione: per questo debitore, la liquidazione controllata lascerebbe in piedi quasi metà del passivo.
Lettura dell’esercizio. Quando le sanzioni autonome costituiscono una quota rilevante del passivo, l’opzione 3 perde gran parte della sua utilità, e la partita si gioca tra le prime due, con il voto dell’ente sanzionatorio come variabile centrale.
Il confronto in tabella
Messe una accanto all’altra, le tre strade rivelano un’asimmetria di fondo: le prime due condividono la cornice del concordato minore e differiscono per il modo in cui distribuiscono il rischio interpretativo; la terza cambia cornice e, con essa, scambia la flessibilità con la certezza. Nella tabella che segue i costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge; le spese di procedura, incluso il compenso dell’OCC e del liquidatore, sono determinate dal tribunale secondo i parametri normativi e variano in funzione dell’attivo e del passivo.
Due precisazioni rendono la lettura più accurata. La colonna “reversibilità” misura la possibilità di correggere la scelta dopo il deposito: nel concordato minore la proposta può essere modificata entro i limiti della procedura, mentre il passaggio da una procedura all’altra dipende dalle condizioni di legge e dalla fase in cui ci si trova. La riga “effetti sull’esecuzione” riguarda le azioni esecutive individuali, che in tutte le strade possono essere sospese o inibite, ma con tempi e presupposti diversi.
| Criterio | Opzione 1 — Falcidia uniforme | Opzione 2 — Classe dedicata | Opzione 3 — Liquidazione controllata |
|---|---|---|---|
| Tempi | Durata del piano (di regola 3-5 anni in continuità) | Durata del piano, talvolta più lunga per finanziare la classe | Tre anni dall’apertura per l’esdebitazione di diritto |
| Complessità | Media: una sola classe chirografaria | Alta: motivazione dell’omogeneità della classe e verifica delle prelazioni | Media: niente voto, ma inventario, liquidazione e stato passivo |
| Rischio in caso di esito negativo | Mancata approvazione per voto contrario non superabile; incertezza futura sul residuo delle sanzioni autonome | Voto contrario del creditore principale penalizzato; censura sulla formazione delle classi | Nessun rischio di voto; le sanzioni autonome restano dovute per intero |
| Effetti sull’esecuzione | Misure protettive su istanza, con decreto di apertura | Identici all’opzione 1 | Divieto di azioni esecutive individuali dall’apertura |
| Sorte delle sanzioni autonome | Falcidiate; residuo inesigibile secondo la lettura prevalente nella prassi, ma questione aperta | Pagate integralmente o in misura maggiorata; rischio ridotto o assente | Non esdebitate (art. 278, comma 7, CCII) |
| Sorte delle sanzioni accessorie | Seguono il debito principale | Seguono il debito principale | Esdebitate se accessorie a debiti estinti |
| Continuità dell’attività | Preservata (se in continuità) | Preservata (se in continuità) | Di regola compromessa dalla liquidazione dei beni |
| Reversibilità | Proposta modificabile nei limiti procedurali | Proposta modificabile nei limiti procedurali | Scelta difficilmente reversibile dopo l’apertura |
| Costi di giustizia | Contributo unificato e spese di procedura liquidate dal tribunale | Come opzione 1 | Contributo unificato e spese di procedura liquidate dal tribunale |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre strade è preferibile in astratto. Il ragionamento corretto è condizionale e passa attraverso alcuni criteri che, combinati tra loro, orientano la scelta verso l’una o l’altra opzione.
Primo criterio: il peso delle sanzioni autonome sul passivo. Se le sanzioni autonome rappresentano una quota contenuta del totale, generalmente l’opzione 1 offre il miglior equilibrio tra approvazione e risultato: il residuo esposto a incertezza è modesto, e il vantaggio di una percentuale più alta per tutti i chirografi prevale. Se invece le sanzioni autonome costituiscono una quota significativa, la liquidazione controllata diventa poco utile (lascerebbe in piedi una parte consistente del debito) e la scelta si sposta tra le prime due opzioni.
Secondo criterio: la natura delle sanzioni. Se le sanzioni sono in prevalenza accessorie a imposte o contributi regolati nella procedura, il problema interpretativo si riduce drasticamente, perché la loro sorte segue quella del debito principale in tutte e tre le strade. Quando invece prevalgono sanzioni autonome, come le multe stradali o le ordinanze-ingiunzione, il rischio sul residuo va valutato con maggiore attenzione. Una verifica preliminare della prescrizione e della regolarità delle notifiche può modificare radicalmente questo criterio, eliminando dal passivo partite che non sono più esigibili.
Terzo criterio: chi decide il voto. Se il creditore decisivo è l’amministrazione finanziaria o un ente previdenziale, il cram down dell’art. 80, comma 3, offre una rete di sicurezza, che la Cassazione con la sentenza n. 14555/2026 ha reso più accessibile escludendo l’obbligo della transazione fiscale secondo il modello dell’art. 88 CCII. Se invece il creditore decisivo è una banca, una finanziaria o un ente sanzionatorio diverso dal Fisco, quella rete non c’è, e la struttura della proposta deve essere calibrata sulla probabile reazione di quel soggetto.
Quarto criterio: la continuità dell’attività. Se esiste un’attività vitale da preservare, le opzioni 1 e 2 mantengono il valore dell’impresa o dello studio professionale; la liquidazione controllata, al contrario, sacrifica generalmente i beni strumentali. Se la continuità non c’è più, o se l’imprenditore individuale si è già cancellato dal registro delle imprese, il ventaglio si restringe per ragioni giuridiche prima ancora che economiche.
Quinto criterio: la tolleranza all’incertezza. Alcuni debitori preferiscono una percentuale più bassa per i creditori pur di chiudere senza zone grigie; altri accettano un margine di incertezza pur di rendere la proposta più solida sul piano del voto. È un criterio soggettivo, ma legittimo: va esplicitato, perché orienta la costruzione della proposta fin dal primo abbozzo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, valuta queste variabili conoscendo dall’interno il modo in cui l’Organismo attesta la convenienza e il tribunale verifica le prelazioni.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada dopo aver depositato la proposta di concordato minore? In parte sì. La proposta può essere modificata nel corso della procedura, anche per tenere conto delle precisazioni dei crediti inviate dai creditori, entro i limiti e i tempi che la disciplina e il giudice consentono; è quanto accade frequentemente quando l’agente della riscossione aggiorna gli importi. Il passaggio dal concordato minore alla liquidazione controllata è invece un cambio di procedura, che presuppone la chiusura o il venir meno della prima e l’apertura della seconda alle condizioni di legge. La reversibilità esiste, ma non è mai gratuita in termini di tempo.
E se scelgo l’opzione 1 e in futuro un ente mi chiede il residuo della multa? In quel caso il debitore dovrà opporre, nella sede competente, l’effetto vincolante del concordato omologato. L’esito dipenderà dall’orientamento che si sarà consolidato. È proprio questa eventualità che l’opzione 1 accetta consapevolmente: un rischio che va pesato in funzione dell’importo del residuo, e che è tanto più tollerabile quanto più il residuo è modesto.
Le multe stradali sono sempre sanzioni autonome? Sì, nella generalità dei casi: non sono accessorie a un debito principale, perché nascono direttamente dalla violazione. Le maggiorazioni per il ritardo nel pagamento, invece, sono accessorie alla sanzione stessa e ne seguono la sorte. Diverso il discorso per le sanzioni tributarie, che accedono a un’imposta, e per le sanzioni civili previdenziali, che accedono a un contributo.
Il Comune può bloccare da solo il mio concordato minore? Può farlo se il suo voto contrario impedisce il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, e non esiste uno strumento di omologazione forzosa per superarlo, perché il cram down riguarda soltanto l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali. Se invece il Comune non è determinante, il suo dissenso non impedisce l’approvazione.
Il fatto di avere molte multe può farmi escludere dal concordato minore? Nel concordato minore la verifica del tribunale si concentra sull’assenza di atti in frode ai creditori, non sulla meritevolezza in senso ampio: il semplice accumulo di sanzioni non è, di per sé, un atto in frode. Diverso è il quadro nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, dove la colpa grave nella formazione dell’indebitamento è condizione ostativa: in una pronuncia del Tribunale di Torino commentata in dottrina, numerose sanzioni per violazioni del Codice della strada sono state considerate proprio ai fini del giudizio sulla colpa. Per chi è consumatore, dunque, la presenza massiccia di multe è un elemento da valutare prima di scegliere la procedura.
Le sanzioni dell’Ispettorato del lavoro o di altre autorità si comportano come le multe stradali? Nella maggior parte dei casi sì: un’ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione pecuniaria per una violazione amministrativa è, di regola, una sanzione autonoma, perché non accede a un debito principale che la procedura regola. Va però letta con attenzione, perché talvolta lo stesso accertamento contiene anche somme di natura diversa, come contributi omessi o recuperi, che hanno un regime differente. Separare le componenti all’interno dello stesso atto è spesso il passaggio che modifica di più il calcolo dell’importo esposto a incertezza, e dunque il peso relativo delle tre opzioni.
Se il mio concordato minore viene respinto, le sanzioni tornano come prima? Se la proposta non è approvata o non viene omologata, gli effetti protettivi cessano e i creditori riacquistano la possibilità di agire individualmente, sanzioni comprese, nei limiti in cui i crediti siano ancora esigibili. È questo il vero costo di una scelta sbagliata: non tanto la percentuale offerta, quanto il tempo trascorso, durante il quale le maggiorazioni sulle sanzioni continuano a maturare e l’esposizione cresce. Resta la possibilità di valutare la liquidazione controllata, che però lascia intatte le sanzioni autonome.
Il concordato minore conviene anche se ho soltanto debiti con la pubblica amministrazione? Può convenire, ma con un’avvertenza che discende direttamente dal tema del voto. Se il passivo è composto quasi esclusivamente da sanzioni di enti diversi dall’amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali, l’approvazione dipende interamente dalla loro adesione o dal loro silenzio, senza la rete di sicurezza del cram down. In una situazione simile il confronto tra le opzioni va condotto in anticipo e con particolare prudenza, valutando anche il comportamento che quegli enti hanno tenuto in procedure analoghe e la loro concreta capacità di esprimere il voto nei termini.
Un criterio trasversale: il momento in cui si sceglie
Vale la pena aggiungere una considerazione che attraversa tutte le opzioni. La scelta sul trattamento delle sanzioni amministrative non va compiuta a proposta già scritta, ma nella fase in cui si ricostruisce il passivo. È in quel momento che si scoprono le sanzioni prescritte, quelle notificate irregolarmente, quelle che in realtà sono accessorie a un debito principale, quelle che appartengono a un ente il cui voto è decisivo. Una scelta compiuta a valle di questa ricostruzione tende a essere più stabile, perché si fonda su numeri verificati e non su importi desunti da estratti di ruolo non aggiornati. Il rovescio della medaglia è che la fase preliminare richiede tempo, e che nel frattempo le azioni esecutive possono proseguire: un elemento da bilanciare con la possibilità di chiedere misure protettive una volta depositata la domanda. L’elemento dirimente, in definitiva, non è tanto quale opzione sia migliore in astratto, quanto quanto sia solida la fotografia del debito su cui la scelta viene appoggiata.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che ciascuna contribuisce a chiarire. I principi sono riformulati in parole nostre; per il testo integrale occorre fare riferimento ai provvedimenti.
Pronunce che illuminano il quadro comune e l’opzione 1
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La proposta di concordato minore, pur avendo contenuto libero, deve rispettare la responsabilità patrimoniale, la parità di trattamento e l’ordine delle prelazioni, con le regole mutuate dal concordato preventivo nei limiti del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII; la violazione rende la proposta inammissibile ed è rilevabile d’ufficio. Rilevanza: prima di decidere come trattare le sanzioni, ne va stabilito il rango; nessuna strategia sulle sanzioni può alterare l’ordine dei privilegi.
Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore l’omologazione forzosa in assenza di adesione dell’amministrazione finanziaria segue la disciplina autonoma e semplificata dell’art. 80, comma 3, senza obbligo di formulare una transazione fiscale secondo l’art. 88 CCII e senza il parere conforme della Direzione regionale. Rilevanza: rafforza l’idea dell’autonomia del concordato minore rispetto alle regole di altre procedure, argomento invocato da chi nega l’estensione automatica delle esclusioni dell’art. 278; e chiarisce i margini del cram down per le sanzioni tributarie.
Tribunale di Oristano, 5 dicembre 2025. Il reiterato mancato pagamento delle imposte non integra di per sé un atto in frode ostativo all’accesso al concordato minore; il tribunale ha omologato con cram down nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate. Rilevanza: il debito “non negoziale” verso enti pubblici non preclude la procedura; utile per valutare la posizione di chi ha accumulato debiti verso la pubblica amministrazione, sanzioni comprese.
Tribunale di Locri, 12 luglio 2025. Nel concordato minore in continuità ha ritenuto applicabili le regole di distribuzione del valore dell’art. 84, comma 6, CCII, e secondo i commentatori ha escluso che l’omesso pagamento delle imposte costituisca atto in frode. Rilevanza: definisce i confini entro cui il valore del piano si distribuisce tra le classi, sanzioni comprese.
Corte d’Appello di Genova, sentenze n. 35/2025 e n. 48/2025. In senso opposto, hanno considerato atto in frode la scelta di pagare sistematicamente i creditori privati trascurando volontariamente l’Erario. Rilevanza: segnala che l’orientamento non è uniforme e che la storia dei pagamenti del debitore verso gli enti pubblici va ricostruita con cura prima del deposito.
Pronunce che illuminano l’opzione 2
Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721. Le questioni sulla dotazione economica della procedura, come il fondo spese disposto dal giudice, non determinano la revoca dell’apertura ma incidono sul giudizio di fattibilità del piano. Rilevanza: una classe dedicata alle sanzioni con pagamento integrale deve essere sostenuta da risorse concrete; la fattibilità è il terreno su cui il tribunale la verificherà.
Tribunale di Bari, 14 gennaio 2026. Ha affrontato, in un concordato minore in continuità, la formazione delle classi e l’accorpamento in una stessa classe di crediti di grado diverso sottoposti alla medesima falcidia. Rilevanza: conferma che la costruzione delle classi è oggetto di controllo giudiziale effettivo; una classe per le sanzioni autonome va motivata sul piano dell’omogeneità.
Tribunale di Verbania, 20 luglio 2026. Nel concordato minore con prosecuzione dell’attività professionale ha ritenuto operante la distinzione tra regola della priorità assoluta e relativa. Rilevanza: incide sul modo in cui il valore può essere distribuito tra privilegiati e chirografari, e quindi sullo spazio per un trattamento differenziato delle sanzioni.
Tribunale di Genova, 13 febbraio 2025. Ha omologato un concordato minore applicando il cram down in presenza di adesione determinante e di convenienza rispetto alla liquidazione, escludendo l’applicazione del meccanismo di sterilizzazione previsto per il concordato preventivo. Rilevanza: quando accanto alle sanzioni amministrative vi sono sanzioni tributarie, il perimetro del cram down condiziona la scelta sulla classe.
Tribunale di Bologna, 22 marzo 2024, n. 58. Ha ritenuto la proposta conveniente per l’Erario considerando anche i maggiori debiti che maturerebbero nella liquidazione. Rilevanza: offre un parametro per costruire il confronto di convenienza anche per le sanzioni tributarie inserite in classe.
Tribunale di Bari, 6 novembre 2024, n. 296. Ha omologato un concordato minore nonostante le contestazioni di INPS e Agenzia delle Entrate, fondandosi sulle attestazioni del Gestore sulla convenienza. Rilevanza: dimostra il peso della relazione dell’OCC nel superare il dissenso dei creditori pubblici assoggettabili al cram down.
Pronunce che illuminano l’opzione 3
Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. La cancellazione dell’imprenditore individuale dal registro delle imprese è incompatibile con l’accesso al concordato minore e lascia aperta soltanto la liquidazione controllata. Rilevanza: in questi casi la scelta tra le opzioni si restringe per legge, e le sanzioni autonome seguiranno il regime dell’art. 278, comma 7.
Corte di giustizia UE, 11 aprile 2024, causa C-678/22. La direttiva 2019/1023 consente agli Stati membri di escludere dall’esdebitazione crediti pubblici purché l’esclusione trovi fondamento nel diritto nazionale e sia adeguatamente giustificata. Rilevanza: conferma la legittimità dell’esclusione nella liquidazione controllata e sostiene l’argomento secondo cui le esclusioni richiedono una base normativa espressa.
Cass. civ., 11 marzo 2016, n. 4844. In materia di esdebitazione, ha respinto la tesi che escludeva i contributi previdenziali dal beneficio per la loro natura pubblicistica, rilevando che la norma sulle esclusioni non li menzionava. Rilevanza: esprime un criterio di interpretazione restrittiva delle esclusioni, richiamato ancora oggi quando si discute dei loro confini.
Cass. civ., ord. n. 20955/2020. Il diritto a riscuotere le sanzioni non cristallizzate in una sentenza passata in giudicato si prescrive in cinque anni, e la formazione del ruolo non interrompe la prescrizione. Rilevanza: vale per tutte le opzioni: prima di scegliere come trattare una sanzione, occorre verificare che sia ancora dovuta.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nel tema delle sanzioni amministrative all’interno del concordato minore, lo Studio Monardo mette in campo strumenti precisi, ciascuno collegato a una fase della scelta:
- Censiamo tutte le sanzioni presenti nel passivo, estraendo gli estratti di ruolo, le ordinanze-ingiunzione e gli avvisi di addebito, e classificandole una per una come autonome o accessorie.
- Verifichiamo prescrizione e regolarità delle notifiche di ciascuna sanzione, confrontando le date delle violazioni, delle cartelle e degli atti interruttivi, per eliminare dal passivo ciò che non è più esigibile.
- Accertiamo il rango di ogni credito sanzionatorio, individuando le eventuali norme speciali che attribuiscono un privilegio, per costruire una proposta che rispetti l’ordine delle prelazioni richiesto dalla Cassazione.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, simulando per ciascuna la percentuale ai creditori, l’importo esposto a incertezza e la probabilità di approvazione.
- Mappiamo il voto, calcolando il peso di ogni creditore sulla maggioranza e distinguendo quelli assoggettabili al cram down dell’art. 80, comma 3, da quelli che non lo sono.
- Progettiamo, se utile, la classe dedicata alle sanzioni autonome, motivandone l’omogeneità e verificandone la sostenibilità finanziaria.
- Predisponiamo con l’OCC la documentazione necessaria alla relazione, inclusa l’analisi comparativa con l’alternativa liquidatoria.
- Gestiamo le precisazioni dei crediti e le eventuali modifiche della proposta quando l’agente della riscossione o gli enti aggiornano gli importi nel corso della procedura.
- Difendiamo l’effetto vincolante dell’omologa se, dopo la chiusura, un ente pretende il residuo di una sanzione falcidiata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di cassazionista, perché garantisce la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta sul trattamento delle sanzioni, fatta oggi nel ricorso, può dover essere difesa domani in sede di reclamo contro la sentenza di omologa o in un giudizio promosso da un ente che pretende il residuo, e quella scelta viene sostenuta dallo stesso difensore, con la stessa linea, in ogni grado. Accanto a questa, l’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC consente di leggere la proposta con gli occhi dell’Organismo che dovrà attestarla.
Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi costruiscono la strategia processuale e la struttura della proposta, i secondi ricostruiscono i flussi, verificano le sanzioni tributarie e previdenziali e calcolano la sostenibilità del piano. Il risultato è una valutazione unitaria, in cui il profilo giuridico e quello numerico non vengono mai separati.
Chiusura
Le sanzioni amministrative nel concordato minore non hanno un trattamento unico: possono essere falcidiate insieme agli altri chirografi, isolate in una classe con un trattamento più favorevole, oppure lasciate al regime più rigido della liquidazione controllata. Ciascuna strada bilancia in modo diverso tre variabili (la probabilità di approvazione, la certezza sul residuo, la continuità dell’attività), e il peso relativo di queste variabili cambia da un debitore all’altro. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: una proposta respinta, un residuo che riemerge anni dopo, un’attività sacrificata senza necessità.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con competenze che vi corrispondono direttamente: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e quindi conosce la procedura del concordato minore anche dal lato dell’Organismo; è cassazionista, e può difendere la scelta fatta fino all’ultimo grado; coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando le sanzioni si intrecciano con debiti verso banche ed Erario.
📩 Prima di depositare la proposta, fai verificare quale trattamento delle sanzioni regge nel tuo caso: i riferimenti per raggiungere lo studio si trovano qui sotto, al termine dell’articolo.
