Pignoramento Dello Stipendio Del Marittimo: Cosa Si Può Fare

Chi lavora in mare conosce bene una sensazione: le notizie da casa arrivano in ritardo, a pezzi, spesso quando non puoi fare nulla. Un atto di pignoramento notificato mentre sei imbarcato è una di quelle notizie. E la prima domanda che ti fai è quasi sempre la stessa: quanto mi possono togliere?

La risposta onesta è che non esiste una risposta unica: dipende da chi sei, da chi ti paga e da dove arrivano i tuoi soldi. Un primo ufficiale imbarcato con un armatore italiano, un marinaio assunto da una società straniera che accredita lo stipendio su un conto in Italia, un pescatore pagato “alla parte”, un comandante in pensione: davanti allo stesso creditore, con lo stesso debito, questi quattro marittimi vedranno effetti completamente diversi. Per il primo il creditore bloccherà una quota mensile alla fonte; per il secondo la partita si gioca quasi tutta sul conto corrente; per il terzo ogni mese è un calcolo nuovo; per il quarto esiste una fascia di pensione che nessuno può toccare.

C’è poi un equivoco da togliere subito di mezzo. Molti marittimi credono ancora che la loro retribuzione sia “quasi impignorabile”, perché così diceva il codice della navigazione. Non è più vero da trent’anni: la Corte costituzionale ha eliminato quel privilegio nel 1996. Restano però alcune tutele speciali che solo chi lavora a bordo può invocare, e che vengono dimenticate proprio nel momento in cui servirebbero.

Questa guida è costruita per profili. Troverai: le regole comuni a tutti; poi una sezione dedicata al marittimo imbarcato con armatore italiano, al marittimo su nave o con datore straniero, al marittimo della pesca, al marittimo pensionato, al marittimo sbarcato o in attesa di imbarco e al marittimo che deve pagare il mantenimento. Leggi prima la parte comune, poi vai dritto alla tua.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché il pignoramento dello stipendio si combatte con le opposizioni esecutive, e le opposizioni possono arrivare fino all’ultimo grado: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo consente di seguire la stessa linea difensiva dal giudice dell’esecuzione fino alla Corte di Cassazione. Quando poi i pignoramenti sono più d’uno e il debito è diventato insostenibile, la via d’uscita passa dalle procedure di sovraindebitamento, nelle quali l’Avvocato opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC.

📩 Sei imbarcato e ti è arrivato un pignoramento, o temi che stia per arrivare? Scrivici adesso, anche da bordo: tutti i riferimenti per contattare lo studio li trovi in fondo a questo articolo.


Le regole che valgono per ogni marittimo

Prima di entrare nel tuo profilo, serve una base comune. Tutto ciò che segue vale per qualunque lavoratore del mare, e le sezioni successive vi faranno riferimento senza ripeterlo.

Il privilegio che non c’è più: la sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 1996

Il codice della navigazione, all’art. 369, primo comma, prevedeva che le retribuzioni e le indennità degli arruolati potessero essere cedute, sequestrate o pignorate solo fino a un quinto e soltanto per due tipi di debito: gli alimenti dovuti per legge e i debiti certi, liquidi ed esigibili verso l’armatore collegati al servizio della nave. Per tutti gli altri creditori, banche e finanziarie comprese, lo stipendio del marittimo era di fatto intoccabile.

Con la sentenza n. 72, decisa il 7 marzo 1996 e depositata il 15 marzo 1996, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo quel primo comma per violazione del principio di eguaglianza. Il ragionamento della Corte è stato lineare: la regola risaliva a un’ordinanza della marina francese del Settecento, pensata per un’epoca di viaggi lunghissimi e rimesse impossibili; la giustificazione moderna, legata alla natura quasi pubblicistica del lavoro marittimo, era venuta meno man mano che la stessa Corte aveva eliminato i privilegi analoghi dei dipendenti pubblici e che ai marittimi erano stati riconosciuti diritto di sciopero e tutele dello Statuto dei lavoratori. La Corte ha esteso la stessa dichiarazione all’art. 930, primo comma, per il personale di volo.

Da quel momento, la retribuzione del marittimo è pignorabile come quella di qualunque altro lavoratore privato, secondo l’art. 545 del codice di procedura civile. Chi ti dice il contrario, o chi ancora ci spera, parte da una norma che non esiste più.

Le tutele speciali che invece restano: art. 369, secondo comma, e art. 370 cod. nav.

Il secondo comma dell’art. 369 non è stato toccato dalla Corte, ed è una tutela che solo il marittimo ha. Non possono essere cedute, sequestrate né pignorate, neppure entro il limite del quinto:

  • la quota della retribuzione corrispondente al vitto;
  • le somme dovute dall’armatore per il rimpatrio dell’arruolato;
  • le somme dovute per spese di cura;
  • le somme dovute dall’istituto assicuratore in base alle leggi speciali (oggi le prestazioni per infortunio e malattia dei marittimi erogate nel settore navigazione).

Il terzo comma consente all’arruolato di chiedere all’armatore, all’imbarco, che una parte della retribuzione venga versata a un familiare. L’art. 370 cod. nav., infine, rende impignorabili e insequestrabili gli indumenti e gli strumenti del marittimo.

Queste norme hanno un effetto pratico immediato: la base su cui si calcola il quinto non è il netto totale in busta, ma il netto depurato delle voci che la legge sottrae al pignoramento. È un controllo che il datore di lavoro, nella sua dichiarazione, non sempre fa.

I limiti dell’art. 545 c.p.c. in sintesi

Per le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro (comprese quelle dovute a causa di licenziamento):

  • crediti alimentari: nella misura autorizzata dal giudice (nella prassi fino a un terzo);
  • tributi e ogni altro credito: fino a un quinto;
  • concorso simultaneo di crediti di natura diversa (per esempio alimenti più credito ordinario): mai oltre la metà della retribuzione.

Se concorrono più creditori della stessa natura (due finanziarie, per esempio), il limite resta il quinto complessivo: il secondo creditore si mette in coda o interviene nella stessa procedura, ma non raddoppia la trattenuta.

Per le pensioni è impignorabile una somma pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; solo l’eccedenza si pignora nei limiti ordinari. Con l’assegno sociale 2026 a 546,24 euro mensili, la fascia protetta è di 1.092,48 euro.

Per le somme già accreditate sul conto corrente, l’art. 545, ottavo comma, distingue: gli accrediti di stipendio o pensione arrivati prima del pignoramento sono pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (nel 2026 1.638,72 euro); quelli arrivati contestualmente o dopo il pignoramento subiscono i limiti ordinari (il quinto, la metà in caso di concorso, la fascia protetta per le pensioni).

L’ultimo comma dell’art. 545 dice una cosa che ogni debitore dovrebbe sapere: il pignoramento eseguito oltre questi limiti è parzialmente inefficace, e il giudice deve rilevarlo anche d’ufficio. Non è un favore che devi chiedere; è un vizio che il giudice deve vedere. Ma è molto meglio segnalarlo.

Come si svolge il pignoramento presso terzi

Il creditore, munito di titolo esecutivo e dopo il precetto, notifica l’atto di pignoramento (art. 543 c.p.c.) a te e al “terzo”, cioè a chi ti deve dei soldi: l’armatore, la società di gestione dell’equipaggio se è lei il tuo datore, l’INPS se sei pensionato, la banca se aggredisce il conto. Dopo la riforma Cartabia il creditore deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e notificare a debitore e terzo l’avviso dell’avvenuta iscrizione nei termini previsti: se non lo fa, il pignoramento perde efficacia.

Dalla notifica il terzo diventa custode delle somme pignorate e deve accantonarle nei limiti di legge; l’art. 546 c.p.c. fissa il tetto nell’importo del credito precettato aumentato della metà. Il terzo rende la dichiarazione dell’art. 547 c.p.c. e il giudice, all’udienza, assegna le somme al creditore con l’ordinanza dell’art. 553 c.p.c.

Cosa deve fare il terzo, e cosa puoi controllare tu

Il terzo pignorato non è un arbitro neutrale che conosce a fondo le regole: è un datore di lavoro, un ente previdenziale o una banca che deve eseguire un obbligo di legge, spesso con procedure automatiche. Dal momento in cui riceve l’atto, deve accantonare le somme nei limiti dell’art. 545 e dell’art. 546, e deve rendere al creditore una dichiarazione in cui indica cosa deve al debitore, con quali trattenute già in corso e per quale importo.

Quella dichiarazione è il documento più importante di tutta la procedura, perché su di essa il giudice costruisce l’ordinanza di assegnazione. Se la dichiarazione parte da una base sbagliata, l’ordinanza rischia di consolidare l’errore. Per questo, qualunque sia il tuo profilo, la prima cosa da ottenere è una copia della dichiarazione del terzo, e la seconda è confrontarla con le tue buste paga, i cedolini della pensione o gli estratti conto.

Gli elementi da verificare sono sempre gli stessi: l’importo netto indicato; le voci escluse o incluse nella base; le trattenute già in corso (cessioni, deleghe, altri pignoramenti, ordini di pagamento diretto) e la loro data; l’importo accantonato. Un errore su uno solo di questi punti cambia il risultato per mesi o per anni.

La procedura vista da bordo

Per un lavoratore di terra, un pignoramento presso terzi è un problema serio ma gestibile: riceve l’atto, va da un avvocato, partecipa se vuole all’udienza. Per un marittimo, ogni passaggio si complica. L’atto viene notificato all’indirizzo di residenza e può restare in giacenza; il creditore, dopo il deposito della nota di iscrizione a ruolo, notifica l’avviso previsto dalla riforma; il terzo rende la dichiarazione; l’udienza viene fissata e si tiene anche se sei a migliaia di miglia di distanza.

Non è necessario che tu sia presente fisicamente: puoi farti rappresentare da un difensore. Ma il difensore deve avere i documenti, e i documenti sono spesso a bordo con te o nell’ufficio del personale dell’armatore. La prima regola, quindi, è pratica: prima di ogni imbarco lascia a una persona di fiducia una copia delle ultime buste paga, del contratto di arruolamento e degli estratti conto, e l’autorizzazione a ritirare la posta raccomandata. In molti casi è ciò che separa una difesa efficace da una difesa impossibile.

I rimedi, uno per uno

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): per contestare il diritto del creditore di procedere o la pignorabilità dei beni. Si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione finché il processo esecutivo è pendente.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): per i vizi formali degli atti e dei provvedimenti, compresa l’ordinanza di assegnazione, entro il termine perentorio di venti giorni.
  • Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): depositando almeno un sesto del debito, puoi chiedere di sostituire le somme pignorate con una somma di denaro, anche a rate mensili fino a quarantotto mesi.
  • Procedure di sovraindebitamento (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza): ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente. Sono la via d’uscita quando i pignoramenti sono il sintomo, e il debito complessivo la malattia.

Un’avvertenza vale per tutti i marittimi, più che per qualunque altro lavoratore: i termini decorrono dalla notifica, non da quando tu la vieni a sapere. Se l’atto viene notificato a casa mentre sei in navigazione, i venti giorni per un’opposizione agli atti possono scadere prima del tuo sbarco. Questo è il rischio trasversale di tutta la categoria, e lo ritroverai in ogni profilo.

Resta fuori da questa guida il pignoramento avviato dall’agente della riscossione per debiti fiscali, che segue regole proprie; qui parliamo dei creditori civili: banche, finanziarie, fornitori, privati, ex coniugi.


Se sei imbarcato con un armatore italiano

La tua situazione

Sei arruolato con un armatore italiano, magari in continuità di rapporto, magari a contratto per imbarco. La tua busta paga è lunga: paga base, indennità di navigazione, compenso per lavoro straordinario forfettizzato, ferie maturate, voce vitto o panatica, a volte indennità per mansioni. Il creditore ha individuato il tuo datore di lavoro e gli ha notificato il pignoramento: da quel momento l’armatore trattiene una parte del tuo stipendio ogni mese.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei l’unico lavoratore per cui la legge esclude espressamente dal pignoramento la quota di retribuzione corrispondente al vitto. E sei anche il lavoratore per cui l’armatore, nella dichiarazione di terzo, rischia più facilmente di sbagliare la base di calcolo.

Cosa cambia per te

Valgono i limiti comuni: un quinto per i crediti ordinari, la misura fissata dal giudice per gli alimenti, la metà in caso di concorso. Ma il quinto va calcolato sul netto al quale devono essere sottratte le voci impignorabili dell’art. 369, secondo comma, cod. nav.: la quota vitto, le somme per rimpatrio, i rimborsi per spese di cura, le prestazioni dell’istituto assicuratore. Se durante il periodo di pignoramento ti ammali a bordo, vieni sbarcato e rimpatriato, le somme che l’armatore ti deve per il rimpatrio e le cure non possono finire al creditore.

C’è poi un secondo aspetto delicato: la durata del vincolo. Il pignoramento presso il datore di lavoro colpisce anche i crediti futuri che derivano dal rapporto in corso. Se hai un contratto in continuità, il vincolo segue tutto il rapporto; se invece lavori con contratti di arruolamento distinti, per singoli imbarchi, bisogna verificare se il nuovo contratto sia davvero un rapporto nuovo o la prosecuzione dello stesso: è una valutazione da fare caso per caso, sulla base dei contratti e delle date di sbarco e reimbarco.

Anche il TFR maturato presso l’armatore è un credito pignorabile nel limite del quinto: il creditore può vincolarlo già in costanza di rapporto, anche se lo incasserà solo alla cessazione.

Le voci della tua busta paga, una per una

La busta paga del marittimo imbarcato con armatore italiano contiene voci che nel lavoro di terra non esistono o hanno un peso diverso. La paga base e gli scatti sono retribuzione pignorabile. L’indennità di navigazione e il compenso forfettario per lavoro straordinario sono anch’essi retribuzione, perché remunerano la prestazione. Le ferie e i riposi compensativi pagati durante lo sbarco rientrano nella stessa categoria.

Diverso è il discorso per le somme che non remunerano il lavoro ma coprono un bisogno specifico: il vitto, il rimpatrio, le cure. Qui l’art. 369, secondo comma, cod. nav. è netto e non lascia spazio a interpretazioni: queste somme non si toccano, neppure entro il quinto. Lo stesso vale per le indennità che ti versa l’istituto assicuratore quando sei in malattia o infortunio. Se la voce corrispondente al vitto non compare separata in busta, perché il vitto viene fornito in natura a bordo, la questione si sposta: bisogna verificare come il contratto collettivo la quantifica e se sia stata comunque computata nel netto.

Per chi è nella tua posizione, insomma, il controllo non si fa sul totale, ma riga per riga.

I numeri

Ipotizziamo una busta paga netta di 3.964 euro, nella quale compare una voce vitto di 287 euro. La base pignorabile è 3.964 − 287 = 3.677 euro. Il quinto è 735,40 euro al mese. Se l’armatore calcolasse il quinto sull’intero netto, tratterrebbe 792,80 euro: 57,40 euro al mese in più del dovuto, che in un anno diventano 688,80 euro sottratti in violazione di legge.

Se oltre al creditore ordinario c’è un credito alimentare autorizzato per un terzo, le due trattenute insieme non potranno superare la metà della base pignorabile, cioè 1.838,50 euro.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è la dichiarazione del terzo fatta sul netto lordo di voci impignorabili, senza che nessuno se ne accorga. Il creditore non ha interesse a contestarla, l’ufficio del personale dell’armatore applica spesso lo stesso schema usato per il personale di terra, e tu sei in navigazione.

Il secondo rischio è la compensazione: se hai un debito verso l’armatore (un anticipo, un prestito aziendale, danni contestati), l’armatore potrebbe trattenerlo direttamente dallo stipendio. Anche qui i limiti dell’art. 545 contano, e la trattenuta non può azzerare la tua retribuzione.

Le mosse giuste

  1. Recupera subito la dichiarazione del terzo e confrontala con le tue buste paga. Verifica che le voci impignorabili siano state escluse dalla base di calcolo.
  2. Controlla le date: notifica del pignoramento, avviso di iscrizione a ruolo, udienza. Se sei in navigazione, delega qualcuno a ritirare gli atti e a trasmetterteli.
  3. Valuta la conversione del pignoramento se il debito è certo e hai una disponibilità iniziale: rateizzare sotto il controllo del giudice può essere meno pesante del quinto mensile.
  4. Se le voci impignorabili sono state incluse, fai valere il vizio davanti al giudice dell’esecuzione, prima dell’assegnazione se possibile.
  5. Se i pignoramenti sono più d’uno, ferma la spirale: è il momento di valutare una procedura di sovraindebitamento.

Per chi lavora a bordo, poter contare sull’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, significa avere un’unica linea difensiva che parte dall’udienza davanti al giudice dell’esecuzione e, se serve, arriva fino alla Corte di Cassazione.

Giurisprudenza dedicata

Il riferimento principale è Corte costituzionale, sentenza n. 72 del 7 marzo 1996 (depositata il 15 marzo 1996): la pronuncia nasce proprio da un’opposizione all’esecuzione di un marittimo contro il pignoramento dei crediti derivanti dal suo contratto di arruolamento. Sul TFR, Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza n. 19708 del 25 luglio 2018, ha chiarito che le quote accantonate costituiscono un credito certo e liquido, pignorabile anche prima della cessazione del rapporto e da indicare nella dichiarazione del terzo.


Se sei imbarcato su nave straniera o lavori per un datore estero

La tua situazione

Il tuo contratto è con un armatore o con una società di gestione degli equipaggi che ha sede all’estero. Magari la nave batte bandiera maltese, liberiana, panamense; magari c’è una agenzia di reclutamento italiana che ti ha trovato l’imbarco ma non è il tuo datore di lavoro. Lo stipendio arriva con un bonifico dall’estero su un conto aperto in Italia.

Per chi è nella tua posizione, la domanda da farsi non è “quanto mi possono pignorare”, ma “dove mi possono pignorare”.

Cosa cambia per te

La giurisdizione esecutiva di un Paese si esercita sui beni e sui crediti che si trovano nel suo territorio. Un credito verso un terzo si considera localizzato dove il terzo ha sede: se il tuo datore è una società estera senza sede in Italia, un creditore italiano non può semplicemente notificargli un pignoramento presso terzi davanti a un tribunale italiano e ottenere un’ordinanza efficace. Dovrebbe agire nello Stato del datore, facendo riconoscere lì il proprio titolo (dentro l’Unione europea con le regole del regolamento n. 1215/2012, che riserva ai giudici dello Stato dell’esecuzione la competenza esclusiva sull’esecuzione).

Questo non significa che i tuoi soldi siano al sicuro: significa che il creditore andrà dove è più facile arrivare, cioè sul tuo conto corrente in Italia. Ed è lì che si gioca tutta la tua difesa.

Sul conto valgono le regole dell’art. 545, ottavo comma: gli stipendi accreditati prima del pignoramento sono protetti fino al triplo dell’assegno sociale (1.638,72 euro nel 2026); quelli accreditati dopo sono pignorabili nel limite del quinto. Ma la banca deve poter riconoscere quegli accrediti come retribuzione. Un bonifico dall’estero con una causale in inglese o in codice, disposto da una società di gestione che non figura come datore, non sempre viene riconosciuto come stipendio. E se la banca non lo riconosce, rischia di bloccare l’intero saldo.

Se invece sei tu ad avere la residenza all’estero e il creditore vuole pignorare somme che un soggetto in Italia ti deve, la competenza spetta al giudice del luogo dove il terzo ha sede: lo ha ribadito Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 22302 del 7 agosto 2024.

Rimesse alla famiglia e regole internazionali sui salari

Chi lavora su navi straniere spesso manda una parte dello stipendio direttamente a casa attraverso le rimesse (gli “allotments” previsti dai contratti internazionali). La Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, ratificata dall’Italia con la legge n. 113 del 2013, impone agli armatori di consentire ai marittimi di trasferire periodicamente una parte della paga ai familiari. È una regola che protegge il rapporto tra te e la tua famiglia, non una regola di impignorabilità.

Cosa significa per il pignoramento? Che la rimessa, una volta arrivata sul conto del familiare, non è più tua: se il conto è intestato solo a lui, il tuo creditore non può aggredirlo. Ma se la rimessa arriva su un conto cointestato con te, la situazione cambia, e il creditore può pignorare la tua quota. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: la cointestazione, per un marittimo che vive all’estero per mesi, è comoda, ma espone il conto di famiglia ai tuoi debiti. Qualunque riorganizzazione dei conti va fatta prima che il problema si presenti, non dopo la notifica di un pignoramento.

I numeri

Stipendio mensile di 2.785 euro accreditato dall’estero. Il pignoramento del conto viene notificato alla banca il 14 aprile; sul conto ci sono 4.921,36 euro, tutti derivanti da accrediti retributivi precedenti. La parte pignorabile è 4.921,36 − 1.638,72 = 3.282,64 euro. Sugli stipendi che arriveranno dopo, la banca potrà trattenere un quinto per ciascun accredito, cioè 557 euro.

Se però la banca non riconosce gli accrediti come stipendio e blocca l’intero saldo, ti ritrovi con 1.638,72 euro in meno di quanto la legge ti garantisce: il vizio va fatto valere documentando l’origine delle somme.

I rischi specifici

Il rischio principale è che la natura retributiva degli accrediti non emerga, e che la protezione del conto non scatti. Il secondo rischio riguarda l’agenzia italiana di reclutamento: se il creditore la individua come “terzo”, bisogna chiarire se sia davvero tua debitrice o se agisca solo come intermediaria. Se non ti deve nulla in proprio, deve rendere una dichiarazione negativa; se invece è lei a pagarti, il pignoramento presso di lei funziona come presso un datore italiano.

C’è infine un rischio che si sottovaluta: se hai conti in altri Paesi dell’Unione, il creditore può chiedere un’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti (regolamento UE n. 655/2014), che blocca le somme anche prima del pignoramento vero e proprio.

Le mosse giuste

  1. Conserva contratto di arruolamento, buste paga (anche in lingua straniera) ed estratti conto: sono la prova che gli accrediti sono retribuzione.
  2. Chiedi al datore una causale chiara nei bonifici (per esempio “salary” o “wages” con il mese di riferimento): costa poco e rende immediata la protezione del conto.
  3. Verifica subito la dichiarazione della banca: se ha bloccato somme sotto la soglia protetta, bisogna intervenire davanti al giudice.
  4. Accertati del ruolo dell’agenzia italiana se è stata indicata come terzo.
  5. Non spostare denaro per sottrarlo al creditore dopo la notifica: gli atti di disposizione compiuti dopo il pignoramento non gli sono opponibili e possono creare problemi ulteriori.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla già citata Cass. n. 22302/2024, resta un punto di riferimento storico Cass., Sezioni Unite, n. 5827 del 5 novembre 1981, che ha fondato la giurisdizione e la competenza esecutiva sul criterio del luogo in cui l’esecuzione deve concretamente svolgersi. Sul conto corrente, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 10540 del 18 aprile 2024, ha spiegato che, prima della riforma del 2015, le somme accreditate perdevano la loro natura retributiva o pensionistica confondendosi nel saldo: è proprio la protezione introdotta dall’ottavo comma dell’art. 545 che oggi consente di difendere lo stipendio anche dopo l’accredito.


Se lavori nella pesca e sei pagato alla parte

La tua situazione

Sei imbarcato su un peschereccio. La tua retribuzione, in tutto o in parte, non è fissa: dipende dal pescato, dal ricavato della vendita, dai giorni di uscita. Ci sono mesi buoni e mesi in cui il fermo biologico o il maltempo tengono la barca in porto. Un creditore ha notificato il pignoramento al tuo armatore.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se qualcuno fa i conti mese per mese.

Cosa cambia per te

La retribuzione alla parte è pur sempre retribuzione: rientra tra le somme dovute a titolo di salario o di indennità relative al rapporto di lavoro, e quindi è pignorabile solo nei limiti dell’art. 545. Il quinto non si calcola su una media annua o su un importo presunto: si applica a ciascuna somma effettivamente dovuta, nel momento in cui matura. Se in un mese non matura nulla, nulla può essere trattenuto; se in un mese matura molto, la trattenuta cresce, ma resta sempre un quinto.

Anche per te vale la tutela dell’art. 369, secondo comma, cod. nav. sulla quota vitto, sulle spese di cura e sulle prestazioni dell’istituto assicuratore: gli infortuni nella pesca non sono rari, e le indennità che ne derivano non possono essere pignorate.

Se oltre alla parte percepisci un minimo garantito previsto dal contratto collettivo, anche quello concorre alla base di calcolo, al netto delle voci impignorabili.

Fermo pesca, maltempo e periodi a terra

La tua attività ha pause che nessun altro marittimo conosce allo stesso modo: il fermo biologico, i giorni di mare impraticabile, le riparazioni della barca. In quei periodi, se non matura la parte, non c’è nulla da pignorare presso l’armatore. Le eventuali indennità pubbliche previste per i periodi di fermo hanno una natura diversa dalla parte e vanno valutate separatamente, sia per capire se e in che misura sono pignorabili sia per evitare che vengano sommate alla parte per gonfiare la base di calcolo.

C’è poi un aspetto che riguarda il rapporto con l’armatore. Nella piccola pesca il rapporto è spesso stretto, informale, e l’armatore può essere tentato di “aiutarti” non dichiarando le parti maturate al creditore. È una tentazione da respingere: il terzo che rende una dichiarazione falsa o reticente si espone a conseguenze proprie, e la tua posizione non ne trae alcun vantaggio duraturo. La tutela vera è un’altra: una dichiarazione corretta, con il quinto calcolato sulle somme realmente dovute.

I numeri

Tre mesi consecutivi. A marzo la tua parte netta è 1.914 euro: il quinto è 382,80 euro. Ad aprile, per il maltempo, maturano solo 736 euro: il quinto è 147,20 euro. A maggio la stagione è ottima e maturano 3.418 euro: il quinto è 683,60 euro. In tre mesi il creditore incassa 1.213,60 euro, esattamente un quinto di 6.068 euro.

Se l’armatore trattenesse invece una cifra fissa di 400 euro al mese, ad aprile ti lascerebbe 336 euro invece di 588,80, con una trattenuta superiore al consentito di 252,80 euro.

I rischi specifici

Il tuo rischio principale è la trattenuta forfettaria: una cifra fissa decisa per comodità amministrativa che, nei mesi magri, supera il quinto. Il secondo rischio riguarda le somme della parte accreditate sul conto nei periodi di fermo: se accumuli le parti di più mesi e poi il conto viene pignorato, la protezione del triplo dell’assegno sociale riguarda gli accrediti retributivi anteriori, ma devi poter dimostrare che quelle somme sono davvero la tua parte.

Le mosse giuste

  1. Chiedi all’armatore il prospetto mensile della parte, con indicazione di quanto è maturato e di quanto è stato trattenuto.
  2. Confronta mese per mese la trattenuta con il quinto effettivo; se è stata superata, raccogli la documentazione.
  3. Documenta infortuni e malattie: le relative indennità vanno escluse dalla base.
  4. Nei periodi di fermo, valuta con attenzione il conto: tieni traccia degli accrediti e della loro causale.
  5. Se i debiti sono più di uno, ragiona subito in termini di soluzione complessiva: un reddito variabile regge male la somma di più trattenute.

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo non esistono pronunce recenti specifiche sulla pesca alla parte che abbiamo potuto verificare: il principio si ricava direttamente dall’art. 545 c.p.c. e dalla Corte costituzionale n. 72/1996, che ha ricondotto tutte le retribuzioni dei marittimi alla disciplina comune. Va ricordato anche l’ultimo comma dell’art. 545: la trattenuta eccedente è parzialmente inefficace e il giudice deve rilevarlo d’ufficio.


Se sei un marittimo in pensione

La tua situazione

Hai chiuso la tua carriera a bordo. La tua pensione, maturata con i contributi versati negli anni di navigazione, oggi ti arriva dall’INPS. Un debito del passato, magari una garanzia prestata per un figlio o un finanziamento rimasto aperto, è arrivato alla fase esecutiva, e il creditore ha notificato il pignoramento all’INPS o alla banca dove ti viene accreditata la pensione.

Per chi è nella tua posizione c’è una buona notizia e una meno buona. La buona: una parte della pensione è intoccabile. La meno buona: sotto quella soglia, gli errori di calcolo pesano molto di più.

Cosa cambia per te

L’art. 545, settimo comma, c.p.c. rende impignorabile una somma pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Nel 2026 la parte della tua pensione che nessun creditore ordinario può toccare è di 1.092,48 euro al mese. Sull’eccedenza si applicano i limiti ordinari: un quinto per i crediti comuni, la misura fissata dal giudice per gli alimenti, la metà in caso di concorso.

Se il creditore aggredisce il conto, le pensioni accreditate prima del pignoramento sono protette fino al triplo dell’assegno sociale (1.638,72 euro); quelle accreditate dopo seguono la regola del settimo comma.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 248 del 2015, ha ritenuto legittimo che il legislatore tratti in modo diverso pensioni e stipendi, lasciando alla sua discrezionalità la scelta della soglia di protezione: non è quindi possibile pretendere, per la pensione, le stesse regole dello stipendio, né viceversa.

Quando il debito nasce da una garanzia o da un familiare

Molti marittimi in pensione si trovano pignorati non per debiti propri, ma per garanzie prestate negli anni dell’attività: una fideiussione per il mutuo di un figlio, per il finanziamento dell’impresa di un parente, per la barca di un amico. Il creditore, quando il debitore principale non paga, si rivolge al garante e, se la pensione è l’unica entrata, la aggredisce.

Per chi è nella tua posizione, la verifica non si ferma ai limiti di pignorabilità. Bisogna guardare indietro: il titolo esecutivo contro di te è valido? La garanzia è stata prestata in forme corrette? Il creditore ha già escusso il debitore principale o altre garanzie? Ci sono eccezioni che potevano essere sollevate nel giudizio da cui nasce il titolo? Alcune di queste domande hanno risposte che non si possono più far valere in sede esecutiva, altre sì. La fascia di 1.092,48 euro ti garantisce di vivere; ma capire se il debito è davvero tuo, e in che misura, può cambiare tutto.

I numeri

Pensione netta mensile di 1.537 euro. Parte impignorabile: 1.092,48 euro. Eccedenza: 444,52 euro. Quinto dell’eccedenza: 88,90 euro al mese. Con un debito residuo di 9.346 euro, servirebbero oltre otto anni e mezzo per estinguerlo, interessi e spese esclusi.

Se l’INPS o la banca calcolassero il quinto sull’intera pensione, la trattenuta sarebbe di 307,40 euro: più del triplo del dovuto.

I rischi specifici

Il rischio principale è che il quinto venga calcolato sull’intero importo invece che sulla sola eccedenza rispetto al minimo vitale. Il secondo rischio è il cumulo: se percepisci anche una rendita per infortunio o malattia professionale legata agli anni a bordo, quella rendita non va sommata alla pensione per calcolare il pignorabile, perché le prestazioni dell’istituto assicuratore dei marittimi godono della tutela speciale dell’art. 369, secondo comma, cod. nav.

Le mosse giuste

  1. Recupera il cedolino della pensione e la dichiarazione del terzo e verifica che la soglia di 1.092,48 euro sia stata rispettata.
  2. Separa le rendite di natura assicurativa dalla pensione, documentandone l’origine.
  3. Controlla il conto: se la banca ha bloccato somme sotto il triplo dell’assegno sociale provenienti da pensione, bisogna intervenire.
  4. Se il debito nasce da una garanzia prestata ad altri, verifica la posizione del debitore principale e le eventuali eccezioni sulla fideiussione.
  5. Valuta l’esdebitazione: con redditi modesti e debiti sproporzionati, le procedure di sovraindebitamento prevedono anche soluzioni per il debitore che non ha nulla da offrire ai creditori.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Corte costituzionale n. 248/2015, resta utile Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 10540 del 18 aprile 2024, sui pignoramenti di conto eseguiti prima della riforma del 2015: per quelli, le somme pensionistiche accreditate non godevano dei limiti di pignorabilità. Chi ha procedure molto risalenti deve quindi verificare con attenzione quale regime si applica.


Se sei sbarcato, in attesa di imbarco o hai perso il lavoro

La tua situazione

Il tuo contratto si è chiuso. Sei a terra, in attesa di un nuovo imbarco o senza prospettive immediate. Stai incassando il TFR, forse percepisci un’indennità di disoccupazione, e sul conto ci sono gli ultimi stipendi. Proprio adesso arriva il pignoramento.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: quando il rapporto di lavoro finisce, finisce anche il pignoramento presso quel datore, ma non finisce il debito. E le somme che incassi alla cessazione sono esattamente quelle su cui il creditore punterà.

Cosa cambia per te

Il pignoramento presso l’armatore colpisce i crediti derivanti da quel rapporto. Se il rapporto cessa, il vincolo resta sulle somme ancora dovute (ultimo stipendio, ferie non godute, TFR), sempre nei limiti del quinto. Il TFR, come detto, è pignorabile nel limite del quinto e può essere vincolato già prima della cessazione.

Una volta incassate e accreditate sul conto, quelle somme ricadono nella regola dell’ottavo comma: se il pignoramento del conto arriva dopo l’accredito del TFR, la protezione è il triplo dell’assegno sociale, e non più il quinto. È un punto che molti sottovalutano: il TFR pignorato presso il datore perde un quinto, il TFR già accreditato e poi pignorato sul conto può perdere tutto ciò che supera 1.638,72 euro.

Per le indennità di disoccupazione la questione è più articolata: si tratta di prestazioni che sostituiscono la retribuzione, e i limiti di pignorabilità vanno verificati in base alla loro natura e al momento in cui vengono aggredite (alla fonte o dopo l’accredito).

Quando tornerai a imbarcarti con un nuovo datore, il creditore dovrà notificare un nuovo pignoramento presso di lui.

Le prestazioni che ricevi quando sei a terra

Durante i periodi di disoccupazione tra un imbarco e l’altro puoi ricevere prestazioni di sostegno al reddito. Il loro trattamento esecutivo dipende dalla natura della prestazione: le somme a carattere assistenziale godono di tutele più ampie, quelle che sostituiscono la retribuzione sono di regola soggette a limiti analoghi a quelli dello stipendio. In entrambi i casi, quando vengono accreditate sul conto, entra in gioco la regola del triplo dell’assegno sociale per gli accrediti anteriori al pignoramento.

La cosa più utile che puoi fare, nel periodo a terra, è tenere separati i flussi: un conto su cui arrivano solo TFR, ultime spettanze e prestazioni, con causali leggibili, rende molto più semplice dimostrare cosa è protetto e cosa no. Un conto in cui confluiscono anche vendite, prestiti di familiari, rimborsi, rende la prova difficile e la protezione incerta.

I numeri

TFR netto di 11.742 euro. Se il pignoramento è notificato all’armatore prima del pagamento, il creditore può ottenere al massimo un quinto: 2.348,40 euro. Se invece il TFR viene accreditato sul conto e il pignoramento del conto arriva dopo, supponendo che sul conto ci siano solo quel TFR e l’ultimo stipendio per un totale di 13.806 euro, la parte protetta è 1.638,72 euro e quella pignorabile 12.167,28 euro.

I rischi specifici

Il rischio principale è sottovalutare il momento: la stessa somma, nella busta del datore o sul tuo conto, ha una protezione radicalmente diversa. Il secondo rischio è la tentazione di svuotare il conto dopo la notifica: le somme pignorate sono vincolate dal momento della notifica al terzo, e disporne può avere conseguenze serie.

Le mosse giuste

  1. Se sai che c’è un creditore in agguato, affronta il debito prima di incassare il TFR: un accordo o una procedura di sovraindebitamento avviata per tempo proteggono molto di più.
  2. Chiedi all’armatore un prospetto di fine rapporto con indicazione delle voci impignorabili (rimpatrio, spese di cura).
  3. Verifica l’eventuale dichiarazione di terzo e l’importo accantonato.
  4. Valuta la conversione del pignoramento se hai liquidità da destinare al deposito iniziale.
  5. Tieni aggiornati i recapiti: durante la ricerca di un nuovo imbarco è facile perdere notifiche importanti.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza n. 19708 del 25 luglio 2018 ha affermato che il TFR è un credito già esistente durante il rapporto, la cui cessazione determina solo l’esigibilità: il creditore può quindi vincolarlo in anticipo. Le fonti riportano inoltre che Cass. civ., sez. lavoro, n. 357 del 2024 ha ribadito la natura retributiva del TFR anche ai fini delle compensazioni, con applicazione dei limiti dell’art. 545.


Se sei tu a dover pagare il mantenimento

La tua situazione

Sei separato o divorziato, e hai un assegno di mantenimento da versare all’ex coniuge o ai figli. Con i turni di imbarco, i pagamenti a volte slittano. L’altro genitore si è rivolto al giudice. Oppure un creditore ordinario ha già pignorato il tuo stipendio e ora si aggiunge anche il credito alimentare.

Per chi è nella tua posizione, le regole sono meno protettive che per gli altri creditori, e c’è una ragione precisa: il credito alimentare serve alla sopravvivenza di chi lo riceve.

Cosa cambia per te

Il creditore del mantenimento ha due strade. La prima è il pignoramento ordinario, con la misura autorizzata dal giudice ai sensi dell’art. 545. La seconda è l’ordine di pagamento diretto al terzo: oggi disciplinato dall’art. 473-bis.37 c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia (prima dagli artt. 156, sesto comma, c.c. e 8 della legge sul divorzio), consente al creditore, in caso di inadempimento, di ottenere che il tuo datore di lavoro versi direttamente a lui una parte della tua retribuzione.

Se concorrono il credito alimentare e un credito ordinario, il totale delle trattenute sullo stipendio non può superare la metà. E la base, anche qui, resta il netto depurato delle voci impignorabili dell’art. 369, secondo comma, cod. nav.

Un’altra tutela: il creditore non può chiedere in un’unica soluzione le mensilità di mantenimento non ancora maturate. Può agire per quelle scadute e non pagate, e per il futuro può ottenere l’ordine al terzo, ma non la capitalizzazione dell’assegno in sede esecutiva.

Infine, ricorda l’art. 369, terzo comma, cod. nav.: puoi chiedere all’armatore, all’imbarco, che una parte della retribuzione sia versata direttamente a un familiare. Per chi è spesso in navigazione, è uno strumento che previene l’inadempimento prima ancora che nasca.

Come funziona oggi l’ordine al datore di lavoro

Con la riforma Cartabia il pagamento diretto da parte del terzo è stato ricondotto a una disciplina unitaria nell’art. 473-bis.37 c.p.c. In caso di inadempimento, l’avente diritto può notificare il provvedimento che fissa l’assegno al terzo tenuto a corrisponderti somme periodiche, come il tuo datore, chiedendogli di versargli direttamente quanto dovuto. Il terzo è tenuto al pagamento a partire dal mese successivo alla notifica. Se il terzo non paga, il creditore può agire esecutivamente anche contro di lui.

Per un marittimo questo meccanismo ha due facce. Da un lato, se i pagamenti sono irregolari soltanto per ragioni logistiche, l’ordine al datore può addirittura semplificarti la vita. Dall’altro, se l’importo trattenuto si somma ad altri pignoramenti, va sempre controllato che il totale delle trattenute non superi la metà della base pignorabile, e che l’armatore non applichi l’ordine su voci che la legge sottrae al pignoramento.

I numeri

Stipendio netto (base pignorabile) di 3.216 euro. Un creditore ordinario trattiene già un quinto: 643,20 euro. L’ex coniuge ottiene un provvedimento per il mantenimento, con trattenuta autorizzata di 950 euro. Totale: 1.593,20 euro, sotto la metà (1.608 euro): il cumulo è legittimo. Se il giudice avesse autorizzato 1.000 euro, il totale di 1.643,20 supererebbe la metà di 35,20 euro, e la trattenuta andrebbe ridotta.

I rischi specifici

Il tuo rischio principale è l’ordine di pagamento diretto fondato su ritardi dovuti all’imbarco, non su una reale volontà di non pagare. Il giudice valuta il pericolo di inadempimento guardando ai comportamenti pregressi: documentare perché un pagamento è arrivato tardi fa la differenza.

Le mosse giuste

  1. Imposta una delega di pagamento stabile al familiare o un bonifico automatico prima di ogni imbarco.
  2. Conserva la prova di ogni versamento, con date e causali.
  3. Se ricevi un ricorso per ordine al terzo, costituisciti e spiega le ragioni di eventuali ritardi.
  4. Verifica che il cumulo delle trattenute rispetti la metà della base pignorabile.
  5. Se le tue condizioni economiche sono cambiate, chiedi la modifica dell’assegno nel procedimento competente: l’opposizione all’esecuzione non è la sede per farlo.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ. n. 12216 del 2023 ha escluso che il creditore dell’assegno periodico possa pretendere in sede esecutiva la capitalizzazione delle mensilità future. Cass. civ., ordinanza n. 9886 del 2025, ha chiarito che anche dopo la riforma il giudice deve verificare il pericolo di inadempimento valutando le condotte precedenti dell’obbligato. Il Tribunale di Crotone, con il provvedimento n. 272 del 2025, ha escluso che l’assegno di mantenimento pagato spontaneamente, senza ordine diretto al datore, riduca la quota di stipendio pignorabile da un altro creditore.


Tre marittimi, tre buste paga, tre esiti

Per vedere quanto conta il profilo, prendiamo lo stesso identico problema e applichiamolo a tre marittimi diversi. Il problema comune: una società finanziaria vanta un credito di 18.637 euro, munito di titolo esecutivo, e notifica il pignoramento presso terzi il 3 febbraio 2026. Interessi e spese di procedura sono esclusi dai calcoli, per rendere il confronto leggibile.

Simulazione 1 — Primo ufficiale con armatore italiano

Situazione di partenza: netto mensile in busta 4.412 euro, di cui 309 euro di voce vitto. Terzo pignorato: l’armatore.

Sviluppo: la base pignorabile è 4.412 − 309 = 4.103 euro. Il quinto è 820,60 euro al mese. La trattenuta parte dalla prima retribuzione successiva alla notifica e prosegue dopo l’ordinanza di assegnazione.

Esito: servono 23 mensilità per estinguere il debito (18.637 / 820,60 = 22,7). Se l’armatore avesse calcolato il quinto sull’intero netto (882,40 euro), il debito si estinguerebbe in 22 mesi, ma il marittimo avrebbe subito ogni mese 61,80 euro di trattenuta illegittima. Se il rapporto è in continuità, il vincolo segue anche i periodi di riposo retribuiti; se il contratto si chiude allo sbarco, il creditore dovrà verificare se e dove proseguire.

Simulazione 2 — Marinaio con datore straniero e stipendio accreditato in Italia

Situazione di partenza: stipendio di 2.463 euro accreditato dall’estero su un conto italiano. Il creditore, non potendo agire utilmente sul datore estero, pignora il conto. Alla data della notifica alla banca, il saldo è di 3.905,18 euro, composto interamente da accrediti retributivi precedenti.

Sviluppo: la parte protetta del saldo è il triplo dell’assegno sociale, 1.638,72 euro. È pignorabile la differenza: 3.905,18 − 1.638,72 = 2.266,46 euro. Sugli accrediti successivi la banca trattiene un quinto: 492,60 euro per ogni stipendio.

Esito: dopo il prelievo iniziale restano 16.370,54 euro, che richiedono 34 accrediti mensili (16.370,54 / 492,60 = 33,2). Ma tutto dipende da un presupposto: che la banca riconosca gli accrediti come stipendio. Se non lo fa e blocca l’intero saldo, il marittimo perde subito 1.638,72 euro protetti dalla legge, e deve farli valere davanti al giudice documentando l’origine delle somme.

Simulazione 3 — Comandante in pensione

Situazione di partenza: pensione netta di 1.328 euro, pignoramento notificato all’INPS.

Sviluppo: la parte impignorabile è 1.092,48 euro. L’eccedenza è 1.328 − 1.092,48 = 235,52 euro. Il quinto dell’eccedenza è 47,10 euro al mese.

Esito: al ritmo di 47,10 euro al mese servirebbero circa 396 mensilità, cioè 33 anni, per estinguere il debito. Nella pratica, per un profilo come questo il pignoramento non è una soluzione per nessuno: né per il creditore, che incassa pochissimo, né per il pensionato, che resta indebitato a vita. È esattamente lo scenario in cui un accordo transattivo o una procedura di sovraindebitamento, fino all’esdebitazione del debitore incapiente, vanno valutati con serietà.

Cosa insegnano i tre esiti

Stesso debito, stessa data, tre risultati: 23 mesi, 34 mesi più un prelievo iniziale, 33 anni. La differenza non la fa il creditore, la fa il profilo del debitore. E in tutti e tre i casi il punto debole è lo stesso: il calcolo del terzo. L’armatore può dimenticare la voce vitto, la banca può non riconoscere gli accrediti, l’INPS può sbagliare la base. Nessuno di questi errori si corregge da solo.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

La realtà dei marittimi raramente è pulita. Ecco le combinazioni più frequenti e come si incastrano le regole.

Pensionato che torna a imbarcarsi

Hai la pensione, ma accetti ancora imbarchi stagionali. Il creditore può pignorare sia la pensione presso l’INPS sia lo stipendio presso l’armatore. I due crediti hanno limiti propri: sulla pensione resta intoccabile il doppio dell’assegno sociale e si pignora un quinto dell’eccedenza; sullo stipendio si pignora un quinto della base depurata dalle voci impignorabili. Ciascun terzo applica i limiti al credito che deve a te, e il creditore non può comunque ottenere più di quanto gli spetta: se i due vincoli insieme eccedono il credito, puoi chiedere la riduzione del pignoramento. Per te conta soprattutto una cosa: che nessuno dei due terzi ignori l’esistenza dell’altro pignoramento quando il creditore interviene su entrambi.

Marittimo con cessione del quinto e poi un pignoramento

Hai una cessione del quinto in corso con l’armatore o con il tuo datore, e arriva un pignoramento. Qui la regola si ricava dall’art. 68 del d.P.R. n. 180 del 1950, coordinato con l’art. 545 c.p.c.: cessione e pignoramento possono coesistere, ma la somma delle trattenute non può superare la metà della retribuzione. La giurisprudenza di legittimità, da Cass. n. 4488 del 1994 a Cass. n. 4584 del 1995, ha ammesso questo cumulo purché resti sotto quel tetto. Una cessione notificata al datore dopo il pignoramento, invece, non è opponibile al creditore pignorante.

Marittimo su nave straniera ma assunto da una società italiana

Capita che la nave batta bandiera estera ma il contratto di lavoro sia firmato con una società di gestione con sede in Italia. In questo caso il pignoramento presso il datore è pienamente possibile in Italia, e si applicano le regole del profilo “armatore italiano”, comprese le tutele dell’art. 369, secondo comma, cod. nav. se il rapporto è regolato dalla legge italiana. Quale legge governi il contratto va verificato sul documento: dalla risposta dipende quali voci della busta paga siano protette.

Pescatore che è anche armatore della propria barca

Se sei imbarcato sul tuo peschereccio come titolare dell’impresa, i tuoi guadagni non sono retribuzione: sono redditi d’impresa. I limiti dell’art. 545 sui salari non ti proteggono sugli incassi della vendita del pescato, e il creditore può aggredire i conti dell’impresa e i beni aziendali (con le regole speciali del codice della navigazione per l’esecuzione sulle navi). Per te la via d’uscita, in caso di debiti sproporzionati, è il concordato minore o la liquidazione controllata, e se l’impresa è ancora in grado di proseguire va valutata la composizione negoziata della crisi.

Marittimo che paga il mantenimento e ha anche debiti bancari

È il caso del concorso tipico: credito alimentare e credito ordinario sullo stesso stipendio. Il tetto della metà vale per il totale, calcolato sulla base depurata dalle voci impignorabili. Se il mantenimento viene pagato spontaneamente senza ordine al datore, però, non riduce la quota pignorabile dal creditore ordinario: per far pesare il mantenimento nel calcolo serve un provvedimento che lo trasformi in trattenuta.


Il confronto tra profili

Sei profili, sei equilibri diversi tra ciò che il creditore può prendere e ciò che la legge ti lascia. La tabella che segue non sostituisce la lettura della tua sezione, ma ti permette di vedere a colpo d’occhio dove si trova il tuo punto debole e qual è la prima cosa da fare.

Due elementi emergono con chiarezza. Il primo: per tutti i profili che ricevono una retribuzione da un armatore regolato dalla legge italiana, la tutela più specifica e più dimenticata è quella dell’art. 369, secondo comma, cod. nav. Il secondo: per tutti i profili, il conto corrente è il luogo dove le tutele sono più fragili, perché dipendono dalla capacità di dimostrare l’origine delle somme.

AspettoArmatore italianoDatore stranieroPesca alla partePensionatoSbarcato / in attesaObbligato al mantenimento
Terzo pignorato tipicoArmatoreBanca in ItaliaArmatoreINPS o bancaArmatore (TFR) o bancaDatore di lavoro
Base di calcoloNetto meno vitto e voci art. 369 c. 2Accrediti sul contoParte effettivamente maturataEccedenza sopra 1.092,48 €TFR e ultime spettanzeNetto meno voci art. 369 c. 2
Limite per credito ordinario1/51/5 degli accrediti successivi1/5 mese per mese1/5 dell’eccedenza1/5 presso il datore1/5
Protezione sul conto (accrediti anteriori)1.638,72 €1.638,72 €1.638,72 €1.638,72 €1.638,72 €1.638,72 €
Rischio principaleVoce vitto inclusa nel calcoloAccrediti non riconosciuti come stipendioTrattenuta fissa forfettariaQuinto sull’intera pensioneTFR accreditato e poi pignorato sul contoOrdine diretto per ritardi da imbarco
Prima mossaControllo dichiarazione del terzoCausale chiara e documentazioneProspetto mensile della parteVerifica della sogliaAgire prima dell’incasso del TFRDelega di pagamento stabile

Le domande che valgono per tutti

Cosa succede se durante la procedura mi imbarco con un altro armatore?

Il pignoramento presso il vecchio datore riguarda i crediti nati da quel rapporto. Con il nuovo datore il creditore deve notificare un nuovo atto. Nel frattempo, però, il vincolo resta sulle somme che il vecchio armatore ti deve ancora, compreso il TFR. Cambiare armatore non estingue il debito: sposta soltanto il punto in cui il creditore dovrà colpire.

Sono in navigazione e i termini per opporre scadono: cosa posso fare?

La notifica fatta regolarmente al tuo domicilio è valida anche se tu sei in mare, e i termini decorrono da quel momento. Per questo la prima difesa è organizzativa: una persona di fiducia che ritiri gli atti e li trasmetta subito, e un professionista che possa agire anche mentre sei imbarcato. La rimessione in termini esiste, ma richiede la prova di un impedimento non imputabile, e l’imbarco programmato difficilmente lo è.

Il creditore può pignorare contemporaneamente stipendio e conto?

Sì, può pignorare più crediti. Ma non può ottenere più di quanto gli spetta: ogni terzo accantona nei limiti dell’art. 546 c.p.c., e se i vincoli complessivi superano manifestamente il credito puoi chiedere al giudice la riduzione del pignoramento. Inoltre, lo stipendio già trattenuto alla fonte e poi accreditato non può essere colpito due volte come se fosse denaro nuovo.

Se vado in pensione mentre la trattenuta sullo stipendio è in corso?

Il pignoramento presso l’armatore si esaurisce con il rapporto, salvo le somme ancora dovute. Per colpire la pensione il creditore dovrà avviare un nuovo pignoramento presso l’INPS, e da quel momento varranno le regole del profilo pensionato, con la fascia intoccabile di 1.092,48 euro.

Posso liberarmi di tutti i pignoramenti in una volta sola?

Sì, ma non con un’opposizione: con una procedura di sovraindebitamento. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice può sospendere le esecuzioni in corso; con l’apertura della liquidazione controllata le azioni esecutive individuali si arrestano. Sono strumenti pensati esattamente per chi ha più creditori e un reddito che non basta per tutti, e il marittimo, con i suoi redditi spesso discontinui, è uno dei profili per cui funzionano meglio.

Il datore o la banca hanno trattenuto più del dovuto: posso recuperare la differenza?

Sì. Il pignoramento eccedente i limiti è parzialmente inefficace per espressa previsione dell’ultimo comma dell’art. 545, e l’eccedenza va fatta valere davanti al giudice dell’esecuzione. Se le somme sono già state versate al creditore, bisogna valutare le strade per ottenerne la restituzione, che dipendono dalla fase in cui la procedura si trova. Il consiglio è uno solo: agire prima dell’assegnazione, quando è ancora il giudice dell’esecuzione a decidere, perché dopo il margine si restringe.


La giurisprudenza profilo per profilo

Qui sono raccolti tutti i riferimenti richiamati nella guida, ordinati per il profilo a cui servono di più. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio in parole nostre e il motivo per cui conta nel tuo caso.

Per tutti i marittimi

Corte costituzionale, sentenza n. 72 del 7 marzo 1996 (depositata il 15 marzo 1996). Principio: il limite speciale che rendeva pignorabile la retribuzione del marittimo solo per alimenti e per debiti verso l’armatore è incompatibile con il principio di eguaglianza, perché le ragioni storiche e pubblicistiche che lo giustificavano sono venute meno. Rilevanza: è la pronuncia che ha riportato lo stipendio del marittimo sotto l’art. 545 c.p.c., lasciando però in vita le tutele del secondo comma dell’art. 369 cod. nav.

Corte costituzionale, sentenza n. 101 del 1974. Principio: in quella sede la Corte aveva ritenuto ancora giustificato il regime speciale dei marittimi. Rilevanza: aiuta a capire che la sentenza del 1996 è un vero cambio di rotta, e che chi richiama la vecchia regola sta citando un assetto superato.

Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 15822 del 6 giugno 2023. Principio: contro l’ordinanza che chiude il pignoramento presso terzi con l’assegnazione si reagisce con l’opposizione agli atti esecutivi, facendo valere i vizi del provvedimento nei termini di legge. Rilevanza: per un marittimo in navigazione, individuare subito il rimedio giusto e il termine di venti giorni è decisivo.

Per il marittimo con armatore italiano e per chi è sbarcato

Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza n. 19708 del 25 luglio 2018. Principio: le quote di TFR accantonate sono un credito già certo e liquido del lavoratore, la cessazione del rapporto ne determina solo l’esigibilità, e il datore deve indicarle nella dichiarazione del terzo. Rilevanza: il creditore può vincolare il TFR dell’arruolato fin dall’inizio della procedura.

Cass. civ., sez. lavoro, n. 357 del 2024. Principio, come riportato dalle rassegne: il TFR conserva la natura di credito di lavoro e le compensazioni che lo riguardano restano soggette ai limiti di pignorabilità. Rilevanza: utile quando l’armatore o una banca pretendono di trattenere il TFR per propri crediti.

Cass. civ., sez. III, sentenza n. 4488 del 9 maggio 1994. Principio: un pignoramento contenuto nel quinto, successivo a una cessione di pari misura regolarmente notificata, può coesistere con essa se il totale non supera la metà dello stipendio. Rilevanza: fissa il tetto per il marittimo con cessione del quinto in corso.

Cass. civ., n. 4584 del 22 aprile 1995. Principio: il concorso tra cessione volontaria del quinto e pignoramenti per crediti di natura diversa è ammesso nel rispetto del limite complessivo della metà. Rilevanza: conferma il coordinamento tra art. 545 c.p.c. e art. 68 d.P.R. n. 180/1950.

Per il marittimo con datore straniero

Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 22302 del 7 agosto 2024. Principio: nell’espropriazione presso terzi contro un debitore residente all’estero, la competenza spetta al giudice del luogo in cui ha sede il terzo, perché lì si trova il credito da aggredire. Rilevanza: aiuta a capire dove un creditore può colpire le somme del marittimo che vive o lavora fuori dall’Italia.

Cass. civ., Sezioni Unite, n. 5827 del 5 novembre 1981. Principio: la giurisdizione e la competenza esecutiva si radicano nel luogo in cui l’esecuzione deve concretamente svolgersi. Rilevanza: spiega perché un credito verso un armatore estero senza sede in Italia non è facilmente aggredibile davanti al giudice italiano.

Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 10540 del 18 aprile 2024. Principio: per i pignoramenti di conto anteriori al d.l. n. 83/2015, le somme accreditate si confondevano nel saldo e perdevano i limiti legati alla loro origine. Rilevanza: segna il confine con il regime attuale, in cui la protezione del triplo dell’assegno sociale segue lo stipendio anche dopo l’accredito.

Per il marittimo pensionato

Corte costituzionale, sentenza n. 248 del 2015. Principio: non è irragionevole che la legge protegga in modo diverso pensioni e stipendi, rientrando la scelta delle soglie nella discrezionalità del legislatore. Rilevanza: il pensionato deve far valere la regola propria del settimo comma dell’art. 545, non quella dello stipendio.

Per il marittimo obbligato al mantenimento

Cass. civ., n. 12216 del 2023. Principio: il creditore dell’assegno periodico non può ottenere in sede esecutiva il pagamento anticipato e in blocco delle mensilità future, che non sono crediti già esistenti. Rilevanza: limita l’esposizione del marittimo alle sole mensilità scadute.

Cass. civ., ordinanza n. 9886 del 2025. Principio: per disporre il pagamento diretto da parte del terzo il giudice deve accertare un concreto pericolo di inadempimento, valutando le condotte passate dell’obbligato. Rilevanza: il marittimo che ritarda per ragioni legate all’imbarco può e deve spiegare quei ritardi.

Tribunale di Crotone, provvedimento n. 272 del 2025. Principio: l’assegno di mantenimento versato spontaneamente, senza ordine diretto al datore, non riduce la quota di stipendio pignorabile da un altro creditore. Rilevanza: chi paga il mantenimento con bonifico personale non può invocarlo per abbassare la trattenuta del creditore ordinario.


Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo profilo di marittimo

Ogni profilo ha un punto debole diverso, e per questo la difesa non può essere standard. Ecco cosa facciamo concretamente, profilo per profilo.

  1. Ricalcoliamo la base pignorabile sulle tue buste paga. Per chi è imbarcato con armatore italiano, individuiamo la voce vitto, le somme per rimpatrio e cura e le prestazioni assicurative, e le confrontiamo con la dichiarazione del terzo.
  2. Verifichiamo la validità della procedura. Controlliamo titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, iscrizione a ruolo e avviso ai sensi della riforma Cartabia, per individuare cause di inefficacia.
  3. Ricostruiamo la natura degli accrediti sul conto. Per chi lavora con un datore straniero, raccogliamo contratti, buste paga ed estratti conto per dimostrare alla banca e al giudice che le somme sono stipendio protetto.
  4. Controlliamo il calcolo mese per mese per i pescatori. Confrontiamo la parte effettivamente maturata con le trattenute subite, per far emergere eventuali eccedenze.
  5. Verifichiamo la soglia di impignorabilità per i pensionati, separando pensione e rendite assicurative.
  6. Proponiamo le opposizioni. Redigiamo e depositiamo l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, curando i termini anche quando sei in navigazione.
  7. Gestiamo il concorso tra crediti. Per chi ha cessione del quinto, mantenimento e altri creditori, verifichiamo che il totale delle trattenute non superi la metà.
  8. Assistiamo nei procedimenti sul mantenimento, difendendoti nei ricorsi per ordine al terzo e documentando le ragioni dei ritardi legati all’imbarco.
  9. Valutiamo la conversione del pignoramento o un accordo con il creditore, quando il debito è certo e sostenibile a rate.
  10. Costruiamo la procedura di sovraindebitamento quando i debiti sono più d’uno o sproporzionati al reddito: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista conta in modo particolare in questa materia: le opposizioni al pignoramento dello stipendio possono proseguire con il giudizio di merito e arrivare fino in Cassazione, e avere lo stesso difensore in ogni grado significa che la strategia impostata davanti al giudice dell’esecuzione non si perde lungo la strada. Per chi ha più pignoramenti o un debito ormai insostenibile, e per il pescatore titolare d’impresa, entrano in gioco le abilitazioni di Gestore della crisi, di fiduciario OCC e di Esperto Negoziatore: sono quelle che permettono di passare dalla difesa contro il singolo creditore alla soluzione complessiva della situazione debitoria.

Lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: gli avvocati impostano opposizioni e procedure, i commercialisti ricostruiscono redditi, buste paga, parti di pesca e flussi del conto. La continuità è totale: dalla prima analisi dei documenti fino all’eventuale giudizio in Cassazione, stesso difensore e stessa linea.


In chiusura: prima capisci chi sei, poi difenditi con le tue regole

Il pignoramento dello stipendio del marittimo non è più un’eccezione, come ai tempi in cui la retribuzione di bordo era quasi intoccabile. Ma non è nemmeno identico a quello di ogni altro lavoratore. Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è pretendere che vengano applicate le regole del tuo profilo, e non quelle generiche. La voce vitto esclusa dalla base, la soglia di 1.092,48 euro per la pensione, il quinto calcolato mese per mese sulla parte, la protezione di 1.638,72 euro sugli stipendi accreditati: sono tutele concrete, ma nessuna scatta da sola.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è fatta di opposizioni esecutive e di procedure di sovraindebitamento: le prime richiedono un difensore che, da cassazionista, possa portare la stessa linea fino all’ultimo grado; le seconde richiedono le competenze di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede. È da questo incrocio di competenze che nasce la possibilità di difendere il marittimo sia contro il singolo pignoramento sia, quando serve, contro l’intero peso dei debiti.

📩 Non lasciare che i termini corrano mentre sei in mare: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, anche solo inviando le tue buste paga e l’atto ricevuto. Trovi tutti i nostri recapiti qui sotto, in fondo alla pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Un Pignoramento Cambia Tutto.

Ma non sei senza via d'uscita. Parlane con noi nella prima consulenza gratuita.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata