Convenzione Di Moratoria O Misure Protettive: Cosa Conviene?

Quando un’impresa entra in tensione finanziaria, la prima cosa che l’imprenditore cerca non è un piano: è tempo. Tempo per trattare con le banche, tempo per evitare che un pignoramento sul conto corrente blocchi i pagamenti ai fornitori, tempo per capire se l’azienda si può ancora salvare. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) offre due strumenti che, nel linguaggio comune, vengono spesso confusi fra loro proprio perché servono entrambi a “comprare tempo”: la convenzione di moratoria dell’art. 62 CCII e le misure protettive disciplinate dagli artt. 18, 19, 54 e 55 CCII.

Sul tema circola moltissima disinformazione. In parte perché la disciplina è cambiata più volte in pochi anni (il D.L. 118/2021, il D.Lgs. 83/2022, il correttivo D.Lgs. 136/2024), in parte perché il passaparola tra imprenditori, commercialisti e forum tende a semplificare: “con la moratoria blocchi le banche”, “con le misure protettive nessuno ti può toccare”, “tanto i beni dei soci restano fuori”. Frasi che contengono un frammento di verità, ma che prese alla lettera possono portare a scelte disastrose. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si perdono termini che non tornano, si espongono beni che si potevano proteggere, si brucia la fiducia dei creditori che servivano al risanamento.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:

  1. “Moratoria e misure protettive sono la stessa cosa: devo scegliere l’una o l’altra.”
  2. “La convenzione di moratoria vincola tutti i creditori, basta avere la maggioranza.”
  3. “La moratoria si fa solo con le banche, e comunque la può usare chiunque abbia debiti.”
  4. “Le misure protettive scattano da sole e durano finché dura la crisi.”
  5. “Con le misure protettive i creditori non possono più fare nulla, e io posso smettere di pagare.”
  6. “Le misure protettive coprono anche i beni personali dei soci e dei garanti.”
  7. “Se chiedo le misure protettive, la banca mi revoca subito i fidi.”

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché i due strumenti si incontrano quasi sempre dentro la composizione negoziata della crisi, il percorso introdotto dal D.L. 118/2021 in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è lì che si chiedono le misure protettive ed è lì che la legge indica la convenzione di moratoria come uno degli esiti possibili delle trattative (art. 23 CCII). A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, decisivo perché la gran parte delle moratorie si negozia con banche e intermediari finanziari, e l’iscrizione come Gestore della crisi da sovraindebitamento, rilevante per i soggetti che dalla moratoria restano esclusi.

📩 Stai valutando se chiedere le misure protettive o proporre una moratoria ai tuoi creditori? Scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo studio sono riportati in fondo a questa pagina.


Mito n. 1 — “Moratoria e misure protettive sono la stessa cosa: devo scegliere l’una o l’altra”

Il mito

“Convenzione di moratoria e misure protettive sono due nomi per lo stesso effetto: fermano i creditori. Quindi bisogna scegliere quale delle due usare.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci. Entrambi gli strumenti hanno come effetto pratico più visibile la sospensione delle azioni dei creditori: la convenzione di moratoria può avere ad oggetto, testualmente, “la sospensione delle azioni esecutive e conservative” (art. 62, comma 1, CCII); le misure protettive, per definizione, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (art. 2, comma 1, lett. p, e art. 18, comma 1, CCII). Se si guarda solo al risultato finale, cioè il pignoramento che non parte, le due cose sembrano identiche.

A questo si aggiunge il linguaggio della prassi anglosassone, dove si parla indifferentemente di standstill per indicare sia l’accordo con i creditori sia il blocco disposto dalla legge. Il passaparola ha fatto il resto.

La realtà

In realtà la norma costruisce due strumenti di natura opposta.

La convenzione di moratoria è un contratto. Nasce da una trattativa tra l’imprenditore e i suoi creditori, e produce effetti perché i creditori vi aderiscono. La sua forza particolare, che la distingue da un normale accordo di dilazione, è che a determinate condizioni l’art. 62 consente di estenderne gli effetti anche ai creditori non aderenti della stessa categoria, “in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile”, cioè in deroga al principio per cui il contratto vincola solo chi lo firma. Il giudice non la omologa: interviene solo se un creditore non aderente fa opposizione.

Le misure protettive, invece, sono un effetto disposto dalla legge e controllato dal giudice. Non richiedono il consenso di nessun creditore: l’imprenditore le chiede (con l’istanza di nomina dell’esperto nella composizione negoziata, oppure con la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi), producono un effetto provvisorio dalla pubblicazione nel registro delle imprese e devono poi essere confermate dal tribunale (artt. 19 e 55 CCII).

Ma il punto che il passaparola ha perso per strada è un altro: i due strumenti non sono alternativi, sono spesso consecutivi. Le misure protettive servono a proteggere il patrimonio mentre si tratta; la convenzione di moratoria è uno dei possibili risultati della trattativa. L’art. 23, comma 1, lett. b), CCII prevede espressamente che, quando è individuata una soluzione idonea al superamento della crisi, le parti della composizione negoziata possano concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62. In altre parole, lo schema tipico è: istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, conferma del tribunale, trattative protette, e – se le condizioni ci sono – stipula della moratoria che “stabilizza” la tregua quando le misure protettive stanno per scadere.

Le differenze strutturali si possono riassumere così:

AspettoConvenzione di moratoria (art. 62 CCII)Misure protettive (artt. 18-19, 54-55 CCII)
NaturaContratto con efficacia estendibileEffetto di legge confermato dal giudice
Consenso dei creditoriNecessario (almeno 75% della categoria)Non necessario
Chi è vincolatoAderenti + non aderenti della stessa categoriaTutti i creditori o quelli selezionati nella richiesta
Controllo del giudiceSolo eventuale, su opposizioneSempre necessario (conferma)
DurataQuella pattuita, purché “provvisoria”Limiti di legge (in composizione negoziata fino a 240 giorni)
PubblicitàNessun deposito nel registro delle impresePubblicazione nel registro delle imprese
Blocco della liquidazione giudizialeNon previstoPrevisto (art. 18, comma 4; art. 54)

La prova

La prova è nel testo stesso del Codice: l’art. 23, comma 1, CCII elenca la convenzione di moratoria tra gli sbocchi della composizione negoziata, cioè tra le soluzioni che si raggiungono al termine di un percorso durante il quale le misure protettive possono essere già attive. E la giurisprudenza di merito sulle misure protettive conferma che la loro funzione è strumentale alle trattative: il Tribunale di Milano (4 luglio 2025) e il Tribunale di Padova (ord. 9 dicembre 2024) hanno ammesso, a misure protettive ormai scadute, misure cautelari mirate solo in presenza di trattative avanzate con concrete prospettive di successo, proprio perché la protezione è pensata come ponte verso un accordo, non come fine a sé stessa.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa di dover scegliere “o l’una o l’altra” commette due errori speculari. Il primo: rinunciare alle misure protettive perché “tanto faremo la moratoria con le banche”, restando così esposto per settimane o mesi a pignoramenti di fornitori, locatori o altri creditori che nella futura convenzione non saranno mai coinvolti. Il secondo: affidarsi solo alle misure protettive senza costruire in parallelo l’accordo che le renderà inutili, arrivando alla scadenza dei termini massimi senza un paracadute. La domanda giusta, quindi, non è “cosa conviene tra le due”, ma “in che ordine e con quale combinazione” usarle.


Mito n. 2 — “La convenzione di moratoria vincola tutti i creditori: basta avere la maggioranza”

Il mito

“Se la maggioranza dei creditori firma la moratoria, anche gli altri sono obbligati ad aspettare. Basta convincere i più grossi.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è importante: l’art. 62 CCII è davvero una delle pochissime norme dell’ordinamento che permette di imporre un contratto a chi non l’ha firmato. È una deroga forte al principio di relatività del contratto, e chi ne sente parlare per la prima volta tende a generalizzarla: “la maggioranza decide per tutti”. A rafforzare l’equivoco contribuisce il ricordo del concordato preventivo, dove effettivamente il voto favorevole dei creditori vincola anche i dissenzienti.

La realtà

In realtà l’estensione degli effetti funziona solo all’interno della stessa categoria, e solo se ricorrono tutte le condizioni del comma 2 dell’art. 62, come riformulato dal D.Lgs. 136/2024:

  • tutti i creditori della categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e aver ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, oltre che sulla convenzione e sui suoi effetti;
  • i crediti dei creditori aderenti devono rappresentare almeno il 75% di tutti i crediti appartenenti alla categoria (con la precisazione che un creditore può avere crediti inseriti in più categorie);
  • i creditori non aderenti a cui si estendono gli effetti non devono risultare pregiudicati rispetto a quanto riceverebbero dalla liquidazione giudiziale alla data della convenzione (è la formulazione introdotta dal correttivo, che ha sostituito il precedente riferimento alle “concrete prospettive” di soddisfazione non inferiore);
  • un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la sussistenza della condizione di non pregiudizio.

La “categoria” non è un contenitore libero: la dottrina, in assenza di una definizione espressa, la ricostruisce sulla base dell’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici dei creditori. Non si possono quindi mettere insieme, per raggiungere il 75%, una banca con un’ipoteca di primo grado e un piccolo fornitore chirografario.

La correzione essenziale è questa: la convenzione di moratoria vincola i non aderenti solo se appartengono alla stessa categoria omogenea degli aderenti, solo se questi pesano almeno il 75% e solo se il non aderente non è trattato peggio che in liquidazione giudiziale. Tutti i creditori fuori dalla categoria restano completamente liberi.

Esiste poi un limite di contenuto che il passaparola ignora quasi sempre: per effetto della convenzione ai non aderenti non si possono imporre nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento dell’utilizzo di affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti (art. 62, comma 3). La moratoria può quindi congelare, dilazionare, sospendere; non può costringere una banca dissenziente a continuare a finanziare l’impresa. Non è considerata nuova prestazione, invece, la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti già stipulati (si pensi al leasing).

Infine, il procedimento: la convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista, ai creditori non aderenti con raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale (comma 4). Entro trenta giorni dalla comunicazione il non aderente può proporre opposizione al tribunale individuato secondo l’art. 27 CCII; il tribunale decide in camera di consiglio con sentenza, reclamabile ai sensi dell’art. 51 (commi 5-7).

La prova

La prova è il testo dell’art. 62, commi 1-3, CCII nella versione vigente dopo il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che all’art. 16, comma 5, ha modificato proprio le lettere a) e c) del comma 2 e il comma 5. È doveroso aggiungere un dato di trasparenza: a differenza delle misure protettive, sulla convenzione di moratoria non risultano ad oggi pronunce della Cassazione che ne abbiano definito i contorni; la disciplina va quindi applicata sulla base del testo normativo e della riflessione dottrinale, con particolare prudenza nella composizione delle categorie.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa che “basti la maggioranza” corre tre rischi concreti. Primo: che un creditore di un’altra categoria, magari un fornitore strategico o il locatore dell’immobile aziendale, prosegua indisturbato un pignoramento che l’imprenditore credeva sospeso. Secondo: che il creditore non aderente della stessa categoria vinca l’opposizione perché le informazioni ricevute non erano complete, o perché la categoria era costruita in modo artificioso per raggiungere la soglia. Terzo: che la convenzione venga redatta chiedendo ai dissenzienti di mantenere linee di credito, cosa che la legge vieta espressamente. In tutti e tre i casi, l’impresa si ritrova senza la tregua su cui aveva costruito i propri conti.


Mito n. 3 — “La moratoria si fa solo con le banche, e comunque la può usare chiunque abbia debiti”

Il mito

“La convenzione di moratoria è uno strumento per trattare con le banche. E siccome è un semplice accordo, la può fare chiunque sia indebitato, anche un privato.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito è figlio di una norma che non c’è più. La convenzione di moratoria nasce nell’art. 182-septies della legge fallimentare, introdotto dal D.L. 83/2015: in quella versione era effettivamente riservata ai rapporti tra l’impresa debitrice e le banche e gli intermediari finanziari. Per anni, quindi, “moratoria” ha voluto dire “moratoria bancaria”, e molti professionisti e imprenditori sono rimasti a quella fotografia.

La seconda parte del mito nasce invece da una semplificazione: la moratoria è un contratto, e un contratto lo può concludere chiunque. Vero, ma la convenzione di moratoria dell’art. 62, con la sua efficacia estesa ai non aderenti, è un’altra cosa.

La realtà

In realtà l’art. 62 CCII ha compiuto due scelte precise.

La prima è l’apertura a tutte le categorie di creditori: la norma parla semplicemente di convenzione conclusa “tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori”, senza limitazioni al settore bancario. Oggi è quindi possibile, almeno in astratto, una moratoria con una categoria omogenea di fornitori, di società di leasing, di obbligazionisti. Resta vero che la categoria bancaria è quella in cui lo strumento si presta meglio, perché lì è più facile individuare creditori con posizione giuridica e interessi omogenei e raggiungere il 75% con pochi interlocutori. È invece discusso in dottrina se lo strumento possa estendersi ai creditori pubblici, che operano secondo regole proprie: è un aspetto da verificare caso per caso prima di costruire una categoria che li includa.

La seconda scelta è la delimitazione soggettiva dal lato del debitore: la convenzione è riservata all’imprenditore, anche non commerciale (quindi anche l’imprenditore agricolo). Il consumatore e il professionista che non sia imprenditore non possono utilizzare la convenzione di moratoria dell’art. 62 per vincolare i creditori dissenzienti. Possono naturalmente negoziare accordi di dilazione con i singoli creditori, ma questi vincolano solo chi li firma.

Per chi non è imprenditore, gli strumenti che consentono di ottenere protezione dal lato esecutivo sono quelli della crisi da sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore, nei quali il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi che pregiudicherebbero la fattibilità del piano, e la liquidazione controllata. È proprio in questi percorsi che opera la figura del Gestore della crisi e dell’Organismo di composizione della crisi (OCC).

La prova

La prova è il confronto tra i due testi: l’abrogato art. 182-septies l.fall. limitava la moratoria agli intermediari finanziari; l’art. 62, comma 1, CCII parla di “imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori”, senza aggettivi. La relazione illustrativa al Codice e i commenti dottrinali (tra cui quelli raccolti dall’Osservatorio sulle crisi d’impresa) sottolineano esattamente questo passaggio dalla moratoria bancaria alla moratoria generale per categorie.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore convinto che la moratoria riguardi solo le banche rinuncia a uno strumento che potrebbe servirgli, per esempio, con un gruppo omogeneo di fornitori o di società di leasing. Il privato convinto di poterla usare, invece, rischia di perdere mesi a inseguire le adesioni di creditori che, a fine percorso, non saranno comunque tenuti a rispettare l’accordo, mentre nel frattempo le procedure esecutive vanno avanti. In entrambi i casi, il costo è il tempo: la risorsa che entrambi gli strumenti dovrebbero proteggere.


Mito n. 4 — “Le misure protettive scattano da sole e durano finché dura la crisi”

Il mito

“Basta presentare l’istanza di composizione negoziata e chiedere le misure protettive: da quel momento i creditori sono bloccati finché la crisi non è risolta.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità, anche qui, è reale. Nella composizione negoziata l’effetto protettivo decorre davvero dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto (art. 18, comma 1, CCII): per quel breve periodo, quindi, le misure “scattano da sole”, senza che il giudice si sia ancora pronunciato. Lo stesso accade nel procedimento unitario: quando la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi contiene la richiesta di misure protettive, l’effetto parte dalla pubblicazione del ricorso (art. 54, comma 2, CCII). La dottrina parla infatti di un regime di “semi-automaticità”. Il passaparola ha tenuto il “automatico” e ha perso il “semi”.

La realtà

In realtà l’effetto automatico è solo provvisorio ed è appeso a una sequenza di adempimenti con termini brevissimi.

Nella composizione negoziata, l’art. 19, comma 1, CCII impone all’imprenditore di depositare il ricorso al tribunale per la conferma o la modifica delle misure entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Entro venti giorni dalla pubblicazione deve poi chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento (termine ridotto dal correttivo rispetto ai trenta giorni originari). L’omesso o ritardato deposito del ricorso rende inefficaci le misure; il mancato rispetto del termine di venti giorni comporta la cancellazione dell’iscrizione. Il tribunale, dal canto suo, deve fissare l’udienza entro dieci giorni dal deposito, pena la perdita di efficacia delle misure.

Sulla durata, la legge fissa dei tetti: il giudice, in sede di conferma, stabilisce una durata non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni; su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, la durata può essere prorogata per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, ma la durata complessiva non può superare i 240 giorni (art. 19, comma 5). Sopra tutto questo c’è l’art. 8 CCII, che fissa in dodici mesi il limite massimo complessivo delle misure protettive, comprese proroghe e rinnovi, anche quando si passa da uno strumento all’altro.

Infine, le misure possono essere revocate in qualsiasi momento, su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, se non soddisfano più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori; e vengono meno con l’archiviazione dell’istanza.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce questa scansione dall’interno: nella composizione negoziata il calendario degli adempimenti conta quanto il merito del piano.

La prova

Due pronunce recenti chiudono la questione. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto che, una volta archiviata la composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, gli fosse ormai precluso pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive chiesta successivamente dall’impresa: la protezione non sopravvive al percorso che la giustifica. E la Cassazione, con la sentenza n. 241 del 2026, ha chiarito che il diniego di conferma delle misure va impugnato con il reclamo nel termine di quindici giorni (per il rinvio dell’art. 19 all’art. 669-terdecies c.p.c.): una volta spirato quel termine, il debitore non può pretendere un rinvio dell’udienza sull’istanza di fallimento, perché proporre reclamo era una sua libera scelta difensiva.

Sul versante della durata massima, il Tribunale di Milano (4 luglio 2025) e il Tribunale di Padova (ord. 9 dicembre 2024) hanno ammesso, a misure protettive ormai esaurite per decorso dei 240 giorni, misure cautelari selettive contro singoli creditori, ma solo a condizioni stringenti: esigenza sopravvenuta, trattative con apprezzabili prospettive di successo, assenza di grave pregiudizio per i creditori inibiti. Milano ha anche escluso che le cautele possano rendere retroattivamente inefficaci esecuzioni già in corso. È la conferma che, scaduto il termine, non esiste un “prolungamento automatico”.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio più grave è banale e devastante insieme: depositare il ricorso di conferma con qualche giorno di ritardo, magari perché si pensava che “le misure c’erano già”. In quel caso l’effetto protettivo viene meno e i creditori che avevano tenuto sospesa la propria iniziativa possono riprenderla immediatamente. Altro rischio: pianificare trattative che richiederanno dieci mesi contando su una protezione che, nella composizione negoziata, non potrà superare i 240 giorni, e arrivare alla scadenza senza accordo e senza alternative pronte.


Mito n. 5 — “Con le misure protettive i creditori non possono fare più nulla, e io posso smettere di pagare”

Il mito

“Una volta ottenute le misure protettive, l’impresa è in una bolla: nessun creditore può agire, nessuno può chiedere il fallimento, e i debiti si possono lasciare da parte finché non si chiude l’accordo.”

Perché ci credono in tanti

L’elenco degli effetti delle misure protettive, letto velocemente, sembra confermare questa idea. Dall’art. 18 CCII risulta che i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa (comma 1); che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, salvo revoca delle misure (comma 4); che i creditori non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, né risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori (comma 5). È un ombrello ampio, e da qui a pensare che copra “tutto” il passo è breve.

La realtà

In realtà ognuno di questi effetti ha dei confini precisi.

Primo confine: non tutti i creditori sono coinvolti. L’art. 18, comma 3, CCII esclude dalle misure i diritti di credito dei lavoratori. Inoltre, dopo il correttivo, le misure possono essere richieste e confermate in forma selettiva, cioè solo verso determinate iniziative, determinati creditori o categorie di creditori: il perimetro effettivo della protezione è quello scritto nella richiesta e nel provvedimento del giudice, non quello immaginato.

Secondo confine: le misure bloccano l’esecuzione, non la cognizione. Il divieto riguarda le azioni esecutive e cautelari. Un creditore può quindi, di regola, continuare a chiedere un decreto ingiuntivo o proseguire una causa di merito per ottenere un titolo; semplicemente non potrà metterlo in esecuzione finché le misure sono efficaci. Alla loro scadenza, si troverà con il titolo già in mano.

Terzo confine: il blocco della liquidazione giudiziale non è incondizionato. Il divieto di pronuncia opera finché le misure non sono revocate, e le misure possono essere revocate o non confermate. Il Tribunale di Mantova, con la sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo che all’impresa era stata negata la conferma delle misure protettive anche per l’assenza di prospettive di risanamento. E il Tribunale di Udine (22 febbraio 2024) ha ritenuto che, in pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, l’accesso “difensivo” alla composizione negoziata fosse precluso dall’art. 25-quinquies CCII, con conseguente impossibilità di ottenere la protezione dell’art. 18, comma 4.

Quarto confine: le misure non sospendono l’obbligo di pagare. Non esiste nel Codice una norma che autorizzi l’impresa in composizione negoziata a smettere di onorare i debiti correnti. Anzi, l’imprenditore deve gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, e un comportamento che peggiori lo squilibrio espone al rischio di revoca delle misure e di archiviazione per mancanza di buona fede.

La correzione essenziale: le misure protettive congelano le aggressioni esecutive dei creditori coinvolti, ma non cancellano i debiti, non fermano le cause di merito, non riguardano i lavoratori e non rendono l’impresa immune dalla liquidazione giudiziale se vengono revocate o non confermate.

La prova

Oltre alle pronunce di Mantova e Udine, la Cassazione, con l’ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3634, pronunciandosi su una vicenda ancora regolata dalla legge fallimentare, ha stabilito che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbligava il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di fallimento, precisando anche che eventuali nullità processuali vanno eccepite tempestivamente e che la lesione del diritto di difesa richiede un pregiudizio concreto. E la Cassazione, sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 ha affermato che spetta al tribunale valutare l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata presentata mentre pendeva ancora una domanda di concordato preventivo: in quel caso mancava fin dall’inizio il presupposto per accedere al percorso e, di conseguenza, per beneficiare delle misure protettive ai fini della preclusione del fallimento.

Cosa rischia chi ci crede

Chi smette di pagare contando sulla “bolla” rischia di trasformare una crisi reversibile in un’insolvenza conclamata proprio durante le trattative, fornendo all’esperto e al tribunale gli elementi per revocare le misure. Chi ignora l’esclusione dei lavoratori può trovarsi con un’istanza di un dipendente non pagato e un conto pignorato per retribuzioni arretrate. Chi sottovaluta le cause di merito può ritrovarsi, il giorno dopo la scadenza delle misure, con una serie di decreti ingiuntivi già definitivi e pronti per l’esecuzione.


Mito n. 6 — “Le misure protettive coprono anche i beni personali dei soci e dei garanti”

Il mito

“Se la società ottiene le misure protettive, sono al sicuro anche la casa del socio e i beni del fideiussore: la banca non può andare a prenderli mentre si tratta.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci, perché nella realtà delle piccole e medie imprese italiane il patrimonio della società e quello dei soci sono spesso inscindibili: il socio ha firmato fideiussioni personali per tutti i finanziamenti, e se la banca escute la garanzia il socio perde la casa e la società perde, di fatto, il suo amministratore e la sua fonte di nuova finanza. Inoltre, alcuni tribunali hanno effettivamente esteso la protezione ai garanti: la notizia di queste decisioni circola, mentre le condizioni in cui sono state prese si perdono.

La realtà

In realtà la regola di partenza è opposta. L’art. 18, comma 1, CCII protegge il patrimonio dell’imprenditore e i beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Le misure protettive, come tali, non si estendono automaticamente ai beni personali di soci e fideiussori. Il fideiussore è un terzo obbligato in via autonoma: la banca può, in linea di principio, agire contro di lui anche mentre la società è protetta.

Il panorama giurisprudenziale è però articolato, ed è qui che il mito è “vero, ma solo a metà”. Una parte dei tribunali nega in radice l’estensione: il Tribunale di Brindisi (3 marzo 2025) ha escluso che le misure possano operare a beneficio del mero fideiussore, in considerazione della loro natura tipica e della loro funzione di tutela del patrimonio dell’impresa; nella stessa linea si collocano decisioni che negano l’equiparazione tra le garanzie personali dei soci e i beni strumentali all’attività aziendale.

Un’altra parte dei tribunali ammette una tutela dei garanti, ma attraverso le misure cautelari e non come effetto automatico delle misure protettive. Il Tribunale di Bologna (22 settembre 2025) ha qualificato come cautelare, e non protettiva, la misura che estende la protezione al patrimonio del socio illimitatamente responsabile, concedendola per impedire aggressioni estemporanee dei creditori sociali e garantire il buon esito delle trattative, e ha assegnato all’esperto il compito di vigilare che questa protezione non si traduca in un abuso. Il Tribunale di Palermo (4 aprile 2025) ha ammesso misure protettive e cautelari anche a tutela del socio illimitatamente responsabile. Il Tribunale di Milano (17 dicembre 2024) ha ricondotto al genus delle misure cautelari la richiesta di inibire l’escussione di una fideiussione bancaria e assicurativa, accogliendola in presenza di fumus e periculum e con durata limitata.

Il filo comune delle decisioni favorevoli è uno solo: la protezione del garante è stata concessa quando il risanamento dell’impresa dipendeva anche dal suo patrimonio, per esempio perché il socio metteva i propri beni a disposizione del piano o apportava nuova finanza.

La prova

A chiudere la questione, per ora, c’è anche un dato di sistema: con il decreto del 3 aprile 2025, n. 8794, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un quesito di rinvio pregiudiziale (art. 363-bis c.p.c.) sollevato dal Tribunale di Brindisi sulla qualificazione di alcune misure come protettive atipiche o cautelari. Il risultato pratico è che su questi profili manca ancora un indirizzo nomofilattico, e l’esito dipende in larga misura dal tribunale competente e dalla qualità della motivazione della richiesta.

Cosa rischia chi ci crede

Il socio convinto di essere coperto non chiede nulla per sé, non coordina la propria posizione con il piano della società e scopre dell’escussione della fideiussione quando arriva l’atto di precetto. A quel punto la sua unica via può diventare un percorso autonomo di sovraindebitamento, che ha logiche e tempi diversi. La tutela dei garanti va chiesta espressamente, motivata con il loro ruolo nel piano e costruita come misura cautelare, non data per scontata.


Mito n. 7 — “Se chiedo le misure protettive, la banca mi revoca subito i fidi”

Il mito

“Appena la banca vede nel registro delle imprese che hai chiesto le misure protettive, ti chiude le linee di credito e ti segnala a sofferenza. Meglio non chiederle.”

Perché ci credono in tanti

Questo è il mito opposto ai precedenti, e ha una radice nell’esperienza vissuta: per anni la notizia dell’avvio di una procedura concorsuale ha effettivamente provocato reazioni automatiche delle banche, con sospensione degli affidamenti e riclassificazione del credito. Molti imprenditori hanno visto accadere proprio questo, e la paura di “farsi vedere” in crisi è una delle ragioni principali per cui la composizione negoziata viene attivata tardi.

La realtà

In realtà il legislatore è intervenuto proprio contro questo automatismo, e dopo il correttivo del 2024 la regola è esplicita. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito; le banche e gli intermediari devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato, e l’eventuale sospensione o revoca determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche.

A questo si aggiunge il nuovo comma 5-bis dell’art. 18: dal momento della conferma delle misure protettive, le banche nei cui confronti le misure sono confermate non possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata, salvo che dimostrino che la sospensione è imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale.

La correzione essenziale: l’accesso alla composizione negoziata e le misure protettive non autorizzano, da soli, la revoca dei fidi; resta però salva la sospensione o revoca giustificata da ragioni di vigilanza prudenziale, che la banca deve motivare. Resta inoltre salva la facoltà di non rinnovare una linea giunta a scadenza naturale, purché non in modo strumentale.

Il mito, dunque, è falso nella sua versione “automatica”, ma contiene un avvertimento utile: la banca conserva margini di reazione, e l’impresa deve prepararsi a gestirli presentando un piano credibile e documentato, perché è su quello che l’intermediario costruisce le proprie valutazioni.

La prova

La prova principale è testuale: art. 16, comma 5, e art. 18, comma 5-bis, CCII, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 136/2024. La giurisprudenza di merito successiva ha applicato questi principi imponendo alle banche di motivare le sospensioni e, in alcuni casi, inibendo condotte unilaterali contrarie alla moratoria prevista nel piano; altre decisioni hanno invece riconosciuto legittima la sospensione quando effettivamente dettata dalle regole di vigilanza. Anche sul versante della meritevolezza della protezione, il Tribunale di Mantova (4 dicembre 2024) ha riconosciuto la possibilità di concedere misure protettive persino in presenza di un’insolvenza già manifesta, purché ragionevolmente superabile, valorizzando la logica della Direttiva (UE) 2019/1023: un segnale che il sistema intende favorire l’emersione della crisi, non punirla.

Cosa rischia chi ci crede

Chi rinuncia alle misure protettive per paura della banca finisce spesso per perdere comunque i fidi, ma senza avere né lo scudo contro le esecuzioni né il presidio normativo contro le revoche immotivate. Il ritardo nell’emersione della crisi, inoltre, riduce le prospettive di risanamento che proprio i tribunali considerano per confermare o prorogare le misure: arrivare tardi significa arrivare con meno argomenti.


I miti messi alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili, non casi reali. Servono a mostrare che cosa accade concretamente a chi agisce credendo a una delle convinzioni esaminate.

Simulazione A — “La moratoria blocca tutti” (mito n. 2)

Ipotesi: una S.r.l. manifatturiera ha debiti verso cinque banche chirografarie per finanziamenti a medio termine, per un totale di 1.284.600 €. Il 75% di questa categoria è pari a 963.450 €. Quattro banche, titolari di crediti per 1.001.988 € (pari a circa il 78%), aderiscono a una convenzione di moratoria che sospende il rimborso del capitale per dieci mesi. La quinta banca, con 282.612 €, non aderisce.

Sviluppo: se le condizioni dell’art. 62, comma 2, sono rispettate (informazione completa a tutte e cinque, attestazione del professionista, non pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale), la moratoria si estende anche alla quinta banca, che può proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione. Nel frattempo, però, un fornitore di materie prime con un decreto ingiuntivo esecutivo per 47.318 € notifica atto di pignoramento presso terzi sul conto corrente aziendale.

Esito: l’imprenditore, convinto che la moratoria “blocchi tutti”, non reagisce. Ma il fornitore non appartiene alla categoria bancaria e non è vincolato: il pignoramento prosegue e le somme sul conto vengono vincolate fino a concorrenza del credito maggiorato secondo le regole del codice di procedura. Con misure protettive richieste e confermate verso tutti i creditori (o almeno verso i fornitori), quel pignoramento sarebbe stato inibito.

Simulazione B — “Le misure scattano da sole” (mito n. 4)

Ipotesi: istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto il 3 marzo 2026. Un creditore finanziario ha in corso un’esecuzione immobiliare per 219.740 € sul capannone.

Sviluppo corretto: ricorso per la conferma depositato entro il 4 marzo 2026 (giorno successivo alla pubblicazione); richiesta di iscrizione del numero di ruolo generale entro il 23 marzo 2026 (venti giorni); udienza fissata dal tribunale entro dieci giorni dal deposito; conferma per 120 giorni; eventuale proroga fino a un massimo complessivo di 240 giorni.

Sviluppo errato: l’imprenditore, convinto che l’effetto sia automatico e definitivo, deposita il ricorso il 9 marzo 2026. Esito: il ritardato deposito rende inefficaci le misure dell’art. 18, comma 1; l’esecuzione immobiliare, che era rimasta sospesa per pochi giorni, può riprendere. Recuperare la protezione richiede una nuova iniziativa, con tutte le incertezze del caso.

Simulazione C — “Sono coperti anche i garanti” (mito n. 6)

Ipotesi: la società ottiene la conferma di misure protettive generali per 120 giorni. Il socio amministratore è fideiussore per un mutuo aziendale con debito residuo di 386.450 €. La banca, non vincolata nei confronti del garante, intima il pagamento al socio e avvia l’azione esecutiva sulla sua abitazione.

Sviluppo: il socio contava sulle misure della società e non aveva chiesto nulla. Se il piano di risanamento prevede che proprio il socio apporti nuova finanza o metta a disposizione i propri beni, la società può chiedere al tribunale una misura cautelare che inibisca l’escussione della garanzia per la durata delle trattative, motivandola con la dipendenza del risanamento dal patrimonio del garante.

Esito: la tutela è possibile, ma non è automatica, ha esito variabile a seconda del tribunale e deve essere chiesta in tempo utile. Aspettare l’avvio dell’esecuzione significa chiederla in condizioni peggiori.


Il fondo di verità

Ogni mito esaminato è nato da un frammento vero. Rimetterli al loro posto significa ricostruire il quadro in cui moratoria e misure protettive convivono.

È vero che entrambi gli strumenti fermano i creditori: la convenzione di moratoria può avere ad oggetto la sospensione delle azioni esecutive e conservative, le misure protettive vietano di iniziare o proseguire esecuzioni e cautele. Ma la moratoria lo fa per via contrattuale e per categorie, le misure per via legale e con controllo giudiziale.

È vero che la moratoria vincola anche chi non la firma: è uno dei suoi tratti più originali. Ma solo nella stessa categoria omogenea, con il 75%, informazione completa, attestazione indipendente e non pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, e senza poter imporre nuova finanza.

È vero che la moratoria nasce come strumento bancario: lo era nella legge fallimentare. Ma il Codice l’ha aperta a tutte le categorie di creditori, riservandola però all’imprenditore, anche non commerciale.

È vero che le misure protettive producono effetti fin dalla pubblicazione: ma l’effetto è provvisorio, dipende dal ricorso di conferma depositato il giorno successivo e ha tetti di durata precisi, 240 giorni nella composizione negoziata e dodici mesi complessivi secondo l’art. 8 CCII.

È vero che le misure proteggono ampiamente l’impresa, anche rispetto alla liquidazione giudiziale e ai contratti pendenti. Ma escludono i crediti dei lavoratori, non fermano le cause di merito e cedono con la revoca o la mancata conferma.

È vero che alcuni tribunali hanno protetto i garanti. Ma lo hanno fatto per lo più con misure cautelari mirate e quando il loro patrimonio era parte del piano, mentre altri tribunali negano l’estensione.

È vero, infine, che le banche possono reagire all’emersione della crisi. Ma non per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata, e con l’obbligo di motivare le sospensioni per ragioni di vigilanza prudenziale.

Ricomposti così, i frammenti rispondono alla domanda del titolo. Le misure protettive convengono quando serve una protezione immediata, estesa anche a creditori con cui non si tratterà mai collettivamente (fornitori, locatori, creditori con esecuzioni già avviate), e quando c’è un percorso strutturato di trattative. La convenzione di moratoria conviene quando i creditori rilevanti sono concentrati in una o poche categorie omogenee, soprattutto finanziarie, con una larga maggioranza disposta ad aderire, e serve una tregua più lunga o più flessibile di quella consentita dalle misure, senza pubblicità nel registro delle imprese. Nella maggior parte dei casi reali, però, la risposta migliore è una sequenza: misure protettive durante le trattative, moratoria come esito che le sostituisce.


Mito contro realtà in tabella

La tabella riassume, in forma immediatamente consultabile, le sette convinzioni esaminate e il modo in cui la legge e la giurisprudenza le correggono. È utile tenerla a portata di mano nel momento in cui si deve decidere se e come attivare uno dei due strumenti, perché ciascuna riga corrisponde a un errore che, nella pratica, si traduce in un termine perso o in una tutela non chiesta.

Il mitoCome stanno le cose
Moratoria e misure protettive sono la stessa cosa, bisogna sceglierne unaLa moratoria è un contratto ad efficacia estendibile, le misure un effetto legale confermato dal giudice; l’art. 23 CCII prevede la moratoria come possibile esito della composizione negoziata in cui le misure sono attive
La moratoria vincola tutti se firma la maggioranzaVincola i non aderenti solo della stessa categoria, con il 75% dei crediti della categoria, informazione completa, attestazione e non pregiudizio; mai obbligo di nuova finanza
La moratoria è solo bancaria e la può usare chiunqueÈ aperta a tutte le categorie di creditori, ma riservata all’imprenditore anche non commerciale; il consumatore deve usare gli strumenti del sovraindebitamento
Le misure scattano da sole e durano quanto serveEffetto provvisorio dalla pubblicazione, ricorso di conferma entro il giorno successivo, durata 30-120 giorni, massimo 240 in composizione negoziata e dodici mesi complessivi
Con le misure i creditori non possono fare nulla e si può smettere di pagareEsclusi i lavoratori; le cause di merito proseguono; la liquidazione giudiziale torna possibile con revoca o mancata conferma; i debiti restano
Le misure coprono anche soci e garantiNon automaticamente; alcuni tribunali concedono misure cautelari se il garante è parte del piano, altri negano l’estensione
Chiedere le misure fa perdere i fidiL’accesso non è di per sé causa di revoca (art. 16, comma 5); dopo la conferma la sospensione va giustificata dalla vigilanza prudenziale (art. 18, comma 5-bis)

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso concludere una convenzione di moratoria anche senza essere in composizione negoziata? Sì. L’art. 62 CCII è autonomo: la convenzione può essere stipulata anche al di fuori della composizione negoziata, purché ricorrano le condizioni del comma 2. La composizione negoziata, però, offre un contesto (l’esperto, le misure protettive, gli obblighi di buona fede dei creditori) che spesso rende più agevole raggiungere il 75% e documentare l’informazione completa ai creditori della categoria.

Quindi è vero che la convenzione di moratoria impedisce la liquidazione giudiziale? No. L’art. 62 non contiene un divieto di pronuncia della sentenza di liquidazione giudiziale analogo a quello dell’art. 18, comma 4. La moratoria incide sui rapporti con i creditori della categoria, ma non crea di per sé uno scudo contro l’iniziativa di altri soggetti legittimati. È uno dei motivi per cui, quando il rischio di un’istanza di liquidazione è concreto, le misure protettive restano centrali.

Quindi è vero che le misure protettive possono riguardare solo alcuni creditori? Sì. Dopo il correttivo, le misure possono essere chieste in forma generale oppure selettiva, cioè rivolte a determinate iniziative, a determinati creditori o a determinate categorie. È una scelta strategica: una protezione generale dà più tranquillità, una protezione selettiva riduce l’impatto sui rapporti che non sono in discussione e può rendere più facile ottenere la conferma.

Quindi è vero che, scaduti i 240 giorni, non posso più ottenere alcuna protezione? Dipende. Le misure protettive della composizione negoziata non possono superare quel limite. Tuttavia, secondo il Tribunale di Milano (4 luglio 2025) e il Tribunale di Padova (9 dicembre 2024), possono essere concesse misure cautelari selettive se l’esigenza è sopravvenuta, le trattative sono avanzate con apprezzabili prospettive di successo e i creditori inibiti non subiscono un grave pregiudizio. Non è una proroga mascherata: il vaglio è più severo.

Quindi è vero che la banca non può mai sospendere i fidi durante la composizione negoziata? No. Non può farlo per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata o del mancato pagamento di crediti anteriori, ma può farlo quando lo impone la disciplina di vigilanza prudenziale, con obbligo di motivazione specifica. Dopo la conferma delle misure, spetta alla banca dimostrare questa giustificazione.


Le sentenze che smontano i miti

Le pronunce che seguono sono state selezionate perché incidono direttamente su una o più delle convinzioni esaminate. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione a un caso concreto è sempre necessario esaminare il testo integrale del provvedimento. Come già segnalato, sulla convenzione di moratoria dell’art. 62 CCII non risultano pronunce di legittimità edite: la giurisprudenza citata riguarda le misure protettive e cautelari.

1. Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 — Il tribunale può valutare l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata presentata mentre è ancora pendente, e non rinunciata, una domanda di concordato preventivo; in tal caso manca fin dall’origine il presupposto per le misure protettive e per il loro effetto preclusivo della dichiarazione di fallimento. Rilevanza: smentisce il mito n. 5 nella parte in cui considera le misure un’immunità sempre disponibile.

2. Cass. civ., n. 241 del 2026 — Il diniego di conferma delle misure protettive va impugnato con reclamo nel termine di quindici giorni (rinvio all’art. 669-terdecies c.p.c.); una volta scaduto, il debitore non può pretendere il rinvio dell’udienza sull’istanza di fallimento. Rilevanza: mito n. 4, perché dimostra che la protezione dipende da termini processuali rigidi.

3. Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634 — La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non imponeva al giudice di rinviare l’udienza prefallimentare; le nullità processuali vanno eccepite tempestivamente e la lesione del diritto di difesa richiede un pregiudizio concreto. Rilevanza: mito n. 5.

4. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 620, depositata il 12 gennaio 2026 — In tema di concordato semplificato, il controllo del tribunale sull’ammissibilità della proposta si estende anche alla verifica dei presupposti originari di accesso alla composizione negoziata. Rilevanza: miti n. 4 e 5, perché conferma che il percorso protetto è sindacabile a posteriori e non “sana” un accesso privo dei requisiti.

5. Cass., decreto della Prima Presidente 3 aprile 2025, n. 8794 — Dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi sulla qualificazione di alcune misure come protettive atipiche o cautelari. Rilevanza: mito n. 6, perché certifica l’assenza, allo stato, di un indirizzo nomofilattico sulle misure atipiche e sulla loro estensione.

6. Trib. Milano, sez. II civ. e crisi d’impresa, 4 luglio 2025 — Scaduto il termine massimo di 240 giorni, sono ammissibili misure cautelari che inibiscono l’esecuzione di titoli di creditori individuati, se l’esigenza è sopravvenuta, le trattative hanno apprezzabili prospettive e i creditori non sono gravemente pregiudicati; inammissibili le cautele che renderebbero retroattivamente inefficaci esecuzioni in corso. Rilevanza: mito n. 4.

7. Trib. Padova, ord. 9 dicembre 2024 — L’esaurimento del termine massimo delle misure protettive non impedisce misure cautelari di contenuto analogo per conservare i risultati di trattative avanzate. Rilevanza: mito n. 4 e domanda di verifica sui 240 giorni.

8. Trib. Milano, ord. 19 febbraio 2025 — Dopo l’archiviazione della composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, il tribunale non può più pronunciarsi sulla conferma delle misure chiesta successivamente. Rilevanza: miti n. 4 e 5.

9. Trib. Mantova, 13 febbraio 2025 — Aperta la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo il diniego di conferma delle misure protettive, motivato anche dall’assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: mito n. 5.

10. Trib. Udine, 22 febbraio 2024 — In pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, l’accesso alla composizione negoziata e la conseguente richiesta di misure protettive sono preclusi dall’art. 25-quinquies CCII. Rilevanza: mito n. 5.

11. Trib. Mantova, 4 dicembre 2024 — Le misure protettive possono essere concesse anche in presenza di insolvenza conclamata, se ragionevolmente superabile, alla luce della Direttiva (UE) 2019/1023. Rilevanza: mito n. 7, perché mostra che il sistema incentiva l’emersione della crisi.

12. Trib. Bologna, 22 settembre 2025 — L’estensione della protezione al patrimonio del socio illimitatamente responsabile ha natura cautelare e non protettiva; l’esperto deve vigilare affinché non si traduca in un abuso a danno dei creditori. Rilevanza: mito n. 6.

13. Trib. Brindisi, 3 marzo 2025 — Le misure protettive non possono essere estese al mero fideiussore, data la loro natura tipica e la funzione di tutela del patrimonio dell’impresa. Rilevanza: mito n. 6, orientamento restrittivo.

14. Trib. Milano, sez. II civ. e crisi d’impresa, 17 dicembre 2024 — La richiesta di inibire l’escussione di una fideiussione bancaria e assicurativa, anche se presentata come misura protettiva atipica, va ricondotta alle misure cautelari e può essere accolta in presenza di fumus e periculum, con durata limitata. Rilevanza: mito n. 6, orientamento favorevole ma condizionato.

15. Trib. Palermo, ord. 4 aprile 2025 — Ammesse misure protettive e cautelari a tutela anche del socio illimitatamente responsabile, in funzione del buon esito del piano di risanamento. Rilevanza: mito n. 6.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo traduciamo in azioni concrete sul tuo caso:

  1. Mappiamo i creditori e costruiamo le categorie: analizziamo l’esposizione per tipologia, garanzie e interessi economici, e verifichiamo se esiste una categoria omogenea in cui gli aderenti possano realisticamente raggiungere il 75% richiesto dall’art. 62 CCII.
  2. Confrontiamo i due strumenti sui numeri: simuliamo l’effetto di una convenzione di moratoria e quello di misure protettive generali o selettive, individuando quali creditori resterebbero scoperti in ciascuno scenario.
  3. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e la richiesta di misure protettive, calibrando il perimetro (generale o selettivo) sulle esigenze reali del piano.
  4. Depositiamo il ricorso di conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione e presidiamo tutti i termini successivi: iscrizione del numero di ruolo entro venti giorni, udienza, eventuale proroga entro il limite dei 240 giorni.
  5. Redigiamo la convenzione di moratoria e il pacchetto informativo per i creditori, curando che il contenuto non imponga ai non aderenti nuove prestazioni o nuova finanza, e coordiniamo il lavoro con il professionista indipendente chiamato ad attestare.
  6. Verifichiamo le comunicazioni delle banche su sospensioni e revoche degli affidamenti, controllando se contengono le ragioni specifiche richieste dall’art. 16, comma 5, CCII e contestandole quando mancano.
  7. Chiediamo misure cautelari a tutela di soci e garanti quando il loro patrimonio è parte del piano, documentando il nesso tra la loro posizione e il risanamento.
  8. Difendiamo le misure nel contraddittorio con i creditori: rispondiamo alle istanze di revoca, proponiamo reclamo nei termini contro il diniego di conferma, gestiamo le opposizioni dei non aderenti alla moratoria.
  9. Pianifichiamo lo sbocco: individuiamo per tempo quale esito dell’art. 23 CCII è praticabile quando le misure si avvicinano alla scadenza, per non arrivare ai limiti di durata senza alternativa.
  10. Valutiamo i percorsi di sovraindebitamento per i soggetti che dalla moratoria restano esclusi, come il consumatore o il socio garante esposto personalmente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questa guida pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata è il luogo in cui le misure protettive vengono chieste, confermate e prorogate, ed è anche il contesto in cui la legge colloca la convenzione di moratoria tra gli esiti possibili delle trattative. Conoscere il percorso dal punto di vista di chi lo conduce consente di impostare istanze, tempi e documentazione in modo coerente con ciò che l’esperto e il tribunale andranno a verificare.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino, se necessario, al giudizio in Cassazione: chi imposta la richiesta di misure o la convenzione è lo stesso professionista che ne difende l’efficacia nei reclami, nelle opposizioni e nei gradi successivi, senza dispersioni di linea difensiva.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché la conferma delle misure e l’attestazione della moratoria dipendono tanto dalla correttezza giuridica quanto dalla solidità dei numeri, dal piano di tesoreria al confronto con lo scenario liquidatorio.


In chiusura

Convenzione di moratoria e misure protettive non sono rivali: sono strumenti con natura, presupposti e tempi diversi, che nella maggior parte dei casi funzionano meglio in sequenza che in alternativa. I miti che circolano nascono quasi sempre da un frammento vero isolato dal suo contesto, e proprio per questo sono insidiosi. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che cosa la legge dice davvero, e con quali condizioni, è ciò che permette di non perdere termini e tutele che non tornano.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché le sue competenze coincidono con i luoghi in cui questi strumenti si applicano: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda direttamente la composizione negoziata in cui si chiedono le misure protettive e si può giungere alla moratoria; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario presidia il rapporto con le banche, principali interlocutrici delle moratorie; l’abilitazione di cassazionista garantisce continuità di difesa fino all’ultimo grado. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo quale combinazione di strumenti è percorribile e costruiremo la strategia più adatta, senza promesse di risultato ma con un metodo preciso.

📩 Prima che un termine scada o che un creditore si muova, mettiti in contatto con noi: trovi tutti i recapiti dello studio al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata