Questa guida raccoglie le domande che ci arrivano più spesso da titolari di piccole imprese, artigiani, commercianti e professionisti che hanno personale alle dipendenze e un monte debiti che non riescono più a sostenere. Le abbiamo messe in fila nell’ordine in cui di solito vengono poste — prima le basi, poi la procedura, poi i casi particolari e, alla fine, le paure vere — e abbiamo risposto come risponderemmo a voce, senza giri di parole.
Il quadro normativo, in poche righe. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), come modificato dal terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024), offre a chi non è soggetto alla liquidazione giudiziale due strade principali per uscire dal sovraindebitamento: il concordato minore (artt. 74-83 CCII), che è uno strumento negoziale in cui si propone ai creditori un accordo, e la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII), che è una procedura liquidatoria in cui tutto il patrimonio viene messo a disposizione dei creditori sotto il controllo di un liquidatore e del tribunale. Entrambe possono condurre alla liberazione dai debiti residui. La presenza di dipendenti cambia però parecchie cose: i loro crediti sono privilegiati, esiste un Fondo di garanzia INPS che interviene a condizioni diverse nelle due procedure, e la chiusura dell’attività va gestita anche sul piano lavoristico.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la scelta tra concordato minore e liquidazione controllata passa, per legge, attraverso un Organismo di Composizione della Crisi e un gestore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il percorso che la domanda deve compiere e i requisiti che la relazione dell’organismo deve soddisfare. E poiché, quando c’è ancora un’impresa in piedi, la prima domanda è se si possa salvarla, pesa anche la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
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Le basi
“Cos’è esattamente la liquidazione controllata e in cosa è diversa dal concordato minore?”
La liquidazione controllata vende tutto ciò che hai (con poche eccezioni) e distribuisce il ricavato ai creditori; il concordato minore è invece una proposta che fai tu ai creditori e che loro votano.
Sono due logiche opposte. Nella liquidazione controllata il debitore “consegna” il proprio patrimonio alla procedura: il tribunale, con sentenza, nomina un liquidatore, ordina la consegna dei beni, apre la fase di accertamento dei crediti e fa vendere quello che c’è. Oltre ai beni esistenti, confluiscono nella procedura anche i redditi che arrivano dopo, per la parte che eccede quanto serve al mantenimento del debitore e della famiglia. Il debitore non deve convincere nessuno: non c’è un voto dei creditori. In cambio, perde la disponibilità del patrimonio.
Nel concordato minore, invece, il debitore resta protagonista. Con l’aiuto dell’OCC redige un piano e una proposta — ad esempio, pagare una certa percentuale in un certo numero di mesi — e la sottopone ai creditori, che votano. Se la proposta raggiunge la maggioranza richiesta e il tribunale la ritiene conforme alla legge e fattibile, viene omologata e diventa vincolante per tutti.
C’è però un dettaglio che cambia tutto per chi vuole chiudere: dopo il terzo correttivo, il concordato minore è pensato in primo luogo per proseguire l’attività. La versione “liquidatoria” — cioè quella in cui l’attività si chiude — è ammessa solo se arrivano risorse esterne (ad esempio da un familiare o da un terzo) che aumentano in misura apprezzabile l’attivo disponibile. Senza un apporto esterno serio, chi chiude davvero l’attività ha davanti, in concreto, la sola liquidazione controllata. Ne riparliamo più avanti, perché c’è una trappola legata alla cancellazione dal registro delle imprese che pochissimi conoscono.
“Chi può usare queste procedure? Vale anche per la mia ditta individuale con tre dipendenti?”
Sì, se la tua impresa non supera le soglie che la renderebbero assoggettabile alla liquidazione giudiziale (l’ex fallimento).
Il Codice riserva le procedure da sovraindebitamento a chi non è “fallibile”. Per un imprenditore commerciale questo significa essere impresa minore: nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve) un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Basta superare uno solo di questi parametri per uscire dal perimetro, e allora si parla di liquidazione giudiziale e concordato preventivo, con regole diverse.
Rientrano poi, indipendentemente dalle dimensioni, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e il professionista (ad esempio uno studio tecnico con segretarie e collaboratori assunti). Il consumatore puro — chi ha solo debiti personali — non può usare il concordato minore, ma può accedere alla liquidazione controllata.
Il numero dei dipendenti, di per sé, non conta: una ditta individuale con tre o quattro addetti rientra normalmente tra le imprese minori, a patto di stare nei limiti numerici. Il problema non è “posso accedere?”, ma “cosa succede ai rapporti di lavoro e ai crediti dei dipendenti?”. È di questo che si occupa buona parte delle risposte successive.
Attenzione anche alle società: una S.r.l. o una S.n.c. sotto soglia può accedere a entrambe le procedure, ma le conseguenze sul patrimonio personale dei soci cambiano a seconda del tipo societario, e va studiata la posizione di chi ha firmato garanzie personali a favore della banca.
“C’è un importo minimo di debiti per chiedere la liquidazione controllata?”
Se la chiedi tu, no; se la chiede un creditore contro di te, sì: servono debiti scaduti e non pagati per almeno 50.000 euro.
La distinzione è importante. Il debitore sovraindebitato può presentare domanda di liquidazione controllata qualunque sia l’importo complessivo dei debiti, purché si trovi davvero in uno stato di sovraindebitamento, cioè non riesca più ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Diverso è il caso in cui l’iniziativa parte da un creditore. Qui il Codice (art. 268, comma 2, CCII) richiede che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell’istruttoria, sia almeno pari a 50.000 euro. La Cassazione, con la sentenza n. 17508 del giugno 2025, ha chiarito che nel conteggio vanno inclusi anche i debiti temporaneamente inesigibili — nel caso deciso, i finanziamenti dei soci postergati ex art. 2467 c.c. — perché restano comunque debiti scaduti.
Perché ti interessa? Perché un’impresa con dipendenti non pagati, fornitori scaduti e un paio di rate di mutuo arretrate arriva molto facilmente a quella soglia. E un dipendente che ha maturato stipendi arretrati e TFR è un creditore: se l’azienda chiude male, può essere proprio un gruppo di ex dipendenti, magari assistiti dal sindacato, a chiedere l’apertura della procedura. Muoversi per primi significa scegliere la strada, invece di subirla.
La procedura
“Da dove si comincia, in pratica? Devo andare in tribunale da solo?”
No. Il punto di partenza obbligato è un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che nomina un gestore. Senza OCC non si va da nessuna parte, né per il concordato minore né per la liquidazione controllata chiesta dal debitore.
Il percorso concreto è questo. Si presenta istanza all’OCC competente; l’organismo nomina il gestore, che raccoglie la documentazione (elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, inventario dei beni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, spese di mantenimento della famiglia) e verifica la situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Il gestore redige poi una relazione che accompagna la domanda al tribunale.
Quella relazione non è una formalità. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025, ha stabilito che il giudice deve verificarne la completezza e l’attendibilità nel merito, non limitarsi a constatare che esiste. E con la sentenza n. 11603 del 28 aprile 2026 ha precisato che, nella liquidazione controllata chiesta dal debitore, la relazione deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, a pena di inammissibilità: non per giudicare la “moralità” del debitore, ma per consentire ai creditori di capire cosa è successo e al liquidatore di esercitare eventuali azioni.
Tradotto: se la documentazione è lacunosa o reticente, la domanda può essere respinta o l’apertura revocata in sede di reclamo. Preparare bene il fascicolo con il gestore è metà del lavoro.
Quanto all’avvocato: per alcune fasi la legge non impone l’assistenza tecnica, ma la scelta della procedura, la redazione della proposta di concordato, la gestione dei rapporti di lavoro e l’eventuale contenzioso (reclamo, ricorso in Cassazione) sono materie in cui una valutazione legale fa la differenza. La tabella qui sotto riassume le tappe.
Tabella dei passaggi e dei termini
| Fase | Atto | Termine / tempistica | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Avvio | Istanza all’OCC e nomina del gestore | Nessun termine di legge; dipende dall’organismo | OCC |
| Istruttoria | Raccolta documenti, relazione del gestore | Variabile, di solito alcune settimane | Gestore OCC |
| Deposito | Ricorso per concordato minore o per liquidazione controllata, con relazione OCC | Quando la documentazione è completa | Tribunale competente |
| Concordato minore – apertura | Decreto che apre la procedura e dispone le misure protettive | A seguito del deposito | Tribunale |
| Concordato minore – voto | Comunicazione del consenso o del dissenso dei creditori al gestore | Termine fissato nel decreto di apertura | OCC |
| Concordato minore – omologa | Sentenza di omologazione | Dopo la relazione finale del gestore | Tribunale |
| Liquidazione controllata – apertura | Sentenza che nomina il liquidatore e ordina la consegna dei beni | A seguito del deposito e dell’eventuale contraddittorio | Tribunale |
| Liquidazione controllata – crediti | Domande dei creditori, stato passivo redatto dal liquidatore | Termine fissato nella sentenza | Liquidatore (giudice delegato sulle contestazioni) |
| Liquidazione controllata – vendite | Programma di liquidazione e vendite | Secondo il programma approvato | Liquidatore / giudice delegato |
| Esdebitazione | Liberazione dai debiti residui | Nella liquidazione controllata: dopo tre anni dall’apertura o alla chiusura, se anteriore | Tribunale |
| Impugnazioni | Reclamo alla Corte d’appello, poi ricorso per cassazione | Termini perentori brevi dalla notificazione o comunicazione | Corte d’appello / Cassazione |
“Una volta depositata la domanda, i creditori possono continuare a pignorarmi?”
Dipende dalla procedura, ma in entrambe esiste uno scudo.
Nel concordato minore, con il decreto di apertura il tribunale dispone che, fino all’omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi o acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori con titolo o causa anteriore. È una protezione legata alla procedura: se la domanda viene dichiarata inammissibile o il concordato non viene omologato, lo scudo cade.
Nella liquidazione controllata, l’effetto è ancora più netto. Dalla sentenza di apertura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, e i pignoramenti in corso — compresi quelli presso terzi su stipendio o pensione, e le cessioni del quinto — cessano di operare. Diversi tribunali di merito lo scrivono espressamente nelle sentenze di apertura, come nel caso del Tribunale di Mantova, sentenza n. 50 del 30 maggio 2025. Anche i processi in cui il debitore è parte possono subire conseguenze: il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 781 del 2025, ha ritenuto che l’apertura della liquidazione controllata determini l’interruzione del giudizio, applicando la regola dettata per la liquidazione giudiziale.
Un punto pratico che riguarda i dipendenti: anche loro sono creditori con titolo anteriore. Se un ex dipendente ha ottenuto un decreto ingiuntivo per retribuzioni e TFR e ha iniziato un pignoramento, dopo l’apertura della procedura non può proseguirlo individualmente: dovrà insinuarsi al passivo come tutti gli altri, con il suo privilegio. Per lui, come vedremo, la tutela più rapida passa quasi sempre dal Fondo di garanzia INPS.
“Come votano i creditori nel concordato minore? Serve l’unanimità?”
No, l’unanimità non serve. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il voto si esprime comunicando al gestore dell’OCC il consenso o il dissenso entro il termine fissato dal tribunale; la legge prevede un meccanismo di silenzio-assenso, per cui chi non si esprime viene considerato consenziente. Sono previste regole particolari quando un solo creditore detiene da solo più della maggioranza dei crediti.
Il voto dei privilegiati merita attenzione. I creditori privilegiati che vengono pagati integralmente non votano, perché non hanno un interesse da tutelare. Votano invece, per la parte non soddisfatta, quelli a cui la proposta non riconosce il pagamento integrale. E qui entra una regola che molti ignorano: la proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. La Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha chiarito che il “contenuto libero” della proposta di concordato minore non autorizza a trattare un creditore privilegiato come un chirografario: nel caso deciso, un medico aveva proposto il 5% uniforme a privilegiati e chirografari, e la proposta è stata ritenuta inammissibile.
Per i dipendenti questo ha una conseguenza molto concreta. I loro crediti per retribuzioni e TFR sono assistiti dal privilegio generale sui mobili di primo grado (art. 2751-bis n. 1 c.c.). Una proposta che li degradasse senza giustificazione, pagando nel frattempo i fornitori chirografari, non passerebbe il vaglio del tribunale. La legge consente di non pagare integralmente i privilegiati solo se viene garantito loro un trattamento non inferiore a quello che otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio, secondo l’attestazione dell’OCC.
E c’è un’ulteriore sottigliezza che riguarda il voto dei lavoratori e il Fondo di garanzia: la trattiamo nella sezione sui casi particolari, perché è la domanda che più spesso ci fanno i dipendenti stessi.
“Quanto dura una liquidazione controllata? E quando sono libero dai debiti?”
La liquidazione controllata dura il tempo necessario a vendere i beni e distribuire il ricavato, ma per la liberazione dai debiti il riferimento chiave è un altro: tre anni.
Il Codice prevede per il sovraindebitato un’esdebitazione “di diritto” (art. 282 CCII): i debiti non soddisfatti diventano inesigibili dopo tre anni dall’apertura della procedura, oppure alla chiusura se questa arriva prima. Non è un automatismo cieco: il tribunale provvede con decreto e l’esdebitazione è esclusa, ad esempio, se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, o se non ha collaborato con gli organi della procedura. Chi ha ricevuto la notizia del decreto, compresi i creditori, può proporre reclamo.
Durante quei tre anni, la procedura acquisisce anche i redditi sopravvenuti del debitore, al netto di quanto il giudice ritiene necessario per il mantenimento suo e della famiglia. Chi chiude la ditta e trova un impiego come dipendente, quindi, deve mettere in conto che per un periodo una parte dello stipendio andrà ai creditori.
Sul momento in cui si chiede l’esdebitazione è intervenuta di recente la Corte costituzionale. Con la sentenza n. 74 del 12 maggio 2026 — riferita alla liquidazione giudiziale, ma con argomenti che toccano l’intero sistema dell’esdebitazione — ha affermato che la “contestualità” tra decreto di chiusura ed esdebitazione va intesa in senso logico e non strettamente cronologico: l’istanza presentata subito dopo la chiusura non è preclusa, purché il sub-procedimento resti collegato alla procedura originaria. Resta comunque buona regola non arrivare lunghi: l’istanza va curata per tempo.
Nel concordato minore, invece, la liberazione segue l’esecuzione del concordato omologato: i creditori sono vincolati alla percentuale e ai tempi della proposta approvata, e una volta pagato quanto previsto il debito residuo non è più esigibile nei tuoi confronti. Non c’è il “prelievo” dei redditi per tre anni, ma c’è l’impegno a pagare ciò che hai promesso.
I casi particolari
“E i miei dipendenti? Posso licenziarli o ci pensa il liquidatore?”
Qui bisogna essere molto chiari, perché è il punto in cui si fanno più errori.
Per la liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) il Codice contiene una disciplina dettagliata dei rapporti di lavoro, l’art. 189 CCII: i rapporti restano sospesi dall’apertura e il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, decide se subentrarvi o recedere, entro termini precisi e con un’indennità in caso di proroga. Per la liquidazione controllata una disciplina così articolata non c’è. E la giurisprudenza di merito ha chiarito un aspetto decisivo: il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 23 del 12 maggio 2025, ha escluso che nella liquidazione controllata possa applicarsi l’esercizio provvisorio dell’impresa, nemmeno per analogia, trattandosi di procedura esclusivamente liquidatoria. L’eventuale attività del debitore può continuare solo in forma individuale e senza impiegare i beni strumentali, salvo un uso temporaneo autorizzato dal giudice.
Cosa significa, in pratica, per un titolare con personale? Che la liquidazione controllata presuppone un’attività che si ferma. I rapporti di lavoro non possono proseguire “dentro” la procedura come in un’azienda in esercizio. Ecco perché, di regola, la cessazione dei rapporti va gestita prima del deposito, dal titolare stesso, con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo legato alla chiusura dell’attività (o, se ne ricorrono i presupposti numerici, con la procedura di licenziamento collettivo), rispettando il preavviso o pagando la relativa indennità, effettuando le comunicazioni obbligatorie e consegnando la documentazione di fine rapporto. Un licenziamento fatto male genera nuovi crediti — e nuovi contenziosi — che si aggiungono al passivo.
Nel concordato minore in continuità il discorso cambia: l’impresa prosegue, i rapporti di lavoro possono restare in essere (magari ridotti) e le retribuzioni correnti vanno pagate regolarmente, perché fanno parte dei costi della prosecuzione. Nel concordato minore liquidatorio, invece, la chiusura va programmata nel piano, con la stessa attenzione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta sempre la gestione del personale come parte integrante del piano, non come un problema da risolvere dopo.
“I dipendenti prenderanno il TFR e gli stipendi arretrati?”
Nella maggior parte dei casi sì, anche se l’impresa non ha soldi, grazie al Fondo di garanzia dell’INPS (art. 2 L. 297/1982 per il TFR; D.Lgs. 80/1992 per le ultime tre mensilità di retribuzione, nei limiti di legge). Ma le condizioni cambiano a seconda della procedura, e qui sta il punto.
Nella liquidazione controllata, secondo le istruzioni INPS (circolare n. 70 del 26 luglio 2023 e scheda di servizio aggiornata), il Fondo interviene dopo il deposito dello stato passivo, con modalità analoghe a quelle previste per la liquidazione giudiziale. In concreto: il lavoratore si insinua al passivo per TFR e retribuzioni, il liquidatore forma lo stato passivo e, una volta depositato, il lavoratore può chiedere all’INPS il pagamento. L’INPS paga e poi si surroga nel credito del lavoratore verso la procedura, con lo stesso privilegio.
Nel concordato minore la regola INPS è più insidiosa: il Fondo interviene a condizione che il lavoratore, se la proposta non prevede il pagamento integrale del suo credito privilegiato, abbia espresso voto contrario. Se il lavoratore resta in silenzio — e nel concordato minore il silenzio vale assenso — rischia di trovarsi vincolato a una percentuale ridotta senza poter chiedere la differenza al Fondo.
Per il titolare questo ha due conseguenze pratiche. La prima: una proposta di concordato minore che paga integralmente i dipendenti è molto più solida, perché evita il loro voto contrario e il contenzioso. La seconda: se la proposta non li paga per intero, è corretto e opportuno che siano informati in modo trasparente delle conseguenze del loro voto. Mettere i propri ex collaboratori nelle condizioni di perdere la tutela del Fondo è il modo migliore per trasformarli in avversari.
Un’avvertenza tecnica: la domanda di ammissione al passivo va costruita bene fin dall’inizio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13693 dell’11 maggio 2026, ha affermato che una domanda già proposta non può essere modificata per chiedere in un secondo momento il riconoscimento della prededuzione. Per i lavoratori, e per chi li assiste, la precisione nella qualificazione del credito è fondamentale.
“Ho chiuso la partita IVA e cancellato la ditta l’anno scorso. Posso ancora fare il concordato minore?”
No. E questa è forse la notizia più importante dell’ultimo anno per chi sta pensando di chiudere.
La Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha stabilito che la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII: anche se si tratta di un imprenditore individuale, anche se il concordato è di tipo liquidatorio con finanza esterna, anche se la proposta sarebbe più conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione controllata. La Suprema Corte ha così cassato una decisione della Corte d’appello di Campobasso (sentenza n. 306 del 6 ottobre 2025) che aveva ammesso la procedura, e ha superato l’orientamento favorevole espresso da diversi giudici di merito, come il Tribunale di Modena nel decreto del 7 aprile 2025.
Il ragionamento della Corte è che il concordato minore presuppone un’impresa ancora esistente, di cui si regola la crisi prima dell’uscita dal mercato. Il terzo correttivo ha aperto espressamente all’ex imprenditore persona fisica solo la liquidazione controllata, consentendogliela anche oltre l’anno dalla cancellazione (art. 33, comma 1-bis, CCII): se il legislatore avesse voluto aprire anche il concordato, lo avrebbe detto.
Cosa resta a chi ha già cancellato la ditta? La liquidazione controllata, seguita dall’esdebitazione. Non è poco: è comunque una via per chiudere definitivamente con i debiti. Ma significa aver perso la possibilità di proporre ai creditori un accordo, magari con l’aiuto economico di un familiare, conservando i propri redditi futuri. Per questo, come vedremo nella “domanda che nessuno fa”, l’ordine delle mosse è decisivo.
“E se è un creditore — magari un ex dipendente — a chiedere la mia liquidazione controllata?”
Può succedere, e ha regole proprie. Il creditore deve dimostrare, come detto, debiti scaduti e non pagati per almeno 50.000 euro. Il debitore viene convocato e può difendersi, anche sostenendo di non essere in stato di sovraindebitamento o contestando i presupposti.
Due indicazioni dalla giurisprudenza recente. La prima: le spese di un’opposizione pretestuosa si pagano. La Cassazione, con la sentenza n. 28483 del 27 ottobre 2025, ha confermato la condanna alle spese, in solido con la società, del legale rappresentante che aveva impugnato in mala fede l’apertura della liquidazione controllata. Resistere per guadagnare tempo, senza argomenti, può costare caro. La seconda: i termini per impugnare sono brevi e vanno rispettati con rigore; la Cassazione se n’è occupata con l’ordinanza n. 1473 del 22 gennaio 2026, a proposito del termine per ricorrere contro la sentenza d’appello che respinge il reclamo avverso l’apertura.
Se sei ancora in tempo, la risposta migliore a un’istanza di liquidazione controllata depositata da un creditore è spesso valutare subito, con l’OCC, se esistono i margini per una proposta di concordato minore da contrapporre: la legge prevede un coordinamento tra le domande e il tribunale deve considerare lo strumento negoziale. Ma devono esserci i presupposti, a cominciare da un’impresa ancora iscritta.
Aggiungiamo una nota sul liquidatore, che una volta nominato ha poteri pieni sul patrimonio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28161 dell’ottobre 2025, ha affermato che il liquidatore non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice delegato per impugnare l’ammissione di un credito allo stato passivo: un segnale di quanto il sistema lo voglia autonomo ed efficace nella tutela della massa.
Le paure finali
“Rischio di perdere la casa?”
Dipende da quale procedura scegli, e questa è una delle differenze più concrete.
Nella liquidazione controllata il principio è che tutto il patrimonio del debitore entra nella procedura, casa compresa, salvo le esclusioni di legge: ciò che è impignorabile, quanto serve al mantenimento del debitore e della famiglia secondo la determinazione del giudice, e pochi altri beni. La prima casa non è, in quanto tale, esclusa. Se è di tua proprietà e ha un valore di realizzo, verrà di regola venduta. Alcuni tribunali hanno escluso dalla procedura beni gravati da vincoli di destinazione trascritti, ma si tratta di valutazioni caso per caso che richiedono un esame attento dei titoli e della data degli atti, anche perché il liquidatore può esercitare le azioni volte a recuperare beni usciti dal patrimonio in pregiudizio dei creditori.
Nel concordato minore, invece, puoi proporre di conservare la casa, offrendo ai creditori un valore almeno equivalente in altro modo (ad esempio con redditi futuri o con l’apporto di un terzo). Se c’è un mutuo ipotecario, la banca ha diritto a un trattamento coerente con la sua garanzia.
Rassicurazione fondata: nessuno ti toglierà ciò che serve a vivere dignitosamente, perché la legge riserva al debitore quanto necessario al mantenimento suo e della famiglia. Limite reale: se la casa è tua e i creditori non vengono soddisfatti altrimenti, nella liquidazione controllata è probabile che venga venduta. Per questo la scelta della procedura va fatta con i numeri davanti, non con la speranza.
“I miei ex dipendenti possono rivalersi su di me personalmente anche dopo?”
Se sei un imprenditore individuale, i debiti dell’impresa sono debiti tuoi, e i dipendenti sono creditori come gli altri. La buona notizia è che l’esdebitazione copre, in linea di principio, anche i loro crediti rimasti insoddisfatti al termine della procedura. Rassicurazione fondata: dopo l’esdebitazione, né gli ex dipendenti né l’INPS che li ha pagati tramite il Fondo potranno agire contro di te per la parte non soddisfatta dei crediti concorsuali.
Ci sono però dei limiti. Limite reale: l’esdebitazione non copre tutto. Restano esclusi, ad esempio, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere non accessorio a debiti estinti. E l’esdebitazione può essere negata se il sovraindebitamento è stato causato con colpa grave, malafede o frode.
Sul fronte lavoristico ci sono poi responsabilità che non dipendono dalla procedura concorsuale: ad esempio, la mancata consegna della documentazione di fine rapporto o comportamenti scorretti nella fase di chiusura possono generare contestazioni. Chiudere bene, con le comunicazioni fatte e i conteggi corretti, è la migliore assicurazione.
Nelle società di capitali, infine, i debiti verso i dipendenti sono della società, non del socio o dell’amministratore, salvo garanzie personali o responsabilità specifiche dell’organo amministrativo per condotte illecite. È una distinzione da verificare sul caso concreto.
“Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?”
Meno di quanto pensi, per tre ragioni.
La prima è la cancellazione: come visto, dal giorno in cui cancelli la ditta perdi definitivamente la possibilità di un concordato minore. La seconda sono i creditori: superata la soglia dei 50.000 euro di scaduto, chiunque di loro — dipendenti compresi — può anticiparti e chiedere la liquidazione controllata, togliendoti l’iniziativa. La terza sono i comportamenti nel frattempo: pagare alcuni creditori e non altri, vendere beni, trasferire somme ai familiari negli ultimi mesi sono condotte che l’OCC deve riportare nella relazione e che il liquidatore può contestare, e che possono pesare sull’esdebitazione.
Rassicurazione fondata: se l’impresa è ancora iscritta e non ci sono procedure già aperte, di solito hai ancora entrambe le strade davanti. Limite reale: ogni settimana di attività in perdita con i dipendenti in forza aumenta i crediti privilegiati, quindi il passivo che precede tutti gli altri. Stipendi e contributi che maturano mentre si aspetta sono debiti nuovi che assottigliano quanto resterà per la soluzione. Il momento giusto per decidere è quando ti accorgi di non riuscire più a pagare regolarmente, non quando arriva il primo pignoramento.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni. Sono ipotesi dimostrative con numeri costruiti per l’esempio, non casi reali; i costi indicati sono solo stime delle spese di procedura (compenso dell’OCC e del liquidatore, spese vive), che la legge pone in prededuzione.
Simulazione 1 — Bar-tavola calda, ditta individuale, 3 dipendenti, chiusura con liquidazione controllata.
Situazione di partenza: debiti complessivi 187.430 €, così composti: dipendenti per retribuzioni arretrate e TFR 22.380 € (privilegio art. 2751-bis n. 1 c.c.); contributi previdenziali 29.740 € (privilegiati); fornitori 61.200 €, banca per scoperto non garantito 48.900 € e locatore 25.210 € (tutti chirografari). Attivo: attrezzature con valore di realizzo 14.600 €, auto 6.300 €, liquidità 2.150 €, totale 23.050 €. Il titolare, dopo la chiusura, trova un impiego da dipendente con netto di 1.740 € al mese; il giudice riconosce per il mantenimento della famiglia 1.320 € al mese, quindi 420 € mensili vanno alla procedura.
Sviluppo: 420 € × 36 mesi = 15.120 €. Attivo complessivo 23.050 + 15.120 = 38.170 €. Spese di procedura stimate 5.400 €. Resta da distribuire 32.770 €. Prima vengono i dipendenti: 22.380 € pagati al 100%. Restano 10.390 € per i contributi previdenziali (29.740 €): soddisfazione del 34,9% circa. Ai chirografari non resta nulla.
Esito: dopo tre anni dall’apertura, con decreto del tribunale, il debito residuo (circa 164.000 €) diventa inesigibile, se non ci sono cause ostative. I dipendenti, nel frattempo, hanno potuto chiedere al Fondo di garanzia INPS TFR e ultime mensilità subito dopo il deposito dello stato passivo, senza aspettare le vendite; l’INPS si surroga nel loro credito privilegiato.
Simulazione 2 — Officina meccanica, ditta individuale ancora iscritta, 4 dipendenti, concordato minore liquidatorio con apporto esterno.
Situazione di partenza: debiti 243.860 €, così composti: dipendenti 31.640 €, contributi previdenziali 38.400 €, chirografari 173.820 €. Attivo liquidabile (attrezzature, ponte sollevatore, magazzino ricambi, un furgone) 41.500 €. Il titolare ha 54 anni e un’offerta di lavoro come capo officina presso un concessionario, con un surplus mensile rispetto al mantenimento stimato in 350 €.
Alternativa A — liquidazione controllata: 41.500 + (350 × 36 = 12.600) = 54.100 €; spese stimate 6.200 €; netto 47.900 €. Dipendenti 31.640 € al 100%; ai contributi 16.260 € (42,3% circa); chirografari 0%.
Alternativa B — concordato minore liquidatorio: il fratello del titolare si impegna a versare 52.000 € di finanza esterna. Attivo 41.500 + 52.000 = 93.500 €; spese stimate 6.800 €; netto 86.700 €. Dipendenti 31.640 € al 100% (quindi non votano e non rischiano di perdere la tutela del Fondo); contributi 38.400 € al 100%; ai chirografari restano 16.660 €, cioè il 9,6% circa, contro lo 0% dell’alternativa A.
Esito: la proposta B è oggettivamente più conveniente per tutti i creditori e l’apporto esterno incrementa in misura apprezzabile l’attivo, come richiede l’art. 74, comma 2, CCII. Il titolare conserva integralmente i redditi del nuovo lavoro. Ma attenzione alla sequenza: la domanda va depositata mentre la ditta è ancora iscritta. Se il titolare avesse chiuso la partita IVA e cancellato l’impresa prima, l’alternativa B sarebbe stata inammissibile, per quanto conveniente, alla luce della sentenza n. 20141/2026 della Cassazione.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“In che ordine devo fare le cose: prima chiudo e cancello la ditta, o prima scelgo la procedura?”
È la domanda che quasi nessuno ci pone, perché sembra scontata. Il ragionamento istintivo di chi è stanco è: “chiudo tutto, cancello la ditta, smetto di accumulare costi e poi penso ai debiti”. Ed è esattamente la sequenza che, oggi, chiude una delle due porte.
Dopo la sentenza della Cassazione n. 20141 del 16 giugno 2026, la cancellazione dal registro delle imprese è uno spartiacque: prima hai a disposizione sia gli strumenti negoziali (concordato minore, anche liquidatorio con finanza esterna) sia la liquidazione controllata; dopo, ti resta solo la liquidazione controllata. Non importa che la tua proposta sarebbe stata migliore per i creditori, né che un parente fosse disposto ad aiutarti.
C’è di più. La sequenza sbagliata ha effetti anche sui dipendenti. Se chiudi l’attività e licenzi senza aver ancora impostato la procedura, i lavoratori restano con crediti non pagati e senza una procedura concorsuale aperta. Per un datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali, l’accesso al Fondo di garanzia INPS è più lento e macchinoso: il lavoratore deve di regola dimostrare l’insufficienza del patrimonio del datore attraverso un tentativo di esecuzione forzata. Una procedura aperta per tempo, invece, semplifica il percorso di chi ha lavorato per te.
La sequenza corretta, in linea generale, è questa: prima la fotografia completa della situazione con l’OCC; poi la scelta della procedura sulla base dei numeri; poi la gestione ordinata dei rapporti di lavoro, coerente con la procedura scelta; solo alla fine, e nei tempi compatibili con la strategia, gli adempimenti di cessazione e cancellazione. Sembra burocrazia. È, invece, la differenza tra avere due opzioni e averne una.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i provvedimenti che, a nostro giudizio, contano di più per chi deve scegliere tra le due procedure avendo personale alle dipendenze. Per ciascuno: estremi, principio riformulato in parole nostre, perché è rilevante qui.
1. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026. L’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore, nemmeno se è un imprenditore individuale e nemmeno se il concordato è liquidatorio con finanza esterna; gli resta la liquidazione controllata con esdebitazione. Rilevanza: stabilisce l’ordine delle mosse per chi vuole chiudere l’attività.
2. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. Anche nel concordato minore vanno rispettati la par condicio e l’ordine delle cause di prelazione; non si possono equiparare privilegiati e chirografari. Rilevanza: i crediti privilegiati dei dipendenti non possono essere sacrificati a vantaggio dei chirografari.
3. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025. La completezza e l’attendibilità della relazione dell’OCC nella liquidazione controllata sono un presupposto di ammissione, che il giudice di merito verifica nella sostanza e non solo nella forma. Rilevanza: una documentazione carente può far saltare la procedura.
4. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11603 del 28 aprile 2026. Nella liquidazione controllata chiesta dal debitore, la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assumere le obbligazioni, a pena di inammissibilità; non si tratta di un giudizio di meritevolezza, ma di informazione per creditori e liquidatore. Rilevanza: la storia della crisi dell’impresa va ricostruita con cura.
5. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17508 del giugno 2025. Per l’apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore, nel calcolo dei 50.000 euro di debiti scaduti rientrano anche quelli temporaneamente inesigibili, come i finanziamenti soci postergati. Rilevanza: la soglia si supera più facilmente di quanto si creda.
6. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28161 dell’ottobre 2025. Il liquidatore non necessita dell’autorizzazione del giudice delegato per impugnare l’ammissione di un credito allo stato passivo. Rilevanza: mostra l’autonomia del liquidatore nella formazione del passivo, dove si collocano anche i crediti dei lavoratori.
7. Cassazione civile, Sez. I, n. 28483 del 27 ottobre 2025. Il legale rappresentante che in mala fede impugna l’apertura della liquidazione controllata può essere condannato alle spese in solido con la società. Rilevanza: opporsi senza fondamento a un’istanza, magari proposta da ex dipendenti, ha un costo.
8. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1473 del 22 gennaio 2026. La Corte si è pronunciata sul termine per ricorrere contro la sentenza d’appello che respinge il reclamo avverso l’apertura della liquidazione controllata e sulla regolazione delle spese. Rilevanza: i termini di impugnazione nel sovraindebitamento sono brevi e vanno presidiati.
9. Cassazione civile, ordinanza n. 13693 dell’11 maggio 2026. La domanda di ammissione al passivo, una volta proposta, non può essere modificata chiedendo in seguito il riconoscimento della prededuzione. Rilevanza: la qualificazione dei crediti — anche di quelli dei dipendenti — va impostata correttamente fin dall’inizio.
10. Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 12 maggio 2026. La contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione (art. 281 CCII) è logica e non strettamente cronologica: l’istanza presentata subito dopo la chiusura non è preclusa, se resta collegata alla procedura. Rilevanza: chiarisce i tempi per ottenere la liberazione dai debiti.
11. Tribunale di Pordenone, sentenza n. 23 del 12 maggio 2025. Nella liquidazione controllata non si applica l’esercizio provvisorio dell’impresa, nemmeno per analogia; l’attività del debitore può proseguire solo in forma individuale e senza beni strumentali, salvo autorizzazioni limitate. Rilevanza: con la liquidazione controllata l’attività con dipendenti si ferma, quindi i rapporti di lavoro vanno gestiti prima.
12. Tribunale di Trani, sentenza n. 781 del 2025. L’apertura della liquidazione controllata determina l’interruzione dei processi in corso, applicandosi la regola della liquidazione giudiziale. Rilevanza: le cause pendenti, anche di lavoro, cambiano interlocutore.
13. Tribunale di Mantova, sentenza n. 50 del 30 maggio 2025. Con la sentenza di apertura il tribunale dispone la cessazione degli effetti del pignoramento e della cessione del quinto, ordina la consegna dei beni al liquidatore e fissa il termine per le domande. Rilevanza: descrive gli effetti immediati che interessano il debitore dal giorno dopo.
14. Corte d’appello di Campobasso, sentenza n. 306 del 6 ottobre 2025, e Tribunale di Modena, decreto del 7 aprile 2025. Avevano ammesso l’ex imprenditore individuale cancellato al concordato minore liquidatorio: orientamento ora superato dalla Cassazione n. 20141/2026. Rilevanza: chi ha letto articoli o provvedimenti del 2025 favorevoli deve sapere che la situazione è cambiata.
Accanto alla giurisprudenza, per i dipendenti conta un documento amministrativo: la circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023, richiamata nella scheda di servizio aggiornata dall’Istituto, che disciplina l’intervento del Fondo di garanzia nella liquidazione controllata (dopo il deposito dello stato passivo) e nel concordato minore (con la condizione del voto contrario del lavoratore non pagato integralmente).
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco cosa fa lo Studio Monardo quando un titolare con dipendenti e debiti ci chiede di scegliere tra liquidazione controllata e concordato minore.
1. Verifichiamo i requisiti di accesso, controllando bilanci, dichiarazioni e posizione al registro delle imprese per stabilire se l’impresa è “minore” e se è ancora iscritta — il dato che, dopo la Cassazione n. 20141/2026, decide se il concordato minore è ancora possibile.
2. Ricostruiamo il passivo creditore per creditore, distinguendo privilegiati (dipendenti, enti previdenziali, garanzie reali) e chirografari e calcolando la graduazione esatta delle prelazioni, perché una proposta che la viola è inammissibile.
3. Costruiamo il confronto numerico tra le due procedure, stimando per ciascuna quanto andrebbe a ogni classe di creditori e quanto resterebbe a te, come nelle simulazioni sopra ma con i tuoi numeri reali.
4. Impostiamo la gestione dei rapporti di lavoro, individuando la modalità corretta di cessazione (giustificato motivo oggettivo o procedura collettiva), i tempi del preavviso e le comunicazioni obbligatorie, in coerenza con la procedura scelta.
5. Prepariamo il fascicolo per l’OCC, raccogliendo e ordinando la documentazione e ricostruendo le cause dell’indebitamento, così che la relazione del gestore regga il controllo sostanziale del giudice.
6. Redigiamo la proposta di concordato minore, quando è percorribile, strutturando l’eventuale apporto di finanza esterna in modo che incrementi in misura apprezzabile l’attivo e garantisca ai dipendenti un trattamento che non li esponga alla perdita della tutela del Fondo.
7. Redigiamo il ricorso per liquidazione controllata, quando è la strada giusta, individuando i beni da escludere e la quota di reddito da riservare al mantenimento della famiglia da proporre al giudice.
8. Gestiamo la difesa se è un creditore a chiedere la tua liquidazione, verificando la soglia dei 50.000 euro e valutando se esistono i presupposti per una proposta alternativa.
9. Seguiamo l’esdebitazione, monitorando i tempi e predisponendo l’istanza, per arrivare alla liberazione dai debiti senza intoppi.
10. Assumiamo la difesa nelle impugnazioni, dal reclamo in Corte d’appello fino al ricorso per cassazione, rispettando i termini brevi previsti dal Codice.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento: concordato minore e liquidazione controllata passano entrambi dall’OCC, e conoscere dall’interno il lavoro del gestore significa sapere quali informazioni la relazione deve contenere e quali lacune portano all’inammissibilità. Quando l’impresa è ancora viva, la qualifica di Esperto Negoziatore permette inoltre di valutare, prima di decidere di chiudere, se esista uno spazio concreto di risanamento.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione tra professionisti diversi. E lavora sul tuo caso uno staff di avvocati e commercialisti insieme, perché la scelta della procedura è insieme una questione giuridica, contabile e lavoristica.
In chiusura: tre cose da ricordare
La prima: liquidazione controllata e concordato minore non sono equivalenti. La prima liquida tutto e libera dai debiti dopo tre anni; il secondo è un accordo che, per chi chiude, richiede un apporto esterno serio, ma può farti conservare beni e redditi.
La seconda: i dipendenti vanno messi al centro del piano. I loro crediti sono privilegiati, il Fondo di garanzia INPS interviene a condizioni diverse nelle due procedure, e nella liquidazione controllata l’attività non può proseguire con loro.
La terza: non cancellare la ditta prima di aver scelto. Dopo la Cassazione n. 20141/2026, la cancellazione chiude per sempre la porta del concordato minore.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC — l’organismo da cui entrambe le procedure devono passare — e come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, la competenza che serve per capire se un’impresa con personale possa ancora essere salvata prima di essere chiusa. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo quale strada è ancora aperta e costruiremo con te la strategia più adatta.
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